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L’IMPIANTO ASCENSORE

Giorgio Croce – 3280170805 – [email protected]

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STORIA

L’ascensore nasce dall’esigenza di collegare più comodamente i livelli di

un edificio senza l’uso delle scale.

Le prime testimonianze di rudimentali ascensori, azionati da energia

umana e animale o da ruote idrauliche, risalgono addirittura al III millennio

a.c.. Inoltre, altre testimonianze di ascensori sono i riportate nel Colosseo a

Roma, nella Reggia di Caserta e nel Palazzo di Versaille, nel quale dalla fine

del 600 i re francesi vi fecero installare ascensori, per citarne uno famoso,

quello che Luigi XV fece costruire, chiamato «sedia volante».

Il primo brevetto di un sistema di sicurezza fu dell'inventore

statunitense, Elisha Otis, che nel 1853 depositò il brevetto di un sistema di

sicurezza «paracadute», destinato ad impedire la caduta violenta della

cabina in caso di guasti o rotture ai cavi. Dal 1866 è entrato in uso

l’ascensore idraulico che ha sostituito progressivamente quello a fune

avvolta su tamburo rotante. L’ascensore elettrico è invece entrato in

funzione dal 1879. Negli ultimi 150 anni la tecnologia degli ascensori ha

fatto progressi eccezionali anche in termini di sicurezza.

IMPIANTO ASCENSORE - Ing. Giorgio Croce

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VARIETA’

Per ascensore si intende un apparecchio elevatore con installazione

fissa che serve piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide

rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato

al trasporto di persone o cose.

Dal 1853 - anno di invenzione - ad oggi esso si è evoluto a tal modo da

essere definito un mezzo confortevole, veloce e sicuro per il trasporto.

Ormai è diffusissimo e solo in Italia sono presenti ben 850.000 impianti.

Il mondo dell’ascensore è abbastanza vasto e gli impianti si classificano

secondo diverse caratteristiche:

- elettrici ed idraulici (in base al tipo di trazione);

- automatici, semiautomatici e manuali (a seconda che il meccanismo che

hanno le porte esterne e quelle interne di cabina è elettrico o manuale);

- con sala macchine in testata o in fossa;

- esterni (con struttura esterna dell’edificio) o interni (con tromba

ascensore già presente all’interno);

- montacarichi (per il trasporto di cose);

- piattaforme elevatrici (impianti più semplici che hanno basse velocità di

funzionamento).

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CLASSIFICAZIONE E FUNZIONAMENTO

Gli ascensori si dividono in due categorie:

- Elettrici (a fune);

- Idraulici (chiamati anche oleodinamici).

Gli ascensori elettrici sono composti principalmente da una macchina

elettrica per il sollevamento (di due tipi: argano o gearless ) e muovono la

cabina passeggeri tramite funi di trazione bilanciate da contrappesi. Il

contrappeso ha la funzione di bilanciamento dell’impianto onde ridurre le

forze di attrito tra macchina elettrica e funi e per diminuire la potenza

elettrica necessaria a muovere l’impianto. Il quadro elettrico di manovra è

necessario per la gestione e il funzionamento dell’impianto, mentre il

limitatore di velocità e il paracadute sono dispositivi di sicurezza che

entrano in funzione in caso di emergenza.

L'ascensore idraulico moderno è composto essenzialmente da una

centralina idraulica ed una valvola che si occupa di immettere l’olio in un

cilindro per azionare un pistone collegato all’arcata (e quindi alla cabina

passeggeri). In questo tipo di impianto i componenti di sicurezza sono dati

dalla valvola di blocco e dal paracadute (se presenti le funi di taglia). Anche

qui il tutto è comandato da una quadro elettrico di manovra.

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DIFFERENZE ELETTRICO-IDRAULICO

Le due tipologie si differenziano

prevalentemente da come viene

effettuato il movimento. Nell’ascensore

elettrico il movimento è trasmesso

dalla macchina elettrica che viene

trasmesso alle funi (collegate alla

cabina) che trasmettono il movimento

tramite l’attrito presente tra le funi e la

puleggia di frizione. Il motore elettrico

funziona in entrambe le direzioni (salita

e discesa). Nell’impianto idraulico il suo

funzionamento avviene, in salita,

tramite una pompa controllata da una

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valvola che immette l’olio nel pistone telescopico che solleva la cabina

direttamente all’arcata (diretto) o tramite funi di richiamo (in taglia),

mentre in discesa la valvola si apre e l’olio defluisce nel serbatoio facendo

scendere la cabina per gravità.

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ASCENSORE ELETTRICO

L’impianto elettrico attua il movimento della cabina attraverso delle

funi collegate ad un argano ( bilanciate da un contrappeso) che viene

mosso da un motore elettrico. Quest’ultimo può essere posizionata in

testata (in alto), in fossa (in basso) o con il sistema MRL (machine room

less - senza sala macchine).

Il motore elettrico è una macchina in grado di trasformare l’energia

elettrica in energia meccanica. Di base il suo funzionamento si ha

attraverso la presenza di un campo magnetico rotante generato da due

bobine fisse, ortogonali e percorse da correnti alternate della stessa

frequenza e sfasate di 90° (in corrente continua). A partire dagli anni ’90,

con lo sviluppo degli inverter è stato possibile eliminare i motori a c.c.

anche negli impianti gearless (che venivano utilizzati soprattutto in quegli

impianti con velocità superiore ai 2 m/s. L’avvento poi dei magneti

permanenti ha ulteriormente contribuito allo sviluppo degli inverter che

tra l’altro ora si utilizzano anche nella regolazione della velocità degli

ascensori ad azionamento idraulico.

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ASCENSORE IDRAULICO

L’ascensore idraulico, a differenza di quello a trazione elettrica a funi,

non ha bisogno del contrappeso per bilanciare la cabina. La sua corsa

avviene infatti con un pistone comandato da una centralina che immette

l’olio per il movimento in salita e da una valvola che recupera l’olio facendo

scendere il pistone, per la fase di discesa. La valvola lavora attraverso i suoi

cursori che per essere comandati hanno bisogno di una pressione statica di

circa 10-12 bar, sotto la quale non è garantito il corretto funzionamento

della valvola. Le condizioni di funzionamento più gravose per l’impianto

idraulico le abbiamo con marcia in salita a pieno carico, mentre in discesa

lavora a costo zero. La tecnologia sta portando avanti dei sistemi di

recupero dell’energia in discesa così da ridurre la potenza necessaria fino

al 70%.

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Un ascensore idraulico con un utilizzo medio di

un’ora al giorno (condizioni corrispondenti ai

condomini) riesce ad ottenere la classe energetica B.

Questo anche grazie al fatto che l’ascensore idraulico

consuma energia quasi esclusivamente solo in salita

e difficilmente lavora alla massima potenza.

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VELOCITA’ ASCENSORE

La velocità degli ascensori idraulici ed elettrici comunemente installati

nei nostri condomini si aggira fra 0.3 m/s e 0.7 m/s.

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L’ascensore più veloce al mondo è quello

installato sulla Shangai Tower che svetta

nel cuore di Pudong con un’altezza di 632

metri.

I tre ascensori principali costruiti per la

Shangai Tower viaggiano a una velocità di

18 m/s, su e giù tra il 1° e il 119° piano. Il

progetto è della Mitsubishi Electric. Gli

ascensori da record garantiscono un

elevato livello di comfort, grazie a

coperture speciali in grado di ridurre

rumorosità e vibrazioni laterali e ad una

pressurizzazione della cabina per la

compensazione del repentino cambio di

pressione. Non mancano, inoltre,

dispositivi per il recupero di energia.

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OBBLIGO INSTALLAZIONE ASCENSORE

La normativa che disciplina l’installazione dell’ascensore negli edifici

privati è il D.M. 236/89 «Disposizioni per favorire il superamento e

l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati». In

particolare all’art. 1 - c. 3 riporta:La progettazione deve comunque prevedere:

a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani

superiori, ivi compresi i servoscala;

b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;

c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di

sollevamento;

d) l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un

ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

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CABINA ASCENSORE (D.M. 236/89)

Negli edifici di nuova edificazione residenziale l'ascensore deve avere

le seguenti caratteristiche:

- cabina di dimensioni minime di 1.30m di profondità e 0.95 m di

larghezza;

- porta con luce netta minima di 0.80 m sul lato corto;

- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della

cabina di 1.50x1.50.

L'ascensore in caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia

possibile l'installazione di cabine di dimensioni superiori, può avere le

seguenti caratteristiche:

- cabina di dimensioni minime di 1.20 m di profondità e 0.80 m di

larghezza;

- porta con luce netta minima di 0.75 m posta sul lato corto;

- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della

cabina di 1.40x1.40 m.

Le porte di cabina e del piano devono essere del tipo a scorrimento

automatico. Nel caso di adeguamento la porta di piano può essere del tipo

ad anta incernierata purché dotata di sistema per l'apertura automatica.

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NORMATIVE

L’entrata in vigore della Direttiva 95/16/CE della Comunità Europea

recepita con il D.P.R. 162/1999, ha rivoluzionato il modo di garantire

l’idoneità agli impianti, in particolare rivoluziona il monopolio

dell’amministrazione pubblica sui collaudi degli ascensori e le verifiche

periodiche successive, che erano regolate dalla L. 1415/1942.

Il campo di applicazione del D.P.R. 162/1999 è quello degli ascensori in

servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, di nuova installazione,

e quello relativo ai componenti di sicurezza utilizzati in tali ascensori (all.

IV).

Le procedure da attuare sono le seguenti:

- Messa in esercizio;

- Verifiche periodiche;

- Verifiche straordinarie;

- Manutenzione;

- Conservare ed aggiornare la documentazione.

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NORMATIVE: MESSA IN ESERCIZIO

Messa in esercizio

Il proprietario dell’impianto, o il suo legale rappresentante, deve

comunicare al Comune competente per territorio, lamessa in esercizio dei

montacarichi e degli ascensori non destinati ad un servizio di pubblico

trasporto.

Modiche costruttive

Il proprietario deve effettuare la comunicazione di cui sopra nei casi in cui

si effettui una delle seguenti modifiche costruttive: cambiamento della

velocità, della portata, della corsa, del tipo di azionamento, sostituzione

del macchinario, della cabina, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-

pistone, delle porte di piano.

Divieti

E’ fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non

siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche,

le comunicazioni di cui al presente articolo.

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NORMATIVE: VERIFICHE PERIODICHE

Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad

assoggettare l’impianto installato a verifica periodica biennale.

L’Organismo Notificato (A.S.L.) che ha eseguito la verifica periodica rilascia

al proprietario, e alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale

relativo. Le verifiche possono presentare:

- Esito positivo: con prescrizione (consigliate, obbligatorie); l’impianto

può rimanere in esercizio purché si ottemperi alle prescrizioni riportate

sul verbale;

- Esito negativo senza prescrizione: l’impianto non può rimanere in

esercizio.

L’ente incaricato alla verifica deve comunicare l’esito negativo al Comune in

cui è installato l’impianto per i provvedimenti di competenza.

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PROFESSIONISTI E IMPRESE ABILITATE

Le figure coinvolte nella gestione dell’impianto sono:

- Proprietario o legale rappresentante;

- Costruttore, installatore/manutentore;

- Organismi notificati.

I soggetti abilitati ad eseguire le visite periodiche sono:

- Ingegneri abilitati alla professione;

- A.S.L. (Azienda sanitaria Locale) competente per territorio.

Le verifiche straordinarie vengono eseguite quando si ha:

- Verifica periodica con esito negativo;

- In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non seguiti da

infortunio;

- In caso siano apportate all’impianto le modifiche costruttive, già

definite.

Manutenzione

Il proprietario è tenuto ad affidare la manutenzione dell’ascensore o del

montacarichi a ditta specializzata che opera mediante persona munita di

certificato di abilitazione.

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PROFESSIONISTI E IMPRESE ABILITATE

Libretto e targa

Il proprietario deve conservare e rendere disponibili si richiesta almeno i

seguenti documenti:

- Libretto di immatricolazione ovvero copia della dichiarazione di

conformità;

- Precedenti verbali delle verifiche periodiche e straordinarie;

- Esiti delle visite di manutenzione;

- Comunicazioni intercorse con il competente ufficio comunale relative al

numero di matricola assegnato all’impianto.

Il fermo impianto

I soggetti individuati dal D.P.R. 162/1999 che hanno tale potere sono:

- Il proprietario o il suo legale rappresentante;

- Il manutentore dell’impianto, nel caso rilevi un pericolo in atto,

informandone il proprietario, il soggetto incaricato delle verifiche

periodiche, e il Comune competente per territorio;

- Il Comune competente per territorio a seguito del ricevimento del

verbale di verifica periodica con esito negativo.

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RIPARTIZIONE SPESE ASCENSORE

L’art. 1124 del c.c. recita:

[I] Gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità

immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in

ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà

esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal

suolo.

[II] Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione

del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o

camere a tetto ei lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.

Secondo quanto detto in precedenza, per redigere le tabelle millesimali

per la suddivisione delle spese dell’ascensore (e anche delle scale), occorre

avere già redatto quelle relative alle tabelle millesimali di proprietà. Di

conseguenza ogni volta che vengono modificate, per qualsiasi motivo, le

tabelle millesimali di proprietà di deve procedere ad aggiornare anche

quelle dell’ascensore (e scale).

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INSTALLAZIONE ELEVATORE ESTERNO

In molti condominii, la cui epoca di

costruzione è anteriore all’entrata in

vigore del D.M. 236/89 o perché

costituiti da fabbricati disposti su non

più di 3 livelli, può verificarsi la necessità

di dover installare un ascensore.

Comunemente lo spazio per alloggiare

un nuovo vano ascensore all’interno del

fabbricato, nel corpo scala

condominiale, non è sufficiente o le

opere da eseguirsi per alloggiarlo sono

troppo onerose. Può verificarsi quindi la

convenienza di installare un elevatore

esterno al fabbricato, in adiacenza ad

esso.

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INSTALLAZIONE ELEVATORE ESTERNO

Decisione

Normalmente, la decisione di installare l’ascensore in un edificio di

vecchia costruzione è di spettanza dell’assemblea condominiale, la cui

delibera deve essere approvata a maggioranza qualificata e (cioè da un

numero di condomini che rappresenti il 50% + 1) e che siano titolari di

almeno i 2/3 del valore millesimale dell’edificio, com’è richiesto (art. 1136 –

V comma – C.C.) per ogni innovazione tesa al miglioramento o all’uso più

comodo delle cose comuni (art. 1120 – I comma – C.C.).

Vi possono essere però, dei casi in cui il condominio, anche dopo

l’approvazione della delibera d’installazione dell’ascensore con detta

maggioranza qualificata, non possa poi darvi esecuzione, per l’opposizione

anche di un solo condomino, che può impugnare detta delibera quando

l’innovazione comporti un pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del

fabbricato, oppure ne alteri il decoro (si pensi ad un ascensore esterno ad

un edificio di notevole pregio architettonico) o quando infine, l’ascensore

viene previsto nel vano scale e la sua realizzazione comporti il taglio dei

gradini o una notevole restrizione del vano d’ingresso, che impedisca l’uso

o il godimento di dette parti comuni anche ad un solo condomino.

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INSTALLAZIONE ELEVATORE ESTERNO

Pratiche edilizie

Per poter installare un elevatore esterno al fabbricato occorrono i seguenti

titoli abilitativi:

- Pratica comunale di S.C.I.A. (Segnalazione certificata Inizio Attività) per

abbattimento delle barriere architettoniche o per manutenzione

straordinaria;

- Nella pratica comunale possono essere richiesti anche pareri/nulla osta

di tipo paesaggistico-ambientale e dei beni artistici;

- Pratica strutturale da depositare presso il Genio Civile (Regione – Uff.

Sismica) nella quale viene dimensionata la fondazione di appoggio

dell’ascensore e i tirafondi (ganci che collegano l’ascensore alla parate

dell’edificio). Occorre anche la relazione geologica redatta da un

Geologo abilitato per la verifica del terreno su cui appoggia la

fondazione;

- Certificazione dell’impianto elettrico;

- Eventuale parere dei Vigili del Fuoco o aggiornamento del C.P.I.

(certificato Protezione Incendi) (a seconda dell’ubicazione

dell’ascensore).

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INSTALLAZIONE ELEVATORE ESTERNO

Costi

I costi di un elevatore esterno sono molto variabili a seconda del numero

dei piano serviti, delle caratteristiche dimensionali della cabina e delle

caratteristiche estetiche. Per avere un ordine di grandezza ci si può

orientare fra 5’000-7’000 euro (compreso il montaggio ed escluso oneri e

onorari per professionisti) a piano servito.

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