Legge 190 del 2012 e Piano Nazionale Anticorruzione

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Seminario di formazione Legge 190 del 2012, PNA e Decreti attuativi Adempimenti per gli Enti destinatari Edizione del 27.10.2014 a Milano Piano di prevenzione della corruzione e Modelli Organizzativi 231 Dott.ssa Annalisa Fadini – consulente di direzione (programmi di compliance)

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La Legge 190/2012, il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) ed i successivi Decreti attuativi obbligano sia gli Enti Locali che le società private partecipate da Enti Locali ad adottare efficacemente il Piano di Prevenzione della Corruzione (entro il 31 gennaio di ogni anno), il Programma per la trasparenza e l'integrità (da aggiornare annualmente), oltre ai previsti Codici di comportamento. Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e le nuove Linee Guida (Protocollo di intesa del 15 luglio 2014) tra ANAC, Prefetture ed Enti Locali richiedono inoltre l'introduzione di adeguate misure organizzative e gestionali per la prevenzione degli eventi corruttivi che si rifacciano alle best practice tipiche del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo disciplinato dal Decreto Legislativo 231 del 2001 (in materia di responsabilità amministrativa degli enti in sede penale). Il 9 settembre 2014 l'ANAC ha poi approvato il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio per l'omessa adozione degli adempimenti obbligatori prevedendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa (fino ad un massimo di 10.000 euro), commisurata in concreto alla gravità dell'infrazione e correlata alla dimensione organizzativa dell'amministrazione ed al grado di esposizione di questa, o di sue attività, al rischio di corruzione.

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Seminario di formazione

Legge 190 del 2012, PNA e Decreti attuativi

Adempimenti per gli Enti destinatari

Edizione del 27.10.2014 a Milano

Piano di prevenzione della corruzione e Modelli Organizzativi 231

Dott.ssa Annalisa Fadini – consulente di direzione (programmi di compliance)

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Chi siamo

• Audit in Italy nasce da un progetto innovativo nel settore dell'auditing, della compliance aziendale e della formazione. É innovativo per il suo ruolo, in questi settori, di supporto alle imprese nelle loro decisioni e nella riduzione del loro rischio.

• Il progetto nasce nel 2005 da un gruppo di auditor, con l’intento di definire nuove regole di collaborazione e nuovi modelli volti ad assicurare un reale valore alle verifiche. Nel 2007 sono stati sviluppati i rapporti di agenzia ed il servizio di broker per la certificazione, nel 2009 i nuovi servizi innovativi in materia di compliance legislativa e avviato il percorso della certificazione e nel 2011 il servizio di formazione.

• Oggi Audit in Italy svolge attività di auditing, vigilanza, broker, supporto all'attività legislativa/normativa e di formazione. Tutto questo in ogni settore aziendale: qualità, sicurezza, ambiente, energia, lavoro, finanza.

Il modello è semplice: indipendenza, alta professionalità e reale personalizzazione alle esigenze del cliente.

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• Svolgiamo attività indipendente di supporto alle aziende per individuare le migliori opportunità e studiare nuove forme di certificazione (per esempio in materia di qualificazione delle competenze del personale, di tutela ambientale e sociale, qualità dei servizi, conformità legislativa e normativa tecnica), in ottica di sviluppo e costante miglioramento per le aziende.

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•Corsi collegati ai nuovi temi della conformità legislativa (per esempio, al Decreto 231 del 2001 in materia di Responsabilità amministrativa degli enti, alla Legge 190 del 2012 in materia di Anticorruzione, al Decreto legislativo 196 del 2003 sulla privacy, alla normativa Antiriciclaggio, alla Legge 4 del 2013 in materia di Certificazione delle professioni non riconosciute).

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A questo sono orientati i nostri servizi sulla gestione del rischio: siano

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• Servizio di fornitura dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo 231 del 2001

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Temi da approfondire• Riepilogo delle disposizioni legislative e normative in materia di anticorruzione e trasparenza;

• Dettaglio sui chiarimenti introdotti dal Piano Nazionale Anticorruzione in relazione all’integrazione con il Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/01;

• Analisi dei comuni requisiti richiesti per la predisposizione dei Piani di Prevenzione della Corruzione (PPC) e dei Modelli di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/01;

• Requisiti per ricoprire il ruolo di Responsabile Anticorruzione e requisiti dell’Organismo di Vigilanza; considerazioni in merito alla possibilità di essere ricoperti dagli stessi soggetti.

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• Cambiamenti, in ambito trasparenza, introdotti dal D.L. 90/2014;

• Altre considerazioni alla luce delle Linee guida adottate dall’ANAC e dal Ministero dell’Interno, per l’avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC -Prefetture- Enti Locali al fine della prevenzione dei fenomeni corruttivi e l’attuazione della trasparenza amministrativa.

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Leggi e norme di riferimento

• Legge Anticorruzione (190/2012)• Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

• Delibera CIVIT (ora ANAC) n° 50 e n° 77 in materia di trasparenza

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Leggi e norme di riferimento• Disposizioni in materia di inconferibilità e

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

• Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 in attuazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla l. n. 190.

• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) emesso dalla CIVIT (ora ANAC) l’11 settembre 2013.

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Leggi e norme di riferimento

• CIRCOLARE 14 febbraio 2014, n. 1/2014  PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: in particolare, agli enti economici e le società controllate e partecipate);

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Leggi e norme di riferimento

• DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.” vigente al 26 08 2014.

• Linee guida adottate dall’ANAC e dal Ministero dell’Interno 15/07/2014

• Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici dì comportamento del 9 settembre 2014

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Legge 190/2012Art. 1, comma 1, L. n°. 190/2012

In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110, la presente legge individua, in ambito nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

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Art. 1, comma 59, L. n°. 190/2012

Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Legge 190/2012

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Legge 190/2012

Art. 1, comma 34, L. n°. 190/2012

Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonchè alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

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Il D.Lgs. n. 33/2013 aveva limitato il suo campo di applicazione e gli inerenti doveri di trasparenza e pubblicità da esso riorganizzati alle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 (amministrazioni dello stato, istituti e scuole di ogni ordine e grado, istituzioni educative, aziende e amministrazioni statali ad ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni, enti pubblici non economici, amministrazioni aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/1999).

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33:

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• Nei confronti, invece, delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e di quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c., il citato Decreto Legislativo, con disciplina altrettanto esaustiva, all’art. 11, comma 2, in assonanza puntuale con l’art. 1, comma 34, della Legge n. 190/2012, aveva prescritto l’applicazione degli obblighi di trasparenza e pubblicità contenuti nei commi da 15 a 33 della Legge n. 190/2012, il cui campo di applicazione, pertanto, include non soltanto gli enti pubblici non economici, ma anche le società controllate dalle pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici in genere.

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33:

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Ma cosa dicevano le delibere della Civit (ANAC) e le circolari del Dipartimento della funzione pubblica ?

Guardiamo insieme le delibere e la Circolare

• N° 50 del 2013 • N° 77 del 2013• Circolare 1/2014

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Decreto legge 90/2014 convertito il 26/08/2014

(Art. 24-bis Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni 1. L'art. 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Ambito soggettivo di applicazione).

• 1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

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Decreto legge 90/2014 convertito il 26/08/2014

• 2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche:

a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati

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Decreto legge 90/2014 convertito il 26/08/2014

• b) limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi

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Decreto legge 90/2014 convertito il 26/08/2014

• 3. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'art. 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190».

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D.P.R. n°. 62/2013

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165.

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Art. 1  Disposizioni di carattere generale

1.  Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

2.  Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

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Art. 2  Ambito di applicazione

1.  Il codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto.

2.  …le norme contenute nel … codice costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

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3.  Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

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Cosa chiarisce il PNA

Il P.N.A si applica a:• Pubbliche amministrazione previste dall’art. 1,

comma 2, del Decreto Legislativo 165 /2001;• Regioni, Enti del Sistema Sanitario Nazionale, Enti

locali e enti ad essi collegati;e, per le sole parti richiamate, a:• Enti pubblici economici• Enti di diritto privato in controllo pubblico• Società partecipate e quelle ad esse controllate ai

sensi dell’art. 2359 c.c.

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Cosa devono sviluppare

Nel dettaglio gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre ed ad implementare

ADEGUATE MISURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

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Cosa devono sviluppare

Per evitare inutili ridondanze, qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.lgs 231/01 nella propria azione di prevenzione della corruzione, possono fare perno su essi ma estendendo l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal D.lgs 231/01 ma anche a tutti quelli considerati dalla legge 190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’ente.

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Cosa devono sviluppare

Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della legge 190/2012 e denominati

PIANI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

devono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale.

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Cosa devono contenere i piani di prevenzione

• Individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione includendo quelle elencate nell’art 1 comma 16 della legge 190/2012 da valutare in relazione al contesto, all’attività e alla funzione dell’ente;

• Previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree maggiormente a rischio;

• Previsione di procedure per l’attuazione delle decisioni dell’ente in

relazione al rischio del fenomeni corruttivi;

• Individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e

finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

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Cosa devono contenere i piani di prevenzione

• Previsione dell’adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti e i collaboratori;

• Regolazione di procedure per l’aggiornamento;

• Previsione di obblighi di informazione nei confronti degli organismi deputati a vigilare sul controllo dei modelli;

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Cosa devono contenere i piani di prevenzione

• Regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio su modello da parte dell’amministrazione vigilante;

• Introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure idonee al modello.

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Cosa devono contenere i Modelli 231

• Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (analisi del rischio e attività sensibili);

• prevedere specifici protocolli (procedure-istruzioni-manuali) o attività, diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire, con riferimento ai principi che l’Ente si è voluto dotare per prevenire la commissione dei reati;

• individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati (controlli base da inserire nelle procedure operative standard);

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Cosa devono contenere i Modelli 231

• prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello organizzativo (Regolamento Organismo di Vigilanza);

• introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo nei confronti dei dipendenti, degli amministratori, dei componenti l’organismo di controllo e dei terzi (Codice sanzionatorio).

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Cosa poter rispondere a tali indicazioni

Individuare aree a rischio anche per gli ulteriori reati richiamati dalla Legge 190 /2012;

Predisporre un piano di prevenzione della corruzione collegato all’analisi del rischio sopra richiamata;

Identificare all’interno dei modelli quelle parti che possono essere integrate.

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Quali sono i reati che devono essere analizzati nell’analisi del

rischioL’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione , disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale:Art. 314. Peculato. Art. 316. Peculato mediante profitto dell'errore altrui. Art. 316-bis. Malversazione a danno dello Stato.Art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.Art. 317. ConcussioneArt. 318. Corruzione per l'esercizio della funzioneArt. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficioArt. 319-ter. Corruzione in atti giudiziariArt. 319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilitàArt. 320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

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Quali sono i reati che devono essere analizzati nell’analisi del

rischioArt. 322. Istigazione alla corruzioneArt. 322-bis. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteriArt. 323. Abuso di ufficioArt. 324. Interesse privato in atti di ufficioArt. 325. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficioArt. 326. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficioArt. 328. Rifiuto di atti d'ufficio. OmissioneArt. 329. Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblicaArt. 331. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessitàArt. 334. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

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Quali sono i reati che devono essere analizzati nell’analisi del

rischio

Art. 331. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessitàArt. 334. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativaArt. 335. Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

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Quali parti del Modello devo integrare -Analisi del rischio (con tutti i reati sopra elencati)

-Codice etico (in relazione al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici) e sottolineare ulteriormente la tutela dei dipendenti che segnalano un illecito-Codice sanzionatorio (con le fattispecie previste anche dalla Legge 190/2012)-Formazione del personale -Regolamenti per l’assunzione e le nomine (con particolare riguardo all’assunzione dei dipendenti che dovranno ricoprire ruoli a maggior rischio di corruzione e in linea con le disposizioni previste dal decreto legislativo 39/2013 per inconferibilità degli incarichi e cause ostative)

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Quali parti del Modello devo integrare

-Protocolli nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, prevedendo anche specifici obblighi e divieti per il personale che assume il ruolo di pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio.-Altri protocolli operativi di settore (es. gestione gare d’appalto, gestione morosità etc)-Reporting nei confronti dell’Odv e del responsabile anticorruzione e relazione tra gli stessi

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Il responsabile della prevenzione della corruzione

Art. 1, commi 7, 8 e 10 L. n°. 190/20127. [Ai fini della predisposizione del piano di prevenzione della corruzione], l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.

8.  L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.

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Il responsabile della prevenzione della corruzione

Art. 1, commi 7, 8 e 10 L. n°. 190/2012(…)

10.  Il responsabile individuato ai sensi del comma 7 provvede anche:a)  alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità,

nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

b)  alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

c)  ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11.

Altre specifiche sul ruolo del Responsabile di prevenzione della corruzione sono contenute nella Circolare 2/2013

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Responsabile anticorruzione e ODV

ODV

1. Monocratico o collegiale

2. Nomina organo amministrativo es. Amministratore unico CDA

3. Possibili membri esterni

4. Previsto budget

5. Assenza di conflitto di interessi

6. Autonomia

7. Onorabilità ( no condanne)

8. Continuità d’azione (almeno connesso alla durata CDA)

Responsabile anticorruzione

1. Monocratico

2. Nomina Organo di indirizzo politico

3. No membri esterni

4. Assegnazione risorse strumentali ed economiche in linea con disp. Bilancio

5. Assenza conflitto di interessi con non possibilità per chi riveste già ruoli specifici

6. Nessuna specifica

7. Assenza condanne e provv . Disciplinari

8. Pari alla durata del’incarico dirigenziale

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Responsabile anticorruzione e ODV

ODV

9. Competenze auditing- legali societarie

10.Vigilare sull’osservanza dei modelli

11.Si compenso

12.Responsabilità contrattuale

13.Esonero responsabilità attraverso la dimostrazione di aver vigilato senza omissioni

14.Relazioni con CDA- dipendenti- collegio sindacale

15.Riceve segnalazioni – flussi e report

Responsabile anticorruzione

9. Dirigente o responsabile d’ufficio

10.Varie attività : predisporre Piani anticorruzione ,procedure di selezione formazione, verifiche , predisporre relazione annuale etc

11.Premio per valutazione positiva dell’attività

12.Dirigenziale disciplinare erariale

13.Dimostrazione di aver predisposto il piano e vigilato

14.Responsabile trasparenza dirigenti /amministrazione di controllo

15.Segnalazioni

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Linee guida adottate dall’ANAC e dal Ministero dell’Interno 15/07/2014

• Hanno lo scopo di fornire una serie di indicazioni per lo sviluppo di una coordinata azione di prevenzione dei fenomeni corruttivi e più in generale di indebita interferenza nella cosa pubblica;

• Le prefetture hanno inviato agli Enti locali (Comuni, Provincie e Comunità Montane) un questionario per verificare lo stato di attuazione, in tali enti, del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano triennale di trasparenza e legalità e nelle loro partecipate e controllate della presenza del Modello ai sensi del D.lgs 231/01 e della sua integrazione con i pIni di prevenzione della corruzione.

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Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

• L’articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l’Autorità Nazionale Anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità o dei Codici di comportamento;

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Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale AnticorruzioneArticolo 8 – Quantificazione della sanzione

• 1. L’importo della sanzione pecuniaria è definito entro i limiti minimi e massimi previsti dall’articolo 19, comma 5, lett. b), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, e con l’applicazione dei criteri generali contenuti nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

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Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione2. A tal fine l’importo è definito in rapporto a: a) la gravità

dell’infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell’interessato al comportamento omissivo;

• b) la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell’amministrazione e al grado di esposizione dell’amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione;

• c) la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori di cui al presente Regolamento;

• d) l’eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati;

• e) l’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze dell’infrazione contestata