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LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO FALLIMENTARE A cura di Andrea Silla

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LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO FALLIMENTARE

A cura di Andrea Silla

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PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

ART. 104 TER L.F.

A cura di Andrea Silla

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PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE ART. 104 TER L.F.

• L’art. 104 ter L.F. disciplina il programma di liquidazione

• Scopo del programma di liquidazione:

- evitare i rischi di irrazionali disgregazioni liquidatorie;

- favorire la speditezza della procedura.

- Nella Relazione illustrativa alla riforma viene specificato chel’adozione di un programma di liquidazione ha lo scopo di evitare“operazioni diversificate, non coordinate, occasionali e nonrientranti in una strategia unitaria”.

• Per procedere al riparto deve essere approvato il programma diliquidazione in quanto esso è un “atto di pianificazione ed indirizzo”della liquidazione.

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PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE ART. 104 TER L.F.

• Il programma di liquidazione deve ottenere il PARERE FAVOREVOLEVINCOLANTE DEL COMITATO DEI CREDITORI che effettuerà le suevalutazioni.

• Il programma deve essere predisposto entro 60 GIORNI DALLAREDAZIONE DELL’INVENTARIO.

• Il termine decorre dal momento in cui la redazione dell’inventario èterminata.

• È un termine meramente ordinatorio ed è ammessa la proroga deltermine previa autorizzazione del G.D. e parere conforme delcomitato dei creditori. (Cir. Trib. Milano Sez. fall. 15.7.2008).

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PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE ART. 104 TER L.F.

• Tenuti in considerazione i tempi limitati verrà predisposto unprogramma volutamente generico che verrà successivamenteintegrato e modificato “per sopravvenute esigenze” come previstodall’art. 104 ter, c. 5, L.F. Tale comma, specifica infatti che “Persopravvenute esigenze, il curatore può presentare, con le modalità dicui ai commi primo, secondo e terzo, un supplemento del piano diliquidazione”. Si tratta di un “programma supplementare” e non diuna proroga.

• Nessuna sanzione è prevista in caso di mancato rispetto del terminema potrà essere valutato tale comportamento per eventuale revocadel curatore (art. 37 L.F.) o sostituzione (art. 37 bis L.F.).

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PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE ART. 104 TER L.F.

• Sono considerate cause di giustificazione del ritardato deposito delprogramma:

- la necessità di conoscere le valutazioni del perito stimatore (senominato) e l’entità del passivo insinuato al fine di valutare se sianecessario alienare tutto l’attivo inventariato o parte di esso;

- la necessità di valutare l’opportunità di esperire azioni risarcitorie,recuperatorie o revocatorie.

Il c. 2 dell’art. 104 ter L.F. precisa che il programma deveobbligatoriamente indicare le MODALITÀ e i TERMINI previsti per larealizzazione dell'attivo, specificando:

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a) l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ovvero l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi. Sono necessarie analitiche e specifiche informazioni.

Tale lettera si riferisce all’opportunità di disporre l’esercizio provvisorionel caso in cui esso non sia stato già ordinato con la sentenzadichiarativa di fallimento (art. 104 L.F.).

• L’eventuale esercizio provvisorio e l’affitto di azienda avviati primadell’approvazione del programma devono essere considerati eriportati nel programma stesso al fine di specificarne l’andamento ela convenienza per il fallimento.

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b) la sussistenza di proposte di concordato fallimentare ed il lorocontenuto. Il Curatore deve indicare solamente le proposte giàformalizzate e non eventuali manifestazioni di interesse nonformalizzate. L’eventuale approvazione del programma nonsostituisce in alcun modo l’autonomo procedimento di concordatofallimentare.

• Il programma deve prevedere la sospensione della liquidazione pernon compromettere la percorribilità della proposta concordataria.Se il concordato non viene omologato, si procede allaliquidazione in base alle modalità descritte nel programma edalternative al concordato.

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c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare.Deve essere valutata la loro convenienza sia sotto il profilo dellafondatezza che della solvibilità (Trib. La Spezia 31.5.2010). Taleprevisione deve essere effettuata al fine di permettere unavalutazione sul possibile esito.

• Le azioni risarcitorie sono consequenziali ad azioni di responsabilitàproposte ex:

- art. 2392;

- art. 2393;

- art. 2393 bis;

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- art. 2394;

- art. 2396;

- art. 2407;

- art. 2409 sexies,

nei confronti di amministratori, sindaci, direttori generali,

liquidatori, revisori o società di revisione, uno o più soci di s.r.l. ex art.2476 c.c., capogruppo ex art. 2497 nell’ambito della direzione ocoordinamento.

• Tra le azioni recuperatorie e revocatorie rientrano quelle di recuperodi crediti e/o di beni, le azioni di nullità, annullamento, simulazione erevocatorie ex art. 2901 c.c.

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d) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di benio di rapporti giuridici individuabili in blocco. Tale forma diliquidazione ha la precedenza rispetto alla vendita dei singoli benidisgiuntamente. Tale principio si riaggancia alla previsione dell’art.105, c. 1, L.F. che specifica “La liquidazione dei singoli beni ai sensidegli articoli seguenti del presente capo è disposta quando risultaprevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoirami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consentauna maggiore soddisfazione dei creditori”.

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La “maggiore soddisfazione dei creditori” non è limitata ad unavalutazione legata a maggiori introiti ma deve considerare anchealtri aspetti quali:

- tempi di realizzo;

- valore economico dato dalla continuazione dei rapporti aziendali;

- composizione del passivo.

e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti indicando la “proceduracompetitiva” di vendita dei beni prescelta e le modalità adottate edi tempi.

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• La dottrina ritiene che il NUCLEO INELIMINABILE DEL PROGRAMMA,in quanto il contenuto è molto vasto, sia rappresentato dalla letterae) in quanto le altre voci sono subordinate all’esistenza di:

- una azienda funzionante suscettibile di essere esercitata in viaprovvisoria o affittata (lett. a);

- l’esistenza di un terzo che intenda proporre una soluzione concordatadel dissesto (lett. b);

- l’esistenza di situazioni che abbiano danneggiato o distratto ilpatrimonio del fallito (lett. c);

- una azienda che possa essere venduta in blocco (lett. d).

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• A seguito della complessità del contenuto del programma diliquidazione è stata proposta una suddivisione in sezioni chericalchi l’iter logico seguito dal curatore nell’adozione delle scelte iviprospettate premettendo le ragioni del dissesto nonché delpatrimonio rinvenuto dal curatore, per poi passare ad unaprospettazione, anche alternativa, delle varie soluzioni liquidatorie,con indicazione della relativa tempistica attuativa.

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• Nel programma devono essere indicati sia le MODALITÀ che iTERMINI di realizzazione dell’attivo e quindi deve essere indicatoL’ARCO TEMPORALE entro cui si ritiene di portare a termine laprocedura, facendo riferimento:

- alle singole attività esecutive;

- agli eventuali riparti parziali;

- alla tempistica dei riparti parziali.• Le modalità di vendita potranno essere:- trattativa privata;- incanto;- a mezzo commissionario.

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MODALITÀ DI VENDITA• A tal proposito l’art. 107, c. 1, L.F. (Modalità delle vendite) precisa che: “Le

vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del

programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure

competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime

effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori

esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima

informazione e partecipazione degli interessati”.

• Il c. 2 dell’art. 107, L.F. specifica, inoltre, che “il curatore può prevedere nel

programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili

registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni

del codice di procedura civile in quanto compatibili”.

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• Tale metodologia è destinata a fornire maggiori garanzie diserietà, sicurezza ed attendibilità nella vendita.

• Parte della dottrina ritiene che il programma di liquidazionedovrà indicare le ragioni e le motivazioni delle scelte adottatedal curatore.

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Vendita dell’attivo fallimentare

• L’art. 105 L.F. prevede che il curatore deve tentare preliminarmentela vendita dell’intero complesso aziendale, di rami d’azienda o dibeni e rapporti in blocco.

• É possibile procedere alla vendita dei singoli beni acquisiti all’attivofallimentare solamente, se viene previsto che la vendita dell’interocomplesso aziendale, di suoi rami, o di rapporti in blocco nonassicuri una maggiore soddisfazione dei creditori.

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PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE ART. 104 TER L.F.

• È possibile presentare un “programma di liquidazioneparziale” per consentire il rispetto dei termini?

• La dottrina propende per la soluzione negativa in quanto le“sopravvenute esigenze” si identificano nei “sopravvenutielementi nuovi in precedenza non conosciuti né conoscibili”

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PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE ART. 104 TER L.F.

• Il programma è variabile in quanto il comitato dei creditori puòproporre al curatore modifiche al programma presentato.

• Problemi in caso di contrasto tra scelte del curatore e scelte delcomitato dei creditori.

• Il curatore, ottenuta l’approvazione del programma di liquidazione,dovrà rispettarlo facendosi autorizzare dal G.D. per il compimentodei singoli atti, azioni o operazioni.

• Il comitato dei creditori non si limita ad esprimere un parere ma faproprio il programma di liquidazione con specifica approvazione. Neconsegue che il curatore deve convocare una riunione del comitatoper illustrarne i contenuti.

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Liquidazione anticipata dei beni

• Il curatore, prima dell’approvazione del programma, può procederead una liquidazione dei beni anticipata rispetto al programma diliquidazione, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito ilcomitato dei creditori, solo quando dal ritardo può derivarepregiudizio all'interesse dei creditori (es. beni deperibili) (Art. 104ter, c. 6, L.F.).

• È una vendita c.d. “atomistica” da effettuarsi nel rispetto delleprocedure ex art. 107 L.F. della quale deve darsi atto nel programmadi liquidazione successivamente redatto.

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RINUNCIA AI BENI

• Il curatore, autorizzato dal comitato dei creditori, può non acquisireall'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività diliquidazione appaia MANIFESTAMENTE non conveniente. Il curatorene dà comunicazione ai creditori i quali, possono iniziare azioniesecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità deldebitore.

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PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE ART. 104 TER L.F.• L’art. 104 ter, c.7, L.F. precisa, infatti, che “Il curatore, previa

autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivoo rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazioneappaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatorene da' comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previstonell'art. 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui benirimessi nella disponibilità del debitore”.

• Si evidenzia che la norma non richiede alcuna autorizzazione daparte del G.D. alla comunicazione. Ciò comporta una preferenza afavore dei creditori muniti di titolo esecutivo a scapito di quelli chene sono privi.

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• Il curatore, nel caso di mancanza di attivo o se l’acquisizionedell’attivo è troppo onerosa, redige una relazione sulle prospettivedi liquidazione definito dalla dottrina “PROGRAMMA DILIQUIDAZIONE NEGATIVO”. Devono essere indicati:

- l’esito delle attività di sigillazione e di inventario;

- l’assenza di prospettive concrete di ricostruzione del patrimonio delfallito;

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PREVISIONE DI INSUFFICIENTE REALIZZO

- l’inesistenza di azioni di risarcimento o recuperatorie che possanointegrare il patrimonio del fallito;

- le motivazioni che consigliano di chiudere la procedura fallimentareex art. 118, c. 1, n. 4, L.F.

• La relazione, unita al parere del comitato dei creditori, deve essereallegata all’istanza di non farsi luogo all’accertamento dei crediti dapresentare al Tribunale almeno 20 giorni prima dell’udienza diverifica come previsto dall’art. 102 L.F.

• Il Tribunale, come previsto dall’art. 119, c. 2, L.F., DISPORRÀ CONDECRETO LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO, sentito il comitato deicreditori ed il fallito.

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PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE ART. 104 TER L.F.

• Il programma di liquidazione deve essere approvato dal comitato deicreditori (art. 104 ter, c. 1, L.F.) ed il curatore lo inserirà nel fascicolofallimentare e lo comunicherà al G.D (art. 104 ter, c. 8, L.F.) al fine diottenere l’autorizzazione all’esecuzione dei singoli atti diliquidazione previsti nel programma.

• Il controllo del G.D. è nella fase attuativa. Sarà un controllo sia dilegittimità formale che di conformità dei singoli atti al programmada attuarsi(Trib. Roma, 28.4.2009 in www.ilcaso.it.)

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PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE ART. 104 TER L.F.

• Parte della dottrina ritiene che il G.D. possa proporre modifiche alprogramma o negare l’autorizzazione.

• La mancata approvazione da parte del comitato dei creditori puòmanifestarsi in due ipotesi:

- mancata approvazione dell’intero programma;

- mancata approvazione di alcune parti del programma;

- inerzia del comitato dei creditori.

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MANCATA APPROVAZIONE DELL’INTERO PROGRAMMA

• Il comitato dei creditori può chiedere al curatore di modificare ilprogramma (art. 104 ter, c. 4, L.F.). È discusso se le modificheproposte debbano essere necessariamente recepite dal curatore nelprogramma di liquidazione.

• In caso di contrasto tra comitato dei creditori e curatore,quest’ultimo può proporre reclamo al G.D. per violazione di leggecontro la mancata approvazione del programma (art. 36, c. 1, L.F.).

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MANCATA APPROVAZIONE DI ALCUNE PARTI DEL PROGRAMMA

• Deve ritenersi approvato nelle altre parti per poterimmediatamente avviare le operazioni di liquidazione previste(Cir. Trib. Milano Sez. Fall. 15.7.2008)

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INERZIA DEL COMITATO DEI CREDITORI O

COMPORTAMENTO OSTATIVO

• Il curatore, in caso di assenza di deliberazione da parte del comitatodei creditori, può richiedere l’intervento del G.D. in surrogazione.L’art. 41, c. L.F. specifica che “In caso di inerzia, di impossibilità dicostituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori,o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudicedelegato”.

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• Si configura l’inerzia del comitato dei creditori quando vienesuperato il termine di 15 giorni previsto dal c. 3 dell’art. 41 L.F.. Talecomma recita “Le deliberazioni del comitato sono prese amaggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giornisuccessivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente”.

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• Il programma di liquidazione può essere consultato da tutti gliaventi diritto ma non in tutte le sue parti.

• Tale limitazione è motivata dall’indicazione nel programma delle:

- azioni risarcitorie;

- azioni recuperatorie;

- azioni revocatorie;

che si intendono effettuare.

Tali informazioni sono riservate e su tali informazioni deve esseremantenuto il segreto ex art. 90, c. 1, L.F..

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PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE ART. 104 TER L.F.

• Il comitato dei creditori, approvato il programma, potrà compierevalutazioni di convenienza economica delle operazioni liquidatoriecon pareri vincolanti per il curatore.

• Contro gli atti del curatore può essere proposto reclamo avanti il G.D.ex art. 36 L.F..

• Il curatore può revocare o modificare i propri atti fino a quando essinon abbiano definitivamente prodotto i propri effetti.

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LA REALIZZAZIONE DELL’ATTIVO

A cura di Andrea Silla

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LIQUIDAZIONE DELL’ATTIVO• Il programma di liquidazione indica quali siano le soluzioni migliori

per realizzare il maggior attivo possibile.

• Il nuovo art. 107 L.F. ha introdotto una disciplina unitaria per levendite fallimentari a prescindere dalla tipologia di bene.

• Viene infatti specificato al c. 1 che «Le vendite e gli altri atti diliquidazione posti in essere in esecuzione del programma diliquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedurecompetitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base distime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte dioperatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, lamassima informazione e partecipazione degli interessati».

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LIQUIDAZIONE DELL’ATTIVO

• Il curatore può esporre TRE PRINCIPALI STRATEGIE di realizzazionedell'attivo e può scegliere:

a) di procedere personalmente alla liquidazione; tuttavia in tal caso puòaffidare alcune incombenze ad altri professionisti o può avvalersi disoggetti specializzati. In tal caso il curatore indica le procedure daadottare, purché fondate sui principi della competizione, della stimapreventiva e della pubblicità;

b) rimettere le vendite al giudice delegato;

c) subentrare nelle procedure esecutive pendenti.

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LIQUIDAZIONE DELL’ATTIVO• Le soluzioni di:

- rimettere le vendite al giudice delegato;

- subentrare nelle procedure esecutive pendenti;

comportano l’impiego delle procedure della vendita forzata previstedal codice di procedura civile.

• Conseguentemente tali procedure sono compatibili con la venditadei singoli beni del fallito, ma non con gli altri atti di liquidazioneammissibili nel fallimento (vendita dell'azienda, o di rami d'azienda,con la vendita di beni e rapporti in blocco, cessione di crediti,cessione dei diritti e delle quote, cessioni delle azioni, mandato ariscuotere).

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LIQUIDAZIONE DELL’ATTIVO

• La riforma ha proceduto ad una deformalizzazione che si èconcretizzata nell'esclusione dell'applicazione, all'esecuzioneconcorsuale della disciplina delle vendite forzate ordinarie.

• L'attività di liquidazione, non dovendo più attendere l'emissione deldecreto di esecutività dello stato passivo, può svolgersi incontemporanea alle operazioni di accertamento dei crediti e deidiritti .

• Il ruolo centrale è affidato al curatore, con poteri di veto spettanti alcomitato dei creditori e limitate funzioni di controllo in capo al G.D..

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MODALITÀ DI VENDITA• Le modalità di vendita, discrezionalmente scelte dal curatore

nell'ottica del miglior realizzo ed indicate nel PROGRAMMA DILIQUIDAZIONE, pur essendo improntate al principio della libertà delleforme, devono conformarsi al rispetto di alcune regole basilari.

• L’art. 107, c. 1, L.F. impone la generalizzata osservanza di treparametri:

1) l'adozione di procedure competitive;

2) il valore di stima come base di partenza per la procedura di liquida-zione;

3) la garanzia della massima informazione e partecipazione degliinteressati, attraverso l'utilizzo di adeguate forme di pubblicità.

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LE PROCEDURE COMPETITIVE• La nozione di procedure competitive è stata definita come «un

modello decisionale di selezione dell'aggiudicatario che assuma a suoconnotato intrinseco l'apertura della competizione tra gli offerenti».

• La dottrina ha individuato TRE principali tipologie di procedurecompetitive:

- vendita a trattativa privata;

- vendita a procedure competitive semplificate;

- vendita a procedure competitive rigide.

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PROCEDURE COMPETITIVE

A) VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA, utilizzabile in presenza di beni di

modesto valore perché consente di giungere ad una rapida

alienazione del bene (parte della dottrina è contraria in quanto ritiene

che anche in relazione a tali beni siano opportune una preventiva stima

degli stessi, nonché un'adeguata forma di pubblicizzazione attraverso

cui individuare l'acquirente con cui concludere la trattativa privata);

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PROCEDURE COMPETITIVE

B) VENDITA A PROCEDURE COMPETITIVE SEMPLIFICATE, si tratta di

c.d. licitazioni private, finalizzate alla realizzazione della migliore

alienazione e consistenti in gare che presuppongono identità di luogo

e tempo per le dichiarazioni d'offerta, oltre che la possibilità di

rilancio tra offerenti delle quali devono essere predeterminati il prezzo

base, il luogo di deposito delle offerte, le modalità di corresponsione.

Il curatore deve provvedere al deposito in cancelleria della

documentazione relativa allo svolgimento della suddetta procedura

competitiva, al fine di consentire il controllo da parte del G.D. e del

comitato dei creditori.

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PROCEDURE COMPETITIVE

C) VENDITA A PROCEDURE COMPETITIVE RIGIDE, che ripropongono loschema delle vendite con e senza incanto, normalmente seguitonell'amministrazione straordinaria.

È caratterizzata da:

-offerte scritte, segrete ed accompagnate da cauzione;

-suddivisione in lotti di beni,

-predeterminazione di rilanci minimi;

-precisazione preventiva dei termini di pagamento massimi o dellecondizioni per accedere ad una dilazione che non sarà mai superiore asei mesi.

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PROCEDURE COMPETITIVE

Sono escluse le procedure che prevedono l'offerta in busta chiusa:- senza successiva gara;- o il subentro automatico dell'ultimo degli offerenti in aumento incaso di inadempimento dell'acquirente.• L'effetto traslativo è connesso alla successiva stipulazione del

contratto di vendita, in quanto l'aggiudicazione al miglior offerente,in base alle procedure competitive, si limita all'individuazionedell'acquirente.

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STIMA DEI BENI

• La stima del valore dei beni facenti parte del patrimoniofallimentare da sottoporre a liquidazione deve essere affidata asoggetti specializzati quali istituti di vendite giudiziarie, intermediarispecializzati come società immobiliari e finanziarie, professionistidelegati alle vendite forzate.

• Alcuni ritengono che al perito si possa estendere la disciplina dettatada c.p.c. sull’espropriazione immobiliare (art. 569 c.p.c). A talproposito si ritiene necessario che il perito presti giuramento avanti ilG.D. e che questi assegni i quesiti su cui la perizia debba fondarsi (Cir.Trib. Milano 15.7.2008)

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STIMA DEI BENI• La stima deve essere integrata anche dall'individuazione dei criteri di

valutazione adottati, nonché da una descrizione dello stato in cui sitrovano i beni (per i beni immobili le informazioni aggiuntiveriguarderanno lo status giuridico degli stessi, la sussistenza dei requisitiurbanistici ed edilizi, come previsto dall'art. 173 bis disp. att. c.p.c.,ritenuto applicabile anche in sede fallimentare).

• La stima è necessaria in quanto:

- rappresenta la base di partenza per le operazioni di liquidazione;

- costituisce un utile strumento valutativo delle possibili opzioniliquidative (vendita dell'azienda, cessione in blocco, alienazioneatomistica);

- é un mezzo di controllo dell'operato del curatore.

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STIMA DEI BENI

• È possibile una stima «preventiva», realizzata in sede di inventarioed unica per tutte le successive fasi della liquidazione. In questo mo-do, la stima inclusa nel programma di liquidazione consente diprocedere alla liquidazione immediatamente dopo l'approvazionedel programma stesso, senza che l'intervallo intercorrente tra lapredisposizione della stima e la vendita sia tale da incideresull'attualità dei valori.

• Il curatore potrà avviare la fase esecutiva della vendita subito dopol'approvazione del programma, al quale deve essere allegata, oltrealla stima, anche la documentazione della pubblicità già svolta el'offerta pervenuta dall'acquirente.

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PUBBLICITÀ• La riforma ha generalizzato la previsione di pubblicità dei bandi di

vendita, stabilendo la scelta verso forme e modalità di pubblicitàadeguate al fine di consentire la «massima informazione epartecipazione degli interessati» (es. pubblicazioni su quotidiani operiodici, anche di carattere informatico e telematico, volantinaggio,circolari da inviarsi ad operatori di settore, cfr. Cir. Trib. Milano15.7.2008).

• L'adeguatezza delle forme pubblicitarie deve essere rapportata alnumero dei potenziali interessati al valore dei beni e al luogo in cuisono localizzati (es. per beni di nicchia, adeguata sarà una pubblicitàdiretta a specifiche categorie di soggetti, al contrario di quanto deveavvenire in relazione a beni di larga diffusione nel mercato).

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PUBBLICITÀ

• La finalità degli adempimenti pubblicitari è quella di fornire aisoggetti interessati la massima trasparenza informativa, tenendo inconsiderazione che la vendita dei beni avviene nello stato di fatto e didiritto in cui si trovano salva la responsabilità in caso di falseinformazioni cui sia conseguito un danno all'acquirente.

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OBBLIGHI INFORMATIVI• Il c. 3 dell’art. 107 L.F. recita «Per i beni immobili e gli altri beni iscritti

nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni divendita, é data notizia mediante notificazione da parte del curatore, aciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio».

• Il c. 3 dell’art. 107 L.F. prevede, quindi, degli obblighi informativi afavore dei creditori titolari di un diritto di prelazione sui beni immobilie beni mobili registrati, ossia ai creditori ipotecari iscritti e a quellititolari di un privilegio speciale immobiliare.

• Devono essere notificate le condizioni, le modalità ed il prezzo divendita. In caso di omissione, interviene il rimedio di cui all'art. 108 L.F.o il reclamo ex art. 36 in quanto tale comportamento integra unaviolazione di legge.

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OBBLIGHI INFORMATIVI

• Le comunicazioni ai creditori devono essere effettuate «primadel completamento delle operazioni di vendita», ossia prima deldeposito della documentazione ai sensi del successivo c. 5 inmodo tale da consentire ai creditori di proporre, entro diecigiorni dal predetto deposito, istanza di sospensione ex art. 108L.F..

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DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

• Il c. 5 dell’art. 107 L.F. precisa che «degli esiti delle procedure, ilcuratore informa il giudice delegato ed il comitato dei creditori,depositando in cancelleria la relativa documentazione».

• Viene quindi sancito l'obbligo per il curatore di informare, mediantedeposito in cancelleria della relativa documentazione, il giudicedelegato ed il comitato dei creditori circa gli «esiti delle procedure».

• Il deposito deve avvenire dopo l'avvenuta acquisizione da parte delcuratore di un'offerta o di altro atto precontrattuale proveniente dalsoggetto interessato individuato come acquirente ma primadell'inizio della fase operativa della procedura di vendita.

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DOCUMENTAZIONE DA DEPOSITARE- L'autorizzazione del G.D. ex art. 104 ter, ultimo comma;

- la stima;

- le pubblicità effettuate;

- le offerte d'acquisto pervenute;

- la scelta del curatore in ordine alla migliore offerta e la relativecondizioni;

- il verbale dell'eventuale gara espletata tra i vari potenziali acquirenti.

• La finalità di questo obbligo è di garantire trasparenza nella gestione della procedura di liquidazione e di consentire, al G.D. ed al comitato dei creditori, la verifica dell'effettiva rispondenza dell'operato del curatore ai contenuti del programma di liquidazione approvato.

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Aggiudicazione provvisoria• La Cassazione, con sentenza n. 3405 del 5.3.2012 ha stabilito che qualora

dopo una prima aggiudicazione provvisoria, un diverso offerente inaumento sia rimasto inadempiente per non aver versato il saldo del prezzonel termine stabilito deve essere disposta da parte del G.D. la condannanei confronti dell’offerente, aggiudicatario decaduto, al pagamento delladifferenza tra il prezzo inferiore, ricavato in successivo incanto, e quello dalui proposto in aumento, oltre all’incameramento della cauzione, cosìcome stabilito dall’art. 587 c.p.c., non potendo essere assunto cometermine di comparazione il prezzo della prima aggiudicazione provvisoria,in quanto il procedimento di espropriazione deve ritenersi unico e rettodall’unica ordinanza di vendita che si conclude con l’aggiudicazioneall’ultimo offerente.

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VENDITE FORZATE INDIVIDUALI• Il c. 2 dell’art. 107 L.F. dispone che «Il curatore può prevedere nel

programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobiliregistrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizionidel codice di procedura civile in quanto compatibili».

• Tale disposizione permette al curatore di prevedere nel programma diliquidazione l'effettuazione di talune vendite secondo gli schemiprocedimentali del codice di rito, in quanto compatibili.

• La procedura ex c.p.c. presenta di per sé caratteri di competitività, per cuinon è stato reputato necessario l’esecuzione di ulteriori adempimentipubblicitari, né l'obbligo ex art. 107, c. 5, di informare il G.D. degli esiti delleprocedure.

• Permane l'obbligo di informare il comitato dei creditori, affinché questopossa esercitare il potere di chiedere la sospensione della vendita.

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SUBENTRO DEL CURATORE NELLE PROCEDURE ESECUTIVE PENDENTI

• L'art. 107, c. 6 stabilisce che «Se alla data di dichiarazione di fallimentosono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi» e quinditale disposizione consente il subentro del curatore in tutte procedureesecutive pendenti al momento della pubblicazione della sentenza difallimento.

• Il subingresso NON È AUTOMATICO, ma dipende dalla scelta discrezionaledel curatore basata su ragioni di convenienza.

• Nel caso in cui il curatore opti per il subentro, si applicano le disposizionidel codice di procedura civile, che determinano le seguenti conseguenze:

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SUBENTRO DEL CURATORE NELLE PROCEDURE ESECUTIVE PENDENTI

a) Inopponibilità ex art. 2913 c.c., alla curatela degli atti dispositivi deibeni sottoposti a pignoramento;

b) applicabilità al curatore delle preclusioni a favore o a carico delcreditore procedente, maturate al momento del la dichiarazione difallimento;

c) attribuzione alla curatela delle facoltà spettanti al ceto creditorio;

d) facoltà per il curatore di chiedere la revoca della sospensione delprocesso esecutivo.

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SUBENTRO DEL CURATORE NELLE PROCEDURE ESECUTIVE PENDENTI

• Il subentro determina la successione nel diritto al ricavato spettanteal creditore procedente ed ai creditori intervenuti, con conseguentetrasmissione al riparto fallimentare di ogni ricavato già acquisito edi ogni funzione distributiva dello stesso.

• Si ritiene necessaria la costituzione in giudizio del curatore con ilministero di un difensore, in ragione del venir menodell'automatismo del subentro.

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SUBENTRO DEL CURATORE NELLE PROCEDURE ESECUTIVE PENDENTI

• Nel caso in cui il curatore non opti per il subentro, il giudicedell'esecuzione, su istanza del curatore, dichiara l'improcedibilitàdella procedura esecutiva, salvi i casi di deroga di cui all'art. 51 (es.nell'ipotesi di credito fondiario per cui, pur essendo possibile laprosecuzione della procedura esecutiva, sussiste la necessitàdell'insinuazione al passivo);

• Le spese dell'espropriazione proseguita dal curatore sonoprededucibili ex art. 111. n. 1.

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Rapporti con il fallimento

• I problemi di concorso tra la procedura esecutiva e procedurafallimentare si determinano soprattutto nel rapporto traDISTRIBUZIONE nell’esecuzione per il credito fondiario edistribuzione in sede fallimentare.

• Si discute infatti se il creditore fondiario per poter ottenerel’attribuzione delle somme in sede esecutiva debba comunqueinsinuarsi al passivo fallimentare e provare di essere statoammesso allo stesso.

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Rapporti con il fallimento

• Secondo una prima impostazione, quando l’esecuzione individualeprosegue dopo il fallimento del debitore, la competenza aconoscere l’esistenza e l’entità di cause di prelazione del creditononché della distribuzione della somma ricavata spetterebbeesclusivamente al giudice delegato; in tale ottica anche il creditofondiario deve insinuarsi per poter conseguire il risultatodell’esecuzione privilegiata restituendo alla massa l’eventuale sommaricavata in eccedenza

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Rapporti con il fallimento• Per la seconda tesi, invece, la speciale normativa per il credito

fondiario non avrebbe senso se si imponesse l’onere di esplicareun’altra attività rappresentata dall’insinuazione al passivofallimentare

• Detto questo è opportuno ricordare che la pendenza dell’esecuzioneindividuale NON PRECLUDE la vendita degli stessi beni nelfallimento, ma se la vendita dei beni ipotecati a garanzia del creditofondiario AVVIENE IN SEDE FALLIMENTARE, il curatore non è tenutoa consegnare alla banca l’intero importo della vendita; egli ha solol’obbligo di versare a quest’ultima le rendite degli immobili ipotecatia suo favore sino al soddisfo del credito vantato.

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Rapporti con il fallimento

• Se la vendita è effettuata in SEDE DI ESECUZIONE INDIVIDUALE,l’aggiudicatario deve al creditore fondiario l’importo corrispondenteal credito vantato in grado ipotecario.

• Più volte la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata affermandoche il privilegio riconosciuto al creditore fondiario è di naturaprocessuale, ma non è una causa di prelazione ulteriore rispetto alprivilegio ipotecario che nasce dal contratto di mutuo fondiario (cfr.da ultimo Cass. n. 23572/2004)

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Rapporti con il fallimento• Questo privilegio si attua nella procedura esecutiva consentendo al

creditore fondiario di ottenere dal compratore dell’immobile ilpagamento di quella parte del prezzo che corrisponde al credito incapitale, accessori e spese e poi, in sede di approvazione del progettodi distribuzione, l’assegnazione della somma ricavata dalla venditaentro i limiti del credito; la quota eccedente viene attribuita alfallimento.

• Il giudice dell’esecuzione, in sede di predisposizione del progetto didistribuzione, quindi, NON PUÒ ATTRIBUIRE DEFINITIVAMENTE alcreditore fondiario il ricavato della procedura, ma si limitaALL’ASSEGNAZIONE PROVVISORIA della somma ricavata dallavendita nei limiti del credito garantito da ipoteca.

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Rapporti con il fallimento• Non si può infatti escludere la possibilità che in sede di riparto

fallimentare si debbano soddisfare crediti che prevalgono sulcredito fondiario garantito da ipoteca di primo grado e che, ovel’attivo fallimentare non consenta la soddisfazione di tali crediti, labanca sia costretta e restituire le somme che non le spettano

• E’ dunque il giudice delegato al fallimento che determina in viadefinitiva la massa attiva comprensiva del ricavato della venditaeffettuata in sede esecutiva, attribuita provvisoriamente alcreditore fondiario e la massa passiva e a regolare in modo definitivoil riparto tra i creditori concorsuali.

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Rapporti con il fallimento

• Se così è, alla luce degli artt. 51 e 110 L. Fall., l’insinuazione alpassivo fallimentare non costituirebbe un presupposto perl’attribuzione provvisoria del ricavato, ma permetterebbe alcreditore fondiario di partecipare al piano di riparto fallimentare.

• Dunque l’insinuazione al passivo RISULTEREBBE INDISPENSABILEsolo per poter ottenere definitivamente le somme attribuite in sedeesecutiva, ma non per ricevere quelle assegnate in sede diesecuzione individuale quelle provvisorie

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Trib. Monza , ord. 21 marzo 2014“In caso di azione esecutiva fondiaria in costanza di fallimento, ilcreditore ha diritto all’assegnazione, in via provvisoria, della sommaricavata dalla vendita del bene, dedotte unicamente le speseconservative e quelle strettamente inerenti la procedura di vendita,quali il compenso del custode e/o del delegato alla vendita. Taleprivilegio ha natura meramente processuale e temporale, di tipoanticipatorio dell’effetto dell’esecuzione, ma non elimina lacompetenza funzionale del giudice delegato nel deciderel’opponibilità, quantità e natura privilegiata o meno del credito.Pertanto grava sul creditore fondiario per rendere definitiva laprovvisoria assegnazione, l’onere di insinuarsi al passivo delfallimento, in qualunque momento intervenga la declaratoria di

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Trib. Monza , ord. 21 marzo 2014

fallimento rispetto all’azione esecutiva, anche dopo la vendita,a meno che la fase esecutiva non sia conclusadefinitivamente con l’approvazione del piano di riparto”.

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POTERE DEL CURATORE DI SOSPENDERE LA VENDITA

• Il c. 4 dell’art. 107 stabilisce che «Il curatore può sospendere lavendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativaper un importo non inferiore al DIECI PER CENTO del prezzo offerto».

• Il curatore, quindi, ha la FACOLTÀ di sospendere la vendita qualorapervenga un'offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per unimporto non inferiore al 10% del prezzo già offerto.

• L’art. 108 L.F. prevede il potere del G.D. di sospendere ilperfezionamento delle operazioni di vendita ma il potere delcuratore è preventivo e risponde all'esigenza di realizzare laliquidazione più proficua per i creditori.

• La scelta di sospensione della vendita è lasciata alla discrezionalitàdel curatore.

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POTERE DEL CURATORE DI SOSPENDERE LA VENDITA

• L’offerta deve pervenire prima che la vendita sia conclusa e quindifinché non sia avvenuta la stipulazione del contratto e non sia statoversato il prezzo .

• Il Tribunale di Pordenone con provvedimento del 2.2.2010 ha ritenutoche il curatore può sospendere la vendita anche dopo chel’aggiudicatario ha versato il prezzo se tale possibilità era contemplatanel regolamento di vendita.

• Essa dovrà avvenire prima del deposito da parte del curatore della do-cumentazione ex c. 5 art. 107 L.F. nonostante l'avvenuta notifica dellostato della liquidazione ex c. 3 art. 107 L.F. ai creditori privilegiati edipotecari nel caso di vendita.

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POTERE DEL CURATORE DI SOSPENDERE LA VENDITA

• Una volta ammessa l'offerta migliorativa si può dar luogo aduna gara con il precedente offerente dando comunicazione diquesto provvedimento agli interessati.

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VENDITA DELL’AZIENDA

• Il nuovo art. 105 L.F. ha recepito l'intento della riforma di conservareil più possibile l'integrità del complesso aziendale, nella prospettivadi un migliore realizzo del patrimonio del fallito e conseguentemaggior soddisfazione dei creditori.

• L’art. 105, c. 1 recita, infatti «La liquidazione dei singoli beni ai sensidegli articoli seguenti del presente capo è disposta quando risultaprevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoirami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consentauna maggiore soddisfazione dei creditori».

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VENDITA DELL’AZIENDA

• È un'opzione preferenziale e non di una scelta obbligata in quantoda un lato viene sancita la regola della preferenza della cessionedell'intero complesso aziendale ed, in via gradata, di singoli ramid'azienda, di rapporti giuridici o beni in blocco e, dall'altro,configurata come eccezione la vendita atomistica cui si ricorrere solose maggiormente satisfattiva per i creditori ossia se il valore direalizzo dell'azienda sia inferiore a quello derivante dalla venditadei singoli beni.

• La scelta della liquidazione unitaria o per singoli cespiti deve esserecontenuta ed illustrata nel programma di liquidazione ex art. 104 ter,c. 2,lett. d).

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VENDITA DELL’AZIENDA

• Insieme alla vendita dell'intero compendio aziendale, si puòipotizzare:

- la vendita atomistica di singoli beni;

- l'alienazione in blocco di taluni beni;

- l’alienazione di gruppi omogenei di beni (es. macchinari,semilavorati ecc.);

- la vendita di rami d'azienda.

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CESSIONE DEL RAMO D'AZIENDA

• Devono sussistere due requisiti, oggettivo e soggettivo, che consen-

tono di distinguere la cessione di ramo d'azienda dall'alienazione di

più beni in blocco.

• Per quanto riguarda il REQUISITO OGGETTIVO è necessario poter

individuare un'autonomia funzionale ed organizzativa tale da

consentire un distacco del ramo dal restante complesso aziendale,

in modo da non intaccarne l’operatività.

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FORMA DEL CONTRATTO DI VENDITA

• È richiamala la disciplina di cui agli artt. 2556 c.c. riguardo la formae la pubblicità del contratto di vendita.

- forma ad probationem è quella di atto pubblico o scrittura privataautenticata;

- forma richiesta anche ad substantiam qualora la vendita abbia adoggetto un'azienda comprendente cespiti immobiliari.

• Il contratto stipulato deve essere depositato per l'iscrizione nelregistro delle imprese entro trenta giorni dal notaio rogante oautenticante. L'effetto traslativo consegue non più ad unprovvedimento giurisdizionale, ma all'adempimento delle prescritteformalità.

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EFFETTI DELLA VENDITA SUI RAPPORTI PENDENTI

• La regola generale è del SUBENTRO AUTOMATICO dell'acquirente intutti i contratti di azienda (relativi al godimento di beni aziendali) ed'impresa (attinenti all'organizzazione dell'impresa), di caratterenon personale, a prestazioni corrispettive e non completamenteeseguiti da entrambe le parti, salva un diverso accordo tra le parti.

• Il subentro È DA ESCLUDERSI in ordine:

- ai contratti sciolti per effetto della dichiarazione di fallimento (es.contratti di conto corrente, anche bancario, di commissione e dimandato per il fallimento del mandatario ex art. 78, contratto diborsa a termine nell'ipotesi di cui all'art. 76, associazione inpartecipazione per il caso di fallimento dell'associante art. 77);

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EFFETTI DELLA VENDITA SUI RAPPORTI PENDENTI- ai contratti inizialmente sospesi ex art. 72, e successivamente sciolti

per volontà del curatore manifestata prima della vendita (es.contratto di locazione ex art. 80, c. 2) o per effetto di una esplicitapattuizione tra le parti contraria al trasferimento del contratto.

• Il subentro del cessionario opera riguardo:- ai contratti che proseguono ope legis in capo al curatore dopo la

dichiarazione di fallimento (es. leasing nel caso di fallimento delconcedente, contratto di assicurazione contro i danni ex art. 82);

- ai contratti, sospesi dopo la dichiarazione di fallimento ai sensi delprincipio generale di cui all'art. 72, in ordine ai quali il curatore abbiaoptato per la prosecuzione prima della vendita;

- in presenza di uno specifico accordo tra le parti nel senso deltrasferimento dei contratti al cessionario.

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CREDITI E DEBITI DELL’AZIENDA• Il PASSAGGIO DEI CREDITI all'acquirente dell'azienda non viene

considerato automatico, bensì derivante da un'appositapattuizione.

• È esclusa la responsabilità dell'acquirente per i DEBITI relativiall'esercizio dell'azienda SORTI PRIMA DEL TRASFERIMENTO. Al c. 4dell’art. 105 viene infatti specificato che «Salva diversa convenzione,è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativiall'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento»

• Sono i debiti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio e dell'affittod'azienda, qualora l'acquirente non sia l'affittuario e sia subentratoa quest’ultimo senza previa retrocessione dell'azienda al fallimento.

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CREDITI E DEBITI DELL’AZIENDA• Esiste la possibilità di un accollo convenzionale dei debiti, avente ad

oggetto ad esempio:

- i debiti maturati con l'esercizio provvisorio, trattandosi di debitiprededucibili non incidenti sulla par condicio creditorum;

- l'indennizzo da corrispondere all'affittuario in caso di recessoanticipato;

- il pagamento del prezzo mediante l'accollo di debiti, a condizione chenon venga alterata la graduazione dei crediti. Sono trasferibili solo idebiti che troverebbero soddisfazione anche all'interno dellaprocedura concorsuale altrimenti verrebbe violata la par condiciocreditorum.

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RAPPORTI DI LAVORO• La sentenza dichiarativa di fallimento non determina un trasferimento

coattivo della titolarità dell'azienda dal fallito al curatore e quindi nontrova applicazione l'art. 2112 c.c. che si riferisce a fattispecie in cui siverifica un «mutamento nella titolarità di un'attività economicaorganizzata». L'apertura della procedura non comporta l'interruzioneautomatica dei contratti di lavoro poiché ex art. 2119, c. 2, il fallimentonon viene configurato come giusta causa di risoluzione del contrattostesso.

• La sorte dei contratti di lavoro è quella della sospensione ex art. 72 L.F.con possibilità per il curatore di scegliere tra scioglimento eprosecuzione del contratto.

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CESSIONI «AGGREGATE»

• La cessione aggregata di attività e passività si caratterizza per ilpeculiare aspetto secondo cui l'attivo viene trasferito non a fronte diun pagamento, ma contro un'assunzione di passività da partedell'acquirente.

• L’ultimo comma dell’art. 105 specifica infatti che «Il pagamento delprezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da partedell'acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti».

• L'accollo deve avvenire nel rispetto delle regole della graduazionedei crediti, ossia il pagamento dei creditori accollati deve essereeseguito negli stessi termini in cui avverrebbe in ambito fallimentare.

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LIQUIDAZIONE MEDIANTE CONFERIMENTO

• Il curatore può procedere alla liquidazione dell'azienda, di ramidella stessa, di beni o crediti, mediante il conferimento degli stessiin una società preesistente o di nuova costituzione (c.d. newco).

• L’art. 105 c. 8, specifica che «Il curatore può procedere allaliquidazione anche mediante il conferimento in una o più società,eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami dellastessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali incorso, esclusa la responsabilità dell'alienante ai sensi dell'articolo2560 del codice civile ed osservate le disposizioni inderogabilicontenute nella presente sezione. Sono salve le diverse disposizionipreviste in leggi speciali».

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LIQUIDAZIONE MEDIANTE CONFERIMENTO• Per effetto del conferimento il fallimento acquisisce azioni o quote

sociali, che potranno, a loro volta, essere collocate sul mercato e sulvalore di tale alienazione i creditori troveranno soddisfacimento, inalternativa all'assegnazione delle partecipazioni ai creditoriinsinuati al passivo (es. fornitori, dipendenti).

• Questa possibilità deve essere prevista nel programma diliquidazione, con specifica indicazione delle ragioni che giustifichino ilricorso a tale operazione straordinaria, nonché una stima dei beni daconferire.

• ASPETTI NEGATIVI: il potenziale rinvio della fase finale dellaliquidazione dovendo le partecipazioni societarie essere, a lorovolta, convertite in denaro.

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LIQUIDAZIONE MEDIANTE CONFERIMENTO• ASPETTI POSITIVI:

- possibilità di superamento delle eventuali difficoltànell'individuazione di un unico acquirente, potendo le partecipazioniessere alienate in distinti e successivi lotti, anche a soggetti diversi;

- possibilità di evitare un aspetto negativo dell'esercizio provvisorio,ossia la prededucibilità dei debiti maturati nel corso dellaprosecuzione dell'attività d'impresa;

- creazione di due distinti patrimoni, ossia il patrimonio della societàconferitaria, posto a garanzia dei creditori della stessa e quellorappresentato dall'attivo fallimentare, comprensivo delle par-tecipazioni conseguite per effetto del conferimento, sulle qualipotranno soddisfarsi i creditori concorsuali.

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LIQUIDAZIONE MEDIANTE CONFERIMENTO- I vantaggi di questa distinzione patrimoniale consistono:

a) in un più favorevole reperimento di finanziatori della società, chediverranno creditori della società in bonis e non del fallito;

b) i nuovi finanziatori non possono aggredire l'attivo fallimentare nonconferito, ma non sono neppure tenuti ad attendere il riparto per illoro soddisfacimento;

c) si viene a creare una situazione di maggiore chiarezzanell'individuazione dei beni destinati a soddisfare i debiticoncorsuali e quelli contratti per finanziare l'attività d'impresa.

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LA CESSIONE DEI CREDITI• L’art. 106, c. 1, recita «Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli

di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; puòaltresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizisono già pendenti».

• Tale articolo consente espressamente al curatore di cedere i crediti,anche se oggetto di giudizio nonché le azioni revocatorie, purchépendenti salva la possibilità di stipulare un contratto di mandato perla riscossione. Lo scopo della norma è di evitare ritardi nella chiusuradelle procedure fallimentari spesso dovuti proprio alla pendenza digiudizi promossi dalla curatela per il recupero dell'attivo al fallimento.

• La vendita in massa dei crediti deve essere indicata, come modalitàdi liquidazione, nel programma ex art. 104 ter L.F..

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LA CESSIONE DEI CREDITI

• Presupposto per la cedibilità è che si tratti di credito possibile,lecito, determinato o determinabile nel titolo costitutivo.

• È espressamente consentita la cessione dei crediti fiscali (es. creditoIVA).

• Riguardo i crediti futuri, ai fini della VALIDITÀ del contratto dicessione si ritiene necessario che, al momento della sua conclusio-ne, sia determinato o determinabile il rapporto giuridico da cui icrediti derivano.

• L'EFFICACIA DEL TRASFERIMENTO è ricollegata, invece, al venire adesistenza dei crediti stessi.

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LA CESSIONE DEI CREDITI• Possono essere ceduti anche i crediti oggetto di contestazione e,

dunque, anche le relative azioni di accertamento e condanna.

• Non sono cedibili i crediti di natura personale del fallito.

• Non possono divenire cessionari dei crediti del fallito il coniuge, iparenti o affini dello stesso o società appartenenti al gruppo cui facevaparte la società fallita o ancora, società di recupero crediti cui ilcuratore chieda un parere circa l'entità, i costi, le possibilitàdell'incasso.

• Il curatore deve, ai sensi dell'art. 1266 c.c., prestare la garanziadell'esistenza del credito, salva la facoltà di escluderla pattiziamente,ferma restando in questo caso la responsabilità del cedente per fattoproprio.

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LA CESSIONE DEI CREDITI

• Non si ritiene compatibile con le esigenze di celerità dellaprocedura la cessione pro solvendo.

• Ai sensi dell'art. 1263 c.c. con i crediti vengono trasferiti iprivilegi, le garanzie reali e personali e gli altri accessori (es.diritto al risarcimento del maggior danno da inadempimento,azioni risarcitone con cui il credito può essere tutelato).

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MANDATO A RISCUOTERE• Il c. 3 dell’art. 106 stabilisce che «In alternativa alla cessione di cui al

primo comma, il curatore può stipulare contratti di mandato per lariscossione dei crediti».

• Il curatore, quindi, ha la facoltà, in via subordinata alla cessione deicrediti, di concludere un contratto di mandato per la riscossione deicrediti del fallimento. A differenza della cessione che ha effettotraslativo della titolarità del credito, il mandato all'incasso attribuisceal mandatario la mera legittimazione a riscuotere il credito, cherimane in capo al mandante. L'incarico può essere affidato adoperatori specializzati nel recupero crediti.

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MANDATO A RISCUOTERE

• L'accordo può articolarsi in due fasi:

1. fase stragiudiziale costituita dall’invio di un sollecito, la ricerca diinformazioni sul debitore, l’eventuale transazione;

2. In caso di insuccesso, costituta dal recupero giudiziale del creditoper il tramite di legali della società di recupero crediti.

• Il mandato a riscuotere, pur sgravando il curatore di alcuneincombenze, presenta lo svantaggio di portare ad un aumento deicosti della procedura, senza per contro incidere positivamente sulladurata della stessa.

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CESSIONE DELLE AZIONI REVOCATORIE

• Con l'espressione «azioni revocatorie concorsuali» si intendono,oltre alle azioni revocatorie di cui all'art. 67, anche le azioni diinefficacia ex art. 64 e 65, nonché le azioni revocatorie ordinarieproposte dal curatore ai sensi dell'art. 66.

• La cessione delle azioni revocatorie viene qualificata come cessioneanticipata del risultato utile di un'azione, comportandol'alienazione anticipata del bene in quanto il positivo eserciziodell'azione revocatoria comporta l'acquisto nel patrimonio delcessionario del bene revocato (c.d. effetto traslativo della revoca-toria (Cass. 03/6587, 81/6230, 81/6229).

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CESSIONE DELLE AZIONI REVOCATORIE

• Presupposto per la cessione è la pendenza dell'azione, individuatadall'avvenuta notifica dell'atto di citazione al convenuto.

• Si considerano pendenti anche i giudizi sospesi, interrotti o per iquali sia stata disposta la cancellazione, al contrario delle azioni,seppur inserite nel programma di liquidazione approvato, ma non an-cora proposte.

• Ai fini della cessione è necessaria l'approvazione del supplemento alprogramma di liquidazione, in quanto, normalmente, questo si limitaad una mera indicazione delle azioni da proporre.

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CESSIONE DELLE AZIONI REVOCATORIE

• Proceduralmente il cessionario non è sostituto del curatore ex art.81 c.p.c.. in quanto agisce in nome e per un diritto proprio. Si ritieneapplicabile l'art. 111 c.p.c.. con prosecuzione del giudizio tra le partioriginarie, salva la facoltà per il cessionario di proporre intervento,con possibile estromissione del curatore.

• È opportuno che il contratto di cessione preveda l’obbligo delcessionario di soddisfare le eventuali pretese (rifusione speseprocessuale, risarcimento danni, restituzione bene) fatte valere dalterzo convenuto vittorioso, in modo tale da tutelare anche laprocedura da ipotetiche azioni di rivalsa.

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CESSIONE DELLE AZIONI REVOCATORIE

• Il creditore terzo soccombente in revocatoria, nel caso dichiusura del fallimento per effetto della cessione delleazioni, non potrà più insinuarsi al passivo ex art. 70, c. 2, mapotrà solamente proporre un'azione in via di regresso versoil fallito tornato in bonis.

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CESSIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

• Il c. 2 dell’art. 106 recita «Per la vendita della quota di società aresponsabilità limitata si applica l'art. 2471 del codice civile».

• Il curatore deve notificare la sentenza dichiarativa di fallimento allasocietà nella quale sia socio il fallito, nonché l'inventariazione dellaquota, con sua successiva iscrizione nel registro delle imprese.

• Se lo statuto societario prevede come causa di recesso il fallimentodi un socio, la liquidazione della quota avviene in base alle normeche disciplinano il diritto di recesso .

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CESSIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE• QUOTE LIBERAMENTE TRASFERIBILI: si devono seguire le prescrizioni

di cui agli artt. 2469 e 2470 c.c. e art. 107 L.F. per la procedura daseguire (stima, procedure competitive e pubblicità adeguata). Ilcuratore deve notificare alla società l'approvazione del programmadi liquidazione contenente la previsione della vendita della quotasociale.

• QUOTE NON LIBERAMENTE TRASFERIBILI: il curatore devepreliminarmente tentare un accordo bonario con la società direttoalla vendita della quota ad un altro socio o ad un terzo gradito aisoci. Il tentativo di accordo non deve coinvolgere il fallito in quantola procedura non può essere condizionata dalla volontà diquest’ultimo.

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CESSIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE• L'accordo che ha ad oggetto il prezzo e le modalità della vendita, può

essere raggiunto solo nel rispetto delle regole di cui all’art. 107 L.F...

• In caso di esito infruttuoso, il curatore deve procedere alla venditaall'incanto ex art. 2471, c. 3, c.c. con le modalità di vendita rientrantinegli schemi disciplinati dal c.p.c..

• In base a tale articolo la vendita rimarrà priva di effetto se, entrodieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altroacquirente che offra lo stesso prezzo.

• È necessario inserire nel programma di liquidazione l'accordo divendita della quota tra curatore e società.

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CESSIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE• Per la cessione di PARTECIPAZIONI AZIONARIE nulla viene specificato

e si ritiene che la disciplina prevista dall'art. 2471 c.c. avrebbe

portata generale, estesa quindi anche alla s.p.a..

• Per la liquidazione delle QUOTE DI SOCIETÀ DI PERSONE, si fa

riferimento all'art. 2289, c. 2, c.c., avuto riguardo alla situazione

patrimoniale della società al momento dello scioglimento del

rapporto sociale nei confronti del socio fallito, che è escluso di diritto

dalla società (art. 2288 c.c.). Il fallimento sarà titolare di un diritto di

credito ad una somma di denaro rappresentata dalla liquidazione

della quota.

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POTERI DEL GIUDICE DELEGATO• L’art. 108 L.F. disciplina due diversi poteri spettanti al G.D. nella fase della

liquidazione:

1) POTERE DI CONTROLLO SULLA PROCEDURA LIQUIDATIVA. con attribuzionedella facoltà di sospendere le operazioni di vendita e di impedirne ilperfezionamento. Il c. 1 dell’art. 108 L.F. stabilisce che «Il giudice delegato,su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previoparere dello stesso comitato dei creditori, può SOSPENDERE, con decretomotivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificatimotivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giornidal deposito di cui al quarto comma dell'art. 107, IMPEDIRE ilperfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risultinotevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni dimercato».

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POTERI DEL GIUDICE DELEGATO

2. POTERE PURGATIVO DELLE VENDITE, in passato esplicato in sede didecreto di trasferimento ed oggi oggetto di un'apposita pronuncia daparte del G.D.. Il c. 2 dell’art. 108 recita «Per i beni immobili e gli altribeni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscossointeramente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, lacancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonchédelle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ognialtro vincolo».

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POTERI DEL GIUDICE DELEGATOSOSPENSIONE PER GRAVI E GIUSTIFICATI MOTIVI

• Il G.D. può disporre la sospensione delle operazioni di vendita, che siaffianca all'ipotesi di sospensione per notevole inferiorità del prezzoofferto rispetto a quello giusto.• È un potere di vasta e generale portata, in quanto può incidere suqualsiasi «operazione di vendita».• Tale potere è riferibile alle operazioni di liquidazione esecutive delprogramma approvato ex art. 104 ter, ed alle vendite effettuate primadel programma stesso.

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POTERI DEL GIUDICE DELEGATO

• Non possono essere oggetto di sospensione le due fattispeciepreviste dall'art 104 ter, c. 7 (vendita tramite soggetti specializzati eoperatori esperti), né le ipotesi di subentro del curatore nelleprocedure esecutive pendenti (art. 107, c. 6), trattandosi di casi in cuile operazioni di liquidazione esulano dall'ambito fallimentare e nongiustificano un intervento dell'organo giurisdizionale della proceduraconcorsuale.

• L'esercizio del potere di sospensione può collocarsi in qualunquestadio del procedimento di liquidazione e si può fondare sia sumotivi di legittimità del procedimento che di merito (es. valutazionieconomiche).

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POTERI DEL GIUDICE DELEGATO«GRAVI E GIUSTIFICATI MOTIVI»

• Si individuano in:

- la liquidazione estranea al programma approvato ai sensi dell'art. 104ter;

- l'adozione da parte del curatore di modalità di vendita non competitiveo, seppur competitive, non adeguate al valore ed alla consistenza deibeni;

- l’erronea individuazione dell'acquirente;

- la mancanza di libera concorrenza nella gara per l'individuazione del-l'acquirente.

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POTERI DEL GIUDICE DELEGATO• Il potere di sospensione non viene esercitato d'ufficio dal G.D., ma

necessita di un'INIZIATIVA DI PARTE, proveniente dai soggettilegittimati e consistente nella presentazione di un'istanza, priva dispecifiche formalità.

• Sono legittimati all'iniziativa:

- il fallito in via estensiva;

- il comitato dei creditori;

- gli altri soggetti interessati, compresi i creditori iscritti (ipotecari eprivilegiati speciali);

- i terzi interessati all'acquisto o titolari di un diritto reale sul bene(dottrina contrastante).

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POTERI DEL GIUDICE DELEGATO

• Se l‘istanza è proposta dal comitato dei creditori, essa deve essereautorizzata dalla maggioranza dei componenti il collegio epresentata dal presidente del comitato.

• TERMINE ENTRO CUI PROPORRE L'ISTANZA DI SOSPENSIONE: nullaviene specificato e quindi si ritiene non vi sia alcun terminedecadenziale salvo l’inammissibilità di un'istanza presentata oltre iltermine di dieci giorni dal deposito della documentazione ex art.107, c. 5 L.F. in quanto la sospensione HA CARATTERE PREVENTIVO enon di revoca ex post delle vendite già effettuate dal curatore.

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POTERI DEL GIUDICE DELEGATO

• Il parere che il G.D. deve previamente acquisire dal comitato deicreditori non è vincolante per l'organo giurisdizionale.

• Non è stata disciplinata in modo specifico il procedimento cui il G.D.deve attenersi per l'adozione del relativo provvedimento.

• Si ritiene che il G.D. possa procedere omettendo ogni formalità nonessenziale al contraddittorio, eventualmente non fissando alcunaudienza nei casi meno complessi, mentre nelle fattispecie piùarticolate è preferibile provvedere nel contraddittorio tra le parti.

• Il decreto del G.D. è reclamabile avanti il tribunale ex art. 26 L.F..

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POTERI DEL GIUDICE DELEGATO

LA SOSPENSIONE PER INGIUSTIZIA DEL PREZZO•È possibile richiedere la sospensione per ingiustizia del prezzo al finedi impedire il perfezionamento della vendita.•Si ritiene che sia necessario il parere del comitato dei creditori perchéla vendita a prezzo ingiusto integra un'ipotesi specifica e tipica di gravimotivi lesiva delle ragioni dei creditori.•Il G.D. deve reputare il prezzo offerto notevolmente inferiore a quellogiusto.

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POTERI DEL GIUDICE DELEGATO

• L'incongruità del prezzo deve risultare da un raffronto con le«condizioni di mercato» e quindi l'istante che adduce lasproporzione del prezzo può provarla, in diverse maniere quali adesempio:

- attraverso la produzione di listini o mercuriali;- la dimostrazione che l'adozione di procedure alternative di vendita

avrebbe consentito il conseguimento di un prezzo superiore;- la presentazione di una nuova offerta.

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POTERI DEL GIUDICE DELEGATOPOTERE PURGATIVO DELLE VENDITE

• Il potere di purgazione riguarda i beni immobili e ogni bene iscrittonei pubblici registri.

• L'ordine del G.D. di cancellazione dei gravami quali le ipoteche, iprivilegi speciali, i pignoramenti, i sequestri conservativi, ma non anchedomande giudiziali di accertamento della titolarità in capo a terzi dellaproprietà o di diritti reali sul bene (Cass 03/13212) deve essere precedu-to da un'istanza di parte del curatore o anche del terzo acquirente.

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POTERI DEL GIUDICE DELEGATO

• Presupposto per l'emanazione del decreto di cancellazione èl'avvenuto integrale versamento del prezzo.

• Nell'ipotesi di cessioni «aggregate» e di pagamento del prezzomediante accollo dei debiti la cancellazione viene subordinataall'intervenuto pagamento dei creditori accollati o, in alternativa,alla prestazione di idonea garanzia a tutela dei debiti accollati.

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LIQUIDAZIONE CONCORSUALE DEI BENI IMMATERIALI

• L’art. 108 ter si riferisce alle modalità di vendita di diritti sulle operedell'ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi.

• L’articolo recita «Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economicadelle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delleinvenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione dibanche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali».

• La normativa prevede la prevalenza della disciplina speciale suquella fallimentare ma essa si applica solo in quanto compatibilecon quella fallimentare.

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LIQUIDAZIONE CONCORSUALE DEI BENI IMMATERIALI

• La modalità di cessione delle opere di ingegno (tra cui vanno fattirientrare anche il software, le banche dati, l'industriai design) sonolibere.

• Il curatore può scegliere di adottare:

- la trattativa privata;

- la vendita tramite commissionario o intermediario specializzato;

- la vendita secondo le forme del codice di procedura civile;

- qualunque forma ibrida nata dall'incrocio di queste modalità fra loro.

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LIQUIDAZIONE CONCORSUALE DEI BENI IMMATERIALI

• ECCEZIONE: la cessione delle banche dati ha delle limitazioni nelCodice in materia di protezione dei dati personali (art. 16 D.Lgs.196/2003). Viene previsto che i dati personali possono essere cedutia terzi solo se siano destinati ad un trattamento compatibile con gliscopi per cui sono stati raccolti oppure possono essere ceduti perscopi storici, statistici o scientifici.

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LIQUIDAZIONE CONCORSUALE DEI BENI IMMATERIALI

• Il marchio può essere venduto anche separatamente dall'azienda oda un ramo particolare di essa, tranne nel caso in cui sia costituitoda un segno figurativo o da una denominazione di fantasia chelascino presumere che il diritto all'uso esclusivo non possa cheessere trasferito insieme all'azienda (art. 2573 c.c.) .

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LIQUIDAZIONE CONCORSUALE DEI BENI IMMATERIALI

• I diritti patrimoniali relativi alle opere dell'ingegno e i diritti didisporre delle invenzioni atte ad avere applicazioni industriali (es.disegni, know how, modelli di utilità, nuove varietà vegetalibiotecnologiche) possono formare oggetto di esecuzione forzata deibeni mobili secondo le regole del codice di procedura civile.

• Il G.D. può autorizzare modalità di vendita diverse quali la trattativaprivata.

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REVOCATORIA FALLIMENTARE

a cura di Andrea Silla

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• È il mezzo tecnico giuridico con il quale si può realizzare un RECUPERO DIATTIVITÀ a favore del patrimonio del fallito.

• Mira alla DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA degli atti compiuti dal fallito inpregiudizio dei creditori prima della dichiarazione di fallimento.

• Non è un’azione di nullità, annullamento o risoluzione, ma costituisceinvece un’azione RECUPERATORIA O RESTITUTORIA ed è rivolta arecuperare il bene oggetto dell’atto revocato alla garanzia dei creditori.

• L’atto revocato resta valido ed efficace tra le parti ma diventa inefficace edinopponibile alla massa dei creditori (Cass. 15.9.2004, n. 18573).

AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE ART. 67 L.F.

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Atti a titolo oneroso, pagamenti di debiti scaduti e garanzie che PRESENTANO

ANORMALITÀ tali da far sospettare l’intenzione fraudolenta (comma 1)

L’art. 67 L. Fall. si divide in diversi commi e gli

ATTI REVOCABILI A TITOLO ONEROSO si suddividono in:

Atti a titolo oneroso e pagamenti che NON

PRESENTANO IRREGOLARITÀ(atti normali) (comma 2)

AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE

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• Atti a titolo oneroso, pagamenti di debiti scaduti e garanzie che PRESENTANO ANORMALITÀ tali da far sospettare

l’intenzione fraudolenta (comma 1)

il curatore deve provare:- il carattere anormale dell’atto;- il compimento dell’atto nel periodo sospetto..

La conoscenza dello stato di insolvenza È PRESUNTA PER LEGGE in quanto tali atti non possono essere ricompresi in quelli esenti per

“difetto di normalità”.

AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE

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• Tali atti si distinguono in:

ATTI A TITOLO ONEROSO compiuti NELL’ANNO ANTERIORE AL

FALLIMENTO in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal

fallito SORPASSANO DI OLTRE UN QUARTO ciò che a lui è stato dato o

promesso.

La SPROPORZIONE TRA LE PRESTAZIONI deve esistere al momento incui l’atto è stato compiuto o in cui il contratto è stato concluso (Cass.4.11.1991, n. 11708; Trib. Napoli 9.8.1996; Trib. Milano 7.2.1985).NON RILEVA la sproporzione che derivi da eventi successivi allaconclusione del contratto quali i successivi inadempimenti delcontratto e il danno che ne sia eventualmente derivato (Cass. 5.3.2007,n. 5058).

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• La Cass. con sentenza n. 26124 del 21.11.2013 ha stabilito che Intema di revocatoria fallimentare promossa per sproporzione trale prestazioni ed avente ad oggetto una transazione, non si puòavere riguardo né soltanto alle prestazioni dedotte nell'atto ditransazione né soltanto alle pretese originarie come declinatedalla parte, ma si deve tenere conto complessivamente dellereciproche concessioni. A tal fine, tuttavia, il giudice dellarevocatoria non deve effettuare un accertamento incidentale intermini di fondatezza o infondatezza sulle pretese originarie, madeve stabilirne il valore, tenendo conto, con un giudizioprognostico, sia delle probabilità di un positivo accertamento insede giudiziaria, sia di tutte le altre circostanze (come la

SPROPORZIONE

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solvibilità del debitore e il tempo necessario perl'attuazione del diritto in via giudiziale) che incidonosulla valutazione economica della originaria pretesanel momento in cui la parte transigente ha ad essarinunciato.

SPROPORZIONE…segue

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Azione revocatoria – Art. 67

• La Cassazione con sentenza 5.11.2010, n. 22544 ha stabilito che larisoluzione del conflitto di competenza territoriale tra due tribunalifallimentari, che individua quale giudice competente un tribunalediverso da quello che per primo ha dichiarato il fallimento, noncomporta la cassazione della sentenza e la caducazione degli effettisostanziali della prima dichiarazione di fallimento ma solamente laprosecuzione del procedimento al tribunale ritenuto competente.Ne consegue che il PERIODO SOSPETTO ex art. 67 L.F. DECORRE ARITROSO DALLA PRIMA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO.

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Azione revocatoria – Art. 67

• La sproporzione quale presupposto dell’azione revocatoria di unatto di compravendita stipulato in adempimento di unCONTRATTO PRELIMINARE deve riferirsi alla DATA DELL’ATTODEFINITIVO in quanto in tale data il bene esce dal patrimonio deldebitore (Cass. 5.3.2007, n. 5058, Cass. 30.3.1994, n. 3165)

• La prova della sproporzione può essere data con ogni mezzoanche mediante presunzioni.

• Può anche essere richiesta una CTU dal Tribunale che stabilisca lasproporzione (Trib. Napoli 5.1.2001; Trib. Roma 13.12.2001).

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• Il CONVENUTO IN REVOCATORIA può eccepire la SIMULAZIONEANCHE PARZIALE del prezzo pagato dimostrando che non c’è statasproporzione e che è stato pagato un prezzo diverso e superiorerispetto a quello risultante dall’atto impugnato.

• Il CONVENUTO IN REVOCATORIA deve dare prova della simulazioneproducendo una controdichiarazione scritta avente data certaanteriore alla dichiarazione di fallimento da cui risulti la simulazioneed il pagamento del maggior prezzo (Cass. 21.6.2000, n. 8426; Cass.26.9.1996, n. 8500).

SIMULAZIONE

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• Se la prova documentale della simulazione è data da una serie di

documenti tra loro ricollegabili, ciascuno di essi deve avere datacerta anteriore al fallimento (Cass. 1.3.2005, n. 4285).

• Se il PAGAMENTO DEL PREZZO DISSIMULATO viene effettuato amezzo assegni o altri titoli di credito deve essere dimostrato chequei pagamenti siano riferibili al negozio di cui si chiede larevocatoria (Cass. 20.2.1992, n. 2097).

Segue ….. SIMULAZIONE

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ATTI ESTINTIVI DI DEBITI PECUNIARI SCADUTI ED ESIGIBILI noneffettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, secompiuti NELL’ANNO ANTERIORE AL FALLIMENTO.

PEGNI, ANTICRESI E IPOTECHE VOLONTARIE costituiti NELL’ANNOANTERIORE AL FALLIMENTO PER DEBITI PREESISTENTI NONSCADUTI

PEGNI, ANTICRESI E IPOTECHE GIUDIZIALI O VOLONTARIE costituitiENTRO 6 MESI ANTERIORI AL FALLIMENTO PER DEBITI SCADUTI.

ALTRI ATTI CHE PRESENTANO ANORMALITÀ

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• Trib. Rimini 3 dicembre 2009

E’ revocabile ai sensi dell’art. 67, comma 1, L.F. l’ipoteca iscritta inbase all’art. 77, Dpr n. 602/73 in quanto assimilabile all’ipotecagiudiziale in mancanza del requisito dell’automaticità dell’iscrizione

• Trib. Verona, 6 marzo 2010

Non è revocabile ai sensi dell’art. 67, comma 1, L.F. l’ipoteca iscritta inforza dell’art. 77, Dpr 602/73 essendo assimilabile all’ipoteca legale

Ipoteca a favore di Equitalia

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• Cass. 1° marzo 2012 n. 3232Non è soggetta a revocatoria fallimentare l’ipoteca“esattoriale” disposta ai sensi dell’art. 77, Dpr 602/73 inquanto non è né un’ ipoteca volontaria né un’ ipotecagiudiziale. Ha infatti una natura del tutto particolare ed infattila sua ragione di esistenza è in un atto amministrativo e cioènel ruolo; non sussiste dunque per la sua costituzione alcuncontraddittorio con il contribuente.

Ipoteca a favore di Equitalia

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• SONO REVOCABILI, (COMMA 2) SE IL CURATORE PROVA CHE:

• 1) L’ALTRA PARTE CONOSCEVA LO STATO DI INSOLVENZA DEL DEBITORE:

- i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili;

- gli atti a titolo oneroso;

- gli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi,contestualmente creati;

• 2) SE COMPIUTI ENTRO SEI MESI ANTERIORI ALLA DICHIARAZIONE DIFALLIMENTO

ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE CHE NONPRESENTANO IRREGOLARITÀ.

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CONOSCENZA DELLO STATO D’INSOLVENZA

• Il curatore DEVE PROVARE CHE IL TERZO CONVENUTO IN REVOCATORIAABBIA AVUTO UNA EFFETTIVA CONOSCENZA e non solamente potenzialeDELLO STATO DI INSOLVENZA DEL DEBITORE.

• Il curatore, tranne il caso della confessione o della presentazione di istanzadi fallimento da parte del convenuto in revocatoria, NON RIESCE A FORNIRELA PIENA PROVA DELLA CONOSCENZA EFFETTIVA DELLO STATO DIINSOLVENZA DEL DEBITORE e quindi ricorrerà alla PROVA PERPRESUNZIONI fornendo indizi gravi precisi e concordanti.

CONOSCENZA DELLOSTATO DI INSOLVENZA

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CONOSCENZA DELLO STATO D’INSOLVENZA

• Tali indizi possono FAR PRESUMERE che il convenuto inrevocatoria, usando la comune diligenza, valutata nellasituazione di tempo e di luogo in cui ha operato e tenendoconto dei rapporti intercorsi tra le parti, AVREBBE POTUTOCONOSCERE LO STATO DI DISSESTO IN CUI VERSAVA ILDEBITORE.

CONOSCENZA DELLOSTATO DI INSOLVENZA

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• La Cass. con sent. N. 25379 del 12.11.2013 ha stabilito che in tema direvocatoria fallimentare di compravendita ex art. 67, secondocomma, legge fall., la conoscenza dello stato di insolvenzadell'imprenditore da parte del terzo contraente, che deve essereeffettiva e non meramente potenziale, può essere provata dalcuratore, su cui incombe il relativo onere probatorio, tramitepresunzioni gravi, precise e concordanti, desumibili anchedall'esistenza di un'ipoteca giudiziale sul bene venduto, menzionatanel contratto ed iscritta in virtù di un provvedimento definitivo dicondanna della venditrice al pagamento di un rilevante importo.

CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA

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1) Il rimborso dei finanziamenti dei soci se avvenuto nell’annoprecedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essererestituito;

2) Si intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, inqualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento incui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dallasocietà, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto alpatrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della societànella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

REVOCATORIA AUTOMATICAFINANZIAMENTO SOCI

ART. 2467 C.C.

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• Il terzo comma CONSIDERA COME NON SOGGETTIALL’AZIONE REVOCATORIA VARI ATTI, PAGAMENTI EGARANZIE DIVIDENDOLI IN 7 PARAGRAFI contrassegnatidalle lettere da a) a g) (ESENZIONI DA REVOCATORIA).

AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE

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Azione revocatoria – Art. 67

Il quarto comma ripropone, con qualche piccola modifica ilterzo comma dell’art. 67 vecchio testo relativo alle esenzionida revocatoria.

La normativa precedente faceva riferimento agli atti posti inessere NELL’ANNO ANTERIORE AL FALLIMENTO.

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Esenzioni da azione revocatoria –Conferme - Art. 67

• L’art. 67, quarto comma, continua a escludere dall’applicabilitàdell’azione revocatoria fallimentare la Banca d’Italia, leoperazioni di credito su pegno e le operazioni di creditofondiario.

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Effetti della revocazione

• L’art. 70 L.F. c. 1 prevede che il soggetto che abbia subitol’azione revocatoria e che abbia dato esecuzione allapronuncia restitutoria, è ammesso al passivo fallimentare peril suo eventuale credito.

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Esenzioni da azione revocatoria Art. 67

• Vengono introdotte NEL TERZO COMMA NUOVE IPOTESI DIESENZIONI tramite cui si AMPLIA ENORMEMENTE LA SFERADEGLI ATTI NON REVOCABILI, svuotando di fatto la disciplinadella revocatoria.

• Le nuove ipotesi di esenzione ricadono tutte nella previsione delsecondo comma dell’art. 67; la disciplina della revoca degli ATTIANORMALI NON È INVECE STATA TOCCATA se non nel terminedel periodo sospetto e nell’indicazione della sproporzionalità

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Esenzioni da azione revocatoria Art. 67

• Con le modifiche recate il Legislatore ha:

- da un lato, attenuato le conseguenze di una normativa estremamenterigida e penalizzante per le imprese potenziali destinatarie dellarevocatoria

- dall’altro, ha reso più agevole il raggiungimento di accordi per lasistemazione della crisi.

- La collocazione della nuova disposizione recante le esenzioniall’interno dell’art. 67 induce a ritenere che L’ESENZIONE SIRIFERISCA ALLA SOLA REVOCATORIA FALLIMENTARE degli atti atitolo oneroso e non anche alla revocatoria ordinaria.

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Esenzioni da azione revocatoria Art. 67

• Nelle ipotesi di esenzione non si può procedere nei confronti disoggetti che potrebbero essere perfettamente consapevoli dellasituazione di insolvenza del debitore, ovvero nei cui confrontisarebbe pienamente ravvisabile la scientia decoctionis.

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• RESTANO REVOCABILI:- i pagamenti che non si riferiscono all’attività di impresa o che non

sono stati effettuati nei termini d’uso;- i pagamenti non effettuati con denaro o con mezzi normali di

pagamento (art. 67, comma 1, n. 2)- i pagamenti effettuati al di fuori dell’esercizio dell’attività di

impresa (si riferiscono ai soli debiti personali del fallito o anche aidebiti dell’impresa non più in attività o addirittura in liquidazione?)

ESENZIONI D REVOCATORIAART. 67, COMMA 3, LETT.A)

PAGAMENTI DEI BENI E DEI SERVIZI EFFETTUATI NELL’ESERCIZIO DELL’IMPRESA NEI TERMINI D’USO

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• DUE CONCETTI DI PAGAMENTO NEI TERMINI D’USO:

1. Termini d’uso intesi come TERMINI ORDINARIAMENTERISPETTATI dall’imprenditore nei rapporti commerciali CON UNDATO FORNITORE O CON UN GRUPPO DI FORNITORI

2. Termini d’uso intesi come TERMINI ORDINARIAMENTE PRATICATIDAGLI IMPRENDITORI DEL SETTORE

TERMINI D’USO

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Esenzioni da azione revocatoria Art. 67

• Il Tribunale di Torino, con sentenza del 23 aprile 2009 ha stabilito chei pagamenti per forniture di beni o servizi effettuati nell’eserciziodell’attività di impresa sono esenti dalla revocatoria ex art. 67 L.F., c.3, lett. a) solamente se eseguiti al tempo debito e con modalitàutilizzate abitualmente dai contraenti. Viene infatti specificato che “Ipagamenti per forniture di beni o servizi effettuati nell’eserciziodell’attività di impresa sono esenti da revocatoria solo se eseguiti altempo debito e con le modalità utilizzate abitualmente daicontraenti. In altre parole, l’esenzione implica la contestualità e lanormalità dello scambio e si declina in un rapporto sinallagmatico checontinua a svolgersi de plano rimanendo di fatto estraneo,soprattutto nella percezione dell’accipiens, alle sopravvenienzenegative imputabili al sopraggiungere dello stato di insolvenza”.

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Esenzioni da azione revocatoria Art. 67

• Il Tribunale di Milano, con sentenza del 3 maggio 2012 ha stabilitoche la locuzione “termini d’uso” deve ritenersi comprensiva sia della“qualità” e tipologia del pagamento che deve essere eseguito con unmezzo fisiologico ed ordinario, sia del “dato cronologico” cioè deltempo del pagamento e quindi nei tempi previsti dal regolamentonegoziale accettato dalle parti.

• La Cassazione, con sent. n. 11809 del 27 maggio 2014 ha stabilito chenon sono assoggettate a revocatoria fallimentare le sommeconsegnate al fornitore che per prassi commerciale vendesolamente dietro pagamento di contanti e quindi non consulta ibollettini ove risultano i cattivi pagatori.

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Esenzioni da azione revocatoria Art. 67

• Il tribunale di Monza con sentenza del 24 aprile 2012 haritenuto che i pagamenti effettuati in ritardo rispetto allescadenze pattuite siano revocabili.

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Esenzioni da azione revocatoria –Art. 67 L.F., comma 3, lett.b

• Le RIMESSE BANCARIE SONO VERSAMENTI IN DENARO che ilcorrentista effettua sul proprio conto corrente aperto presso unabanca.

• Tali rimesse vengono utilizzate:

• per pagamenti a terzi (normalmente con assegni, bonifici, ecc.);

• per ripianare il debito che il correntista ha assunto con la banca aseguito di una CONCESSIONE DI FIDO.

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Esenzioni da azione revocatoria –- Art. 67, L. F. comma 3, lett. b)

• Si tratta quindi di normalissimi pagamenti che sono soggetti arevocatoria fallimentare se esistono i presupposti di legge.

• La REVOCATORIA BANCARIA ESISTE SOLAMENTE SE IL FALLITORISULTA DEBITORE DELLA BANCA.

• Se infatti il c/c risultasse attivo la revocatoria non riguarderebbe labanca ma i terzi che fossero stati pagati (il fallito avrebbe infattipagato con denaro proprio).

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Esenzioni da azione revocatoria –- Art. 67 L.F., comma 3, lett.b

• Fino al 1982, la giurisprudenza era dell’idea che, se il fallito fossestato debitore della banca, tutte le rimesse erano soggette arevocatoria in quanto atti di natura solutoria del debito nei confrontidella banca stessa.

• Si partiva dal principio che il credito concesso dalla bancacomportasse un obbligo di restituzione a carico del correntista con laconseguenza che ogni versamento, dando luogo alla riduzione oall’estinzione del debito a favore della banca, fosse soggetto arevocatoria perché alterava la par condicio creditorum

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Esenzioni da azione revocatoria –Art. 67 L.F., comma 3, lett.b

• Nel 1982 la Cassazione, con la sentenza n. 5413, cambiòl’orientamento fino ad allora sostenuto.

• La Suprema Corte operò la distinzione tra:

rimesse effettuate su conto corrente assistito da fido (c.d. CONTOPASSIVO) e

rimesse effettuate su un conto PRIVO DI FIDO (c.d. CONTOSCOPERTO).

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Esenzioni da azione revocatoria –- Art. 67 L.F., comma 3, lett.b

• Se il fallito avesse operato su un «CONTO PASSIVO» e quindinell’ambito del fido concessogli, le rimesse NON POTEVANO essereconsiderate come pagamenti a favore della banca per mancanza diun credito esigibile in quanto dirette soltanto a creare la provvistaper operazioni future.

• In altre parole le rimesse su un conto affidato avevano la sempliceFUNZIONE RIPRISTINATORIA dell’entità del fido concesso e NONquella solutoria (o di pagamento alla banca).

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Esenzioni da azione revocatoria –- Art. 67 L.F., comma 3, lett.b

• Secondo la Cassazione (sent. n. 5413/82) il versamento sul contoaffidato era una semplice operazione contabile di accreditamentovolta a creare il rapporto di provvista (cioè quello tra banca ecorrentista) e con riferimento al quale la banca svolgeva la funzionedi cassiere;

• In tal caso la revocatoria andava rivolta al terzo beneficiario delpagamento e cioè contro il rapporto di valuta (rapporto tracorrentista e terzo).

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Esenzioni da azione revocatoria –- Art. 67 L.F., comma 3, lett.b

• Nel caso in cui il fallito avesse versato su un «CONTO SCOPERTO»(su un conto sul quale la banca aveva tollerato che il fallitooperasse anche se privo di copertura e cioè non affidato, o su unconto prima affidato e poi revocato) le rimesse avevano NATURASOLUTORIA e ANDAVANO CONSIDERATE COME PAGAMENTI.

• Servivano infatti a SALDARE IL DEBITO VERSO LA BANCA il cui creditoera esigibile.

• In tal caso ERANO REVOCABILI nei limiti dello scoperto (per la parteche estingueva la passività).

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Esenzioni da azione revocatoria –- Art. 67 L.F., comma 3, lett.b

• Era poi consolidato il principio giurisprudenziale secondo il qualeL’ONERE DELLA PROVA NELLE RIMESSE BANCARIE doveva essereSUDDIVISO nel modo seguente:

- CURATORE: doveva provare: la sussistenza della rimessa; la sua effettuazione nel periodo sospetto; la conoscenza dello stato di insolvenza del correntista da parte della

banca.

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Esenzioni da azione revocatoria –- Art. 67 L.F., comma 3, lett.b

- BANCA: doveva provare per escludere la natura solutoria delversamento:

sia l’esistenza alla data di questo di un contratto di apertura dicredito;

sia l’esatto ammontare dell’affidamento accordato al correntistaalla stessa data, non essendo ritenuti sufficienti la produzione della“scheda degli affidamenti” e dell’estratto notarile del “libro fidi” dellabanca se il contenuto di tali documenti veniva contestato dalcuratore o se non risultava congruo rispetto a ciò che si dovevadimostrare.

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Esenzioni da azione revocatoria –- Art. 67 L.F., comma 3, lett.b

• Sul CURATORE che agisce ai sensi dell’art. 67, comma 2, L. Fall. gravain genere un duplice onere:

- ONERE SOGGETTIVO (dimostrazione dello conoscenza dello stato diinsolvenza da parte della banca);

- ONERE OGGETTIVO (prova del fatto storico).

• In via generale, la prova dell’elemento soggettivo risultava piùagevole stanti i rapporti quotidiani e privilegiati che la banca hacon l’imprenditore.

• Diversi sono infatti gli indici, interni ed esterni, di cui viene aconoscenza oggettivamente la banca:

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Esenzioni da azione revocatoria –- Art. 67 L.F., comma 3, lett.b

assemblea di riduzione del capitale;

mancato deposito del bilancio;

iscrizione di ipoteche giudiziali a seguito di decreti ingiuntivi:

scioperi e licenziamenti di rilievo;

irregolarità nei pagamenti degli stipendi normalmente addebitati suic/c;

andamento del c/c;

richiesta di rientro per ridurre il passivo e blocco delle disponibilità;

blocco degli assegni o addebito degli stessi solo a fronte dicontestuale copertura.

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Esenzioni da azione revocatoria –- Art. 67 L.F., comma 3, lett.b

• La Cassazione con sent. n. 12656 del 4 giugno 2014 ha stabilito che larevoca degli affidamenti da parte di un istituto di credito costituisceelemento indiziario sufficiente a provare la scientia decoctionis,considerata la sua gravità ed inequivocità, ed estende la sua efficaciaalle rimesse solutorie effettuate in epoca immediatamenteprecedente alla revoca (cfr. Cassazione. Net).

• La Cassazione con sent. n. 17195 del 29 luglio 2014 ha stabilito che lacostituiscono sufficienti sintomi della scientia decoctionis i datirisultanti dal bilancio, le informazioni della Centrale Rischi e larichiesta da parte del creditore di un decreto ingiuntivoprovvisoriamente esecutivo

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Esenzioni da azione revocatoria –- Art. 67 L.F., comma 3, lett.b

• La Cassazione con sent. n. 17179 del 6 agosto 2014 ha stabilito che lerisultanze della Centrale Rischi sono elementi sufficienti a provare lascientia decoctionis nella Banca convenuta per la revocatoria dirimesse solutorie, considerate le qualità professionali dell’istituto dicredito.

• La Cassazione con sent. n. 13159 del 13 giugno 2014 ha stabilito chela richiesta della banca di ipoteche volontarie a fideiussori e soci èsufficiente a provare la scientia decoctionis della società poidichiarata fallita.

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Esenzioni da azione revocatoria –- Art. 67 L.F., comma 3, lett.b

• Più difficile era dimostrare che l’imprenditore avesse effettuatorimesse nel periodo sospetto su un conto scoperto.

• Il curatore spesso non aveva la documentazione bancaria relativa agliestratti conto e la banca si opponeva alla richiesta di trasmissione.

• Le questioni sul punto sono due:a) quale è la norma di legge che stabilisce l’obbligo della banca di

trasmettere la documentazione richiesta;b) quali sono, in caso di riposta positiva al primo quesito, gli strumenti

processuali per raggiungere il risultato voluto.

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Esenzioni da azione revocatoria –- Art. 67 L.F., comma 3, lett.b

• Secondo la Cassazione (sent. 4598/1997) va riconosciuto il diritto delcuratore all’esibizione della documentazione sulla base di taliprincipi:

a) nel rapporto con il cliente la banca è mandatario che assume, dietrocorrispettivo, la cura degli interessi che fanno capo al cliente stesso;

b) quindi la consegna dei documenti relativi alla tenuta del contostesso rappresenta la naturale proiezione dell’interesse dedotto nelcontratto;

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Esenzioni da azione revocatoria –- Art. 67 L.F., comma 3, lett.b

c) pur in assenza di specifica previsione normativa, è conforme allanatura del rapporto che la banca si presti alla consegna delladocumentazione relativa al c/c del cliente, quando ne sia fattarichiesta da quest’ultimo che è il solo soggetto nel cui interesse sonostate effettuate le operazioni;

d) la banca non può opporre che i documenti siano già stati trasmessial cliente in quanto il rapporto con la parte si estende anche neiconfronti di chi subentra alla parte quale curatore.

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Esenzioni da azione revocatoria –- Art. 67 L.F., comma 3, lett.b

• Se è stato riconosciuto in via generale il diritto del curatore aottenere la documentazione bancaria ci si chiede quali siano i mezziprocessuali per concretizzare tale diritto.

• I giudici hanno considerato a tal fine:

il sequestro giudiziario;

il decreto ingiuntivo per consegna;

il provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.;

l’ordine di acquisizione ex art. 25 n. 2 L. Fall.

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Esenzioni da azione revocatoria –- Art. 67 L.F., comma 3, lett.b

• In base alla norma previgente, la banca VA ESENTE DAREVOCATORIA se dimostra che il debitore fallito ha operatonell’ambito di un conto corrente affidato (e quindi nell’ambito delcredito concesso).

• È sorto quindi il problema di stabilire se sia ammissibile unaffidamento tacito: in altre parole, se le operazioni compiute dalfallito sul conto formalmente scoperto siano dovute a meratolleranza della banca oppure alla concessione di un «FIDOTACITO».

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Esenzioni da azione revocatoria –- Art. 67 L.F., comma 3, lett.b

• Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha precisato quanto segue:

1. come ogni contratto, quello di apertura di credito presuppone perritenerlo concluso che vi sia l’accordo tra le parti;

2. la delibera interna di concessione di fido da parte della banca NONÈ di per sé atto costitutivo di un rapporto negoziale, né provaadeguata all’instaurazione di un contratto bancario;

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Esenzioni da azione revocatoria –- Art. 67 L.F., comma 3, lett.b

3. il fatto che la banca abbia consentito al cliente di operare alloscoperto non è prova dell’esistenza di un’apertura di credito;

4. per opporre al curatore le risultanze del libro fidi occorre che inmodo certo ex art. 2704 c.c. risulti che la delibera di concessione delcredito sia stata assunta PRIMA DELLA DICHIARAZIONE DIFALLIMENTO e tale certezza la si può desumere solo se la delibera sitrovi iscritta prima di una vidimazione che rechi una data anterioreal fallimento.

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Esenzioni da azione revocatoria –- Art. 67 L.F., comma 3, lett.b

• A seguito dell’intervento normativo del 2005, l’art. 67, comma 3, L.Fall. prevede che la RIMESSA È REVOCABILE solo se ha RIDOTTO INMANIERA CONSISTENTE E DUREVOLE L’ESPOSIZIONE DELCORRENTISTA NEI CONFRONTI DELLA BANCA.

• L’onere della prova è a carico del CURATORE

• Questi deve dunque provare che, a seguito della rimessa, lariduzione del debito del correntista nei confronti della banca siastata consistente e durevole.

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• Il nuovo principio va integrato con quello indicato dal terzo commadell’art. 70, riferibile ai contratti di c/c bancario (applicazione delmassimo scoperto): sono quindi REVOCABILI LE RIMESSE ESEGUITENEI SEI MESI precedenti la dichiarazione di fallimento (c.d. periodosospetto), a condizione che ABBIANO RIDOTTO IN MISURA“CONSISTENTE E DUREVOLE” L’ESPOSIZIONE DEBITORIA DELFALLITO e nei limiti della DIFFERENZATRA IL MASSIMOINDEBITAMENTO REGISTRATO NEL PERIODO E IL SALDO PASSIVOFINALE (data di dichiarazione del fallimento), sempre che si dimostriche la banca conosceva lo stato di insolvenza.

CONSISTENZA E DUREVOLEZZA

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ESEMPIO• Si supponga che il debitore abbia uno SCOPERTO sul conto corrente di1.300, che nel corso di successive operazioni bancarie effettui una seriedi versamenti e che al termine delle operazioni il conto risultiSCOPERTO per l’importo di 200.• LA SOMMA REVOCABILE CORRISPONDERÀ ALLA DIFFERENZA TRA1.300 (il massimo del debito nei confronti della banca) e 200 (debitoresiduo al termine delle successive operazioni), VALE A DIRE 1.100

CONSISTENZA E DUREVOLEZZA

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Rimesse revocabili• Anche dopo la riforma la parte prevalente della giurisprudenza (v.

tra le altre, App. Milano n. 2844/2013) tende ancora a distinguere trarimesse ripristinatorie e solutorie e continua ad ispirarsi alladistinzione tra “conto passivo” (conto con saldo debitore assistito daapertura di credito di cui non è stato superato il limite) e “contoscoperto” (conto assistito da apertura di credito, ma con saldodebitore oltre il limite dell’affidamento o con saldo debitore nonassistito da apertura di credito).

• La rimessa revocabile andrebbe dunque ricercata nell’ambito diquelle affluite sul conto scoperto poiché presumibilmente destinatead estinguere, anche se parzialmente, il credito della banca.

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Rimesse revocabili• Secondo tale orientamento occorrerebbe dunque stabilire se all’atto

della rimessa il conto sia o meno scoperto.

• A tal fine si dovrebbe valutare il saldo disponibile sul conto e cioèl’effettiva disponibilità di denaro liquido da parte del correntista nelmomento in cui effettua la rimessa.

• Non si dovrebbe invece considerare né il saldo contabile (cheriflette la registrazione dell’operazione solo in ordine cronologico) néquello per valuta che tiene conto del posizionamento delle partiteunicamente in base alla data di maturazione degli interessi.

• Una volta individuata la rimessa “sospetta” occorrerebbe valutatese essa abbia ridotto in misura consistente e durevole l’esposizionedebitoria verso la banca.

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Rimesse revocabili• Altro orientamento invece (Trib. Udine, 24 febbraio 2011) ritiene

ormai superata la tradizionale distinzione giurisprudenziale tra«conto passivo» e «conto scoperto» diretta all’individuazione dellarimessa solutoria (per un obiter cfr. Cass. n. 20834/2010).

• Ciò che conterebbe per la revocatoria sarebbero solamente irequisiti della consistenza e della durevolezza della rimessa.

• Dunque anche una rimessa semplicemente intrafido potrebbeessere revocata se dovesse avere le caratteristiche sopra indicate.

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Rimesse revocabili

• Secondo tale indirizzo la riduzione dell’esposizione debitoria neiriguardi della banca non andrebbe più supportata da unavalutazione istantanea (al momento di affluenza della rimessa inrelazione alla soglia di disponibilità) ma sarebbe da valutare ex post.

• Il Legislatore avrebbe superato una concezione puramente contabilee formalistica delle rimesse in c/c valorizzando piuttosto la funzioneeconomica delle operazioni registrate sul conto anziché gli effettiprodotti dal singolo versamento.

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Carattere della consistenza

• Con riferimento al carattere della CONSISTENZA, vi è un generaleconsenso a ritenere quest’ultima in termini NON assoluti, maRELATIVI.

• La consistenza può essere valutata anche con riferimento ad unaPLURALITÀ DI RIMESSE per cui tanti accrediti di valore ridottopossono essere revocabili.

• In via generale, la consistenza va rapportata all’esposizionedebitoria complessiva del singolo cliente; si discute qualepercentuale possa essere ritenuta effettivamente rilevante.

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Carattere della consistenza e della durevolezza

• Trib. Udine, 24 febbraio 2011

“Per valutare la consistenza e la durevolezza della riduzionedell’esposizione debitoria occorre tener conto dell’esposizionecomplessiva del cliente, quale risultante dalla sommatoria del debitodi conto corrente e di quelli relativi ad altre forme tecniche difinanziamento e sussiste qualora la riduzione superi le normalioscillazioni dei saldi di conto corrente.”

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Carattere della consistenza e della durevolezza

• Trib. Milano, 25 maggio 2009

“ (…) Il termine CONSISTENTE è sinonimo di cospicuo o di ingente;tuttavia non è possibile fissare un valore assoluto oltre la quale lasogli di riduzione è consistente.

Il termine DUREVOLE va identificato in concreto con il ritmo usualedelle operazioni rispetto al periodo di osservazione.

Per DETERMINARE CONSISTENZA E DUREVOLEZZA delle rimesse puòutilizzarsi il MODELLO MATEMATICO DELLA MEDIA: tutto ciò che èsopra la media delle rimesse è rilevante per i connotati delladurevolezza e della consistenza. (…)”

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Carattere della consistenza• Il Tribunale di Milano ha elaborato due differenti modi di calcolo per

valutare il criterio della CONSISTENZA

1° criterio (Trib. Milano 27 marzo 2008)

Occorre considerare.

- l’entità massima dell’esposizione debitoria del conto;

- il valore medio dei versamenti e dei prelevamenti;

- l’importo del debito al momento della rimessa;

• In base a tali parametri si è ritenuto «consistente» un rientro del10% della differenza tra la massima esposizione debitoria del contonel periodo sospetto e quella alla data del fallimento.

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Carattere della consistenza

2° criterio ( Trib. Milano 25 maggio 2009)

Occorre:

- prima calcolare l’importo medio dei versamenti e il saldo mediodeterminato a seguito dei versamenti;

- successivamente si deve determinare l’incidenza media percentuale( cioè il rapporto tra rimessa media e saldo medio del conto derivatodalla rimessa)

- Poi si devono considerare «consistenti» solo le rimesse che di voltain volta hanno avuto un’incidenza percentuale sul saldo di contosuperiore a quella media.

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Carattere della durevolezza

• Si devono isolare le rimesse «consistenti» e di queste sideve verificare la durata media (su un periodo di 180 giorni);

• Infine bisogna considerare revocabili tra queste SOLOQUELLE LA CUI GIACENZA NON HA AVUTO UTILIZZI per unperiodo pari alla durata media determinata.

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Carattere della consistenza

• Trib. Torino 21 febbraio 2014

“ Ai fini della revocatoria fallimentare delle rimesse in conto correntebancario, il requisito della consistenza non deve esprimersi in valoreassoluto, ma è relativo, e dunque DEVE TENERSI CONTODELL’ANDAMENTO FISIOLOGICO DEL CONTO CORRENTE, valutandoogni singola rimessa e verificando se la stessa abbia un’incidenzapercentuale superiore alla media, sul saldo, calcolati l’importomedio delle rimesse ed il saldo medio del conto corrente postrimessa; tra le rimesse così individuate come «consistenti»possono considerarsi «durevoli» non solo quelle che abbianodeterminato un rientro definitivo della banca, ma anche quelle

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Carattere della durevolezza

rispetto alle quali le successive operazioni di prelevamento o utilizzodel conto siano avvenute dopo un intervallo di tempo anomalo; unavolta individuate, secondo tali criteri, le operazioni revocabili,qualora il loro ammontare complessivo sia inferiore alla differenzatra l’ammontare massimo raggiunto delle pretese della banca, nelperiodo nel quale è provata la conoscenza dello stato di insolvenza,e l’ammontare residuo delle stesse alla data in cui si è aperto ilconcorso, la condanna restitutoria deve essere limitata a taleminore importo”

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Carattere della durevolezza

• In via generale, il concetto di «DUREVOLEZZA» registra minoreconvergenza di opinioni: così c’è chi fa riferimento ad unatendenziale e apprezzabile stabilità della rimessa riduttiva, chi allasua definitività per la banca e chi, invece, individua nelladurevolezza la tendenza costante alla riduzione dell’esposizionedebitoria ossia al rientro (Trib. Pescara 8 febbraio 2008)

• Chi ammette la possibilità di movimentazioni in uscita anche doporimesse tendenti ad un’apprezzabile stabilità evidenzia che ilversamento non deve essere immediatamente riutilizzato conprelievi in un periodo successivo

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Rimesse revocabili• In ogni caso le rimesse devono essere effettuate su un conto

corrente bancario vale a dire nella vigenza di un rapporto cosìregolato nell’esercizio della facoltà di disposizione delle somme acredito del correntista.

• L’esenzione da revocatoria non sussiste in relazione a queipagamenti relativi a rapporti (come i rimborsi di finanziamenti) nonregolati in conto corrente o quando il conto è stato chiuso.

• I pagamenti effettuati alla banca dopo tale momento rientranonella regola della revocabilità (art. 67, comma 2 – revocabilità deidebiti liquidi ed esigibili)

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Rimesse revocabili

• All’ipotesi della chiusura del conto è stata equiparata la vigenza soloformale del conto corrente in realtà chiuso di fatto percongelamento o blocco.

• Trib. Brescia, 29 aprile 2008

Gli eventuali pagamenti effettuati alla banca dopo la chiusura delconto corrente non rientrano nel concetto di rimesse sul c/c bancarioe sono revocabili in quanto riferibili a debiti liquidi ed esigibili

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c) LE VENDITE ED I PRELIMINARI DI VENDITA trascritti ai sensidell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati aisensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giustoprezzo ed aventi ad oggetto immobili AD USO ABITATIVO, destinati acostituire l'ABITAZIONE PRINCIPALE dell'acquirente o di suoi parenti eaffini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativodestinati a costituire la SEDE PRINCIPALE dell'attività d'impresadell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento

ESENZIONE DA REVOCATORIAART. 67, COMMA 3, LETT.C)

VENDITE ED I PRELIMINARI DI VENDITA

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tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano staticompiuti investimenti per darvi inizio.

•L’esenzione da revocatoria riguarda anche i contratti preliminaridi vendita di immobili trascritti (art. 2645 bis, c. 3 c.c.).

ESENZIONE DA REVOCATORIAART. 67, COMMA 3, LETT.C)

VENDITE ED I PRELIMINARI DI VENDITA

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• La permuta immobiliare rimane soggetta a revocatoria in quanto nonespressamente prevista.

• In merito ai soggetti interessati non si fa riferimento al coniugedell’acquirente

• L’esenzione non si riferisce poi all’acquisto di seconde case eseguito anchea costo di rinunce e risparmi

• “Giusto prezzo” è da ritenersi che sia quello di mercato al momento dellavendita.

• Parte della dottrina ritiene che il momento di riferimento per la valutazionedel prezzo sia quello della stipulazione del contratto preliminare come èspecificatamente espresso dalla normativa in materia di immobili dacostruire. La fattispecie è contrastata.

VENDITE ED I PRELIMINARI DI VENDITA

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• La recente previsione (Decreto Sviluppo Art. 33 della L. 134/2012)relativa agli immobili ad uso non abitativo esige solamente chealla data di dichiarazione di fallimento della fallita-venditrice taleattività sia già effettivamente esercitata dall’acquirente ovverosiano stati compiuti investimenti per darvi corso.

• Può essere quindi sottratto a revocatoria:- una vendita già perfetta;- un preliminare di vendita.

VENDITE ED I PRELIMINARI DI VENDITA

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• È un’esenzione che mira principalmente a rafforzare lapossibilità di risolvere la crisi dell’impresa tramite un piano dirisanamento e di riequilibrio di natura stragiudiziale.

ESENZIONE DA REVOCATORIAART. 67, COMMA 3, LETT. D)

ATTI COMPIUTI IN ESECUZIONE DI UN PIANO DI RISANAMENTO DELL’IMPRESA

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Esenzioni da azione revocatoria Art. 67

Più precisamente non sono soggetti all’azione revocatoria:

d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitorepurché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo aconsentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa ead assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; unprofessionista indipendente designato dal debitore, iscritto nelregistro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previstidall'articolo 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei datiaziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendentequando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesseall'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o

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Esenzioni da azione revocatoria Art. 67

professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ognicaso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previstidall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite disoggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestatonegli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo infavore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione odi controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese surichiesta del debitore.

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FALSO IN ATTESTAZIONI• L’art. 33 della L. 134/2012 ha inserito nell’ambito delle disposizioni

penali l’art. 236-bis - FALSO IN ATTESTAZIONI E RELAZIONI. Taledisposizione recita:

Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67,terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferireinformazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinqueanni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sèo per altri, la pena è aumentata.

Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentatafino alla metà.

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Esenzioni da azione revocatoria Art. 67

• La norma è stata modificata recentemente dall’art. 33 della L.134/2012.

• Il piano di risanamento é un atto unilaterale, frutto di una sceltaesclusiva dell’imprenditore che PRESCINDE DALL’ASSENSO DI TUTTAO DI PARTE DEL CETO CREDITORIO

• Non è una procedura concorsuale

• E’ uno strumento diretto a ridurre l’incertezza degli atti posti inessere dall’imprenditore nel periodo precedente la dichiarazione difallimento cui corrisponde una protezione da revocatoria per chi haconfidato nel salvataggio aziendale

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Esenzioni da azione revocatoria Art. 67

• A differenza del concordato preventivo e degli accordi diristrutturazione del debito, il piano in parola non passa tramite unafase giudiziale di omologa con funzione di garanzia, ma èugualmente assistito dalla certezza dell’esenzione dalla revocatoria.

• L’unica condizione richiesta dalla legge è l’attestazione della veridicità dei dati e la ragionevolezza del piano da parte di un professionista revisore contabile con i requisiti professionali previsti dall’art. 2399 c.c..

• Non vi è sospensione delle azioni esecutive.

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Esenzioni da azione revocatoria Art. 67

• Non è chiaro se il piano possa essere compatibile con l’eventualeLIQUIDAZIONE DI UNO O PIÙ RAMI DI AZIENDA o addirittura con laliquidazione dell’intera azienda quale risultato conclusivo del piano dirisanamento poiché il riequilibrio finanziario SEMBRA PRESUPPORRELA CONTINUAZIONE DELL’ATTIVITÀ ECONOMICA in capo al debitore.

• L’accordo con i creditori resta solo una possibile modalità diattuazione, tanto che la normativa, oltre a non dettarne uncontenuto minimo, non richiede alcun consenso da parte deicreditori né presuppone il coinvolgimento di una percentualeminima di crediti.

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Esenzioni da azione revocatoria - Art. 67

• Nel piano di risanamento esiste dunque il rischio concreto di trattamentidifferenziati tra i creditori, potendo quelli più forti essere maggiormentefavoriti.

• Per rendere soddisfacente il grado di protezione da revocatoria occorreche il piano sia predisposto nel modo più dettagliato in merito ai contenuti.

• Così più sarà preciso e analitico più potranno individuarsi gli atti che,compiuti in esecuzione del piano di risanamento attestato, saranno esentida revocatoria.

• L’esenzione da revocatoria rappresenterebbe un premio per ilrifinanziamento dell’impresa in difficoltà o per gli accordi dilatori checonsentono all’impresa di utilizzare risorse proprie per riequilibrare lasituazione economico finanziaria.

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ESENZIONE DA REVOCATORIAART. 67, COMMA 3, LETT. E)

ATTI, I PAGAMENTI E LE GARANZIE POSTI IN ESSERE IN ESECUZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO,

DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E DELL'ACCORDO OMOLOGATO EX ART. 182 BIS L.F.

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Esenzioni da azione revocatoria - Art. 67ART. 67, COMMA 3, LETT. E)

• Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione delconcordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordoomologato ai sensi dell'articolo 182-bis, nonché gli atti, i pagamenti e legaranzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cuiall'articolo 161 L.F.

• Infatti, la giurisprudenza consolidata riteneva già che i crediti contrattinell’esecuzione delle procedure minori cui fosse seguito il fallimentoavessero natura di crediti prededucibili

• Per la giurisprudenza maggioritaria erano dunque IRREVOCABILI NELSUCCESSIVO FALLIMENTO i pagamenti eseguiti dall’imprenditore nelcorso della procedura minore con esclusione dei soli atti estranei agliscopi della procedura.

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• È un’esenzione che trova origine nello SVOLGIMENTO CONCRETODELLE PROCEDURE CONCORSUALI

• I collaboratori del fallito e i dipendenti sono infatti creditoriprivilegiati

• L’esercizio della revocatoria nei loro confronti presupponeva che ilpagamento fosse stato effettuato in pregiudizio di creditori privilegiatidi rango superiore, ipotesi che difficilmente si verificava e che inpassato ha trovato ben pochi esempi

ESENZIONE DA REVOCATORIAART. 67, COMMA 3, LETT. F)

PAGAMENTI DI CREDITI DI LAVORO

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I PAGAMENTI DI DEBITI LIQUIDI ED ESIGIBILI ESEGUITI ALLA SCADENZA PER OTTENERE LA PRESTAZIONE DI SERVIZI

STRUMENTALI ALL'ACCESSO ALLE PROCEDURE CONCORSUALI DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E DI CONCORDATO

PREVENTIVO.

ESENZIONE DA REVOCATORIAART. 67, COMMA 3, LETT. G)

PRESTAZIONE DI SERVIZI STRUMENTALI ALL'ACCESSO ALLE PROCEDURE CONCORSUALI

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ESENZIONE DA REVOCATORIAART. 67, COMMA 3, LETT. G)

• Il riferimento è a quanti prestano un’attività, normalmente onerosa,necessaria per poter accedere alla procedura concorsuale e che,avendo incassato il corrispettivo, potrebbero correre il rischio disubire un’azione revocatoria (ad esempio, professionista che redigela relazione richiesta per il concordato preventivo)

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• SONO REVOCATI, NEL TEMPO IN CUI IL FALLITO ESERCITAVAATTIVITÀ D’IMPRESA,

GLI ATTI

a) previsti dall’articolo 67, compiuti tra i coniugi e quindi

- pagamenti;

- contratti;

- garanzie;

- atti a titolo oneroso.

REVOCATORIA ART. 64 L.F.ATTI COMPIUTI TRA I CONIUGI

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SONO REVOCABILI GLI ATTI A TITOLO GRATUITO

• compiuti tra coniugi:- NEI DUE ANNI PRECEDENTI ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

anche se il fallito non esercitava una impresa commerciale(inefficacia automatica);

- ANCHE PIÙ DI DUE ANNI PRECEDENTI ALLA DICHIARAZIONE DIFALLIMENTO, se al momento del compimento dell’atto il fallitoesercitava un’impresa commerciale.

REVOCATORIA ART. 64 L.F.ATTI COMPIUTI TRA I CONIUGI

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SONO REVOCABILI I PAGAMENTI

• compiuti tra coniugi:- NEI DUE ANNI PRECEDENTI ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

(inefficacia automatica);

• ANCHE PIÙ DI DUE ANNI PRECEDENTI ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO, se al momento del compimento dell’atto il fallito esercitava un’impresa commerciale (ART. 69 L.F.).

REVOCATORIA ART. 65 L.F.ATTI COMPIUTI TRA I CONIUGI

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ONERE DELLA PROVA

• Il curatore deve dimostrare l’esistenza del rapporto di coniugio e ilcompimento dell’atto nel periodo sospetto. Per la revocatoria èindifferente il regime patrimoniale dei coniugi.

• C’è la presunzione che il coniuge del fallito conoscesse lo stato diinsolvenza dell’altro coniuge all’epoca del compimento dell’atto.

REVOCATORIA ART. 69 L.F.ATTI COMPIUTI TRA I CONIUGI

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Revocatoria fallimentare – Art. 64

FONDO PATRIMONIALE

• L’art. 46 L.F. specifica che:” Non sono compresi nel fallimento:

1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale;

2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari eciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quantooccorre per il mantenimento suo e della famiglia;

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Revocatoria fallimentare – Art. 64

3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituitiin fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è dispostodall'articolo 170 del codice civile;

4) abrogato;

5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

I limiti previsti nel primo comma, n. 2), sono fissati con decretomotivato del giudice delegato che deve tener conto della condizionepersonale del fallito e di quella della sua famiglia”.

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Revocatoria fallimentare – Art. 64

• I beni ed i frutti conferiti nel fondo patrimoniale possono essereaggrediti in via esecutiva solamente dai creditori della famiglia.

• Il fondo patrimoniale, se viene dichiarato il fallimento di uno deiconiugi, è insensibile al fallimento ed i beni in esso compresi nonpossono essere inclusi nella massa attiva. Tale istituto compara,quindi, la riduzione della garanzia dei creditori. Il fondo patrimonialedetermina solamente un vincolo di destinazione sui beni del fondoma non incide sulla titolarità della proprietà dei beni né fa sorgereuna posizione di diritto soggettivo in favore dei componenti delnucleo familiare (Cass. 29.11.2000, n. 15297).

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Revocatoria fallimentare – Art. 64

• Se il fondo è stato costituito nel periodo sospetto di due annianteriori il fallimento, non assumendo alcuna rilevanza se esso abbiaorigine da uno o entrambi i coniugi (Cass. 25.7.1997, n. 6954), siritiene che sia un atto a titolo gratuito e come tale inefficace (Cass.8.9.2004, n. 18065; Cass. 20.6.2000, n. 8379.

• Parte della dottrina considera la costituzione del fondo patrimonialecome un “dovere morale” ma il Tribunale di Milano (sent. 5218 del12.6.2006) ha negato questa caratteristica.

• La Cassazione non ha escluso tale tipologia di dovere (Cass.8.9.2004, n. 18065).

• La costituzione di un fondo patrimoniale non è un dovere giuridico(Cass. 23.3.2005 n. 6267; Cass. 20.6.2000, n. 8379).

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Revocatoria fallimentare – Art. 64

• L’azione viene proposta contro il fallito (Cass. 20.6.2000, n. 8379) e lasentenza che dichiara l’inefficacia della convenzione quale atto atitolo gratuito è impugnabile in appello. In tale processo il coniuge delfallito è litisconsorte necessario (Cass. 15.5.2001, n. 6665).

• Una volta che sia dichiarata l’inefficacia della costituzione del fondopatrimoniale, i beni ed i redditi costituiti in tale fondo sono acquisitialla massa attiva fallimentare.

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Revocatoria fallimentare – Art. 64

• Se i beni destinati al fondo erano in comunione legale fra i coniugi,l’inefficacia dell’atto può essere dichiarata solo per la quotaspettante al coniuge fallito (Cass. 25.7.1997, n. 6954; Cass.15.1.1990, n. 107).

• Sui beni e sui redditi acquisiti alla massa possono soddisfarsi tutti icreditori del fallito indipendentemente se siano creditori dellafamiglia o creditori del fallito (Cass. 28.11.1990, n. 11449)

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Revocatoria art. 67 bis

PATRIMONI DESTINATI

• Il curatore può agire in revocatoria fallimentare degli atti cheincidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affarecostituito da una s.p.a. o da una s.a.p.a., (art. 2447 bis, c. 1, lett. a),c.c.).

• La revocabilità è subordinata a:

- l’atto di cui si chiede la revoca deve pregiudicare il patrimonio dellasocietà;

- Il convenuto in revocatoria deve conoscere lo stato di insolvenzadella società.

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Revocatoria art. 67 bis

• Si ricorda che il fallimento della società non determina ilfallimento del patrimonio destinato che non è soggetto afallimento neppure se autonomamente insolvente.

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DECADENZA DELL’AZIONE• L’AZIONE REVOCATORIA NON PUÒ ESSERE PROMOSSA DECORSI- tre anni dalla dichiarazione di fallimento;- cinque anni dal compimento dell’atto.• Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua ladichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64 (Atti a titologratuito), 65 (Pagamenti), 67 , primo e secondo comma (Atti a titolooneroso, pagamenti, garanzie), e 69 (Atti compiuti tra coniugi)DECORRONO DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA DOMANDA DICONCORDATO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

DECADENZA DELL’AZIONEART. 69 BIS L.F.

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Azione revocatoria

• L’azione revocatoria fallimentare si può proporre in via autonoma oin via di eccezione riconvenzionale nel corso di un giudizio diopposizione allo stato passivo.

• Il curatore propone la revocatoria in via autonoma con atto dicitazione e la competenza spetta al Tribunale fallimentare che hadichiarato il fallimento.

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• Se viene revocato:1) UN PAGAMENTO: il convenuto soccombente deve restituire la

somma incassata al curatore. La somma da restituire è certa,liquida ed esigibile dall’origine e sul convenuto grava unaobbligazione di valuta (Cass. SU 15.6.2000, n. 437; Cass.18.1.2006, n. 887).

• UN CONTRATTO: il convenuto deve restituire il bene ed i fruttieventualmente prodotti al curatore;.

EFFETTI DELLA REVOCATORIA

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• Dal momento della notifica dell’atto di citazione il terzo è messo inmora e ha l’obbligo di custodire la cosa. L’azione ha naturacostitutiva e l’obbligo di restituzione della cosa sorge solamentecon la sentenza di revocatoria (ex nunc).

UNA GARANZIA: il credito viene considerato chirografo e non piùprivilegiato.

• Devono essere restituiti al curatore anche i frutti del bene adecorrere dalla data della domanda giudiziale e quindi dalla data dinotifica dell’atto di citazione.

EFFETTI DELLA REVOCATORIA… segue

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• Nel caso di impossibilità di restituzione di un benedeterminato in natura è possibile la condanna al pagamentodell’equivalente monetario. La domanda può essere propostaper la prima volta anche nel giudizio di appello in quanto nonviene considerata nuova ma ricompresa implicitamentenell’azione revocatoria (Cass. 17.6.2009, n. 14098).

EFFETTI DELLA REVOCATORIA (segue…)

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• Il convenuto, se NON PUÒ MATERIALMENTE RESTITUIRE ILBENE deve pagare al fallimento una somma di denaroequivalente al valore del bene (Cass. 20.7.1999, n. 7790, Cass.20.6.1997, n. 5540, Cass. 25.3.1994, n. 2912).

• L’importo da restituire avrà una entità pari a quella che avrebbepermesso l’acquisto del bene non più restituibile alla data dellasentenza di revocatoria.

EFFETTI DELLA REVOCATORIA (segue…)

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DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO

• Il convenuto in revocatoria che ha restituito al curatore quantoricevuto dal fallito a seguito di un pagamento, di un contratto o dialtro atto a titolo oneroso può proporre domanda di insinuazioneal passivo del fallimento.

• Il convenuto in revocatoria che abbia ad oggetto garanzie o atti atitolo gratuito non può presentare domanda di insinuazione alpassivo fallimentare poiché nulla è uscito dal suo patrimonio .

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DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO

• È possibile presentare la domanda di insinuazione al passivosolamente dopo la restituzione. Non può essere presentata ladomanda di ammissione del credito in via condizionale.

• Se il pagamento revocato ha estinto un credito assistito da privilegiogenerale è ammissibile al passivo un credito di pari grado.

• La revoca del pagamento non fa rivivere la garanzia se il credito estinto con il pagamento revocato era assistito da garanzia reale o da privilegio speciale. Il credito sarà ammesso in chirografo.

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COMPENSAZIONE

• In caso di coesistenza di debiti reciproci tra creditore e debitoresuccessivamente dichiarato fallito è possibile la compensazionedelle reciproche posizioni.

• Il curatore, in sede di valutazione di proposizione di azionerevocatoria, deve distinguere i tipi di compensazione:

- COMPENSAZIONE LEGALE: essa estingue due crediti contrapposti,liquidi, omogenei ed esigibili a seguito della loro coesistenza (art.1243, c. 1,c.c.).

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COMPENSAZIONE

• La giurisprudenza non ritiene revocabile tale tipo di compensazione(Cass. 13.3.1982, n. 1634) salvo che i presupposti per la suaverificazione siano stati predisposti fraudolentemente dalle parti(Trib. Piacenza 22.0.1997).

• Per la revocatoria l’accordo o l’atto devono essere stati compiuti nelperiodo sospetto non rilevando che la dichiarazione unilaterale divolersi avvalere della compensazione sia stata resa o meno nelperiodo sospetto.

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COMPENSAZIONE

• COMPENSAZIONE GIUDIZIALE: è dichiarata dal giudicequando il debito opposto in compensazione non è liquido maè di facile e pronta liquidazione.

• Si ritiene non revocabile poiché previsto in un provvedimentogiurisdizionale (Art. 1243, c. 2, c.c.).

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COMPENSAZIONE

• COMPENSAZIONE VOLONTARIA: deriva da un accordo negoziale trale parti che, anche in assenza dei presupposti della compensazionelegale, decidono per la compensazione dei rispettivi crediti e debiti(Art. 1252 c.c.).

• Tale accordo si considera revocabile in quanto mezzo anormale dipagamento (App. Bari 9.2.1990; Trib. Catania 7.1.1995).

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COMPENSAZIONE

PACTUM DE COMPENSANDO

• È l’accordo mediante il quale le parti stabiliscono preventivamentele condizioni della compensazione. L’estinzione del debito si verificaper automatismo giuridico e non a causa di una nuovamanifestazione di volontà.

• Può essere oggetto di revocatoria l’accordo (pactum) che prevede lacompensazione se vengono rispettati i presupposti per la revocaprevisti dall’art. 67, c. 2, L.F. Non può essere oggetto di revocatorial’effetto estintivo.

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COMPENSAZIONE

• Il credito vantato dal convenuto in revocatoria nei confronti delfallito non può essere compensato con il debito che derivadall’obbligo di restituzione che grava sul convenuto in quanto ildebito di restituzione è verso la massa ed il credito è verso il fallito.

• Non c’è reciprocità delle obbligazioni (Cass. 26.7.2002, n. 11030;Cass. 17.1.2001 n. 568).

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CHIUSURA DEL FALLIMENTO

• Se il fallimento si chiude con un residuo attivo l’importo residuodeve essere restituito a colui che ha subito la revocatoria e non alfallito (Cass. 10.7.1986, n. 4478).

• Nel caso di fallimento chiuso o revocato senza la liquidazione delbene revocato al terzo acquirente, il bene deve essere restituito alterzo e non al fallito tornato in bonis (Cass. 11.11.1978, n. 5176).

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EFFETTI PENALI DELLA REVOCATORIA

• In tema di rapporti tra azione penale ed azione civile, IL TERZOCREDITORE ASSOGGETTATO A REVOCATORIA FALLIMENTARE nonpuò invocare la sospensione necessaria del processo civile per lapendenza di un processo penale per bancarotta nei confronti degliamministratori della società fallita, atteso che l'eventuale giudicatodi assoluzione degli amministratori, mentre potrebbe avere effettipreclusivi nei confronti del fallimento che si fosse costituito partecivile contro i propri amministratori, NON SPIEGA ALCUNAEFFICACIA A FAVORE DEL TERZO, RIMASTO ESTRANEO ALPROCESSO PENALE. (Cass. 27.9.1996, n. 8517).

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RENDICONTO DEL CURATORE

a cura di Andrea Silla

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Rendiconto del curatore

• Dopo la liquidazione dell’attivo e prima di procedere al ripartofinale il curatore deve presentare il conto della gestionefallimentare (art. 116 L.F.);

• Si effettua un controllo sull’operato del curatore; l’esame non èsolo di natura contabile, ma investe, secondo un principioconsolidato in giurisprudenza, le operazioni effettuate nella lorolegittimità, convenienza economica ed opportunità.

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Rendiconto del curatore

• Il rendiconto riguarda l’intera attività del curatore, compresa quellacompiuta su autorizzazione del G.D. e del Tribunale.

• Il conto va reso quando sono ultimate tutte le operazioni e deveprecedere il riparto finale perché dall’eventuale discussionepotrebbero derivare ulteriori elementi attivi da distribuire aicreditori.

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Rendiconto del curatore

• Secondo alcuni, in caso di morte del curatore, spetterebbe agli erediprocedere all’assolvimento dell’obbligo di rendiconto.

• Secondo altri, gli eredi sarebbero solamente soggetti all’eventualeobbligazione da risarcimento danni per cattiva gestione da parte delde cuius.

• In tal caso il rendiconto sarebbe redatto dal curatore subentrato aquello defunto.

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Rendiconto del curatore

• Gli eredi devono comunque consegnare al curatore subentrantequanto era detenuto da defunto in qualità di organo del fallimento.

• In via generale il curatore non può essere esentato (nemmeno in viapreventiva) dal rendere il conto della gestione; inoltre tale obbligosussiste a carico dell’ex curatore in ogni ipotesi di sua sostituzione (v.oltre art. 116, anche art. 38 , comma 3).

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Rendiconto del curatore

• La norma stabilisce che “il curatore presenta al giudice delegatol’esposizione analitica delle operazioni contabili e dell’attività digestione della procedura”.

• Si tratta di una previsione legata ai nuovi poteri del curatore in mododa controllarne la regolarità e la correttezza nel loro esercizio.

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Rendiconto del curatore

• Il rendiconto è, quindi, un documento formato da 3 parti:

1) Parte discorsiva in cui sono sostanzialmente esposti i principali

accadimenti della procedura;

2) Parte sintetica descrittiva riportante un rendiconto di cassa. Sono

evidenziate le entrate e le uscite e il risultato deve coincidere con il

saldo della banca. Viene riportato anche un rendiconto della gestione

che elenca e individua temporalmente le attività compiute nel corso

della procedura.

3) Parte di raffronto con il programma di liquidazione. È composta da 2

sezioni:

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Rendiconto del curatore1. Sono elencati gli scostamenti tra quanto realizzato e quanto era

stato riportato nel programma di liquidazione;

2. Vengono fornite le giustificazioni agli scostamenti riscontrati.

• Si ritiene che al rendiconto vadano allegati i documenti giustificativi

(per prassi i curatori non li allegano; all’udienza di rendiconto portano

con loro il libretto di deposito bancario, i documenti giustificativi e il

registro del fallimento)

• Se i documenti giustificativi fossero già inclusi negli atti del fallimento

sarebbe sufficiente secondo taluni un semplice richiamo che ne

renda agevole la ricerca e l’identificazione.

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Rendiconto del curatore

• Dopo la presentazione del rendiconto inizia la fase procedimentale

• Il G.D., dopo una valutazione sommaria della regolarità dellostesso, ordina al curatore di depositare il rendiconto in cancelleriaper la sua discussione e fissa l’udienza, non prima di 15 giorni daldeposito.

• I 15 giorni decorrono dalla comunicazione del rendiconto via pec aicreditori ex art. 116, c. 2 L.F.;

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Rendiconto del curatore• Il curatore deve immediatamente comunicare l’avvenuto deposito,

la data dell’udienza e la copia del rendiconto e avvisare dellapossibilità di presentare eventuali osservazioni o contestazioni finoa cinque giorni prima dell’udienza.

• Tale comunicazione deve essere effettuata nei confronti dei

- creditori ammessi al passivo;

- coloro che hanno proposto opposizione (allo stato passivo, qualoranon ancora definita);

- creditori in prededuzione non soddisfatti (e cioè non formalmenteammessi ai sensi dell’art. 111-bis);

- al fallito.

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Rendiconto del curatore

• Se non è possibile procedere alla comunicazione telematica neiconfronti del fallito, il rendiconto e la data dell’udienza sonocomunicati mediante lettera raccomandata con avviso diricevimento.

• La mancata comunicazione o la previsione di un termine inferiore aquello minimo di legge determina un’ipotesi di nullità diapprovazione del conto.

• In ogni caso, la partecipazione all’udienza di discussione delsoggetto non avvisato sana il vizio procedurale.

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Rendiconto del curatore

• Se all’udienza di discussione non vi sono contestazioni ovvero sonostate superate e risolte con un accordo (nel corso della stessaudienza), il G.D. procede all’approvazione del rendiconto condecreto.

• Le contestazioni non richiedono alcuna forma particolare, devonoessere incentrate su fatti specifici e supportate da prove, nonpossono riguardare l’attività futura del curatore né concernerequestioni relative alla graduazione dei crediti.

• La mancanza di contestazioni è equiparata all’accordo amichevolesulle stesse.

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Rendiconto del curatore• Tale accordo può consistere nella rinuncia ad una contestazione

ovvero nella modifica del rendiconto mediante eliminazione oriduzione di alcune poste o nell’aumento di altre.

• Se all’udienza di discussione sorgono contestazioni o sulle stessenon si raggiunge un accordo amichevole, il giudice delegato “fissal’udienza innanzi al collegio che provvede in camera di consiglio”.

• Il provvedimento con cui viene fissata l’udienza camerale è daritenersi sottratto al reclamo ex art. 26.

• Si apre una controversia civile che può riguardare:- la regolarità formale del conto;- eventuali responsabilità risarcitorie del curatore.

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Rendiconto del curatore

• Il Tribunale provvede in camera di consiglio ex art. 116, c. 4, L.F. inbase alla disciplina del reclamo.

• Il provvedimento finale può avere uno dei seguenti contenuti:

- approvazione del conto;

- ridefinizione del conto;

- ordine al curatore di redigerlo secondo differenti ed ulteriori criterie principi.

• Il Tribunale può condannare il curatore al risarcimento dei danni.

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RIPARTIZIONE DELL’ATTIVORiparti parzialiRiparto finale

a cura di Andrea Silla

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RIPARTIZIONE DELL’ATTIVO

• Criteri della riforma:

- celerità e speditezza delle attività fallimentari;

- Integrazione ed armonizzazione del sistema normativo.

- Artt. 110 – 117 L.Fall.

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Procedimento di ripartizione

• L’art. 110 L.F. stabilisce che il curatore, ogni quattro mesi apartire dalla data del decreto di esecutività dello stato passivoo nel diverso termine stabilito dal G.D., deve presentare:

- un prospetto delle somme disponibili;

- un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelleoccorrenti per la procedura.

• Normalmente il prospetto e il progetto sono contenuti in ununico documento.

• La scadenza è derogabile e a ciò provvede il G.D..

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Procedimento di ripartizione

• Il mancato rispetto del termine di 4 mesi non determina alcunainvalidità. Il Curatore potrà essere chiamato a rispondere del ritardoo della omissione se ciò avrà comportato un danno ai creditori o alfallito.

• Il curatore, una volta determinata la disponibilità liquida dellaprocedura deve provvedere agli accantonamenti ex art. 113, c. 1 e 2L.F. in quanto le ripartizioni parziali, non possono superarel'OTTANTA PER CENTO delle somme da ripartire.

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ACCANTONAMENTI

• Si distinguono i seguenti accantonamenti:

- accantonamento generico del 20% calcolato sull’attivo disponibile(c.1);

- accantonamento per le spese future (c. 2);

- accantonamento per il compenso del curatore (c. 2);

- accantonamento per i crediti prededucibili (c. 2).

• Deve, inoltre, procedere agli accantonamenti:

- per particolari categorie di creditori;

- per somme derivate da provvedimenti non definitivi.

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ACCANTONAMENTI

• Il curatore deve trattenere e depositare le quote assegnate a 4categorie di creditori indicati in modo tassativo dall’art. 113, c. 1, L.F.e precisamente:

1. Creditori ammessi con riserva e quelli ammessi in via provvisoria inpendenza di giudizio di opposizione (art. 99, c. 10, L.F..);

2. Creditori che hanno impugnato lo stato passivo a favore dei qualisono state disposte misure cautelari;

3. Creditori opponenti la cui domanda è stata accolta ma la sentenzanon è ancora passata in giudicato;

4. Creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi diimpugnazione e di revocazione.

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ACCANTONAMENTI

• L’art. 113, c. 3, L.F. prevede che le somme ricevute dallaprocedura per effetto di provvedimenti provvisoriamenteesecutivi e non ancora passati in giudicato devono esseretrattenute e depositate.

• Operati tutti gli accantonamenti viene individuata la sommaeffettivamente ripartibile.

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Procedimento di ripartizione

Somme disponibili =

Ammontare globale delle somme riscosse del curatore a qualsiasi titolo

a detrarre

somme occorrenti alla procedura

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Procedimento di ripartizione

PROGETTO DI RIPARTIZIONE

Si basa su:

- analisi dello stato passivo esecutivo e le variazioni apportate a seguitodelle opposizioni e insinuazioni tardive.

- elencazione dei creditori con rispettiva indicazione delle somme aciascuno attribuita.

- criteri di individuazione specificati all’art. 111 L.Fall.

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PROCEDURA

• Divisione delle somme da distribuire in 2 masse distinte in base allanatura dei beni liquidati (111 ter L.F.):

- massa mobiliare;

- massa immobiliare.

• Viene disposto l’elenco dei creditori e indicata la somma attribuita aciascuno di essi.

• Il curatore provvede al pagamento in base all’ordine ex lege.

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MASSE LIQUIDE ATTIVEMASSA LIQUIDA ATTIVA IMMOBILIARE

(art. 112 ter, c. 1, L.F.) • È costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni

immobili (art. 812 c.c.), dei loro frutti e delle loro pertinenze e dellaquota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi dellerelative somme.

• Costituiscono massa attiva liquida immobiliare:- le somme riscosse dal curatore a seguito della vendita o di qualsiasi

altro negozio relativo all’immobile (es. divisione, transazione);- le somme ricavate dalla vendita separata delle loro pertinenze;- i frutti degli immobili;- i frutti delle pertinenze.

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MASSE LIQUIDE ATTIVE

MASSA LIQUIDA ATTIVA MOBILIARE

(art. 112 ter, c. 2, L.F.)

• È costituita da tutte le entrate diverse da quelle generate dagliimmobili riscosse a qualsiasi titolo dal curatore, ad esempio:

- il prezzo di vendita dei beni mobili;

- gli importi a seguito di recupero di crediti;

- le somme derivanti da transazioni non relative agli immobili;

- i ricavi derivanti dall’esercizio provvisorio di impresa;

- le somme conseguite attraverso azioni revocatorie e azioni diresponsabilità.

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CONTI SPECIALI

• CRITERI DI TENUTA DEI CONTI SPECIALI: Il curatore deve tenere unconto autonomo:

- delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio specialee di ipoteca;

- dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno eprivilegio speciale;

con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di caratterespecifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili aciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale.

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ELENCO DEI CREDITORI

• Deve essere indicato il nominativo dei creditori e la sommache spetta a ciascuno e il curatore pagherà i creditori in basealla graduazione dei crediti e alla proporzionalità.

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Ordine di distribuzione delle somme

• Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nelseguente ordine ex art. 111 L.F.:

1) per il pagamento dei CREDITI PREDEDUCIBILI c.d. “debiti di massa”;

• Essi sono identificabili in tutte le obbligazioni assunte dagli organidella procedura:

- nel corso della procedura;

- connesse allo svolgimento della procedura concorsuale.

In base al c. 2 dell’art. 111 L.F. viene specificato che i creditiprededucibili sono soddisfatti con preferenza e sono:

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Crediti prededucibili - quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge;- quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali;- sono soddisfatti integralmente e con precedenza assoluta sugli altri

creditori.• L’accertamento e la liquidazione dei crediti in prededuzione è

disciplinato dall’art. 111 bis L.F. che specifica:• I crediti prededucibili DEVONO ESSERE ACCERTATI CON LE

MODALITÀ PREVISTE PER L’ACCERTAMENTO DEL PASSIVO (art. 92 ess L.F.) CON ESCLUSIONE:

1) di quelli NON CONTESTATI per collocazione e ammontare, anche sesorti durante l'esercizio provvisorio;

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Crediti prededucibili

2) di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione dicompensi dei soggetti nominati ai sensi dell'art. 25 L.Fall.. Seessi sono contestati, devono essere accertati con ilprocedimento di cui all'art. 26 L.F. e quindi con reclamo.

• Per i crediti prededucibili sorti dopo l'adunanza diverificazione dello stato passivo, si provvedeall'accertamento ex art. 101, c. 2 L.Fall. (domande tardive).

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Crediti prededucibili

• I crediti prededucibili devono essere soddisfatti

- per il capitale;

- le spese;

- gli interessi;

con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare eimmobiliare, secondo un criterio proporzionale, ma con esclusionedi quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno edipoteca per la parte destinata ai creditori muniti di garanzia reale suibeni alienati.

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Crediti prededucibili• Tale priorità NON ESISTE nel caso in cui i crediti prededucibili si

riferiscano ad attività incrementative del valore dei beni pignorati oipotecati o che comunque abbiano arrecato beneficio ai creditoripignoratizi o ipotecari.

• I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi,esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare,possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto SEL'ATTIVO È PRESUMIBILMENTE SUFFICIENTE A SODDISFARE TUTTI ITITOLARI DI TALI CREDITI.

• Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori odal G.D..

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Crediti prededucibili

• È una norma in violazione alla par condicio creditorum ed ègiustificata dalla necessità di consentire lo svolgimento dell’attivitàdell’ufficio fallimentare e di assicurare al terzo un corrispettivotendenzialmente integrale del vantaggio da esso arrecato, con lasua prestazione, ai creditori concorsuali.

• Se L'ATTIVO È INSUFFICIENTE, la distribuzione deve avveniresecondo i criteri della graduazione e della proporzionalità.

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Ordine di distribuzione delle somme

2) CREDITI AMMESSI CON PRELAZIONE sulle cose vendutesecondo l’ordine assegnato dalla legge;

• Sono i crediti assistiti da privilegio generale o speciale e diquelli garantiti da ipoteca o pegno .

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Crediti assistiti da un diritto di prelazione

• Sono assistiti da una causa di prelazione i crediti garantiti da:

- pegno su beni mobili;

- ipoteca su beni immobili;

- privilegi generali e speciali su beni mobili ed immobili.

• Tali crediti sono definiti privilegiati in quanto i loro titolari possonosoddisfarsi sul ricavato della vendita dei beni del fallito conpreferenza rispetto agli altri crediti concorrenti.

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Crediti assistiti da un diritto di prelazione

• Devono insinuarsi al passivo specificando il loro diritto.

• Gli interessi relativi ai crediti garantiti da pegno o ipoteca oprivilegi CONTINUANO A DECORRERE durante il fallimento.

• Agli interessi ed alle spese si estende la prelazione inrapporto alla prelazione stessa:

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Crediti assistiti da un diritto di prelazione

- CREDITI PIGNORATIZI: la prelazione ha luogo anche per gliINTERESSI DELL’ANNO IN CORSO ALLA DATA DELFALLIMENTO.

- Per gli interessi maturati successivamente, al tasso legale,fino alla data del trasferimento del bene.

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Crediti assistiti da un diritto di prelazione

- La prelazione si estende anche alle spese ordinarie perl’intervento nel processo dell’esecuzione e agli interessianche convenzionali dovuti per l’anno in corso alla data delfallimento e per quelli dell’anno precedente.

- Gli interessi nell’anno successivo hanno il privilegio nellamisura legale fino alla data della vendita.

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Crediti assistiti da un diritto di prelazione

• CREDITI IPOTECARI: gli interessi sono dovuti e sono dellostesso grado del capitale ma la misura deve essereindicata nella nota di iscrizione ipotecaria.

- Gli interessi sono limitati a DUE ANNI ANTERIORI e aquello in corso al giorno della dichiarazione di fallimento.

- Gli interessi nell’anno successivo hanno il privilegio nellamisura legale fino alla data della vendita.

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Crediti assistiti da un diritto di prelazione

• I privilegi si distinguono in (art. 2746 c.c.) due tipologie:

- privilegio generale;

- privilegio speciale.

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Crediti assistiti da un diritto di prelazione

PRIVILEGIO GENERALE

• Si esercita su tutti i BENI MOBILI del debitore. Il titolare delprivilegio si può soddisfare con preferenza rispetto agli altri creditoriconcorrenti solamente nel caso in cui al momentodell’espropriazione esistano beni mobili nel patrimonio del debitoreesecutato. Sono comunque salvi i diritti dei terzi sui mobili che neformano oggetto (art. 2747 c.c.).

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Crediti assistiti da un diritto di prelazione

PRIVILEGIO SPECIALE

• Si esercita su DETERMINATI BENI MOBILI O IMMOBILI. È unagaranzia reale che assiste il credito anche se il bene ètrasferito a terzi e può essere esercitato anche in pregiudiziodei diritti acquistati da terzi posteriormente al sorgere diesso (c.d. diritto di seguito)

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Crediti assistiti da un diritto di prelazione

• L’art. 111 quater L.Fall. precisa che :

• I crediti assistiti da PRIVILEGIO GENERALE hanno diritto diprelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agliarticoli 54 e 55 L.F., sul prezzo ricavato dalla liquidazione delpatrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un'unica graduatoriacon i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il gradoprevisto dalla legge.

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Crediti assistiti da un diritto di prelazione

• I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti daprivilegio speciale hanno diritto di prelazione per il capitale,le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sulprezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia.

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Ordine di distribuzione delle somme

3) CREDITI CHIROGRAFARI in proporzione dell'ammontare delcredito per cui ciascuno di essi fu ammesso.

• Sono quei crediti non assistiti da alcuna causa di prelazione.

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Creditori ammessi tardivamente

• L’art. 112 L.F. prevede una ripartizione particolare per i creditiammessi con riserva o tardivamente vengono distinti i:

• CREDITORI AMMESSI TARDIVAMENTE che concorrono soltanto alleripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione delrispettivo credito.

Ciò comporta che tali creditori, possono partecipare nella stessapercentuale spettante ai creditori di pari grado solamente alleripartizioni posteriori, perdendo la percentuale distribuitaprecedentemente.

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Creditori ammessi tardivamente

• CREDITORI AMMESSI TARDIVAMENTE CON DIRITTO DI PRELAZIONE:il creditore privilegiato insinuandosi tardivamente ha dirittoall’assegnazione della somma corrispondente a quella ricavatadall’alienazione del bene oggetto di garanzia e precedentementedistribuita a creditori cui non sarebbe spettata.

• CREDITORI AMMESSI IN RITARDO PER CAUSE AD ESSI NONIMPUTABILI: ai creditori è riconosciuto il diritto di prelevare le quoteche sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni.

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Creditori ammessi tardivamente

• Il creditore ammesso tardivamente al passivo fallimentare puòpartecipare alla ripartizione dell’attivo SOLO NEI LIMITI DELLAQUANTITÀ DI ESSO DISPONIBILE al momento della sua ammissioneessendo divenuto definitivo il precedente piano di riparto (salvoimpugnazioni).

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Restituzione di somme riscosse

• In via generale esiste il PRINCIPIO DELL’IMMUTABILITÀ DELLERIPARTIZIONI DELL’ATTIVO ed i creditori opponenti non possonochiedere la restituzione di quanto distribuito in precedenza.

• L’art. 114 L.Fall. specifica che i pagamenti effettuati in esecuzionedei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il casodell'accoglimento di domande di revocazione con sentenza passata ingiudicato.

• I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devonorestituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momentodel pagamento effettuato a loro favore.

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Procedimento di ripartizione

• Il curatore presenta il progetto di ripartizione e il prospetto dellesomme disponibili al G.D. (Art. 110, c. 2, L.F.).

• Il G.D.ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria,disponendo che tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corsouno dei giudizi di opposizione, impugnazione dei crediti ammessi orevocazione, ne sia data comunicazione mediante l’invio di copia amezzo pec.

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Procedimento di ripartizione

• Il G.D. non può modificare il progetto neppure nell’ipotesi in cui ilComitato dei creditori esprima parere contrario.

• Può sollecitare il curatore a modificare il piano se esso non rispettale prescrizioni di legge ma non lo può imporre.

• I creditori, entro il termine perentorio di QUINDICI GIORNI DALLARICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE possono proporre reclamocontro il progetto di riparto (art. 110, c. 3, L.F.).

• Si possono prospettare due fattispecie:

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Procedimento di ripartizione

1. NON VIENE proposto reclamo nel termine prescritto:

- IL G.D. (art. 110,c. 4, L.F.), decorso il termine perentorio di 15 giornidalla ricezione della comunicazione del deposito del progetto, surichiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione.

- In sede di approvazione possono essere apportate delle modificheal piano (es. nuove disposizioni normative). In tale caso il curatoredeve rivedere il progetto affinché il G.D. approvi il piano modificato.

• Se il curatore non richiede al G.D. di emettere il decreto diesecutività, esso non può procedere d’ufficio.

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Procedimento di ripartizione2. VIENE proposto reclamo nel termine prescritto:- Il G.D., sentite le parti decide con decreto motivato. Può essere

proposto reclamo al Tribunale entro 8 giorni dalla data dicomunicazione del decreto. Il Tribunale decide entro 30 giorni.

- Il G.D. dichiara comunque esecutivo il progetto di riparto madispone l’accantonamento delle somme corrispondenti ai creditioggetto di contestazione. Con il provvedimento che decide sulreclamo si provvede in ordine alla destinazione delle sommeaccantonate.

• Dichiarato esecutivo il progetto di riparto, il curatore comunical’intervenuta esecutività del piano a tutti i creditori ammessi o le cuiragioni sono ancora in corso di esame.

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Pagamento dei creditori

• L’art. 115 L.F. ribadisce il principio in base al quale il curatoreprovvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nelpiano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato precisandoi seguenti elementi:

- MODALITÀ DI PAGAMENTO: le modalità di pagamento sono liberema devono assicurare la prova dell’avvenuto pagamento (art. 115, c.1, L.F.);

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Pagamento dei creditori

- CESSIONE DEI CREDITI: (art. 115, c. 2, L.F.) se prima della ripartizione icrediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote diriparto ai cessionari, a condizione che:

- la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alladocumentazione che attesti l'intervenuta cessione. Il curatoreprovvederà alla rettifica formale dello stato passivo.

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Ripartizione finale

• Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudicedelegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale.

• Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamentiprecedentemente fatti.

• Se la condizione non si è ancora verificata ovvero se ilprovvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma èdepositata nei modi stabiliti dal G.D..

• Quando si verificheranno gli eventi, l’importo sarà versato ai relativicreditori o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altricreditori.

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Ripartizione finale

• Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura.

• Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, puòdisporre che a singoli creditori che vi consentono siano assegnati, inluogo delle somme agli stessi spettanti, CREDITI DI IMPOSTA delfallito non ancora rimborsati.

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Ripartizione finale - procedura

• Il curatore:

- predispone il progetto di tutte le somme residue disponibili tenendoconto anche degli interessi che eventualmente matureranno finoall’esecuzione del riparto;

- comunica il deposito del piano di riparto a tutti i creditori avvisandolidella possibilità di sollevare opposizioni e contestazioni.

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Ripartizione finale - procedura

• Il G.D. ordina il riparto finale.

• Tale riparto:

- non deve prevedere alcun accantonamento per le spese diprocedura;

- deve prevedere la distribuzione degli accantonamenti fatti nel casoin cui sia intervenuta la decisione irrevocabile sulle questioni che liavevano originati.

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Ripartizione finale - accantonamenti

1. Quando la condizione non si è ancora verificata o quando ilprovvedimento che decide sulla contestazione non è ancora passatoin giudicato, la somma accantonata è depositata nei modi stabilitidal G.D.;

2. Quando è intervenuta una decisione favorevole al creditore lasomma accantonata è distribuita ai creditori stessi nelle ipotesi di:

- creditore ammesso con riserva;

- creditore opponente;

- creditore nei cui confronti sono stati proposti giudizi di impugnazionee revocazione.

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Ripartizione finale - accantonamenti

3. Quando è intervenuta una decisione sfavorevole per ilcreditore la somma accantonata è oggetto di ripartosupplementare tra gli altri creditori.

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Ripartizione finale

• Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le sommedovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o labanca.

• Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventidiritto e i relativi interessi, SE NON RICHIESTE DA ALTRI CREDITORIRIMASTI INSODDISFATTI, sono versate a cura del depositario

all'entrata del bilancio dello Stato.

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Ripartizione finale

• Il giudice, anche se è intervenuta l'esdebitazione del fallito, omessaogni formalità non essenziale al contraddittorio, su ricorso deicreditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta,dispone la distribuzione delle somme non riscosse in baseall'articolo 111 fra i soli richiedenti.

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CHIUSURA DEL FALLIMENTO

a cura di Andrea Silla

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Chiusura del Fallimento

• Art. 118: Casi di chiusura;

• Art. 119: Decreto di chiusura;

• Art 120: Effetti della chiusura.

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CHIUSURA DEL FALLIMENTOCasi di Chiusura

• L’articolo 118 L.F. contiene quattro previsioni di chiusura delfallimento :

1. Mancanza di domande di ammissione al passivo;

2. Pagamento integrale dei crediti ammessi;

3. Chiusura a seguito dell’effettuazione del riparto;

4. Inutilità della prosecuzione della procedura.

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CHIUSURA DEL FALLIMENTO

1. MANCANZA DI DOMANDE DI AMMISSIONE AL PASSIVO

• Il fallimento viene chiuso se NON SONO STATE PROPOSTEDOMANDE DI AMMISSIONE AL PASSIVO nel termine stabilito dallasentenza dichiarativa di fallimento

• Spetta al curatore accertare che nel termine per le insinuazionitempestive non siano state presentate domande di ammissione alpassivo e quindi si possa procedere alla chiusura della procedura.

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CHIUSURA DEL FALLIMENTO

• La mancanza di domande di insinuazione al passivo nongiustifica la revoca per difetto di stato di insolvenza. Solo nelcaso in cui insorgano fatti nuovi ed idonei ad eliminarel'insolvenza, questi assumono rilievo ai fini della chiusura dellaprocedura stessa.

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CHIUSURA DEL FALLIMENTO• La chiusura per mancanza di passivo può essere configurata anche

in altre fattispecie quali:

- rigetto di tutte le domande di ammissione al passivo (il rigetto deveessere definitivo, ovvero deve essere scaduto il termine per proporreopposizione ex art. 98 L.F.);

- ritiro delle stesse, prima dell'esame del Giudice Delegato;

- ritiro delle domande dopo il loro accoglimento;

- nel caso in cui le domande siano in parte rigettate ed in parteritirate.

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CHIUSURA DEL FALLIMENTO

2. PAGAMENTO INTEGRALE DEI CREDITI AMMESSI

• Il fallimento può essere chiuso anche prima che sia compiuta laliquidazione integrale dell'attivo, quando:

- le ripartizioni avvenute raggiungono l'intero ammontare dei creditiammessi;

- o i crediti siano in altro modo estinti;

- quando siano pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare inprededuzione.

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CHIUSURA DEL FALLIMENTO

• Nelle spese in prededuzione sono compresi:

- i debiti della massa;

- le spese di giustizia;

- il compenso del curatore;

quindi siano pagate tutte le spese occorrenti perl'amministrazione fallimentare.

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CHIUSURA DEL FALLIMENTO

3. CHIUSURA A SEGUITO DELL’EFFETTUAZIONE DEL RIPARTO

• È l’ipotesi in cui il riparto finale non prevede il pagamento integraledi tutti i creditori ammessi al passivo, in quanto in tale ipotesi ilfallimento sarebbe chiuso ai sensi del dell'art. 118, c. 1, numero 2,L.F. (pagamento integrale dei crediti ammessi)

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CHIUSURA DEL FALLIMENTO

4. INUTILITÀ DELLA PROSECUZIONE DELLA PROCEDURA

• Si prevede che debba essere effettuato un accertamento sullecondizioni di proseguibilità della procedura, e si potrà procederealla chiusura del fallimento nel caso in cui non vi sia possibilità disoddisfare neppure in parte i creditori concorsuali, né i creditiprededucibili e le spese di procedura.

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CHIUSURA DEL FALLIMENTO

• L'accertamento della inutile prosecuzione della procedura puòessere effettuata con la relazione ex articolo 33 e con i successivirapporti riepilogativi.

• Il curatore, quindi, sia nella relazione ex articolo 33 L.F. che nellesuccessive relazioni semestrali, deve sempre esprimere un propriogiudizio in merito alla capacità della procedura concorsuale diproseguire proficuamente nella liquidazione degli attivi.

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CHIUSURA DEL FALLIMENTO

CRITICITÀ CHE SI PRESENTANO NELLA CHIUSURA DEL FALLIMENTO

• Permanenza di impugnazioni su crediti ammessi;

• Crediti ammessi con riserva;

• Pendenza di insinuazioni tardive.

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CHIUSURA DEL FALLIMENTO

PERMANENZA DI IMPUGNAZIONI SU CREDITI AMMESSI• In presenza di crediti ammessi ed impugnati o soggetti a

revocazione, si devono depositare le somme oggetto diimpugnazione e all'esito del relativo giudizio esse saranno pagate alcreditore definitivamente ammesso o distribuite agli altri creditori.

• In tale caso il riparto finale deve prevedere esplicitamente la doppia possibilità. Ciò è compatibile con quanto previsto dall’art. 117 L.F., che ha esplicitamente previsto la possibilità che il riparto finale disponga anche in merito a partite non ancora definite.

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CHIUSURA DEL FALLIMENTO

CREDITI AMMESSI CON RISERVA

• L'esistenza di crediti ammessi con riserva non impedisce la chiusuradel fallimento.

• Nel caso in cui la condizione non si sia ancora verificata alla data dichiusura del fallimento si devono depositare le somme soggette acondizione.

• Successivamente, nel caso in cui si accerti che la condizione non sipotrà verificare, tali somme andranno ripartite a favore degli altricreditori.

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CHIUSURA DEL FALLIMENTO

PENDENZA DI INSINUAZIONI TARDIVE

• È POSSIBILE PROCEDERE ALLA CHIUSURA DEL FALLIMENTO anche inpendenza di insinuazioni di credito tardive.

• Nel caso di insinuazione tardiva senza termini si ritiene che ciò nonsia possibile.

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CHIUSURA DEL FALLIMENTO

• Il decreto di chiusura deve essere pubblicato ad opera delcuratore secondo le regole previste per la sentenzadichiarativa di fallimento (art. 119, c. 1, L.F. che richiama l’art.17 L.F.).

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EFFETTI DELLA CHIUSURA

• Con la chiusura del fallimento cessano gli effetti sulpatrimonio del fallito e le conseguenti incapacità (art. 120L.F.).

• decadono gli organi del fallimento;

• le azioni per l’esercizio dei diritti derivanti dal fallimento nonpossono essere più esperite;

• i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso ildebitore.

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EFFETTI DELLA CHIUSURA

• Il fallito riacquista:

- il potere di amministrare e disporre dei beni cheeventualmente residuano (se il fallimento si è chiuso permancanza di passivo o per pagamento integrale del passivo);

- il potere di esercitare le azioni giudiziali connesse a tali beni.

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EFFETTI DELLA CHIUSURA

SOCIETÀ

• La società prosegue o si estingue in base alla causa dichiusura del fallimento e all’eventuale presenza di residuoattivo.

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EFFETTI DELLA CHIUSURAcause di chiusura

• CHIUSURA PER INTEGRALE PAGAMENTO DEI CREDITORI, DELLESPESE DI PROCEDURA E DEL COMPENSO DEL CURATORE;

• CHIUSURA PER MANCANZA DI PASSIVO

• La società NON SI ESTINGUE e riacquista la capacità d’agire anche sesi trova ancora in stato di liquidazione.

• Si distinguono le ipotesi di:

- Società di persone;

- Società di capitali.

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EFFETTI DELLA CHIUSURA

SOCIETÀ DI PERSONE

• I soci devono decidere se:

- riattivare la società revocando lo stato di liquidazione;

- liquidare definitivamente la società nominando uno o piùliquidatori.

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EFFETTI DELLA CHIUSURA

SOCIETÀ DI CAPITALI

• La sentenza dichiarativa di fallimento non comportal’automatico scioglimento e quindi la società può riprenderead operare senza necessità di alcuna delibera assembleare.

• La delibera scioglimento è necessaria se i soci decidono disciogliere la società.

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EFFETTI DELLA CHIUSURAcause di chiusura

• QUANDO LA PROSECUZIONE DEL FALLIMENTO NON CONSENTE DISODDISFARE NÉ I CREDITI CONCORSUALI NÉ QUELLI PREDEDUCIBILINÉ LE SPESE DI PROCEDURA

• RIPARTIZIONE FINALE DELL’ATTIVO PER LIQUIDAZIONE DI TUTTE LEATTIVITÀ SOCIALI.

• La società si estingue salvo che rimangano in sospeso rapportigiuridici patrimoniali o contestazioni giudiziarie.

• In alternativa la società può procedere alla ristrutturazione delcapitale sociale.

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RIAPERTURA DEL FALLIMENTO

a cura di Andrea Silla

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Riapertura del fallimento (art. 121 L.F)

• Il Tribunale ENTRO CINQUE ANNI dal decreto di chiusura esolamente nei casi di chiusura quando:

- é compiuta la ripartizione finale dell'attivo;

- quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzionenon consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali,né i crediti prededucibili e le spese di procedura.

• su istanza:

- del debitore;

- di qualunque creditore;

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Riapertura del fallimento (art. 121 L.F.)

• può ordinare che il fallimento già chiuso sia riaperto, quando

- risulta che nel patrimonio del fallito esistano attività in misura taleda rendere utile il provvedimento;

- il fallito offre garanzia di pagare almeno il dieci per cento aicreditori vecchi e nuovi.

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Riapertura del fallimento (art. 121 L.F.)

• Non è possibile la riapertura quando:

- tutti i creditori sono stai integralmente pagati (art. 118, c. 1, n. 1,L.F.);

- il fallimento è cessato per mancanza di domande di ammissione alpassivo (art. 118, c. 1, n. 2, L.F.);

- il debitore è stato ammesso al beneficio dell’esdebitazione perchéessa rende inesigibili i crediti residui facendo venire meno lecondizioni di riapertura del fallimento che presuppongono l’esistenzadi crediti da soddisfare.

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Riapertura del fallimento (art. 121 L.F.)

• Per quanto riguarda il termine quinquennale non è sufficienteche l’istanza di riapertura sia proposta nel termine delquinquennio poiché è necessario che entro tale termine siadepositata in cancelleria la sentenza che ordina la riaperturadel fallimento (Cass. 25.11.1993, n. 11654; Cass. 10.12.1987,n. 9118).

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Riapertura del fallimento

• Il fallimento può essere riaperto se il tribunale, nella suadiscrezionalità, ritiene che esistano nel patrimonio del fallito delle«attività» in misura tale da rendere utile una riapertura.

• Tale attività devono riguardare il patrimonio esistente ed attuale deldebitore e devono essere rapportate alle passività da soddisfare.

• Le attività possono anche essere sopravvenute ma devonocomunque preesistere alla chiusura.

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Riapertura del fallimento

• Il Tribunale può respingere il ricorso di riapertura con decretomotivato.

• Esso è impugnabile con reclamo alla Corte d’Appello.

• Il ricorso respinto può essere riproposto dallo stesso o da altrosoggetto. Se proposto dal medesimo soggetto deve essere fondato sufatti almeno parzialmente diversi da quelli posti a fondamento dellaprecedente iniziativa.

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Riapertura del fallimento

• Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l'istanza:

1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li nomina dinuovo;

2) stabilisce i termini per la verifica dello stato passivo e per lapresentazione delle domande in cancelleria per i creditori ed i terziche vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito; icreditori già ammessi al passivo nel fallimento chiuso possonochiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo cheintendano insinuare al passivo ulteriori interessi.

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Riapertura del fallimento

• I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme lorodovute al momento della riapertura, dedotto quanto hannopercepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le causelegittime di prelazione.

• La sentenza può essere appellata.

• Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo contonella scelta anche dei nuovi creditori.