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LEGGE 6 novembre 2012 n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella PA

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LEGGE 6 novembre 2012 n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella PA

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CONVENZIONI ATTUATE DALLA LEGGE 190/2012

• Convenzione ONU 2003 contro la corruzione (ratificata da legge 3 agosto 2009 n. 116)

• artt. 20 e 21 Convenzione penale 1999 di Strasburgo sulla corruzione (ratificata da legge 28 giugno 2012 n.110)

Comma 1

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CONVENZIONE ONU 2003 CONTRO LA CORRUZIONE

prevede che ciascuno Stato debba (artt. 5 e 6)• elaborare e applicare politiche di prevenzione della corruzione

efficaci e coordinate• adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di

prevenzione• vagliarne periodicamente l'adeguatezza• collaborare con gli altri Stati e con le organizzazioni regionali

ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure

• individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze

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AZIONI EUROPEE CONTRO LA CORRUZIONE

linee guida e convenzioni che l'OCSE, il Consiglio d'Europa con il GR.E.C.O. (Groupe d'Etats Contre la Corruptione) e l'UE riservano alla materia, nella direzione indicata dall'ONU:

• implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione

• monitorare la loro conformità agli standard anticorruzione

• individuare le carenze nelle politiche nazionali

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LA LEGGE 190/2012 INDIVIDUA

• Autorità nazionale anticorruzione (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle AA.PP. - CIVIT – art. 13 dlgs 27 ottobre 2009 n.150 )

• gli altri organi incaricati di svolgere controllo, prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella PA

Comma 1

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COMPITI DELLA COMMISSIONE

a) collaborazione internazionale e regionale;b) approvazione Piano nazionale anticorruzione del Dip. Funz. Pubb.;c) analisi di cause/fattori della corruzione e individuazione di interventi

di prevenzione/contrasto;d) pareri facoltativi a organi Stato e PA su conformità di atti e

comportamenti dei funzionari alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, di lavoro pubblico;

e) pareri facoltativi su autorizzazioni a dirigenti amministrativi (Stato e EEPP nazionali) allo svolgimento di incarichi esterni (art. 53 d.Lgs 165/2001, in particolare c. 16-ter);

f) vigilanza e controllo su applicazione/efficacia delle misure delle PA relative ai compiti del Dip. Funz. Pubb. e sul rispetto della trasparenza amministrativa;

g) relazione annuale al Parlamento sul contrasto della corruzione e dell'illegalità nella PA e sull'efficacia delle disposizioni.

Comma 2

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CIVIT

legge 17.12.2012 n.221 conversione del d.l. 18.10.2012 n.179

• ha rafforzato l'Autorità prevedendo che alla Commissione è preposto un presidente, nominato su proposta del Ministro per la PA e la semplificazione, del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, tra persone di notoria indipendenza che hanno avuto esperienza in materia di contrasto alla corruzione e persecuzione degli illeciti nella PA

• possibilità per CIVIT di avvalersi di G.di F. e Ispettorato della FP per svolgere indagini e accertamenti

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POTERI DELLA COMMISSIONE

a fini di vigilanza e controllo:

a) esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle PA;

b) ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani (nazionale AC e di prevenzione della C) e dalle regole sulla trasparenza;

c) ordina la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

d) insieme alle PA interessate dà notizia sui siti web istituzionali dei provvedimenti adottati

Comma 3

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COMPITI DEL DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA

ruolo propositivo e di coordinamento in tema di anticorruzione, secondo gli indirizzi di apposito Comitato interministeriale:

a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione/contrasto di corruzione e illegalità nella PA elaborate a livello nazionale e internazionale

b) promuove e definisce norme e metodologie di prevenzionec) predispone il Piano nazionale ACd) definisce modelli standard di informazioni/dati, secondo modalità

che consentano la gestione/analisi informatizzatae) definisce criteri per la rotazione dei dirigenti nei settori più esposti

alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni

Comma 4

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STRATEGIE DI PREVENZIONE E CONTRASTODELLA CORRUZIONE

derivano dall'azione sinergica di tre soggetti: • il Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire

indirizzi attraverso l'elaborazione delle linee guida; • il Dipartimento della FP, che opera come soggetto

promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione

• CIVIT, quale autorità nazionale anticorruzione, svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle PA e sul rispetto della normativa in materia di trasparenza

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COMITATO INTERMINISTERIALE

• costituito con d.P.C.m. 16 gennaio 2013• presieduto dal Presidente del Consiglio dei

ministri• composto dal Ministro della giustizia, dal

Ministro dell'interno e dal Ministro per la PA e la semplificazione

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COMPITI DELLE PA CENTRALIdefiniscono e trasmettono al Dip. Funzione Pubblica:

a) un piano di prevenzione della corruzione che- fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione- indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire tale rischio

b) procedure per selezionare e formare, in collaborazione con la SSPA, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo negli stessi settori la rotazione di dirigenti e funzionari

Comma 5

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COMPITI DEL PREFETTO

ai fini della predisposizione del piano di prevenzione della corruzione, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli EELL, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale

Comma 6

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RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE• individuato dall'organo di indirizzo politico di norma tra i dirigenti di 1a fascia, di ruolo e in

servizio. EE.LL: di norma il segretario• la designazione dei RPC va comunicata a CIVIT che ha dedicato un'apposita sezione del

sito alla raccolta dei relativi dati • propone annualmente l’adozione (31 gennaio) del piano triennale di prevenzione della

corruzione all'organo di indirizzo politico, che lo trasmette al Dipartimento della funzione pubblica. L’elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei alla stessa PA. in fase di prima applicazione, il termine è il 31.3.2013 (art. 34-bis, c.4, d.l. 18.10.2012 n.179, convertito c.m. dalla l. 17.12.2012 n.221)

• definisce procedure annuali per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori esposti alla corruzione. Le attività a rischio devono essere svolte, se possibile, dal personale formato dalla SSPA. Individua il personale da avviare ai corsi

• responsabilità dirigenziale per mancata predisposizione del piano e mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti (necessaria la creazione del collegamento tra adempimento e obiettivi dirigenziali in sede di negoziazione degli obiettivi )

• verifica idoneità ed efficace attuazione del piano triennale• propone modifiche al piano (violazioni delle prescrizioni o mutamenti

organizzativi/dell’attività amministrativa)• verifica la rotazione degli incarichi negli uffici a rischio• obbligo annuale (15.12) di pubblicazione nel sito web di una relazione sull’attività svolta,

di trasmetterla all'organo di indirizzo politico e, su richiesta di questo, di riferirgli

Commi 7, 8, 10, 14

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RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

• riferisce al Ministro o all'autorità di indirizzo politico-amm.vo

• se riscontra fatti − disciplinarmente rilevanti informa il dirigente preposto

e l'ufficio procedimenti disciplinari per il tempestivo avvio dell'azione disciplinare

− suscettibili di dar luogo a responsabilità amm.va, presenta tempestiva denuncia alla procura della Corte dei conti per l'accertamento del danno erariale (art. 20 dpr 3/1957 e art. 1, c.3, l.20/1994)

− che rappresentano notizia di reato presenta denuncia alla procura della Repubblica o ad un ufficiale di pg (art. 331 cpp) e ne dà tempestiva informazione all'Autorità nazionale anticorruzione

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TERMINI E COMPETENZA PER LA DESIGNAZIONE,

REQUISITI, DURATA E TRATTAMENTO DELL'INCARICO • tempestività nella nomina (la legge non prevede un termine)• il provvedimento di nomina è di competenza dell'organo di indirizzo politico (per i Ministeri deve

essere adottato dal Ministro, per gli altri enti spetta all'organo con competenza di indirizzo e controllo)

• la scelta deve ricadere preferibilmente su dirigenti iscritti alla 1^ fascia del ruolo della PA che effettua la nomina

• Nelle PA il cui ordinamento non prevede un'articolazione del ruolo in fasce, la scelta, prioritariamente, deve ricadere su un dirigente appartenente al ruolo, che sia titolare di incarico di ufficio di livello dirigenziale generale ovvero articolato al suo interno in strutture organizzative dirigenziali di secondo livello

• considerati ruolo e responsabilità che la legge attribuisce al RPC, è importante che la scelta ricada su un dirigente in una posizione di relativa stabilità, per evitare che la necessità di intraprendere iniziative penetranti nei confronti dell'organizzazione amm.va possa essere compromessa anche solo potenzialmente dalla precarietà dell'incarico

• l'affidamento dell'incarico a dirigenti titolari ex art. 19, commi 5-bis e 6, dlgs. n.165 andrebbe operato solo in ipotesi eccezionali, previa adeguata motivazione

• è in ogni caso è da escludere la nomina di dirigenti inseriti nell'ufficio di diretta collaborazione per la particolarità del vincolo fiduciario che li lega all'autorità di indirizzo politico e alla PA

• tenendo conto della necessità di disporre di risorse sufficienti, è opportuno che la scelta ricada su dirigenti titolari di ufficio, evitando la designazione di dirigenti con incarico di studio e consulenza

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TERMINI E COMPETENZA PER LA DESIGNAZIONE,

REQUISITI, DURATA E TRATTAMENTO DELL'INCARICO • tempestività nella nomina (la legge non prevede un termine)• il provvedimento di nomina è di competenza dell'organo di indirizzo

politico (per i Ministeri deve essere adottato dal Ministro, per gli altri enti spetta all'organo con competenza di indirizzo e controllo)

• la scelta deve ricadere preferibilmente su dirigenti iscritti alla 1^ fascia del ruolo della PA che effettua la nomina

• Nelle PA il cui ordinamento non prevede un'articolazione del ruolo in fasce, la scelta, prioritariamente, deve ricadere su un dirigente appartenente al ruolo, che sia titolare di incarico di ufficio di livello dirigenziale generale ovvero articolato al suo interno in strutture organizzative dirigenziali di secondo livello

• considerati ruolo e responsabilità che la legge attribuisce al RPC, è importante che la scelta ricada su un dirigente in una posizione di relativa stabilità, per evitare che la necessità di intraprendere iniziative penetranti nei confronti dell'organizzazione amm.va possa essere compromessa anche solo potenzialmente dalla precarietà dell'incarico

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TERMINI E COMPETENZA PER LA DESIGNAZIONE,

REQUISITI, DURATA E TRATTAMENTO DELL'INCARICO • l'affidamento dell'incarico a dirigenti titolari ex art. 19,

commi 5-bis e 6, dlgs. n.165 andrebbe operato solo in ipotesi eccezionali, previa adeguata motivazione

• è in ogni caso è da escludere la nomina di dirigenti inseriti nell'ufficio di diretta collaborazione per la particolarità del vincolo fiduciario che li lega all'autorità di indirizzo politico e alla PA

• tenendo conto della necessità di disporre di risorse sufficienti, è opportuno che la scelta ricada su dirigenti titolari di ufficio, evitando la designazione di dirigenti con incarico di studio e consulenza

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TERMINI E COMPETENZA PER LA DESIGNAZIONE,

REQUISITI, DURATA E TRATTAMENTO DELL'INCARICO • considerati i vincoli legali esistenti in materia di dotazioni

organiche (art. 2, in particolare comma 10-bis, d.l. 6.7.2012 n.95, convertito in l. 7.8.2012 n.135) l'incarico di RPC si configura come aggiuntivo a dirigente già titolare di incarico dirigenziale di livello generale

• la PA, nell'ambito del proprio ordinamento e nei limiti dei vincoli relativi alle dotazioni organiche, potrebbe dedicare un apposito ufficio allo svolgimento della funzione, con possibilità di operare una valutazione sulla base delle specificità organizzative o di una gestione in comune delle attività (art.15 l. 241/1990 - Accordi fra PA)

• va tenuto presente che la legge collega all'inadeguato adempimento delle funzioni l'applicazione delle sanzioni conseguenti a responsabilità dirigenziale e disciplinare: pare da escludere a priori la possibilità che l'incarico sia svolto da quei dipendenti o soggetti che per il tipo di rapporto di cui sono titolari non possono rispondere a questo titolo

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TERMINI E COMPETENZA PER LA DESIGNAZIONE,

REQUISITI, DURATA E TRATTAMENTO DELL'INCARICO • la legge non prevede che alla nomina debba seguire una

modifica o un'integrazione dell'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale e del contratto (da valutarsi in seno a ciascuna PA a seconda della situazione concreta e degli accordi tra le parti)

• la scelta deve ricadere su dirigente che non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna né disciplinari e che abbia dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo

• occorre tener conto dell'esistenza di situazioni di conflitto di interesse, evitando, per quanto possibile, la designazione di dirigenti incaricati di quei settori che sono considerati tradizionalmente più esposti al rischio della corruzione (uffici contratti o di gestione del patrimonio)

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TERMINI E COMPETENZA PER LA DESIGNAZIONE,

REQUISITI, DURATA E TRATTAMENTO DELL'INCARICO • la nomina quale RPC del dirigente responsabile dell'Ufficio

Procedimenti Disciplinari pare realizzare un conflitto di interesse e un'incompatibilità: la funzione del RPC ha carattere squisitamente preventivo, a differenza della funzione dell'UPD (competenza sull'accertamento dell'illecito disciplinare e sull'irrogazione delle conseguenti sanzioni)

• la sovrapposizione può comportare il rischio di inefficienza nelle funzioni (il RPC non deve essere visto come un «persecutore» e i rapporti debbono essere improntati alla massima collaborazione)

• le molte informazioni che pervengono al RPC richiedono per la verifica di rilevanza disciplinare dei fatti una valutazione «filtro», che rischia di essere compromessa nel caso in cui le due funzioni siano coincidenti

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TERMINI E COMPETENZA PER LA DESIGNAZIONE,

REQUISITI, DURATA E TRATTAMENTO DELL'INCARICO • in presenza di più aspiranti all'incarico, ex art. 19, c.1-bis

dlgs 165, la PA acquisisce le disponibilità e le valuta• è opportuno seguire la rotazione/alternanza tra più dirigenti• la legge non individua la durata dell'incarico. Per il suo

carattere aggiuntivo, la durata è pari a quella di durata dell'incarico dirigenziale a cui la nomina accede

• è possibile remunerare i rilevanti compiti, funzioni e responsabilità del RPC, a seguito di valutazione positiva dell'attività, nell'ambito delle norme legislative e contrattuali vigenti, attraverso il riconoscimento dei risultati conseguiti (in base alle risorse disponibili del fondo) mediante la retribuzione di risultato

• la PA assicura lo svolgimento di adeguati percorsi formativi e di aggiornamento anche dopo la nomina

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UNICITÀ DEL RESPONSABILE• la legge prevede la nomina di un responsabile e di

concentrare in un solo soggetto le iniziative e le responsabilità per il funzionamento dell'intero meccanismo della prevenzione

• contemperare con il carattere complesso dell’organizzazione • possibilità di designare referenti per le diverse articolazioni

della PA• esclusa la possibilità di più di un responsabile nella stessa PA

(frammentazione della funzione e diluizione della responsabilità)

• eventuale individuazione di referenti per la corruzione nelle strutture dipartimentali o territoriali (articolazione per centri di responsabilità), che possono agire anche su richiesta del RPC (riferimento per l'implementazione dell'intera politica di prevenzione nell'ambito della PA e per le eventuali responsabilità che ne dovessero derivare)

• modalità di raccordo inserite nel piano triennale di prevenzione

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RISORSE A DISPOSIZIONE DEL RESPONSABILE

• necessità di assicurare un adeguato supporto con assegnazione di appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio

• appropriate per quantità e qualità (assicurare elevate professionalità oggetto di specifica formazione)

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SEGRETARIO DELL’E.L.• negli EELL il RPC è individuato, «di norma», nel segretario,

salva diversa e motivata determinazione

• dal tenore della disposizione la legge pone una regola generale esprimendo un criterio di preferenza, ma non contiene una regola rigida, ammettendo con l'espressione "di norma" una certa flessibilità che consente di scegliere motivate soluzioni gestionali differenziate, giustificate dalle specificità organizzative

• la funzione di RPC è «naturalmente integrativa» della competenza generale spettante per legge al segretario, che per l'art. 97 tuel «svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amm.va alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti»

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PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE

• individuazione attività a più elevato rischio, anche in base alle proposte dei dirigenti

• previsione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio

• obblighi di informazione nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione (che vigila sul funzionamento e sull'osservanza del piano)

• monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e dei rapporti tra la PA e contraenti/interessati ad autorizzazioni, concessioni, erogazioni, verificando relazioni di parentela/affinità tra titolari, amm.ri, soci e dipendenti degli interessati e personale della PA

• obblighi di trasparenza ulteriori rispetto alla legge

Comma 9

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OBBLIGHI DI TRASPARENZA

• collegamento tra il piano di prevenzione e il programma triennale per la trasparenza, che le PA debbono adottare ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2009

• la trasparenza realizza già di per sé una misura di prevenzione poiché consente il controllo da parte degli utenti dello svolgimento dell'attività amministrativa

• il programma per la trasparenza deve essere coordinato con il piano per la prevenzione della corruzione in modo da assicurare un'azione sinergica ed osmotica tra le misure e garantire la coincidenza tra i periodi di riferimento

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OBBLIGHI DI TRASPARENZA• CIVIT ha demandato a ciascuna PA il compito di

designare il responsabile della trasparenza (delibera n.105 del 2010 §4.1.4.): il dirigente «che sia il referente non solo del procedimento di formazione, adozione e attuazione del programma, ma dell'intero processo di realizzazione di tutte le iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.»

• stabilire un raccordo tra i due responsabili, fermi i compiti, le funzioni e le responsabilità del RPC

• in presenza dei requisiti, possibilità di optare per la concentrazione delle responsabilità in capo ad un unico dirigente se ritenuto più efficiente

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RACCORDO TRA ORGANI• il dlgs 33/2013 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA» contiene anche norme in materia di raccordo tra PPC e il programma triennale della trasparenza e le figure dei due responsabili

• per il dlgs il programma triennale rappresenta una sezione del piano per la prevenzione e, di norma, le figure dei responsabili sono accorpate in un unico soggetto

• in ogni PA il vertice amm.vo ovvero il dirigente preposto alla direzione delle risorse umane e strumentali impartisce indirizzi ed istruzioni affinché sia assicurato che tutte le unità organizzative forniscano il loro apporto collaborativo al responsabile della prevenzione

• modalità dettagliate del raccordo vanno inserite nel PPC (la legge – art. 14 c.1 - considera illecito disciplinare la violazione delle prescrizioni contenute nel piano)

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IL SIGNIFICATO DI CORRUZIONE

• la legge non contiene una definizione della «corruzione»• il concetto va inteso in senso lato, come comprensivo

delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amm.va, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati

• le situazioni rilevanti sono evidentemente più ampie della fattispecie penalistica

• comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la PA (Titolo II, Capo I CP), ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento della PA a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite

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S.S.P.A.

• formazione dei dipendenti pubblici che operano nei settori di maggior rischio di reati di corruzione, in base ai piani adottati dalle singole amministrazioni

• senza nuovi o maggiori oneri per l’erario• utilizzo di risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili

Comma 11

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SANZIONI PER IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

Commissione nella PA di un reato di corruzione con sentenza definitiva• responsabile della prevenzione della corruzione

- responsabilità dirigenziale (art. 21 dlgs 165/2001)- responsabilità disciplinare (sospensione senza retribuzione da 1 a 6 mesi)- danno erariale e d’immagine

• inversione dell’onere della prova- predisposizione ante reato del piano di prevenzione della corruzione, conforme alle prescrizioni della l. 190- verifica della sua efficace attuazione ed idoneità, modifica per mutamenti organizzativi e rotazione incarichi

• ripetute violazioni del piano di prevenzione - per il dirigente responsabilità ex art. 21 dlgs 165/2001 e, per omesso controllo, responsabilità disciplinare- responsabilità disciplinare per il dipendente, per violazione delle misure di prevenzione previste dal piano

Commi 12, 13, 14

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TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

• è livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili - art. 117, 2° c. lett.m) Cost. e art. 11 d.lgs 150/2009

• assicurata con la pubblicazione (siti web istituzionali delle PPAA) delle informazioni sui procedimenti amministrativi

• accessibilità, completezza e consultabilità• rispetto del segreto di Stato e d'ufficio e della protezione

dei dati personali• pubblicazione sui siti web di bilanci, conti consuntivi,

costi unitari OOPP e di produzione dei servizi ai cittadini (per i costi ci si attiene a schema tipo dell’AVCP, che a sua volta li pubblica per permetterne la comparazione)

Comma 15

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TRASPARENZA NEI PROCEDIMENTI• le PPAA assicurano i livelli essenziali di trasparenza in

particolare ai procedimenti: - autorizzazione/concessione- scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi, forniture- concessione/erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici- concorsi/prove selettive per assunzioni e progressioni di carriera- monitoraggio periodico del rispetto dei tempi dei procedimenti, tempestiva eliminazione delle anomalie e report consultabile sul sito web

• possibilità che negli avvisi, bandi, inviti sia previsto che il mancato rispetto delle clausole dei protocolli di legalità o dei patti di integrità sia causa di esclusione dalla gara

Commi 16, 17, 28

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DISPOSIZIONI SULLA SCELTA DEL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE

• le stazioni appaltanti devono pubblicare sul sito web: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate

• le informazioni sono pubblicate in tabelle riassuntive per anno, liberamente scaricabili

• le PA trasmettono in formato digitale le informazioni all'AVCP, che le pubblica sul proprio sito web. AVCP trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle PA che hanno omesso di trasmettere e pubblicare le informazioni in formato digitale standard aperto

• si applica l'art. 6, comma 11, del d.lgs 163/2006 (sanzione amm.va sino a 25.822 € - rifiuto/omissione o 51.545 € - dati non veritieri)

• riferimento all’art. 37 d.lgs 33/2013 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Comma 32

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LIMITI ALL’ATTIVITÀ ARBITRALE• Divieto per magistrati e avvocati dello Stato di svolgere la funzione di arbitro • Possibilità di deferire le controversie su diritti soggettivi da esecuzione di

contratti pubblici (lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee) solo previa motivata autorizzazione dell’organo di governo della PA. Applicabilità anche ai procedimenti in deroga alle procedure ordinarie

• Nullità dell’inserimento della clausola compromissoria in assenza di autorizzazione

• Applicabilità anche quando sia parte una società a partecipazione pubblica o controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica (2359 cc) o quando le opere/forniture siano finanziate con risorse pubbliche

• Nomina degli arbitri con criteri di pubblicità e rotazione• Controversie tra due PA: arbitri solo dirigenti pubblici• Controversie con un privato: arbitro della PA preferibilmente dirigente

pubblico• Fissazione ad opera della PA di un tetto al compenso del dirigente-arbitro e

acquisizione della differenza dall’importo spettante agli arbitri al bilancio della PA appaltante

Commi da 18 a 27

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COMUNICAZIONE TRA CITTADINO E PA

• Ogni PA rende noto sul sito web almeno un indirizzo PEC cui trasmettere istanze (art. 38 dPR 445/2000) e ricevere informazioni su provvedimenti/procedimenti che lo riguardano

• Le PA, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso, in materia di procedimento amministrativo hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica (CIE, CNS, ecc. - art. 65, comma 1, codice amm.ne digitale – d.lgs 82/2005), le informazioni su provvedimenti e procedimenti che li riguardano, comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e all’ufficio competente in ogni singola fase

Commi 29, 30

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INFORMAZIONI RILEVANTI SUI PROCEDIMENTI - VIOLAZIONI

• decreti Ministeriali individuano le informazioni rilevanti per l'applicazione dei commi 15 e 16 (trasparenza amm.va e dei procedimenti), le modalità di pubblicazione e le indicazioni generali per l'applicazione dei commi 29 e 30 (indirizzo PEC per istanze e informazioni). Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice degli appalti

• la mancata o incompleta pubblicazione da parte delle PA di tali informazioni costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici (art. 1, comma 1, dlgs 198/2009 – class action pubblica), ed è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale (art. 21 d.lgs 165/2001)

• sanzioni in caso di ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici

Commi 31, 33

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AMBITO DI APPLICAZIONE

• i commi da 15 a 33 si applicano alle PA di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs 165/2001, agli EEPP nazionali, alle società partecipate dalle PA e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 cc, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'UE

Comma 34

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DELEGA AL GOVERNO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA, INFORMAZIONE

• ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di pubblicità

• uso delle risorse pubbliche e svolgimento e risultati delle funzioni amm.ve

• titolari di incarichi politici, elettivi o con esercizio di poteri di indirizzo politico (statali, regionali, locali): situazione patrimoniale complessiva, titolarità di imprese, partecipazioni azionarie anche di coniuge e parenti compensi per la carica

• ampliamento della pubblicità web per i dirigenti• formati elettronici elaborabili e di dati “aperti”• durata della pubblicazione obbligatoria e sanzioni• integrazione dell’art. 117 Cost. – lett. m) ed r)

Commi 35, 36

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MODIFICHE ALLA LEGGE 241/1990

• i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amm.ve assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le PA (art. 1, comma 1 ter)

• Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le PA devono concluderlo con l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, concludono il procedimento con un provvedimento espresso in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo (art. 2, comma 1)

• «Art. 6-bis. - (Conflitto di interessi). - Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».

Commi 37, 38, 41

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CONFERIMENTO DELLA DIRIGENZA SENZA PROCEDURA DI SELEZIONE

per garantire l'esercizio imparziale delle funzioni amm.ve e rafforzare la separazione e l’autonomia tra organi di

indirizzo politico e organi amm.vi• le PA (art. 1, comma 2, d.lgs 165/2001), le aziende e le

società partecipate dallo Stato e dagli altri EEPP comunicano al DFP, attraverso gli OIV, le posizioni dirigenziali (compresi i titoli e i curricula) attribuite a persone, anche esterne alle PA, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione

• i dati confluiscono nella relazione annuale al Parlamento sul lavoro flessibile e vengono trasmessi alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle AP

Commi 39, 40

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MODIFICHE ALL’ART. 53 D.LGS 165Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

• vige tuttora il regime di incompatibilità t.u. impiegati civili Stato (dpr 3/57)

• le PA non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, non espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati

• non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture di gestione del personale a soggetti che negli ultimi 2 anni abbiano rivestito o rivestano cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con tali organizzazioni

• appositi regolamenti per magistrati e avvocati dello Stato

• regolamenti ministeriali individuano gli incarichi vietati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali

Comma 42

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MODIFICHE ALL’ART. 53 D.LGS 165svolgimento dell’incarico senza autorizzazione • sono fatte salve le più gravi sanzioni• resta ferma la responsabilità disciplinare• in caso di incarico retribuito:

- l’erogante o il percettore versano alla PA di appartenenza del dipendente il compenso dovuto per le prestazioni svolte per incrementare il fondo di produttività- l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico - indebito percettore è ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla Corte dei conti

Comma 42

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MODIFICHE ALL’ART. 53 D.LGS 165conferimenti e autorizzazioni

conferimenti diretti e autorizzazioni a svolgere incarichi– secondo criteri oggettivi e predeterminati– in base alla specifica professionalità– scopo di escludere incompatibilità nell'interesse

del buon andamento della PA o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente (possibile abuso d’ufficio ex art. 323 cp)

Comma 42

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MODIFICHE ALL’ART. 53 D.LGS 165compensi esclusi

• collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili• utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di

opere dell'ingegno e di invenzioni industriali• partecipazione a convegni e seminari• incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle

spese documentate• incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto

in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo• incarichi conferiti dalle OO.SS a dipendenti presso le

stesse distaccati o in aspettativa non retribuita• attività di formazione diretta ai dipendenti della PA

Comma 42

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CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E INCOMPATIBILITÀ

• 16-ter d.lgs 165: i dipendenti che, negli ultimi 3 anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle PA privatizzate non possono svolgere, nei 3 anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della PA svolta attraverso i medesimi poteri

• i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale previsione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le PA per i successivi 3 anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti

• quest’ultima norma non si applica ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge 190

Comma 43

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CODICE DI COMPORTAMENTODEI DIPENDENTI DELLE PA

approvato con d.PR 62/2013, consegnato al dipendente che lo sottoscrive all’atto dell’assunzione, ha quali finalità:- assicurare la qualità dei servizi- prevenzione della corruzione- rispetto dei doveri costituzionali di diligenza,

imparzialità, servizio esclusivo dell’interesse pubblico

Comma 44

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CODICE DI COMPORTAMENTODEI DIPENDENTI DELLE PA

• apposita sezione sui doveri dei dirigenti in relazione alle funzioni loro attribuite

• divieto per tutti i dipendenti di chiedere o accettare regali o utilità:− connessi a compiti e funzioni attribuiti− fatti salvi i regali di modico valore, nei limiti delle

normali relazioni di cortesia

Comma 44

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CODICE DI COMPORTAMENTODEI DIPENDENTI DELLE PA

• ogni PA definisce un proprio codice• procedura aperta di partecipazione • parere preventivo e obbligatorio OIV• definizione a cura di CIVIT di criteri, linee

guida, modelli uniformi per singoli settori o tipologie di PA

• stesso regime del codice governativo in caso di violazione

Comma 44

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CODICE DI COMPORTAMENTODEI DIPENDENTI DELLE PA

le violazioni ai codici di comportamento sono• fonti di responsabilità disciplinare • rilevanti per la responsabilità civile, amm.va, contabile,

se collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi, regolamenti

• se gravi e reiterate, si applica la sanzione di cui all’art. 55 quater, c. 1 d.lgs 165/2001

• vigilano sull’applicazione dei codici i dirigenti (per la propria struttura), le strutture di controllo interno, gli uffici di disciplina

• ogni singola PA verifica lo stato di applicazione dei codici e organizza la formazione del personale

Comma 44

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PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLA CORRUZIONE NELLA

FORMAZIONE DI COMMISSIONI E NELLE ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI • art. 35-bis d.lgs 165: i condannati, anche con sentenza non

passata in giudicato, per uno dei delitti dei PU contro la PA:a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghib) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privatic) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Comma 46

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DELEGA PER LA DISCIPLINA DEGLI ILLECITI DA

SUPERAMENTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI • il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla

entrata in vigore della l. 190, un d.lgs per la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, per il superamento dei termini di definizione dei procedimenti amm.vi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:a) omogeneità degli illeciti connessi al ritardo, superando le logiche

specifiche dei differenti settori delle pubbliche amministrazionib) omogeneità dei controlli da parte dei dirigenti, per evitare ritardic) omogeneità, certezza e cogenza nel sistema delle sanzioni,

sempre in relazione al mancato rispetto dei termini

Comma 48

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DELEGA IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DIRIGENZIALI E

DI RESPONSABILITÀ AMM.VA DI VERTICE il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla

entrata in vigore della l. 190, un d.lgs • in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di

incarichi di responsabilità amm.va di vertice, da conferire a soggetti interni o esterni alle PA- nelle PA privatizzate- negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amm.ve, attività di produzione di beni e servizi a favore delle PA o di gestione di servizi pubblici

• per modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate

Comma 49

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PRINCIPI E CRITERI DELLA DELEGA SULL’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DIRIGENZIALI E DI RESPONSABILITÀ AMM.VA

a) prevedere i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, con il criterio generale della non conferibilità per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i delitti dei PU contro la PA

b) prevedere i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, con il criterio generale della non conferibilità per coloro che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, prima del conferimento abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte della PA che conferisce l'incarico

c) disciplinare i criteri di conferimento nonché i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle PA che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, prima del conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive

d) i casi di non conferibilità devono essere graduati e regolati in rapporto alla rilevanza delle cariche di carattere politico ricoperte, all'ente di riferimento e al collegamento, anche territoriale, con la PA che conferisce l'incarico. È escluso in ogni caso, fatta eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che presso le medesime PA abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno, immediatamente precedente al conferimento dell'incarico

e) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina:1) gli incarichi amministrativi di vertice nonché gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle PA, che

comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amm.ne e gestione2) gli incarichi di DG, DS e DA delle ASL e delle aziende ospedaliere3) gli incarichi di amm.re di EP e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico4) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e lo svolgimento di attività, retribuite o

no, presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte della PA che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l'ente o l'attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte della PA

f) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico.

Comma 50

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TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI

• fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 cc, il pubblico dipendente che denuncia all’AG o alla Corte dei conti o riferisce al superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro non può essere

- sanzionato disciplinarmente- licenziato- sottoposto ad una misura discriminatoria con effetti sulle

condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia

Comma 51

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TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI

• nel procedimento disciplinare non può rivelarsi l'identità del segnalante senza il suo consenso, purché la contestazione dell'addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Se la contestazione è fondata in tutto o in parte sulla segnalazione, può rivelarsi l'identità se la sua conoscenza è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato

• l'interessato o le OOSS maggiormente rappresentative nella PA nella quale le misure discriminatorie sono state poste in essere possono segnalarne l’adozione al Dipartimento della funzione pubblica per i provvedimenti di competenza

Comma 51

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TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI

• è il primo recepimento da parte del legislatore dell’esigenza della tutela, in seno alla PA, del dipendente che denuncia condotte illecite impone di definire questa figura, il whistleblower (blow the whistle, lett. soffiare il fischietto, e cioè l'arbitro che segnala un fallo o il poliziotto che cerca di fermare un'azione illegale)

• denuncia pubblica alle autorità di attività illecite o fraudolente all'interno del governo, di un'organizzazione pubblica o privata o di un'azienda. Le rivelazioni possono essere di violazione di una legge, di un regolamento, della minaccia di interesse pubblico

• i whistleblower possono denunciare tali condotte all'interno dell'organizzazione stessa (inside whistleblowing), alle competenti autorità esterne (external whistleblowing) o renderle pubbliche attraverso i media o associazioni, anche in mancanza di una espressa autorizzazione da parte della propria organizzazione (unauthorized whistleblowing)

• spesso sono esposti a ritorsioni e rivalse da parte dell'istituzione che hanno accusato o di altre organizzazioni correlate

Comma 51

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TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI

• la denuncia è sottratta all'accesso di cui agli artt. 22 ss l. 241• deroga espressa ad un consolidato orientamento

giurisprudenziale in tema di accesso ad esposti o denunce• “Nell'ordinamento delineato dalla legge n. 241/1990, ispirato

ai principi della trasparenza, del diritto di difesa e della dialettica democratica, ogni soggetto deve, pertanto, poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio, non potendo la p.a. procedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza, foss’anche per coprire o difendere il denunciante da eventuali reazioni da parte del denunciato, le quali, comunque, non sfuggirebbero al controllo dell'autorità giudiziaria” (sentenza C. di S., sez. VI, n. 3601/2007)

Comma 51

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TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI

• “La tolleranza verso denunce segrete e/o anonime è un valore estraneo al nostro ordinamento giuridico. Emblematico, in tal senso, è l’art. 111 Cost. che, nel sancire (come elemento essenziale del giusto processo) il diritto dell’accusato di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, inevitabilmente presuppone che l’accusato abbia anche il diritto di conoscere il nome dell’autore di tali dichiarazioni” (Sentenza C. di S., sez. VI, n. 3601/2007).

Comma 51

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TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI

• “La denuncia o l'esposto, invero, non può considerarsi un fatto circoscritto al solo autore, all'Amministrazione competente al suo esame e all'apertura dell'eventuale procedimento, ma riguarda direttamente anche i soggetti “denunciati”, i quali ne risultano comunque incisi. Nell'ordinamento delineato dalla legge n. 241/1990, ispirato ai principi della trasparenza, del diritto di difesa e della dialettica democratica, ogni soggetto deve, pertanto, poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di segnalazioni, esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio, non potendo la p.a. procedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza” (Sentenza Tar Lombardia, sez. Brescia I, n. 1469/2008)

Comma 51

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ATTIVITÀ MAGGIORMENTE A RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

• aggiornamento annuale delle attività con decreto ministero dell’Internoa) trasporto di materiali a discarica per conto di terzib) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti

per conto di terzic) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inertid) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e

di bitumee) noli a freddo di macchinarif) fornitura di ferro lavoratog) noli a caldoh) autotrasporti per conto di terzii) guardiania dei cantieri

Commi 53, 54

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ELENCO PREFETTIZIO DI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZIO ED ESECUTORI DI LAVORI

• attività maggiormente a rischio• l’iscrizione soddisfa i requisiti per l’informazione

antimafia• verifiche periodiche e cancellazione dall’elenco in

caso di sussistenza dei rischi di infiltrazione• comunicazione alla prefettura delle modifiche

dell’assetto proprietario e degli organi sociali, pena la cancellazione dall’elenco

• dpcm (18.4.2013 su GU n.164 del 15-7-2013): modalità di istituzione e aggiornamento dell’elenco

Commi 52, 55, 56, 57

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INSERIMENTO DI REATI NELL’ART. 135 DLGS 163/2006

• il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto

• provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una misura di prevenzione (l.1423/1956 - nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, l. 575/1965 – antimafia) ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per delitti di particolare gravità

• inserimento di delitti di associazionismo e di quelli principali contro la PA tra quelli che avviano la proposta

Comma 58

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AMBITO DI APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE 190

• diretta attuazione imparzialità (art. 97 Cost.) • applicabilità dei commi da 1 a 57 a tutte le PA

privatizzate• intese in sede di conferenza unificata per la definizione

degli adempimenti di Regioni e province autonome EELL, EEPP e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, per la piena attuazione della legge 190, in particolare: − piano triennale P.C. a partire da quello 2013/15− autonomi regolamenti in ogni PA sugli incarichi vietati secondo

criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali

− adozione di un proprio codice di comportamento integrativo e specificativo del codice nazionale

− definizione degli adempimenti attuativi dei decreti legislativi previsti dalla legge 190

Commi 59, 60, 61

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APPLICAZIONE LEGGE 190 a REGIONI E EELL

per le Regioni rimane fermo quanto stabilito dal c.60:

• entro 120 gg dalla data di entrata in vigore della legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8, c.1, dlgs 28.8.1997, n.281, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome TN e BZ e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della legge

• in sede di Conferenza unificata sono valutate le eventuali misure di flessibilità, compresa l'indicazione dei termini per gli adempimenti, per le autonomie territoriali, finalizzate soprattutto a tener conto delle specificità organizzative delle diverse realtà amm.ve

Commi 59, 60, 61

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MODIFICHE ALLA RESPONSABILITÀ ERARIALE

• nel giudizio di responsabilità per danno all'immagine della PA derivante da reato contro la stessa PA accertato con sentenza passata in giudicato- l’entità del danno si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente- il sequestro conservativo è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale

Comma 62

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DELEGA IN MATERIA DI INCANDIDABILITÀ E DI DIVIETO DI RICOPRIRE ALCUNE CARICHE

• incandidabilità a membro del Parlamento europeo, deputato e senatore, alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali (dlgs 31.12.2012 n. 235)

• divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente del cda dei consorzi, di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consigliere di amm.ne e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 tuel, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunità montane (assorbito dal dlgs 39)

Commi 63, 65

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PRINCIPI E CRITERI DELLA DELEGA

• restano ferme le disposizioni del cp sull’interdizione perpetua dai pubblici uffici• temporaneamente incandidabilità (con previsione della durata) a deputati o a

senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni di reclusione per alcuni delitti di particolare gravità o che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni di reclusione per i delitti previsti dei PU contro la PA ovvero per altri delitti per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a 3 anni

• l'incandidabilità anche per applicazione della pena su richiesta (patteggiamento ex art. 444 cpp) e anche all'assunzione delle cariche di governo

• completa ricognizione della normativa vigente in materia di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di cui al comma 63, determinata da sentenze definitive di condanna

• individuare, fatta salva la competenza legislativa regionale, le ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a sentenze definitive di condanna

• disciplinare sospensione e decadenza di diritto dalle cariche in caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della carica

Comma 64

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COLLOCAMENTO FUORI RUOLO DI MAGISTRATI E AVVOCATI DELLO STATO

• obbligatorio per incarichi presso istituzioni, organi ed EEPP, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto

• delega al Governo per l’individuazione di ulteriori incarichi che comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo (art. 58 TU impiegati civili dello Stato)

• non può superare i 10 anni nel corso del servizio e non può determinare pregiudizio alle posizioni rivestite nel ruolo di appartenenza

• inapplicabilità a membri di Governo, cariche elettive anche presso gli organi di autogoverno e ai componenti delle Corti internazionali

Commi da 66 a 73

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MODIFICHE A NORME PENALI• inasprimento delle pene per peculato, corruzioni, abuso • spacchettamento della concussione:

- previsione dell’induzione indebita a dare o promettere utilità- punibilità anche per chi dà o promette danaro o altra utilità- inasprimento della pena per la concussione, limitata al PU

• nella corruzione impropria, punibilità anche per l’IPS non pubblico dipendente e per il privato (in caso di ipotesi susseguente)

• introduzione del traffico di influenze illecite (art. 346bis)• allargamento delle ipotesi sanzionate dall’art. 2635 cc (da

“infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità” a “corruzione tra privati”)

• modifiche conseguenti al dlgs 231/2001

Commi 75, 76, 77

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MODIFICHE AL CPP (art. 308 c. 3)

• in ipotesi di peculato, malversazione, indebita percezione di erogazioni, corruzione, concussione, induzione indebita, le misure interdittive

• perdono efficacia 6 mesi dalla loro esecuzione • possono essere rinnovate, se disposte per

esigenze probatorie, anche oltre 6 mesi dall'inizio dell'esecuzione. La loro efficacia viene però meno se dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini di durata massima della custodia cautelare

Comma 78

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ALTRE MODIFICHE NORMATIVE

• norme di attuazione, coordinamento e transitorie del cpp

• contrasto alla criminalità mafiosa• TUEL• comunicazione di revoca del segretario

comunale dal Prefetto all’ANAC e sua efficacia

• trasferimento del dipendente a seguito del suo rinvio a giudizio

Commi da 79 a 83