LEGGE 12 febbraio 1955, n. 51 Delega al Potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in...

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LEGGE 12 febbraio 1955, n. 51

Delega al Potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro. (G.U. 7 marzo 1955, n. 54)

Articolo 1

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è autorizzato ad emanare, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, norme generali e speciali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per l’igiene del lavoro.

.......... Omissis ……….

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LEGGE 12/02/1955, n. 51DELEGA ALL’EMANAZIONE DI NORME GENERALI E SPECIALI ……

a) D.P.R. 547/1955: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

b) D.P.R. 303/1956: norme generali per l’igiene del lavoro;

c) D.P.R. 164/1956: prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni

d) D.P.R. 320/1956: lavori in sotterraneo;

e) D.P.R. 321/1956: lavori in cassoni ad aria compressa;

f) D.P.R. 322/1956: lavori nell’industria cinematografica e televisiva;

g) D.P.R. 323/1956: lavoro negli impianti telefonici;

h) D.P.R. 302/1956: impiego delle materie esplosive;

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Il datore di lavoro

I dirigenti

Il preposto

I lavoratori

Ciascuno per le proprie competenze deve rispettare specifici obblighi

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Il TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, è entrato in vigore il 1º novembre 1993

Articolo 118 A

1. Gli Stati membri si adoperano per promuovere il miglioramento in particolare dell’ambiente di lavoro per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e si fissano come obiettivo l’armonizzazione, in una prospettiva di progresso, delle condizioni esistenti in questo settore.

2. Per contribuire alla realizzazione dell’obiettivo previsto al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 189 C e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta mediante direttive le prescrizioni minime, applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro.

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Norme di derivazione comunitaria

DECRETO LEGISLATIVO 15/08/1991 N° 277: Attuazione delle direttive 83/477/CEE, 86/188/CEE e 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.

DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626 Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE 2001/45/CE e 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

DECRETO LEGISLATIVO 14/08/1996 N° 493: Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.

DECRETO LEGISLATIVO 14/08/1996 N° 494: Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. (modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 19 novembre 1999 n. 528).

DECRETO LEGISLATIVO 2/01/1997 N° 10: Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relative ai dispositivi di protezione individuale.

DECRETO LEGISLATIVO 19/08/2005, N° 187: Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.

Norme di carattere generale e speciale: il D.P.R. 547/55: prevenzione infortuni sul lavoro; il D.P.R. 303/56: igiene del lavoro; il D.P.R. 164/56: prevenzione infortuni sul lavoro nelle costruzioni; il D.P.R. 320/56: lavoro in sotterraneo; il D.P.R. 321/56: lavoro in cassoni ad aria compressa; il D.P.R. 322/56: lavoro nell'industria cinematografica e televisiva; il D.P.R. 323/56: lavoro negli impianti telefonici; il D.P.R. 302/56: impiego materie esplosive.

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Datore di Lavoro Dirigenti Preposto Lavoratori

RLS

Responsabile del Servizio di Prevenzione

e Protezione (RSPP)

Medico competente Rappresentante dei

Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Addetti alle emergenze

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Secondo i decreti degli anni ’50

La nozione di “Datore di Lavoro” è derivata dalla definizione di “lavoratore”

Datore di Lavoro: colui che impiega lavoratori, fuori dal loro domicilio, alle proprie dipendenze e sotto le proprie direttive, con o senza retribuzione, anche al solo fine di far loro apprendere un’arte o un mestiere.

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DECRETO LEGISLATIVO 626/1994(articolo 2)

Datore di Lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.

Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

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Tra le definizioni riportate nelle diverse norme antinfortunistiche vigenti, non compare mai quella di “Dirigente”

I contorni di tale figura vanno pertanto ricercati in ambito giurisprudenziale

Ad esempio:

Cassazione Penale, Sez. IV, 1/07/1993:

“I dirigenti sono coloro che sono preposti alla direzione tecnico amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi, e che partecipano solo eccezionalmente al lavoro normale, avendo il compito di predisporre anche tutte le misure di sicurezza, controllare le modalità del processo di lavorazione, e vigilare, secondo le loro attribuzioni e competenze, sulla regolarità dell’antinfortunistica delle lavorazioni”.

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In generale:

di regola il “DIRIGENTE” dipende gerarchicamente direttamente dal Datore di Lavoro (ad eccezione delle imprese di grandi dimensioni nelle quali si può ritrovare una gerarchia tra i dirigenti; ad esempio il direttore vendite dipende dal direttore commerciale che a sua volta dipende dal direttore generale).

non sempre la qualifica formale di dirigente lo rende anche destinatario degli obblighi (e quindi delle conseguenti responsabilità) in materia di igiene e sicurezza del lavoro. In tale ambito le responsabilità dei dirigenti sono fissate dai “limiti delle loro attribuzioni e competenze” secondo il criterio indicato negli articoli 4 sia del D.P.R. 547/1955 che del D.P.R. 303/1956.

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Come per il “dirigente” anche la figura del “preposto”, non essendo stata definita dalla legislazione antinfortunistica, va ricavata in ambito giurisprudenziale.

“il soggetto con funzioni e qualifica di caposquadra deve essere annoverato tra i preposti, ed è destinatario delle norme antinfortunistiche ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. n. 547/1955” [Corte di Cassazione, sez. IV penale, 28 maggio 1999 n.6824].

«chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve considerarsi automaticamente tenuto, ai sensi dell’articolo 4, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, ad attuare le prescritte misure di sicurezza e ad esigere che le stesse siano rispettate, non avendo rilevanza che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati, per un diverso ed autonomo titolo, dello stesso obbligo» [Cassazione penale, sez. IV, 20 gennaio 1998, n. 2277].

«l’attribuzione ad un soggetto della qualifica di “preposto”, ai fini del suo assoggettamento agli obblighi previsti dall’articolo 4 del D.P.R. 547/1955, va fatta, più che in base alle formali qualificazioni giuridiche, con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell’ambito dell’impresa.» [Cassazione Civile, sez. lav., 20 agosto 1996, n. 7669]

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Secondo i decreti degli anni ’50:“per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un’arte o una professione”

Secondo il decreto legislativo 626/1994:lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.

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industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro, o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*; (*comma così modificato dalla Legge n. 1/2002)

2) docenza o libera docenza, in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;

3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

Articolo 2 del Decreto Legislativo 626/1994

Medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia

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Articolo 2 del Decreto Legislativo 626/1994:

responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 8-bis (N.B. Comma così modificato dal Decreto Legislativo 195/2003)

1. Capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi;

2. Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;

3. Possesso di attestato di frequenza (con verifica dell’apprendimento) a specifico corso di formazione adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro;

4. Possesso di attestato di frequenza (con verifica dell’apprendimento) a specifico corso di formazione in materia di prevenzione e protezione dai rischi, anche di natura ergonomica e psicosociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

5. Frequenza a corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale.

Ovvero:

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ALLEGATO 1 Aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti; Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti; Aziende della pesco fino a 20 addetti; Altre aziende fino a 200 addetti

In tal caso, deve:1. frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro (durata

di 16 ore e contenuti del corso stabiliti da D.M. 16 gennaio 1997); 2. trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio (ovvero ASL): a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi; b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 e 11; c) una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga documentazione prevista dalla legislazione vigente; d) l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione

dai rischi (art. 10)

Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonchè di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato 1, (dandone preventiva informazione al RLS).

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RLS Articolo 2 - decreto legislativo 626/1994

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

Aziende fino a 15 dipendenti Aziende con più di 15 dipendenti

è eletto dai lavoratori al loro interno; può essere individuato per più aziende a

livello territoriale ovvero nel comparto produttivo (RLST);

può essere eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali se esistenti.

è eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali;

in assenza di rappresentanti sindacali è eletto tra i lavoratori.

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La contrattazione collettiva

stabilisce Numero di RLS; Modalità di designazione o di elezione; Tempo di lavoro retribuito; Strumenti per espletare la funzione

In ogni caso il numero minimo di RLS è il seguente:

Fino a 200 dipendenti

Da 201 a 1.000 dipendenti

Oltre i 1.000 dipendenti

RLS deve disporre del tempo e dei mezzi necessari per lo svolgimento delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, senza subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.

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i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato e di gestione dell'emergenza (D.Lgs. 626/94 – art.4, comma 5, lett. a)

I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo,

rifiutare la designazione.

in relazione alle dimensioni ed ai rischi specifici dell’Azienda il Datore di Lavoro designa preventivamente

In relazione alle dimensioni ed ai rischi dell’azienda, i lavoratori incaricati devono:

essere adeguatamente formati; essere in numero sufficiente; disporre di attrezzature adeguate.

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Articolo 15 del D.L.gs 626/94

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1.

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