Le Relazioni Sindacali
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Le relazioni sindacali – Bruno Caruso
Parte I – Storia e concetti del diritto sindacale
- Il diritto sindacale: cosa è?
Art 1 costituzione. Pertinenze. Coalizioni di individui. Proiezione collettiva.
- Il diritto sindacale: come si evolve. Una breve ricognizione storica dell’esperienza italiana.
- 800: vietate e sanzionate. 900: nascono in risposta alla riv. Industriale. Associazionismo degli imprenditori. Determinare prezzo del lavoro.
- Concordati di tariffa. Magistratura probi virale. Periodo fascista: diritto pubblico, funzioni di concerto, contratti collettivi corporativi. No libertà, repressione penale.
- 1948: costituzione. Art 39: libertà sindacale. Art 40: diritto allo sciopero. Programmatiche. Art 36: precettivo (retribuzione sufficiente).
- Autunno caldo sindacale (68-72). Statuto dei lavoratori (legge 300/70): effettività garanzie, associazionismo sindacale, rapporti formalizzati e prevedibili, meno conflitto. Negoziazione.
- Luglio 93: protocollo Ciampi-Giugni: accordo interconfederale (adesione volontaria, x rispettare parametri monetari del trattato di Maastricht). Fase di concertazione sociale. Tavolo di concertazione.
- Tangentopoli. Riforme Bassanini. Riforma del rapporto di lavoro pubblico. Contrattualizzato. Rafforza regolando: 1) efficacia contratti collettivi (erga omnes) 2) struttura contrattuale (vari livelli) 3) agente negoziale sindacale nazionale, agente negoziale decentrato unitario, rappresentante negoziale unico e necessario(aran), procedimento negoziale.
- Ddl Gasperoni. Proponeva: misurazione rappresentatività, erga omnes, regolare elezioni con legge… non attuata: dubbi, opposizione (forza ai sindacati), omicidio D’Antona.
- Anni 70: settori privati, 3 confederazioni maggiori. Cambiano: protagonisti, tipologia, finalità, organizzatori, destinazione. Terziarizzazione. Legge n. 146/90. Commissione di garanzia.
- Modo di vivere. 2003. Libro bianco. Flessibilità. Dialogo sociale.
Il sistema sindacale italiano. Tre preliminari concetti chiave: pluralismo, autonomia, ordinamento
- Il pluralismo sindacaleNon regolato dallo stato. Diverse motivazioni.
- In Italia: aspetto ideologico e aspetto organizzativo e professionale- Pluralismo ideologico. Dopoguerra: tre partiti -> tre grandi sindacati- Dissenso su concrete scelte politiche. Vocazione verso l’unità.- Pluralismo organizzativo e professionale. Rappresentanza di interessi. Di specifiche categorie
professionali.
- Il concetto di autonomia (privata) collettivaRegolare rapporti giuridici. Natura privata dell’autonomia collettiva (diritto privato, codice civile). Impossibile attuare 2°parte dell’art 39 cost. in negativo (indipendenza organizzativa), in positivo (autoregolazione sindacale, bilanciamento potere)
- Ordinamento intersindacaleAutonoma produzione norme extralegislative. Soggetti collettivi si legittimano reciprocamente. Meccanismi di interpretazione delle regole e di risoluzione delle controversie. Scopi generali (ordinamento legittimo).
Parte II – I soggetti del sistema sindacale
Libertà sindacale, diritti sindacali
- La plurisemanticità del principio di libertà sindacale- Profilo negativo: libertà da Stato (questione democrazia) e datori (immunità). Lo Stato non può
stabilire l’ambito territoriale (eccezione: pubblico impiego) e la forma giuridica (2 eccezioni: 2 parte art 39 forma giuridica associativa. Pubblico impiego: rappresentatività su indici di adesione associativa)
- Profilo positivo: libertà di: avere terminali organizzativi (RSA), iniziativa, prerogative per dirigenti RSA, limiti al trasferimento, proselitismo e raccogliere contributi
- Limitazione del costo: quantitative e contemperamento, + di 15 dipendenti, rappresentatività. Prima due criteri selezione RSA: maggiore rappresentatività confederale, rappresentatività effettiva -> (stabili relazioni negoziali)
- Libertà sindacale del singolo. Atti discriminatori. Art 18: obbligo di reintegra. Rimedio forte contro il licenziamento nullo inefficace o annullato.
- Art 28 legge n.300/70. Azione collettiva del sindacato per interesse sindacale. Può agire un organismo locale o un sindacato nazionale. Azione rapida e concentrata (decreto in 2 giorni, cessazione e rimozione effetti). Plurioffensivi. Valutazione oggettiva, sanzioni penali severe per l’inottemperanza, opposizione davanti allo stesso giudice del lavoro.
- Perché libertà di organizzazione sindacale e non semplicemente di associazione
- Particolare immunità e tutela. Sufficiente coalizzarsi.
I soggetti del diritto sindacale. Organizzazioni sindacali e associazionismo degli imprenditori.
- Il sindacato dei lavoratori come soggetto sociale: la struttura organizzativa del sindacatoSindacalismo di mestiere e di industria. Organizzazione verticale (base della categoria, rinnovare contratti, problemi locali) e orizzontale (base territoriale, questioni dell’insieme dei lavoratori). Nuove strutture lavoratori atipici, precarietà.
- Il sindacato come soggetto giuridico: inquadramento nello schema dell’associazione non riconosciutaSoggetto giuridico: risorse finanziarie, relazione interna, erogazione servizi. Non riconosciuta (altrimenti controllo dello stato). Autonomia patrimoniale: fondo comune sono i contributi degli associati. Nozione di “maggiormente rappresentativo”. Democrazia interna: provvedimenti d’urgenza.
- Il sindacato nella sua proiezione esterna. Rappresentanza e rappresentatività sindacaleDiritto costituzionale e privato. Connotato quantitativo e qualitativo.
- Funzione qualificatoria (definizione). Strumento di selezione (per contrattazione, organi, diritti, mero fatto).
- Misurabilità: criteri non specificati. Spiegazioni: opportunismo (rinvia al giudice), mani libere (maggiore flessibilità, bastano soltanto alcuni).
- Settore pubblico: reali indici di rappresentatività (per ammettere al tavolo delle trattative, per attribuire diritti sindacali). Criterio associativo + criterio elettorale (soglia minima 5%, verifica ogni 3 anni). Dato certo, controllabile e trasparente; possibili logiche diverse.
- Gli organismi di rappresentanza del sindacato e dei lavoratori nei luoghi di lavoroStrutture periferiche: RSA (terminali. Non rappresentanza). RSU: rappresentanza diretta della comunità dei lavoratori (eletti direttamente). Regolati da: protocollo Ciampi + accordo interconfederale con CONFINDUSTRIA e intersind -> un terzo dei delegati dalle tre confederazioni. O una sola RSU oppure ogni sindacato ha la sua RSA.
- Organismi di rappresentanza per tutela di salute e sicurezza (626/94): diritti di informazione e formazione. Riunioni, osservazioni.
- Comitati aziendali europei: per diritto all’informazione. Evitare dumping sociale. Uniformità. Imprese con 1000 lavoratori negli stati membri; almeno 150 per stato in almeno 2 stati. Accordo interconfederale con CONFINDUSTRIA e assicredito.
- L’associazionismo datoriale- Rivoluzione industriale -> CONFINDUSTRIA. Assemblea, giunta, consiglio direttivo (presidente + 9
vicepresidenti elettivi e 2 di diritto, 10 membri eletti dalla giunta, 4 proposti dal presidente), comitato di presidenza. Tre organi: per la piccola industria, per il mezzogiorno, dei giovani imprenditori dell’industria. Associazioni datoriali distinte -> confederazioni di settore. Pubblico impiego: ARAN. Associazioni europee: UNICE, CEEP.
Parte III – Azione e attività dei soggetti del diritto sindacale
Il contratto collettivo come fonte di regolazione
- Introduzione. Contrattazione e contratto collettivoFunzione Keynesiana. Social dumping. Diversi livelli, formalizzata da norme statali, contratto collettivo. Effetti su terzi
- Il contratto collettivo: nozione, tipologia, funzioneComposizione di interessi contrapposti tra datori di lavoro e lavoratori. Rifare il punto. Competizione globale (motivare). Gestione di interessi condivisi o di ripartizione di sacrifici. Livelli diversi. Varie funzioni.
- Problema dell’efficacia giuridica del contratto collettivoDimensioni: orizzontale o soggettiva, verticale o oggettiva. A chi si rivolge + meccanismo giuridico.
- Diversità di ambito di applicazione dei contratti collettiviGenerale o limitata agli iscritti? Diversi livelli: accordo interconfederale, contratto nazionale di categoria, accordo aziendale o decentrato, contratto territoriale.
- Efficacia erga omnes ed efficacia soggettiva limitata. Un breve excursusAnche verso chi non aderisce a nessuna organizzazione.
- Periodo corporativo: equiparato alla legge (riferito a categorie). Decreto n.369/44: abrogare il sistema ma salvarne transitoriamente gli atti
- Legislatore costituente: dare libertà e autonomia. Art 39: contratti collettivi erga omnes. Condizioni: registrarsi (pers. Giuridica) + statuto democratico + rappresentatività -> mai emanate. Temevano controllo statale. Si afferma sistema alternativo basato sul contratto collettivo di diritto comune.
- Legge delega 741/59 Vigorelli. Governo delegato ad emanare decreti per recepire contratti collettivi privatistici (decreto di ricezione, erga omnes). Illegittima la legge proroga. Contratto di diritto comune: efficacia formalmente limitata agli iscritti.
- Il contratto collettivo di diritto comune: le diverse soluzioni per la sua efficacia soggettiva ultra viresLogiche di efficienza economica e gestionale.
- Legittimo rifiuto del datore: estensione coattiva- Anni 70: sufficiente iscrizione del solo datore, mancata eccezione, comportamento concludente.- Art 36 cost (retribuzione proporzionale e sufficiente) +2099 cc (giudice decide su basi equitative).
Art 36 immediatamente precettiva; il giudice può adeguare in via equitativa il contratto individuale -> individua parametro nelle clausole retributive dei contratti collettivi (presunzione di corrispondenza con la retribuzione sufficiente). Non risolve: equità giudiziale del caso singolo. Art 36: ai dipendenti condizioni non inferiori ai contratti collettivi (diventa onere). Legge n.30/2003: rispetto di accordi e contratti collettivi nazionali.
- L’efficacia soggettiva dei contratti collettivi aziendali. In particolare, i contratti di concessione e gestionali: posizione del problemaContratti collettivi aziendali: integrazione dei trattamenti standard o minimi. Tipologie: dispensatori di sacrifici, gestionali (procedimentalizzano il potere esercitabile unilateralmente dal datore; il lavoratore chiede l’estensione della clausola collettiva + favorevole). Ricordi giudiziari: lavoratori che rifiutano la clausola del diritto collettivo.
- Efficacia soggettiva: interessi indivisibili. Natura dell’agente negoziale. 1990, Corte di Cassazione: rinvio esplicito della legge (legislativamente tipizzate). Contratti sui criteri di scelta: solo verso imprenditori stipulanti. Contratti su minimi di servizio: la successiva ricezione in un regolamento li rende efficaci verso tutti gli addetti al servizio.
- Efficacia oggettiva del contratto collettivo di diritto comune
Il contratto individuale non può contenere clausole peggiorative. Inderogabilità o efficacia obbligatoria/reale. Obbligatoria: prevalenza contratto collettivo, responsabilità contrattuale (risarcimento danno o responsabilità disciplinare delle associazioni). Reale: le clausole del contratto collettivo si sostituiscono automaticamente a quelle difformi
- Italia. Regolato dal codice civile. Favor nei confronti del lavoratore. Deroghe migliorative.Ipotesi: contratto normativo (i soggetti non sono gli stessi), contratto tipo (unilaterale). Rappresentanza volontaria, mandato inderogabile -> riserva a favore dei sindacati (interesse proprio ed esclusivo). Più credibile: combinato disposto art 1374 (integrazione del contratto) e 2113 (rinunzie e transazioni); efficacia oggettiva: principio dell’indisponibilità -> annullabilità clausole difformi: inderogabilità obbligatoria. Efficacia reale: art 2077 (contratto collettivo corporativo): scopi pratici.
- La struttura interna del contratto collettivo: parte obbligatoria e parte normativaParte obbligatori: obblighi reciproci. Parte normativa: regola il rapporto individuale. Clausole obbligatorie strumentali (di tregua o pace sindacale, istituzionali, si amministrazione del contratto collettivo) e clausole obbligatorie pure (interessi delle associazioni sindacali). Violazione clausole obbligatorie: art 28 statuto.
- Contrattazione collettiva ed efficacia del contratto nel settore pubblicoContrattualizzazione. Riforme 93-01. Differente.
- Soggetti: aran + sindacati rappresentativiProcedimento: aran affiancata da comitati di settori: indirizzo dei comitati, aran informa comitati e governo, ipotesi d’accordo (parere), controllo e parere corte dei conti (15 giorni). Certificazione entro 40 giorni.
- Condizione di validità: 51% media tra dato associativo ed elettorale o 60% dato elettorale. Obbligo di applicare i contratti. Parità, trattamenti non inferioriInfondata la QLC degli artt 2,4,45,49 (dovere PA di conformarsi agli impegni assunti); forza cogente -> parità di trattamento; rinvio alla disciplina collettiva nel contratto individuale
- Fonte extra-ordinem. Regole legali di interpretazione dei contratti. Prevalenza della legge. Inderogabilità unilaterale (bilaterale, derogabilità in pejus legalmente autorizzata). Integrazione funzionale.
Il sistema di contrattazione collettiva- La contrattazione collettiva e la sua struttura
Vari livelli, soggetti, diverse materie e contenuti, rapporti. Accentramento decentramento.
- Anni 50: accordi interconfederali; 60: contratto nazionale di categoria. Protocollo intersind asap del ’62: raccordo tra i due principali livelli di contrattazione. Clausole di rinvio, clausole di tregua. Anni 70: autunno caldo. Contrattazione aziendale. Anni 80: metodo della concertazione (triangolari).
- Protocollo Ciampi: accordo, natura contrattuale. 2 livelli: nazionale di categoria e aziendale. Competenze e funzioni: specializzazione. Regolate procedure negoziali: omogeneità tra i soggetti contrattuali. Periodi di vigenza: nazionale (4 anni parte normativa, 2 parte economica), decentrati (4 anni).
- Le conseguenze della riforma della struttura e del sistema di contrattazione collettiva. Il problema del concorso-conflitto tra livelli contrattuali
- Prima del 93: criteri non uniformi. Riforma del 93: due livelli, principio di specializzazione.Norma contrattuale deroga ad un’altra in violazione dei principi: annullabilità; settore pubblico: invalidità ex lege (nullità)
- La partecipazione sindacale e la concertazione sociale- Partecipazione: condivisione interessi. Collaborazione. Istituzionalizzazione. Partecipazione del
sindacato nell’impresa: mai attuata.Enti bilaterali: previdenza e assistenza. 276/03: intermediazione
- Trilaterale. Macroconcertazione (livello nazionale. Si impegnano a seguire gli impegni presi attraverso uno scambio politico. Leggi negoziate? Volontà politica autonoma e libera) e micro concertazione (locale-territoriale): programmazione negoziata. Valorizzazione dei territori.
Il conflitto collettivo
- Sciopero e conflittoConflitti sociali: interrompono erogazione pubblici servizi. Posizioni distanti. Legge n. 146/90: regolamentazione degli scioperi nei servizi pubblici essenziali. Anni ’60 e ’70: anomalo = a singhiozzo, a scacchiera
- Il diritto di sciopero nella costituzione, nella dottrina e nella giurisprudenzaArt 40 cost. Prima vietato da leggi penali, poi mera libertà (inadempimento contrattuale, responsabilità). Sciopero come diritto: trattenibile solo la retribuzione per il periodo di astensione.Art 502 cp: incostituzionale (vietava lo sciopero a fini contrattuali). Idem per l’art 503: in vita solo la parte che punisce lo sciopero diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale e ad ostacolare i diritti della sovranità popolare. Art 504(coazione alla pubblica autorità con serrata o sciopero): in vita solo dove punisce lo sciopero che ha scopo di sovvertire ordine costituzionale o ostacolare il funzionamento delle istituzioni. Art 505: sciopero di solidarietà (non perseguibile se a scopo di solidarietà e sussiste comunanza di interessi)-> non condivisibile.
- Soggetto titolare del diritto di sciopero è il singolo lavoratore. Diritto ad esercizio collettivo.- Immunità da responsabilità civile per inadempimento. Trattenuta. Per anni limitato: definendolo in
modo restrittivo (lasciando fuori le forme + incisive), teoria del danno ingiusto e della corrispettività dei sacrifici. 1980: lo sciopero non può avere questi limiti. Non può incidere sulla produttività dell’impresa (lede art.41). Legge 146/90: limiti esterni.
- La regolamentazione dell’esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali: quadro generale
- Terziarizzazione. Limitazione per diritti di superiore o pari rango costituzionale; solo limitazione, non compressione totale. Individuare servizi minimi da garantire.
- Legge 146/90+83/2000: diritti della persona. Servizi essenziali. Prestazioni minime indispensabili di servizi. Idoneità degli accordi (commissione di garanzia). Doveri legali: preavviso e comunicazione durata, comunicazione agli utenti. Vietato effetto annuncio.
Accordi di regolamentazione: raffreddamento e conciliazione, intervalli minimi (rarefazione oggettiva), periodi di franchigia, associazioni degli utenti e dei consumatori.
- Commissione di garanzia (9 x 3 anni): valutare gli accordi sui minimi. Esprimere proprio giudizio, lodi arbitrali, invitare a differire, a riformulare, segnalare pericolo. Delibera sanzioni.Apparato sanzionatorio: sanzioni disciplinari per violazione di obblighi. Sanzioni: collettive, individuali, a carico dei dirigenti e dei legali rappresentanti (amministrative pecuniarie)
- Ordinanza di precettazione: adottabile dal presidente del consiglio o da ministro delegato. Comprime eccezionalmente il diritto. Gravità danno o pericolo. Invitare parti a desistere -> misure necessarie a prevenire pregiudizio (differimento, riduzione). Non può vietare lo sciopero. Ricordo al tar entro 7 giorni. Inadempimento: sanzioni pecuniarie.
- Il conflitto dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori: l’astensione dalle prestazioni nei servizi pubblici essenzialiControparti: autorità pubbliche o categorie organizzate. Non diritto ma mera libertà di astenersi. Effetti civili e penali. Incostituzionale art 2 legge 146 dove non prevede preavviso, durata… Codici di autoregolazione: indicano prestazioni minime. Sanzioni adattate: pecuniarie.
- Il conflitto degli imprenditori: la serrataMettere in discussione patti onerosi, rispondere a rivendicazioni eccessive. Risposta: serrata di ritorsione. Chiusura fabbrica. Non reato ma da luogo a mora del creditore: tranne in caso di rifiuto legittimo -> prestazione così breve da essere inutile o a scacchiera ( se non soddisfa l’unità tecnino temporale minima o l’utilità economica minima).