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Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale 22 novembre 2018 Linee Guida per l’impiego della “Quota servizi del Fondo Povertà” annualità 2018, destinata al finanziamento dei servizi per l’accesso al REI, per la valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e per i sostegni da individuare nel progetto personalizzato del REI, di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017. Premessa Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la Legge di Stabilità 2016 - Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 386 è stato istituito il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Il Fondo è destinato a garantire il graduale raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni riferiti ai servizi per l’accesso al REI, per la valutazione del bisogno, per la progettazione personalizzata, inclusiva dei sostegni che si affiancano al beneficio economico del REI. Per sostenere l’attuazione dei servizi e dei supporti sopra definiti, una “parte” del Fondo è destinata agli Ambito territoriali sociali delle Regioni; per l’annualità 2018 la “Quota servizi del Fondo Povertà” è pari a euro 272 milioni 1 . A valere sulla Quota servizi del fondo povertà, possono essere rafforzati, come specificato dall’Articolo 7 del Decreto Legislativo 147 del 15 settembre 2017, i servizi e gli interventi di seguito indicati. I Servizi per l’accesso, la valutazione e la progettazione: a) il segretariato sociale, inclusi i servizi per l’informazione e l’accesso al REI; b) il servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale; I Sostegni da individuare nel progetto personalizzato: c) tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell’accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; d) sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare; e) assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità; 1 La Quota servizi del Fondo Povertà, annualità 2018 è effettivamente pari a 297 milioni di euro, comprensiva delle somme riservate al finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, di cui all’articolo 7, comma 9, del decreto legislativo n. 147 del 2017, pari a 20 milioni, e di euro 5 milioni per interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, volti a prevenire condizioni di povertà e permettere di completare il percorso di crescita verso l’autonomia, di cui all’articolo 1, comma 250, della legge n. 205 del 2017. Con ulteriori Linee Guida saranno definite le modalità di impiego delle succitate somme.

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22 novembre 2018

Linee Guida per l’impiego della “Quota servizi del Fondo Povertà” – annualità 2018, destinata al

finanziamento dei servizi per l’accesso al REI, per la valutazione multidimensionale finalizzata ad

identificare i bisogni del nucleo familiare e per i sostegni da individuare nel progetto personalizzato

del REI, di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017.

Premessa

Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la Legge di Stabilità 2016 - Legge 28 dicembre

2015, n. 208, art. 1, comma 386 – è stato istituito il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale.

Il Fondo è destinato a garantire il graduale raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni

riferiti ai servizi per l’accesso al REI, per la valutazione del bisogno, per la progettazione personalizzata,

inclusiva dei sostegni che si affiancano al beneficio economico del REI.

Per sostenere l’attuazione dei servizi e dei supporti sopra definiti, una “parte” del Fondo è destinata agli

Ambito territoriali sociali delle Regioni; per l’annualità 2018 la “Quota servizi del Fondo Povertà” è pari

a euro 272 milioni1.

A valere sulla Quota servizi del fondo povertà, possono essere rafforzati, come specificato dall’Articolo

7 del Decreto Legislativo 147 del 15 settembre 2017, i servizi e gli interventi di seguito indicati.

I Servizi per l’accesso, la valutazione e la progettazione:

a) il segretariato sociale, inclusi i servizi per l’informazione e l’accesso al REI;

b) il servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione

multidimensionale;

I Sostegni da individuare nel progetto personalizzato:

c) tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle

regolamentazioni regionali in attuazione dell’accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

d) sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del

bilancio familiare;

e) assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;

1 La Quota servizi del Fondo Povertà, annualità 2018 è effettivamente pari a 297 milioni di euro, comprensiva delle somme riservate al finanziamento di

interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, di cui all’articolo 7, comma 9, del decreto legislativo n. 147 del 2017, pari a 20 milioni, e di euro 5 milioni per interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla

famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, volti a prevenire condizioni di povertà e permettere di completare il percorso di

crescita verso l’autonomia, di cui all’articolo 1, comma 250, della legge n. 205 del 2017. Con ulteriori Linee Guida saranno definite le modalità di impiego delle succitate somme.

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f) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;

g) servizio di mediazione culturale;

h) servizio di pronto intervento sociale.

Ai suddetti supporti devono essere aggiunti gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della

formazione, sanitarie e sociosanitarie, di istruzione, abitative, e delle altre aree di intervento

eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione, i cui costi gravano su fonti di finanziamento

di competenza delle altre istituzioni.

L’esigenza di rafforzamento dei servizi sopra elencati permane valida anche nella prospettiva di

superamento del REI in favore della introduzione della più amplia misura del Reddito di cittadinanza. Al

riguardo, il disegno di legge di bilancio, nell’istituire un fondo dedicato all’attuazione del Reddito di

cittadinanza, cui confluiranno le risorse del Fondo Povertà destinate al beneficio economico del REI, ha

fatte salve le risorse della Quota dedicata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, il cui

potenziamento è funzionale alla presa in carico dei soggetti e dei nuclei maggiormente vulnerabili.

Con Decreto Ministeriale del 18 maggio 2018 è stato adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi

sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020.

Il Piano è stato approvato dalla Rete della protezione e dell’inclusione sociale, prevista dall’articolo 21

del decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017.

Il Piano costituisce l’atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti alla Quota servizi del Fondo

Povertà e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per

l’attuazione del REI come livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale.

Di seguito, la tabella delle somme assegnate al complesso degli ambiti territoriali di ciascuna regione,

destinate al finanziamento dei servizi per l’accesso al REI, per la valutazione multidimensionale

finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e per i sostegni da individuare nel progetto

personalizzato del REI.

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Ai fini dell’attribuzione delle risorse agli ambiti territoriali, a cura del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, le quote di riparto tra gli ambiti della stessa regione sono state determinate in

proporzione al numero di beneficiari del REI e dei cittadini residenti.

Le Regioni potevano indicare criteri ulteriori, cui attribuire un peso non superiore al 30%. Inoltre, le

Regioni potevano incrementare con risorse proprie le risorse disponibili e in tal caso richiedere al

Ministero del lavoro e delle politiche sociali il versamento della quota regionale sul bilancio della

medesima regione per il successivo trasferimento agli ambiti territoriali di competenza. Al riguardo si

rimanda ai relativi provvedimenti regionali.

Lo scrivente Ministero procede, con Decreti Ministeriali, all’erogazione delle risorse agli ambiti

territoriali di ciascuna Regione, ovvero alle Regioni, a seguito della positiva valutazione della coerenza

del Piano regionale ovvero dell’atto di programmazione (di cui ai paragrafi successivi), con le finalità del

Piano nazionale.

In ogni caso, le presenti Linee Guida definiscono le modalità di impiego della Quota servizi del Fondo

povertà a prescindere dai differenti criteri di riparto e dalle modalità di erogazione o integrazione.

Regioni

Quota regionale di

riparto del Fondo

Povertà

Somme assegnate al

complesso degli ambiti

territoriali della regione -

Annualità 2018

Abruzzo 2,26% 6.147.200,00

Basilicata 1,04% 2.828.800,00

Calabria 4,71% 12.811.200,00

Campania 16,87% 45.886.400,00

Emilia Romagna 4,62% 12.566.400,00

Friuli Venezia Giulia 1,31% 3.563.200,00

Lazio 9,02% 24.534.400,00

Liguria 1,96% 5.331.200,00

Lombardia 11,66% 31.715.200,00

Marche 2,05% 5.576.000,00

Molise 0,52% 1.414.400,00

Piemonte 6,03% 16.401.600,00

Puglia 8,61% 23.419.200,00

Sardegna 3,14% 8.540.800,00

Sicilia 15,69% 42.676.800,00

Toscana 4,31% 11.723.200,00

Umbria 1,18% 3.209.600,00

Valle D'Aosta 0,15% 408.000,00

Veneto 4,87% 13.246.400,00

Totale 100,00% 272.000.000,00

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Si fa presente che alle medesime finalità Piano nazionale (finanziamento dei servizi per l’accesso al REI,

per la valutazione multidimensionale del nucleo familiare e per i sostegni da individuare nel progetto

personalizzato) concorrono anche le risorse afferenti al Programma operativo nazionale (PON)

“Inclusione” ed, in particolare, le risorse già assegnate agli ambiti territoriali per il periodo 2017-2019

mediante l’Avviso pubblico n. 3/2016, adottato con decreto direttoriale n. 229 del 3 agosto 2016 del

Direttore generale dell’allora Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali, nonché eventuali risorse regionali (POR) o comunali riferite.

Priorità di impiego della “Quota servizi del Fondo Povertà” – annualità 2018

Il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà definisce, oltre ai sopra definiti criteri

di riparto del Fondo, anche le priorità di impiego per lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari

per l’attuazione del REI come livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio

nazionale.

Il Piano rafforza quanto già previsto nel Decreto 147/2017, identificando tre livelli essenziali, fissati in

modo da accompagnare i beneficiari nel loro percorso nei servizi, dalla richiesta di informazioni

all’erogazione di interventi e servizi aggiuntivi.

In sequenza (crono)logica, il primo livello riguarda i servizi per l’accesso al REI– Punti per l’accesso

– chiaramente identificati nel territorio, in cui ricevere informazione, consulenza, orientamento e, se

del caso, assistenza nella presentazione della domanda.

Laddove il REI sia riconosciuto, il secondo livello essenziale è l’attività propedeutica alla definizione

degli interventi, consistente in una articolata analisi delle risorse e dei fattori di vulnerabilità del nucleo

familiare, nonché dei fattori di contesto, finalizzata all’identificazione dei possibili percorsi verso

l’autonomia. All’analisi preliminare segue (ove necessario in caso di situazioni complesse) l’attivazione

di equipe multidisciplinari al fine di definire un quadro di analisi più approfondito, necessario a

costruire in rete con gli altri servizi territoriali competenti una progettazione unitaria.

Il terzo livello essenziale è la definizione e attuazione del progetto personalizzato familiare di inclusione.

Per avviare il riconoscimento di questi livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili,

il Piano definisce le priorità dell’utilizzo delle risorse assegnate nella logica degli obiettivi di servizio.

Prima priorità di impiego – Il rafforzamento del Servizio Sociale Professionale

Considerato che il Servizio Sociale Professionale rappresenta una funzione traversale ai livelli sopra

definiti, la Quota del Fondo di competenza di ciascun Ambito, deve essere, in primis, impiegata per

garantire sul territorio la presenza di almeno 1 assistente sociale ogni 5 mila abitanti

Gli ambiti che presentano un numero di operatori inferiore al target dovranno vincolare parte delle risorse

della quota servizi del Fondo Povertà nazionale, loro attribuite, all’acquisizione di tali operatori al

fine di rafforzare il servizio sociale professionale. Il vincolo è tanto maggiore quanto più lontana è

la situazione dell’ambito da quella desiderata, secondo lo schema seguente:

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Criteri Risorse

Meno di 1 assistente sociale ogni 20.000 abitanti Almeno il 60%

Meno di 1 assistente sociale ogni 10.000 abitanti Almeno il 40%

Meno di 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti Almeno il 20%

Almeno 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti Requisito soddisfatto

L’obiettivo da raggiungere è da intendersi nei termini degli operatori presenti per tutte le funzioni

del servizio sociale professionale (cioè, non solo per l’area povertà), anche se gli assistenti sociali

assunti a valere sulle risorse del Fondo povertà devono essere utilizzati in tale area d’intervento.

I vincoli nell’utilizzo delle risorse sono da intendersi fino al raggiungimento dell’obiettivo e comunque

nei limiti delle risorse disponibili, nonché nei limiti dei vincoli di contenimento della spesa del personale

presenti a legislazione vigente, fatte salve le deroghe ai vincoli di contenimento della spesa di personale

previste dall’art. 1, comma 200 della Legge di Bilancio 2018, relativamente all’assunzione di assistenti

sociali a tempo determinato nei limiti di un terzo delle risorse attribuite a ciascun ambito territoriale,

fermo restando il rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio.

Seconda priorità di impiego – Il rafforzamento degli interventi di inclusione

Il Piano prevede, inoltre, che priorità nell’impiego delle risorse deve essere riservata a garantire che

almeno per tutti i nuclei in cui si sia proceduto alla definizione del quadro di analisi approfondito,

attraverso l’Equipe Multidisciplinare, venga attivato nel progetto uno degli interventi o dei servizi sociali

sopra riportati nell’elenco dei Sostegni.

In particolare, deve essere prevista l’attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità ogni qual

volta si presenti una situazione di bisogno complesso come sopra definita e nel nucleo sia presente un

bambino o una bambina nei primi mille giorni della sua vita.

Terza priorità di impiego – I Punti di accesso alle misure di inclusione.

Il punto per l’accesso al REI, presso il quale “ in ogni ambito territoriale è offerta informazione,

consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali

e, qualora ricorrano le condizioni, assistenza nella presentazione della richiesta del REI” è una funzione

integrata del segretariato sociale, già eventualmente presente sul territorio.

Per garantire il livello essenziale dell’informazione e dell’accesso al REI, è necessario prevedere, in

ciascun ambito territoriale almeno un punto di accesso ogni 40.000 abitanti.

Laddove, nell’ambito territoriale siano compresi comuni con meno di 10 mila abitanti, per tutti

tali comuni va complessivamente previsto un punto di accesso ogni 20 mila abitanti; se invece

nell’ambito è compreso un comune capoluogo di città metropolitana, per tale comune l’obiettivo è

fissato in un punto per l’accesso ogni 70 mila abitanti.

L’obiettivo sui punti di accesso è subordinato al soddisfacimento dei vincoli precedentemente

esposti in termini di servizio sociale professionale e sostegni nel progetto personalizzato. Alla terza

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priorità potranno quindi essere dedicate le eventuali risorse residue rispetto a quelle necessarie a

soddisfare le altre priorità.

Le priorità del Piano Regionale

In ottemperanza al Decreto Legislativo 147/2017, le Regioni e le Province autonome hanno adottato un

atto, anche nella forma di un Piano regionale per la lotta alla povertà, di programmazione dei servizi

necessari per l’attuazione del REI come livello essenziale delle prestazioni, nei limiti delle risorse

disponibili.

Nell’atto di programmazione ovvero nel Piano regionale per la lotta alla povertà, le Regioni hanno

definito gli specifici rafforzamenti del sistema di interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà,

finanziabili a valere sulla quota del Fondo, tenuto conto delle indicazioni contenute nel Piano nazionale

per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà.

Per l’identificazione degli specifici rafforzamenti finanziabili con il Fondo in ciascuna Regione, si

rimanda agli Atti di programmazione o ai Piani regionali.

Le priorità sopra definite rappresentano parametri minimi qualitativi e quantitativi per l’attuazione delle

misure di contrasto alla povertà definite dalle disposizioni descritte nelle presenti Linee Guida.

Nel limite delle risorse disponibili, ciascun Ambito procederà con il rafforzamento dei servizi e degli

interventi, nel rispetto delle priorità sopra definite e degli indirizzi regionali.

Le Azioni finanziabili con la “Quota servizi del Fondo Povertà” – annualità 2018

La tabella che segue propone una classificazione delle azioni finanziabili a valere sulla “Quota servizi del

Fondo Povertà”, sulla base della Tabella 4 “Azioni ammissibili” allegata all’Avviso 3/2016 del PON

Inclusione. A tale fine alla Tabella originaria è stata aggiunta l’ultima colonna che descrive in dettaglio, per

ciascun intervento indicato nell’Avviso 3, l’eventuale corrispondente servizio o intervento finanziabile con

la Quota servizi. Rispetto alla Tabella 4, tutte le azioni ricadono nella macro azione A–

“RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI”, ad eccezione dei “tirocini finalizzati all’inclusione

sociale che ricadono nella macro azione B- “INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZIONE

LAVORATIVA”. Le restanti tipologie di azione previste nelle macro azioni B e C della Tabella 4 non sono

finanziabili.

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AZ

ION

E A

– R

AF

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I S

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I S

OC

IAL

I

Codice

Tipologia azione

Codice

Intervento

Servizi e sostegni finanziabili con la

quota servizi del Fondo povertà –

Imputazione voci di costo

A.1

Potenziamento

dei servizi di

segretariato

sociale, dei

servizi per la

presa in carico e

degli interventi

sociali rivolti alle

famiglie

beneficiarie del

SIA/REI (Cfr.

Linee guida)

A.1.a Sostegno alle funzioni di segretariato

sociale (es. rafforzamento dei servizi

di accesso con particolare riferimento

alla funzione di Analisi preliminare

finalizzata ad orientare gli operatori

nel percorso da attivare per prendere

in carico efficacemente le famiglie)

Terza priorità – I Punti di accesso alle

misure di inclusione:

a) Rafforzamento del segretariato

sociale, inclusi i servizi per

l’informazione e l’accesso al

REI;

A.1.b Rafforzamento servizio sociale

professionale anche al fine di

supportare la creazione delle equipe

multidisciplinari per la presa in

carico (per le funzioni di Analisi

multidimensionale, progettazione,

valutazione e monitoraggio

dell’intervento integrato)

Prima priorità - Il rafforzamento del

servizio sociale professionale:

b) rafforzamento del servizio

sociale professionale per la presa

in carico, inclusa la componente

sociale della valutazione

multidimensionale;

A.1.c.1 Interventi sociali: sostegno sociale

professionale

Costi ammissibile, da attribuire ad una

delle altre voci.

A.1.c.2 Interventi sociali: assistenza

educativa domiciliare, ass. educativa

territoriale per la costruzione di

requisiti per occupabilità e supporto

all'inclusione sociale di giovani e

adulti

Seconda priorità - Il rafforzamento

degli interventi di inclusione:

d) sostegno socio educativo

domiciliare o territoriale, incluso

il supporto nella gestione delle

spese e del bilancio familiare

A.1.c.3 Interventi sociali: servizi di

mediazione familiare e finanziaria

Seconda priorità - Il rafforzamento

degli interventi di inclusione:

f) Sostegno alla genitorialità e

servizio di mediazione familiare

A.1.c.4 Interventi sociali: servizi di

mediazione inter culturale e

di alfabetizzazione (es. corsi di

lingua italiana per famiglie di

immigrati)

Seconda priorità - Il rafforzamento

degli interventi di inclusione:

g) Servizi di mediazione culturale

A.1.c.5 Interventi sociali: altri interventi di

operatori sociali - specificare

Seconda priorità - Il rafforzamento

degli interventi di inclusione,

specificare:

e) Assistenza domiciliare socio-

assistenziale e servizi di

prossimità;

h) Servizio di pronto intervento

sociale

A.1.d Formazione: Empowerment degli

operatori sociali finalizzato al

presidio delle funzioni di pre-

assessment e presa in carico

(Assessment, progettazione e

attuazione degli interventi), nonché

delle procedure connesse al SIA-REI

solo se previste dal Piano Regionale

Nota bene: Eventuali costi di

formazione del servizio sociale

professionale vanno inclusi nella voce

A.1.b, Priorità 1

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A.2

Informazione

all’utenza e

dotazione

strumentale

informatica e

Servizi ICT

A.2.a Attività di informazione e

sensibilizzazione (es. costituzione di

info point SIA-REI/sportello sociale

tematico, campagne informative

relative all’offerta di servizi e

opportunità ai potenziali destinatari).

Nota bene: i costi delle attività di

informazione e sensibilizzazione

rientrano in A.1.a se riferibili

all’intervento in via diretta ed

esclusiva

A.2.b Dotazione strumentale informatica e

Servizi ICT (esclusivamente per

servizi connessi alla fase di pre-

assessment, di presa in carico e

monitoraggio del progetto)

Nota bene: i costi della dotazione

strumentale informatica e dei Servizi

ICT rientrano in A1.b se riferibili

all’intervento in via diretta ed

esclusiva

A.2.c Creazione di portali gestionali e

piattaforme interattive

Non finanziabile con le risorse del

Fondo Povertà

AZ

ION

E B

Codice Tipologia azione Codice Intervento Servizi e sostegni finanziabili con la

quota servizi del Fondo povertà –

Imputazione voci di costo

B.2. Attivazione

lavorativa tirocini e

work-experience

B.2.b Tirocini finalizzati all’inclusione

sociale, all’autonomia delle persone

e alla riabilitazione (accordo in

conferenza unificata del 22 gennaio

2015)

Seconda priorità - Il rafforzamento

degli interventi di inclusione:

tirocini finalizzati all’inclusione

sociale, all’autonomia delle persone e

alla riabilitazione.

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L’impiego del Fondo per il rafforzamento del Servizio sociale professionale va convenzionalmente

imputato, in fase di rendicontazione (meglio definita nei successivi paragrafi) alla voce A.1.b (anche se tale

rafforzamento è funzionale anche ad altri interventi), mentre gli interventi e i sostegni inseriti nei percorsi

di inclusione sociale e lavorativa vanno codificati rispetto a ciascuna tipologia di intervento. Il costo per il

rafforzamento del Segretariato Sociale per l’attivazione e il funzionamento dei Punti di accesso sarà indicato

alla voce A.1.a.

Il Fondo sostiene i costi direttamente imputabili a ciascuna tipologia di Azione; ad esempio, nel caso del

rafforzamento del Servizio sociale professionale o del Segretariato sociale possono essere rendicontati i

costi del personale impiegato, le dotazioni esclusivamente destinate alla specifica funzione, affitti di locali

a specifica esclusiva destinazione, etc.

In caso di sostegni e interventi inserirti nei Progetti di inclusione, saranno ammesse le spese sostenute dal

18 maggio 2018 (data di adozione del Piano nazionale) esclusivamente per i nuclei familiari beneficiari di

REI o delle misure regionali (laddove sia stato sottoscritta apposita Convenzione con il Ministero ai sensi

dell’art. 14, commi 6 e 7, del D.lgs. 147/2017. E’ il caso delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Emilia

Romagna e Puglia).

In caso di interventi e sostegni “di gruppo”, saranno ammessi i costi pro quota gravanti sul numero dei

partecipanti beneficiari del REI.

Non saranno ammissibili spese generali o indirette.

Le modalità di impiego del Fondo per la realizzazione delle Azioni

Così come previsto dall’Avviso 3/2016 del Pon inclusione, la realizzazione delle Azioni può avvenire

attraverso differenti modalità:

1. Assunzione diretta di personale o rafforzamento orario di personale già impiegato

2. Affidamento a soggetti terzi;

3. Erogazione degli interventi attraverso voucher di servizio con accreditamento dei fornitori

4. Acquisto diretto di materiali e dotazioni

5. Attivazione diretta degli interventi

Per le modalità e i vincoli afferenti al rafforzamento dei servizi attraverso l’assunzione diretta di personale

o rafforzamento orario di personale già impiegato, si rimanda alle vigenti disposizioni in materia, di cui lo

scrivente Ministero non può in alcun modo definire eventuali deroghe.

All’uopo, si sottolinea, come già ricordato, che la Legge di Stabilità 2018, all’art. 1, comma 200, per

l’attuazione di questa misura ha previsto una deroga ai limiti assunzionali, con possibilità di procedere

all’impiego a tempo determinato di Assistenti Sociali, nei limiti di un terzo delle risorse attribuite a

ciascun ambito territoriale, fermo restando il rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio.

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Anche per le modalità e i vincoli di affidamento di servizi e interventi a terzi si rimanda alle vigenti

disposizioni in materia.

L’impiego di personale per il rafforzamento dei servizi attraverso formule di somministrazione di lavoro è

da codificarsi come attività di cui al Punto 2 (affidamento a terzi). Per le modalità di gestione e

rendicontazione si rimanda a quanto già pubblicato nelle FAQ dell’Avviso 3/2016 consultabili alla pagina

http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Sostegno-per-inclusione-

attiva-SIA/Documents/FAQ-Avviso-3-2016-agg-14-11-2018.pdf , nonché alla nota n. 1336 del 30-01-

2018, punto 3, consultabile alla pagina http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-e-fondi-

europei/focus-on/pon-Inclusione/Documents/AdG-Nota-Rendicontazione-Interinale-30012018.pdf.

I Destinatari delle Azioni

L’impiego della Quota del Fondo dovrà avvenire in favore dei soli nuclei familiari beneficiari del REI o di

misure regionali, nel caso in cui sia stata sottoscritta una Convenzione con il Ministero ai sensi dell’art. 14,

commi 6 e 7, del D. Lgsl. 147/2017. Fanno eccezione gli interventi relativi al rafforzamento dei Punti di

accesso alle misure di inclusione (segretariato sociale, inclusi i servizi per l’informazione e l’accesso al

REI), cui beneficeranno il complesso delle persone e famiglie che si rivolgono a tali servizi, che dovranno

comunque essere prioritariamente dedicati ai nuclei potenzialmente beneficiari delle misure di contrasto

alla povertà e al REI.

Termini di utilizzo e Programmazione della Quota Fondo

Le somme erogate agli Ambiti, direttamente dal Ministero o tramite la Regione, possono essere

immediatamente accertate a bilancio e eventualmente impegnate per l’attivazione delle Azioni sopra

definite.

Per le modalità di accertamento e impegno delle somme disponibili si rimanda alle vigenti disposizioni

in tema di Contabilità degli Enti Locali (a cui, anche in questo caso, il Ministero non può prevedere o

definire deroghe).

Non vi sono limiti temporali di impiego e utilizzo delle risorse erogate nell’annualità. Si fa presente

tuttavia che l’erogazione delle risorse nelle annualità 2019 e 2020 sarà condizionata dallo stato di

avanzamento della rendicontazione della spesa relativa alla annualità 2018.

Si ricorda che entro 60 giorni dall’adozione del Piano regionale, i comuni coordinandosi a livello di

Ambito devono predisporre e adottare un atto di programmazione locale, in attuazione degli indirizzi

regionali. In tale atto, si definiscono a livello di ambito territoriale gli specifici rafforzamenti del sistema

di interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà, finanziabili a valere sulla quota del Fondo

Povertà, integrando la programmazione con le risorse disponibili a legislazione vigente e le risorse

afferenti ai Programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR).

Il Ministero, con il supporto di Banca Mondiale, ha elaborato uno Schema base per la predisposizione

dell’Atto di Programmazione Locale, messo a disposizione delle singole Regioni.

Page 11: Linee Guida per l’impiego della “Quota servizi del Fondo ... · ... per la valutazione ... il servizio sociale professionale per la presa in carico, ... potenziamento è funzionale

Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

22 novembre 2018

La Rendicontazione della Quota Fondo Povertà

La rendicontazione delle somme, già erogate e disponibili, avviene con periodicità trimestrale, a far data

dal 31 marzo 2019.

Alla rendicontazione delle spese effettuate si procede nelle modalità previste per le risorse già assegnate

agli ambiti territoriali afferenti al PON Inclusione e, in particolare, secondo quanto previsto al punto 17.1

dell’avviso pubblico n. 3 del 2016.

Anche per il Fondo povertà si procede a rendicontazione con doppia modalità:

attraverso UCS (Unità di costo standard) in caso di impiego di personale alle dirette dipendenze

dell’Amministrazione beneficiaria della Quota Fondo ( e sempre che al proprio personale

dipendente venga applicato il CCNNL Enti Locali);

attraverso “costi reali” in tutti gli altri casi.

Si ricorda che per il calcolo dell’UCS è stato previsto l’incremento, pari al 15 %, del costo effettivo del

personale impiegato, per la remunerazione di costi e spese indirette altrimenti non rendicontabili.

Per l’identificazione del valore di ciascuna UCS è necessario fare riferimento al Decreto Ministeriale n.

406 del 1° agosto 2018 consultabile alla pagina http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-

norme/normative/Documents/2018/DD-406-del-01-08-2018-UCS-PON-Inclusione.pdf.

Le modalità di invio delle rendicontazioni e della relativa documentazione verranno comunicate

successivamente.

In merito alle modalità di rendicontazione si segnala che le procedure di spesa riferite agli interventi

finanziati a valere sul Fondo, devono conformarsi alla normativa nazionale e comunitaria con particolare

riguardo al divieto del doppio finanziamento per il quale si richiede su ciascun documento di spesa

l’indicazione delle informazioni relative alla fonte di finanziamento o, in alternativa, l’apposizione di un

timbro di annullo contenente le medesime informazioni.

Monitoraggio

Le attività finanziate a valere sulla Quota servizi del fondo saranno oggetto di monitoraggio. Al riguardo

si rimanda ad indicazioni future.

CUP. Quota Fondo Povertà

La richiesta del Codice CUP di progetto dovrà avvenire sulla piattaforma

http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/.

Si dovrà procedere con l’opzione “Generazione libera CUP”, non disponendo, per la Quota Servizi Fondo

Povertà di una procedura semplificata.

Per la compilazione obbligatoria dei campi si forniscono di seguito, in grassetto, le indicazioni da seguire:

Natura: Acquisto o realizzazione servizi

Tipologia: Assistenza

Settore: SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA

Sotto settore: ASSISTENZA SOCIALE E SERVIZI ALLA PERSONA

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Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

22 novembre 2018

Categoria: MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE-SOSTEGNO AL REDDITO

Anno di decisione: 2018

Progetto cumulativo: NO

Opera/infrastruttura interessata dal progetto: Indicare i riferimenti dell’Ambito Sociale

(Denominazione, indirizzo sede)

Servizio: REI. Servizi e interventi di contrasto alla povertà

Localizzazioni: indicare tutti i Comuni componenti l’Ambito sociale

Indirizzo/Area di riferimento: Indicare l’indirizzo dell’Ente capofila

Strumento di programmazione: Altro

Descrizione Strumento di programmazione: Quota servizi del Fondo Povertà” – annualità

2018

Legge Obiettivo: No

compensi/contributi/sponsorizzazioni da privati: NO

Costo totale del progetto (in euro): inserire il valore della Quota Fondo di propria pertinenza

Tipologia copertura finanziari: Statale – in caso di integrazione di risorse a cura della

Regione, inserire la doppia voce Statale Regionale

Procedere con la generazione del CUP