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1 Dott. Angelo Vittorio Sestito Le Procedure di gara e i criteri di selezione degli operatori economici Idoneità Professionale Capacità economica e finanziaria Capacità Tecniche e professionali IL CODICE DEGLI APPALTI Analisi delle potenzialità e delle criticità del D.Lgs. 50/2016 a più di un anno dallentrata in vigore Commissione Appalti Pubblici e Anticorruzione Piazzale delle Belle Arti, 2 00196 Roma Dott. Angelo Vittorio Sestito

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Dott. Angelo Vittorio Sestito

Le Procedure di gara e i criteri di selezione degli operatori economici

Idoneità Professionale

Capacità economica e finanziaria

Capacità Tecniche e professionali

IL CODICE DEGLI APPALTI

Analisi delle potenzialità e delle criticità del D.Lgs. 50/2016 a più di un anno

dall’entrata in vigore

Commissione Appalti Pubblici e Anticorruzione

Piazzale delle Belle Arti, 2 00196 Roma

Dott. Angelo Vittorio Sestito

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Dott. Angelo Vittorio Sestito

Procedure aperte (art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Sono quelle procedure in cui qualsiasi operatore economico può presentare un’offerta

in risposta ad un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste

dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione qualitativa.

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Procedure aperte (art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) Sono quelle procedure in cui qualsiasi operatore economico può presentare un’offerta in risposta ad un

avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini

della selezione qualitativa.

Termine per la ricezione delle offerte: trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

Tale termine può essere ridotto:

a quindici giorni nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di

preinformazione (art. 70 del codice), che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara che

rispetti le seguenti condizioni:

a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato

XIV, parte I, lettera B, sezione B1, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione

dell'avviso di preinformazione;

b) l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non

oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

di cinque giorni, nel caso di presentazione di offerte per via elettronica;

a un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per

ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi ordinari

non possono essere rispettati.

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Procedure ristrette (art. 61 D.lgs. 50/2016 e s.m.i) Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di

partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara ,fornendo le informazioni richieste

dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione qualitativa. A seguito della

valutazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite, soltanto gli

operatori economici invitati possono presentare un'offerta.

I termini in tal caso sono due:

Termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione: trenta giorni dalla data di

trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione come mezzo di

indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse.

Riduzione del termine a dieci giorni per motivi d’urgenza debitamente motivati.

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Dott. Angelo Vittorio Sestito

Procedure ristrette (art. 61 D.lgs. 50/2016 e s.m.i)

Termine minimo per la ricezione delle offerte: trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito a

presentare offerte. Tale termine può essere:

Ridotto a dieci giorni nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato un avviso di

preinformazione non utilizzato per l'indizione di una gara, purché siano rispettate tutte le seguenti

condizioni:

a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste nel citato allegato XIV, parte I,

lettera B sezione B1, purché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione

dell'avviso di preinformazione;

b) l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e

non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara;

Ridotto a dieci giorni per motivi d’urgenza debitamente motivati

Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a

partecipare alla procedura quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell’opera, della fornitura

o del servizio.

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Procedura competitiva con negoziazione (art. 61 D.lgs. 50/2016 e s.m.i)

Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico può presentare una

domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni

richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa. Solo gli operatori economici

invitati dall'amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite,

possono presentare un'offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a

partecipare alla procedura quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell’opera, della fornitura o

del servizio.

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Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la procedura competitiva con negoziazione:

per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle

seguenti condizioni:

1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere

soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

3) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze

particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto

dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione

aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica

comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura

aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili.

Sono considerate irregolari le offerte:

• che non rispettano i documenti di gara;

• che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con

cui si indice la gara;

• che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

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Sono considerate inammissibili le offerte:

• in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla

Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

• che non hanno la qualificazione necessaria;

• il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e

documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

In caso di offerte irregolari o inammissibili, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a

pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in

possesso dei requisiti di qualificazione necessari per partecipare alla gara e che, nella procedura aperta

o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di

appalto.

In tal caso, al fine di evitare pratiche elusive, devono essere riprodotte nella sostanza le condizioni

contrattuali originarie.

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Dott. Angelo Vittorio Sestito

Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici individuano:

• l'oggetto dell'appalto, fornendo una descrizione delle loro esigenze, illustrando le caratteristiche

richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare;

• i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto;

• i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare

Termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione: trenta giorni dalla data di

trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di

preinformazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse. Tale termine è ridotto:

a dieci giorni nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato un avviso di

preinformazione non utilizzato per l'indizione di una gara, purché siano rispettate tutte le seguenti

condizioni:

a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste nel citato allegato XIV, parte I,

lettera B sezione B1, purché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione

dell'avviso di preinformazione;

b) l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e

non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara;

a dieci giorni per motivi d’urgenza debitamente motivati

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Dott. Angelo Vittorio Sestito

Termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali : trenta giorni dalla data di

trasmissione dell'invito. I termini di cui al presente comma sono ridotti:

• a dieci giorni nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato un

avviso di preinformazione non utilizzato per l'indizione di una gara, purché siano

rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste nel citato allegato

XIV, parte I, lettera B sezione B1, purché dette informazioni siano disponibili al momento

della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;

b) l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di

trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di

gara;

• di concerto con i candidati selezionati, nel caso di amministrazioni aggiudicatrici sub –

centrali (tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative

centrali), purché i candidati dispongano di un termine identico per redigere e presentare

le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la presentazione delle offerte, il

termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare

offerte.

• a dieci giorni per motivi d’urgenza debitamente motivati

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Svolgimento della procedura:

le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli operatori economici le loro offerte iniziali e tutte

le successive da essi presentate, tranne le offerte finali, per migliorarne il contenuto.

Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento

fra tutti gli offerenti. A tal fine, non forniscono informazioni che possano avvantaggiare determinati

offerenti rispetto ad altri.

Le amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti di quanto disposto dall'articolo 53, non possono

rivelare agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate dal candidato o da un offerente che

partecipa alle negoziazioni senza l'accordo di questi ultimi. Tale accordo non assume la forma di una

deroga generale, ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente

indicate.

Esse informano per iscritto tutti gli offerenti non esclusi, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad

altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali

modifiche le amministrazioni aggiudicatrici concedono agli offerenti un tempo sufficiente per

modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.

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Dott. Angelo Vittorio Sestito

I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione.

• Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali

senza negoziazione se previsto nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse.

• Le procedure competitive con negoziazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il

numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di

gara, nell'invito a confermare interesse o in altro documento di gara. Nel bando di gara,

nell'invito a confermare interesse o in altro documento di gara, l'amministrazione aggiudicatrice

indica se si avvale di tale facoltà.

Quando le amministrazioni aggiudicatrici intendono concludere le negoziazioni, esse informano gli

altri offerenti e stabiliscono un termine entro il quale possono essere presentate offerte nuove o

modificate. Esse verificano che le offerte finali siano conformi ai requisiti minimi prescritti,

valutano le offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione e aggiudicano l'appalto.

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Dott. Angelo Vittorio Sestito

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63 del D.lgs.50/2016 e

s.m.i. e linee guida ANAC n. 8)

Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel

primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.

Casi in cui si può fare ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara:

• qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di

partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una

procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente

modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta.

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Dott. Angelo Vittorio Sestito

Cosa vuol dire offerta non appropriata?

Un’offerta è ritenuta non appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi,

manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze

dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di

gara.

Cosa vuol dire domanda di partecipazione non appropriata?

Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato

deve o può essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti

dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83;

• quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato

operatore economico per una delle seguenti ragioni:

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di

un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.

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• nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante

da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure

aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non

possono essere rispettati.

• qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di

ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in

quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i

costi di ricerca e di sviluppo;

• nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al

rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti

esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice

ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui

manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate.

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• per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;

• per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore

che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali;

• negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di

progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno

dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a

partecipare ai negoziati;

• per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati

all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni

aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e

che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di

cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi

complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. Il ricorso a questa procedura

è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.

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Svolgimento della procedura:

Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di

informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e

professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza,

rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se

sussistono in tale numero soggetti idonei.

L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più

vantaggiose (in base al punteggio qualità/prezzo), previa verifica del possesso dei requisiti di

partecipazione.

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Dialogo competitivo (art. 64 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Nel dialogo competitivo qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un

bando di gara, o ad un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione

appaltante, per la selezione qualitativa.

Soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla valutazione delle

informazioni fornite possono partecipare al dialogo. Le stazioni appaltanti possono limitare il

numero di candidati idonei da invitare a partecipare, quando lo richieda la difficoltà o la complessità

dell’opera, della fornitura o del servizio.

Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo.

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Dott. Angelo Vittorio Sestito

Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano il dialogo competitivo:

• per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle

seguenti condizioni:

1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere

soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

3) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze

particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto

dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione

aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica

comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

• per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura

aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili. Per la

definizione di irregolarità o inammissibilità si richiama quanto già indicato nell’ambito della

procedura competitiva con negoziazione.

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Dott. Angelo Vittorio Sestito

In caso di offerte irregolari o inammissibili, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a

pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in

possesso dei requisiti di qualificazione necessari per partecipare alla gara e che, nella procedura

aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura

di appalto.

In tal caso, al fine di evitare pratiche elusive, devono essere riprodotte nella sostanza le condizioni

contrattuali originarie.

Il provvedimento con cui le stazioni appaltanti decidono di ricorrere al dialogo competitivo deve

contenere specifica motivazione, e indicare la sussistenza dei presupposti previsti per il ricorso allo

stesso. L'appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto

qualità/prezzo.

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione: trenta giorni dalla data di

trasmissione del bando di gara o, nei settori speciali, se come mezzo di indizione di gara è usato un

avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, dell'invito a confermare interesse.

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Dott. Angelo Vittorio Sestito

Svolgimento della procedura:

• Le stazioni appaltanti avviano con i partecipanti selezionati un dialogo finalizzato

all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità. Nella

fase del dialogo possono discutere con i partecipanti selezionati tutti gli aspetti dell'appalto.

Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti. A

tal fine, non forniscono informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad

altri.

Non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte o altre informazioni riservate

comunicate da un candidato o da un offerente partecipante al dialogo, senza l'accordo di quest'ultimo.

Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di

informazioni specifiche espressamente indicate.

• può svolgersi in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la

fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara o nell'avviso di

indizione di gara ove indicano se sceglieranno tale opzione;

• La stazione appaltante prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare la soluzione o le

soluzioni che possano soddisfare le sue necessità;

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• Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti rimanenti, le stazioni

appaltanti invitano ciascuno a presentare le loro offerte finali in base alla soluzione o alle

soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte contengono tutti gli elementi

richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto. Su richiesta della stazione appaltante le offerte

possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia le precisazioni, i chiarimenti, i

perfezionamenti o i complementi delle informazioni non possono avere l'effetto di modificare gli

aspetti essenziali dell'offerta o dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati nel bando di

gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, qualora le variazioni rischino di

falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio;

• valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara,

nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo. Inoltre:

• i documenti alla base delle offerte ricevute possono essere integrati da quanto emerso nel

dialogo competitivo;

• su richiesta della stazione appaltante possono essere condotte negoziazioni con l'offerente

che risulta aver presentato l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo al fine di

confermare gli impegni finanziari o altri termini contenuti nell'offerta attraverso il

completamento dei termini del contratto.

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Partenariato per l'innovazione (art. 65 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Nel partenariato per l'innovazione qualsiasi operatore economico può formulare una domanda di

partecipazione in risposta a un bando di gara o ad un avviso di indizione di gara, presentando le

informazioni richieste dalla stazione appaltante per la selezione qualitativa.

Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori

in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alla procedura. Le

amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei

da invitare alla procedura, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell’opera, della fornitura o

del servizio.

Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

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Quando si utilizza? nelle ipotesi in cui l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare

successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non può, in base a una motivata

determinazione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, a condizione

che le forniture, servizi o lavori che ne risultano, corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi

massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti.

Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori:

fissano i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare, in modo sufficientemente preciso

da permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito della soluzione richiesta e

decidere se partecipare alla procedura

possono decidere di instaurare il partenariato per l'innovazione con uno o più operatori economici

che conducono attività di ricerca e sviluppo separate.

Termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione: trenta giorni dalla data di

trasmissione del bando di gara.

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Dott. Angelo Vittorio Sestito

Come è strutturato?

Il partenariato per l'innovazione è strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del

processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbricazione dei prodotti o la

prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori.

fissa obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e prevede il pagamento della

remunerazione mediante congrue rate. In base a questi obiettivi, l'amministrazione

aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per

l'innovazione o, nel caso di un partenariato con più operatori, di ridurre il numero degli

operatori risolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei documenti di gara

tali possibilità e le condizioni per avvalersene.

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Dott. Angelo Vittorio Sestito

Svolgimento della procedura:

le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori negoziano le offerte iniziali e tutte le offerte

successive presentate dagli operatori interessati, tranne le offerte finali, per migliorarne il contenuto.

I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazioni.

Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori garantiscono la

parità di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine:

non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti

rispetto ad altri;

non rivelano agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente

che partecipa alle negoziazioni senza l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma di una

deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente

indicate.

informano per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse, delle modifiche alle

specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi;

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Dott. Angelo Vittorio Sestito

A seguito di tali modifiche, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori concedono agli

offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate. le

amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non rivelano agli altri partecipanti informazioni

riservate comunicate da un candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l'accordo

di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla

comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate;

Le negoziazioni nel corso delle procedure di partenariato per l'innovazione possono svolgersi in fasi

successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione

specificati nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o nei documenti di gara. Nel bando di

gara, nell'invito a confermare interesse o nei documenti di gara, l'amministrazione aggiudicatrice o

l'ente aggiudicatore indica se si avvarrà di tale opzione.

L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore assicura che la struttura del partenariato e, in

particolare, la durata e il valore delle varie fasi, riflettano il grado di innovazione della soluzione

proposta e la sequenza di attività di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una

soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato.

Il valore stimato delle forniture, dei servizi o dei lavori non deve essere sproporzionato rispetto

all'investimento richiesto per il loro sviluppo.

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Dott. Angelo Vittorio Sestito

Alcune particolarità per gli appalti di affidamento di lavori:

sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto garantisce la rispondenza

dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti.

In relazione alla natura dell'opera, i contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo

o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane

fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori

eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione,

secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi

invariabili per l'unità di misura.

E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori salvo che

in caso di:

• affidamento a contraente generale;

• finanza di progetto;

• affidamento in concessione;

• partenariato pubblico privato;

• contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo

del contributo previsto per il rilascio del permesso.

• elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto nettamente prevalente rispetto

all'importo complessivo dei lavori,.

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Dott. Angelo Vittorio Sestito

AFFIDAMENTI SEMPLIFICATI PER APPALTI SOTTO-SOGLIA

(art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida Anac n. 4)

SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA DAL 1 GENNAIO 2018:

APPALTI PUBBLICI DI LAVORI E CONCESSIONI: euro 5.548.000,00;

APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE, SERVIZI E CONCORSI PUBBLICI DI

PROGETTAZIONE AGGIUDICATI DA AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI CHE SONO

AUTORITA’ GOVERNATIVE CENTRALI: euro 144.000,00;

APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE, SERVIZI E CONCORSI PUBBLICI DI

PROGETTAZIONE AGGIUDICATI DA AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI SUB-

CENTRALI: euro 221.000,00;

APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI ELENCATI ALL’ALLEGATO

IX : euro 750.000,00;

Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:

APPALTI PUBBLICI DI LAVORI: euro 5.548.000,00;

APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE, SERVIZI E CONCORSI PUBBLICI DI

PROGETTAZIONE: euro 443.000;

CONTRATTI DI SERVIZI, SERVIZI SOCIALI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI

ELENCATI ALL’ALLEGATO IX euro 1.000.000.

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Dott. Angelo Vittorio Sestito

Principi :

L’affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie

avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività correttezza, sostenibilità

ambientale, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché

nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare

l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

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Modalità di affidamento:

per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro:

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

N.B. Per i lavori anche amministrazione diretta;

per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o

alle soglie di cui all’art. 35 per le forniture e i servizi:

- per i lavori:

a)procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici nel

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

b) amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica

comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al punto precedente;

- per le forniture ed i servizi:

a) procedura negoziata previa consultazione, di almeno cinque operatori economici individuati sulla

base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di un criterio di

rotazione degli inviti

per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro;

- procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite

elenchi di operatori economici.

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ALTRI MECCANISMI DI AFFIDAMENTO

Accordo Quadro: concluso tra una Stazione appaltante e uno o più operatori economici, con lo scopo

di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo (non superiore a 4

anni e 8 nei settori speciali), in particolare per quanto riguarda i prezzi ed, eventualmente, le quantità

previste;

Sistemi dinamici di acquisizione elettronica di beni e servizi di uso corrente, le cui caratteristiche,

generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze della stazione appaltante, per durata non

superiore a quattro anni. Sistema aperto a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di

selezione e che abbia presentato un’offerta indicativa conforme al capitolato d’oneri;

Aste elettroniche: particolare modalità di svolgimento della gara pubblica, espletata mediante l’utilizzo

combinato di mezzi informatici e telematici, capaci di consentire lo snellimento delle procedure

concorsuali e di assicurare la razionalizzazione della spesa pubblica;

Project financing: riguarda specificatamente il settore dei lavori pubblici e consiste in una complessa

operazione negoziale plurilaterale, in base alla quale un soggetto privato (c.d. promotore) propone alla

p.a. la realizzazione di un’opera di pubblico interesse o di pubblica utilità accollandosi il relativo onere

economico. Il vantaggio che trae il privato dall'operazione sta nel fatto che, dopo aver realizzato

l’opera a proprio carico, ottiene dalla p.a. il diritto di gestirla.

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REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE Premesso che i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal codice per il principio di tassatività delle cause di esclusione, i criteri di selezione riguardano esclusivamente: 1. requisiti di idoneità professionale; 2. la capacità economica e finanziaria; 3. le capacità tecniche e professionali; Tali requisiti devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione.

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1. IDONEITA’ PROFESSIONALE Comprende quei requisiti che attengono: all’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e

agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali .

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

al possesso di una particolare autorizzazione ovvero l’appartenenza a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine il servizio oggetto di appalto in questione.

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Come viene dimostrata? Attraverso apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, contenuta nel DGUE (Documento di gara unico europeo) ex art. 85 del D.lgs. 50/2016. In sede di controllo dovrà essere acquisito il certificato della camera di commercio al fine di verificare la rispondenza dell’attività esercitata con l’oggetto dell’appalto.

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Dott. Angelo Vittorio Sestito

GIURISPRUDENZA : CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 17 gennaio 2018 n. 261 Sull’iscrizione camerale Nelle gare di appalto, l’iscrizione camerale richiesta per la partecipazione ha come scopo quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento; a tal fine, si rende necessaria una congruenza contenutistica, tendenzialmente completa tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nell’iscrizione alla Camera di commercio e l’oggetto d’appalto, evincibile dal complesso delle prestazioni previste. La corrispondenza contenutistica non va tuttavia intesa come perfetta e assoluta sovrapponibilità tra tutte le componenti dei due termini di riferimento, ma la stessa va appurata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, e quindi in virtù di una considerazione non già atomistica e frazionata, bensì globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto;

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Caso di specie: Una ditta era stata esclusa dalla procedura in quanto l’attività di “acquisto dei veicoli” in affidamento non era ricompresa tra quelle indicate nell’oggetto sociale. Tale esclusione è stata ritenuta legittima.

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2. CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA. La previsione di requisiti di capacità economica e finanziaria è una facoltà della stazione appaltante e, nel caso di appalti di forniture e servizi, possono consistere: • In un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore

di attività oggetto dell'appalto. Il fatturato minimo annuo:

non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento.

se richiesto, ne devono essere indicate le ragioni nei documenti di gara. per gli appalti divisi in lotti, non può comunque superare il doppio del valore

del lotto. Nel caso in cui tali requisiti non siano posseduti singolarmente dall’operatore economico, sono previste forme di partecipazione associativa In informazioni riguardanti i conti annuali degli operatori economici che evidenzino in

particolare i rapporti tra attività e passività; In un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

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Come viene dimostrata?

Nel caso di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. Nel caso di forniture e servizi mediante una o più delle seguenti referenze:

A.idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro

i rischi professionali;

B.presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio

sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore

economico;

C.una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore

di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base

alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura

in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

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TAR LAZIO, ROMA, SEZ. I ter, sentenza 30 gennaio 2018, n. 1098

Nel caso in cui la lex specialis della gara preveda, al fine della dimostrazione della sussistenza dei

requisiti di carattere economico e finanziario, la presentazione di idonee dichiarazioni bancarie di

due istituti bancari, o intermediari autorizzati che debbono attestare che “la ditta ha sempre

assolto ai propri impegni”, va ritenuta inidonea una referenza bancaria del seguente tenore:

“dichiariamo che l’Impresa è nostra cliente e che la stessa intrattiene rapporti fiduciari con il nostro

Istituto”. Tale dichiarazione, infatti, è da ritenere insufficiente, attestando genericamente la

presenza di rapporti fiduciari con l’istituto bancario senza, in alcun modo, precisare se nell’ambito

degli stessi vi sia stato o sia ragionevolmente prevedibile, da parte della cliente, il rispetto degli

impegni assunti. Ove non si sia fatto luogo al c.d. soccorso istruttorio in sede di gara, può farsi

applicazione del c.d. soccorso istruttorio processuale. Tuttavia, a tal fine, occorre che il documento

prodotto in sede processuale comprovi il requisito con riferimento alla data di scadenza del termine

della domanda di partecipazione. L’istituto del soccorso istruttorio processuale, infatti, opera

laddove la parte interessata dimostri in giudizio di disporre del requisito di partecipazione fin dal

primo momento, ovvero dal momento in cui ha prodotto la dichiarazione irregolare.

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3. CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI

Per gli appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, purché: le informazioni richieste non eccedano l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione tenga conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e

commerciali.

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Dott. Angelo Vittorio Sestito

Come viene dimostrata? Attraverso uno o più dei seguenti mezzi di prova: un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di

certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti; se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa ai lavori analoghi realizzati più di cinque anni prima;

un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima;

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Dott. Angelo Vittorio Sestito

Come viene dimostrata? Attraverso uno o più dei seguenti mezzi di prova: l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte

integrante dell'operatore economico, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera;

una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall'operatore economico per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa;

un'indicazione dei sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto;

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Dott. Angelo Vittorio Sestito

Come viene dimostrata? Attraverso uno o più dei seguenti mezzi di prova: qualora i prodotti da fornire o i servizi da prestare siano di natura complessa o,

eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore o il prestatore dei servizi è stabilito, purché tale organismo acconsenta; la verifica verte sulle capacità di produzione del fornitore e sulla capacità tecnica del prestatore di servizi e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché sulle misure adottate per garantire la qualità;

l'indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa, a condizione che non siano valutati tra i criteri di aggiudicazione;

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Dott. Angelo Vittorio Sestito

Come viene dimostrata? Attraverso uno o più dei seguenti mezzi di prova: un'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà

applicare durante l'esecuzione del contratto; una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'imprenditore o del

prestatore di servizi e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni; una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico

di cui l'imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto; un'indicazione della parte di appalto che l'operatore economico intende

eventualmente subappaltare;

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Dott. Angelo Vittorio Sestito

Come viene dimostrata? Attraverso uno o più dei seguenti mezzi di prova: per i prodotti da fornire: campioni, descrizioni o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata a

richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice; certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di

riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche tecniche o norme.

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Dott. Angelo Vittorio Sestito

GIURISRUDENZA CONS. STATO, SEZ. V, sentenza 17 gennaio 2018, n. 279

Sulla possibilità, per gli appalti di servizi, di prevedere nel bando di gara anche

elementi di valutazione dell'offerta tecnica di tipo soggettivo.

E’ vero che il principio della netta separazione tra criteri soggettivi di prequalificazione e

criteri di aggiudicazione della gara può essere interpretato “cum grano salis”, per cui

dunque le Stazioni appaltanti -nei casi in cui ravvisino l’opportunità che determinate

caratteristiche soggettive del concorrente, in quanto direttamente riguardanti l’oggetto

del contratto, siano valutate anche per la selezione dell’offerta - possono prevedere nel

bando di gara anche elementi di valutazione dell’offerta tecnica di tipo soggettivo,

concernenti, in particolare, la specifica attitudine del concorrente, anche sulla base di

analoghe esperienze pregresse, a realizzare lo specifico progetto oggetto di gara.

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Dott. Angelo Vittorio Sestito

GIURISRUDENZA CONS. STATO, SEZ. V, sentenza 17 gennaio 2018, n. 279

Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa, tuttavia, la

possibilità di prevedere nel bando di gara anche elementi di valutazione dell’offerta

tecnica di tipo soggettivo riguarda solo gli appalti di servizi e sempre che ricorrano

determinate condizioni, come nel caso in cui aspetti dell’attività dell’impresa possano

effettivamente illuminare la qualità dell’offerta; inoltre, lo specifico punteggio assegnato,

ai fini dell’aggiudicazione, per attività analoghe a quella oggetto dell’appalto, non deve

incidere in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo.

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E se l’operatore non possiede i requisiti minimi di capacità economica o tecnico-professionale per partecipare alla procedura di gara? PRINCIPIO DEL CUMULO DEI REQUISITI: E’ prevista la partecipazione in forma

associata attraverso: Raggruppamenti Temporanei di Impresa (RTI) ex artt. 45, comma 2, lett. d) e art. 48

del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Consorzi ordinari di concorrenti ex artt. 45, comma 2, lett. e) e art. 48 del D.lgs.

50/2016 e s.m.i., Aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ex art. 45, comma 2, lett. f)

del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; Soggetti che abbiamo stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico

(GEIE).

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Dott. Angelo Vittorio Sestito

ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO: per soddisfare la richiesta sul possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari per partecipare ad una procedura di gara, con esclusione dei requisiti di ordine morale di cui all'articolo 80. Come? avvalendosi delle capacità di altri soggetti In tal caso l’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega:

- eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria; - dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di

quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, ; - dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

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Dott. Angelo Vittorio Sestito

ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO: per soddisfare la richiesta sul possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari per partecipare ad una procedura di gara, con esclusione dei requisiti di ordine morale di cui all'articolo 80. Inoltre,

- E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie; - L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto; - In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa

impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti;

- Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione;

- l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

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Giurisprudenza sull’avvalimento c.d. di garanzia

1. Ai fini della validità del contratto di avvalimento, è necessario che l’impegno

assunto dall’ausiliaria non si limiti a dichiarazioni di carattere meramente

“cartolare e astratto”, ma debba necessariamente risolversi nella concreta

messa a disposizione delle necessarie risorse e dell’apparato organizzativo (in

tal senso ex multis: Cons. Stato, Ad. Plen., 4 novembre 2016, n. 23; id., V, 22

gennaio 2015, n. 275; id., V, 23 ottobre 2014, n. 5244). Si tratta, del resto, di

contenuti la cui pregnanza e vincolatività vengono oggi confermati dall’articolo

89, comma 1, del nuovo ‘Codice dei contratti’, secondo cui “il contratto di

avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e

delle risorse messe a disposizione dell’impresa ausiliaria”.

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Giurisprudenza sull’avvalimento c.d. di garanzia

2. In caso di avvalimento cd. di garanzia, avente cioè ad oggetto il requisito di

capacità economica finanziaria, rappresentato dal fatturato sia globale che

specifico, l’indagine circa l’efficacia del contratto allegato al fine di attestare il

possesso dei relativi titoli partecipativi deve essere svolta in concreto, avuto

riguardo, cioè, al tenore testuale dell’atto ed alla sua idoneità ad assolvere la

precipua funzione di garanzia assegnata all’istituto di cui all’articolo 49 del

previgente ‘Codice dei contratti’ e in seguito dall’articolo 89 del nuovo Codice (in

tal senso: Cons. Stato, III, 3 maggio 2017, n. 2022).

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Dott. Angelo Vittorio Sestito

Giurisprudenza sull’avvalimento c.d. di garanzia

3. E’ stato altresì chiarito che nelle gare pubbliche, allorquando un'impresa intenda

avvalersi, mediante stipula di un c.d. contratto di avvalimento dei requisiti

finanziari di un'altra (c.d. avvalimento di garanzia), la prestazione oggetto

specifico dell'obbligazione è costituita non già dalla messa a disposizione da parte

dell'impresa ausiliaria di strutture organizzative e mezzi materiali, ma dal suo

impegno a garantire con le proprie complessive risorse economiche, il cui indice è

costituito dal fatturato, l’impresa ausiliata munendola, così, di un requisito che

altrimenti non avrebbe e consentendole di accedere alla gara nel rispetto delle

condizioni poste dal bando (in tal senso: Cons. Stato, V, 15 marzo 2016, n. 1032).

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Dott. Angelo Vittorio Sestito

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 14 febbraio 2018 n. 953

Sulla distinzione tra avvalimento di garanzia e avvalimento operativo

1. In materia di avvalimento, va distinto l’avvalimento di garanzia e l’avvalimento

operativo. L’avvalimento di garanzia ricorre nel caso in cui l’ausiliaria mette a

disposizione dell’ausiliata la sua solidità economica e finanziaria, rassicurando la

stazione appaltante sulle sue capacità di far fronte agli impegni economici

conseguenti al contratto d’appalto, anche in caso di inadempimento. È tale

l’avvalimento che ha ad oggetto i requisiti di carattere economico-finanziario e, in

particolare, per quanto d’interesse nel presente giudizio, il fatturato globale o

specifico. L’avvalimento operativo ricorre invece quando l’ausiliaria si impegna a

mettere a disposizione dell’ausiliata le risorse tecnico-organizzative indispensabili

per l’esecuzione del contratto di appalto. È tale l’avvalimento che ha ad oggetto i

requisiti di capacità tecnico-professionale tra i quali, ad esempio, la dotazione di

personale dell’ausiliaria.

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Dott. Angelo Vittorio Sestito

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 14 febbraio 2018 n. 953

Sulla distinzione tra avvalimento di garanzia e avvalimento operativo

2. Nel caso di avvalimento di garanzia, il quale ha ad oggetto l’impegno dell’ausiliaria

a garantire con proprie risorse economiche l’impresa ausiliata, non è necessario

che nel contratto siano specificatamente indicati i beni patrimoniali o gli indici

materiali della consistenza patrimoniale dell’ausiliaria, essendo sufficiente che essa

si impegni a mettere a disposizione dell’ausiliata la sua complessiva solidità

finanziaria e il suo patrimonio di esperienza; diversamente, nell’avvalimento

operativo è imposto alle parti di indicare nel contratto i mezzi aziendali messi a

disposizione dell’ausiliata per eseguire l’appalto.

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Dott. Angelo Vittorio Sestito

SUBAPPALTO : è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di

parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce,

comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque

espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in

opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento

dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e

qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50

per cento dell'importo del contratto da affidare. L'eventuale subappalto non può

superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di

lavori, servizi o forniture.

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Dott. Angelo Vittorio Sestito

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara.

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GIURISPRUDENZA TAR PIEMONTE, SEZ. II, sentenza 17 gennaio 2018, n. 94

Sul subappalto necessario per l’iscrizione al registro nazionale dei gestori ambientali

Nell’ambito di una gara di appalto l’iscrizione al registro nazionale dei gestori

ambientali è un requisito di partecipazione e non di esecuzione del contratto, con la

conseguenza che è suscettibile, nella vigenza del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di

subappalto c.d. necessario.

L’istituto in questione consente di partecipare a gare per l’affidamento di lavori

pubblici anche a concorrenti privi delle qualificazioni relative a parte delle lavorazioni,

che i predetti prevedono di affidare ad imprese in possesso delle qualificazioni

richieste; analogamente, il requisito dell’iscrizione all’ANGA, di cui sia privo il

concorrente, può essere soddisfatto prevedendo l’affidamento dei lavori che

presuppongono il possesso di tale titolo ad altra impresa, iscritta nell’albo per la

categoria richiesta.

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Dott. Angelo Vittorio Sestito

Sulla sanabilità con il soccorso istruttorio dell’omessa indicazione terna

subappaltatori

In sede di gara pubblica la mancata indicazione dei nominativi di una terna dei

subappaltatori, ove prescritta dal nuovo codice degli appalti, può essere sanata con il

soccorso istruttorio ex art. 83, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

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Dott. Angelo Vittorio Sestito

REQUISITI SOGGETTIVI

Diversi dai requisiti appena descritti sono i requisiti soggettivi c.d. di ordine morale che sono elencati dettagliatamente all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (esempio assenza di condanne penali definitive per reati contro la pubblica amministrazione)

GIURISPRUDENZA: TAR PUGLIA – LECCE, SEZ. III – sentenza 14 febbraio 2018 n. 292

Sulla necessità della persistenza dei requisiti

I requisiti soggettivi di partecipazione alla gara, oltre a sussistere al momento della

presentazione delle domande da parte dei concorrenti, devono permanere per tutta la

durata dell’appalto, legittimando pertanto l’esclusione anche laddove l’accertamento

della relativa mancanza sia successivo all’aggiudicazione definitiva, e ciò a prescindere

dalla durata della procedura.

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Dott. Angelo Vittorio Sestito

BANCA DATI NAZIONALE La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo o economico e finanziario per la partecipazione alle procedure di gara e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti è acquisita presso la Banca dati nazionale degli operatori economici istituita presso l’autorità nazionale anticorruzione. Attualmente non è ancora in funzione.