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Lezione n. Parole chiave:

Corso di Laurea:

Insegnamento:

A.A. 2012-2013

Giorgio Giraudi

La Corte di Giustizia, la Banca Centrale Europea e la Corte dei Conti

6

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La Corte di Giustizia e il Tribunale. Funzioni generali e composizione

Fin dalla scrittura del Trattato Ceca e del Trattato CEE, il processo di integrazione europea è stato concepito come basato sulla 'rule of law', cioè l'integrazione europea avrebbe avuto come strumento e forma la norma giuridica e avrebbe avuto un sistema giuridico dedicato alla 'manutenzione, interpretazione e sorveglianza' delle norme prodotte.

Tale decisione era in linea con il già ricordato 'metodo Monnet' ed era volta principalmente a tutelare i piccoli stati nei confronti di quelli maggiori.

La Corte di Giustizia e il Tribunale sono le istituzioni comunitarie deputate a fornire giudizi indipendenti sulla natura, contenuto, significato, interpretazione ed applicazione delle norme comunitarie che hanno un effetto vincolante nei confronti dei soggetti che compongono il sistema comunitario (cd. acquis comunitario).

Entrambe le istituzioni, con una specializzazione funzionale che sarà spiegata successivamente, valutano i rinvii pregiudiziali, i ricorsi per inadempimento, i ricorsi di annullamento, i ricorsi per carenza.

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La Corte di Giustizia. Composizione

La Corte di Giustizia è composta da 27 giudici (uno per stato membro) designati “di comune accordo tra gli stati membri” (art. 253 TFUE) nominati per un periodo di 6 anni rinnovabile tra personalità che offrano garanzie di competenza ed indipendenza (art. 253 TFUE).

L'adeguatezza dei candidati è valutata da un apposito comitato composto da 7 membri scelti tra ex membri della stessa Corte di Giustizia e del Tribunale, oppure giudici delle massime giurisdizioni nazionali o giuristi di notoria competenza. Un membro del comitato è proposto dal PE.

La realtà è però piuttosto differente dalla norma scritta poiché ogni stato sceglie in autonomia il proprio candidato per la Corte che viene in pratica automaticamente accettato.

I criteri che guidano la scelta dei candidati sono l'affidabilità e la sicurezza ancora prima che la carriera da giureconsulto, e infatti il giudice 'tipo' è un avvocato che ha avuto rapporti significativi con il governo del proprio paese ma che spesso non ha operato o ha operato solo per brevi periodi entro la magistratura (Nugent, 1995: 168)

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La Corte di Giustizia. Procedure

Nella prima fase dei ricorsi diretti vengono raccolte le informazioni rilevanti se è necessario anche attraverso lo svolgimento di una inchiesta preliminare condotta sotto la direzione di un giudice-relatore. Nel caso di rinvii pregiudiziali il tribunale nazionale che decide il rinvio deve fornire un riassunto del caso in questione, una valutazione del problema giuridico e il quesito che rivolge alla CGE.

Nella seconda fase le parti interessate vengono invitate ad esporre le loro posizioni anche, ma non sempre, in udienza pubblica.

Successivamente, l'avvocato generale incaricato del caso lo esamina e nel giro di qualche settimana presenta il proprio parere alla Corte durante una seduta pubblica.

Sulla base del parere presentato dall'avvocato generale e avvalendosi anche di una relazione redatta dal giudice-relatore la Corte prepara la sua decisione che viene adottata quando è necessario con voto a maggioranza segreto. Non vi è spazio alcuno per relazioni di minoranza o dissenting opinion.

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La Corte di Giustizia. Funzionamento

Ogni anno la Corte di giustizia predispone una relazione sull'attività svolta. Sulla base dei dati statistici più recenti è possibile trarre alcune considerazioni sul funzionamento della stessa Corte.

Innanzitutto è chiaro che il carico complessivo di lavoro (nel 2011 ben 688 cause promosse, 638 definite e 849 cause pendenti) rende impossibile il lavoro della Corte in seduta plenaria. L'ampia maggioranza dei casi è definita in sezioni composte da 5 giudici e in casi abbastanza rari la Corte assume la composizione della “grande sezione” (13 giudici) o della seduta plenaria.

La maggioranza dei casi è data dai rinvii pregiudiziali (423 casi sul totale di 688) seguiti dalle impugnazioni di sentenze del Tribunale (162 casi) e dai ricorsi diretti (81 casi) e da tipologie residuali (22 casi).

Passando agli ambiti entro i quali si sono generati i ricorsi scopriamo che la fiscalità guida la classifica con 81 casi seguita dalla Concorrenza (60), da Proprietà intellettuale e industriale (58), dallo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (44), dall'Ambiente (42) e dalla Politica sociale (41).

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Il Tribunale. Composizione e funzioni

Il Tribunale è composto da 27 giudici, uno per stato membro.

I requisiti richiesti sono identici a quelli previsti per i giudici della Corte così come è uguale il procedimento concreto di selezione degli stessi.

Il Tribunale è competente:

•per i ricorsi promossi da persone fisiche o giuridiche rivolti contro gli atti delle istituzioni comunitarie, contro gli atti regolamentari che non comportano misure esecutorie e per i ricorsi in carenza;•per i ricorsi degli stati membri contro la Commissione;•per i ricorsi degli stati membri contro il Consiglio in materia di aiuti di stato o misure di difesa commerciale;•per i ricorsi per risarcimento;•dei ricorsi in materi di marchio comunitario;•per ricorsi relativi a contratti che prevedano esplicitamente la competenza dello stesso. Inoltre il Tribunale agisce anche come corte d'appello, limitatamente alle questioni di diritto, nei confronti delle decisioni presa dal Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea.

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Il Tribunale. Attività svolta

Il Tribunale può presentarsi in diverse composizioni a seconda del tipo e rilievo della decisione da prendere: Grande sezione (13 giudici), Sezione d'appello e 8 sezioni di 3 o 5 giudici .

Dalle relazioni annuali e dai dati statistici riportati risulta evidente come siano ormai le sezioni composte da 3 giudici a definire la stragrande maggioranza delle cause (nel 2011 erano 604 su 714) seguite dal Presidente del Tribunale (56 su 714) e dalle sezioni di 5 giudici (25 su 714).

Passando all'analisi dei tipi e dei motivi per i quali viene attivato il Tribunale scopriamo che gli ambiti che impegnano maggiormente i giudici sono la Proprietà intellettuale, la Concorrenza e gli Aiuti di Stato.

In considerazione dell'elevato e crescente carico di lavoro e dell'assenza di avvocati generali che preparino le sentenze, non deve stupire se i tempi medi di pronuncia del Tribunale stanno progressivamente aumentando e hanno raggiunto oggi dimensioni notevoli (circa 50 mesi per la Concorrenza; 45 per la Funzione pubblica; 33 per gli Aiuti di stato; 20 per la Proprietà intellettuale e 23 per altri tipi di ricorsi diretti).

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La Banca Centrale Europea. Perché una politica monetaria unica

L'assenza di una moneta unica ha permesso a lungo che le politiche monetarie nazionali fossero usate come strumento di competizione economica secondo uno schema noto come beggar-thy-neighbour.

Dopo alcuni tentativi poco fruttuosi di coordinare l'azione delle banche centrali nazionali l'UE si è dotata, a partire dal 1 gennaio 2001, di una moneta unica e di una unica politica monetaria.

La decisione di costruire una moneta unica per l'UE ha richiesto ovviamente anche la costruzione di un sistema istituzionale in grado di gestire l'Unione economica e monetaria (UEM).

A tal fine i Trattati prevedono l'esistenza di un sistema di coordinamento delle banche centrali (Sistema europeo delle banche centrali/SEBC) e di una Banca centrale europea (BCE).

L'insieme della BCE e delle banche centrali dei paesi che hanno adottato l'euro come moneta costituisce l'Eurosistema.

A tal fine l'art.129 TFUE prevede che il SEBC sia governato dal Consiglio direttivo e dal Comitato esecutivo della BCE.

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La Banca Centrale Europea. Organizzazione (art. 130 TFUE)

Il Comitato esecutivo: è composto da Presidente della BCE, dal vicepresidente e da quattro membri. Tutti i componenti sono eletti dal Consiglio europeo con voto a maggioranza qualificata su raccomandazione del Consiglio (ECOFIN) e previa consultazione del PE per un mandato di 8 anni non rinnovabile.

Il Comitato esecutivo attua la politica monetaria in conformità con gli indirizzi generali definiti dal Consiglio direttivo e attua le deleghe concesse sempre dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo: è composto dai membri del Comitato esecutivo e dai Governatori delle banche centrali nazionali dei paesi dell'area euro. Alle riunioni partecipano anche il Presidente del Consiglio ECOFIN e il Presidente della Commissione ma senza diritto di voto.

Il Consiglio direttivo adotta gli indirizzi generali e definisce la politica monetaria dell'UE, gli obiettivi monetari intermedi e i tassi di interesse guida.

Il Consiglio generale: poiché attualmente non tutti i paesi dell'UE appartengono all'Eurozona, esiste una istituzione che riunisce i vertici della BCE (Presidente e vicepresidente) con tutti i governatori dei paesi membri dell'UE.

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La Banca Centrale Europea. Obiettivi del SEBC e dell’UEM

L'art. 127 del TFUE definisce gli obiettivi generali del SEBC e dell'UEM.

In questo articolo si afferma che l'obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi nell'area euro.

Il modello di riferimento è quindi quello della Bundesbank che storicamente ha avuto come missione il controllo dell'inflazione.

Tuttavia, lo stesso art.127 afferma che il SEBC, fatto salvo l'obiettivo principale, sostiene le politiche economiche generali dell'Unione al fine di realizzare obiettivi quali “un elevato livello di occupazione e di protezione sociale” e una “coesione economica e sociale e la solidarietà tra gli stati membri”.

Si tratta di obiettivi in parte contrastanti che hanno dato vita ad un animato dibattito riguardo a dove e come individuare un punto di equilibrio tra stabilità e sostegno alla crescita.

In particolare accademici e politici si sono confrontati sulla possibilità della BCE di intervenire con una politica attiva del tasso di cambio volta a sostenere le esportazioni europee nel mondo e sulle utilità e modalità di un intervento della BCE volto all'acquisto di titoli di debito degli stati membri.

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La Corte dei Conti

Istituita nel 1975, la Corte dei conti è una delle sette istituzioni comunitarie previste dai Trattati. COMPOSIZIONE: La Corte è composta di un membro di ciascun paese dell'UE, nominato dal Consiglio previa consultazione con il PE, per un mandato (rinnovabile) di sei anni. I membri designano tra di loro il presidente della Corte per un mandato di tre anni rinnovabile. Il presidente svolge le funzioni di rappresentanza eterna. ORGANIZZAZIONE: La Corte e suddivisa in 5 sezioni, 4 di esse si occupano di aree specifiche di policy (Sezione I: Conservazione e gestione delle risorse naturali; Sezione II: Politiche strutturali, trasporti ed energia; Sezione III: Azioni esterne; Sezione IV: Entrate, ricerca e politiche interne, istituzioni e organismi dell'UE;) mentre la sezione V denominata Coordinamento, valutazione, affidabilità e sviluppo ha competenze di tipo orizzontale e trasversale. Il lavoro delle sezioni è coordinato dal Comitato amministrativo, un organo composto dal presidente della Corte e dai decani delle sezioni. Per svolgere le proprie funzioni di audit la Corte dispone ad oggi di 887 funzionari che sono gestiti dal Segretariato generale. Il Segretariato generale è guidato dal Segretario generale, nominato dalla Corte per un periodo di 6 anni rinnovabile.

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La Corte dei Conti. Compiti e funzionamento

La Corte dei conti ha come obiettivo primario la tutela degli interessi finanziari dei cittadini comunitari e della stessa UE.

Tale obiettivo è perseguito tramite l'esecuzione di controlli a campione (AUDIT) volti a valutare se e in che misura i fondi pubblici comunitari vengano impiegati in modo conforme ai principi di economia, efficienza ed efficacia per conseguire gli obiettivi dell’UE nel rispetto delle norme vigenti.

Attraverso l'attività di audit la Corte è in grado di identificare i rischi di cattiva gestione delle finanze comunitarie e di consigliare i decisori politici relativamente a come migliorare le perfomances di policy.

Pur non possedendo poteri sanzionatori o di intervento autonomo, la Corte è in grado di influenzare il policy making comunitario in due modi:

1)pubblicando relazioni e pareri nei quali si segnalano le criticità emerse dall'azione di audit; 2)richiedendo quando è necessario l'intervento dell'Ufficio europeo per la lotta alle frodi (OLAF).

Oltre all'attività specifica di audit legata alla pubblicazione delle relazioni speciali, ogni sezione della Corte prepara delle osservazioni che confluiranno nella Relazione annuale sul bilancio generale dell'UE e nell'attività di valutazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).