LE SOCIETA’ DI PERSONA Torino, 5 aprile 2008 A cura di: Mario Carena Antonella De Cesare

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LE SOCIETA’ DI LE SOCIETA’ DI PERSONA PERSONA Torino, 5 aprile 2008 Torino, 5 aprile 2008 A cura di: A cura di: Mario Carena Mario Carena Antonella De Cesare Antonella De Cesare Andrea Gippone Andrea Gippone Riccardo Petrignani Riccardo Petrignani

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LE SOCIETA’ DI PERSONA Torino, 5 aprile 2008 A cura di: Mario Carena Antonella De Cesare Andrea Gippone Riccardo Petrignani. SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO. - PowerPoint PPT Presentation

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LE SOCIETA’ DI LE SOCIETA’ DI PERSONAPERSONA

Torino, 5 aprile 2008Torino, 5 aprile 2008

A cura di:A cura di:Mario CarenaMario CarenaAntonella De CesareAntonella De CesareAndrea GipponeAndrea GipponeRiccardo PetrignaniRiccardo Petrignani

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SOCIETA’ IN NOME SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVOCOLLETTIVO

ARTICOLO 2291 C.C.: è una società di persone lucrativa in cui

tutti i soci RISPONDONO SOLIDALMENTE ED

ILLIMITATAMENTE per le obbligazioni sociali

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ILLIMITATAMENTE: il patrimonio personale del socio può essere utilizzato

a soddisfazione dei creditori

SOLIDALMENTE: ogni creditore può chiedere il pagamento dell’intero

credito a ciascun socio

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E’ DOTATA DI AUTONOMIA PATRIMONIALE, in quanto il suo

patrimonio è distinto dal patrimonio dei soci: esso è garanzia primaria

dell’adempimento delle obbligazioni sociali e non può venire intaccato dai

creditori particolari del socio.

SOCIETA’ IN NOME SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVOCOLLETTIVO

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NELLA SNC TUTTI I SOCI SONO AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA’

SOCIETA’ IN NOMESOCIETA’ IN NOME COLLETTIVOCOLLETTIVO

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IL FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ COMPORTA ANCHE IL FALLIMENTO DI TUTTI I SOCI DELLA SNC

SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO

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PATTI SOCIALI S.N.C. PATTI SOCIALI S.N.C.

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Tra i Signori BIANCHI Roberto, FRANCHI Raffaele e GUIDI

Domenico è costituita una società in nome collettivo sotto la

ragione sociale “INFO.RMATICA S.n.C. di BIANCHI Roberto

& C.”.

ARTICOLO 1ARTICOLO 1

La denominazione sociale potrà essere scritta in lettere maiuscole o minuscole, con qualsiasi carattere di stampa, con o senza puntini intercalati tra le lettere

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La società ha sede in Torino - Corso Racconigi 10.

ARTICOLO 2ARTICOLO 2

Potranno essere istituite ed eventualmente soppresse filiali, uffici, agenzie e sedi secondarie, sia in Italia che all’estero.

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ISTITUZIONE DELLE SEDE SECONDARIA

COMUNICAZIONI ENTRO 30 GIORNIdalla istituzione della sede secondaria

CAMERA DI COMMERCIO:•compilazione del modello SE•Intercalare P per la comunicazione dei dati del rappresentante preposto e copia carta d’identità

1

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Gli amministratori DEPOSITANO tali documenti presso l’ufficio del registro delle imprese istituito presso la Camera

di Commercio del luogo ove è la sedelegale OPPURE del luogo in cui la

società istituisce la sede secondaria

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ISTITUZIONE DELLE SEDE SECONDARIA

COMUNICAZIONE ENTRO 30 GIORNIdalla istituzione della sede secondaria

UFFICIO IVA del luogo dove si trova il DOMICILIO FISCALE

della società, mediante apposita denuncia di variazione

2

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La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050

(trentuno dicembre duemilacinquanta), salvo proroga od

anticipato scioglimento.

ARTICOLO 3ARTICOLO 3

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La società ha per oggetto

…………………………………………………… ……

La società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari,

immobiliari, finanziarie

(queste non nei confronti del pubblico) utili al

raggiungimento dello scopo sociale, nonché assumere

interessenze e partecipazioni in altre società aventi oggetto

analogo o connesso al proprio, esclusivamente

a scopo di investimento stabile.

ARTICOLO 4ARTICOLO 4

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Sono escluse dall’oggetto sociale le operazioni

inerenti la raccolta del risparmio e l’esercizio

del credito previste dagli artt. 10 e 106 del

D.Lgs. 385/1993 e tutte le altre comunque

vietate dalla presente o futura legislazione.

continua ARTICOLO 4

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DECRETO LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1993, N. 385

ARTICOLO 10ARTICOLO 10

1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito costituiscono l’attività bancaria. Essa ha carattere d’impresa.2. L’esercizio dell’attività bancaria è riservato alle banche.3. Le banche esercitano, oltre all’attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.

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DECRETO LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1993, N. 385

ARTICOLO 106ARTICOLO 106

1. L’esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari iscritti in un apposito elencotenuto dal Ministro del Tesoro.

…………………...

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Il capitale sociale è di 1.500 euro sottoscritto e versato dai

soci come segue:

- Signor BIANCHI Roberto 500 euro

- Signor FRANCHI Raffaele 500 euro

- Signor GUIDI Domenico 500 euro

Eventuali aumenti possono essere sottoscritti anche da

terzi, con l’unanime consenso dei soci.

ARTICOLO 5ARTICOLO 5

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Per il fabbisogno finanziario della società i soci potrannoprovvedere mediante versamenti in conto capitale o a titolodi finanziamento ; salvo diversa disposizione su taliversamenti non decorreranno interessi .

ARTICOLO 6ARTICOLO 6

Per il fabbisogno finanziario della società i soci potranno provvedere mediante versamenti in conto capitale o con finanziamenti a titolo di mutuo; salvo diversa disposizione su questi ultimi non decorreranno interessi

OPPUREOPPURE

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La firma sociale e la legale rappresentanza della società di

fronte ai terzi ed in giudizio spettano ai soci con le seguenti

modalità di esercizio :

per gli atti di ordinaria amministrazione disgiuntamente ai

soci signori ………….. ………………………….. per gli atti

di straordinaria amministrazione con firma congiunta

di due soci .

ARTICOLO 7ARTICOLO 7

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Si precisa che tra gli atti di ordinaria amministrazione sono

compresi l’acquisto e la vendita di automezzi, la stipulazione

di contratti di locazione finanziaria mobiliare, i prelievi allo

scoperto, ma nei limiti dei fidi accordati.

Nell’ambito dei poteri loro spettanti i soci amministratori

potranno rilasciare procure speciali per singoli atti

o categorie di atti .

continua ARTICOLO 7

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OPPUREPer l’intera durata della società la gestione e

l’amministrazione della stessa spetta a tutti i soci ai

quali è devoluta la rappresentanza della società e la

firma sociale.

I soci, disgiuntamente tra di loro, potranno compiere

tutti gli atti di ordinaria e straordinaria

amministrazione occorrenti per il raggiungimento dello

scopo sociale, nessuno escluso od eccettuato.

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ad integrare l’articolo 7Gli amministratori avranno la facoltà di

prelevare un emolumento annuo pari a

quello normalmente corrisposto ai dirigenti

d’azienda di eguale importanza in funzione

dell’andamento aziendale.

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Le quote di partecipazione sono trasferibili per atto tra

vivi solo con il consenso di tutti i soci ai quali il cedente

deve notificare il proprio intento mediante lettera

raccomandata con ricevuta di ritorno.

Decorsi sessanta giorni dalla data del timbro postale senza

che gli altri soci abbiano manifestato l’intenzione di

esercitare il diritto di prelazione o sia pervenuta da essi

risposta scritta, il consenso si intende accordato.

ARTICOLO 8ARTICOLO 8

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In caso di diniego del consenso, il socio può recedere dalla

società. Questo diritto è esercitabile con dichiarazione resa

in atto pubblico o autenticato, notificato a mezzo di

raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci. Il

recesso ha effetto dalla data dell’ultimo avviso di

ricevimento. Il socio receduto ha diritto al pagamento

previsto al successivo articolo 9 dei presenti Patti Sociali

nel termine di sei mesi decorrenti dal giorno in cui il

recesso ha avuto effetto..

continua ARTICOLO 8

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RECESSOART. 2285 C.C.

IL RECESSO E’ LO SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO CHE LEGA IL SINGOLO SOCIO ALLA SOCIETA’ PER VOLONTA’ DEL SOCIO STESSO

LA DICHIARAZIONE DI RECESSO DEVE ESSERECOMUNICATA O COMUNQUE PORTATA A CONOSCENZA DI TUTTI GLI ALTRI SOCI INDIVIDUALMENTE E PERSONALMENTE

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RECESSOART. 2285 C.C.

NON E’ RICHIESTA IN ALCUN CASO L’ACCETTAZIONE DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI

E’ OPPORTUNO CHE IL RECEDENTE ISCRIVA IL PROPRIO RECESSO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE: in tal modo egli si libera dalle responsabilità per le obbligazioni contratte successivamente alla data del recesso

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FATTISPECIE DI RECESSO

ART. 2285 C.C.

COMMA 1

NEI CASI IN CUILA SOCIETA’ E’

COSTITUITA A TEMPO INDETERMINATO

COMMA 2 GIUSTA CAUSA

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RECESSO DA SOCIETA’ CONRECESSO DA SOCIETA’ CON DURATA INDETERMINATADURATA INDETERMINATA

art. 2285, comma 1, CCart. 2285, comma 1, CC

LA SOCIETA’ HA DURATA INDETERMINATANELLE SEGUENTI IPOTESI:

1) L’ATTO COSTITUTIVO NON INDICA IL TERMINE DI DURATA DELLA SOCIETA’

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RECESSO DA SOCIETA’ CONRECESSO DA SOCIETA’ CON DURATA INDETERMINATADURATA INDETERMINATA

art. 2285, comma 1, CCart. 2285, comma 1, CC

2) LA SOCIETA’ E’ CONTRATTA PER TUTTA LA VITA DI UNO DEI SOCI

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RECESSO DA SOCIETA’ CONRECESSO DA SOCIETA’ CON DURATA INDETERMINATADURATA INDETERMINATA

art. 2285, comma 1, CCart. 2285, comma 1, CC

3) IL TERMINE INDICATO SUPERA LA DURATA DELLA VITA DI UNO DEI SOCI OPPURE LA DURATA MEDIA DELLA VITAUMANA

(per esempio se nel contratto si stabilisce una durata di 100 anni da oggi o che avrà durata fino al 2080 e uno dei soci è già anziano)

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RECESSO DA SOCIETA’ CONRECESSO DA SOCIETA’ CON DURATA INDETERMINATADURATA INDETERMINATA

art. 2285, comma 1, CCart. 2285, comma 1, CC

4) L’OGGETTO SOCIALE E’ TALE PER CUI NON PUO’ ESSERE CONSEGUITO NELL’ARCO DELLA VITA DI UN SOCIO

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RECESSO DA SOCIETA’ CONRECESSO DA SOCIETA’ CON DURATA INDETERMINATADURATA INDETERMINATA

art. 2285, comma 1, CCart. 2285, comma 1, CC

5) IL TERMINE E’ LEGATO AD UNEVENTO FUTURO LA CUI

VERIFICAZIONE E’ INCERTA

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RECESSO DA SOCIETA’ CONRECESSO DA SOCIETA’ CON DURATA INDETERMINATADURATA INDETERMINATA

art. 2285, comma 1, CCart. 2285, comma 1, CC

6) E’ INTERVENUTA UNA PROROGA TACITA DELLA SOCIETA’:

in tal caso infatti la durata della società diventa indeterminata

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RECESSO DA SOCIETA’ CONRECESSO DA SOCIETA’ CON DURATA INDETERMINATADURATA INDETERMINATA

NEI CASI PREVISTI DAL PRIMO COMMA IL RECESSO DEVE ESSERE COMUNICATO

AGLI ALTRI SOCI CON UN PREAVVISO DI ALMENO 3 MESI

Art. 2285, comma 3, CC

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RECESSO DA SOCIETA’ CON DURATA INDETERMINATA

art. 2285, comma 2, CC

GIUSTA CAUSA

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RECESSO DEL SOCIO PER GIUSTA CAUSA

IN ASSENZA DI UNA DEFINIZIONE LEGISLATIVA, LA GIURISPRUDENZA RICOLLEGA LE IPOTESI DI GIUSTA CAUSA ALLE VIOLAZIONI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI O DEGLI AMMINISTRATORI DI OBBLIGHI CONTRATTUALI O DI DOVERI DI FEDELTA’ E CORRETTEZZA CHE INERISCONO ALLA NATURA FIDUCIARIA DEL RAPPORTO TRA SOCIO E SOCIETA’ (quindi il verificarsi di una qualsiasidiscordia o dissenso fra i soci non rappresenta una giusta causa di recesso)

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RECESSO DEL SOCIO PER GIUSTA CAUSA

A TITOLO DI ESEMPIO, LA

GIURISPRUDENZA RITIENE SUSSISTENTE

UNA GIUSTA CAUSA DI RECESSO LE

SEGUENTI CONDIZIONI:

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RECESSO DEL SOCIO PER GIUSTA CAUSA

1) Impedimento al socio del

diritto di partecipare alla vitadella società

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RECESSO DEL SOCIO PER GIUSTA CAUSA

2) Estromissione del sociodall’amministrazione e gestionedella società

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RECESSO DEL SOCIO PER GIUSTA CAUSA

3) Rifiuto di esibizione delle scritturecontabili e assunzione di iniziativedi grande rilevanza economicasenza il consenso della collettivitàdei soci amministratori (in caso diamministrazione congiuntiva)

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RECESSO DEL SOCIO PER GIUSTA CAUSA

4)Ripetuta violazione da partedel socio amministratoredell’obbligo di rendere il conto dellagestione sociale

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RECESSO DEL SOCIO PER GIUSTA CAUSA

5) Irregolare tenuta dei libri

contabili obbligatori a finifiscali e omessa tenuta dei libriobbligatori ai fini civilisticinonché l’attività socialeirrimediabilmente passiva

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RECESSO DEL SOCIO PER GIUSTA CAUSA

6) Comportamento illegittimodegli altri soci tale da incrinarela reciproca fiducia

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RECESSOART. 2285 C.C.

IN CONSEGUENZA DEL RECESSO IL SOCIO RECEDUTO HA DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

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In caso di morte di uno dei soci la maggioranza dei soci

superstiti, entro sei mesi dal decesso, avrà la facoltà di

continuare la società con gli eredi del socio defunto oppure

di rimborsare agli eredi del socio defunto la quota di

capitale di pertinenza dello stesso e gli eventuali crediti in

conto capitale sulla base del prezzo che sarà stabilito di

comune accordo tra le parti o, in caso di disaccordo,

dall’Arbitro o dal Collegio Arbitrale previsto dall’art. 13

dei presenti patti sociali.

.

ARTICOLO 9ARTICOLO 9

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Nel caso in cui i soci superstiti intendano continuare la

società con gli eredi del socio defunto, gli eredi dovranno

essere rappresentati da un’unica persona.

La determinazione del prezzo da parte dell’Arbitro o del

Collegio Arbitrale dovrà avvenire sulla base di

un’apposita situazione patrimoniale della società, riferita

al momento del decesso,

continua ARTICOLO 9

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che tenga conto del valore effettivo dei beni nonché degli

utili o delle perdite da conseguire o da sopportare per le

operazioni in corso.

Nel caso in cui i soci superstiti intendano continuare la

società con gli eredi del socio defunto, gli eredi dovranno

essere rappresentati da un’unica persona.

continua ARTICOLO 9

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“Salvo contraria disposizione del contratto sociale in caso di morte di

uno dei soci, gli altri devono LIQUIDARE

la quota agli eredi, a meno che preferiscano scogliere

la società ovvero continuarla con gli

eredi stessi e questi vi acconsentano.”

ARTICOLO 2284 C.C.

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Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo successivo alla chiusura di ogni esercizio

dovrà essere redatto a cura degli amministratori

l’inventario delle attività e passività sociali, con il relativo

bilancio, da depositare entro il predetto termine presso la

sede sociale.

ARTICOLO 10ARTICOLO 10

Page 51: LE SOCIETA’ DI  PERSONA Torino,  5 aprile 2008 A cura di: Mario Carena Antonella De Cesare

I soci che non hanno preso parte alla redazione

dell’inventario e del bilancio avranno un mese di tempo dal

termine sopra indicato per la proposizione delle loro

osservazioni ed opposizioni ; decorso tale ultimo termine,

senza che siano state presentate osservazioni ed

opposizioni, l’inventario ed il bilancio si intenderanno

approvati .

continua ARTICOLO 10

Page 52: LE SOCIETA’ DI  PERSONA Torino,  5 aprile 2008 A cura di: Mario Carena Antonella De Cesare

Gli utili netti di esercizio saranno ripartiti tra

i soci in proporzione delle quote possedute;

nella stessa misura saranno ripartite le

eventuali perdite .

ARTICOLO 11ARTICOLO 11

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CIO’ PUO’ VERIFICARSI A SEGUITO DI CESSIONI DI QUOTE, RECESSI O ESCLUSIONI

VARIAZIONE IN CORSO D’ANNO DEI SOCIVARIAZIONE IN CORSO D’ANNO DEI SOCI

HA VALIDITA’ IMMEDIATA E

COMPORTA L’ATTRIBUZIONE DELL’INTERO

REDDITO DELL’ANNO AI SOCI RISULTANTI

ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

1° PROBLEMATICA

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•AI NUOVI SOCI DEVE ESSERE ATTRIBUITO IL REDDITO CALCOLATO IN BASE ALLA LORO QUOTA SPETTANTE PER L’INTERO PERIODO D’IMPOSTA

•AI VECCHI SOCI USCENTI NON VA ATTRIBUITA ALCUNA QUOTA DI REDDITO

QUINDI

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•IL SOCIO CHE ENTRA A FAR PARTE DELLA SNC RISPONDE ILLIMITATAMENTE E SOLIDALMENTE PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI SORTE IN EPOCA ANTECEDENTE ALL’ACQUISTO DELLA QUALITA’ DI SOCIO.

ATTENZIONE ALLE RESPONSABILITA’

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ATTENZIONE ALLE RESPONSABILITA’

•IL SOCIO USCENTE E’ RESPONSABILE VERSO I TERZI PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI SORTE FINO AL GIORNO DELLO SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE. IN CASO DI MORTE TALE RESPONSABILITA’ SI ESTENDE AI SUOI EREDI

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VARIAZIONE IN CORSO D’ANNO DELLE QUOTE

Se durante l’esercizio i soci GIA’ ESISTENTI decidono di variare le quote di partecipazione agli

utili loro spettanti (senza cessioni di quote di capitale), tale variazione ha EFFETTO solo a partire dall’ANNO SUCCESSIVO a quello in cui la modifica delle quote si è verificata.

2° PROBLEMATICA

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Addivenendosi per qualsiasi motivo allo

scioglimento della società i soci,

all’unanimità, stabiliranno le modalità della

liquidazione e nomineranno uno o più

liquidatori, determinandone i poteri.

ARTICOLO 12ARTICOLO 12

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Ove alla data dello scioglimento della società

non esistessero passività, i soci potranno

evitare la fase della liquidazione qualora

l’intero patrimonio sociale sia già stato

realizzato, ovvero ripartito tra i soci in

proporzione alle quote rispettive.

continua ARTICOLO 12

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Le eventuali controversie che potessero sorgere in

dipendenza del presente contratto sociale saranno

composte da un arbitro amichevole compositore nominato

di comune accordo dai soci o, in difetto di accordo, da un

collegio di tre arbitri amichevoli compositori nominati uno

da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo dagli

arbitri così designati.

ARTICOLO 13ARTICOLO 13

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In difetto di accordo circa la nomina del terzo arbitro,

questo verrà designato dal Presidente pro-tempore

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino su

domanda della parte più diligente. Spetterà al medesimo

Presidente di nominare altresì l’Arbitro della parte che,

invitata formalmente a nominare il proprio arbitro, avrà

lasciato trascorrere venti giorni senza provvedervi.

continua ARTICOLO 13

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Il Collegio Arbitrale, trattandosi di arbitrato irrituale, sarà

ovviamente dispensato dall’osservanza di qualsiasi regola

di procedura ed il suo giudizio, comunicato alle parti con

lettera raccomandata, sarà vincolante ed inappellabile.

continua ARTICOLO 13

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Per tutto quanto non previsto dai presenti

patti sociali si fa espresso riferimento alle

vigenti disposizioni contenute nel Codice

Civile e nelle altre leggi speciali in materia.

ARTICOLO 14ARTICOLO 14

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PATTI SOCIALI S.A.S. PATTI SOCIALI S.A.S.

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Possono stipulare un contratto disocietà i maggiori di età capaci

di agire per i quali nonsussistano cause di

incompatibilità:

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i dipendenti pubblici quali gli impiegaticivili dello Stato e gli ufficiali in serviziopermanente nell’Esercito;

gli esercenti professioni protette quali inotai, medici, dottori commercialisti

non possono assumere la qualifica disocio accomandatario.La violazione di tali divieti comportasanzioni amministrative (cancellazionedall’albo professionale) oltre unaggravamento delle sanzioni penali incaso di bancarotta.

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Casi particolari:

acquisizione di una partecipazione che comporti la

responsabilità illimitata del socio coniuge in regime di

comunione legale dei beni e che non venga considerata quale

investimento patrimoniale, acquisita con denaro della comunione:

l’altro coniuge può pretendere il rimborso alla comunione delle

somme prelevate ma socio rimane colui/colei che ne e’ stato

effettivamente acquirente o sottoscrittore;

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Casi particolari:

le persone fisiche appartenenti a stati dellaUE possono liberamente costituire opartecipare a società italiane, seguendo lestesse regole dettate per il cittadino italiano.I cittadini extracomunitari regolarmentesoggiornanti in Italia possono partecipare aduna società italiana, salvo che la legge o unaconvenzione internazionale impongaespressamente la verifica della condizione direciprocità:

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c’e’ reciprocità quando il diritto commerciale dello stato

straniero ammette la partecipazione di un italiano ad una società

analoga a quella in cui lo straniero intende partecipare in Italia e

alle medesime condizioni. Se non vi e’ reciprocità lo straniero e’

privo di capacita’ di agire e non puo’ quindi diventare socio di

società e la sua eventuale partecipazione e’ nulla per violazione

di norme imperative. Esiste un elenco, pubblicato dal Ministero

degli Affari Esteri, dei Paesi per i quali e’ verificata la

sussistenza o meno delle condizioni di reciprocità con l’Italia.

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Casi particolari: Il minore puo’ divenire accomandatario di una s.a.s. che continua un’attivita’ preesistente solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione del Tribunale. Puo’ invece divenire accomandante della s.a.s., sia di nuova costituzione che preesistente, con la sola autorizzazione al conferimento, in quanto in tal caso assume responsabilità limitata per le obbligazioni sociali.

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Casi particolari: La riforma del diritto societario (art.1 D.Lgs n.6/03) contiene una innovazione: il nuovo testo dell’art. 2361 2° c. prevede per la S.p.a. l’assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime, previa delibera dell’assemblea.

Per il legislatore dunque, è lecita la partecipa zione di una S.p.a. in una s.n.c., s.s., e Sas in qualità di accomandatario.

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Casi particolari:

La giurisprudenza prevalente ammette ingenerale la partecipazione di una società dipersone in una s.a.s. sia in qualità diaccomandatario sia in qualità diaccomandante. La dottrina ammette che unas.s. partecipi ad una s.a.s. come accomandantema non come accomandatario (violazionedelle caratteristiche non commerciali dellas.a.s.). E’ ammissibile la partecipazione diassociazioni riconosciute e fondazioni nelles.a.s. come accomandanti.

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LE CATEGORIE DI SOCI La S.a.s. e’ una società di persone caratterizzata

dalla presenza di 2 categorie di soci:

gli ACCOMANDATARI gli ACCOMANDANTI

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ACCOMANDATARI:

- Rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali. Le quote non possono essere rappresentate da azioni

- Diritti e obblighi come i soci delle società in

nome collettivo - Spetta lo l’amministrazione della società

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ACCOMANDANTI:

- Rispondono limitatamente alla quota conferita - Diritti di avere comunicazione annuale del bilancio e del

conto economico

- Divieto di compiere atti di amministrazione

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ACCOMANDATARI

Per legge tutti gli accomandatari sonoamministratori della s.a.s. Tuttavia l’attocostitutivo può affidare l’amministrazionead uno o alcuno degli accomandatari,escludendo gli altri dall’amministrazione.

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Agli accomandatari amministratori sonogeneralmente applicabili le regole dettateper gli amministratori di s.n.c.La loro responsabilità e’ identica a quellagravante sui soci di s.n.c. e quindi e’illimitata e solidale, con beneficio dellapreventiva escussione del patrimoniosociale.

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In deroga alla norma di legge secondo cui tutti gli accomandatari sono amministratori, l’atto costitutivo o una sua successiva modificazione può affidare l’amministrazione ad alcuni accomandatari o ad uno soltanto di essi cosi’ come può rinviare ad un atto

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separato di nomina degli

accomandatari/amministratori per l’adozione del

quale e’ necessario il consenso unanime degli

accomandatari e l’approvazione di tanti

accomandanti che rappresentino la maggioranza

del capitale da essi sottoscritto, salvo che l’atto

costitutivo disponga maggioranze diverse.

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Quando solo uno o solo alcuni degliaccomandatari sono amministratori, lasituazione degli altri accomandatari prividel potere di amministrare e’ equivalente aquella dei soci di s.n.c. esclusi dallagestione. Un altro caso di accomandatarionon amministratore può darsi a seguitodelle sue dimissioni o revoca dall’ufficiodi amministratore: egli perde solo laqualità di amministratore mantenendo laveste di accomandatario.

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gli ACCOMANDANTI che rispondono per leobbligazioni sociali nei limiti della quotaconferita, a condizione che non si ingeriscanonell’amministrazione della società. Essi hannoper il resto le normali prerogative del socio,hanno poteri di controllo e possono, a certecondizioni, compiere determinate attività, darepareri, autorizzazioni e consigli.

LE CATEGORIE DI SOCI

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ACCOMANDANTI

Gli accomandanti sono soci esclusi inlinea di principio dall’amministrazionedella società. Essi possono tuttavia trattareo concludere affari in nome della società,a condizione di essere muniti di procura oautorizzati.

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Ciascun accomandante e’ responsabile per le obbligazioni sociali limitatamente al conferimento effettuato in società. Non assume quindi ulteriori rischi, se non quello di perdere il valore del capitale conferito. Perde il beneficio della limitazione della responsabilità, quando viola il divieto di ingerenza nell’amministrazione e quando consente l’inserimento del proprio nome nella ragione sociale.

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Violazione del divieto di ingerenza.

Costituisce atto di ingerenza dell’accomandanteil compimento di affari in nome della societàsenza specifica procura, anche se con il consensodell’accomandatario, o in forza di procuragenerale o comunque non circoscritta alcompimento di singoli atti.L’accomandante viola il divieto anche se compieatti di gestione interna senza estrinsecareall’esterno la volontà sociale e senza entrare inrapporto con i terzi nella conclusione dell’affare.

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Casi di violazione deldivieto di ingerenza

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1) qualificazione dell’accomandante qualedirettore generale;

Violazione del divieto di Ingerenza

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2) qualificazione quale titolaredell’azienda, sistemando pendenze conclienti e decidendo contestazioni in meritoalle merci e relativi prezzi

Violazione del divieto di Ingerenza

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3) compimento di operazioni in veste diinstitore anche sotto la direzionedell’amministratore della società;

Violazione del divieto di Ingerenza

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4)rilascio di una fideiussione riguardanteuna pluralità indeterminata di rapportiobbligatori;

Violazione del divieto di Ingerenza

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5)emissioni di cambiali a firma congiuntacon quella dell’accomandatario el’impegno scritto di ripianare debiti dellasocietà con versamenti, cessioni ecambiali dirette;

Violazione del divieto di Ingerenza

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6)sottoscrizione in nome della società’ delverbale di constatazione redatto dalla GdF

Violazione del divieto di Ingerenza

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7)stipulazione di un contrattonell’interesse della società;

Violazione del divieto di Ingerenza

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8)ampliamento del fido bancario;

Violazione del divieto di Ingerenza

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9)cessione di merce a terzi con emissionedella documentazione relativa, riscossionedel corrispettivo, rilascio della quietanza

Violazione del divieto di Ingerenza

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10)sottoscrizione del contratto dilocazione.

Violazione del divieto di Ingerenza

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ARTICOLO 1ARTICOLO 1) Tra i signori Mario ROSSI e

Michele VERDI è costituita una società in accomandita

semplice sotto la ragione sociale "ALFAOMEGA di

Mario Rossi & C. s.a.s.”

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RAGIONE SOCIALE

La s.a.s. agisce sotto una ragione sociale costituitada alcuni elementi essenziali:

1) il nome e cognome di almeno uno dei sociaccomandatari, per consentire ai terzi diindividuare almeno un soggetto illimitatamenteresponsabile;

2) l’indicazione che si tratta di una s.a.s.;3) l’indicazione di un nome di fantasia o di altri

elementi che specifichino, ad esempio, il generemerceologico nel quale rientra l’attività svolta.

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La società può conservare il nomedell’accomandatario receduto o defunto seil socio receduto o gli eredi del defunto viacconsentono. Del pari può essereconservata la ragione sociale allorché ilsocio accomandatario sia divenuto socioaccomandante. L’accomandatario recedutoo quello divenuto accomandante non sonoresponsabili per le obbligazioni socialisorte successivamente al recesso o allatrasformazione della propria qualità disocio.

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Il nome e cognome del socio accomandante può essere inserito nella ragione sociale purché questi vi acconsenta espressamente o anche solo tacitamente (ad es. quando questi abbia saputo dell’inserimento del proprio nome e cognome e non abbia avanzato alcuna obiezione). In tal caso l’accomandante assume di fronte ai terzi una responsabilità illimitata e solidale con gli accomandatari per tutte le obbligazioni sociali

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non solo per quelle riferibili al periodo in cui la ragione sociale conteneva l’indicazione del suo nome, ma anche per quelle precedenti e future. Il socio accomandante il cui nome appaia nella ragione sociale non diviene pero’ accomandatario, in quanto non ne assume i relativi diritti e i poteri.

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• Per sottrarsi a tale responsabilità l’accomandante deve essere in grado di dimostrare di avere ignorato o di non avere autorizzato l’inclusione del proprio nome nella ragione sociale. Può rivalersi verso la società e verso gli accomandatari per quanto sia costretto a pagare ai creditori sociali.

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Caso particolare: tre fratelli soci di s.a.s. di cui uno

accomandatario e gli altri due

accomandanti. Se la ragione sociale e’

“Mario Rossi e Fratelli s.a.s.”, deve

ritenersi che gli accomandanti abbiano

acconsentito che il loro nome compaia

nella ragione sociale con la conseguente

loro illimitata responsabilità.

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Se si include nella ragione sociale il nome di un terzo del tutto estraneo alla società, l’iscrizione del Registro delle Imprese può essere rifiutata. Altra dottrina invece ritiene che questi debba rispondere illimitatamente per le obbligazioni sociali nei confronti dei terzi in buona fede sempre che abbia autorizzato o tollerato l’uso. Il terzo non e’ comunque assoggettato a fallimento.

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ARTICOLO 2ARTICOLO 2

Il signor Mario ROSSI è socio accomandatario mentre

il signor Michele VERDI è socio accomandante

con responsabilità limitata alla quota conferita.

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ARTICOLO 3ARTICOLO 3La società ha sede in Torino,

…………………….

Possono essere istituite o soppresse

sedi secondarie, direzioni,

rappresentanze, succursali, uffici,

agenzie e dipendenze.

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ARTICOLO 4ARTICOLO 4La società ha per oggetto……………………………………………………………………………Essa potrà inoltre compiere qualsiasiattività commerciale, finanziaria,mobiliare ed immobiliare idonea alraggiungimento dello scopo sociale, ecosì in via esemplificativa assumere

Page 107: LE SOCIETA’ DI  PERSONA Torino,  5 aprile 2008 A cura di: Mario Carena Antonella De Cesare

continua ARTICOLO 4partecipazioni ed interessenze in altresocietà aventi scopo analogo od affineal proprio direttamente odindirettamente, concedere avalli,fidejussioni ed ipoteche, anche afavore di terzi e per impegni altrui.Sono espressamente escluse leoperazioni di raccolta del risparmio,

Page 108: LE SOCIETA’ DI  PERSONA Torino,  5 aprile 2008 A cura di: Mario Carena Antonella De Cesare

continua ARTICOLO 4continua ARTICOLO 4l'intermediazione finanziaria, leattività di cui all'art. 106 del D.lgs.385/93, quelle riservate agli iscritti inappositi Albi Professionali, nonchètutte le altre che, ai sensi dellapresente e futura legislazione, risultinovietate ovvero riservate a soggettidotati di particolari requisiti o fornitidi speciali autorizzazioni.

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ARTICOLO 5ARTICOLO 5

La durata della società è fissata fino al trentuno

dicembre duemilacinquanta, salvo proroga od

anticipato scioglimento.

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ARTICOLO 6ARTICOLO 6Il capitale sociale è di 1.000.=(mille)euro ed è sottoscritto e conferito indenaro contante dai soci come segue:- per 700.=(settecento) euro dal

signor Mario ROSSI;- per 300.=(trecento) euro dal

signor Michele VERDI;I soci danno atto che l'intero importodel capitale sociale è già stato da essiversato in contanti nelle casse sociali.

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CONFERIMENTISi considerano conferimenti tuttiquei contributi che abbiano unvalore economicamenteapprezzabile e possano servireall’attuazione del fine sociale.

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Conferimenti per eccellenza sono quelliconsistenti in somme di denaro maconferimenti sono pure: l’apporto diazienda, quale complesso di elementimateriali ed immateriali, la prestazione diuna fidejussione estesa, senza limiti, atutte le operazione dell’impresa, l’apportodi un bene in godimento, l’apporto di beniin proprietà, crediti, ecc. ecc.

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Se il conferimento consiste in un bene

immobile, ed e’ compiuto in proprietà, l’atto

di trasferimento viene trascritto a favore

della società, anche se, essendo questa priva

di personalità giuridica, dovrebbe compiersi

a favore di tutti i soci: la società e’

individuata dalla ragione sociale e risulta

così come la designazione collettiva di tutti i

soci.

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Nel caso in cui nell’atto costitutivo non

venisse indicato il valore di conferimento

e il metodo di valutazione, la società non

potrebbe ottenere l’iscrizione nel registro

delle imprese, pur rimanendo una società

valida seppure irregolare.

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Anche l’azienda, quale complesso di beni

materiali e immateriali, può costituire

l’oggetto di un conferimento in s.n.c. e s.a.s.

ma, a differenza di quanto succede nelle

società di capitali, tale apporto non e’

sottoposto a particolari criteri di valutazione.

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L’art. 2343 C.C. infatti, in tema di s.p.a.prevede che, a fronte di un conferimento innatura, debba essere presentata e allegataall’atto costitutivo la relazione giurata di unesperto nominato dal Presidente del Tribunalecontenente la descrizione dei beni conferiti, ilvalore ad essi attribuito, i criteri divalutazione seguiti nonché l’attestazione che ilvalore attribuito non e’ inferiore al valoredelle azioni emesse a fronte del conferimento.

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Come nella s.n.c., i conferimenti dei socicostituiscono il patrimonio iniziale dellasocietà, e’ anzi prescritto che l’attocostitutivo della s.a.s. deve indicare iconferimenti di tutti i soci: non e’quindi applicabile la norma, valida perle s.n.c., che stabilisce che, se iconferimenti non sono determinati, sipresume che i soci siano obbligati aconferire in parti eguali tra loro quantoe’ necessario per il conseguimentodell’oggetto sociale.

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Nelle società di persone il sociopuò conferire la propria operalavorativa, intellettuale omanuale, ed e’ definito, in talcaso, socio d’opera.Il socio d’opera,nell’adempimento del suoconferimento, non e’ unlavoratore subordinato: Egli:

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SOCIO D’OPERA

non e’ in rapporto di subordinazione neiconfronti degli amministratori nellosvolgimento della propria opera inquanto, unitamente agli altri soci,concorre allo svolgimento dell’attivitàeconomica sociale;

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SOCIO D’OPERA

non ha diritto alla retribuzione e altrattamento previdenziale dellavoratore subordinato. Ilcorrispettivo delle sue prestazioni e’infatti legato ai risultati della società epotrebbe mancare se, ad esempio, lasocietà subisse perdite o decidesse dinon distribuire l’utile oppure esserepiu’ elevato della sempliceretribuzione di un dipendente chesvolga le stesse mansioni;

Page 121: LE SOCIETA’ DI  PERSONA Torino,  5 aprile 2008 A cura di: Mario Carena Antonella De Cesare

SOCIO D’OPERA

assume il rischio dell’impossibilitàsopravvenuta di svolgimento dellaprestazione, anche per cause a lui nonimputabili e della conseguentepossibile esclusione dalla società. Sel’azienda non produce utili, inoltre,lavora “gratuitamente” e anzi, nelcaso di perdite, dovrà contribuire alloro ripianamento.

Page 122: LE SOCIETA’ DI  PERSONA Torino,  5 aprile 2008 A cura di: Mario Carena Antonella De Cesare

SOCIO D’OPERA

e’ prevedibile un rapporto di lavorosubordinato per prestazioni diverse daquelle che il socio si e’ obbligato a titolodi conferimento;

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SOCIO D’OPERA

la parte di utili e di perdite spettante alsocio d’opera può essere determinatanell’atto costitutivo: in generale si puòriconoscergli pari diritti con gli altri socianche nella ripartizione dell’attivo altermine della liquidazione della società(Cassazione del 1980). Se l’atto costitutivo nulladispone ed i soci non si accordano, il sociod’opera deve ricorrere al giudice perche’ sistabilisca la sua partecipazione ai risultatidella società

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SOCIO D’OPERA

Il giudice decide secondo equità, basandosi sui seguenti elementi: l’importanza dell’opera prestata dal socio ed il carattere continuativo o meno delle sue prestazioni, l’entità dei conferimenti degli altri soci, la natura della società, la mancanza di un compenso fisso ed infine i criteri fissati dai contratti collettivi per i rapporti di lavoro subordinato corrispondenti;

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SOCIO D’OPERA

l’esclusione dalla società può esserepronunciata nei suoi confronti se egli e’nell’impossibilità di svolgere laprestazione, anche per causa a lui nonimputabile;

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SOCIO D’OPERA ripartizione in sede di liquidazione

della società: il socio d’opera ha dirittoad una quota proporzionale allapartecipazione agli utili oppure ad unaquota che, in mancanza di un’esplicitastatuizione, e’ decisa dal giudicesecondo equità. Il pagamento di talequota avviene comunque solo dopoche si e’ proceduto al rimborso delvalore nominale dei conferimenti aisoci che hanno apportato capitali;

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SOCIO D’OPERA

L’accomandatario può essere socio d’opera. Per la giurisprudenza anche l’accomandante può essere socio d’opera (Cassazioni del 1985 e 1987) mentre la dottrina prevalente lo esclude, considerandolo solo come socio di capitali i cui conferimenti devono essere idonei a garantire i creditori.

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Accomandante dipendente

L’art. 2320 2° comma c.c. ammette che i soci accomandanti possano prestare la propria opera sotto la direzione degli amministratori. Si giudica quindi compatibile la qualità di socio accomandante e di lavoratore subordinato della sas. Il lavoro potrà consistere anche in una prestazione impiegatizia con mansioni direttive (sempre sotto la direzione del socio accomandatario/amministratore)

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ARTICOLO 7ARTICOLO 7Per l'eventuale ulteriore fabbisognofinanziario della società i soci potrannoprovvedere con versamenti in appositoconto societario anche non proporzionalialle loro quote di partecipazione chedovranno essere effettuati in conformitàalle vigenti leggi.Detti versamenti, salvo contrariadeliberazione dei soci, sarannoimproduttivi di interessi.

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ARTICOLO 8ARTICOLO 8La firma sociale e la legalerappresentanza della società difronte ai terzi ed in giudiziospettano al socioaccomandatario signor MarioROSSI con tutti i più ampipoteri sia di ordinaria che distraordinaria amministrazione

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ARTICOLO 9ARTICOLO 9Gli esercizi sociali si chiudono al

trentuno dicembre di ogni anno; il

primo esercizio si chiuderà al trentuno

dicembre 2007.

Al termine di ogni esercizio sociale,

entro il 31 maggio dell'anno successivo,

sarà redatto il rendiconto annuale della

gestione che si intenderà approvato con

la sua sottoscrizione da parte dei soci.

Page 132: LE SOCIETA’ DI  PERSONA Torino,  5 aprile 2008 A cura di: Mario Carena Antonella De Cesare

continua articolo 9Anche senza la procedura di cui sopra,

il rendiconto si intenderà approvato

qualora risulti che tutti i soci ne

abbiano preso visione in occasione della

compilazione della propria

dichiarazione dei redditi, procedendo

ad indicare la quota di reddito di

propria pertinenza comunicata ai sensi

di legge dalla società.

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ARTICOLO 10ARTICOLO 10Gli utili netti risultanti dal rendiconto,

regolarmente

approvato, saranno ripartiti fra i soci in

proporzione alle quote possedute; nelle stesse

proporzioni saranno sopportate le eventuali

perdite, ferma restando la responsabilità del socio

accomandante limitata alla sola quota di

partecipazione al capitale della società

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ARTICOLO 11ARTICOLO 11In caso di morte di uno dei soci lasocietà non si scioglie ma continueràipso iure consolidata nel socio o nei socisuperstiti proporzionalmente allerispettive partecipazioni e questidovranno saldare agli eredi del sociodefunto, entro sei mesi dalla morte, ilcredito derivante a loro favore sullabase di una situazione patrimoniale alladata del decesso.

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Trasferimento della quota

• Proprio per il rapporto di collaborazione e fiducia personale che corre tra i partecipanti di una società personale, la trasmissione della quota sociale pone alcuni problemi.

• Un socio infatti non vale l’altro e prima di far entrare in società a responsabilità illimitata una persona qualunque occorre pensarci bene.

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Trasferimento della quota

• Il codice civile prevede le seguenti fattispecie in cui può avvenire l’uscita di un socio da una società:

- Esclusione- Recesso- Morte

Non prevede la libera trasmissibilità della quota

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Trasferimento delle quote

• Poiché il recesso del socio o la cessione della quota sono atti che modificano l’atto costitutivo della società, tali atti dovranno rivestire le stesse formalità previste per la costituzione:

- Atto pubblico- Scrittura privata autenticata

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Trasferimento della quota

• La quota di partecipazione del socio accomandante può essere ceduta, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, con effetto verso la società, con il consenso della maggioranza del capitale calcolata in base al capitale sottoscritto senza distinzione tra accomandanti e accomandatari compreso il socio che vuol recedere.

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Trasferimento della quota

• Il trasferimento della quota del socio accomandatario, la cui caratteristica è l’intuito personale, non facilmente sostituibile, in assenza di diversa disposizione statutaria, esige l’unanimità dei consensi degli altri soci.

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Cause di scioglimento

• La società si scioglie oltre che per le cause previste nell’art. 2308 c.c. (decorso del termine, conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, per la volontà di tutti i soci, quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi non è ricostituita,..) quando rimangono solo soci accomandanti o accomandatari.

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Cause di scioglimento

• Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, nei sei mesi a disposizione per la sostituzione del socio/dei soci venuti meno, gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L’amministratore provvisorio, non assume la qualifica di socio accomandatario.

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ARTICOLO 12ARTICOLO 12In caso di scioglimento della società essa verrà posta in

liquidazione ed i soci provvederanno alla nomina di uno o

più liquidatori, fissandone i poteri.

Ove alla data dello scioglimento non esistessero passività, i

soci potranno evitare la fase della liquidazione qualora

l’intero patrimonio sociale sia gia’ stato realizzato ovvero

ripartito tra i soci in proporzione alle quote rispettive

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ARTICOLO 13ARTICOLO 13Clausola arbitrale: Le eventuali controversie che potessero sorgere in dipendenza del presente contratto sociale saranno composte da un collegio arbitrale nominato da un soggetto estraneo alla società designato dai soci. Nel caso il designato non provveda la nomina va richiesta al Presidente del Tribunale nel luogo in cui la sociatò ha sede legale

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ARTICOLO 14ARTICOLO 14

Per tutto quanto non previsto nei

patti sociali valgono e si

richiamano le disposizioni di

legge in materia.