Legge Regione Veneto N. 14 del 08 luglio 2009 “Piano Casa”

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Legge Regione Veneto N. 14 del 08 luglio 2009 “Piano Casa” Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche. Relatore Arch. Emanuela Volta Studio Medici Verona INCONTRO PUBBLICO COMUNE DI CONCAMARIS E VERONA

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INCONTRO PUBBLICO COMUNE DI CONCAMARISE VERONA. Legge Regione Veneto N. 14 del 08 luglio 2009 “Piano Casa” - PowerPoint PPT Presentation

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Legge Regione Veneto N. 14 del 08 luglio 2009

“Piano Casa”Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla

legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche.

Relatore

Arch. Emanuela VoltaStudio MediciVerona

INCONTRO PUBBLICO

COMUNE

DI

CONCAMARISE

VERONA

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MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ ABITATIVAMIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ ABITATIVA

INTERVENTI PER PRESERVARE, MANTENERE, RICOSTRUIRE E RIVITALIZZARE IL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E PER FAVORIRE L’UTILIZZO DELL’ENERGIA SOSTENIBILE E DELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI

FINALITA’

LA LEGGE HA VALIDITA’ 2 ANNI

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COSA SI PUO’ FARE?AMPLIAMENTI DI VOLUME E DI SUPERFICIE

EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI

NON AMMESSI I CAMBI D’USO

Tale norme riguarda:

1) edifici esistenti (all’11 luglio 2009)

2) edifici il cui progetto o richiesta del titolo abilitativo siano stati presentati al Comune entro il 31 marzo 2009

3) edifici legittimamente costruiti senza titolo edilizio (ante 1967)

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FINALITA’ DELLA LEGGEArt. 1 – LRV 14/2009

1. La Regione del Veneto promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli edifici soggetti a specifiche forme di tutela a condizione che gli interventi possano essere autorizzati ai sensi della normativa statale, regionale o dagli strumenti urbanistici e territoriali.

3. Nel caso di edifici che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico, gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono subordinati allo specifico assenso dell'ente titolare della proprietà demaniale o tutore del vincolo.

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Fino al 20% del volume degli edifici se destinati ad uso residenziale

Fino al 20% della superficie coperta se adibiti ad uso diverso

Tale percentuale può essere elevata di un ulteriore 10% nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l’uso di fonti di energia rinnovabile.

L'ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato:

in aderenza rispetto al fabbricato esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente.

- SE NON SI PUO’- SE SI COMPROMETTE L’ARMONIA ESTETICA DEL FABBRICATO ESITENTE:

SI AMMETTE LA costruzione di un corpo edilizio separato, di carattere accessorio e pertinenziale.

AMPLIAMENTI AMMESSIArt. 2 – LRV 14/2009

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• Ammessa la demolizione edifici ante 1989

• + max 40% volume o superficie coperta per demolizioni e ricostruzioni se si usano tecniche “sostenibili”

(% di ampliamento in base al punteggio)

• + max 50% se si fa ricomposizione planivolumetrica

• Si interventi su edifici demoliti o in demolizione purché non ricostruiti

Art. 3 - Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente

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La Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati anteriormente al 1989 e legittimati da titoli abilitativi che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza.

interventi di integrale demolizione e ricostruzione che prevedano aumenti fino al:

- 40 per cento del volume esistente per gli edifici residenziali - 40 per cento della superficie coperta per quelli adibiti ad uso diverso,- 50% di volume o superficie se si fa una RICOMPOSIVIONE VOLUMETRICA CHE MODIFICHI SAGOME E SEDIME, DA ATTUARE CON STRUMENTO ATTUATIVO!

purché situati in zona territoriale propria e solo qualora per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche costruttive di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 "Iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile".

La graduazione della volumetria assentibile in ampliamento è calcolata con i parametri della circolare regionale in funzione della qualità ambientale ed energetica dell'intervento.

sono consentiti

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SCELTE INTERPRETATIVE

DELIBERA COMUNALE

SOTTOTETTI E CASE A SCHIERA

(Art. 2, commi 3 e 4)

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SOTTOTETTIIn relazione alle specificità delle zone, il limite del 20% di ampliamento

volumetrico degli edifici residenziali può essere calcolato sul volume esistente senza tener conto dei sottotetti recuperabili a fini abitativi,

1) sia computando nel limite del 20% anche il recupero dei sottotetti esistenti,

2) sia computando anche il volume dell’eventuale recupero dei sottotetti esistenti:

- nel primo caso quota parte disponibile per l’ampliamento, calcolato sull’edificio esistente senza tener conto del sottotetto, può consentirne il recupero a fini abitativi;

- nel secondo caso qualora un edificio esistente abbia un sottotetto recuperabile ai fini abitativi, il volume dell’ampliamento si calcola comprendendo anche il sottotetto soltanto quando si ha intenzione di recuperarlo a fini abitativi, pur senza doverlo obbligatoriamente recuperare.

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CASE A SCHIERAPer le case a schiera è obbligatorio fare un unico progetto unitario esteso all’intero complesso edilizio, preservandone l’armonia architettoica e formale.

DOPPIA POSSIBILITA’:

- istanza edilizia comune da parte di tutti i proprietari,

- presentazione di un „piano guida“ sottoscritto da tutti i proprietari della schiera, comprendente uno studio d’insieme dell’ambito, che la Commissione Edilizia valuterà nell’attuazione dei singoli progetti verificando la coerenza del singolo intervento con le forme architettoniche complessive.

In tal caso e’ possibile, attuare ciascun intervento in modo separato qualora lo stesso sia tale da non compromettere la conservazione dei caratteri architettonici del complesso edilizio, subordinando l’intervento singolo al parere della Commissione Edilizia volto a garantire la conservazione dei caratteri architettonici del complesso (coerenza delle forme architettoniche).

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• DEROGHE DISTANZE

Nello specifico non possono essere derogate perché sono integrative del codice civile, le norme che nel PRG vigente disciplinano le distanze nelle costruzioni anche con riguardo ai confini, le distanze tra fabbricati in rapporto all’altezza e quelle che regolino con qualsiasi criterio o modalità la misura dello spazio che deve essere osservato tra le costruzioni, secondo il disposto degli artt. 872 e 873 del C.C. •INDICI STEREOMETRICI DEROGABILI

•indice di edificabilità (territoriale e/o fondiario) dato dal rapporto tra volume e la superficie di riferimento (territoriale o fondiaria);

•indice di copertura dato dal rapporto tra superficie coperta e superficie fondiaria di asservimento del fondo;

•superficie percolante o impermeabilizzata;

•superficie utile e/o lorda di pavimento.

•Rapporto di copertura massimo

•Altezza massima del fabbricato (max un piano in più zone B, C, D)

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SCELTE INTERPRETATIVE

DELIBERA COMUNALE

EDIFICI SOGGETTI A SPECIFICHE NORME DI TUTELA

(Art. 1 comma 2)

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ATTIVITÀ PRODUTTIVE FUORI ZONA MA INDIVIDUATE DAL PRG COME “DA CONFERMARE” PER LE QUALI È STATA PREDISPOSTA UNA SCHEDA PROGETTO.

Si ritiene la legge regionale n. 14/09 applicabile anche per le attività confermate con schede insediamenti produttivi, di cui all’Art. 19 - ATTIVITA’ PRODUTTIVE DA CONFERMARE, nello specifico quelle individuate all’art.19.1 - Attività' produttive da confermare individuate con “Scheda attività produttiva fuori zona”.

L’ampliamento viene concesso sia agli edifici abitativi, sia agli edifici destinati ad altro uso, nei limiti della perimetrazione prevista nella scheda progetto e sulla base di un preventivo studio plani volumetrico da sottoporre al parere preventivo della Commissione Edilizia.

Si ritiene invece la normativa regionale non applicabile nel caso di attività produttive individuate dal PRG come “da bloccare” e “da trasferire”.

La modifica dei parametri relativi alla scheda come approvata comporta il conseguente adeguamento delle dotazioni di verde e parcheggio, nelle modalità previste dalla convenzione originaria.

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CORTI RURALI DI ANTICA ORIGINE SCHEDATE AI SENSI DELL’ART. 10, EX LR. 24/85:

NECESSARIO UN ELABORATO CONOSCITIVO CORREDATO DA UNA SPECIFICA ANALISI STORICA + PROGETTO DI MASSIMA DELL’INTERVENTO, da sottoporre al parere preventivo della Commissione Edilizia.

SI APPLICAZIONE NELLE PARTI DI FABBRICATO CHE IL PRG INDIVIDUA COME:· ristrutturazione edilizia con sopraelevazione· sostituzione edilizia in sedime (tutti gli interventi)· ristrutturazione edilizio-urbanistica

NO APPLICAZIONE NELLE PARTI DI FABBRICATO CHE IL PRG INDIVIDUA COME:. Demolizione senza ricostruzione. Sostituzione edilizia con indici dati

FINALITA’ DA RAGGIUNGERE: riqualificazione e valorizzazione delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali, così come individuate dalla relativa scheda di PRG (vigente) e successivo PI (una volta approvato).

Diversi gradi di intervento potranno essere definiti/integrati sui fabbricati già schedati dal PRG in sede di redazione degli strumenti urbanistici operativi (PI) a seguito dell’approvazione del PATI.

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SCELTE INTERPRETATIVE

DELIBERA COMUNALE

FASCE DI RISPETTO(Art. 1 comma 3)

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Fasce di rispetto cimiteriali: NON SI APPLICA IL PIANO CASA

Fasce di rispetto stradali: SI APPLICA IL PIANO CASA a condizione che l’ampliamento venga previsto in modo da non sopravanzare verso la fonte di vincolo e che vengano rispettate le norme vigenti relativamente alle distanze dalle strade.

Distanza dai corsi d’acqua:Le distanze minime delle nuove costruzioni e degli ampliamenti dai corsi d’acqua :- per i nuovi fabbricati ml. 10,00 fatti salvi pareri favorevoli degli Enti competenti con eventuali deroghe sulla base delle norme relative alle distanze dai confini per le zone insediative;- per i fabbricati esistenti, ove ammesso, l’ampliamento va eseguito in allineamento al fabbricato preesistente o nella parte retrostante senza alcuna possibilità di sopravanzare verso il corso d’acqua

Fasce di rispetto corsi d’acqua vincolati – Vincolo Paesaggistico:

SI APPLICA IL PIANO CASA a condizione che l’ampliamento venga previsto in modo da non sopravanzare verso la fonte di vincolo e che venga richiesto il parere dell’Ente superiore competente quando richiesto dalla normativa vigente.

Fasce di rispetto reti e impianti tecnologici:

SI APPLICA IL PIANO CASA a condizione che l’ampliamento venga previsto in modo da non sopravanzare verso la fonte di vincolo e che venga richiesto il parere dell’Ente superiore competente quando richiesto dalla normativa vigente.

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SCELTE INTERPRETATIVE

DELIBERA COMUNALE

ZONE AGRICOLE(Art. 9, comma 6)

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Edifici in zona agricola

L’AMPLIAMENTO PUO’ ESSERE UTILIZZATO:

1) Utilizzando anche eventuali annessi rustici o ex laboratori artigianali, anche se non contigui con l’abitazione principale e anche se non schedati dagli strumenti urbanistici vigenti come “edifici non più funzionali al fondo agricolo”.

2) Le abitazioni in zona agricola e’ ammessa la suddivisione in unità immobiliari del fabbricato ampliato con un massimo di n° 2 unità ulteriori rispetto all’edificio originario.

MODALITA’ DI CALCOLO EDIFICI IN ZONA AGRICOLA:

Prima casa < 800 mc (o di 1200 mc): + 20% del volume assentibile (= max 960 mc/1440 mc)

Abitazione in zona agricola non prima casa < 800 mc (o di 1200 mc): + 20% del volume esistente.

Abitazione in zona agricola > 800 mc (o 1200 mc):+ 20% del volume assentibile (non del volume esistente).

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NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE

CHE NON HANNO LA SCADENZA TEMPORALE DEI DUE ANNI

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1. Non concorrono a formare cubatura le pensiline e le tettoie realizzate su abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzate all'installazione di impianti solari e fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 kWp.

2. Le pensiline e le tettoie di cui al comma 1 “e gli impianti aderenti, non aderenti, integrati e non integrati con potenza di picco non superiore a 6KW”, sono realizzabili anche in zona agricola e sono sottoposte a denuncia di inizio attività (DIA) “in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali fatto salvo quanto previsto dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni”..

PER LE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE LA REGIONE HA EMESSO UNA CIRCOLARE

Art. 5 - Interventi per favorire l'installazione di impianti solari e fotovoltaici

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SCELTE INTERPRETATIVE

DELIBERA COMUNALE

TETTOIE E PENSILINE

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TETTOIE E PENSILINE

Le tettoie e le pensiline di cui all’art. 5 LR. 14/09 e DGRV2508/09 possono essere a servizio esclusivamente delle abitazioni esistenti ala data dell’11 luglio 2009, e non possono essere realizzate nei centri storici come individuati dal PRG vigente, né all’interno degli ambiti individuati come centri storici integrativi di quelli di PRG dal PATI.

Si ritiene che la realizzazione di pensiline e tettoie non sia ammissibile all’interno degli gli ambiti nei quali non è ammessa l’applicazione della legge n. 14/09.

E’ ammessa la realizzazione di pensiline e tettoie come previste dalla legge regionale n. 14/09 anche per gli edifici non residenziali esistenti alla data dell’11 luglio 2009, in coerenza con le finalità espresse dalla stessa normativa.

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LA DISCIPLINA DELLE ZONE AGRICOLE

NELLA L.R.V. 11/04

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EDIFICABILITA’ RURALE: LE NUOVE REGOLE

Interventi su esistente fino a ristrutturazione specificare…….

Cosa si può fare in assenza di PAT

Ampliamento fino a 800 mc

nuova edificazione fino a 600 mc

annessi rustici

Edifici di pregio e edifici non più funzionali

modesti ricoveri in legno

E1: E2 e E3:

E1

E1

E1

E1, E2, E3

E1, E2, E3

E2 e E3

E2 e E3

E2 e E3

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EDIFICABILITA’ RURALE: LE NUOVE REGOLE

Piscine in zona agricola

Cosa si può fare in presenza di PAT

Inedificabilità

Cambio d’uso rustici e recupero ruderi

Demolizione e ricostruzione

Realizzazione serre

modesti ricoveri in legno

SI in deroga art. 44 comma 2 e 3

Solo nelle aree boscate e al di sopra di 1600 mt ad eccezione di malghe, rifugi e bivacchi

SI solo nelle aree montane e nei limiti di 300 mc, con analisi agronomica e allacciamenti reti

SI nel caso di immobili presenti all’interno di fasce di rispetto

Si mobili ad uso temporaneo senza permesso a costruire (la GR farà specifico atto di indirizzo)

Si senza piano aziendale

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Interventi su esistente in zona agricola

Ampliamenti Nuova edificazione Annessi Art.4 edifici non più funzionali

Art.10 edifici di pregio

Modesti Fabbricati in legno

PRG Zona E1

Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione.

Fino a 800 mc comprensivi esistente

NO SI a nuovi annessi da parte di imprenditore agricolo con piano aziendale (art.48 7ter a.3)

SI SI NO

Zona E2

Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione

Fino a 800 mc comprensivi esistente

Fino a 600 mc come abitazione principale, da parte di imprenditore agricolo con piano aziendale (art.48 7ter lett. c)

SI a nuovi annessi da parte di imprenditore agricolo con piano aziendale (art.48 7ter a.3)

SI SI NO

Zona E3

Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione

Fino a 800 mc comprensivi esistente

Fino a 600 mc come abitazione principale, da parte di imprenditore agricolo con piano aziendale (art.48 7ter lett. c)

SI a nuovi annessi da parte di imprenditore agricolo con piano aziendale (art.48 7ter a.3)

SI SI NO

Zona E4

Tutti gli interventi previsti dal PRG

Tutti gli interventi previsti dal PRG

Tutti gli interventi previsti dal PRG

Tutti gli interventi previsti dal PRG

Tutti gli consentiti dal PRG

Tutti gli consentiti dal PRG

NO

PAT Zona agricola

Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione.

SI da parte di imprenditore agricolo con piano aziendale (art.44 c5) fino a 200 mc per addetto o familiare per un max di 1200 mc

SI da parte di imprenditore agricolo con piano aziendale (art.44 c5) fino a 600 mc ampliabili di 100 mc per addetto o familiare per un max di 1200 mc

SI a nuovi annessi da parte di imprenditore agricolo con piano aziendale (art.48 7ter a.3)

SI SI SI con PAT e PI e senza piano aziendale

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EDIFICABILITA’ RURALE: LE NUOVE REGOLE

Interventi su esistente fino a ristrutturazione

Cosa si può fare in presenza di PAT

Ampliamento fino a 800 mc

nuova edificazione fino a 1200 mc

annessi rustici

Edifici di pregio e edifici non più funzionali

modesti ricoveri in legno

SI

SI, ampliabili a mc 1200 con piano aziendale

SI con piano aziendale

SI con piano aziendale

Si

Si senza piano aziendale

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FINANZIARIA 2010: ESTESI I BONUS FISCALI

E’ stata approvata dal consiglio dei ministri la finanziaria del 2010 che prevede l’estensione fino al 2012 dell’agevolazione fiscale del 36% per le ristrutturazioni

edilizie, e cioè la possibilità di detrarre dall’irpef lorda il 36% delle spese sostenute (nei limiti di 48mila euro per unità immobiliare) per manutenzioni straordinarie, restauri e risanamenti conservativi e ristrutturazioni edilizie di

singole unità immobiliari residenziali e loro pertinenze.

La stessa detrazione si applica a favore degli acquirenti o assegnatari di unità immobiliari appartenenti a fabbricati oggetto di restauro e risanamento

conservativo e di ristrutturazione edilizia (a patto che l’acquisto o l’assegnazione si verifichi entro giugno 2013).

Prevista, inoltre, la stabilizzazione dell’applicazione dell’aliquota iva al 10% sulle prestazioni volte al recupero di fabbricati a prevalente destinazione abitativa

privata