Corso Insegnamento Revisione Aziendale

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Corso Insegnamento Revisione Aziendale I soggetti incaricati alla revisione legale, Responsabilità e sanzioni del revisore Antonio Campanaro Potenza, ottobre 2019

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Corso Insegnamento Revisione AziendaleI soggetti incaricati alla revisione legale,

Responsabilità e sanzioni del revisore

Antonio Campanaro

Potenza, ottobre 2019

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IL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

«Registro dei revisori

contabili” già istituito presso

il Ministero della Giustizia

Registro dei revisori legaliMinistero dell’Economia e delle Finanze,

Dipartimento della Ragioneria Generale dello

Stato – Ispettorato Generale di Finanza, ai

sensi art. 1, comma 1, lettera g) del decreto

legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e del

relativo regolamento attuativo

Albo speciale delle società di

revisione tenuto dalla Consob ai

sensi dell'articolo 161 del D.Lgs.

24 febbraio 1998, n. 58

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IL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

Requisiti per l’iscrizione - art. 2 c 1 D.Lgs 39/2010

Possesso dei requisiti di onorabilità definiti all’articolo 3 del D.M. 20 giugno 2012, n. 145;

Possesso di una laurea almeno triennale, tra quelle individuate nell’articolo 2 del D.M. 20 giugno 2012, n. 145;

Svolgimento del tirocinio triennale, ai sensi dell’articolo 3 del D.lgs. 39/2010 e del Regolamento di cui al D.M. 25 giugno 2012, n. 146;

Superamento dell'esame di idoneità professionale di cui all'articolo 4 del D.lgs. 39/2010 e del Regolamento di cui al D.I. 19 gennaio 2016, n. 63.

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IL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

Avvio della I fase di formazione del Registro

Circolare MEF

nr. 34 del 7 agosto 2013

Anagrafica completa del revisore legale/società di revisione

Incarichi di revisione legale in corso

Durata degli incarichi

Corrispettivi lordi

Determina del Ragioniere

Generale 21 giugno 2013

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IL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

Aggiornamento dati Tempestivamente

N.B. obbligo di comunicazione della casella

PEC circolare Mef del 29 settembre 2016, n.

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Inosservanza art 24, c 2, lettera b) D.Lgs 39/2010

sanzione amministrativa pecuniaria

50 euro 2.500 euro

(ridotta alla metà in caso di pagamento entro 30

giorni dalla ricezione del provvedimento

sanzionatorio).

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IL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

•porre termine al comportamento e astenersi dal ripeterlo

•che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14

•dichiarazione pubblica di biasimo

•1.000€ 150.000€

•Periodo < 3 anni

•Revoca di 1 o più incarichi di revisione legale

•Periodo < 3 anni

Il sistema sanzionatorio del MEF

Avvertimento

Dichiarazione

Censura

Sanzione amministrativa

Sospensione

Revoca incarichi

Divieto accettazione nuovi

incarichi

Cancellazione dal Registro

NO EIP

ed ESRI

Qu

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IL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

Il sistema sanzionatorio del MEFNO EIP

ed ESRI

Novità D.Lgs

135/2016

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Sospensione cautelare (per un periodo non

superiore a cinque anni), in relazione

all’applicazione di misure cautelari personali

o di convalida di arresto o del fermo, ovvero

di condanne, anche non definitive, che

comportino l’applicazione di una misura di

sicurezza detentiva o della libertà vigilata

La sospensione per morosità - mancato versamento del contributo annuale

di iscrizione. Decorsi i termini previsti e gli ulteriori sei mesi dalla data del

provvedimento che dispone la sospensione, senza che l’iscritto abbia

provveduto alla regolarizzazione dei contributi omessi, il MEF provvede,

previa comunicazione, alla cancellazione dal Registro dei revisori.

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IL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

La procedura sanzionatoria del MEF

Sanzione

MEF

Contestazionedegliaddebiti

Valutazione delle deduzioni

(deduzioni entro30 gg dalla

contestazione)

Provvedimento motivato

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IL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

Gradualità delle sanzioni

Gravità e durata della violazione

grado di responsabilità della persona che ha commesso la violazione

solidità finanziaria della persona responsabile

ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate

dalla persona responsabile, se possono essere determinati

livello di cooperazione della persona responsabile con l'autorità vigilante

precedenti violazioni delle persona fisica o giuridica responsabile

Il MEF deve definire con apposito

regolamento le fasi e le modalità di

svolgimento della procedura

sanzionatoria

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IL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

La cancellazione dal Registro

Provvedimento sanzionatorio

- inflitta in caso di grave o reiterata irregolarità

- è causa di decadenza dagli incarichi di

revisione e dalla carica di Sindaco

Re-iscrizione solo dopo 6 annidal provvedimento dicancellazione

Su base volontaria

Con istanza presentata dal soggetto

Non devono essere in corso procedure

sanzionatorie e/o incarichi di

revisione

In ogni momento possonopresentare una nuova istanza di iscrizione

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IL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

Sanzioni Consob (EIP ed ESRI) - Violazioni

D.Lgs. 39/2010Art 9 – deontologia e

scetticismo professionale

Art 9bis – riservatezza e segreto

professionale

Art 10 – indipendenza e obiettività

Art 10-bis – preparazione della

revisionelegale e valutazione dei rischi

per l’indipendenza

Art 10-ter – organizzazione internaArt 10-quater – organizzazione del

lavoro

Art 10-quinquies – revisione legale del

bilancio consolidato

Art 11 – principi di revisioneArt 14 – relazione di revisione e

giudizio sul bilancio

Art 17 – indipendenza EIP

REG 537/2014 EIP

Art 4 – corrispettivi per la revisioneArt 5 – divieto di prestare servizi

diversi dalla revisione

Art 6 - preparazione della revisionelegale e valutazione dei rischi

per l’indipendenza

Art 8 – riesame della

qualità dell’incarico

Art 10 – relazione di

revisione

Art 11 – relazione aggiuntiva

Art 15 – conservazione delleinformazioniArt 17 – durata dell’incarico di

revisione

Art 18 – fascicolo di passaggio

Art 26 comma 8 – controllo della

qualità

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IL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

Sanzioni Consob (EIP ed ESRI)

•10.000€ 500.000€

•Revoca di 1 o più incarichi di revisione legale relativi a EIP o ESRI

•Relativi a EIP o ESRI per un periodo < 3 anni

Sanzione amministrativa

Revoca incarichi

Divieto accettazione nuovi incarichi

Cancellazione dal Registro

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IL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI – SEZIONI A E B

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Art. 8 D.Lgs 39/2010

Revisore Sez. A

✓ soggetti che svolgono o che

hanno svolto nei tre anni

precedenti attività di revisione

legale ovvero collaborano o

hanno collaborato negli ultimi

tre anni ad un’attività di

revisione in una società di

revisione legale

✓ Soggetto al controllo di qualità

✓ Soggetto agli obblighi formativi

✓ Soggetto agli obblighi

informativi✓ Soggetto al pagamento del

contributo annuale di

iscrizione

✓ Può svolgere attività di dominus per tirocinanti

Revisore Sez. B

✓ Il passaggio nella sezione B

avviene d’ufficio trascorsi

tre anni dalla cessazione

dell’ultimo incarico di

revisione legale

✓ Possono sempre assumere

incarichi di revisione legale

✓ NON Soggetto al controllo diqualità

✓ Soggetto agli obblighi formativi

✓ Soggetto agli obblighi

informativi✓ Soggetto al pagamento del

contributo annuale di

iscrizione

✓ NON può svolgere attività didominus per tirocinanti

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Page 16: Corso Insegnamento Revisione Aziendale

IL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI – SEZIONI A E B

Art. 1 D.Lgs 39/2010

Art 1, comma 1, lett. m) del D .Lgs. 39/2010 è considerata revisione

legale "la revisione dei bilanci di esercizio o dei bilanci consolidati

effettuati in conformità alle disposizioni del codice civile e del presente

decreto legislativo”, propriamente ricondotta alla sola espressione di un

giudizio scritto (“opinion”) effettuato in conformità dell’art. 14 del

medesimo decreto

NON sono assimilabili alla "revisione legale

• rilascio di pareri,

• attestazioni e perizie,

• relazioni sulle fusioni

• Emissione di pareri in qualità di esperto

ai sensi degli artt. 2501-bis e 2501-

sexies del Codice Civile.

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LA FORMAZIONE CONTINUA - NORMATIVA

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❑ Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

✓ Articolo 5, concernente la formazione continua.

✓ Articolo 8, comma 4, concernente l’obbligo di formazione continua per gli

iscritti nelle sezioni A e B del registro.

✓ Articolo 21, comma 1, lett. d), concernente la vigilanza del

Ministero dell’economia e della finanze in materia di formazione

continua.

✓ Articolo 24, commi 1 e 2, in materia di sanzioni.

❑ Circolare RGS del 6 luglio 2017, n. 26 - Istruzioni in materia di formazione continua

dei revisori legali iscritti nel registro.

❑ Circolare RGS del 19 ottobre 2017, n. 28 - Nuove istruzioni in materia di

formazione continua dei revisori legali iscritti nel Registro

❑ Prot. 145298 del 06/07/2017 - Circolare nr. 26 MEF – Istruzioni in materia di

formazione continua

❑ ………………

❑ DRGS del 13/02/2019 – DETERMINA di approvazione del Programma 2019

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LA FORMAZIONE CONTINUA

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Art.5 D.Lgs 39/2010 - Formazione continua

1) Gli iscritti nel Registro sono tenuti al rispetto degli obblighi di formazione continua.

2) La formazione continua consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento

professionale definiti annualmente dal MEF………….. Almeno metà del programma di

aggiornamento riguarda le materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero la

gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali e

internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale previsti dalla

direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, la disciplina della

revisione legale, la deontologia professionale, l'indipendenza e la tecnica

professionale della revisione.

3) Il periodo di formazione continua è triennale. I trienni formativi decorrono dal

1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

4) L'impegno richiesto per l'assolvimento degli obblighi formativi è espresso in

termini di crediti formativi.

5) In ciascun anno l'iscritto deve acquisire almeno 20 crediti formativi, per un totale di

un minimo di 60 crediti formativi nel triennio.

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Page 20: Corso Insegnamento Revisione Aziendale

LA FORMAZIONE CONTINUA

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Art.5 D.Lgs 39/2010 - formazione continua

10) L'attività di formazione, effettuata dai revisori legali prevista dagli Albi professionali

di appartenenza e da coloro che collaborano all'attività di revisione legale o sono

responsabili della revisione all'interno di società di revisione che erogano

formazione, viene riconosciuta equivalente se dichiarata conforme dal Ministero

dell'economia e delle finanze al programma annuale di aggiornamento professionale

di cui al comma 2.

11) Gli ordini professionali e le società di revisione legale devono comunicare

annualmente al Ministero medesimo l'avvenuto assolvimento degli obblighi formativi

da parte dei revisori iscritti che hanno preso parte ai programmi di cui al comma 2,

nell'ambito della formazione prevista rispettivamente dai singoli ordini professionali

e dalle società di revisione.

12) Il MEF verifica l'effettivo assolvimento degli obblighi formativi da parte degli iscritti

nel registro e procede, in caso di mancato adempimento, all'applicazione delle

sanzioni di cui all'articolo 24.

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Page 21: Corso Insegnamento Revisione Aziendale

LA FORMAZIONE CONTINUA

• Adozione del programma di formazione continua o

aggiornamento professionale per il triennio 2017-2019• Determina che i revisori legali iscritti al registro sono tenuti a

partecipare ai programmi di formazione continua come previsto

dalla legge

• Riconosce l’attività di formazione organizzata all’interno delle società

di revisione legale a favore di coloro che sono responsabili o

collaborano a incarichi di revisione legale• La formazione erogata deve risultare conforme al programma annuale

di formazione elaborato dal Comitato didattico per la

formazione continua dei revisori legali

DETERMINA 07/03/2017 Prot. 37343

aggiornata da ultimo con Determina 13/02/2019

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Page 22: Corso Insegnamento Revisione Aziendale

Materie Gruppo A

1)Gestione del rischioe controllo interno

2)Principi di revisione nazionale einternazionali

3)Disciplina dellarevisione legale

4)Deontologiaprofessionale edindipendenza

5)Tecnicaprofessionale dellarevisione

Materie Gruppo B

1)Contabilità generale

2)Contabilità analitica edi gestione

3)Disciplina del bilanciodi esercizio e del bilancio consolidato

4)Principicontabili nazionali ed internazionali

5)Analisi finanziaria

Materie Gruppo C

1)Diritto civile e commerciale

2)Diritto societario

3)Diritto fallimentare

4)Diritto tributario

5)Diritto del lavoro e della previdenza sociale

6)Informatica e sistemi operativi

7)Economica politica, aziendale e finanziaria,

8)Principi fondamentali di gestione finanziaria

9)Matematica e statistica.

Le materie del Gruppo A dovranno rappresentare almeno il 50 per cento

dei crediti formativi di ciascun iscritto (almeno 10 crediti formativi

annuali). La scelta dei restanti crediti formativi è libera.

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LA FORMAZIONE CONTINUA

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Page 23: Corso Insegnamento Revisione Aziendale

Circolare nr. 26 MEF

1) Disciplina della formazione continua – Istruzioni operative

• Obbligo formativo triennale

• 60 crediti formativi nel triennio

• Almeno 20 crediti formativi all’anno• Almeno 10 crediti devono riguardare le materie del Gruppo A

(materie caratterizzanti)

• L’offerta formativa deve essere conforme al programma annuale del MEF

• La partecipazione, nell’arco del triennio, a identico corso o a più corsiriguardanti gli stessi argomenti, permette di maturare i conseguenti

crediti formativi una sola volta.

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LA FORMAZIONE CONTINUA

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Page 24: Corso Insegnamento Revisione Aziendale

Circolare nr. 26 MEF

2) Soggetti idonei ad offrire la formazione continua obbligatoria ai

revisori legali dei conti

✓ Programmi di formazione a distanza erogati dal MEF

✓ Programmi di formazione a distanza o in aula erogati da enti

pubblici o privati accreditati dal MEF mediante apposita

convenzione✓ Albi professionali/società di revisione ai propri iscritti/collaboratori

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LA FORMAZIONE CONTINUA

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Page 25: Corso Insegnamento Revisione Aziendale

Circolare nr. 26 MEF

Formazione professionale erogata da albi o ordini professionali a favore

dei professionisti iscritti e dalle società di revisione legale a favore di

coloro che collaborano all’attività di revisione legale o sono responsabili

di incarichi di revisione. Tale formazione è riconosciuta equivalente

purché conforme al programma del MEF

• NON è richiesta comunicazione preventiva ai fini del riconoscimento

• La comunicazione è successiva alla conclusione dell’attività di

formazione e deve contenere:

✓ Argomenti dei corsi che giustificano la richiesta di

riconoscimento e corrispondenti crediti✓ Argomenti dei corsi che sono riconducibili alle materie

caratterizzanti

(Gruppo A) e i relativi crediti

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LA FORMAZIONE CONTINUA

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Page 26: Corso Insegnamento Revisione Aziendale

• Le disposizioni che prevedono un esonero dagli obblighi della formazione

continua nei riguardi di altri professionisti iscritti ad albi, NON producono

effetti nei riguardi degli obblighi discendenti dall’iscrizione nel registro

della revisione legale.

• Ad oggi nessuna disposizione normativa prevede l’esonero dall’obbligo

di formazione continua per gli iscritti al registro dei revisori legali.

• Per i revisori legali iscritti al registro nel corso dell’anno, l’obbligo di

formazione continua decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla

data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione nella Gazzetta

Ufficiale.

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LA FORMAZIONE CONTINUA

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Page 28: Corso Insegnamento Revisione Aziendale

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 13 D.Lgs. 39/2010, così come novellato dal D.Lgs. 135/2016.

D.M. n. 261 del 28 dicembre 2012, concernente i casi di revoca, dimissioni e

risoluzione consensuale dell’incarico di revisione, in attuazione dell’art. 13 del

D.Lgs. 39/2010.

In virtù di quanto previsto dall’art. 27 (Disposizioni Transitorie) del D.Lgs.

135/2016, nelle more dell’emanazione da parte del Ministero dell’Economia e

delle Finanze di nuove disposizioni regolamentari, continuano ad applicarsi le

disposizioni regolamentari emanate in attuazione dell’art. 13 del D.Lgs.

39/2010.

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Page 29: Corso Insegnamento Revisione Aziendale

DURATA DELL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE

EIP/ESRI NON EIP/ESRI

Società

di

revisione

9 anni

Revisore

persona

fisica 7 anni

Rotation del

Partner dopo

7 anni

Incarico rinnovabile solo dopo 4 anni

dalla scadenza del precedente

incaricoIncarico rinnovabile senza limiti

Società di revisione o

Revisore persona

fisica3 anni

È

d

ammessa la cessazione anticipata solo nei casi tassativamente previsti

al D.M. 261/2012

2

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Page 30: Corso Insegnamento Revisione Aziendale

REVOCA DELL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE

Art. 3 DM 261/2012

Non costituiscono giusta causa di revoca le

divergenze di opinioni in merito ad un

trattamento contabile o all’applicazione di

procedure di revisione.

La revoca

dell’incarico è

possibile solo

per giusta

causa!

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Page 31: Corso Insegnamento Revisione Aziendale

REVOCA DELL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE

Accadimentogiusta causa direvoca

Comunicazione al revisore legale da

parte del CdA della sopraggiunta causa

di revoca

Assemblea, sentito l’organo di controllo

e acquisite le osservazioni del revisore legale,

revoca l’incarico e conferisce

contestualmente l’incarico di revisione

legale a un nuovo revisore legale

Comunicazioni alMEF da parte dellasocietà e da partedel revisore

L’organo di controllo, presente in tutto l’iter, «garantisce» la correttezza

del processo e delle motivazioni della revoca

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Page 32: Corso Insegnamento Revisione Aziendale

REVOCA DELL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE

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Art. 3 DM 261/2012

a) Cambio del soggetto che, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile,

esercita il controllo della società assoggettata a revisione, salvo che il

trasferimento del controllo sia avvenuto nell’ambito del medesimo gruppo.

b) Cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a

revisione, nel caso in cui la continuazione dell’incarico possa costituire

impedimento, per il medesimo revisore del gruppo, all’acquisizione di

elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul

bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di

riferimento.

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Page 33: Corso Insegnamento Revisione Aziendale

REVOCA DELL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE

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3

Art. 3 DM 261/2012 …segue…

c) Cambiamenti all’interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata

a revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire

elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio

consolidato, nel rispetto dei principi di revisione.

d) La sopravvenuta inidoneità del revisore legale o della società di revisione legale

ad assolvere l’incarico ricevuto, per insufficienza di mezzi o di risorse.

e) I gravi inadempimenti del revisore legale o della società di revisione legale

che incidono sulla corretta prosecuzione del rapporto.

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Page 34: Corso Insegnamento Revisione Aziendale

REVOCA DELL’INCARICO DI REVISIONE

LEGALE

Art. 3 DM 261/2012 …segue…

f) La situazione sopravvenuta idonea a compromettere l’indipendenza del

revisore legale o della società di revisione legale.

g) La sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per

l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.

h) Fatti, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la

prosecuzione del contratto di revisione, anche in considerazione delle finalità

della revisione legale.

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Page 35: Corso Insegnamento Revisione Aziendale

DIMISSIONI DALL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE

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ART. 5 – DM 261/2012 – Circostanze idonee a motivare le dimissioni:

a) Cambio del soggetto che, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile,

esercita il controllo della società assoggettata a revisione, salvo che il

trasferimento del controllo sia avvenuto nell’ambito del medesimo gruppo.

b) Cambio del revisore legale del gruppo cui appartiene la società assoggettata a

revisione, nel caso in cui la continuazione dell’incarico possa costituire

impedimento, per il medesimo revisore legale del gruppo, all’acquisizione di

elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul

bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di

riferimento.

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Page 36: Corso Insegnamento Revisione Aziendale

DIMISSIONI DALL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE

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… segue … ART. 5 – DM 261/2012 – Circostanze idonee a motivare le dimissioni:

c) Cambiamenti all’interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata

a revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire

elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio

consolidato, nel rispetto dei principi di revisione.

d) Il mancato pagamento del corrispettivo o il mancato adeguamento dei

corrispettivi spettante in base a clausola del contratto di revisione, dopo

l’avvenuta costituzione in mora, ai sensi dell’articolo 1219 del codice civile.

e) La grave e reiterata frapposizione di ostacoli allo svolgimento delle attività di

revisione legale, ancorchè non ricorrano gli estremi del reato di impedito

controllo di cui all’articolo 29 del decreto attuativo.

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Page 37: Corso Insegnamento Revisione Aziendale

DIMISSIONI DALL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE

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… segue … ART. 5 – DM 261/2012 – Circostanze idonee a motivare le dimissioni:

f) L’insorgenza di situazioni idonee a compromettere l’indipendenza del revisore

legale o della società di revisione legale.

g) La sopravvenuta inidoneità a svolgere l’incarico, per insufficienza di mezzi e

risorse.

h) Il conseguimento da parte del revisore legale del diritto al trattamento di

pensione.

i) Circostanze, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti

impossibile la prosecuzione del contratto di revisione anche in considerazione

delle finalità dell’attività di revisione legale.

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Page 38: Corso Insegnamento Revisione Aziendale

DIMISSIONI DALL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE

Il revisore legale comunica le

propriedimissioni al

rappresentante legale e al

presidente delCS

Amministratori convocano assemblea

Assemblea, sentito l’organo di controllo e

acquisite le osservazioni del revisore legale,

delibera la risoluzione consensuale e

contestualmente conferisce l’incarico di revisione legale a un nuovo revisore legale

Comunicazioni al MEF da parte

della società eda parte del

revisore

I

l

al

revisore dimissionario rimane in carica fino

la nomina del nuovo revisore, ma non oltre 6

mesi dalla data di presentazione delle

dimissioni

L’organo di controllo, presente in tutto l’iter, «garantisce» la correttezza del

processo e delle motivazioni delle dimissioni

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Page 39: Corso Insegnamento Revisione Aziendale

LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO

DI REVISIONE

Art. 7 – DM 261/2012

Il revisore legale o la società di revisione legale e la società assoggettata a

revisione possono consensualmente determinarsi alla risoluzione del contratto

di revisione purché sia garantita la continuità dell’attività di revisione legale.

L’assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale e sentito il

parere del Collegio Sindacale, delibera la risoluzione consensuale e provvede

a conferire un nuovo incarico di revisione legale.

L’organo di controllo, è arbitro della

nomina e deve essere anche arbitro della

revoca/risoluzione, che non può essere

lasciata al management solo.

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Page 40: Corso Insegnamento Revisione Aziendale

LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO DI

REVISIONE

Art. 8 – DM 261/2012

In caso di revoca per giusta causa o dimissioni da un incarico presso un ente

diverso dagli EIP, il revisore uscente non può accettare un nuovo incarico

presso la medesima società prima che sia trascorso almeno un anno

dall’avvenuta cessazione anticipata.

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Page 41: Corso Insegnamento Revisione Aziendale

COMUNICAZIONI

Art. 9 – DM 261/2012 – Obblighi di comunicazione relativi agli EIP

1. Gli EIP entro 15 gg dalla data in cui l’assemblea ha adottato la delibera di

cessazione anticipata dell’incarico, nonché, qualora non adottata

contestualmente, quella relativa al conferimento del nuovo incarico di

revisione legale, trasmettono alla CONSOB:

a) Delibera dell’assemblea di cessazione anticipata dell’incarico

b) Parere dell’organo di controllo

c) Relazione dell’organo amministrativo, adeguatamente motivata, sulle

ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell’incarico

2. Il revisore, in caso di dismissioni, trasmette alla CONSOB, entro 15 gg, una

copia delle stesse. Entro 15 gg trasmette anche le proprie osservazioni

formulate all’EIP in caso di revoca e di risoluzione consensuale.

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Page 42: Corso Insegnamento Revisione Aziendale

COMUNICAZIONI

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Art. 10 – DM 261/2012 – Obblighi di comunicazione relativi alle società assoggettate a revisione diverse dagli EIP

1. Le società, entro 15 gg dalla data in cui l’assemblea ha adottato la delibera

di cessazione anticipata dell’incarico, nonché, qualora non adottata

contestualmente, quella relativa al conferimento del nuovo incarico di

revisione legale, trasmettono alla Ragioneria Generale dello Stato (RGS) -

MEF:

a) Delibera dell’assemblea di cessazione anticipata dell’incarico

b) Parere dell’organo di controllo

c) Relazione dell’organo amministrativo, adeguatamente motivata, sulle

ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell’incarico

2. Il revisore, in caso di dismissioni, trasmette al MEF, entro 15 gg, una copia

delle stesse. Entro 15 gg trasmette anche le proprie osservazioni formulate

alla società in caso di revoca e di risoluzione consensuale.

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Page 43: Corso Insegnamento Revisione Aziendale

LA NOVITÀ INTRODOTTA DAL D.LGS 135/2016

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3

Negli EIP (art. 16 D.Lgs 39/2010), ad evidente tutela della minoranza, viene

introdotta una disposizione particolare (art. 13 comma 9): le minoranze

qualificate, che detengono almeno il 5% del capitale, ma altresì l’organo di

controllo (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza o comitato di controllo a

seconda del sistema di governance prescelto), oppure la Consob hanno la

possibilità di rivolgersi al Tribunale qualora si verificassero adeguate motivazioni

che giustificassero la revoca del revisore.

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Page 44: Corso Insegnamento Revisione Aziendale

CASI PRATICI - REVOCA

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4

Spett.le Società

«premesso che la scrivente XXXX S.r.l.. (di seguito la “Società”), in data XXXX ha

provveduto all’integrale rimborso dei titoli in precedenza emessi nel contesto

dell’operazione di cartolarizzazione di crediti in bonis derivanti da contratti di mutuo e/o

di finanziamento ipotecari e fondiari e non, erogati da Banca XXXX perdendo, di fatto, lo

status di ente di interesse pubblico, la stessa non rientra più nel novero delle “società

italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentari

dell’Unione Europea” ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera a, del D. Lgs. 27 gennaio

2010, n. 39 (in seguito, il “Decreto 39”).

Non essendo, quindi, ad oggi, la Società in possesso della qualifica di ente di interesse

pubblico, come definita dal Decreto 39, l’incarico di revisione legale conferitoVi in data

XXX per il novennio 2012-2022 può essere revocato per giusta causa, ai sensi dell’art. 3

del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 261

“Regolamento concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione

consensuale dell'incarico di revisione legale, in attuazione dell'articolo 13, comma 4, del

decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39” (il

“Decreto 261”), ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 4, comma 1, lettera g, del citato Decreto

261»

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Page 45: Corso Insegnamento Revisione Aziendale

CASI PRATICI - REVOCA

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5

Spett.le Società

«facciamo seguito a quanto anticipato per le vie brevi con riferimento all’incarico di

revisione legale conferito alla Vostra Società di revisione dall’Assemblea dei Soci di

XXXX S.p.A. per gli esercizi dal 2015 al 2017, ai sensi del Decreto Legislativo 27

gennaio 2010 n. 39 ed all’intenzione della nostra società di procedere alla revoca di

tale incarico.

Al riguardo si evidenzia che in data XXXX il controllo della nostra società è stato

acquisito dalla società XXXX soggetta a revisione legale da parte di una società di

revisione differente dalla Vostra. Tale accadimento prefigura una delle possibilità di

revoca per giusta causa dell’incarico di revisione legale così come definite dall’art. 4 del

D.Lgs. N. 261 del 28 dicembre 2012.

Pertanto, al fine di armonizzare e semplificare il processo di revisione del bilancio

consolidato del Gruppo XXXX, Vi informiamo che stiamo provvedendo a convocare

l’assemblea della XXX S.p.A., cui presenteremo la proposta di revoca dell’incarico di

revisione legale conferitoVi».

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Page 46: Corso Insegnamento Revisione Aziendale

CASI PRATICI - DIMISSIONI

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6

Spett.le Società

«sulla base dell’incarico di revisione legale relativo ai bilanci di esercizio e consolidato

chiusi al 31 dicembre 2014, 2015, 2016 conferitoci dall’Assemblea degli Azionisti di YYYY

S.p.A. abbiamo provveduto a svolgere le attività di nostra competenza sul bilancio al 31

dicembre 2014, finalizzate all’emissione della nostra relazione di revisione datata 30

settembre 2015.

Le suddette prestazioni sono state da noi fatturate alla Vostra Società con le modalità

previste dalla nostra proposta del 10 settembre 2014 a cui non ha fatto seguito il

pagamento del relativo corrispettivo. Per tale ragione, in data 17 maggio 2016 il nostro

legale ha provveduto a notificarvi atto di diffida e contestuale costituzione in mora ai

sensi dell’art. 1219 del Codice Civile.

Vi invitiamo pertanto a convocare senza ritardo l’Assemblea degli Azionisti affinchè

abbia a prendere atto delle intervenute dimissioni da parte nostra e provveda a

conferire l’incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale.»

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Page 47: Corso Insegnamento Revisione Aziendale

CASI PRATICI – RISOLUZIONE CONSENSUALE

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Spett.le Società

«facciamo seguito ai colloqui telefonici intercorsi con riferimento all’incarico di

revisione legale a Voi conferito dall’assemblea del giorno 8 luglio 2016 per gli esercizi

2016, 2017 e 2018, ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 (di seguito,

anche solo «l’Incarico di Revisione»).

A tale riguardo, si richiede la Vostra disponibilità a risolvere consensualmente l’Incarico

di Revisione secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n.39,

nonché dal Regolamento successivamente adottato con Decreto dell’Economia e delle

Finanze del 28 dicembre 2012, n.261, in attuazione dell’art. 13, comma 4, del Decreto

Legislativo sopra richiamato.

Le circostanze che ci inducono a formulare la richiesta in oggetto sono riconducibili ad

esigenze di budget legate al processo di ristrutturazione che la società ha avviato già

da tempo, al fine di limitare i costi, perseguire l’equilibrio economico-finanziario e

salvaguardare il livello occupazionale.

In virtù di quanto sopra detto, in un’ottica di razionalizzazione dei costi, la società ha

deciso affidare la revisione legale dei conti al revisore unico con assemblea che si

terrà il giorno XXXX».

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Page 49: Corso Insegnamento Revisione Aziendale

IL QUADRO NORMATIVO EUROPEO

IL D.Lgs. 39/2010 E LA RESPONSABILITA’ DEL REVISORE

LA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL REVISORE: Natura e Limiti

2 il regime della responsabilità del

revisore Page 49

Page 50: Corso Insegnamento Revisione Aziendale

Direttiva 2006/43/CE (VIII Direttiva) • I Revisori e le società di revisione devono svolgere la propria

attività con diligenza e dovrebbero essere tenuti al risarcimento

dei danni eventualmente arrecati;

• La loro capacità di ottenere una copertura assicurativa può

dipendere dal fatto di essere sottoposti a responsabilità illimitata;

• La Commissione presenta una relazione in materia di responsabilità,

anche patrimoniali, del revisore negli stati europei e un'analisi sulle

limitazioni delle stesse;

• La Commissione procede ad una consultazione pubblica e presenta

raccomandazioni agli Stati Membri.

3 il regime della responsabilità del

revisore Page 50

IL QUADRO NORMATIVO EUROPEO

Page 51: Corso Insegnamento Revisione Aziendale

Raccomandazione della Commissione Europea del 5 giugno 2008 a seguito consultazione

Limitata al regime di responsabilità di società che effettuano larevisione legale dei conti annuali o consolidati di società quotate.

Incoraggia gli Stati membri a prevedere limitazioni alla

responsabilità dei revisori, attraverso l'adozione di una o più tra le

seguenti misure:

- Fissazione di un liability cap,

- Introduzione del principio di responsabilità proporzionale parziaria o

- Facoltà di stabilire limiti alla responsabilità con appositi accordi

stipulati tra il revisore e la società conferente l'incarico.

5 il regime della responsabilità del

revisore Page 51

IL QUADRO NORMATIVO EUROPEO

Page 52: Corso Insegnamento Revisione Aziendale

Regime di responsabilità del revisore previgente al recepimento della Direttiva 2006/43/CE

Art. 2409-sexies codice civile

I soggetti incaricati del controllo contabile sono sottoposti alle disposizioni dell'art. 2407 e sono responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nel caso di società di revisione i soggetti che hanno effettuato il

controllo contabile sono

responsabili in solido con la società

medesima

.

L'azione si prescrive nel termine di

cinque anni dalla cessazione

dell'incarico.

Art. 164 TUIF

Alla società di revisione si applicano le disposizioni dell'art. 2407 del codice civile. I responsabili della revisione e i dipendenti che hanno effettuato l'attività di revisione

contabile sono responsabili, in solido con la

società di revisione, per i danni conseguenti

da propri inadempimenti o da fatti illeciti

nei confronti della società che ha conferito

l'incarico e nei confronti dei terzi

danneggiati.

6

IL D.Lgs. 39/2010 e la Responsabilità del revisore

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Page 53: Corso Insegnamento Revisione Aziendale

Art. 15 D.Lgs. 39/2010

I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro

e con gli amministratori nei confronti della società ha conferito l'incarico

di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti

dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori

solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno

Il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato

all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con

la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri

inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha

conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono

responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo.

L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente

articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di

revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato.

7 il regime della responsabilità del

revisore

IL D.Lgs. 39/2010 e la Responsabilità del revisore

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Page 54: Corso Insegnamento Revisione Aziendale

Con l’introduzione dell'art. 15 D.Lgs. 39/2010:

• non sono state considerate le indicazioni della raccomandazione

della Commissione sull’opportunità di limitare espressamente la

responsabilità del revisore; • è stato eliminato il riferimento all'art. 2407 del codice civile; • viene ribadito che il revisore è responsabile in solido con gli

amministratori precisando che, nei rapporti con i debitori solidali,

ciascuno risponde nei limiti del danno cagionato; • viene mantenuto sostanzialmente inalterato il regime di

responsabilità;• la domanda di risarcimento del danno si prescrive nel termine di

cinque anni computato dalla data della relazione di revisione e non

più dalla data di cessazione dell'incarico

8 il regime della responsabilità del

revisore

IL D.Lgs. 39/2010 e la Responsabilità del revisore

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Page 55: Corso Insegnamento Revisione Aziendale

Responsabilità non è di natura oggettiva e, pertanto, l'obbligazione del revisore deve essere qualificata ed è pacificamente ritenuta un'obbligazione di mezzi e non di risultato.

Chi vuole far valere una responsabilità del revisore ha l'onere di provare: • la violazione da parte del revisore dei principi di revisione

inadempimento (azioni contrattuali) o comportamento illecito(azioni extracontrattuali))

framework di riferimento (norme tecniche – ISA - e di etica alle quali i revisori devono improntare la loro attività, come oggi espressamente indicato dall'art. 11 D.Lgs. 39/2010)

• la sussistenza del danno lamentato • l'esistenza di un nesso causale immediato e diretto tra pregiudizio

lamentato e presunto comportamento inadempiente o illecito della

società di revisione 9

il regime della responsabilità del revisore

La RESPONSABILITA’ CIVILE DEL REVISORE:

Natura e Limiti

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Page 56: Corso Insegnamento Revisione Aziendale

Secondo la posizione dottrinale con il termine inadempimento dei doveri propri del soggetto incaricato della revisione contabile si identifica una condotta materiale che, se con riferimento alla società cliente rileva come inadempienza contrattuale, con riguardo ai terzi ed ai soci si delinea come un fatto colpevole di cui all'art. 2043 codice civile.

Nei confronti della società soggetta a revisione

Nei confronti dei terzi (es. soci, finanziatori, investitori)

Extra-contrattuale

(orientamento maggioritario)

Contrattuale

(orientamento minoritario)

10 il regime della responsabilità del

revisore

La RESPONSABILITA’ CIVILE DEL REVISORE:

Natura e Limiti

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Page 57: Corso Insegnamento Revisione Aziendale

(i) Assenza di negligenza Limiti intrinseci al controllo del

revisore in relazione alle

caratteristiche tipiche della revisione

(ad esempio, verifiche a campione)

Responsabilità

del revisore

Interruzione del nesso causale 41 codice penale, applicabile anche in ambito

civilistico.

La frode che non può essere rilevata dal revisore

attraverso l'espletamento di procedure di revisione è

un fatto eccezionale rispetto al normale decorso

delle cause, da solo sufficiente a determinare il

danno

No

responsabilità

Limitazione

risarcimento

(iii) Concorso di colpa del

danneggiato

Art. 1227 codice civile

E' possibile sostenere una

attenuazione della responsabilità

del revisore che, pur essendo stato

inadempiente, sia stato deviato dal

comportamento colposo o doloso

dell'amministratore

11 il regime della responsabilità del

revisore

La RESPONSABILITA’ CIVILE DEL REVISORE:

Natura e Limiti

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