Le reti di impresa e il contratto di rete · competitività nel mercato, per far ciò: • si...

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Le reti di impresa e il contratto di rete Esperienze nel settore agroalimentare Confindustria Reggio Emilia, 26 marzo 2013

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Le reti di impresa

e il contratto di rete Esperienze nel settore agroalimentare

Confindustria Reggio Emilia, 26 marzo 2013

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• Volontà di:

– Aggregazione su programmi/progetti

– Superamento del localismo distrettuale

– Innovazione e Internazionalizzazione

• Governance:

– No a sovrastrutture burocratiche e parapubbliche

– Natura privatistica

– Estrema semplicità

• Autonomia

• Evidenza verso soggetti terzi:

– Pubblica Amministrazione

– Sistema bancario e assicurativo

Esigenze espresse dalle Imprese

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Il “contratto di rete”

• Ha un riferimento normativo nazionale

• Non sostituisce, ma si affianca ad altri strumenti di aggregazione

• Riguarda tutte le Imprese (di tutte le dimensioni, di tutti i settori, di tutti i territori)

• Sarà affiancato da quattro linee di intervento Statale:

– semplificazione

– incentivi nazionali e regionali

– supporto finanziario

– agevolazione fiscale

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Il Contratto di rete: esempio

Nome della rete Rete Imprese Bio Medicali RIBES

Collocazione geografica (Regione/i coinvolte)

Toscana – Liguria – Lombardia - Campania

Numero di imprese coinvolte

14

Core business Attività nel settore della produzione di sistemi medicali per diagnosi e terapia medicali e sistemi IT per la sanità ed altre ad esse collaterali

Obiettivi specifici Accrescere, individualmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato nazionale ed internazionale nell’esercizio delle attività. Realizzare e disciplinare forme certe di collaborazione e coordinamento tra le medesime, nella prospettiva di conseguire ed assicurare stabili sinergie che permettano alle imprese di garantire vantaggi alla propria organizzazione aziendale in termini di "Qualità", "Innovazione" ed "Economicità".

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Il Contratto di rete: esempio (2)

Nome della rete Racebo Motor companies network

Collocazione geografica (Regione/i coinvolte)

Emilia Romagna

Numero di imprese coinvolte

12

Core business Meccanica

Obiettivi specifici Collaborare tramite la condivisione di informazioni commerciali e di una strategia commerciale al fine di individuare nuove opportunità di mercato. Condividere una strategia commerciale sui clienti esistenti e comuni alla rete, Individuare nuove opportunità di mercato sul comparto, inizialmente, dell’automotive

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Il Contratto di rete: esempio (3)

Nome della rete

Rete Log

Collocazione geografica (Regione/i coinvolte)

Basilicata, Emilia Romagna, Lombardia, Puglia

Numero di imprese coinvolte

19

Core business Servizi alle imprese nel settore Oil&Gas

Obiettivi specifici Sviluppare in comune un'attività di erogazione di servizi strumentali alle rispettive imprese; Definire standard comuni di qualificazione e certificazione, favorendone il raggiungimento da parte delle imprese appartenenti alla rete; Registrare un marchio comune e nell'esercizio di ogni azione di tutela dello stesso;Definire i bisogni formativi dei lavoratori e titolari d'impresa e nell'individuare i soggetti che dovranno attuare interventi idonei a soddisfare tali bisogni; ecc

7 7

Contratti di Rete (1)

Dagli ultimi dati Unioncamere, a dicembre risultano

registrati 640 contratti di rete che interessano:

3.323 imprese tra :

Società di capitale

Società di persone

Imprese individuali

Altre forme di società

Società cooperative

Fondazioni

8 8

Contratti di Rete (2)

Al 29 dicembre, le imprese in rete sono situate in 99 Province e coinvolgono

tutte le Regioni

Regioni n° impreseLomabrdia 769

Toscana 495

Emilia Romagna 482

Veneto 267

Lazio 177

Marche 155

Piemonte 151

Campania 127

Puglia 124

Abruzzo 109

Umbria 101

Sardegna 86

Basilicata 76

Friuli Venezia Giulia 75

Liguria 41

Trentino Alto Adige 32

Calabria 27

Sicilia 22

Molise 12

Valle d'Aosta 1Elaborazioni RetImpresa su dati Infoncamere al 29 dicembre 2012

9 9

Contratti di Rete (3)

CONTRATTI UNIREGIONALI

10 10

Contratti di Rete (4)

ATTIVITA' DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 1%

ATTIVITA' FINANZIARIE E ASSICURATIVE 1%

ATTIVITA' IMMOBILIARI 1%

ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI 1%

FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITA' DI GESTIONE DEI... 1%

ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 1%

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZION... 1%

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 2%

ISTRUZIONE 2%

NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRE... 3%

SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 3%

11

Contratti di rete (5): Focus Manifatturiero

12 12

Contratti di Rete (6) - FOCUS EMILIA-ROMAGNA

In Emilia-Romagna sono coinvolte 482

imprese in 141 Contratti di Rete

- 158 imprese partecipano a 54 contratti

UNIREGIONALI

- 366 imprese partecipano a 87 reti

MULTIREGIONALI

N.B. 42 imprese coinvolte in più Contratti

13

Contratti di Rete (7) - FOCUS REGGIO EMILIA - MODENA

REGGIO-EMILIA:

- 32 imprese

- 23 contratti Settori più coinvolti: - FABBRICAZIONE MACCHINARI ED

APPARECCHIATURE ELETTRICHE

- PRODUZIONE SOFTWARE E

CONSULENZA INFORMATICA

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE

MODENA:

- 125 imprese

- 48 contratti Settori più coinvolti: -LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI

- ASSISTENZA SANITARIA

- FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO

- PRODUZIONE DI SOFTWARE,

CONSULENZA INFORMATICA '

14

FOCUS agroindustria

• 57 contratti di rete agricoli,

agroindustriali, delle macchine agricole e

del packaging alimentare

• 350 imprese coinvolte

• 10,9% della totalità dei contratti

15 15

FOCUS agroindustria (2): Driver di Competitività

• Utilizzare prodotti di prima scelta

• Innovare i processi di produzione

• Migliorare i riconoscimenti e le certificazioni

QUALITÀ

• Promuovere il Brand italiano nel mondo attraverso desk-informativi

• Incentivare attività di penetrazione, trovare nuovi canali

INTERNAZIONALIZZAZIONE

• Investire nella Ricerca e Sviluppo nelle fasi di trasformazione

• Abbattere gli sprechi

• Promuovere maggiore attenzione all’ambiante

INNOVAZIONE

• Valorizzare le tradizioni culturali

• Porre maggiore attenzione alle caratteristiche geografiche e sociali

TERRITORIO

16

Progetto

Fondo Mutualità

Reti Agroindustriali

FOCUS agroindustria (3): Accordi e Progetti

17 17

RetImpresa

42 Associazioni Territoriali 10 Confindustrie Regionali 8 Federazioni di Settore 3 Associazioni di Categoria 1 Socio Aggregato Confindustria 7 Soci Aggregati RetImpresa

RetImpresa - L’ Agenzia confederale per le reti di imprese è nata il 28 ottobre 2009 per promuovere, favorire, sostenere e monitorare l’integrazione e la competitività delle piccole e medie imprese attraverso i nuovi modelli di aggregazione previsti dal “contratto di rete”.

I Soci sono 71:

18 18

RetImpresa: obiettivi e principali iniziative

Obiettivi

Sviluppo Reti:

• DI IMPRESE

• INTERNAZIONALI

• ASSOCIATIVE

• SCUOLA/IMPRESA

Principali

Iniziative

• accordi con altri ISTITUTI DI CREDITO

• INCONTRI con imprenditori

• FORMAZIONE (SFC – Luiss)

• MANUALISTICA

• ASSEVERAZIONE

• Indagine su ATTIVITA’ SISTEMA

• Riconoscimento INTERNAZIONALE

19 19

Accesso al Credito

Progetto Rating BARCLAYS Italia

Accordo UNICREDIT

Accordo BNL

Accordo CARIGE

Accordo BANCO POPOLARE

Accordo INTESA SANPAOLO

Accordo con FederConfidi

INTERVENTO BEI 100 Mln Euro

20

12 contratti di rete associativi

48

ASSOCIAZIONI

57 SOCIETA’ DI

SERVIZI

Progetto Reti Associative: i numeri

21 21

Monitoraggio Attività Sistema sulle Reti

I PRIMI RISULTATI - 64 Associazioni coinvolte il 33% ha predisposto una delega specifica ad un imprenditore

che segue gli sviluppi del contratto di rete (18 Associazioni di cui 11 soci RetImpresa);

il 63% ha un’area dedicata alle reti d’impresa; il 97% ha un funzionario che segue il tema delle reti di

impresa. Attività più utilizzate: convegni; supporto alla partecipazione a bandi per il finanziamento dei

progetti di rete; assistenza diretta nella progettazione del contratto; seminari tecnici; workshop; incontri B2B; assistenza nei rapporti con le Banche; creazione di banche dati; incubatori di rete di imprese.

22 22

Il portale : www.retimpresa.it

23 23

Servizi sul portale

RetImpresa Risponde - il servizio email di consulenza giuridica e fiscale sulle reti di impresa per i soci.

Sul portale di RetImpresa sono presenti nuove sezioni per approfondire il tema delle reti:

La Vetrina delle reti - spazio web in cui i soci aggregati possono presentare la propria rete.

Bandi: spazio in cui sono presenti i bandi a favore delle reti (collegati con il banner in home page: bandi attivi)

Le Guide di RetImpresa - sezione in cui è possibile scaricare le pubblicazioni di Retimpresa sul contratto di rete.

I Focus: area riservata ai soci in cui sono raccolti gli studi monotematici su settori industriali specifici .

24

Il contratto di rete mette il turbo

- Sospensione Fiscale - Accordi con Banche

- Misure Regionali - Bando Cluster

Ultime novità: •Fondo di garanzia

• Turismo

• Semplificazioni

• Export

•Reti Agricole

- Reti e appalti - Network Europei

- WIN -Aspetti giuslavoristici

- Rinnovo sospensione fiscale

Attuate

In via di attuazione

Allo studio

25

Gli aspetti tecnici: dalla Rete….

LA RETE è fenomeno economico e giuridico in cui più imprese,

indipendenti, agiscono in modo coordinato, dando vita ad operazioni

economiche ed organizzative eterogenee.

Avv. Eva Bredariol

26

D.L.5 /2009

conv. con L.

n.33/2009

Legge n.

99/2009

D.L.n.

78/2010

conv. con L.

n. 122/2010

D.L.

n.83/2012

conv. con

modifiche

con L.

n.134/2012

D.L.n.179/2012

conv. con

modifiche con

L. n.221/2012

2009

2010

2012

27

Cos’è il contratto di rete?

• Contratto di collaborazione fra imprenditori, in forza del quale

• due o più imprenditori,

• perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e

collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria

competitività nel mercato, per far ciò:

• si obbligano, sulla base di un programma comune,

• a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti

all’esercizio delle proprie imprese, ovvero

• a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale,

commerciale, tecnica o tecnologica, ovvero

• ad esercitare in comune una o più attività rientranti

nell’oggetto della propria impresa.

Avv. Eva Bredariol

28

Per comprendere la funzionalità del contratto di rete:

analisi della «macchina –impresa»

Incentivazone produzione

Potenziamento commerciale

Potenziamento contrattuale

Avv

. E

va B

red

ari

ol

Avv. Eva Bredariol

29

Le direttrici di intervento del contratto di rete

Dott.ssa Eva Bredariol

30

In sintesi….

=

31

agli obiettivi comuni

N.B. Necessaria è la previsione dettagliata degli obiettivi

Avv. Eva Bredariol

32

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL CONTRATTO DI RETE:

Elementi necessari

• Presenza di più imprenditori;

• Indicazione degli obiettivi strategici di innovazione ed innalzamento;

• Definizione del programma di rete:

- enunciazione diritti ed obblighi per ciascun partecipante,

- modalità di realizzazione dello scopo comune;

• Determinazione delle modalità per misurare l’avanzamento;

• Durata del contratto;

• Modalità di adesione di altri imprenditori;

• Regole per assunzione delle decisioni.

Avv. Eva Bredariol

33

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL CONTRATTO DI RETE:

Elementi eventuali

• Istituzione di un fondo patrimoniale comune;

• Istituzione di organo comune;

• Previsione di cause facoltative di recesso

anticipato e condizioni per l’esercizio del relativo

diritto.

Avv.Eva Bredariol

34

L’architettura del contratto di rete

PROGRAMMA COMUNE

APPORTO DI MEZZI

GESTIONE

IMPRESE

ORGANO COMUNE

ATTIVITA’ Diritti /Obblighi

FONDO PATRIMONIALE

OBIETTIVI STRATEGICI

Avv. Eva Bredariol

35

«Chi» può stipulare un contratto di rete

• I soggetti del contratto di rete:

Il contratto di rete è un contratto tra imprenditori: contratto

eventualmente plurilaterale. Il contratto può avere struttura

bilaterale o plurilaterale: a seconda del numero di soggetti partecipanti e può presentare struttura aperta o chiusa, le

parti possono prevedere condizioni di ingresso di nuovi

contraenti.

Il requisito soggettivo per stipulare un c. di rete:

- essere imprenditori ( requisito cd. sostanziale),

- esser iscritti al Registro Imprese ( requisito cd. formale).

Avv. Eva Bredariol

36

Il «cosa» del contratto di rete

L’oggetto del contratto di rete:

Tripartizione di schemi/modelli (secondo i quali le parti si obbligano):

1. Lo scambio di informazioni o prestazioni;

2. La collaborazione in forme ed ambiti predeterminati attinenti

l’oggetto delle proprie imprese;

3. L’esercizio in comune di una o più attività rientranti

nell’oggetto della propria impresa.

Avv. Eva Bredariol

37

Il programma comune

Contratto di rete = contratto con «funzione

preparatoria-normativa»

Contratto di rete = contratto con contenuto

«operativo»

Avv

. E

va B

red

ari

ol

Contratto di rete=FLESSIBILITA’+STAB

ILITA’

Contratto di rete premesse obiettivi

attraverso il

programma comune

38

Determinazione DIRITTI ed OBBLIGHI

• Ampio spazio lasciato all’autonomia negoziale

unico limite è rappresentato dalla non contrarietà

a norme imperative

• Molteplici e svariati possono essere i DIRITTI che le parti contraenti si riconoscono e gli OBBLIGHI cui decidono di

ottemperare.(Diritti ed obblighi sono le due facce della stessa

medaglia)

A titolo esemplificativo:

• Patti di non concorrenza;

• Patti di riservatezza;

• Patti di ultrattività.

Avv. Eva Bredariol

39

L’autonomia contrattuale: liberi di vincolarsi e di riconoscersi diritti

• Diritti ed obblighi sussistono in un rapporto di speculare reciprocità,

pertanto

Ogni obbligo che i retisti si impongono

corrisponde al riconoscimento di un diritto

in capo a ciascuno

40

Gli obiettivi: misurazione degli outcomes

Nel contratto debbono essere

indicate, assieme agli obiettivi

strategici, le modalità concordate

tra gli stessi per misurare

l’avanzamento verso tali obiettivi.

Il contratto di rete deve

presentare tratti particolarmente

concreti e puntuali (anche ai fini

dell’asseverazione per il

conseguimento dei benefici

fiscali di cui al comma 2-quater

dell’art. 42 d.l. 78/2010 conv. con

l.122/2010).

41

Sussistenza/ingresso e permanenza nel

contratto

Durata del contratto

Modalità di adesione (se contratto aperto)

Cause facoltative di recesso anticipato (e

condizioni per il suo esercizio) - esclusione

42

La dotazione patrimoniale

La norma prevede la possibilità (facoltà) che sia

istituito un fondo, ma proprio il carattere facoltativo

fa comprendere che un contratto di rete può

operare a prescindere dall’ esistenza di un fondo

patrimoniale comune

43

Il fondo patrimoniale comune ______________________________

Conferimento iniziale: in denaro o natura

Apporto di un patrimonio destinato ex art. 2447bis I

co lett.a) c.c.

Fondo patrimoniale comune

NB: fondo comune è facoltativo (CR “leggero”)

ma diventa necessario per l’Agevolazione (art. 42, co. 2-quater, del

d.l. 78/2010)

Se il contratto prevede l’istituzione di un fondo patrimoniale

comune e di un organo destinato a svolgere attività con i terzi:

• -al fondo si applicano, in quanto compatibili gli artt. 2614 e 2615 2° co. c.c. ed, in ogni caso, per le obbligazioni contratte

dall’o.c. in relazione al p.c. i terzi possono far valere loro diritti

esclusivamente sul fondo comune.

• - redazione di situazione patrimoniale.

44

E se non si costituisce il fondo

• Ciò non significa che la realizzazione del

programma comune non comporti esborsi

finanziari, i quali saranno, invece, sostenuti da

ciascuna impresa - individualmente e direttamente

- ognuna per la parte di propria competenza.

45

Il dare attuazione al contratto

La norma prevede la possibilità (facoltà) che sia

istituito un organo comune, ma proprio il carattere

facoltativo fa comprendere che un contratto di rete

può operare anche a prescindere dall’ esistenza di

un organo comune.

Anche quando istituito un o.c. sta alle parti

contraenti stabilire la ripartizione di poteri e

competenze

46

L’ «in che modo»: l’attuazione tramite l’organo

comune

• Se il contratto ne prevede l’istituzione un soggetto

può essere prescelto per l’ufficio di organo comune

per l’esecuzione del contratto (i poteri di gestione e

di rappresentanza).

• Il rapporto tra O.C. e rete è disciplinato dalle norme

sul contratto di mandato (il contenuto del rapporto

di mandato può essere più o meno ampio:

determinazione di poteri e compiti è rimessa alle

parti)

Avv. Eva Bredariol

47

L’ «in che modo»: l’attuazione tramite l’organo

comune

• La configurazione e composizione dell’Organo

Comune, è rimessa alla libertà negoziale delle parti

contraenti. (organo collegiale/ monocratico).

• O.c. può agire in rappresentanza di singoli

imprenditori (e non del c. di rete). (Rappresentanza

di fonte negoziale/ rappresentanza di fonte legale

(lett.e) co 4-ter)

• L’operare dell’o.c. in qualità di mandatario con o

senza rappresentanza comporta degli effetti sul

piano pratico operativo ( contabilità e regime IVA)

Avv. Eva Bredariol

48

Organo comune e gestione amministrativa

MANDATO CON RAPPRESENTANZA

Nel caso in cui «la rete» si avvalga di un organo comune che agisce in

nome e per conto delle imprese contraenti (mandato con

rappresentanza), tutte le attività hanno un effetto diretto e si

riflettono sulla sfera tributaria delle imprese retiste (mandanti).

Conseguentemente, nel caso di un acquisto in nome e per conto di

pluralità di mandanti, il fornitore dovrebbe emettere tante fatture,

intestate ai mandanti quante sono le imprese rappresentate, per

importi proporzionati alle quote di partecipazione di ogni impresa

all’attività posto in essere dall’o.c. (mandatario con

rappresentanza). [IVA. Art.15 comma 1 n.3 D.P.R. 633/1972]

Ad esempio nell’acquisto di un bene strumentale ammortizzabile si

avrà: pluralità di fatture, imprese proprietarie pro-quota ed

ammortamento con aliquote proprie

( dati riportati sono tratti da «Atti del Convegno Roma, 25/11/2011» Fondazione italiana Notariato. Intervento del dott. D’Alvia)

Dott.ssa Eva Bredariol

49

Organo comune e gestione amministrativa

MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA – PROFILI TRIBUTARI

Nel caso in cui la «rete» si doti di un organo comune che agisce

per conto delle imprese ma in nome proprio (mandato senza

rappresentanza), il fornitore emetterà una sola fattura a nome

dell’organo comune (mandatario, il quale , pertanto dovrà esser

un soggetto titolare di p.iva). L’organo comune poi ribalterà il

costo sulle imprese aderenti emettendo loro una fattura di

riaddebito

IVA: obbligo di fatturazione per i passaggi tra mandatario e

mandanti

(I dati riportati sono tratti da «Atti del Convegno Roma, 25/11/2011» Fondazione italiana

Notariato. Intervento del dott. D’Alvia)

Dott.ssa Eva Bredariol

50

La Governance: ripartizione tra organo comune e imprese stipulanti

• Le decisioni su ogni materia o aspetto di interesse comune che non

rientrino, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di

gestione conferiti a tale organo, vanno assunte dai partecipanti.

Inoltre, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del

programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione

delle decisioni di modifica del programma medesimo [lett. f) co 4

ter].

L’assemblea delle imprese partecipanti è l’organo cui competono:

• Le decisioni gestionali (che esulano da competenza dell’o.c.);

• Le decisioni modificative del contratto.

Le regole di assunzione delle decisioni: N.B. numerose e diverse possono

essere le regole adottabili

Avv. Eva Bredariol

51

A questo punto….

Possiamo pensare di costruire un

contratto attraverso l’impiego di un

modulo/modello?

52

Il contratto «tailor made»

• Il contratto di rete rappresenta uno strumento che deve essere

confezionato su misura, un «abito di sartoriale manifattura»,

fatto su misura dei partecipanti e fatto dai partecipanti (ampio

lo spazio rimesso all’autonomia negoziale delle parti);

• e stanti la flessibilità ed elasticità che connotano la

fattispecie, permettendo ad ogni contratto di assumere una

configurazione unica, più che di contratto di rete dovrebbe parlarsi di contratti di rete.

dott.ssa Eva Bredariol

53

Forma e pubblicità del contratto di rete

Quanto alla forma ed alla pubblicità:

• Il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per

scrittura privata autenticata, per atto firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 24 e 25 C.A.D.

• Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del

registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun

partecipante e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da

quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.

(nell’eventualità le parti optino per l’acquisizione di

soggettività giuridica, l’iscrizione del contratto richiede

l’apertura di una apposita posizione presso Reg.Imprese)

Avv. Eva Bredariol

54

• Decreto interministeriale 26 giugno 2012

azzera la commissione per l’accesso al Fondo di garanzia per le

imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete.

• Legge n.134/2012

– responsabilità patrimoniale limitata al fondo comune

– contratto redatto per atto pubblico o scrittura privata

autenticata ma anche per atto firmato digitalmente con mera

firma digitale ( art.24 CAD) o con firma elettronica autenticata

da notaio o da altro pubblico ufficiale (art. 25 CAD)

– modello standard tipizzato per la trasmissione al Registro delle

Imprese

– procedure semplificate per la comunicazione, tra gli uffici del

Registro Imprese, delle modifiche apportate al contratto di rete

Focus sulle recenti novità legislative

55

– tenuta Bilancio

– incentivi ai consorzi per l'internazionalizzazione per l'esecuzione di progetti da realizzare anche attraverso contratti di rete con piccole e medie imprese non consorziate

– creazione di progetti pilota per favorire la creazione di reti di impresa e di filiera tra le aziende del comparto turistico

– Reti agricole

– delinea in modo confuso l’acquisizione di soggettività giuridica

• Legge n. 221/2012 - Conversione Decreto Legge 179/2012 (Sviluppo Bis)

– chiarisce esplicitamente che il contratto di rete non ha soggettività giuridica salvo la facoltà di acquisto rimessa ad una scelta degli imprenditori

– Reti e Appalti

• Legge n. 224 de 24 dicembre 2012 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)

- Credito d’imposta per ricerca e sviluppo

Focus sulle recenti novità legislative (2)

56

Contratto di rete

Contratto di rete “soggetto”

• Per quale motivo un nuovo soggetto?

• Lo strumento rischia di essere un inutile

doppione di altri modelli già esistenti

• Quadro civilistico e tributario da

definire

Aiuti di stato: in attesa di chiarimenti

sono a rischio:

• Beneficio fiscale già goduto

• Futuri aiuti UE

• Aiuti Regionali

• Fondo BEI

•Mantiene natura meramente “contrattuale”

•No soggettività giuridica

•Registro: iscrizione e modifica semplificata

•Responsabilità del fondo comune

•Tenuta Bilancio

Consigliare bene gli Imprenditori

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Benefici fiscali, agevolazioni ed opportunità

connesse al c. di rete

• Regime Fiscale:: art.42 co 2-quater d.l.78/2010.

• Interventi agevolativi: bandi promossi da diverse enti a livello territoriale

• Convenzioni con Istituti bancari: per facilitare accesso al credito (

miglioramento rating per imprese in rete e condizioni più favorevoli di

finanziamento)

Il contratto di rete e gli appalti : con la L.n.221/2012 ( L.di conv. del

D.Sviluppo bis) i contratti di rete sono stati inseriti tra le aggregazioni

ammesse a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici

( art. 34 lett. e- bis D.Lgs. 163/2006)

Il contratto di rete ed il credito di imposta: con la L. n. 228/2012 cd. Legge di

stabilità è stata introdotta la misura del Credito d’Imposta per le imprese e le

reti di imprese che realizzano investimenti in Ricerca e Sviluppo

(direttamente o affidando l’attività di R&D a università, enti, organismi)

Contratto di rete ed impese agricole: possibilità per le imprese in rete di

costituire un fondo di mutualità che partecipa al FMN presso Ismea

- dare attuazione allo statuto delle Imprese in merito alla partecipazione dei

cd agli appalti

Avv. Eva Bredariol

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58

Una lettura comparativa: Contratto di rete vs. Consorzio

Contratto di rete

Contratto con cui le imprese possono:

- Collaborare, ovvero

- Scambiarsi informazioni e prestazioni, ovvero

- Esercitare in comune una o più attività rientranti nel proprio oggetto sociale

Quindi la rete può riguardare ambiti più ampi rispetto alle fasi dell’attività di impresa;

Configurazione della rete può variare ampiamente: da forme più snelle a forme maggiormente strutturate;

L’istituzione degli elementi organizzativi ( fondo patrimoniale comune ed organo comune) è rimessa alla determinazione delle parti contraenti. E da un‘ iniziale configurazione senza elementi organizzativi si può passare ad una forma dotata di elementi organizzativi;

Consorzio

Organizzazione comune per lo svolgimento di determinate FASI delle imprese;

Consorzio dà vita ad un’organizzazione comune ed in quanto tale, per costituirla, si rendono necessari i contributi patrimoniali;

Contributi patrimoniali e organi consortili sono elementi costitutivi;

Avv. Eva Bredariol

59

Contratto di rete vs. Consorzio

Contratto di rete

Per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti ESCLUSIVAMENTE sul fondo comune: REGIME DI LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE;

Il contratto di rete può essere strumento trasversale, con cui si possono aggregare imprese appartenenti a settori diversi;

INDICI DI FLESSIBILITA’

Protagoniste della rete sono le imprese.

Consorzio

La disciplina della responsabilità patrimoniale vede l’esistenza di ipotesi di responsabilità limitata al fondo consortile, ed ipotesi di solidarietà tra fondo e consorziati;

Il consorzio solitamente aggrega imprese dello stesso settore;

INDICI DI FLESSIBILITA’

Nel consorzio è l’organizzazione che agisce e funge da protagonista.

Avv.

Eva B

redariol

Avv. Eva Bredariol

60

Grazie per l’attenzione!

dott. Fulvio D’Alvia

Direttore RetImpresa

Avv. Eva Bredariol

Consulente RetImpresa

1

TESTO della DISCIPLINA del CONTRATTO DI RETE coordinato con:

modifiche in vigore inserite con Legge n.134/2012 (in grassetto)

successive modifiche introdotte con Decreto Legge n.179/2012 (in rosso) e con la Legge n. 221/2012 (in blu) di conversione del Decreto Legge n.179/2012

DECRETO-LEGGE 10 febbraio 2009, n. 5 e s.m.i.

Art. 3

Distretti produttivi e reti di imprese […] Comma 4-ter. Con il contratto di rete piu' imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacita' innovativa e la propria competitivita' sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o piu' attivita' rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte.

1 Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e

di un organo comune destinato a svolgere un'attivita', anche commerciale, con i terzi: 1)

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2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune; 3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della societa' per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare: a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonche' la

1 Le parole evidenziate in rosso sono state inserite in forza di art. 36 comma 4 Decreto Legge

n.179/2012 (Sviluppo bis). 2 Numero 1) soppresso in forza di art. 36 comma 4 Decreto Legge n. 179/2012 (Sviluppo bis).

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denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c); b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacita' competitiva dei partecipanti e le modalita' concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi; c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalita' di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune,la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonche' le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento puo' avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile; d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo; e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonche' le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;

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f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando e' stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonche', se il contratto prevede la modificabilita' a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalita' di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo. ((17)) 4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. 4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera e),secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse . 4-quater. Il contratto di rete e' soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se e' prevista la

3 Le parole evidenziate in rosso sono state inserite in forza di art. 36 comma 4 Decreto Legge

n.179/2012 (Sviluppo bis).

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costituzione del fondo comune, la rete puo' iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede; con l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

4.

4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) , della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni , previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta.

4 Le parole evidenziate in blu sono state inserite in forza di Legge n. 221/2012 (legge di conversione

con modifiche del D.L. n.179/2012).

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IL CONTRATTO DI RETE ED I CONTRATTI PUBBLICI:

In virtù della legge n.221/2012 (legge di conversione del D.L.n.179/2012) il testo degli artt. 34 e 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice Appalti) viene così modificato:

5-bis. AI decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportare le seguenti modificazioni:

all’articolo 34, comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

’’e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell’articolo 37’’;

all’articolo 37, dopo il comma15; è inserito il seguente:

’’15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e-bis).’’

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IL CONTRATTO DI RETE PER LE IMPRESE AGRICOLE:

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto

2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 45, comma 3) che "Al contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, cosi' come sostituito dall'articolo 42, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203"

In forza del testo coordinato disposto del Decreto Legge n.179/2012 e della Legge n.221/2012 si stabilisce che:

2-bis. È istituito presso l’Ismea un Fondo mutualistico nazionale per la

stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole. Il Fondo è costituito dai

contributi volontari degli agricoltori e può beneficiare di contributi pubblici

compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato

2-ter. Il contratto di rete di cui al successivo comma 5 può prevedere, ai fini della stabilizzazione delle relazioni contrattuali tra i contraenti, la costituzione di un fondo di mutualità tra gli stessi, per il quale si applicano le medesime regole e agevolazioni previste per il fondo patrimoniale di cui al comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Il suddetto fondo di mutualità partecipa al Fondo mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole di cui al comma 2-bis

Il Decreto Legge n. 179/2012 all’art. 36 comma 5, come modificato con Legge

n.221/2012, prevede:

“Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater dell’art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto dalle parti con l’assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell’accordo.”

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IL CONTRATTO DI RETE E L’AGEVOLAZIONE FISCALE

DECRETO LEGGE 31 maggio 2010 n.78 (convertito con L.n.122/2010) (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica).

Art. 42

(Reti di imprese)

[….] 2-quater. Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, una quota degli utili dell'esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva e' utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete. L'asseverazione e' rilasciata previo riscontro della sussistenza nel caso specifico degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto. L'Agenzia delle entrate, avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non puo', comunque, superare il limite di euro 1.000.000. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete. 2-quinquies. L'agevolazione di cui al comma 2-quater puo' essere fruita, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare; per il periodo di imposta successivo l'acconto delle imposte dirette e' calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 2-quater. All'onere derivante dal presente comma si provvede quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2011 mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 32, quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2011 e a 14 milioni di euro per l'anno 2013 mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti, e quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

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2-sexies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalita' di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 2-quater, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma 2-quinquies. 2-septies. L'agevolazione di cui al comma 2-quater e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

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IL CONTRATTO DI RETE E IL CREDITO D’IMPOSTA

LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013).

Art.1

Comma. 95. A decorrere dall'anno 2013, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo secondo criteri e modalita' definiti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonche' per la riduzione del cuneo fiscale, finanziato mediante le risorse derivanti dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale iscritti in bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese.

Comma 96. Il credito di imposta di cui al comma 95 e' riservato alle imprese e alle reti di

impresa che affidano attivita' di ricerca e sviluppo a universita', enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo. Comma 97. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferiscono alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari in merito all'individuazione e alla quantificazione dei trasferimenti e dei contributi di cui al comma 95 ai fini dell'adozione delle conseguenti iniziative di carattere normativo.