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Le detrazioni fiscali del 65%: normativa e procedure Dott. Arch. Amalia Martelli Unità Tecnica Efficienza Energetica – Servizio Riqualificazione Energetica degli Edifici Workshop « Investire sull’efficienza energetica » Le misure e gli incentivi nazionali per finanziare gli interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare La Spezia, 4-5 luglio 2016

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Le detrazioni fiscali del 65%: normativa e procedure

Dott. Arch. Amalia Martelli Unità Tecnica Efficienza Energetica – Servizio Riqualificazione Energetica degli Edifici

Workshop «Investire sull’efficienza energetica»

Le misure e gli incentivi nazionali per finanziare gli interventi diriqualificazione del patrimonio immobiliare

La Spezia, 4-5 luglio 2016

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L’ENEA gestisce le detrazioni fiscali del 55-65% per lariqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistentesin dalla loro istituzione, avvenuta con la legge n 296 del2006 (legge Finanziaria 2007).

Queste detrazioni sono state via via prorogate negli anni.

L’ultima proroga è dovuta alla Legge n 208 del 28 dicembre2015 (Legge di Stabilità 2016), che ha prorogato questiincentivi, con la medesima entità di detrazione, del 65% (dal30 giugno 2013), fino al 31 dicembre 2016

Le detrazioni fiscali del 65%

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• Le caratteristiche della detrazione;• Gli immobili interessati;• I soggetti interessati;• Gli interventi agevolati;• La procedura per richiedere le detrazioni;• Gli strumenti messi a disposizione dei tecnici

Le detrazioni fiscali del 65%: programma di viaggio

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• consiste in una detrazione dall’imposta lorda (IRPEF o IRES). Non si va quindi a credito d’imposta;

• il periodo della detrazione è 10 anni;

• il limite della detrazione (non il limite di spesa), va dai 30.000 ai 100.000 euro nel caso di interventi che riguardano l’intero edificio

Caratteristiche della detrazione

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immobili di qualsiasi categoria catastale; - immobili• immobili di qualsiasi categoria catastale;• immobili «esistenti», ossia accatastati, con richiesta di

accatastamento e per i quali sono stati pagati i tributidovuti;

• immobili classificati unità collabente (F2), categoria riferitaai fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e nonproduttivi di reddito conseguentemente ad eventi sismici(Risoluzione 215/E del 12 agosto 2009);

• immobili dotati di impianto di riscaldamento, requisito“essenziale” per tutti gli interventi agevolati (tranne che perl’installazione di pannelli solari, per le schermature solari eper le caldaie a biomassa ai sensi del comma 347)

Gli immobili interessati

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coloro che sostengono le spese di riqualificazione energetica eche ne hanno «titolo», ossia coloro che:

• posseggono l’immobile;

• detengono l’immobile (tramite contratto di locazione,comodato d’uso, usufrutto);

• sono familiari conviventi del possessore o detentore (purchèl’immobile oggetto di riqualificazione non sia adibitoall’esercizio della professione);

• i titolari di reddito d’impresa, ma limitatamente ai fabbricatistrumentali all’esercizio delle attività.

Chi può usufruirne

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• anche gli Istituti autonomi per le case popolari,comunque denominati, per le spese sostenute dal 1gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per interventirealizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad ediliziaresidenziale pubblica.

(comma 87 Art.1 Legge di Stabilità 2016)

Da quest’anno, anche gli IACP

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«In considerazione del rilevante ruolo sociale svolto daglienti in questione, la disposizione introduce un’importanteapertura nell’impianto normativo della detrazione inesame, consentendone l’applicazione anche per gliinterventi riguardanti taluni immobili «patrimoniali»

concessi in locazione, a condizione che siano adibiti aedilizia residenziale pubblica e siano di proprietà degliIstituti autonomi in questione, comunque essi sianodenominati, i quali hanno come compito la gestione di talepatrimonio»

(Circolare dell’Agenzia delle Entrate n20/E del 18 maggio 2016)

Da quest’anno, anche gli IACP

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Anche i contribuenti che si trovano nella cosiddetta “no taxarea” (incapienti) che possono cedere ai fornitori dei benie dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi uncredito pari alla detrazione Irpef spettante, comepagamento di una parte del corrispettivo, per spesesostenute dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 perinterventi di riqualificazione energetica di parti comuni diedifici condominiali.

(comma 74 a) Art.1 Legge di Stabilità 2016, come chiarito dalla Guidadell’Agenzia delle Entrate «Le agevolazioni fiscali per il risparmioenergetico» del marzo 2016)

Da quest’anno, possono usufruirne anche i no tax area

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• la situazione di incapienza deve sussistere nel periodod’imposta 2015;

• il credito cedibile è pari al 65% delle spese poste a carico alsingolo condomino, in base alla tabella millesimale diripartizione e riguarda le spese sostenute nel 2016, anche seriferite ad interventi iniziati in anni precedenti;

• la volontà di cedere il credito deve risultare dalla deliberadell’assemblea che approva gli interventi di riqualificazioneenergetica oppure da una specifica comunicazione inviatasuccessivamente al condominio;

• il condominio deve comunicare questa volontà ai fornitoriche a loro volta, devono accettare, in forma scritta.

(*) (Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 marzo 2016)

Le modalità di cessione del credito(*)

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Il credito ceduto ha le stesse caratteristiche della detrazioneteoricamente spettante al condomino e quindi il fornitorepotrà utilizzarlo in 10 quote annuali di pari importo, apartire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui èstata sostenuta la spesa di riqualificazione energetica.

(*)(Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 marzo 2016)

Le modalità di cessione del credito(*)

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• interventi di riqualificazione energetica(Art.1, comma 344);

• interventi sull’involucro di edificicoibentazione strutture opache, sostituzione di infissi o dei soli vetri(Art.1, comma 345);

• interventi di installazione pannelli solari(Art.1, comma 346);

• interventi di sostituzione di impianti di climatizzazioneinvernale e di scaldacqua tradizionali con scaldacqua apompa di calore per a.c.s.(Art.1, comma 347)

Gli interventi agevolati

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• spese per l’acquisto e la posa in opera delle schermaturesolari di cui all’allegato M al decreto legislativo 29 dicembre2006, n.311, sostenute dal 1 gennaio 2015, fino a un valoremassimo della detrazione di 60.000 euro;

• spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impiantidi climatizzazione invernale con impianti dotati digeneratori di calore alimentati da biomasse combustibili,sostenute dal 1 gennaio 2015, fino a un valore massimodella detrazione di 30.000 euro;

(*) disposizioni di cui alla Legge 23 Dicembre 2014, n.190 (Legge di Stabilità2015), confermate dalla Legge di Stabilità 2016

Gli interventi agevolati dal 1 gennaio 2015(*)

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• spese sostenute per l’acquisto, installazione e la messa inopera di dispositivi multimediali per il controllo da remotodegli impianti di riscaldamento o produzione di acquacalda o di climatizzazione invernale delle unità abitative,volti ad aumentare la consapevolezza dei consumienergetici da parte degli utenti e a garantire unfunzionamento efficiente degli impianti

(*) disposizioni di cui al comma 88, Art.1 Legge 28 Dicembre 2015, n.208(Legge di Stabilità 2016)

Gli interventi agevolati dal 1 gennaio 2016(*)

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Gli interventi agevolati(schede sintetiche)

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Interventi di riqualificazione globale (art.1, comma 344)

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Campo minimo di

applicazione

Caratteri della

detrazione

Requisiti tecnici che l’intervento deve assicurare

intero edificio

100.000 euro(riferito

all’intero edificio)

• IPE non superiore ai valori

indicati in tabella all’Allegato Adel D.M. 11 marzo 2008 (perlavori dal 2008);

• rendimento utile nominaleminimo

• non inferiore all’85%(in base al punto 1dell’Allegato 2 delD. Lgs. 28/ 2011);

• conforme alla classe 5(norma UNI-EN 303-52012)

Caldaie a biomassa (art.1, comma 344) - 1°parte -

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Campo minimo di

applicazione

Limite massimo di detrazione

Requisiti tecnici specifici che gli interventi devono

assicurare

intero edificio

100.000 euro

(riferito all’intero

edificio)

per i soli edifici ubicati in zoneclimatiche C, D, E ed F:

• chiusure apribili edassimilabili “esterne”devono rispettare i limitimassimi di trasmittanza dicui alla tabella 4a delloAllegato C al D. Lgs. n°192del 2005.

(dal 14/03/2010, in base al D.M.26/01/2010)

• rispetto dei criteri e deirequisiti tecnici stabiliti dalprovvedimento di cuiall’articolo 290, comma 4,del d. Lgs. n°152 del 2006

(dal 29/3/2012, in base al punto1 dell’Allegato 2 del D. Lgs.28/11)

Caldaie a biomassa (art.1, comma 344) - 2°parte -

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Campo minimo di

applicazione

Limite massimo di detrazione

Requisiti tecnici specifici che gli interventi devono

assicurare

intero edificio

100.000 euro

(riferito all’intero

edificio)

• conformità alle classi di

qualità A1 e A2 delle norme UNIEN 14961-2 per il pellet e UNIEN 14961-4 per il cippato (dal29/3/2012, in base al punto 2dell’Allegato 2 del D. Lgs. 28/11)

Caldaie a biomassa (art.1, comma 344) - 3°parte -

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Interventi sull’involucro:(Art.1, comma 345)

Campo minimo di

applicazione

Limite massimo di detrazione

Requisiti tecnici che l’intervento deve

assicurare(per lavori dal 1/01/2010)

• parti di edificio

60.000 euro

(riferitialla singola

unità immobiliare)

• gli elementi oggetto diintervento devonodelimitare un volumeriscaldato verso l’esterno overso vani non riscaldati;

• devono assicurare unvalore di trasmittanzatermica U (espressa inW/m2K), inferiore o ugualeai valori riportati in tabella2 del D.M. 26 gennaio2010

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Campo di minimo di

applicazione

Limite massimo di detrazione

Requisiti tecnici che l’intervento deve assicurare

(dopo il D.M. 6/08/2009)

• parti di edificio

60.000 euro

(riferitialla singola

unità immobiliare)

•garanzia di 5 anni perpannelli solari e bollitori;

• garanzia di 2 anni peraccessori e componentielettrici ed elettronici;

• certificazione di qualitàdei pannelli (rilasciata da unlaboratorio accredito)secondo le norme UNI EN12975 o UNI EN 12976 (o EN12975 o EN 12976)

Interventi di installazione pannelli solari (art.1, comma 346) - 1°parte -

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Campo di minimo di

applicazione

Limite massimo di detrazione

Requisiti tecnici che l’intervento deve assicurare

(dopo il D.M. 6/08/2009)

• parti di edificio

60.000 euro

(riferitialla singola

unità immobiliare)

• esecuzione dell’impiantoconforme ai manualid’istruzione dei principalicomponenti;

• per i PANNELLI INAUTOCOSTRUZIONE:attestato di partecipazionedel beneficiario ad unospecifico corso diformazione (in alternativaalla garanzia del bollitore ealla certificazione di qualitàdei pannelli).

Interventi di installazione pannelli solari(Art.1, comma 346) - 2°parte -

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Campo di minimo di

applicazione

Limite massimo di detrazione

Requisiti tecnici che l’intervento deve assicurare

(dopo il D.M. 6/08/2009)

• parti di

edificio

30.000 euro

(riferitialla singola

unità immobiliare)

• generatore (ad aria oacqua), con rendimentotermico utile, a carico, parial 100% della potenzatermica utile nominale,maggiore o uguale a 93 + 2log Pn;

• valvole termostatiche abassa inerzia termica (oaltra regolazione, sempre ditipo modulante, agentesulla portata) su ciascunelemento scaldante (tranneche per impianti contemperature medie delfluido inferiori a 45°C)

Interventi di sostituzione di impianti termici(art.1, comma 347)

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Campo di minimo di

applicazione

Limite massimo di detrazione

Requisiti tecnici che l’intervento deve assicurare

(dopo il D.M. 6/08/2009)

• parti di edificio

30.000 euro

(riferitialla singola

unità immobiliare)

oltre ai precedenti, anche:

• adozione di un bruciatore ditipo modulante;

• adozione di una regolazioneclimatica che agiscadirettamente sul bruciatore;

• istallazione di una pompa ditipo elettronico a giri variabili

Interventi di sostituzione di impianti termici(art.1, comma 347)

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Campo di minimo di

applicazione

Limite massimo di detrazione

Requisiti tecnici che l’intervento deve assicurare

(dopo il D.M. 6/08/2009)

• parti di edificio

30.000 euro

(riferiti

alla singola unità

immobiliare)

• un coefficiente di prestazione(COP) e in caso, un indice diefficienza energetica (EER)almeno pari ai pertinenti valoriminimi (Allegato I del D.M. 6agosto 2009);

• qualora siano istallate pompedi calore elettriche dotate divariatore di velocità (inverter), ivalori di cui all’Allegato I devonoessere ridotti del 5%;

• il sistema di distribuzionedeve essere messo a punto edequilibrato in relazione alleportate.

Interventi di sostituzione di impianti termici(art.1, comma 347)

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Ma anche, sempre ai sensi del comma 347

• dal 2012, sostituzione di scaldacqua di tipo tradizionale conscaldacqua a pompa di calore per la produzione di acqua caldasanitaria che sulla base di quanto indicato al punto 3c) dell'Allegato 2al D.Lgs. 28/2011, abbiano un COP > 2,6 misurato secondo la normaEN 16147 (vedi faq n 42 dal sito www.acs.enea.it);

• i sistemi ibridi, costituiti di un’unità esterna e di un’unità interna, chein un unico contenitore prevede sia la caldaia a condensazione che unapompa di calore di piccola potenza (semprechè la caldaia rispetti irequisiti tecnici essenziali di cui al comma 1 dell’Art.9 del decretoedifici), la pompa di calore proprio perché di piccola potenza,riteniamo che possa rientrare tra le apparecchiature elettriche edelettroniche di corredo alla sostituzione della caldaia, e pertantoagevolabili ai sensi dell’art.3 del decreto edifici (vedi faq n 45 dal sitowww.acs.enea.it).

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Dal 2015, le schermature solari

Campo minimo di

applicazione

Limite massimo di detrazione

Requisiti tecnici che l’intervento deve

assicurare(per lavori dal 1/01/2015 al

31/12/2016)

• parti di edificio

60.000 euro

(riferitialla singola

unità immobiliare)

• è agevolabilel’installazione di sistemi dischermatura di cuiall’Allegato M al DLgs 311del 29/12/2006.

• le schermature solaridevono possedere unamarcatura CE, se prevista

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Dal 2015, le schermature solari

dal link «vademecum» del sito d’informazione (www.acs.enea.it)da ENEA dedicato alle detrazioni fiscali del 65%

0,799

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Campo minimo di

applicazione

Limite massimo di detrazione

• parti di edificio

30.000 euro (riferiti

alla singola unità

immobiliare)

Dal 2015, gli impianti a biomassa anche nelle u.i.

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Dal 2015, gli impianti a biomassa anche nelle u.i.

dal link «vademecum» del sito d’informazione (www.acs.enea.it)da ENEA dedicato alle detrazioni fiscali del 65%

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Dal 2016, i dispositivi multimediali

Questi dispositivi devono(*):

• mostrare attraverso canali multimediali i consumienergetici, mediante la fornitura periodica dei dati;

• mostrare le condizioni di funzionamento correnti e latemperatura di regolazione degli impianti;

• consentire l’accensione, lo spegnimento e laprogrammazione settimanali degli impianti da remoto

(*) comma 88, Art. 1 legge di Stabilità 2016

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Dal 2016, i dispositivi multimediali

• nel caso di interventi in unità abitative;

• da quest’anno sono agevolati anche nel caso in cuil’acquisto o l’installazione siano effettuatisuccessivamente o in assenza di altri interventi sugliimpianti (*);

• poiché la norma non indica l’importo massimo didetrazione fruibile, si ritiene che l’agevolazione possaessere calcolata nella misura del 65% delle spesesostenute (*)

(*) Circolare dell’AdE n20/E del 18 maggio 2015

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La cumulabilità tra incentivi

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Cumulabilità tra incentivi (faq n 35 dal sito www.acs.enea.it)

35. D - Ho intenzione di effettuare alcuni interventi di riqualificazioneenergetica nel mio immobile. Sono a conoscenza che alcuni comuni hannoistituito incentivi specifici per l’installazione di pannelli solari o per lasostituzione di vecchi impianti con caldaie a condensazione. Questi incentivi“locali” sono da ritenersi cumulabili con le detrazioni fiscali del 65%?Nel caso di interventi di riqualificazione energetica effettuati dal 1 gennaio2009 e fino al 2 gennaio 2013, sulla base dell’Art. 6, omma 3 del D.L. 115/2008,le detrazioni fiscali del 55% non sono cumulabili con contributi comunitari,regionali e locali destinati alle medesime finalità (ossia alla riqualificazioneenergetica degli immobili), eccezion fatta per i certificati bianchi.Dal combinato disposto del comma 5 dell’Art.28 del D. Lgs. 28 del 2011 e deldecreto del MiSE 28 dicembre 2012, dal 3 gennaio 2013, riteniamo che ledetrazioni fiscali del 55-65% siano:- non cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni dilegge nazionali per i medesimi interventi;- compatibili con specifici incentivi disposti da Regioni, Province, Comuni(previa verifica che questi incentivi prevedano la cumulabilità con ledetrazioni fiscali e usufruendo di essi per la parte di spesa eccedente gliincentivi “locali”

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Le procedure Le Le procedure e gli strumenti messi a disposizione

dei tecnici

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• ASSEVERAZIONE (redatta da un tecnico abilitato) che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti;(in alcuni casi, essa può essere sostituita o compresa in altri documenti;

• RICEVUTA DEL BONIFICO con il quale è stato effettuato il pagamento o ALTRA IDONEA DOCUMENTAZIONE;

• FATTURE O RICEVUTE FISCALI;

• RICEVUTA INFORMATICA o (altra ricevuta) DELL’INVIO EFFETTUATO;

• ORIGINALI FIRMATI DEGLI ALLEGATI INVIATI;

• l’A.P.E. laddove necessario (commi 344 e 345 a)

La documentazione che l’utente deve conservare

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• ALLEGATO F (interventi ai sensi del comma 345 b 345 c e346);

• ALLEGATO E (comma 347);

• ALLEGATI A ed E (interventi ai sensi dei commi 344 e345 a)

La documentazione che deve essere trasmessa ad ENEA

entro 90 gg dal termine dei lavori (per non incorrere in sanzioni), attraverso http://finanziaria2016.enea.it (per lavori

conclusi nel 2016):

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GESTIRE

• al link «contatti», consente di inviare un quesito di natura tecnico procedurale ad ENEA;

• alla sezione «per i tecnici», riporta:

• esempi di calcolo semplificati del risparmio di energia primaria ottenibile con i diversi interventi agevolati;

• esempi di realizzazione degli interventi;

• al link «vademecum» sono presenti guide sintetichespecifiche dei diversi interventi agevolati, per un correttoaccesso agli incentivi;

• al link «faq» le risposte ai quesiti più ricorrenti rivolteci inquesti anni

Gli strumenti a disposizione di utenti e tecnici: il sito d’informazione www.acs.enea.it

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GESTIRE

• al link «invio », consente di inviare ad ENEA le richieste di detrazione;

• al link «area personale», di consultare le richieste di detrazione già trasmesse e di ristamparsi in modalità self service allegati e mail di ricevuta con relativo CPID;

• al link «aiuto in linea» di richiedere ad ENEA assistenzainformatica (per difficoltà di navigazione attraverso i sitidi trasmissione, richiesta di copie di documentazione giàtrasmessa, o certificazioni dell’avvenuto invio di unarichiesta ad ENEA)

Gli strumenti a disposizione di utenti e tecnici:Il sito di trasmissione http://finanziaria2016.enea.it

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I punti di «forza» della misura

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a) recupero del 65% di IRPEF o IRES;

b) fino al 2010, breve periodo della detrazione (3 anni nel2007, da 3 a 5 nel 2008, 5 anni nel 2009 e 2010);

c) larga gamma di interventi agevolati;

d) limiti massimi di detrazione “consistenti”;

e) ampia tipologia dei soggetti che ne hanno “titolo”;

f) applicabilità ad immobili di qualsiasi categoria catastale;

I punti di forza (diretti) della misura

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g) incremento del comfort dell’immobile oggettod’intervento;

h) per la maggiore efficienza energetica acquisita, plusvaloredell’immobile;

i) per molti interventi, documentazione e modalitàprocedurali semplificate

I punti di forza «diretti» della misura

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1) recupero del patrimonio edilizio esistente;

2) sostegno al settore edilizio in un periodo di generale crisi economica:• sostegno all’occupazione (sia degli occupati diretti che

dell’indotto);• sostegno alla produzione (made in Italy);• emersione del lavoro nero;

3) accelerazione della diffusione nel nostro territorio di tecnologie evolute e conseguenti positivi effetti sul mercato;

4) vantaggi ambientali;• risparmio di energia primaria per la climatizzazione

invernale;• riduzione dell’emissione di CO2 nell’atmosfera

I punti di forza «esterni» della misura(i ritorni ambientali e socio-economici)

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Grazie!!!!

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