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FISCO Legge di Stabilità 2016 Di seguito un prospetto delle principali novità in materia fiscale introdotte dalla Legge di Stabilità 2016. In grassetto sono evidenziate le norme più importanti. Argomento Commento sintetico Decorrenza Art. 1 Comma 10 lett. a), b) Riduzione 50% base imponibile IMU per immobili dati in comodato a genitori o figli Per gli immobili concessi in comodato a genitori o figli è introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU. Condizioni per la riduzione della base imponibile: - l’immobile in comodato non deve essere “di lusso” (A/1, A/8, A/9) - il comodatario deve utilizzare l’immobile come propria abitazione principale - il contratto di comodato deve essere registrato - il comodante deve possedere un solo immobile in Italia, ad eccezione dell’immobile adibito a propria abitazione principale purché non sia “di lusso” - il comodante deve avere dimora e residenza anagrafica nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato - il comodante deve attestare il possesso dei requisiti sopra elencati presentando il modello di dichiarazione IMU. A seguito di questa modifica, viene eliminata la possibilità per i comuni di prevedere l’assimilazione ad abitazione principale per tale casistica. La riduzione della base imponibile vale anche per la TASI. Decorrenza 1/1/2016 Art. 1 Comma 10 lett. c), d) Comma 13 Esenzione IMU per i terreni Vengono nuovamente modificati i criteri di esenzione per i terreni montani. In particolare è ripristinata l’esenzione secondo i criteri stabiliti dalla circolare n° 9/1993 per i terreni ricadenti in aree montane e di collina. E’ introdotta l’esenzione per tutti i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. E’ quindi soppresso il moltiplicatore agevolato pari a 75 e la riduzione di imposta per scaglioni, non più applicabili. Decorrenza 1/1/2016 Art. 1 Comma 14 lett. a), b) Abolizione TASI abitazione principale non di lusso Viene escluso dal presupposto impositivo della TASI il possesso o la detenzione di abitazione principale non di lusso. Restano assoggettate al tributo le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8, A/9. Decorrenza 1/1/2016 Art. 1 Comma 14 lett. c) Agevolazione Beni merce Per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice, finché permane la destinazione di vendita e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è pari allo 0,1% con possibilità per i comuni di modificare tale aliquota in aumento fino allo 0,25% o in diminuzione fino all’azzeramento. Decorrenza 1/1/2016 Art. 1 Comma 14 lett. d) Percentuale TASI possessore per Per l’immobile detenuto da un soggetto che lo destina ad abitazione principale, ad esclusione degli immobili “di lusso”, il possessore versa la TASI nella misura percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015. In assenza di Decorrenza 1/1/2016

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FISCO Legge di Stabilità 2016

Di seguito un prospetto delle principali novità in materia fiscale introdotte dalla

Legge di Stabilità 2016. In grassetto sono evidenziate le norme più importanti.

Argomento Commento sintetico Decorrenza

Art. 1 Comma 10 lett. a), b) Riduzione 50% base imponibile

IMU per immobili dati in comodato a genitori o figli

Per gli immobili concessi in comodato a genitori o figli è introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU. Condizioni per la riduzione della base imponibile:

- l’immobile in comodato non deve essere “di lusso” (A/1, A/8, A/9)

- il comodatario deve utilizzare l’immobile come

propria abitazione principale - il contratto di comodato deve essere registrato - il comodante deve possedere un solo immobile in

Italia, ad eccezione dell’immobile adibito a propria abitazione principale purché non sia “di

lusso” - il comodante deve avere dimora e residenza

anagrafica nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato

- il comodante deve attestare il possesso dei requisiti sopra elencati presentando il modello di dichiarazione IMU.

A seguito di questa modifica, viene eliminata la possibilità per i comuni di prevedere l’assimilazione ad abitazione principale per tale casistica. La riduzione della base imponibile vale anche per la TASI.

Decorrenza 1/1/2016

Art. 1 Comma 10 lett. c), d) Comma 13 Esenzione IMU per i terreni

Vengono nuovamente modificati i criteri di esenzione per i terreni montani. In particolare è ripristinata l’esenzione secondo i criteri stabiliti dalla circolare n° 9/1993 per i terreni ricadenti in aree montane e di collina. E’ introdotta l’esenzione per tutti i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti

nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. E’ quindi soppresso il moltiplicatore agevolato pari a 75 e la riduzione di imposta per scaglioni, non più applicabili.

Decorrenza 1/1/2016

Art. 1 Comma 14 lett. a), b) Abolizione TASI abitazione principale non di lusso

Viene escluso dal presupposto impositivo della TASI il possesso o la detenzione di abitazione principale non di lusso. Restano assoggettate al tributo le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8, A/9.

Decorrenza 1/1/2016

Art. 1 Comma 14 lett. c)

Agevolazione Beni merce

Per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice, finché permane la destinazione di vendita e non

siano in ogni caso locati, l’aliquota è pari allo 0,1% con possibilità per i comuni di modificare tale aliquota in aumento fino allo 0,25% o in diminuzione fino all’azzeramento.

Decorrenza 1/1/2016

Art. 1 Comma 14 lett. d)

Percentuale TASI possessore per

Per l’immobile detenuto da un soggetto che lo destina ad abitazione principale, ad esclusione degli immobili “di lusso”, il

possessore versa la TASI nella misura percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015. In assenza di

Decorrenza 1/1/2016

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immobile

detenuto come abitazione principale da altro soggetto

delibera o in caso di delibera presentata tardivamente, il

possessore è tenuto al versamento della TASI nella misura del 90%.

Art. 1 Comma 16 Abolizione IVIE abitazione principale e casa ex coniuge, non di lusso

Non si applica l’IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all'estero) all’immobile posseduto all’estero che costituisce abitazione principale e alla casa assegnata all’ex coniuge, purché non “di lusso”.

Decorrenza 1/1/2016

Art. 1 Comma 21-23 Imbullonati

Dal 1/1/2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolari (cat. D, E) va determinata tramite stima diretta che tenga conto del suolo e delle costruzioni e degli elementi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità nei limiti dell’ordinario apprezzamento.

Sono esclusi dalla stima diretta i macchinari, congegni, le attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. Pertanto, non risultano più assoggettati ad IMU gli impianti ed i macchinari c.d. “imbullonati”. A tal fine, è possibile presentare dal 1/1/2016 gli atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale (con procedura DOCFA). Solo per il 2016 se l’atto di aggiornamento è presentato entro il 15/6/2016 produce effetti dal 1/1/2016.

Decorrenza 1/1/2016

Art. 1 Comma 26 Blocco aumenti tributi e

addizionali

Limitatamente all’anno 2016, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote e tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono

previste eccezioni alla sospensione, che riguardano: - per il settore sanitario - la possibilità di effettuare manovre fiscali

incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità

- la tassa sui rifiuti TARI - - il predissesto e il dissesto deliberati dagli enti locali ai

sensi degli artt. 243-bis e 246 del TUEL.

Decorrenza 1/1/2016

Art.1 c. 28

Maggiorazione aliquota TASI

Per l’anno 2016 i comuni possono mantenere, con espressa

delibera, la maggiorazione TASI (fino ad un ulteriore +0,8 per mille) nella stessa misura applicata per l’anno 2015.

Decorrenza

1/1/2016

Art.1

Commi 50-52 Esenzione Borse di studio

Erasmus

Viene stabilita l’esenzione:

- dalle imposte dirette, dall’IRAP e dagli obblighi contributivi delle borse di studio relative al programma “Erasmus plus”;

- dall’IRPEF delle borse di studio percepite per frequenza

di corsi di perfezionamento e di specializzazione, per corsi di dottorato di ricerca, per svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato; la disposizione si applica anche a posteriori, per i periodi d’imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di

Decorrenza

01/01/2016

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riscossione.

Art.1 c. 53-54 Riduzione IMU

su immobili con canone concordato

Per gli immobili locati a canone concordato (L. 431/98), IMU e TASI determinate applicando l'aliquota stabilita dal comune vengono ridotte al 75% (riduzione del 25%).

Decorrenza 1/1/2016

Art.1 c. 55

Registro - IVA

Sono stati ampliati i presupposti per godere dell’imposta di

registro agevolata al 2% per l’acquisto della prima casa. L’agevolazione è riconosciuta anche al contribuente che ha già acquistato un immobile abitativo non di lusso con i benefici della prima casa a condizione che tale immobile venga

venduto entro un anno dall’atto di acquisto del nuovo immobile agevolato. In caso di mancata vendita verrà recuperata la maggiore imposta non versata più una sopratassa pari al 30% dell’imposta stessa.

Decorrenza

1/1/2016

Art.1 c. 56

Deduzione dal reddito del 50% dell’IVA su abitazioni

acquistate dall’impresa costruttrice

Viene riconosciuta la possibilità di detrarre dall’IRPEF il

50% dell’IVA sostenuta per l’acquisto di immobili a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici. L’acquisto deve intervenire entro il 31 dicembre 2016 e la detrazione spetta in quote costanti nell’anno in cui le

spese sono sostenute e nei nove successivi.

Decorrenza

1/1/2016

Art.1 c. 57 Ricomposizione e riordino fondiario

Sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale e dall’imposta di bollo tutti gli atti emanati in attuazione di un piano di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promosso dalle regioni, province, comuni e comunità montane.

L’esenzione è riconosciuta in virtù della mancanza di finalità speculative degli atti.

Decorrenza 1/1/2016

Art.1 c. 59 Locazione immobili uso abitativo: Patti contrati alla legge

Viene completamente riscritto l’art. 13 della L 431/98 relativa alla locazioni di immobili ad uso abitativo. Tra le novità vengono introdotte una serie di modifiche alla disciplina delle locazioni con riferimento: 1) all’invalidità dei patti che prevedono quote di affitto in nero, 2) all’obbligo di registrazione. Relativamente al punto 1) viene stabilita la nullità di qualunque tipo di accordo volto a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. Per i canoni cosiddetti “concordati” viene

stabilita la nullità di ogni pattuizione volta a riconoscere al locatore un canone di importo superiore a quello previsto dagli accordi territoriali. In entrambi i casi al conduttore viene riconosciuto il potere di chiedere giudizialmente la restituzione

delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato, o le somme versate in più rispetto all’importo stabilito dai patti territoriali, rivolgendosi al giudice entro sei mesi dalla riconsegna dell’immobile locato. Nulli anche gli accordi volti a derogare ai

limiti di durata contrattuale previsti dalla legge.

Decorrenza 1/1/2016

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Relativamente al punto 2) viene imposto al solo locatore

(eliminata la responsabilità solidale del conduttore), l’obbligo di registrazione del contratto entro un termine massimo di 30 gg, quanto si tratta di contratti soggetti a registrazione obbligatoria (durata superiore ai 30 gg con lo stesso

conduttore nello stesso anno). Nei successivi 60 gg il locatore deve inoltre dare comunicazione documentata dell’avvenuta registrazione al conduttore ed all’amministratore di condominio. L’eventuale mancata registrazione del contratto consente all’inquilino di rivolgersi al giudice affinché fissi un

canone di locazione pari a quello previsto per i contratti a canone concordato.

Art.1 c. 60 Affitti a canone

agevolato alle Associazioni sportive dilettantistiche

Viene modificato il “Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili

appartenenti allo Stato.”

Tra i soggetti che possono usufruire del canone agevolato vengono incluse le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) che presentano determinati requisiti.

Decorrenza 1/1/2016

Art.1 Commi 61-64 Riduzione IRES

Viene prevista la riduzione dell’aliquota Ires, attualmente fissata al 27,5%, nella misura del 24% a decorrere dal 1-1-2017 con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Conseguentemente, viene rideterminata l'aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti a Società residente UE soggetta ad imposta sulle società e a Società residente SEE (Norvegia e Islanda) inclusi nella cosiddetta white list, (fino al 31/12/2016 fissata nella misura del 1,375%), nelle seguenti misure:

- 1,20% a decorrere dal 1-1-2017 con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016;

A seguito della riduzione dell’aliquota Ires si renderà necessaria una revisione proporzionale delle percentuali di rilevanza nella determinazione del reddito imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni (attualmente fissata al 49,72%) e dei dividendi (attualmente fissata al 49,72% per le persone fisiche e al 77,74% per gli utili percepiti dagli enti non commerciali) .

La revisione non riguarderà le plusvalenze e i dividendi percepiti dalle società di persone e soggetti equiparati.

NOTA BENE: La revisione della percentuale di rilevanza ai fini reddituali delle plusvalenze e dei dividendi distribuiti dai soggetti Ires è demandata ad un apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Decorrenza 1/1/2016

Art.1 Comma 65-69 Addizionale IRES enti creditizi e finanziari

Viene introdotta una maggiorazione IRES del 3,5% per gli Enti creditizi e finanziari di cui al D.lgs. 87/1992; a fronte del maggiore onere:

- gli interessi passivi diventano completamente deducibili;

- gli interessi passivi diventano deducibili ai fini IRAP.

Periodo d’imposta

successivo a quello in corso

al 31/12/2016.

Art.1 Commi 70-72

Il comma 6 dell’art. 5 prevede l’esclusione dall'ambito soggettivo Irap dei soggetti che:

- esercitano un’attività agricola ai sensi dell'articolo 32

Periodo d’imposta

successivo a

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Esenzioni IRAP in

agricoltura e pesca

del Tuir;

- le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore della selvicoltura, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, di cui all’art. 8 del D.Lgs. 227/2001;

- le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 10 del D.P.R. 601/73.

L'esclusione, quindi, riguarda le attività per le quali, fino alla data di entrata in vigore della presente norma, si applica l'aliquota dell'1,9%. Resta ferma, invece, la soggezione

all'Irap per le attività di agriturismo, allevamento e per le attività connesse rientranti nell'articolo 56-bis del Tuir, alle quali continua ad applicarsi l'aliquota ordinaria.

quello in corso

al 31/12/2015

Art.1 Commi 73

Deduzioni IRAP

È stato integrato il comma 4-octies dell’art. 11 del decreto IRAP riguardante l’integrale deduzione del

costo del lavoro dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, per i soggetti che determinano l’Irap in base agli artt. da 5 a 9 del medesimo decreto. In pratica, seppur in misura parziale, la predetta

agevolazione è stata estesa ai lavoratori stagionali. In particolare, la nuova disposizione prevede la deducibilità del 70% della differenza tra il costo complessivo del personale e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater

dell’art. 11 del D.Lgs. 446/97, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta. La deduzione scatta a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di

lavoro nell’arco di due anni, a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

Decorrenza 1/1/2016

Art.1 Comma 74, 75 e 87

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione

energetica e acquisto mobili

Sono prorogate dal 31 Dicembre 2015 al 31 Dicembre 2016 le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale e di riqualificazione

energetica degli edifici, mantenendo anche per il 2016 le attuali misure:

- 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali;

- 50 per cento per il recupero del patrimonio edilizio residenziale e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

Tra le spese sostenibili per il recupero del patrimonio

edilizio vi sono comprese anche quelle riguardanti l’incremento dell’efficienza energetica degli edifici e la bonifica degli edifici dall’amianto. Viene introdotta la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e

autonomi) di optare per la cessione della detrazione fiscale loro spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici condominiali ai fornitori che hanno effettuato

detti lavori; le modalità della cessione saranno definite con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Al comma 75 è inserita una novità per quanto riguarda le giovani coppie (anche conviventi “more uxorio”) che

costituiscano nucleo da almeno 3 anni e in cui almeno

Decorrenza 1/1/2016

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un componente non abbia superato i 35 anni di età. Tali

soggetti, se acquirenti di un immobile da adibire ad abitazione principale, possono usufruire di una detrazione fiscale del 50 per cento per le spese sostenute per l’acquisto di mobili nel 2016, fino a euro

16.000 da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. Infine, al comma 87 viene chiarito che le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per le spese sostenute nel 2016 in riferimento ad interventi

realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Art.1 Commi 76 < 84

Locazione finanziaria per l’acquisto di abitazione

principale

Viene introdotta la possibilità di stipulare da parte di soggetti privati contratti di locazione finanziaria (leasing) per l’acquisto d’immobile da adibire ad

abitazione principale. Particolarità:

- L’utilizzatore assume tutti i rischi dell’immobile incluso il perimento;

- Esteso il divieto di azione revocatoria al contratto di acquisto dell’immobile oggetto di locazione finanziaria;

- In caso di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento dell’utilizzatore

o Il concedente ha diritto alla restituzione del bene,

o Il concedente deve restituire all’utilizzatore il ricavato della vendita (o

altra collocazione a valori di mercato), al netto di: canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, canoni a scadere attualizzati e prezzo pattuito per il riscatto finale.

- Durante il contratto l’utilizzatore può richiedere una sola volta la sospensione dei pagamenti dei canoni periodici per un periodo massimo di 12 mesi se, successivamente alla stipula del contratto, ricorre una delle seguenti condizioni:

o Cessazione del rapporto di lavoro subordinato non dovuto a risoluzione consensuale, licenziamento per giusta causa, raggiungimento limite d’età con

diritto al pensionamento, dimissioni del lavoratore non per giusta causa;

o Cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale non dovuto a risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.

A seguito della sospensione il contratto è prorogato di un periodo pari alla durata della sospensione. La richiesta di sospensione non comporta l’applicazione di

alcuna commissione o spesa istruttoria. La norma prevede esplicitamente che al contratto di leasing per immobile da destinare ad abitazione principale trova applicazione, la disciplina relativa al

procedimento di convalida di sfratto di cui al libro IV,

Decorrenza 1/1/2016

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titolo I, capo II del codice di procedura civile.

Viene riconosciuta la detrazione del 19% dei canoni di locazione finanziaria con le seguenti regole:

- Limite max canoni e oneri accessori pari ad 8.000 euro

e - Costo dell’esercizio dell’opzione finale non

superiore a 20.000 euro, ove le spese siano

sostenute da giovani di età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e non titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

- Le spese sopra sono ridotte al 50% (4.000 per i canoni e 10 mila per il prezzo di riscatto) nel caso in cui chi le sostiene ha un’età non inferiore a 35 anni e reddito complessivo non superiore a 55

mila euro. Imposta di registro I trasferimenti alle banche o altro intermediario finanziario degli immobili destinati alla locazione

finanziaria i cui utilizzatori godono dei benefici prima sono soggetti ad imposta di registro proporzionale pari a 1,5%. L’aliquota di registro proporzionale si applica anche alle

cessioni dei contratti di locazione finanziaria di un immobile abitativo anche quando si tratta di cessioni soggette ad iva. L’aliquota è pari al 1,5% se l’acquirente è un soggetto che gode dell’agevolazione prima casa altrimenti si applica l’aliquota del 9%. Le agevolazioni in termini di detrazioni IRPEF e imposte indirette si applicano dal 01/01/2016 al 31/12/2020.

Art.1 Commi 85, 86

Incentivi demolizione autoveicoli

Vengono riconosciuti incentivi alla demolizione di veicoli di categoria Euro “0”, “1” e “2” (Autocaravan) con veicoli nuovi

aventi classi di emissione non inferiore a “5” della medesima tipologia. Il contributo al max può essere pari ad € 8 mila e viene anticipato all’acquirente dal rivenditore quale sconto sul prezzo di vendita.

Decorrenza 1/1/2016

Art.1 Comma 88 Detrazioni fiscali

per l’installazione di dispositivi multimediali per l’efficienza

energetica

Vengono estese le detrazioni pari al 65% delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica, anche all’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli

impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, volti a consapevolizzare gli utenti dei consumi energetici ed in grado di garantire un funzionamento efficiente degli

impianti, nonché avere specifiche caratteristiche.

Decorrenza 1/1/2016

Art.1 Commi 91-94 e 97

Maggiorazione

Ai fini delle imposte sui redditi, a vantaggio dei soggetti titolari di reddito d'impresa e degli esercenti arti e professioni, viene previsto, al fine della determinazione della quota di ammortamento, che il costo di

acquisizione sia aumentato del 40% con riferimento a

Decorrenza 1/1/2016

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ammortamenti

beni materiali strumentali nuovi acquistati dal 15

Ottobre 2015 al 31 Dicembre 2016 (e quindi anche per gli ammortamenti 2015). Inoltre, è maggiorato del 40 per cento il limite fiscalmente rilevante per dedurre le quote di

ammortamento con riferimento ai mezzi di trasporto a motore che non siano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria. Il limite del costo fiscale di un autoveicolo nuovo, ai fini dell’ammortamento, passa quindi da € 18.075,99 ad €

25.306,39. Quanto precede vale oltre che per l’acquisto diretto anche per i acquisti con contratti di leasing. Risultano esclusi dall’agevolazione i beni per i quali è previsto (DM 31/12/98) un coefficiente

d’ammortamento inferiore al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni, e particolari beni acquistati da imprese operanti in settori specifici quali quelle alimentari, energia elettrica, trasporti e altri ancora.

Le suddette agevolazioni non possono essere utilizzate al fine degli acconti dovuti per i periodi di imposta in corso al 31 Dicembre 2015 e al 31 Dicembre 2016. I maggiori valori sopra definiti non producono effetti sui valori stabiliti per l’elaborazione del calcolo degli

studi di settore.

Art.1 Commi 95-96

Riallineamento valori alle operazioni di riaggregazione aziendale

I maggiori valori iscritti in conseguenza di operazioni di aggregazione aziendale possono trovare riconoscimento fiscale previo pagamento di una imposta sostitutiva. La legge

di stabilità 2016 modifica l’art. 15 del D.L. 185/2008, riducendo da 10 a 5 anni la deduzione dei maggiori valori iscritti a titolo di marchi ed avviamento a fronte di operazioni conferimento, fusione e scissione.

Decorrenza 1/1/2016

Art. 1 Commi 111-113 Regime fiscale di professionisti

e imprese di piccole dimensioni

Dal 2016, l’accesso al regime forfettario e la permanenza nello stesso sarà facilitato:

- potranno continuare a fruire del regime forfettario i soggetti che hanno redditi di lavoro dipendente/pensione e redditi assimilati di

ammontare non superiore a 30.000 euro, senza necessità di alcun confronto con il reddito d’impresa/lavoro autonomo. Nessuna verifica se il rapporto di lavoro dipendente è cessato. Questo

requisito non costituisce più condizione di accesso, ma è stato ricompreso fra le cause di esclusione.

- la soglia di compensi per i professionisti è elevata a 30.000 euro (+ 15.000 euro)

- la soglia di ricavi per tutti gli altri settori è aumentata di 10.000 euro.

I soggetti in possesso dei previsti requisiti, potranno applicare per cinque anni (anziché tre) la riduzione di

aliquota dell’imposta sostitutiva. La predetta imposta sostitutiva sarà applicata nella nuova misura del 5%. L’aliquota del 5% si applicherà dal 2016 e fino al 2019 anche a coloro che hanno iniziato l’attività nel 2015.

Per il 2015 questi applicheranno, come già previsto,

Decorrenza 1/1/2016

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l’aliquota del 15% sul reddito ridotto di 1/3

(equivalente all’applicazione dell’aliquota del 10%). La lettera d del comma 111 sostituisce il comma 77, art.1, Legge 23/12/2014, n.190.

Pertanto ai fini dell’agevolazione contributiva riservata

ai soggetti che hanno i requisiti per accedere al regime fiscale dei forfetari, sul reddito determinato ai fini fiscali si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35%. Vale a dire che si procedere al calcolo ordinario della contribuzione dovuta per l’anno 2016 da artigiani e commerciati (comprese le rate fisse) alla quale si applica una riduzione pari al 35%. Restano valide le altre disposizioni previste dalla legge 190/2014, quali:

- la presentazione della domanda per usufruire dell’agevolazione entro il 28/02;

- l’accredito dei contributi è rapportato ai mesi ai quali corrisponde l’importo effettivamente versato;

- in presenza di collaboratori famigliari si applica lo stesso regime adottato dal titolare;

- l’agevolazione non è compatibile né con la riduzione prevista per i collaboratori di età

inferiore a 21 anni, né con la riduzione prevista per i pensionati over 65 anni.

Art.1 Commi 115-120

Cessioni e assegnazioni agevolate ai soci

Società di persone (escluse società semplici), e società di capitali (escluse coop), potranno, entro il 30 settembre 2016, decidere di assegnare o cedere ai soci

beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, e/o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività d’impresa. Condizione per poter usufruire della disposizione è l’iscrizione nel libro soci, ove previsto, al

30 settembre 2015, o entro il 30/1/2016 ma in forza di titolo di trasferimento avente data anteriore al 01/10/2015. Analoghe disposizioni trovano applicazione per le società che hanno oggetto esclusivo

o principale la gestione dei beni di cui sopra e che entro il 30/9/2016 si trasformano in società semplici. L’assegnazione, la cessione e la trasformazione sono assoggettate ad una imposta sostitutiva dei redditi e dell’Irap pari all’8% (o del 10,5% quando la società

non risulta operativa in almeno 2 periodi d’imposta antecedenti l’operazione), calcolata sulla differenza tra il valore dei beni assegnati ed il costo fiscale riconosciuto. L’imposta di registro proporzionale ove applicabile è

ridotta al 50%, mentre le imposte ipocatastali si applicano in misura fissa. Non è prevista alcuna norma specifica in materia di Iva. Le eventuali riserve in sospensione d’imposta annullate

in presenza di assegnazione o trasformazione sono assoggettate ad imposta sostitutiva del 13%. Per gli immobili il valore normale può essere determinato applicando alla rendita catastali i moltiplicatori di cui all’art. 52 del DPR n.131/1986. L’imposta dovuta dalle società che si avvarranno della

Decorrenza 1/1/2016

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disposizione dovrà essere versata quanto al 60% entro

il 30/11/2016 e per la restante parte entro il 16/6/2017.

Art.1 Comma 121

Estromissione immobili dell’imprenditore individuale

L’imprenditore individuale entro il 31/5/2016 può optare per l’esclusione dall’impresa dei beni immobili

strumentali per destinazione e per natura. Gli immobili devono essere presenti già al 31/10/2015. L’estromissione è assoggettata ad una imposta sostitutiva dei redditi e dell’Irap pari all’8%, calcolata sulla differenza tra il valore dei beni assegnati ed il costo fiscale riconosciuto. Per quanto compatibili valgono le disposizioni viste nei commi da 115-120

Decorrenza 1/1/2016

Art.1 Commi 123-124 Incremento deduzioni IRAP

Per le società di persone, gli imprenditori individuali, i lavoratori autonomi e le associazioni professionali è previsto un ulteriore incremento della deduzione dalla base imponibile IRAP. L’incremento è previsto seguenti misure:

- da 10.500 a 13.000 per base imponibile fino a

euro 180.759,91 - da 7.875 a 9.750 per base imponibile oltre

180.759,91 e fino a euro 180.839,91 - da 5.250 a 6.500 per base imponibile oltre

180.839,91 e fino a euro 180.919,91 - da 2.625 a 3.250 per base imponibile oltre

180.919,91 e fino a euro 180.999,91 La disposizione decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2015.

Periodo d’imposta

successivo a quello in corso al

31/12/2015

Art.1 Commi 126 e 127 Note di

variazione ai fini IVA

Viene riscritto l’art.26, DPR 633/1972 relativo alle variazioni dell’imponibile e dell’imposta.

Viene confermato quanto già disposto in merito alle variazioni in aumento. In merito alle variazioni in diminuzione per

mancato pagamento del corrispettivo, viene anticipato il momento utile per l’emissione della nota di variazione in diminuzione che coincide con:

- la data di assoggettamento alla procedura concorsuale.

L’assoggettamento alla procedura concorsuale si concretizza con la sentenza dichiarativa di fallimento o col provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, col decreto di ammissione al concordato preventivo o col decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

- la data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione del debito;

- la data di pubblicazione nel registro imprese di un piano attestato di risanamento.

Quindi, non si deve più attendere l’infruttuosità della procedura concorsuale. Il momento per il recupero dell’iva viene anticipato rispetto al passato allineandosi con quello

stabilito in materia di deducibilità delle perdite sui crediti. In caso di procedure esecutive, invece, la nota di variazione continua a potere essere emessa solo dopo avere accertato l’infruttuosità della procedura.

È stato confermato l’obbligo del cessionario/committente, che riceve la nota di variazione in diminuzione, di registrare la

Decorrenza per le

procedure concorsuali avviate dal 1/1/2017

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variazione nei limiti della detrazione operata nel registro

vendite o dei corrispettivi. Tale obbligo non è stato previsto nei casi di note di variazione in diminuzione ricevute a seguito di procedure concorsuali, accordi di ristrutturazione o piani attestati (casi in cui non c’è stato il pagamento totale o

parziale del corrispettivo).

È stata precisata la facoltà di emettere la nota di variazione in diminuzione nei casi di risoluzione dei contratti a esecuzione continuata o periodica per inadempimento delle condizioni contenute nel contratto originario. La rettifica è possibile solamente per le operazioni in cui una delle parti risulti inadempiente. Non potrà, quindi, essere rettificata una operazione correttamente adempiuta da entrambe le parti.

La facoltà di emettere la nota di variazione in diminuzione

viene riconosciuta al cessionario/committente quando si tratta di operazioni soggette a reverse charge nelle quali egli risulti il debitore dell’imposta.

Le modifiche sulla tempistica di emissione in seguito a procedure concorsuali si applicano ai cessionari/committenti assoggettati a procedura in seguito al 31 dicembre 2016. Le altre modifiche hanno carattere interpretativo, quindi, si applicano anche alle operazioni già effettuate.

Decorrenza 1/1/2016

Art.1

Comma 128 Estensione del Reverse charge

Le imprese consorziate devono applicare l’inversione contabile

sulle fatture emesse nei confronti del consorzio aggiudicatario di una commessa con un ente pubblico verso il quale deve fatturare applicando lo split payment.

In attesa di

autorizzazione UE

Art.1

Comma 129 Compensazione cartelle

esattoriali

Viene esteso anche all’anno 2016 la possibilità di

compensazione (con modalità da definire) di cartelle erariali in presenza di crediti certi ed esigibili vantati dalle imprese nei confronti dell’amministrazione pubblica.

Decorrenza

1/1/2016

Art.1 Commi 130-132 Termini per

l’accertamento

Vengono allungati di un anno i termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi, passando dal 31 dicembre del quarto anno al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

I termini previsti per la dichiarazione omessa vengono estesi anche alla dichiarazione IVA nulla; con la modifica risulta tempestivo l’accertamento effettuato entro il 31/12 del settimo anno successivo a quello di invio della dichiarazione. Scompare la norma che prevede il raddoppio dei termini per

l’accertamento (IVA e redditi) in presenza di violazioni che obbligano alla denuncia per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000. Le nuove norme troveranno applicazione agli avvisi relativi al

periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi (quindi, a partire dalla dichiarazione dei redditi 2017).

Decorrenza 1/1/2016

Art.1 Comma 133 Entrata in vigore della riforma delle sanzioni amministrative

Viene anticipata dal 1°Gennaio 2017 al 1°Gennaio 2016 l’entrata in vigore della riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario.

Ai fini della procedura di collaborazione volontaria (Voluntary Disclosure) restano ferme le sanzioni amministrative tributarie

vigenti alla data di presentazione della relativa istanza

Decorrenza 1/1/2016

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Introdotta inoltre la possibilità, nell’ambito della procedura di

voluntary disclosure, di notificare gli atti che per legge debbono essere notificati al contribuente, utilizzando la PEC del professionista che assiste il contribuente nella procedura. L’utilizzo della PEC è subordinato all’assenso del contribuente.

Art.1 Commi 134-138 Rateazione

debiti tributari

Viene permesso, ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di definizione degli accertamenti con adesione o di omessa impugnazione, di essere riammessi alla rateizzazione. L’agevolazione viene

riconosciuta ai contribuenti decaduti nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015 limitatamente ai versamenti delle sole imposte dirette ed è subordinato al versamento della prima rata scaduta entro il termine del 31 maggio 2016.

Decorrenza 1/1/2016

Art.1 Comma 148 Modifiche alla disciplina del Patent box

Il regime del Patent Box è oggetto di un duplice intervento:

- si conferma che l’unica opera dell’ingegno che può essere oggetto di agevolazione è il software protetto da copyright;

- anche in presenza di beni immateriali differenti

per tipologia (es. marchio + brevetto), legati tra loro da un vincolo di complementarietà in quanto utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un prodotto o di un processo, è data la possibilità

di considerare detti beni come un unico bene immateriale ai fini della disciplina per il riconoscimento del patent box. Viene quindi modificato l’impianto normativo previgente nella misura in cui tale possibilità sembrava limitata

all’utilizzo di più beni immateriali della stessa tipologia (es. due brevetti incorporati in un macchinario).

Anche se le modifiche intervengono dal 01/01/2016 si

ritiene che le variazioni possano essere applicate anche con riferimento all’esercizio dell’opzione per il 2015.

Decorrenza 1/1/2016

Art.1 Commi 153-154-155-156-157-158

Canone RAI

Viene fissata la misura del canone di abbonamento RAI per uso privato, per il 2016, con una riduzione rispetto all'importo precedente. Inoltre viene introdotta la presunzione di

possesso dell’apparecchio televisivo, ai fini dell’accertamento di situazioni di evasione del pagamento del canone: la presunzione si basa sull'esistenza di un contratto di fornitura di energia elettrica, nella cui fattura sarà addebitato il canone. Quindi, la detenzione di un apparecchio si presume nel caso

in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Per superare questa presunzione, dall'anno 2016 è ammessa esclusivamente un’autodichiarazione da presentare all'Agenzia

delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e ha validità per l'anno in cui è stata presentata». Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta

in relazione agli apparecchi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia. Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili,

addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi

Decorrenza 1/1/2016

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scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate.

L'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali. Le imprese elettriche devono effettuare il predetto riversamento entro il giorno 20 del mese

successivo a quello di incasso e, comunque, l'intero canone deve essere riscosso e riversato entro il 20 dicembre. Sia la riduzione del canone che la presunzione di possesso si applicano esclusivamente agli utenti nell'ambito dell'uso privato, sono esclusi, da tali

disposizioni, gli abbonamenti speciali (imprese, esercizi commerciali, pubblici esercizi, ecc.).

Art. 1

Comma 199-202

Fondo per il credito delle aziende vittime di mancati pagamenti

Viene istituito un fondo di € 10 milioni da utilizzarsi nel triennio 2016-2018 a sostegno delle PMI che entrano in crisi a

causa della mancata corresponsione di denaro da parte di altre aziende debitrici. L’accesso al fondo è riservato alle imprese che risultano parti offese in un procedimento penale in corso al 01/01/2016, nei quale l’impresa debitrice è imputata per i reati di estorsione, truffa, insolvenza

fraudolenta e false comunicazioni sociali. L’agevolazione consisterà in finanziamenti agevolati le cui modalità di erogazione dovranno essere definite con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

Decorrenza 1/1/2016

Art. 1 Comma 320 Credito d’imposta per strutture ricettive e imprese turistiche

La norma in commento aggiunge i commi 2-bis e 2-ter alla norma istitutiva del credito d’imposta per la riqualificazione e l’accessibilità delle strutture ricettive (art. 10, D.L. 83/2014). Le novità sono le seguenti:

- viene previsto che il bonus spetti anche in caso di

ristrutturazione edilizia che comporti un aumento della cubatura complessiva;

- al fine di migliorare l’offerta turistica e di incrementare l’efficienza energetica viene

disposto che siano aggiornati, a livello nazionale, gli standard minimi dei servizi e delle dotazioni per classificare le strutture ricettive e le imprese turistiche, inclusi i condhotel e gli alberghi diffusi.

Seguiranno i necessari decreti attuativi.

Decorrenza 1/1/2016

Art.1 Comma 331 e ss

Interventi strutturali e agevolazioni fiscali nel settore della cultura –

Tax credit settore cinematografico

Le sostanziali modifiche apportate dalla norma in commento riguardano l’estensione dell’ambito applicativo del credito d’imposta a favore degli

investimenti nel settore cinematografico (introdotto dalla L.244/2007), anche alle spese per la distribuzione internazionale di opere italiane, alla sostituzione di impianti di proiezione digitale, nonché ai film realizzati sul territorio nazionale su commissione di produzioni

estere.

Decorrenza 1/1/2016

Art. 1

Comma 366

Soppressione tassa imbarcazioni da diporto

Viene soppressa la tassa annuale sulle unità da diporto determinata in funzione della lunghezza dello scafo.

Decorrenza 1/1/2016

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Art. 1

Commi 376-384

“Società benefit”

Vengono introdotte le cosiddette “Società Benefit”, cioè

società il cui oggetto sociale prevede oltre allo scopo lucrativo anche una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività

culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Possono essere “Benefit” le società di persone, di capitali e cooperative. La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l'abbreviazione: «SB» e

utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi. La norma non prevede agevolazioni fiscali o deroghe al diritto societario a favore delle società Benefit, viene invece previsto l’obbligo per gli amministratori di redigere annualmente una

relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario. La relazione annuale deve inoltre essere pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente.

Decorrenza

1/1/2016

Art. 1

Comma 396

Comunicazione beni deperibili a NO Profit

Non è necessaria la comunicazione alla Amministrazione finanziaria o Guardia di finanza in caso di cessioni gratuite di beni nei confronti di enti pubblici, associazioni riconosciute, fondazioni e Onlus quando i beni ceduti non superano i € 15.000 di costo d’acquisto e nel caso si tratti di beni

facilmente deperibili.

Decorrenza 1/1/2016

Art.1 Comma 637

Aliquota IVA pubblicazioni editoriali

L’aliquota iva del 4%, già riconosciuta ai libri in formato elettronico (e-book) dalla legge di stabilità 2014, viene

estesa a tutti i prodotti editoriali in formato elettronico (giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa libri e periodici) identificati da codice ISBN e ISSN veicolati attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.

Decorrenza 1/1/2016

Art.1 Commi 641<643 Progetti

innovativi per ATI e Reti d’impresa

Sono state ulteriormente modificate le disposizioni introdotte dalla Legge Finanziaria per il 2014 riguardanti l’istituzione di un fondo destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in associazioni temporanee di imprese (ATI) o in

raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o in reti di imprese. A seguito delle modifiche, per accedere al sostegno le imprese che si uniscono devono essere almeno 5 e non 15 come previsto nella previgente formulazione.

Decorrenza 1/1/2016

Art.1

Commi 645 e ss Credito d’imposta per gasolio degli autotrasportatori

A decorrere dal 1/01/2016 viene ulteriormente ristretto il

campo di applicazione dell’agevolazione in commento, escludendone il gasolio consumato anche ai veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.

Decorrenza

1/1/2016

Art. 1 – Comma 651 Esonero

contributi previdenziali autotrasporto

A decorrere dal 1° gennaio 2016, a titolo sperimentale per un periodo di tre anni, per i conducenti che esercitano la propria attività con veicoli a cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006 (disciplina del trasporto su strada di merci con

veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate e di persone con veicoli atti a trasportare più di 9 persone), equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui, è riconosciuto, a domanda, l'esonero dai contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nella misura dell'80 per cento.

Decorrenza 1/1/2016

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L’esonero non si applica a quanto dovuto all'INAIL.

Per il finanziamento di tale esonero viene autorizzata una spesa di 65,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. L'esonero contributivo viene riconosciuto dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di

presentazione delle domande.

Art. 1 Comma 653 Documentazione relativa allo svolgimento dei trasporti internazionali

Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto internazionale di merci, non sia in grado di esibire agli organi di controllo è la prova documentale relativa al trasporto stesso, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.200. All'atto dell'accertamento della violazione è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che è restituito al conducente, al proprietario o al legittimo è detentore, ovvero a persona da essi delegata, solo dopo che sia stata esibita la predetta documentazione e, comunque, trascorsi sessanta giorni dalla data dell'accertamento. La prova documentale può essere fornita mediante l'esibizione di qualsiasi documento di accompagnamento delle merci

previsto, per i trasporti internazionali, dalle vigenti norme nazionali o internazionali. Qualora il veicolo sia stato posto in circolazione privo della prova documentale di cui sopra, ovvero questa sia stata compilata non conformemente alle norme vigenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000.

Decorrenza 1/1/2016

Art.1 Comma 821 Estensione ai liberi professionisti dei contributi dei Fondi UE

Vengono estesi anche ai professionisti (indipendentemente dalla forma giuridica rivestita) i piani operativi POR e PON del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), per il periodo 2014/2020, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese (PMI) come esercenti attività economica. Le libere professioni diventano destinatarie dei fondi europei stanziati fino al 2020 sia direttamente che attraverso Stati o regioni.

Decorrenza 1/1/2016

Art. 1 co.862, 863, 864 Sostituzione

trattori e macchine agricole e forestali

Viene prevista l’abrogazione della riduzione dei premi INAIL dovuti i dipendenti delle imprese agricole, introdotta nel 2008 al fine di promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di

lavoro (art.1, c. 60 della L. n.247/2007). Le risorse disponibili a tal fine vengono devolute in particolare al finanziamento di un fondo istituito presso l’INAIL destinato a finanziare gli investimenti per l’acquisto di trattori agricoli o forestali con ridotte emissione di rumore e di inquinanti.

01/01/2016

Art.1 Commi 887<888 Proroga della

rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni

Vengono riaperti i termini previsti dal DL 282/2002 per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e terreni edificabili o con destinazione agricola, detenuti da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa o di

lavoro autonomo, società semplici e società ed enti ad essi equiparate. Il requisito è il possesso delle partecipazioni o terreni al 1/1/2016. Le imposte dovute possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali a partire dal

30/6/2016. L’aliquota dell’imposta sostitutiva, viene così fissata:

- 8% per la rivalutazione di terreni e partecipazioni qualificate;

- 8% per la rivalutazione delle partecipazioni non qualificate.

Decorrenza 1/1/2016

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Art.1

Commi 889<897 Riapertura della rivalutazione dei

beni d’impresa

Per i soggetti che non adottano i principi contabili

internazionali viene riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni. Oltre alle società di capitali e agli enti non commerciali possono accedere alla rivalutazione le società di persone (escluse società

semplici), le imprese individuali, anche in contabilità semplificata, e le società ed enti non residenti. La rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio o rendiconto 2015 e deve riguardare tutti i beni appartenenti la stessa categoria omogenea presenti nel bilancio al 31/12/2014. Il riconoscimento dei maggiori valori fiscali avviene mediante versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap pari al 16% per i beni ammortizzabili, e pari al 12% per

i beni non ammortizzabili. Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato versando un’imposta sostitutiva del 10%.

Gli effetti fiscali della rivalutazione sono differiti al 2018.

Viene inoltre prevista la possibilità di riallineare il valore fiscale dei beni al maggiore valore civilistico iscritto in bilancio. Le imposte sulla rivalutazione e l’eventuale imposta sull’affrancamento sono versate in una unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

Per i soli beni immobili il riconoscimento fiscale dei

maggiori valori iscritti viene riconosciuto a partire dal periodo d’imposta in corso al 01/01/2017.

Decorrenza

1/1/2016

Art. 1 Commi 898<899

Commi 902<904 Circolazione del contante

Aumentato il limite dell’uso del contante e titoli al portatore ad € 3.000, pertanto sarà possibile effettuare trasferimenti di denaro contante o di libretti al portatore tra soggetti diversi per importi inferiori a € 3.000,00 (modificato l’art. 49 del D.Lgs. 231/2007).

Viene inoltre previsto che per il servizio di rimessa di

denaro la soglia è di € 1.000.

Il suddetto limite è stato modificato anche per i cambiavalute: la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta da parte dei cambiavalute iscritti al Registro OAM è possibile sino ad € 3.000.

Decorrenza 1/1/2016

Art. 1 Comma 900-901 Pagamenti elettronici

Viene esteso a professionisti e commercianti l’obbligo di accettare pagamenti anche con carte di credito (oltre che di debito) salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica per qualsiasi importo (è stato eliminato il

riferimento agli importi minimi)

Per favorire il pagamento con carte di credito e debito, soprattutto di modesto importo (importo inferiore a 5 euro), il MEF di concerto con il MISE, sentita la Banca d’Italia, provvedere con decreto a definire le

commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori in conformità alla normativa europea. Dal 01/07/2016 i pagamenti elettronici saranno estesi anche ai dispositivi di

controllo della sosta (nelle aree blu).

Decorrenza 1/1/2016

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Art. 1

Comma 910 Agro-energie

Sono stabiliti i criteri da utilizzare a regime per individuare le

attività produttive di reddito agrario nell’ambito delle agro-energie. In particolare, costituiscono attività connesse all’agricoltura e quindi si considerano produttive di reddito agrario se effettuate da imprenditori agricoli:

- la produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali fino a 2.400.000 kWh/anno, e fotovoltaiche fino a 260.000 kWh/anno;

- la produzione e cessione di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti

prevalentemente dal fondo. Oltre tali limiti il reddito ai fini IRPEF ed IRES si determina applicando il coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate ai fini IVA. Viene estesa l’esenzione dall’accisa sull’energia elettrica

prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW (autoconsumata), e con le stesse limitazioni, all’energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili (potenza > 20 kW), consumata da

soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica.

Decorrenza

1/1/2016

Art. 1 Commi 918<948

Disposizioni in materia di giochi - PREU

Il prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da gioco che distribuiscono vincite in denaro denominate “New Slot” (art.110, co.6 lett. a), R.D 773/31 “TULPS”) passa dal 13% al

17,5% sulle entrate lorde mentre la percentuale delle giocate destinate alle vincite (payout) è fissata in misura non inferiore al 70%. Il PREU sugli apparecchi da gioco che distribuiscono vincite in denaro denominate “Video Lotteries Terminar”

(art.110, co.6 lett. b), R.D 773/31 “TULPS”) passa dal 5% al 5,50% sulle entrate lorde.

Viene disposta l’abrogazione della norma che prevedeva la sovrattassa pari a 500 milioni di euro che era stata disposta con la stabilità 2014 relativa ai compensi spettanti ai concessionari e agli operatori di filiera della raccolta del gioco con newslot e VLT.

A decorrere dal 2016 il rilascio del nulla osta per le new Slot è consentito solo in sostituzione di quelli già esistenti; viene

preclusa pertanto l’immissione di nuovi apparecchi.

Introduce una nuova sanzione amministrativa pari a 20.00,00 euro per i pubblici esercizi che installano i “totem” e cioè apparecchiature che attraverso la connessione telematica consentono ai clienti di giocare su piattaforme di gioco d istanza quindi anche con soggetti rivi di qualsiasi autorizzazione dell’AAMS. Questa sanzione verrà applicata l titolare del pubblico esercizio e al proprietario dell’apparecchio.

Sono modificate le date entro cui inviare la dichiarazione d’impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione che non è più 31/1/2015 ma il 31 gennaio 2016; In generale le parole “2015” riportate nel comma 643 della 190/2014 sono sostituite da 2016.

Entro il 30/4/2016 in Conferenza unificata saranno definite le caratteristiche dei punti vendita di gioco e i criteri per la loro distribuzione e localizzazione nel territorio, per garantire maggior sicurezza e tutela della salute dei cittadini e prevenire

l’accesso ai minori.

Decorrenza 1/1/2016

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La pubblicità di giochi o prodotti con vincita in denaro deve

essere effettuata in base alle disposizioni della commissione europea

Questi parametri devono essere recepiti con decreto entro 180 giorni.

In generale è vietata la pubblicità che incoraggia il gioco eccessivo o incontrollato, che si rivolga a minori etc.

È vietata la pubblicità dei giochi con vincita in denaro nella trasmissioni radiofoniche e televisive dalle 7 alle 22 di ogni

giorno.

Art. 1 Commi 954-955 Deducibilità

delle spese funebri e delle spese universitarie

Deduzione e

detrazioni fiscali a non residenti

Per consentire e facilitare l'indicazione delle spese funebri e di istruzione universitaria nella dichiarazione precompilata, sono apportate modifiche all’articolo 15, comma 1 lett. d); e) del TUIR. In particolare si dispone

che, a partire dall’anno di imposta 2015:

- le spese funebri possono essere portate in detrazione indipendentemente da un legame di parentela con il defunto;

- con riferimento alle spese sostenute per l’iscrizione e frequenza ad università private si superano le complessità dovute all’individuazione del limite massimo detraibile, in quanto entro il 31 Dicembre di ogni anno un apposito decreto del

Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca stabilirà l’importo massimo detraibile per ciascuna facoltà universitaria privata. Per il primo anno di applicazione il decreto è adottato

entro il 31 Gennaio 2016;

All’atto della tassazione Irpef, anche i contribuenti residenti in uno Stato estero che consente un adeguato scambio di informazioni possono fruire di tutte le deduzioni e detrazioni fiscali previste a favore dei contribuenti fiscalmente residenti in Italia.

Il beneficio continua comunque ad essere circoscritto ai contribuenti che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo e che non godono, nello stato di

residenza o in altro stato di produzione del reddito, di agevolazioni fiscali analoghe alle deduzioni e detrazioni previste dalla regolamentazione italiana (es: benefici connessi ai carichi familiari). Tale disposizione trova applicazione dal periodo d’imposta 2016

Decorrenza 1/1/2016 a valere per il

periodo

d’imposta 2015

Art. 1 Comma 960, 963 Aliquote IVA

È stata aggiunta l’aliquota del 5% tra le aliquota iva agevolate (4% e 10%). L’aliquota del 5% si applica alle prestazioni socio-sanitarie, di ricovero, educative e assistenziali (art.10, n. 18),19), 20), 21) e 27 ter, DPR 633/1972) rese nei confronti di soggetti disagiati dalle cooperative sociali e i loro consorzi. Le stesse operazioni effettuate da cooperative non sociali sono seggette ad aliquota iva ordinaria al 22%.

La nuova aliquota si applica alle operazioni effettuate in base a contratti stipulati, prorogati, rinnovati dopo il 01/01/2016.

Decorrenza 1/1/2016

Art. 1

Comma 979-980

Viene prevista l’assegnazione di una Carta elettronica, dell’importo massimo di 500 euro, che potrà essere utilizzata per acquistare eventi culturali quali ad esempio ingressi al

Decorrenza 1/1/2016

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card acquisti culturali giovani

teatro, il cinema, ai musei, alle mostre e altri ancora.

Potranno inoltre essere acquistati libri e l’accesso a monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali.

Beneficiari della Carata elettronica sono tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell’UE che risiedono in Italia, che

compiono 18 anni nel 2016.

Art. 1 Comma 982 Installazione impianti di videosorveglianza

Viene istituito per l’anno 2016 un credito d’imposta a favore delle persone fisiche (no impresa e lavoro autonomo), che installano sistemi di videosorveglianza

digitale o allarme o stipulano contratti con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali. I criteri e le modalità di accesso al beneficio saranno definiti con decreto MEF da emanarsi entro 90 gg dal 01/01/2016.

Decorrenza 1/1/2016

Art. 1 Comma 984

Contributo per l’acquisto di strumenti musicali

Viene istituito per l’anno 2016 un credito d’imposta a favore degli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo. Il contributo è una tantum

di € 1.000 non eccedente il costo dello strumento. L’utilizzo del credito avviene con attribuzione dello stesso al rivenditore dello strumento che lo anticipa allo studente acquirente.

Decorrenza 1/1/2016

Art. 1 Comma 985 Destinazione del 2 per mille ad associazioni culturali

I contribuenti per l’anno 2016, potranno destinare il 2 per mille dell’IRPEF a favore di una associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del consiglio Ministri. Con decreto da emanarsi entro il 30/1/2016 verranno definite i requisiti e i criteri per l’iscrizione

delle associazioni nell’elenco, e le cause e modalità di revoca o di decadenza.

Decorrenza 1/1/2016