lICO GIUCIDICA DEL COXTRATTO DI LAVORO. - unict.it...CONTRATTO eer or’rulk. CZ., de oj/ierM, 1,...

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COSTRXT'I'O DI LAVORO ,1029 . ii. b. 3. 4. 0. 6. 7. 8. 1;; L!. 1. 12. 13. STRUTTURA E~.ONO\lICO GIUCIDICA DEL COXTRATTO DI LAVORO. rdn moilorna critica ecoi~oltlico-Ricl~iilicn. L’economia incl~vithnlistw e il diritto ronuw. La crit,ica e la locazione tl’olwra. Assimihioite del laroro wmno alla oon:l,. Tale assimilazione non ì? solo del diritto romano. La locazione di cosa e la locuionu tl’olwra rli~cewlono de nn unico cowetto. Frore tratte dalla Mologin 0 rlalle morfologia giuridica. Ajrl:di3i del conoetto di locazione di ~088. Forme intermedie tra la loc,2zione di cosa e Ia lo- cazione d’opera. Locaxiorle di selliavi. La locazione d’opera nel servaggio. I,a locazione d’opera dei coolies. La, loca.zione d’opera nc?l adari:tto liboro. Riduzione delle due figure di Iwwkme ad nn nnioo concetto. Il corrispondente economico rlella locwzionc: d’ol’era: l’impresa a signoria. Suoi elelrlenti oost,itutivi e corrispondtmza con gli clemcwti ginridici della lo- c:wione. Varie forme do1 contratto di lavoro secondo il con- tenuto economico. Contratto di l:~voro a tipo di locazione, e contratto di lavoro il tipo di societ?ì e tignre interme(lie. Applicakone di :tluuni principii della locnzione di cosa alla Ioca~ziono il’opcr:h giustifiwtni dal fatto ch 1;~ priimh ì+ mia forma piU evolut:t (v. 4 Bii e 33). 1. La critica delle istituzioni economiche, dal cui intreccio risulta il presente ordinamento sociale, ha generato, cunr’u naturale, la critica degli istituti giuridici che di quelle sono la

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  • COSTRXT'I'O DI LAVORO ,1029.

    ii.

    b.3.

    4.0.

    6.7.8.

    1;;

    L!.1.

    12.

    13.

    S T R U T T U R A E~.ONO\lICO GIUCIDICA

    DEL COXTRATTO DI LAVORO.

    rdn moilorna critica ecoi~oltlico-Ricl~iilicn. L’economiaincl~vithnlistw e il diritto ronuw.

    La crit,ica e la locazione tl’olwra. Assimihioite dellaroro wmno alla oon:l,.

    Tale assimilazione non ì? solo del diritto romano. Lalocazione di cosa e la locuionu tl’olwra rli~cewlonode nn unico cowetto. Frore tratte dalla Mologin0 rlalle morfologia giuridica.

    Ajrl:di3i del conoetto di locazione di ~088.Forme intermedie tra la loc,2zione di cosa e Ia lo-

    cazione d’opera. Locaxiorle di selliavi.La locazione d’opera nel servaggio.I,a locazione d’opera dei coolies.La, loca.zione d’opera nc?l adari:tto liboro.Riduzione delle due figure di Iwwkme ad nn nnioo

    concetto.Il corrispondente economico rlella locwzionc: d’ol’era:

    l ’ impresa a signoria. Suoi elelrlenti oost,itutivi ecorrispondtmza con gli clemcwti ginridici della lo-c:wione.

    Varie forme do1 contratto di lavoro secondo il con-tenuto economico. Contratto di l:~voro a tipo dilocazione, e contratto di lavoro il tipo di societ?ìe tignre interme(lie.

    Applicakone d i :tluuni principii della locnzione d icosa alla Ioca~ziono il’opcr:h giustifiwtni dal fattoch 1;~ priimh ì+ mia f o r m a piU evolut:t (v. 4 Biie 33).

    1. La critica delle istituzioni economiche, dalcui intreccio risulta il presente ordinamentosociale, ha generato, cunr’u naturale, la criticadegli istituti giuridici che di quelle sono la

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    estrinsecazione e il presidio. In Germania e il)I tal ia principalmente; n e l l a t e r r a c h e f u li,culla e, morto l’organismo che l’aveva prodottola depositaria del diritto romano, ed in quelI’*che, pur avendo un diritto proprio, dovette, pe:mutate condizioni di vita, accogliere il dirittldei vinti e che seppe con tanta potenza assimilarselo ed organarlo, s’è levata di recente un:schiera di scrittori (i), la quale va dimostrandocome i rapporti giuridici determinati dai nostr,codici privati non siano per la maggior parteche quelli d’una società da lungo tempo estintai quali non possono piti convenire a condizionsociali piti complesse nella forma e agitate d;nno spirito affatto diverso.

    A questa cr i t ica s imultanea del l’economi:individualista e del diritto romano fa riscontr.un altro fatto: quello della simultanea costru-zione della dottrina economica. detta liberist:e del rifiorimento e della codificazione del dir i t to romano. Circa vent’anni f:*, quando 1,presente cr i t ica economico-giuridica non er.ancor cominciata , uno scr i t tore tedesco gi:faceva notare la somiglianza tra quel corpo 1’dot t r ine economiche e quel corpo di precetIgiuridici. « ln ambedue, egli scriveva, s i r;trova la stessa r igida proprie& la scessa m a -teriale liberta di contratto, la stessa libertà (!Itraffico, la stessa mobilizzazione del suolo, l:,stessa libera formazione dei prezzi, lo stessorilassato concetto di società, lo stesso principi,)dei contratti formali come centro dei negozi, 1~1s tessa liberth di testare, di alienare c di locare,di dare e prendere ad interesse, d’industria e dicommercio ». E vi trovava ancora quali carattericomuni : « la scomposizione del prezzo dellemerci e del l ’entrata personale nei t re grandirami della rendita della terra del salario dellavoro e dell’interesse del capitale, l’illimitatoentusiasmo per la liberta della persona e delItiproprie& il richiedere che qualsiasi rapportoeconomico pia sempre ridotto e valutato in un:1espressione monetar ia » (2).

    Dall’esame di tali e tante analogie e dall’os-servazione che l’un sistema di dottrine era sortoquando l’altro era rimesso in nuovo onore, l’au-tore conchiudeva che cosf strette erano le relazioni fra i due da non potersi toccar l’unusenza pure toccar l’altro; onde raccomandavaa.gli ewncmisti lo s tud io de l d i r i t t o romane.

    lismo, governare la vita odierna, in cui l’inte;res se sociale deve sovrappocsi all’individuelc{e l’azione singola cedere all’associata 1

    Qui non pr,ssono esser raccolte tutte le obie-zioni particolari che, sgorgando da questa do--manda, vanno ad investire i varii istituti giu-ridici, dalla famiglia alla proprie&, dal diritti’contrattuale al successorio, e tutte le risposto-he ad esse si fanno, e tutte le difese e i con-tro-attacchi ch’esse producono; il nostro còm-.pito si restringe ad 119 solo istituto.

    2. È faoile i n t e n d e r e ner auali ragioni le cri-. ‘~.. l~~-..~ ~-(7~-~~- _~ _~~tiche ai codici civili presenti crescano di numewe di vigore quando s’appuntino alle disposizionic h e r e g o l a n o 1s pr’estazione dell’opera contrc!mercede. Queste disposizioni, scarse, monche,rudimentali com’esse seno, stanno in uno stri-.dente contrasto con la vita economica odiernache s’impernia tutta sul fatto della produzionncol sistema del salariato. È possibile, si chiede,/

    { governare rapport i così vari e complessi col’; diritto di un popolo che per ragioni economich,>’1 e politiche non diede quasi nessuna importanz:l

    al lavoro ?Gli scrittori che hanno studiato i fondamenti

    economici del diritto romano o almeno la do:.trina economica che risulta dai suoi dettami,1’Jehring (3), PEndemann (4), l o S c h e e l (5), ilB r u d e r (6), l’oertmann (7) pongono in rilievo. r \r -come, essendo l’occupazione la principale formadi acquisto pei Romani, i l lavoro produtt ivotrova poca considerazione nella loro economiasociale. Esso era r iservato quasi tut to agi ischiavi, e l’esercizio d’un’opera manuale eratennto per sordida cosa e tale da far cadere itlibero, che da esso ritraesse il sostentamentodella vita, quasi allo Ltesso livello dello schiavo

    ~ (est enim in illis ipsa merce5 a u c t o r a m e n t u ml - --

    (3) Jehring, Geist des riimischen Rechts.1 (4) Studiefa in der roìrlccniec~--lianonistisch.en Rechfs- u9rd

    Wirthsch,ajfslehre (Berlin, Guttenteg, 1874).(5) Wirthschoftliche Grundbegj~e im Corpus Juris Civilis

    (Hildebrand’s ,7ahrbiicher f@r iVatio~~al6Lonomiti u91d Stati-stik, Band VI, 1866).

    (6) Op. cit.

    (1) Sarebbe trol~~w ltlugo oitarue qui, nouohb le opere,i soli nomi. Bmti ricordare tra i tedeschi il Meugrr e il(;ierke, tra gli italiani il Vadalh-Papale, il Cimbali, ilCavaguari, il Salvioli, il Cogliolo, ecc., riwmI:~ndo I’erpiìlminute xlotizie alla memoria del Nmi, IE socidiamo netUi,,itto civile (Atti della regia Ac

  • CONTRATTO

    eer or’rulk. CZ., de oj/ierM, 1, 4~). Bit ci6 la di-stinzione tra opere manuali 0 servili e opereintellertuali o liberali, le quali uitime son detteope*ae loefxri non solilae, possono essere og-getw di mandato c non di locazione (opinionesostenuta fino a tempi vicinissimi a noi), re-tribuite quindi con un honorariam e ;ion conun salario (D. X1,6). Solo nel diritto posterioreil lavoro fu tenuto in maggior conto, coni’8dato scorgere dalla questione della Specifica-zione risoluta nel senso dei Proculeani, dalriconoscimento d’una societa nella quale unodei soci presti sc!tanto l’opera sua avendo paridiritti a colui che conferisca il capitale, dall’ac-cordare al possessore di buona fede d’una cosafruttifera il diritto ai frutti prodotti per operadella sua coltura e della sua cura (1).

    Non B per tratteggiare un quadro della con-dizione economica e giuridica delle classi la-voratrici a Komache s’è accennato a tali qui-stioni, ma solo per segnare i principii dai qualila moderna critica, specialmente la tedesca,prende le mosse per attaccare con maggiorvigore la persistenza de! diritto romano, quandole condizioni di fatto sono mutate d’assai.

    Ma veniamo ancora pid d’appresso al nostrotema : l’esame della importanza economico-sociale del lavoro nella società nostra, il con-fronto tra questa sua condizione odierna equella che aveva nella società romana, l’osser-vazione che, nonostante tanta differenza, leprescrizioni giuridiche che ne governano la.prestazione non sono in sostanza diverse, con-ducono i critici, a cominciare dal Gierlte (2), amuovere rampogna che il contratto, secondo il

    1 quale il lavoro si presta, sia ancor oggi, comenel diritto romano, foggiato sulla locazionedelle cose. Il Bruder, dal canto suo, gia osservava che il concetto smithiano della merce-lavoro t! essenzialmente antigermanico, mentresi trova in pieno accordo col diritto romano ilquale assimila l’opera umana a!la cosa.

    3, Ma è proprio vero, chiediamo noi, che ILfigura giuridica della locazione d’opere altronon sia che una copia della locazione di cose;che tal’copia 6 dovuta al diritto romano; chesolo il durare del diritto romano presso di noimantiene intatta tale figura?

    Noi crediamo invece che la genesi della lo-cazione d’opere e la sua persistenza nel dirittoodierno abbiano ragioni divc‘rse, pid remote, pitiprofonde.

    Un fatto di cui non pu6 ad alcuno sfuggirel’importanza A che non nella wla lingua latina,una identica parola, quale quella di locatio,

    DI LAVORO 1031~~._~~

    designi un dete/minatu rapporto tra una cosaed una persona, o tra una persona ed un’a!trapersona. RI&~, in greco, indica cos1 il prezzod’affitto d’una cosa, come ,a paga d’un lavo-ante, e la stessa lingua tedesca non ha nella

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    trova in due codici posteriori, quello di Naradae quello di Brihaspat i , i qual i dis t inguono,svolgono, amplif icano, commentano i pochidettami giuridici contenuti nel la dottr ina delmaestro. Il diritto indiano ti nel codice di hlanuancora una cel lula , B nelle leggi di Naradit edi Brihaspati un organismo differenziato: eb-bene, mentre ciascuna categoria di rapport’giuridici, la vendita, il deposito, la società, hain quest i due l ibri poster iori una trattazion+speciale, cos1 da s embra re membr i d i s t i n t id’uno stesso organismo, le disposizioni sullulocazione di opere e quelle sulla locazione dicose s i t rovano amalgamate insieme in unostesso capitolo.

    La Narada ai titoli V e VI tratta del lavoromentale e manuale, degli stati di dipendenzacui esso dà luogo, della remunerazione che glispetta. Lo distingue in puro ed impuro: questot? compiuto dagli schiavi , quel lo da quat trocategorie di lavoritori, cio& dagli studenti, dagliapprendist i , dai pubblici ufficiali, dai servi lo-cati, i quali ultimi possono a loro volta esseredi tre ordini : soldati , agricoltori , manovali :Determina gli obblighi r ispett ivi delle part i ,compimento del laTor per l ’una, pagamento

    della mercede pat tui ta per l ’al tra; ne del imitale responsabilità, impoce le pene civil i per laviolazione del contratto. Ma in fine scende apa r l a r e de!la locazione del suolo (diri t to disuperficie) e termina con questo precetto:

    Art, 22. Le cose locate debbono essere re-stituite dal locatore allo spirare del termine.Il locatore deve reintegrare ciò che sia statodanneggiato o distrutto, eccetto nel caso d’unavveniment.0 inevitabile ( 1 )

    4. Questi ripetuti esempi di una indistinzioneprimitiva tra la locazione di cose e quella diopere darebbero forse il diritto di determinaresenz’al t ro , cos1 a priori, quale sia il concettounico da cui esse, differenziandosi, discendono.Ma & metodo piti rigorosamente scientifico te-nere un’al t ra via : porsi, cioe, dinanzi le dueferme come ora ci s i presentano; anal izzarel’una,esaminare quali elcmenli comuni e qual ielementi diversi si ritrovino nell’altra.

    Ebbene, s i anal izzi hrevissimamenie il con-cetto di locazione di cose ; quali sono i fattoridi questo i s t i t u to? Perchè a b b i a l u o g o u n alocazione di cose sono necessarie una.person;l,una cosa , un’al:ra persona. Quest i sono gl ielementi , per cosl dire, materiali; ma vi deb-bono anche essere elementi giuridici ; un isti-tuto giuridico si deve poter scinders in rapportigiuridici via via piU semplici . Quest.i r appor t igiuridici elementari ci sono dati dalla diversaposizione che l ’ogget to ha r iguardato verso

    6. CiC che a prima vista dist ingue la loca-zione di opere dalla locazione di cose è ladiversità dell’oggetto, il quale è in questa, qual-siasi cosa inanimata; in quella, le opere del-l’uomo non nei loro effetti concreti, ma r.ellaloro potenzialitik ; la potenza di lavoro. La seriedelle forme intermedie ci dovrebbe quindi mo-strare un elemento materiale che si vada conti.n u a m e n t e diflerenziando , m e n t r e i rapportigiuridici fondamentali rimangono immutati.

    La scienza del dir i t to è in questa r icercaassai piti avventurata della biologia, per la qualei l più tormentoso problema è appunto il pas-saggio dalle forme incrganiche alle organiche,poichè essa conosce un is t i tuto nel quale lapersona umana è economicamente e giuridica-mente assimilata alla cosa: la scliiavitti.

    Sullo schiavo si esercitano pel diritto romanogli stessi diritti che sulla CO~H. 11 p rop r i e t a r iocerca generalmente di trarre un utile dalla cosaposseduta, o sfruttandola direttamente o ceden-done ad altri l’uso e il godimento verso uncontraccamblo. Lo stesso s’avvera per lo schiavo,il quale o & direttamente impiegato o locato adaltri. In amt)(*lue i casi rimane sempre l’ideache lo schiavo 6 un csggetto dal cui uso si traeun benefic io; uso, perd, che s i manifesta inuna forrna speciale, il lavoro, nella quale loxhiavo non è solo un oggetto p a s s i v o , m abenanche attivo. Lo schiava quindi non vienecocsiderato come corpo inerte, ma come gene-

    .

    1’

    ratore di opere, come potenza di lavoro

    l’una o verso l’altra delle due persone. La parte:he loca deve avere un diritto di proprietà sul]&:osa; la proprietA contiene tra i diritti elemen-Lari che la compongono quello di uso e di go-Gmento dell’oggetto posseduto; il locatore sisveste temporaneamente di questo diritto di usoe di godimento e lo cede all’altra parte, rice-vendone un contraccambio; questa fa suo uvtal diritto per provvedere a un suo bisogno 0raggiungere un altro suo fine particolare; re-;tituisce infine l’oggetto al suo proprietario.Questo è il meccanismo della locazione di cose :passaggio dell’oggetto dai!a proprietà di unadelle parti in uso e godimento dell’altra perr i tornare in proprieta dellu. p r ima .

    Si dovreb’e ora vedere se questi fattori pri-mitivi della locazione di cose : proprieta, ces-sione temporanea dell’uso e del godimento del.l’oggetto posseduto, esercizio di questo dirittoper un fine proprio da parte di colui che prendea locazione, si r i t rovino pure nella locazionedi opere. Solo la persistenza di elementi co-muni può dare il diritto di ricondurre due formead un’origine comune.

    Ma quando s’hanno innanzi forme od istitutialfini, meglio che compararl i vale r icercaretutte le forme intermedie che da un estremoconducono all’altro estremo, notando come al-cuni elementi s i t rasformano, come al tr i r i -mangono inalterati.

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    6 .potercaso

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    sia nella cessione ad altdel beneficio. l3cco un passo del Digesto, nelquale e detto chiarissimamente come la personaumaoa possa essere oggetto di uso, come l’usodi essa consista nel suo lavoro:

    « In h o m i n i s usufructu operae s u n t e t o boperas mercedes. Fructur; h o m i n i s i n operieconsistit et retro in fructu hominis operae sunt.Et ut in ceteris rebus fructus deductis neces-sariis impensis intelligitur, ita et in operis ser-vorum » (1) .

    Q u a n d o l o s c h i a v o 0 dato a nolc, si ripete‘per lui lo stesso meccanismo che per la cosalocata. Chi lo prende ad affitto l’usa ad un finee per beneficio proprio, ma, spirato il termine,deve riconsegnarlo al proprietario, Ma, c o m enella locazione di cosa non si cede che l’uso

    braccia pei loro lavori. Si avevano cos1 gliawS,otinoòcc ,uzlo7o~opo~v7cs. Le responsabilita che gliimprenditori si accollavano in siffatte conven-zioni con la clausola contrat tuale di doverrendere al la f ine dell’alfitto i l medesimo nu-mero di schiavi (Aristotele, Politica, Ill, 3, 41,sottoponevano l’affittuario a tutti i rischi del

    cura : si nell’uno che nel l’al t ro caso, quindi ,l’affittuario sopporta i rischi del possesso, epoiche egli ha il godimento e l’uso, egli ha i

    Icaso pos to innanzi, i~on e proprietà di colui/ I

    ik a C. (Milano. Hoepli, 1895), pag. 88._ T,, _.,.:.. Tl> _,,.. - ..,. ^ ..-- I

    che la presta, ma d’un’altra persona est ranea.V’e una forma economico-giuridica, in cui que -st’elemento della proprietti dclia potenza di la-vo ro s i man i f e s t a t r a s fo rma to , po i chè e s sanon r is iede piu assolutamente in una pèrscnad i v e r s a d a qwlla che p re s t a i l l avo ro , maneppure e completamente concentrata in que-st’ultima : tale forma è il servaggio. Quando ilservaggio segue la schiavitu, i proprietari s iriserbano nel passaggio da uno stato all’altroil diritto dl disporre a loro piacimento e a lor,,profitto di una quantitb di lavoro del servo piao m e n o esattamente d e t e r m i n a t a ; q u a n d o i lservaggio si stabilisce in seguito al l ’occupa-zione di terre libere, come generalmente av-viene nella cc,louizzazione, la potenza dl lavorodei soggett i diventa proprietà della nazioneoccupante, la quale la distribuisce tra i suoimembri che attendono alle industrie o all’agri-cultura.

    Prendiamo ad esempio la legge 2 dicem-b re 18J7 c h e regola i l lavoro nella coloniairancese della Guadalupa (3) . Ivi è detto cheogni individuo valido dell’un0 o dell’altro sejs0,d’eta superiore ai 10 anni, e obbligato a lavo-rare abitualmente, sotto pena d’esser conside-rato vagabondo. a meno che beni mobili odimmobl!i nurr gli assicurino i mezzi di sussi-s t e n z a Chi non esercita abitualmel,te uua pro-fessiouc o un rmstiere indrpendente deve p ro -vare, per u ezzo d’un contwatto dl JHvoro di unanno almeno o ili’un libretto, un l avoro ab i -tuale per conto allwui, come operalo, lavoratoreo domestico (art 47). Per contratto d’un annos’ intende quel la convenzione, c0n la quale l’o-perai« o il lavoratore obbliga tutte le sue gior-nate al proprietarlo o ai capo d’iuduijtria, va13a dire sei giorni alla settimana (articclli 57 e 64);se i! contrat to nari ha la durata dl un anno ose e tale che al ~CdVtJratOre rimtingtiu0 giornatelibere, il lavoratore dovrà ruuurrri d’uu Itt)rettoil quale fncclh fede ch’egli ha impegnate le sueg io rna t e Irbert: ad un altro padrone (ar t . 58) .

  • 1034 CUKTRATTO_ _~~_~ .~ -.. .--. ~~~ ~~~ ~~~~~~~~-~~

    requisito dagli agenti di polizia sia nell’inte-r e s se .dei servizi pubblici , s ia a profi t to deiprivati, in tutti i generi di lavori ai quali saràriconosciuto adatto, e rimunerato secondo unatariffa fissata dal sindaco e approvata dal go-

    vernatore (articoli 103, 106, 108, 117).Si vede qui come l’elemento della proprietA

    si sia ti-asfirmato: non 12 pi? u n p r i v a t o c h epossiede la potenza di lavoro altrui e la locaad un altro privato, ma è l’ente politico che nedispone per godere dei beneficii derivanti dallacoltura del suolo e dall’esercizio delle industrie. iRia come questo beneficio è mediato e nonimmediato, cioB non risulta direttamente dalladisposizione della forza di lavoro, come nel casode l lo s ch i avo da to a no !o , tosi il diritt,o d i

    /

    proprierk non 12 pieno e perfetto. L o s t a to d iservaggio è in fatto appunto caratterizzato da ci6che colui il quale v’è soggetto non pu6 disporreaffatto della propria forza di lavoro pur avendoaltri diritti di cittadino, o ha parte della suaforza di lavoro vincolata ad al tr i e parte in 1sua assoluta padronanza.

    Cosi , tornando al la legge francese, è il la-voratore stesso che st ipula le condizioni del ilavoro ed a lui ne B r imessa la retr ibuzione; /se egli ha l’obbligo generico di prestare altruila propria forza di lavoro, ha almeno il dirittod i de te rmina re in ce r t i l imi t i i l modo e i l ’tempo dl prestazione.

    7. Sc ora si p:tssa ad oswrvare u n ’ a l t r afo rma d i p r e s t az ione d i l avo ro , quella deicoolies . si scorge come l’elemento della pro-priet8 della forza di lavoro si s ia ancora te-nwment,e modificato. Il coolie, infatti, non 4,di fronte al l ’agente di emigrazione che l’as-solda o all’imprendit,>re che si vale della suaopera, nt? schi‘ivo n& s e rvo . fi, d a l p u n t o divista giuridico, un uomo libero che liberamented i spone de l l a p ropr i a fcrza di lavoro pe: u ntempo e una mercede determinati; tant’è cheparecchie leggi. sul l’emigrazione dei coolics.come, per citarne una, quella inglese del 18Alslllt’illtr~iduziolle del lavoro dei canacchi nella,Nuova zelanda (l), vogliono che il capitano drnave interroghi uno per unv gli emigranti peracce r ta-rsi ch’essi hanno intesi i termini delcontratto e si sono liberamente impegnati. Pure,lo stato di fatto, in cui il coolie viene a trovarsidopo la conclusione del contiatto, 12 tale ch’eglisembra aver stipulato, più che U.U locazione,una completa alienazione della propria forza dilavoro.

    Senza dubbio la condizione giuridica delcoolie 6 molto più varia di quella dal servo odello schiavo; il suo stato nel proprio paese,arzitutto, e pei le condizioni economiche dellacoIonm in cui egli va a lavorare, e i bisogni,

    11 LAVORO

    l e esigenze, lo sp i r i to d’equita d e l l a nazioriecolonizzatrice, contribuiscono a modificare con-tinuamente il modo e i limiti in cui egli deveprestare l’opera propria. Onde avviene che iIlavoro dei coolies, benche in massa rappresentis e m p r e iina forma speciale e pih bassa di sa-lariato, olrrz nondimeno tante diversit8 secondoi tempi, i luoghi e le condizioni economiche,q u a n t e n e orre lo s tesso salariato non c o m -plicato dai fenomeni di colonizzazione e d’emi-grazione: diversi& che sfuggono ad una nota-zione esatta e continua 0 che rendono, pid chedifficile, quasi impossibile, il ridurre Ia variet;ldei fatti ad un tipo generale. Si ha un indicedella condizione giuridica dei coolies, i nd iceche segna appunto le variazioni dell’elementodi cui ora ci occupiamo, la proprietA della forzadi lavoro, n?lla iacolth d i sub locaz ione con -cessa ai padroni da alcune leggi in mxggioreo minor grado. Alla legge 11 marLo 12% sul-l’introduzione degli Indiani nella Martinica &a n n e s s o un modello di contratto di lavoro, ilquale all’art. 3 porta che il padrone pub cederee t rasferire .il contrat to quando e a chi gl ipiacer8; l’art. 41 del Decreto 13 giugno 1887sull’immigrazione nella Guiana francese ha gi&.una disposizione pid attrnuata, poichè dice chegli engagistes non possono sublocare in modopermalIente il lavoro dei loro enyagés, a menoche questi non vi consentano al momento dellasublocazione. Il lavoratore pud consentire curiun solo atto a una serie di sublocazioni suc-cwsive, purche quaste sub locaz ion i non ecce -dano il periodo d’un anno.

    Infine il Decreto 39 giugno 1890, che regolail lavoro dei eoolléa nella Guadalupa, all’art. 52r i conosce all’engagiute, a cui profitto sia st,atostipulato un contratto di lavoro, il diritto ditrasferirlo a chi egli vuole col consenso del-l ’ immigrante , e senza i l consenso quando i lt r a s f e r i m e n t o 6 fatto in favore del n u o v o de-tcntore della proprietà : il lavoratore che rifiutaII suo consenso, nel caso ch’esso & r ichiesto,u rimesso all’autoritj che provvede a trovargliun altro posio (2). Questa facoltà del la sublo-cazione accordata dal le leggi francesi e chenon si trova in altre leggi, come le inglesi eIe c l a n d e s i , s e g n a c o m e i n q u e s t a foima laproprietA della potenza di lavoro, che pure ori-g i n a r i a m e n t e 6 completa in colui che prestal’opera, passi in parte ad una persona estranea.

    8 Tra queste forme inferiori di prestazioned’opera e il salariato libero si ritrovano ancoraforme intarmedie nelle quali la proprietA dellatorza di lavoro è piii o meno piena nel lavo-rato-e: forme mutabilissime secondo i luoghi, iternri, le condizioni economiche.

    E;lsti qui ricordare che ad Atene e a Roma-

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  • la condizione giuridica dei lavoratori liberi nonfu in certe, epoche dissimile da quella deglischiavi, che in Inghilterra gli Statuti dei lavo-ratori, dal primo emanato nel 23.” anno d iregno di Eduardo Il1 a quello del 5.” anno diElisabetta che riassunse tutti i precedenti, ri-dussero i lavoratori liberi in condizione diservi. Ogni individuo valido, in fatto, che nonavesse beni propri 0 non esercitasse un me-stiere indipendente da cui trarre il sostenta-mento, era obbligato per quelle leggi a prestareil proprio lavoro a chiunque glielo richiedessee per una determinata retribuzione. Anche nelsalariato libero la piena libera disposizionedella potenza di lavoro non si ritrova che neipsesi dove la vita industriale e piu avanzata etra le classi di lavoratori meglio organizzate,poiche solo queste hanno modo di dibattere lequantita del lavoro, l’altezza e 11 modo dellaretribuzione e di costringere coloro che usanodella forza di lavoro a non esigere nulla di piu.

    9. Abbiamo visto dunque che dalla figura dilocazione di cosa si puc passare per una seriedi forme intermedie e giungere sino alla loca-zione d’opera. Ciascuna forma (e ci6 da’ mag-gior forza all’analisi) si differenzia dalla pre-cedente per tenuissime diversità : la locazionedi schiavo 6 poco dissimile da quellu di cosa,la condiz:onz giuridica del servo rassomigliamolto a quella dello schiavo, il libero contrattodel cool& non impedisce ch’egli sia trattatocome servo, il lavoratore libero antico e me-dioevale può esser privato della piena disposi-zione della sua pJtsnza di lavoro, il salariatoodierno negli strati inferiori non differisce dimolto dal servo o dal coolie, e solo nelle classipiu alte giunge ad ottenere, mediante l’orga-nizzazione, la piena disposizione della sua po-tenza di lavoro.

    In questo passaggio da forma a forma noiabbiamo notato il variare di un solo elemento,quello della propriera e disposizione della forzadi lavoro, la quale appartiene dapprima ad unapersona diversa da colui che deve metterla inopera e poi. si va a mano consolidando in que-st’ultima. hla, correlativamente al variare di que.st’elemento, si potrebbe notare una variazionedi intensità e di forma, non di sostanza, in queglialtri che vedemmo far parte del concetto di lo-cazione di cosa. Si disse che chi possiede l’og-getto ne cede, verso un contraccambio, il godi-rnentc ad altri, e che questi ne usa ad un suofine utile. Ebbene, il proprietario di schiavi losalii forza di lavoro sovrabbondante ai suoi bi-sogni in vista d’un lucro, e il conduttore laprende per provvedere ai suoi bisogni; il servo,II coolie, il salarialo prestano piu 0 meno vo-

    lontariamente l’opera propria per procacciarsiil sostentamento, e i padroni e gl’imprenditol~il’adoperano a benefizio proprio, la volgono adun fine intravisto e perseguito da e;si.

    La locazione d’opere non e dunque una figuri1giuridica modellata solo nellasua forma es!crioresulltt locuzione di cose; ma l’una e l’altra li-gura sono due aspetti di una particolar ma.niera di esplicazione dell’att ivita umana, 1:~ *qua13 consiste nel cede ‘c temporaneamente a 1altri una cosa propria verso un contraccambioacciocche il cessiouario ne goda e ne usi se-.condo i suoi fini. Ogni volta che questi elementidella proprieta, della cessione temporanea, del-l’uso si trovano riuniti e in essi avviene qcclprocesso che abbiamo descritto,s’ha una loca-zione, qualunque sia !‘oggetto su cui si operi.Cosi la legge indiana g à citata, nel capito!0stesso ove tratta della locazione d’opera degliartigiani e della locazione di cose, considera edisciplina un altro contratto che le nostre leggiuon conoscono, ponendolo (e tale veramentee il suo luogo) tra la locazione d’opera equella di cose: il contratto Fer cui una donnapromette di cedere ad un uomo per un deter-minato tempo e contro mercede l’uso e il go-dimento del proprio corpo, il contratto di pro-s t i tuz ione .

    10. Sinora abbiamo analizzato il concetto dilocazione, sceverandone gli elementi e segltendole variazioni di questi dal solo punto di vistagiuridico. Questo studio ci ha condotti alla con-clusione che la locazione, qualunque sia il suosoggetto, è uua forma di attività la quale con.siste nel cedere temporaneamente ad altri unacosa propria verso un contraccauibio, acciocchnil cessionario ne goda e ne ust secondo i suoiflni; oppure, invertendoai termini, nel prenderepor un certo tempo e mediante [Jagamento l’usodella cosa altrui per soddisfare a un proprio bi.-sogno 0 conseguire qualsiasi altro fine partico-lare. hlx le figure giuridiche non sono che ilrivestimento esteriore dello esplicazioni dall’at-tività umana; sotto 1% veste bisogna cercare IIcorpo, e il corpo 6 dato il piu delle volte dafenomeni economici. Ora, v’e nella serie dei fe-nomeni economici uno che corrisponde a cio‘che B giuridicamente la locazione d’opera; tale,cioè, che contenga quali suoi fattori elementarii corrispondenti ecouomici dei fattori elemen-tari della locazione d’opera, disposti nello stessoordine, moventisi secoudo lo stesso prozesso ‘2

    Questo fatto economico esiste ed I? I’imprcsain una delle sue fasi. L’impresa in generale,secondo il concetto largo ed evolutivo che sene ftrnno scrittori quali lo Schafle (l), il Klein-wachter (2), il Mithutf (J), 11 Gobb i (i), 11 Rab-

  • beno (l), è l’unione per conto e a rischio prc-prio di forze produttive a scopo di produzione.Ma v’e una forma d’impresa, che sorge in deter-minate condizioni, nella quale i vari fattori ele-mentari, di cui consta il concetto generico d’im-presa, si specializzano e si condensano in per-sone distinte. E quella la forma che lo Schafflec.hiama impresa a signoria e che, sotto il nomemeno esatto e corretto d’impresa capitalistica,prevale nell’odierno ordinamento economicc-so-ciale. Ncli’impresa a si6wria solo alcune per-sone godono dei 6uada6ni e sopporiaco i rischi;e sono esse che prefi66ono il fine ad a questoindirizzano le varie forze produttive, sia naturali,sia meccaniche, sia umane, coordinandole e di.sciplinandole. In questa forma d’impresa si operauna distinzione tra le varie persone che vi pren-dono parte e vi contribuiscono con apporti di-versi. Uua o pid di esse ne assumono la di-rezione operando, come abbiam detto, a bene-ficio e rischio proprio; le altre non v’hannouna partecipazione pienae completa, non godonodiretiamente, consciamente e volont.7riamentedegli utili, nè volontariamente, ccnsciamente edirettamente sopportano i rischi, non hanno di-ritto ne mezzi di modificarne il fine secondo’ìe congiunture e di misurarvi le forze secondoi biso6ni, ma abbandonano ai si6nori dell’im-presa una quanti& piu 0 meno esattamente de-terminata della propria forza di lavoro in cambiodi una retribuzione.

    In questa forma d’impresa, se sottilmente siguardi, si ritrovano gli stessi elcmtrnti e lostesso meccanismo che nella locazione, con ladifferenza naturale che in quella i fattori primisono puramente economici, in questa hanno illoro rivestimento6iuridico. Vedemmolalocazionenon essere in sostanza’ che l’uso e il Sodimentod’una cosa altrui ad un fine proprio per untempo determinato e contro ii ps6nmento d’unprtzzo ; ora, l’essenza dell’impresa a si6ccria èappunto l’utilizzazione della forza di lavoro altruia vantaggi>) dei dirigenti dell’impresa (profittodell’impresa), secondo il fine da essi propostosie secoudo.condizioui di tempo e di retribuzione(giornata dl lavoro e salario) pattuite in prece.denza. Questa corrispondenza de6li elementi, del-l’ordine in cui sono disposti, del meccanismosecondo cui si muovono, t! cos1 piena e perfetta

    che, elevandosi a considerare i due fenomeninon piu nelle parti che li compongono, ma nelloro complesso, si pu6 affermare che la fi6ura6iuridica della locazione e il corrispondente delfatto economico dell’impresa a signoria; chenell’ordine giuridico la locazione 4 ciò che ilsalariato (cioè l’impresa a si6noria consideratanon rispetto ai dirigenti, ma a quelli che loSchaffle chiama servi dell’impresa) e nella serie

    (1) Le 8ocietò coope~nlicc di produrione, MiLalo, Du-molaid, 1869, pag. 431 c wgg.

    (2) Op. cit.

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    dei fenomeni economici; che, infine, e questo èil punto di cspitale importanza per noi, la 1oc.a.zione e la forma necessaria dell’impresa a si-gnoria, il che va1 quanto dire che dovunque efin quando quella si manifesti nell’ordine eco-Ilomico i rapporti che per essa si stabilisconotra le parti costitutive dell’impresa debbonoesser retti dalla fi6ura 6iuridica della locazione.Insomma: il contratto di lavoro sotto il regime ’economico dell’impresa a si6norta (del salariato)Jev’essere nella sua essenza necessariamente un icontratto di locazione. Tale e ora generalmentenou perche la fi6ura giuridica della locazione ap-plicata al 1avorJ umano ci sia stata tramandatadal diritto romano, ma perchè invece essa è laforma tlClli1 quale l’impresa a signcria (il sa-lariato) costantemente e necessariamente simanfesra.11. Kelle pa6ine precedenti abbiamo 6i& fatto

    vedere come presso tutti i popoli (e non solopresso il romano) il concetto di salariato rientrinel concetto 6enerico di locazione, tanto cheun’identica e analo6a parola serve ad espri-mere sia l’uno che l’altro,

    Ora ecco la storia delle forme giuridico-econo-miche che ci riprova l’intima colle6anza che esistetra quel fatto economico e quella figura 6iuri-dica. Ove scompare l’impresa a signoria o ilsuo indice, il profitto, ivi la fi6ura della hca-zione scompare ; ove- quella risorge, ecco risor-6ere anche questa. Osserva il Bruder (2), citandoinsuoappo66iol’Ahrens, il Roscher,l’Endemann,essere carattere precipuo dell’economia tedescamedioevale il riunirsi delle tre fonti di reddito -rendita, mercede ed interesse - in una sola per-sona, e la disapprovazione della loro dissocia-zione; dal che segue, egli nota, l’estendersi del-l’uso del concetto di societa in una quantita dinegozii che sono forme del prestito (e tra questib da porsi la locazione d’opera). Di puro sa-lario e di pura rendita della terra, e6li a66iunge,poco si discorre.

    Del resto, questo B fenomeno generale in tuttaI’ets di mezzo. Essendo nel medio-evo per ra-,6ioni economiche impossibile il profitto, scom-paiono o s’annebbiano tutte le figure giuridichein cui v’ha un dojnirzus negotii che ritrae daicontratto il maggiore vantaggio, e si6nore66iala tlgura della societti. E non del!a socieia atipo romano, cioe con prevalenza del capitalema della società opera cum opera, in cui il ca’pitale non e che un accessorio, mentre il la-voro ne B l’elemento costitutivo e ‘solam?ntcfruttifero. E se in pratica tale forma di societànon è il piu delle volte possibile, pur essa rimaneil tipo ideale, quello che solo legittima il gua-dagno (3). Le corporazioni art.it,liane, nelle qualisi svolge quasi tutto il lavoro industriale, souo

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  • esempi piti o meno puri di tal genere di SO-cietA.

    La figura della locazione d’opera nella pre-stazione del lavoro risorge imperiosa, t! vero,col risorgere del diritto romano; ma il rifiori-mento di questo dipende ancor esso da ragionieconomiche, dal ritorno cio8 di condizioni eco-Ilornit:he analoghe a quelle del tempo di Roma,dalls rinnovata possibilitA del profitto (1). La lo-cazione applicata al lavoro umano ritorna, in-somma, non per una pecorile imitazione del di-ritto romano, ma perch6 in cgni tempo ed inogni luogo essa 6 la forma giuridica di quelfznomei.0 economico da cui si genera il pro-,fitto.

    K non meno sigmficativo dell’esperienza Jelpassato B l’insegnamento del presente: sotto ainosiri occhi stessi noi vediamo sparire nellaprestazione del lavoro la figura della locazionee sorgere quella della società là dove l’impresaì: condotta non piii a forma di Ggnoria, ma aforma cooperativa. Checche possa dire qualcheeconomista poco benevolo alla cooperazione (2), 6certo che nella produzione cooperativa (societàcooperativa di produzione o lavoro), i coopera-tori non sono salariati dell’ente società, masono, gli uni verso gli altri, veri soci non solorispelto al capitale, ma anche e principalmenterispetto al lavoro, onde la loro unione riproducel’antica soeielas opera czm opera.

    12. II contratto di lavoro non si cristallizza,adunque, nella forma della locazione; può assu.mere come suo substrato un’altra figura giuridicaqual’e quella della socie& ma perchè questoavvenga, 4 necessario che si modifichi il corpoeconomico, che cangi la natura e il modo del.l’impresa, Tra l’impresa a pura forma di si-gnoria e l’impresa cooperativa, e corri’sponden -:emente tra il contratto di lavoro a tipo dilocazione e quel!0 a tipo di società, esistono sva-riate forme intermedie, delle quali alcune sonoforme attenuate del primo tipo, altre sonb vereikxme di transizione, altre infine sono formespurie o approssimative del secondo: tali formeintermedie saranno studiate piti innanzi in unapposito capi telo.

    Da ci6 che è stato detto sinora Risulta, cipare, assai luminosamente che la forma giuri-dica della prcstazionc d’opera, cio& il tipo da]contratto di lavoro, ò determinata da1 contenutoeconomico. Nella costruzione giuridica del cou-tratto di lavoro si deve quindi tener conto deirapporti. che economicamente sussistano tra Ieparti. Oggi, ad esempio, l’impresa a signoria 6nella tt:cuica della produzione Ia forma preva-lente; il contratto di lavoro, perchè veramente

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    il diritto risponda al fatto, dev’essere quindi abase di locazione; ma nella stessa impresa 8signoria alcuni elementi, come quelli della de-terminazione della retribuzione e delle condi-zioni del lavoro, della forma del salario, delladirezione dell’impresa, del godimento degli utili,possono variamente modificarsi secondo la forzadelle parti od altre cause intrinseche od esfrin-seche, e queste modificazioni debbono rispec-chiarsi in configurazioni diverse del contrattodi lavoro. Può infine avvenire che 1’ impresa asignoria ceda il luogo all’impresa cooperativa,e allora s’ha il contratto di lavoro non più atipo di locazione, ma n tipo di societh. Una CO-struzione completa del contratto di lavoro devequindi oggi constare di tre parti: l.a principiirondamentali tolti dal concetto di locazione cpriucipii speciali derivanti dalla natura parti-colare dell’oggetto del contratto, la potenza dilavoro; 2.a figure speciali del contrsltto di la-voro, secondoch8 il tipo locazione rimanga inal-terato nella sua essenza, ma alquanto modifi-cato nella forma; o secondo che le modifcpzioni nei suoi elementi siano tali da creare figurenuove: miste di locazione e di società; o secondoche l’elemento societ8 prevalga, ma più nellaforma che nella sostanza (2s. alcuni casi dipartecipazione agli utili), di guisa che s’abbiauna figura spuria di cooperazione; 3.’ contratto dilavoro a base di societA nella cooperazione vera.

    13. Non diremo qui, per evitare ripetizioni, come. . .1 ~mnCl~Jl1 tratti dal concetto di locazione sipossano applicare alla prestazione del lavoroumano, e quali modificazioni essi debbano su-bire per adattarsi alla speciale natura di que-st’oggetto Di ci6 si dirA volta per volta in cia-scuno dei vari capitoli e per ciascuno dei varielementi formali e sostanz!ali di cui la figuragiuridica del contratto di lavoro si compone.

    .

    Di due cose perd, per evitare dubbiezze e con-fusioni, non si puh tacere, bel chè vi si debbaritornar su n?l corso dello scritto per farne ap-plicazioni 0 trarne conseguenze. IC l’una t! questa:poichè s’e dimostrato che la locazione d’operanon 6 qualche cosa di molto diverso dalla lo-cazione di cose, cui sia stato dato nome si-mile e configurazione analoga quasi per sem-plice indifferenza o dispregio d’un popolo versoil lavoro manuale, ma che invece l’una e l’altranasoom) da un unico concetlo, da un’unica formadi esplicazione del!‘attiviiU umana (l’uso dellacosa altrui a vantaggio proprio 0 inversamentela cess;or,e della Coj:t propria in cambio d’unaretribuzione), non bisrgna rifuggire dal trarredalla locazione di cosa esempi, norme, priucipiied applicarli, quando sia possibile, alla. loca-

    ‘r cggasi 8u questo pnnto il capitolo su CC Alcuno formespeciali di contratto di lavoro x.

  • 1038 ’ COSTRATTO Dl LAVORO

    zione d’opera., A molti cio pare un abbassarela persona umana al livello della cosa, ma talenon 8, poiche quei principii, che si traggonodall’una forma per applicarli all’altra, non sonogia quelli che si convengono specialmente allalocazione di cose per la natura del suo oggetto,sibbene quelli che sono .propri del concetto dilocazione in genere. Tale è, ad esempio, il prin-cipio che la cosa locata debba essere restituitaallo spirare del termine pattuito in buone con-dizioni, salvo le perdite derivanti dall’uso; poichela locazione importa cessione dtll’uso e delgodimento, ma non della proprietà. Ora, allostato presente del diritto, sono necessari fre-quenti paragoni tra la locazione di cose e lalocazione d’opera, poiche la prima è una formagiuridica piu evoluta della seconda, e contiellequindi più netti e piu sviluppati i caratteri dellalocazione. Questa maggiore evoluzione deìla lo-cazione di cose di fronte alla locazione d’opera di-pende anch’essa da ragioni economiche, e cioèdalla maggior considerazione in cuie stata tenutala proprietà individuale di fronte.al lavoro. Ci6spiega anche un altro fatto, il quale sembra adalcuno segnare tale diversita tra la locazionedi cosa e quella d’opera da rendere vana qual-siasi assimilazione : il fatto che nella prima ildominus negotii è il locatore, mentre nella se-conda e il conduttore. Tale diversità non èpunto sostanziale, ma tutta accidentale e tem-poranea, e dipendente anch’essa da cause eco-nomiche. Innanzi tutto e da notare che questadiversità giuridica, ciod estrinseca al fenomeno,si risolve in una univocita economica, e quindiintrinseca al fenomeno stesso, poiche l’esseredominus neyofii il locatore nella locazione dicose e il conduttore in quella d’opera! altro nonsignifica se n>n che il dominus negofii e tantonell’una quanto nell’altra forma la parte econo-micamente. piu forte. Ora, se mai per mutamentieconomici avvenga che i detentori della pro-prieta o i dirigenti dell’impresa si trovino incondizione d’inferiorità di fronte alla contro-parte, si capovolge la bilancia. Chi, se infierisceuna crisi e.dilizia, e il d o m i n u s negotii iu uncontratto di locazione di casa, locatore o con-duttore 1 E la storia del lavoro nelle col