L’istruttoria per il decreto di idoneità genitoriale nei casi di...

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L’istruttoria per il decreto di idoneità genitoriale nei casi di adozione. Il ruolo del G.O. Dott.ssa Germana Ajraldi 5 maggio 2014 2° ANNO

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L’istruttoria per il decreto di idoneità genitoriale nei casi di

adozione. Il ruolo del G.O. Dott.ssa Germana Ajraldi

5 maggio 2014 2° ANNO

LA PSICOLOGIA GIURIDICA

Funzione diagnostica conoscitiva e di intervento

  Collocazione stabile

(istituzionale)

  Collocazione temporanea

(situazionale)

Funzione di giudizio e di decisione

  Tribunale dei minori

  Tribunale di sorveglianza

IL GIUDICE ONORARIO Sono esperti nelle scienze umane.

La composizione mista del Tribunale per i Minorenni assicura una valutazione finale equilibrata e completa, riguardo a tutto ciò che attiene materia di minore.

La nuova legge sull’adozione, accentua il ruolo del giudice minorile, quale interprete delle norme e garante della loro corretta applicazione.

La funzione che svolge non è solo formale, ma di verifica, valutazione ed approfondimento, ogni storia è unica.

Di età tra i 30 e i 72 anni; che non abbia riportato condanne.

L’incarico è triennale.

un'«opportunità di dare una famiglia permanente a quei minori per i quali non può essere trovata una famiglia

idonea nel loro Stato di origine»

Fattori di rischio:

Situazioni che interferiscono con il naturale procedere dell’iter di crescita ostacolando i percorsi di sviluppo.

Fattori protettivi:

Individuali resilienza, capacità di far fronte alle situazioni di stress.

Sociali sistema familiare e sistema di supporto esterno

Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un’altra famiglia, o ad una persona singola o ad una comunità di tipo familiare che assicuri mantenimento economico e istruzione. Mantenendo “il diritto del minore di essere educato nella propria famiglia di origine”

FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE

•  Assistente Sociale: analizza gli aspetti pratici e materiali della famiglia di origine e di quella affidataria.

•  Psicologo: valuta gli aspetti della sofferenza e le potenzialità psicologiche ed affettive.

AFFIDAMENTO

Intervento del tribunale

•  gravi carenze educative

•  incurie

•  problemi dei genitori (droga, alcool, detenzione, prostituzione, disturbo cognitivo, malattia mentale)

FULL TIME

PART TIME

Consenso della famiglia di origine:

•  disgregazione familiare

•  precarietà lavorativa

•  disagio abitativo

•  difficoltà economiche.

AFFIDAMENTO CONSENSUALE

con durata superiore ai 6 mesi

i servizi sociali predispongono l’affido

il giudice tutelare lo rende esecutivo

AFFIDAMENTO GIUDIZIARIO

con durata superiore ai 6 mesi

il Tribunale dei Minori predispone l’affido, attraverso

un decreto

i servizi sociali lo organizzano

Sospesa la “responsabilità genitoriale” vengono nominati :

TUTORE PROVVISORIO

CURATORE SPECIALE

  •  la temporaneità - l'affido familiare non è definitivo

e il minore, a differenza dell'adozione, non ha lo status di figlio

•  il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine.

•  rientro del minore nella famiglia di origine al termine della fase che impediva alla famiglia originaria di occuparsi del figlio stesso in maniera adeguata.

Obiettivo Psicologia s.r.l. www.obiettivopsicologia.it

  -  Maltrattamento

-  Abuso sessuale

-  Trascuratezza

-  Violenza psicologica

Un bambino può esser adottato solo dopo che sia stato accertato

il suo stato di abbandono

  •  Decadenza della responsabilità genitoriale (nell'ipotesi

di maltrattamenti e abusi nei confronti del figlio, o in caso di comprovata incapacità di capire i bisogni del minore con coartazione psicologica da parte del genitore)

•  Non riconoscimento alla nascita da parte di entrambi i genitori (30 giorni dalla nascita)

•  Genitori omissivi rispetto al loro ruolo di genitore

•  Il criterio fondamentale alla base dell’adottabilità del minore è lo STATO DI ABBANDONO.

•  La famiglia deve essere sostenuta e supportata per evitare l’allontanamento dei figli.

•  L 184/1983 e successive modifiche L149/2001: “Adozione Nazionale e Internazionale”: la valutazione della coppia adottiva viene realizzata di volta in volta rispetto alle esigenze del bambino e in base alla capacità degli adulti di instaurare con lui una relazione

•  La procedura prevede che prima debba essere sentito il minore che abbia compiuto gli anni 12. Anche il minore d’età inferiore dovrà essere ascoltato in relazione alla sua capacità di discernimento.

•  Inoltre il minore deve esprimere consenso esplicito all’adozione e l’eventuale discendente legittimo della coppia adottante deve essere sentito in merito alla domanda di adozione.

•  Il servizio sociale svolge, inoltre, opera di sostegno educativo e psicologico, avvalendosi delle altre strutture specialistiche del territorio.

•  L’adulto con l’acquisizione della genitorialità assume verso la prole doveri e responsabilità più che diritti.

•  Il soggetto principale è il MINORE e i suoi diritti. •  Ogni bambino ha diritto di esser amato e di crescere

in una famiglia. •  Ogni bambino ha diritto di esser adottato nel proprio

paese d’origine.

•  La ricerca della famiglia sostitutiva parte dall’esigenza del minore e non dai bisogni di genitorialità.

•  AFFIDAMENTO PRE-ADOTTIVO: periodo di tempo limitato in cui il minore viene collocato provvisoriamente presso apposite strutture o all’interno dell’ipotetica nuova famiglia.

  “CARATTERISTICA DELL’IDONEITÀ

GENITORIALE È LA CAPACITÀ DI SAPER ACCOGLIERE COME

RICCHEZZA, E NON COME LIMITE, LA DIVERSITÀ CULTURALE DEL MINORE

IN STATO DI ABBANDONO”

•  Gli adottandi devono essere uniti in matrimonio, da almeno 3 anni, non deve sussistere separazione personale neppure di fatto e devono essere idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare. Il periodo dei 3 anni può essere raggiunto computando anche eventuale periodo di convivenza pre-matrimoniale more uxorio.

•  La differenza di età tra gli adottandi e l'adottato deve essere compresa dai 18 ai 45 anni. Inoltre potrebbe essere derogato tale limite a patto che i coniugi adottino due o più fratelli assieme o se hanno un altro figlio minorenne.

I coniugi devono esser affettivamente idonei e capaci di educare, istruire, e

mantenere i minori che intendono adottare.

Tali requisiti sono oggetto dell’indagine delle équipe territoriali.

I SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI:

In Abruzzo sono state istituite 12 équipe territoriali per le adozioni internazionali.

Sono costituite da un assistente sociale del Comune e da uno psicologo dei Consultori familiari delle ASL. Si occupano:

-  Informare le coppie sull’adozione nazionale e internazionale e sulle relative procedure;

-  Di formare gli aspiranti coniugi all’adozione;

-  Di valutare i requisiti della coppia ai fini dell’idoneità;

-  Di sostenere la famiglia e i minori per una loro corretta integrazione familiare e sociale.

Dichiarazione di disponibilità della coppia all’adozione da inviare al tribunale dei Minori che entro 15 giorni dovrà inviare ai servizi territoriali

Servizi Territoriali incontrano le coppie che si dichiarano disponibili ad adottare un minore

(analizzano la storia familiare, individuale, la relazione di coppia, le motivazioni che spingono alla richiesta di adozione, l’eventuale sterilità,

fantasie sul bambino, modi di intendere la funzione genitoriale,… )

entro 4 mesi dovranno stilare una relazione sull’idoneità ad adottare e la invieranno al

tribunale M.

Obiettivo Psicologia s.r.l. www.obiettivopsicologia.it

il tribunale M. ha 2 mesi per pronunciarsi sulla sussistenza dei requisiti richiesti, espletate le sue

indagini, chiede il parere del PMM se viene accordato

La coppia entrerà nella banca dati del TM dopo l’approvazione della C.di C. dopo 3 anni è

necessario rifare la domanda

Camera di Consiglio per l’abbinamento di quel minore a quella coppia

viene dato 1 anno di affidamento pre-adottivo prima di riconoscere l’adozione

IL MINORE HA DIRITTO DI CONOSCERE LA SUA REALTA’ BIOLOGICA al compimento del 25° compleanno, salvo contraria

espressione del genitore naturale, tale diritto è anticipato al 18° anno nei casi in cui vi siano gravi motivi di salute psicofisica del ragazzo.(L.

149/01)

Se sono presenti gravi motivi (certificati da relazioni da parte degli operatori dei Servizi

Pubblici) viene valutato lo stato di abbandono del minore, il Tribunale per i Minori emette il "Decreto

di adottabilità"

viene fatta una valutazione fra le famiglie che hanno dato la disponibilità all'adozione e che

possono esser ritenute abbinabili e compatibili con quel bambino.

Il bambino viene collocato provvisoriamente in una di queste famiglie con un decreto di affidamento

pre-adottivo temporaneo.

•  Il bambino, abbandonato, viene accolto da una famiglia in affidamento familiare provvisorio durante il tempo necessario al completamento del procedimento per l’adottabilità.

•  La fase di rischio giuridico si pone tra la notifica del provvedimento dello stato di adottabilità del minore e la fine dell’iter processuale in caso di ricorso da parte dei genitori del minore, del pubblico ministero o dei parenti entro il IV grado.

•  La madre, il padre e i parenti biologici fino al 4° grado che abbiano rapporti significativi col minore, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di adottabilità, possono procedere con l’impugnazione nei diversi gradi di giudizio

•  il rischio giuridico è che di fronte ad un ricorso legale alla dichiarazione di adottabilità il bimbo possa rientrare nella situazione precedente all’affido temporaneo.

Dichiarazione di disponibilità della coppia all’adozione da inviare al tribunale dei Minori che entro 15 giorni dovrà

inviare ai servizi territoriali

Servizi Territoriali incontrano le coppie che si dichiarano disponibili ad adottare un minore straniero

(analizzano la storia familiare, individuale, la relazione di coppia, le motivazioni che spingono alla richiesta di adozione, l’eventuale sterilità, fantasie sul bambino, modi di intendere

la funzione genitoriale,… ) entro 4 mesi dovranno stilare una relazione sull’idoneità ad

adottare e la invieranno al tribunale M.

il tribunale M. ha 2 mesi per pronunciarsi sulla sussistenza dei requisiti richiesti, espletate le sue indagini, chiede il parere del PMM se viene

accordato

Verrà emesso il decreto di idoneità genitoriale in C. di C.

Con tale decreto la coppia potrà rivolgersi ad un Ente e procedere per l’adozione internalzionale

Il minore ha già ottenuto decreto di adottabilità

Che verrà convalidato anche in Italia e verrà trascritto nel registro delle adozioni

(quando il minore entra con il decreto di affidamento preadottivo, si procede come l’adozione nazionale con 1 anno di aff.pre.adott. Prima della

trascrizione al registro adozioni ) IL MINORE HA DIRITTO DI CONOSCERE LA SUA REALTA’ BIOLOGICA al

compimento del 25° compleanno, salvo contraria espressione del genitore naturale, tale diritto è anticipato al 18° anno nei casi in cui vi siano gravi motivi di

salute psicofisica del ragazzo (L. 149/2001).

C.A.I. Commissione per le Adozioni Internazionali

È l’autorità centrale italiana referente generale per le adozioni con gli stati esteri:

-  Controlla le procedure di adozione, collaborando con le autorità degli stati convenzionati;

-  Autorizza e vigila gli Enti autorizzati, pubblici e privati, attraverso l’istituzione di un albo;

-  Promuove iniziative di formazione, informazione e studio sulle tematiche legate all’adozione.

La coppia inizia la pratica con l’Ente autorizzato

L’Ente trasmette al paese straniero tutta la documentazione necessaria affinchè le Autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli

aspiranti all’adozione e il minore

L’Ente trasmette alla coppia tutte le informazioni che riguardano il bambino da adottare e verifica l’effettiva disponibilità ad accogliere la

proposta di incontro

La coppia si deve recare nel paese d’origine del bambino e soggiornare per il periodo richiesto dal singolo Stato

Se gli incontri si concludono con parere positivo dell’autorità del paese Estero, viene emesso il provvedimento dal giudice straniero alla CAI e

al TM

La commissione autorizza l’ingresso e la residenza permanente del bambino adottato in Italia

Dopo il periodo di affidamento preadottivo, per gli stati che lo richiedono, il TM verifica che nel

provvedimento di adozione straniero risulti la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 2 della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia

Il TM ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nel registro dello stato civile.