Legge regionale mobilità 1 2013

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C onsiglio Regionale della Puglia LEGGE REGIONALE 23 GENNAIO 2013, N. 1 “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”

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Legge regionale mobilità

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LEGGE REGIONALE 23 GENNAIO 2013, N. 1

“Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”

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LEGGE REGIONALE

“Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”

Il Consiglio regionale ha approvatola seguente legge:

Art. 1Finalità

1. La Regione Puglia promuove e sostiene la mobilità ciclistica alfine di elevare la qualità della vita, garantire l'accessibilità dei territorie valorizzare le risorse ambientali pugliesi. Il sistema della mobilitàciclistica è strategico per lo sviluppo ecocompatibile della Puglia.Attraverso l'uso della bicicletta, si contribuisce, tra l'altro,all'abbattimento delle emissioni di anidride carbonica, all'aumentodella competitività ed efficienza nei trasporti con l'intermodalità bici-treno e/o bici-bus, alla riduzione della congestione stradale e delrischio di incidenti, alla promozione della salute pubblica eall'affermazione della Puglia nel settore del turismo in biciclettanazionale e internazionale.

2. La Regione Puglia individua, tra le strategie per contenere econtrollare il problema della congestione stradale, l'attivazione dipolitiche che agiscono sulla domanda di mobilità, ossia sulla modificadel comportamento dei cittadini nelle loro scelte di trasporto urbano,sostenendo gli spostamenti in bicicletta attraverso la realizzazione diinterventi infrastrutturali e azioni di comunicazione, educazione eformazione.

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3. La Regione sostiene e promuove l'utilizzo generalizzato dellabicicletta in ambito urbano ed extraurbano tramite:

a) la formazione di una rete ciclabile regionale integrata con larete delle infrastrutture per la mobilità mediante:1) la realizzazione e il completamento di percorsi ciclabili e

ciclopedonali;2) la realizzazione degli interventi finalizzati alla coesistenza

dell'utenza motorizzata e non motorizzata, ancheattraverso politiche di moderazione del traffico;

b) la promozione all'utilizzo della bici per gli spostamenti el'affermazione di una nuova cultura della mobilità sostenibileattraverso l'attivazione di azioni di educazione, formazione ecomunicazione per la conoscenza e la diffusione della mobilitàciclistica e dei vantaggi che essa comporta.

Art. 2Piano regionale della mobilità ciclistica

1. La Regione Puglia elabora il Piano regionale della mobilitàciclistica (PRMC) in coerenza con le indicazioni del Piano regionale deitrasporti (PRT), del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR),del Documento regionale di assetto generale (DRAG), della legge 28giugno 1991, n. 208 (Interventi per la realizzazione di itinerariciclabili e pedonali nelle aree urbane) e della legge 19 ottobre 1998,n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), alloscopo di perseguire la migliore fruizione del territorio mediante ladiffusione in sicurezza dell'uso della bicicletta come mezzo ditrasporto urbano ed extraurbano anche in combinazione con i mezzipubblici e collettivi. Il PRMC individua:

a) il sistema ciclabile di scala regionale - quale elemento diconnessione e integrazione dei sistemi ciclabili provinciali ecomunali di cui all’articolo 5 - in relazione al tessuto e allamorfologia territoriale, allo sviluppo urbanistico, al sistemanaturale con particolare riferimento alle coste, ai fiumi, ailaghi, ai parchi nazionali e regionali e ai grandi poli attrattori.Il suddetto sistema ciclabile regionale assume e valorizza ledorsali della rete ciclabile regionale, ossia gli itinerari di media-

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lunga percorrenza delle reti di percorribilità ciclistica nazionalee internazionale BicItalia ed EuroVelo individuati nel PRT e nelPPTR, che assicurano sia i collegamenti tra Comuni e località diinteresse turistico, sia gli attraversamenti dei centri urbaniinseriti in sistemi sovraregionali fino al livello europeo;

b) le priorità strategiche e gli obiettivi specifici in materia dieducazione, formazione e comunicazione per la diffusione dellamobilità ciclistica.

2. Obiettivi strategici per la mobilità ciclistica urbana sono:a) la formazione di una rete ciclabile e ciclopedonale continua e

interconnessa, anche tramite la realizzazione di aree pedonali,zone a traffico limitato (ZTL) e provvedimenti dì moderazionedel traffico previsti dalle buone pratiche in materia;

b) il completamento e la messa in sicurezza di reti e percorsiciclabili esistenti, anche con la riconversione di strade a bassadensità di traffico motorizzato;

c) la connessione con il sistema della mobilità collettiva qualistazioni, porti e aeroporti e con le reti ciclabili intercomunali;

d) la realizzazione di azioni di comunicazione, educazione eformazione per la promozione degli spostamenti quotidiani inbicicletta, a cominciare dai tragitti casa-scuola, casa-lavoro.

3. Obiettivi strategici per la mobilità ciclistica extraurbana sono:a) la formazione di una rete interconnessa, sicura e dedicata di

ciclovie turistiche attraverso località di valore ambientale,paesaggistico e culturale, i cui itinerari principali coincidanocon le ciclovie delle reti Bicltalia ed EuroVelo e la realizzazionedi infrastrutture a esse connesse;

b) la formazione di percorsi con fruizione giornaliera oplurigiornaliera, connessi alla mobilità collettiva e, inparticolare, alle stazioni del trasporto su ferro, ai porti e agliaeroporti, e di una rete di strutture di assistenza e ristoro;

c) la promozione di strumenti informatizzati per la diffusionedella conoscenza delle reti ciclabili;

d) la realizzazione di azioni di comunicazione, educazione eformazione per la promozione dell'intermodalità bici+treno,bici+bus.

4. Le attività del presente articolo sono svolte con l’utilizzo dellerisorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazionevigente.

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Art. 3Approvazione e aggiornamento del PRMC

1. Il PRMC è approvato dalla Giunta regionale, sentita lacompetente Commissione consiliare, ed è aggiornato di norma ognitre anni.

2. Il PRMC è elaborato attraverso forme di concertazione con isoggetti di cui all’articolo 11, comma 1, sentite le associazioni chepromuovono in modo specifico gli spostamenti in bicicletta.

3. Per le finalità del presente articolo è incaricato l'Ufficio reti dellamobilità sostenibile - Sevizio reti e infrastrutture per la mobilità -Area politiche per la mobilità e qualità urbana, con la collaborazionedell'Agenzia regionale per la mobilità (AREM), istituita ai sensi dellalegge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplinadel trasporto pubblico locale).

4. L'Ufficio regionale reti della mobilità sostenibile, nel limite dellerisorse disponibili, con la collaborazione dell'AREM:

a) cura l'elaborazione e l'implementazione del PRMC e ne seguel'attuazione con una continua azione di monitoraggio esupporto dei diversi soggetti pubblici e privati coinvolti;

b) cura la formazione e l'aggiornamento della sezione del Sistemainformativo territoriale (SIT) dedicato alla rete ciclabileregionale, in collaborazione con gli Uffici provinciali interessatidalla pianificazione della mobilità ciclistica, classificando leciclovie per tipologia e qualità in conformità all’articolo 7. IISIT è, nelle sue indicazioni principali, reso accessibile a mezzointernet;

c) progetta e vigila sulla manutenzione di opere e segnaleticadella rete d'iniziativa regionale d'intesa con le struttureregionali direttamente interessate;

d) cura i rapporti con enti e società per l'implementazionedell'uso della bicicletta e dell'intermodalità(bici+treno/bus/nave/aereo) promuovendo eventuali accordi;

e) propone alle competenti strutture regionali l'erogazione dieventuali incentivi economici alla mobilità ciclistica, sia per larealizzazione di infrastrutture ciclabili, sia per l'attivazione diazioni finalizzate all'incremento dell'uso della bicicletta;

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f) promuove l'uso della bicicletta presso i cittadini e favorisce losviluppo di servizi alla ciclabilità;

g) progetta interventi per l'educazione e la formazione sullamobilità ciclistica e azioni di sensibilizzazione per la diffusionedell'utilizzo della bicicletta negli spostamenti quotidiani;

h) promuove l'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasportoefficiente, pulito e sicuro, attraverso la costruzione di una reteinteristituzionale, con i diversi attori interessati nel settoredella formazione, educazione e comunicazione;

i) cura la diffusione dei dati sulla mobilità ciclistica - elaboratidall'Osservatorio regionale della mobilità e dal Centroregionale di monitoraggio della sicurezza stradale - al fine dipermettere a Comuni e Province di attuare politiche e diprogettare interventi coerenti con le analisi quantitative equalitative realizzate;

j) cura la partecipazione della Regione Puglia a programmi eprogetti europei per lo sviluppo della mobilità ciclistica.

Art. 4Azioni di sostegno alla mobilità ciclistica

1. Nella gestione della mobilità ciclistica la Regione Pugliapredispone strumenti decisionali inclusivi che possono garantire lapartecipazione, il confronto e la collaborazione dei diversi attoriinteressati dalla pianificazione e progettazione degli interventi per ladiffusione degli spostamenti in bicicletta.

2. La Regione è impegnata - in attuazione del PRMC e medianteintese con gli enti interessati - a promuovere il riuso, previariconversione in percorsi ciclabili e ciclopedonali, dei seguentimanufatti e/o infrastrutture:

a) le aree di sedime delle tratte ferroviarie dismesse o in disuso eritenute definitivamente non recuperabili all'esercizioferroviario;

b) le aree di sedime delle tratte stradali, ivi comprese quellemilitari, dismesse o in disuso;

c) gli argini e le alzaie dei fiumi, dei torrenti, dei canali e deilaghi, se utilizzabili, i tracciati e le strade di servizio (forestali,bonifica, acquedotti, enel, gas);

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d) le altre opere infrastrutturali lineari come condotte fognarie,cablaggi;

e) i ponti dismessi e gli altri manufatti stradali;f) i tratturi.

3. Nell'ambito della riconversione delle tratte ferroviarie dismesse,la Regione promuove, mediante apposite intese con i gestori delle retiferroviarie, il recupero e la conservazione delle stazioni e dei caselliferroviari insistenti sulla tratta, che, mediante specifico adeguamentofunzionale, sono destinati a strutture ricettive e di assistenza o puntidi ristoro specializzati per l'ospitalità di ciclisti e cicloturisti.

4. La Regione promuove altresì accordi con i gestori del trasportopubblico e collettivo locale e regionale e delle infrastrutture relative,allo scopo di attuare il trasporto combinato di passeggeri e cicli anchecon interventi infrastrutturali finalizzati a eliminare ostacoli e barriereall'accessibilità e alla fruizione del servizio di trasporto intermodale.

5. La Regione promuove, d'intesa con i soggetti attuatori, con leassociazioni degli utenti della bicicletta e con il sistema scolastico,attività di informazione e formazione tese alla diffusione dell'uso dellabicicletta, considerando gli aspetti inerenti la mobilità sostenibile, lasicurezza stradale, il benessere fisico e il miglioramento degli stili divita.

6. La Regione mantiene un sistema di informazione econsultazione, tramite accesso internet, dell'offerta ciclabile con itracciati dei percorsi, i punti di scambio intermodale e i punti diassistenza e di ristoro. Il sistema è costantemente aggiornato incollaborazione con i soggetti attuatori.

7. La Regione incentiva la diffusione della mobilità ciclistica ancheattraverso l'istituzione di premi per valorizzare le buone pratiche alivello locale e provinciale e l'organizzazione di giornate a tema persensibilizzare l'opinione pubblica all'utilizzo della bici per glispostamenti urbani.

8. La Regione favorisce l'utilizzo della bicicletta negli spostamenticasa-lavoro per i propri dipendenti e per quelli degli enti, istituti,agenzie, aziende o società dipendenti, controllati, vigilati o partecipatidalla Regione e incentiva le iniziative delle imprese volte aincrementare l'utilizzo della bicicletta tra i lavoratori.

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Art. 5Piani di Province e Comuni

1. In coerenza con le finalità di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, leProvince e i Comuni redigono piani per la mobilità ciclistica eciclopedonale per i territori di rispettiva competenza, in coerenza conil PRMC, ove vigente. II piano provinciale programma gli interventi alivello sovra-comunale ed è individuato quale elaborato integrativodel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), di cuicostituisce parte integrante e sostanziale. Il piano comunaleprogramma gli interventi a livello locale ed è individuato qualeelaborato integrativo dei Piano Urbanistico Generale (PUG) di cuicostituisce parte integrante e sostanziale. Gli atti di cui al presentecomma - se presentati separatamente dal piano cui appartengono -sono approvati con il medesimo procedimento di approvazione delsuddetto piano, quale loro variante, o anche anticipatamente a esso.

2. I piani provinciali e comunali individuano la rete ciclabile eciclopedonale quale elemento integrante della rete di livello regionale,prevedendo, anche in attuazione dei piani di spostamento casa-scuola/lavoro/tempo libero, la connessione dei grandi attrattori ditraffico, tra cui i poli scolastici e universitari, gli uffici pubblici, i centricommerciali, i distretti e le zone artigianali e industriali, il sistemadella mobilità pubblica e collettiva e, in generale, i luoghi di interessesociale, storico, culturale e turistico di fruizione pubblica.

3. I Piani della mobilità ciclistica predisposti dai Comuni e dalleProvince sono piani di settore dei Piani urbani della mobilità (PUM) edei Piani urbani del traffico (PUT), in quanto, contribuendo a spostarequote significative di traffico motorizzato verso quello ciclistico,perseguono gli obiettivi in tema di sostenibilità ambientale e riduzionedelle emissioni inquinanti, dei consumi energetici e del rumoreprodotti dal traffico.

Art. 6Programmazione degli interventi e delle azioni

1. In coerenza con il PRMC e con i piani di cui all’articolo 5, leProvince e i Comuni elaborano programmi triennali per l'attuazione di

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interventi sulla mobilità ciclistica per i territori di rispettivacompetenza.

2. I programmi prevedono, tra l'altro:a) la ricognizione in termini quantitativi e qualitativi delle

infrastrutture per la mobilità ciclistica esistenti o in via,direalizzazione;

b) la rilevazione delle azioni attivate a livello provinciale ecomunale per la promozione della mobilità ciclistica;

c) gli interventi infrastrutturali di cui avviare la realizzazionenell'arco di tre anni, valorizzando le infrastrutture per lamobilità ciclistica esistenti e garantendone la connessione conle reti ciclabili - esistenti e in corso di formazione - e con ilsistema di mobilità in generale;

d) gli interventi di realizzazione e manutenzione delle ciclovie,così come indicato all’articolo 7;

e) le fonti di finanziamento - pubbliche, private o concorsuali deidue soggetti - che si intendono attivare per realizzare gliinterventi e le azioni di cui al presente articolo;

f) il programma di interventi educativi e formativi perpromuovere la mobilità ciclistica a livello comunale eprovinciale;

g) il piano di comunicazione istituzionale a supporto degliinterventi;

h) i soggetti pubblici (enti parco, comunità montane, istitutiscolastici) o privati, cui compete l'attuazione degli interventi odelle azioni;

i) i tempi previsti per la realizzazione degli interventi e delleazioni di cui sopra.

Art. 7Classificazione delle ciclovie

1. Per dotare il territorio regionale di un rete di strade per lebiciclette, oltre alle piste ciclabili come definite dal decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successivemodifiche e integrazioni, che rappresentano il massimo grado diprotezione del ciclista dal traffico stradale, sono disponibili altre

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tipologie di percorsi, comunque rientranti nella definizione di ciclovie,vale a dire di itinerari idonei al transito delle biciclette, dotati didiversi livelli di protezione determinati da provvedimenti e/oinfrastrutture che rendono agevole la percorrenza ciclistica e leassicurano gradi di sicurezza variabili.

2. Un sistema integrato di ciclovie, siano esse urbane oextraurbane, è costituito da diversi segmenti raccordati tra loro,descritti e segnalati con precisione, costruiti o messi in sicurezza eche siano legittimamente percorribili dal ciclista.

3. Con riferimento ai parametri di traffico e sicurezza sidefiniscono le seguenti categorie di ciclovie:

a) pista ciclabile e/o ciclopedonale, come da articolo 3, comma 1,punto 39, del Codice della strada;

b) corsia ciclabile e/o ciclopedonale, come da articoli 140 e 146del Regolamento del Codice della strada;

c) pista/strada ciclabile in sede propria lontano dalle strade atraffico motorizzato (greenway);

d) sentiero ciclabile e/o percorso natura: sentiero/itinerario inparchi e zone protette, bordi fiume o ambiti rurali, anchesenza particolari standard costruttivi dove le biciclette sonoammesse;

e) strade senza traffico: strade con una percorrenza motorizzatagiornaliera inferiore a cinquanta veicoli/giorno;

f) strade a basso traffico: strade con una percorrenzamotorizzata giornaliera inferiore a cinquecento veicoli/giorno,senza punte superiori a cinquanta veicoli/h;

g) strada ciclabile o ciclostrada o "strada 30": strada extraurbanacon sezione della carreggiata non inferiore a 3 metri dedicataai veicoli non a motore salvo autorizzati (frontisti, agricoltori) ecomunque sottoposta a limite di velocità di 30 chilometri/h.ovvero itinerario ciclopedonale, come da articolo 2, comma 3,lettera F-bis, del Codice della strada;

h) area pedonale, come da articolo 3, comma 1, punto 2, delCodice della strada;

i) zona a traffico limitato, come da articolo 3, comma 1, punto54, del Codice della strada;

j) zona residenziale, come da articolo 3, comma 1, punto 58, delCodice della strada;

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k) zona a velocità limitata (per 30 chilometri/h o inferiori), comeda articolo 135, punto 14, del Regolamento del Codice dellastrada.

Art. 8Interventi di educazione, formazione e comunicazione per la mobilità

ciclistica

1. Per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi della presentelegge, la Regione Puglia considera strategiche le attività e gliinterventi di educazione, formazione e comunicazione per ladiffusione della mobilità ciclistica. A tale scopo promuove, organizza esostiene iniziative tese a favorire l'utilizzo generalizzato dellabicicletta in ambito urbano ed extraurbano, nel quadro di una piùampia azione finalizzata alla diffusione di pratiche e comportamentiorientati alla mobilità sostenibile.

2 Il PRMC di cui all’articolo 2 individua le priorità strategiche e gliobiettivi specifici in materia di educazione, formazione ecomunicazione per la diffusione della mobilità ciclistica, tenendo inconsiderazione i seguenti criteri generali:

a) la promozione e il sostegno finanziario a iniziative eprogrammi promossi in forma di collaborazione tra diversi entie istituzioni, pubblici e privati, che favoriscano lo scambio diesperienze, il confronto professionale, l'integrazione deiprogrammi di lavoro;

b) la realizzazione di iniziative di formazione, anche attraversol'utilizzo dei programmi dell’Unione europea, finalizzate allosviluppo di competenze e abilità in materia di promozione,organizzazione e gestione di programmi e progetti per ladiffusione della mobilità ciclistica;

c) la promozione e la realizzazione di iniziative di comunicazione,campagne informative, eventi, seminari e ogni altra attività,finalizzate alla sensibilizzazione dei cittadini/utenti all'utilizzodella bicicletta;

d) l'individuazione di procedure e strumenti per laprogrammazione, la progettazione e l'organizzazione delleattività legate alla mobilità ciclistica, caratterizzati

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dall'orientamento a processi partecipativi capaci di garantire ilconfronto e la collaborazione dei diversi attori istituzionali esociali, compresi i singoli cittadini;

e) la valorizzazione e il sostegno delle forme di cittadinanzaattiva, capaci di stimolare il protagonismo delle comunità localinella definizione degli obiettivi in materia di mobilità ciclistica.

3. In coerenza con il PRMC, i Comuni e le Province, nell'ambito deiprogrammi triennali per l'attuazione di interventi per la mobilitàciclistica di cui all’ articolo 6, prevedono:

a) percorsi casa-scuola in bicicletta;b) percorsi casa-lavoro in bicicletta;c) ciclofficine popolari e ciclofficine mobili;d) misure di sostegno alle officine di manutenzione della

bicicletta;e) eventi dedicati alla promozione degli spostamenti in bici,

manifestazioni e passeggiate per il turismo in bicicletta;f) realizzazione di conferenze, attività culturali e iniziative

educative atte a favorire la cultura della bicicletta come mezzodi trasporto;

g) attivazione presso gli enti preposti al turismo di servizi diinformazione per cicloturisti;

h) realizzazione di campagne di comunicazione a sostegno deltrasporto ciclistico in condizioni di sicurezza e della mobilitàsostenibile;

i) misure di sostegno alla promozione di attività imprenditoriali diservizio di trasporto con conducente o senza, mediantel'utilizzo di veicoli a trazione muscolare con particolareriferimento a bicicli, tricicli, quadricicli.

Art. 9Tipologie degli interventi e delle azioni ricompresi negli atti di

programmazione

1. Gli interventi per la mobilità ciclistica, sulla base anche dellecaratteristiche tecniche fissate dal decreto del Ministero dei lavoripubblici 30 novembre 1999, n. 557 (Regolamento recante norme perla definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili), e dal

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decreto interministeriale 6 luglio 1992, n. 467 (Regolamentoconcernente l’ammissione al contributo statale e la determinazionedella relativa misura degli interventi per la realizzazione di itinerariciclabili e pedonali nelle aree urbane, in attuazione dell’articolo 3,comma 2, della legge 28 giugno 1991, n. 208), e relativa circolaredella Presidenza del Consiglio dei ministri esplicativa 31 marzo 1993,n. 432, sono finalizzati alla progettazione, realizzazione e promozionedi:

a) reti urbane di piste ciclabili e ciclopedonali;b) reti extraurbane di ciclovie e infrastrutture a esse connesse;c) aree urbane a prevalenza di traffico non motorizzato

attraverso elementi dì moderazione del traffico.

2. Gli interventi e le azioni per favorire la mobilità ciclisticacomprendono tra l'altro:

a) posa in opera di idonea segnaletica specializzata per il trafficociclistico e, ove necessario, realizzazione di apposite dotazioniinfrastrutturali per la messa in sicurezza del traffico ciclisticosoprattutto nelle intersezioni con il traffico motorizzato, e inparticolare nelle rotatorie. Entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita lacompetente Commissione consiliare, approva il regolamentocon le indicazioni della segnaletica dedicata alle ciclovie;

b) realizzazione di sottopassi e sovrappassi ciclabili eciclopedonali;

c) predisposizione di aree attrezzate, libere o custodite, per lasosta delle biciclette in corrispondenza dei centri intermodali ditrasporto pubblico, d'intesa con le società di gestione, e pressostrutture pubbliche;

d) predisposizione di strutture, infrastrutture e servizi finalizzati amigliorare l'intermodalità fra biciclette e mezzi di trasportopubblico e collettivo;

e) realizzazione, d'intesa con le società di gestione del trasportoferroviario e con i titolari/gestori delle infrastrutture, diattrezzature per favorire l'intermodalità bici e treno. Tral'altro: spazi attrezzati per le soste delle bici nelle aree dipertinenza delle stazioni ferroviarie; interventi idonei arimuovere gli ostacoli e facilitare la movimentazione delle bicinelle stazioni fino ai convogli (canaline/scivoli lungo le scale,ascensori) e per l'accessibilità al materiale rotabile;promozione e comunicazione del servizio di trasporto delle bicial seguito, spazi attrezzati per il trasporto delle bici al seguito

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sia su nuovi mezzi che su mezzi esistenti in fase dimanutenzione straordinaria, nonché predisposizione distrutture per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici;

f) politiche di moderazione del traffico in ambito urbano,attraverso interventi di modifica infrastrutturale dellacarreggiata, come strade residenziali, isole ambientali e zone30, finalizzati a indurre gli automobilisti a una guida più lentae attenta, tale da favorire la coesistenza del trafficomotorizzato con pedoni e ciclisti;

g) predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte arealizzare l'intermodalità fra biciclette e mezzi di trasportopubblico;

h) intese con le aziende di trasporto pubblico e collettivo perl'integrazione con l'uso della bicicletta, nonché per lapredisposizione di strutture per il trasporto delle biciclette suimezzi pubblici;

i) realizzazione di servizi di biciclette a noleggio;j) redazione, pubblicazione e divulgazione di cartografia

specializzata anche di tipo informatico;k) realizzazione di campagne di comunicazione a sostegno del

trasporto ciclistico in condizioni di sicurezza e della mobilitàsostenibile;

l) interventi di educazione, formazione e comunicazione per lamobilità ciclistica come previsto all’articolo 8;

m) ogni ulteriore intervento finalizzato allo sviluppo e allasicurezza del traffico ciclistico.

3. Nel quadro delle indicazioni del PRT, una quota non inferiore al10 per cento dei posti auto previsti, adeguatamente attrezzata, deveessere riservata ad area sosta per biciclette.

Art. 10Gestione e manutenzione

1. La manutenzione delle ciclovie e dei percorsi attuati a seguitodelle scelte definite dal PRMC, così come dei percorsi e delle cicloviepreesistenti, è a carico degli enti proprietari nel cui territorio insiste ilpercorso. Gli accordi di programma che definiscono tracciati che

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insistono sul territorio di più Comuni devono prevedere anche laripartizione dei costi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.La Regione assicura l'erogazione di contributi secondo un pianoprestabilito dalla Giunta regionale.

2. Per l'illuminazione delle ciclovie vanno adottate,prioritariamente, fonti energetiche rinnovabili e metodologie dirisparmio energetico.

3. La Giunta regionale detta criteri per la concessione di contributiper la manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei tracciati, aglienti che prevedono, nella loro pianificazione territoriale, infrastruttureciclabili.

Art. 11Soggetti attuatori

1. Le Province, i Comuni, gli enti gestori dei parchi nazionali,regionali e locali adottano ogni iniziativa utile per realizzare epromuovere, anche con la collaborazione di privati, gli interventiprevisti dalla presente legge, ricorrendo ad adeguate forme diconcertazione, compresi gli accordi di programma.

2. I soggetti privati sono incentivati, previe intese con gli entipubblici competenti, a installare strutture attrezzate per l'integrazionedel trasporto pubblico con l'uso della bicicletta, nonché a promuovereagevolazioni per i propri dipendenti.

Art. 12Disposizioni particolari per le Province

1. Le Province adottano, entro un anno dalla data di entrata invigore della presente legge, soluzioni organizzative interne che

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consentano di garantire un’idonea attuazione delle finalità di cuiall'articolo 1 anche attraverso:

a) la stesura e l'aggiornamento del SIT della rete ciclabileprovinciale, classificando le ciclovie per tipologia e qualità, anorma dell’articolo 7. Il SIT è, nelle sue indicazioni principali,reso accessibile a mezzo internet;

b) la progettazione e la manutenzione di opere e segnaletica dellarete d'iniziativa provinciale;

c) l'assistenza agli enti locali nella redazione degli strumenti dellapianificazione ciclabile di settore all'interno di PUG, PUT e PUM;

d) l'assistenza agli enti locali e agli enti gestori di aree protettenella gestione della rete ciclistica;

e) la promozione dell'uso della bicicletta presso i cittadini, anchefavorendo lo sviluppo di servizi alla ciclabilità.

Art. 13Disposizioni particolari per i comuni

1. I Comuni, sedi di stazioni ferroviarie o di autostazioni o distazioni metropolitane, prevedono, in prossimità delle suddetteinfrastrutture, la realizzazione di velostazioni, ovvero di adeguaticentri per il deposito custodito di cicli, l'assistenza tecnica el’eventuale annesso servizio di noleggio biciclette.

2. Per la realizzazione delle velostazioni di cui al comma 1, icomuni stipulano convenzioni con le aziende che gestiscono lestazioni ferroviarie, metropolitane o automobilistiche.

3. I Comuni che non gestiscono direttamente le velostazioniassegnano prioritariamente la gestione delle stesse alle aziende ditrasporto o alle cooperative sociali.

4. I Comuni inseriscono nei regolamenti edilizi norme per larealizzazione di spazi comuni e attrezzati negli edifici adibiti aresidenza e attività terziarie o produttive e nelle strutture pubblicheper il deposito di biciclette.

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5. Negli edifici di edilizia residenziale pubblica è fatto obbligo diconsentire il deposito attrezzato di biciclette in cortili o spazi comuni.

Art. 14Finanziamenti degli interventi e delle azioni

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione degli articolinumero 3, 4, 10 e 11 si provvede nei limiti degli stanziamenti nelcapitolo 553027, UPB 03.04.03., denominato “Spese per l’attuazionedegli interventi regionali in materia di sicurezza stradale, mobilitàsostenibile e infrastrutture trasportistiche” del bilancio di previsione2012 e pluriennale 2012-2014 e con risorse statali e comunitarieeventualmente assegnate.

2. Per la finalità di cui all’articolo 8 è istituito nel bilancioautonomo regionale, UPB 03.04.03., il capitolo di spesa n. 553028denominato “Interventi di educazione, formazione e comunicazioneper la mobilità ciclistica - articolo 8 della legge regionale _______2012, n. ____” con un stanziamento, in termini di competenza ecassa, di euro 10 mila, con corrispondente riduzione della dotazionefinanziaria del cap. 553027, UPB 3.4.3“.

3. La Giunta regionale determina le modalità di assegnazione deicontributi per la realizzazione di infrastrutture per la ciclabilità,riconoscendo priorità agli interventi previsti nel PRMC e previsti neiprogrammi triennali per l'attuazione di interventi sulla mobilitàciclistica delle Province e dei Comuni di cui agli articoli 2 e 6. Con lostesso atto sono definite le modalità di erogazione in relazione allatipologia di intervento.

4. I finanziamenti regionali, sia quelli di bilancio autonomo siaquelli statali e/o dell’Unione europea da impiegare per la costruzionedi nuove strade o la manutenzione straordinaria di strade esistenti,sono concessi a condizione che il progetto dell'opera preveda larealizzazione di una pista ciclabile adiacente. La suddetta pista sideve estendere per l'intero sviluppo dell'arteria stradale, compresisovrappassi, sottopassi e rotatorie.

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5. I finanziamenti di cui al comma 4 possono essere revocati odecurtati nei casi in cui, in corso d'opera o a completamento dellastessa, la pista ciclabile dovesse risultare stralciata in tutto o in partedall'intervento.

6. Le strade interessate dal presente articolo sono quelleclassificate ai sensi delle lettere B, C, D, E ed F del comma 2dell'articolo 2 del d.lgs. 285/1992, e successive modifiche eintegrazioni.

7. A partire dal secondo anno successivo alla data di entrata invigore della presente legge, è possibile accedere ai finanziamentiregionali per interventi sulle ciclovie, come classificate all’articolo 7,qualora comprese nei piani di cui all'articolo 5 e nei programmi di cuiall'articolo 6.

8. Nell’ambito dei programmi triennali per l’attuazione di interventisulla mobilità ciclistica, tra gli elaborati progettuali per l’ammissione afinanziamento e tra quelli specifici per l’approvazione dello stato finaledel collaudo dell’opera ultimata, è inclusa una scheda con i daticaratteristici del progetto e dell’opera completata. Il responsabile delprocedimento trasmette tale scheda all’ufficio che cural’aggiornamento del SIT, ai sensi dell’articolo 3.

IL PRESIDENTE DEL CONIGLIO(Onofrio Introna)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO(Silvana Vernola)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIOASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI

(Silvana Vernola)

Consigl io Regionale del la Puglia19

E’ estratto del verbale della seduta del 4 dicembre 2012 ed èconforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONIGLIO(Onofrio Introna)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO(Silvana Vernola)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIOASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI

(Silvana Vernola)