Esercizi per il potenziamento e lastabilizzazione della muscolatura
Linee Guida per l’impiego della “Quota servizi del Fondo ... · ... per la valutazione ... il...
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Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale
22 novembre 2018
Linee Guida per l’impiego della “Quota servizi del Fondo Povertà” – annualità 2018, destinata al
finanziamento dei servizi per l’accesso al REI, per la valutazione multidimensionale finalizzata ad
identificare i bisogni del nucleo familiare e per i sostegni da individuare nel progetto personalizzato
del REI, di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017.
Premessa
Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la Legge di Stabilità 2016 - Legge 28 dicembre
2015, n. 208, art. 1, comma 386 – è stato istituito il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale.
Il Fondo è destinato a garantire il graduale raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni
riferiti ai servizi per l’accesso al REI, per la valutazione del bisogno, per la progettazione personalizzata,
inclusiva dei sostegni che si affiancano al beneficio economico del REI.
Per sostenere l’attuazione dei servizi e dei supporti sopra definiti, una “parte” del Fondo è destinata agli
Ambito territoriali sociali delle Regioni; per l’annualità 2018 la “Quota servizi del Fondo Povertà” è pari
a euro 272 milioni1.
A valere sulla Quota servizi del fondo povertà, possono essere rafforzati, come specificato dall’Articolo
7 del Decreto Legislativo 147 del 15 settembre 2017, i servizi e gli interventi di seguito indicati.
I Servizi per l’accesso, la valutazione e la progettazione:
a) il segretariato sociale, inclusi i servizi per l’informazione e l’accesso al REI;
b) il servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione
multidimensionale;
I Sostegni da individuare nel progetto personalizzato:
c) tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle
regolamentazioni regionali in attuazione dell’accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
d) sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del
bilancio familiare;
e) assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;
1 La Quota servizi del Fondo Povertà, annualità 2018 è effettivamente pari a 297 milioni di euro, comprensiva delle somme riservate al finanziamento di
interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, di cui all’articolo 7, comma 9, del decreto legislativo n. 147 del 2017, pari a 20 milioni, e di euro 5 milioni per interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla
famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, volti a prevenire condizioni di povertà e permettere di completare il percorso di
crescita verso l’autonomia, di cui all’articolo 1, comma 250, della legge n. 205 del 2017. Con ulteriori Linee Guida saranno definite le modalità di impiego delle succitate somme.
Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale
22 novembre 2018
f) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
g) servizio di mediazione culturale;
h) servizio di pronto intervento sociale.
Ai suddetti supporti devono essere aggiunti gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della
formazione, sanitarie e sociosanitarie, di istruzione, abitative, e delle altre aree di intervento
eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione, i cui costi gravano su fonti di finanziamento
di competenza delle altre istituzioni.
L’esigenza di rafforzamento dei servizi sopra elencati permane valida anche nella prospettiva di
superamento del REI in favore della introduzione della più amplia misura del Reddito di cittadinanza. Al
riguardo, il disegno di legge di bilancio, nell’istituire un fondo dedicato all’attuazione del Reddito di
cittadinanza, cui confluiranno le risorse del Fondo Povertà destinate al beneficio economico del REI, ha
fatte salve le risorse della Quota dedicata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, il cui
potenziamento è funzionale alla presa in carico dei soggetti e dei nuclei maggiormente vulnerabili.
Con Decreto Ministeriale del 18 maggio 2018 è stato adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi
sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020.
Il Piano è stato approvato dalla Rete della protezione e dell’inclusione sociale, prevista dall’articolo 21
del decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017.
Il Piano costituisce l’atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti alla Quota servizi del Fondo
Povertà e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per
l’attuazione del REI come livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale.
Di seguito, la tabella delle somme assegnate al complesso degli ambiti territoriali di ciascuna regione,
destinate al finanziamento dei servizi per l’accesso al REI, per la valutazione multidimensionale
finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e per i sostegni da individuare nel progetto
personalizzato del REI.
Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale
22 novembre 2018
Ai fini dell’attribuzione delle risorse agli ambiti territoriali, a cura del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, le quote di riparto tra gli ambiti della stessa regione sono state determinate in
proporzione al numero di beneficiari del REI e dei cittadini residenti.
Le Regioni potevano indicare criteri ulteriori, cui attribuire un peso non superiore al 30%. Inoltre, le
Regioni potevano incrementare con risorse proprie le risorse disponibili e in tal caso richiedere al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il versamento della quota regionale sul bilancio della
medesima regione per il successivo trasferimento agli ambiti territoriali di competenza. Al riguardo si
rimanda ai relativi provvedimenti regionali.
Lo scrivente Ministero procede, con Decreti Ministeriali, all’erogazione delle risorse agli ambiti
territoriali di ciascuna Regione, ovvero alle Regioni, a seguito della positiva valutazione della coerenza
del Piano regionale ovvero dell’atto di programmazione (di cui ai paragrafi successivi), con le finalità del
Piano nazionale.
In ogni caso, le presenti Linee Guida definiscono le modalità di impiego della Quota servizi del Fondo
povertà a prescindere dai differenti criteri di riparto e dalle modalità di erogazione o integrazione.
Regioni
Quota regionale di
riparto del Fondo
Povertà
Somme assegnate al
complesso degli ambiti
territoriali della regione -
Annualità 2018
Abruzzo 2,26% 6.147.200,00
Basilicata 1,04% 2.828.800,00
Calabria 4,71% 12.811.200,00
Campania 16,87% 45.886.400,00
Emilia Romagna 4,62% 12.566.400,00
Friuli Venezia Giulia 1,31% 3.563.200,00
Lazio 9,02% 24.534.400,00
Liguria 1,96% 5.331.200,00
Lombardia 11,66% 31.715.200,00
Marche 2,05% 5.576.000,00
Molise 0,52% 1.414.400,00
Piemonte 6,03% 16.401.600,00
Puglia 8,61% 23.419.200,00
Sardegna 3,14% 8.540.800,00
Sicilia 15,69% 42.676.800,00
Toscana 4,31% 11.723.200,00
Umbria 1,18% 3.209.600,00
Valle D'Aosta 0,15% 408.000,00
Veneto 4,87% 13.246.400,00
Totale 100,00% 272.000.000,00
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22 novembre 2018
Si fa presente che alle medesime finalità Piano nazionale (finanziamento dei servizi per l’accesso al REI,
per la valutazione multidimensionale del nucleo familiare e per i sostegni da individuare nel progetto
personalizzato) concorrono anche le risorse afferenti al Programma operativo nazionale (PON)
“Inclusione” ed, in particolare, le risorse già assegnate agli ambiti territoriali per il periodo 2017-2019
mediante l’Avviso pubblico n. 3/2016, adottato con decreto direttoriale n. 229 del 3 agosto 2016 del
Direttore generale dell’allora Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, nonché eventuali risorse regionali (POR) o comunali riferite.
Priorità di impiego della “Quota servizi del Fondo Povertà” – annualità 2018
Il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà definisce, oltre ai sopra definiti criteri
di riparto del Fondo, anche le priorità di impiego per lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari
per l’attuazione del REI come livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio
nazionale.
Il Piano rafforza quanto già previsto nel Decreto 147/2017, identificando tre livelli essenziali, fissati in
modo da accompagnare i beneficiari nel loro percorso nei servizi, dalla richiesta di informazioni
all’erogazione di interventi e servizi aggiuntivi.
In sequenza (crono)logica, il primo livello riguarda i servizi per l’accesso al REI– Punti per l’accesso
– chiaramente identificati nel territorio, in cui ricevere informazione, consulenza, orientamento e, se
del caso, assistenza nella presentazione della domanda.
Laddove il REI sia riconosciuto, il secondo livello essenziale è l’attività propedeutica alla definizione
degli interventi, consistente in una articolata analisi delle risorse e dei fattori di vulnerabilità del nucleo
familiare, nonché dei fattori di contesto, finalizzata all’identificazione dei possibili percorsi verso
l’autonomia. All’analisi preliminare segue (ove necessario in caso di situazioni complesse) l’attivazione
di equipe multidisciplinari al fine di definire un quadro di analisi più approfondito, necessario a
costruire in rete con gli altri servizi territoriali competenti una progettazione unitaria.
Il terzo livello essenziale è la definizione e attuazione del progetto personalizzato familiare di inclusione.
Per avviare il riconoscimento di questi livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili,
il Piano definisce le priorità dell’utilizzo delle risorse assegnate nella logica degli obiettivi di servizio.
Prima priorità di impiego – Il rafforzamento del Servizio Sociale Professionale
Considerato che il Servizio Sociale Professionale rappresenta una funzione traversale ai livelli sopra
definiti, la Quota del Fondo di competenza di ciascun Ambito, deve essere, in primis, impiegata per
garantire sul territorio la presenza di almeno 1 assistente sociale ogni 5 mila abitanti
Gli ambiti che presentano un numero di operatori inferiore al target dovranno vincolare parte delle risorse
della quota servizi del Fondo Povertà nazionale, loro attribuite, all’acquisizione di tali operatori al
fine di rafforzare il servizio sociale professionale. Il vincolo è tanto maggiore quanto più lontana è
la situazione dell’ambito da quella desiderata, secondo lo schema seguente:
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22 novembre 2018
Criteri Risorse
Meno di 1 assistente sociale ogni 20.000 abitanti Almeno il 60%
Meno di 1 assistente sociale ogni 10.000 abitanti Almeno il 40%
Meno di 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti Almeno il 20%
Almeno 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti Requisito soddisfatto
L’obiettivo da raggiungere è da intendersi nei termini degli operatori presenti per tutte le funzioni
del servizio sociale professionale (cioè, non solo per l’area povertà), anche se gli assistenti sociali
assunti a valere sulle risorse del Fondo povertà devono essere utilizzati in tale area d’intervento.
I vincoli nell’utilizzo delle risorse sono da intendersi fino al raggiungimento dell’obiettivo e comunque
nei limiti delle risorse disponibili, nonché nei limiti dei vincoli di contenimento della spesa del personale
presenti a legislazione vigente, fatte salve le deroghe ai vincoli di contenimento della spesa di personale
previste dall’art. 1, comma 200 della Legge di Bilancio 2018, relativamente all’assunzione di assistenti
sociali a tempo determinato nei limiti di un terzo delle risorse attribuite a ciascun ambito territoriale,
fermo restando il rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio.
Seconda priorità di impiego – Il rafforzamento degli interventi di inclusione
Il Piano prevede, inoltre, che priorità nell’impiego delle risorse deve essere riservata a garantire che
almeno per tutti i nuclei in cui si sia proceduto alla definizione del quadro di analisi approfondito,
attraverso l’Equipe Multidisciplinare, venga attivato nel progetto uno degli interventi o dei servizi sociali
sopra riportati nell’elenco dei Sostegni.
In particolare, deve essere prevista l’attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità ogni qual
volta si presenti una situazione di bisogno complesso come sopra definita e nel nucleo sia presente un
bambino o una bambina nei primi mille giorni della sua vita.
Terza priorità di impiego – I Punti di accesso alle misure di inclusione.
Il punto per l’accesso al REI, presso il quale “ in ogni ambito territoriale è offerta informazione,
consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali
e, qualora ricorrano le condizioni, assistenza nella presentazione della richiesta del REI” è una funzione
integrata del segretariato sociale, già eventualmente presente sul territorio.
Per garantire il livello essenziale dell’informazione e dell’accesso al REI, è necessario prevedere, in
ciascun ambito territoriale almeno un punto di accesso ogni 40.000 abitanti.
Laddove, nell’ambito territoriale siano compresi comuni con meno di 10 mila abitanti, per tutti
tali comuni va complessivamente previsto un punto di accesso ogni 20 mila abitanti; se invece
nell’ambito è compreso un comune capoluogo di città metropolitana, per tale comune l’obiettivo è
fissato in un punto per l’accesso ogni 70 mila abitanti.
L’obiettivo sui punti di accesso è subordinato al soddisfacimento dei vincoli precedentemente
esposti in termini di servizio sociale professionale e sostegni nel progetto personalizzato. Alla terza
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priorità potranno quindi essere dedicate le eventuali risorse residue rispetto a quelle necessarie a
soddisfare le altre priorità.
Le priorità del Piano Regionale
In ottemperanza al Decreto Legislativo 147/2017, le Regioni e le Province autonome hanno adottato un
atto, anche nella forma di un Piano regionale per la lotta alla povertà, di programmazione dei servizi
necessari per l’attuazione del REI come livello essenziale delle prestazioni, nei limiti delle risorse
disponibili.
Nell’atto di programmazione ovvero nel Piano regionale per la lotta alla povertà, le Regioni hanno
definito gli specifici rafforzamenti del sistema di interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà,
finanziabili a valere sulla quota del Fondo, tenuto conto delle indicazioni contenute nel Piano nazionale
per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà.
Per l’identificazione degli specifici rafforzamenti finanziabili con il Fondo in ciascuna Regione, si
rimanda agli Atti di programmazione o ai Piani regionali.
Le priorità sopra definite rappresentano parametri minimi qualitativi e quantitativi per l’attuazione delle
misure di contrasto alla povertà definite dalle disposizioni descritte nelle presenti Linee Guida.
Nel limite delle risorse disponibili, ciascun Ambito procederà con il rafforzamento dei servizi e degli
interventi, nel rispetto delle priorità sopra definite e degli indirizzi regionali.
Le Azioni finanziabili con la “Quota servizi del Fondo Povertà” – annualità 2018
La tabella che segue propone una classificazione delle azioni finanziabili a valere sulla “Quota servizi del
Fondo Povertà”, sulla base della Tabella 4 “Azioni ammissibili” allegata all’Avviso 3/2016 del PON
Inclusione. A tale fine alla Tabella originaria è stata aggiunta l’ultima colonna che descrive in dettaglio, per
ciascun intervento indicato nell’Avviso 3, l’eventuale corrispondente servizio o intervento finanziabile con
la Quota servizi. Rispetto alla Tabella 4, tutte le azioni ricadono nella macro azione A–
“RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI”, ad eccezione dei “tirocini finalizzati all’inclusione
sociale che ricadono nella macro azione B- “INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZIONE
LAVORATIVA”. Le restanti tipologie di azione previste nelle macro azioni B e C della Tabella 4 non sono
finanziabili.
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Codice
Tipologia azione
Codice
Intervento
Servizi e sostegni finanziabili con la
quota servizi del Fondo povertà –
Imputazione voci di costo
A.1
Potenziamento
dei servizi di
segretariato
sociale, dei
servizi per la
presa in carico e
degli interventi
sociali rivolti alle
famiglie
beneficiarie del
SIA/REI (Cfr.
Linee guida)
A.1.a Sostegno alle funzioni di segretariato
sociale (es. rafforzamento dei servizi
di accesso con particolare riferimento
alla funzione di Analisi preliminare
finalizzata ad orientare gli operatori
nel percorso da attivare per prendere
in carico efficacemente le famiglie)
Terza priorità – I Punti di accesso alle
misure di inclusione:
a) Rafforzamento del segretariato
sociale, inclusi i servizi per
l’informazione e l’accesso al
REI;
A.1.b Rafforzamento servizio sociale
professionale anche al fine di
supportare la creazione delle equipe
multidisciplinari per la presa in
carico (per le funzioni di Analisi
multidimensionale, progettazione,
valutazione e monitoraggio
dell’intervento integrato)
Prima priorità - Il rafforzamento del
servizio sociale professionale:
b) rafforzamento del servizio
sociale professionale per la presa
in carico, inclusa la componente
sociale della valutazione
multidimensionale;
A.1.c.1 Interventi sociali: sostegno sociale
professionale
Costi ammissibile, da attribuire ad una
delle altre voci.
A.1.c.2 Interventi sociali: assistenza
educativa domiciliare, ass. educativa
territoriale per la costruzione di
requisiti per occupabilità e supporto
all'inclusione sociale di giovani e
adulti
Seconda priorità - Il rafforzamento
degli interventi di inclusione:
d) sostegno socio educativo
domiciliare o territoriale, incluso
il supporto nella gestione delle
spese e del bilancio familiare
A.1.c.3 Interventi sociali: servizi di
mediazione familiare e finanziaria
Seconda priorità - Il rafforzamento
degli interventi di inclusione:
f) Sostegno alla genitorialità e
servizio di mediazione familiare
A.1.c.4 Interventi sociali: servizi di
mediazione inter culturale e
di alfabetizzazione (es. corsi di
lingua italiana per famiglie di
immigrati)
Seconda priorità - Il rafforzamento
degli interventi di inclusione:
g) Servizi di mediazione culturale
A.1.c.5 Interventi sociali: altri interventi di
operatori sociali - specificare
Seconda priorità - Il rafforzamento
degli interventi di inclusione,
specificare:
e) Assistenza domiciliare socio-
assistenziale e servizi di
prossimità;
h) Servizio di pronto intervento
sociale
A.1.d Formazione: Empowerment degli
operatori sociali finalizzato al
presidio delle funzioni di pre-
assessment e presa in carico
(Assessment, progettazione e
attuazione degli interventi), nonché
delle procedure connesse al SIA-REI
solo se previste dal Piano Regionale
Nota bene: Eventuali costi di
formazione del servizio sociale
professionale vanno inclusi nella voce
A.1.b, Priorità 1
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22 novembre 2018
A.2
Informazione
all’utenza e
dotazione
strumentale
informatica e
Servizi ICT
A.2.a Attività di informazione e
sensibilizzazione (es. costituzione di
info point SIA-REI/sportello sociale
tematico, campagne informative
relative all’offerta di servizi e
opportunità ai potenziali destinatari).
Nota bene: i costi delle attività di
informazione e sensibilizzazione
rientrano in A.1.a se riferibili
all’intervento in via diretta ed
esclusiva
A.2.b Dotazione strumentale informatica e
Servizi ICT (esclusivamente per
servizi connessi alla fase di pre-
assessment, di presa in carico e
monitoraggio del progetto)
Nota bene: i costi della dotazione
strumentale informatica e dei Servizi
ICT rientrano in A1.b se riferibili
all’intervento in via diretta ed
esclusiva
A.2.c Creazione di portali gestionali e
piattaforme interattive
Non finanziabile con le risorse del
Fondo Povertà
AZ
ION
E B
Codice Tipologia azione Codice Intervento Servizi e sostegni finanziabili con la
quota servizi del Fondo povertà –
Imputazione voci di costo
B.2. Attivazione
lavorativa tirocini e
work-experience
B.2.b Tirocini finalizzati all’inclusione
sociale, all’autonomia delle persone
e alla riabilitazione (accordo in
conferenza unificata del 22 gennaio
2015)
Seconda priorità - Il rafforzamento
degli interventi di inclusione:
tirocini finalizzati all’inclusione
sociale, all’autonomia delle persone e
alla riabilitazione.
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L’impiego del Fondo per il rafforzamento del Servizio sociale professionale va convenzionalmente
imputato, in fase di rendicontazione (meglio definita nei successivi paragrafi) alla voce A.1.b (anche se tale
rafforzamento è funzionale anche ad altri interventi), mentre gli interventi e i sostegni inseriti nei percorsi
di inclusione sociale e lavorativa vanno codificati rispetto a ciascuna tipologia di intervento. Il costo per il
rafforzamento del Segretariato Sociale per l’attivazione e il funzionamento dei Punti di accesso sarà indicato
alla voce A.1.a.
Il Fondo sostiene i costi direttamente imputabili a ciascuna tipologia di Azione; ad esempio, nel caso del
rafforzamento del Servizio sociale professionale o del Segretariato sociale possono essere rendicontati i
costi del personale impiegato, le dotazioni esclusivamente destinate alla specifica funzione, affitti di locali
a specifica esclusiva destinazione, etc.
In caso di sostegni e interventi inserirti nei Progetti di inclusione, saranno ammesse le spese sostenute dal
18 maggio 2018 (data di adozione del Piano nazionale) esclusivamente per i nuclei familiari beneficiari di
REI o delle misure regionali (laddove sia stato sottoscritta apposita Convenzione con il Ministero ai sensi
dell’art. 14, commi 6 e 7, del D.lgs. 147/2017. E’ il caso delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Emilia
Romagna e Puglia).
In caso di interventi e sostegni “di gruppo”, saranno ammessi i costi pro quota gravanti sul numero dei
partecipanti beneficiari del REI.
Non saranno ammissibili spese generali o indirette.
Le modalità di impiego del Fondo per la realizzazione delle Azioni
Così come previsto dall’Avviso 3/2016 del Pon inclusione, la realizzazione delle Azioni può avvenire
attraverso differenti modalità:
1. Assunzione diretta di personale o rafforzamento orario di personale già impiegato
2. Affidamento a soggetti terzi;
3. Erogazione degli interventi attraverso voucher di servizio con accreditamento dei fornitori
4. Acquisto diretto di materiali e dotazioni
5. Attivazione diretta degli interventi
Per le modalità e i vincoli afferenti al rafforzamento dei servizi attraverso l’assunzione diretta di personale
o rafforzamento orario di personale già impiegato, si rimanda alle vigenti disposizioni in materia, di cui lo
scrivente Ministero non può in alcun modo definire eventuali deroghe.
All’uopo, si sottolinea, come già ricordato, che la Legge di Stabilità 2018, all’art. 1, comma 200, per
l’attuazione di questa misura ha previsto una deroga ai limiti assunzionali, con possibilità di procedere
all’impiego a tempo determinato di Assistenti Sociali, nei limiti di un terzo delle risorse attribuite a
ciascun ambito territoriale, fermo restando il rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio.
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Anche per le modalità e i vincoli di affidamento di servizi e interventi a terzi si rimanda alle vigenti
disposizioni in materia.
L’impiego di personale per il rafforzamento dei servizi attraverso formule di somministrazione di lavoro è
da codificarsi come attività di cui al Punto 2 (affidamento a terzi). Per le modalità di gestione e
rendicontazione si rimanda a quanto già pubblicato nelle FAQ dell’Avviso 3/2016 consultabili alla pagina
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Sostegno-per-inclusione-
attiva-SIA/Documents/FAQ-Avviso-3-2016-agg-14-11-2018.pdf , nonché alla nota n. 1336 del 30-01-
2018, punto 3, consultabile alla pagina http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-e-fondi-
europei/focus-on/pon-Inclusione/Documents/AdG-Nota-Rendicontazione-Interinale-30012018.pdf.
I Destinatari delle Azioni
L’impiego della Quota del Fondo dovrà avvenire in favore dei soli nuclei familiari beneficiari del REI o di
misure regionali, nel caso in cui sia stata sottoscritta una Convenzione con il Ministero ai sensi dell’art. 14,
commi 6 e 7, del D. Lgsl. 147/2017. Fanno eccezione gli interventi relativi al rafforzamento dei Punti di
accesso alle misure di inclusione (segretariato sociale, inclusi i servizi per l’informazione e l’accesso al
REI), cui beneficeranno il complesso delle persone e famiglie che si rivolgono a tali servizi, che dovranno
comunque essere prioritariamente dedicati ai nuclei potenzialmente beneficiari delle misure di contrasto
alla povertà e al REI.
Termini di utilizzo e Programmazione della Quota Fondo
Le somme erogate agli Ambiti, direttamente dal Ministero o tramite la Regione, possono essere
immediatamente accertate a bilancio e eventualmente impegnate per l’attivazione delle Azioni sopra
definite.
Per le modalità di accertamento e impegno delle somme disponibili si rimanda alle vigenti disposizioni
in tema di Contabilità degli Enti Locali (a cui, anche in questo caso, il Ministero non può prevedere o
definire deroghe).
Non vi sono limiti temporali di impiego e utilizzo delle risorse erogate nell’annualità. Si fa presente
tuttavia che l’erogazione delle risorse nelle annualità 2019 e 2020 sarà condizionata dallo stato di
avanzamento della rendicontazione della spesa relativa alla annualità 2018.
Si ricorda che entro 60 giorni dall’adozione del Piano regionale, i comuni coordinandosi a livello di
Ambito devono predisporre e adottare un atto di programmazione locale, in attuazione degli indirizzi
regionali. In tale atto, si definiscono a livello di ambito territoriale gli specifici rafforzamenti del sistema
di interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà, finanziabili a valere sulla quota del Fondo
Povertà, integrando la programmazione con le risorse disponibili a legislazione vigente e le risorse
afferenti ai Programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR).
Il Ministero, con il supporto di Banca Mondiale, ha elaborato uno Schema base per la predisposizione
dell’Atto di Programmazione Locale, messo a disposizione delle singole Regioni.
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La Rendicontazione della Quota Fondo Povertà
La rendicontazione delle somme, già erogate e disponibili, avviene con periodicità trimestrale, a far data
dal 31 marzo 2019.
Alla rendicontazione delle spese effettuate si procede nelle modalità previste per le risorse già assegnate
agli ambiti territoriali afferenti al PON Inclusione e, in particolare, secondo quanto previsto al punto 17.1
dell’avviso pubblico n. 3 del 2016.
Anche per il Fondo povertà si procede a rendicontazione con doppia modalità:
attraverso UCS (Unità di costo standard) in caso di impiego di personale alle dirette dipendenze
dell’Amministrazione beneficiaria della Quota Fondo ( e sempre che al proprio personale
dipendente venga applicato il CCNNL Enti Locali);
attraverso “costi reali” in tutti gli altri casi.
Si ricorda che per il calcolo dell’UCS è stato previsto l’incremento, pari al 15 %, del costo effettivo del
personale impiegato, per la remunerazione di costi e spese indirette altrimenti non rendicontabili.
Per l’identificazione del valore di ciascuna UCS è necessario fare riferimento al Decreto Ministeriale n.
406 del 1° agosto 2018 consultabile alla pagina http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-
norme/normative/Documents/2018/DD-406-del-01-08-2018-UCS-PON-Inclusione.pdf.
Le modalità di invio delle rendicontazioni e della relativa documentazione verranno comunicate
successivamente.
In merito alle modalità di rendicontazione si segnala che le procedure di spesa riferite agli interventi
finanziati a valere sul Fondo, devono conformarsi alla normativa nazionale e comunitaria con particolare
riguardo al divieto del doppio finanziamento per il quale si richiede su ciascun documento di spesa
l’indicazione delle informazioni relative alla fonte di finanziamento o, in alternativa, l’apposizione di un
timbro di annullo contenente le medesime informazioni.
Monitoraggio
Le attività finanziate a valere sulla Quota servizi del fondo saranno oggetto di monitoraggio. Al riguardo
si rimanda ad indicazioni future.
CUP. Quota Fondo Povertà
La richiesta del Codice CUP di progetto dovrà avvenire sulla piattaforma
http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/.
Si dovrà procedere con l’opzione “Generazione libera CUP”, non disponendo, per la Quota Servizi Fondo
Povertà di una procedura semplificata.
Per la compilazione obbligatoria dei campi si forniscono di seguito, in grassetto, le indicazioni da seguire:
Natura: Acquisto o realizzazione servizi
Tipologia: Assistenza
Settore: SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA
Sotto settore: ASSISTENZA SOCIALE E SERVIZI ALLA PERSONA
Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale
22 novembre 2018
Categoria: MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE-SOSTEGNO AL REDDITO
Anno di decisione: 2018
Progetto cumulativo: NO
Opera/infrastruttura interessata dal progetto: Indicare i riferimenti dell’Ambito Sociale
(Denominazione, indirizzo sede)
Servizio: REI. Servizi e interventi di contrasto alla povertà
Localizzazioni: indicare tutti i Comuni componenti l’Ambito sociale
Indirizzo/Area di riferimento: Indicare l’indirizzo dell’Ente capofila
Strumento di programmazione: Altro
Descrizione Strumento di programmazione: Quota servizi del Fondo Povertà” – annualità
2018
Legge Obiettivo: No
compensi/contributi/sponsorizzazioni da privati: NO
Costo totale del progetto (in euro): inserire il valore della Quota Fondo di propria pertinenza
Tipologia copertura finanziari: Statale – in caso di integrazione di risorse a cura della
Regione, inserire la doppia voce Statale Regionale
Procedere con la generazione del CUP