Lezione 20 marzo 2013 - ECLT · Anno Accademico 2012-13 Prof. Amedeo Santosuosso...

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Corso Diritto, scienza, nuove tecnologie Università degli Studi di Pavia Dipartimento di Giurisprudenza Anno Accademico 2012-13 Prof. Amedeo Santosuosso [email protected] La stampa e l'utilizzo di lucidi e di materiali messi a disposizione sono consentiti esclusivamente per le finalità del corso. Ogni altro utilizzo deve essere preventivamente autorizzato. Lezione 20 marzo 2013 NTR (a)

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Corso

Diritto, scienza, nuove tecnologie

Università degli Studi di Pavia

Dipartimento di Giurisprudenza

Anno Accademico 2012-13

Prof. Amedeo Santosuosso

[email protected]

La stampa e l'utilizzo di lucidi e di materiali messi a disposizione sono

consentiti esclusivamente per le finalità del corso.

Ogni altro utilizzo deve essere preventivamente autorizzato.

Lezione

20 marzo 2013

NTR (a)

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I RAPPORTI FAMILIARI TRA EVOLUZIONE DELLA SOCIETA’ E PROGRESSO SCIENTIFICO

Art. 231 cod. civ. : Paternità del marito.

Il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio.

Art.70 RDL 9/7/1939 n.1238 Dei registri di nascita…

La dichiarazione di nascita è fatta da [padre, madre, medico, levatrice o altra persona] che ha assistito al parto.

donna/madre/moglie marito

presunzione

paternità

parto

figlio

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I RAPPORTI FAMILIARI TRA EVOLUZIONE DELLA SOCIETA’ E PROGRESSO SCIENTIFICO

Codice civile 1942

Patria potestà Art.316 cod. civ.

Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all’età maggiore. Questa potestà è esercitata dal

padre.

Potestà maritale Art.144 cod. civ.

Il marito è il capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome

ed è obbligata a accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza.

marito/padre

potestà maritale

patria potestà

moglie

figli

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I RAPPORTI FAMILIARI TRA EVOLUZIONE DELLA SOCIETA’ E PROGRESSO SCIENTIFICO

Art. 27 - Legge n. 184/1983 (adozione speciale dal 1967).

Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.

donna

madre

moglie marito

marito moglie

padre madre

parto

figlio

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I RAPPORTI FAMILIARI TRA EVOLUZIONE DELLA SOCIETA’ E PROGRESSO SCIENTIFICO

Art. 27 - Legge n. 184/1983 (adozione speciale dal 1967).

Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei

quali assume e trasmette il cognome…

donna

madre

moglie marito

marito moglie

? padre madre

parto

figlio

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I RAPPORTI FAMILIARI TRA EVOLUZIONE DELLA SOCIETA’ E PROGRESSO SCIENTIFICO

Riforma diritto di famiglia 1975

Potestà dei genitori

Art.316 cod. civ.:Esercizio della patria potestà dei genitori.

Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all’età maggiore. Questa La

potestà è esercitata dal padre di comune accordo da entrambi i genitori.

Potestà maritale

Art.144 cod. civ.: Potestà maritale. Indirizzo della vita familiare e

residenza della famiglia

Il marito è il capo della famiglia

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I RAPPORTI FAMILIARI TRA EVOLUZIONE DELLA SOCIETA’ E PROGRESSO SCIENTIFICO

marito moglie

padre madre

potestà dei genitori

figli

(biologici o adottivi)

c o m u n i t à d i a f f e t t i

associazione di liberi ed eguali

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I RAPPORTI FAMILIARI TRA EVOLUZIONE DELLA SOCIETA’ E PROGRESSO SCIENTIFICO

fecondazione con seme di donatore (cd eterologa)

Con il ricorso al seme di un donatore esterno alla coppia:

Che cosa cambia?

Per chi cambia?

donatore

donna/madre/moglie marito

presunzione

paternità

parto

?disconoscimento?

figlio

Ulteriore depotenziamento della figura maschile-paterna

Il pater è rarefatto

debiologizzato

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I RAPPORTI FAMILIARI TRA EVOLUZIONE DELLA SOCIETA’ E PROGRESSO SCIENTIFICO

Debiologizzazione

inseminazione artificiale (seme da III)

secondo riconoscimento (250 cc)

donna coniug.

riconosce

figlio naturale

depotenziano uomo/padre

adozione legittimante

debiologizzazione

rapporti parentali

coinvolge soprattutto l’uomo (salvo l’adozione speciale)

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I RAPPORTI FAMILIARI TRA EVOLUZIONE DELLA SOCIETA’ E PROGRESSO SCIENTIFICO

fecondazione extracorporea

25 luglio 1978 Cambridge (UK)

nasce

Louise Brown

donna dell’ovulo uomo del seme

donna uomo madre padre

Fecondazione extracorporea

Donna della gravidanza

donna del parto

figlio

Uno scandalo femminile

Uno scandalo della Chiesa

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LEGGE 40/04 – …LE CONSEGUENZE

Art. 1: “la legge assicura i diritti di tutti i soggetti

coinvolti, compreso il concepito” PRINCIPI E CONTENUTI

IDEOLOGICI

VIOLAZIONI DEI DIVIETI

per le parti NESSUNA SANZIONE

per i medici SANZIONI AMMINISTRATIVE

PECUNIARIE

LEGGE 40/04

CONSEGUENZE CONTENUTI REALI

• per chi conduce

ricerca scientifica PENE DETENTIVE

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LEGGE 40/04 – I PRINCIPI

Legge 40/04

Confine esterno

L’art.1 della legge delimita preliminarmente l’area entro la quale è consentito il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, definita dalle condizioni e dalle modalità previste dalla legge.

Limite interno

• la finalità “di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana”.

• il ricorso alle tecniche è consentito solo “qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità” (art.1)

• Presupposto di accesso: “l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione”.

Ulteriore limite interno

la praticabilità delle tecniche è

circoscritta

ai “casi di sterilità o di infertilità inspiegate, documentate da atto medico”

oppure

di “sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico” (art.4).

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LEGGE 40/04 – I PRINCIPI

Ispirazione di politica legislativa

I limiti

• esterni (nulla è possibile al di fuori di quanto consentito dalla legge)

• interni (la necessaria finalità terapeutica)

• oggettivi (la condizione di sterilità)

• soggettivi (la figura del medico come filtro e la posizione personale di

chiede di accedere)

sono assistiti da un sistema di sanzioni, che conferisce a quei limiti un

carattere normativo pieno, e non il valore di mere proposizioni descrittive.

tutto è vietato

tranne quello che è esplicitamente consentito dalla legge.

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LEGGE 40/04 – I PRINCIPI

Impronta illiberale: viene regolato dalla legge è il modo in cui le donne e gli

uomini decidono di riprodursi e di avere una prole, e cioè qualcosa che

appartiene a una dimensione strettamente personale di particolare

delicatezza

e non

una attività materiale socialmente pericolosa, come, ad esempio, la

fabbricazione o il possesso di armi o esplosivi (per i quali si può giustificare

un divieto generale).

Una impostazione così autoritaria è in contrasto con la giurisprudenza della

Corte costituzionale, che, nella sentenza n.471 del 1990, definisce la libertà

di ogni individuo di disporre del proprio corpo come un postulato della

“libertà personale inviolabile” che informa tutti i campi dell’ordinamento e che

ha espressione nell’art.13 della Costituzione.

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LEGGE 40/04 – I PRINCIPI

nemo dominus est membrorum suorum.

Enciclica Casti connubii (1930, Papa Pio XI) sanzioni proprie di tipo morale.

Con la legge in commento essa diventa norma giuridica positiva, nell’ambito in cui le donne e gli uomini decidono se e come riprodursi, e cambia così radicalmente natura, diventando una forma di legislazione eugenica:

lo Stato e’ il depositario del corretto modo di riprodursi (da chi puo’ riprodursi fino al modo in cui puo’ farlo) e ed e’ lo Stato legittimato a imporlo a tutti i cittadini.

Si tratta di un esito, per certi versi, paradossale.

Con la nuova legge, invece, lo Stato introietta la norma morale, la trasforma in norma giuridica e prescrive chi e come deve riprodursi.

Una sorta di riedizione del vecchio certificato prematrimoniale, questa volta su base psicologica o sociale: una prospettiva eugenica negativa, la cui altra faccia e’, storicamente, quella delle sterilizzazioni coatte.

Ogni prospettiva del genere e ’, oggi, in radicale contrasto con l’art.3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Carta di Nizza), che vieta esplicitamente ogni forma di eugenetica.

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LEGGE 40/04 – I PRINCIPI

Obiezione

La legge assicura al concepito “i diritti di tutti i soggetti coinvolti” (art. 1 co. 1)

…quindi…

La libertà di disporre di sè non può ledere un diritto altrui, ivi compreso l’embrione

Ma quella che la legge fa:

• È una scelta di tipo etico

• Se rafforza la posizione dell’embrione pone anche dei limiti:

» L’embrione non ha MENO diritti degli altri soggetti

MA

» Non ne ha neanche di PIU’

• E soprattutto, DAVVERO TUTTI I LIMITI DELLA LEGGE TROVANO

GIUSTIFICAZIONE IN QUESTA PARITA’ DI DIRITTI DELL’EMBRIONE?

» Necessaria finalità terapeutica e impossibilità di rimuovere altrimenti le

cause impeditive della procreazione (malattie ereditarie?)

» Divieto di procedere all’impianto dell’embrione nel caso di morte del partner

maschile dopo la fecondazione

?

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LEGGE 40/04 – I PRINCIPI

Il filtro medico

• Stabilire l’inesistenza di altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di

sterilità o infertilità e l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della

procreazione;

– Accertare e certificare l’esistenza di una causa individuata di sterilità o

infertilità;

– Documentare l’esistenza di una condizione di sterilità o di infertilità

inspiegate.

patologia

(Infertilità o sterilità)

terapia

(tecniche di

procreazione assistita)

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Diagnosi preimpianto: Tribunale di Cagliari (2007)

Tribunale di Cagliari, sentenza 22 settembre 2007 (Giudice

Mariagrazia Cabitza) ordina l’accertamento diagnostico

preimpianto sull’embrione.

La decisione si basa sui seguenti passaggi fondamentali:

A)Manca nella legge n. 40 un esplicito divieto in proposito.

B) Gli artt. 13 e 14 della legge contengono “Misure di tutela

dell’embrione”, e riguardanola “Sperimentazione sugli embrioni

umani” (il primo) e i “Limiti all'applicazione delle tecniche sugli

embrioni” (il secondo), regolano questioni diverse.

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C) L’art. 6 della legge riconosce il diritto della coppia “alla

piena consapevolezza in ordine ai trattamenti sanitari” e

stabilisce che prima del ricorso, e “in ogni fase di applicazione

delle tecniche di procreazione medicalmente assistita”, il

medico debba informare in maniera dettagliata i soggetti che

alle tecniche abbiano avuto accesso “sui possibili effetti

collaterali sanitari e psicologici conseguenti all’applicazione

delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi

dalle stesse derivanti”.

D) L,art. 14 della legge prevede, poi, in capo ai soggetti che

abbiano avuto accesso alle tecniche, il diritto di essere informati

sul numero e, su loro esplicita richiesta, “sullo stato di salute

degli embrioni prodotti e da trasferire nell’utero” (art. 14, 5°

comma).

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E) Le linee guida ministeriali del luglio 2004, che prevedono che

l’indagine sugli embrioni debba essere solo di “tipo

osservazionale”, sono illegittime, poiché ampliano i divieti

esistenti nella legge, violando i limiti propri della normazione

secondaria.

F) L’interpretazione della legge n.40, e del quadro normativo

più ampio, è conforme ai principi costituzionali e all’obbligo

del giudice ordinario di adottare, quando diverse

interpretazioni sono possibili, quella che sia conforme alla

costituzione.

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UNA QUESTIONE DECISIVA

Take home message

In generale, nell’attività di interpretazione di una legge ordinaria (e

più che mai per la legge n.40), è bene partire dai riferimenti

costituzionali…..

ogni norma della legge n.40, e non solo quelle di natura penale o

aventi effetti sulle fattispecie incriminatrici, devono essere

interpretate nel modo che comporti la minore compressione

possibile di diritti costituzionali.

Questo è il motivo fondamentale per il quale l’assenza di un

esplicito divieto della diagnosi preimpianto non può essere

colmato per via di interpretazioni che amplino i divieti già esistenti.

Insomma, il livello costituzionale viene prima e deve illuminare

tutti i successivi passi interpretativi che si compiono.

Per le quali va rispettato il principio di tassatività che governa la

materia penale.

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Tre embrioni e la salute della donna: Corte cost. n.151/2009

La Corte costituzionale, con sentenza n. 151 dell’1 aprile 2009,

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, della

legge n. 40, limitatamente alle parole “ad un unico e

contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre”; e

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 3, della

stessa legge nella parte in cui non prevede che il trasferimento

degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come

stabilisce tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio

della salute della donna.

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La Corte afferma che è contrario alla Costituzione il non

riconoscere al

•medico la possibilità di una valutazione, sulla base delle più

aggiornate e accreditate conoscenze tecnico-scientifiche, del

singolo caso sottoposto al trattamento, con conseguente

individuazione, di volta in volta, del limite numerico di embrioni

da impiantare, ritenuto idoneo ad assicurare un serio tentativo di

procreazione assistita, riducendo al minimo ipotizzabile il rischio

per la salute della donna e del feto.

•E, a sostegno di ciò, cita propri precedenti, dove “ha

ripetutamente posto l’accento sui limiti che alla discrezionalità

legislativa

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Corte, quindi, conclude che

la previsione della creazione di un numero di embrioni non

superiore a tre, in assenza di ogni considerazione delle condizioni

soggettive della donna che di volta in volta si sottopone alla

procedura di procreazione medicalmente assistita, si pone, in

definitiva, in contrasto con l’art. 3 Cost., riguardato sotto il

duplice profilo del principio di ragionevolezza e di quello di

uguaglianza, in quanto il legislatore riserva il medesimo

trattamento a situazioni dissimili; nonché con l’art. 32 Cost.,

per il pregiudizio alla salute della donna – ed eventualmente,

come si è visto, del feto – ad esso connesso.

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La Corte costituzionale ridimensiona così quell’artificiosa

parificazione dei diritti dell’embrione e degli altri soggetti

della procreazione, che (vedi sopra, par.2.2.), porta in realtà

al sacrificio dei diritti di altri soggetti, e segnatamente di

quello alla salute della donna.

La Corte rileva, in un passaggio, come nello stesso impianto

della legge n. 40 “la tutela dell’embrione non è comunque

assoluta, ma limitata dalla necessità di individuare un giusto

bilanciamento con la tutela delle esigenze di procreazione”.

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LEGGE 40/04 – I PRINCIPI

sterilizzazioni coatte

divieti di matrimonio

(caso Skinner, 1942 US;

integrità fisica)

Diritto di procreare

diritto a ottenere collaborazione

senza oneri per la società

(libertà e lesione terzi)

divieto morale

con oneri per la società

?(diritto alla salute

SSN e L.E.A.)?

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LEGGE 40/04 – I DIVIETI

I divieti particolari (art. 5)

- coppie di maggiorenni

- coppie di sesso diverso

- coppie coniugate o conviventi

- coppie in età potenzialmente fertile

- partners entrambi viventi

ART.4.

3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente

assistita di tipo eterologo.

RAGIONI…

-Preminenza del dato biologico su quello giuridico?

-Diritto ad una famiglia bigenitoriale?

-Garanzia di una sufficiente (?) permanenza in vita dei genitori per “mantenere, istruire ed educare i figli” (art. 30 C)?

-Considerazione della coppia come unità a sé e non come due individui con un progetto di genitorialità: divieto di impianto post mortem viene meno qui la tutela dei diritti dell’embrione??

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LEGGE 40/04 – …LE CONSEGUENZE

Art. 1: “la legge assicura i diritti di tutti i soggetti

coinvolti, compreso il concepito” PRINCIPI E CONTENUTI

IDEOLOGICI

VIOLAZIONI DEI DIVIETI

per le parti NESSUNA SANZIONE

per i medici SANZIONI AMMINISTRATIVE

PECUNIARIE

LEGGE 40/04

CONSEGUENZE CONTENUTI REALI

• per chi conduce

ricerca scientifica PENE DETENTIVE