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Associazione “Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie” | Marzo 2016 1 Linee guida sulle caratteristiche delle sale da gioco e sulla loro ricollocazione nel territorio Ricostruzione della normativa e della giurisprudenza in previsione della discussione in Conferenza unificata Stato autonomie locali ex art. 1, comma 936 della legge n. 209 del 2015 (legge di stabilità per il 2016)

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Lineeguidasullecaratteristichedellesaledagiocoesullalororicollocazionenelterritorio

RicostruzionedellanormativaedellagiurisprudenzainprevisionedelladiscussioneinConferenzaunificataStatoautonomielocaliexart.1,comma936dellaleggen.209del2015

(leggedistabilitàperil2016)

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INDICE

Laricostruzionedellalegislazioneedellagiurisprudenzainmateria Pag.3

Leggiregionalisullecompetenzedeicomuniinmateriadigiocod’azzardo(stralci)Allegato1 Pag.6EsempidiprovvedimentiadottatidalleamministrazionicomunaliAllegato2 Pag.22SentenzedellaCortecostituzionaleedeigiudiciamministrativiAllegato3 Pag.36

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Laricostruzionedellalegislazioneedellagiurisprudenzainmateria

Premessa.Ilgiocod'azzardohaassuntodimensioniassairilevantinelnostroPaesedandoluogoaldiffondersi di una vera e propria dipendenza comportamentale (Gioco d'Azzardo Patologico –GAP), soprattutto da parte dei soggetti vulnerabili, in primis anziani e minorenni. Le inchiestedell’autorità giudiziaria hanno evidenziato inoltre il fortissimo interesse della criminalitàorganizzatanelsettoredeigiochi–lecitiedillegali-ancheperfinalitàdiriciclaggioeusura.Gli interventidicontrastodella ludopatia.Per fronteggiarequestaveraepropria“emergenza”,Stato, Regioni e Comuni hanno adottato (e continuano ad adottare), ognuno nell’ambito dellecompetenze loro riconosciute, concrete misure sia di ordine socio sanitario (volte a favorire ilrecupero dei pazienti affetti da GAP e le attività di prevenzione e sensibilizzazione dellapopolazione) sia di contenimento dell’offerta di gioco, che aveva assunto negli ultimi anni unacrescitaesponenziale.Siinserisconoinquestocontestogliinterventidiriduzionedelnumerodelleslotmachine,lelimitazioniaglioraridiaperturadellesaledagiocoedellapubblicità,icontrolliperimpedirel’accessodeiminorielemisurediincentivazioneafavoredegliesercizicommerciali“noslot” (in particolare tramite la riduzione dell’Irap e della Tasi). Avviso Pubblico, in attesa di unprovvedimento generale di riordino dell’intero settore, auspica un’estensione di tali positiveesperienze anche nelle Regioni e nei Comuni che non hanno ancora deliberato in materia,unitamente ad un piano di serrati controlli volto a verificare il puntuale rispetto delle leggi invigore.La ricollocazione sul territorio delle sale da gioco. Un tema centrale è rappresentato dallariduzionedellesaledagioco,dellecaratteristichedeilocaliedellalororicollocazionesulterritorio.Su questo versante il decreto legge n. 158 del 2012 (c.d. decreto Balduzzi) aveva previsto unaprogressivaricollocazionedegliesercizicongliapparecchidagioco“cherisultanoterritorialmenteprossimiaistitutiscolasticiprimariesecondari,strutturesanitarieedospedaliere,luoghidiculto”.Inassenzadeldecretoattuativodell’Agenziadelledoganesui”luoghisensibili",leregionihannodisciplinato lamateria, prevedendo inmolti casi una distanzaminima di 500metri dai “luoghisensibili”;alcuneleggiregionalieprovinciali(Abruzzo,Liguria,TrentinoAltoAdige)prevedonounadistanza inferiore (300metri),mentre secondo la leggeVeneto sono i comuni a determinare ladistanza minima; nel caso della normativa di Liguria, Basilicata, Lombardia, Puglia, Toscana,Umbria,Val d’Aosta, Friuli VeneziaGiulia e Trentino, inoltre, è attribuita ai comuni la facoltàdiindividuare ulteriori luoghi “sensibili”. E la legge della Puglia estende l’applicazione dei vincoliprevisti per le sale con slot machine ad “ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita indenaro” (ricomprendendo così anche le sale per la raccolta delle scommesse, come consenteanche la leggedellaToscana). Inalcune leggi regionali (adesempio inEmiliaRomagnaePuglia)vieneespressamenteattribuitaaiComuniladefinizionedeglielementiarchitettonici,strutturaliedimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze (Per le misure adottate dalle leggiregionalivediallegaton.1).Su questa base si registrano i provvedimenti attuativi assunti da tantissimi comuni: nelregolamentodelcomunediGenova,adesempio,sonoinserititrailuoghisensibilile“attrezzature

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balneariespiagge”,nonchéi“giardini,parchiespazipubbliciattrezzatiealtrispaziverdipubbliciattrezzati”edèstatointrodottoildivietodiaprireagenzieperlaraccoltadiscommesse,saleVLTedi installaregiochiconvincita indenaronelraggiodi100metrida“sportellibancari,postaliobancomat”eda“agenziediprestitidipegnooattivitàincuisiesercitil’acquistodioro,argentoodoggettipreziosi”.Disposizionianaloghesonocontenuteanchenelrecenteregolamentoadottatodal comune diNapoli (Esempi di provvedimenti adottati dai Comuni, anche con riferimento allecaratteristichedellesaledagioco,sonocontenutinell’allegaton.2).IprovvedimentiadottatidaregionieComunifannoriferimentoprevalentementeainuoviesercizicommerciali,precludendol’autorizzazioneall’aperturadinuovesaledagiocoladdovetalirequisitinonsianorispettati.Manonmancanonormative(comequelledelleprovincediTrentoeBolzano)cheprevedonounanuovaverificadeirequisitiancheconriferimentoalleautorizzazioniconcesseprima dell’approvazione della nuova disciplina sulle distanzeminime, via via che esse vanno inscadenza.Contro tali provvedimenti sono stati presentati numerosissimi ricorsi da parte dei titolari degliesercizicommerciali,che,inseguitoancheallesentenzedellaCorteCostituzionalen.300del2011e n. 220 del 2014, sono stati di norma respinti da Tar e Consiglio di Stato, proprio facendoriferimentoallecompetenzeespressamenteloroattribuitedalle leggiregionali: i limitialla liberainiziativaprivatasonogiustificatidaragioniimperativediinteressegenerale,alfineditutelarelefasce di consumatori psicologicamente più deboli (esigenza suffragata da un’analisi dettagliatadella diffusione del GAP nel territorio di riferimento), nonché di garantire l’ordinato impattodell’afflussodegliutentialle saledagioco (la sentenzadelConsigliodi Staton.5251del2014èriportatanell’allegaton.3).La legge di stabilità per il 2016. La legge n. 208 del 2015, all’’interno delle norme sui giochi,prevedeancheladefinizionedapartedellaConferenzaunificataStatoautonomielocali,entroil30aprile2016“dellecaratteristichedeipuntidivenditaovesiraccogliegiocopubblico,nonchèicriteriperlalorodistribuzioneeconcentrazioneterritoriale,alfinedigarantireimigliorilivellidisicurezzaperlatuteladellasalute,dell'ordinepubblicoedellapubblicafededeigiocatoriediprevenire il rischio di accesso dei minori di età. Le intese raggiunte in sede di Conferenzaunificata sono recepite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite leCommissioniparlamentaricompetenti”(art.1,comma936).Alla luce di quanto illustrato, Avviso Pubblico ritiene senz’altro auspicabile l’adozione di unadisciplinauniformesull’interoterritorionazionale,conmisurevoltearidurrel’offertacomplessivadelgiocod’azzardo,astabilirelecaratteristichetecnicheedarchitettonichedeilocaliearealizzareuna più idonea ricollocazione delle sale da gioco sul territorio, a condizione che le nuove lineeguida definite dalla Conferenza unificata recepiscano le esperienze più interessanti e rigorosemesseinattodaRegioniedautonomielocali,apartiredalledistanzeminimedailuoghisensibili,inmododacontrastareinmanierapiùefficaceunfenomenocosìgraveediffusoqualeèquellodellaludopatia e dare nel contempo nuovi strumenti di lotta alle attività illegali della criminalitàorganizzatanelsettoredeigiochi.

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Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla sezione “Documentazione” del sito di AvvisoPubblico,dedicataaltemadel“Giocod’azzardo”econsultabilealseguentelink:http://www.avvisopubblico.it/home/documentazione/gioco-dazzardo/

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Allegato1Leggiregionalisullecompetenzedeicomuniinmateriadigiocod’azzardo(stralci)

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Legge regionale Abruzzo 29 ottobre 2013, n. 40 (Disposizioni per la prevenzione della diffusione deifenomenididipendenzadalgioco)

Art.3(Normeinmateriadieserciziodelgiocolecito)

1.L’eserciziodellesaledagiocoel’installazionediapparecchiperilgiocolecitosonosoggettiad

autorizzazionedelSindacodelComuneterritorialmentecompetente.

2.L’autorizzazioneall’eserciziodisaledagiocooall’installazionediapparecchiperilgiocolecitopresso

esercizicommercialiopubblicinonèrilasciatanelcasodiubicazionedeilocaliadistanzainferiorea

300metri,misuratiinbasealpercorsopedonalepiùbreve,dailuoghisensibili.

3.L’autorizzazionehaunavaliditàdicinqueanniedèrinnovabileallascadenza.

4.Perleautorizzazioniesistentiilterminedicinqueannidecorredalladatadientratainvigoredella

presentelegge.

5.E’vietataqualsiasiattivitàpubblicitariarelativaall’aperturaoall’eserciziodisaledagiocoo

all’installazionediapparecchiperilgiocolecitopressoesercizicommercialiopubblici.

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LeggeregionaleBasilicata27ottobre2014,n.30(Misureperilcontrastoalladiffusionedelgiocod’azzardopatologico(G.A.P.)

Art.4(CompetenzedeiComuniedelleASLinmateriadiGAP)

1.LeASLeiComuniassociatiinambititerritorialipromuovononeirispettiviPianidiazionelocaleePianisocialidizonainiziativeeattivitàvolteaprevenireecontrastareladiffusionedelledipendenzedagioco,conspecificoriferimentoa:

a)campagnediinformazioneedisensibilizzazioneededucazionesuirischiesuidanniderivantidalladipendenzadagioco;

b)iniziativedimonitoraggionellescuole,neiluoghidellaformazioneedellasocializzazione,dellapraticasportivaperrilevaresituazionididisagioeconomicoedirischiodimarginalitàsocialeconnessealladipendenzadagioco;

c)iniziativediinformazionesuiservizisocialiesocio-sanitariattivineirispettivicontestiterritorialiasupportodeisoggetticoinvolti;

d)attivitàvolteadassicurareilnecessariosupportopercontrastaregravirischiperisoggetticoinvoltieirispettivinucleifamiliari,qualiadesempioilsupportopsicologico,ilsupportoeconomico,lamediazionefamiliare,laconsulenzalegalepercontrastareilrischiodiusuraegestireeventualigraviesposizioninelbilanciofamiliare.

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Art.6(Aperturaedeserciziodell'attività)

1.L'eserciziodellesaledagiocoel'installazionediapparecchidagiocodicuiall'articolo110,comma6,deltestounicodelleleggidipubblicasicurezza,emanatoconregiodecreto18giugno1931,n.773,nonchéognialtratipologiadioffertadigiococonvincitaindenarosonosoggettialregimeautorizzatorioprevistodallenormevigenti.

2.Fuoridaicasiprevistidall'articolo110,comma7,delr.d.773/1931,l'autorizzazioneall’eserciziononvieneconcessanelcasodiubicazioniinunraggiononinferioreacinquecentometri,misuratiperladistanzapedonalepiùbreve,daistitutiscolasticidiqualsiasigrado,luoghidiculto,oratori,impiantisportiviecentrigiovanili,centrisocialioaltriistitutifrequentatiprincipalmentedagiovaniostruttureresidenzialiosemiresidenzialioperantiinambitosanitarioosocio-assistenzialee,inoltre,strutturericettivepercategorieprotette.L'autorizzazioneèconcessapercinqueanniepuòesserechiestoilrinnovodopolascadenza.

3.Perleautorizzazioniesistenti,ilterminedicinqueannidecorredalladatadientratainvigoredellapresentelegge.

4.Alfinediperseguirelefinalitàdicuiall'articolo1,salvoquantoprevistodallanormativanazionale,iComunipossonodisciplinare,nell'ambitodeipropristrumentidipianificazione,glielementiarchitettonici,strutturaliedimensionalidellesaledagiocoedellerelativepertinenze.IComunipossonoindividuarealtriluoghisensibiliincuipuònonessereconcessal'autorizzazione,tenutocontodell'impattodellastessasulcontestourbanoesullasicurezzaurbana,nonchédeiproblemiconnessiconlaviabilità,l'inquinamentoacusticoeildisturbodellaquietepubblica.

5.Ilpersonaleoperantenellesaledagiocoegliesercentisonotenutiafrequentarecorsidiformazione,predispostidaiComuniincollaborazioneconleassociazionidicategoriaeconleorganizzazionidelprivatosociale,suirischidelgiocopatologicoesullaretedisostegno.

6.Igestoridellecasedagioco,salebingo,ricevitorieeagenzieippichedevonoadeguarsialledisposizionidicuiall'articolo5.

7.E'vietataqualsiasiattivitàpubblicitariarelativaall’aperturaoall’eserciziodisaledagioco.

8.L’inosservanzadelledisposizionidicuiaicommi2,3,4,5,6e7èpunitaconunasanzioneamministrativapecuniariada6milaa10milaeuro.Nelcasodireiterazionedelleviolazionistesse,siapplicalasanzioneamministrativaaccessoriadellasospensionetemporaneadell'eserciziodell'attivitàdadieciasessantagiorni.

9.Lesanzioniamministrativepecuniariedicuiaicommi5e6sonoapplicatedalComuneterritorialmentecompetente.L'accertamentodelleviolazioniel'applicazionedellesanzioniamministrativedicuiaicommi2,3,4e7spettanoalComuneterritorialmentecompetente.Iproventisonodestinatialfinanziamentodeipianidizonadiambitodistrettualeperlarealizzazionedellefinalitàdicuiallapresentelegge.

10.Gliesercentileattivitàesistentiassolvonoagliobblighidicuiall'articolo5entrosessantagiornidalladatadientratainvigoredellapresenteleggeeagliobblighidicuialcomma5entrounannodalladatadientratainvigoredellapresentelegge.

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LeggeregionaleCampania7agosto2014n.16(collegatoaleggedistabilitàperil2015)

Art.1,comma201.

Alfinediperseguirelefinalitàdicuialcomma197iComunipossonodettare,nelrispettodellepianificazionidicuiall’articolo7,comma10,deldecreto-legge13settembre2012,n.158,(Disposizioniurgentiperpromuoverelosviluppodelpaesemedianteunpiùaltolivellodituteladellasalute)convertito,conmodificazioni,dallalegge8novembre2012,n.189,previsioniurbanistico-territorialiinordineallalocalizzazionedellesaledagioco.

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LeggeregionaleEmiliaRomagna4luglio2013,n.5(Normeperilcontrasto,laprevenzione,lariduzionedelrischiodelladipendenzadalgiocod’azzardopatologico,nonchédelleproblematichedellepatologiecorrelate)

"Art.5bis(Assistenzatecnica,coordinamento,supportoconsulenziale)

1.LaRegionerealizzafunzionidiassistenzatecnica,giuridica,consulenzialeeprogettualeagliEntiLocaliinriferimentoalladisciplinaedalleautorizzazionirelativeallesalegiochidicuiall'articolo1,comma2,conparticolareriguardoaglioraridiapertura,airequisitiarchitettonici,strutturali,ediliziedimensionali,alleprevisionideglioraridiapertura,all'ubicazione,alfinedisostenerel'adozionedisoluzionistrettamentecoerenticonlefinalitàdell'articolo1,comma1econl'obiettivodituteladellasalutepubblicadairischididiffusionediformedidipendenzadalgioco.

Art.6(Aperturaedeserciziodell'attività)

1.L'eserciziodellesaledagiocoel'installazionediapparecchidagiocodicuiall'articolo110delregiodecreton.773del18giugno1931(Approvazionedeltestounicodelleleggidipubblicasicurezza)sonosoggettialregimeautorizzatorioprevistodallanormativavigente.

2.Alfinediperseguirelefinalitàdicuiall'articolo1dellapresenteleggeegliobiettividicuiall'articolo2dellaleggeregionale24marzo2000,n.20(Disciplinageneralesullatutelael'usodelterritorio),iComunipossonodettare,nelrispettodellepianificazionidicuiall'articolo7,comma10,deldecretoleggen.158del2012,convertitodallaleggen.189del2012,previsioniurbanistico-territorialiinordineallalocalizzazionedellesaledagioco.

3.Salvoquantoprevistodallanormativanazionale,perimedesimiobiettiviefinalitàdicuialcomma2,iComunipossonodisciplinare,nell'ambitodeipropristrumentidipianificazionedicuiallaleggeregionalen.20del2000,glielementiarchitettonici,strutturaliedimensionalidellesaledagiocoedellerelativepertinenze.

3bis.Lanuovacostruzioneegliinterventiedilizidirecuperodellesaledagioco,nonchéilmutamentodidestinazioned'uso,conosenzaopere,daqualunquefunzioneaquelladisaladagioco,sonosubordinatialrilasciodelpermessodicostruire,secondoquantodispostodall'articolo18dellaleggeregionale30luglio2013,n.15(Semplificazionedelladisciplinaedilizia).Iterminiistruttoridicuiall'articolo18,comma4dellaleggeregionalen.15del2013sonoraddoppiati.

3ter.Ledisposizionidicuialcomma3bistrovanoaltresìapplicazioneperilocalipubblici,apertialpubblicoeicircoliprivatinonchéperleattivitàcommercialieipubbliciesercizi,comunquedenominati,chesiano

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destinatiallaraccoltadiscommesseocheoffranoservizitelematiciditrasmissionedatianchealdifuoridaiconfininazionali,finalizzatialgiocod'azzardoeallescommesse.

3quater.Aifinidelrilasciodelcertificatodiconformitàediliziaediagibilità,ilocaliindicatineicommi3bise3tersonosottopostiacontrollosistematico,aisensidell'articolo23,comma6,dellaleggeregionalen.15del2013.Perimedesimilocalinontrovaapplicazionequantoprevistodall'articolo23,comma5ecomma7dellaleggeregionalen.15del2013.

3quinquies.Gliinterventieleoperedicuiaicommi3bise3ter,eseguitiinassenzadititoloabilitativoointotaleoinparzialedifformitàdaesso,sonorimossiovverodemolitiegliedificisonoresiconformialleprescrizionideglistrumentiurbanisticiededilizientroilcongruotermine,comunquenonsuperioreasessantagiorni,stabilitodalloSportellounicoperl'ediliziaconpropriaordinanza,decorsoilqualel'ordinanzastessaèeseguitaacuradelComuneeaspesedeiresponsabilidell'abuso.Perimedesimiinterventinontrovaapplicazionequantoprevistodall'articolo14,commi2e4,dall'articolo15,commi2e3,dall'articolo16edall'articolo16bis,comma4dellaleggeregionale21ottobre2004,n.23(Vigilanzaecontrollodell'attivitàediliziaedapplicazionedellanormativastataledicuiall'articolo32delD.L.30settembre2003,n.269,convertitoconmodifichedallalegge24novembre2003,n.326).

4.Ilpersonaleoperantenellesaledagiocoegliesercentisonotenuti,secondoquantoprevistodalpianointegratodicuiall’articolo2,afrequentarecorsidiformazionepredispostidalleAUSLsuirischidelgiocopatologicoesullaretedisostegno.Nelpianointegratosarannoindividuati,ancheinrelazionealnumerodiapparecchi,dicuiall’articolo110,comma6,delR.D.n.773del1931,installatinellasaladagioco,isoggetticuisonorivoltiicorsidiformazione.

5.All'internodellesaledagioco,igestorisonotenutiadesporre:untestdiverifica,predispostodallaAuslcompetenteperterritorio,perunarapidaautovalutazionedelrischiodidipendenza,eidepliantinformativiriguardoladisponibilitàdeiservizidiassistenzaattivatinell'ambitodelpianointegratodicuiall'articolo2.

6.L'inosservanzadelledisposizionidicuiaicommi4e5èpunitaconunasanzioneamministrativapecuniariada6.000a10.000euro.Nelcasodireiterazionedelleviolazionistesse,siapplicalasanzioneamministrativaaccessoriadellasospensionetemporaneadell'eserciziodell'attivitàda10a60giorni.

7.Lesanzioniamministrativepecuniariedicuialcomma6,sonoapplicatedalComunesulcuiterritoriovieneaccertatal'infrazione.Iproventisonodestinatialfinanziamentodeipianidizonadiambitodistrettuale,dicuiall'articolo29dellaleggeregionale12marzo2003,n.2(Normeperlapromozionedellacittadinanzasocialeeperlarealizzazionedelsistemaintegratodiinterventieservizisociali),perlarealizzazionedellefinalitàdicuiallapresentelegge.

8.Gliesercentileattivitàesistentialladatadiapprovazionedelpianointegratodicuiall'articolo2assolvonogliobblighidicuiaicommi4e5delpresentearticoloentrounannodall'entratainvigoredelpianostesso.

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LeggeregionaleFriuliVeneziaGiulia14febbraio2014,n.1(Disposizioniperlaprevenzione,iltrattamentoeilcontrastodelladipendenzadagiocod'azzardo,nonchédelleproblematicheepatologiecorrelate),cosìcomemodificatadallaleggen.33del2015(art.5,comma19).

Art.6(CompetenzedeiComuni)

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1.Alfineditutelareisoggettimaggiormentevulnerabiliediprevenireifenomenididipendenzadagiocod'azzardoedagiocopraticatoconapparecchiperilgiocolecito,nonèconsentitol'insediamentodiattivitàcheprevedanolocalidadestinareasaladagiocooallanuovainstallazionediapparecchiperilgiocolecitoaunadistanza,determinatacondeliberazionedellaGiuntaregionale,entroillimitedicinquecentometri,misuratilungolaviapedonalepiùbreve,daistitutiscolasticidiogniordineegrado,luoghidiculto,impiantisportivi,struttureresidenzialiosemiresidenzialioperantiinambitosanitarioosociosanitario,strutturericettivepercategorieprotette,luoghidiaggregazionegiovanileoaltriluoghidiaggregazione.

2.Ladeliberazionedicuialcomma1èadottataentrocentoventigiornidalladatadientratainvigoredellapresentelegge,supropostadell'Assessorecompetenteinmateriadituteladellasaluteepolitichesociali,previopareredelConsigliodelleautonomielocali.

2bisAifinidellapresenteleggepernuovainstallazionesiintendeilcollegamentodegliapparecchidicuialcomma1alleretitelematichedell'AgenziadelledoganeedeimonopoliindatasuccessivaalladatadipubblicazionenelBollettinoufficialedellaRegionedelladeliberazionedellaGiuntaregionaledicuialcomma1,relativaalladeterminazionedelladistanzadaluoghisensibili.

2ter.Sonoequiparatiallanuovainstallazione:

a)ilrinnovodelcontrattostipulatotraesercenteeconcessionarioperl'utilizzodegliapparecchi;

b)lastipulazionediunnuovocontratto,ancheconundifferenteconcessionario,nelcasodirescissioneorisoluzionedelcontrattoinessere;

c)l'installazionedell'apparecchioinaltrolocaleincasoditrasferimentodellasededell'attività.

2quater.Ècomunquesempreammessa,nelcorsodivaliditàdelcontrattoperl'utilizzodegliapparecchiperilgiocod'azzardolecitogiàinstallati,lasostituzionedeimedesimipervetustàoguasto.>>;

3.IComunipossonoindividuareulterioriluoghisensibiliincuisiapplicaildivietodicuialcomma1,tenutocontodell'impattodegliinsediamentidicuialmedesimocommasulcontestoesullasicurezzaurbana,nonchédeiproblemiconnessiconlaviabilità,l'inquinamentoacusticoeildisturbodellaquietepubblica.

4.IComuniintervengononellapresaincaricodellepersoneaffettedaGAPenelsostegnoailorofamiliaripergliaspettiditutelasociale,anchepromuovendoqualoranecessariol'attivazionedell'istitutodell'amministratoredisostegno.

5.IComunipromuovonoretidicollaborazioneconassociazioni,volontari,Aziendeperiservizisanitari,mediantel'attivazionediiniziativeculturaliedisocializzazione,formazioneeinformazione,condiviseneiPianidizona,perlaprevenzioneeilcontrastoalGAP.

6.IComuniassicuranoalleautoritàstatalicompetentiinformazionirispettoallesituazionipresentisulproprioterritorioalfinedigarantireilmiglioreespletamentodegliinterventidiprevenzioneecontrastoalGAPdicompetenzadelleForzedell'OrdineedellePolizielocali.

7.IComunipossonoprevedereformepremialiperisoggetticheespongonoilmarchiodicuiall'articolo5,comma3.

7bisSuogniapparecchioperilgiocolecitodeveessereindicata,inmodocherisultichiaramenteleggibile:

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a)ladatadelcollegamentoalleretitelematichedicuialcomma2bis;

b)ladatadiscadenzadelcontrattostipulatotraesercenteeconcessionarioperl'utilizzodegliapparecchi.

8.Èvietataqualsiasiattivitàpubblicitariarelativaall'aperturaoall'eserciziodisaledagiocochesipongaincontrastoconl'articolo7,commi4,4bise5,deldecretolegge158/2012.

8bisÈvietatoconsentireaiminoridianni18l'utilizzodiapparecchiecongegniperilgiocolecitodicuiall'articolo110,comma7,letterac-bis),delregiodecreto773/1931

9.AlfinedievitareladiffusionedelfenomenodelGAPedigarantirneilmonitoraggio,iComuniesercitanolefunzionidivigilanzaecontrollosuilocalidicuialcomma1.

Art.9(sanzioni)

1.L'inosservanzadeidivietidicuiall'articolo6,commi1,3e8bis,èsoggettaall'applicazionedisanzioniamministrativepecuniarienellamisuracompresatra5.000e15.000euro,nonchéincasodireiterazionedelleviolazioniallasospensionedell'eserciziodell'attivitàdadieciasessantagiorni.

2.L'inosservanzadeldivietodicuiall'articolo6,comma8,èsoggettaall'applicazionedisanzioniamministrativepecuniarienellamisuracompresatra1.000e5.000euro.

2bisFattecomunquesalvelesanzioniprevistedaicommi1e2,laviolazionedell'obbligodicuiall'articolo6,comma7bis,comportal'applicazionedellasanzioneamministrativadi500euro.Lamedesimasanzionesiapplicaanchenell'ipotesiincuisiastataindicataunadatanonveritieradicollegamentoalleretitelematichedicuiall'articolo6,comma2b.

3.L'accertamentodelleviolazioniel'applicazionedellesanzionidicuialpresentearticolospettanoalComuneterritorialmentecompetente.IproventidellesanzionisonodestinatialfinanziamentodeiPianidizonaperlarealizzazionedellefinalitàdicuiallapresentelegge.

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LeggeregionaleLazio5Agosto2013,n.5(Disposizioniperlaprevenzioneeiltrattamentodelgiocod'azzardopatologico(GAP)

Art.4(Collocazionedellesaledagioco.Agevolazionideicomuni)

1.Nonèammessal’aperturadisaledagiocochesianoubicateadunadistanzadaareesensibili,qualiistitutiscolaticidiqualsiasigrado,centrigiovanili,centrianziani,luoghidicultooaltriistitutifrequentatiprincipalmentedaigiovaniostruttureresidenzialiosemiresidenzialioperantiinambitosanitarioosocio-assistenziale,inferioreaquellaprevistadallanormativastataleinmateria.

2.Icomunipossonoprevedereincentiviperititolaridiesercizipubblicicherimuovonoslotmachineovideolotteryochescelgonodinoninstallarle,secondocriteriemodalitàdadeterminareconappositiregolamenticomunali.

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LeggeregionaleLiguria30aprile2012,n.17(Disciplinadellesaledagioco)

Art.2(Giochileciti)

1.Aifinidellapresentelegge,l'autorizzazioneall'eserciziodicuiall'articolo1,aisensidelregiodecreto18giugno1931,n.773(Approvazionedeltestounicodelleleggidipubblicasicurezza)esuccessivemodificazioniedintegrazioni,nonvieneconcessanelcasodiubicazioneinunraggiodi300metri,misuratiperladistanzapedonalepiùbreve,daistitutiscolasticidiqualsiasigrado,luoghidiculto,impiantisportiviecentrigiovanilioaltriistitutifrequentatiprincipalmentedagiovaniostruttureresidenzialiosemiresidenzialioperantiinambitosanitarioosocio-assistenzialeedinoltrestrutturericettivepercategorieprotette.L'autorizzazionevieneconcessapercinqueannienepuòesserechiestoilrinnovodopolascadenza.Perleautorizzazioniesistentiilterminedicinqueannidecorredalladatadientratainvigoredellapresentelegge.

2.IlComunepuòindividuarealtriluoghisensibiliincuipuònonessereconcessal'autorizzazionedicuialcomma1,tenutocontodell'impattodellastessasulcontestourbanoesullasicurezzaurbana,nonchédeiproblemiconnessiconlaviabilità,l'inquinamentoacusticoeildisturbodellaquietepubblica.

3.E'vietataqualsiasiattivitàpubblicitariarelativaall'aperturaoall'eserciziodisaledagioco.

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LeggeregionaleLombardia21ottobre2013,n.8(Normeperlaprevenzioneeiltrattamentodelgiocod'azzardopatologico)

Art.5(Competenzedeicomuniealtredisposizioni)

1.PertutelaredeterminatecategoriedisoggettimaggiormentevulnerabilieperprevenirefenomenidaGAP,èvietatalanuovainstallazionediapparecchiperilgiocod'azzardolecitodicuiall'articolo110,comma6,delr.d.773/1931inlocalichesitrovinoaunadistanza,determinatadallaGiuntaregionaleentroillimitemassimodicinquecentometri,daistitutiscolasticidiogniordineegrado,luoghidiculto,impiantisportivi,struttureresidenzialiosemiresidenzialioperantiinambitosanitarioosociosanitario,strutturericettivepercategorieprotette,luoghidiaggregazionegiovanileeoratori.

1bis.Aifinidellapresenteleggepernuovainstallaziones'intendeilcollegamentodegliapparecchidicuialcomma1alleretitelematichedell'AgenziadelledoganeedeimonopoliindatasuccessivaalladatadipubblicazionesulBollettinoufficialedellaRegionedelladeliberazionedellaGiuntaregionaledicuialcomma1relativaalladeterminazionedelladistanzadaluoghisensibili.

1ter.Sonoequiparatiallanuovainstallazione:

a)ilrinnovodelcontrattostipulatotraesercenteeconcessionarioperl'utilizzodegliapparecchi;

b)lastipulazionediunnuovocontratto,ancheconundifferenteconcessionario,nelcasodirescissioneorisoluzionedelcontrattoinessere;

c)l'installazionedell'apparecchioinaltrolocaleincasoditrasferimentodellasededell'attività.

1quater.Ècomunquesempreammessa,nelcorsodivaliditàdelcontrattoperl'utilizzodegliapparecchiperilgiocod'azzardolecitogiàinstallati,lasostituzionedeimedesimipervetustàoguasto.

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2.Ilcomunepuòindividuarealtriluoghisensibili,aisensidell'articolo51,comma1bis,dellaleggeregionale11marzo2005,n.12(Leggeperilgovernodelterritorio),incuisiapplicanoledisposizionidicuiaicommi1e1bis,tenutocontodell'impattodell'installazionedegliapparecchidicuialcomma1sulcontestoesullasicurezzaurbana,nonchédeiproblemiconnessiconlaviabilità,l'inquinamentoacusticoeildisturbodellaquietepubblica.

3.Isindacipromuovonoretidicollaborazioneconleassociazioni,ivolontarieleASL,medianteattivazionediiniziativeculturaliperlaprevenzioneeilcontrastoalgiocod'azzardopatologico.

4.Isindaci,nell'ambitodeicomitatiperl'ordineelasicurezzapubblicapresiedutidaiprefetti,informanogliorganicompetentidellesituazionipresentisulterritorioalfinedigarantireunapianificazionediinterventiadoperadelleForzedell'ordineedellepolizielocali,perlaprevenzioneeilcontrastoalgiocod'azzardopatologico.

5.Icomunipossonoprevedereformepremiantipergliesercizi'NoSlot'dicuiall'articolo4,comma2,eperigestoridicircoliprivatiedialtriluoghideputatiall'intrattenimentochescelgonodinoninstallareodisinstallarenelproprioesercizioleapparecchiatureperilgiocod'azzardolecito.

6.E'vietataqualsiasiattivitàpubblicitariarelativaall'aperturaoall'eserciziodellesaledagiocod'azzardolecito,chesipongaincontrastoconl'articolo7,commi4,4bise5deld.l.158/2012.

6bis.Suogniapparecchiodicuiall'articolo110,comma6,delr.d.773/1931deveessereindicata,inmodocherisultichiaramenteleggibile:

a)ladatadelcollegamentoalleretitelematichedicuialcomma1bis;

b)ladatadiscadenzadelcontrattostipulatotraesercenteeconcessionarioperl'utilizzodegliapparecchi.

7.Spettaalcomunelacompetenzadeicontrolli,tramitelapolizialocalesuilocalidicuialcomma1,alfinedievitareladiffusionedelfenomenodelgiocod'azzardopatologicoedigarantirneilmonitoraggioancheutilizzandoglistrumentiprevistidaltitoloVdellaleggeregionale14aprile2003,n.4(Riordinoeriformadelladisciplinaregionaleinmateriadipolizialocaleesicurezzaurbana).

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LeggeregionalePuglia13dicembre2013,n.43(Contrastoalladiffusionedelgiocod’azzardopatologico(GAP)

Art.3(CompetenzedeicomuniedelleASLinmateriadiGAP)

1.LeASLeicomuniassociatiinAmbititerritorialipromuovononeirispettiviPianidiazionelocaleePianisocialidizonainiziativeeattivitàvolteaprevenireecontrastareladiffusionedelledipendenzedagioco,conspecificoriferimentoa:

a.campagnediinformazioneedisensibilizzazioneededucazionesuirischiesuidanniderivantidalladipendenzadagioco;

b.iniziativedimonitoraggionellescuole,neiluoghidellaformazioneedellasocializzazione,dellapraticasportivaperrilevaresituazionididisagioeconomicoedirischiodimarginalitàsocialeconnessealladipendenzadagioco;

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c.iniziativediinformazionesuiservizisocialiesocio-sanitariattivineirispettivicontestiterritorialiasupportodeisoggetticoinvolti;

d.attivitàvolteadassicurareilnecessariosupportopercontrastaregravirischiperisoggetticoinvoltieirispettivinucleifamiliari,qualiadesempioilsupportopsicologico,ilsupportoeconomico,lamediazionefamiliare,laconsulenzalegalepercontrastareilrischiodiusuraegestireeventualigraviesposizioninelbilanciofamiliare

Art.7(Aperturaedeserciziodell’attività)

1.L’eserciziodellesaledagiocoel’installazionediapparecchidagiocodicuiall’articolo110,comma6,deltestounicodelleleggidipubblicasicurezza,emanatoconregiodecreto18giugno1931,n.773,nonchéognialtratipologiadioffertadigiococonvincitaindenarosonosoggettialregimeautorizzatorioprevistodallenormevigenti.

2.Fuoridaicasiprevistidall’articolo110,comma7,delr.d.773/1931,l’autorizzazioneall’eserciziononvieneconcessanelcasodiubicazioniinunraggiononinferioreacinquecentometri,misuratiperladistanzapedonalepiùbreve,daistitutiscolasticidiqualsiasigrado,luoghidiculto,oratori,impiantisportiviecentrigiovanili,centrisocialioaltriistitutifrequentatiprincipalmentedagiovaniostruttureresidenzialiosemiresidenzialioperantiinambitosanitarioosocio-assistenzialee,inoltre,strutturericettivepercategorieprotette.L’autorizzazioneèconcessapercinqueanniepuòesserechiestoilrinnovodopolascadenza.

3.Perleautorizzazioniesistentiilterminedicinqueannidecorredalladatadientratainvigoredellapresentelegge.

4.Alfinediperseguirelefinalitàdicuiall’articolo1,salvoquantoprevistodallanormativanazionale,iComunipossonodisciplinare,nell’ambitodeipropristrumentidipianificazione,glielementiarchitettonici,strutturaliedimensionalidellesaledagiocoedellerelativepertinenze.IComunipossonoindividuarealtriluoghisensibiliincuipuònonessereconcessal’autorizzazione,tenutocontodell’impattodellastessasulcontestourbanoesullasicurezzaurbana,nonchédeiproblemiconnessiconlaviabilità,l’inquinamentoacusticoeildisturbodellaquietepubblica.

5.Ilpersonaleoperantenellesaledagiocoegliesercentisonotenutiafrequentarecorsidiformazione,predispostidaiComuniincollaborazioneconleassociazionidicategoriaeconleorganizzazionidelprivatosociale,suirischidelgiocopatologicoesullaretedisostegno.

6.Igestoridellecasedagioco,salebingo,ricevitorieeagenzieippichedevonoadeguarsialledisposizionidicuiall’articolo6.

7.E’vietataqualsiasiattivitàpubblicitariarelativaall’aperturaoall’eserciziodisaledagioco.

8.L’inosservanzadelledisposizionidicuiaicommi2,3,4,5,6e7èpunitaconunasanzioneamministrativapecuniariada6milaa10milaeuro.Nelcasodireiterazionedelleviolazionistesse,siapplicalasanzioneamministrativaaccessoriadellasospensionetemporaneadell’eserciziodell’attivitàdadieciasessantagiorni.

9.Lesanzioniamministrativepecuniariedicuiaicommi5e6sonoapplicatedalComuneterritorialmentecompetente.L’accertamentodelleviolazioniel’applicazionedellesanzioniamministrativedicuiaicommi

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2,3,4e7spettanoalComuneterritorialmentecompetente.Iproventisonodestinatialfinanziamentodeipianidizonadiambitodistrettualeperlarealizzazionedellefinalitàdicuiallapresentelegge.

10.Gliesercentileattivitàesistentiassolvonoagliobblighidicuiall’articolo6entrosessantagiornidalladatadientratainvigoredellapresenteleggeeagliobblighidicuialcomma5entrounannodalladatadientratainvigoredellapresentelegge.

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LeggeregionaleToscana18ottobre2013,n.57(Disposizioniperilgiococonsapevoleeperlaprevenzionedellaludopatia)

Art.4(Distanzeminime)

1.E’vietatal’aperturadicentridiscommesseedispaziperilgiococonvincitaindenaroadunadistanzainferiorea500metri,misuratainbasealpercorsopedonalepiùbreve,daistitutiscolasticidiqualsiasigrado,luoghidiculto,centrisocio-ricreativiesportiviostruttureresidenzialiosemiresidenzialioperantiinambitosanitarioosocio-assistenziale.

2.Icomunipossonoindividuarealtriluoghisensibilineiqualinonèammessal’aperturadicentridiscommesseedispaziperilgiococonvincitaindenaro,tenutocontodell’impattodeglistessisulcontestourbanoesullasicurezzaurbana,nonchédeiproblemiconnessiconlaviabilità,l’inquinamentoacusticoeildisturbodellaquietepubblica.

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LeggeprovincialeTrentino22luglio2015,n.13(Interventiperlaprevenzioneelacuradelladipendenzadagioco)

Art.5(Collocazionedegliapparecchidagioco)

1.Pertutelaredeterminatecategoriedipersonepiùvulnerabilieperprevenireladipendenzadagioco,èvietatalacollocazionedegliapparecchidagiocoindividuatidall'articolo110,comma6,delregiodecreto18giugno1931,n.773(Approvazionedeltestounicodelleleggidipubblicasicurezza),aunadistanzainferioreatrecentometridaiseguentiluoghi:

a)istitutiscolasticioformatividiqualsiasiordineegrado;

b)strutturesanitarieeospedaliere,inclusequellededicateall'accoglienza,assistenzaerecuperodisoggettiaffettidaqualsiasiformadidipendenzaoinparticolaricondizionididisagiosocialeochecomunquefannopartedicategorieprotette;

c)struttureresidenzialiosemiresidenzialioperantiinambitosanitario,scolasticoosocio-assistenziale;

d)struttureeareericreativeesportivefrequentateprincipalmentedagiovani,nonchécentrigiovanilioaltriistitutifrequentatiprincipalmentedagiovaniprevistiofinanziatiaisensidellaleggeprovinciale14febbraio2007,n.5(leggeprovincialesuigiovani2007);

e)circolipensionatieanzianiprevistiofinanziatiaisensidellaleggeprovinciale25luglio2008,n.11(Istituzionedelserviziodivolontariatociviledellepersoneanziane,istituzionedellaconsultaprovincialedellaterzaetàealtreiniziativeafavoredeglianziani);

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f)luoghidiculto.

2.Icomunipossonostabilireconproprioattounadistanzasuperioreaquellaprevistadalcomma1perlacollocazionedegliapparecchidagiocoindividuatidall'articolo110,comma6,delregiodecreton.773del1931.Inareecircoscritte,esterneailuoghiindividuatidalcomma1,icomuni,inoltre,possonovietarelacollocazionedegliapparecchidagiocoindividuatidall'articolo110,comma6,delregiodecreton.773del1931,tenutocontodell'impattosullasicurezzaurbanaesullaqualitàdelcontestourbano,nonchédeiproblemiconnessiconlaviabilitàel'inquinamentoacustico.

3.Selecondizionidicollocazioneprevistedaicommi1e2nonsonopiùrispettateacausadell'aperturadiunodeiluoghiindicatinelcomma1,gliapparecchidagiocoindividuatidall'articolo110,comma6,delregiodecreton.773del1931sonosoggettiarimozioneentrocinqueanni.Ilterminedecorredal1°gennaiodell'annosuccessivoalladatadiaperturadeiluoghiprevistidalcomma1.Incasodimancatarimozionesiapplical'articolo10,comma1.

4.Neicasiprevistidalcomma3,icomunipossonoprorogareiltermineperlarimozionedegliapparecchidagiocoindividuatidall'articolo110,comma6,delregiodecreton.773del1931nelcasoincuiglistessisianocollocatiall'internodell'unicoesercizioperlavenditaoperlasomministrazionedialimentiobevandeinsediatonelterritoriocomunale.LaGiuntaprovincialestabilisceicriterielemodalitàperl'attuazionediquestocomma.

5.Restafermoquantoprevistodall'articolo1,commi646,647e648,dellalegge23dicembre2014,n.190(leggedistabilità2015).

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LeggeprovincialeAltoAdige14dicembre1988,n.581(Normeinmateriadiesercizipubblici)

Art.11(Giochileciti)

(1)Fermorestandoquantodispostoall'articolo4inordineallesaledabiliardo,dagiochiediattrazione,neipubbliciesercizipossonoesseretenutiepraticatiigiochinonvietatiaisensidell'articolo110,comma6,delTestounicosullapubblicasicurezza,approvatoconregiodecreto18giugno1931,n.773,esuccessivemodifiche.

(1/bis)Ancheigiochilecitinonpossonoesseremessiadisposizioneinunraggiodi300metridaistitutiscolasticidiqualsiasigrado,centrigiovanilioaltriistitutifrequentatiprincipalmentedagiovaniostruttureresidenzialiosemiresidenzialioperantiinambitosanitarioosocio-assistenziale.LaGiuntaprovincialepuòindividuarealtriluoghisensibili,incuiigiochinonpossonoesseremessiadisposizione.

(1/ter)Gliapparecchidagiocoaisensidell’articolo110,comma6,delTestoUnicodelleleggisullapubblicasicurezza,approvatoconregiodecreto18giugno1931,n.773,esuccessivemodifiche,giàinstallatinegliesercizipubbliciall’entratainvigoredelladisposizionedicuialcomma1/bisdevonoessererimossientrodueannidall’entratainvigoredelcomma1/bis.

(2)L'organizzazionedifestedanzanti,concertiedimanifestazionianalogheèsubordinataalrilasciodiappositaautorizzazioneaisensidellevigentidisposizioniinmateriadispettacolietrattenimentipubblici.

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LeggeregionaleUmbria21novembre2014,n.21(Normeperlaprevenzione,ilcontrastoelariduzionedelrischiodelladipendenzadagiocod'azzardopatologico)

Art.6(Collocazionedellesaledagiocoedegliapparecchiperilgiocoedivietodipubblicità)

1.Alfineditutelareisoggettimaggiormentevulnerabiliediprevenirefenomenidigiocod'azzardopatologico,èvietatal'aperturadisaledagiocoelanuovacollocazionediapparecchiperilgiocolecitoinlocalichesitrovinoaunadistanza,determinatadaicomunientroillimitemassimodicinquecentometri,daistitutiscolasticidiogniordineegrado,struttureresidenzialiosemi-residenzialioperantiinambitosanitarioosocio-sanitario,luoghidiculto,centrisocio-ricreativiesportivi,centridiaggregazionegiovanileoaltrestrutturefrequentateprincipalmentedagiovani.

2.Icomunipossonoindividuarealtriluoghisensibiliincuisiapplicanoledisposizionidicuialcomma1,tenutocontodell'impattodell'aperturadellesaledagiocoedellacollocazionedegliapparecchiperilgiocosulcontestoesullasicurezzaurbana,nonchédeiproblemiconnessiconlaviabilità,l'inquinamentoacusticoeildisturbodellaquietepubblica.

3.Èvietataqualsiasipubblicitàrelativaall'aperturaeall'eserciziodisaledagiocochesipongaincontrastoconl'articolo7,commi4,4-bise5,deld.l.158/2012,convertitodallal.189/2012.

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LeggeregionaleVald’Aosta15giugno2015,n.14(Disposizioniinmateriadiprevenzione,contrastoetrattamentodelladipendenzadalgiocod'azzardopatologico.Modificazioniallaleggeregionale29marzo2010,n.11(Politicheeiniziativeregionaliperlapromozionedellalegalitàedellasicurezza)

Art.4(Prevenzionedelviziodelgiocod'azzardoecontrastoalladipendenzadallostesso)

1.E'vietatal'aperturadisaledagiocoedispaziperilgiocoinluoghichesianoubicatiadunadistanza,misuratainbasealpercorsopedonalepiùbreve,inferiorea500metridaistitutiscolasticidiogniordineegrado,dastruttureculturali,ricreativeosportive,dastruttureresidenzialiosemiresidenzialioperantiinambitosanitarioosocio-assistenzialeodastrutturericettivepercategorieprotetteeludotecheperminori.

2.IComunipossonoprevedereunadistanzamaggioredaquellaprevistaalcomma1eindividuarealtriluoghisensibilineipressideiqualinonèammessal'aperturadisaledagiocoedispaziperilgioco,tenutocontodell'impattodeglistessisulcontestourbanoesullasicurezzaurbana,nonchédeiproblemiconnessiconlaviabilità,l'inquinamentoacusticoeildisturbodellaquietepubblica.

3.IComunipossonoinoltredisciplinarel'orariodifunzionamentodellesaledagiocoedeglispaziperilgioco.

4.Neinuovispaziperilgioco,leapparecchiatureperilgiocodiazzardodevonoesserecollocateinmododanonesserevisibilidall'esternodellocaleeinunsettorededicatodellostesso,l'accessoalqualeèvietatoaiminoridianni18.

5.E'vietatoconsentireaiminoridianni18l'utilizzodiapparecchiecongegniperilgiocolecitodicuiall'articolo110,comma7,letteracbis),delr.d.773/1931.

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6.L'AziendaUSL,incollaborazioneconleistituzioni,leassociazionieglienticompetenti,organizza,confrequenzaalmenobiennale,corsidiformazioneperigestoridellesaledagiocoedeglispaziperilgioco,cononeriacaricodeimedesimi,finalizzatiallaconoscenzaeallaprevenzionedeirischiconnessialGAP,nonchéallaconoscenzageneraledellanormativainmateriadigiocod'azzardolecito.

7.L'eserciziodellenuovesaledagiocoedinuovispaziperilgiocoèsoggettoall'autorizzazionedelsindacodelComuneterritorialmentecompetente.

8.Nellesaledagiocoeneglispaziperilgiocogiàinesercizioalmomentodell'entratainvigoredellapresentelegge,l'aumentodelnumerodiapparecchièconsentitopreviaverificadelrispettodeirequisitidicuiaicommi1e2.

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LeggeregionaleVeneto27aprile2015,n.6(leggedistabilitàperil2015)

Art.20-Disposizioniinmateriadiprevenzione,contrastoeriduzionedelrischiodalladipendenzadalgiocod'azzardopatologico(GAP).

1.LaRegionedelVenetopromuoveinterventifinalizzatiallaprevenzione,alcontrastoeallariduzionedelrischiodalladipendenzadagiocod’azzardopatologico(GAP)edelleproblematichecorrelate,nonchéaltrattamentoealrecuperodellepersonechenesonoaffetteealsupportodellelorofamiglie.

2.LaGiuntaregionaleentrotrentagiornidall’entratainvigoredellapresentelegge:

a)istituisceunnumeroverderegionaleeunospecificoindirizzodipostaelettronicaperl’accessoaiservizidiascolto,assistenzaeconsulenzaalfinedifornireiprimiorientamentidifronteall’insorgerediformedidipendenzadagiocod’azzardo;

b)predisponeuncartelloinformativosuirischicorrelatialgiocoesuiservizidiassistenzaallepersoneconpatologieconnessealGAP.

3.Icomuni,inconformitàalprincipiodisussidiarietàdicuiall’articolo118dellaCostituzione,sonocompetentiinviageneraleall’attuazionedellapresentelegge,edinparticolare:

a)possonoindividuare-definendospecificicriteridiriordinoesviluppodelladislocazioneterritorialedellaretediraccoltadelgiocoetenendocontodell'impattosulcontesto,sullasicurezzaesuldecorourbano,nonchédeiproblemiconnessiallaviabilità,all’inquinamentoacusticoeallaquietepubblica-ladistanzadaistitutiscolasticidiqualsiasiordineegrado,centrigiovanilieimpiantisportiviodaaltriluoghisensibilientrolaqualeèvietatoautorizzarenuovesalegiochiolanuovacollocazionediapparecchiperilgiocod'azzardononchélarelativasanzioneamministrativaincasodimancatorispettodellastessa;

b)possonoindividuareglioraridiaperturadellesalegiochielarelativasanzioneamministrativaincasodimancatorispettodeglistessi,tenendocontodell'impattosulcontesto,sullasicurezzaesuldecorourbano,nonchédeiproblemiconnessiallaviabilità,all’inquinamentoacusticoeallaquietepubblica;

c)possonoprevedereformepremiantipergliesercizieperigestoridicircoliprivatiedialtriluoghideputatiall'intrattenimentochescelgonodinoninstallareodisinstallarenelproprioesercizioleapparecchiatureperilgiocod'azzardolecito;

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d)vigilanosull’osservanzadelledisposizionirecatedalpresentearticoloeprovvedonoall'accertamentodelleviolazionieall'irrogazionedellesanzioniprevistedalpresentearticolo,destinandoiproventiprioritariamenteadiniziativeperlaprevenzionedelladipendenzadagiocod’azzardooinalternativaafinalitàdicaratteresocialeeassistenziale.

4.LeaziendeULSS,nellemoredell’aggiornamentodeilivelliessenzialidiassistenzadicuiall’articolo5deldecretolegge13settembre2012,n.158“DisposizioniurgentiperpromuoverelosviluppodelPaesemedianteunpiùaltolivellodituteladellasalute”convertito,conmodificazioni,dallalegge8novembre2012,n.189,svolgonoalivellosperimentaleiniziativeneiconfrontidisoggettiaffettidaGAPepatologieconnesseedinparticolare:

a)adottanounprogrammadiprevenzione,diagnosi,curaeriabilitazionedellepersoneaffettedaGAP,coinvolgendoenti,associazioniealtrisoggetti,ancheprivatioperantinegliambitieperlefinalitàdicuialcomma1;

b)fornisconoallepersoneaffettedaGAPunospecificoprogrammaterapeuticoassicurandoleadeguateprestazionimedico-specialistiche,diagnostiche,terapeutiche,psicologicheepsicoterapeutiche,socio-educativeeriabilitative,siainregimeambulatorialecheinregimeresidenzialeesemiresidenziale;

c)promuovonogruppidiauto-aiutoperlepersoneaffettedaGAP;

d)predispongono,entrotrentagiornidall’entratainvigoredellapresentelegge,deitestdiautovalutazioneeverificadelrischiodadipendenzadagiocod’azzardodaesporsinellesaledagiocoenegliesercizicommercialiincuisonoinstallatiapparecchiperilgiocod'azzardo.

5.Èvietataqualsiasiattivitàpubblicitariarelativaall’aperturaoall’eserciziodisaledagiocoediattrazionechesipongaincontrastoconl’articolo7,commi4,4bise5,deldecretoleggen.158del2012,convertitoconmodificazionidallaleggen.189del2012,nonchélaconcessionedispazipubblicitariistituzionaliel'attivitàdicomunicazioneistituzionale,perpubblicizzareigiochicheprevedonovincitedidenaro.

6.Ititolaridisaledagiocoediesercizicommerciali,incuisonoinstallatiapparecchiperilgiocod'azzardo,sonotenuti:

a)adesporreinluogovisibileeaccessibilealpubblicoilcartelloinformativosuirischicorrelatialgiocoesuiservizidiassistenzaallepersoneconpatologieconnessealGAPeiltestdiautovalutazioneeverificadelrischiodadipendenzadagiocod’azzardodicuialcomma4,letterad);

b)anonpubblicizzareconcartelliodaltremodalitàall’esternoeall’internodeilocalileeventualivinciteconseguite.

7.L'inosservanzadelledisposizionirelativealdivietodiattivitàpubblicitariadicuialcomma5nonchéagliobblighidiesposizioneedinformazionedicuialcomma6,comportanol'applicazionediunasanzioneamministrativapecuniariadaeuro500,00aeuro10.000,00;nelcasodireiterazionedelleviolazionidicuialcomma6,siapplicalasanzioneamministrativaaccessoriadellasospensionetemporaneadell'eserciziodell'attivitàdadieciasessantagiorni.

8.Adecorreredal1°gennaio2016,gliesercizineiqualirisultanoinstallatiapparecchidagiocodicuiall’articolo110,commi6e7,delregiodecreto18giugno1931,n.773“Approvazionedeltestounicodelleleggidipubblicasicurezza”,sonosoggettiall’aliquotaIRAPdicuiall’articolo16deldecretolegislativo15

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dicembre1997,n.446“Istituzionedell’impostaregionalesulleattivitàproduttive,revisionedegliscaglioni,dellealiquoteedelledetrazionidell’Irpefeistituzionediunaaddizionaleregionaleataleimposta,nonchériordinodelladisciplinadeitributilocali”maggioratadello0,2percento.

9.Aglioneriderivantidall’applicazionedelpresentearticolo,quantificatiineuro15.000,00perl’esercizio2015sifafronteconlerisorseallocatenell’upbU0248“Spesasanitariacorrete”delbilanciodiprevisione2015

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EsempidiprovvedimentiadottatidaiComuni

Allegato2

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RegolamentodelcomunediGenova(stralci)

ART.7LOCALIZZAZIONIEREQUISITIDEILOCALI

1.Neicasidiagenzieperlaraccoltadiscommesse,saleVLTonelcasodell’eserciziodigiochiconvincitaindenaro,illocaledovevienesvoltal’attivitàdeveesseredistantealmeno300metri,misuratiperladistanzapedonalepiùbreve,da: 1) istituti scolasticidiqualsiasi grado, sedie struttureuniversitarie;2)luoghi di culto, intendendosi come tali anche i cimiteri; 3) impianti sportivi e centri giovanili o altriistituti frequentati principalmente da giovani; 4) strutture residenziali o semiresidenziali operanti inambito sanitario o socioassistenziale, strutture ricettive, ed inoltre strutture ricettive per categorieprotette;5)attrezzaturebalneariespiagge;6)giardini,parchiespazipubbliciattrezzatiealtrispaziverdipubbliciattrezzati.

2. I luoghi di cui ai numeri 1) sedi e strutture universitarie, 5) e 6) del comma precedente sonoespressamente individuatidalpresenteregolamentodelComunediGenovacomeluoghisensibiliaisensidell’art.2comma2dellaLeggeRegionale30aprile2012n.17.

3.Al fine di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contantecostituisca incentivo al gioco, all’interno del locale non potranno essere presentisportellibancari,postali o bancomat e non potranno essere aperte sale nel raggio di 100mda sportelli bancari, postali obancomat,néAgenziediprestitidipegnooattività in cui sieserciti l’acquistodioro,argentoodoggettipreziosi.

4.Nonèrichiestoilrequisitodelladistanzadi300metridailuoghisensibilinelcasodiaperturasalabiliardiosalagiochichenoninstalliapparecchidagiococonvincitaindenaro.

5.Ai finidellamisurazionedelladistanza tra localie i luoghidi cuial primocomma,essadovrà esseremisuratapartendodalcentrodellaportadiingressoallocaleeseguendoilpercorsopedonalepiùbreve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro della porta di ingresso del luogo sensibileindividuato.

6.L’eserciziodelleattivitàdicuialpresentetitolosonovietate:-negliimmobilidiproprietàdellaCivicaAmministrazione, che opererà inoltre affinchè analogo divieto venga introdotto con riferimento agliimmobilidellesocietàpartecipatedellastessa;-neichioschisusuolopubblico.

7.Nel caso in cui tali attività fossero presenti in immobili locati o concessi dall’Amministrazione, non siprocederàalrinnovodelcontrattoallaprimascadenzadilegge.

8.Il localeadibitoalleattivitàdisciplinatedalpresentetitolodeveessereubicatoesclusivamentealpianoterra degli edifici purché non all’interno o adiacenti a unità immobiliari residenziali; non è ammessol’utilizzodilocaliinterratioseminterratiel’accessoailocalideveavveniredirettamentedallapubblicavia.

9.Aifinidelrilasciodell’autorizzazioneillocaledeverispettare:lanormativavigenteinmateriadibarrierearchitettoniche;lanormativavigenteinmateriadiinquinamentoacustico;lanormativavigenteinmateriaigienico-sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro; i regolamenti locali di Polizia Urbana; la normativaurbanisticaediliziavigente; 10.Il localedeverispondereairequisitidisorvegliabilitàprevistidall’art.4delD.M.564/92modificatoconsuccessivodecreto5.8.1994n.534.

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ART.8ADEMPIMENTIPERL’ESERCIZIODISALAPUBBLICADAGIOCO

1. L’ apertura delle sale pubbliche da gioco di cui al presente titolo, il loro trasferimento di sede,l’ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono sempre subordinati all’ottenimentodell’autorizzazionecomunale,aisensidell’articolo86delTULPSedellaL.R.17/2012.

2. Per l’aperturadi agenzieper la raccoltadi scommesse ippicheesportiveepersalededicateall’installazionedi apparecchi o sistemidi giocoVLT (Video Lottery Terminal) di cui all’art. 110 comma6letterab)delTULPS,dovràparimentiessereottenuta laprescritta licenza di cui all’art. 88 del TULPSrilasciata dalla Questura. L’autorizzazione comunale costituisce comunque condizione di eserciziodell’attivitàsulterritoriocomunale.

3.Ladomandadiaperturaodi trasferimentodisedediunasalapubblicadagiocoèredattasuappositamodulistica scaricabile dal sito internet comunale ed inviata in via esclusivamente telematica al SUAP,corredatadituttiidocumentiindicatisulmodello.TuttalacorrispondenzaverràinviatadalSUAPviapostaelettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC del soggetto che ha provveduto all’invio telematico dellapratica.

4.Incasodirichiestadiaperturadiunaagenziaperlaraccoltadiscommesseippicheesportive,disaleVLT(videolottery)sidovràdichiarareancheilpossessodiquantoprevistodall’art.88delTULPSedallesuccessiveeventualinormativeinmateria.

5.Alladomandadevonoessereallegati:

-unarelazionedescrittivadeilocali, afirmaditecnicoabilitato,contenentelasuperficietotaleedutiledegli stessi, lacapienzamassima, l’indicazionedegli ingressi,delleeventualiuscitedisicurezzaedeiserviziigienici,corredatadiplanimetriadeilocaliinscala1:100,datataefirmata,cheriportilesuperficideilocali,lalorodestinazionefunzionaleeladisposizionedegliapparecchi,conparticolareriferimentoaquelliappartenentiallatipologiadell'articolo110comma6e7delTULPS;-copiadellalicenzaexart.88del TULPS (in caso di agenzie per la raccolta scommesse ippiche e sportive, sale VLT), ovverodell’istanza;-nelsolocasodilocalidestinatiadaccoglierebiliardi,relazionetecnicacontenenteladichiarazione attestante la solidità del pianodi appoggio (minimo600 kg. xmq.); -dichiarazione di untecnico abilitato attestante la conformità dell’impianto elettrico allenormativevigenti inmateria; -copia dei nulla osta rilasciati dall’AmministrazionedelleDoganeedeiMonopoli per ogni apparecchio; -certificatodiprevenzioneincendisedelcaso

6. L’autorizzazioneèrilasciataentro90giornidalricevimentodelladomandadapartedelSUAP,terminedecorsoilqualeladomandasiintendeaccolta(art.20L.241/90s.m.i.).

ART.9PRESCRIZIONIDIESERCIZIOEDIVIETI

1.E’ammessalarappresentanzanellagestionedell’attivitàdapartedisoggettocheabbiairequisitiprevistieche,atalfine,deverisultareautorizzato.

2.Igiochidevonoesserelecitietalidanonpresentarerischiperl’incolumitàdegliutilizzatori;

3.Gli apparecchi da giocodi cui all’art.110 comma6 e 7 del TULPSdevonoesseredotati delNullaOstadell’AgenziadelleDoganeedeiMonopoli.

4.Innessuncasoèconsentital'installazionedegliapparecchidagiocoall'esternodeilocali.

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5. Ilnumeromassimodegliapparecchidagiocodicuiall’art.110C.6delTULPSèstabilitodalDecreto27luglio2011“Determinazionedeicriterieparametrinumericiquantitativiperl’installabilitàdiapparecchidicuiall’art.110,comma6delTULPS”delMinisterodell’EconomiaedelleFinanzees.m.i..

6. La variazione del numero o della tipologia degli apparecchi da gioco nelle sale giochi èsubordinataallapresentazionediSegnalazioneCertificataInizioAttivitàalSUAP.

7.Iltitolaredell’eserciziocommerciale,dellocaleovverodelpuntodioffertadelgiococonvinciteindenaroidentificaiminoridietàmedianterichiestadiesibizionediundocumentodiidentità,tranneneicasiincuilamaggioreetàsiamanifesta.

8. Per la sostituzionedi un apparecchiodagioconell’ambitodella stessatipologiaèsufficienteinviarealSUAPilNullaOstadell’AgenziadelleDoganeedeiMonopolielaloromatricolaidentificativa.

9. Costituisce esercizio non autorizzato dell’attività di sala giochi, punito ai sensi dellevigentinormative: a) il superamento dei limiti numerici previsti dalla legge b) la realizzazione, pur nel rispettoformale dei limiti numerici, di sale attrezzate, funzionalmente o strutturalmente con accesso separatodall’attivitàprincipaleededicateall’eserciziodell’attivitàdiintrattenimentomediantegiochiecongegni.

10. L’attività di somministrazione è ammessa, previa SCIA da presentare al SUAP e lasuperficieutilizzatanonpotràesseresuperiorea1/4dellasuperficiecomplessivadellocale.

11.L’attivitàdisomministrazionepuòesseresvoltaunicamenteneglioraristabilitiperl’erogazionedelgiocoenondisgiuntamenteall’attivitàdigiocostessa.

12.Lasuperficieutilizzataper la somministrazioneèda intendersicomeattivitàmeramenteaccessoriaeserventerispettoaquelladell’offertadigiocopubblico.

13. L’accesso all’area di somministrazione nonpuò avvenire da ingresso diverso da quello di accesso allocale in cui si svolge il gioco e l’area di somministrazione non deve essere collocataimmediatamentedopol’ingressoallocalestesso.

14. L’autorizzazione comunale, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa dei prezzi devonoesseresempre tenute esposte nel locale sede dell’attività in luogo visibile e mostrate agli organi dicontrollopergliaccertamentidicompetenza.Sonoinoltrevietateleesposizioniesterneallocaledicartelli,manoscrittie/oproiezionichepubblicizzanovincitetemporaliappenaaccaduteostoriche.

15.E’vietataqualsiasiattivitàpubblicitariarelativaall’aperturaoall’eserciziodisaledagioco.

16. Ai sensi dell’articolo 9 del TULPS, oltre alle condizioni previste dalle normative in vigore, chiunqueesercitileattivitàdisciplinatedalpresenteregolamentodeveancheosservareleeventualiprescrizionichel’autoritàcomunaleritengadiimporglinelpubblicointeresse.

ART.10DURATAEDEFFICACIADELL’AUTORIZZAZIONE

1.Leautorizzazionidicuiall’articolo86e88delTULPS,aventiadoggettol’installazionedegliapparecchidicuialcommaprecedente,cosìcomedisciplinatedallaLeggeRegionale30aprile2012n.17,sonoconcessepercinqueannienepuòessererichiestoilrinnovodopolascadenza.2.PerleautorizzazioniesistentiilterminedicinqueannidecorredalladatadientratainvigoredellaLeggeRegionale30aprile2012ecioè dalla data di pubblicazione nel BollettinoUfficiale della Regione Liguria, ossia il 2maggio 2012. 3.

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Determinanol’efficaciadell’autorizzazione:a) lavaliditàdeinullaostarilasciatidall’AmministrazionedelleDogane e deiMonopoli agli apparecchi installati; b) il regolare pagamento delle imposte stabilite dalloStatosugliapparecchiinstallati;c)ilpossessodellatabelladeigiochiproibiti.

ART.11SUBINGRESSO

1.Aifinidellatuteladeivaloridicuiall’art.2,iltrasferimentodellaproprietàodellagestionedell’aziendacomportailrilasciodiunanuovaautorizzazionealsubentrante.Atalfineilcessionario,acquisitoiltitolo, deve presentare apposita domanda e non può iniziare l’attività se non dopo il rilasciodell’autorizzazione.

2.L’istanzadeveesserepredispostasuappositamodulisticascaricabiledalsitointernetcomunaleedinviatainviaesclusivamentetelematicaalSUAP,corredatadituttiidocumentiindicatisulmodello.TuttalacorrispondenzaverràinviatadalSUAPviapostaelettronicacertificata(PEC)all’indirizzoPECdelsoggettochehaprovvedutoall’inviotelematicodellapratica.3.Incasodisubingressoverràverificatalacorrispondenzadeilocaliedellestruttureconleprescrizioniprevistedall’art.7delpresenteregolamento.

4.L’autoritàdipubblicasicurezzapuòordinarelacessazionedell’attivitàsel’interessatooilrappresentanteesercentesiaprivodeirequisitisoggettiviprevistidallevigentinormativeedalpresenteregolamento.

RegolamentodelcomunediRovigo(stralci)

Articolo9–ZonizzazioneUrbanistica.

1.Aifinidelrilasciodinuoveautorizzazioniperapertura,trasferimentodisedeevariazionedisuperficie,ilterritoriocomunaleèripartitoinquattrozone:Zona1–Centrostorico:cosìcomeindividuatodalPRGedapprovatoconD.G.R.delVeneton.603del05.02.1985;Zona2-checomprendetutteleareeesclusedallazona 1 all’interno della perimetrazione del Centro Urbano e delle frazioni Zona 3 – Verde Agricolo,sottozoneE1,E2,E3,E4AedE4BZona4–Fascedirispettostradaleecimiteriale

2.E’vietata l’aperturae/o il trasferimentodisalegiochinellazonadel territoriocomunale individuata inZona1–Zona3–Zona4.

3. L’insediamento delle sale giochi nel territorio comunale deve essere previsto in locali a specificadestinazione commerciale ed è subordinato al rispettodegli standard relativi alle aree a parcheggio cosìcomeprevistodall’art.25dellaL.R.delVeneton.61/1985es.m.i..

4.Sonocomunquefattesalvetuttelemodifichederivantidall’approvazionedinuovistrumentiurbanistici,per iquali,entrerannoinvigorelenormedisalvaguardiadalladatadiadozionedeglistessi.Articolo12–Caratteristicheminimeelimitazioniperlesalegiochi.

Articolo10–Apertura,trasferimentodisedeevariazionedisuperficiedellesalegiochi.

1. L’attività di sala pubblica per biliardi o per altri giochi è soggetta ad autorizzazione comunale, aisensidellaletturacongiuntadell’art.86delT.U.L.P.S.edell’art.19delDPR616/1977.

2. L’apertura, il trasferimento di sede e la variazione di superficie di una sala giochi, nei limiti deiparametristabilitidalpresenteregolamento,èsoggettaarilasciodinuovaautorizzazione,aisensidell’art.20dellaL.241/1990es.m.i..

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Articolo11–Provvedimentoautorizzatorio.

1. Il Dirigente rilascia l’autorizzazione per l’apertura di sale giochi ai sensi dell’art. 86 del T.U.L.P.S., nelrispetto del presente regolamento, dei regolamenti comunali di polizia locale e di igiene, dellasorvegliabilità dei locali, delle norme relative alla compatibilità urbanistica e di destinazione d’usocommercialedeilocali,dellaregolaritàdellecertificazionipresentate,neiterminiprevistidalleleggi.

2 Del rigettodelladomandaneèdata immediatacomunicazioneal richiedente indicando lemotivazionidelmancatoaccoglimento.

3Ilrilasciodell’autorizzazioneècomunicatoalPrefettoedalQuestoreepuòesseresospeso,annullatoorevocatopermotivatarichiestadeglistessi.

Articolo12-Caratteristicheminimeelimitazioniperlesalegiochi

1. Fatti salvi i divieti indicati al precedente art. 9, l’autorizzazione per sala giochi può essere rilasciataquando: a) il locale non sia ubicato in edifici dove coesiste una civile abitazione; b) siano rispettate leprescrizioni di legge in materia di: - superamento delle barriere architettoniche; - dotazione dei serviziigienici: i servizi devono essere almeno 2 (di cui uno riservato per gli addetti ed uno per il pubblico),superandoimq.50,00iserviziperilpubblicodevonoesseredivisipermaschiefemmine;-normeingeneredi tutela igienico-sanitaria: i locali devono soddisfare i rapporti aereoilluminanti previsti dal vigenteRegolamentoEdilizioComunaleeirequisitidiisolamentoacusticoprevistidallanormativavigente(DPCM05.11.1998 e s.m.i.); c) siano rispettati i limiti numerici per l’installazione degli apparecchi fissati dallenormative vigenti (attualmente decreto ministeriale del Ministero dell’Economia e delle finanze del18.01.2007).d)gliapparecchiocongegniprevistiall’art.110comma6delT.U.L.P.S.sianocollocatiinareespecificatamentededicate.

2. In nessun caso è consentita l’installazionedegli apparecchi da gioco all’esternodei locali o fuori dalleareedestinateall’attivitàdisalagiochi.

3.Ladistanzaminimadiciascunasalagiochidascuole,diogniordineegrado,caserme,ospedali,casedicura, cameremortuarie, cimiteri, case di riposo, residenze assistite e similari, luoghi destinati al culto èfissata inmetri200,misurati sulpercorsopedonalepiùbrevechecollega i rispettivipuntidiaccessopiùvicinifraloro.

4.Trattandosi di attività che generano notevole carico urbanistico, per quanto riguarda la dotazione aparcheggio di cui all’art. 9 punto 3, non si applica la possibilità di monetizzare le aree destinate aparcheggio.

5. L’accertamento dell’idoneità igienico sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle suppellettilidestinate allo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento spetta al Dipartimento diPrevenzioneServizioIgieneeSanitàPubblicadell’AziendaU.L.S.S.n.18Rovigo

6. L’accertamento dell’idoneità dei locali relativa all’agibilità, impiantistica, abbattimento barrierearchitettonicheperdisabiliedisolamentoacustico,destinateallosvolgimentodelleattivitàdisciplinatedalpresenteRegolamentosonodicompetenzadelSettoreUrbanisticadell’Amministrazionecomunale.

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Articolo13-Domandaperl’aperturadiunasalagiochierelativiallegati.

1.Ladomandaperilrilasciodell’autorizzazioneperl’aperturadiunanuovasalagiochidovràessereredattaincartalegaleutilizzandolamodulisticadisponibilepressoicompetentiufficicomunalionelsitointernetwww.comune.rovigo.itnell’appositasezionededicataallamodulistica.

2.Nelladomandadovrannoesseredichiarati,apenadiinammissibilità,iseguentielementi:a)legeneralitàcompletedelrichiedenteovveroperisoggettidiversidallepersonefisiche,laragionesociale,lasedeelegeneralità complete del legale rappresentante; b) il codice fiscale o la partita I.V.A. del richiedente; c)l’ubicazioneel’eventualeinsegnadell’esercizio;d)l’autocertificazioneresaaisensidelDPR445/2000,sulpossessodeirequisitimoraliesull’assenzadicondanneditipomafioso;e)numeroetipologiedeigiochidainstallare; f) l’autodichiarazionedelladisponibilitàdei locali.Neicasidi incompletezzaoassenzadeidatisuindicati, il Responsabile del procedimento comunica, entro 30 giorni del ricevimento della domanda,l’inammissibilitàdellastessaelarelativaarchiviazione.

3. Presentazione della domanda. La domanda di autorizzazione può essere presentata a mano ovverotramite raccomandata con avviso di ricevimento: nel primo caso l’ufficio competente a ricevere ladocumentazionerilasciaappositaricevuta,mentrenelsecondocaso,ai finidellapresentazione, fafede iltimbropostale.Aseguitodellapresentazionedelladomandadiautorizzazione,aisensidegliartt.7e8dellaL.241/1990es.m.i.,conlemodalitàdicuiall’art.3delDPR26.04.1992n.300,vienedatacomunicazionedell’avviodelprocedimento,contenente:-l’Amministrazionecompetente- l’oggettodelprocedimento-l’ufficioe lapersonaresponsabiledelprocedimento- l’ufficio incuisipuòprenderevisionedegliatti - ladata entro la quale deve concludersi il procedimento - i rimedi esperibili in caso di inerziadell’Amministrazione.

4. Esame della documentazione ed eventuale integrazione a) Qualora la domanda non sia regolare ocompleta, il responsabile del procedimento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento, da partedell’Amministrazione comunale, richiede l’integrazione della documentazione mancante o laregolarizzazionedelladomanda fissando il termine didiecigiorni (salvoprorogapercomprovatimotivi)per lapresentazionediquanto richiestoeavvisando che,decorso inutilmente tale termine, si procederàall’archiviazionedellastessa.b)Iterminiperlaformazionedelsilenzioassensodecorronodalricevimentodelladomandaregolareecompleta,ovvero,dalricevimentodelladomanda,qualoral’Amministrazionenonchiedalaregolarizzazionediunadomandaincompletaentroi30giorni.c)Qualorasianecessarioacquisireelementi integrativi o di giudizio che non siano nella disponibilità dell’Amministrazione e che essa nonpossaacquisireautonomamente,ilresponsabiledelprocedimentoprovvedetempestivamentearichiederlisospendendoiterminidelprocedimento. Inquestocasoil termineper laformazionedelsilenzioassensoinizia a decorrere nuovamente, per la parte residua, dalla data di ricevimento degli elementi richiesti.Mentrenonsiha interruzionedel termine, incasodieventuali richiestedielementi integrativi successiviallaprima.d)L’iterdellapraticadeveconcludersientro90giornidallapresentazione,ovverodalladataincuiladomandaècompletadituttiirequisitiedelementiperlavalutazione,fattasalvalasospensionedeiterminidicuiallaletterac).

5. Alla domanda dovranno essere allegati: a) certificato di agibilità dei locali oggetto della domanda perverificareladestinazioned’usocommercialedellostesso.b)planimetriaaggiornatadellostatodifattodeilocali in scala 1:100, timbrata e firmata da un tecnico abilitato ed indicante le superfici complessive equelle destinate agli apparecchi e congegni di gioco, nonché l’individuazione delle aree a parcheggio; c)certificatoprevenzioneincendiseilocaliaccolgonopiùdi100personecontemporaneamenteoppuresela

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centraletermicainstallataprevedetalecertificazione;d)dichiarazionedeltecnicoabilitatosullaportatadeisolaiocopiadelcollaudostaticoincasodisalabiliardo;e)selastrutturaaccoglieoltre200personeoccorrelapreventivacertificazionediagibilitàrilasciatadallacommissionedivigilanza;f)copiadiundocumentodiidentitàe,per i cittadiniextracomunitari, copiadelpermessodi soggiorno in corsodi validitàe con fotovisibile.

6.Alrichiedenteèinviatacomunicazionediesitoistruttorioconcuièassegnatoilnumeroprovvisoriodeltitoloautorizzativo.Conlamedesimanota,alfinedirilasciareiltitoloautorizzativodefinitivo,sirichiedediinviareentro180giornidalricevimentodellapredettacomunicazione,salvorichiestadiprorogamotivata,la seguente documentazione: a) le copie dei nulla-osta rilasciati dall’Amministrazione Autonoma deiMonopoli di Stato per gli apparecchi installati; b) una relazione di impatto acustico relativa alle misureadottateperevitareinquinamentoacusticocosìcomeprevistodalRegolamentoComunaleperladisciplinadelle attività rumorose, redatta da un tecnico abilitato; c) qualora siano installati impianti di diffusionesonora, la certificazione di cui al DPCM 215/1999, redatta da un tecnico abilitato; d) parere d’idoneitàigienico sanitaria rilasciato dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica Azienda U.L.S.S. n. 18 Rovigo. e) autodichiarazionedelrichiedentediaverpresovisioneedirispettareilpresenteregolamento;

7.Ilpossessodeirequisitisoggettividelrichiedenteèaccertatodapartedell’ufficiocomunalecompetente.

Articolo14–Attivazionedell’attività.

1. L’attività di sala giochi dovrà essere iniziata entro il termine di 180 giorni dalla data di rilasciodell’autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità. 2. E’ fatto obbligo all’interessato dicomunicare all’Ufficio competente la data di effettivo inizio di detta attività. 3. La mancata attivazionecomportaladecadenzadell’autorizzazionerilasciata.

Articolo15-Trasferimentodisede.

1. Il trasferimento dell’attività in altri locali è concessa nel rispetto delle norme contenute nel presenteregolamento, in particolare quelle relative alla distanza minima di ciascuna sala giochi da scuole,caserme,ospedali,casedicura,cameremortuarie,cimiteri,casediriposo,residenzeassistiteesimilari,luoghidestinatialcultoedalladestinazioned’usodeilocalistessi.2.Ladomandaperiltrasferimentodisedeè,atuttiglieffetti,equivalenteaquelladinuovaapertura,seguelostessoiterprocedurale,edeveconteneretuttiglielementiedallegatidicuiall’articolo13eseguenti.

RegolamentodelcomunediSavona(stralci)

Articolo3Distanzeedivieti

La distanza minima di ciascuna sala giochi rispetto a scuole, istituti scolastici, centri sportivi, centri diaggregazionegiovanile,chieseeluoghidiculto,ospedalieluoghidicura,èfissatainm.400.Taledistanzaèmisurata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso. In ogni caso,l'insediamentodiun'attivitàdisalapubblicadagiocoèinterdettanelleseguentiPiazze:PiazzadelPopolo,PiazzaSaffi,PiazzaSistoIV,PiazzaGiulioII,PiazzaBologna,PiazzaleMoroni,PiazzaMarconi,PiazzaMameli,PiazzaDiaz,PiazzadelBrandale,PiazzadelDuomo,PiazzadelVescovado.L'interdizionecomunqueèestesaedoperaanchenellealtreeventualiareenellequalil'attivitàpossacostituireunapotenzialeminacciaperla sicurezza urbana e l'ordine pubblico. A tal fine, per ciascuna delle istanze che non ricadano nellelocalizzazioni interdette sopra esplicitate, l'ufficio competente in materia di commercio provvede adacquisiredalComandodiPoliziaMunicipalemotivatoevincolanteparere inmeritoagliaspetti legatialla

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sicurezza urbana nonché, se del caso, all'ordine pubblico sentita l'autorità di pubblica sicurezza. Dettoparere viene rilasciato entro il termine di 30 giorni dalla richiesta e, in ogni caso, entro i termini per laconclusionedelprocedimento fissatidal successivoart.5; in casodimancato recepimentodelparere, siintendenonsussistanominacceperlasicurezzaurbanael'ordinepubblico,

Articolo4Requisitideilocali

Illocalesededell'attivitàdovràavereunasuperficieminimadimq.150.Alfinedelcomputodellasuperficieutilevannoesclusiiservizi,idepositi,gliuffici,lepertinenzeingenereel'eventualesuperficiededicataadautonomaattivitàdisomministrazionealimentiebevandesvoltainmodoindipendenterispettoall'attivitàdisalagiochi.Lasuperficieminimaèriferitaesclusivamenteall'attivitàdisalagiochi,ognialtraattivitàchesi intendaabbinareaquelladisalagiochi,chedeveesseregestitadalmedesimotitolaredellasalagiochistessa, dovrà disporre di una superficie aggiuntiva e distinta. L'attività di somministrazione alimenti ebevandesvoltainmanieracongiuntarispettoall'attivitàdisalagiochicosìcomedefinitadall'art.56comma1letterac)LeggeRegioneLiguria1/2007potràessereinstallataall'internodeilocalisededellasalagiochienoncomunicaredirettamentesullapubblicavia. Intalcaso l'attivitàprincipaleeprevalentedisalagiochidovràoccuparealmenoitrequartidellasuperficiecomplessivadellocalechecomunquenonpotràessereinferiore a 150 mq. e l'attività di somministrazione non deve essere pubblicizzata con insegne o altremodalità. I locali dovranno inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere ubicati al pianoterreno; b) avere una destinazione d'uso compatibile con l'attività richiesta (destinazione d'usocommerciale); c) essere conformi alla normativa vigente in materia di superamento delle barrierearchitettonichenonchèallanormativavigenteinmateriadiinquinamentoacustico;d)rispettarelenormeigienico – sanitarie eventualmente disposte dalla ASL; e) essere in possesso dei requisiti previsti dalregolamento edilizio e dalle disposizioni in materia urbanistica; f) rispettare le disposizioni vigenti inmateria di sicurezza e le norme inmateria di prevenzione incendi; g) dovrà essere garantita inoltre unadotazionediparcheggiprivati non inferioreamq.1ognimq.2,5della superficiedell'esercizio fruibile alpubblico,calcolatasommandoquelladedicataall'intrattenimentocomedefinitaalcomma1delpresentearticolo a quella riservata adogni altra attività. La dotazionedi parcheggi verrà calcolata sulla superficiecomplessiva aperta al pubblico che dovrà essere riprodotta graficamente oltre che essere oggetto diappositoattounilateraled'obbligo.

Articolo5Proceduraperilrilasciodilicenzadisalagiochipernuovaaperturaepertrasferimentodisede

Le istanze, in bollo, per rilascio di nuove licenze e per trasferimenti di sede di sale giochi debbonocontenere: a) denominazione o ragione sociale, generalità, residenza o sede legale del richiedente; b)dichiarazionedelpossessodeirequisitidicuiagliarticoli11,12e92delTestoUnicodelleLeggidiPubblicaSicurezza (R.D.773/1931)edi inesistenzadi causeostativeai sensidella vigentenormativaantimafia; c)indicazionedell'ubicazionedellocalenelqualesiintendeesercitarel'attivitàcondichiarazionerelativaallasuperficiedellostessoedichiarazionerelativaalledistanzedascuoleoistitutiscolastici,chieseeluoghidiculto, ospedali e luoghi di cura in rispondenza dell'art. 3 del presente Regolamento; d) dichiarazionerelativaalpossessodeirequisitidei localiprevistidall'art.4delpresenteRegolamentosoggettaaverificapressogliEntiegliUfficicompetenti;

All'istanzadovràessereallegata:1)copiadellaplanimetriaquotatadei locali incuisianoevidenziati ivariutilizzideglispazi;2)copiadidocumentodi identità incorsodivalidità;3)qualora il localesiaubicatosuareapubblicanonComunale,concessionedelsoggettoodell'Enteproprietarioataleutilizzo.

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L'istanzapotràessere inoltrata:a)conconsegnadirettaall'UfficioprotocollodelComune.Termineper laconclusionedelprocedimento:60giornidalladatadipresentazione;b)coninviotramitefax.Termineperla conclusionedel procedimento: 60 giorni dalladatadel ricevimento; c) con invioperpostaordinariaoaltro sistema di trasmissione. Termine per la conclusione del procedimento: 60 giorni dalla data diricevimentoalprotocollogenerale.

L'attivazionedell'eserciziodovràavvenireentroseimesidalrilasciodell'autorizzazione,penalarevocadeltitolo stesso, salvo proroga, a seguito di istanza, nei casi di comprovata forza maggiore e per causaindipendentedallavolontàdeltitolare,previapresentazionediappositaComunicazionediInizioAttività.Almomentodell'attivazionedell'eserciziodovràesserepresentataistanzainbolloperilrilasciodellaTabellaGiochiProibiti.

Articolo7Installazioneapparecchidagioco

Innessuncasoèconsentital'installazionediapparecchiperlaraccoltadelgiocoall'esternodeilocalisededell'attivitàdisalagiochi.Per il limitemassimodiapparecchidicuiall'art.110delT.U.L.P.S. installabili inrapportoallasuperficiedei localisi fariferimentoalledisposizionidicuiadappositiDecretidelMinisterodell'EconomiaedelleFinanze,AmministrazioneAutonomadeiMonopolidiStato.

RegolamentodelcomunediEmpoli(stralci)

Articolo8–Requisitideilocali

Ilocalidovrannoessereinpossessodeiseguentirequisiti:a)destinazioned’usocommerciale;b)distanzadascuole,luoghidiculto,ospedaliedaltrilocalidestinatistabilmenteall’accoglienzadipersoneperfinalitàeducative, socio-assistenziali secondo quanto prescritto nell’allegato A al presente regolamento; c)distanza da ulteriori luoghi sensibili quali monumenti storici a forte attrazione turistica , tenuto contodell’impatto dell’attività di sala gioco sul contesto urbano e problemi connessi con la viabilità, edindividuatinell’allegatoB d)possessodeirequisitistrutturali previstidalvigenteregolamento edilizioedalle altre norme in materia urbanistica, con particolare riferimento alle altezze dei locali, ai rapportoilluminantiedalpossessodeiservizi igienici; e)adeguamentodell’impiantoelettricoedelleattrezzaturealle vigenti norme. f) requisito della “sorvegliabilità dei locali” ai sensi del D.M. 17.12.1992 N. 564,modificato dal D.M. 05.08.1994 N. 534. La dichiarazione della sorvegliabilità dei locali viene resa dalrichiedente l’apertura di una Sala-giochi, mediante sottoscrizione di una apposita autocertificazioneriportanteidatidesumibilidalD.M.564/92echeècontenutanell’AllegatoCdelpresenteRegolamento.2:Previopareredeicompetentiorganidivigilanza,ai soli finidella tuteladell’incolumitàdellepersoneedella igienicità dei locali, il Sindaco potrà imporre all’interessato,con attomotivato, anchemediante leforme di accordi infraprocedimentali di cui all’art. 11 della legge 241/1990: a) l’adozione di particolaricautele igieniche dei locali; b) l’adozione di particolari ulteriori accorgimenti per il contenimento deirumori;c)l’adozionedilimitinumericiedietàperl’accessoaigiochi;d)lariduzionedelnormaleorariodiaperturaedichiusura

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ALLEGATO1–REQUISITI

DISTANZE

1-Aisensidell’art.5 lett.e) ladistanza che leSaledagioco(sale-giochi)devonoavereda -scuole ecasermediogniordineegrado-ospedali,casedicura,edaltriluoghidestinatiall’accoglienzaacaratterestabile o comunque continuativo di persone per finalità educative e/o socio-assistenziali. - luoghireligiosi per ogni tipo di culto e luoghi cimiteriali - luoghi sensibili individuati in base al presenteregolamento,nell’allegatoB;dovràesserenoninferioreametrilineari250.

2-Taledistanzadeveesseredichiaratadalrichiedentealmomentodellapresentazionedelladomandadiautorizzazioneepotràesserecontrollatae

verificata dall’Ufficio con l’ausilio delle strumentazione tecniche in dotazionedel Comune. La distanzadichiarata al momento della domanda , è quella che separa l’ingresso principale della Sala-giochidall’ingressoperimentraledellascuola,caserma,ospedaleecc..dicuialprecedentecomma1,seguendoilpercorsopedonalepubblicopiùbreveesistentetraiduepuntidipartenzaedarrivodellamisurazione,conattraversamentoperpendicolaredistrade,piazze,giardini.Ledistanzesonoespresseinmetri.

REQUISITI STRUTTURALI Le sale giochi devono essere poste esclusivamente a piano terra. Le altezze deilocalidestinatiall’intrattenimentonondeveessereinferioreametri 2,70Irapporti illuminantidovrannoessere in misura non inferiore ad 1/8. Dovranno essere rispettati i limiti di rumorosità interna (DPCM215/1999esucc.mod.edintegr.)edesternaprevistidallevigentidisposizioninormativeanchemedianteinsonorizzazione dei locali ed eventuali sistemi di regolazione automatica delle emissioni sonore degliapparecchisequestinoncontengono,alpropriointernodispositividiamplificazioneeriduzionedelsuono.I locali devono essere accessibili anche da persone disabili nel rispetto delle norme in materia diabbattimentodellebarrierearchitettoniche.

REQUISITI IGIENICO-SANITARI Il localedovràesseredotatodiservizio igienico ,conrelativoantibagno,econformiallenormeinmateriadiabbattimentodellebarrierearchiterttoniche.Neilocalidovrannoessereapposticartelliindicantiildivietodifumoedilgestoredovràcurarel’osservanzaditaledivieto.E’ammessaattivitàdisomministrazionedialimentiebevandenelrispettodellevigentidisposizioninormative.

PRESCRIZIONIGENERALIDovràesseremantenutaesposta in luogoben visibile al pubblico la tabelladeigiochiproibiti.Dovràesseremessaadisposizionedelpubblicoedegliorganidivigilanzailregolamentodeisingoligiochi.L’orariodisvolgimentodell’attivitàdovràessereespostoinluogobenvisibilealpubblico.

ALLEGATO2:LUOGHISENSIBILI

-SertdellaUsl11 -MuseodellaCollegiatadiSant’Andrea -PiazzaFarinatadegliUberti–FontanadelPampaloni-CasanataledelPontormo-CasadiF.BusonieCentroStudiMusicali(PiazzadellaVittoria)

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RegolamentodelcomunediNapoli(stralci)

ART6LOCALIZZAZIONIEREQUISITIDEILOCALI

Neicasidiagenzieperlaraccoltadiscommesse"saleVLTonelcasodell'eserciziodigiochiconvincitaindenaro,illocaledovevienesvoltal'attivitàdeveesseredistantealmeno500metri,misuratiiperIadistanzapedonalepiùbreve,da:l)istitutiscolasticidiqualsiasigrado,sediestruttureuniversitarie;2)luoghidiculto,intendendosicometaliancheicimiteri;

3)impiantisportiviecentrigiovaniliealtriistitutifrequentatiprincipalmentedagiovani;4) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario socio· ssistenziale, strutturericettive,edinoltrestrutturericettivepercategorieprotette;5)attrezzaturebalneariespiagge;6)giardini.parchiespazipubbliciattrezzatiealtrispaziverdipubbliciattrezzati;7)museicivicicnazionali.Iluoghidicuiainumeri1)sedicstruttureuniversitarie,5)e6)delcommaprecedentesonoespressamenteindividuati dal presente regolamento del Comune diNapoli come luoghi sensibili ai sensi del comma20dellaLeggeRegionaleCampanian.16del7agosto2014,AI fine di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contantecostituiscaincentivoalgioco,all'internodellocalenonpotrannoesserepresentisportellibancari,postaliobancomatenonpossonoessereapertesalenelraggiodi200In!dasportellibancari,postaliobancomat,néagenziediprestitidipegnooattivitàincuisiesercitiI’acquistodioro,argentoodoggettipreziosi.Nonèrichiestoilrequisitodelladistanzadi500metridailuoghisensibilineleasodiaperturasabbiliardi()salagiochichenoninstalliapparecchidagiococonvincitaindenaro.Aifinidellamisurazionedelladistanzatralocalieiluoghidicuialprimocomma,essadovràesseremisuratapartendo dal centro della porta di ingresso al locale e seguendo il ]percorso pedonale più breve, nelrispettodelCodicedellaStrada,finoaIcentrodellaportadiingressodelluogosensibileindividuato.L'eserciziodelleattivitàdicuialpresentetitolosonovietate:-negli immobili di proprietà della Civica Amministrazione, che opererà, inoltre, affinché analogo divietovengaintrodottoconriferimentoagliimmobilidellesocietàpartecipatedellastessa;-neichioschisusuolopubblico;-nel perimetro del Centro Antico cittadino rjcompreso nell'area tra le seguenti Vie anch'esse incluse nelperimetrointerdetto:CorsoUmbertol,ViaCl.SanFelice,ViaA.D.az,ViaToledo,ViaE.Pessina,ViaForia,ViaDomenicoCirillo,ViaCarbonara,ViaA.Poerio,CorsoUmbertoI;-nell'arcadelCentroStoricodelleMunicipalitàcosicomeperimetratazonaAdelvigentepianoregolatore.Nel caso in cui tali attività fossero presenti in immobili locali o concessi dall'Amministrazione, non siprocederàalrinnovodelcontrattoallaprimascadenzadilegge.Il locale adibito alle attività disciplinate dal presente titolo deve essere ubicato esclusivamente al pianoterradegliedificipurchénonall'internodiadiacenti11unitàimmobiliariresidenziali;Ai finidel rilasciodell’autorizzazione il localedeve rispettare: !anormativavigente inmateriadibarrierearchitettoniche;lanormativavigenteinmateriadiinquinamentoacustico;lanormativavigenteinmateriaigienico -sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro; i regolamenti locali di Polizia Urbana; la normativaurbanisticaediliziavigente;Illocaledeverispondereairequisitidisorvegliabilitàprevistidall'art.4delD.M.564/92modiJ1cutoconsuccessivodecreto5.8.1994n.534.

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SentenzedellaCortecostituzionaleedeigiudiciamministrativi

Allegaton.3

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SENTENZACORTECOSTITUZIONALEN.300DEL2011

Giudizio GIUDIZIODILEGITTIMITÀCOSTITUZIONALEINVIAPRINCIPALE

PresidenteQUARANTA-RedattoreFRIGO

UdienzaPubblicadel20/09/2011Decisionedel09/11/2011

Depositodel10/11/2011PubblicazioneinG.U.16/11/2011n.48

Normeimpugnate: Artt.1e2dellaleggedellaProvinciaautonomadiBolzano22/11/2010,n.13.

Massime: 35918

Attidecisi: ric.4/2011

REPUBBLICAITALIANA

INNOMEDELPOPOLOITALIANO

LACORTECOSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: AlfonsoQUARANTA;Giudici : Alfio FINOCCHIARO, FrancoGALLO, LuigiMAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,AlessandroCRISCUOLO,PaoloGROSSI,GiorgioLATTANZI,AldoCAROSI,MartaCARTABIA,

hapronunciatolaseguente

SENTENZA

nelgiudiziodilegittimitàcostituzionaledegliartt.1e2dellaleggedellaProvinciaautonomadiBolzano22novembre2010,n.13 (Disposizioni inmateriadi gioco lecito),promossodalPresidentedelConsigliodeiministriconricorsonotificatoil25gennaio-1°febbraio2011,depositatoincancelleriail1°febbraio2011ediscrittoaln.4delregistroricorsi2011.

Vistol’attodicostituzionedellaProvinciaautonomadiBolzano;

uditonell’udienzapubblicadel20settembre2011ilGiudicerelatoreGiuseppeFrigo;

uditi l’avvocato dello Stato Roberta Tortora per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocatiGiuseppeFrancoFerrarieRolandRizperlaProvinciaautonomadiBolzano.

Ritenutoinfatto

1. – Con ricorso notificato amezzo del servizio postale il 25 gennaio 2011 e depositato il successivo 1°febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale delloStato,hasollevato,inriferimentoall’art.117,secondocomma,letterah),dellaCostituzione,questionedi

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legittimitàcostituzionaleinviaprincipaledegliartt.1e2della leggedellaProvinciaautonomadiBolzano22novembre2010,n.13(Disposizioniinmateriadigiocolecito).

1.1. – Il ricorrente, in premessa, richiama il contenuto delle disposizioni impugnate. In primo luogo,specifica come l’art. 1, comma1della citata leggeabbiaaggiuntoallaprecedentee risalente leggedellaProvinciaautonomadiBolzano13maggio1992,n.13(Normeinmateriadipubblicospettacolo)l’art.5-bis(quantoaigiochi leciti),aisensidelquale:«1.Perragionidi tuteladideterminatecategoriedipersoneeperprevenireilviziodelgioco,l’autorizzazionedicuiall’articolo1,comma2,perl’eserciziodisaledagiochie di attrazionenonpuò essere concessa ove le stesse sianoubicate in un raggio di 300metri da istitutiscolasticidiqualsiasigrado,centrigiovanilioaltriistitutifrequentatiprincipalmentedaigiovaniostruttureresidenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale. L’autorizzazione vieneconcessaper5annienepuòesserechiesto il rinnovodopo la scadenza.Per leautorizzazioniesistenti ilterminedi5annidecorredal1°gennaio2011.

2. Con delibera della Giunta provinciale possono essere individuati altri luoghi sensibili in cui può nonessereconcessal’autorizzazioneperl’eserciziodisaledagiocoeattrazione,tenutocontodell’impattodellastessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana nonché dei problemi connessi con la viabilità,l’inquinamentoacusticoeildisturbodellaquietepubblica.

3.Èvietataqualsiasiattivitàpubblicitariarelativaall’aperturaoall’eserciziodisaledagiochiediattrazione.

4.L’esercentedeveprestareidoneegaranzieaffinchésiaimpeditol’accessoaiminorenniagiochivietatiaiminorenniaisensidelTestounicodelleleggidipubblicasicurezza,approvatoconR.D.18giugno1931,n.773,esuccessivemodifiche.CondeliberadellaGiuntaprovincialesonodeterminatiirelativicriteri».

Con il comma 2 del predetto art. 1 è stato poi incluso l’art. 5-bis tra le disposizioni la cui violazionecomportal’irrogazionedellesanzioniamministrativeprevistedall’art.12,comma1,dellamedesimaleggeprovincialen.13del1992.

In secondo luogo,quantoall’art. 2della leggeprov.Bolzanon.13del2010, il ricorrente specifica,qualeoggettodiimpugnativa,ilcomma2,concuièstatoinseritonell’art.11dellaleggedellaProvinciaautonomadiBolzano14dicembre1988,n.58(Normeinmateriadiesercizipubblici)ilcomma1-bis,aisensidelquale:«Ancheigiochilecitinonpossonoesseremessiadisposizioneinunraggiodi300metridaistitutiscolasticidi qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o struttureresidenzialio semiresidenzialioperanti inambitosanitarioo socioassistenziale. LaGiuntaprovincialepuòindividuarealtriluoghisensibili,incuiigiochinonpossonoesseremessiadisposizione».

1.2. – Ad avviso del ricorrente, le norme ora ricordate eccederebbero la competenza legislativa dellaProvinciaautonomadiBolzano,invadendoquellastatale.

Al riguardo, osserva come l’intera disciplina del gioco e delle scommesse trovi il suo caposaldo nellaprevisione dell’art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 (Disciplina delle attività di giuoco), inforzadella quale «l’organizzazionee l’esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali sicorrispondaunaricompensadiqualsiasinaturaeperlacuipartecipazionesiarichiestoilpagamentodiunapostaindenaro,sonoriservatialloStato».Taledisposizionetrarrebbeilpropriofondamentocostituzionaledall’art.43Cost.,secondoilquale«afinidiutilitàgeneralelaleggepuòriservareoriginariamentealloStatooadentipubblicideterminateimpreseocategoriediimpresechesiriferiscanoaservizipubbliciessenzialioasituazionidimonopolioedabbianocaratteredipreminenteinteressegenerale».

La«ratiostorica»dellapredettariservainfavoredelloStatorisiederebbeneirilevantiinteressicoinvoltinelgioco, quali le esigenze di contrasto della criminalità e, più in generale, di ordine pubblico e di fedepubblica; nonché nella necessità di tutela dei giocatori e di controllo di un fenomeno suscettibile di

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coinvolgere ingenti quantità di denaro, talvolta di illecita provenienza. Dal 2002 il soggetto prepostoall’eserciziodellefunzionistatali inmateriadigiochipubblicièl’AmministrazioneautonomadeimonopolidiStato.

Il ruolo dello Stato risulterebbe confermato dal riparto di competenze sancito dall’art. 117 Cost.: ladisciplinadel gioco lecitoandrebbe, infatti, ricondottaallamateriadell’ordinepubblicoedella sicurezza,riservata allo Stato dal secondo comma, lettera h), del citato articolo, poiché attraverso il controllo delgiocolecitoloStatoeviterebbeilriciclaggiodidenarodiillecitaprovenienza,ilricorsoaformediviolenzaneiconfrontideigiocatoriinsolventiel’incrementodeipatrimonidellamalavitaorganizzata.

Lalegislazionedisettoresisarebbe,d’altraparte,decisamenteorientata,nontantoversol’enfatizzazionedel disvalore morale del gioco d’azzardo, quanto piuttosto nella direzione della maggiore diffusionepossibile del gioco lecito controllatodallo Stato, ancheattraverso«l’ampliamentodell’offerta connuovetipologie di giochi che risultino competitivi rispetto a quelli illegali o irregolari, in particolare sulla reteInternet».

Tale strategia– cui risulta chiaramente ispirata ladisciplinadettata tantodall’art.38deldecreto-legge4luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e larazionalizzazionedella spesapubblica,nonché interventi inmateriadientrateedi contrastoall’evasionefiscale), convertito, conmodificazioni, dalla legge4 agosto2006, n. 248, quantodall’art. 12del decreto-legge28aprile2009,n.39 (Interventiurgenti in favoredellepopolazionicolpitedaglieventisismicinellaregioneAbruzzonelmesediaprile2009eulteriori interventiurgentidiprotezionecivile),convertito,conmodificazioni,dallalegge24giugno2009,n.77–risponderebbeall’obiettivodipermettereilcontrolloelagestione della «domanda di gioco», così da poter monitorare costantemente i flussi economici da essaderivanti,evitandochegiocatoriecapitalisiindirizzinoversol’offertaillegale.

1.3. – Ladifesadello Stato rimarca, per altro verso, come la riconducibilità della disciplinadel gioco allamateria dell’ordine pubblico e della sicurezza sia stata più volte riconosciuta anche dalla Cortecostituzionale.

Così, in particolare, nella sentenza n. 184 [recte: 185] del 2004, la Corte ha affermato che le fattispeciepenali di cui agli artt. 718 e seguenti del cod. pen. – che puniscono l’esercizio del gioco d’azzardo –rispondono«all’interessedellacollettivitàavedertutelatilasicurezzael’ordinepubblicoinpresenzadiunfenomenochesiprestaafornirel’habitatadattivitàcriminali»:preoccupazione,questa,avvertitaanchealivellocomunitario,avendo«laCortedigiustizia,inpiùdiunaoccasione(sentenza21ottobre1999,causaC-67/98 e sentenza 24 marzo 1994, causa C-275/92), […] affermato che spetta agli Stati membrideterminare l’ampiezza della tutela dell’impresa con riferimento al gioco d’azzardo» e «fondato ladiscrezionalità di cui devono godere le autorità nazionali, oltre che sulle sue dannose conseguenzeindividualiesociali,propriosuglielevatirischidicriminalitàedifrodecheadessosiaccompagnano».

Nellasuccessivasentenzan.237del2006,laCortehapoichiaritocheanchelemodalitàdiinstallazioneeuso dei giochi leciti attengono alla «materia ordine pubblico e sicurezza», non potendo tale materiaritenersicomprensivadellasoladisciplinadeigiochid’azzardo.

Nelribadirequest’ultimoenunciato,lasentenzan.72del2010haevidenziatocomeessosigiustifichiallalucetantodei«carattericomunideigiochi–aleatorietàepossibilitàdivinciteindenaro–cuisiriconnetteundisvaloresociale»,quantodella«conseguentefortecapacitàdiattrazioneeconcentrazionediutenti»edella«probabilitàaltrettantoelevatadiusiillegalidegliapparecchiimpiegatiperlosvolgimentodeglistessianchenelcasodeigiochi leciti».Lamedesimasentenzaha, inoltre,precisatoche,«rispettoallefinalitàdituteladell’interessepubblicoadunaregolareecivileconvivenzaperseguitedallegislatorestatale,illuogooillocaleincuisisonorealizzaticerticomportamenti(installazioneedusodiapparecchidagioco)èsoloun

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elementofattualechenonpuòspostarel’ordinedellecompetenze».

La riservastatale inmateriadidisciplinadelgioco lecito, riconosciutadallagiurisprudenzacostituzionale,riguarderebbe, d’altro canto, tutte le «offerte di gioco», tanto se effettuate tramite i tradizionali canalidistributivipresentisulterritorio(ossiamediantele«retifisiche»),quantoseoperateconinuovicanalididiffusione«daremoto»,traiqualilareteInternet.

1.4.–Inquestocontesto,ledisposizionilegislativeprovincialiimpugnatesiporrebbero,quindi,incontrastocon l’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., sia perché gli interventi con esse operati si riferisconoespressamente alla materia dei «giochi leciti», attratta alla competenza legislativa statale, sia perchéintrodurrebbero limiti ed ostacoli alla diffusione capillare del gioco lecito statale, diffusione conformeall’esigenzaditutelarel’ordinepubblicoelasicurezza.

Né,d’altraparte,ledisposizionicensuratepotrebberoesserericondotteallamateriadegliesercizipubblici,nella quale la Provincia autonoma di Bolzano ha competenza legislativa concorrente, ai sensi dell’art. 9,numero 7, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionaliconcernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). Non potrebbe ritenersi, infatti, prevalente ladisciplina contenuta nell’art. 1 del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 686 (Norme di attuazione dello statutospecialeperlaRegioneTrentino-AltoAdigeconcernenteesercizipubbliciespettacolipubblici),secondolaqualelaProvinciaesercitanellamateriadegliesercizipubblicileattribuzionidegliorganicentralieperifericidelloStatoneilimitidellarichiamatadisposizionedellostatuto.

2. – Si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo che la questione sia dichiaratainammissibileo,comunque,infondata.

2.1. – La resistente rileva, preliminarmente, come l’art. 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773(Approvazionedel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: d’ora in avanti «TULPS»), ricompreso nelcapo II, intitolato«Degliesercizipubblici»,disciplini, tra l’altro, le«salepubblicheperbigliardioperaltrigiochi leciti», le quali vengono espressamente e coerentemente qualificate come «esercizi pubblici»dall’art.174delregiodecreto6maggio1940,n.635(Approvazionedelregolamentoper l’esecuzionedeltestounico18giugno1931,n.773delleleggidipubblicasicurezza).

Lostatutospecialeper ilTrentino-AltoAdige,approvatocond.P.R.n.670del1972,attribuisce,peraltroverso, alle Province potestà legislativa in materia di «pubblici spettacoli» ed «esercizi pubblici» (art. 9,primocomma,numeri6e7), facendosalviesclusivamente«i requisitisoggettivi richiestidalle leggidelloStatoperottenere le licenze, ipoteridivigilanzadelloStatoai finidellapubblicasicurezza, la facoltàdelMinisterodell’internodiannullared’ufficio[…]iprovvedimentiadottatinellamateria».LostatutodevolvecorrispondentementealleProvinceanchelerelativepotestàamministrative(art.16).

L’art. 11 delle norme di attuazione, di cui al d.P.R. n. 686 del 1973, attribuisce, poi, alla Provincia, nellamateriacheinteressa,leprerogativeordinariamentespettantiagliorganicentralieperifericidelloStato.

In base alla competenza attribuitale dall’art. 9, primo comma, numero 7, dello statuto, la Provinciaautonomadi Bolzanoha adottato la leggeprov. n. 58del 1988e la leggeprov. n. 13del 1992, la qualeultima,all’art.1,comma1,disciplinal’eserciziodellesaledaballo,dabigliardo,dagiochiedattrazione.Edèinquestocontestochetroverebberocollocazioneledisposizioniimpugnate.

2.2.–Ciòpremesso, laProvinciadiBolzanorimarcacome,alla lucedellagiurisprudenzacostituzionale, lamateria di cui alla lettera h) dell’art. 117, secondo comma, Cost., si riferisca «all’adozione delle misurerelative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell’ordine pubblico». Di conseguenza, solo ovel’intervento legislativo della Provincia fosse indirizzato a tale fine esso potrebbe ritenersi lesivo delparametrocostituzionaleevocatodalricorrente,sullabasedell’assunto,postoafondamentodellerelative

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censure,cheancheilgiocolecitopuòcostituireoccasioneperlacommissionedireati.

Contrariamente a quanto assume la difesa dello Stato, tuttavia, lo scopo delle norme impugnate nonsarebbeaffattoquellodievitarechedall’eserciziodelleattivitàinquestionepossanoderivareconseguenzepenalmente rilevanti. Dette norme sarebbero finalizzate, invece, esclusivamente a preservare dalleimplicazioninegativedelgioco,ancheselecito,determinatecategoriedipersone,noningrado,perlelorocondizioni personali, di gestire inmodo adeguato l’accesso a tale forma di intrattenimento, oltre che acontenere l’impatto delle attività considerate sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull’inquinamentoacusticoe sullaquietepubblica. Inquestaprospettiva il legislatoreprovincialehaescluso lapossibilitàdiautorizzareecondurrel’eserciziodisaledagiocolecitoinprossimitàdistrutturefrequentatedagiovanio,comunque,dasoggettivulnerabili.

Indefinitiva,sitratterebbedinormevoltearegolare–conprescrizionididettaglio–leattivitàdellesaledagioco in quanto esercizi pubblici e, come tali, rientranti integralmente nell’alveo della potestà legislativaprovincialericonosciutadall’art.9dellostatutodellaRegioneTrentino-AltoAdige.

3.–IlPresidentedelConsigliodeiministrihacontestato,consuccessivamemoria,lavaliditàdellatesidellaProvincia,rilevandocomelagiurisprudenzacostituzionaleabbiareiteratamenteprecisato(daultimo,conlasentenza n. 21 del 2010) che la competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza non siesaurisce, in realtà, nell’adozione dellemisure relative alla prevenzione e alla repressione dei reati, macomprende la tuteladell’interessegeneraledell’incolumitàdellepersone,e,quindi, la salvaguardiadiunbenechenecessitadiunaregolamentazioneuniformesututtoilterritorionazionale.

LagiurisprudenzadellaCorteha,inoltre,puntualizzatoladistinzione,giàdelineatadall’art.159,comma2,deldecretolegislativo31marzo1998,n.112(ConferimentodifunzioniecompitiamministratividelloStatoalleregioniedaglienti locali, inattuazionedelcapoIdella legge15marzo1997,n.59), tra la«poliziadisicurezza», riservata alla potestà legislativa dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera h),Cost., e la «polizia amministrativa locale», devoluta a quella regionale, concludendo nel senso chequest’ultimaèravvisabilesoloneicasiincuilefunzionidipoliziaamministrativasiriferiscanoallatuteladiattribuzioni specificamente regionali,mentre, laddove vengano coinvolti «beni giuridici fondamentali edinteressi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, lacompetenzaalegiferarenonpuòcheesserestatale.Principi,questi,ribaditi–inparticolare,dallasentenzan.129del2009–ancheconspecificoriferimentoallaProvinciadiBolzano.

Nelcasooggiinesame,lefinalitàallequaliassolvono–peraffermazionedellastessaProvinciaresistente–lenormeimpugnatenonatterrebberoaffattoallacuradispecificheattribuzioniregionali,quantopiuttostoa«benigiuridicifondamentali»ea«interessipubbliciprimari»,lacuituteladovrebberitenersirimessaallalegislazionestatale.

Sarebbe,infatti,innegabilechelatuteladeiminori,cuiledisposizioniimpugnatesonodeputate,costituiscaun interessediprimaria importanzae«diffuso,nellostessomodo,su tutto il territorionazionale», senzachepossa ipotizzarseneunadifferentepregnanzasolo inragionedellaresidenzadelminorenelterritoriodellaProvinciadiBolzano.

4.–Inunapropriamemoria,laProvinciaautonomadiBolzanoha,asuavolta,ulteriormentepuntualizzatole argomentazioni svolte nell’atto di costituzione, ribadendo l’estraneità della disciplina in esame allamateria«ordinepubblicoesicurezza».

Ledisposizioni impugnate, infatti,non inciderebberosulladistinzione tragiochi lecitied illeciti, lasciandoinvariata, al riguardo, la normativa statale di riferimento. Esse si limiterebbero ad imporre restrizioni alrilascio di autorizzazioni per l’apertura e per l’esercizio di sale da gioco e di attrazione in luoghi ritenutisensibili, individuando, in sostanza, l’ubicazione di esse, peraltro con una disciplina estremamente

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dettagliata.

Consideratoindiritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale in viaprincipale degli artt. 1 e 2 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 novembre 2010, n. 13(Disposizioni inmateriadigiocolecito),deducendolaviolazionedell’art.117,secondocomma, letterah),dellaCostituzione.

Adavvisodelricorrente,lenormeimpugnate–chedisciplinanoilgiocolecito,introducendolimitiallasuadiffusione–esorbiterebberodalle competenze legislativedellaProvincia, dovendoessere ricondotte allamateria«ordinepubblicoesicurezza»,nellaqualeloStatohacompetenzalegislativaesclusivainforzadelladisposizionecostituzionaleevocata.

Nondiversamentedalladisciplinadelgiocod’azzardo,anchequelladelgiocolecitorisponderebbe,infatti,adesigenzedicontrastodellacriminalitàe,piùingenerale,dituteladell’ordinepubblico,inteso–allalucedella giurisprudenza costituzionale – quale «complesso dei beni giuridici fondamentali sui quali si reggel’ordinataecivileconvivenzanellacomunitànazionale».Favorendo,nei limitidelpossibile,una«capillarediffusione»delgioco lecito,sotto ilcontrollodelloStato–conformementealladirettriceche ispira lapiùrecentelegislazioneinmateria–sieviterebbe,ineffetti,chela«domandadigioco»siindirizziversocanaliillegali, consentendo un costante monitoraggio dei rilevanti flussi economici coinvolti in tale attività. Sicontrasterebbero, così, fenomeniquali il riciclaggiodidenarodi illecitaprovenienza, il ricorsoa formediviolenzaneiconfrontideigiocatoriinsolventiel’incrementodeipatrimonidellamalavitaorganizzata.

Intalepreminenteprospettiva,resterebbequindiesclusochelenormecensuratepossanotrovarela lorobase di legittimazione nelle competenze attribuite alla Provincia dallo statuto speciale del Trentino-AltoAdige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionaliconcernentilostatutospecialeperilTrentino-AltoAdige»),e,inparticolare,chepossanoesserericondottealla materia «esercizi pubblici», nella quale la Provincia ha competenza legislativa concorrente in virtùdell’art.9,primocomma,numero7,didettostatuto.

2. – In via preliminare, va rilevato come il Presidente del Consiglio dei ministri, pur chiedendogenericamenteladeclaratoriadiillegittimitàcostituzionaledegliartt.1e2dellaleggeprov.Bolzanon.13del2010,mostri,inrealtà,divolerimpugnare–inaggiuntaall’art.1–ilsolocomma2dell’art.2.Soltantodi talecommaviene, infatti, riprodotto il testonelcorpodel ricorsoeunicamenteadessoafferiscono lecensuresvolte.

Peraltro,lamodificaoperatadalcomma1delsuddettoart.2ènelsensodiridurreipoteridelPresidentedellaGiuntaprovinciale,infavorediquellistatali:novellandol’art.11,comma1,dellaleggeprovinciale14dicembre1988,n.58(Normeinmateriedigiochileciti),essorinvia,infatti,perladeterminazionedeigiochinonvietati,all’art.110,sestocomma,delTULPS,anziché,comeinprecedenza,aundecretodelPresidentedellaGiuntaprovinciale.

L’oggettodelloscrutinioresta,diconseguenza,circoscrittoagliartt.1e2,comma2,dellaleggeprov.n.13del2010.

3.–Nelmerito,laquestionenonèfondata.

3.1. –Gli artt. 1 e 2, comma2, della leggeprov. Bolzanon. 13del 2010modificano, rispettivamente, laleggeprovinciale13maggio1992,n.13(Normeinmateriadipubblicospettacolo)–aggiungendovil’art.5-bis e novellandone l’art. 12 – e la già citata legge prov. Bolzanon. 58 del 1988, inserendonell’art. 11 il

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nuovocomma1-bis.

Lenuovedisposizioni incidono in sensoesclusivamente limitativo sul risalenteenondiscussopoteredelPresidentedellaGiuntaprovincialedi autorizzare l’eserciziodi saledagiochiedi attrazione, giàprevistodall’art. 1, comma 2, legge prov. Bolzano n. 13 del 1992, vietando, in particolare, l’offerta in zonecosiddette«sensibili»digiochileciti:giochilacuiindividuazione,primadellaleggeoggiinesame,eraessastessarimessa,comedianziaccennato,alPresidentedellaGiuntaprovincialedalprevigenteart.11,comma1,leggeprov.Bolzanon.58del1988(norma,alparidiquellainprecedenzacitata,nonfattaasuotempooggettodiimpugnativadapartedelGoverno).

Piùneldettaglio, ilneointrodottoart.5-bisdella leggeprov.Bolzanon.13del1992,aldichiarato fineditutelare«determinatecategoriedipersone»edi«prevenireilviziodelgioco»,escludechel’autorizzazionepossaessererilasciataove lesaledagiochiodiattrazionesianoubicatenellevicinanze («inunraggiodi300 metri») di «istituti scolastici, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, ostrutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale»; consentendo,altresì, alla Giunta provinciale di individuare ulteriori «luoghi sensibili» nei quali le predette sale nonpossonoessereubicate,inconsiderazionedell’«impatto»cheesseavrebbero«sulcontestourbanoesullasicurezzaurbananonchédeiproblemiconnessiconlaviabilità,l’inquinamentoacusticoedildisturbodellaquietepubblica».

Ilmedesimoart.5-bis– lacuiviolazione,pereffettodelcomma2dell’art.1della leggecensurata,vienepunita con le sanzioni amministrative previste dall’art. 12, comma 1, della legge prov. n. 13 del 1992 –vieta, inoltre, qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio delle sale in questione eobbligal’esercenteaprestareidoneegaranzieaffinchésiaimpeditol’accessoaiminorenniagiochiadessiinibitiinbasealTULPS.

A propria volta, il nuovo comma1-bis dell’art. 11 della leggeprov. n. 58 del 1988 stabilisce che anche igiochi leciti – ora individuati tramite rinvio all’art. 110, sesto comma, del TULPS – non possono essere«messi a disposizione» in un raggio di 300 metri dai «luoghi sensibili» sopra elencati e di quelliulteriormenteindividuatidallaGiuntaprovinciale.

3.2.–Ciòpremesso, l’identificazionedellamaterianellaquale si collocano lenorme impugnate richiede,secondoilconsolidatoorientamentodiquestaCorte,difareriferimentoall’oggettoealladisciplinastabilitadallemedesime,tenendocontodellalororatio,tralasciandogliaspettimarginalieglieffettiriflessi,cosìdaidentificare correttamentee compiutamenteanche l’interesse tutelato (explurimis, sentenzen.430en.165del2007).

Nella specie, le disposizioni oggetto del giudizio – le quali si inseriscono in corpi normativi volti allaregolamentazione degli spettacoli e degli esercizi commerciali, dettando precipuamente limiti allacollocazionenelterritoriodellesaledagiocoediattrazioneedelleapparecchiaturepergiochileciti–sonodichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenutimaggiormente vulnerabili, o per la giovane età operché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddettocompulsivo,nonchéadevitareeffettipregiudizievoliperilcontestourbano,laviabilitàelaquietepubblica.

Lecaratteristicheoraevidenziatevalgonoadifferenziareledisposizioniimpugnatedalcontestonormativo,in materia di gioco, di cui si è già occupata questa Corte (sentenze n. 72 del 2010 e n. 237 del 2006),rendendolanormativaprovincialeinesamenonriconducibileallacompetenzalegislativastataleinmateriadi«ordinepubblicoesicurezza»;materiache,perconsolidatagiurisprudenzadiquestaCorte,attienealla«prevenzionedeireatiedalmantenimentodell’ordinepubblico»,intesoquestoquale«complessodeibenigiuridicifondamentaliedegliinteressipubbliciprimarisuiqualisireggelacivileconvivenzanellacomunitànazionale»(explurimis,sentenzan.35del2011).

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Alriguardo,nonpuòcondividersil’assuntodelricorrente,secondoilquale,proprioallalucedeiprincipioraricordati, la tutela dei minori – cui le norme regionali censurate sono (tra l’altro) preordinate – nonpotrebbechespettareallalegislazioneesclusivastatale,essendoincontestabilechedettatutelasitraducainun«interessepubblicoprimario».Gli«interessipubbliciprimari»chevengonoinrilievoaifiniconsideratisono, infatti, per quanto detto, unicamente gli interessi essenziali al mantenimento di una ordinataconvivenza civile: risultando evidente come, diversamente opinando, si produrrebbe una smisuratadilatazione della nozione di sicurezza e ordine pubblico, tale da porre in crisi la stessa ripartizionecostituzionale delle competenze legislative, con l’affermazione di una preminente competenza statalepotenzialmenteriferibileaognitipodiattività.Lasemplicecircostanzacheladisciplinanormativaattengaaunbenegiuridicofondamentalenonvale,dunque,dipersé,aescluderelapotestàlegislativaregionaleoprovinciale,radicandoquellastatale.

Nelcasoinesame,ledisposizionicensuratehannoriguardoasituazionichenonnecessariamenteimplicanounconcretopericolodicommissionedi fattipenalmente illecitioditurbativadell’ordinepubblico, intesoneiterminidianzievidenziati,preoccupandosi,piuttosto,delleconseguenzesocialidell’offertadeigiochisufasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell’impatto sul territorio dell’afflusso a dettigiochidegliutenti.

Ledisposizioniimpugnate,infatti,nonincidonodirettamentesullaindividuazioneedinstallazionedeigiochileciti,masufattori (quali laprossimitàadeterminati luoghie lapubblicità)chepotrebbero,dauncanto,indurrealgiocounpubblicocostituitodasoggettipsicologicamentepiùvulnerabiliodimmaturie,quindi,maggiormenteesposti alla capacità suggestivadell’illusionedi conseguire, tramite il gioco, vincitee faciliguadagni;dall’altro,influiresullaviabilitàesull’inquinamentoacusticodelleareeinteressate.

perquestimotivi

LACORTECOSTITUZIONALE

dichiaranonfondatalaquestionedi legittimitàcostituzionaledegliartt.1e2,comma2,della leggedellaProvincia di Bolzano 22 novembre 2010, n. 13 (Disposizioni in materia di gioco lecito), sollevata dalPresidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera h), dellaCostituzione,conilricorsoindicatoinepigrafe.

CosìdecisoinRoma,nellasededellaCortecostituzionale,PalazzodellaConsulta,il9novembre2011.

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SENTENZADELLACORTECOSTITUZIONALEN.220/2014Giudizio GIUDIZIODILEGITTIMITÀCOSTITUZIONALEINVIAINCIDENTALEPresidenteCASSESE-RedattoreAMATOUdienzaPubblicadel08/07/2014Decisionedel09/07/2014Depositodel18/07/2014PubblicazioneinG.U.23/07/2014n.31Normeimpugnate:Artt.42e50,c.7°,deldecretolegislativo18/08/2000,n.267;art.31,c.2°,deldecreto

legge06/12/2011,n.201,convertito,conmodificazioni,dall'art.1,c.1°,dellalegge22/12/2011,n.214.

Massime: 38109381103811138112Attidecisi: ordd.292/2012;115e161/2013

LACORTECOSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Sabino CASSESE; Giudici : PaoloMaria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,AlessandroCRISCUOLO,PaoloGROSSI,AldoCAROSI,MartaCARTABIA,SergioMATTARELLA,MarioRosarioMORELLI,GiancarloCORAGGIO,GiulianoAMATO,

hapronunciatolaseguente

SENTENZA

neigiudizidilegittimitàcostituzionaledegliartt.42e50,comma7,deldecretolegislativo18agosto2000,n.267(Testounicodelleleggisull’ordinamentodeglientilocali),nonchédell’art.31,comma2,deldecreto-legge6dicembre2011,n.201 (Disposizioniurgentiper la crescita, l’equitàe il consolidamentodei contipubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214,promossodalTribunaleamministrativoregionaleperilPiemonte,conordinanzedel18settembre2012,14febbraioe24aprile2013,rispettivamenteiscrittealn.292delregistroordinanzedel2012edainn.115e161 del registro ordinanze del 2013, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 1, 22 e 28,primaseriespeciale,dell’anno2013.

VistigliattidicostituzionediRosaGiglioedaltri,delComunediRivoli,diLottomaticaVideolotRetespaedelComunediSanthià,nonchégliattidiinterventodelCODACONSedaltra,edelPresidentedelConsigliodeiministri;

uditonell’udienzadell’8luglio2014ilGiudicerelatoreGiulianoAmato;

uditi gli avvocati Saverio Sticchi Damiani per Rosa Giglio e altri, Beniamino Caravita di Toritto perLottomaticaVideolotRetespa,MarcoPizzettiperilComunediRivoli,LucaDiRaimondoperilComunediSanthiàel’avvocatodelloStatoMariaPiaCamassaperilPresidentedelConsigliodeiministri.

Ritenutoinfatto

1.– Il Tribunaleamministrativo regionaleper il Piemonteha sollevato− in riferimentoagli artt. 32e118Cost.−questionedilegittimitàcostituzionaledegliartt.42e50,comma7,deldecretolegislativo18agosto2000,n.267(Testounicodelle leggisull’ordinamentodeglienti locali),nonchédell’art.31,comma2,deldecreto-legge6dicembre2011,n.201(Disposizioniurgentiperlacrescita,l’equitàeilconsolidamentodeicontipubblici), convertito, conmodificazioni,dall’art.1, comma1,della legge22dicembre2011,n.214,

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nellaparte in cui talidisposizioninonprevedono la competenzadeiComuniadadottareattinormativieprovvedimentali volti a limitare l’uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell’art. 110 del regiodecreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in ogniesercizioaciòautorizzatoaisensidell’art.86dellostessor.d.n.773del1931.

2.− In particolare l’art. 50, comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che «Il sindaco, altresì,coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criterieventualmente indicatidallaRegione,glioraridegliesercizicommerciali,deipubblicieserciziedeiservizipubblici,nonché,d’intesaconiresponsabiliterritorialmentecompetentidelleamministrazioniinteressate,gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzarel’espletamentodeiserviziconleesigenzecomplessiveegeneralidegliutenti».

Viene inoltre censurata, in riferimento agli stessi parametri degli artt. 32 e 118 Cost., la disposizionedell’art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, il quale prevede che «Secondo la disciplina dell’UnioneEuropea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi,costituisceprincipiogeneraledell’ordinamentonazionalelalibertàdiaperturadinuoviesercizicommercialisul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelliconnessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beniculturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente commaentro90giornidalladatadientratainvigoredellaleggediconversionedelpresentedecreto.».

Il TAR ha infine sollevato – sempre con riferimento ai medesimi parametri − questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 42 del d.lgs. n. 267 del 2000, il quale stabilisce le funzioni attribuite ai consiglicomunali,comprendendovi,fralealtre,lacompetenzaregolamentare.

2.1.− Leprimedueordinanzedi rimessione (r.o.n.292del2012en.115del2013) traggonooriginedaigiudiziaventiadoggettol’impugnazionedell’ordinanza23maggio2012,n.263,conlaqualeilsindacodelComunediRivoli hadisposto limitazioniorarie all’utilizzodi apparecchidagioco,nonché l’impugnazionedel regolamento comunale per le sale giochi e per l’installazione di apparecchi elettronici o da gioco,approvatocondeliberaconsiliaredel21dicembre2011,n.124.

IlTARevidenziachel’ordinanzasindacaleimpugnatafaapplicazionedell’art.50,comma7,deld.lgs.n.267del2000;riferisceinoltreche,asostegnodell’impugnativa,lepartiricorrentihannocontestato–fral’altro− la contrarietà del regolamento e dell’ordinanza impugnata alle disposizioni nazionali in tema diliberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali; la violazione delle normecostituzionali in temadi ripartodelle competenze legislative (art.117, secondocomma, letterah,Cost.),nonchélaviolazionedegliartt.50e54deld.lgs.n.267del2000.

Nella terza ordinanza di rimessione (r.o. n. 161 del 2013), il TAR – dato atto di avere annullato dueordinanze del sindaco del Comune di Santhià limitative dell’apertura di sale giochi nel centro storico –riferiscediesserechiamatoavalutarelalegittimitàdelregolamentodellostessoComuneperladisciplinadellesalegiochi,approvatocondeliberaconsiliaredel20dicembre2011,n.92.Inquestocaso,osservailTAR, il Comune resistente ha fatto applicazione «di un potere di disciplina limitativa in via ordinaria diattività che possono pregiudicare categorie della popolazionemeritevoli di specifica tutela, la cui fonteandrebbeindividuatanell’art.42enell’art.50,comma7,TUEL».

2.2.−Intutteleordinanzedirimessione,ilgiudiceaquoosserva,inpuntodirilevanza,chelequestionidicostituzionalità coinvolgono i presupposti normativi sui quali si fondano gli atti impugnati, dalmomentocheilpetitumsostanzialedellepartiricorrenticonsistenellanegazionedellacompetenzaincapoaglientilocalidelpoteredilimitarel’usodegliapparecchidagiocodicuialcomma6dell’art.110delr.d.18giugno1931,n.773;aquestoriguardo,ilgiudiceaquosottolineailcaratterepreliminaredellacensurariguardante

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l’incompetenzadell’autoritàemanante,rispettoallealtrecensuredeiricorrenti.

2.3.− Quanto alla non manifesta infondatezza, nelle prime due ordinanze, derivanti dai giudizi diimpugnazione dell’ordinanza sindacale di Rivoli, il TAR osserva che la stessa sarebbe stata adottata indifetto dei presupposti di cui all’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, poiché il sindaco non sisarebbelimitatoaesercitarelapotestàdicoordinamentoeriorganizzazionedelcommercioattribuitadalladisposizionecensurata,maavrebbe, invece,apportatolimitazioni inordinealla localizzazioneeallafasciaorariadiutilizzoefunzionamentodegliapparecchidagioco,conciòponendosiincontrasto–inparticolare−coniprincipidicuiallaletterad-bis)dell’art.3,comma1,dellalegge4agosto2006,n.248(Conversionein legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per ilrilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchéinterventiinmateriadientrateedicontrastoall'evasionefiscale),cosìcomemodificatadallostessoart.31deld.l.n.201del2011.Taledisposizioneprevedeinfattiche«[…]leattivitàcommerciali,comeindividuatedal decreto legislativo 31marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svoltesenzaiseguentilimitieprescrizioni:[...]d-bis)ilrispettodeglioraridiaperturaedichiusura».

Nella terza ordinanza, emessa nel giudizio di impugnazione del regolamento consiliare di Santhià, il TARrileva che non si rinviene nell’ordinamento una norma che attribuisca ai Comuni il potere di adottare,mediantel’ordinariostrumentodelregolamentoconsiliare,unadisciplinavalidaperilterritoriocomunaledeglioraridiutilizzodegliapparecchidagioco,dovendosiriscontrare,dunque,lacarenzadiunaadeguatabasenormativaperl’eserciziodelrelativopoteredapartedell’entelocale.

Nell’ambitodi tutte leordinanzedi rimessione, ilTARritienequindiche iprovvedimenti impugnati sianostatiadottatialdifuoridiunacompetenzacomunale,inunamateriadisciplinatadallaleggestatale.

2.4.−IlTARrichiamalasentenzan.115del2011diquestaCorte,laqualehadichiaratocostituzionalmenteillegittimo l’art. 54, comma4, del d.lgs. n. 267del 2000, come sostituito dall’art. 6 del decreto-legge 23maggio2008,n.92(Misureurgentiinmateriadisicurezzapubblica),convertito,conmodificazioni,dall’art.1,comma1,dellalegge24luglio2008,n.125,nellaparteincuicomprendelalocuzione«,anche»,primadelleparole«contingibilieurgenti»;intalepronunciasiaffermacheperillegittimoeserciziodapartedelsindacodel poteredi cui all’art. 54, comma4, del d.lgs. n. 267del 2000, è indispensabile che ricorrano,nell’ambitodelterritoriocomunaleinteressato,ipresuppostidi«urgenza»,afrontedelverificarsidieventididannoodipericolononfronteggiabiliconlemisureordinarie.

Peraltro,ilgiudiceaquoritienechenellafattispecieilComunenonabbiaapplicatol’art.54,comma4,deld.lgs.n.267del2000,bensìunpoterenormativo−individuatodall’art.50,comma7,deld.lgs.n.267del2000−chelimitainviaordinarialeattivitàchepossonopregiudicarecategoriedellapopolazionemeritevolidispecificatutela.Aquestoriguardo,ilTARosservache«ladiffusionedegliapparecchidagiocolecitinoncostituiscediperséunamotivazionesufficienteperintervenirealdifuoridell’ordinariadistribuzionedellecompetenze».

2.5.−Néd’altraparte,adavvisodelTAR,sarebberinvenibilenell’ordinamentounanormacheattribuiscaaiComuniilpoterediadottareunadisciplinadell’orariodiutilizzodegliapparecchidagioco.L’art.50,comma7,deld.lgs.n.267del2000,el’art.31,comma2,deld.l.n.201del2011determinerebberoquindil’assenzadiprincipinormatividicontrastodellapatologiaormairiconosciutaedenominata«ludopatia».

Pertanto, solo attraverso una declaratoria di incostituzionalità delle disposizioni censurate ed, inparticolare, riconoscendo agli enti locali una specifica funzione di contrasto del fenomenopatologico, inapplicazione dei principi di prossimità con la collettività locale e di sussidiarietà tra amministrazionipubbliche,sidoterebbel’ordinamentogiuridicodistrumentiperun’azioneamministrativavoltaadarginareladisponibilitàillimitatadell’offertadigioco,limitandonegliingenticostisociali,medianteladelimitazionedei periodi della giornata nei quali si manifestano con più evidenza i fenomeni di devianza ed

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emarginazionesocialedisoggettiappartenentiaicetipiùdeboli.

Laviolazionedeiprincipidicuiagliartt.118e32Cost.discenderebbepropriodallamancataattribuzioneaglientilocalidelpoteredidisciplinasussidiariainfunzionedituteladeicittadini,anchealdifuoridiunasituazionediemergenza,ovverodigravepericoloperl’incolumitàpubblicaelasicurezzaurbana,previstadall’art.54deld.lgs.n.267del2000.

2.6.−D’altraparte,nonsarebbesufficienteagarantirelatuteladellecategoriedeboliladisciplinadell’art.1,comma70,della legge13dicembre2010,n.220(Disposizioniper laformazionedelbilancioannualeepluriennale dello Stato − legge di stabilità 2011), la quale demanda all’Amministrazione autonoma deimonopoli di Stato, di concerto con il Ministero della salute, la predisposizione di linee d’azione per laprevenzione,ilcontrastoeilrecuperodifenomenidiludopatiaconseguenteagiococompulsivo.

Anchelacircolaredell’Agenziadelleentrate13maggio2005,n.21,applicativadell’art.1,comma497,dellalegge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delloStato–leggefinanziaria2005),intemadiesenzioneIVAperlaraccoltadellegiocatecongliapparecchidaintrattenimento, sarebbe volta a salvaguardare esclusivamente la stabilità del gettito tributario, anche asacrificiodi interessidi rangosuperiore, conconseguenteviolazionedeiprincipidi cuiagliartt.118e32Cost.

2.7.−IlTARrichiamainoltrelasentenzan.300del2011,chehaesclusolaviolazionedellariservadileggestataleintemadiordinepubblico,laddoveloscopodellenormenonsiaquellodievitarechedalleattivitàinquestionepossanoderivareconseguenzepenalmenterilevanti,maesclusivamentequellodi«preservaredalleimplicazioninegativedelgioco,ancheselecito,determinatecategoriedipersone,noningrado,perlelorocondizionipersonali,digestireinmodoadeguatol’accessoataleformadiintrattenimento».

Nel caso in questione, le disposizioni censurate hanno riguardo a situazioni che non necessariamenteimplicano un concreto pericolo di commissione di fatti penalmente illeciti o di turbativa dell’ordinepubblico, inteso nei termini dianzi evidenziati, preoccupandosi, piuttosto, delle conseguenze socialidell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell’impatto sulterritoriodell’afflussodegliutentiversodettigiochi.Talicaratteristichevarrebberoquindiadescluderechelanormativainesamesiariconducibileallacompetenzalegislativastataleinmateriadi«ordinepubblicoesicurezza», materia che attiene alla «prevenzione dei reati ed al mantenimento dell’ordine pubblico»,intesoquestoquale«complessodeibenigiuridicifondamentaliedegliinteressipubbliciprimarisuiqualisireggel’ordinataecivileconvivenzanellacomunitànazionale»(explurimis,sentenzan.35del2011).

Adavvisodelgiudiceaquo,gli«interessipubbliciprimari»chevengonoinrilievosarebberounicamentegliinteressi essenziali al mantenimento di un’ordinata convivenza civile: infatti, diversamente opinando, siprodurrebbeunasmisuratadilatazionedellenozionidisicurezzaeordinepubblico,taledaporreincrisilastessa ripartizione costituzionale delle competenze legislative, con l’affermazione di una preminentecompetenzastatale,potenzialmenteriferibileaognitipodiattività.Lasemplicecircostanzacheladisciplinanormativa attenga a un bene giuridico fondamentale non varrebbe, dunque, di per sé, a escludere lapotestàlegislativaregionaleoprovinciale,radicandoquellastatale.

2.8.− Il giudice rimettente evidenzia inoltre che il recente decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158(Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela dellasalute),convertito,conmodificazioni,dall’art.1,comma1,dellalegge8novembre2012,n.189,all’art.7ha qualificato come ludopatie i fenomeni patologici connessi all’uso di apparecchiature per il gioco,attribuendoalla relativanormativadi contrasto lavalenzadiunadisciplinadella salutepubblica,ai sensidell’art. 32 Cost. Inoltre, il comma 10 del medesimo art. 7 prevede la pianificazione, da partedell’AmministrazioneautonomadeimonopolidiStato,diformediprogressivaricollocazionedeipuntidellaretefisicadiraccoltadelgioco,territorialmenteprossimia istitutiscolasticiprimariesecondari,strutture

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sanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto; ai fini di tali pianificazioni, l’Amministrazione autonoma deimonopolidiStatotieneconto, tra l’altro,dellepropostemotivatedeiComuni.Tuttavia, talipianificazionioperano solo rispetto alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data dientratainvigoredellaleggediconversionedeldecreto;sonoquindiescluseleautorizzazionigiàrilasciate.

Pertanto, ad avviso del TAR, la normativa vigente non realizzerebbe la tutela della salute pubblica,medianteilcontrastodeifenomenidi«ludopatia»,inquantolastessanonterrebbecontodelleconcessionibanditeindataanteriorealladisciplinadiconversionedeld.l.n.158del2012.

2.9.−D’altraparte,conriferimentoallaviolazionedell’art.118Cost., ilTARrichiamalasentenzan.14del2012, nella quale ritiene di ravvisare il riconoscimento in capo al Comune del potere di individuarelimitazioni e destinazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle predefinite dalla legislazione nazionale eregionale,nell’ambitodellapianificazionedel territorioedelleattivitàeconomiche.Etuttaviatalepoteresindacale − che si porrebbe in linea con l’autonomia riconosciuta anche ai Comuni dal Titolo V dellaCostituzione,esegnatamenteconlapotestàregolamentarericonosciutadall’art.117,sestocomma,Cost.−nonsarebbeconferitoaiComunidaalcunaspecificadisposizionedilegge.

3.− IlPresidentedelConsigliodeiministri, rappresentatoedifesodall’AvvocaturageneraledelloStato,èintervenutonelgiudiziorelativoalreg.ord.n.292del2012conmemoriadepositatail22gennaio2013incui ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità delle questioni sollevate dal TAR, sotto il profilo deldifettodirilevanza,inquantol’art.50,comma7,deld.lgs.n.267del2000,noncostituirebbeilfondamentodei provvedimenti impugnati; infatti, la disposizione in esame si limiterebbe a disciplinare il potere delsindaco di coordinare e organizzare gli orari di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, senzaperaltro affidare allo stesso alcuna competenza inmateriadi limitazioni all’usodegli apparecchi di giocoubicatiintaliesercizi.

AfrontedellecensureformulatedalTARconriferimentoall’art.50,comma7,deld.lgs.n.267del2000,l’AvvocaturageneraledelloStato suggerisceun’interpretazionecostituzionalmenteorientatadellanormadell’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, conseguente all’intervento parzialmente demolitoriooperato dalla sentenza n. 115 del 2011, la quale potrebbe portare a rinvenire nel potere d’ordinanzacontingibile e urgente, il fondamento giustificativo dell’intervento dell’ente locale in questa materia,interventocheviceversailTARrimettenteritienepreclusodallalegislazionevigente.

Nel merito, l’Avvocatura dello Stato deduce l’infondatezza delle censure formulate nelle ordinanze dirimessione.Lamateriadelgiocolecitodovrebbeinfattiesserericondottaallatuteladell’ordinepubblicoedella sicurezza, che la letterah)del secondocommadell’art.117Cost. riservaalloStato.Ed’altraparte,dall’art.118Cost.discenderebbechelamateriadell’«ordinepubblicoesicurezza»debbaessereattribuitaagliorganistatali,inmododagarantirneuneserciziounitariosututtoilterritorionazionale.

D’altra parte, la drastica limitazione degli orari delle sale giochi opererebbe esclusivamente come unostrumento espulsivo e di sradicamento (in contrasto con l’art. 41 Cost. e la recente liberalizzazione) peralcune attività già insediate sul territorio comunale, senza alcun beneficio sistemico, in quanto ciòdeterminerebbeunincrementodelpendolarismodeigiocatoriversoaltrelocalitàpiùpermissive.

Analogheargomentazionisonostatesvoltedall’AvvocaturageneraledelloStatonellesuccessivememoriedel13giugno2013(reg.ord.n.115del2013)edel30luglio2013(reg.ord.n.161del2013).

4.−IlComunediRivolisiècostituitonelgiudiziorelativoallaordinanzan.292del2012ehachiestochelaCorte,consentenza interpretativa,dichiariche ledisposizionicensuratenonostanoall’eserciziodipoteriregolamentari eprovvedimentali deiComuni volti a limitare−peresigenzedi carattere socio-sanitario−l’usodegliapparecchidagioconeglieserciziautorizzati.Inviasubordinata,ladifesadelComunediRivolihachiesto che sia dichiarata l’illegittimità delle disposizioni censurate, nella parte in cui determinano una

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situazionediassenzadiprincipinormativiacontrastodellapatologia,ormairiconosciuta,dellaludopatiaedescludono la competenza dei Comuni ad emanare atti normativi e provvedimentali volti a limitare l’usodegliapparecchidagiocoautorizzati.

5.−Nelgiudiziorelativoall’ordinanzadirimessionen.292del2012,sisonocostituitetuttelepartiprivatericorrenti e, dopo avere riferito lo svolgimento del processo a quo, hanno chiesto che la Corte dichiariinammissibiliecomunqueinfondatelequestionidilegittimitàcostituzionalesollevatedalTAR.

6.− Nel giudizio relativo all’ordinanza di rimessione n. 115 del 2013, il 17 giugno 2013 si è costituita laricorrente Lottomatica Videolot Rete spa, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili ecomunque infondate. Inparticolare,nellamemoriadel17giugno2014, lastessapartehaevidenziato, inpunto di ammissibilità, la carenza, nell’ordinanza di rimessione, di un petitum unico e definito e laconseguente impossibilità di individuare i precisi confini dell’intervento invocato dal giudice a quo. Lasocietà ricorrente ha eccepito che le censure formulate dal TAR postulano un intervento additivo disistema,cheesuladaipoteridellaCorte.

Nel merito, Lottomatica ha dedotto l’infondatezza della questione, in considerazione della competenzastataleinmateriadi«tuteladellasalute»;edhaosservatoche,d’altraparte,giàalmomentodell’adozionedegli atti comunali impugnati nel giudizio a quo, sarebbe stata adottata una disciplina nazionale volta acontrastarelepatologielegatealgioco,daultimointegratadald.l.n.158del2012.

La questione sollevata dal TAR sarebbe altresì infondata in considerazione della connessione tra ladisciplinadel gioco lecitoe la«materiadella sicurezza, ai sensidell’art. 117, secondocomma, letterah),Cost.,laqualenonsiesauriscenell’adozionedimisurerelativeallaprevenzioneerepressionedeireati,macomprende la tutela dell’interesse generale alla incolumità delle persone, e quindi la salvaguardia di unbenecheabbisognadiunaregolamentazioneuniformesututtoilterritorionazionale»(sentenzan.21del2010).

Inoltre,ladedottaincostituzionalitàdegliartt.50,comma7,deld.lgs.n.267del2000e31,comma2,deld.l.n.201del2011,dovrebbeessereesclusaanche inconsiderazionedeiriflessiche lamateriadelgiocolecitodeterminasulla libertàcostituzionaledi iniziativaeconomicaed imprenditoriale,sancitadall’art.41Cost.

Infine,sottoundiversoprofilo,laquestionesarebbeinfondataancheallalucedellacompetenzaesclusivastatale in materia di «tutela della concorrenza» (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.); ed invero,laddovesiriconoscesseaiComunilapossibilitàdilimitarel’offertadigiochimediantegliapparecchidicuiall’art.110,comma6,delr.d.18giugno1931,n.773,sirimetterebbeatalienti ilpoterediostacolare losvolgimento di un’attività economica lecita, con rischio di compromettere il principio di liberalizzazione,sottesoalcitatoart.31deld.l.n.201del2011.

7.−Nelgiudiziorelativoall’ordinanzadirimessionen.161del2013,siècostituitoilComunediSanthià, ilqualehachiesto l’accoglimentodellaquestionedi legittimitàcostituzionaledegliartt.42e50,comma7,deld.lgs.n.267del2000,nonchédell’art.7deld.l.n.158del2012,convertito,conmodificazioni,dallal.n.189del2012.

IlComunehadedottoinparticolareche,inforzadellatutelacostituzionaleassicurataaldirittoallasaluteedei principi di sussidiarietà e adeguatezza, al Comune debba essere riconosciuto il potere di introdurrelimitazionialladistribuzionesulterritoriodellesaledagiocoattraversol’imposizionesiadidistanzeminimetraquesteeiluoghisensibili,siadiragionevolioraridiaperturaditaliattività.D’altraparte,èlostessoart.118 Cost. ad individuare nel Comune il necessario titolare di ogni funzione amministrativa; pertanto, laomessaattribuzionealComunediunafunzioneamministrativadeterminerebbel’inefficaciadell’intervento

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comunale.

8.−Nelmedesimogiudiziorelativoall’ordinanzan.161del2013,conattodepositatol’8agosto2013sonointervenuti il CODACONS (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degliutenti e dei consumatori) e l’AIDMA Onlus (Associazione italiana per i diritti del malato), chiedendol’accoglimentodellaquestionedilegittimitàcostituzionaledegliartt.42e50,comma7,deld.lgs.n.267del2000,perviolazionedegliartt.118e32Cost.

Consideratoindiritto

1.– Il Tribunaleamministrativo regionaleper il Piemonteha sollevato− in riferimentoagli artt. 32e118Cost.−questionedilegittimitàcostituzionaledegliartt.42e50,comma7,deldecretolegislativo18agosto2000,n.267(Testounicodelle leggisull’ordinamentodeglienti locali),nonchédell’art.31,comma2,deldecreto-legge6dicembre2011,n.201(Disposizioniurgentiperlacrescita,l’equitàeilconsolidamentodeicontipubblici), convertito, conmodificazioni,dall’art.1, comma1,della legge22dicembre2011,n.214,nellaparte in cui talidisposizioninonprevedono la competenzadeiComuniadadottareattinormativieprovvedimentali volti a limitare l’uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell’art. 110 del regiodecreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in ogniesercizioaciòautorizzatoaisensidell’art.86dellostessor.d.n.773del1931.

2.− Le tre ordinanze di rimessione pongono questioni identiche, o tra loro strettamente connesse, inrelazioneallanormativacensurata.

Ed invero, lostessogiudice rimettente− ravvisando laviolazionedeimedesimiparametricostituzionali−denuncialedisposizionisopraindicate,chedisciplinanoipoterinormativieprovvedimentaliattribuitiagliorganirappresentativideglientilocali,nellaparteincuilestessedisposizioninonprevedonochetalipoteripossanoessereesercitaticonfinalitàdicontrastodelladiffusionedelgiocodiazzardopatologico.

Igiudizi,pertanto,vannoriunitiperesserecongiuntamenteesaminatiedecisiconunicapronuncia.

3.−Inviapreliminare,vadichiaratal’inammissibilitàdell’interventodelCODACONSedell’AIDMAOnlusnelgiudiziorelativoall’ordinanzadirimessionen.161del2013.

Edinvero–aprescinderedallalegittimazioneadinterveniredelleassociazionisopraindicate−l’interventoè avvenuto oltre il termine di cui all’art. 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Cortecostituzionale, termine che, secondo il costante orientamento di questa Corte, deve essere ritenutoperentorio (tra lemolte, sentenza n. 303 del 2010) e che non risulta osservato dalle parti intervenientisopraindicate(l’ordinanzadirimessionedelTARPiemonteèstatapubblicatanellaGazzettaUfficiale,primaseriespeciale,n.28del10luglio2013,mentrel’attodiinterventoèstatodepositatol’8agosto2013).

4.−Vainoltrerilevatal’inammissibilitàdellededuzionisvoltedalComunediSanthià,volteadestendereilthema decidendum – come fissato nell’ordinanza di rimessione – anche all’art. 7 del decreto-legge 13settembre2012,n.158 (Disposizioniurgentiperpromuovere lo sviluppodelPaesemedianteunpiùaltolivello di tutela della salute), convertito, conmodificazioni, dall’art. 1, comma1, della legge8novembre2012,n.189.

Infatti,percostantegiurisprudenzadiquestaCorte,l’oggettodelgiudiziodilegittimitàcostituzionaleinviaincidentaleè limitatoalledisposizionieaiparametri indicatinelleordinanzedi rimessione;nonpossono,pertanto, essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili dicostituzionalitàdedottidalleparti,siaeccepiti,manonfattipropridalgiudiceaquo,siavoltiadampliareomodificaresuccessivamenteilcontenutodellestesseordinanze(fralemolte,sentenzen.271del2011,n.

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236en.56del2009,n.86del2008en.244del2005;ordinanzan.174del2003).

5.−Laquestionerelativaall’art.50,comma7,deld.lgs.n.267del2000,èinammissibile.

5.1.− Il TAR Piemonte dubita − con riferimento agli artt. 32 e 118 Cost. − della legittimità costituzionaledell’art.50,comma7,deld.lgs.n.267del2000,chedisciplinapoterinormativieprovvedimentaliattribuitialsindaco,nellaparteincuinonprevedechetalipoteripossanoessereesercitaticonfinalitàdicontrastodelfenomenodelgiocodiazzardopatologico(g.a.p.).Inparticolare,ilrimettenteindividua,nellacapillareeillimitata disponibilità sul territorio delle apparecchiature per il gioco lecito, la causa della recenteemersionedigraviformedidisagiosocialelegateall’utilizzoditaliapparecchiatureedenunciailcontrastotra il bene tutelato dall’art. 32 Cost. e la mancanza in capo agli enti locali del potere di adottare attinormativi e provvedimentali per arginare la diffusione di una patologia che, come questa, lo mette arepentaglio.

Tuttavia,ilgiudiceaquoomettediconsiderarechel’evoluzionedellagiurisprudenzaamministrativa,siadilegittimità,siadimerito,haelaboratoun’interpretazionedell’art.50,comma7,deld.lgs.n.267del2000,compatibilecon iprincipicostituzionalievocati,nelsensodi ritenereche la stessadisposizionecensurataforniscaunfondamentolegislativoalpoteresindacaleinquestione.

Inparticolare,èstatoriconosciutoche−inforzadellageneraleprevisionedell’art.50,comma7,deld.lgs.n.267del2000−ilsindacopuòdisciplinareglioraridellesalegiochiedegliesercizineiqualisianoinstallateapparecchiatureper il giocoe che ciòpuò fareper esigenzedi tuteladella salute, dellaquietepubblica,ovverodellacircolazionestradale.

È pur vero che non sono mancate, anche recentemente, pronunce di segno contrario, le quali hannoaffermato l’illegittimitàdeiprovvedimenti inquestione, rilevando l’incompetenzadell’autoritàemanante;tuttavia il TARomettedi confrontarsi conaltrepossibili soluzioni interpretative, limitandosi a richiamaresoloalcunepronuncedimerito,asostegnodellaillegittimitàdelleordinanzeinesame.

Ladiversa interpretazionedellanorma impugnata (nello stessosensoauspicatodalgiudice rimettente)èconfermata dalle pronunce nelle quali il Consiglio di Stato ha affrontato lo stesso thema decidendumoggetto del presente scrutinio, relativo alla legittimità di ordinanze sindacali limitative degli orari diapertura delle sale giochi, ai sensi dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, per i motivi sopraindicati (Consigliodi Stato, sentenzan. 3271del 2014;ordinanzen. 2133,n. 996del 2014en. 2712del2013;TARLombardia,Brescia,sentenzan.1484del2012;TARCampania,sentenzan.2976del2011;TARLazio,sentenzan.5619del2010).

Sottoundiversoprofilo,ilTARrimettenteomettediconsiderarecheilpoteredilimitareladistribuzionesulterritorio delle sale da gioco attraverso l’imposizione di distanze minime rispetto ai cosiddetti luoghisensibili, potrebbe altresì essere ricondotto alla potestà degli enti locali in materia di pianificazione egoverno del territorio, rispetto alla quale la Costituzione e la legge ordinaria conferiscono al Comune lerelativefunzioni.

DellostessoavvisoèilConsigliodiStatoquandoaffermachel’eserciziodelpoteredipianificazionenonpuòessere intesosolocomeuncoordinamentodellepotenzialitàedificatorieconnessealdirittodiproprietà,madeveesserericostruitocomeinterventodeglientiesponenzialisulproprioterritorio,infunzionedellosviluppo complessivo ed armonico delmedesimo, che tenga conto sia delle potenzialità edificatorie deisuoli,siadivaloriambientaliepaesaggistici,siadiesigenzedituteladellasaluteequindidellavitasalubredegliabitanti(ConsigliodiStato,sentenzan.2710del2012).

La non adeguata utilizzazione dei poteri interpretativi che la legge riconosce al giudice rimettente e lamancata esplorazione di diverse, pur praticabili, soluzioni ermeneutiche, costituiscono omissioni tali da

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rendereinammissibilelaquestione(explurimis,ordinanzen.304en.102del2012).

6.−Laquestionerelativaall’art.31,comma2,deld.l.n.201del2011èinammissibile.

6.1.−Vapreliminarmenterilevatoche,sianeldispositivo,sianellapartemotivazionale,ilTARhaindicato,tra ledisposizioni impugnate, il primo commadell’art. 31del d.l. n. 201del 2011, ancorchéemerga conestremachiarezza−dalcontenutocomplessivodelleordinanzedirimessione−chelecensureriguardanoladisposizione del secondo comma del medesimo art. 31, il cui testo viene riportato per esteso dalrimettente.

Taleerroneaindicazionenonapparetuttaviapreclusivadell’esamedellaquestione;vainfattiriconosciutala possibilità di procedere a rettificare l’indicazione erronea, laddove i termini della stessa, come nellaspecie,risultinosufficientementechiari(sentenzen.387del2008,n.430del1995,n.188del1994en.142del1993;ordinanzen.211del2004,n.5del1998en.476del1994).

6.2.−Ladisposizioneinesame–dopoavereaffermatochecostituisce«principiogeneraledell’ordinamentonazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limititerritorialioaltrivincolidiqualsiasialtranatura»–ammetteladerogabilitàdelgeneraleprincipiodilibertàattraverso l’introduzione di limiti territoriali, purché «connessi alla tutela della salute, dei lavoratori,dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali». La seconda parte della disposizionecensurata stabilisce quindi quali possano essere le esigenze suscettibili di giustificare le limitazioni algeneraleprincipiodilibertàdiaperturadinuoviesercizicommercialisulterritorio.

Peraltro,ildatotestualeappareinsuperabilenelrichiamoall’«apertura»di«nuovi»esercizicommerciali.Ilpresuppostoapplicativodelprincipiogenerale,nonchédellesuederoghe,apparecostituitopropriodalla«novità»degliesercizicommercialiaiqualisiriferisceladisposizione.

Tuttavia, lo sviluppo argomentativo delle due ordinanze di rimessione non fornisce alcun elemento diconoscenzacircal’effettivanovitàdegliesercizicommercialiinteressatidaiprovvedimentiimpugnati;intalmodo,ilgiudiceaquosièsottrattoall’oneredimotivarecompiutamentelanecessitàdifareapplicazionedellanormaimpugnata.Laquestionedilegittimitàcostituzionalerisultaquindiinammissibileperdifettodimotivazioneinordineallarilevanzadellastessa.

7.−Laquestionerelativaall’art.42deld.lgs.n.267del2000èparimentiinammissibile.

7.1.−Nellaprospettazionedell’ordinanzadirimessione,ilpetitumdelgiudiceaquoèvoltoadottenereladeclaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 42 del d.lgs. n. 267 del 2000, «nella parte in cuidetermina[no]unasituazionediassenzadiprincipinormativiacontrastodellapatologiaormairiconosciutadella“ludopatia”».

Il TAR si limita a riferire che oggetto dell’impugnativa è, unitamente ad altri atti della medesimaamministrazione comunale, il regolamento consiliare per la disciplina delle sale giochi e che «il petitumsostanziale consiste nella negazione della competenza in capo agli enti locali del potere di limitare l’usodegli apparecchi da gioco […] in ogni esercizio a ciò autorizzato»; risulta tuttavia omessa qualsiasiindicazioneinordinealcontenutodispositivodelregolamentoimpugnato,nonchéaiprofilidi illegittimitàditaleattoconsiliare.

Al di là della carente descrizione della fattispecie − per l’omessa indicazione del contenuto dell’attoimpugnatoedeivizidi legittimitàdaiqualisarebbeaffetto–ealdi làdellamancata individuazionedellaspecificadisposizioneincuisiravvisalaviolazionedeiparametricostituzionali,varilevatocheilrimettentenon invocaaffattounapronunciaablativadellanormacensurata,ma richiedepiuttostoun interventoditipo additivo, volto ad ampliare l’ambito delle attribuzioni consiliari, in una prospettiva di contrasto e

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prevenzione dei fenomeni patologici connessi al gioco; e tuttavia, ai fini del conseguimento di taleobiettivo,èstataomessaogni indicazioneinordinealladirezioneeaicontenutidell’interventocorrettivoauspicato, tra i molteplici astrattamente ipotizzabili. Tale omissione si risolve nella indeterminatezza edambiguitàdelpetitum,lequalicomportanol’inammissibilitàdellaquestione(sentenzen.220del2012;n.186en.117del2011;ordinanzen.335,n.260en.21del2011,n.54del2008).

perquestimotivi

LACORTECOSTITUZIONALE

riunitiigiudizi,

1) dichiara inammissibile l’intervento del CODACONS (Coordinamento delle associazioni per la difesadell’ambienteedeidiritti degli utenti edei consumatori) edell’AIDMAOnlus (Associazione italianaper idirittidelmalato);

2)dichiara l’inammissibilitàdellaquestionedi legittimitàcostituzionaledell’art.50,comma7,deldecretolegislativo18agosto2000,n.267 (Testounicodelle leggi sull’ordinamentodeglienti locali), sollevata, inriferimentoagli artt.32e118dellaCostituzione,dalTribunaleamministrativo regionaleper ilPiemonte,conleordinanzeindicateinepigrafe;

3)dichiaral’inammissibilitàdellaquestionedilegittimitàcostituzionaledell’art.31,comma2,deldecreto-legge6dicembre2011,n.201 (Disposizioniurgentiper la crescita, l’equitàe il consolidamentodei contipubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214,sollevata,inriferimentoagliartt.32e118dellaCostituzione,dalTribunaleamministrativoregionaleperilPiemonte,conleordinanzeiscrittealn.292delregistroordinanzedel2012ealn.115del2013;

4) dichiara l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 42 del d.lgs. n. 267 del2000,sollevata,inriferimentoagliartt.32e118Costituzione,dalTribunaleamministrativoregionaleperilPiemonte,conl’ordinanzaiscrittaaln.161delregistroordinanzedel2013.

CosìdecisoinRoma,nellasededellaCortecostituzionale,PalazzodellaConsulta,il9luglio2014.

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SentenzadelConsigliodiStaton.5251del2014(SezioneQuinta)

Sul ricorso numero di registro generale 5621 del 2013, proposto da:Impresa Individuale VicariottoMarco, in persona del suo legale rappresentante, rappresentato e difesodall’avv. Giovanni Gerbi e dall’avv. Giovan Candido Di Gioia, con domicilio eletto presso lo studio diquest’ultimoinRoma,piazzaGiuseppeMazzini,27;

contro

ComunediGenova(Ge),inpersonadelSindacoprotempore,costituitosiingiudizio,rappresentatoedifesodall’avv.LucaDePaoliedall’avv.AurelioDomenicoMasuelli,entrambidell’AvvocaturaComunale,nonchédall’avv.GabrielePafundi,condomicilioelettoinRomapressolostudiodiquest’ultimo,vialeGiulioCesare,14a/4;

e con l'intervento di ad adiuvandum: Federazione Italiana Tabaccai (F.I.T.), in persona del suo legalerappresentantepro tempore, costituitosi ingiudizio, rappresentatoedifesodall’avv.AlfonsoCelotto,condomicilioelettopressoilsuostudioinRoma,viaPrincipessaClotilde,2;

per lariformadellasentenzadelT.A.R.per laLiguria,Sez. II,n.753dd.7maggio2013,resatra lepartieconcernentediniegoautorizzazioneall’installazionediquattroapparecchiautomaticidivideopoker

Vistiilricorsoinappelloeirelativiallegati;

Vistol’attodicostituzioneingiudiziodiComunediGenova;

Vistol’attodiinterventoadadiuvandumdellaFederazioneItalianaTabaccai(F.I.T.);

Vistelememoriedifensive;

Vistituttigliattidellacausa;

Relatorenell’udienzapubblicadelgiorno1°aprile2014ilCons.FulvioRoccoeuditiperilricorrenteMarcoVicariotto l’avv. Giovan Candido Di Gioia, per il Comune di Genova l’avv. Gabriele Pafundi e per laFederazioneItalianaTabaccai(F.I.T.)l’avv.AngeloClariziasudelegadell’avv.AlfonsoCelotto;

Ritenutoeconsideratoinfattoedirittoquantosegue.

FATTOeDIRITTO

1.1. L’attuale appellante, Sig. Marco Vicariotto, espone di essere titolare di una rivendita di tabacchicorrenteinGenova,ViaSanQuiricon.130r,nellaqualeèstatoassentitodall’AmministrazioneautonomadeimonopolidiStato,a’sensidell’art.110,comma6,delT.U.approvatoconR.D.18giugno1931n.773esuccessivemodificheedintegrazioni,ilfunzionamentodiquattroapparecchiautomaticidislotmachines.

1.2. Con ricorsoproposto subR.G. 929del 2012 innanzi al T.A.R. per la Liguria il Vincenzottoha chiestol’annullamento del provvedimento Prot. n. 258208 dd. 24 agosto 2012 con il quale il Dirigente delloSportello unico delle attività produttive del Comune di Genova ha vietato l’installazione degli anzidetti

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apparecchi,avutoriguardoaquantodispostodall’art.2,comma1,primapartedellaL.R.30aprile2012n.17 ( “Disciplina delle sale da gioco”), in forza del quale “ai fini della presente legge, l’autorizzazioneall’eserciziodi cuiall’articolo1,ai sensidel regiodecreto18giugno1931,n.773 (Approvazionedel testounico delle leggi di pubblica sicurezza) e successivemodificazioni ed integrazioni, non viene concessa nelcasodiubicazioneinunraggiodi300metri,misuratiperladistanzapedonalepiùbreve,daistitutiscolasticidiqualsiasigrado,luoghidiculto,impiantisportiviecentrigiovanilioaltriistitutifrequentatiprincipalmentedagiovanio strutture residenziali o semiresidenziali operanti inambito sanitarioo socio–assistenziale edinoltre strutture ricettiveper categorie protette”: e ciò inquanto la rivenditadi tabacchi delVicariotto èubicataadunadistanzainferioredi300metridallachiesadiSanQuirico(rectius:ChiesadeiSantiQuiricoeGiulitta).

1.2. Nel ricorso medesimo il Vicariotto ha sostenuto che il provvedimento risultava illegittimo perviolazionedelregimedellecompetenzeinternedegliEntilocali,inquantoadottatodaldirigenteenondalSindacoche,inLiguria,èautoritàlocalediPubblicaSicurezza.

Il ricorrente ha pure dedotto l’illegittima applicazione della L.R. 17 del 2012, la quale disciplinerebbesoltanto l’esercizio delle sale giochi vere e proprie e non già l’installazione e l’utilizzazione delle slotmachines; l’invaliditàcomunitariadellamedesimaL.R.17del2012, laquale incidendosullamateriadellecc.dd. “regole tecniche” avrebbe dovuto essere preventivamente sottoposta all’esame CommissioneEuropeaa’sensidell’art.8dellaDirettiva98/34/CEdelParlamentoEuropeoedelConsigliodel22giugno1998.

In subordine, lo stesso ricorrente ha chiesto che sia proposta questione pregiudiziale di compatibilitàcomunitariaa’sensidell’art.234delTrattatosulfunzionamentodell’UnioneEuropea(TFUE).

Il Vicariotto ha inoltre prospettato l’illegittimità costituzionale della stessa L.R. 17 del 2002 in quantocontraria ai princípi di razionalità, nonchéper la sua inidoneità rispetto allo scopodichiarato, per la suaviolazionedegli artt. 3 e 41Cost. e del principiodi uguaglianza sottodiversi profili, e – ancora –perchécontrariaalladisciplinageneraledelripartodicompetenzetraStatoeRegione.

1.3. Siè costituito in taleprimogradodigiudizio ilComunediGenova, concludendoper la reiezionedelricorso.

1.4.Consentenzan.753dd.7maggio2013laSezioneIIdell’aditoT.A.R.harespintoilricorso,“aconfermadell’orientamento recentemente espresso con sentenzan.ro . 158dd. 24gennaio2013” resadalla stessaSezione:circostanza-questa-che,adavvisodellostessogiudicediprivogrado,“rendeprivodi interessel’esamedelleeccezioniinritovariamenteformulatedall’Amministrazioneresistente”.

Ciòposto,ilT.A.R.haevidenziatoche“laprimadeduzionedifensiva,conlaqualesilamental’incompetenzadeldirigentecomunaleall’adozionedelprovvedimentodidiniegodiinstallazionedellemacchinediraccoltadigiocolecitoditipo“videopoker”relativamenteagliaspettidisciplinantilarelativalocalizzazioneaisensidellaL.R.17del2012,varespintaconsemplicerichiamoallasentenzanr.158del2013chehagiàchiaritocometalecompetenzasussistaaisensidell’art.107TUEL,applicabilealcasodispecietrattandosidiattoampliativo della preesistente autorizzazione commerciale per la rivendita di alcuni generi dimonopolio ericonducibilealgenusdicuiall’art.86delRD773del1931.Lasecondadeduzionedifensiva,secondocuiladisciplinadicuiallaL.R.17del2012nontroverebbeapplicazioneper lerivenditeditabacchi,è infondata,attesa la circostanzaampiamenteevidenziatanegli scrittidifensividelComunediGenova, secondocui lamedesimaL.R.distingueespressamente tra “salegiochi”e“gioco lecitonei locali aperti alpubblico” (cfr.art.1,comma2,chedisciplinal’ambitodiapplicazione)esipropone,traisuoiobiettivi,diregolamentareladistribuzionedelleapparecchiatureper ilgioco lecitosulterritorio,nell’ambitodellecompetenzespettantiallaRegione inordinealla tuteladella saluteedellepolitichesociali,al finediprevenire il viziodelgiocoanche se lecito, condizioni, queste, cui è del tutto razionalmentepreordinataunadisciplinauniforme che

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nonavrebbesensolimitareesclusivamenteallesalegiochisoloperchélerivenditedeitabacchihannogià,nel proprio patrimonio, la possibilità di rivendere altri generi di giuochi e scommesse (che non sonoomogenei a quelli per cui è causa, considerate le differenze strutturali anche in termini di impattopsicologicoindividualesull’utenza).

QuestiultimiargomenticonduconoilCollegioadoverritenere lamanifesta infondatezzadeivariprofilidiincostituzionalitàdellanormachesonostatiprospettatidallapartericorrenteechequest’ultimariproponeassumendo che non sarebbero stati trattati nella sentenza della Corte Costituzionale nr. 300 del 10novembre2011.Inparticolare,èmanifestamenteinfondatoilprimomotivodiillegittimitàdedottoalcaponr.4delricorso,conilqualesicontestalarazionalitàdellaprevisionelegislativanellaparteincuicolpirebbeimmotivatamente lerivenditedeitabacchichegiàoperanoinsettoridigioco(comele lotterie, igratta-e-vinci etc.) a discapito di altri locali, e con il quale si contesta altresì che la limitazione dei 300metri dailuoghidicultoimplicherebbediscriminazionereligiosa:intuttaevidenza,lalimitazionespazialenoncolpiscealcune rivendite a discapito di altre, ed è ispirata alla tutela di determinati luoghi solo in ragione dellanormale utenza che vi fa capo, con evidenti implicazioni di ordine sociale che non assumono a propriooggetto di tutela protezione di sentimenti religiosi o altri presupposti discriminanti. Che poi l’uso dellemacchinesia interdettoaiminorideglianni18, comeprospettaparte ricorrente,nonhaattinenzacon ladisciplina delle distanze da luoghi come le scuole, dal momento che quest’ultima attiene ad un diversoprofilo inerente profili di salvaguardia fattuale degli interessi che il legislatore vuole tutelare. Analogheconsiderazioni vanno quindi svolte per l’ulteriore aspetto di irrazionalità della legge che secondo partericorrente (alpunto4.2del ricorso) sarebbeda ravvisarsinella indimostrata incidenzadelledistanze sulleesigenze di protezione della sicurezza urbana, viabilità, inquinamento acustico e quiete pubblica:l’installazione di macchine da gioco, già in tesi, è volta ad aumentare i servizi rivolti alla clientela dellerivendite come quella del ricorrente, e dunque astrattamente idonea ad incidere sulla quantità dellaclientela,conconseguentenonmanifestairrazionalitàdelladisciplinaregionale.Quantosopraindicatocircala corrispondenza tra la disciplina delle distanze e le finalità di prevenzione sociale che la leggeesplicitamente raffigura consente poi di respingere l’ultimo argomento con il quale parte ricorrentevorrebbe evidenziarne l’illegittimità costituzionale, perché non sussiste alcuna interferenza inprofili dilegislazionestatale,cheassolveinveceadaltrirequisitiditiposoggettivoedituteladell’ordinepubblico.Daultimovaaffrontatol’argomentodicensurasecondocuiladisciplinadelledistanzedicuiallaL.R.inesamesarebbeinerentelamateriadelladisciplinatecnicadirilievocomunitario.Anchetaleargomentodicensuravarespinto,dalmomentocheladisciplinatecnicaafferiscealladimensioneontologicadelprodottoedellesue caratteristiche di offerta, non alla localizzazione che è questione esterna ad esso e meramenteterritoriale,quindiestraneaallematerieindicate.Pertuttequesteragioni,dunque,ilricorsoèinfondatoevarespinto”.

Lo stesso giudice ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di tale primo grado di giudizio,liquidandolenellamisuradi€2.000,00.-(duemila/00).

2.1.Conl’appelloinepigrafeilVicariottochiedeoralariformaditalesentenza.

2.2.L’appellantededucealriguardoleseguenticensure:

1)Erroneitàdellasentenzaappellatapertravisamento,perplessitàedifettodimotivazione;violazionedegliartt.1e2dellaL.R.17del2012inrelazioneagliartt.1e86delT.U.approvatoconR.D.18giugno1931n.7773;incompetenza.

2) Erroneità della sentenza appellataper travisamento, perplessità e difettodimotivazione; violazioneefalsaapplicazionedegliartt.1e2dellaL.R.17del2002sottoaltroprofilo;eccessodipotereperdifettodimotivazione;illogicità;

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3)Erroneitàdellasentenzaappellatapertravisamento,perplessitàedifettodimotivazione;illegittimitàdelprovvedimento dirigenziale Prot. n. 258208 dd. 24 agosto 2012 in relazione all’invalidità/inapplicabilitàdella L.R.17del2012percontrastocon ladirettivan.34/98/CEecon la L.21giugno1986n.317comemodificataeintegratadalD.L.vo23novembre2000n.427.

4)Erroneitàdellasentenzaappellatapertravisamento,perplessitàedifettodimotivazione;infrapetizione;illegittimità del provvedimento dirigenziale Prot. n. 258208 dd. 24 agosto 2012 per illegittimitàcostituzionaledegliartt.1e2dellaL.R.17del2012percontrastocongliartt.3,41e97e117Cost.

2.3.SiècostituitoanchenelpresentegradodigiudizioilComunediGenova,eccependopreliminarmentel’inammissibilitàdell’appelloinepigrafeperomessasuanotificazioneallaRegioneLigurianonostanterisulticontestata la legittimità costituzionale di una legge regionale, nonché la sua difformità al dirittocomunitario.

IlComunehacomunqueconclusoperlareiezionedell’appello.

2.4. Ha dispiegato intervento ad adiuvandum la Federazione Italiana Tabaccai (F.I.T.), eccependopreliminarmentel’incompetenzadelgiudicediprimogradorisultandocompetentepermateriailT.A.R.perilLazioa’sensidell’art.135,comma1,lett.a-quatercod.proc.amm.comenovellatodall’art.10delD.L.2marzo2012n.16convertitoconL.26aprile2012n.44.

Per il resto l’interveniente ha rinviato alle deduzione svolte dall’appellante, concludendo per il loroaccoglimento.

3.Allapubblicaudienzadell’1aprile2014lacausaèstatatrattenutaperladecisione.

4. IlCollegiodevepreliminarmenterilevareche l’appellorisultaammissibile,postoche laRegioneLigurianonèpartenecessariadelpresenteprocedimentonéinprimo,néinsecondogrado.

La funzione legislativa da essa esercitata è di per sé generale ed astratta, e non involge pertanto lavalutazionedi interessispecificieconcreti,viceversaresioggettodell’azioneamministrativadevolutaallacompetenzadelComune.

Poiché pertanto nel presente giudizio non deve essere valutata la legittimità di provvedimentiamministratividellaRegioneLiguria,lastessanondovevaesserequievocataa’sensidell’art.41cod.proc.amm.,potendolastessa–ovefosserinviatalaquestionedicostituzionalitàdellaproprialeggeinnanziallaCorteCostituzionale–costituirsiqualepartenellospecificoprocedimentodicuiall’art.23ess.11marzodellaL.1953n.87,aventeadoggetto–perl’appunto–disposizionidileggeenongiàattiamministrativi.

Altrettantovadettopureperquantoattieneallacircostanzacheintaleprocedimentoèstatasollevatalaquestione della compatibilità di una legge regionale rispetto all’ordinamento comunitario: anche in taleipotesilaRegione,proprioinquantoesercentenellaspecieunafunzionelegislativaenonamministrativa,ben potrà – ove del caso – costituirsi nell’eventuale procedimento innanzi alla Corte di Giustizia CEpromossoa’sensidell’art.267delTrattatosulfunzionamentodell’UnioneEuropea(TFUE).

5. IlCollegio, sempre inviapreliminare,dichiara inammissibile la censuradi incompetenzadel giudicediprimo grado sollevata dall’interveniente Federazione Italiana Tabaccai (F.I.T.) nei riguardi della sentenzaimpugnata:censura,questa,dedottaconrichiamoaquantosegnatamentedispostodell’art.135,comma1,lett.a-quatercod.proc.amm.comenovellatodall’art.10delD.L.2marzo2012n.16convertitoconL.26aprile2012n.44,ilqualecontemplerebbeinpropositolacompetenzafunzionaledelT.A.R.perilLazioperlamateriaquitrattata.

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IlCollegiointalsensoevidenziachea’sensidell’art.9cod.proc.amm.“ildifettodigiurisdizioneèrilevatoin primo grado anche d’ufficio”,mentre “nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specificomotivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sullagiurisdizione”.

Sotto l’immediato profilo letterale, pertanto, la circostanza che il vizio in questione sia espressamentesubordinatonelsecondogradoadunasuaformulazionemediante“specificomotivo”

dell’“impugnazione” imponediconcluderenelsensoche ladeduzionedelviziomedesimopotevaesserefattadallasolaparteappellante,manondallapartecheèintervenutanelgiudiziodisecondogradoeche,pertanto,puòsoloaderirealleprospettazionisvolte–asecondadellanaturaadesivaovverodiopposizionedell’interventodaessadispiegato–dallaparteappellanteovverodallaparteappellata.

Per il casodi specie,pertanto, ladeduzionedel viziodi incompetenzadel giudicediprimogradopotevaesclusivamente tradursi in un motivo d’appello formulabile, ove del caso, dal solo Vicariotto (il quale,peraltro, in primo grado aveva egli stesso adito di propria iniziativa il T.A.R. per la Liguria senza che ilComuneneeccepissel’incompetenza).

6.1.Tuttociòpremesso,l’appelloinepigrafevarespinto.

6.2. Con il primo ordine di motivi il Vicariotto deduce l’incompetenza del Dirigente comunale che haadottatoilprovvedimentoimpugnato.

AlriguardoeglisostienelacompetenzadelSindacoaprovvederesullabasedelleseguentiargomentazioni.

L’attuale testo dell’art. 110 del T.U. approvato con R.D. 773 del 1921 individua, ai commi 6 e 7, “gliapparecchi idonei per il gioco lecito” ed al precedente comma 3 stabilisce che “l’installazione degliapparecchidi cuiai commi6e7èconsentitaesclusivamentenegliesercizi commercialiopubblicionellearee aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88ovverolimitatamenteagliapparecchidicuialcomma7,alleattivitàdispettacoloviaggianteautorizzateaisensidell’‘articolo69,nelrispettodelleprescrizionitecnicheedamministrativevigenti”.

L’art.86,comma3,delmedesimoR.D.773del1931dispone,quindi,che“relativamenteagliapparecchiautomatici,semiautomaticiedelettronicidicuiall’art.110,commi6e7,lalicenzadipubblicasicurezzaè,altresì necessaria”, tra l’altro,“per l’installazione inesercizi commerciali opubblici diversi daquelli già inpossessodialtrelicenzedicuialprimoosecondocommaodicuiall’articolo88,ovveroperl’installazioneinaltreareeapertealpubblico”.

Denota quindi l’appellante che la competenza a rilasciare le licenze per i giochi leciti e, in generale, lefunzionidipoliziaamministrativa,originariamenteattribuitealQuestore,sonooradevolutealSindacoa’sensidell’art.19delD.P.R.24luglio1977n.616,echelalicenzadicuiall’anzidettoart.86delR.D.773del1931 è stata a sua volta sostituita dalla denuncia di inizio di attività e, da ultimo, dalla segnalazionecertificatadi iniziodi attività, rispettivamenteper effettodella L. 24dicembre1993n. 537e delD.L. 13maggio2011n.70,convertitoconmodificazionidallaL.12luglio2011n.106.

Comeèbennoto, le relativedisposizionihanno inprosieguodi temponovellato il contenutodell’art.19dellaL.7agosto1990n.241,adeguandoilsuoimpiantooriginarioatalinuoviistituti.

Ma,inognicaso,l’appellanteaffermacheilfineessenzialedegliartt.86e110siidentificanellatutela,perragionidiordinepubblico,diqueicittadiniche,servendosidelleprestazionideipubbliciesercizi,affidanolalorosaluteelaloroincolumitàaiconduttoridiquesti,erilevacheladisciplinadelgiocolecitodicuialR.D.773 del 1931 va indubitabilmente ascritta allamateria dell’ordine pubblico e della sicurezza (così Corte

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Cost.,26febbraio2010n.72e22giugno2006n.237,nonchéCons.Stato,Sez.VI,18aprile2007n.1772),attenendoancheallapoliziaamministrativalocaledicuiagliartt.9e19delD.P.R.616del1977.

In tale contesto, pertanto – sempre ad avviso dell’appellante – l’art. 1, comma2, della L.R. 17 del 2012coerentementeattribuiscealSindacolacompetenzaadautorizzarel’eserciziodellecasedagioco,nonchél’eserciziodelgiocolecitoneilocaliapertialpubblico,precisandoinviaespressachetaleautorizzazionesiidentificaconquelladicuialR.D.773del1931.

Il Collegio, per parte propria, concorda con la ricostruzione ermeneutica fatta dall’appellante circal’inerenza della materia di cui trattasi ad esigenze di ordine pubblico segnatamente relative alla poliziaamministrativalocale,maevidenziaasuavoltachea’sensidell’art.54,comma1,delT.U.approvatoconD.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, nel testo sostituito per effetto dell’art. 6 del D.L. 23maggio 2008 n. 92,convertitoconmodificazioni,dall’art.1,comma1,dellaL.24luglio2008n.125,“ilSindaco,qualeufficialedelGoverno,sovrintende:a)all’emanazionedegliatticheglisonoattribuitidallaleggeedairegolamentiinmateriadiordineesicurezzapubblica;b)allosvolgimentodellefunzioniaffidateglidallaleggeinmateriadipubblicasicurezzaedipoliziagiudiziaria;c)allavigilanzasututtoquantopossa interessare lasicurezzael'ordinepubblico,informandonepreventivamenteilPrefetto”.

Dalla lettura della surriportata disciplina legislativa ben emerge – quindi - un ruolo del Sindaco qualesoggetto che “sovraintende” all’esercizio delle funzioni in materia di ordine e di pubblica sicurezzarientrantinell’ambitodeglianzidettiartt.9e19delD.P.R.616del1977,echetalesuoruolononimplicaper il Sindacomedesimo l’incombenzadiemanaregliattidipoliziaamministrativa,comenelprecedenteassetto normativo, ma il suo personale controllo dell’operato del personale comunale che viene a ciòpreposto,conlaconseguentesuaassunzionediunaresponsabilità“invigilando”.

Intalsenso,quindi,ladisciplinasurriportataconsente–o,permegliodire,impone–alleamministrazionicomunalidiadottaremodelliorganizzativineiqualiancheiprovvedimentidipoliziaamministrativalocalecontemplati dal T.U. 773 del 1931 siano ricondotti alle competenze gestionali dei dirigenti ovvero deisoggetti investitidi funzioniapicalia’ sensidell’art.107delmedesimoT.U.approvatoconD.L.vo267del2000,salvorestandoildirettocontrollodelSindacosullorooperato.

La disciplina ora riferita costituisce per certo normadi principio in tal senso, e nonpuò essere pertantocontraddettadanormedicontenutoantiteticotalidacomportareuna“riattribuzione”ditalepur“nuova”competenza gestionale all’organo di indirizzo politico, se non a pena della violazione del principiofondamentale dell’ordinamento che assicura la separazione tra il livello di indirizzo politico e quellopropriamenteamministrativo(cfr.art.4ess.delD.L.vo30marzo2001n.165esuccessivemodifiche).

Né,a fortiori, risulta possibile per il legislatore regionale conculcare il potere di auto-organizzazione deiComuni (costituzionalmente garantito dall’attuale testo dell’art. 118 Cost.) mediante l’anzidettariattribuzioneaiSindacidellapredettacompetenzagestionale.

Indipendenzadi tuttociò,pertanto, la letturadell’ art.1, comma2,della L.R.17del2012nonpuònonpresupporre l’esistenza dell’anzidetta disciplina di principio dell’ordinamento di settore contenutanell’attualetestodell’art.54,comma1,delD.L.vo267del2000–asuavolta,comedettoinnanzi,ancoratoal principio fondamentale della separazione tra livello di indirizzo politico e di attività gestionale – e,pertanto, ilSindacova ivi intesoesclusivamentequalesoggettodeputatoasovrintendereall’emanazionedel provvedimento, nel mentre l’emanazione di quest’ultimo compete al competente dirigente odipendenteinvestitodifunzioneapicale.

Delresto,intalsensotrovagiustificazioneanchelanotadelPresidentedellaRegioneLiguriadd.18luglio2012,prodottaagliattidicausaincopia,inviataatuttiiSindacidellaRegioneeconlaqualeilPresidentemedesimo, in formaestremamentecolloquiale (cfr. ivi“CaroSindaco…”)hasensibilizzato idestinataridi

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tale comunicazione ad “un’attenta opera di vigilanza (sic), nell’ambito delle Tue competenze, affinchè ledisposizioni della legge citata”– ossia della L.R. 17 del 2012 appena entrata in vigore – “non venganosostanzialmenteeluse…”.

6.3.Conilsecondoordinedimotivid’appelloilVicariottohadedottol’erroneitàdellasentenzaimpugnataper travisamento, perplessità e difetto di motivazione, nonché per l’asserita violazione ovvero falsaapplicazionedegliartt.1e2dellaL.R.17del2012edeccessodipotere.

Alriguardovaevidenziatochel’assuntodell’appellantesecondoilqualelaL.R.anzidettasilimiterebbeallesole “case da gioco” è smentito in via puntuale dalla stessa lettera dell’art. 1, comma 2, della leggeregionalemedesima,laddoveneldefinirel’ambitodiapplicazionedelladisciplinainesamesiriferisceancheall’“eserciziodellesaledagioco”,nonchéal“gioco lecitonei localiapertialpubblico”:eciòall’evidente,pubblico fine di evitare i purtroppo crescenti e socialmente allarmanti fenomeni di ludopatía mediantel’esplicito riferimento alla necessità di “prevenire il vizio del gioco, anche se lecito” e di “tutelaredeterminate categorie di persone” potenzialmente vulnerabili anche “nell’ambito delle competenzespettantiallaRegioneinmateriadituteladellasaluteedipolitichesociali”,ossianell’ambitodiunasferadipubblici interessi per certo concomitanti con quelli, anzidetti, che ineriscono alla tutela dell’ordinepubblico.

Peraltro,perquantosegnatamenteattieneall’esattaqualificazionedellamateriadisciplinatadallegislatoreregionalesirinviaaquantosaràsuccessivamenteespostoal§6.5dellapresentesentenza.

6.4.Conilterzomotivod’appelloilVicariottodeducel’avvenutaviolazionedapartedellaL.R.17del2012delladirettiva34/98/CE,ancheconriferimentoallaL.21giugno1986n.317comemodificataeintegratadalD.L.vo23novembre2000n.427.

L’appellanterileva intalsensoche laDirettiva22giugno1998n.98/34/CEdefinisceall’art.1,§11,quale“regola tecnica”una“specificazione tecnicaoaltro requisitoouna regola relativaai servizi, comprese ledisposizioniamministrativecheadessesiapplicano,lacuiosservanzaèobbligatoria,dejureodefacto,perla commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo deglistessi inunoStatomembroo inunaparte importantediesso,nonchè,fattesalvequelledicuiall’articolo10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che vietano lafabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto oppure la prestazione ol'utilizzodiunservizioolo

stabilimentocomefornitorediservizi”.

Rimarca sempre l’appellante che l’art. 8 della Direttiva medesima dispone che “gli Stati membricomunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti delsemplice recepimento integrale di una norma internazionale e europea, nel qual caso è sufficiente unasemplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendononecessarioadottaretaleregolatecnicaamenochenonrisultinogiàdalprogetto”.

L’appellante rileva anche che secondo Corte di Giustizia CE, Sez. III, 8 novembre 2007 n. 20“l’inadempimento dell’obbligo di notifica costituisce un vizio procedurale sostanziale, tale da comportarel’inapplicabilitàai singolidelle relative regole tecniche, inapplicabilitàdi cuidebbonodirettamente tenereconto i giudici nazionali investiti della cognizione delle controversie insorte a seguito dell’attuazione diquellestesseregole”,echeloscopodell’anzidettoart.8dellaDirettivainesame“èchiaramentequellodiconsentire alla Commissione di avere informazioni complete sul progetto di regola tecnica, per accertarechenonsussistanorischidinuoviostacoliagliscambicommercialiovverochetalirischipossanogiustificarsiinbasealdirittocomunitario”(cosìCass.Civ.,Sez.II,30aprile2012n.6606,ancheconriferimentoaCortediGiustiziaCE9giugno2011n.361e8settembre2005n.303).

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L’appellante sottolinea inoltre che, se per “merci” si devono intendere i “prodotti pecuniariamentevalutabiliecometaliattiacostituireoggettodinegozicommerciali”(cosìCortediGiustiziaCe26ottobre2006 n. 65), tale definizione deve comprendere anche i giochi elettrici e elettromeccanici, ivi dunqueincluseleslotmachines,conlaconseguenzachenonpossonointrodursiostacoliallaliberacircolazioneditaliprodottiinviolazionedell’art.28(recte:36)delTrattatoistitutivodell’UnioneEuropea.

L’appellantemedesimorichiamaintalsensolesentenzedellaCortediGiustiziaCE26ottobre2006n.65e19 luglio2012 n. 213, secondo le quali “le misure che vietano l’utilizzazione di qualsiasi gioco elettrico,elettromeccanico ed elettronico in qualsiasi luogo pubblico o privato diverso dai casinò devono esserequalificate come regole tecnicheai sensi dell’art. 1, punto11,delladirettiva98/34, i cui progetti devonoessereoggettodiunacomunicazioneprevistadall’art.8,§1,promocomma,ditaledirettiva”.

Il Vicariotto chiedepertanto che la sentenza impugnata sia riformata sul punto,ovvero siaproposta allaCortediGiustiziaUE,a’ sensidell’art.267delTrattatosul funzionamentodell’UnioneEuropea (TFUE), laquestione circa l’applicabilità – o meno – della procedura di notifica a’ sensi dell’art. 8 della direttiva98/34/CEdelladisciplinadicuiallaL.R.17del2002.

IlCollegiodissentedallesurriferitetesidell’appellante.

L’art. 8 della predetta direttiva contempla invero l’obbligo per gli Stati membri di comunicareimmediatamente alla Commissione ogni “progetto di regola tecnica”, intendendosi per tale anche le“disposizionilegislative,regolamentariedamministrative…chevietanolafabbricazione,l’importazione,lacommercializzazione o l’utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l’utilizzo di un servizio o lostabilimentocomefornitorediservizi”(cfr.ivil’art.1,§11).

Aifinidellaverificadell’applicazioneomenodeiprincipidi liberacircolazionedeibeni,dellepersone,deiservizi e dei capitali, del conseguente divieto di restrizioni qualitative e quantitative, di massimatrasparenza delle iniziative nazionali tese ad introdurre norme e regolamenti tecnici richiamati dallapredettadirettiva(cfr. ivi i“considerando”2e3),correperaltro l’obbligodievidenziarecomeladirettivamedesimaammettaesplicitamentelapossibilitàdiporre“ostacoliagliscambideiprodotti,derivantidalleregolamentazionitecniche”deiprodottistessi,overeputatinecessaripersoddisfareesigenzeimperativeoper perseguire obiettivi di interesse generale di cui costituiscono “ la garanzia basilare” (cfr. ivi il“considerando”4).

Névasottaciutochel’art.1,§11,dellaDirettiva98/34dianziriferitodeveessereinterpretatonelsensochedisposizioninazionali–ividunquecompresequelleregionali–intemadigiochid’azzardochepotrebberocomportare limiti per l’utilizzazione dei giochi automatici con vincita di danaro o – progressivamente –l’impossibilità della loro utilizzazione, possono in effetti costituire “regole tecniche” ai sensi delladisposizionedifontecomunitariainesame,purchétalidisposizioninazionalirappresentinocondizionichepossono influenzare “in modo significativo” “ la natura del prodotto di cui trattasi, ovvero la suacommercializzazione:“circostanza”,questa,“chespettaalgiudicenazionaleverificare”(cfr.CorteGiustiziaCE,19luglio2012n.213,riguardanteunaleggepolaccasulleautorizzazioniall’installazionediapparecchidigiocod’azzardo).

Né,comunque,sussistel’obbligodicomunicazioneallorquandolelimitazionisianopreordinateasoddisfareesigenze imperative o perseguano un interesse di cui esse costituiscano garanzia basilare ( cfr il“”considerando” 4 della direttiva n. 98/34 ), ovvero allorquando gli Stati membri ritengano necessariemisure“pergarantirelaprotezionedellepersone,esegnatamentedeilavoratori,inoccasionedell'impiegodi prodotti, a condizione che talimisurenon influiscano sui prodotti stessi” ( cfr. art. 1, ultimoparagrafodelladirettivan.98/34).

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Del resto, anche in epoca recente la stessa Corte di Giustizia CE ha precisato che i principi di liberacircolazioneedidivietodi limitazioneorestrizionepresidiatidalleregoleditrasparenzaepubblicitàdellaDirettiva98/34nonsononéassolutinégeneralizzatie,inparticolare,cheladisciplinadeigiochid'azzardorientraneisettoriincuisussistonotragliStatimembridivergenzeconsiderevolidiordinemorale,religiosoe culturale, in base alle quali restrizioni alle predette attività di gioco possono essere introdotte segiustificate da ragioni imperative di interesse generale, come la dissuasione dei cittadini da una spesaeccessiva legataal giocomedesimo (cfr sentenza24gennaio2013,n.186/11, resanelle cause riuniteC-186/11eC-209/11).

NérilevanoaglieffettidiunadiversaconclusionetalunepiùrisalentidecisionidellastessaCortediGiustiziaCE solo apparentemente difformi, quali la sentenza del 26 ottobre 2006 resa nella causa C-65/05, lasentenzadell’8novembre2007resanellacausaC-20/05elasentenzadel21aprile2005resanellacausaC-267/03.

Si tratta infatti di pronunce irrilevanti per l’economia della presente causa, posto che esse riguardanoimposizionididivietigeneralizzati,esclusiicasinò,comeperl’appuntol’ipotesiassuntaafondamentodelleproprietesidall’attualeappellante,ovveroconcernentil’obbligodiapporreilcontrassegnodistintivoSIAEsuicompactdisc, oppure riguardanti il divietodi organizzare lotterie con l’impiegodimacchineda giocoautomatiche,ritenuto“regolatecnica”solo“qualorasiaccertichelaportatadeldivietoinquestioneètaledaconsentiresolamenteunutilizzopuramentemarginaledelprodotto”.

Datuttociòpuòpertantoconcludersinelsensoa’sensidell’art.36(giàart.28)delTrattatoCE-ilqualefasalveeventualirestrizioniimpostedaisingoliStatimembrigiustificati,tral’altro,anchedamotividituteladellasaluteedellavitadellepersone-nelterritoriodiunoStatomembrosonoperfettamenteammissibilirestrizioni che vadano sino al divieto delle lotterie e di altri giochi a pagamento con vincite in denaro,trattandosi di undivietopienamentegiustificatoda superiori finalitàdi interesse generale; e che inognicaso il divieto di impiego di macchine da gioco automatiche può rappresentare una “regola tecnica”soltantoladdovelaportatadeldivietostessosiataledaconsentireunutilizzopuramentemarginale.

Nelcasodispecie la legislazioneregionalenon introducepercertounvulnusal“patrimonio” tecnologicoesistente, né al suo rinnovamento,ma introduce – per l’appunto – un limite alla generale possibilità dicollocazionedelleslotmachineschequestogiudicenazionale,inapplicazionedell’anzidettasentenzadellaCorte Giustizia CE , 19 luglio 2012 n. 213, reputa non influenzi “in modo significativo” lacommercializzazione delle slotmachinesmedesime vietandone l’installazione in determinate e del tuttocircoscrittearee“sensibili”frequentatedasoggettifacilmenteinducibiliallaludopatía:eciòindipendenzadei predetti, primari interessi dettati dall’ordine pubblico e della tutela della salute, da intendersiquest’ultima essenzialmente quale “stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non sempliceassenza di malattia”, secondo la ben nota e del tutto attuale definizione data al riguardodall’OrganizzazioneMondialedellaSanità.

Indipendenzadituttociò,pertanto, ilmotivod’appelloinesamevarespinto;nésussistonoipresuppostiperilrinviodellaquestioneallaCortediGiustiziaCEa’sensidell’art.267TFUE.

6.5. Da ultimo, vanno pure respinte le censure prospettate dall’appellante e dalla F.I.T. circal’incostituzionalitàdegliartt.1e2dellaL.R.17del2012perviolazionedegliartt.3,41,97e117,lett.h),Cost.

Alriguardorisultaassorbente lasentenzadiCorteCost.10novembre2011n.300resa inordineallaL.P.della Provincia Autonoma di Bolzano 22 novembre 2010 n. 13, recante “Disposizioni inmateria di giocolecito”eparimenticontemplante–tral’altro-ildivietodiattivazionedisimiliimpiantiinunambitodi300metri di distanza da taluni luoghi reputati dal legislatore medesimo come “sensibili” agli effetti dellaprevenzionedellaludopatía.

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Ilgiudicedelleleggihaevidenziatoinpropositochel’identificazionedellamaterianellaqualesicollocanotalidisposizioninormativerichiededifareriferimentoall’oggettoealladisciplinastabilitadallemedesime,tenendo contodella loro ratio e tralasciandogli aspettimarginali e gli effetti riflessi, così da identificarecorrettamenteecompiutamenteanchel’interessetutelato.

LaCorteCostituzionale,pertanto,haevidenziatocheledisposizioniconsimiliaquelleorainesame“sonodichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenutimaggiormente vulnerabili, o per la giovane età operché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddettocompulsivo,nonchéadevitareeffettipregiudizievoliperilcontestourbano,laviabilitàelaquietepubblica.Lecaratteristicheoraevidenziatevalgonoadifferenziareledisposizioniimpugnatedalcontestonormativo,in materia di gioco, di cui si è già occupata questa Corte (sentenze n. 72 del 2010 e n. 237 del 2006),rendendolanormativaprovincialeinesamenonriconducibileallacompetenzalegislativastataleinmateriadi “ordinepubblicoesicurezza”:materiache,perconsolidatagiurisprudenzadiquestaCorte,attienealla“prevenzionedeireatiedalmantenimentodell’ordinepubblico”,intesoquestoquale“complessodeibenigiuridicifondamentaliedegliinteressipubbliciprimarisuiqualisireggelacivileconvivenzanellacomunitànazionale”(explurimis,sentenzan.35del2011).Gli“interessipubbliciprimari”chevengonoinrilievoaifiniconsiderati sono, infatti, per quanto detto, unicamente gli interessi essenziali al mantenimento di unaordinataconvivenzacivile:risultandoevidentecome,diversamenteopinando,siprodurrebbeunasmisuratadilatazione della nozione di sicurezza e ordine pubblico, tale da porre in crisi la stessa ripartizionecostituzionale delle competenze legislative, con l’affermazione di una preminente competenza statalepotenzialmenteriferibileaognitipodiattività.Lasemplicecircostanzacheladisciplinanormativaattengaaunbenegiuridicofondamentalenonvale,dunque,dipersé,aescludere lapotestà legislativaregionaleoprovinciale, radicando quella statale.Nel caso in esame, le disposizioni censurate hanno riguardo asituazioni che non necessariamente implicano un concreto pericolo di commissione di fatti penalmenteilleciti o di turbativa dell’ordine pubblico, inteso nei termini dianzi evidenziati, preoccupandosi, piuttosto,delleconseguenzesocialidell’offertadeigiochisufascediconsumatoripsicologicamentepiùdeboli,nonchédell’impatto sul territorio dell’afflusso a detti giochi degli utenti.Le disposizioni impugnate, infatti, nonincidonodirettamentesullaindividuazioneedinstallazionedeigiochileciti,masufattori(qualilaprossimitàadeterminatiluoghielapubblicità)chepotrebbero,dauncanto,indurrealgiocounpubblicocostituitodasoggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacitàsuggestiva dell’illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni; dall’altro, influire sullaviabilitàesull’inquinamentoacusticodelleareeinteressate”(cfr.sentenzacit.).

L’insiemeditaliconsiderazionirisulta,pertanto,diperséassorbentealfinedirespingereleprospettazionidell’appellanteedell’interveniente.

7.Lespeseeglionoraridelpresentegradodigiudiziopossonoessereintegralmentecompensatitratutteleparti,stantelacomplessitàdellequestionitrattate.

Va–peraltro–dichiaratoirripetibilel’importocorrispostodall’appellantenelpresentegradodigiudizioatitolodicontributounificatodicuiall’art.9ess.delT.U.approvatoconD.P.R.30maggio2002n.115.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello,comeinepigrafeproposto,lorespinge.

Compensaintegralmentetratuttelepartilespeseeglionoraridelpresentegradodigiudizio.

Dichiara–altresì–irripetibilel’importocorrispostodall’appellantenelpresentegradodigiudizioatitolodicontributounificatodicuiall’art.9ess.delT.U.approvatoconD.P.R.30maggio2002n.115.

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Ordinachelapresentesentenzasiaeseguitadall’Autoritàamministrativa.

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SentenzadelTarBolzanon.22del2015

Sul ricorso numero di registro generale 280 del 2013, proposto da:Stefano Benamati e Sonia Lucchiari, soci amministratori della società Soste s.n.c., di Lucchiari Sonia eBenamatiStefano,esercente l’attivitàcommercialedenominata“BarCapolinea”, corrente inBolzano,viaMilano,n.100,rappresentatiedifesidagliavv.tiFrancescoLanaro,LaraMariaDalMedicoeFrancoLovato,condomicilioelettopressolostudiodell’Avv.MonicaBonomini,inBolzano,CorsodellaLibertà,n.50/11;

contro

Comune di Bolzano, in persona del Sindaco pt, rappresentato e difeso per legge dagli avv.ti AlessandraMerini, Gudrun Agostini, BiancaMaria Giudiceandrea e Laura Polonioli, con domicilio eletto in Bolzano,Vicolo Gumer, n. 7;Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pt;Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pt;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pt;G.MaticaSpa,inpersonadellegalerappresentantept;

econl'interventodiadadiuvandum

G.MaticaSpa,inpersonadellegalerappresentantept,rappresentataedifesadagliavv.tiFilippoLattanzi,Werner Unterhauser e Sarah Parachini, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Bolzano,GalleriaSernesi,n.9

perl'annullamento

1)dell'ordinanzan.11/2013,del26.8.2013,afirmadell'AssessorealleattivitàeconomicheeconcessionieviceSindacodott.KlausLadinser,notificataallaricorrenteil29.8.2013,recantel'ordinedirimozionedegliapparecchidagioco lecito,presentipresso l'eserciziocommercialeBar "Capolinea" in39100Bolzano,viaMilanon.100,elasospensionedell'eserciziodell'attività;

2)dituttigliattiprodromici,endoprocedimentali,presuppostioconseguenti,anchenonconosciutieperiqualicisiriservasind'oradipresentaremotiviaggiunti.

Vistiilricorsoeirelativiallegati;

Vistoildecretopresidenzialen.181/13,depositatoil18.10.2013;

Vistol’attodicostituzioneingiudiziodelComunediBolzano;

Vistol’attodiinterventoadadiuvandumdiG.MaticaSpa;

Vistal’ordinanzacollegialen.198/13,depositatail6.11.2013;

Vistelememoriedifensive;

Vistituttigliattidellacausa;

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Relatricenell'udienzapubblicadelgiorno17dicembre2014laConsigliereLorenzaPantozziLerjeforseuditiper leparti idifensori:avv.F.Lanaro,per i ricorrenti,avv.A.Merini,per ilComunediBolzano,eavv.W.UnterhauserperG.MaticaS.p.a.;

Ritenutoeconsideratoinfattoedirittoquantosegue.

FATTO

Sonoimpugnatigliattiinepigrafeindicati,inforzadeiqualièstatoordinatoairicorrentidirimuoveredalpubblicoesercizioBar“Capolinea”,ubicatoinBolzano,viaMilano,n.100,entroenonoltrecinquegiornidalricevimentodell’ordinanza,gliapparecchidagiocolecitipresentinellostessoeserciziopubblico,dopocheilComunediBolzanohaaccertatochenelraggiodi300metridalBar“Capolinea”sitrovanonumerosipuntisensibili(Centrogiovani“CharlieBrown”,inviaCagliari,n.22/B;Sededell’associazione“LaStrada–DerWeg”,chegestisce,alcivico42,laComunitàresidenzialesocio-pedagogica“IlFocolare”e,alcivico46,laComunitàalloggio“SantaClara”;CentroFamiglia“OasiMaredana”,centrodiaggregazioneperfamiglie).

Afondamentodelricorsosonostatidedottiiseguentimotivi:

Contrarietàallenormestatalieincostituzionalitàdellenormeprovinciali:

1.“Sull’implicitamodificalegislativaprovincialedell’art.86delTULPS-Violazionedilegge”;

2. “Sull’irretroattività della legge. Contrarietà all’art. 11 delle Disposizioni della Legge in Generale delcomma1terdell’art.11dellaL.P.17/2012–Violazionedilegge”;

3. “Violazione dell’art. 41 Cost. sulla libera concorrenza privata, nella parte in cui la L.P. 58/1988 limitaarbitrariamentel’insediamentoimprenditorialesulterritoriodeigiochipubblici-disparitàditrattamento-sentenzaCorteCost.len.38del11.3.2013”;

4.“Manifestocontrastoconl’art.3Cost.”;

5. “Violazione della l. 217/1998 e della direttiva comunitaria 98/34 ce del 22.6.1998 del parlamentoeuropeoedelconsiglio”;

6.“ContrarietàdellanormativaprovincialeconilsopraggiuntoD.L.158del13.9.2012,convertitoconL.189del8.11.2012(c.d.“DecretoBalduzzi”);

Condecreton.181/13,depositato il18ottobre2013, ilPresidentedelTribunalehaaccoltoparzialmentel’istanza dei ricorrenti, volta ad ottenere unamisura d’urgenza, ex art. 56 c.p.a., limitatamente a quellapartedell’ordinanza impugnata,chedisponeva lasospensionedell’attivitàdell’eserciziopubblico finoallarimozionedeigiochilecitipresentinelBar“Capolinea”.

SiècostituitoingiudizioilComunediBolzano,chiedendoilrigettodelricorso,inquantoinfondato,previorigettodell’istanzacautelare.

Siècostituita ingiudizioanche lasocietàG.MaticaSrl,chiedendo,“inviapregiudiziale,dichiarare lanonmanifesta questione di incostituzionalità dell’art. 11, comma 1bis e 1ter della Legge della Provinciaautonomadi Bolzanon. 58del 1988, in relazione ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 41 e 117,comma 2, lettere h) ed e), della Costituzione, rimettendo, previa sospensione, il giudizio alla Cortecostituzionale”;e,nelmerito,di“annullareilprovvedimentoimpugnato”,previasospensionedell’efficaciadell’ordinanzaimpugnata.

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Con ordinanza n. 198/13, depositata il 6 novembre 2013, il Collegio ha rigettato l’istanza cautelarepresentata dai ricorrenti in vi incidentale, “considerato che, ai sensi dell’art. 47, comma 2, della leggeprovinciale 14 dicembre 1988, n. 58, la sospensione dell’attività dell’esercizio può essere disposta dalSindaco in casi particolarmente gravi ‘fino all’avvenuta rimozione…di questi giochi’” e che “dal processoverbale dell’odierna udienza risulta che i ricorrenti hanno rimosso dall’esercizio pubblico ‘Capolinea” gliapparecchidagiocodicuisitratta”.

Nei terminidi rito iprocuratoridellepartihannodepositatomemorie,anchedi replica,a sostegnodellerispettivedifese, insistendonelleproprieconclusioni. LadifesadellasocietàG.MaticaSrl,nellamemoriadepositata il 15novembre2014,haprecisato che lapropria costituzione in giudiziodel 31ottobre2013dovevaqualificarsicome“attodiinterventoadadiuvandum”.

All’udienzapubblicadel17dicembre2014,sentiteleparti,ilricorsoèstatotrattenutoindecisione.

DIRITTO

1. Il ricorso ad adiuvandum proposto dalla società G.Matica Srl è inammissibile, per imotivi di seguitoesposti.

LasocietàG.MaticaSrl,allaquale i ricorrentihannonotificato il ricorso“ai finidelladenuntiatio litis”, sisono dapprima costituiti in giudizio con memoria depositata il 31 ottobre 2013, chiedendo “in viapregiudiziale, dichiarare la nonmanifesta questione di incostituzionalità dell’art. 11, comma 1bis e 1terdellaLeggedellaProvinciaautonomadiBolzanon.58del1988, inrelazioneaiparametricostituzionalidicuiagliartt.3,41e117,comma2, lettereh)ede),dellaCostituzione,rimettendo,previasospensione, ilgiudizio alla Corte costituzionale”, e, nel merito, di “annullare il provvedimento impugnato”, previasospensione dell’efficacia dell’ordinanza impugnata. Successivamente, nella memoria depositata il 15novembre 2014, la società G. Matica Srl ha specificato che “ritenendo la fondatezza della propostaimpugnazione ed a fronte del pregiudizio subito a seguito dell’applicazione della richiamata normativaaltoatesina in materia di pubblici esercizi, G. Matica si determinava a spiegare atto di intervento adadiuvandum,conilquale, indata31.10.2013,sicostituivanelpresentegiudizio, inquantoconcessionariadell’ADM, per la realizzazione e la conduzione della rete telematica del gioco lecito offerto tramite gliapparecchioggettodellacampagnarepressivadellaprovinciadiBolzano”.

Dunque la costituzione in giudizio della società G.Matica Srl va qualificata come “atto di intervento adadiuvandum”.

Vachiarito,anzituttoche,nelprocessoamministrativo,“legittimatoaproporrel'interventoadadiuvandumèilsoggettochechiedediparteciparealgiudiziononinquantotitolarediuninteressepersonaleediretto,altrimentitutelabilesoloinviaautonoma,maperdifendereleragionidialtrosoggettoalqualeèlegatodaundeterminatorapporto,perilvantaggioriflessoeindirettochesiriprometteditrarreoveilgiudiceaditoritenga fondate le ragioniaddottedal soggettoda lui coadiuvato” (cfr.TARLazio,Roma,Sez. IIIquater,1giugno2011,n.4958;nellostessosenso,ConsigliodiStato,Sez.IV,19gennaio2011,n.385).

Osserva il Collegio che l’intervento ad adiuvandum ha necessariamente carattere accessorio rispetto alricorso principale, con la conseguenza che l’interveniente non può ampliare o modificare l’oggetto delgiudizioe,quindi,introdurremotivinuovi,diversidaquellipropostidalricorrenteprincipale.

Nelcasodispecie,lasocietàG.MaticSrl,nellasuamemoriadepositatail31ottobre2013,favaleremotiviperlopiùdiversidaquellifattivaleredairicorrenti.

Maciòchepiùrilevaèche,aisensidell’art.50,comma2,c.p.a.,l’attodiintervento”ènotificatoallealtrepartiedèdepositatoneiterminidicuiall’articolo45;neiconfrontidiquellecostituiteènotificatoaisensi

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dell’articolo170delcodicediproceduracivile”.E,nelcasodispecie,l’attodiinterventononrisultaesserestatonotificatoallealtreparti,ditalchévadichiaratoinammissibile(cfr.TARPuglia,Bari,Sez. II,5giugno2012,n.1099).

2.Ilricorsoprincipaleèinfondato.

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano che con la modifica dell’art. 11 della legge provinciale 14dicembre 1988, n. 58, operata dall’art. 1, comma 1, della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 17, illegislatoreprovincialeavrebbeintrodottounaabrogazione/modificadell’art.86delTULPS,valevolesoloperlasolaProvinciaautonomadiBolzano.

Con il secondomotivo i ricorrenti lamentano che lamodifica suddetta violerebbe il principio del divietogeneralediretroattivitàdellaleggeneltempo,dicuiall’art.11dellePreleggi.

Lecensure-chesiprestanoadunesamecongiunto-nonsonofondate.

L’art.1,comma1,dellaleggeprovinciale11ottobre2012,n.17haaggiuntoilcomma1terall’art.11dellalegge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58. In base a tale disposizione “Gli apparecchi da gioco ai sensidell’art.110,comma6,deltestoUnicodelleleggisullapubblicasicurezza,approvatoconregiodecreto18giugno1931,n.773,e successivemodifiche,già installatinegli esercizipubbliciall’entrata invigoredelladisposizionecicuialcomma1-bisdevonoessererimossientrodueannidall’entratainvigoredelcomma1-bis”.

Ilcomma1-bisdelcitatoart.11dellaleggeprovincialen.58del1988,aggiuntodall’art.2,comma2,dellalegge provinciale 22 novembre 2010, n. 13 così recita: “Anche i giochi leciti non possono esseremessi adisposizione inunraggiodi300metrida istitutiscolasticidiqualsiasigrado,centrigiovanilioaltri istitutifrequentatiprincipalmentedagiovaniostruttureresidenzialiosemiresidenzialioperantiinambitosanitarioosocioassistenziale.LaGiuntaprovincialepuòindividuarealtriluoghisensibili, incuiigiochinonpossonoesseremessiadisposizione”.

Dunquel’art.1,comma1,della leggeprovincialen.17del2012hadispostolarimozione,entrodueannidall’entratainvigoredelpredettocomma1-bis(15dicembre2010)degliapparecchidagiocodicuiall’art.110,comma6,TULPS,giàinstallati.

I ricorrenti contestano la legittimità della norma, ritenendo che essa vada ad incidere sul loro legittimoaffidamentoalmantenimentodiqueigiochilecitinell’eserciziopubblico;chelanorma,inaltreparole,vadaad“inibireundirittoacquisito”.

Osserva,anzituttoilCollegiocheilrichiamoall’art.86delTULPSnonèpertinente.

Invero, inbaseall’art.88, comma4,TULPS, la semplice licenzadipubblicoesercizio legittima lamessaadisposizionedigiochileciti,senzabisognodiottenereunalicenzaaisensidell’art.86.

Per la stessa ragione non può affermarsi che la citata normativa provinciale incida retroattivamente sualcunprovvedimentodiautorizzazioneallatenutadiqueigiochi.

Il legislatoreprovinciale si è limitatoadesercitare lapropria competenza legislativanellamateria socialedellatuteladeiminorienellamateriadituteladelterritorio,materienellequalilaProvinciaautonomadiBolzanoesercitapotestàlegislativaesclusiva(cfr.art.8,risp.numeri25e5delloStatutodiautonomia);ciòaprescinderedallacollocazionedelledisposizionistessenellaleggeprovincialesugliesercizipubblici,comelascia chiaramente intendere la sentenza della Corte Costituzionale 10 novembre 2011, n. 300, che ha

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vagliato e sancito la legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1-bis della legge provinciale n. 58 del1988,aggiuntodall’art.2,comma2,dellaleggeprovinciale22novembre2010,n.13.

Insostanza,pereffettodellemodifichesoprarichiamate,ititolaridilicenzedipubblicoesercizio,cheprimadellariformapotevanomettereadisposizioneigiochilecitidicuisitrattasenzaalcunlimite,orapossonocontinuareafarlosoloseilocalinonsitrovanonelraggiodi300metridaisitisensibilie,segliapparecchidagiocosonogiàinstallati,sonotenutiarimuoverlientroil15dicembre2012.

In assenza di un titolo di autorizzazione, i ricorrenti non possono vantare un affidamento “legittimo” almantenimento degli apparecchi da gioco, avendo il legislatore, con una norma sopravvenuta, ritenutocontrariaall’interessepubblicolamessaadisposizioneditaligiochinegliesercizipubblicichesitrovinonelraggiodi300dailuoghichelostessolegislatorehaindividuatocomesensibili.

Inogni caso, anche volendo considerare il citato comma1-terdell’art. 11 comeunadisposizioneaventecarattereretroattivo,varilevatocheundivietoassolutodiretroattività,nelnostroordinamentogiuridico,vigesoloper lenormepenali,mentreper lenormeamministrative l’efficacia retroattivaèconsentita, setrovaun’adeguatagiustificazionesulpianodellaragionevolezza.

Invero, secondo l’orientamento della Corte costituzionale, è rimesso alla discrezionalità del legislatoreregolare lo stato dei rapporti pendenti, valutando la scelta tra retroattività ed irretroattività, con il sololimite che la scelta risponda a criteri di ragionevolezza e non siano contraddetti principi e valoricostituzionali (cfr. le sentenze della Corte Costituzionale. n. 234/2007, 341/2006, 206/2004, 6/1994 e189/1992).

Ebbene, il legislatore provinciale ha operato un contemperamento dell’interesse dei titolari almantenimentodegliapparecchidagiocolecitinegliesercizipubblicisituatiinluoghic.d.sensibiliediquelloalla tutela delle persone più deboli e, quindi, più esposte al rischio del gioco compulsivo, operando unascelta discrezionale che al Collegio appare del tutto ragionevole. D’altra parte, senza la rimozione degliapparecchi già installati non potrebbe realizzarsi, in pieno, quella tutela delle persone ritenutemaggiormente vulnerabili (o per la giovane età o perché bisognose di cure di tipo sanitario o socio -assistenziale), giudicata legittima dalla Corte Costituzionale, nella citata sentenza n. 300 del 2011 (cfr.sentenzedelTRGABolzano,11luglio2014,n.187en.188e19novembre2014,n.260).

Conilterzomotivoiricorrentiaffermanocheicommi1bise1terdell’art.11dellacitataleggeprovincialen.58del1988sarebberoincontrastoconilprincipiodellalibertàdiiniziativaeconomica,tutelatadall’art.41dellaCostituzione, inquanto limiterebberoarbitrariamente l’attività imprenditoriale concernente i giochilecitisulterritorioprovinciale.

Conilquartomotivo,adirettocorollariodelprecedente,iricorrentiaffermanochelanormativaprovincialecreerebbe una disparità di trattamento tra i cittadini che vogliono svolgere l’attività imprenditoriale inesamenelterritoriodellaprovinciadiBolzano,rispettoalrestod’Italia.

Imotivi-chesiprestanoadunesamecongiunto-sonoinfondati.

IlCollegiorichiamasulpuntolarecentesentenzadelConsigliodiStato,Sez.VI,dell’11settembre2013,n.4498, che, trattando un’analoga fattispecie, ha esaminato la compatibilità della normativa provincialesuddettaconl’art.41dellaCostituzione.

Ebbene,ilConsigliodiStato,nellacitatasentenza,harichiamatolasentenzadellaCorteCostituzionale10novembre2011,n.300,laquale,vagliandolalegittimitàcostituzionaledell’art.11,comma1bisdellaleggeprovincialen.58del1988,hachiaramenteaffermatochenonèravvisabilealcunaviolazionedelprincipiodella libertà d'iniziativa economica, “poiché le disposizioni censurate si basano su un ragionevole

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bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti, non incidendo direttamente sulla individuazione esulla installazionedeigiochi leciti,bensìsufattori(quali laprossimitàadeterminati luoghie lapubblicità)che potrebbero, da un canto, indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente piùvulnerabiliodimmaturie,quindi,maggiormenteespostiallacapacitàsuggestivadell'illusionediconseguire,tramite il gioco, vincite e facili guadagni, e, dall'altro, influire sulla viabilità e sull'inquinamento acusticodelleareeinteressate”.

OsservailCollegio,inoltre,chelalibertàeconomicaprivatanonèassoluta,restandoaffidatoallegislatoreilcompito di determinare i programmi e i controlli opportuni affinché essa possa essere indirizzata ecoordinataafinisociali(cfr.CorteCostituzionale,7luglio2006,n.279).

Adabundantiam,vadettochelecitatedisposizioninonvietanolacommercializzazionedeigiochilecitisulterritorio provinciale, limitandosi a dettare una disciplina localizzativa, salvaguardando un raggio di 300metridaic.d.sitisensibili,perlefinalitàsocialiindividuatedallaCorteCostituzionalenellasentenzan.300del2011.

NégiovaairicorrentirichiamarelasentenzadellaCorteCostituzionale15marzo2013,n.38,concernenteilgiudiziodilegittimitàdell’art.5,commi1,2,3,4e7edell’art.6dellaleggeprovinciale16marzo2012,n.7(sulla liberalizzazione dell’attività commerciale), posto che le restrizioni introdotte dal legislatoreprovincialenellaleggesugliesercizipubbliciinmateriadigiochilecitisonostategiàgiudicateconformiallaCostituzionedallaCorte,nellacitatasentenzan.300del2011,inquantogiustificatedall’interessegeneraledisalvaguardiadellapopolazionedelrischiodelgiococompulsivo.

Quanto, infine, alla asserita necessità di uniformità di trattamento sul territorio nazionale è sufficienterichiamare la citata sentenza della Corte Costituzionale n. 300 del 2011 e la più recente sentenza dellastessaCorten.220del18 luglio2014. Inparticolare,conquest’ultimapronuncia, laCorteCostituzionale,vagliando la legittimità costituzionale dell’art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 2000, che disciplina ipoteri normativi e provvedimentali attribuiti al sindaco, nella parte in cui non prevede che tali poteripossano essere esercitati con finalità di contrasto del fenomeno del gioco d’azzardo patologico, hagiudicato inammissibile la questione, ricordando che l’evoluzione della giurisprudenza amministrativa haelaboratoun’interpretazionedellasuddettanormacompatibilecongliartt.32e118dellaCostituzioneeprecisache“ilTARrimettenteomettediconsiderareche ilpoteredi limitare ladistribuzionesul territoriodelle sale da gioco attraverso l’imposizione di distanze minime rispetto ai cosiddetti luoghi sensibili,potrebbe altresì essere ricondotto alla potestà degli enti locali inmateria di pianificazione e governo delterritorio, rispetto alla quale la Costituzione e la legge ordinaria conferiscono al Comune le relativefunzioni”.

Parimenti infondate sono le censure contenute nel quintomotivo, con le quali i ricorrenti lamentano laviolazione della direttiva 98/34/CE, che prevede l’esperimento di una procedura di informazione nel“settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societàdell’informazione”,alloscopodievitarechelaliberacircolazionedellemerci,laliberaprestazionediservizielalibertàdistabilimento,garantitedalTrattatodell’UnioneEuropeapossanovenirepregiudicateovveroostacolate,direttamenteoindirettamente,daunaloroeventualeapplicazione.

Per disattendere la censura è sufficiente richiamare la giurisprudenza comunitaria e nazionale, che haescluso laqualificazionedi “regole tecniche”per ledisposizioni checontenganorestrizioniall’aperturadilocali adibiti al gioco, a tutela di determinate categorie di personemaggiormente vulnerabili in funzionedellaprevenzionedelladipendenzadalgioco(interessefondamentale,salvaguardatodallostessoTrattatoCEE),affermandolaconseguentenonnecessitàdipreviacomunicazioneallaCommissioneeuropea,aisensidelladirettiva98/34/CE (cfr.,exmultis, sentenzadellaCortediGiustiziadell’UnioneEuropea24gennaio2013,n.186;ConsigliodiStato,Sez.VI,11settembre2013,n.4498;TRGABolzano,29agosto2014,n.214,

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22novembre2013e18dicembre2012,n.376;TRGATrento,21febbraio2013,n.647marzo2013,n.104e20marzo2013,n.96).

Infine,conilsestomotivo,iricorrentisidolgonochel’art.11dellaleggeprovincialen.58del1988,comemodificato dall’art. 1, comma 1, della legge provinciale n. 17 del 2012, sia in contrasto con il DL del 13settembre2012,n.158(c.d.decretoBalduzzi),convertitonellalegge8novembre2012,n.189.

Ledoglianzesonoinfondate.

E’ noto che le primemisure volte a vietare l’installazionedi apparecchi da gioconelle zone c.d. sensibilisonostateadottatedallaProvinciaautonomadiBolzanoconlaleggeprovinciale22novembre2010,n.13.Solodueanni dopo, con ilD.L. 13 settembre2012, n. 158 (convertito con la legge8novembre2012, n.189), il legislatore statale, ha adottato “misuredi prevenzioneper contrastare la ludopatia”. Sennonché,nonostanteillodevoleintentoespressonellarubricadell’art.7,nellalorostesurafinale,lemisureadottatesirivelanoblanderispettoallafinalitàchelostessolegislatoresieradato;e laloroattuazione,oltretutto,vienerimandataneltempo.

Recitainfattil’art.7,comma10,delcitatodecreto“Balduzzi”:“L'Amministrazioneautonomadeimonopolidi Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e deimonopoli, tenuto conto degliinteressipubblicidisettore,sullabasedicriteri,ancherelativialledistanzedaistitutidiistruzioneprimariaesecondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi,definiticondecretodelMinistrodell'economiaedellefinanze,diconcertoconilMinistrodellasalute,previaintesasancitainsedediConferenzaunificata,dicuiall'articolo8deldecretolegislativo28agosto1997,n.281, e successivemodificazioni, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto, provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione deipuntidellaretefisicadiraccoltadelgiocopraticatomediantegliapparecchidicuiall'articolo110,comma6,letteraa),del testounicodicuial regiodecreton.773del1931,esuccessivemodificazioni,cherisultanoterritorialmente prossimi ai predetti luoghi. Le pianificazioni operano relativamente alle concessioni diraccoltadigiocopubblicobanditesuccessivamentealladatadientratainvigoredellaleggediconversionedel presente decreto (n.d.r.: 11 novembre 2012) e valgono, per ciascuna nuova concessione, in funzionedella dislocazione territoriale degli istituti scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie edospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla datadel relativobando.Ai fini di tale pianificazione si tieneconto dei risultati conseguiti all'esito dei controlli di cui al comma 9, nonché di ogni altra qualificatainformazione acquisita nel frattempo, ivi incluse proposte motivate dei comuni ovvero di lororappresentanzeregionalionazionali.Pressol'AmministrazioneautonomadeimonopolidiStatoe,aseguitodellasuaincorporazione,presso l'Agenziadelledoganeedeimonopoli,è istituito,senzanuoviomaggiorioneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio di cui fanno parte, oltre ad esperti individuati daiMinisteridellasalute,dell'istruzione,dell'universitàedellaricerca,dellosviluppoeconomicoedell'economiae delle finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonchérappresentanti dei comuni, per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del giocod'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Ai componenti dell'osservatorio non è corrisposto alcunemolumento,compensoorimborsodispese”.

Orbene, i giudici della Corte Costituzionale, nella citata sentenza n. 300 del 2011, hanno ritenuto nonfondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni provinciali che, dettando norme sullalocalizzazione degli apparecchi da gioco lecito,mirano a tutelare le “conseguenze sociali dell’offerta deigiochisufascediconsumatoripsicologicamentepiùdeboli,nonchéall’impattosulterritoriodell’afflussoadettigiochidegliutenti”.

LaCorteharitenutoche ledisposizionidequibusnonrientrinonellacompetenzaesclusivadelloStato inmateriadimisurediprevenzionedeireatiemantenimentodell’ordinepubblico(art.117,secondocomma,lett.h),lasciandointenderecheesserientrinonellamateriasocialedellatuteladeiminorieinquelladella

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tutela del territorio, materie nelle quali la Provincia autonoma di Bolzano esercita potestà legislativaesclusiva(cfr.art.8,risp.numeri25e5delloStatutodiautonomia).Ciòevidentementeaprescinderedallacollocazionedelledisposizionistessenellaleggeprovincialesugliesercizipubblici.

Peraltro, anche volendo considerare che le disposizioni provinciali in esame rientrinonellematerie nellequali laProvinciaesercitaunapotestà legislativaconcorrente,comequelladegliesercizipubblicioquelladella sanità (nella quale sono collocate le disposizioni del decreto “Balduzzi”), in base allo Statuto diautonomia,lettoincombinatodispostoconl’art.10dellaleggecostituzionalen.3del2001(c.d.clausoladiadeguamentoautomatico,anchedettaclausoladimaggiorefavore),laProvincianonmeriterebbecensure,inquantoha rispettato il limite“deiprincipi fondamentali” stabilitidalle leggidelloStato (art.117, terzocomma,ultimoperiodo,dellaCostituzione).

Il legislatore statale ha indicato, come si evince dalla piana lettura dell’art. 7, comma 10, del decreto“Balduzzi”(soprariportato),chelanecessitàdiopportunamentedistanziaregliesercizidovesonoinstallatigliapparecchidagiocodaalcuniluoghigiudicatisensibilicostituisceunprincipiofondamentaledeldecreto.

Intalsenso,ilTRGAdiTrento,nellasuarecentesentenzan.63del21febbraio2013,haaffermatoessere“uno dei principi fondamentali del sopravvenuto decreto Balduzzi…l’esigenza - sia pure valutata con undiversogradodiurgenza-chetrailocali,ovesonoinstallatigliapparecchidagioco,edeterminatiluoghidiaggregazione e/o permanenza di fasce vulnerabili della popolazione “debba intercorrere una distanzaminima, idonea ad arginare i richiami e le suggestioni consistenti nell’illusoria possibilità di facile edimmediatoarricchimento” (nello stesso sensocfr. ancheTRGATrento7marzo2013,n.104eTARLazio,Roma,Sez.II,10marzo2014,n.2729).

Quindilenormeprovincialiinesamehannoseguitoiprincipifondamentalicontenutineldecreto“Balduzzi”elihannocodificatiancoraprimadellalorointroduzionenellalegislazionestatale.

Peraltro,conriferimentospecificoalladisposizioneprovincialechedispone la rimozionedegliapparecchidagioco,quando si trovinonel raggiodi 300metri dai luoghi c.d. sensibili, rileva il Collegio cheanche ildecreto “Balduzzi” contiene una disciplina di “ricollocazione” (valevole, quindi, anche per gli esercizi giàesistenti)degliapparecchidagiocorispettoadeterminatiluoghic.d.sensibili.

Inognicaso,vasottolineatocheledisposizionicontenutenell’art.7,comma10,deldecreto“Balduzzi”,nonpossonocomunqueessereapplicatedirettamentenelterritorioprovinciale,ostandovil’art.2delD.Lgs.16marzo1992,n.266(normadiattuazionesuirapportitralegislazionestataleeprovinciale).

Per tutti imotivi esposti il ricorso principale è infondato,mentre l’atto di intervento ad adiuvandum vadichiaratoinammissibile.

Lespesediliteseguonolasoccombenzaesonoliquidatedalseguentedispositivo.

SussistonogiustimotiviperdisporrelacompensazionedellespesediG.MaticaSrl.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, definitivamentepronunciandosulricorso,comeinepigrafeproposto,

-dichiarainammissibilel’attodiinterventoadadiuvandumdiG.MaticaSrl;

-rigettailricorsoprincipale.

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Condannairicorrenti,insolidotraloro,arifonderealComunediBolzanolespesedilite,chesiliquidanoincomplessiviEuro3.500,00(tremilacinquecento/00),oltreIVA,CAPealtriaccessoridilegge.

SpesediG.MaticaSrlcompensate.

Ordinachelapresentesentenzasiaeseguitadall'autoritàamministrativa.

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IlTribunaleAmministrativoRegionaleperilPiemonte(SezioneSeconda)SENTENZAN.534del2015

Sulricorsonumerodiregistrogenerale869del2012,propostoda:

LOTTOMATICAVIDEOLOTRETES.P.A., rappresentataedifesadagliavv.CarloGeronimoCardia,TommasoGualtieri,condomicilioelettopressoAndreaGuaschinoinTorino,ViaPalmieri,13;

contro

COMUNEDIRIVOLI,rappresentatoedifesodall'avv.MariaGiovannaGambino,condomicilioelettopressoT.A.R.Piemonte-SegreteriainTorino,corsoStatiUniti,45;

A.A.M.S. -AMMINISTRAZIONEAUTONOMAMONOPOLIDI STATO, rappresentata edifesadall'AvvocaturadistrettualedelloStato,domiciliatainTorino,corsoStatiUniti,45;

neiconfrontidi

ISTITUTOCOMPRENSIVOGIACOMOMATTEOTTI–RIVOLI;

ISTITUTOCOMPRENSIVOGIACOMOMATTEOTTIc/oAvvocaturadelloStato;

perl'annullamento

1) dell'Ordinanza n. 263 del 23/05/2012, pubblicata dal 25.05.2012 al 09.06.2021 avente ad oggetto la"Determinazione in conformità al regolamento comunale approvato conD.C.C. nr. 1124 del 21/12/2011dell'orario di apertura delle sale pubbliche da gioco nonchè dell'esercizio degli apparecchi e congegniautomaticidagiocoeintrattenimentodicuiall'art.110delT.U.L.P.S.neglieserciziautorizzatidalComune";

2) del Regolamento comunale per le sale giochi e per l'installazione di apparecchi elettronici daintrattenimento o da gioco approvato con deliberazione n. 124 del 21/12/2011 con il quale si stabilisceall'art.9rubricato"oraridiapertura"che"1.L'orariodiaperturadellesalegiochièstabilitodall'esercenteentroilimiticompresitraleh.10.00ele2.00conl'osservanzadellaprescrizionecontenutaalcomma2.2)gliapparecchiautomaticidiintrattenimentodicuiall'art.110delTestoUnicodiPubblicaSicurezzapossonoesseremessiineserciziotraleh.12.00eleh.23.00;aldifuoriditalefasciaorariadevonoesserespentiedisattivati";

3)Comunicazionedel29/05/2012aventeadoggetto"Nuovoregolamentocomunaledellesaledagiocoedegliapparecchiautomaticidagiocoedintrattenimento";

4)nonché,diogniattorelativo,presuppostoeconseguente,individuatoedindividuabile.

Vistiilricorsoeirelativiallegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rivoli e dell’A.A.M.S. - AmministrazioneAutonomaMonopolidiStato;

Vistelememoriedifensive;

Vistituttigliattidellacausa;

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Relatorenell'udienzapubblicadelgiorno25febbraio2015ildott.AntoninoMasaracchiaeuditiperlepartiidifensoricomespecificatonelverbale;

Ritenutoeconsideratoinfattoedirittoquantosegue.

FATTOeDIRITTO

1.NelpresentegiudiziosonoimpugnatigliattimedianteiqualiilComunediRivoli(TO)haimpostoallesalepubblichedagiocounorariodiaperturaentroilimiticompresitraleore10:00eleore2:00edhaaltresìstabilitochegliapparecchiautomaticidiintrattenimento,dicuiall’art.110delr.d.n.773del1931,possonoessere attivati esclusivamente nell’orario compreso tra le ore 12:00 e le ore 23:00: “Al di fuori di dettafasciaorariagliapparecchidevonoesserespentiedisattivati”.

Si tratta, in particolare, dell’ordinanza del Sindaco n. 263, del 23maggio 2012 (nella quale, premesso ilriferimentoall’art.50, comma7,deld.lgs.n.267del2000,è stato richiamato l’“interesseprimariodellatutela delle fasce deboli della popolazione” in nome del quale occorrerebbe “porre un argine alladisponibilitàillimitata,oquasi,delleoffertadigioco,soprattuttoperquantoriguardal’orarionotturnoeilmattino, ovvero i periodi della giornata in cui simanifestano con più evidenza i fenomeni di devianza eemarginazione sociale legati alla tossicodipendenza, all’alcolismo, all’isolamento relazionale da parte disoggettiappartenentiaicetipiùdisagiatieprividelleordinarieoccupazioni legateal lavorooallostudio,tenendocontochevasta letteraturascientificaha largamentesottolineato ilruoloaggravantedelgiocoadenaropraticatocompulsivamente”)edelpresuppostoRegolamentocomunale(“Regolamentoperlesalegiochi e per l’installazione di apparecchi elettronici da intrattenimento o da gioco”) approvato condeliberazione del Consiglio comunale n. 124, del 21 dicembre 2011, limitatamente al suo art. 9 chedisciplinal’orariodiaperturadellesalegiochiedellaconnessaattivazionedegliapparecchi.

Lasocietàricorrente,cheoperanelsettoreinqualitàdiconcessionariodelserviziopubblicoperlagestionetelematicadelgiocolecito(eche,cometale,hacollocatoappositiapparecchipressonumerosiesercizisitianchenelComunediRivoli), hadomandato l’annullamentodegli atti impugnati, previa loro sospensionecautelare,periseguentimotivi:

-violazionedellariservadileggeprevistanellamateriadeigiochipubblici;

- violazione dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 e dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere persviamentoe/operarbitrio;

-incompetenzadelComuneecompetenzadelQuestoreaisensidell’art.88delr.d.n.773del1931;

-eccessodipotereperillogicità,manifestairragionevolezzaetravisamentodeifatti,difettodimotivazioneediistruttoria;mancanzadiun’idoneagiustificazionedel“sacrificioimpostoalprivato”;

-violazionedell’art.41Cost.;violazionedell’art.97Cost.;eccessodipoterepermanifestairragionevolezza;

-violazionedell’art.50,comma7,deld.lgs.n.267del2000permancatorichiamoerispettodegliindirizziespressidalConsigliocomunale.

2. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Rivoli, in persona del Sindaco pro tempore, ed ilMinisterodell’EconomiaedelleFinanze, inpersonadelMinistropro tempore,quest’ultimo rappresentatoedifesodall’AvvocaturadistrettualedelloStato,depositandodocumentiechiedendoentrambiilrigettodelricorso.

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Ladifesaerariale,peraltro,consuccessivamemoriadepositatail28novembre2012,“meliusreperpensa”,hadomandatol’accoglimentodelricorso.

QuestoTAR,conordinanzan.200del2013,hasollevatoquestionedilegittimitàcostituzionalesull’art.50,comma7,deld.lgs.n.267del2000esull’art.31,comma1(recte:2),deldecreto-leggen.201del2011,convertitoinleggen.214del2011,nellaparteincuitalidisposizionideterminanounasituazionediassenzadi principi normativi a contrasto della patologia ormai riconosciuta della “ludopatia” ed escludono lacompetenzadeiComuniadadottareattinormativieprovvedimentalivoltialimitarel’usodegliapparecchida giocodi cui all’art. 110, comma6, del r.d. n. 773del 1931 in ogni esercizio a ciò autorizzato ai sensidell’art.86dellostessotestodilegge,assumendoaparametrolaviolazionedegliartt.118e32Cost.Allostessotempo,conseparataordinanzan.56del2013,edinattesadellarestituzionedegliattidapartedellaCortecostituzionale,hanellemorerespintoladomandacautelareavanzatadallasocietàricorrente.

Consentenzan.220del2014laCortecostituzionalehadichiaratoinammissibilelaquestionecosìsollevata.

Riassunta la causa dinnanzi a questo TAR, ai fini della decisione sull’incidente cautelare, all’esito dellacameradiconsigliodell’8ottobre2014lacausaèstatarinviataalmerito.

3. In vista della pubblica udienzadi discussione tutte le parti hanno svolto difese, ciascuna ribadendo leproprieconclusioni.L’amministrazione,inparticolare,haancheeccepitolatardivitàdelricorso.

Allapubblicaudienzadel25febbraio2015,quindi,lacausaèstatatrattenutaindecisione.

4.Puòprescindersidall’eccezioneditardivitàdelricorso, inquantoessononèfondatonelmeritoedeveessererespinto.

Nel dichiarare l’inammissibilità della prospettata questione di legittimità costituzionale, la Cortecostituzionale(sentenzan.220del2014)haindicatol’interpretazionec.d.costituzionalmenteorientatachedeveessereriferitaallanormadicuiall’art.50,comma7,deld.lgs.n.267del2000(laquale,letteralmente,così dispone: “Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consigliocomunaleenell'ambitodeicriterieventualmenteindicatidallaregione,glioraridegliesercizicommerciali,deipubblicieserciziedei servizipubblici,nonché,d'intesacon i responsabili territorialmentecompetentidelle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nelterritorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degliutenti”). In particolare, è stata richiamata l’evoluzione della giurisprudenza amministrativa, sia dilegittimità,siadimerito,laquale“haelaboratoun’interpretazionedell’art.50,comma7,deld.lgs.n.267del2000,compatibilecon iprincipi costituzionalievocati,nel sensodi ritenereche la stessadisposizionecensurataforniscaunfondamentolegislativoalpoteresindacaleinquestione”:ciò,nelsensoche,inforzadellageneraleprevisionedell’art.50,comma7,cit.,“ilsindacopuòdisciplinareglioraridellesalegiochiedegliesercizineiqualisianoinstallateapparecchiatureperilgiocoecheciòpuòfareperesigenzedituteladellasalute,dellaquietepubblica,ovverodellacircolazionestradale”,conrichiamoancheallapiùrecentegiurisprudenzadelConsigliodiStato(invero,successivaall’ordinanzadirimessionediquestoTAR),comeadesempio la sentenza n. 3271 del 2014 della V Sezione, nella quale si è affermato che il regime diliberalizzazione degli orari dei pubblici esercizi, applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e aquellidisomministrazione,nonprecludeall'amministrazionecomunalelapossibilitàdiesercitareilpropriopoteredi inibizionedelleattività,percomprovateesigenzedituteladell'ordineedellasicurezzapubblica,nonché del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica; con la precisazione, tuttavia, che ciò èconsentitodal legislatore solo in casodi accertata lesionedi interessipubblici tassativamente individuati

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qualiquellirichiamatidall’art.31,comma2,deldecreto-leggen.201del2011,convertito in leggen.214del2011 (sicurezza, libertà,dignitàumana,utilità sociale, salute), interessi chenonpossonoconsiderarsiviolati aprioristicamente e senza dimostrazione alcuna. La Corte costituzionale ha anche aggiunto, nelrichiamarelasentenzan.2710del2012delConsigliodiStato,cheilpoteredilimitareladistribuzionesulterritorio delle sale da gioco, attraverso l’imposizione di distanze minime rispetto ai cosiddetti luoghisensibili, “potrebbe altresì essere ricondotto alla potestà degli enti locali in materia di pianificazione egoverno del territorio, rispetto alla quale la Costituzione e la legge ordinaria conferiscono al Comune lerelativefunzioni”;ciò,inquanto“l’eserciziodelpoteredipianificazionenonpuòessereintesosolocomeuncoordinamentodelle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà,madeve essere ricostruitocome intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo edarmonicodelmedesimo,chetengacontosiadellepotenzialitàedificatoriedeisuoli,siadivaloriambientaliepaesaggistici,siadiesigenzedituteladellasaluteequindidellavitasalubredegliabitanti”.

Pertanto, se interpretate secondo queste coordinate, le norme sospettate di incostituzionalità –nonostantelarecenteintroduzionelegislativadeiprincipidic.d.liberalizzazionedelleattivitàeconomicheprivate,enonostanteilchiaroriferimentoletteraledellanormadicuiall’art.50,comma7,deld.lgs.n.267del2000all’unicoscopo“diarmonizzarel'espletamentodeiserviziconleesigenzecomplessiveegeneralidegliutenti”enonanchealle finalitàdisicurezzapubblica–si svelano idoneea fondareunapprezzabilepoterediinterventodell’amministrazionecomunale,eperessadelSindaco,nellaconformazionedeglioraridiaperturadellesaledagiocoediattivazionedegliapparecchidagioco,atuteladellefascepiùdebolidellapopolazioneedinfunzionediprevenzionedellac.d.ludopatia.

5.Nederivalanonfondatezzadeimotividigravameinquestasedesollevati.

Tanto è a dirsi, in primo luogo, con riguardo alla presunta violazione della “riserva di legge statale”esistentenellamateriadeigiochipubblici (e riaffermata,di recente,anchedalprecedentediquestoTARPiemonte,SezioneII,sent.n.513del2011).Alcontrario, larimarcatacircostanzache l’art.50,comma7,deld.lgs.n.267del2000 fonda l’autonomopoteredi interventodelSindaco, funzionalealla tuteladellefasce più deboli della popolazione contro le degenerazioni del gioco lecito compulsivo, è di per sésufficienteariteneregiustificataelegittimal’imposizionecomunaledilimitiaglioraridiaperturadellesaleda gioco, anche con riguardo alla stessa attivazione degli apparecchi da gioco (limitandola, per ragioniconnessealla tuteladella salute,adunarco temporaleancorapiù ristretto rispettoall’orariodiaperturadegliesercizi),eadescludere,conseguentemente,l’esistenzadialcunviziodiincompetenza.

In secondo luogo, il vizio di incompetenza del Comune non è ravvisabile nemmeno con riguardo alladisattivazionedegli apparecchi di cui all’art. 110, comma6, lett. b, del r.d. n. 773del 1931 (le c.d.VLT),nonostante che la gestione delle sale ove si installano i suddetti apparecchi è sottoposta al rilascio diapposita licenza del Questore ai sensi dell’art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge n. 40 del 2010,convertitoinleggen.73del2010.IltitolodicompetenzadelComune,infatti,intervienelungounversante–quellodellatuteladellasalutedellec.d.fascepiùdebolidellapopolazione,inchiavediprevenzionedallaludopatia – che non si sovrappone rispetto all’ambito di intervento rimesso alla competenza questorile,concernentealtrierilevantiaspettidipubblicasicurezza.

In terzo luogo, non si apprezza nella specie alcuna carenza di istruttoria, né di motivazione, da partedell’amministrazione.LadeliberazionedelConsigliocomunalen.124,del21dicembre2011,nell’approvareilnuovoregolamentosullesalegiochiesui limitiall’utilizzazionedegliapparecchidagioco,sièriferita, inmodo soddisfacente, alla necessità di “adottare soluzioni equilibrate che possono contemperare lo

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svolgimento di tali attività con la presenza, sul territorio comunale, di luoghi sensibili”, richiamando irisultatidelleindaginiscientifichenazionali(concernentil’allarmantecrescitadelleproblematichedisalutepsico-fisicadeisoggettigiocatori,edelleconseguentiricadutesullalorovitafamiliare,socialeelavorativa)e calandole in una prospettiva di necessario intervento a livello locale, finalizzato alla predisposizione diadeguati criteri di programmazione. Non è questa, evidentemente, la sede più idonea per stabilire seinterventi del tipo di quello intrapreso dal Comune di Rivoli siano più omeno efficaci per combattere ilfenomeno della “ludopatia”, alla luce delle perizie del prof. Crepet depositate in giudizio dalla societàricorrente(doc.n.19);ilCollegiosideveinvecelimitareaverificareselesceltedelComunesiindirizzino,inmodo non manifestamente irragionevole o arbitrario, nella direzione (auspicata) di un possibilearginamentodel fenomeno, inadempimentoaldoveredipreservare la tuteladellasalutedelle fascepiùdeboliopiùespostedellapopolazionelocale(dovereche,comevisto,deveritenersiincombenteanchesuiComuni,aisensidelcombinatodispostodell’art.50,comma7,deld.lgs.n.267del2000,qualeinterpretatodallasentenzan.220del2014dellaCortecostituzionale,edell’art.31,comma2,deldecreto-leggen.201del2011,convertitoinleggen.214del2011),purnellaconsapevolezzache,allalucediunaverificaexpost,l’interventodell’amministrazionepossaancherisultarenoningradodiraggiungerel’obiettivosperato.

EnonparealCollegio–perquantopiù sopra rilevato– che,nel casodi specie, l’interventoprevistodalComunediRivolisiamanifestamentedisallineatorispettoaidoveriincombentisullacivicaamministrazione.Del resto, l’importanza delle politiche di comunità locale, proprio per fronteggiare concretamente ilproblemadelgiocopatologiconellasuarealedimensione,èstatasegnalataalleamministrazioni localidaun apposito studio del “DipartimentoPatologia delleDipendenze” dellaASL Torino 3 (depositato in atti:doc. n. 1 del Comune, depositato il 25 gennaio 2013) nel quale si è evidenziata l’importanza di una“sensibilizzazione degli Enti locali per le politiche di contenimento del gioco lecito in denaro” voltasoprattuttoasollecitarel’“emanazionediRegolamenticomunalidelgiocoindenaroeticamenteorientati”chestabiliscanorestrizionidell’accessoalgiocosiamediantel’imposizionedidistanzetralesalegiochieic.d.luoghisensibili(inquantofrequentatidasoggettimaggiormentevulnerabili,inspecieiminorennielepersone anziane) sia mediante l’introduzione di limiti orari anche per il mero funzionamento degliapparecchi da gioco. Proprio questa è la direzione intrapresa dal Comune di Rivoli mediante gli attiimpugnati,iqualidunquesisvelanoesserestatiadottatinonsolonellapienaconsapevolezzadellagravitàdel fenomenoda arginarema anche, e soprattutto, in funzionedi necessario ausilio locale alle politichenazionaligiàavviate.

Ne deriva anche l’evidente sussistenza di una ragionevole giustificazione, fondata su interessi pubblicipreminenti e rispettosa del canone di proporzionalità invocato dalla stessa parte ricorrente, tale dalegittimare il sacrificio economico imposto ai soggetti privati gestori delle sale giochi e degli apparecchi,senza che – come già visto – possano nella specie condurre a conclusioni differenti nemmeno le nuovedisposizioni di legge sulla liberalizzazione delle attività economiche. Come si è già visto, infatti, proprioquelleleggi(siveda,inparticolare,ilcomma2dell’art.31deldecreto-leggen.201del2011,convertitoinleggen.214del2011)consentonopursemprediintrodurrelimitazionialpiùampiogodimentodellalibertàdi iniziativaeconomicaperfronteggiareesigenzepubblichepreminenti,comelatuteladellasalute,fermarestando la necessità (nella specie, come detto, adempiuta in modo soddisfacente) di un’adeguataistruttoria, volta a verificare se risulti davvero compromessa, nel caso specifico, qualcuna di quelleesigenze.

Daultimo,nonpuòaffattoritenersicheilSindacodelComunediRivoli,nell’adottarel’impugnataordinanzasui limiti orari, si siamosso in assenza di qualsivoglia indirizzo proveniente dal Consiglio comunale, cosìcome imposto dall’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000. Al riguardo, è sufficiente osservare che

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l’ordinanzadel Sindacoè stata, nella specie, adottata in attuazionedelle normedel nuovoRegolamentocomunale,approvatoproprioconladeliberadelConsigliocomunalen.124del21dicembre2011,equindisenz’altroinlineacongliindirizziprovenientidall’organoconsiliare.

6.Inconclusione,ilricorsodeveessererespinto.

Le spese del giudizio, tuttavia, possono essere compensate tra le parti, attesa l’incertezza del quadronormativodiriferimentoelasopravvenienza,incorsodicausa,dellasentenzan.220del2014dellaCortecostituzionale.

P.Q.M.

IlTribunaleAmministrativoRegionaleperilPiemonte,Sezioneseconda,definitivamentepronunciando,

Respingeilricorsoinepigrafe.

Spesecompensate.

Ordinachelapresentesentenzasiaeseguitadall'autoritàamministrativa.

CosìdecisoinTorinonellacameradiconsigliodelgiorno25febbraio2015