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Leggi europee nazionali e regionali a confronto. Questioni Sociolinguistiche e politica linguistica

di base 

Scutari 11/04/23 1

Joyce Mattu

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Leggi europee, nazionali e regionali a confronto

Art. 1, 3, 4

Art. 2 Parte II e III

Art. 3 e 6

Art. 1 Comma 1; Art. 2, 3, 4, 6

Art. 5

1. DICHIARAZIONE SUI DIRITTI DELLE PERSONE APPARTENENTI ALLE

MINORANZE NAZIONALI OETNICHE, RELIGIOSE E LINGUISTICHE

2. CARTA EUROPEA

3. COSTITUZIONE ITALIANA

4. LEGGE 482/99

5. STATUTO AUTONOMO DELLA SARDEGNA

L. R. 26/1997L. R. 7

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DICHIARAZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE APPARTENENTI ALLE MINORANZE NAZIONALI OETNICHE, RELIGIOSE E LINGUISTICHE

Articolo 1 1. Gli Stati proteggeranno l’esistenza e l’identità nazionale o etnica, culturale, religiosa e linguistica delle

minoranze all’interno dei rispettivi territori e favoriranno le condizioni per la promozione di tale identità. 2. Gli Stati adotteranno idonee misure legislative ed altre allo scopo di conseguire questi obiettivi.

Articolo 2 1. Le persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche (d’ora in avanti chiamate persone appartenenti a minoranza) hanno il diritto di beneficiare della loro cultura, di professare e praticare la loro religione e di usare il loro linguaggio, in privato e in pubblico, liberamente e senza interferenza o qualsiasi altra forma di discriminazione. 2. Le persone appartenenti a minoranza hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita culturale, religiosa, sociale, economica e pubblica. 3. Le persone appartenenti a minoranza hanno il diritto di partecipare effettivamente alla presa delle decisioni sul piano nazionale e, ove opportuno, sul piano regionale quando riguardino la minoranza alla quale esse appartengono o le regioni in cui esse vivono, in maniera non incompatibile con la legislazione

Articolo 4 1. Gli Stati adotteranno misure, ove necessario, per assicurare che le persone appartenenti a minoranza possano esercitare pienamente ed effettivamente tutti i loro diritti umani e libertà fondamentali senza alcuna discriminazione e in piena eguaglianza davanti alla legge. 2. Gli Stati adotteranno misure allo scopo di creare condizioni favorevoli

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Preambolo Carta Europea…..sottolineato il valore dell’interculturalità e del

plurilinguismo e considerato che la promozione delle lingue regionali o minoritarie non dovrebbe avvenire a scapito delle lingue ufficiali e della necessità di apprenderle,

coscienti del fatto che la tutela e la promozione delle lingue regionali o minoritarie nei diversi Paesi e Regioni d’Europa contribuiscano in modo considerevole a costruire un’Europa fondata sui principi della democrazia e della diversità culturale, nell’ambito della sovranità nazionale e dell’integrità territoriale,

tenuto conto delle condizioni specifiche e delle tradizioni storiche proprie di ogni regione dei Paesi d’Europa,

hanno convenuto quanto segue:

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Carta EuropeaArticolo 2 – Impegni1. Ogni Parte si impegna ad applicare le disposizioni

della parte II a tutte le lingue regionali o minoritarie usate sul proprio territorio relative alle definizioni dell’articolo 1.

2. Per quanto concerne qualsiasi lingua indicata al momento della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione, conformemente all’articolo 3, ogni Parte si impegna ad applicare almeno trentacinque paragrafi o capoversi scelti fra le disposizioni della parte III della presente Carta, di cui almeno tre scelti in ciascuno degli articoli 8 e 12 e uno in ciascuno degli articoli 9, 10, 11 e 13.

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Parte II Carta Europea2. Le Parti si impegnano a eliminare, se non l’hanno ancora

fatto, qualsiasi distinzione, esclusione, restrizione o preferenza ingiustificate che concernono l’uso di una lingua regionale o minoritaria e hanno lo scopo di dissuadere o di minacciare il mantenimento o lo sviluppo di quest’ultima. L’adozione di misure speciali a favore delle lingue regionali o minoritarie, destinate a promuovere l’uguaglianza fra i parlanti di tali lingue e il resto della popolazione o miranti a considerare le loro situazioni particolari, non è ritenuta un atto discriminatorio nei confronti dei parlanti delle lingue più diffuse.

3. Le Parti si impegnano a promuovere, mediante misure appropriate, la comprensione reciproca fra tutti i gruppi linguistici del Paese, in particolare facendo in modo che il rispetto, la comprensione e la tolleranza nei confronti delle lingue regionali o minoritarie figurino fra gli obiettivi dell’educazione e della formazione impartite nel Paese, e a esortare i mezzi di comunicazione di massa a perseguire il medesimo obiettivo.

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Costituzione Italiana Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono

eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Art. 6 La Repubblica tutela con apposite norme le

minoranze linguistiche

Legge 482/1999

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Legge 482/1999 Art. 11. La lingua ufficiale della Repubblica é l'italiano. 2. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e

culturale della lingua italiana, promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge.

Art 2In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia

con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

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Statuto Autonomo della SardegnaNon contempla l’ufficialità della lingua sarda nel

territorio regionale ma all’art. 5 recita: Art. 5Salva la competenza prevista nei due precedenti

articoli, la Regione ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione, sulle seguenti materie:

a)istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi…..> Diritto concorrente

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Legge 26/97 RASArt.2

Oggettol. Ai sensi della presente legge la Regione assume come beni fondamentali da valorizzare, la lingua sarda - riconoscendole pari dignità rispetto alla lingua italiana - la storia, le tradizioni di vita e di lavoro, la produzione letteraria scritta e orale, l' espressione artistica e musicale, la ricerca tecnica e scientifica, il patrimonio culturale del popolo sardo nella sua specificità e originalità , nei suoi aspetti materiali e spirituali.

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LEGGE 26/97 RASArt.4

Servizi di ricognizione, catalogazione e conservazione del patrimonio culturaleArt.5Osservatorio regionale per la cultura e la lingua sardaArt.10Censimento del repertorio linguistico dei Sardi

Art.12Programmazione> Piano triennale

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Legge 7 RAS 2006/09Sperimentazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, dell’insegnamento e dell’utilizzo veicolare della lingua sarda in orario curricolare - L.R. n. 3/2009, art. 9, comma 10

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La legislazione ONU ed EuropeaCi conducono ad individuare i limiti della

legislazione nazionale e regionale che non consentono il pieno riconoscimento e sviluppo delle lingue minoritarie di :

Art. 1 Comma 1 Legge 482/991.La lingua ufficiale della Repubblica é l'italiano. 2. La non previsione nella L. 482/99 dell’

insegnamento nella scuola superiore della lingua minoritaria (alla quale supplisce la L. R. n.7 ma è generalizzata

3. La non applicazione dell’art 5 dello Statuto Autonomo della Regione Sarda

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Parte III – Misure a favore dell’uso delle lingue regionali o minoritarie nella vita pubblica, da adottare conformemente agli impegni sottoscritti in virtù dell’articolo 2 paragrafo 2

Articolo 8 – Insegnamento Articolo 9 – GiustiziaArticolo 10 – Autorità amministrative e

servizi pubbliciArticolo 11 – Mezzi di comunicazione di

massaArticolo 12 – Attività e infrastrutture

culturaliArticolo 13 – Vita economica e sociale

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Stato delle Lingua minoritarie storiche non alloglotteSARDO (o altra L.M.) ITALIANO/FRANCESE1. Insegnamento nella scuola

-

2. Uso pubblico/ufficiale -

3. Uso in letteratura/ -mass-media -4. Accettazione generale -5. Prestigio -

6. Norma scritta -

1. Insegnamento nella scuola +

2. Uso pubblico/ufficiale +

3. Uso in letteratura/mass- media +

4. Accettazione generale +

5. Prestigio +

6. Norma scritta +

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BILINGUISMO PERFETTO

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Diglossia

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Motivi di diglossia e conseguente mixingLe L1 sono subordinate alle L2 per diversi

motivi:1.Politica monolinguistica degli stati nazionali2.Legislazione inadeguata o inaplicazione delle

leggi in materia di minoranza3.Applicazione formale/non sostanziale della

legislazione in materia4.Casi storici di destrutturazione linguistica e

culturale

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Politica Linguistica di baseAlla base di questi problemi della lingua, del suo

riconoscimento, del suo prestigio, della sua funzionalità sta proprio la mancanza o il non riconoscimento di una norma scritta.

Con l’assenza di una norma scritta non si ha nessuna circolazione della lingua e se ne rischia la perdita. Con la mancanza di una norma scritta ognuno è legittimato a scrivere “dizionari”, “grammatiche”, “traduzioni”, “libri”, “testi”, “calendari”, nella propria variante con simboli spesso arbitrari ed inventati che non rispecchiano l’effettiva fonetica o l’effettivo “suono” della stessa variante voluta rappresentare e, per di più risultano essere incomprensibili e illeggibili, non solo per gli altri paesi, le altre varianti, micro e macrovarianti, ma anche per gli stessi paesani.

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Ora, la questione della norma scritta, rimane una questione politica e più precisamente di politica linguistica.

I centenari, i poeti, i sardo-parlanti, quelli che veramente hanno ancora il sardo come prima lingua e come lingua 1, non hanno avuto e non hanno, ancora oggi, nessuna difficoltà a parlare e a scrivere per farsi capire da tutti. Una “koeinizzazione spontanea”, così continuo a definirla, nei nostri paesi vi è sempre stata e continua ad esserci.

La standardizzazione non è un metodo per annullare, ma per salvaguardare la lingua:

1) se vi è una codificazione comune si facilita la comunicazione linguistica anche nella lingua minoritaria (nessuno avrà più il problema di dire: “custu non mi cumprendet ca amus unu limbazu divertzu”);

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2) se vi è un codice comune sarà possibile: scrivere in letteratura, manuali, dizionari, grammatiche,

sussidiari, testi scolastici per ogni ordine e grado e per tutte le materie/discipline, nei mass-media dal quotidiano al web, nei cartelli e insegne e in tutta la società, che si tratti di contesti formali o informali; non ultimi cd rom e manuali per imparare il sardo (anche per gli stranieri) in modo da garantire, non la chiusura, come il senso comune e alcuni intellettuali vogliono far credere, ma la circolazione della lingua, il confronto e l’apertura verso l’esterno.

È chiaro che se il sardo (o altra L.M) rimane relegato ai contesti informali e non viene utilizzato e scritto nei contesti ufficiali e non se ne garantisce la circolazione, rimarrà sempre una lingua non minoritaria ma minore e minorata, perché parlata da sempre meno gente e perché sempre meno utile.

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3) Se vi è un codice comune di comunicazione tutti i discorsi ufficiali, quali convegni, conferenze, comizi, si potranno tenere anche in sardo, senza che si ripeta quella inutile e deleteria frase “non lo capisco, sono troppo diverse le parole” quando poi magari le parole cioè il lessico è identico e cambiano semplicemente i modi di pronunciarle/o;

4) Con una codificazione comune saranno meno probabili le alterazioni/infiltrazioni dell’italiano, perché credo che uno che si metta a scrivere in sardo abbia qualche problema a scrivere “cola-mi sa buttiglia/ su stomaco/ o ancora su tavolinu”, pensandoci sopra prima e, rendendosi conto che con un po’ di poltronite mentale in meno trova i termini ampulla, istògomo, jenna/zenna/janna, messighedda, mesigedda e via dicendo e non solo, man mano che si scrive e si comunica sempre di più in sardo si recupera il lessico e la grammatica, si riescono a creare dei neologismi e si riacquistano funzionalità e prestigio.

 

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5) Anche per questo la standardizzazione non annulla le varietà locali ma le valorizza, perché aiuta a recuperare lessico e grammatica del posto e non è un ‘”esperanto” ma una codificazione di norme indispensabili alla scrittura, unu cuncordu in cui le diverse varianti possano prendere voce nelle loro forme verbali, lessicali, morfologiche, semantiche.

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ConclusioniOra per un effettivo riconoscimento delle lingue

minoritarie, per un’effettiva valorizzazione delle minoranze linguistiche storiche e culturali, per una reale realizzazione del bilinguismo perfetto > plurilinguismo, è indispensabile agire con gli strumenti disponibili a livello legislativo regionale e nazionale:

1. Rispettare quanto stabilito dall’art. 3 e 6 della Costituzione; 2. applicare l’art. 5 dello Statuto anche elaborando ed emanando una specifica legge sulla lingua che preveda la stabilizzazione di quanto previsto dalla Parte III della Carta Europea;

3. Rispettare la Dichiarazione ONU, ratificare e applicare quanto previsto dalla Carta Europea:

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Parte III Carta EuropeaArticolo 8 – Insegnamento Articolo 9 – GiustiziaArticolo 10 – Autorità amministrative

e servizi pubbliciArticolo 11 – Mezzi di comunicazione

di massaArticolo 12 – Attività e infrastrutture

culturaliArticolo 13 – Vita economica e sociale

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Tutta la società deve parlare, scrivere, pensare ed esprimersi anche in lingua minoritari.

Questo è un principio basilare garantito da qualsiasi stato federale o centrale che si dica democratico.

Un principio e un diritto civico e civile di cittadinanza culturale, storica, linguistica con il quale si può davvero esercitare la propria sovranità e condivisione culturale dal basso e con il quale ci si può realmente sentire e realizzare come cittadini di un’Europa che si possa definire dei popoli .

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