Legge di Stabilità 2016: le principali novità fiscali ... · GENNAIO 2016 Sintesi La Legge di...

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CIRCOLARE DEL GIORNO 7 Gennaio 2016 Numero 2/2016 Pagina 1 di 24 Riproduzione vietata N. verde 800979038 www.fiscoetasse.com Anche se il timore avrà sempre più argomenti, tu scegli sempre la speranzaSENECA Legge di Stabilità 2016: le principali novità fiscali - parte 1 Numero : 2/2016 Gruppo : FINANZIARIA Oggetto : NOVITÀ FISCALI LEGGE DI STABILITÀ 2016 Norme e prassi : LEGGE DI STABILITÀ 2016 (LEGGE N. 208 DEL 28.12.2015, PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 302 DEL 30.12.2015, SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 70), IN VIGORE DAL GENNAIO 2016 Sintesi La Legge di Stabilità 2016 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30.12.2015 come Legge n. 208 del 28.12.2015, in vigore dal 1° gennaio 2016. Il testo è composto di un unico articolo con 999 commi. Vista la numerosità dei contenuti, in questa circolare tratteremo alcune delle novità fiscali più importanti contenute nel testo di legge, tra cui: l’esenzione dalla TASI delle unità immobiliari (non di lusso) adibite ad abitazione principale; nuova detrazione IRPEF relativamente all’IVA dell’acquisto di unità immobiliari residenziali; l’esenzione IRAP per gli esercenti attività agricole; la proroga al 31.12.2016 delle detrazioni 50%-65% e del bonus mobili; nuovo bonus mobili giovani coppie; maxi ammortamenti per i beni strumentali nuovi; modifiche al regime forfetario; la riproposizione dell’assegnazione/cessione agevolata di immobili ai soci. Il resto della trattazione proseguirà in una circolare di prossima pubblicazione. Gli argomenti 1. PREMESSA 2. COPERTURA PREVIDENZIALE ESPERTI CONTABILI 3. RINVIO AUMENTO ALIQUOTE IVA 4. TASSAZIONE ATLETI PROFESSIONISTI 5. IMU 6. TASI 7. IVIE 8. AGGIORNAMENTO RENDITE CATASTALI 9. ABOLIZIONE IMUS

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Riproduzione vietata N. verde 800979038 www.fiscoetasse.com

“Anche se il timore avrà sempre più argomenti, tu scegli sempre la speranza”

SENECA

Legge di Stabilità 2016: le principali novità fiscali

- parte 1

Numero : 2/2016 Gruppo : FINANZIARIA Oggetto : NOVITÀ FISCALI LEGGE DI STABILITÀ 2016 Norme e prassi : LEGGE DI STABILITÀ 2016 (LEGGE N. 208 DEL 28.12.2015, PUBBLICATA NELLA GAZZETTA

UFFICIALE N. 302 DEL 30.12.2015, SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 70), IN VIGORE DAL 1°

GENNAIO 2016

Sintesi

La Legge di Stabilità 2016 è stata pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 302 del 30.12.2015 come Legge n. 208 del 28.12.2015,

in vigore dal 1° gennaio 2016. Il testo è composto di un unico

articolo con 999 commi.

Vista la numerosità dei contenuti, in questa circolare tratteremo

alcune delle novità fiscali più importanti contenute nel testo di

legge, tra cui:

l’esenzione dalla TASI delle unità immobiliari (non di lusso)

adibite ad abitazione principale;

nuova detrazione IRPEF relativamente all’IVA dell’acquisto

di unità immobiliari residenziali;

l’esenzione IRAP per gli esercenti attività agricole;

la proroga al 31.12.2016 delle detrazioni 50%-65% e del

bonus mobili;

nuovo bonus mobili giovani coppie;

maxi ammortamenti per i beni strumentali nuovi;

modifiche al regime forfetario;

la riproposizione dell’assegnazione/cessione agevolata di

immobili ai soci.

Il resto della trattazione proseguirà in una circolare di prossima

pubblicazione.

Gli

argomenti

1. PREMESSA

2. COPERTURA PREVIDENZIALE ESPERTI CONTABILI

3. RINVIO AUMENTO ALIQUOTE IVA

4. TASSAZIONE ATLETI PROFESSIONISTI

5. IMU

6. TASI

7. IVIE

8. AGGIORNAMENTO RENDITE CATASTALI

9. ABOLIZIONE IMUS

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10. BLOCCO DEGLI AUMENTI DEI TRIBUTI E ADDIZIONALI

11. PRIMA CASA

12. DETRAZIONE ACQUISTO UNITÀ RESIDENZIALI

13. PIANI DI RICOMPOSIZIONE E RIORDINO FONDIARIO PROMOSSI DAGLI ENTI TERRITORIALI

14. EDILIZIA CONVENZIONATA

15. REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILI AD USO ABITATIVO

16. LOCAZIONI AGEVOLATE PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

17. RIDUZIONE ALIQUOTA IRES

18. ESENZIONE IRAP ATTIVITÀ AGRICOLA

19. CESSIONE DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

20. PROROGA DELLE DETRAZIONI IRPEF

21. BONUS MOBILI PER GIOVANI COPPIE

22. LEASING AGEVOLATO PRIMA CASA

23. BONUS ROTTAMAZIONE AUTOCARAVAN

24. BONUS DISPOSITIVI RISPARMIO CONSUMO ENERGETICO

25. MAXI AMMORTAMENTI

26. RIALLINEAMENTO VALORI CONTABILI E AGGREGAZIONI AZIENDALI

27. CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI MEZZOGIORNO

28. REGIME FORFETARIO

29. REDDITO SOCI COOPERATIVE ARTIGIANE

30. ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI

31. ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRENDITORE INDIVIDUALE

32. ULTERIORE DEDUZIONE IRAP

33. AUTONOMA ORGANIZZAZIONE MEDICI AI FINI IRAP

34. NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA

35. ESTENSIONE REVERSE CHARGE

36. COMPENSAZIONE CREDITI VS PA E CARTELLE ANCHE PER IL 2016

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Premessa

Il 22 dicembre 2015, con 162 voti favorevoli e 126 "no" il Parlamento ha

approvato definitivamente il testo della Legge di Stabilità 2016. La legge è

stata poi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2015 come

Legge n. 208 del 28.12.2015, in vigore dal 1° gennaio 2016.

Il testo si compone di un unico articolo costituito da 999 commi. In questa

circolare si inizia la trattazione, in sintesi, delle novità fiscali più importanti

contenute nel testo di legge (rimandando ad una circolare di prossima

pubblicazione la continuazione della trattazione).

Copertura

previdenziale

esperti contabili

(comma 4)

In sede di approvazione della Legge di Stabilità 2016 è stato previsto che gli

Esperti contabili iscritti nella Sezione B dell’Albo dei Dottori commercialisti e

degli Esperti contabili esercenti l’attività con carattere di continuità sono

iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore di ragionieri

e periti commerciali (CNPR).

Rinvio aumento

aliquote IVA

(comma 6)

È confermato il rinvio dell’aumento dell’IVA contenuto nell'art. 1, comma 718,

della Legge di Stabilità 2015, prevedendo:

che l’aliquota IVA del 10% passi al 13% a decorrere dal 2017;

l’aliquota IVA del 22% passi al 24% a decorrere dal 2017 (in luogo del 25%) e

al 25% dal 2018 (in luogo del 25,5%).

Tassazione atleti

professionisti

(comma 8)

In sede di approvazione della Legge di Stabilità 2016, è stato soppresso il

comma 4-bis dell’art. 51 del TUIR, pertanto per la determinazione del reddito

di lavoro dipendente degli atleti professionisti non va considerato il 15% del

costo dell’attività di assistenza sostenuto dalla società sportiva nell’ambito

delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli stessi, al netto

delle somme versate dall’atleta al proprio agente per l’attività di assistenza in

detta trattativa.

Imu

(commi 10-13, 15, 53)

Si riepilogano di seguito le novità in materia di Imu, introdotte dalla Legge di

Stabilità 2016.

Immobile in

comodato a

parente in

linea retta

(Comma 10)

Modificata la disciplina Imu per l'unità immobiliare

concessa in comodato ad un parente in linea retta. In

precedenza il comune aveva la possibilità di equiparare

tale unità all'abitazione principale (che risultava pertanto

esente) per la sola quota di rendita risultante in catasto

non eccedente € 500, oppure se il comodatario

apparteneva ad un nucleo familiare con un ISEE non

superiore a € 15.000 annui. Ora, invece, la fattispecie viene

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regolata a livello nazionale prevedendo una riduzione

della base imponibile Imu del 50%. L'agevolazione si

applica alle unità immobiliari, escluse quelle “di lusso”

(A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea

retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione

principale a condizione che:

il contratto sia registrato;

il comodante:

possieda un solo immobile in Italia, oltre

all’abitazione principale non di lusso sita nel

Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in

comodato;

risieda anagraficamente e dimori abitualmente

nello stesso Comune in cui è situato l’immobile

concesso in comodato.

Per fruire dell'agevolazione il comodante deve presentare

la dichiarazione IMU che attesti il possesso dei requisiti

richiesti.

Pubblicazione

delle delibere

(Comma 10

lett. e)

Modificato il termine entro cui i Comuni devono

pubblicare le delibere e i regolamenti Imu sul Portale del

federalismo fiscale. La data, attualmente fissata al 21

ottobre, è stata anticipata al 14 ottobre.

Resta fermo al 28.10 il termine entro il quale dette delibere

e regolamenti devono risultare pubblicati sul sito Internet

del MEF per trovare applicazione a decorrere dall’anno di

pubblicazione.

Trento e

Bolzano

(Commi 11 e

12)

Abrogata la norma (ultimo periodo del comma 8 dell’art.

9, D.Lgs. n. 23/2011) che dava la possibilità, per le province

autonome di Trento e Bolzano, di prevedere l'imponibilità

Imu per i fabbricati rurali. Questa possibilità non ha più

ragione di sussistere considerando che tali province hanno

istituito l'IMI e l'IMIS, al posto dell'Imu.

All’art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011 è aggiunto un nuovo

periodo in base al quale, a decorrere dal 2014 anche

dette imposte, così come l’IMU, sono alternative all’IRPEF

per la componente immobiliare. Pertanto la rendita

catastale degli immobili non locati assoggettati ad

IMI/IMIS non concorre alla base imponibile IRPEF.

Terreni

agricoli

Ripristinato, ai fini dell'esenzione Imu dei terreni agricoli, il

vecchio criterio contenuto nella circolare 9/1993, in vigore

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(Comma 13)

prima dell'emanazione del DM 28.11.2014 (che aveva

stabilito il criterio altimetrico), e del D.l. 4/2015 (che aveva

sostituito il criterio altimetrico con la classificazione Istat del

territorio). Inoltre vengono abrogate le disposizioni

contenute nei commi 5 e 8-bis dell'art. 13 del DL 201/2011

(relative alla determinazione della base imponibile dei

terreni), e nei commi 1-9bis dell'art. 1 del D.l. n. 4/2015

(relative all'individuazione dei terreni agricoli

imponibili/esenti IMU per il 2014 e 2015).

In base alle modifiche effettuate, dal 2016 sono esenti

Imu i terreni agricoli:

ricadenti in aree montane e di collina, secondo i criteri

stabiliti dalla CM 9/1993;

posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli

imprenditori agricoli professionali (di cui all'art. 1 del

D.lgs. 99/2004), iscritti alla previdenza agricola (CD e

IAP), indipendentemente dalla loro ubicazione;

ubicati nelle isole minori (art. 1 comma 1 lett. a-bis del

D.l. 4/2015);

a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a

proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Cooperative

edilizie

(Comma 15)

Integrato l'art. 13 comma 2 lett. a) del D.l. 201/2011,

secondo cui l’esenzione IMU prevista per le unità

immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e

relative pertinenze dei soci assegnatari, è riconosciuta

anche nel caso in cui gli immobili di tali cooperative sono

destinati a studenti universitari soci assegnatari, anche in

deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

Immobili a

canone

concordato

(Comma 53)

Introdotto all'art 13 del D.l. 201/2011 il nuovo comma 6-bis

secondo cui, per gli immobili locati a canone concordato

di cui alla Legge n. 431/98, l’ammontare dell’IMU dovuta,

così come risultante dall’applicazione dell’aliquota fissata

dal Comune, è ridotto del 25% (va versato il 75%).

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TASI

(commi 14, 28 e 54)

Si riepilogano di seguito le novità in materia di Tasi, introdotte dalla Legge di

Stabilità 2016.

Abrogazione

Tasi abitazione

principale

(Comma 14)

Viene stabilita l'esenzione dalla TASI per le abitazioni

principali, ad esclusione di quelle c.d. di lusso, ossia

classificate nelle categorie A1, A8 e A9.

A seguito di questa importante modifica, in caso di

locazione:

sia il possessore che l’utilizzatore sono soggetti passivi

TASI, con esclusione delle unità immobiliari destinate

ad abitazione principale dall’uno o dall’altro nonché

dal relativo nucleo familiare;

nei casi in cui l’immobile costituisca abitazione

principale per il detentore, la TASI è dovuta soltanto

dal proprietario, nella percentuale fissata dal

Comune ovvero nella misura del 90% se il

regolamento/delibera comunale non disciplina tale

aspetto.

Tali disposizioni non trovano applicazione per le

abitazioni principali di lusso per le quali l’imposta è

dovuta; in presenza di un proprietario e di un detentore,

la Tasi è versata da ciascuno nella percentuale fissata

dal Comune, ovvero nella misura fissata dalla norma

nazionale.

Beni merce

(Comma 14 lett.

c)

Prevista la riduzione all'1 per mille dell'aliquota TASI dei

fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa

costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione, e

gli stessi non siano locati. I comuni hanno la possibilità di

aumentare tale aliquota fino al 2,5 per mille, o diminuirla

fino ad azzerarla.

Pubblicazione

delibere

(Comma 14 e)

Come per l'Imu, anche per la TASI viene anticipata al 14

ottobre la data entro cui i comuni devono pubblicare le

delibere sul Portale del federalismo fiscale. Resta fermo

al 28.10 il termine entro il quale dette delibere e

regolamenti devono risultare pubblicati sul sito Internet

del MEF per trovare applicazione a decorrere dall’anno

di pubblicazione.

Maggiorazione

aliquote

Per il 2016, con riferimento agli immobili non esenti, il

Comune può mantenere le maggiorazioni TASI di cui

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(Comma 28)

all’art. 1, comma 677, Finanziaria 20141, nella stessa

misura applicata per il 2015.

Immobili a

canone

concordato

(Comma 54)

Come per l'IMU, anche ai fini TASI è introdotta una

riduzione al 75% dell’imposta dovuta per gli immobili

locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98.

IVIE

(comma 16)

La Legge di Stabilità ha disposto l'esenzione dall'IVIE per l'immobile

posseduto all'estero, adibito ad abitazione principale, comprese le relative

pertinenze, e la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o

cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L'esenzione non opera per le abitazioni c.d. di lusso, ossia di categoria

catastale A/1, A/8 e A/9. In tali casi va applicata l’aliquota ridotta dello 0,4%

e la detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, di € 200,

eventualmente rapportata al periodo durante il quale si realizza la

destinazione ad abitazione principale.

Per l’immobile abitazione principale di più soggetti, la detrazione va

ripartita tra gli aventi diritto, in proporzione alla quota per la quale tale

destinazione si verifica.

Aggiornamento

rendite catastali

(commi 21-24)

Dal 1° gennaio 2016 la rendita catastale degli immobili a destinazione

speciale e particolare, di cui alle categorie catastali D ed E, andrà

determinata tramite stima diretta “che tenga conto del suolo e delle

costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne

accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento”. Dalla

stima saranno esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri

impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. In questo modo non

saranno più assoggettati ad IMU gli impianti ed i macchinari “imbullonati”.

Gli intestatari degli immobili interessati potranno presentare, a decorrere

dal 1° gennaio 2016, specifici atti di aggiornamento per la rideterminazione

della rendita catastale.

1 Si ricorda che il comma 677 della L. 147/2013 (Finanziaria 2014), prevede che il comune possa deliberare l'aliquota

rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di

immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6

per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota

massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono

essere superati i limiti prima indicati, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione

che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni

d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con

riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

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Solo per il 2016, se l’atto di aggiornamento è presentato entro il 15.6.2016,

la rendita catastale rideterminata ha effetto dall’1.1.2016. Pertanto, ai fini

della determinazione dell’IMU 2016, sarà possibile considerare la nuova

rendita catastale rideterminata, in deroga alla regola generale di cui all’art.

13, comma 4, DL n. 201/2011 (rilevanza della rendita catastale risultante

all’1.1 dell’anno di imposizione).

Abolizione IMUS

(comma 25)

La Legge di stabilità 2016 abroga l’art. 11 del D.Lgs. n. 23/2011 (decreto sul

federalismo municipale) che prevedeva l’istituzione, a partire dal 2016,

dell’Imposta Municipale Secondaria (IMUS), che avrebbe dovuto sostituire i

seguenti tributi comunali:

la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);

il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);

l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICP

DPA);

il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP).

La norma demandava l'istituzione dell'Imus a regolamento governativo,

che non è mai stato approvato.

Blocco degli

aumenti dei tributi

e addizionali

(comma 26)

Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, viene

sospesa l’efficacia degli aumenti di tributi/addizionali disposti da Regioni/

Comuni per il 2016, rispetto al 2015, salvo il caso di copertura del dissesto

sanitario, ovvero di manovra finalizzata all’accesso alle anticipazioni di

liquidità, nonché della TARI.

Prima casa

(comma 55)

La legge di Stabilità 2016 è intervenuta in materia di agevolazioni “prima

casa”, introducendo il nuovo comma 4-bis alla Nota II-bis), DPR n. 131/86. In

base alle recenti modifiche, il proprietario della “prima casa” può acquistare

una nuova "prima casa” con le relative agevolazioni, anche se risulta ancora

proprietario del primo immobile, a condizione che lo stesso sia venduto entro

un anno dal nuovo acquisto.

Se entro tale termine la “vecchia prima casa” non viene venduta,

vengono meno le condizioni che consentono l’applicazione delle

agevolazioni.

Detrazione

acquisto unità

residenziali

(comma 56)

La legge di stabilità 2016 ha introdotto una nuova agevolazione, che consiste

nella possibilità di detrarre dall’IRPEF lorda, fino a concorrenza del suo

ammontare, il 50% dell’IVA relativa all’acquisto di unità immobiliari

residenziali, di classe energetica A/B, cedute dalle imprese costruttrici. La

detrazione:

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spetta per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2016;

va ripartita in 10 quote annuali.

Piani di

ricomposizione e

riordino fondiario

promossi dagli enti

territoriali

(comma 57)

E' stabilita l’esenzione dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo e dalle

imposte ipocatastali di tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione di

piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da Regioni,

Province, Comuni e Comunità montane.

Edilizia

convenzionata

(comma 58)

L'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e

catastali si applicano agli atti di trasferimento della proprietà delle aree

previste al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (edilizia

convenzionata), indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà

da parte degli enti locali.

Registrazione

contratto di

locazione immobili

ad uso abitativo

(comma 59)

La Legge di Stabilità 2016 ha riscritto l'art. 13 della Legge n. 431/1998 sulla

locazione di immobili abitativi con patti contrari alla legge, affermando che:

è nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di

locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato.

è compito del locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio

di 30 giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi 60 giorni,

al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini

dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale di cui

all'articolo 1130, numero 6), del codice civile;

il conduttore, nei casi di nullità, con azione proponibile nel termine di 6 mesi

dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la restituzione delle

somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto

scritto e registrato;

per i contratti a canone concordato è nulla ogni pattuizione volta ad

attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito dagli

accordi conclusi in sede locale per immobili aventi le medesime

caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie;

per i contratti stipulati in regime di libero mercato, è nulla qualsiasi pattuizione

diretta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello

contrattualmente stabilito;

per i conduttori che, per gli effetti della disciplina di cui all'art. 3, commi 8 e 9,

del D.Lgs. n. 23/2011, hanno versato, nel periodo 07.04.2011 - 16.07.2015, il

canone annuo di locazione nella misura stabilita dal comma 8, l'importo del

canone di locazione dovuto ovvero dell'indennità di occupazione maturata,

su base annua, è pari al triplo della rendita catastale dell'immobile, nel

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periodo considerato;

nei casi di nullità di contratti a canone concordato o in regime di libero

mercato, il conduttore, con azione proponibile nel termine di 6 mesi dalla

riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme

indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresì richiedere,

con azione proponibile dinanzi all'autorità giudiziaria, che la locazione venga

ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dalla legge. Tale azione è

consentita anche nei casi in cui il locatore non abbia provveduto alla

prescritta registrazione del contratto nel termine dei 30 giorni. In tali casi,

spetta al Giudice determinare il canone dovuto che non può essere

superiore al valore minimo definito. Tale disposizione deve ritenersi applicabile

a tutte le ipotesi insorte dal 1° gennaio 2016;

i riferimenti alla registrazione del contratto non producono effetti se non vi è

obbligo di registrazione del contratto stesso.

Locazioni

agevolate per le

associazioni

sportive

(comma 60)

In sede di approvazione, è stata estesa alle associazioni sportive

dilettantistiche:

senza fini di lucro;

affiliate alle Federazioni sportive nazionali o enti nazionali di promozione

sportiva;

che svolgono attività sportiva dilettantistica;

la possibilità di ottenere in concessione, ovvero in locazione a canone

concordato, per finalità di interesse pubblico, immobili dello Stato di cui

all’art. 9, DPR n. 296/2005 (ad esempio, edifici scolastici e immobili costituenti

strutture sanitarie pubbliche o ospedaliere).

Riduzione aliquota

IRES

(commi 61-66, 69)

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto la riduzione dell'aliquota IRES al 24%

(anziché 27,5%), a decorrere dall’1.1.2017, con effetto per i periodi d’imposta

successivi a quello in corso al 31.12.2016. Inoltre:

dalla stessa data, diminuisce dall'1,375% all’1,20% la misura della ritenuta a

titolo d’imposta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad un’imposta

sul reddito delle società in uno Stato UE / SEE di cui all’art. 27, comma 3-ter,

DPR n. 600/73;

un apposito DM la rideterminerà la percentuale di concorrenza al reddito

imponibile di dividendi e plusvalenze, ora fissata nella misura del 49,72%,

nonché di quella relativa agli utili percepiti dagli enti non commerciali (ora

pari al 77,74%).

Al fine di evitare che tali modifiche comportino l’aumento della quota

imponibile per i soggetti di cui all’art. 5, TUIR (società di persone e soggetti

equiparati) è disposto che le nuove percentuali non trovano applicazione

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con riferimento a detti soggetti.

In sede di approvazione è stato previsto che a decorrere dal periodo

d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (in generale dal 2017)

per gli enti creditizi / finanziari e per la Banca d’Italia, è dovuta un

addizionale IRES pari al 3,5%.

Esenzione IRAP

attività agricola

(commi 70-73)

La Legge di Stabilità ha disposto l'esclusione dall'ambito soggettivo Irap i

soggetti che esercitano un'attività agricola, ai sensi dell'art. 32 del TUIR, a

decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015

(ossia, in generale dal 2016).

L’esenzione IRAP è riconosciuta anche:

alle cooperative e loro consorzi che forniscono in via principale, anche

nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le

sistemazioni idraulico-forestali equiparati agli imprenditori agricoli dall’art. 8,

D.Lgs. n. 227/2001;

alle cooperative e loro consorzi di cui all’art. 10, DPR n. 601/73.

Resta ferma, invece, la soggezione ad Irap per le attività di agriturismo,

allevamento e per le attività connesse rientranti all'art. 56-bis del TUIR, per le

quali continua ad applicarsi l’aliquota ordinaria.

Con la Legge di Stabilità 2016 la deduzione riconosciuta ai produttori

agricoli per i lavoratori agricoli dipendenti di cui all’art. 11, comma 4-octies,

D.Lgs. n. 446/97 è:

“ammessa altresì, nei limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista,

calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi

giorni nel periodo d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato

con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire

dalla data di cessazione del precedente contratto”.

Cessione

detrazione

riqualificazione

energetica

(comma 74)

Oltre a confermare per il 2016 la misura maggiorata del 65% della detrazione

fiscale per interventi di riqualificazione energetica, la Legge di Stabilità 2016

introduce la possibilità per i contribuenti:

titolari di reddito di pensione non superiore a € 7.500, di redditi di terreni non

superiori a € 185,92 e dell’abitazione principale con le relative pertinenze (art.

11, comma 2, TUIR);

titolari di lavoro dipendente e assimilati con reddito complessivo non

superiore a € 8.000 ovvero a € 4.800 (art. 13, comma 1, lett. a) e comma 5,

lett. a), TUIR);

di cedere ai fornitori il credito per i lavori su parti comuni condominiali,

anziché usufruire della detrazione.

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Con apposito DM saranno definite le modalità attuative.

Proroga delle

detrazioni Irpef

(commi 74 e 87)

La Legge di stabilità 2016 ha prorogato per tutto il 2016 la detrazione Irpef:

del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-

bis TUIR, fino a 96.000 Euro per unità immobiliare;

del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (fino a 10.000

euro) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del

patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della detrazione IRPEF;

del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 1,

commi da 344 a 347, Legge n. 269/2006. Le detrazioni per gli interventi di

risparmio e riqualificazione energetica diventano fruibili anche dagli Istituti

autonomi per le case popolari (IACP) comunque denominati, per le spese

sostenute dall’1.1 al 31.12.2016, per interventi realizzati sugli immobili di loro

proprietà e adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Bonus mobili per

giovani coppie

(comma 75)

La Legge di Stabilità 2016 introduce una nuova detrazione Irpef per le spese

sostenute nel 2016, per l'acquisto di mobili adibiti all'arredo dell'abitazione

principale. La detrazione è simile al c.d. "bonus mobili", prorogato per tutto il

2016, ma si differenzia per alcuni aspetti.

La detrazione, infatti:

spetta per un ammontare di spesa non superiore a 16.000 Euro (anziché

10.000 Euro), da ripartire in 10 quote annuali di pari importo;

è concessa alle giovani coppie (coniugi o conviventi more uxorio):

che costituiscono nucleo familiare da almeno 3 anni;

in cui almeno uno dei due non abbia superato i 35 anni d'età;

acquistano un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

La detrazione non è cumulabile né con la detrazione per gli

interventi di recupero del patrimonio edilizio, né con il bonus mobili

ordinario (ossia quello relativo agli immobili oggetto di intervento di

ristrutturazione).

Leasing agevolato

prima casa

(commi 76 - 84)

La Legge di Stabilità 2016 introduce una nuova detrazione Irpef a favore dei

giovani di età inferiore a 35 anni e con un reddito complessivo non superiore

a 55.000 euro, che sostengono spese per canoni derivanti da contratti di

locazione finanziaria su unità immobiliare adibiti ad abitazione principale.

La detrazione è pari al 19% delle spese sostenute, per un importo non

superiore a 8.000 euro annui, riferiti all’intero canone di leasing, sia quota

capitale che quota interessi.

Si ricorda fino al 2015 la detrazione Irpef era ammessa per i mutui fondiari

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con il limite di 4.000 euro sulla sola quota interessi.

E' inserita anche una detrazione Irpef del 19% relativa al costo di acquisto

del bene a fronte dell’esercizio dell’opzione finale di riscatto, per un importo

non superiore a 20.000 euro.

Le due detrazioni sono previste anche per chi ha più di 35 anni, ma in

misura dimezzata:

4.000 euro per la detrazione sui canoni;

10.000 euro per quella sul riscatto.

Queste agevolazioni fiscali si applicheranno dal 1° gennaio 2016 fino al

31 dicembre 2020.

La misura è volta a rendere fiscalmente appetibile lo strumento del

leasing immobiliare. Oggi lo strumento non è utilizzato per l’acquisto della

“prima casa” perché privo di benefici fiscali equiparabili all’acquisto diretto

finanziato con mutuo ipotecario. Le modifiche legislative, diminuendo i fattori

di svantaggio del leasing rispetto al mutuo ipotecario, rappresentano uno

strumento innovativo per l’acquisto dell’abitazione principale.

Ai fini delle imposte indirette, sono poi previste le seguenti agevolazioni:

è applicata l’imposta di registro dell’1,50% alle cessioni di case di abitazioni

non di lusso effettuate nei confronti di banche ed intermediari finanziari per

essere concesse in leasing ricorrendo i requisiti “prima casa”, in capo

all’utilizzatore, di cui alla Nota II-bis all’art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86;

le imposte ipocatastali sono dovute in misura fissa (€ 200).

Nel caso di cessioni effettuate direttamente dall’impresa di costruzioni

l’imposta di registro e ipocatastali sono applicabili in misura fissa.

In caso di cessione del contratto di leasing in esame è applicabile

l’imposta di registro del 9%, ridotta all’1,5% in presenza delle condizioni

“prima casa”.

Bonus

rottamazione

autocaravan

(commi 85 e 86)

In sede di approvazione, è stato introdotto il riconoscimento di un contributo

fino ad un massimo di € 8.000 per l’acquisto nel 2016 (con immatricolazione

entro il 31.03.2017) di un nuovo autocaravan di categoria non inferiore ad

Euro 5 in sostituzione di un analogo veicolo di categoria Euro 0, Euro 1 o Euro

2, destinato alla demolizione.

Il contributo è anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo

di vendita. Il rivenditore è poi rimborsato con il riconoscimento del rispettivo

credito d’imposta utilizzabile in compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97.

Le modalità di attuazione dell’agevolazione in esame saranno definite

con uno specifico DM.

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Bonus dispositivi

risparmio consumo

energetico

(comma 88)

La detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi di risparmio energetico

viene estesa anche alle spese sostenute per l’acquisto, installazione e messa

in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di

riscaldamento / produzione di acqua calda / di climatizzazione delle unità

abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da

parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

A tal fine, i dispositivi di cui sopra devono:

mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la

fornitura periodica dei dati;

mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di

regolazione degli impianti;

consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale

degli impianti da remoto.

Maxi

ammortamenti

(commi 91-94, 97)

Per incentivare gli investimenti, la Legge di Stabilità 2016 prevede una

maggiorazione percentuale del 40% del costo fiscalmente riconosciuto dei

beni strumentali nuovi, acquistati in proprietà o in leasing, dal 15.10.2015 fino

alla fine del 2016. In questo modo sia ai fini Ires che ai fini Irpef, è possibile

imputare nel periodo d'imposta quote di ammortamento e di canoni di

locazione più elevati.

E' considerato irrilevante l’incremento di costo ai fini dell’applicazione

degli studi di settore (maggiori ammortamenti e maggiori valori beni

strumentali).

Sono esclusi da questa agevolazione:

i beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un coefficiente

di ammortamento inferiore al 6,5%;

i fabbricati e le costruzioni;

i beni indicati all'allegato 3 del DDL stabilità 2016:

GRUPPO V -

Industrie manifatturiere

alimentari

Specie 19 -

Imbottigliamento di

acque minerali naturali

Conduttore

8,0%

GRUPPO XVII -

Industrie dell'energia

elettrica, del gas e

dell'acqua

Specie 2/b - Produzione

e distribuzione di gas

naturale

Condotte per usi

civili (reti urbane) 8,0%

Specie 4/b - Stabilimenti

termali, idrotermali

Conduttore 8,0%

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Specie 2/b - Produzione

e distribuzione di gas

naturale

Condotte dorsali

per trasporto a

grandi distanze

dai centri di

produzione

10,0%

Specie 2/b - Produzione

e distribuzione di gas

naturale

Condotte dorsali

per trasporto a

grandi distanze

dai giacimenti

gassoso acquiferi;

condotte di

derivazione e di

allacciamento

12,0%

GRUPPO XVIII -

Industrie dei trasporti e

delle telecomunicazioni

Specie 4 e 5 - Ferrovie,

compreso l'esercizio di

binari di raccordo per

conto terzi, l'esercizio di

vagoni letto e ristorante.

Tranvie interurbane,

urbane e suburbane,

ferrovie metropolitane,

filovie, funicolari, funivie,

slittovie ed ascensori

Materiale rotabile,

ferroviario e

tramviario (motrici

escluse)

7,5%

Specie 1, 2 e 3 - Trasporti

aerei, marittimi, lacuali,

fluviali e lagunari

Aereo completo

di

equipaggiamento

(compreso

motore a terra e

salvo norme a

parte in relazione

ad esigenze di

sicurezza)

12,0%

Per quanto riguarda l'acquisto di veicoli nuovi, oltre all'aumento

del 40% del costo di acquisizione, è previsto anche l'aumento dei

limiti di deducibilità, di cui all'art. 164 comma 1 lett. b) del TUIR.

Le disposizioni non hanno effetto sulla determinazione dell’acconto

dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2015 (2015 per i soggetti con

esercizio coincidente con l’anno solare).

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L’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2016 (in

generale, 2016) va determinato considerando, quale imposta del periodo

precedente, quella determinata in assenza dell’agevolazione.

Riallineamento

valori contabili e

aggregazioni

aziendali

(commi 95 e 96)

Con la modifica del comma 10 dell’art. 15, D.L. n. 185/2008 in materia di

riallineamento di valori emersi a seguito di operazioni straordinarie

disciplinate dagli artt. 172, 173 e 176, TUIR (fusione, scissione, conferimento

d’azienda), viene previsto l’aumento da 1/10 a 1/5 della misura ammessa in

deduzione del maggior valore dell’avviamento e dei marchi d’impresa.

Tale disposizione è applicabile alle operazioni di aggregazione

aziendale poste in essere dall’esercizio successivo a quello in corso al

31.12.2015 (in generale, dal 2016).

Credito d'imposta

investimenti

Mezzogiorno

(commi 98-108)

Alle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture

produttive delle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata,

Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) nel periodo 1.1.2016-

31.12.2019 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del:

20% per le piccole imprese;

15% per le medie imprese;

10% per le grandi imprese.

Per le imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria,

della pesca e dell’acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione

di prodotti agricoli/della pesca/dell’acquacoltura l’agevolazione è concessa

nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti

di Stato.

Danno diritto al credito gli investimenti facenti parte di un progetto di

investimento iniziale relativi all’acquisto, anche in leasing, di macchinari,

impianti e attrezzature varie destinate a strutture produttive già

esistenti/nuove.

Il credito d’imposta:

è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni nel limite massimo,

per ciascun progetto di investimento, pari a € 1,5 milioni per le piccole

imprese, € 5 milioni per le medie imprese e € 15 milioni per le grandi imprese,

eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi alla

medesima categoria di beni della stessa struttura operativa, esclusi quelli

relativi ai beni agevolati. Per i beni in leasing assume rilevanza il costo

sostenuto dalla società concedente;

non è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano

ad oggetto i beni agevolabili sopra accennati;

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è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24;

deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi di maturazione e in quelle

di utilizzo. Non è applicabile il limite annuale di utilizzo di € 250.000 ex art. 1,

comma 53, Finanziaria 2008.

Ai soggetti interessati è richiesta la presentazione di un’apposita

comunicazione all’Agenzia delle Entrate con le modalità e i termini fissati con

uno specifico Provvedimento.

Il credito d’imposta in esame è subordinato al rispetto della normativa

comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui al citato Regolamento UE n.

651/2014 ed in particolare dell’art. 14 relativo agli aiuti a finalità regionale.

Regime forfetario

(commi 111-113)

La Legge di stabilità 2016 prevede alcune modifiche al regime forfetario,

introdotto l'anno scorso con la Legge di stabilità 2015.

Per ampliare l'ambito soggettivo di applicazione del regime è previsto

l’aumento del limite dei ricavi/compensi per i gruppi di attività, al di sotto dei

quali i contribuenti possono accedere e permanere al nuovo regime, fermo

restando il rispetto degli altri requisiti. A decorrere dal 2016, le soglie dei ricavi

e dei compensi sono generalmente incrementate di 10.000 Euro, e di 15.000

Euro per le attività svolte dagli esercenti arti e professioni.

Si riporta nella tabella seguente il limite dei ricavi vigente, e quello nuovo.

Codice attività ATECO

2007 Settore

Limiti compensi Coeff.

redditività Vecchi Nuovi

(10 – 11) Industrie alimentari e delle

bevande 35.000 45.000 40%

45 – (da 46.2 a 46.9) –

(da 47.1 a 47.7) – 47.9

Commercio all’ingrosso e

al

dettaglio

40.000 50.000 40%

47.81

Commercio ambulante e

di

prodotti alimentari e

bevande

30.000 40.000 40%

47.82 – 47.89

Commercio ambulante di

altri

prodotti

20.000 30.000 54%

(41 – 42 – 43) – (68) Costruzioni e attività

immobiliari 15.000 25.000 86%

46.1 Intermediari del

commercio 15.000 25.000 62%

(55 – 56)

Attività dei servizi di

alloggio e di

ristorazione

40.000 50.000 40%

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(64 – 65 – 66) – (69 –

70 – 71 – 72 – 73 – 74 –

75) – (85) – (86 – 87 –

88)

Attività professionali,

scientifiche,

tecniche, sanitarie, di

istruzione,

servizi finanziari ed

assicurativi

15.000 30.000 78%

(01 – 02 – 03) – (05 –

06 – 07 – 08 – 09) – (12

– 13 – 14 – 15 – 16 – 17

– 18 – 19 – 20 – 21 – 22

– 23 – 24 – 25 – 26 – 27

– 28 – 29 – 30 – 31 –32

– 33) – (35) – (36 – 37 –

38 – 39) – (49 – 50 – 51

– 52 – 53) – (58 – 59 –

60 – 61 – 62 – 63) – (77

– 78 – 79 – 80 – 81 –

82) – (84) – (90 – 91 –

92 – 93) – (94 – 95 –

96) – (97 – 98) – (99)

Altre attività economiche 20.000 30.000 67%

Per rendere più vantaggiosa l'adesione al regime, è stato modificato il

vincolo che occorre rispettare per l'accesso al regime, in caso di esercizio di

attività di lavoro dipendente (o assimilati), nell'anno precedente a quello di

applicazione del forfait.

In base alla normativa previgente il reddito d’impresa/lavoro autonomo,

che si intende assoggettare al regime agevolato, doveva risultare prevalente

rispetto a quello eventualmente svolto come lavoro dipendente/assimilato

(ex artt. 49 e 50, TUIR). Tale condizione non andava verificata in caso di

cessazione dal rapporto di lavoro, o se la somma di questi redditi non è

superiore a 20.000 Euro. Con le modifiche apportate, questa disposizione

viene abrogata, e viene introdotta una nuova condizione secondo cui non

possono avvalersi del regime coloro che abbiano conseguito, nell'anno

antecedente a quello in cui intendono avvalersi del regime agevolato,

redditi di lavoro dipendente o assimilato, eccedenti la soglia di 30.000 Euro. Il

rispetto di tale limite non rileva se il rapporto di lavoro dipendete o assimilato

risulti cessato.

Per favorire l'avvio di nuove iniziative produttive, l'aliquota sostitutiva del

regime agevolato viene ridotta dal 15 al 5% per i primi 5 anni di attività. Per

beneficiare dell’aliquota ridotta è necessario il verificarsi dei seguenti requisiti:

il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica,

professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;

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l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione

di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente /

autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica

obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione;

qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro

soggetto, l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta

precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il

regime forfetario.

Potranno avvantaggiarsi di questa condizione non solo coloro che

aprono una nuova attività nel 2016, ma anche coloro che l'hanno iniziata nel

2015. In quest'ultimo caso l'agevolazione sarà limitata alle ultime quattro

annualità (dal 2016 al 2019).

Infine viene riscritto il regime previdenziale dei soggetti forfetari, che

prevedeva la non applicazione del minimale contributivo. Con le modifiche

apportate il reddito derivante dall'attività soggetta al regime forfetario,

costituisce base imponibile ai fini previdenziali, con una contribuzione ridotta

del 35%.

Reddito soci

cooperative

artigiane

(comma 114)

Fermo restando il trattamento previdenziale, i redditi dei soci delle di

cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto in forma autonoma ex

art. 1, comma 3, Legge n. 142/2001 sono imponibili come redditi di lavoro

dipendente,

Assegnazione

agevolata beni ai

soci

(commi 115-120)

La Legge di Stabilità 2016 ha riproposto l’assegnazione o cessione agevolata

di beni (immobili o mobili) ai soci. La norma, infatti, consente alle società (di

persone o di capitali) di assegnare o cedere ai soci gli immobili non

strumentali per destinazione o i beni mobili iscritti in Pubblici registri non

utilizzati come beni strumentali.

L’assegnazione/cessione deve avvenire entro il 30.09.2016, a condizione

che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del

30.09.2015, o comunque che vengano iscritti entro il 30.01.2016 in forza di un

titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 01.10.2015.

A tal fine, è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP

pari all’8% (o 10,5% per le società considerate non operative in almeno due

dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della

assegnazione, cessione o trasformazione 10,50% se la società risulta non

operativa in almeno 2 periodi d’imposta precedenti l’assegnazione /

cessione). L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra:

il valore dei beni assegnati;

il costo fiscalmente riconosciuto.

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Inoltre, per le assegnazioni o cessioni soggette ad imposta di registro

proporzionale, l'aliquota è ridotta alla metà e l’applicazione delle imposte

ipocatastali in misura fissa.

Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto

dell’assegnazione dei beni ai soci sono assoggettate ad un’imposta

sostitutiva pari al 13%.

In sede di assegnazione, la società può richiedere che il valore normale

degli immobili sia determinato sul valore catastale, ossia applicando alla

relativa rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di

registro ex art. 52, DPR n. 131/1986.

In caso di cessione, se il corrispettivo è inferiore al valore normale del

bene ex art. 9, TUIR, è computato in misura non inferiore ad uno dei due

valori.

In sede di approvazione è stato modificato il trattamento fiscale in capo

al socio assegnatario limitando la non applicazione dell’art. 47, TUIR, ai

commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8.

Di conseguenza, ora, in capo al socio assegnatario (di società di capitali)

l’operazione non risulta più fiscalmente irrilevante, in quanto per lo stesso è

prevista la tassazione degli utili in natura sulla parte eccedente la somma

assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società.

Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati,

riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni / quote possedute.

Il versamento dell’imposta sostitutiva va effettuato:

nella misura del 60% entro il 30.11.2016;

nella misura del restante 40% entro il 16.06.2017.

L'agevolazione è applicabile anche alle società che hanno per

oggetto esclusivo o principale la gestione di detti beni e che si

trasformano in società semplici entro il 30.09.2016.

Estromissione

immobile

imprenditore

individuale

(comma 121)

La Legge di Stabilità 2016 ripropone la possibilità, per l'imprenditore

individuale, di estromissione degli immobili strumentali per natura.

In particolare, viene stabilito che l'imprenditore individuale che, alla data

del 31 ottobre 2015, possiede beni immobili strumentali per natura di cui

all'articolo 43, comma 2, del TUIR, può optare per l'esclusione dei beni stessi

dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla

data del 1° gennaio 2016, quindi dal 2016.

L'opzione deve avvenire entro il 31.05.2016 mediante il pagamento di

un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP nella misura dell'8%, calcolata

sulla differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente

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riconosciuto.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di assegnazione

agevolata dei beni d'impresa di cui ai precedenti commi 115 - 120.

ESTROMISSIONE IMMOBILI STRUMENTALI DAL PATRIMONIO D'IMPRESA

DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE (comma 121)

Tipo di immobili Modalità opzione estromissione

Immobili strumentali per natura

posseduti al 31.10.2015

Opzione entro il 31.05.2016

mediante versamento imposta

sostitutiva 8%

Ulteriore

deduzione IRAP

(commi 123 e 124)

Viene raddoppiata l’ulteriore deduzione prevista ai fini IRAP dall’art. 11,

comma 4-bis, lett. d-bis), D.Lgs. n. 446/1997 a favore delle snc, sas, ditte

individuali e lavoratori autonomi "minori", che ora risulta essere la seguente:

ULTERIORE DEDUZIONE IRAP SOGGETTI "MINORI" (commi 123 e 124)

BASE IMPONIBILE IRAP

ULTERIORE DEDUZIONE

SPETTANTE FINO AL

PERIODO D'IMPOSTA

2015

ULTERIORE DEDUZIONE

SPETTANTE DAL

PERIODO D'IMPOSTA

2016

Fino a € 180.759,91 € 2.500 € 5.000

Da € 180.759,92 a € 180.839,91 € 1.875 € 3.750

Da € 180.839,92 a € 180.919,91 € 1.250 € 2.500

Da € 180.919,92 a € 180.999,91 € 625 € 1.250

La nuova misura in esame è applicabile dal periodo d’imposta successivo

a quello in corso al 31.12.2015, quindi, nella generalità dei casi, dal 2016.

Autonoma

organizzazione

dei medici ai fini

IRAP

(comma 125)

Il comma 125 della Legge di Stabilità 2016, aggiungendo all'articolo 2 del

D.Lgs. n. 446/1997 il nuovo comma 1-bis, introduce una specifica disposizione

sul presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini Irap dei medici.

In particolare, il nuovo comma 1-bis stabilisce che:

«1-bis. Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell'imposta nel caso di

medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture

ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno di tali strutture,

laddove gli stessi percepiscano per l'attività svolta presso le medesime

strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo. Sono in ogni

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caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione,

l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse

all'attività svolta. L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque

configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i

parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale».

Ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione, viene, quindi,

considerato come primo criterio di riferimento quello della percentuale di

reddito realizzata all’interno degli ospedali, la quale deve superare il 75% del

reddito, sebbene siano irrilevanti, in tal senso, l’ammontare del reddito

realizzato e le spese direttamente connesse all’attività svolta. D’altro canto,

però, «l’esistenza dell’autonoma organizzazione è comunque configurabile in

presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla

convenzione con il Servizio sanitario nazionale».

L'assoggettabilità ad Irap del medico in convenzione con il Servizio

sanitario nazionale è stata oggetto di numerose pronunce della Cassazione,

la quale ha affermato più volte che, in linea di massima, non paga l’Irap il

medico che usa la normale dotazione strumentale e organizzativa prevista

dalla convenzione con l’Asl, anche in considerazione del fatto che

l’ammontare dei compensi dipende dal numero dei pazienti assistiti e non dai

mezzi a disposizione del professionista.

MEDICI CONVENZIONATI SSN E ESENZIONE IRAP (comma 125)

Medico convenzionato SSN che

svolge la propria attività presso le

strutture ospedaliere

Esente da IRAP (perché privo di

autonoma organizzazione) se

all'interno della struttura ospedaliera

realizza più del 75% del suo reddito

complessivo

Note di variazione

ai fini IVA

(commi 126 e 127)

Viene sostituito integralmente l’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, in materia di

“Variazioni dell’imponibile o dell’imposta” IVA, stabilendo una disciplina più

precisa in caso di mancato incasso della fattura, in tutto o in parte.

In particolare, il nuovo art. 26 stabilisce ora che la nota di credito può

essere emessa in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte:

in presenza di una procedura concorsuale / accordo di ristrutturazione dei

debiti / piano attestato di risanamento, dalla data di assoggettamento alla

procedura / decreto di omologa dell’accordo / pubblicazione nel Registro

delle Imprese. La novità è applicabile alle operazioni effettuate dal 1°

gennaio 2017; resta fermo che il debitore si considera assoggettato a

procedura concorsuale alla data della sentenza dichiarativa di fallimento o

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del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del

decreto di ammissione al concordato preventivo o del decreto che dispone

l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

In capo all'acquirente/committente, non sussiste l'obbligo di annotazione

della nota di credito nel registro delle fatture emesse/corrispettivi.

a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose. Come previsto

dal nuovo comma 12 dell'art. 26, una procedura esecutiva individuale si

considera in ogni caso infruttuosa:

in caso di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento

redatto dall’ufficiale giudiziario risulta che presso il terzo pignorato non vi

sono beni / crediti da pignorare;

in caso di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di

pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulta la mancanza di beni

da pignorare / impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la

sua irreperibilità;

nel caso in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene

pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura

esecutiva per eccessiva onerosità.

La novità è applicabile anche alle operazioni effettuate fino al 31.12.2016.

In caso di successivo incasso, in tutto o in parte, del corrispettivo, va

emessa una nota di debito.

Nel caso di risoluzione contrattuale relativa a contratti a esecuzione

continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la possibilità di

emettere nota di credito “non si estende” alle cessioni / prestazioni “per cui

sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano

correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni”.

Infine, la nota di credito può essere emessa, ricorrendone i presupposti,

anche da parte dell’acquirente/committente debitore dell’imposta tramite il

reverse charge ex artt. 17 o 74, DPR n. 633/1972 o 44, D.L. n. 331/1993.

Estensione reverse

charge

(comma 128)

Il meccanismo del reverse charge viene esteso anche alle prestazioni di

servizi rese dalle imprese consorziate al consorzio di appartenenza.

Infatti, al comma 6 dell'articolo 17 del D.P.R. n. 633/1972, viene inserita la

nuova lettera a-quater), che stabilisce che:

"alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del

consorzio di appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed e) del

comma 1 dell'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile

2006, n. 163, e successive modificazioni, si è reso aggiudicatario di una

commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio

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è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-ter del

presente decreto. L'efficacia della disposizione di cui al periodo

precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione

europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo

395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e

successive modificazioni».

Compensazione

crediti vs PA e

cartelle anche

per il 2016

(comma 129)

La Legge di Stabilità 2016 estende al 2016 la facoltà di compensare le

cartelle di pagamento con i crediti (non prescritti, certi, liquidi ed esigibili)

maturati verso la Pubblica amministrazione per somministrazione, forniture,

appalti e servizi, anche professionali.

La disposizione prevista dalla legge di Stabilità si limita ad ampliare al 2016

il diritto in esame (il modello di riferimento è l’articolo 28-quater del Dpr

602/1973) e a demandare ad un apposito decreto delle Finanze, che dovrà

essere emanato entro 90 giorni dal 1° gennaio 2016, la determinazione degli

ambiti oggettivo e soggettivo di applicazione della nuova compensazione.

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