LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA...

30
LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA << Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l' inserimento nella vita sociale >>. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 20 del 2 aprile 1984 Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Transcript of LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA...

Page 1: LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA ...trasparenza.comune.ercolano.na.it/.../Legge_Reg._n.11_del_15_03_19… · LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA << Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l' inserimento nella vita sociale >>. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIAN. 20 del 2 aprile 1984

Il Consiglio Regionale ha approvato.Il Commissario del Governo ha appostoil visto.Il Presidente della Giunta Regionalepromulga la seguente legge:

Page 2: LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA ...trasparenza.comune.ercolano.na.it/.../Legge_Reg._n.11_del_15_03_19… · LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA

ARTICOLO 1 La Regione Campania, in attuazione della legge23 dicembre 1978, n. 833, nell' ambito delleproprie attribuzioni di cui al DPR 24 luglio1977, n. 616, assicura idonei interventi e serviziper la prevenzione, la diagnosi precoce, la curae la riabilitazione degli handicaps. La Regione Campania opera per rimuovere lesituazioni invalidanti, di bisogno, di emarginazionee di non autosufficienza della persona efavorisce l' inserimento o il reinserimento in tuttele forme di vita sociale dei cittadini portatoridi handicaps. In particolare, la Regione: - adotta un' unica metodologia di rilevamentonell' individuare il tipo di handicaps; - privilegia le fasi della prevenzione e delladiagnosi precoce delle menomazioni e delle lorocause, e stabilisce controlli ulteriori e sistematicidel portatore di handicaps; - garantisce, dopo una partecipata analisi delleeffettive necessità , interventi socio - sanitari diprevenzione, cura e riabilitazione che coinvolganoil contesto educativo socio - culturale del cittadinoportatore di handicaps e privilegino il momentoassistenziale territoriale e domiciliare,perseguendo l' obiettivo di tendere al superamentodi ogni forma di ricovero; - favorisce il coinvolgimento della collettività nelle problematiche dello svantaggio psico - fisico,interventi educativo - riabilitativi vigilandosulla filosofia degli interventi, delle tecniche,dei farmaci e di ogni altro sistema che vienepresentato per la prevenzione, la individuazione,la cura e la riabilitazione degli handicaps; - promuove la formazione e l' aggiornamentoobbligatori di tutti gli operatori socio - sanitaridel Servizio Sanitario Nazionale e, particolarmente,di quelli che intervengono nel campo dellaprevenzione, cura e riabilitazione specifica diogni tipo di handicaps; - promuove nell' ambito delle vigenti leggi, l' abolizionedelle barriere architettoniche; - prevede interventi, anche di carattere economicoper i singoli portatori di handicaps e perle famiglie che assistono congiunti portatori dihandicaps non in regime di ricovero con l' obiettivodell' inserimento familiare e sociale; - opera, nella consapevolezza che l' ambiente incui il soggetto portatore di handicaps vive è determinanteper lo stesso, affinchè siano potenziatii servizi di educazione ed informazione sanitaria,per rendere cosciente la popolazionedelle cause degli handicaps, dei problemi deiportatori e delle loro famiglie; - coordina gli interventi previsti dalle leggistatali e regionali per una migliore qualità dellavita dei cittadini portatori di handicaps; - favorisce l' inserimento dei soggetti in difficoltà fisiche e/ o intellettive negli asili nido, nellascuola materna e dell' obbligo e l' accesso ai corsidi istruzione media, primaria e secondaria,oltre che professionale, universitaria e post - universitaria,nell' ambito delle proprie competenzee nel rispetto della specifica normativa statale; - prevede, assicura e sostiene prioritariamentenella scelta e nell' attuazione degli interventi lapartecipazione dei soggetti adottando, ove possibile,metodologie di gruppo e delle famiglie, mobilitandotutte le potenziali capacità ; - favorisce la partecipazione dei cittadini disabiliai corsi ordinari di formazione professionaleda scegliere in relazione al loro stato fisico epsichico, nel rispetto della loro volontà ; - promuove iniziative per favorire, nell' ambitodelle leggi vigenti in materia di collocamentoobbligatorio delle categorie protette, l' inserimentodei cittadini portatori di handicaps nelmondo del lavoro; - opera per il controllo dei fattori e delle sostanzenocive presenti in ambienti lavorativi aifini della prevenzione degli handicaps.

Page 3: LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA ...trasparenza.comune.ercolano.na.it/.../Legge_Reg._n.11_del_15_03_19… · LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA

ARTICOLO 2 Soggetto portatore di handicaps Ai fini della presente legge, si considera << soggettoportatore di handicaps >> la persona diqualsiasi età , che per evento patologico, congenito,ereditario acquisito, traumatico, patologicoorganico o comunque intervenuto, presenta unamenomazione delle proprie facoltà fisiche e/ o intellettivee/ o sensoriali, che lo mettono in difficoltà di relazione, di apprendimento, di inserimentonella società . Nei confronti dei soggetti di tutte le età , chepresentino una totale assenza di autonomia e diautosufficienza, ed incapaci di provvedere aipropri bisogni primari, devono essere garantitiinterventi e servizi tali da consentire un adeguatolivello di vita.ARTICOLO 3 Strutture e interventi delle UUSSLL. In attesa del Piano Socio Sanitario Regionale,le Unità Sanitarie Locali predispongono, nell'ambito dei Servizi istituzionali, un programmadipartimentale per la prevenzione, cura e riabilitazionedegli handicaps. Tale programma dipartimentale si articola in: a) Programma preventivo per la gravidanza; b) Programma preventivo per i primi tre annidi vita; c) Programma per la cura e riabilitazionedei disturbi dello sviluppo psicologico dell' età evolutiva, degli handicaps e per la lotta control' emarginazione infantile; d) Programma per il sostegno socio - sanitariodella formazione professionale e dell' integrazionelavorativa e sociale dei soggetti portatori dihandicaps. Nella prima applicazione della presente leggein conformità a quanto previsto dal Regolamentodi attuazione, il Comitato di Gestione di ciascuna USL identificherà il personale che dovrà attendere ai programmi di cui al presente articolo,definendo un proprio organico che sarà sottoposto alla Regione per l' approvazione. I Comuni, le Comunità Montane e le UUSSLL, ciascuno per la propria competenza,svolgono attività integrative degli interventi delprogramma dipartimentale, con particolare riferimentoalla promozione di attività divulgative edi conoscenza nei confronti di tutti i cittadini aifini della prevenzione e dell' inserimento e delreinserimento sociale.

Page 4: LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA ...trasparenza.comune.ercolano.na.it/.../Legge_Reg._n.11_del_15_03_19… · LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA

ARTICOLO 4 Strutture altamente specializzate In attesa del Piano Sanitario Regionale laGiunta, su proposta della struttura di cui all'art. 11, entro 90 giorni dall' entrata in vigoredella presente legge e su conforme parere dellaCommissione Consiliare competente: a) identifica le strutture cui le UUSSLLfaranno riferimento per gli interventi diagnosticio riabilitativi altamente specializzati e indicale modalità di rapporto operativo; b) stabilisce un accordo con l' Università perdefinire la sua collaborazione con i ProgrammiDipartimentali delle UUSSLL nei campi delladiagnostica, terapia e ricerca, nonchè dell' aggiornamentoe formazione del personale medicoe paramedico. La Giunta inoltre prepara il piano per la realizzazionedi strutture o servizi multizonali altamentespecializzati necessari per il funzionamento deiservizi e programmi di cui alla presente legge, tenendoconto delle priorità indicate dal ComitatoConsultivo Regionale di cui all' art. 19.ARTICOLO 5 Presidi per la riabilitazione Le Unità Sanitarie Locali singole o associateistituiscono, previa autorizzazione della Giuntaregionale, sentita la Commissione Consiliare Sanità ,un presidio per la riabilitazione che dovrà essere dotato di persoale, locali e attrezzatureper le attività di: - fisioterapia; - massaggi; - rieducazione psicomotoria; - rieducazione psico - sensoriale; - terapie del linguaggio; - ortottica; - ginnastiche mediche e correttive; - guida all' uso di protesi; - educazione e guida dei soggetti handicappati,delle loro famiglie o delle persone interessateall' uso di tecniche di rieducazione fisica, psichicae sensoriale realizzabili autonomamente. Tali attività sono attuate nel quadro dei programmiterapeutico - riabilitativi di cui all' art. 3,nonchè su richiesta degli altri servizi e strutture dell' USL.

Page 5: LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA ...trasparenza.comune.ercolano.na.it/.../Legge_Reg._n.11_del_15_03_19… · LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA

ARTICOLO 6 Strutture residenziali Per la necessità di assistenza continuativa diutenti portatori di handicaps psico - fisici connessecon l' impossibilità temporanea o permanentedella presa in carico nel nucleo familiare o adomicilio, le UUSSLL istituiscono, previa autorizzazionedella Giunta regionale, sentita laCommissione Consiliare Sanità , strutture residenzialinelle quali è garantita l' assistenza durantel' arco delle 24 ore. Nell' attuazione della presente legge è attribuitapriorità alla ristrutturazione di Centri residenzialigià esistenti, sia per adeguarli ai criteristabiliti dalla presente legge, sia per trasformarliin strutture integrative di cui al successivoart. 7. A tal fine la Giunta regionale è autorizzataad assegnare contributi alle UUSSLL che presenterannopiani di strutturazione di Centri ubicatinel proprio territorio e gestiti in forma diretta.ARTICOLO 7 Strutture e attività integrative I Comuni, le Comunità Montane e le UUSSLL, ciascuno per le proprie competenze,ad integrazione degli interventi del programmadipartimentale di cui all' art. 3 istituiscono opromuovono: a) centri diurni per attività socio - educativee per lo sviluppo delle potenzialità creative esocio - comunitarie, compresi laboratori artigianali; b) d' intesa con i competenti organi scolastici,attività socio - comunitarie nella scuola dell'obbligo e nelle scuole materne, indirizzate adalunni, docenti e non docenti e volte a facilitarel' integrazione dei soggetti in difficoltà socio - psicofisica; c) gruppi appartamento o comunità autogestiti; d) attività culturali, ricreative, sportive,soggiorni marini, montani o in località climatiche; e) facilitazioni per il trasporto pubblico disoggetti portatori di handicaps psico - fisici; f) attività di promozione dell' aiuto reciprocoe di valorizzazione del volontariato.ARTICOLO 8 Aiuto domestico e scolastico La Giunta Regionale, con appositi piani annuali,previo parere del Comitato Consultivo di cuiall' art. 19, è autorizzata a erogare contributi aiComuni e alle Comunità Montane che istituisconoil Servizio di aiuto domestico e scolastico. Tale servizio opera in stretta correlazione conil Programma Dipartimentale di cui all' art. 3,con gli altri servizi e programmi dell' USL, coni Consigli di Circolo e di Istituto e secondo leindicazioni del Comitato di cui all' art. 19.

Page 6: LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA ...trasparenza.comune.ercolano.na.it/.../Legge_Reg._n.11_del_15_03_19… · LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA

ARTICOLO 9 Rapporto convenzionali I Comuni, le Comunità Montane e le UUSSLL, per le rispettive competenze, in carenzadi proprie strutture, possono stabilirerapporti convenzionali con Enti pubblici o privatie associazioni di volontariato senza fini dilucro per la gestione dei presidi e delle attività per l' assistenza di portatori di handicaps. Le convenzioni, nel rispetto del DM 23 novembre1982, dovranno conformarsi allo schematipo previsto dal Regolamento di attuazione dellapresente legge e uniformarsi ai criteri in essocontenuti.ARTICOLO 10 Albo regionale E' istituito l' Albo regionale delle strutture epresidi a gestione privata previsti dagli artt. 5 e6 della presente legge, che sarà tenuto dallastruttura prevista dal successivo art. 11. Gli Enti privati che intendono gestire talistrutture e presidi devono presentare domandacorredata della documentazione attestante ilpossesso dei requisiti e caratteristiche di cui all'allegato D del Regolamento di attuazione dellapresente legge.

Page 7: LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA ...trasparenza.comune.ercolano.na.it/.../Legge_Reg._n.11_del_15_03_19… · LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA

ARTICOLO 11 Struttura dipartimentale regionale Nell' ambito dell' Assessorato regionale alla Sanità è istituita una struttura dipartimentale prepostaal coordinamento delle attività previstedalla presente legge e con gli specifici compitiappresso indicati: a) promozione e coordinamento delle attività di ricerca sugli handicaps che vengono svoltesul territorio regionale, con la possibilità di avvalersia tale scopo del contributo di qualificateesperienze; b) organizzazione di un centro di documentazionee di informazione sugli aspetti sociali,tecnici ed amministrativi nel campo della prevenzione,cura e riabilitazione degli handicaps,anche allo scopo di indirizzare i servizi sulle terapiee le tecnologie più avanzate da adottarenello svolgimento delle loro attività ; c) utilizzazione dei dati sull' incidenza deivari tipi di handicaps sul territorio regionale alfine di dettare indirizzi e formulare programmisugli interventi più opportuni; d) coordinamento della formazione e dell'aggiornamento del personale destinato alle attività di prevenzione, cura, assistenza e riabilitazione; e) predisposizione degli indirizzi per la programmazionesul territorio delle strutture diagnostichee terapeutiche ad alta specializzazione; f) controllo degli standard di prestazionierogate su tutto il territorio regionale e valutazionedelle attività rispetto agli obiettivi fissatidalla presente legge; g) tenuta dell' albo regionale di cui all' art.10 e dell' archivio generale delle convenzioni stipulatedalle Unità Sanitarie Locali nella materiaregolamentata dalla presente legge. La struttura di cui al presente articolo operain stretta collaborazione con il Comitato Consultivoregionale di cui al successivo art. 19.ARTICOLO 12 Il personale Nella prima applicazione della presente leggeil Comitato di Gestione di ciascuna USL identificherà il personale che dovrà operare per l' attuazionedei programmi presso le strutture dicui agli artt. 3- 5- 6- 7. Per il funzionamento delle strutture e dei servizidisciplinati dalla presente legge, i Comuni ele Comunità Montane utilizzeranno proritariamentepersonale qualificato già in servizio. In carenza, i Comuni e le Comunità Montaneprovvedono alla formazione e/ o all' aggiornamentodel personale già in servizio, d' intesa con iresponsabili dei programmi dipartimentali dicui all' art. 3 della presente legge. Ai sensi della legge n. 833/ 78, art. 47 e DPRn. 761/ 79, art. 35, le UUSSLL sono autorizzatead esigere il tempo pieno per gli operatori deiprogrammi, presidi ed interventi regolamentatidalla presente legge.

Page 8: LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA ...trasparenza.comune.ercolano.na.it/.../Legge_Reg._n.11_del_15_03_19… · LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA

ARTICOLO 13 Aggiornamento del personale La struttura di cui all' art. 11 è autorizzata adattuare iniziative di aggiornamento tecnico - organizzativoper i coordinatori tecnici e per i responsabilidei Programmi Dipartimentali di cuiall' art. 3. Inoltre la struttura di cui all' art. 11 coordinale iniziative di aggiornamento per il personale,che opererà nei programmi dipartimentali previstidalla presente legge, predisposte dalle Unità Sanitarie Locali, in collaborazione con il Comitatodi cui all' art. 19. La frequenza a tali iniziative sarà obbligatoria. Tali iniziative di aggiornamento saranno apertealla partecipazione dei volontari.ARTICOLO 14 Strutture esterne Il ricorso a strutture esterne altamente qualificate,fatto salvo quanto già disposto nella leggeregionale n. 46/ 78, limitatamente alle consulenzesul programma terapeutico - riabilitativo elimitatamente ad intrventi specifici sul paziente,con esclusione delle prestazioni curative concarattere di continuità e prolungate nel tempo,può essere autorizzato dall' apposita strutturaregionale, quando le stesse prestazioni non sianodisponibili sul territorio nazionale.ARTICOLO 15 Diritto allo studio La Regione Campania, al fine di garantire ildiritto allo studio e di favorire l' accesso dei cittadiniportatori di handicaps residenti nella Regionealle scuole di ogni ordine e grado, compresele scuole materne e gli asili - nido, attribuisce,con appositi piani annuali, previo pareredel Comitato di cui all' art. 19, ai Comuni singolio associati e alle Comunità Montane fondi per: a) assicurare, nel quadro dei normali servizidi trasporto scolastico, il trasporto dei bambiniin difficoltà socio - psicofisica al fine di renderepossobile la frequenza della scuola e delle attività extrascolastiche; b) provvedere all' acquisto di attrezzature emateriali didattici che facilitino l' integrazionedei soggetti portatori di handicaps nelle normaliattività scolastiche e, in particolare, nelle attività di collegamento tra scuola e realtà territoriale; c) erogare contributi economici per facilitarel' accesso ai corsi di scuola media superioreed universitaria, in ragione delle condizioni economichedella famiglia o del singolo studenteportatore di handicaps; d) assicurare l' alloggio nei Comuni sedi diUniversità a studenti fuori sede portatori dihandicaps. Tutte le iniziative volte a favorire i servizi dicui al presente articolo lettere c) e d) sono rivoltea studenti residenti in Campania che sonoportatori di handicaps tali da costituire un notevoleaggravio economico alla normale partecipazioneai corsi scolastici.

Page 9: LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA ...trasparenza.comune.ercolano.na.it/.../Legge_Reg._n.11_del_15_03_19… · LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA

ARTICOLO 16 Attività formativa A decorrere dall' entrata in vigore della presentelegge sono abrogati i corsi speciali riservatiad allievi con ridotta capacità lavorativafatta eccezione dei corsi per centralinisti, massoterapistie programmatori riservati a non vedenti. I piani annuali di qualificazione professionalesono predisposti d' intesa con la struttura di cuiall' art. 11 e devono prevedere: a) l' inserimento di allievi disabili in ognicorso nella misura non superiore al 20%; b) la presenza di un operatore di sostegnospecializzato, per ogni corso che vede inseritiallievi disabili, individuato secondo la normativavigente.ARTICOLO 17 Inserimento lavorativo La Regione nell' ambito delle proprie competenze,con appositi piani annuali, favorisce l' inserimentonel mondo del lavoro dei cittadiniportatori di handicaps in forma adeguata alleloro capacità in atto o potenziali.ARTICOLO 18 Barriere architettoniche La Regione opera per l' abolizione delle barriearchitettonichein attuazione della legge 30marzo 1971, n. 118 e del relativo Regolamentodi attuazione contenuto nel DPR del 27 aprile1978, n. 384, con particolare riferimento agliedifici pubblici, ai luoghi di pubblico spettacolo,ai servizi pubblici in genere, ai mezzi di trasportopubblico, nonchè ai luoghi di lavoro e aglialloggi in cui vivono portatori di handicaps. A tale scopo i finanziamenti regionali ordinarie straordinari, ivi compresi quelli derivanti dallalegge n. 219/ 81 per la ricostruzione nelle zoneterremotate, destinati alla costruzione e allariattazione di servizi o attrezzature pubbliche,sono erogati a condizione del pieno rispetto dellenorme previste dalla legge in materia di barrierearchitettoniche. Il mancato rispetto di talinorme comporta la revoca del finanziamento. La Regione assegnerà , con appositi piani annuali,ai Comuni che ne facciano richiesta, unapposito fondo finalizzato al parziale rimborsodelle spese per la rimozione delle barriere architettonichenegli alloggi o negli edifici occupatida cittadini portatori di handicaps. La Giunta regionale è tenuta ad effettuarecampagne informative, di incentivazione e promozionaliper il superamento delle barriere architettoniche.

Page 10: LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA ...trasparenza.comune.ercolano.na.it/.../Legge_Reg._n.11_del_15_03_19… · LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA

ARTICOLO 19 Partecipazione E' istituito il Comitato consultivo regionale peril pieno inserimento nella vita sociale dei portatoridi handicaps che viene nominato dal Presidentedella Giunta regionale e dura in carica tre anni. Esso è composto: - dal Presidente della Giunta regionale o da unsuo delegato che lo presiede; - da un funzionario dell' Assessorato regionalealla Sanità , responsabile dell' Ufficio di cui all'art. 11. - da cinque rappresentanti dei Comuni dellaRegione e/ o delle loro associazioni, designati dall' ANCI regionale; - da quattro rappresentanti delle associazionidei cittadini portatori di handicaps maggiormenterappresentative sul territorio regionale; - da quattro rappresentanti delle organizzazionidelle famiglie di handicappati maggiormenterappresentative sul territorio regionale; - da quattro rappresentanti delle organizzazionisindacali presenti nel CNEL; - da un rappresentanti della scuola designatodai Provveditorati agli Studi della Regione. I componenti del Comitato consultivo regionaleprestano la loro collaborazione a titolo gratuito. Il Comitato ha sede presso la struttura di cuiall' art. 11. Entro trenta giorni dall' entrata in vigore dellapresente legge gli Enti e le Associazioni di cuisopra comunicano i nominativi dei rappresentantidesignati al Presidente della Giunta regionaleche, con proprio decreto, procede alla costituzionedel Comitato.ARTICOLO 20 Regolamenti Le UUSSLL e i Comuni e le Comunità Montane,ciascuno per le proprie competenze, sentitoil Comitato di cui all' art. 19, adottano annualmentei Regolamenti delle strutture e servizi dicui alla presente legge. I regolamenti dovranno conformarsi al principiodi armonizzare ed integrare gli interventi sanitaricon quelli socio - assistenziali. In tali Regolamenti saranno indicate le modalità di svolgimento delle attività che si conformerannoal criterio della flessibilità delle strutture,ai bisogni dell' utenza e che prevederannoprioritariamente controlli qualitativi mirati alraggiungimento delle finalità della presente legge.

Page 11: LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA ...trasparenza.comune.ercolano.na.it/.../Legge_Reg._n.11_del_15_03_19… · LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA

ARTICOLO 21 Contributi regionali I Comuni singoli o associati, le Comunità Montane e le UUSSLL che intendono avvalersiciascuno per la propria competenza, dei contributiregionali per la realizzazione dei presidi eattività previsti dalla presente legge, ne farannorichiesta entro il 31 marzo di ogni anno e, infase di prima applicazione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La richiesta deve includere le deliberazioni ela documentazione dettagliata relativa alle attività per le quali si chiede il contributo. Tale documentazionedeve contenere: - il parere varbalizzato del Comitato di cui all'art. 19; - la descrizione della struttura o dell' iniziativa,completa delle indicazioni che la rendonoconforme ai criteri e principi operativi contenutinella presente legge; - l' indicazione degli utenti e degli altri interlocutoricui l' attività si rivolge; - numero e qualificazione del personale necessario; - l' indicazione delle forme di partecipazionedegli utenti, delle famiglie, del volontariato edelle associazioni presenti in zona alla programmazionee alla attuazione delle attività ; - la spesa prevista distinta per qualificazionein sanitaria e sociale. E' fatto obbligo agli Enti destinatari dei finanziamentidi cui al presente articolo, di fornireuna relazione annuale alla Giunta regionale sullostato di attuazione delle attività programmate.ARTICOLO 22 Rapporti convenzionali I Comuni, le Comunità Montane e le UUSSLL, per le rispettive competenze, in carenzadi proprie strutture, possono stabilirerapporti convenzionali con Enti pubblici o privatie Associazioni di volontariato senza fini dilucro, per la gestione dei presidi e dell' attività per l' assistenza di portatori di handicaps. Le convenzioni devono essere conformi alloschema tipo previsto dal regolamento di attuazionedella presente legge ed uniformarsi ai criteriin esso contenuti.ARTICOLO 23 I criteri e le modalità di intervento della presentelegge sono disciplinati dall' allegato Regolamentodi attuazione.

Page 12: LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA ...trasparenza.comune.ercolano.na.it/.../Legge_Reg._n.11_del_15_03_19… · LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA

ARTICOLO 24 Adeguamento delle strutture convenzionate Le strutture già convenzionate con la Regionee con le Amministrazioni Provinciali, che alladata di entrata in vigore della presente leggenon sono in possesso dei requisiti di cui all' allegatoD del Regolamento, sono temporaneamenteiscritte, in speciale elenco, all' Albo regionale dicui all' art. 10. Entro sei mesi dall' entrata in vigore della presentelegge gli Enti gestori, pena la decadenzadell' iscrizione all' Albo regionale, devono presentareun piano di ristrutturazione per adeguarele strutture ai requisiti e alle caratteristicheoperative previste negli allegati D ed E del Regolamento. Il piano di ristrutturazione dovrà essere realizzatonel tempo massimo di tre anni dalla datadi entrata in vigore della presente legge. Oltretale termine non sarà consentita l' iscrizione all'Albo regionale di strutture non aventi le caratteristichedisposte dalla legge.ARTICOLO 25 Contributi per l' adeguamentodelle strutture convenzionate Gli Enti gestori di strutture di cui l' USLcompetente per territorio abbia recepito il rapportoconvenzionale, possono presentare allaGiunta regionale, entro 6 mesi dall' entrata in vigoredella presente legge, richiesta di contributiper piani di ristrutturazione finalizzati all' adeguamentodelle strutture secondo quanto previstodall' articolo 24. La Giunta regionale, entro dieci mesi dall' entratain vigore della presente legge, predisponeil piano per l' assegnazione dei contributi, checomunque saranno concessi nella misura massimadel 30% della spesa totale, sulla base deiseguenti criteri; - operatività infrazonale o zonale di preferenza; - equilibrata distribuzione territoriale delle risorse; - adeguatezza dei costi ai benefici; - tempestività e qualità delle opere di ristrutturazione. I controlli sull' uso dei contributi di cui al presentearticolo sono quelli previsti dalla vigentenormativa in materia.

Page 13: LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA ...trasparenza.comune.ercolano.na.it/.../Legge_Reg._n.11_del_15_03_19… · LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA

ARTICOLO 26 Contributi economici alle famiglie Per i primi tre anni dall' entrata in vigore dellapresente legge, le UUSSLL sono autorizzatead erogare un contributo economico alle famiglieche provvedono direttamente all' assistenzadi soggetti non autosufficienti portatori di handicapspsico - fisici, incapaci di provvedere aipropri bisogni primari e che rendono necessariaun' assistenza intensa e continuativa. Tale contributo viene erogato allo scopo diperseguire i seguenti obiettivi; a) rientro in famiglia di handicappati già ricoveratia tempo pieno in istituti; b) diffusione dell' affidamento familiare diminori handicappati limitatamente a uno per famiglia,salvo il caso di consanguinei; c) socializzazione dell' handicappato e suorapporto con l' ambiente circostante; d) alleviamento delle condizioni di vita dellafamiglia dell' handicappato; e) predisposizione di un ambiente idoneo allavita dell' handicappato; f) copertura delle spese per i contributi dovuti all' INPS da parte del familiare - collaboratoredomestico ai fini pensionistici secondo quantostabilito dal DPR n. 1403 del 31 dicembre 1971; g) copertura di spese particolari e documentateper le quali non sono previsti altri tipidi provvidenze. Il contributo economico alle famiglie è pari al25% dell' importo della retta giornaliera di assistenzaper l' internato a tempi pieno. L' USL è tenuta a comunicare per iscritto ilnumero ed il nominativo delle famiglie destinatariedel contributo al loro Comune di residenza,al Comitato di cui all' art. 19 ed alla Strutturaregionale di cui all' art. 11 che esprimerannoosservazioni anche ai fini del controllo sul miglioreuso di tale contributo. Alla fine del triennio il Consiglio regionale valuterà l' opportunità di prorogare le norme contenutenel presente articolo ed, in ogni caso,l' entità del contributo dovrà essere fissato tenendoconto della quantità e qualità dei servizipubblici offerti in zona e sarà rideterminatoogni qualvolta lo standard quali - quantitativo ditali servizi subirà apprezzabili variazioni.

Page 14: LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA ...trasparenza.comune.ercolano.na.it/.../Legge_Reg._n.11_del_15_03_19… · LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA

ARTICOLO 27 Agli oneri derivanti dall' attuazione della presentelegge per il 1984 si fa fronte con gli stanziamenti,in termini di competenza e di cassa, dicui ai capitoli nn. 52, 56, 1800, 1805, 1815, 1900,1902, dello stato di previsione della spesa perl' anno finanziario 1984, nonchè con quello di cuial capitolo n. 1911, di nuova istituzione, con ladenominazione << Contributi alle UUSSLL, aiComuni singoli ed associati ed alle Comunità Montane per interventi e servizi a favore deisoggetti portatori di handicaps, psichici e sensoriali >>e con la dotazione di L. 4 miliardi, in terminidi competenza e di cassa, mediante prelievodella somma occorrente dallo stanziamentodi cui al capitolo n. 300 dello stato di previsionemedesimo che si riduce di pari importo. Agli oneri per gli anni successivi si farà frontecon gli appositi stanziamenti, la cui entità sarà determinata dalle leggi di bilancio, utilizzandoquota parte delle risorse assegnate alla Regioneai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio1970, n. 281 e successive integrazioni e modifiche.ARTICOLO 28 Dichiarazione di urgenza La presente legge è dichiarata urgente ai sensidel II comma dell' art. 127 della Costituzione edentra in vigore il giorno successivo a quello dellasua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dellaRegione Campania. La presente legge regionale sarà pubblicatanel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlae di farla osservare come legge della RegioneCampania. Napoli, 15 marzo 1984

Page 15: LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA ...trasparenza.comune.ercolano.na.it/.../Legge_Reg._n.11_del_15_03_19… · LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO Il presente regolamento specifica i criteri e le modalità cui devono uniformarsi i piani ed i programmi di intervento attuativi della legge << Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l' inserimento nella vita sociale dei portatori >>.

ARTICOLO 1 Criteri di attuazione dei programmiprevisti dall' art. 3 della legge Il programma dipartimentale di cui all' art. 3 dellalegge, deve essere raccordato con quelli previsti per lalotta contro la mortalità infantile, di cui costituisceparte, i programmi dei consultori familiari per le problematichefemminili e la procreazione cosciente e responsabilee gli interventi del servizio per la tutela dellasalute mentale e si articola in: A) Programma preventivo per la gravidanza che prevede: 1) l' adozione e l' uso di una specifica cartella socio -sanitaria nella quale vengono registrati i dati rilevati aicontrolli periodici preventivi durante la gravidanza,conforme allo schema - tipo di cui all' allegato A al presenteRegolamento; 2) il dipistage delle gravidanze a rischio e l' orientamentodella gestante verso adeguate strutture specializzate,sia durante la gravidanza che per il parto; 3) l' adozione e l' uso di una scheda ostetrica e neonatologica,dove sono registrati i dati relativi al partoed alle prime ore di vita del neonato, che dovrà essereobbligatoriamente compilata dalle strutture pubblichee private dove si verifica il parto, conforme allo schema -tipo di cui all' allegato B al presente Regolamento; B) Programma preventivo per i primi tre anni di vitache prevede: 1) l' adozione e l' uso di una specifica cartella socio -sanitaria nella quale vengono registrati i dati relativi aicontrolli periodici preventivi in numero complessivo dialmeno dieci di cui due nei primi quaranta giorni divita, conforme allo schema - tipo di cui all' allegato C alpresente Regolamento: 2) il collegamento sistematico con i presidi ospedalierie universitari per gli accertamenti diagnostici e leconsulenze specialistiche necessarie; 3) la rilevazione, con i genitori, dei fattori di rischiopresenti nel domicilio e nell' ambiente di vita delbambino e l' orientamento per la loro neutralizzazione; 4) l' orientamento e la guida pratica per una correttanutrizione del bambino, con particolare riguardo all'allattamento; 5) l' orientamento dei genitori per l' uso razionaledelle risorse sanitarie e delle prestazioni di assistenzasociale; 6) l' educazione sanitaria concernente i temi dell' igienepersonale e ambientale, dell' uso corretto dei farmacie di altre sostanze chimiche, dell' accrescimento esviluppo psicologico del bambino e ogni altro tema attinentealla materia della legge; C) Programma per la cura e riabilitazione dei disturbidello sviluppo psicologico dell' età evolutiva, degli handicapse per la lotta contro l' emarginazione infantileche prevede: 1) l' accettazione delle domande di assistenza sanitariae sociale per i minori e l' istruttoria delle pratichesociali di competenza delle UUSSLL; 2) l' indagine e l' osservazione diagnostico - clinica incollegamento con le strutture specializzate delle UUSSLL e con quelle multizonali e universitariequando necessario; 3) la formulazione, in stretta collaborazione con lafamiglia, dei programmi psicoterapici e terapeutico - riabilitativia breve, medio e lungo termine; 4) il coordinamento e l' attuazione dei programmipsicoterapici e terapeutico - riabilitativi in stretta collaborazionecon le famiglie e in collegamento con lestrutture, presidi e risorse implicate nei programmi; 5) l' intervento medico - psico - pedagogico negli asili -nido, nelle scuole materne e nella scuola dell' obbligoper contribuire alla integrazione ed al miglior sviluppodei bambini in difficoltà socio - psico - fisica; 6) interventi domiciliari, con il supporto anche deiservizi di aiuto domestico di cui all' art. 8 volti a mantenerela persona handicappata nel proprio ambiente e nellapropria abitazione. Tali interventi includono le prestazioniinfermieristiche a domicilio e al letto del paziente; 7) l' intervento presso i presidi, strutture ed attività ,previste dalla legge al fine di assicurarne il miglioruso, nel quadro del complessivo programma terapeutico -riabilitativo; 8) gli interventi necessari a promuovere l' adozionee l' affidamento familiare; 9) iniziative volte a sviluppare le potenzialità creativedi apprendimento, di vita sociale e comunitaria ditutti i bambini nel loro normale contesto territoriale, acombattere i fattori socio - culturali dell' emarginazioneed ad integrare i bambini in difficoltà socio - psico - fisica; D) Programma per il sostegno socio - sanitario della formazioneprofessionale e dell' integrazione lavorativa esociale dei soggetti portatori di handicaps che prevede: 1) l' orientamento, di concerto con l' Ufficio regionaledi orientamento professionale, dei giovani handicappatie delle famiglie che ne facciano richiesta verso l' integrazionenei normali corsi di formazione professionalee il sostegno socio - sanitario e riabilitativo per i soggettihandicappati che li frequentano, in collaborazione

Page 16: LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA ...trasparenza.comune.ercolano.na.it/.../Legge_Reg._n.11_del_15_03_19… · LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO Il presente regolamento specifica i criteri e le modalità cui devono uniformarsi i piani ed i programmi di intervento attuativi della legge << Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l' inserimento nella vita sociale dei portatori >>.

ARTICOLO 2 Criteri per la costituzione delle equipes da destinareall' attuazione dei programmi dipartimentaliprevisti dall' art. 3 della legge Il Comitato di Gestione dell' USL nominerà il CoordinatoreTecnico del programma dipartimentale ed iquattro responsabili dei programmi in cui esso si articolatra il personale laureato con particolare e documentataesperienza negli interventi previsti dalla legge. In attesa del Piano Sanitario Regionale, l' equipe tecnicadel programma dipartimentale comprende: a) un nucleo centrale, operante per tutta l' USL,composto fino a 100.000 abitanti da: - 2 pediatri o neonatologi; - 2 ginecologi; - 1 medico specializzato in neurologia; - 1 medico specializzato in psichiatria; - 1 neuropsichiatra infantile; - 1 medico legale; - 1 medico del lavoro; - 1 sociologo; - 2 psicologi; - 4 assistenti sociali; - 1 ostetrica; - 2 terapisti della riabilitazione; - 1 assistente sanitaria visitatrice. Per le UUSSLL superiori a 100.000 abitanti la Regionepotrà autorizzare l' integrazione del nucleo centralecon: - 1 neuropsichiatra infantile; - 1 ginecologo; - 1 psicologo; - 1 sociologo; - 1 medico specialista in neurologia o psichiatria, purchè sia stata prioritariamente assicurata la coperturadel corrispondente posto presso tutte le UUSSLL dellaRegione; b) un nucleo distrettuale provvisorio ogni 25.000abitanti, in attesa della definizione dei distretti socio -sanitari di base da parte delle UUSSLL, i cui operatorisaranno attribuiti funzionalmente a sub - ambiti territorialidelle UUSSLL. Tale nucleo sarà organicamentecollegato con il nucleo centrale ed andrà ad integrarsinelle equipe dei distretti socio - sanitari di base che sarannocostituite. Esso sarà così composto: - 1 pediatra; - 1 medico; - 1 ostetrico; - 1 terapista della riabilitazione; - 2 assistenti sociali; - 3 animatori di comunità ; - 3 infermieri professionali o vigilatrici d' infanzia. La composizione del nucleo distrettuale provvisoriodovrà essere indicata nella documentazione di cui all'art. 21 della legge. l' Ufficio di Direzione dell' USL disporrà , su propostadel Coordinatore Tecnico del programma dipartimentale,l' uso specifico delle risorse, strutture e personalegià esistenti nell' USL necessari al funzionamentodel suddetto programma dipartimentale, secondo lemodalità di cui all' art. 12 della legge.

Page 17: LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA ...trasparenza.comune.ercolano.na.it/.../Legge_Reg._n.11_del_15_03_19… · LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO Il presente regolamento specifica i criteri e le modalità cui devono uniformarsi i piani ed i programmi di intervento attuativi della legge << Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l' inserimento nella vita sociale dei portatori >>.

ARTICOLO 3 Criteri per la costituzione dei presidiper la riabilitazione di cui all' art. 5 della legge Il presidio per la riabilitazione deve essere dotato diuna equipe propria composta da: - 1 psicologo; - 1 medico specialista in fisioterapia; - 1 ortopedico; - 1 medico; - 4 terapisti della riabilitazione; - 1 logopedista; - 1 massaggiatore; - 1 ortottista; - 3 operatori ausiliari. L' USL assegnerà inoltre al Presidio il personale deiservizi generali necessario. Il Presidio disporrà di un mezzo di trasporto degliutenti che ne necessitano. La Giunta regionale, su conforme parere della CommisioneConsiliare competente, può autorizzare le UUSSLL che si associano per istituire un Presidio perla riabilitazione, ad aumentare il personale previsto perla sopraindicata equipe su motivata richiesta.

Page 18: LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA ...trasparenza.comune.ercolano.na.it/.../Legge_Reg._n.11_del_15_03_19… · LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO Il presente regolamento specifica i criteri e le modalità cui devono uniformarsi i piani ed i programmi di intervento attuativi della legge << Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l' inserimento nella vita sociale dei portatori >>.

ARTICOLO 4 Criteri di funzionamento delle strutture residenzialidi cui all' art. 6 della legge Presso la struttura residenziale interverrà l' equipedel programma dipartimentale per i programmi terapeutico -riabilitativi. La recettività delle strutture residenziali non deve superaredi norma le dodici unità . Le strutture residenziali devono avere almeno le seguenticaratteristiche: a) assenza di barriere architettoniche; b) camere di degenza con non più di tre posti letto; c) una infermeria attrezzata anche per visite mediche; d) locali per attività riabilitative; e) locali per cucina e lavanderia; f) locali attrezzati per il soggiorno, attività sociali eper il pranzo; g) un servizio igienico completo di vasca e docciaper ogni cinque posti letto. Le strutture residenziali avranno il seguente personale: - 1 psicologo; - 1 medico del nucleo distrettuale dell' equipe del programmadipartimentale di cui all' art. 3 utilizzato secondole necessità ; - 1 operatore di assistenza ogni due assistiti. Un numero adeguato di personale per le pulizie, la preparazionedei pasti, il lavaggio della biancheria e degli altrieffetti, comunque non superiore alle cinque unità .

Page 19: LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA ...trasparenza.comune.ercolano.na.it/.../Legge_Reg._n.11_del_15_03_19… · LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO Il presente regolamento specifica i criteri e le modalità cui devono uniformarsi i piani ed i programmi di intervento attuativi della legge << Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l' inserimento nella vita sociale dei portatori >>.

ARTICOLO 5 Criteri di funzionamento delle strutturedi cui all' art. 7 della legge Le strutture e i Servizi previsti nella legge devonofunzionare secondo i seguenti criteri operativi: a) realizzazione preferenziale di strutture e attività che si indirizzano a tutti i cittadini nelle quali è assicuratal' integrazione di soggetti portatori di handicapspsicoficisi; b) priorità di presa in carica delle problematichedegli utenti in più grave difficoltà socio - psico - fisica; c) collegamento con la scuola e le strutture di formazioneprofessionale; d) inserimento nella realtà sociale; e) promozione di forme di convivenza suscettibilidi aumentare il potenziale riabilitativo ed educativo euso non esclusivamente riservato ad utenti portatori dihandicaps; f) apertura alla collaborazione del volontariato, secondole modalità dell' art. 45, legge n. 833/ 78 del serviziocivile, delle famiglie e dei cittadini interessati. Potranno esere convocate, su richiesta delle famiglieo delle associazioni presenti sul territorio, riunioni periodichenella struttura per discuterne il funzionamento. L' intervento terapeutico riabilitativo presso dettestrutture è attuato dall' equipe del programma dipartimentaledi cui all' art. 2 del presente Regolamento.

Page 20: LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA ...trasparenza.comune.ercolano.na.it/.../Legge_Reg._n.11_del_15_03_19… · LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO Il presente regolamento specifica i criteri e le modalità cui devono uniformarsi i piani ed i programmi di intervento attuativi della legge << Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l' inserimento nella vita sociale dei portatori >>.

ARTICOLO 6 Criteri per l' aiuto domestico e scolasticodi cui all' art. 8 della legge Il servizio di aiuto domestico e scolastico assicura,nelle scuole materne e nella scuola dell' obbligo, l' aiutoper lo spostamento e l' igiene dei bambini handicappatiche ne necessitano. Esso assicura altresì , al domicilio delle persone indificoltà socio - psico - fisica: l' igiene domestica, lapreparazione dei pasti, gli atti indispensabili alla gestionedella vita domestica, ivi compresi quelli che implicanoattività fuori domicilio. Gli Enti locali che già hanno istituito un servizio diaiuto domestico, ne estendono le competenze includendoquelle previste dalla legge e dal presente Regolamento. Il servizio di aiuto domestico e scolastico sarà apertoalla collaborazione del volontariato secondo le modalità di cui all' art. 45 della legge n. 833/ 78 e funzionerà secondo il principio di adattarsi alla specificità dei bisognidegli assistiti.

Page 21: LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA ...trasparenza.comune.ercolano.na.it/.../Legge_Reg._n.11_del_15_03_19… · LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO Il presente regolamento specifica i criteri e le modalità cui devono uniformarsi i piani ed i programmi di intervento attuativi della legge << Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l' inserimento nella vita sociale dei portatori >>.

ARTICOLO 7 Criteri per l' Albo regionaledi cui all' art. 10 della legge La Giunta regionale in attesa del Piano Sanitario Regionaleper concedere l' iscrizione dell' Albo regionaleseguirà i seguenti criteri, fatto salvo quanto dispostodall' art. 24 della legge: - distribuzione territoriale delle strutture; - contenimento rigoroso del numero complessivo diposti letto; - priorità alle strutture che intendono operare perambiti territoriali infrazonali o zonali; - concessione dell' operatività multizonale esclusivamentea struttura altamente specializzata. Le UUSSLL sono autorizzate, per la gestione in convenzionedei presidi e strutture previsti dalla legge, astabilire rapporti convenzionali, conformi all' allegatoE) del presente regolamento, esclusivamente con Entigestori le cui strutture siano iscritte all' Albo regionale.

Page 22: LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA ...trasparenza.comune.ercolano.na.it/.../Legge_Reg._n.11_del_15_03_19… · LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO Il presente regolamento specifica i criteri e le modalità cui devono uniformarsi i piani ed i programmi di intervento attuativi della legge << Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l' inserimento nella vita sociale dei portatori >>.

ARTICOLO 8 Criteri per l' aggiornamento per personaledi cui all' art. 13 della legge Le iniziative di aggiornamento potranno valersi anchedi esperti esteri particolarmente qualificati. Le UUSSLL ai fini della formazione permanente,promuovono stages di aggiornamento dei propri operatoripresso strutture e servizi extra - regionali particolarmentequalificati. Tali stages dovranno concludersi con relazione scrittadell' operatore sull' attività svolta. La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all' art.19 predispone un programma di borse di studio permedici e operatori dei programmi dipartimentali e deipresidi previsti nella legge, onde favorire la qualificazioneprofessionale. Tali borse di studio devono consentire la frequenzain strutture ed istituti nazionali ed esteri altamentespecializzati. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere iniziativevolte a facilitare lo scambio di esperienze e l' informazioneper gli operatori e per gli altri interlocutoridei programmi e attività regolamentate dal presenteprovvedimento. Tali iniziative debbono essere volte a valorizzare ediffondere le esperienze più qualificate.

Page 23: LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA ...trasparenza.comune.ercolano.na.it/.../Legge_Reg._n.11_del_15_03_19… · LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO Il presente regolamento specifica i criteri e le modalità cui devono uniformarsi i piani ed i programmi di intervento attuativi della legge << Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l' inserimento nella vita sociale dei portatori >>.

ARTICOLO 9 Criteri per le strutture esteredi cui all' art. 14 della legge Per l' asistenza presso strutture estere, la richiestadi autorizzazione deve essere inoltrata alla struttura regionaledi cui all' art. 11 dall' interessato o dai suoi familiari,corredata dal parere tecnico del responsabiledel programma dipartimentale di cui all' art. 3/ L dell' USL di residenza del richiedente, che giustificadettagliatamente la reale necessità del ricorso allastruttura estera. Tale parere dovrà specificare se l' utente necessitadell' accompagnamento di un familiare e/ o di un operatore dell' USL di residenza dell' utente, ai fini del miglioreuso della consulenza della struttura estera. Il rimborso delle spese sanitarie sostenute e documentatenon potrà eccedere i parametri in uso per analogheprestazioni in Campania. Il rimborso delle spese di soggiorno non potrà eccederequello previsto per l' indennità di trasferta di undipendente regionale del 5º livello.

Page 24: LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA ...trasparenza.comune.ercolano.na.it/.../Legge_Reg._n.11_del_15_03_19… · LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO Il presente regolamento specifica i criteri e le modalità cui devono uniformarsi i piani ed i programmi di intervento attuativi della legge << Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l' inserimento nella vita sociale dei portatori >>.

ARTICOLO 10 Criteri per l' attività formativadi cui all' art. 16 della legge Il personale di sostegno è tenuto alla frequenza obbligatoriadei corsi di aggiornamento istituiti per la formazionedi operatori addetti ad allievi disabili da inserirenel mondo del lavoro. I corsi saranno effettuatidalle Amministrazioni Provinciali con l' utilizzo di personalespecializzato anche da convenzionare. L' equipe del programma dipartimentale, di cui all'art. 3 della legge, deve garantire l' assistenza medica epsicologica agli allievi disabili frequentanti i corsi professionalie collaborare con il personale docente per ladefinizione di programmi individualizzati di formazione. Gli Enti gestori dei corsi hanno l' obbligo di apportarele opportune modifiche ai macchinari ed attrezzatureper la tutela degli allievi disabili, pena la revocadell' affidamento corsuale. Gli Enti gestori sono tenutialtresì a promuovere tutte le iniziative necessarie a rimuoveregli ostacoli che possono impedire l' accesso degliallievi disabili ai corsi. Per le modifiche di cui al punto precedente, la Regionefinanzierà gli Enti gestori nella misura del 50% dellaspesa sostenuta. Le imprese convenzionate con la Regione ai sensi dell'art. 5 della legge n. 845/ 78, che godono dell' accesso alFondo Sociale Europeo ed al Fondo di Rotazione, hannol' obbligo di inserire in ogni singolo progetto finalizztoallievi disabili con invalidità superiore ai 2/ 3, nellamisura non inferiore al 20%, pena la revoca della convenzione. La Regione coprirà nella misura dell' 80%, le spesesostenute da tali aziende, per adeguare le strutture produttivealle esigenze di inserimento dei soggetti disabili. La struttura regionale di cui all' art. 11/ L effettuerà lemodifiche ed i controlli necessari per la corretta attuazionedi quanto disposto dal presente articolo.

Page 25: LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA ...trasparenza.comune.ercolano.na.it/.../Legge_Reg._n.11_del_15_03_19… · LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO Il presente regolamento specifica i criteri e le modalità cui devono uniformarsi i piani ed i programmi di intervento attuativi della legge << Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l' inserimento nella vita sociale dei portatori >>.

ARTICOLO 11 Criteri per l' inserimento lavorativodi cui all' art. 17 della legge I piani annuali previsti per l' inserimento lavorativodevono prevedere i seguenti tipi d' interventi: 1) Contributi finalizzati alla stipula di contratto di<< formazione - lavoro >> tra aziende pubbliche o privateche assumano cittadini portatori di handicaps con gradodi invalidità superiore ai 2/ 3 e gli Enti locali o loroconsorzi, le Comunità Montane, ovvero istituzioni, fondazionio associazioni private. Il contratto di formazione - lavoro consiste nell' impiegoa tempo parziale da parte dell' impresa del lavoratorehandicappato. I relativi oneri previdenziali e assistenziali, nonchè unaquota pari ad almeno il 20% della retribuzione mensile,sono a carico dell' Ente pubblico o dell' istituzione, fondazioneo associazione privata che propongono la stipuladel contratto. Comunque, le istituzioni, associazioni ofondazioni private possono stipulare contratti di formazione -lavoro fino ad un massimo del 5% del totale degliinterventi in tal senso programmati dalla Regione. Durante il periodo di svolgimento del contratto diformazione lavorativa l' handicappato conserva l' iscrizionealle liste di collocamento, ma non può essere avviatoal lavoro fino alla cessazione del contratto. Allascadenza del contratto, il datore di lavoro procede all'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore. 2) Contributi alle imprese a carattere cooperativo,in cui vi sia una presenza integrata di soci handicappaticon grado di invalidità superiore ai 2/ 3, a partire daun minimo del 40% a un massimo dell' 80% del totaledei soci. Tali contributi sono erogati: a) per concorrere alla costituzione del capitalesociale della cooperativa, in ragione del numero di unità lavorative handicappati in essa impegnate; b) per concorrere all' acquisto di beni strumentali; 3) Contributi annuali a singoli lavoratori autonomiportatori di handicaps, con grado di invalidità superioreai 2/ 3, per la copertura dei contributi assicurativi aloro carico, per singolo anno considerato. L' erogazionedi tale contributo, non inferiore al 50% dell' importototale, sarà regolamentata dalla struttura dipartimentaledi cui all' art. 11 della legge. 4) Contributi alle imprese, che presentano progettidi ristrutturazione e modifiche di impianti e postazionidi lavoro finalizzati al mantenimento dei livello occupazionalidi lavoratori già dipendenti delle stesse ed aventiridotte capacità lavorative, ovvero all' ampliamentodei propri organici. Tali contributi saranno concessi inmisura non superiore al 50% del costo complessivo deiprogetti e limitatamente alla parte degli stessi che siriferisce direttamente alla finalizzazione prevista dalpresente articolo. La struttura dipartimentale di cui all'art. 11 della legge predispone criteri attuativi dellenorme previste nel presente articolo, concordati con laCommissione regionale dell' impiego e che comunquedevono prevedere: a) le modalità e le procedure per la stipula deicontratti di formazione - lavoro; b) uno schema - tipo di contratto di formazione - lavoronel quale siano contenute almeno le seguenti clausole: - durata minima di 6 mesi e massima di 2 anni delcontratto, che sarà rinnovabile una volta sola; - descrizione delle mansioni attribuite al lavoratorehandicappato e modalità del loro svolgimento; - obbligo per l' impresa di trasmettere alla commissionecircoscrizionale per l' impiego la documentazione relativaalla retribuzione mensile percepita dal lavoratore; - eventuali forme di intervento, assistenza e consulenzada parte dell' equipe del programma dipartimentaledella USL competente per territorio o di centri diorientamento professionale, al fine di favorire l' adattamentoal lavoro dell' handicappato; - la modalità e le procedure per l' assunzione a tempoindeterminato del lavoratore handicappato alla scadenzadel contratto di formazione - lavoro; c) le modalità e le procedure per l' accesso aicontributi previsti ai precedenti punti 2 e 4; d) le modalità e le procedure per l' accessoai contributi previsti dal precedente punto 3, sentita l' INPS.

Page 26: LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA ...trasparenza.comune.ercolano.na.it/.../Legge_Reg._n.11_del_15_03_19… · LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO Il presente regolamento specifica i criteri e le modalità cui devono uniformarsi i piani ed i programmi di intervento attuativi della legge << Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l' inserimento nella vita sociale dei portatori >>.

ARTICOLO 12 Compiti del Comitato Consultivo regionaledi cui all' art. 19 della legge Il Comitato formula proposte ed esprime pareri scrittiin ordine: - ai piani regionali di intervento sanitario e socialeper quanto attiene agli aspetti direttamente o indirettamentecollegati con le finalità della legge; - alla programmazione socio - economica, ai piani diaggiornamento e di formazione professionale della Regioneper quanto attiene agli aspetti direttamente o indirettamentecollegati con le finalità della legge; - a tutti i provvedimenti che la Regione predisponeper realizzare gli obiettivi previsti dalla legge. Entro tre mesi dal suo insediamento il Comitato approverà il proprio Regolamento. Il Comitato, inoltre, collabora con la struttura regionaledi cui all' art. 11 della legge per indirizzare e promuoverele indagini conoscitive necessarie al conseguimentodelle finalità della legge e per intervenire pressole strutture e servizi pubblici e privati, al fine dellamigliore rispondenza delle attività ai bisogni dell' utenza. Il Comitato promuove, quando ne ravvisi la necessità ,le Conferenze territoriali dei programmi per gli handicaps. Il Comitato può avvalersi, per il proprio operato, dellacollaborazione di funzionari, dei vari servizi, competentiper le singole attività , nonchè del contributo diesperti. Il Comitato per le proprie finalità , inoltre, stabiliscecontatti ed intese con le associazioni degli imprenditoridei vari comparti produttivi e con le centrali cooperative. Comuni singoli e associati, anche attraverso i ConsigliCircoscrizionali e le UUSSLL, individuano i bisognidel proprio territorio con gli strumenti più idoneialla soluzione dei problemi all' interno della Conferenzadei programmi per l' handicap. Tali Conferenze sono convocate almeno ogni sei mesi,con adeguata pubblicità , dal Sindaco o dal Presidente dell' USL che sono tenuti, altresì , a convocarle entroquindici giorni su richiesta scritta di almeno quarantacittadini. Compiti di tali Conferenze sono: - verificare lo stato di attuazione dei progetti; proporregli interventi necessari per migliorare l' efficacia el' efficienza delle prestazioni; individuare gli eventualiproblemi di rapporto tra utenza e strutture e le iniziativenecessarie per risolverli; operare per il miglior usodei contributi e delle prestazioni erogate ai destinatariindividuati dalla legge; costituire ulteriori sedi e strumentidi partecipazione a carattere permanente. Di tali Conferenze sarà tenuto regolare verbale, daparte di un Segretario comunale o di un Funzionario dell' USL e ne sarà data pubblicità adeguata. A tali Conferenze partecipano tutti i cittadini comunqueinteressati. Nell' esecuzione di tutti i programmi previsti dallalegge regionale, i Comuni, le Comunità Montane e le UUSSLL favoriscono e facilitano con ogni mezzo lapartecipazione attiva dei cittadini portatori di handicapse delle loro famiglie.

Page 27: LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA ...trasparenza.comune.ercolano.na.it/.../Legge_Reg._n.11_del_15_03_19… · LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO Il presente regolamento specifica i criteri e le modalità cui devono uniformarsi i piani ed i programmi di intervento attuativi della legge << Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l' inserimento nella vita sociale dei portatori >>.

ARTICOLO 13 Criteri per i rapporto convenzionalidi cui all' art. 22 della legge Le Convenzioni devono prevedere: - l' intesa che presso le strutture convenzionate, l' ammissionee la dimissione degli utenti venga dispostadalla USL di provenienza dell' utente previa l' accettazioneda parte del responsabile delle strutture convenzionatedel programma predisposto per l' assistito; - l' impegno che le strutture convenzionate si attenganoal programma terapeutico - riabilitativo concordatocon la USL per l' assistito; - i controlli tecnici, sanitari e amministrativi chela USL, nel cui territorio la struttura è ubicata, è tenutaad effettuare in qualsiasi momento ritenuto opportunoe comunque con frequenza non inferiore al trimestre; - l' obbligo per la struttura di fornire all' USL, diprovenienza dell' assistito, relazioni trimestrali sull' attuazionee l' andamento del programma terapeutico riabilitativostabilito. Le UUSSLL sono tenute a rilasciare le impegnativedi pagamento delle rette previste per le attività svoltein convenzione seguendo il criterio della massima vicinanzapossibile delle strutture al territorio di provenienzadell' utente. Le UUSSLL sono tenute a inviare all' Assessorato regionalecompetente copia di ogni convenzione stipulatao rinnovata, nonchè la segnalazione della risoluzionedel rapporto convenzionale. A partire dalla data di entrata in vigore della legge,le convenzioni già stipulate dalla Regione o dalle AmministrazioniProvinciali con strutture per il ricovero eil trattamento dei cittadini portatori di handicaps vengonoprovvisoriamente assunte, per gli aspetti giuridicie per un periodo non superiore ai sei mesi, dalle UUSSLL nel cui territorio le strutture sono ubicate. Il pagamento delle rette verrà effettuato dalle UUSSLL di provenienza dell' assistito che riceverannoil finanziamento necessario. Entro sei mesi dall' entrata in vigore della legge leconvenzioni già stipulate dalla Regione o dalle AmministrazioniProvinciali sono automaticamente risolte. Le UUSSLL che non hanno potuto provvedere in gestionediretta all' intervento riabilitativo e assistenzialenecessario per gli utenti del proprio territorio possonorinnovre le convenzioni con le stesse strutture pressole quali l' utente è già assistito. Il rinnovo delle convenzioni deve uniformarsi ai criteriinnanzi riportati, fermo restando quanto dispostodall' art. 10 della legge e dall' art. 7 del presente Regolamento.

Page 28: LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA ...trasparenza.comune.ercolano.na.it/.../Legge_Reg._n.11_del_15_03_19… · LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA

ALLEGATO 2

REGOLAMENTO Il presente regolamento specifica i criteri e le modalità cui devono uniformarsi i piani ed i programmi di intervento attuativi della legge << Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l' inserimento nella vita sociale dei portatori >>. ALLEGATI A, B E CTITOLO DEDOTTO FAC - SIMILE DELLA CARTELLA PER IL PROGRAMMA PREVENTIVO DELLAGRAVIDANZA, DELLA SCHEDA OSTETRICO - NEONATOLOGICA E DELLACARTELLA DEL PROGRAMMA PREVENTIVO DEI PRIMI TRE ANNI DI VITA

Page 29: LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA ...trasparenza.comune.ercolano.na.it/.../Legge_Reg._n.11_del_15_03_19… · LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA

ALLEGATO 3

Allegato D Requisiti obbligatori per l' iscrizione all' Albo regionale delle strutture e presidi integrativi convenzionati per la cura e riabilitazione dei cittadini portatori di handicaps. REQUISITI AMBIENTALI GENERALI a) Ubicazione in zone esenti da inquinamento aventicarattere di nocività oggettiva. b) Superamento di barriere architettoniche inconciliabilicon l' attività espletata. c) Dotazione idrica giornaliera che garantisca il soddisfacimentodi tutte le utenze specifiche. d) Impianti di riscaldamento che garantiscano temperaturanon inferiore a 20 gradi C negli ambienti di vita e22 gradi C negli ambienti di medicazione, di visita e trattamentoriabilitativo. e) Adeguata illuminazione e aereazione naturale mediantefinestre apribili all' esterno in tutti gli ambientidestinti alla degenza, al soggiorno, al trattamento. f) Latrine, lavabi, bagni e docce, forniti di acqua caldae di impianto di miscelazione dell' acqua, adattatiper la facile fruizione da parte degli assistiti in adeguatorapporto al numero degli stessi, e con parete lavabile.

REQUISITI AMBIENTALI SPECIFICI A) Strutture residenziali con assistenza a tempo pieno: Capacità ricettive delle strutture: non superiore aidieci posti letto. Locali: - camere di degenze con non più di tre posti letto; - almeno una camera per degenza singola; - la superficie del pavimento non deve essere mediamenteinferiore a mq 6 per posto letto nelle camere didegenza multiple; - nelle camere di degenza deve esservi l' arredamentonecessario per custodirvi abiti e oggetti personali degliutenti. Soggiorno: - locali attrezzatu per pranzo e soggiorno per una superficietotale complessiva non inferiore a mq 4 perassistito. Servizi igienici: - un servizio completo di bagno e doccia almeno perogni 5 posti letto. Servizi vari: - locali rispondenti alle norme vigenti in materia, distinti; - direzione - amministrazione; - cucina e dispensa; - lavanderia; - locali per la permanenza diurna e notturna del personalein servizio; - infermeria e ambulatorio medico attrezzato; - locale per le attività riabilitative e fisioterapiche; - un servizio di trasporto. Personale: - un direttore responsabile in possesso di titoli, qualificaed esperienza di gestione comunitaria da documentarsiall' atto della richiesta di iscrizione all' Albo; - un medico; - un operatore di assistenza ogni due assistiti; - operatori per le attività riabilitative previste; - personale per la pulizia dei locali, la preparazionedei pasti, il lavaggio della biancheria e degli altri effetti.

B) PRESIDI SPECIALI PER LA RIABILITAZIONE Locali: - direzione amministrativa; - locali attrezzati per la fisiokinesiterapia e massaggi; - locali attrezzati per audiologoterapia; - locali per rieducazione psico - motoria; - locali per le altre attività riabilitative eventualmentepreviste (terapie respiratorie, psicoterapie, ortottica, ecc); - ambulatorio medico attrezzato; - infermeria attrezzata; - locali per le attività di educazione sanitaria e guidadei soggetti handicappati o delle loro famiglie all' apprendimentodi attività riabilitative realizzabili autonomamente. Attrezzature: - tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento delleattività previste. Personale: - uno psicologo; - almeno un medico; - fisiokinesiterapisti; - massaggiatori; - terapisti della riabilitazione; - logoterapisti; - terapisti per le altre attività riabilitative previste; - almeno un assistente sociale; - personale ausiliario.

OBBLIGHI DELLE STRUTTURE Le strutture che chiedono l' iscrizione all' Albo regionalesono tenute ad inviare, unitamente all' istanza: - l' elenco del personale operante nelle strutture, dipendenteo consulente con le relative qualifiche, orariodi lavoro e, per il personale sanitario, la dichiarazionedi incompatibilità . L' indicazione dell' ambito territoriale specificato in:infrazonale, zonale e multizonale, a seconda, rispettivamente,che intendono operare per ambiti territorialicorrispondenti a uno o più distretti di base, all' interoterritorio dell' USL dove la struttura è ubicata o alterritorio di più di una USL;

Page 30: LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA ...trasparenza.comune.ercolano.na.it/.../Legge_Reg._n.11_del_15_03_19… · LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA

ALLEGATO 4

Allegato D Requisiti obbligatori per l' iscrizione all' Albo regionale delle strutture e presidi integrativi convenzionati per la cura e riabilitazione dei cittadini portatori di handicaps. Allegato ETITOLO DEDOTTO SCHEMA DI CONVENZIONE DI CUIALL' ART. 24 DELLA LEGGE