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Aspetti previdenziali Paolo Torazza Legge di Stabilità 2016

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Aspetti previdenziali

Paolo Torazza

Legge di Stabilità 2016

• CIG in deroga 2016

• Istruzioni operative per domande CIGO

• Fondi di solidarietà ex D. Lgs. n. 148/2015

• DURC – nuovo modello di dichiarazione DTL

Altre novità INPS

Periodo transitorio fino al 2016

La Legge 92/2012

per garantire la graduale transizione verso il regime delineato dallariforma degli ammortizzatori sociali di cui alla Legge 92/2012,

assicurando la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dellostato di debolezza dei livelli produttivi del Paese, per gli anni 2013-2016,

ha riconosciuto la possibilità per il Ministro del lavoro di concerto con ilMEF di concedere fino a tutto il 2016 i trattamenti di integrazionesalariale in deroga, secondo le modalità e i criteri definiti nei commi 64-67 dell’art. 2.

CIG in deroga 2016

INPS con circolare 56 del 29/3/2016 fornisce chiarimenti di raccordo fra:

• D.I. 83473/2014 recante criteri di concessione degli ammortizzatori sociali inderoga in una fase di graduale transizione verso il regime delineato dallaLegge 92/2012 per gli anni 2013-2016.

• D. Lgs. n. 148/2015 (già oggetto di circolare n. 4/2016) recante la disciplina gliammortizzatori sociali in costanza di rapporto. Ad esso è rimandata anche ladisciplina degli ammortizzatori in deroga in via residuale per gli istituti nonnormati dal D.I. 83473/2014;

• L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) dispone il rifinanziamento della Cig inderoga con 250 milioni. La modifica si è resa necessaria per consentire iltransito ai nuovi ammortizzatori previsti dal Jobs Act (in particolare verso inuovi fondi di solidarietà di settore).

• Circ. Min. Lav. n. 4/2016 recante chiarimenti e indicazioni operative sugliammortizzatori in deroga.

CIG in deroga 2016

Anzianità aziendale CIG in deroga

• 12 mesi alla data inizio intervento (D.I. 83473/2014);

Anzianità aziendale CIGO e CIGS

• 90 gg. alla data di presentazione della domanda di concessione (D.Lgs. n. 148/2015)

CIG in deroga 2016

Apprendisti

Il D. Lgs. 148/2015 comprende fra i destinatari di CIG gli apprendisti concontratto di apprendistato professionalizzante;

Pertanto possono essere destinatari di CIGD

• soggetti con rapporti di apprendistato diversi da quelloprofessionalizzante (apprendistato per la qualifica e il diplomaprofessionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e ilcertificato di specializzazione tecnica superiore e apprendistato dialta formazione e ricerca);

• apprendisti professionalizzanti nei casi in cui non ricorrano ipresupposti di cui agli artt. 1 e 2 del D. Lgs. n. 148/2015.

CIG in deroga 2016

Contributo addizionale

La disciplina prevista da art. 5 D. Lgs. n. 148/2015 trova applicazione per tutti i tipidi cassa, compresa la CIGD sia in quanto il D.I. 83473/2014 a riguardo nulladispone.

� 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le orenon lavorate relativamente ai periodi di integrazione salariale fruiti attraversoanche più interventi fino ad un massimo di 52 settimane in un quinquienniomobile.

� 12% oltre le 52 settimane, sino ad un massimo di 104 settimane in unquinquiennio mobile;

� 15% oltre le 104 settimane in un quinquiennio mobile.

CIG in deroga 2016

Contributo addizionale

La nuova disciplina si applica a tutte le determine concessorie trasmesse da Regioni sul SIP(sistema informativo dei percettori) con i numeri di decreto convenzionale:

• 33337 (decreti regionali per competenza 2015 in deroga a D. 8347372014);

• 33338 (decreti regionali relativi annualità 2016);

• 33339 (decreti regionali per periodi di competenza 2016 ai sensi L. 208/2015).

Prima del D. Lgs. 148/2015, le aziende destinatarie della CIGD in deroga non rientranti nelleprevisioni della Legge 223/1991 (msg INPS 2599/2008) erano:

• escluse dal versamento del contributo 0,90%;

• soggette al contributo addizionale del 3% e 4,5% per il periodo di fruizione CIGD.

Trattandosi di materia disciplinata da norma di legge, gli accordi governativi o regionali non potevano derogarvi, stabilendo criteri applicativi differenti.

CIG in deroga 2016

Rimborso e conguaglio prestazioni

Il termine decadenziale di 6 mesi per il conguaglio o la richiesta di rimborso delleintegrazioni salariali corrisposte (art. 7, c. 3, D. Lgs. n. 148/2015) trova applicazioneper tutte le tipologie di cassa compresa la CIGD, in quanto il D.I. 83473/2014 ariguardo nulla dispone.

Per i trattamenti richiesti dal 24/9/2015 il termine di 6 mesi decorre :

• Dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo di CIGautorizzato;

• Dalla data del provvedimento di autorizzazione se successivo.

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Termini di presentazione domanda

20 giorni dalla data di inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa(art. 2, comma 7, D. n. 83473/2014).

In caso di presentazione tardiva della domanda il trattamento CIGD decorredall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda.

Il D. Lgs. n. 148/2015 ha introdotto termini diversi

• 15 gg decorrenti dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativaper la CIGO;

• 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacaleo dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale per la CIGS.

CIG in deroga 2016

Trattamento di Fine Rapporto

INPS non rimborsa le quote di TFR maturate durante il periodo di sospensionelavorativa ininterrotta con intervento della CIGD seguito dalla risoluzione delrapporto di lavoro. Le quote di TFR sono a carico del datore di lavoro.

Oltretutto, l'art 46, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 148/2015 ha abrogato laLegge 464/1972 che stabiliva che le aziende potessero richiedere alla CIG ilrimborso delle quote di TFR maturate durante il periodo di CIGS dai lavoratorisospesi e corrisposte ai lavoratori licenziati al termine del periodo integrato.

Pertanto a seguito dell'abrogazione, le quote di TFR sono, salvo l'ipotesi delContratto di Solidarietà, a carico del datore di lavoro ex art. 21, comma 5 D. Lgs.148/2015.

CIG in deroga 2016

Raccordo con disciplina FIS e Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi

La nota ministeriale n. 40 del 11/02/2016 dispone che i datori di lavoro cheoccupano più di 15 dipendenti e che operano nei settori nei quali non sonoprevisti ammortizzatori sociali possono scegliere tra il ricorso alla CIGD o leprestazioni del FIS, nei limiti previsti dalla normativa di settore in quanto durata edimporto dei due strumenti si equivalgono.

In caso accedano alla CIGD deve trattarsi di aziende che rientrano nel campo diapplicazione del decreto n. 83473/2014, di cui vanno applicati i criteri e i limiti.

La facoltà di scelta è attribuita anche alle società che rientrano nel campo deiFondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi.

INPS controlla che non si verifichino duplicazioni di prestazioni. Le domande ditrattamento CIGD e di intervento dei Fondi non possono essere presentate perperiodi coincidenti.

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Durata e proroga ammortizzatori in deroga

La Legge di Stabilità 2016 (art. 1 c. 304, L. n. 208/2015) prevede che la CIGD puòessere concessa e prorogata, nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2016, per unperiodo non superiore a 3 MESI nell'arco dell'anno.

Il controllo del limite di durata massima della CIGD va effettuato con riferimentoall'UP.

Unità Produttiva: sede legale, stabilimenti, filiali e i laboratori distaccati dalla sede,con organizzazione autonoma.

Organizzazione autonoma: attività idonea a realizzare l'intero ciclo produttivo ouna sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in viacontinuativa. Non costituiscono UP le stazioni di lavoro temporanee e lepostazioni di lavoro che ospitano solo parte del processo produttivo.

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Unità operativa

La comunicazione dell'apertura dell'UP deve essere effettuata dal sito INPSaccedendo dai “Servizi per aziende e consulenti” alla funzione “Comunicazioneunità operativa/Accentramento contributivo”.

In fase di autorizzazione l'INPS può chiedere ulteriore documenti probatori rispettoa quelli prodotti in sede di domanda di autorizzazione alla Regione.

Nel caso le unità produttive non rispondano ai predetti criteri di autonomia ledomande dovranno essere ricondotte alla sede aziendale con cui è stata apertala matricola INPS.

CIG in deroga 2016

Controlli

Gli ammortizzatori sociali in deroga sono concessi nei limiti delle risorse stanziate ea tal fine:

- le Regioni trasmettono tramite il sistema SIP i provvedimenti concessori dicompetenza 2016 utilizzando come numero di decreto quello convenzionale“33338”.

- le sedi territoriali INPS nell'emettere le autorizzazioni di CIG in deroga utilizzano lostesso numero di decreto e come codice di intervento il “699”.

Le DR INPS monitorano le spese al fine di verificare il rispetto dei limiti difinanziamento concesso ad ogni Regione.

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Controlli

Le sedi INPS territorialmente competenti a trattare le domande CIGDnell'emettere le autorizzazioni relative ai decreti regionali per l'annualità 2016(decreto 33338) verificano:

• preventivo utilizzo degli strumenti ordinari di flessibilità (art. 2, co. 8, D.I.83473/2014);

• che il periodo di concessione per UP non superi i 3 mesi;

• lo “stato azienda” analizzando i dati sintetici dell'anagrafica aziendale.

Se dai controlli risulta una incompatibilità alla concessione la sede INPS:

• non autorizza la richiesta;

• effettua la segnalazione alla DR competente che deve informare la Regioneche valuta di nuovo la domanda e può emettere nuovo decretocompatibile con quanto previsto dal D.I. 83473/2014.

CIG in deroga 2016

Preventivo utilizzo strumenti ordinari di flessibilità

L’art. 2, co 8 D.I. 83473/2014 ha sottolineato che per fruire della CIGD, l’impresadeve aver preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità (ferieresidue e maturate, permessi, banca ore, ecc…).

Si ritiene che tra gli strumenti ordinari di flessibilità si inseriscono anche gli istituti difonte contrattuale.

La circolare INPS n. 107/2015 sottolinea che per “permessi” si intendono ipermessi a qualsiasi titolo retribuiti, mentre per “ferie residue e maturate” siintendono, come da nota ministeriale prot. n. 5425/2014, quelle residue dell’annoprecedente e quelle maturate fino alla data di inizio delle sospensioni; sono daescludersi le ferie programmate che coincidono, ad esempio, con le chiusureprogrammate.

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Pagamento

La sede INPS territorialmente competente in caso di autorizzazione prima diprocedere al pagamento diretto delle prestazioni controlla:

- la compatibilità dei soggetti beneficiari;

- l'anzianità aziendale del lavoratore di almeno 12 mesi presso l'impresa.

Nel caso di trattamenti CIGD erogati a seguito della Legge di Stabilità 2016(numeri di decreto convenzionale 33339) INPS oltre ai soliti controlli dicompatibilità dei beneficiari effettua il monitoraggio della spesa tramite il SIP.

CIG in deroga 2016

Accordo quadro 2016 Regione Liguria

ll D.I. n. 83473/2014 demanda alle Regioni il compito di individuare con accordo quadrocon le parti sociali e datoriali le priorità di intervento in sede regionale e le modalità dierogazione degli ammortizzatori in deroga.

L'accordo quadro della Regione Liguria per la concessione degli ammortizzatori sociali inderoga nell'anno 2016 è stato sottoscritto il 25 gennaio 2016.

Possono presentare domanda di CIGD:

� le imprese di qualsiasi settore, ad esclusione di quello della pesca,

� con riferimento alle UP ubicate in Liguria,

� non soggette alla disciplina in materia di CIGO o CIGS e alla disciplina dei fondi di cuiagli articoli 26, 27 e 29 del D. Lgs. 148/2015 o in condizione di esaurimento delle tutelepreviste dalla normativa vigente.

In caso di UP ubicate in più regioni la concessione è rilasciata esclusivamente dal Ministerodel Lavoro.

CIG in deroga 2016

Accordo quadro 2016 Regione Liguria

CIGD non può essere concessa a lavoratori per cui ricorrono le condizioni di accesso aanaloghe prestazioni previste dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali.

Per lavoratori a t. d. o somministrati viene concessa fino a scadenza contrattuale.

Può essere concessa ai lavoratori sospesi o a orario ridotto per le seguenti causali:

� Situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ailavoratori

� Situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato

� Crisi aziendali

� Ristrutturazione o riorganizzazione

Non può essere concesso in caso di cessazione dell'attività dell'impresa o di parte dellastessa.

CIG in deroga 2016

Accordo quadro 2016 Regione Liguria

In relazione a ciascuna UP il trattamento di CIGD può essere concesso oprorogato per un periodo non superiore a tre mesi (92 giorni) nell'arco dell'anno2016.

Per le imprese soggette alla disciplina CIGO o CIGS e alla disciplina dei fondi dicui agli articoli 26, 27 e 29 del D. Lgs. 148/2015 il superamento dei limiti temporalidisposti dal D. Lgs. n. 148/2015 può essere previsto, qualora tali fondi sianoeffettivamente costituiti ed erogatori delle prestazioni, unicamente in caso dieccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livellioccupazionali ed in presenza di concrete prospettive di ripresa dell’attivitàproduttiva e comunque nei limiti delle causali di cui sopra.

CIG in deroga 2016

Presentazione domanda Regione Liguria

La domanda di concessione o proroga del trattamento con richiesta dipagamento diretto si presenta telematicamente alla Regione Liguria allegandol'accordo con le OO.SS entro 20 gg dalla data in cui ha avuto inizio lasospensione o riduzione dell'orario di lavoro.

Le aziende hanno obbligo di

� indicare, non appena in possesso del numero di decreto di ammissibilità, leore di CIGD usufuite ogni mese mediante la funzionalità “Rendicontazionemensile delle CIGD in deroga” disponibile nel sistema informatico delle“Comunicazioni on line” della Regione Liguria.

� presentare mensilmente all'INPS i modelli SR41 per l'erogazione deltrattamento entro e non oltre il 25° giorno del mese successivo a quello difruizione del trattamento.

CIG in deroga 2016

CIG in deroga 2016

Presentazione domanda Regione Liguria

A Regione Liguria - Settore Politiche del Lavoro e delle Migrazioni – Unità OperativaPolitiche per le Imprese, Via Fieschi 17 - 16121 Genova, istanza in bollo predispostaper via telematica attraverso il sistema informatico delle Comunicazioni Obbligatoriedella Regione Liguria all’indirizzo www.regione.liguria.it/co, che deve essere stampatae inviata in originale a mezzo racc. A.R. entro 20 gg. da inizio la sospensione o lariduzione dell’orario di lavoro.

All’istanza stampata, debitamente sottoscritta, deve essere allegato:

� ricevuta invio comunicazione on line contenente elenco nominativo dei lavoratoriper i quali l'azienda richiede il trattamento CIGD, da stampare tramite il sistemainformatico; tale ricevuta deve essere sottoscritta in ogni sua parte;

� originale verbale di accordo sindacale redatto sulla base del modello predispostodalla Regione Liguria - reperibile sul sito della Regione Liguriawww.regione.liguria.it al seguente percorso: ”scuola formazione lavoro”>“lavoro”>”ammortizzatori sociali in deroga”

� fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, ex art. 38 D.P.R. 445/2000.

CIG in deroga 2016

Presentazione domanda Regione Liguria

Se la documentazione è incompleta o non conforme, la Regione Liguria richiedele necessarie integrazioni tramite l’indirizzo mail indicato nell’istanza.

La Regione Liguria predispone il relativo decreto di ammissibilità alla CIGD cheviene pubblicato sul sistema informatico delle Comunicazioni Obbligatorie dellaRegione Liguria all’indirizzo http://www.regione.liguria.it/co.

Viene data all'azienda richiedente comunicazione dell’esito del procedimentotramite informazione alla mail indicata nell’istanza.

Il decreto di autorizzazione al pagamento delle indennità, predisposto mese permese, viene inviato all’INPS che provvede a erogare i trattamenti direttamente allavoratore, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e previa verifica deirequisiti.

CIG in deroga 2016

Presentazione domanda Regione Liguria

Il datore di lavoro deve far sottoscrivere a ciascun lavoratore interessato dalleprocedure di CIGD l’“Informativa al Lavoratore in Cassa Integrazione in Deroga”riguardante, in particolare per i lavoratori sospesi da più di 6 mesi, la possibilità diusufruire dei servizi di politica attiva del lavoro attraverso lo “Sportello Deroga” delCentro per l'Impiego territorialmente competente reperibile sul sitowww.regione.liguria.it al percorso: "scuola formazione lavoro" > "lavoro" >"ammortizzatori sociali in deroga". La dichiarazione di cui sopra è sottoscritta emantenuta in duplice originale, una presso il lavoratore e l’altra presso il datore dilavoro.

Il datore di lavoro dovrà altresì provvedere a comunicare tramite appositomodulo a Italia Lavoro Unità Territoriale Liguria ([email protected]) i datirelativi ai lavoratori interessati dal trattamento.

Le medesime procedure devono essere adottate anche nel caso di richiesta diproroga del trattamento di CIGD.

CIG in deroga 2016

Disposizioni procedurali Regione Liguria

Le disposizioni procedurali e la modulistica e le circolari del Ministero del lavorosono pubblicate sul sito internet della Regione Liguria alla pagina “Ammortizzatorisociali in deroga” della voce “Lavoro” della sezione “Scuola Formazione elavoro”.

CIG in deroga 2016

Disposizioni procedurali Regione Liguria

I datori di lavoro sono tenuti ad indicare obbligatoriamente nell'istanza il proprioindirizzo di posta elettronica ed un numero telefonico mobile che sarannoutilizzati dalla regione per le future comunicazioni.

La DTL e la Direzione Regionale INPS hanno accesso al sistema informatico delleCO e possono disporre ispezioni e controlli sull'effettiva fruizione degliammortizzatori sociali in deroga.

Per quanto non espressamente previsto dall'accordo si rinvia al D.I. 83473/2014.

CIG in deroga 2016

Riordino ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

Il D. Lgs. 148 del 14 settembre 2015 (in vigore dal 24 settembre 2015), in attuazionealla Legge 183 del 10 dicembre 2014, ha riordinato la materia degliammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Il decreto disegna un nuovo sistema di ammortizzatori sociali, introduce un unicotesto normativo di 47 articoli, elimina di fatto la CIGD (aumentando il raggiod'azione e l'operatività dei fondi di solidarietà bilaterali), ridefinisce i contratti disolidarietà (che diventano una causale di intervento della CIGS) e concentratutte le possibili richieste su due tipologie di interventi:

- le integrazioni salariali (CIGO e CIGS, che comprende il Contratto diSolidarietà);

- i fondi di solidarietà bilaterali già previsti dalla Legge Fornero, che oggivengono completamente ridisciplinati assorbendo, tra gli altri, i contratti disolidarietà di tipo B.

Istruzioni operative per domande CIGO

Tipologie di integrazioni salariali

Le disposizioni contenute nel D. Lgs. 148 del 14 settembre 2015 possono esseresuddivise in QUATTRO GRUPPI fondamentali:

1. disposizioni comuni alla CIGO e alla CIGS

2. disposizioni in materia di CIGO

3. disposizioni in materia di CIGS

4. disposizioni in materia di Fondi di Solidarietà

Istruzioni operative per domande CIGO

Causali – art. 11

Ai dipendenti delle imprese interessate è corrisposta l’integrazionesalariale ordinaria n ei seguenti casi:

• situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresao ai dipendenti , incluse le intemperie stagionali.

• situazioni temporanee di mercato.

Istruzioni operative per domande CIGO

Causali – art. 11

Le causali denotano ancora che la CIGO è un ammortizzatore al qualesi può ricorrere per crisi di breve durata e di natura transitoria.

Il requisito della transitorietà della causale, e quindi della ripresa dellanormale attività lavorativa, è rimarcato dal quadro generale dellariforma – che prevede, anche per la CIGS, il venir meno degli interventiper quei casi in cui le aziende cessino l’attività produttiva - nonché daspecifiche previsioni, quale quella di cui all’art. 2, co. 4 che presupponela ripresa della normale attività lavorativa per la proroga del periodo diapprendistato.

Un maggiore approfondimento sulle causali e i relativi indici divalutazione, sarà contenuto nell’emanando decreto di cui all’art. 16,co. 2, che guiderà le sedi dell’INPS nell’azione concessiva della CIGO inseguito all’abolizione della commissioni provinciali a decorrere dal 1gennaio 2016.

Istruzioni operative per domande CIGO

Nozione di Unità produttiva

il principio generale sul limite di durata massima delle fruizioni di integrazionesalariale si fonda sul concetto di unità produttiva.

Questo concetto organizzativo è adottato dal D. Lgs. n. 148/2015 comeparametro di riferimento:-per definire il requisito soggettivo dell’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90giorni;

-per calcolare, con riferimento alla CIGO, i tre limiti temporali massimiconcomitanti di utilizzo dell’ammortizzatore sociale (limite del quinquenniomobile, limite delle 52 settimane nel biennio, limite di un terzo delle ore lavorabili);

-per definire, in base ai suddetti limiti temporali, l’incremento del contributoaddizionale;

- per radicare la competenza delle sedi INPS per la trattazione delle istanze.

Istruzioni operative per domande CIGO

Durata – art. 12

Durata massima della CIGO è pari a 13 settimane continuative. Il periodo può essereprorogato trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane.

Dopo 52 settimane CONSECUTIVE di CIGO, una nuova domanda può essere prodotta per lastessa UP, solo dopo ulteriori 52 settimane di normale attività lavorativa. Ai fini del computodel suddetto limite temporale si tiene conto anche dei periodi di CIGO anteriori al 24settembre 2015, non essendo modificata la disciplina di riferimento relativa al biennio mobiledi integrazioni salariali ordinarie.

L'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi NON CONSECUTIVI non può superarecomplessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.

Tali limiti non trovano applicazione nei casi di intervento richiesto a causa di eventioggettivamente non evitabili (es: eventi naturali) ad eccezione dei trattamenti richiesti daimprese del settore edile e lapideo.

In base all'art. 4 del D. Lgs. 148/2015, per ciascuna UP, il trattamento di CIGO e quello di CIGS(comprensivo del CDS), non può superare la DURATA MASSIMA COMPLESSIVA DI 24 MESI INUN QUINQUENNIO MOBILE. Il «nuovo» quinquennio mobile inizia con il primo giorno di fruizionedell’ammortizzatore post 24 settembre 2015

Istruzioni operative per domande CIGO

Durata – art. 12

NOVITÀ: NUMERO MASSIMO DI ORE INDENNIZZABILI

• non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedentiil limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento atutti i lavoratori dell'UP mediamente occupati nel semestre precedente ladomanda di CIGO.

• con riferimento all’UP interessata, l’impresa deve comunicare il numero dilavoratori mediamente occupati nel semestre precedente distinti per orariocontrattuale.

Se in un biennio ci sono circa 4.000 ore a lavoratore (40 ore sett. X 52 sett. X 2), ilmassimo delle ore di CIGO autorizzabili è pari a 1.300 circa.

Vedasi anche l’ algoritmo di calcolo contenuto nell’ allegato n.3 alla circolareINPS n. 197/2015.

Istruzioni operative per domande CIGO

Durata – art. 12

NOVITÀ: NUMERO MASSIMO DI ORE INDENNIZZABILI

Istruzioni operative per domande CIGO

Prime Istruzioni (Messaggio INPS n. 5919 del 24 settembre 2015)

D. lgs 148 del 14 settembre 2015 – riordino della normativa in materia di

ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Al fine di assicurare la continuità dei servizi fornisce le seguenti prime istruzioni.

Le domande per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativaprecedenti alla giornata odierna, 24 settembre, data di entrata in vigore deldecreto, potranno continuare ad essere presentate dalle aziende con leconsuete modalità, previste nella previgente disciplina.

Le domande per gli eventi di sospensione o riduzione verificatisi a partire dalladata odierna, dovranno , invece, seguire la nuova disciplina.

Primo riferimento al file CSV.

Istruzioni operative per domande CIGO

Procedimento (art. 15 D. Lgs 148/2015)

La domanda di concessione del trattamento di CIGO deve esserepresentata telematicamente all’INPS entro il termine di 15 giornidall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (Mess.

Inps 5919/2015).

Nella domanda di CIGO devono essere indicati:

� la causa di sospensione o riduzione;

� la presumibile durata;

� i nominativi interessati;

� le ore richieste.

Istruzioni operative per domande CIGO

Procedimento (art. 15 D. Lgs 148/2015)

Se la domanda è presentata dopo il termine indicato, l'eventualetrattamento di integrazione salariale NON potrà aver luogo per periodianteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi undanno ai lavoratori per la perdita parziale o totale del dirittoall'integrazione salariale, l'impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratoristessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale nonpercepita.

Istruzioni operative per domande CIGO

Procedimento (art. 15 D. Lgs 148/2015)

I limiti interni fissati nell’ambito della revisione delle durate, cheprescrivono di non superare, con l’autorizzazione, un terzo delle oreordinarie lavorabili nel biennio mobile, e il controllo sull’anzianitàlavorativa (v. art. 1), impongono informazioni dettagliate sui lavoratoridell’unità produttiva interessata dalla CIGO.

Istruzioni operative per domande CIGO

Procedimento

Le domande devono essere corredate dall’elenco dei nominativi deilavoratori interessati a sospensione/riduzione di orario nonché dalnumero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedentedistinti per orario contrattuale: a tal fine le aziende devono allegare unfile in formato CSV contenente dati sugli addetti alla UP interessata.

La circolare 197/2015 contiene una nuova versione del tracciato CSV.

I dati da fornire per ciascun addetto sono riportati nel documentopresente su www.inps.it, servizi online, servizi per aziende e consulenti,CIG Ordinaria, “Flusso web”, link “Documentazione” alla voce“Tracciato per invio beneficiari”.

Per consentire alle aziende di presentare le domande senza soluzione dicontinuità, l’elenco degli addetti alla UP poteva inizialmente esserefornito anche in una fase successiva all’invio della domanda.

Istruzioni operative per domande CIGO

Controlli procedurali (Messaggio INPS n. 1007 del 3 marzo 2016)

Per permettere l’invio delle domande senza soluzione di continuità, fino al 31marzo è stato possibile inoltro delle domande CIGO senza l’allegato, salvo ilsuccessivo invio secondo gli standard richiesti, pena l’improcedibilità dell’istanza.

Dopo il 31 marzo 2016, le domande prive dell’allegato CSV o recanti allegatoCSV non conforme non saranno più accettate dal sistema informatico dell’INPS.

Improrogabilmente entro il 30 aprile 2016 devono essere integrate le domande diCIGO pervenute senza l’allegato relativo ai lavoratori dell’UP. Le domandeancora prive del predetto file CSV alla data del 30.4.2016 verranno respinte percarenza di documentazione.

Le domande già pervenute prima del 26.2.06 con elenco lavoratori allegato manon conforme a quanto prescritto, le sedi devono, entro il 30.4.2016, inviare unavviso all’azienda con cui si chiede, entro il termine perentorio di 15 gg, laripresentazione del file CSV secondo gli standard richiesti. Anche in tal caso, ledomande per cui le aziende non ripresenteranno nei termini il predetto allegato,devono essere respinte dalla sede per carenza di documentazione.

Istruzioni operative per domande CIGO

Linee guida per la compilazione dei file CSV

I file .CSV devono essere conformi al primo foglio dell’allegato 3 della circolare197/2015 che prevede 14 colonne, cioè fino alla colonna N.

Istruzioni operative per domande CIGO

Linee guida per la compilazione dei file CSV

In particolare:

•Vanno mandati privi delle colonne O,P,Q;

•Va eliminata la eventuale riga dei totali e di eventuali righe sporche;

•Vanno eliminate le eventuali righe descrittive;

•Aprendo il file con un editore di testi (esempio WordPad) non devonoessere presenti righe vuote formate di soli caratteri separatori (es. “;”)

•Aprendo il file con un editore di testi (esempio WordPad), per ciascunaddetto non devono essere presenti campi vuoti successivi al 14°individuabili dalla presenza dei soli caratteri separatori (esempio “;”)

Istruzioni operative per domande CIGO

Linee guida per la compilazione dei file CSV

Esempio compilazione file errata: file aperto con presenza colonne OPQ

Istruzioni operative per domande CIGO

Linee guida per la compilazione dei file CSV

Esempio compilazione file errata: file aperto con presenza righe descrittive

Istruzioni operative per domande CIGO

Linee guida per la compilazione dei file CSV

Esempio compilazione file errata: file aperto con WordPad (presenza righe vuote e riga dei totali)

Istruzioni operative per domande CIGO

Linee guida per la compilazione dei file CSV per la comunicazione dell’elenco addetti

Esempio compilazione file errata: file aperto con WordPad (presenza righe vuote e colonne vuote)

Istruzioni operative per domande CIGO

Salvare file di excel con “salva con nome” e scegliendo l’estensione csv (ms dos)

Istruzioni operative per domande CIGO

I: invio file formato csv dom

Procedimento (Circolare Inps n. 197 del 2 dicembre 2015)

Nel computo del nuovo termine di 15 gg, si esclude il giorno iniziale.

Se il giorno di scadenza è una festività, la stessa è prorogata di diritto al primogiorno seguente non festivo.

Circa il termine di presentazione delle istanze, la data di decorrenza deltrattamento coincide, in attesa dell’implementazione delle procedureinformatiche, con il lunedì della prima settimana richiesta.

Se il primo giorno di sospensione non coincide con il lunedì, l’azienda potràindicare la diversa decorrenza con separata autocertificazione.

È demandata ad un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali daemanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decretolegislativo, la definizione dei criteri di valutazione delle domande di concessione,cui seguiranno ulteriori istruzioni alle Sedi. (termini scaduti il 23.11.2015).

Istruzioni operative per domande CIGO

Procedimento (Circolare INPS n. 197 del 2 dicembre 2015)

La circolare prevede un periodo di neutralizzazione dei termini fra la data dientrata in vigore del D. Lgs. 148/2015 (24/9/2015) e la data di pubblicazione dellacircolare (2/12/2015)

Per gli eventi intervenuti nel periodo c.d. neutralizzato, la decorrenza dei 15 giornicoincide con la data di pubblicazione della circolare n. 197/2015.

Per gli eventi occorsi dal 3 dicembre 2015 (giorno successivo alla pubblicazionedella circolare), i 15 giorni si computano dalla data di inizio dell’evento disospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Per gli eventi iniziati precedentemente al 24/09/2015 (data di entrata in vigoredel D. Lgs. 148/2015) restano confermate le precedenti disposizioni (entro 25giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui haavuto inizio la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro).

Istruzioni operative per domande CIGO

Competenza concessione - art. 16 D. Lgs. n. 148/2015

A decorrere dal 1° gennaio 2016, le integrazioni salariali ordinarie sono concessedalla sede dell'INPS territorialmente competente.

Pertanto, dalla suddetta data, i Direttori di Sede (o dirigente delegato) avrannol’esclusiva competenza circa la definizione delle istanze di CIGO.

Sono pertanto venuti meno i poteri decisionali della commissione provinciale perl’integrazione salariale dell'industria oltre a quelli della commissione per l’edilizia.

Il futuro dirà se questa scelta, che ha tolto potere decisionale ad un organo oveerano presenti le parti sociali ed ove la presidenza dello stesso spettava alDirigente della DTL (in quella dell’edilizia al Direttore dell’INPS), sia stata efficace,atteso che, in talune situazioni, la conoscenza diretta delle questioni facilitava lasoluzione di situazioni di crisi temporanee abbastanza complesse.

La fase istruttoria continuerà a seguire lo stesso iter e ad avvalersi delle medesimeprocedure già esistenti.

Istruzioni operative per domande CIGO

Competenza concessione - art. 16 D. Lgs. n. 148/2015

La circolare n. 7 del 20 gennaio 2016 dispone che la nuovacompetenza viene esercitata anche su tutte le domande giacenti inquanto non definite nel 2015 indipendentemente dal fatto che sianoriconducibili alla vecchia o nuova disciplina secondo i criteri illustratinella circolare n. 197/2015 e nel messaggio n. 7336/2015.

Si precisa tuttavia che le domande già prese in carico da una Sede(stato domanda ”trasferita”) saranno definite dalla Sede stessa.

Istruzioni operative per domande CIGO

Competenza concessione - art. 16 D. Lgs. n. 148/2015

Circolare n. 7 del 20 gennaio 2016 dispone:

UP ubicata nella stessa provincia dov'è iscritta l'Azienda, sede INPSterritorialmente competente su domanda è quella presso cui è iscritta l’Azienda.

UP è ubicata in una provincia diversa da quella dov'è iscritta l’Azienda, sede INPSterritorialmente competente su domanda è quella presso cui è ubicata l’UP. Nelcaso in cui l’UP, oltre ad essere “fuori provincia” rispetto alla sede INPS presso cuiè iscritta l’azienda di riferimento, è ubicata in un’Area metropolitana o in unaProvincia con almeno una Agenzia complessa, la sede territorialmentecompetente a ricevere la domanda è rispettivamente la Direzione metropolitanao la Direzione provinciale, a prescindere dalla circoscrizione territoriale in cui èubicata tale UP.

Se il Cantiere non è qualificabile come UP (vedi msg. 7336/2015), la sede Inpsterritorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscrittal’Azienda.

Istruzioni operative per domande CIGO

Istruttoria – Circolare n. 7 del 20/01/2016

Fino al momento dell’adozione del D.M. previsto dall’art 16, 2° co., del D. Lgs. n.148/2015, le sedi INPS in sede di istruttoria della domanda continueranno adosservare i criteri di esame già applicati dalle Commissioni Provinciali.

Si precisa che la fase istruttoria, oltre a seguire lo stesso iter procedimentale,continuerà ad avvalersi delle medesime procedure già esistenti.

Istruzioni operative per domande CIGO

Ricorsi - art. 17 D. Lgs 148/2015

� Avverso i provvedimenti relativi alle integrazioni salariali ordinarie, iricorsi possono essere proposti entro 30 giorni.

� Al Comitato amministratore della gestione prestazioni temporaneeai lavoratori dipendenti.

Istruzioni operative per domande CIGO

Gli articoli 26-31 del D. Lgs. n. 148/2015 contengono disposizioni in materia diFondi di Solidarietà. I principali interventi sono:

Ampliamento platea beneficiari: Istituzione dei Fondi bilaterali è obbligatoria pertutti i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione di CIGO e CIGS, inrelazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti(l’obbligo precedentemente era previsto in relazione ai datori di lavoro cheoccupano mediamente più di 15 dipendenti);

A decorrere dal 1° gennaio 2016, il Fondo di Solidarietà Residuale assume ladenominazione di Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) ed è soggetto a unanuova disciplina.

Il binario parallelo agli ammortizzatori sociali tradizionali dovrebbe riguardarecirca 600.000 imprese e quasi 6 milioni di lavoratori, con l’obiettivo di uscire daimeccanismi della cassa in deroga e dei contratti di solidarietà di tipo B.

Restano privi di tutela i lavoratori delle piccolissime aziende, fino a cinquedipendenti.

Fondi di solidarietà ex D. Lgs. 148/2015

LE TRE TIPOLOGIE DELLA «SOLIDARIETA’»

A. Fondi di solidarietà bilaterali di nuova costituzione (da accordicollettivi o contratti collettivi nazionali)

B. Fondi di solidarietà bilaterali alternativi operanti nell’ambito diconsolidati sistemi di bilateralità (artigianato e somministrazione)

C. Fondo di solidarietà residuale fino al 31.12.2015 che dal 01.01.2016 sitrasformato nel

D. Fondo di integrazione salariale (novità)

n.b. i primi 3 fondi erano già previsti dalla L. 92/2012 (Riforma Fornero).

Fondi di solidarietà ex D. Lgs. 148/2015

A) FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALI – art. 26 D. Lgs. n. 148/2015

Nuova disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali, con abrogazione di quantoprevisto sui Fondi dalla Legge n. 92/2012. L’Istituzione dei Fondi è obbligatoria pertutti i settori non coperti da CIG.

Istituiti con decreto interministeriale (Lavoro + MEF) sulla base di accordi ocontratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e dei datori di lavorocomparativamente più rappresentative a livello nazionale, volti a:

• costituire fondi di solidarietà bilaterali;

• per tutti i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della normativain materia di trattamenti di integrazione salariale;

• per garantire ai lavoratori dei suddetti settori una tutela in costanza di rapportodi lavoro in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa dovuta ad unadelle cause già previste dalla disciplina di trattamenti di integrazione salariale(CIGO o CIGS) .

Fondi di solidarietà ex D. Lgs. 148/2015

A) FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALI – art. 26 D. Lgs. n. 148/2015

Nella nuova soglia dimensionale (+ 5 dipendenti) vanno computatianche gli apprendisti e la verifica va compiuta mensilmente conriferimento alla media del semestre precedente.

I Fondi già costituiti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo(24 settembre 2015) hanno dovuto adeguarsi alle nuove disposizioni inmerito alla platea di riferimento entro il 31 dicembre 2015.

In difetto, dovevano confluire nel Fondo di Integrazione Salariale (nuovadenominazione del Fondo residuale) a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Fondi di solidarietà ex D. Lgs. 148/2015

A) FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALI – art. 26 D. Lgs. n. 148/2015

Le PRESTAZIONI e gli OBBLIGHI CONTRIBUTIVI1) non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto;2) si applicano agli apprendisti (contratto di apprendistato professionalizzante).

I Fondi devono assicurare,• in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazionisalariali ordinarie o straordinarie una prestazione minima costituita da unASSEGNO ORDINARIO di importo almeno pari all'integrazione salariale.

I Fondi stabiliscono la durata massima della prestazione,- non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e- non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime

previste dalla normativa per la CIGO e la CIGS e alla durata massimacomplessiva dei trattamenti (24 mesi in un quinquennio mobile, salvo l’ipotesidel CdS).

Fondi di solidarietà ex D. Lgs. 148/2015

A) FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALI – art. 26 D. Lgs. n. 148/2015

CAUSALI

La circolare INPS n. 30/2016 precisa che l’ASSEGNO ORDINARIO può essererichiesto per eventi di sospensione o riduzione di attività determinati da una delleseguenti causali :

• eventi transitori non imputabili all’impresa o ai dipendenti;• situazioni temporanee di mercato;• riorganizzazione aziendale;• crisi aziendale ad esclusione dei casi di cessazione dell’attività produttiva

dell’azienda o di un ramo di essa;• contratto di solidarietà.

NORMATIVAAll’ASSEGNO ORDINARIO si applicano in quanto compatibili le norme sulla CIGO.Tale disposizione è da mettere in stretta correlazione ad una serie di istituti eprestazioni collegate al rapporto di lavoro (malattia, maternità, permessi,congedi parentali anche ad ore).

Fondi di solidarietà ex D. Lgs. 148/2015

A) FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALI – art. 26, co. 9, D. Lgs. n. 148/2015

I fondi di solidarietà possano erogare PRESTAZIONI ULTERIORI, quali:

1) prestazioni integrative,• rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione delrapporto (NASpI) in termini di importo e durata ovvero• in termini di importo, in relazione alle integrazioni salariali;

2) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadrodei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano irequisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato neisuccessivi cinque anni;

3) contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione oriqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondinazionali o dell'Unione europea.

Fondi di solidarietà ex D. Lgs. 148/2015

A) FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALI – art. 30 D. Lgs. n. 148/2015

Le DOMANDE di accesso all’ASSEGNO ORDINARIO devono essere presentate nonprima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativaeventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio dellasospensione o riduzione dell’attività.

La circolare INPS n. 22/2016 ha neutralizzato ai fini della presentazione delladomanda per il periodo intercorrente fra il 1 gennaio 2016 e il 4 febbraio 2016data di pubblicazione della stessa.

CONTRIBUTI DI FINANZIAMENTO• due terzi a carico del datore di lavoro e• un terzo a carico del lavoratore.

L’art. 33 co. 2 dispone che le prestazioni consistenti nell‘ASSEGNO ORDINARIOprevedono un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse(nella misura prevista dai decreti istitutivi dei Fondi) e comunque non inferioreall'1,5%.

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FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALI ISTITUITI

Dec. 8/6/2015 n. 90401 - Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito per i lavoratori delsettore marittimo SOLIMARE.

Dec. 9/1/2015 n. 86985 - Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delleaziende di TRASPORTO PUBBLICO.

Dec. 9/1/2015 n. 86984 - Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delleSocietà del Gruppo delle FERROVIE DELLO STATO.

Dec. 28/7/2014 n. 83486 - Fondo di solidarietà per il personale del CREDITO.

Dec. 20/6/2014 n. 82761 - Fondo di solidarietà per il personale del CREDITO COOPERATIVO.

Dec. 24/1/2014 n. 78642 - Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione edella riconversione e riqualificazione professionale del personale del GRUPPO POSTEITALIANE.

Dec. 17/1/2014 n. 78459 - Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito,dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personaledipendente dalle imprese ASSICURATRICI e delle società di assistenza.

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B) FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALI ALTERNATIVI – art. 27 D. Lgs. n. 148/2015

Come già previsto dalla Legge n. 92/2012 IN ALTERNATIVA all’istituzione di nuoviFondi di Solidarietà, qualora alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 148/2015(24 settembre 2015) fossero già presenti consolidate realtà bilaterali, le Partiistitutive di detti Enti potevano adeguare gli statuti degli organismi bilaterali già inessere alle finalità previste per i nuovi Fondi di Solidarietà.

I Fondi di Solidarietà Alternativi, ossia operanti nell’ambito di consolidati sistemi dibilateralità, sono tradizionalmente quelli dei settori dell’artigianato e dellasomministrazione.

La «soglia occupazionale» è definita dei Fondi.Si ricorda che il Fondo di solidarietà per il comparto artigiano (FSBA) prevede lacopertura per tutte le aziende, quindi anche per quelle aventi meno di 5dipendenti.

Fondi di solidarietà ex D. Lgs. 148/2015

B) FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALE ALTERNATIVI – art. 27 D. Lgs. n.148/2015

Le PRINCIPALI NOVITA’ rispetto alla disciplina prevista dalla Legge n.92/2012 riguardano:• l’innalzamento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dell’aliquota difinanziamento, da ripartire tra datore di lavoro e lavoratore, dallo 0,20%allo 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale;• le tipologie di prestazioni erogate.

In particolare viene espressamente previsto che i predetti fondidebbano assicurare almeno UNA delle seguenti PRESTAZIONI:• assegno di durata e misura pari all'ASSEGNO ORDINARIO (pariall’integrazione salariale) o, in alternativa,• ASSEGNO DI SOLIDARIETA' (al posto del contratto di solidarietà di tipoB), eventualmente limitandone il periodo massimo previsto, prevedendoin ogni caso un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in unbiennio mobile.

Fondi di solidarietà ex D. Lgs. 148/2015

B) FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALE ALTERNATIVI – art. 27 D. Lgs. n.148/2015

I Fondi già costituiti alla data di entrata in vigore del decreto legislativon. 148/2015 (24 settembre 2015) erano tenuti a adeguarsi alle nuovedisposizioni entro il 31 dicembre 2015.

In mancanza, i datori di lavoro, aderenti ai predetti fondi, cheoccupano mediamente più di 5 dipendenti, sarebbero confluiti nelFondo di integrazione salariale (F.I.S.) a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Il Fondo dell’Artigianato si è adeguato alle nuove disposizioni e quindipuò funzionare dal 2016.

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C) FONDO DI SOLIDARIETA’ RESIDUALE – art. 28 D. Lgs. n. 148/2015(fino al 31.12.2015 dal 01.01.2016 Fondo di integrazione salariale)

Per datori di lavoro, che occupano mediamente più di 15 dipendenti,appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito diapplicazione delle norme sulle integrazioni salariali, e che non hanno costituitofondi di solidarietà bilaterali, o fondi di solidarietà bilaterali alternativi, opera ilFondo Residuale INPS istituito con il D.M. 79141/2014 per “imprese non rientrantinel campo di applicazione della normativa in materia d’integrazione salariale”.

Il Fondo di Solidarietà era finanziato dai seguenti contributi il cui versamentodecorreva dal 1° gennaio 2014:a) un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai finiprevidenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), due terzi a carico deldatore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore;b) un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che ricorraalla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, nella misura del 3% per leimprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le imprese cheoccupano più di 50 dipendenti.

Fondi di solidarietà ex D. Lgs. 148/2015

D) FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (novità 2016!)

A decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo di solidarietà residuale ha assunto ladenominazione di Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.). Esso riguarda queisettori che non rientrano nel campo di applicazione della normativasull’integrazione salariale ordinaria e straordinaria e per i quali non siano statistipulati accordi volti all'attivazione di un fondo di solidarietà bilaterale ovvero unfondo di solidarietà alternativo.

Novità più rilevanti:il Fondo risulta rivolto ai datori di lavoro che occupano mediamente più dicinque dipendenti (in precedenza più di 15 dipendenti).

L’ambito di applicazione del Fondo è stato esteso a tutti datori di lavoro anchenon organizzati in forma di impresa.

Diversamente dalla previgente disciplina, il Legislatore stabilisce che ai fini delraggiungimento della soglia dimensionale vanno computati anche gliapprendisti.

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D) FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (novità 2016!)

PRESTAZIONI

Per quanto riguarda le prestazioni è prevista la corresponsione:

• del nuovo ASSEGNO DI SOLIDARIETA' per i datori di lavoro cheoccupano mediamente con più di 5 e fino a 15 dipendenti;

• del nuovo ASSEGNO DI SOLIDARIETA' e dell’ASSEGNO ORDINARIO per idatori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti. In talcaso l’assegno ordinario è garantito per una durata massima di 26settimane in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione osospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia diintegrazioni.

Fondi di solidarietà ex D. Lgs. 148/2015

D) FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (novità 2016!)

Tetto massimo prestazioni - Art. 29 comma 4°Per garantire l’equilibrio di bilancio, il Fondo provvede all’erogazione delleprestazioni nei limiti delle risorse finanziarie acquisite. In ogni caso, le prestazionisono determinate in misura non superiore a 4 volte l’ammontare dei contributiordinari dovuti dal datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già erogategià fornite o deliberate.

Disposizioni transitorie e finali – Art. 44 comma 5In via transitoria, fino al 2021, per consentire l’erogazione delle prestazioni per iprimi anni di operatività del fondo di integrazione salariale, viene modificato illimite prevedendo, che le prestazioni non possano eccedere le risorse finanziarieacquisite al fondo. In particolare, viene previsto: nessun limite per le prestazionierogate nel 2016, dieci volte nel 2017, otto volte nel 2018, sette volte nel 2019, seivolte nel 2020, cinque volte nel 2021.

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D) FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (novità 2016!)

LAVORATORI BENEFICIARI

A decorrere dal 1° gennaio 2016, sono destinatari delle prestazioni del Fondo ilavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti,con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.

I lavoratori devono possedere, presso l‘UP per la quale è richiesto il trattamento,un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data dipresentazione della relativa domanda di concessione.

In caso di appalto, per il lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresasubentrante nell'appalto, l’anzianità di effettivo lavoro si computa tenendo contodel periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata.

Fondi di solidarietà ex D. Lgs. 148/2015

D) FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (novità 2016!)

ASSEGNO ORDINARIO (+ 15 dipendenti)Ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti il Fondogarantisce in relazione alle causali previste dalla normativa in materia diintegrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, estraordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale:una prestazione costituita da un assegno ordinario di importo almeno pariall'integrazione salariale per una durata massima di 26 settimane in un bienniomobile.

ASSEGNO DI SOLIDARIETA’ (+ 5 dipendenti)Rispetto alla previgente disciplina viene introdotta una nuova tipologia diprestazione ovvero l'assegno di solidarietà, che dovrà garantire in favore deidipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacalicomparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali chestabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare licenziamenticollettivi ovvero licenziamenti plurimi individuali (…….. ex contratto di solidarietàdifensivo di tipo B).

Fondi di solidarietà ex D. Lgs. 148/2015

D) FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (novità 2016!)

Nello specifico l’ASSEGNO DI SOLIDARIETA’ (+ 5 dipendenti)• può essere corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi in unbiennio mobile;• nella misura dell’assegno di solidarietà, la stessa si determina con lemodalità previste per il trattamento di integrazione salariale (80% dellaretribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore dilavoro non prestate);• gli accordi collettivi aziendali individuano i lavoratori interessati allariduzione oraria.

La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per centodell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati.Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessivadell'orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento.

Fondi di solidarietà ex D. Lgs. 148/2015

D) FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (novità 2016!)

Ai fini della richiesta dell‘ASSEGNO DI SOLIDARIETA’, il datore di lavoro è tenuto a presentarein via telematica all'INPS apposita domanda di concessione, corredata dall'accordosindacale, entro sette giorni dalla data di conclusione di questo.

La riduzione dell'attività lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alladata di presentazione della domanda.

Nelle more dell’adozione dei decreti attuativi della nuova normativa la circolare n. 22/2016prevede che le istanze dei datori di lavoro devono essere accompagnate dalla schedacausale presente nell’area «download» della procedura di invio delle domande.

Le aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti possono richiedere l’ASSEGNODI SOLIDARIETA’ per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal 1gennaio 2016.

Le aziende che occupano mediamente più di 5 sino a 15 dipendenti possono richiederel’ASSEGNO DI SOLIDARIETA’ per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro che siverificheranno a decorrere dal 1° luglio 2016.

Fondi di solidarietà ex D. Lgs. 148/2015

D) FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (novità 2016!)

CONTRIBUTI DI FINANZIAMENTOA decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di finanziamento del fondo è cosìfissata:• 0,65% (in precedenza 0,50%) per i datori di lavoro che occupano mediamentepiù di 15 dipendentie• 0,45% per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 e sino a 15dipendenti.

La predetta contribuzione risulta ripartita nella seguente misura:• due terzi a carico del datore di lavoro e• un terzo a carico del lavoratore.

È prevista una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessaall'utilizzo degli istituti previsti (assegno ordinario e di solidarietà) pari al 4% dellaretribuzione persa.

Fondi di solidarietà ex D. Lgs. 148/2015

D) FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (novità 2016!)

Fondi di solidarietà ex D. Lgs. 148/2015

Fondi di solidarietà ex D. Lgs. 148/2015

Fondi di solidarietà ex D. Lgs. 148/2015

Fondi di solidarietà ex D. Lgs. 148/2015

DURC PER BENEFICI CONTRIBUTIVI: NUOVO MODELLO DICHIARAZIONE NON COMMISSIONEILLECITI OSTATIVI

Il Ministero del Lavoro, con nota del 15/3/2016 n. 5081 ha comunicato la nuova versione delmodello attraverso cui i datori di lavoro dichiarano la non commissione di illeciti ostativi alrilascio del DURC.

Il possesso del DURC attesta la regolarità ai fini della fruizione dei benefici normativi econtributivi di cui all’art. 1, comma 1175 della Legge n. 296/2006.

Le modifiche apportate al modulo derivano dal D.I. in materia di DURC del 30 gennaio 2015(entrato in vigore il 1° luglio 2015), istitutivo del cosiddetto DURC on line, che hasostanzialmente dematerializzato il Documento di regolarità e reso strutturale l’estensione delperiodo di validità a 120 giorni.

Le dichiarazioni già rilasciate in vigenza del precedente decreto (DM 24 ottobre 2007)restano valide: non sarà dunque necessario ripresentare il nuovo modello da parte dei datoridi lavoro che hanno già adempiuto.

DURC – Nuovo modello dichiarazione DTL

DURC PER BENEFICI CONTRIBUTIVI: NUOVO MODELLO DICHIARAZIONE NON COMMISSIONEILLECITI OSTATIVI

DURC – Nuovo modello dichiarazione DTL

DURC – nuovo modello dichiarazione DTL

Unica eccezione è per le aziende che hanno rilasciato la dich iarazione circal‘assenza di cause ostative al rilascio del DURC per la prima volta, in datasuccessiva all’1 luglio 2015 . In questo caso la nuova trasmissione sostituisce inautomatico la precedente con l’attribuzione della data collegata all’invio precedente.

Una volta compilata, la dichiarazione deve essere trasmessa a mezzo fax,raccomandata, posta elettronica o PEC alla DTL territorialmente competente.

Il modello mantiene la forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e come tale deveessere sottoscritto dal legale rappresentante dell’azienda per la quale si richiedono ibenefici contributivi legati al DURC. Ad essa va obbligatoriamente allegata copia deldocumento di identità del dichiarante.

Unitamente ai dati anagrafici, vanno riportati i dati identificativi del datore di lavoro ai finiINPS (matricola), INAIL (codice ditta e contro codice) e Cassa edile (denominazione e n.di iscrizione).

DURC – nuovo modello dichiarazione DTL

L’autocertificazione riguarda l’assenza di procedimenti, amministrativi o giurisdizionalidefinitivi per gli illeciti penali o amministrativi, commessi in data successiva al 30 dicembre2007, in materia di tutela delle condizioni di lavoro ovvero che sia trascorso il periodo richiestodalla legge per ciascun illecito.

DURC – nuovo modello dichiarazione DTL

Il dichiarante si impegna contestualmente a comunicare alla medesimaDTL, entro 30 giorni dall’evento, qualsiasi variazione dovesse intervenirerispetto a quanto dichiarato.

L’INPS e gli altri istituti previdenziali ed assistenziali coinvolti nellaprocedura di verifica della regolarità contributiva possono richiedere alMinistero del lavoro l’elenco delle aziende che hanno presentatol’autocertificazione.