legge artigianato

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11.3.3.3 Legge sull’ artigianato (del 18 marzo 1986) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO visto il messaggio 2 aprile 1985 n. 2917 del Consiglio di Stato, decreta: Scopo Art. 1 La presente legge ha per scopo di: a) mantenere viva e ricreare la tradizione artigianale in Ticino; b) promuovere la conoscenza dei prodotti dell’ artigianato del Ticino valorizzandoli, in particolare, con la creazione di un marchio d’ origine e di qualità; c) migliorare la formazione professionale specifica degli artigiani; d) favorire il mantenimento e la creazione di posti di lavoro. Definizione Art. 2 1 Lo Stato promuove su tutto il territorio cantonale l’ artigianato non industriale o artigianato creativo e artistico, inteso come mestiere d’ arte. 2 È artigianale la produzione o la realizzazione di oggetti e opere con sistemi manuali o con l’ ausilio di macchinari semplici, esclusa la produzione in serie a carattere industriale. Aiuti Art. 3 1 Lo Stato concede aiuti per: a) promuovere l’ informazione ed una migliore commercializzazione fino al 100%: - dei costi di organizzazione di mostre, manifestazioni o di altre iniziative di promozione dell’ artigianato; - delle spese di affitto, luce e riscaldamento dei negozi di artigianato delle associazioni che hanno una specifica funzione di promozione; b) migliorare la formazione professionale degli artigiani fino ad un massimo del 50%: - dei costi di organizzazione di corsi di istruzione o perfezionamento professionale, come anche di corsi su tecniche di artigianato tradizionale in via di estinzione; - dei costi e della perdita di guadagno derivanti dalla partecipazione a corsi di perfezionamento e di aggiornamento; c) migliorare le strutture fino ad un massimo del 25%: - del costo di costruzione o riattazione di edifici destinati alla formazione degli artigiani, alla produzione e alla commercializzazione; - del costo di acquisto dei macchinari, come anche delle spese di arredamento dei negozi di artigianato delle associazioni che hanno una specifica funzione di promozione. 2 Gli aiuti possono essere cumulati. Marchio d’ origine e di qualità Art. 4 Il Consiglio di Stato, d’ intesa con le associazioni degli artigiani, stabilisce mediante regolamento le condizioni per l’ uso del marchio d’ origine e di qualità. Egli ne cura il mantenimento e la protezione. Competenze Art. 5 Fino all’ importo di fr. 100’ 000.-, se ricorrenti fino a franchi 10’ 000.- annui, e nei limiti dei crediti di preventivo, i sussidi previsti da questa legge sono concessi dal Consiglio di Stato; oltre tali importi i sussidi sono concessi dal Gran Consiglio. Entrata in vigore

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Definizione Art. 2 1 Lo Stato promuove su tutto il territorio cantonale l’ artigianato non industriale o artigianato creativo e artistico, inteso come mestiere d’ arte. 2 È artigianale la produzione o la realizzazione di oggetti e opere con sistemi manuali o con l’ ausilio di macchinari semplici, esclusa la produzione in serie a carattere industriale. decreta: Legge 11.3.3.3 (del 18 marzo 1986) Entrata in vigore sull’ artigianato

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11.3.3.3

Legge

sull’ artigianato

(del 18 marzo 1986)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

visto il messaggio 2 aprile 1985 n. 2917 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Scopo Art. 1 La presente legge ha per scopo di: a) mantenere viva e ricreare la tradizione artigianale in Ticino; b) promuovere la conoscenza dei prodotti dell’ artigianato del Ticino valorizzandoli, in particolare, con la

creazione di un marchio d’ origine e di qualità; c) migliorare la formazione professionale specifica degli artigiani; d) favorire il mantenimento e la creazione di posti di lavoro.

Definizione Art. 2 1Lo Stato promuove su tutto il territorio cantonale l’ artigianato non industriale o artigianato creativo e artistico, inteso come mestiere d’ arte. 2È artigianale la produzione o la realizzazione di oggetti e opere con sistemi manuali o con l’ ausilio di macchinari semplici, esclusa la produzione in serie a carattere industriale.

Aiuti Art. 3 1Lo Stato concede aiuti per: a) promuovere l’ informazione ed una migliore commercializzazione fino al 100%:

- dei costi di organizzazione di mostre, manifestazioni o di altre iniziative di promozione dell’ artigianato;

- delle spese di affitto, luce e riscaldamento dei negozi di artigianato delle associazioni che hanno una specifica funzione di promozione;

b) migliorare la formazione professionale degli artigiani fino ad un massimo del 50%: - dei costi di organizzazione di corsi di istruzione o perfezionamento professionale, come anche di

corsi su tecniche di artigianato tradizionale in via di estinzione; - dei costi e della perdita di guadagno derivanti dalla partecipazione a corsi di perfezionamento e di

aggiornamento; c) migliorare le strutture fino ad un massimo del 25%:

- del costo di costruzione o riattazione di edifici destinati alla formazione degli artigiani, alla produzione e alla commercializzazione;

- del costo di acquisto dei macchinari, come anche delle spese di arredamento dei negozi di artigianato delle associazioni che hanno una specifica funzione di promozione.

2Gli aiuti possono essere cumulati.

Marchio d’ origine e di qualità Art. 4 Il Consiglio di Stato, d’ intesa con le associazioni degli artigiani, stabilisce mediante regolamento le condizioni per l’ uso del marchio d’ origine e di qualità. Egli ne cura il mantenimento e la protezione.

Competenze Art. 5 Fino all’ importo di fr. 100’ 000.-, se ricorrenti fino a franchi 10’ 000.- annui, e nei limiti dei crediti di preventivo, i sussidi previsti da questa legge sono concessi dal Consiglio di Stato; oltre tali importi i sussidi sono concessi dal Gran Consiglio.

Entrata in vigore

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Art. 6 Trascorsi i termini per l’ esercizio del diritto di referendum, il Consiglio di Stato ordina la pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e fissa la data dell’ entrata in vigore1 . Pubblicata nel BU 86, 103.

1 Entrata in vigore: 16 maggio 1986 - BU 86, 103.