Legislazione Anticorruzione. Le Responsabilità nella Pubblica Amministrazione 2
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LEGISLAZIONE ANTICORRUZIONE - LE RESPONSABILITA’ NELLA P.A.
Bologna 25 ottobre 2012 - Convegno «Il Lavoro Pubblico dopo la Spending Rewiew» - Maggioli Editore
FRANZINA BILARDO & MORENO PROSPERI
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LA/LE RESPONSABILITA’ ????????????????
DISCIPLINARI, AMMINISTRATIVE,
PENALI (CIVILI) DIRETTE, INDIRETTE,
PERSONALI INDIRETTE -SOCIETARIE
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PREMESSA GENERALE
PRECISO MUTAMENTO DI ROTTA CULTURALE non più un sistema penale inteso come nicchia repressiva,
ma un pacchetto normativo multidisciplinare inteso: da un lato, come rigida
regolamentazione dell’attività amministrativa; dall’altro, come inasprimento sanzionatorio
nel caso in cui la precedente azione preventiva abbia fallito il suo
obiettivo “anticorruzione”.
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NELLA PREVISIONE LEGISLATIVA:
Una corretta applicazione della Legislazione “anticorruzione”
dovrebbe rendere impossibile, o quanto meno improbabile,
una condotta delittuosa autonoma e libera di muoversi al di sopra
delle regole di legalità precostituita.
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La sanzione penale dovrebbe diventare l’ultima spiaggia di un meccanismo disfunzionale
legato ad un abuso, prevedibile ed evitabile,
a sua volta derivante da una concatenazione
di altri abusi, a loro volta causati da una cattiva organizzazione
della macchina amministrativa.
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VERITA’ O IPOCRISIA ???
VERITA’
DICHIARATA : “dobbiamo punire
i corrotti e i corruttibili, ricchi e
poveri, piccoli e grandi …!!!”
VERITA’ SOSPETTA :
Le reali vittime dell’ “anticorruzione” non
saranno né i “grossi” né i potenti della macchina politico-ammnistrativa, ma i “piccoli” … e più piccoli sono meglio è
….
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INDIZIO SIGNIFICATIVO DI TALE SOSPETTO :
La modifica dell’impianto penalistico (co.75 e ss) nel DDL anticorruzione è stata solo apparente: un mese o un anno in più nei Delitti contro la P.A. - da sempre esistiti – non muta alcunché ….
ViceVersa, ParLaNO Da se’ aLcuNe
Modifiche sostanziali AL ddl
In sede di emendamento governativo:
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l’art. 2635 del codice civile (corruzione tra privati” ex “infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità”): • era procedibile a querela; • durante i lavori parlamentari del DDL era stato (come auspicato da anni) portato a “procedibilità d’ufficio”; • nella seduta del 17 ottobre u.s. - in occasione del voto di fiducia - il Governo ha portato alla votazione un emendamento in cui il reato di cui all’art. 2635 è ridiventato “procedibile a querela”!!!!!
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Ideale prosecuzione logica
della Riforma Societaria del 2002 ,
che ha depenalizzato quasi tutti
i reati societari !!!
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Questo è tra i tanti motivi per cui è presumibile ritenere che saranno
le “basse” sfere della P.A., e non le “alte”, a diventare possibili “capri espiatori da dare
in pasto alla folla” …. il che può essere parato solo attraverso uno spontaneo ed
integrale adeguamento alla presunta nuova logica “anticorruttiva” …
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SOLO QUALCHE ESEMPIO … • La mancata predisposizione del piano anticorruzione e la
mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti diventano elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale;
• In caso di commissione, all’interno dell’amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile anticorruzione risponderà ai sensi dell’articolo 21 del D Lgs 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)
Articolo 21 D.Lsg. 165/2001 - Responsabilità dirigenziale
…. l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano … l'eventuale responsabilità disciplinare … l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. .. l'amministrazione può inoltre, … revocare l'incarico … ovvero recedere dal rapporto di lavoro … al dirigente nei confronti del quale sia stata
accertata … la colpevole violazione del dovere di vigilanza …. la retribuzione di risultato e' decurtata … in relazione alla gravità della violazione di una quota fino
all'ottanta per cento …. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa … il dirigente … può
essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei
casi di maggiore gravità, l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi …
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• 1-sexies. Nel giudizio di responsabilità, l’entità del danno all’immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.
• 1-septies. Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo … è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale» (co. 62 DDL, a modifica dell’art.1 L. 20/94 “in materia di giurisdizione Corte Conti”)
Responsabilità disciplinare per danno erariale e all’immagine della pubblica amministrazione:
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292.750.000
In sede di giudizio di responsabilità
dinanzi alla Corte dei Conti ex art. 5
comma 2 D.L. 1993 n. 453
In sede di
giudizio penale ex art.
316 c.p.p.
Duplice rischio di sequestro conservativo
• In sede amministrativa agirà il P. G. della Corte dei Conti • In sede penale il Procuratore della Repubblica • Entrambi i giudizi possono muoversi in contemporanea non essendo più operante la pregiudiziale penale
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… e rimane sempre pendente la spada di Damocle
della misura interdittiva/sospensione dal servizio
prevista dall’art. 289 c.p.p.
… misura esclusa per gli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare …
ancora… • La sanzione disciplinare non potrà essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi; • In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il responsabile prevenzione anticorruzione risponderà anche per omesso controllo, sul piano disciplinare. • La violazione, da parte dei dipendenti dell’amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituirà illecito disciplinare.
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E quando sarà emanato, con D.P.R., il Codice di Comportamento:
La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi
all’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, sarà fonte di responsabilità disciplinare ed altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse
responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.
Gli “attacchi” al dipendente (onesto ma ingenuo) potranno arrivare da: ■ i poteri ispettivi della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (previsti dal co.3) ; ■ le denunce dei privati, oggi più che mai in grado di consultare - legittimamente ex artt. 18 e 19 D.Lgs. 196/2003 - i siti web della P.A.; ■ le denunce dei dipendenti, oggi coperti dall’anonimato ai sensi del comma 51.
…… ANCORA DI SALVEZZA …..
a) avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano
anticorruzione e di averne osservato le relative prescrizioni;
b) aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del piano.
…. STESSA IDENTICA EFFICACIA ESIMENTE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE 231/2001 ….
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RESPONSABILITA’ PENALE
indiretta per colpa da “mancata
organizzazione”
ex art. 40 c.p. per violazione della posizione
di garanzia
personale, diretta, materiale, concorsuale a
dolo diretto
PERSONALE SOCIETARIA
per ruoli e funzioni in
SOCIETA’ PARTECIPATE
COMMA. 34 “Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si
applicano alle amministrazioni 2001, n. 165, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e
dalle loro controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività
di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea”
Ergo ….rgo …
• Responsabilità per fatti e condotte
dell’Amministrazione partecipante;
• Responsabilità per fatti e condotte della società
partecipata;
• Vigilanza sull’amministrazione pubblica
attraverso normativa Brunetta e normativa
anticorruzione;
• Vigilanza sulla partecipata attraverso D.Lgs.
231/2001 ed eventuale OdV ‘231.
… la condotta corruttiva di uno del “gruppo” innescherà una reazione circolare, a catena,
di condotte e responsabilità a rischio reciproco ….
e la circolarità delle condotte colpose/dolose sarà idonea a creare responsabilità “A TAPPETO”….
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