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IL SISTEMA PREVIDENZIALE DI CATEGORIA E LA RIFORMA DELLE PENSIONI 30 Marzo 2012 – MODENA CONGRESSO REGIONALE - “DONNE ALLO SPECCHIO” LA RIFORMA DELLE PENSIONI Studio Sarti Consulenti del Lavoro Associati 41124 Modena – Via I. Nievo 89 – Tel. 059.342452 E – mail: [email protected] delegati n.MO02414FL – MO02415FL della Fondazione Consulenti per il Lavoro Agenzia per il Lavoro Aut. Min. 19009 del 23/07/2007 1

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IL SISTEMA PREVIDENZIALE

DI CATEGORIA

E

LA RIFORMA DELLE PENSIONI

30 Marzo 2012 – MODENA

CONGRESSO REGIONALE - “DONNE ALLO SPECCHIO”

LA RIFORMA DELLE PENSIONI

Studio Sarti

Consulenti del Lavoro Associati

41124 Modena – Via I. Nievo 89 – Tel. 059.342452 E – mail: [email protected]

delegati n.MO02414FL – MO02415FL della Fondazione Consulenti per il Lavoro Agenzia per il Lavoro Aut. Min. 19009 del 23/07/20071

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“PACCHETTO MONTI”

LA RIFORMA DELLE PENSIONI

“PACCHETTO MONTI”LEGGE 214/2011

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� La conversione nella Legge 214/2011 del Decreto Legge 201/2011 ha introdotto notevoli novità in materia pensionistica, sia a breve che a lungo termine.

� Queste nuove norme si sommano ai precedenti

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� Queste nuove norme si sommano ai precedenti provvedimenti, in particolare alla Legge 122/2010 che rende i requisiti minimi di accesso alle pensioni agganciati direttamente alla speranza di vita.

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Queste le principali novità:

1. Sono state abolite le finestre di uscita in pensione, quelle che posticipavano di 12 mesi per i dipendenti e di 18 per gli autonomi l’effettivo pensionamento dalla data di maturazione dei requisiti minimi. Pertanto

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la decorrenza della pensione scatta dal primo giorno del mese successivo alla data di maturazione dei requisiti.

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2. Sono di fatto abolite le Pensioni di Anzianità (quelle cioè di quota 96 e/o 40 anni di contribuzione), sostituite dalla cosiddetta Pensione Anticipata.Per conseguire la pensione anticipata occorre il possesso del seguente requisito contributivo:

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2012 2013 2014

Donne 41 anni + 1 mese

41 anni +2 mesi

41 anni +3 mesi

Uomini 42 anni + 1 mese

42 anni +2 mesi

42 anni +3 mesi

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Le attenuazioni inserite dalla legge di conversioneDeroga per chi doveva beneficiare della pensione di anzianità con le quote - I lavoratori del

settore privato che abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31

dicembre 2012 i quali avrebbero maturato la pensione di anzianità con le quote (96 con un

minimo di 60 anni nel 2012 e quote 97 con un minimo di 61 anni nel 2013) in base alle norme

previgenti, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di

un’età anagrafica non inferiore a 64 anni.

Il calendario della massima anzianità contributiva

Anno Uomini Donne Esempio

2012

2013

42 e 1 mese

42 e 5 mesi

41 e 1 mese

41 e 5 mesi

un lavoratore del 1952 che compie 60 anni nel 2012 e

sarebbe andato in pensione con quota 96 (con 36 anni di

contributi), con la riforma sarebbe andato in pensione 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

42 e 5 mesi

42 e 6 mesi

42 e 6 mesi

42 e 10 mesi

42 e 10 mesi

42 e 10 mesi

43 e 2 mesi

43 e 2 mesi

43 e 5 mesi

41 e 5 mesi

41 e 6 mesi

41 e 6 mesi

41 e 10 mesi

41 e 10 mesi

41 e 10 mesi

42 e 2 mesi

42 e 2 mesi

42 e 5 mesi

contributi), con la riforma sarebbe andato in pensione

anticipata basandosi sulle nuove anzianità contributive

in vigore dal 2012 aumentate dall’effetto “speranza di

vita” (v. tabella). Pertanto sarebbe andato in pensione:

- una donna nel 2017 con 41 anni e 10 mesi;

- un uomo nel 2019 con 43 anni e 2 mesi.

La deroga introdotta in parlamento permette di andare

in pensione anticipata al compimento dei 64 anni di età,

ossia nel 2016, con un “guadagno” di un anno e qualche

mese per le donne e poco più di due anni per gli uomini.

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3. Per disincentivare i pensionamenti precoci le nuove norme dispongono che se la decorrenza della Pensione Anticipata avviene prima del compimento di 62 anni, si applica, sulla quota di pensione riferita ai contributi accreditati al 31/12/2011, una penalizzazione del 1% per ogni anno e frazione antecedente il 62°anno di età al pensionamento e un ulteriore 1% per ogni anno

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pensionamento e un ulteriore 1% per ogni anno antecedente il 60°anno.La penalizzazione non scatta limitatamente ai soggetti che maturano il predetto requisitocontributivo entro il 31/12/2017 (art. 6 Decreto Milleproroghe).

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4. E’ comunque garantito il diritto di accesso al trattamento pensionistico di anzianità per tutti coloro che, entro il 31/12/2011, hanno già maturato i requisiti secondo le norme allora in vigore.

5. Vengono inoltre previste clausole di salvaguardia per alcune categorie di lavoratori: categorie di lavoratori:

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salvaguardia per alcune categorie di lavoratori: categorie di lavoratori: coloro che si trovano in mobilità, chi sta fruendo coloro che si trovano in mobilità, chi sta fruendo della contribuzione volontaria e altri casi specifici.della contribuzione volontaria e altri casi specifici.

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Soggetti esentati dalla Riforma Fornero�Tutti i soggetti che hanno maturato i requisiti pensionistici entro il 31/12/2011

�I soggetti che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31/12/2011 nell’ambito di una procedura collettiva di mobilità e in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, secondo la previgente normativa, fa scattare la decorrenza della

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la previgente normativa, fa scattare la decorrenza della pensione entro il 06/12/2013

�I lavoratori collocati in mobilità lunga

�Coloro che sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 04/12/2011

�Possono continuare ad andare in pensione a 57 anni le lavoratrici dipendenti che hanno optato per il contributivo.

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Clausola di salvaguardiaNel caso in cui il numero di persone interessateall’applicazione delle norme previdenziali precedentialla riforma Fornero fosse superiore al numero dipersone concretamente ammesse al beneficio, perinsufficienza delle risorse stanziate, si prevede che ledomande ulteriori, rispetto a quelle ammesse, potrannodomande ulteriori, rispetto a quelle ammesse, potrannoessere prese in considerazione dagli Enti previdenzialisolo a condizione che, con decreto del ministro dellavoro, sia stabilito un incremento delle aliquotecontributive non pensionistiche a carico di tutti i datori dilavoro del settore privato.

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6. Dal 2012 il requisito minimo per ottenere la Pensione di Vecchiaia (con almeno 20 anni di contribuzione accreditata) viene portato a 66 anni di età per tutti i dipendenti uomini e per le donne del pubblico impiego.Per le donne del settore privato il requisito minimo andrà completamente a regime nel 2018, come da seguente prospetto:

Anno Lavoratrici Dipendenti

Lavoratrici AutonomeDipendenti Autonome

2012 62 anni 63,5 anni

2014 63,5 anni 64,5 anni

2016 65 anni 65,5 anni

2018 66 anni 66 anni

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Dall’ anno 2021, per il meccanismo diadeguamento dei requisiti per l’aumentodella speranza di vita, uomini e donne, delpubblico e del privato, andranno inpensione di vecchiaia a 67 anni.

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7. L’accesso alla pensione di vecchiaia si puòprocrastinare fino al 70° anno di età e ciòconsente conseguentemente di fruire di unmiglior coefficiente di calcolo delle quote dipensione contributiva.(Ricordiamo che i coefficienti di conversionedel montante individuale, ossia i contributieffettivamente versati, incorrono nel

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effettivamente versati, incorrono nelmeccanismo automatico di revisione edincremento in proporzione all’allungamentodella speranza di vita rilevato dall’ISTAT. Lecadenze di revisione sono già state fissate nel2013, 2016 e 2019 e successivamente confrequenza biennale.)

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� MODELLO DI CALCOLO:

A partire dal 01/01/2012 tutte le annualità contributive saranno calcolate con il sistema di calcolo contributivo .

Non cambia nulla per coloro che hanno iniziato a versarela contribuzione pensionistica dopo il 31/12/1995 e per

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la contribuzione pensionistica dopo il 31/12/1995 e percoloro che, a tale data, avevano versato meno di 18 annidi contribuzione; diversa è la situazione per i lavoratoriche, alla fine del 1995, potevano vantare almeno 18 annidi contribuzioni, ai quali la riforma Dini (legge 335/1995)aveva garantito il mantenimento del sistema di calcoloretributivo generalmente più favorevole. Dal 2012 ancheper loro il calcolo diventa contributivo.

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Vantaggio o svantaggio ?� METODO RETRIBUTIVO si

basa sulla retribuzione media del lavoratore nell’ultimo decennio alla quale si applica un rendimento decrescente, dal 2% allo 0,90%. Quindi il lavoratore dopo 40 anni di

� METODO CONTRIBUTIVO restituisce sotto forma di pensione la contribuzione accantonata in tutta la vita lavorativa. La pensione è il prodotto della contribuzione rivalutata per un coefficiente lavoro poteva contare su una

pensione pari a circa l’ 80% della retribuzione lorda media di riferimento (2% per 40 anni di contribuzione). Tutto questo si traduceva in un reddito netto molto vicino all’ultimo stipendio considerato che la pensione non subisce trattenute contributive.

rivalutata per un coefficiente di trasformazione corrispondente all’età del lavoratore al momento del pensionamento.

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� Dal confronto tra i due sistemi di calcolo è facile comprendere che per il lavoratore con retribuzione medio-bassa il passaggio al contributivo comporta una penalizzazione, sia pure limitata alla quota di pensione maturata dal 2012.

� Al contrario, per il lavoratore con retribuzioni Al contrario, per il lavoratore con retribuzioni elevate il prolungamento dell’attività imposto dalla riforma Monti potrebbe comportare, proprio grazie al contributivo, un significativo incremento della pensione, maggiore rispetto a quello ottenibile con il sistema retributivo.

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ESEMPIO PRATICO:Un lavoratore nato nel novembre 1952 (60 anni a 11/2012) aveva 36 anni di contributi al 31/12/2011, retribuzione € 200.000 annue

VECCHIO SISTEMA DELLE QUOTE (96)

RIFORMA MONTI –Legge 214/2011

� Diritto alla pensione=11/2012

� Prima mensilità di

� Diritto alla pensione e prima mensilità di pensione = 11/2016

� Prima mensilità di pensione = 12/2013

� Sistema retributivo� Aumento della

pensione di € 816 mensili lorde

(64 anni di età)

� Sistema retributivo fino 31/12/2011 + contributivo dal 01/01/2012

� Aumento della pensione di € 1.103,00 lorde mensili.17

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Come misura immediata di contenimento dellaspesa previdenziale viene bloccato l’adeguamentodelle pensioni per due anni (2012 e 2013), ma soloper la quota di pensione eccedente la soglia pari atre volte il trattamento minimo (oggi circa 1.400euro/mese). Inoltre alle pensioni d’oro di importo

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euro/mese). Inoltre alle pensioni d’oro di importoelevato si applica un prelievo pari al 15% sullaporzione di pensione oltre i 200.000 euro annui.

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Legge per la stabilizzazione finanziaria (L. 111/2011)

�Pensioni elevate contributo di solidarietà (Art.18, c. 22- bis esuccessive modificazioni)

Il provvedimento ha stabilito che, a decorrere dal 1°.8.2011 efino al 31.12.2014, risulta dovuto un contributo di perequazione (disolidarietà) da parte dei soggetti titolari di trattamenti pensionisticielevati, corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorieelevati, corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie(trattamenti pensionistici obbligatori, integrativi e complementarierogati dall’INPS e dagli altri enti previdenziali), nelle seguenti misure(v. INPS, Msg. 16032, 5 agosto 2011 e circ. n. 109, 5 agosto 2011):

� 5% del trattamento pensionistico lordo eccedente € 90.000 efino a € 150.000;

� 10% del trattamento pensionistico lordo eccedente € 150.000 efino a € 200.000;

� 15% del trattamento pensionistico lordo eccedente € 200.000;

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RICONGIUNGERE O TOTALIZZARE ?� La ricongiunzione permette di fare confluire in modo oneroso (a pagamento) i periodi

assicurativi da una gestione all’altra che sarà quella che erogherà la pensione.

� La totalizzazione invece consente a titolo gratuito l’unificazione dei periodi e l’erogazione di una pensione che rappresenta la somma dei trattamenti di competenza di ogni ente previdenziale.

� NOVITA’ : Dal 01/01/2012 è stata eliminata la condizione che impediva di totalizzare le gestioni con anzianità contributiva inferiore a 3 anni.

Pertanto dal 01/01/2012 i lavoratori hanno facoltà di totalizzare (cumulare) i periodi assicurativi non coincidenti anche se inferiori e tre anni, al fine di conseguire assicurativi non coincidenti anche se inferiori e tre anni, al fine di conseguire un’unica pensione.

La facoltà di totalizzare interessa tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti ed è completamente gratuita; con il cumulo dei periodi, il lavoratore può raggiungere il diritto alla pensione in base ai requisiti previsti dalla specifica disciplina. Ossia la pensione totalizzata può essere conseguita con 65 anni di età e 20 anni di contributi oppure, a prescindere dall’età con soli 40 anni di contributi.

In entrambi i casi resta salva l’applicazione della finestra di pensionamento.

Ma ricongiungere è ben diverso che totalizzare; infatti la quota a carico di ogni istituto previdenziale in regime di totalizzazione è determinata, quasi sempre, in base alle regole del sistema contributivo.

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Circolare n.2 del 08/03/2012 Ministero Pubblica Amministrazione

I dipendenti pubblici sono obbligati ad accedere alla pensione al raggiungimento dei requisiti minimi: per tale tipologia di lavoratori non è infatti prevista la possibilità di protrarre l’attività lavorativa fino a 70 anni o di rimanere in servizio oltre i limiti d’età per conseguire il massimo della pensione.

Per quanto riguarda i dipendenti che abbiano maturato i requisiti per il pensionamento entro la data del 31 dicembre

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i requisiti per il pensionamento entro la data del 31 dicembre 2011, essi rimangono soggetti al regime previgente per l’accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità.

A partire dall’anno 2012 dovranno essere collocati a riposo al compimento dei 65 anni i dipendenti che nell’anno 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva o della quota o comunque dei requisiti previsti per la pensione