llaa CCoossttiittuuzziioonnee IIttaalliiaannaa · volantino testi a fronte slide testi a fronte:...

34
la Costituzione Italiana la Costituzione Italiana < testi testi a fronte a fronte > siti amici: scarica in formato pdf volantino testi a fronte slide testi a fronte: Costituzione in vigore e Costituzione sottoposta a Referendum nel 2016 testi a fronte: Costituzione in vigore e Costituzione sottoposta a Referendum nel 2016 Questa tabella é stata fatta in buona fede, ma nulla toglie che possano esserci errori ed omissioni. In caso li riscontriate saró ben lieto di correggerli. Il testo base che ho usato é questo . Potete contattarmi qui grazie, Emanuele Lombardi, Febbraio 2016 Testi di tutti gli articoli, non solo di quelli modificati clicca qui se vuoi i testi dei soli articoli modificati articoli modificati articoli abrogati articoli non modificati PRINCIPI FONDAMENTALI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PARTE I: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI TITOLO I: RAPPORTI CIVILI 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 TITOLO II: RAPPORTI ETICO-SOCIALI 29 30 31 32 33 34 TITOLO III: RAPPORTI ECONOMICI 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 TITOLO IV: RAPPORTI POLITICI 48 49 50 51 52 53 54 PARTE II: ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA TITOLO I: IL PARLAMENTO Sezione I: Le Camere 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Sezione II: La formazione delle leggi 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 TITOLO II: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 83 84 85 86 87 88 89 90 91 TITOLO III: IL GOVERNO Sezione I: Il Consiglio dei ministri 92 93 94 95 96 Sezione II: La Pubblica Amministrazione 97 98 Sezione III: Gli organi ausiliari 99 100 TITOLO IV: LA MAGISTRATURA Sezione I: Ordinamento giurisdizionale 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Sezione II: Norme sulla giurisdizione 111 112 113 TITOLO V: LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI TITOLO V: LE REGIONI, LE CITTA' METROPOLITANE E I COMUNI 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 TITOLO VI: GARANZIE COSTITUZIONALI Sezione I: La Corte Costituzionale 134 135 136 137 Sezione II: Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali 138 139 Art. 1 testo in vigore testo sottoposto a Referendum articolo non modificato L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. idem La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. idem torna all'inizio Art. 2 converted by Web2PDFConvert.com

Transcript of llaa CCoossttiittuuzziioonnee IIttaalliiaannaa · volantino testi a fronte slide testi a fronte:...

la Costituzione Italianala Costituzione Italiana

< testitestia frontea fronte

>

siti amici:

scarica in formato pdfvolantino testi a fronte slide

testi a fronte: Costituzione in vigore e Costituzione sottoposta a Referendum nel 2016testi a fronte: Costituzione in vigore e Costituzione sottoposta a Referendum nel 2016

Questa tabella é stata fatta in buona fede, ma nulla toglie che possano esserci errori ed omissioni. In caso li riscontriate saró ben lieto di correggerli. Il testo baseche ho usato é questo. Potete contattarmi qui grazie, Emanuele Lombardi, Febbraio 2016

Testi di tutti gli articoli, non solo di quelli modificati

clicca qui se vuoi i testi dei soli articoli modificati

articoli modificati articoli abrogati

articoli non modificati

PRINCIPI FONDAMENTALI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12PARTE I: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINITITOLO I: RAPPORTI CIVILI 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27 28TITOLO II: RAPPORTI ETICO-SOCIALI 29 30 31 32 33 34TITOLO III: RAPPORTI ECONOMICI 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47TITOLO IV: RAPPORTI POLITICI 48 49 50 51 52 53 54PARTE II: ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICATITOLO I: IL PARLAMENTOSezione I: Le Camere 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

69Sezione II: La formazione delle leggi 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82TITOLO II: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 83 84 85 86 87 88 89 90 91TITOLO III: IL GOVERNOSezione I: Il Consiglio dei ministri 92 93 94 95 96Sezione II: La Pubblica Amministrazione 97 98Sezione III: Gli organi ausiliari 99 100TITOLO IV: LA MAGISTRATURASezione I: Ordinamento giurisdizionale 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110Sezione II: Norme sulla giurisdizione 111 112 113TITOLO V: LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNITITOLO V: LE REGIONI, LE CITTA' METROPOLITANE E ICOMUNI

114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125126 127 128 129 130 131 132 133

TITOLO VI: GARANZIE COSTITUZIONALISezione I: La Corte Costituzionale 134 135 136 137Sezione II: Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali 138 139

Art. 1

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. idemLa sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle formee nei limiti della Costituzione.

idem

torna all'inizioArt. 2

converted by Web2PDFConvert.com

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabilidell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove sisvolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveriinderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

idem

torna all'inizioArt. 3

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davantialla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, direligione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

idem

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordineeconomico e sociale, che, limitando di fatto la libertà el'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo dellapersona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratoriall'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

idem

torna all'inizioArt. 4

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro epromuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

idem

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le propriepossibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione checoncorra al progresso materiale o spirituale della società.

idem

torna all'inizioArt. 5

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove leautonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato ilpiù ampio decentramento amministrativo; adegua i principi edi metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia edel decentramento.

idem

torna all'inizioArt. 6

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranzelinguistiche.

idem

torna all'inizioArt. 7

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprioordine, indipendenti e sovrani.

idem

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Lemodificazioni dei Patti accettate dalle due parti, nonrichiedono procedimento di revisione costituzionale.

idem

torna all'inizioArt. 8

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davantialla legge.

idem

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto diorganizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non

idem

converted by Web2PDFConvert.com

contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla basedi intese con le relative rappresentanze.

idem

torna all'inizioArt. 9

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricercascientifica e tecnica.

idem

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico dellaNazione.

idem

torna all'inizioArt. 10

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme deldiritto internazionale generalmente riconosciute.

idem

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge inconformità delle norme e dei trattati internazionali.

idem

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivoesercizio delle libertà democratiche garantite dallaCostituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio dellaRepubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

idem

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. idem

torna all'inizioArt. 11

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertàdegli altri popoli e come mezzo di risoluzione dellecontroversie internazionali; consente, in condizioni di paritàcon gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad unordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni;promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte atale scopo.

idem

torna all'inizioArt. 12

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde,bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

idem

torna all'inizioArt. 13

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa formaalcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale,né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non peratto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modiprevisti dalla legge.

idem

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicatitassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza puòadottare provvedimenti provvisori, che devono esserecomunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, sequesta non li convalida nelle successive quarantotto ore, siintendono revocati e restano privi di ogni effetto.

idem

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunquesottoposte a restrizioni di libertà.

idem

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazionepreventiva.

idem

converted by Web2PDFConvert.com

torna all'inizio

Art. 14testo in vigore testo sottoposto a Referendum

articolo non modificatoIl domicilio è inviolabile. idemNon vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni osequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondole garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

idem

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e diincolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati daleggi speciali.

idem

torna all'inizioArt. 15

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altraforma di comunicazione sono inviolabili.

idem

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivatodell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

idem

torna all'inizioArt. 16

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente inqualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni chela legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o disicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata daragioni politiche.

idem

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica edi rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

idem

torna all'inizioArt. 17

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. idemPer le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non èrichiesto preavviso.

idem

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alleautorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motividi sicurezza o di incolumità pubblica.

idem

torna all'inizioArt. 18

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senzaautorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dallalegge penale.

idem

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono,anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni dicarattere militare.

idem

torna all'inizioArt. 19

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria federeligiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farnepropaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto,

idem

converted by Web2PDFConvert.com

purché non si tratti di riti contrari al buon costume.torna all'inizio

Art. 20testo in vigore testo sottoposto a Referendum

articolo non modificatoIl carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'unaassociazione od istituzione non possono essere causa dispeciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali perla sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

idem

torna all'inizioArt. 21

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il propriopensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo didiffusione.

idem

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni ocensure.

idem

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivatodell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la leggesulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso diviolazione delle norme che la legge stessa prescriva perl'indicazione dei responsabili.

idem

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibileil tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestrodella stampa periodica può essere eseguito da ufficiali dipolizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non maioltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Sequesta non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, ilsequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

idem

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, chesiano resi noti i mezzi di finanziamento della stampaperiodica.

idem

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte lealtre manifestazioni contrarie al buon costume. La leggestabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere leviolazioni.

idem

torna all'inizioArt. 22

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacitàgiuridica, della cittadinanza, del nome.

idem

torna all'inizioArt. 23

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essereimposta se non in base alla legge.

idem

torna all'inizioArt. 24

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti einteressi legittimi.

idem

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado delprocedimento.

idem

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezziper agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

idem

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione idem

converted by Web2PDFConvert.com

degli errori giudiziari.torna all'inizio

Art. 25testo in vigore testo sottoposto a Referendum

articolo non modificatoNessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituitoper legge.

idem

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge chesia entrata in vigore prima del fatto commesso.

idem

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se nonnei casi previsti dalla legge.

idem

torna all'inizioArt. 26

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

L'estradizione del cittadino può essere consentita soltantoove sia espressamente prevista dalle convenzioniinternazionali.

idem

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. idem

torna all'inizioArt. 27

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

La responsabilità penale è personale. idemL'imputato non è considerato colpevole sino alla condannadefinitiva.

idem

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari alsenso di umanità e devono tendere alla rieducazione delcondannato.

idem

Non è ammessa la pena di morte. idem

torna all'inizioArt. 28

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sonodirettamente responsabili, secondo le leggi penali, civili eamministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In talicasi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli entipubblici.

idem

torna all'inizioArt. 29

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come societànaturale fondata sul matrimonio.

idem

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica deiconiugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unitàfamiliare.

idem

torna all'inizioArt. 30

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare ifigli, anche se nati fuori del matrimonio.

idem

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a chesiano assolti i loro compiti.

idem

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutelagiuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri dellafamiglia legittima.

idem

converted by Web2PDFConvert.com

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. idem

torna all'inizio

Art. 31testo in vigore testo sottoposto a Referendum

articolo non modificatoLa Repubblica agevola con misure economiche e altreprovvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento deicompiti relativi, con particolare riguardo alle famiglienumerose.

idem

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gliistituti necessari a tale scopo.

idem

torna all'inizioArt. 32

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

La Repubblica tutela la salute come fondamentale dirittodell'individuo e interesse della collettività, e garantisce curegratuite agli indigenti.

idem

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamentosanitario se non per disposizione di legge. La legge non può innessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della personaumana.

idem

torna all'inizioArt. 33

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. idemLa Repubblica detta le norme generali sull'istruzione edistituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

idem

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti dieducazione, senza oneri per lo Stato.

idem

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non stataliche chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà eai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quellodegli alunni di scuole statali.

idem

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordinie gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazioneall'esercizio professionale.

idem

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno ildiritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalleleggi dello Stato.

idem

torna all'inizioArt. 34

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

La scuola è aperta a tutti. idemL'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, èobbligatoria e gratuita.

idem

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto diraggiungere i gradi più alti degli studi.

idem

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse distudio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devonoessere attribuite per concorso.

idem

torna all'inizioArt. 35

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme edapplicazioni.

idem

converted by Web2PDFConvert.com

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. idemPromuove e favorisce gli accordi e le organizzazioniinternazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

idem

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabilitidalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italianoall'estero.

idem

torna all'inizioArt. 36

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata allaquantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente adassicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

idem

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dallalegge.

idem

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annualiretribuite, e non può rinunziarvi.

idem

torna all'inizioArt. 37

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, lestesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni dilavoro devono consentire l'adempimento della sua essenzialefunzione familiare e assicurare alla madre e al bambino unaspeciale adeguata protezione.

idem

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. idemLa Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme egarantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità diretribuzione.

idem

torna all'inizioArt. 38

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzinecessari per vivere ha diritto al mantenimento eall'assistenza sociale.

idem

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicuratimezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio,malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

idem

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione eall'avviamento professionale.

idem

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi edistituti predisposti o integrati dallo Stato.

idem

L'assistenza privata è libera. idem

torna all'inizioArt. 39

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

L'organizzazione sindacale è libera. idemAi sindacati non può essere imposto altro obbligo se non laloro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo lenorme di legge.

idem

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacatisanciscano un ordinamento interno a base democratica.

idem

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono,rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti,stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoriaper tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto siriferisce.

idem

converted by Web2PDFConvert.com

torna all'inizioArt. 40

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che loregolano.

idem

torna all'inizioArt. 41

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

L'iniziativa economica privata è libera. idemNon può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in mododa recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

idem

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perchél'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzatae coordinata a fini sociali.

idem

torna all'inizioArt. 42

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

La proprietà è pubblica o privata. I beni economiciappartengono allo Stato, ad enti o a privati.

idem

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, chene determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti alloscopo di assicurarne la funzione sociale e di renderlaaccessibile a tutti.

idem

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge,e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interessegenerale.

idem

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successionelegittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

idem

torna all'inizioArt. 43

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamenteo trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, alloStato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utentideterminate imprese o categorie di imprese, che si riferiscanoa servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni dimonopolio ed abbiano carattere di preminente interessegenerale.

idem

torna all'inizioArt. 44

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e distabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincolialla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensionesecondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone labonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e laricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la mediaproprietà.

idem

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane. idem

torna all'inizioArt. 45

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazionea carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La

idem

converted by Web2PDFConvert.com

legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi piùidonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e lefinalità.La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato. idem

torna all'inizioArt. 46

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro inarmonia con le esigenze della produzione, la Repubblicariconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e neilimiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

idem

torna all'inizioArt. 47

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sueforme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

idem

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietàdell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e aldiretto eindiretto investimento azionario nei grandi complessiproduttivi del Paese.

idem

torna all'inizioArt. 48

testo in vigore testo sottoposto a ReferendumSono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hannoraggiunto la maggiore età.

idem

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizioè dovere civico.

idem

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del dirittodi voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicural'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero perl'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nelnumero stabilito da norma costituzionale e secondo criterideterminati dalla legge.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del dirittodi voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicural'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero perl'elezione della Camera dei Deputati, alla quale sono assegnatiseggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondocriteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacitàcivile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi diindegnità morale indicati dalla legge.

idem

torna all'inizioArt. 49

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partitiper concorrere con metodo democratico a determinare lapolitica nazionale.

idem

torna all'inizioArt. 50

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere perchiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

idem

torna all'inizioArt. 51

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedereagli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni dieguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine

idem

converted by Web2PDFConvert.com

la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pariopportunità tra donne e uomini.La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle caricheelettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti allaRepubblica.

idem

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto didisporre del tempo necessario al loro adempimento e diconservare il suo posto di lavoro.

idem

torna all'inizioArt. 52

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. idemIl servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dallalegge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione dilavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

idem

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spiritodemocratico della Repubblica.

idem

torna all'inizioArt. 53

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragionedella loro capacità contributiva.

idem

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. idem

torna all'inizioArt. 54

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica edi osservarne la Costituzione e le leggi.

idem

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il doveredi adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramentonei casi stabiliti dalla legge.

idem

torna all'inizioArt. 55

testo in vigore testo sottoposto a ReferendumIl Parlamento si compone della Camera dei deputati e delSenato della Repubblica.

idem

Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camerepromuovono l'equilibrio tra donne e uomini nellarappresentanza.Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta laNazione.La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con ilGoverno ed esercita la funzione di indirizzo politico, lafunzione legislativa e quella di controllo dell'operato delGoverno.Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territorialied esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enticostitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio dellafunzione legislativa nei casi e secondo le modalitá stabiliti dallaCostituzione, nonchè all'esercizio delle funzioni di raccordo tralo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'UnioneEuropea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione eall'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unioneeuropea. Valuta le politiche pubbliche e l'attivitá delle pubblicheamministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'UnioneEuropea sui territori. Concorre a esprimere pareri sullenomine di competenza del Governo nei casi previsti dallalegge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle idem

converted by Web2PDFConvert.com

due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.torna all'inizio

Art. 56testo in vigore testo sottoposto a Referendum

articolo non modificatoLa Camera dei deputati è eletta a suffragio universale ediretto.

idem

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei qualieletti nella circoscrizione Estero.

idem

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delleelezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

idem

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo ilnumero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, sieffettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica,quale risulta dall'ultimo censimento generale dellapopolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi inproporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla basedei quozienti interi e dei più alti resti.

idem

torna all'inizioArt. 57

testo in vigore testo sottoposto a ReferendumIl Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi iseggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il Senato della Repubblica è composto da novantacinquesenatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinquesenatori che possono essere nominati dal Presidente dellaRepubblica.I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome diTrento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, isenatori tra i propri componenti e, nella misura di uno perciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore asette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore adue; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzanone ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numerodei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previaapplicazione delle disposizioni del precedente comma, sieffettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, qualerisulta dall'ultimo censimento generale, sulla base deiquozienti interi e dei più alti resti.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previaapplicazione delle disposizioni del precedente comma, inproporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimocensimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piùalti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degliorgani delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti, inconformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidaticonsiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi,secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sestocomma.Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolatele modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membridel Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonchéquelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dallacarica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti inragione dei voti espressi e della composizione di ciascunConsiglio

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei qualieletti nella circoscrizione Estero.

torna all'inizioArt. 58

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo abrogato

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto daglielettori che hanno superato il venticinquesimo anno di etàSono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto ilquarantesimo anno.

torna all'inizioArt. 59

converted by Web2PDFConvert.com

testo in vigore testo sottoposto a ReferendumÈ senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è statoPresidente della Repubblica.

idem

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vitacinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meritinel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadiniche hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel camposociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano incarica sette anni e non possono essere nuovamente nominati

torna all'inizioArt. 60

testo in vigore testo sottoposto a ReferendumLa Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono elettiper cinque anni.

La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata senon per legge e soltanto in caso di guerra.

La durata della Camera dei deputati non può essereprorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

torna all'inizioArt. 61

testo in vigore testo sottoposto a ReferendumLe elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settantagiorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogonon oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entrosettanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunioneha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati ipoteri delle precedenti.

Finché non sia riunita la nuove Camera dei deputati sonoprorogati i poteri della precedente.

torna all'inizioArt. 62

testo in vigore testo sottoposto a ReferendumLe Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo difebbraio e di ottobre.

idem

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinariaper iniziativa del suo Presidente o del Presidente dellaRepubblica o di un terzo dei suoi componenti.

idem

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, èconvocata di diritto anche l'altra.

torna all'inizioArt. 63

testo in vigore testo sottoposto a ReferendumCiascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente el'Ufficio di presidenza.

idem

Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nominaalle cariche negli organi del Senato della Repubblica possonoessere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governoregionali o locali.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, ilPresidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera deideputati.

idem

torna all'inizioArt. 64

testo in vigore testo sottoposto a ReferendumCiascuna Camera adotta il proprio regolamento amaggioranza assoluta dei suoi componenti.

idem

I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delleminoranze parlamentari. Il regolamento della Camera deideputati disciplina lo statuto delle opposizioni.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Cameree il Parlamento a Camere riunite possono deliberare diadunarsi in seduta segreta.

idem

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento nonsono valide se non è presente la maggioranza dei lorocomponenti, e se non sono adottate a maggioranza deipresenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranzaspeciale.

idem

I membri del Governo hanno diritto e, se richiesti, obbligo di I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di

converted by Web2PDFConvert.com

assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lorichiedono.

assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ognivolta che lo richiedono.I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare allesedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni.

torna all'inizio

Art. 65testo in vigore testo sottoposto a Referendum

articolo non modificatoLa legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilitàcon l'ufficio di deputato o di senatore.

idem

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle dueCamere.

idem

torna all'inizioArt. 66

testo in vigore testo sottoposto a ReferendumCiascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoicomponenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e diincompatibilità.

idem

Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dallacarica elettiva regionale o locale e della conseguentedecadenza da senatore.

torna all'inizioArt. 67

testo in vigore testo sottoposto a ReferendumOgni membro del Parlamento rappresenta la Nazione edesercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senzavincolo di mandato.

torna all'inizioArt. 68

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

I membri del Parlamento non possono essere chiamati arispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'eserciziodelle loro funzioni.

idem

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene,nessun membro del Parlamento può essere sottoposto aperquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestatoo altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto indetenzione, salvo che in esecuzione di una sentenzairrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto dicommettere un delitto per il quale è previsto l'arrestoobbligatorio in flagranza.

idem

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membridel Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, diconversazioni o comunicazioni e a sequestro dicorrispondenza.

idem

torna all'inizioArt. 69

testo in vigore testo sottoposto a ReferendumI membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dallalegge.

I membri della Camera dei Deputati ricevono un'indennitàstabilita dalla legge.

torna all'inizioArt. 70

testo in vigore testo sottoposto a ReferendumLa funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle dueCamere.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle dueCamere per le leggi di revisione della Costituzione e le altreleggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delledisposizioni costituzionali concernenti la tutela delleminoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di

converted by Web2PDFConvert.com

consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi chedeterminano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gliorgani di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delleCittà metropolitane e le disposizioni di principio sulle formeassociative dei Comuni, per la legge che stabilisce le normegenerali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia allaformazione e all'attuazione della normativa e delle politichedell'Unione europea, per quella che determina i casi diineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cuiall'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma,116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sestocomma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132,secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggettoproprio, possono essere abrogate, modificate o derogatesolo in forma espressa e da leggi approvate a norma delpresente comma.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati èimmediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che,entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti,può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi ilSenato della Repubblica può deliberare proposte dimodificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati sipronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblicanon disponga di procedere all'esame o sia inutilmentedecorso il termine per deliberare, ovvero quando la Cameradei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge puòessere promulgata.L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che dannoattuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto neltermine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per imedesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può nonconformarsi alle modificazioni proposte dal Senato dellaRepubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solopronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assolutadei propri componenti.I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma,approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dalSenato della Repubblica, che può deliberare proposte dimodificazione entro quindici giorni dalla data dellatrasmissione.I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, leeventuali questioni di competenza, sollevate secondo lenorme dei rispettivi regolamenti.Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dalproprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonchéformulare osservazioni su atti o documenti all'esame dellaCamera dei deputati

torna all'inizioArt. 71

testo in vigore testo sottoposto a ReferendumL'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascunmembro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali siaconferita da legge costituzionale.

idem

Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata amaggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere allaCamera dei deputati di procedere all'esame di un disegno dilegge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame esi pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data delladeliberazione del Senato della Repubblica.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta,da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progettoredatto in articoli.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta,da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progettoredatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclusivasulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite neitempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamentiparlamentari.Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla

converted by Web2PDFConvert.com

determinazione delle politiche pubbliche, la leggecostituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendumpopolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme diconsultazione, anche delle formazioni sociali. Con leggeapprovata da entrambe le Camere sono disposte le modalitàdi attuazione.

torna all'inizioArt. 72

testo in vigore testo sottoposto a ReferendumOgni disegno di legge, presentato ad una Camera, secondo lenorme del suo regolamento, esaminato da una commissionee poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articoloe con votazione finale.

Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma,presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suoregolamento, esaminato da una commissione e poi dallaCamera stessa, che l'approva articolo per articolo e convotazione finale.Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera deideputati e, secondo le norme del suo regolamento,esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa,che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegnidi legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegnidi legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame el'approvazione dei disegni di legge sono deferiti acommissioni, anche permanenti, composte in modo darispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche intali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, ildisegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o undecimo dei componenti della Camera o un quinto dellacommissione richiedono che sia discusso e votato dallaCamera stessa oppure che sia sottoposto alla suaapprovazione finale con sole dichiarazioni di voto. Ilregolamento determina le forme di pubblicità dei lavori dellecommissioni.

Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame el'approvazione dei disegni di legge sono deferiti aCommissioni, anche permanenti, che, alla Camera deideputati, sono composte in modo da rispecchiare laproporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino almomento della sua approvazione definitiva, il disegno di leggeè rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo deicomponenti della Camera o un quinto della Commissionerichiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessaoppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale console dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le formedi pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta daparte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge inmateria costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazionelegislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali,di approvazione di bilanci e consuntivi.

idem

Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina lemodalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Cameradei deputati ai sensi dell'articolo 70.Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ognicaso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazionealla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Cameradei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta,che un disegno di legge indicato come essenziale perl'attuazione del programma di governo sia iscritto con prioritàall'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in viadefinitiva della Camera dei deputati entro il termine di settantagiorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'articolo70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine puòessere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempidi esame da parte della Commissione nonché alla complessitàdel disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputatistabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche conriferimento all'omogeneità del disegno di legge.

torna all'inizioArt. 73

testo in vigore testo sottoposto a ReferendumLe leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entroun mese dall'approvazione.

idem

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Cameradei deputati e del Senato della Repubblica possono esseresottoposte, prima della loro promulgazione, al giudiziopreventivo di legittimità costituzionale da parte della Cortecostituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno unquarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno

converted by Web2PDFConvert.com

un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entrodieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali lalegge non può essere promulgata. La Corte costituzionale sipronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora,resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. Incaso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge nonpuò essere promulgata.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propricomponenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgatanel termine da essa stabilito.

Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoicomponenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata neltermine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione edentrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loropubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano untermine diverso.

idem

torna all'inizioArt. 74

testo in vigore testo sottoposto a ReferendumIl Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge,può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuovadeliberazione.

idem

Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di undecreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per laconversione in legge è differito di trenta giorni.

Se Le Camere approvano nuovamente la legge, questa deveessere promulgata.

Se la legge é nuovamente approvata, questa deve esserepromulgata.

torna all'inizioArt. 75

testo in vigore testo sottoposto a ReferendumÈ indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione,totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore dilegge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinqueConsigli regionali.

idem

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e dibilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificaretrattati internazionali.

idem

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadinichiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.

La proposta soggetta a referendum è approvata se hapartecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto,e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamenteespressi.

La proposta soggetta a referendum è approvata se hapartecipato alla votazione la maggioranza degli aventi dirittoo, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza deivotanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se èraggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum. idem

torna all'inizioArt. 76

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegatoal Governo se non con determinazione di principî e criteridirettivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

idem

torna all'inizioArt. 77

testo in vigore testo sottoposto a ReferendumIl Governo non può, senza delegazione delle Camere,emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Il Governo non può, senza delegazione disposta con legge,emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, ilGoverno adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimentiprovvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarliper la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sonoappositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, ilGoverno adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimentiprovvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarliper la conversione alla Camera dei deputati, anche quando lafunzione legislativa è esercitata collettivamente dalle dueCamere. La Camera dei deputati, anche se sciolta, èappositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono

converted by Web2PDFConvert.com

convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loropubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare conlegge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti nonconvertiti.

convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loropubblicazione o, nei casi in cui il Presidente della Repubblicaabbia chiesto, a norma dell'articolo 74, una nuovadeliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione.La legge può tuttavia regolare i rapporti giuridici sorti sullabase dei decreti non convertiti.Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori conforza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72,quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, delladisciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale edello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioniadottate con decreti non convertiti in legge e regolare irapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinarel'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge chela Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi nonattinenti al procedimento.

I decreti recano misure di immediata applicazione e dicontenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.L'esame, a norma dell'articolo 70, terzo e quarto comma, deidisegni di legge di conversione dei decreti è disposto dalSenato della Repubblica entro trenta giorni dalla loropresentazione alla Camera dei deputati. Le proposte dimodificazione possono essere deliberate entro dieci giornidalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione,che deve avvenire non oltre quaranta giorni dallapresentazione.Nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione deidecreti non possono essere approvate disposizioni estraneeall'oggetto o alle finalità del decreto.

torna all'inizioArt. 78

testo in vigore testo sottoposto a ReferendumLe Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono alGoverno i poteri necessari.

La Camera dei Deputati delibera a maggioranza assoluta lostato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.

torna all'inizioArt. 79

testo in vigore testo sottoposto a ReferendumL'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata amaggioranza dei due terzi dei componenti di ciascunaCamera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata amaggioranza dei due terzi dei componenti della Camera deideputati, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termineper la loro applicazione.

idem

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi aireati commessi successivamente alla presentazione deldisegno di legge.

idem

torna all'inizioArt. 80

testo in vigore testo sottoposto a ReferendumLe Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattatiinternazionali che sono di natura politica, o prevedonoarbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni delterritorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

La Camera dei Deputati autorizza con legge la ratifica deitrattati internazionali che sono di natura politica, o prevedonoarbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni delterritorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativiall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvateda entrambe le Camere.

torna all'inizioArt. 81

testo in vigore testo sottoposto a ReferendumLo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese delproprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasifavorevoli del ciclo economico.

idem

Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo al fine diconsiderare gli effetti del ciclo economico e, previa

Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo al fine diconsiderare gli effetti del ciclo economico e, previa

converted by Web2PDFConvert.com

autorizzazione delle Camere adottata a maggioranzaassoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventieccezionali.

autorizzazione della Camera dei deputati adottata amaggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi dieventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede aimezzi per farvi fronte.

idem

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e ilrendiconto consuntivo presentati dal Governo.

La Camera dei deputati ogni anno approva con legge ilbilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concessose non per legge e per periodi non superioricomplessivamente a quattro mesi.

idem

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e icriteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spesedei bilanci e la sostenibilita' del debito del complesso dellepubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata amaggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera,nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e icriteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spesedei bilanci e la sostenibilita' del debito del complesso dellepubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata amaggioranza assoluta dei componenti della Camera deideputati, nel rispetto dei principi definiti con leggecostituzionale

torna all'inizioArt. 82

testo in vigore testo sottoposto a ReferendumCiascuna Camera può disporre inchieste su materie dipubblico interesse.

La Camera dei Deputati può disporre inchieste su materie dipubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporreinchieste su materie di pubblico interesse concernenti leautonomie territoriali.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissioneformata in modo da rispecchiare la proporzione dei varigruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agliesami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autoritàgiudiziaria.

A tale scopo nomina fra i propri componenti unaCommissione. Alla Camera dei deputati la Commissione èformata in modo da rispecchiare la proporzione dei varigruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agliesami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autoritàgiudiziaria.

torna all'inizioArt. 83

testo in vigore testo sottoposto a ReferendumIl Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in sedutacomune dei suoi membri.

idem

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dalConsiglio regionale in modo che sia assicurata larappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solodelegato.L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo perscrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea.Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta..

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo perscrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea.Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quintidell'assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente lamaggioranza dei tre quinti dei votanti.

torna all'inizioArt. 84

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadinoche abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civilie politici.

idem

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile conqualsiasi altra carica.

idem

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati perlegge.

idem

torna all'inizioArt. 85

testo in vigore testo sottoposto a ReferendumIl Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. idemTrenta giorni prima che scada il termine, il Presidente dellaCamera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamentoe i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente dellaCamera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamentoper eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Quando il

converted by Web2PDFConvert.com

Repubblica. Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidentedelle Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, ilPresidente del Senato convoca e presiede il Parlamento inseduta comune.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi allaloro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dallariunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati ipoteri del Presidente in carica.

Se la Camere dei Deputati è sciolta, o manca meno di tremesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindicigiorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sonoprorogati i poteri del Presidente in carica.

torna all'inizioArt. 86

testo in vigore testo sottoposto a ReferendumLe funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso cheegli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente delSenato.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso cheegli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidentedella Camera dei Deputati.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissionidel Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera deideputati indice la elezione del nuovo Presidente dellaRepubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termineprevisto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesialla loro cessazione.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissionidel Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indicela elezione del nuovo Presidente della Repubblica entroquindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Cameradei Deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla suacessazione.

torna all'inizioArt. 87

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato erappresenta l'unità nazionale.

idem

Può inviare messaggi alle Camere. idemIndice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la primariunione.

Indice le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa laprima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge diiniziativa del Governo.

idem

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e iregolamenti.

idem

Indice il referendum popolare nei casi previsti dallaCostituzione.

idem

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. idemAccredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattatiinternazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delleCamere.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattatiinternazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delleCamera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all'appartenenzadell'Italia all'Unione europea, previa l'autorizzazione dientrambe le Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consigliosupremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lostato di guerra deliberato dalle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consigliosupremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lostato di guerra deliberato dalla Camera dei deputati.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura. idemPuò concedere grazia e commutare le pene. idemConferisce le onorificenze della Repubblica. idem

torna all'inizioArt. 88

testo in vigore testo sottoposto a ReferendumIl Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti,sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente,sciogliere la Camera dei Deputati.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suomandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gliultimi sei mesi della legislatura.

idem

torna all'inizioArt. 89

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non ècontrofirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la

idem

converted by Web2PDFConvert.com

responsabilità.Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla leggesono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio deiMinistri.

idem

torna all'inizioArt. 90

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atticompiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per altotradimento o per attentato alla Costituzione.

idem

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento inseduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

idem

torna all'inizioArt. 91

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le suefunzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e diosservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in sedutacomune.

idem

torna all'inizioArt. 92

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente delConsiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consigliodei ministri.

idem

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consigliodei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

idem

torna all'inizioArt. 93

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima diassumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani delPresidente della Repubblica.

idem

torna all'inizioArt. 94

testo in vigore testo sottoposto a ReferendumIl Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei Deputati.Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediantemozione motivata e votata per appello nominale.

La fiducia è accordata o revocata mediante mozionemotivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presentaalle Camere per ottenerne la fiducia.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presentainnanzi alla Camera dei Deputati per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su unaproposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

Il voto contrario della Camera dei Deputati su una propostadel Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno undecimo dei componenti della Camera e non può esseremessa in discussione prima di tre giorni dalla suapresentazione.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno undecimo dei componenti della Camera dei Deputati e non puòessere messa in discussione prima di tre giorni dalla suapresentazione.

torna all'inizioArt. 95

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generaledel Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzopolitico ed amministrativo, promovendo e coordinandol'attività dei ministri.

idem

converted by Web2PDFConvert.com

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti delConsiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei lorodicasteri.

idem

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza delConsiglio e determina il numero, le attribuzioni el'organizzazione dei ministeri.

idem

torna all'inizioArt. 96

testo in vigore testo sottoposto a ReferendumIl Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche secessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessinell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria,previa autorizzazione del Senato della Repubblica o dellaCamera dei deputati, secondo le norme stabilite con leggecostituzionale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche secessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessinell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria,previa autorizzazione della Camera dei deputati, secondo lenorme stabilite con legge costituzionale.

torna all'inizioArt. 97

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge,in modo che siano assicurati il buon andamento el'imparzialità dell'amministrazione.

idem

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere dicompetenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie deifunzionari.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge,in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialitàe la trasparenza dell'amministrazione.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accedemediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

idem

torna all'inizioArt. 98

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamentodell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e lasostenibilità del debito pubblico

idem

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. idemSe sono membri del Parlamento, non possono conseguirepromozioni se non per anzianità.

idem

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi aipartiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizioattivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentantidiplomatici e consolari all'estero.

idem

torna all'inizioArt. 99

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo abrogato

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto,nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti dellecategorie produttive, in misura che tenga conto della loroimportanza numerica e qualitativa.È organo di consulenza delle Camere e del Governo per lematerie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dallalegge.Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazionedella legislazione economica e sociale secondo i principi edentro i limiti stabiliti dalla legge.

torna all'inizioArt. 100

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

idem

converted by Web2PDFConvert.com

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimitàsugli atti del Governo, e anche quello successivo sullagestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelleforme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziariadegli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferiscedirettamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

idem

La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei lorocomponenti di fronte al Governo.

idem

torna all'inizioArt. 101

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

La giustizia è amministrata in nome del popolo. idemI giudici sono soggetti soltanto alla legge. idem

torna all'inizioArt. 102

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinariistituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

idem

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudicispeciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziariordinari sezioni specializzate per determinate materie, anchecon la partecipazione di cittadini idonei estranei allamagistratura.

idem

La legge regola i casi e le forme della partecipazione direttadel popolo all'amministrazione della giustizia.

idem

torna all'inizioArt. 103

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativahanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblicaamministrazione degli interessi legittimi e, in particolarimaterie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

idem

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilitàpubblica e nelle altre specificate dalla legge.

idem

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizionestabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizionesoltanto per i reati militari commessi da appartenenti alleForze armate.

idem

torna all'inizioArt. 104

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

La magistratura costituisce un ordine autonomo eindipendente da ogni altro potere.

idem

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dalPresidente della Repubblica.

idem

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratoregenerale della Corte di cassazione.

idem

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti imagistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, eper un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professoriordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopoquindici anni di esercizio.

idem

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componentidesignati dal Parlamento.

idem

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni enon sono immediatamente rieleggibili.

idem

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi idem

converted by Web2PDFConvert.com

professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglioregionale.

torna all'inizioArt. 105

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo lenorme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, leassegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e iprovvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

idem

torna all'inizioArt. 106

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. idemLa legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere lanomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte lefunzioni attribuite a giudici singoli.

idem

Su designazione del Consiglio superiore della magistraturapossono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione,per meriti insigni, professori ordinari di università in materiegiuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio esiano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

idem

torna all'inizioArt. 107

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensatio sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni senon in seguito a decisione del Consiglio superiore dellamagistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie didifesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loroconsenso.

idem

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azionedisciplinare.

idem

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità difunzioni.

idem

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoiriguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

idem

torna all'inizioArt. 108

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistraturasono stabilite con legge.

idem

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizionispeciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estraneiche partecipano all'amministrazione della giustizia.

idem

torna all'inizioArt. 109

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della poliziagiudiziaria.

idem

torna all'inizioArt. 110

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

converted by Web2PDFConvert.com

Ferme le competenze del Consiglio superiore dellamagistratura, spettano al Ministro della giustizial'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi allagiustizia.

idem

torna all'inizioArt. 111

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolatodalla legge.

idem

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, incondizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. Lalegge ne assicura la ragionevole durata.

idem

Nel processo penale, la legge assicura che la personaaccusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile,informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusaelevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioninecessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davantial giudice, di interrogare o di far interrogare le persone cherendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere laconvocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nellestesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altromezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete senon comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

idem

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorionella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputatonon può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi,per libera scelta, si è sempre volontariamente sottrattoall'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

idem

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non haluogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o peraccertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto diprovata condotta illecita.

idem

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. idemContro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertàpersonale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari ospeciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione perviolazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto perle sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

idem

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte deiconti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motiviinerenti alla giurisdizione.

idem

torna all'inizioArt. 112

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. idem

torna all'inizioArt. 113

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempreammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessilegittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria oamministrativa.

idem

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata aparticolari mezzi di impugnazione o per determinate categoriedi atti.

idem

La legge determina quali organi di giurisdizione possonoannullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e congli effetti previsti dalla legge stessa.

idem

torna all'inizioArt. 114

converted by Web2PDFConvert.com

testo in vigore testo sottoposto a ReferendumLa Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalleCittà metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Cittàmetropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sonoenti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo iprincìpi fissati dalla Costituzione.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono entiautonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo iprincìpi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Statodisciplina il suo ordinamento.

idem

torna all'inizioArt. 115

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale18 ottobre 2001 n. 3

idem

torna all'inizioArt. 116

testo in vigore testo sottoposto a ReferendumIl Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-AltoAdige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono diforme e condizioni particolari di autonomia, secondo irispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

idem

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalleProvince autonome di Trento e Bolzano.

idem

Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia,concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117e le materie indicate dal secondo comma del medesimoarticolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione dellagiustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altreRegioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regioneinteressata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cuiall'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere amaggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fralo Stato e la Regione interessata.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia,concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondocomma, lettere l), limitatamente all'organizzazione dellagiustizia di pace, m) limitatamente alle disposizioni generali ecomuni per le politiche sociali, n), o), limitatamente allepolitiche attive del lavoro e all'istruzione e formazioneprofessionale, q) limitatamente al commercio con l'estero; s)e u), limitatamente al governo del territorio, possono essereattribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche surichiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto deiprincìpi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia incondizione di equilibrio tra le entrate e le spese del propriobilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sullabase di intesa tra lo Stato e la Regione interessata.

torna all'inizioArt. 117

testo in vigore testo sottoposto a ReferendumLa potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioninel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivantidall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioninel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivantidall'ordinamento dell' Unione Europea e dagli obblighiinternazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapportidello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizionegiuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unioneeuropea;b) immigrazione;c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,munizioni ed esplosivi;e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tuteladella concorrenza; sistema valutario; sistematributario econtabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendumstatali; elezione del Parlamento europeo;g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Statoe degli enti pubblici nazionali;h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della poliziaamministrativa locale;i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile epenale; giustizia amministrativa;m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapportidello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizionegiuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unioneeuropea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari eassicurativi; tutela della concorrenza; sistema valutario;sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione deibilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e delsistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendumstatali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Statoe degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimentoamministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alledipendenze delle amministrazioni pubbliche tese adassicurarne l'uniformità sul territorio nazionale; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia

converted by Web2PDFConvert.com

concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantitisu tutto il territorio nazionale;n) norme generali sull'istruzione;o) previdenza sociale;p) legislazione elettorale, organi di governo e funzionifondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane ;q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassiinternazionale;r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamentoinformativo statistico e informatico dei datidell'amministrazione statale, regionale e locale; operedell'ingegno;s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile epenale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioniconcernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantitisu tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuniper la tutela della salute, per le politiche sociali e per lasicurezza alimentare; n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamentoscolastico; istruzione universitaria e programmazionestrategica della ricerca scientifica e tecnologica; o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenzacomplementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro;politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comunisull'istruzione e formazione professionale; p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo efunzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane;disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassiinternazionale; commercio con l'estero; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamentoinformativo statistico e informatico dei dati, dei processi edelle relative infrastrutture e piattaforme informatichedell'amministrazione statale, regionale e locale; operedell'ingegno; s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizionigenerali e comuni sulle attività culturali e sul turismo; t) ordinamento delle professioni e della comunicazione; u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio;sistema nazionale e coordinamento della protezione civile; v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e dinavigazione di interesse nazionale e relative norme disicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale einternazionale.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro;istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e conesclusione della istruzione e della formazione professionale;professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegnoall'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute;alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile;governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti ditrasporto e di navigazione; ordinamento dellacomunicazione; produzione, trasporto e distribuzionenazionale dell'energia; previdenza complementare eintegrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici ecoordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione eorganizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casserurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di creditofondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie dilegislazione concorrente spetta alle Regioni la potestàlegislativa, salvo che per la determinazione dei principifondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ognimateria non espressamente riservata alla legislazione delloStato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia dirappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazionedel territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazioneinfrastrutturale, di programmazione e organizzazione deiservizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppoeconomico locale e organizzazione in ambito regionale deiservizi alle imprese e della formazione professionale; salval'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di serviziscolastici, di promozione del diritto allo studio, ancheuniversitario; in materia di disciplina, per quanto di interesseregionale, delle attività culturali, della promozione dei beniambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione eorganizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla

converted by Web2PDFConvert.com

base di apposite intese concluse in ambito regionale, dellerelazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per ilrispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali difinanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamenteriservata alla competenza esclusiva dello Stato.Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenirein materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lorichieda la tutela dell'unità giuridica o economica dellaRepubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisionidirette alla formazione degli atti normativi comunitari eprovvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordiinternazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto dellenorme di procedura stabilite da legge dello Stato, chedisciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in casodi inadempienza.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisionidirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europeae provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordiinternazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto dellenorme di procedura stabilite con legge dello Stato, chedisciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in casodi inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regionisecondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva lafacoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di talepotestà nelle materie e funzioni di competenza legislativaesclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestàregolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione edello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispettodella legge statale o regionale.

idem

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce lapiena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale,culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tradonne e uomini alle cariche elettive.

idem

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altreRegioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anchecon individuazione di organi comuni.

idem

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludereaccordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altroStato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

idem

torna all'inizioArt. 118

testo in vigore testo sottoposto a ReferendumLe funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvoche, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite aProvince, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base deiprincipi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvoche, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Cittàmetropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi disussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.Le funzioni amministrative sono esercitate in modo daassicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azioneamministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilitàdegli amministratori.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari difunzioni amministrative proprie e di quelle conferite con leggestatale o regionale, secondo le rispettive competenze.

I Comuni e le Città metropolitane sono titolari di funzioniamministrative proprie e di quelle conferite con legge stataleo regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato eRegioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondocomma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa ecoordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato eRegioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondocomma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa ecoordinamento in materia di tutela dei beni culturali epaesaggistici.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comunifavoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli eassociati, per lo svolgimento di attività di interesse generale,sulla base del principio di sussidiarietà.

Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni favorisconol'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per losvolgimento di attività di interesse generale, sulla base delprincipio di sussidiarietà.

torna all'inizioArt. 119

testo in vigore testo sottoposto a ReferendumI Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regionihanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispettodell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurarel'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivantidall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hannoautonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispettodell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurarel'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivantidall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse

converted by Web2PDFConvert.com

autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri,in armonia con la Costituzione e secondo i principi dicoordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erarialiriferibile al loro territorio.

autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, edispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erarialiriferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione esecondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini delcoordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senzavincoli di destinazione, per i territori con minore capacitàfiscale per abitante.

idem

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenticonsentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitanee alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubblicheloro attribuite.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedentiassicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubblichedei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni. Conlegge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento di costoe di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienzanell'esercizio delle medesime funzioni.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e lasolidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici esociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona,o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delleloro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettuainterventi speciali in favore di determinati Comuni, Province,Città metropolitane e Regioni.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e lasolidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici esociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona,o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delleloro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettuainterventi speciali in favore di determinati Comuni, Cittàmetropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regionihanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principigenerali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrereall'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E'esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessicontratti.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un propriopatrimonio, attribuito secondo i principi generali determinatidalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamentosolo per finanziare spese di investimento, con la contestualedefinizione di piani di ammortamento e a condizione che per ilcomplesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettatol'equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato suiprestiti dagli stessi contratti.

torna all'inizioArt. 120

testo in vigore testo sottoposto a ReferendumLa Regione non può istituire dazi di importazione oesportazione o transito tra le Regioni, nè adottareprovvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la liberacircolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nèlimitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte delterritorio nazionale.

idem

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Cittàmetropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso dimancato rispetto di norme e trattati internazionali o dellanormativa comunitaria oppure di pericolo grave perl'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lorichiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica ein particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioniconcernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confiniterritoriali dei governi locali. La legge definisce le procedureatte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nelrispetto del principio di sussidiarietà e del principio di lealecollaborazione.

Il Governo, acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il pareredel Senato della Repubblica, che deve essere reso entroquindici giorni dalla richiesta, può sostituirsi a organi delleRegioni, delle Città metropolitane, delle Province autonome diTrento e di Bolzano e dei Comuni nel caso di mancatorispetto di norme e trattati internazionali o della normativacomunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e lasicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tuteladell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare latutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritticivili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governilocali. La legge definisce le procedure atte a garantire che ipoteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio disussidiarietà e del principio di leale collaborazione e stabilisce icasi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali elocali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è statoaccertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente.

torna all'inizioArt. 121

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e ilsuo Presidente.

idem

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuitealla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione edalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuitealla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione edalle leggi. Può fare proposte di legge alla Camera deideputati.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. idem

converted by Web2PDFConvert.com

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige lapolitica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi edemana i regolamenti regionali; dirige le funzioniamministrative delegate dallo Stato alla Regione,conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

idem

torna all'inizioArt. 122

testo in vigore testo sottoposto a ReferendumIl sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilitàdel Presidente e degli altri componenti della Giunta regionalenonchè dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge dellaRegione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con leggedella Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organielettivi.

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilitàdel Presidente e degli altri componenti della Giunta regionalenonchè dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge dellaRegione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con leggedella Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organielettivi e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelliattribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La leggedella Repubblica stabilisce altresì i princìpi fondamentali perpromuovere l'equilibrio tra donne e uomini nellarappresentanza.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a unConsiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere delParlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale,ovvero al Parlamento europeo.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a unConsiglio o a una Giunta regionale e alla Camera dei deputati,ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero alParlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e unufficio di presidenza.

idem

I consiglieri regionali non possono essere chiamati arispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'eserciziodelle loro funzioni.

idem

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statutoregionale disponga diversamente, è eletto a suffragiouniversale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca icomponenti della Giunta.

idem

torna all'inizioArt. 123

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con laCostituzione, ne determina la forma di governo e i principifondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statutoregola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum suleggi e provvedimenti amministrativi della Regione e lapubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

idem

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionalecon legge approvata a maggioranza assoluta dei suoicomponenti, con due deliberazioni successive adottate adintervallo non minore di due mesi. Per tale legge non èrichiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario delGoverno. Il Governo della Repubblica può promuovere laquestione di legittimità costituzionale sugli statuti regionalidinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loropubblicazione.

idem

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entrotre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta uncinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto deicomponenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto areferendum non è promulgato se non è approvato dallamaggioranza dei voti validi.

idem

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delleautonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regionee gli enti locali.

idem

torna all'inizioArt. 124

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale18 ottobre 2001, n. 3.

idem

converted by Web2PDFConvert.com

torna all'inizioArt. 125

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa diprimo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge dellaRepubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dalcapoluogo della Regione.

idem

torna all'inizio

Art. 126testo in vigore testo sottoposto a Referendum

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sonodisposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozionedel Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrarialla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento ela rimozione possono altresì essere disposti per ragioni disicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita unaCommissione di deputati e senatori costituita, per le questioniregionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sonodisposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozionedel Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrarialla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento ela rimozione possono altresì essere disposti per ragioni disicurezza nazionale. Il decreto è adottato previo parere delSenato della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confrontidel Presidente della Giunta mediante mozione motivata,sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti eapprovata per appello nominale a maggioranza assoluta deicomponenti. La mozione non può essere messa indiscussione prima di tre giorni dalla presentazione.

idem

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti delPresidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto,nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte ole dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissionidella Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso imedesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali dellamaggioranza dei componenti il Consiglio.

idem

torna all'inizioArt. 127

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda lacompetenza della Regione, può promuovere la questione dilegittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionaleentro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

idem

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto aventevalore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la suasfera di competenza, può promuovere la questione dilegittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionaleentro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'attoavente valore di legge.

idem

torna all'inizioArt. 128

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale18 ottobre 2001, n. 3.

idem

torna all'inizioArt. 129

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale18 ottobre 2001, n. 3.

idem

torna all'inizioArt. 130

converted by Web2PDFConvert.com

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale18 ottobre 2001, n. 3.

idem

torna all'inizioArt. 131

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte, Valle d'Aosta,Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia,Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio,Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia,Sardegna.

idem

torna all'inizioArt. 132

testo in vigore testo sottoposto a ReferendumSi può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali,disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuoveRegioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando nefacciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentinoalmeno un terzo delle popolazioni interessate, e la propostasia approvata con referendum dalla maggioranza dellepopolazioni stesse.

idem

Si può, con l'approvazione della maggioranza dellepopolazioni della Provincia o delle Province interessate e delComune o dei Comuni interessati espressa mediantereferendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigliregionali, consentire che Province e Comuni, che ne faccianorichiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati adun'altra.

Si può, con l'approvazione della maggioranza dellepopolazioni del Comune o dei Comuni interessati espressamediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti iConsigli regionali, consentire che i Comuni, che ne faccianorichiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati adun'altra.

torna all'inizioArt. 133

testo in vigore testo sottoposto a ReferendumIl mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione dinuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti conleggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita lastessa Regione.La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sueleggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificarele loro circoscrizioni e denominazioni.

idem

torna all'inizioArt. 134

testo in vigore testo sottoposto a ReferendumLa Corte costituzionale giudica:sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delleleggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delleRegioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tralo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, anorma della Costituzione.

idem

La Corte costituzionale giudica altresì della legittimitàcostituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membridella Camera dei deputati e del Senato della Repubblica aisensi dell'articolo 73, secondo comma.

torna all'inizioArt. 135

testo in vigore testo sottoposto a ReferendumLa Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominatiper un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dalParlamento in seduta comune e per un terzo dalle suprememagistrature ordinaria ed amministrative.

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici dei qualiun terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzodalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tredalla Camera dei Deputati e due dal Senato della Repubblica.

converted by Web2PDFConvert.com

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistratianche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria edamministrative, i professori ordinari di università in materiegiuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.

idem

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per noveanni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno delgiuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

idem

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dallacarica e dall'esercizio delle funzioni.

idem

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le normestabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per untriennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini discadenza dall'ufficio di giudice.

idem

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello dimembro del Parlamento, di un Consiglio regionale, conl'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica edufficio indicati dalla legge.

idem

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica,intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membritratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti perl'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni noveanni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per lanomina dei giudici ordinari.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica,intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membritratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti perl'eleggibilità a Deputato, che il Parlamento compila ogni noveanni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per lanomina dei giudici ordinari.

torna all'inizioArt. 136

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di unanorma di legge o di atto avente forza di legge, la normacessa di avere efficacia dal giorno successivo allapubblicazione della decisione.

idem

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alleCamere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove loritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

idem

torna all'inizioArt. 137

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, itermini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, ele garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

idem

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarieper la costituzione e il funzionamento della Corte.

idem

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessaalcuna impugnazione.

idem

torna all'inizioArt. 138

testo in vigore testo sottoposto a Referendumarticolo non modificato

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggicostituzionali sono adottate da ciascuna Camera con duesuccessive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi,e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti diciascuna Camera nella seconda votazione.

idem

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolarequando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne faccianodomanda un quinto dei membri di una Camera ocinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La leggesottoposta a referendum non è promulgata, se non èapprovata dalla maggioranza dei voti validi.

idem

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvatanella seconda votazione da ciascuna delle Camere amaggioranza di due terzi dei suoi componenti.

idem

converted by Web2PDFConvert.com

< testia fronte

>

la Costituzione Italiana

torna all'inizio Art. 139testo in vigore testo sottoposto a Referendum

articolo non modificatoLa forma repubblicana non può essere oggetto di revisionecostituzionale.

idem

Tutte le mie personali opinioni espresse in questo sito sono basate sulle informazioni in mio possesso e riportate sul sito stesso. Qualora alcune di queste informazioni fossero erratevi prego di segnalarmelo affinchè io possa correggere i miei errori. Se in buona fede ho propagato informazioni false o errate, me ne scuso con quanti ne hanno fatto uso.

gestisci la tua privacy

converted by Web2PDFConvert.com