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Consorzio Nazionale CCAF CGIL 2

730 Precompilato

Il Decreto Legislativo n. 175

del 21 novembre 2014Semplificazione fiscale e

dichiarazione dei redditi precompilata

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Art. 1 Co. 1 - DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA

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A decorrere dal 2015,in via sperimentale,

l’Agenzia delle entraterende disponibile telematicamente

entro il 15 aprile di ciascun anno,la dichiarazione dei redditi precompilata

relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente,che può essere accettata o modificata

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730 Precompilato - D.Lgs. 175/2014

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viene resa disponibile ai

Titolari nel 2014 di:Redditi da lavoro dipendenteRedditi da pensioneRedditi da lavoratori soci di cooperative - art. 50 let. a) -

Redditi da borse di studio - art. 50 let. c) -

Redditi da collaborazione co.co - art. 50 let. c-bis) -

Remunerazioni dei Sacerdoti - art. 50 let. d) -

Indennità per cariche elettive -art. 50 let. g) escluse indennità

Parlamento europeo -

Assegni periodici al coniuge - art. 50 let. i) -

Redditi lavori socialmente utili - art. 50 let. l) -

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Art. 1 Co. 1 – CONTRIBUENTU INTERESSATI

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5

… che hanno presentato:730/2014 per i redditi 2013

UNICO/2014 per i redditi 2013 pur avendo irequisiti per presentare il 730 oppure hannopresentato oltre al modello 730/2014 anche iquadri RM - RT e RW di UNICO/2014

e sono in possesso della

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Art. 1 Co. 1 – CONTRIBUENTU INTERESSATI

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6Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Per predisporre il 730 precompilato

l’Agenzia delle entrate utilizza:

le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria

i dati trasmessi da parte di soggetti terzi

i dati contenuti nella

Art. 1 Co. 1 – I DATI UTILIZZATI

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7Consorzio Nazionale CAAF CGIL

viene trasmessa in via telematicaall’Agenzia delle entrate

entro il 7 marzo

Art. 2 Co. 1 – L’ACQUISIZIONE DEI DATI DELLA CU

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8Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Per ogni certificazioneomessa, tardiva o errata

si applica la sanzione di € 100.La sanzione non si applica

se la trasmissione della corretta certificazioneè effettuata nei cinque giorni

successivi alla scadenza- 12 marzo -

Art. 2 Co. 1 – L’ACQUISIZIONE DEI DATI DELLA CU

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9Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Sostituto d’imposta

Entro il28 febbraio

Consegnala CU

al Sostituito

Entro il7 marzo

Trasmettei dati della CU

all’Agenzia

NON VIENE MENO L’OBBLIGO DI PRESENTARE IL MODELLO 770

Adempimenti del Sostituto d’Imposta

7 marzo 2015 = SABATO il termine è spostato a Lunedì 9 marzo 2015

28 febbraio 2015 = SABATO il termine è spostato a Lunedì 2 marzo 2015

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10Consorzio Nazionale CAAF CGIL

I soggetti:che erogano mutui agrari e fondiari,le imprese assicuratrici,gli enti previdenziali,le forme pensionistiche complementari

trasmettono,entro il 28 febbraio di ciascun annoall’Agenzia delle entrate, per tutti i soggetti delrapporto, una comunicazione contenente i dati …..

Art. 3 Co. 1 – L’ACQUISIZIONE DEI DATI DA SOGGETTI TERZI

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11Consorzio Nazionale CAAF CGIL

... dei seguenti onericorrisposti nell’anno precedente:

quote di interessi passivi e relativi oneri accessori permutui in corso

premi di assicurazione sulla vita, causa morte econtro gli infortuni

contributi previdenziali ed assistenzialicontributi previdenza integrativa

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Art. 3 Co. 1 – L’ACQUISIZIONE DEI DATI DA SOGGETTI TERZI

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12Consorzio Nazionale CAAF CGIL

... Per le prestazioni erogate

dal 2015 inviano i dati anche: le ASL e le aziende ospedaliere,gli istituti di ricovero e cura, i policlinici universitari, le farmacie pubbliche e private, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza

protesica e di assistenza integrativa, i presidi accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari,gli iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri

Art. 3 Co. 1 – L’ACQUISIZIONE DEI DATI DA SOGGETTI TERZI

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13Consorzio Nazionale CAAF CGIL

In caso diomessa, tardiva o errata

trasmissione dei datisi applica la sanzione di € 100

per ogni comunicazioneLa sanzione non si applica

se la trasmissione dei dati corretta è effettuatanei cinque giorni successivi alla scadenza

- 5 marzo -

730 Precompilato - D.Lgs. 175/2014

Art. 3 Co. 1 – L’ACQUISIZIONE DEI DATI DA SOGGETTI TERZI

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Agenziadelle Entrate

SOGGETTITERZI

SOSTITUTID’IMPOSTA

DICHIARAZIONIPRECEDENTIANAGRAFE TRIBUTARIA

730 precompilatoentro il 15.04

Consorzio Nazionale CAAF CGIL

L’Agenzia elabora i dati

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15Consorzio Nazionale CAAF CGIL

ISTRUZIONI 730/2015

Fonti utilizzate per precompilare i quadri

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16Consorzio Nazionale CAAF CGIL

La dichiarazione precompilataè resa disponibile:

direttamente al contribuente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate o,

conferendo apposita delega,

tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale,

tramite un Caf, tramite un iscritto all’albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori

commercialisti e degli esperti contabili (che comprende anche i ragionieriliberi professionisti.

Art. 1 Co. 3 – DISPONIBILITA’ DELLA DICHIARAZIONE

730 Precompilato - D.Lgs. 175/2014

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17Consorzio Nazionale CAAF CGIL

La delega al CAF

5 Delega per l’accesso5.1 Il CAF, il professionista abilitato e il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale acquisiscono le deleghe …..

5.3 La delega per l’accesso ai documenti … contiene le seguenti informazioni:a. codice fiscale e dati anagrafici del contribuente;b. anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata;c. data di conferimento della delega;d. indicazione che la delega si estende, oltre all’accesso alla dichiarazione 730precompilata di cui alla punto 3.1, lettera a), anche alla consultazione dell’elenco delleinformazioni …

5.4 L’eventuale revoca di una delega fornita dal contribuente è acquisita con lestesse modalità di cui ai punti 5.1 e 5.2 ed ha un contenuto analogo a quello dicui al punto 5.3.

5.5 Nel caso in cui il contribuente che richiede assistenza fiscale non intendautilizzare la dichiarazione 730 precompilata, il CAF o il professionista abilitatoacquisisce idonea documentazione da cui si evince la mancata autorizzazione daparte del contribuente all’accesso alla dichiarazione 730 precompilata.

Provvedimento del Direttore Agenzia entrate del 23 febbraio 2015

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18Consorzio Nazionale CAAF CGIL

5 Delega per l’accesso

5.6 Il sostituto d’imposta, il CAF e il professionista abilitato conservano ledeleghe acquisite, unitamente alle copie dei documenti di identità deideleganti, e individuano uno o più responsabili per la gestione delle suddettedeleghe. Le deleghe acquisite direttamente in formato elettronico sonoconservate nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 7 marzo2005, n. 82.

5.7 Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in unapposito registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati:

‐numero progressivo e data della delega;‐codice fiscale e dati anagrafici del contribuente delegante;‐estremi del documento di identità del delegante.

La delega al CAF

Provvedimento del Direttore Agenzia entrate del 23 febbraio 2015

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19Consorzio Nazionale CAAF CGIL

5 Delega per l’accesso

5.8 L’Agenzia delle entrate effettua controlli sulle deleghe acquisite esull’accesso ai documenti … anche presso le sedi dei sostituti d’imposta, dei CAF edei professionisti abilitati. Inoltre l’Agenzia delle entrate richiede, a campione,copia delle deleghe e dei documenti di identità indicati nelle richieste di accessoalle dichiarazioni 730 precompilate. In tal caso, i sostituti d’imposta, i CAF e iprofessionisti abilitati trasmettono i suddetti documenti, tramite postaelettronica certificata, entro 48 ore dalla richiesta. Qualora fossero riscontrateirregolarità nella gestione delle deleghe si procede, tra l’altro, alla revoca di cuiall’art. 8, co. 1, lettera h, del decreto dirigenziale 31 luglio 1998. Restano fermela responsabilità civile e l’applicazione delle eventuali sanzioni penali.

5.9 Il contribuente può visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati residisponibili i documenti … tramite le apposite funzionalità presenti nell’areaautenticata…, nonché consultando il proprio cassetto fiscale .. .

Provvedimento del Direttore Agenzia entrate del 23 febbraio 2015

La delega al CAF

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20Consorzio Nazionale CAAF CGIL

4 Accesso alla dichiarazione precompilata da parte del CAF

4.2.1.1 Per accedere ai documenti …, il sostituto d’imposta che presta assistenzafiscale, il CAF o il professionista abilitato acquisisce preventivamente dalcontribuente la delega di cui al punto 5.

4.2.2.2 I CAF e i professionisti abilitati possono nominare i propri dipendenticome operatori incaricati, ai sensi del citato Provvedimento del Direttoredell’Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009, ad effettuare l’accesso alledichiarazioni 730 precompilate, mediante apposita funzionalità resa disponibileall’interno dell’area autenticata del sito dei servizi telematici dell’Agenzia delleentrate.

4.2.2.3 L’accesso ai documenti … è consentito fino al 10 novembre effettuando una specifica richiesta tramite file ovvero via web.

Provvedimento del Direttore Agenzia entrate del 23 febbraio 2015

La delega al CAF

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21Consorzio Nazionale CAAF CGIL

4 Accesso alla dichiarazione precompilata da parte del CAF

4.2.3 Richiesta tramite file

4.2.3.1 Il CAF, il professionista abilitato … accedono a una o più dichiarazioni 730precompilate mediante la trasmissione all’Agenzia delle entrate, attraverso ilservizio telematico Entratel, .. con un numero massimo di 20 percipienti, di un filecontenente l’elenco dei contribuenti per i quali richiedono i documenti … , perl’accesso ai quali è stata acquisita la delega di cui al punto 5.

4.2.3.2 Il file è preparato tramite il software di predisposizione reso disponibiledall’Agenzia delle entrate ovvero secondo le specifiche tecniche di cui all’allegatoA del presente provvedimento, utilizzando il software di controllo reso disponibiledall’Agenzia delle entrate.

Provvedimento del Direttore Agenzia entrate del 23 febbraio 2015

La delega al CAF

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22Consorzio Nazionale CAAF CGIL

4 Accesso alla dichiarazione precompilata da parte del CAF4.2.3 Richiesta tramite file4.2.3.3 Nel file inviato sono indicati i seguenti dati: codice fiscale del soggetto richiedente (sostituto d’imposta, CAF,professionista abilitato); …; l’elenco dei documenti …. richiesti contenente, per ciascun contribuente, iseguenti elementi:‐ codice fiscale del contribuente;‐ reddito complessivo del contribuente esposto nella dichiarazione dei redditi relativa

all’anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 o dalquadro RN del modello Unico Persone fisiche;

‐ importo esposto al rigo “differenza” nella dichiarazione dei redditi relativa all’annoprecedente, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 (modello 730-3) odal quadro RN del modello Unico Persone fisiche;

‐ numero e data della delega di cui al punto 5;‐ tipologia e numero del documento di identità del contribuente delegante.La data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file delle richieste è indicata sul sitointernet dell’Agenzia delle entrate.

Provvedimento del Direttore Agenzia entrate del 23 febbraio 2015

La delega al CAF

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23Consorzio Nazionale CAAF CGIL

4 Accesso alla dichiarazione precompilata da parte del CAF

4.2.3 Richiesta tramite file

4.2.3.7 Per le richieste regolarmente pervenute a partire dal 15 aprile, idocumenti … sono resi disponibili al soggetto che ha inviato il file, nell’areaautenticata del sito dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, entro 5 giornidalla data della richiesta. Per le richieste regolarmente pervenute entro il 14aprile, i documenti … sono resi disponibili entro 5 giorni a partire dal 15 aprile.

Contestualmente è reso disponibile: l’elenco dei soggetti per i quali non è stata predisposta la dichiarazione 730

precompilata; l’elenco dei soggetti per i quali è stata richiesta e consegnata la dichiarazione

730 precompilata.

Provvedimento del Direttore Agenzia entrate del 23 febbraio 2015

La delega al CAF

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24Consorzio Nazionale CAAF CGIL

4 Accesso alla dichiarazione precompilata da parte del CAF

4.2.4 Richiesta via web

4.2.4.1 In via residuale, i CAF e i professionisti abilitati possono effettuarerichieste di download dei documenti … relativi a singoli contribuenti, attraversole funzionalità rese disponibili …, previo inserimento delle proprie credenzialiEntratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate, nonché dei seguenti dati delcontribuente per il quale si richiede la dichiarazione 730 precompilata:‐ codice fiscale del contribuente;‐ reddito complessivo del contribuente esposto nella dichiarazione dei redditi relativa

all’anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 o dalquadro RN del modello Unico Persone fisiche;

‐ importo esposto al rigo “differenza” nella dichiarazione dei redditi relativa all’annoprecedente, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 (modello 730-3) odal quadro RN del modello Unico Persone fisiche;

‐ numero e data della delega di cui al punto 5;‐ tipologia e numero del documento di identità del contribuente delegante.

4.2.4.2 I documenti …, richiesti via web, sono resi disponibili in tempo reale … .

Provvedimento del Direttore Agenzia entrate del 23 febbraio 2015

La delega al CAF

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25Consorzio Nazionale CAAF CGIL

APPOSITA DELEGA

La delega al CAF

Per incapaci e minori il precompilato non viene

messo a disposizione

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26Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Se il contribuente si rivolge al CAF la consultazione dei dati contenuti nella dichiarazione precompilata

messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate

non può in nessun caso essere una scelta del CAF

è una espressione di volontà del contribuenteche deve essere manifestata

anche se non intendedelegare il CAF alla consultazione dei dati

APPOSITA DELEGA

X

E’ PENALIZZANTE PER IL COMPENSO

La delega al CAF

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27Consorzio Nazionale CAAF CGIL

La volontà del contribuentedi conferire o di non conferire la delega al CAF

deve essere manifestata per ogni anno d’imposta

La delega precedentemente data per l’anno d’impostapuò essere revocata in qualsiasi momento(naturalmente prima che il CAF consulti i dati)

La delega deve essere accompagnatada un documento d’identità del contribuente,

valido al momento della firmae dal consenso al trattamento dei dati - privacy

APPOSITA DELEGA

X

2014….

La delega al CAF

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28Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Il contribuente potrebbe richiedere al CAFla sola consultazione della dichiarazione precompilata messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate senza poi dare seguito

alla presentazione della stessa tramite lo stesso CAFoppure

decidendo poi di fare il Modello UNICOIl contribuente:

Il CAF consegna al contribuente il 730 precompilatoche non ha alcuna validità ai fini della presentazione

X

2014

La delega al CAF

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29Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Resta ferma la possibilitàdi presentare la dichiarazione dei redditi

autonomamente compilatacon le modalità ordinarie.

Quindi il contribuente può:

presentare il modello UNICO con le modalità e nei termini già previsti ma …

Art. 1 Co. 4 – DICHIARAZIONE CON MODALITA’ ORDINARIE

730 Precompilato - D.Lgs. 175/2014

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30Consorzio Nazionale CAAF CGIL

in caso di presentazione di modello 730

ad un CAF o ad un professionistasi applicano le disposizioni di cui

all’art. 5 comma 3 (controllo al CAF) e6 (visto di conformità pesante).

Quindi il contribuente può presentare al CAF:

il Modello 730 autocompilato (allegando tutta la

documentazione);tutta la documentazione e chiedere assistenza per la

compilazione.In entrambi i casi deve delegare o non delegare il CAF

a consultare i dati dell’eventuale 730 precompilato dall’Agenzia.

730 Precompilato - D.Lgs. 175/2014

Art. 1 Co. 4 – DICHIARAZIONE CON MODALITA’ ORDINARIE

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31Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Non viene reso disponibile il 730 da parte dell’Agenziaper quei contribuenti:

che nel 2014 non hanno presentato la dichiarazione dei redditi eall’Agenzia risulta per l’anno d’imposta 2014 solo una CU

che, pur avendo presentato nel 2014 la dichiarazione dei redditi,all’Agenzia non è pervenuta nessuna CU (es. frontalieri e lavoratoridomestici)

per i quali l’Agenzia ha ricevuto una CU ma nell’anno 2014 hannopresentato il Modello UNICO esponendo redditi che non possonoessere dichiarati nel 730

730 precompilato non disponibile

segue

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32

Non viene reso disponibile il 730 da parte dell’Agenziaper quei contribuenti:

Con partita IVA attiva almeno per un giorno nel corso dell’annod’imposta, ad eccezione dei produttori agricoli che si avvalgonodel regime di esonero (P.I. dormienti: posizione verbale dell’Agenzia…)

Per i quali sia noto all’Anagrafe tributaria il decesso alla data dielaborazione del 730 precompilato

Che dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedenterisultino soggetti legalmente incapaci

Che non hanno raggiunto la maggiore età

Che hanno presentato dichiarazioni correttive nei termini ointegrative, per le quali, al momento dell’elaborazione, è ancorain corso l’attività di liquidazione automatizzata (36-bis)

Per tutti questi contribuenti è possibile presentare il 730 con le modalità ordinarie sempre che ne ricorrano le condizioni.

Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Provvedimento Direttore Agenzia entrate del 23 febbraio 2015 punto 2.2 e 2.3

730 Precompilato non disponibile

ULTIMA ORA

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33Consorzio Nazionale CAAF CGIL

In tutti i casideve essere

conferita o non conferita al CAFla delega per verificare

se il precompilato è presente o no

730 precompilato non disponibile

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34Consorzio Nazionale CAAF CGIL

La dichiarazione è presentataentro il 7 luglio:

all’Agenzia delle entrate direttamente in viatelematica;

al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale;a un Caf o a un professionista, presentando anche la

relativa documentazione. L’attività di verifica diconformità è effettuata (…), sui dati delladichiarazione compresi quelli forniti con ladichiarazione precompilata e comporta assunzionedi responsabilità (…)

Art. 4 – PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

730 Precompilato - D.Lgs. 175/2014

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35Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Contribuenti senza sostitutola dichiarazione è presentata entro il 7 luglio:

all’Agenzia delle entrate direttamente in viatelematica (se il 730 è reso disponibile);

a un Caf o a un professionista (…).Se dalla dichiarazione emerge un debito,

il pagamento deve comunque essere effettuatocon le modalità ed entro i termini

previsti per il versamento dell’Irpef.16 giugno senza maggiorazione16 luglio con maggiorazione 0,4%

730 Precompilato - D.Lgs. 175/2014

Art. 4 – PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

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36Consorzio Nazionale CAAF CGILD.L. 66/2014 Art. 11 - Circ. n. 27/E del 19.09.2014

F24 - Nuove modalità di pagamentoSalvo quanto previsto con la Circolare n. 27/E del 19.09.2014 per il periodo transitorio cheandava dall’1.10 al 31.12.2014, a decorrere dall’1 gennaio 2015 i versamenti devono essereeseguiti:

→ Esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate,nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari azero. Non potrà essere presentato in banca il Modello F24 cartaceo a zero.

→ Esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate edagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui sianoeffettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo. Non potrà esserepresentato in banca il Modello F24 cartaceo che, pur contenendo compensazioni, presenta unsaldo finale positivo (indipendentemente dall’importo del debito).

→ Esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate edagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finalesia di importo superiore a mille euro. Non potrà essere presentato in banca il Modello F24cartaceo che non contiene compensazioni e presenta un saldo finale di importo superiore amille euro.

Quindi a decorrere dall’1 gennaio 2015il contribuente potrà effettuare pagamenti presentando il modello F24 cartaceo in banca,

solo nel caso in cui nel modello non siano contenute compensazionie il saldo sia di importo inferiore a mille euro.

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37Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Dichiarazione CongiuntaI coniugi possono congiungere le proprie dichiarazioni e presentare:

il 730 congiunto all’Agenzia delle entrate direttamente in via telematica,se la dichiarazione è messa a disposizione di entrambi i coniugi.

In caso di dichiarazionemessa a disposizione di uno solo dei coniugi,

può essere presentata dichiarazione congiuntasolo tramite CAF,

professionista o al sostituto d’imposta

Art. 4 – PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia entrate del 23.02.2015 punto 6.8

730 Precompilato - D.Lgs. 175/2014

La dichiarazione nella forma congiuntapotrà essere presentata

solo tramite CAF,professionista o Sostituto che eroga assistenza fiscale

ULTIMA ORA

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38

Il CONTRIBUENTE

DIRETTAMENTE:accedendo con

proprio PINall’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle

entrate

TRAMITESOSTITUTO D’IMPOSTA

che presta assistenza

TRAMITECAF o

PROFESSIONISTIabilitati

PUO’ PRESENTARE la dichiarazione

Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Art. 5 – LIMITI AI POTERI DI CONTROLLO

730 Precompilato - D.Lgs. 175/2014

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39

CONTRIBUENTE che presenta:

DIRETTAMENTE TRAMITE

SOSTITUTO D’IMPOSTA

Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Senza modifiche,non si effettua il controllo: formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione

precompilata forniti dai soggetti terzi (36-ter). Su tali dati resta fermoil controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che dannodiritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni;

per crediti superiori a € 4.000

730 Precompilato - D.Lgs. 175/2014

Art. 5 – LIMITI AI POTERI DI CONTROLLO

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40

CONTRIBUENTE che presenta:

DIRETTAMENTE TRAMITE

SOSTITUTO D’IMPOSTA

Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Senza modifiche,

restano comunque gli ordinari controllisu tutto ciò che non attiene agli oneri

indicati nella dichiarazione precompilata:36-bis e Accertamenti sostanziali

730 Precompilato - D.Lgs. 175/2014

Art. 5 – LIMITI AI POTERI DI CONTROLLO

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41

CONTRIBUENTE che presenta:

DIRETTAMENTE TRAMITE

SOSTITUTO D’IMPOSTA

Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Con modifiche,Non operano le esclusioni dal controllo: formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione

precompilata forniti dai soggetti terzi (36-ter); per crediti superiori a € 4.000

730 Precompilato - D.Lgs. 175/2014

Art. 5 – LIMITI AI POTERI DI CONTROLLO

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42

CONTRIBUENTE che presenta:

DIRETTAMENTE TRAMITE

SOSTITUTO D’IMPOSTA

Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Con o senza modifiche,e dopo la presentazione si accorge di non aver fornito tutti gli

elementi da indicare nella dichiarazione, non può modificare direttamente o tramite sostituto d’imposta

ma dovrà rivolgersi al CAF per la presentazione di un730-Integrativo - se ricorrono le condizioni

oppure può presentareUNICO Correttivo nei termini o UNICO Integrativo

730 Precompilato - D.Lgs. 175/2014

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43

CONTRIBUENTE che presenta:

DIRETTAMENTE

Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Può presentare 730 Integrativo direttamente

esclusivamenteper modificare i dati del sostituto d’imposta ovvero

per indicare l’assenza del sostituto d’imposta

Quello cioè che comunemente viene definito integrativo di tipo 2

730 Precompilato - D.Lgs. 175/2014

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia entrate del 23.02.2015 punto 6.6

ULTIMA ORA

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44

CONTRIBUENTE che presenta:

TRAMITE CAFO PROFESSIONISTA

Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Con o senza modifiche,

il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o

del Professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti dai soggetti terzi (36-ter), indicati nella dichiarazione

precompilata. Resta fermo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle

detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni

730 - D.Lgs. 175/2014

Art. 5 – LIMITI AI POTERI DI CONTROLLO

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45

CONTRIBUENTE che presenta:

TRAMITE CAFO PROFESSIONISTA

Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Con o senza modifiche,

il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF ……

730 - D.Lgs. 175/2014

Art. 5 – LIMITI AI POTERI DI CONTROLLO

Nel caso di assistenza fiscale prestata da CAF o professionista abilitato, … NON trova MAI applicazione il

controllo preventivo sui rimborsi.

ULTIMA ORA: CIRCOLARE PER LA LIQUIDAZIONE ED IL CONTROLLO punto 14.3

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46Consorzio Nazionale CAAF CGIL

730-3 2015

IL CONTRIBUENTE

CONFERISCE DELEGA

DichiarazioneAccettata

DichiarazioneModificata

Dichiarazione non presente

NON CONFERISCE DELEGA

CAFNon delegato

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47Consorzio Nazionale CAAF CGIL

730-3 2015

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

PRECOMPILATA ENTRAMBI DELEGANO ENTRAMBI NON DELEGANO

DISPONIBILEPER ENTRAMBI

Deve essere barrata la casellaModificata

Deve essere barrata la casella Sostituto, CAF o professionista

non delegato

NON DISPONIBILEPER ENTRAMBI

Deve essere barrata la casellaDichiarazione precompilata

non presente

DISPONIBILEPER UNO SOLO

Deve essere barrata casellaModificata

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48Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa,se il visto infedele è relativo

alla dichiarazione presentata con modello 730,

i soggetti indicati all’art. 35 del D.Lgs. 241/1997 (RAF)sono tenuti nei confronti dello Stato

o del diverso ente impositore

al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessiche sarebbero stati richiesti al contribuente

ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. 600/1973sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o

gravemente colposa del contribuente

Art. 6 Co. 1 – VISTO DI CONFORMITA’

Visto di conformità - D.Lgs. 175/2014

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49Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Se entro il 10 novembredell’anno in cui la violazione è stata commessa

il Caf o il professionista

trasmette una dichiarazione rettificativadel contribuente ovvero, se il contribuente

non intende presentare la nuova dichiarazione,

trasmette una comunicazionedei dati relativi alla rettifica (…)

la somma dovuta è pari alla sola sanzione(..)

Il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi

Visto di conformità - D.Lgs. 175/2014

Art. 6 Co. 1 – VISTO DI CONFORMITA’

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50Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Se entro il 10 novembredell’anno in cui la violazione è stata commessail Caf trasmette una dichiarazione rettificativa

o una comunicazione

la sanzione è ridotta (…)se il versamento è effettuato

entro la stessa data del 10 novembre

Art. 6 Co. 1 – VISTO DI CONFORMITA’

Visto di conformità - D.Lgs. 175/2014

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51Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Se il visto infedele è relativoalla dichiarazione presentata

con modello 730,non si applica la sanzione

amministrativada euro 258 a euro 2.582.

Visto di conformità - D.Lgs. 175/2014

Art. 6 Co. 1 – VISTO DI CONFORMITA’

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52

Per il RAF - CAF

Assume valore didefinitività

della pretesasul contribuente

VISTO DICONFORMITA’

PESANTE

Somma dovutaPARI

AL DANNO

DICHIARAZIONE

730

Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Visto di conformità

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53Consorzio Nazionale CAAF CGIL

IMPOSTA + SANZIONE + INTERESSIChe sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi

dell’art. 36-ter del DPR 600/1973

Art. 13 D.Lgs. 471/1997

30%della maggiore imposta liquidata

ai sensi dell’art. 36-ter DPR 600/1973ridotta ai 2/3

se il pagamento avviene entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione

Quale sanzione :

Visto di conformità infedele

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54Consorzio Nazionale CAAF CGIL

IMPOSTA + SANZIONE + INTERESSI

ad esempiose l’apposizione del visto infedele ha causato per il contribuente

il pagamento di una minore imposta di € 1.000,la somma che il RAF dovrà allo Stato o al diverso ente impositore

sarà:1.000 + 30% + intersessi = 1.300 + interessi

Se la somma è pagata entro 60 gg.dalla notifica dell’atto di contestazione da parte della DRE

la sanzione è ridotta ai 2/3 .. quindi1.000 + 20% + interessi = 1.200 + interessi

Quale sanzione:

Visto di conformità infedele

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55Consorzio Nazionale CAAF CGIL

RETTIFICATIVO - COMUNICAZIONE

Se entro il 10 novembredell’anno in cui la violazione è stata commessail Caf trasmette una dichiarazione rettificativa

o una comunicazione,la somma dovuta è pari alla sola sanzione.

La sanzione è ridotta se il versamento è effettuatoentro la stessa data del 10 novembre

SOLO SANZIONE

Visto di conformità infedele

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56Consorzio Nazionale CAAF CGIL

RETTIFICATIVO - COMUNICAZIONE

ad esempio:se entro il 10 novembre il CAF, accortosi di avere commesso un

errore nell’apposizione del vistoche ha determinato per il contribuente

il pagamento di una minore imposta di € 1.000,presenta una dichiarazione rettificativa o una comunicazione,

la somma dovuta è pari all’importo della sola sanzione:1.000 x 30% = € 300

La sanzione del 30% è ridotta ad 1/8 se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre

1.000 x 3,75% (30% : 8) = € 37,5

SOLO SANZIONE

Visto di conformità infedele

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57Consorzio Nazionale CAAF CGIL

730-3 2015

730 Rettificativo - posto che tale modellopresuppone sempre un errore del CAF delquale il contribuente è a conoscenza, nellacasella vanno indicati i codici:1. Se la rettifica riguarda errori che non

hanno comportato l’apposizione di unvisto infedele

2. Se la rettifica riguarda errori che hannocomportato l’apposizione di un vistoinfedele

3. Se la rettifica riguarda sia errori chehanno comportato l’apposizione di unvisto infedele sia errori che non hannocomportato l’apposizione di un vistoinfedele

Comunicazione dati rettificavi - la caselladeve essere barrata nel caso in cui il CAFriscontri errori che hanno comportatol’apposizione di un visto infedele e ilcontribuente, messo a conoscenza, nonacconsenta alla presentazione del modellorettificativo

Entrambi i modelli devono essere inviati entro il 10 novembre e,

se l’errore ha comportato l’apposizione del visto infedele,

entro tale data il CAF deve pagare la sanzione prevista

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58Consorzio Nazionale CAAF CGIL

All’articolo 38, comma 2, del D.Lgs. 241/1997il primo periodo è soppresso

All’articolo 18 del D.M. 164/1999il comma 1 è abrogato

Sono aboliti i compensiai sostituti d’imposta

sia per le dichiarazioni singoleche per le dichiarazioni congiunte

730 Precompilato - D.Lgs. 175/2014

Art. 7 Commi 1 e 2 – ABOLITI I COMPENSI AI SOSTITUTI D’IMPOSTA

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59Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,

da adottare entro il 30 novembre 2014,sono rimodulate,

senza incremento di oneri per il bilancio dello Stato e per i contribuenti che presentano la dichiarazione

all’Agenzia delle entrate direttamenteo al sostituto d’imposta,

le misure dei compensi previste (…)tenendo conto dei diversi adempimenti posti a carico

dei Caf e dei professionisti.Le nuove misure dei compensi trovano applicazione a partire

dall’assistenza fiscale prestata nel 2015

730 Precompilato - D.Lgs. 175/2014

Art. 7 Co. 3 – RIMODULATI I COMPENSI AI CAF E PROFESSIONISTI

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60Consorzio Nazionale CAAF CGIL

PRECOMPILATO AGENZIA 2015 2016 dal 2017

DATI INVARIATIEsclusi i dati anagrafici e del sostituto d’imposta

RIFIUTO DELEGAIl contribuente non ha conferito delega

13,60 15,40 16,90

DATI MODIFICATIVariazione dei dati presenti nel precompilato esclusi i dati

anagrafici e del sostituto d’imposta 14,30 16,60 17,70

DATI INTEGRATIIntegrazione dei dati con o senza modifica di quelli presenti

nel precompilato

PRECOMPILATO NON PRESENTESe il contribuente ha conferito delega

16,20 18,30 18,30

DICHIARAZIONE CONGIUNTAIndipendentemente dai dati trasmessi 28,60 33,20 35,40

ESONERATIDichiarazione di soggetto esonerato che non deve far valere

oneri detrazioni o altri benefici anche se non è stata conferita delega o se il precompilato non è presente - € 12 -

10,20 11,55 12,675

Compensi ai CAF - Decreto 29.12.2014

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Le scadenze 2015

Consorzio Nazionale CAAF CGIL 61

Entro il Adempimento

02.03.2015(28.02.2015 è sabato)

Il Sostituto d’imposta rilascia la CU/2015 al contribuente

09.03.2015(7.03.2015 è sabato)

Il Sostituto invia i dati della CU all’Agenzia delle entrate

15.04.2015 L’Agenzia delle entrate rende disponibile il 730/2015 precompilato

06.06.2015Il Caaf consegna al contribuente (lavoratore dipendente privo disostituto) il Mod. F24 per il versamento del saldo e del 1° acconto

16.06.2015‒ Pagamento IMU - TASI prima rata o in unica soluzione‒ Pagamento saldo e 1^ acconto delle imposte che scaturiscono da 730

privo di Sostituto e da UNICO (senza maggiorazione)

30.06.2015‒ Presentazione del Modello UNICO/2015 in forma cartacea ad un Ufficio

Postale

07.07.2015

‒ Presentazione del 730/2015 al CAF, al Sostituto o direttamenteall’agenzia delle entrate

‒ Il CAF consegna al contribuente il 730/2015 e il 730-3 elaborati‒ Il CAF trasmette all’A.d.E. i dati contenuti nei 730/2015 e i risultati

contabili contenuti nel 730-4/2015‒ I Sostituti d’imposta effettuano i conguagli a partire dalla retribuzione

di competenza del mese di luglio

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Le scadenze 2015

Consorzio Nazionale CAAF CGIL 62

Entro il Adempimento

16.07.2015Pagamento saldo e 1^ acconto delle imposte che scaturiscono da 730privo di Sostituto e da UNICO con maggiorazione dello 0,40%

30.09.2014

‒ Il CAF trasmette all’A.d.E. i dati delle dichiarazioni UNICO/2015“ordinario” e UNICO/2015 “correttivo nei termini”

‒ Il Contribuente comunica per iscritto al Sostituto d’imposta eventualiriduzioni del secondo o unico acconto

05.10.2015(90 gg. dal 7.07.2014)

Il CAF trasmette all’A.d.E. eventuali 730/2015 non inviati nei termini,ravvedendosi per la tardiva presentazione con la sanzione ridotta ad1/10 e pari ad € 51 (1/10 di 516)

26.10.2015(25.10.2015 è domenica)

Il contribuente presenta al CAF il 730 Integrativo

10.11.2015

‒ Termine ultimo per poter prelevare un 730 precompilato‒ Il CAF trasmette all’A.d.E. i dati dei 730 Integrativi e i risultati contabili

contenuti nel 730-4 Integrativo‒ Il CAF trasmette all’A.d.E. i dati dei 730 Rettificativi e i risultati

contabili contenuti nel 730-4 Rettificativo‒ Il CAF trasmette all’A.d.E. i dati delle comunicazioni rettificative‒ Il CAF trasmette all’A.d.E. eventuali 730 non inviati entro il 5 ottobre,

ravvedendosi per la tardiva presentazione con la sanzione ridotta ad1/8 e pari ad € 64 (1/8 di 516)

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Le scadenze 2015

Consorzio Nazionale CAAF CGIL 63

Entro il Adempimento

20.11.2015Il CAF consegna al contribuente (lavoratore dipendente privo disostituto) il Mod. F24 per il versamento del 2° acconto

30.11.2015Pagamento 2^ o unico acconto delle imposte che scaturiscono da 730privo di Sostituto e da UNICO/2015

16.12.2015 Pagamento IMU - TASI seconda rata

29.12.2015Presentazione del modello Unico Tardivo (90 gg. dalla scadenzaordinaria del 30 settembre)

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Le scadenze 2015

Consorzio Nazionale CAAF CGIL 64

La rateizzazione nel modello UNICOper i contribuenti non titolari di partita IVA

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Le scadenze 2015

Consorzio Nazionale CAAF CGIL 65

Termine di presentazione del Modello UNICOda parte degli eredi

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66Consorzio Nazionale CAAF CGIL

730 conCREDITI IN COMPENSAZIONE

SUPERIORI A € 15.000

SOGGETTI LEGITTIMATI AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA’

… si ritiene di poter ricomprenderetra i soggetti che possono apporre il visto di conformità

anche i RAF dei CAF dipendenti,tenuto conto delle attività già poste in essere da questi

in relazione al visto di conformità.È di tutta evidenza che i predetti RAF dei CAF-dipendenti

potranno apporre il visto di conformità limitatamente sulle dichiarazioni dei soggetti nei confronti dei quali, secondo il decreto

legislativo n. 241 del 1997, già svolgono l’attività di assistenza fiscale …

Visto di conformità

Circolare n. 28/E del 25.09.2014 punto 1

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67

Non è più richiesto lo stato civilese non la condizione di Tutelato o Minore

I dati del contribuente

Consorzio Nazionale CAAF CGIL

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68

Addizionali Regionale e Comunale

Consorzio Nazionale CAAF CGIL

D.Lgs. n. 175/2014 Art. 8 – SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ADDIZIONALI COMUNALI E REGIONALI ALL’IRPEF

ADDIZIONALE REGIONALE

Versata inUNICA

SOLUZIONE

Alla Regione in cui il contribuente ha il

domicilio fiscale all’1.01 dell’anno d’imposta

- 2014 -

Le Regioni sono tenute ad inviare le variazioni,per la pubblicazione nel sito informatico,entro il 31 gennaio dell’anno d’imposta.

La mancata pubblicazione comporta l’inapplicabilitàdi sanzioni e interessi

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69

Addizionali Regionale e Comunale

Consorzio Nazionale CAAF CGIL

D.Lgs. n. 175/2014 Art. 8 – SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ADDIZIONALI COMUNALI E REGIONALI ALL’IRPEF

ADDIZIONALE COMUNALE

Versata inDUERATE

Al Comune in cui il contribuente ha il

domicilio fiscale all’1.01 dell’anno d’imposta

- 1.1.2014 saldo -- 1.1.2015 acconto -

Ai fini della determinazione dell’accontol’aliquota e la soglia di esenzione sono assunte

nella misura vigente nell’anno precedente.ACCONTO 2015: Aliquota e soglia esenzione = Saldo 2014

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70

Regione Veneto aliquota 0,9%:→ Soggetti con disabilità ai sensi dell’art. 3 L. 104/1992 con reddito imponibile 2014 fino a €

45.000→ Contribuenti, con un familiare con disabilità ai sensi della L. 104/1992 fiscalmente a carico,

con reddito imponibile 2014 fino a € 45.000; se la persona con disabilità è a carico di piùsoggetti il limite di € 45.000 si applica alla somma dei redditi delle persone di cui il disabile è acarico.

Regione Basilicata aliquota 1,23%:Due o più figli a carico di più soggetti se la somma dei loro redditi imponibili 2014 risultacompresa tra € 55.000 e € 75.000

Regione Lazio aliquota 1,73%:Tre figli a carico di più soggetti, se la somma dei loro redditi imponibili 2014 è inferiore a €50.000

Addizionale Regionale – Casi particolari

Consorzio Nazionale CAAF CGIL

X

BARRARE LA CASELLA

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71

Codice fiscale obbligatorioanche se il familiare è

residente all’estero

Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Familiari a carico

Non è più prevista la casella per indicare il

numero dei figli residenti all’estero a carico del

contribuente

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72

Rivalutazioni Reddito Dominicale e Agrario

Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Quadro A - TERRENI

Per i periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015 nonché a decorreredal 2016, per determinare l’imponibile dei redditi dei terreni,alla rivalutazione dell'80% del reddito dominicale e del 70% diquello agrario, viene aggiunta un’ulteriore rivalutazione del:→ 15% per i periodi d’imposta 2013 e 2014→ 30% per il periodo d’imposta 2015→ 7% a decorrere dal periodo d’imposta 2016

Per i terreni agricoli e per quelli non coltivati posseduti e condottida coltivatori diretti (C.D.) e imprenditori agricoli professionali(I.A.P.) iscritti nella gestione previdenziale dell'Inps, l’ulteriorerivalutazione è pari al:→ 5% per i periodi d’imposta 2013 e 2014→ 10% per il periodo d’imposta 2015

D.L. n. 91/2014 Art. 7 Co. 4

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73

Rivalutazioni Reddito Dominicale e Agrario

Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Quadro A - TERRENI

D.L. n. 91/2014 Art. 7 Co. 4

Ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF 2015dovranno essere considerate le rivalutazioni del 30% o del 10%

Riepilogo rivalutazioni

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74

Col. 7 CASI PARTICOLARI

Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Quadro A - TERRENI

D.L. n. 91/2014 Art. 7 Co. 3

Abrogata la norma (art. 31 co. 1 TUIR) che prevedeva chese un fondo rustico costituito per almeno 2/3 da terreni coltivabili a

prodotti annuali non era coltivato, neppure in parte, per l’intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il

reddito dominicale era ridotto al 30%

… Eliminati i Casi particolari - codici 1 e 5 - …

Se il terreno non è coltivatoi redditi dominicale e agrario sono imponibili

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75

Col. 9 IMU NON DOVUTA

Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Quadro A - TERRENI

Decreto 28.11.2014 e D.L. n. 4/2015

2014 - TERRENI PER I QUALI NON ERA DOVUTA IMU

Ubicati inComuni

classificatiTotalmente

Montani"T"

Da chiunque possedutio condotti

Ubicati inComuni

classificatiParzialmente

Montani"P"

Possedutie condotti da

CD o IAPo dagli stessi concessi in

comodato o in affitto a CD o IAP

Ubicati in Comuni

ad altitudine> a 600 m.

Da chiunque possedutio condotti

Ubicati in Comuni

ad altitudinecompresa

tra 281 e 600 m.

Posseduti daCD o IAP

o dagli stessi concessi in

comodato o in affitto a CD o IAP

A immutabile destinazione

agro-silvo-pastorale

A proprietà collettiva

indivisibile e inusucapibileda chiunque

condotti

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76

Abrogata la norma che prevedeva chenel quadro relativo ai fabbricati venisse indicato

l’importo dell’ICI/IMU dovuta per l’anno precedente …

Eliminata la Col. 10 IMU DOVUTA PER IL …

Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Quadro B - FABBRICATI

D.Lgs. n. 175/2014 Art. 4 Co. 8

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77

Differito al 31.12.2014 il termineper l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione

in caso di immobile locato a soggettiche si trovano in particolari condizioni di disagio

Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Quadro B - FABBRICATI

D.L. n. 150/2013 Art. 4 Co. 8

6

Ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF 2015non si tiene conto del beneficio

→ Per il calcolo del saldo 2014 il reddito del fabbricato è ricondotto azero

→ Per il calcolo dell’acconto 2015 il reddito del fabbricato - renditacanone - deve essere considerato come se il codice caso

particolare 6 non ci fosse

Col. 7 CASI PARTICOLARI

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78

Cedolare seccaAliquota agevolata per canoni concordati→ Per il quadriennio 2014 – 2017 l’aliquota del 15% è ridotta al

10%→ La disposizione si applica anche se l’immobile, pur non

essendo ubicato in un comune ad alta densità abitativa, èsituato in un comune per il quale è stato deliberato negliultimi 5 anni precedenti la data del 28.05.2014, lo stato diemergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi

L’opzione per la cedolare può essere esercitata anche:→ per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di

cooperative edilizie per la locazione o a enti senza fine di lucrose sublocate a studenti universitari e date a disposizione delcomune con la rinuncia all’aggiornamento del canone dilocazione

Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Quadro B - FABBRICATI

D.L. n. 47/2014 Art. 9 Commi 1- 2 e 2bis

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79Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Quadro B - FABBRICATI

X

8-12 X3

Per gli immobili che sono ubicati in un Comuneche non rientra tra quelli ad alta densità abitativa,

ma per il quale è stato deliberato lo stato di emergenza,I codici 8 o 12

sono possibili solo se si opta per la cedolare secca

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80Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Canone di locazione

Circolare 11/E 21.05.2014 punto 1.3

Canone di locazione non riscosso - Intervento di prassi….. , la disposizione, limitata ai soli immobili concessi in locazione ad uso abitativo, derogaal principio generale di imputazione dei redditi fondiari in quanto esclude dal reddito icanoni che non sono stati percepiti a condizione che lo stato di morosità del conduttorerisulti da un accertamento giudiziale il cui procedimento abbia avuto termine.Per le locazioni di immobili non abitativi il legislatore tributario non ha previsto unadisposizione analoga. Ne consegue che:‐ il relativo canone, ancorché non percepito, va comunque dichiarato, nella misura in

cui risulta dal contratto di locazione, fino a quando non intervenga una causa dirisoluzione del contratto medesimo;

‐ le imposte assolte sui canoni dichiarati e non riscossi non potranno essere recuperate.Si fa presente, infine, che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 362 del 2000, haritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 23 (ora articolo26) del TUIR in quanto il sistema di tassazione che presiede alle locazioni non abitative nonrisulta gravoso e irragionevole dal momento che il locatore può utilizzare tutti gli strumentiprevisti per provocare la risoluzione del contratto di locazione (dalla clausola risolutivaespressa ex art. 1456 del codice civile, alla risoluzione a seguito di diffida ad adempiere exart. 1454, alla azione di convalida di sfratto ex artt. 657 e ss del c.p.c….) e far“riespandere” la regola generale di attribuzione del reddito fondiario basata sulla renditacatastale.

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81

Certificazione Unica 2015

2014

Deve essere rilasciata per certificare:→ redditi di lavoro dipendente e assimilati

→ redditi di lavoro autonomo provvigioni e redditi diversi

PROVVEDIMENTO DIRETTORE AGENZIA ENTRATE PROT. 2015/479 del 15.01.2015 - APPROVAZIONE MODELLO E ISTRUZIONI

Consorzio Nazionale CAAF CGIL

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84

Certificazione Unica 2015

2014

Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Al fine di una corretta compilazione del Quadro E, gli oneri detraibili per i quali la detrazione è stata attribuita dal sostituto, vengono singolarmente identificati da un codice

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86

Certificazione Unica 2015

2014

Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Al fine di una corretta compilazione del quadro C Sezione VI - Altri dati -

Contributo di solidarietàProrogato fino al 31.12.2016

dalla Legge n. 147/2013 art. 1 co. 590

171 – Trattenuto:È indicato l’importo trattenuto dal Sostituto sullaparte eccedente € 300.000.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel 2014 ilSostituto nelle annotazioni con il codice BY deveevidenziare che il contribuente è obbligato allapresentazione della dichiarazione dei redditi

Contributo Trattamenti pensionisticiIntrodotto a decorrere dal 2014

per un periodo di tre annidalla Legge n. 147/2013 art. 1 co. 486

173 – Reddito netto:È indicato l’ammontare dei trattamenti pensionistici erogati al netto del contributo applicato

174 – Trattenuto:E’ indicato l’ammontare del contributo dovuto suitrattamenti pensionistici

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88

Certificazione Unica 2015

2014

Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Al fine di una corretta compilazione dei Quadri: C Tipo reddito 3 e F rigo F2

241 - Quota esente:E’ indicata la parte dicompensi esclusi dallatassazione

242 - Quota imponibile:È indicata la parteassoggettata a tassazioneeccedente complessivamentenell’anno € 3.098,74

243 - Ritenute Irpef:È indicato l’importodelle ritenute Irpef

244 - Add. Reg. Irpef:È indicato l’importo diaddizionale regionale

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89

Certificazione Unica 2015

2014

Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Dati relativi ai conguagli in caso di redditi erogati da altri soggetti

Se il conguaglio effettuato dal sostituto si riferisce a redditi erogati in precedenza da più sostituti, vengono compilati tanti quadri quanti sono i sostituti

Codice fiscale del sostituto che ha erogato redditi conguagliati nella CU

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90

Certificazione Unica 2015

2014

Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Con lo stesso schema previsto nella dichiarazione dei redditi il Sostituto deve indicare nella CU

i dati dei familiari fiscalmente a caricoper i quali ha attribuito le detrazioni

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91

Redditi di lavoro dipendente

Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Redditocomplessivo

Importo detrazioneDetrazione spettante

Fino a € 8.000€ 1.880

da rapportare ai giorni di lavoro

Fatti salvi gli importi minimi che competono

indipendentementedai gg. di lavoro nell’anno:

→€ 690 per i rapporti di lavoroa tempo indeterminato

→€ 1.380 per i rapporti dilavoro a tempo determinato

da € 8.001

a € 28.000

€ 978* + [902* x ( )]

* da rapportare ai giorni di lavoro

Per determinare la quota

spettante di € 902, il risultato

della proporzione si assume

nelle prime 4 cifre decimali

da € 28.001

a € 55.000

€ 978 x

da rapportare ai giorni di lavoro

Per determinare la quota spettante di € 978, il risultato della proporzione si assume nelle prime 4 cifre decimali

oltre € 55.000 Non spetta

Il reddito complessivo va considerato al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze

La detrazione per lavoro dipendente:importi per l’anno d’imposta 2014

28.000 – Reddito Complessivo20.000

55.000 – Reddito Complessivo27.000

Art. 1 Co. 127 Legge n. 147/2013 - Stabilità 2014 -

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Bonus IRPEF 80 euro

Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Art. 1 D.L. n. 66/2014

E’ riconosciuto un bonus nella forma di “credito” che non concorre alla formazione del reddito complessivo.

Condizioni per beneficiare del “credito”Per avere diritto al “credito” devono sussistere contemporaneamente tre presupposti:1. la tipologia di reddito prodotto,2. la sussistenza di un’imposta a debito al netto delle detrazioni per lavoro,3. l’importo del reddito complessivo.

1. Tipologia di reddito prodottoIl reddito complessivo nell’anno d’imposta 2014 deve essere costituito da almeno uno deiseguenti redditi:→ redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 comma 1 del TUIR, sono quindi esclusi i

redditi da pensione;→ redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50 comma 1 del TUIR quali:

‐ compensi percepiti dai soci delle cooperative (lett. a),‐ indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a

tale qualità (lett. b),‐ somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o

addestramento professionale (lett. c),‐ redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis),‐ remunerazioni dei sacerdoti (lett. d),‐ prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis),‐ compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).

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Bonus IRPEF 80 euro

Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Art. 1 D.L. n. 66/2014

2. Sussistenza di un’imposta a debito al netto delle detrazioni per lavoroL’imposta lorda determinata sui redditi precedentemente indicati deve essere superiore alledetrazioni da lavoro di cui all’art. 13 comma 1 del TUIR.Ai fini del diritto a beneficiare del “bonus”, non rileva il fatto che l’imposta lorda vengaazzerata da eventuali detrazioni diverse da quelle di lavoro dipendente quali ad esempio ledetrazioni per familiari fiscalmente a carico o detrazioni per oneri.

3. Importo del reddito complessivoIl contribuente, per l’anno d’imposta 2014, deve avere un reddito complessivo non superiorea € 26.000. Il reddito complessivo aumentato del reddito derivante da cedolare secca ediminuito della deduzione per abitazione principale, non deve essere superiore a 26.000.

Soggetti che non beneficiano del “credito”Sono esclusi dal beneficio:→ i contribuenti il cui reddito complessivo è formato da redditi diversi da quelli rappresentati

al punto 1 (redditi di pensione, assimilati al lavoro dipendente diversi da quelli indicati, dilavoro autonomo anche occasionale, fondiari, di capitale, d’impresa e redditi diversi;

→ i contribuenti che, pur essendo titolari dei redditi previsti, hanno su tali redditi un’impostalorda che non supera la detrazione da lavoro spettante;

→ i contribuenti che, pur essendo titolari dei redditi previsti ed avendo un’imposta lorda chesupera la detrazione, sono titolari di un reddito complessivo (come sopra definito) superiorea € 26.000

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Bonus IRPEF 80 euro

Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Art. 1 D.L. n. 66/2014

Determinazione del credito

Per l’anno d’imposta 2014 il credito, rapportato al periodo di lavoro nell’anno spetta:

→ per un importo annuo pari a € 640 se il reddito complessivo (al nettodell’abitazione principale) non è superiore a € 24.000,

640 : 365 x gg. di lavoro

→ per la parte di € 640 corrispondente al rapporto tra l’importo di € 26.000,diminuito del reddito complessivo, e l’importo di € 2.000, se il redditocomplessivo è superiore a € 24.000 ma non a € 26.000.

640 x ( ) : 365 x gg. lavoro

Per espressa previsione normativail credito doveva essere riconosciuto dal Sostituto d’imposta

In sede di dichiarazione dei redditiviene automaticamente riliquidato per tutti

26.000 – Reddito complessivo2.000

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Certificazione Unica 2015

2014

Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Nella CU vengono esposti i dati relativi al bonusal fine di una corretta liquidazione dello stesso

in dichiarazione dei redditi

119 - Codice bonus:1 - se il sostituto ha riconosciuto al dipendente il bonus e lo ha erogato in tutto o in parte2 - se il sostituto non ha riconosciuto al dipendente il bonus ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte

120 - Bonus erogato:È indicato l’importo del bonus erogato dal sostituto

121 - Bonus non erogato:È indicato l’importo del bonus che il sostituto ha riconosciuto ma non ha erogato

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Il BONUS nella dichiarazione

Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Rigo 66 - Bonus spettante: importo del bonus spettante determinato dal CAF sulla base dei dati risultantidalla dichiarazione (tipologia di reddito, importo reddito complessivo, gg. di lavoro)

Rigo 67 - Bonus riconosciuto in dichiarazione: nel caso in cui l’importo spettante, determinato dal CAF siasuperiore a quanto erogato dal sostituto ed esposto nel Quadro C al Rigo C14 Col. 2

Rigo 68 - Restituzione bonus non spettante: nel caso in cui l’importo spettante, determinato dal CAF siainferiore a quanto erogato dal sostituto ed esposto nel Quadro C al Rigo C14 Col. 2

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Bonus IRPEF 80 euro

Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Art. 1 commi 12, 13, 15 Legge n. 190/2014 - Stabilità 2015 -

Il “bonus 80 euro”, originariamente previsto per il solo 2014,viene reso strutturale

DETERMINAZIONE DEL CREDITO DAL 2015

Il credito, rapportato al periodo di lavoro nell’anno spetta:

→ per un importo annuo pari a € 960 se il reddito complessivo (al nettodell’abitazione principale) non è superiore a € 24.000,

960 : 365 x gg. di lavoro

→ per la parte di € 960 corrispondente al rapporto tra l’importo di € 26.000,diminuito del reddito complessivo, e l’importo di € 2.000, se il redditocomplessivo è superiore a € 24.000 ma non a € 26.000.

960 x ( ) : 365 x gg. lavoro

Ai fini della determinazione della soglia di reddito non si computano leriduzioni di base imponibile in favore dei ricercatori che tornano in Italia.

26.000 – Reddito complessivo2.000

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Incremento produttività - Quadro C

Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Somme per incremento della produttività:vanno sempre indicate al Quadro C Rigo C4

a prescindere dalla tassazionein quanto, anche se assoggettate ad imposta sostitutiva,

rilevano, per la determinazione della condizionedi capienza dell’imposta sui redditi da lavoro,

rispetto alla detrazione da lavoro,ai fini del riconoscimento del bonus IRPEF degli 80 euro

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Somme incremento produttività

Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Somme per incremento della produttivitàAggiornamento

tabella riepilogativa per la verifica del diritto alla detassazione

Anno dipercezione

sommeSomme erogate

Importo massimo

detassabile

Reddito di lavoro dipendenteanno precedente

(al lordo dei compensi detassati)

2008 Lavoro straordinario e supplementare

Premi di produttività€ 3.000 nel 2007 <Euro 30.000

2009 Premi di produttività

Somme correlate con parametri di produttività

€ 6.000 nel 2008 <Euro 35.000

2010 € 6.000 nel 2009 <Euro 35.000

2011In attuazione a quanto previsto dai contratti territoriali o aziendali correlate a incrementi di produttività e collegate ai risultati dell'andamento economico e agli utili dell'azienda.

€ 6.000 nel 2010 <Euro 40.000

2012 € 2.500 nel 2011 <Euro 30.000

2013 € 2.500 nel 2012 <Euro 40.000

2014 € 3.000 nel 2013 <Euro 40.000

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19.02.2014

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Contributo solidarietà - Pensioni

Consorzio Nazionale CAAF CGIL

A volte ritornano ….

A decorrere dall'1 gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi deitrattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoriecomplessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovutoun contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6%della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo diventi volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12% per la parte eccedentel'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18% per la parteeccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. Ai finidell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamentopensionistico complessivo lordo per l'anno considerato.

Art. 1 comma 486 Legge n. 147/2013 - Stabilità 2014 -

TRATTAMENTO MINIMO 2014: mensile € 501,38 – annuo € 6.517,94

Trattamento % Contributo Valori per l’anno 2014

Compreso fra 14 e 20 volte il trattamento minimo 6% Da € 91.251,16 a € 130.358,8

Compreso fra 20 e 30 volte il trattamento minimo 12% Da € 130.358,81 a € 195.538,20

Oltre 30 volte il trattamento minimo 18% Da € 195.538,21 in poi

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101Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Il Contributo nel Quadro C

A carico dei contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a €300.000 lordi annui è previsto un contributo di solidarietà del 3%, da applicarsisulla parte di reddito che supera il predetto importo.Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo.Il contributo di solidarietà non è dovuto sui trattamenti pensionistici giàassoggettati al contributo “pensioni” (rigo C15, colonna 1).Chi presta l’assistenza fiscale ricalcola l’ammontare del contributo disolidarietà dovuto tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e lo indica nelprospetto di liquidazione, modello 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avereeffettuato il calcolo delle imposte

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102Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Franchigia per frontalieri

Art. 1 Co. 175 Legge n. 147/2013 - Stabilità 2014 -

A decorrere dall’1.01.2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all’esteroin zone di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale,

in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto,da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano,

concorre a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente € 6.700

4

Codice che individua

il reddito da lavoro

dipendente “frontaliere”

Indicare il reddito da

lavoro dipendente

“frontaliere”al lordo

della franchigiadi € 6.700

Nella dichiarazione 2015Verrà considerato l’importo al netto della franchigia:

→ sia per calcolare il saldo 2014→ sia per calcolare l’acconto 2015

Per i redditi prodotti dal 2015la franchigia passa da € 6.700 a € 7.500

Art. 1 Co. 690 Legge n. 190/2014 - Stabilità 2015 -

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103

Certificazione Unica 2015

2014

Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Codice che individua la causale del pagamentoin relazione al tipo di reddito erogato

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104

Quadro D - Certificazione Unica 2015

Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Causale Descrizione 730

BUtilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, brevettiindustriali ecc.

Rigo D3 - Cod. 1

CUtili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, quandol’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro

Rigo D3 - Cod. 3

D Utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali Rigo D3 - Cod. 3

E Levata dei protesti cambiari esercitata dai segretari comunali Rigo D3 - Cod. 2

LRedditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali,percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad. esempio eredi e legatari dell’autore einventore)

Rigo D4 - Cod. 6

L1Redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione

Rigo D4 - Cod. 6

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105Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Causale Descrizione 730

M Prestazioni di lavoro autonomo occasionale Rigo D5 - Cod. 2

M1 Redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere Rigo D5 - Cod. 3

N

Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spese, premi e compensi erogati: nell’eserciziodiretto di attività sportive dilettantistiche, in relazione a rapporti di co.co.co di carattereamministrativo gestionale di natura non professionale resi a favore di società eassociazioni sportive dilettantistiche e di cori e bande da parte del direttore e deicollaboratori tecnici

Rigo D4 - Cod. 7

OPrestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata

Rigo D5 - Cod. 2

O1Redditi derivanti da assunzione di obblighi di fare non fare o permettere per i quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata

Rigo D5 - Cod. 3

V1 Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente Rigo D5 - Cod. 1

Quadro D - Certificazione Unica 2015

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106Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Oneri detraibili: le novità

Spese sanitarie - Interventi di prassi

2.1 Detraibilità spese osteopataD. Sono detraibili come spese mediche gli importi pagati per prestazioni rese dall’osteopata?

R. In considerazione del parere fornito dal Ministero della salute, si ritiene che le prestazioni resedagli osteopati non consentano la fruizione della detrazione … e che le spese per prestazioni diosteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute,sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie.

2.2 Detraibilità spese biologo nutrizionistaD. Sono detraibili come spese mediche gli importi pagati per prestazioni rese dal biologonutrizionista?

R. In considerazione dei chiarimenti forniti dal Ministero della salute, si ritiene che le spesesostenute per visite nutrizionali, con conseguente rilascio di diete alimentari personalizzate,eseguite da biologi, siano detraibili …. Ai fini della detrazione, dal documento di certificazione delcorrispettivo rilasciato dal biologo dovranno risultare la specifica attività professionale e ladescrizione della prestazione sanitaria resa, mentre non è necessaria la prescrizione medica.

Circolare 11/E 21.05.2014

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107Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Oneri detraibili: le novità

Interessi Passivi per mutui - Interventi di prassi3.1 Acquisto di immobili da accorpare catastalmenteD. Sono detraibili gli interessi passivi di un secondo mutuo contratto per l’acquisto di un’abitazione principaleadiacente alla abitazione principale (sulla quale era stato contratto il primo mutuo al momento dell’acquisto) postoche dopo il secondo acquisto viene effettuata una variazione catastale unificando le due unità immobiliari edottenendo così un’unica unità immobiliare presso la quale il contribuente già aveva la residenza?

R. Il contribuente che acquista un’unità immobiliare adiacente alla propria abitazione principale, conl’intenzione di accorparle, può fruire della detrazione per gli interessi passivi relativi al mutuocontratto per detto acquisto …. Dopo che sia stato realizzato l’accorpamento, risultante anche dallevariazioni catastali in modo da risultare un’unica abitazione principale. Il limite di € 4.000 deveessere riferito all’ammontare complessivo degli interessi e oneri accessori relativi ai due mutui accesiper l’acquisto delle unità da accorpare…. Nel caso in cui il mutuo relativo al secondo acquisto siasuperiore al costo del secondo immobile, occorre rideterminare in proporzione l’importo degliinteressi detraibili

3.2 Mutuo per la costruzione abitazione principale - Coniuge a caricoD. L’art. 15 del TUIR prevede che se uno dei due coniugi, comproprietari e cointestatari del mutuo per acquistoabitazione principale, sia fiscalmente a carico dell’altro, questo può fruire anche della quota di detrazione spettante alconiuge. Si chiede di conoscere se detta disposizione sia applicabile anche nella diversa ipotesi in cui il mutuo siafinalizzato alla ristrutturazione o costruzione dell’abitazione principale.

R. In mancanza di una disposizione analoga a quella introdotta dalla L. 388/2000 in relazione alletipologie di mutuo contemplate dalla lettera b) dell’art. 15, comma 1, del TUIR, in caso di mutuocontratto per la costruzione dell’abitazione principale, la quota di interessi del coniuge fiscalmente acarico non può essere portata in detrazione dall’altro coniuge.

Circolare 11/E 21.05.2014

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108Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Oneri detraibili: le novità

Altri - Interventi di prassi7.2 Detraibilità spese per diverse forme di asili nidoD. Nella Provincia di Bolzano, prevalentemente, nell’ambito di cooperative sociali regolarmente convenzionate con i

Comuni, operano alcune figure professionali iscritte in apposito albo provinciale, che offrono presso il loro domicilio servizi di cura ed educazione all'infanzia. Tali soggetti sono definiti "Tagesmutter" (c.d. mamma di giorno). Si chiede se queste strutture possono essere assimilate agli asili nido privati; si precisa che il contribuente provvede al pagamento della “retta” direttamente nei confronti della cooperativa sociale che rilascia quietanza.

R. .. Si precisa che le spese sostenute dai genitori per le prestazioni di assistenza domiciliareall’infanzia fornite nella provincia di Bolzano ai sensi della legge provinciale n. 8 del 1996 possoessere ammesse alla detrazione d’imposta. Rimane ferma negli altri casi la necessità di verificare inconcreto l’affinità dei presupposti e delle finalità del servizio di assistenza domiciliare all’infanzia aquelle degli asili nido, nonché la conformità dello svolgimento delle attività, quanto a modalitàgestionali e caratteristichestrutturali.

Circolare 11/E 21.05.2014

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109Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Oneri detraibili: le novità

Condizioni e limiti di detraibilità ASSICURAZIONI

D.L. 102/2013 Art. 12 Commi 1 e 2

DATA DI STIPULA

O RINNOVO

DEL CONTRATTO

OGGETTO DEL

CONTRATTO

CONDIZIONI

RICHIESTE

LIMITE DI

SPESA

Fino al 31.12.2000Assicurazione vita

e infortuni

Contratto:

di durata non inferiore a 5 anni che non consenta la concessione di prestiti nel

periodo di durata minima € 530

Dal 1.01.2001 AssicurazioneRischio morte o invalidità permanente superiore al

5%

Non rileva la data Assicurazione

Rischio di non autosufficienza nel compimentodegli atti della vita quotidiana

La compagnia di assicurazione non può recederedal contratto

€ 1.291,14

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110Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Oneri detraibili: le novità

Assicurazioni doppio limite di detraibilità

I premi sono detraibili per un importo complessivo non superiore a € 530Limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di

non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana,si applica il limite di detraibilità di € 1.291,14

al netto dei premi aventi per oggettoil rischio di morte o di invalidità permanente

36

37

Massimo € 530

Massimo € 1.291,14

Codice 36 + Codice 37 Massimo € 1.291,14

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111Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Oneri detraibili: le novità

Erogazioni a favore delle ONLUS

Aumenta la percentuale di detrazione

che passa dal 24 al 26%

Art. 15 Commi 2 e 3 Legge n. 96/2012

41 Massimo € 2.065

Detrazione 26%

Per somme erogate dal 2015L’importo massimo su cui calcolare il 26%

sarà di € 30.000Art. 1 Co. 137 e 138 Legge n. 190/2014 - Stabilità 2015 -

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112Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Oneri detraibili: le novità

Erogazioni a favore dei PARTITI POLITICI

L’importo di spesa detraibile deve essere compreso

tra € 30 e € 30.000Aumenta la percentuale di detrazione

che passa dal 24 al 26%

Art. 15 Commi 2 e 3 Legge n. 96/2012

42 Importo compreso tra € 30 e € 30.000

Detrazione 26%

Codice “42” - Erogazioni liberali ai partiti politiciL’importo dichiarato deve essere compreso tra € 30 e € 30.000.Se è stato indicato un importo < a € 30 tale importo deve essereridotto a zero; se invece è indicato un importo > a € 30.000,l’importo deve essere riportato a tale limite

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114Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Oneri deducibili: le novità

Acquisto - Costruzione - Ristrutturazionedi abitazioni da dare in locazione

D.L. 133/2014 Art. 21

Per l’acquisto, effettuato dall’1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unitàimmobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione, invendute alladata del 12.11.2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L.n. 133/2014) od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro erisanamento conservativo (art. 3, co. 1 lett. d) e c) del D.P.R. n. 380/2001),cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e dacooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato i predetti interventi èriconosciuta all’acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale,una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% del prezzo di acquistodell’immobile risultante dall’atto di compravendita nel limite massimocomplessivo di spesa di € 300.000, nonché degli interessi passivi dipendenti damutui contratti per l’acquisto delle unità immobiliari medesime

segue

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115Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Oneri deducibili: le novità

Acquisto - Costruzione - Ristrutturazionedi abitazioni da dare in locazione

D.L. 133/2014 Art. 21

La deduzione spetta, nella medesima misura e nel medesimo limite massimocomplessivo, anche per le spese sostenute dal contribuente persona fisica nonesercente attività commerciale per prestazioni di servizi, dipendenti da contrattidi appalto, per la costruzione di unità immobiliare a destinazione residenzialesu aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell’inizio deilavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini delladeduzione le predette spese di costruzione sono attestate dall’impresa cheesegue i lavori.Fermo restando il limite massimo complessivo di € 300.000, la deduzione spettaanche per l’acquisto o realizzazione di ulteriori unità immobiliari da destinarealla locazione.

segue

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116Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Oneri deducibili: le novità

Acquisto - Costruzione - Ristrutturazionedi abitazioni da dare in locazione

D.L. 133/2014 Art. 21

La deduzione spetta a condizione che:→ l'unità immobiliare acquistata o costruita sia destinata, entro sei mesi

dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione peralmeno otto anni e sempreché tale periodo abbia carattere continuativo; ildiritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabilial locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddettoperiodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddettarisoluzione del precedente contratto;

→ l'unità immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e non siaclassificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

→ l'unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, aisensi del D.M. n. 1444/1968 (parti del territorio destinate ad usi agricoli edalla realizzazione degli impianti annessi, nonché alle residenze agricole);

segue

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117Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Oneri deducibili: le novità

Acquisto - Costruzione - Ristrutturazionedi abitazioni da dare in locazione

D.L. 133/2014 Art. 21

La deduzione spetta a condizione che:→ l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A

o B;→ il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione

di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 380/2001 (canoni predeterminati dallecompetenti regioni ove esistenti) ovvero non sia superiore al minoreimporto tra il canone definito ai sensi dell'art. 2, co. 3, della L. n. 431/1998(contratti a canone concordato) e quello stabilito ai sensi dell'art. 3, co. 114,della L. n. 350/2003 (locazione a canone speciale);

→ non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado (genitori – figli) tralocatore e locatario.

segue

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118Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Oneri deducibili: le novità

Acquisto - Costruzione - Ristrutturazionedi abitazioni da dare in locazione

ALLOGGIRealizzati in

CONVENZIONEEnti Locali

SI

Per la VENDITA e per la locazione

ART. 18DPR 380/2001

La deduzione è ammessa seil contratto di locazione prevede

il CANONE determinato dalla convenzione

e tale condizione è citata nel contratto

Per la VENDITA e per la locazione

a canone specialeART. 3 co.114L. 350/2003

Superficie complessivanon superiore a

100 mq.

La misura del canone annuo

non deve eccedere il 5% del valore convenzionalestabilito per la

vendita, da

CONFRONTARE

Conil canone

concordato art. 2 co. 3

L. 431/1998

La deduzioneè ammessa seil contratto di

locazioneprevede

il CANONEminore tra i due

NO

NONÈ AMMESSA LA

DEDUZIONE

Per stabilire se spetta la deduzione, vedere:‐ Contratto di compra-vendita dell’immobile per stabilire

il limite del 5%‐ Conoscere l’importo del Canone concordato art. 2 co. 3

L. 431/1998‐ Verificare se nel contratto è applicato il minore tra i due

Per stabilire se

spetta la deduzione,

vedere:contratto locazione

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119Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Oneri deducibili: le novità

Acquisto - Costruzione - Ristrutturazionedi abitazioni da dare in locazione

D.L. 133/2014 Art. 21

La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dalperiodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e nonè cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di leggeper le medesime spese.

segue

ATTENZIONEIn caso di acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale

facenti parte di edifici interamente ristrutturati,la deduzione dal reddito del 20% del prezzo di acquisto

è alternativaalla detrazione del 50% calcolata sul 25% del prezzo di acquisto.

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120Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Oneri deducibili: le novità

Acquisto - Costruzione - Ristrutturazionedi abitazioni da dare in locazione

Data di stipula del contratto di locazionedell’immobile acquistato o costruito

Spesa sostenuta per l’acquisto o la costruzionedell’immobile dato in locazione, entro il limite di € 300.000

Importo degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquistodelle unità immobiliari oggetto dell’agevolazione

La deduzione spettante viene calcolata e ripartita dal CAF in 8 rate di pari importoSe la deduzione spetta per l’acquisto o la costruzione di più immobili, deve essere

compilato un rigo E32 per ciascun immobile utilizzando ulteriori moduli L’ammontare complessivo delle spese indicate

non può comunque essere superiore a € 300.000.

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121Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Recupero del patrimonio edilizio

Art. 1 Co. 47 Legge 190/2014 - Stabilità 2015

Anno in cui sono state sostenute

le spese

Misura della

detrazioneLimite massimo su cui calcolare la detrazione

Numero rate

2005 36%€ 48.000 per immobile, persona

€ 100.000 per manutenzione o salvaguardia dei boschi10

dall’1.01.2006

al 30.09.200641%

€ 48.000 per immobile, persona€ 100.000 per manutenzione o salvaguardia dei boschi

10

dall’1.10.2006

al 31.12.200636%

€ 48.000 per immobile€ 100.000 per manutenzione o salvaguardia dei boschi

10

dall’1.01.2007

al 25.06.201236% € 48.000 per immobile 10

dal 26.06.2012

al 31.12.2015*50%* € 96.000 per immobile 10

dal 4.08.2013

al 31.12.2015**65%

€ 96.000 per immobile in relazione ad interventi volti all’adozione di misure

antisismiche su immobili ubicati in zone definitead alta pericolosità sismica

10

* Termine e misura detrazione prorogato dalla Legge di stabilità 2015 in quanto la Legge di stabilità2014 aveva previsto il 50% fino al 2014 e il 40% per le spese sostenute dal 2015.

** Termine e misura detrazione prorogato dalla Legge di stabilità 2015 in quanto la Legge di stabilità2014 aveva previsto il 65% fino al 2014 e il 50% per le spese sostenute dal 2015.

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122Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Manutenzione straordinariaIntrodotti tra gli interventi di manutenzione straordinaria

anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari

con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari

nonché del carico urbanistico,purché non sia modificata

la volumetria complessiva degli edificie si mantenga l’originaria destinazione d’uso.

Recupero del patrimonio edilizio

D.L. 133/2014 Art. 17

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123Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Immobili facenti parte di edifici interamente ristrutturati

ATTENZIONEIn caso di acquisto di unità immobiliari

a destinazione residenzialefacenti parte di edifici interamente ristrutturati,

la detrazione del 50% calcolata sul 25% del prezzo di acquistoè alternativa

alla deduzione dal reddito del 20% del prezzo di acquisto

Recupero del patrimonio edilizio

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124Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Recupero del patrimonio edilizio - Interventi di prassi4.1 Familiare conviventeD. E’ possibile detrarre la spesa effettivamente sostenuta dal familiare convivente se le fatture e i bonifici non sono alui intestati?

R. Fatture e bonifici a lui intestati … Si tratta di un’indicazione da seguire nella generalità dei casiche non preclude, tuttavia, la possibilità di applicare il più recente orientamento assunto con idocumenti di prassi … , alle medesime condizioni, nel caso in cui la spesa sia stata in partesostenuta dai familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile sul quale sono effettuatigli interventi di ristrutturazione.Al riguardo, si precisa che l’annotazione sui documenti della percentuale di spesa sostenuta deveessere effettuata fin dal primo anno di fruizione del beneficio e che il comportamento deicontribuenti deve essere coerente con detta annotazione. È esclusa la possibilità di modificare, neiperiodi d’imposta successivi, la ripartizione della spesa sostenuta.

4.2 Lavori su parti comuni ed immobile di proprietà del coniuge incapienteD. Il proprietario dell’immobile non ha redditi, le spese sulle parti comuni dell’edificio, documentate dal condominioe a lui intestate, possono essere detratte dal coniuge convivente?

R. Per quanto detto la scrivente ritiene che nel caso in esame il contribuente, coniuge convivente delproprietario dell’immobile, possa portare in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi lespese sostenute relative ai lavori condominiali pagate con assegno bancario tratto sul contocorrente cointestato ai due coniugi. Sul documento rilasciato dall’amministratore comprovante ilpagamento della quota millesimale relativa alla spese in questione il coniuge convivente dovràindicare i propri estremi anagrafici e l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese.

Circolare 11/E 21.05.2014

Recupero del patrimonio edilizio

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125Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Recupero del patrimonio edilizio - Interventi di prassi4.3 Ripartizione delle spese in assenza di condominioD. Si chiede se, in assenza di un obbligo giuridico di costituzione del condominio e relative tabelle millesimali, icomproprietari possano suddividere la spesa sulla base di un rendiconto che tenga conto degli importi effettivamente pagatio se sia necessario ripartire in parti uguali la spesa.

R. .. La nascita del condominio si determina automaticamente “senza che sia necessaria deliberazionealcuna, nel momento in cui più soggetti costruiscano su un suolo comune, ovvero quando l’unicoproprietario di un edificio ne ceda a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzandol’oggettiva condizione del frazionamento”. Il condominio - per effetto dell’art. … - ha assunto la qualifica disostituto d’imposta, tenuto ad effettuare la ritenuta di acconto ogni qualvolta corrisponda compensi .. ,pertanto, è necessario che lo stesso sia provvisto di codice fiscale, indipendentemente dalla circostanza chenon sia necessario, ai sensi dell’art. …, nominare un amministratore ... Al fine di beneficiare delladetrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni .. , i condomini che, non avendone l'obbligo,non abbiano nominato un amministratore dovranno obbligatoriamente richiedere il codice fiscale edeseguire tutti gli adempimenti previsti dalla richiamata disposizione a nome del condominio stesso. Perquanto concerne i pagamenti è necessario effettuare i bonifici indicando, oltre al codice fiscale delcondominio, anche quello del condomino che effettua il pagamento, che potrà essere trattoindifferentemente sul conto corrente bancario ovvero postale di uno dei condomini, a tal fine delegatodagli altri, o su conto appositamente istituito, demandando all'accordo degli interessati la definizione dellemodalità interne di regolazione del pagamento, fermo restando il principio che la detrazione può spettaresoltanto in ragione delle spese effettivamente sostenute da ciascuno e il rispetto delle altre prescrizionistabilite dal decreto … Per la ripartizione delle spese relative alla parti comuni alle unità immobiliari icondomini dovranno concorrere alle stesse in ragione dei millesimi di proprietà o ai diversi criteriapplicabili ai sensi del codice civile .. . Infine, … i documenti giustificativi delle spese relative alle particomuni dovranno essere intestati al condominio.

Circolare 11/E 21.05.2014

Recupero del patrimonio edilizio

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126Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Recupero del patrimonio edilizio - Interventi di prassi

4.4 Spese sostenute mediante finanziamentoD. Sono detraibili le spese sostenute dal contribuente per lavori riconducibili agli interventi direcupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici in caso di pagamentoeffettuato da una società finanziaria a seguito del finanziamento della spesa del contribuente?

R. Si ritiene che se il pagamento delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o diriqualificazione energetica degli edifici sia materialmente effettuato dalla società finanziaria che haconcesso un finanziamento al contribuente, quest’ultimo possa fruire della detrazione per gliinterventi in esame a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo alsoggetto fornitore con un bonifico bancario o postale recante tutti i dati previsti dalle disposizioni diriferimento (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codicefiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita IVA del soggettoa favore del quale il bonifico è effettuato) in modo da consentire … di operare la ritenuta del 4% .. eil contribuente abbia copia della ricevuta del bonifico. L’anno di sostenimento della spesa saràquello di effettuazione del bonifico da parte dalla finanziaria al fornitore della prestazione. Rimaneferma la necessaria sussistenza degli altri presupposti per la fruizione delle detrazioni richiesti dalledisposizioni in esame.

Circolare 11/E 21.05.2014

Recupero del patrimonio edilizio

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127Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Recupero del patrimonio edilizio - Interventi di prassi

4.5 Bonifico con causale errataD. Si chiede se sia possibile riconoscere la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia nelcaso in cui il contribuente nella causale del bonifico effettuato nel 2012 abbia riportato erroneamentei riferimenti normativi dell’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici in luogo diquella previste per le ristrutturazioni edilizie. Si precisa che la banca ha regolarmente applicato laritenuta del 4%.

R. Nell’ipotesi in cui l’indicazione nella causale del bonifico dei riferimenti normativi delladetrazione per la riqualificazione energetica degli edifici in luogo di quella per gli interventi direcupero del patrimonio edilizio sia dovuta a un mero errore materiale e non abbia pregiudicatol’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%, si ritiene che la detrazione possa comunque esserericonosciuta, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa. Le medesimeconclusioni possono applicarsi anche nel caso opposto in cui, per un errore materiale, nella causaledel bonifico siano stati indicati i riferimenti normativi degli interventi di recupero del patrimonioedilizio in luogo di quelli della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici, fermorestando il rispetto dei presupposti per la fruizione di quest’ultima detrazione.

Circolare 11/E 21.05.2014

Recupero del patrimonio edilizio

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128Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Recupero del patrimonio edilizio - Interventi di prassi

4.6 Acquisto box pertinenzialeD. Madre e figlia, all’atto dell’acquisto di un box, risultano conviventi nell’appartamento cui il predettobox è pertinenziale. La fattura per l’acquisto è emessa a nome della figlia proprietaria, ma il bonifico èeseguito dalla madre, che ha sostenuto la spesa. Di ciò, peraltro, viene data notizia anche nel rogito. Sichiede chi possa fruire della detrazione posto che l’art. 16-bis del TUIR fa riferimento alle “spesesostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente” per “la realizzazione di autorimesse oposti auto pertinenziali”.

R. La necessaria costituzione del vincolo pertinenziale comporta che la detrazione per gli interventiin esame abbia come presupposto l’acquisto da parte del proprietario o del titolare di un dirittoreale sull’unità immobiliare che può costituire tale vincolo. Ciò premesso, si ricorda che con circolaren. 15/E del 2005, par. 7.2, è stato ritenuta ammissibile la fruizione della detrazione in esame daparte del coniuge convivente per la costruzione di un box pertinenziale di proprietà dell’altroconiuge, a carico del primo. Fermo restando che il vincolo pertinenziale deve risultare dall’atto diacquisto, si ritiene che la detrazione competa al soggetto, familiare convivente, che haeffettivamente sostenuto la spesa, attestando sulla fattura che le spese per gli interventiagevolabili sono dallo stesso sostenute ed effettivamente rimaste a carico.

Circolare 11/E 21.05.2014

Recupero del patrimonio edilizio

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129Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Recupero del patrimonio edilizio – Novità per il 2015

Comma 48

E’ stato allungato da 6 a 18 mesi il periodo entro il quale l’impresaristrutturatrice/cooperativa, può cedere/assegnare l’unitàimmobiliare oggetto di intervento di recupero, consentendoall’acquirente/assegnatario di beneficiare della detrazione del 50%(fino al 31.12.2015) o 36% (dall’1.1.2016)

Comma 657

Dal 2015 passa dal 4% all’8% la ritenuta d’acconto sui bonifici

Art. 1 Legge n. 190/2014 - Stabilità 2015

Recupero del patrimonio edilizio

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130Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Arredo immobili ristrutturati

Numero rata per la quale si fruisce delladetrazione nell’anno d’imposta

Spesa sostenuta nel limite massimo di € 10.000 per ogniimmobile oggetto di intervento di recupero edilizio

Circolare 11/E 21.05.2014

Interventi di prassi5.1 Interventi che consentono la fruizione del bonusTra gli interventi che danno diritto alla detrazione l’Agenzia ha ricompreso anche quelli cheutilizzano fonti rinnovabili di energia e quelli finalizzati al risparmio energetico se riconducibili allamanutenzione straordinaria. Gli interventi finalizzati al risparmio energetico, che beneficiano dellamaggiore detrazione del 65%, non possono costituire presupposto per fruire della detrazione perl’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

5.2 Bonus mobili e acquisto box pertinenzialiLa detrazione non è ammessa nel caso in cui l’intervento consista nella realizzazione di boxpertinenziali

segue

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131Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Arredo immobili ristrutturati

Circolare 11/E 21.05.2014

Interventi di prassi5.3 Bonus mobili e pagamento mediante bonificoSe il pagamento avviene mediante bonifico lo stesso deve contenere:→ Causale del versamento che riporta i riferimenti legislativi già previsti per i bonifici relativi spese

per lavori di recupero del patrimonio edilizio;→ Codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa;→ Codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

5.5 Acquisto mobili all’esteroIl bonifico può non contenere il codice fiscle o partita IVA del beneficiario qualora il pagamentovenga effettuato mediante bonifico internazionale

5.6 Data di acquisto mobili e grandi elettrodomesticiLa legge di stabilità 2014, .. ha esteso al 31.12.2014 l’arco temporale entro cui è possibile sostenere le spese per l’acquisto dei mobili, senza introdurre alcun vincolo temporale nella consequenzialità tra l’esecuzione dei lavori e l’acquisto dei mobili. Pertanto, si conferma anche per il 2014 l’indicazione circa la possibilità di fruire del bonus mobili per i contribuenti che abbiano sostenuto a decorrere dal 26 giugno 2012 spese per gli interventi edilizi.

5.7 Importo complessivo ammissibile alla detrazioneL’ammontare complessivo di € 10.000 deve essere calcolato considerando le spese sostenute nelcorso dell’intero arco temporale che va dal 6.06.2013 al 31.12.2014, anche nel caso di successivi edistinti interventi edilizi che abbiano interessato un’unità immobiliare.

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133Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Riqualificazione energetica

Art. 1 Co. 47 Legge 190/2014 - Stabilità 2015

Tipologia di impiantiammessi alla detrazione

Importo massimo spesa detraibileImporto

massimo della detrazione

DETRAZIONE 55% DETRAZIONE 65%

fino al 5.06.2013dal 6.06.2013

al 31.12.2015*Riqualificazione energetica di edifici

esistenti per conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria

Art. 1 comma 344, L. 296/2006

€ 181.818,18 € 153.846,15 € 100.000

Cappotti, finestre, tetti e pavimenti con bassa trasmissione termicaArt. 1 comma 345, L. 296/2006

€ 109.090,91 € 92.307,69 € 60.000

Installazione di pannelli solariper la produzione di acqua calda

Art. 1 comma 346, L. 296/2006€ 109.090,91 € 92.307,69 € 60.000

Sostituzione di impianti di riscaldamento con uno dotato

di caldaia a condensazioneArt. 1 comma 347, L. 296/2006

€ 54.545,45 € 46.153,85 € 30.000

* Termine e misura detrazione prorogato dalla Legge di stabilità 2015 in quanto la Legge di stabilità2014 aveva previsto il 65% dal 6.06.2013 al 31.12.2014 e il 50% per le spese sostenute dall’1.01 al31.12.2015.

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134Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Riqualificazione energetica

Art. 1 Co. 47 Legge 190/2014 - Stabilità 2015

Interventi su parti comuni degli edifici condominiali o che

interessano tutte le unità di cui si compone il condominio

Importo massimo spesa detraibileImporto

massimo della detrazione

DETRAZIONE 55% DETRAZIONE 65%

fino al 5.06.2013dal 6.06.2013

al 31.12.2015*Riqualificazione energetica di edifici

esistenti per conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria

Art. 1 comma 344, L. 296/2006

€ 181.818,18 € 153.846,15 € 100.000

Cappotti, finestre, tetti e pavimenti con bassa trasmissione termicaArt. 1 comma 345, L. 296/2006

€ 109.090,91 € 92.307,69 € 60.000

Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua caldaArt. 1 comma 346, L. 296/2006

€ 109.090,91 € 92.307,69 € 60.000

Sostituzione di impianti di riscaldamento con uno dotato di caldaia

a condensazioneArt. 1 comma 347, L. 296/2006

€ 54.545,45 € 46.153,85 € 30.000

* Termine e misura detrazione prorogato dalla Legge di stabilità 2015 in quanto la Legge di stabilità2014 aveva previsto il 65% dal 6.06.2013 al 30.06.2015 e il 50% per le spese sostenutedall’1.07.2015 al 30.06.2016.

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135Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Riqualificazione energetica

Art. 12 D.Lgs. N. 175/2014 – Decreto Semplificazioni

Abrogata la comunicazione all’Agenzia delle entrateper i lavori che proseguono per più periodi di impostache doveva essere inviata entro il 31 marzo dell’anno

successivo a quello in cui le spese erano state sostenute.

In applicazione del principio del favor rei devono ritenersi nonapplicabili la sanzione di € 258 (Circ. 21/E/2010) anche in relazione afattispecie di omesso o irregolare invio della comunicazionecommesse prima del 13.12.2014 per le quali, alla medesima data,non sia intervenuto provvedimento di irrogazione definitivo.

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136Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Riqualificazione energetica

Riqualificazione energetica - Interventi di prassi

6.1 Interventi eseguiti da ditte individuali o società su immobili strumentali presso i quali è svoltal’attivitàD. Si chiede di conoscere se siano detraibili le spese sostenute da imprese individuali e società, chesvolgono attività di installazione di caldaie o infissi con i requisiti per il risparmio energetico(detrazione 65%), per l’installazione di detti impianti negli immobili strumentali presso i quali vienesvolta l'attività.

R. Con riferimento al quesito posto – concernente la possibilità di fruire della detrazione da parte diimprese individuali e società per interventi (installazione di caldaie e infissi esterni) realizzati inproprio su immobili strumentali presso i quali è svolta l'attività – si osserva che la normativa diriferimento non prevede ostacoli al riconoscimento della detrazione nell’ipotesi prospettata,ammettendo al beneficio i soggetti in precedenza indicati per particolari tipologie di interventirealizzati su immobili dagli stessi posseduti o detenuti. In tal caso, coerentemente con quantoaffermato nella circolare n. 121/E del 1998, par. 2.3, sussistendo gli altri presupposti, la detrazionecompete anche per gli interventi realizzati in economia con riferimento ai costi imputabiliall’intervento (quali, ad esempio, i materiali acquistati o prelevati dal magazzino quando l’acquistodi tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione dell’intervento, lamano d’opera diretta, i costi industriali imputabili all’intervento) in base alla corretta applicazionedei principi contabili.

Circolare 11/E 21.05.2014

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137Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Riqualificazione energetica

Tra le spese per le quali è possibile fruire della detrazione del 65%sono state introdotte:→ L’acquisto e la posa in opera di schermature solari sostenute

dall’1.01.2015 al 31.12.2015, fino ad un valore massimo delladetrazione di € 60.000 corrispondente ad una spesa massima di €92.307,69

→ L’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazioneinvernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati dabiomasse combustibili sostenute dall’1.01.2015 al 31.12.2015,fino ad un valore massimo della detrazione di € 30.000corrispondente ad una spesa massima di € 46.153,85.

2015

Art. 1 Co. 47 Legge 190/2014 - Stabilità 2015

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138Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Detrazioni per gli inquilini

Intervento di prassiCompatibilità tra deduzione per abitazione principale

e detrazione “inquilini”

Nel caso in cui il contribuentesia proprietario di un immobile dato in uso gratuito ad un familiare

che lo utilizza come abitazione principale e contemporaneamente

sia titolare di un contratto di locazione per l’immobile che adibisce a propria abitazione principale,

la detrazione per canoni di locazione e la deduzione prevista per l’abitazione principale

sono tra loro compatibili.

Il contribuente deve dichiarare l’immobile di proprietà dato in uso alfamiliare nel Quadro B con Utilizzo 1 e nel contempo indicare nella sez. Vdel quadro E i dati per fruire della detrazione per canoni di locazione.

Circolare 11/E 21.05.2014 punto 7.1

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139Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Detrazioni per gli inquilini

Inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale

Per il triennio 2014 – 2016, ai soggetti titolari di contratto di locazione dialloggio sociale, adibito a propria abitazione principale, spetta unadetrazione pari a:

→ € 900 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71;

→ € 450 se il reddito complessivo supera € 15.493,71 ma non €30.987,41.

Se la detrazione è superiore all’imposta lorda diminuita delle detrazione perfamiliari a carico e per lavoro, è riconosciuto un importo pari alla quota didetrazione che non ha trovato capienza

Art. 7 D.L. 47/2014

segue

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140Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale

ALLOGGIOSociale

D.M.22.04.2008

ASSEGNATOIN LOCAZIONE

Proprietaripotrebbero essere

ex IACPma anche privati

La detrazione è ammessa sel’immobile ha i requisiti di

alloggio socialecome previsto dal D.M. 22.04.2008 e

l’atto di assegnazione in locazioneprevede il canone predefinito

per tali immobili

Per stabilire se spetta la detrazione, vedere:‐ Contratto di assegnazione in locazione (non è un contratto ai sensi della L. 431/1998) per verificare se si tratta di alloggio

sociale e se il canone è quello previsto per tali alloggi.‐ In mancanza dei previsti riferimenti nel contratto di locazione, il locatario deve produrre una dichiarazione del locatore

(proprietario) che attesti le condizioni previste sia in relazione alla tipologia di immobile sia in relazione al canone applicato.

Detrazioni per gli inquilini

Art. 7 D.L. 47/2014

Codice che identifica la detrazione per inquilini di alloggio sociale

4

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141Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Affitto terreni agricoli ai giovani

Art. 7 D.L. n. 91/2014

Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai trentacinque anni,

spetta, una detrazione del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli diversi da quelli di proprietà dei genitori,

entro il limite di € 80 per ciascun ettaro preso in affittoe fino a un massimo di € 1.200 annui.

A tal fine, il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta.

Se la detrazione è superiore all’imposta lorda diminuita delle detrazione perfamiliari a carico e per lavoro, il CAF riconoscerà un credito pari alla quota didetrazione che non ha trovato capienza nell’imposta.

Importo massimo del canone annuo da indicare € 6.318(6.318 x 19% = 1.200,42)

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142Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Crediti d’imposta

Erogazioni liberali Cultura - Art BonusIl credito, denominato anche “Art Bonus” spetta ai soggetti che effettuanoerogazioni liberali in denaro per:→ interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali

pubblici;→ il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza

pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione;→ la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di

quelle esistenti di enti o di istituzioni pubbliche che, senza scopo dilucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Il credito è riconosciuto anche nel caso in cui il versamento sia effettuato infavore dei soggetti concessionari o affidatari dei beni culturali pubblici.

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTAL’importo del credito spettante è pari al 65% dell’erogazione effettuata nel limite del 15% del reddito imponibile (per le persone fisiche) ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Art. 1 D.L. 83/2014 così come modificato dall’art. 1 comma 11 Legge 190/2014 - Stabilità 2015 - Circolare n. 24/E del 31.07.2014 -

segue

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143Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Crediti d’imposta

Erogazioni liberali Cultura - Art BonusLa nuova agevolazione, che ha natura temporanea, è prevista:

→ per gli anni 2014 e 2015 - 65% dell’erogazione effettuata→ per l’anno 2016 - 50% dell’erogazione effettuata.

La parte della quota annuale non utilizzata può essere recuperata negli annisuccessivi riportandola nelle dichiarazioni dei redditi degli anni seguentisenza limite di tempo.

ADEMPIMENTILe erogazioni liberali, devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:→ Banca o ufficio postale;→ sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997 e cioè

carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Art. 1 D.L. 83/2014 – Circolare n. 24/E del 31.07.2014

segue

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144Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Crediti d’imposta

Erogazioni liberali Cultura - Art BonusATTENZIONE

Per le erogazioni che possono essere ricompresenel cosiddetto ”Art Bonus”

non spetta la detrazione d’imposta del 19%per le erogazioni liberali a sostegno della cultura

(Righi E8-E12 codici “26”, “27” e “28”)

Va indicato l’ammontare delle erogazioni liberali effettuate

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145Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Art. 1, comma 637, Legge n. 190/2014 - Stabilità 2015 -

Ravvedimento operoso

Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate si potrà accedere alravvedimento operoso anche se sono iniziati ispezioni, accessi o verifiche salvola notifica degli atti di liquidazione, di accertamento, comprese le comunicazionirecanti le somme ai sensi dell’art. 36-bis e e 36-ter del DPR 600/73.

RIDUZIONE TERMINE

A 1/10 del minimo in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto

Entro 30 gg. dalla data della violazione

A 1/9 del minimo per la regolarizzazionedegli errori e delle omissioni, anche se

incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo

Entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione

o dall’omissione o errore

A 1/8 del minimo x la regolarizzazionedegli errori e delle omissioni, anche se

incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo

Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel

corso del quale è stata commessa la violazione

si applicano anche ai tributi locali (IMU, TASI, ecc.)segue

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146Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Art. 1, comma 637, Legge n. 190/2014 - Stabilità 2015 -

Ravvedimento operoso

RIDUZIONE TERMINE

A 1/7 del minimo per la regolarizzazionedegli errori e delle omissioni, anche se

incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo

Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivonel corso del quale è stata commessa la

violazione ovvero entro due anni dall’omissione o dall’errore

1/6 del minimo per la regolarizzazionedegli errori e delle omissioni, anche se

incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo

Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivonel corso del quale è stata commessa la

violazione ovvero oltre due anni dall’omissione o dall’errore

A 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori/omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del

tributo.

Dopo la consegna del PVC(processo verbale di constatazione)

A 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della

dichiarazione.

Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.

solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate segue

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147Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Ravvedimento operoso

INTERESSE LEGALE/RAVVEDIMENTO OPEROSO(Art. 1284 c.c. – Decreti MEF 11.12.2014 e 22.12.2014)

Dall’1.1.2015 il tasso legale è passato dall’1% allo 0,5%

ART. 36-BIS DPR 600/1973Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazionefinanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delledichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delleimposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsispettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e daisostituti d'imposta

ART. 36-TER DPR 600/1973Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entroil 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dipresentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate daicontribuenti

segue

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148Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Ravvedimento operoso

VERSAMENTO SANZIONE IRROGABILE RAVVEDIMENTO

1° giorno successivo alla scadenza2%

(pari a 1/15 del 30%)0,2%

(1/10 del 2%)

2° giorno successivo alla scadenza4%

(pari a 2/15 del 30%)0,4%

(1/10 del 4%)

Per ogni giorno in più fino al 14° 6%, 8%... 28%) 0,6%, 0,8% .. 2,8%

Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza

30%3%

(1/10 del 30%)

Dal 31° giorno e fino al 90° giorno successivo al termine per la

presentazione della dichiarazione (se prevista) sennò entro 90 gg.

dalla violazione

30%3,33%

(1/9 del 30%)

RAVVEDIMENTO OPEROSOViolazione: omesso, insufficiente, tardivo versamento

Art. 1, comma 637, Legge n. 190/2014 - Stabilità 2015 -

segue

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149Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Ravvedimento operoso

Art. 1, comma 637, Legge n. 190/2014 - Stabilità 2015 -

VERSAMENTO SANZIONE IRROGABILE RAVVEDIMENTO

Dal 91° giorno e fino al termine per la presentazione della dichiarazione relativa

all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (se prevista)sennò entro 1 anno

dall’omissione o dall’errore

30%3,75%

(1/8 del 30%)

Dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (o

dalla scadenza dell’anno dall’omissione o dall’errore) fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso della

quale è stata commessa la violazione (ovvero entro due anni dall’omissione o dall’errore)

30%4,29%

(1/7 del 30%)

RAVVEDIMENTO OPEROSOViolazione: omesso, insufficiente, tardivo versamento

segue

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150Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Ravvedimento operoso

Art. 1, comma 637, Legge n. 190/2014 - Stabilità 2015 -

RAVVEDIMENTO OPEROSOViolazione: omesso, insufficiente, tardivo versamento

VERSAMENTO SANZIONE IRROGABILE RAVVEDIMENTO

Oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione

relativa all’anno successivo a quello nel corso della quale è stata commessa la

violazione ovvero oltre due anni dall’omissione o dall’errore

30%5%

(1/6 del 30%)

segue

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151Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Ravvedimento operoso

Art. 1, comma 637, Legge n. 190/2014 - Stabilità 2015 -

RAVVEDIMENTO OPEROSOEsempio ravvedimento saldo Unico 2014 (senza 0,40%)

PAGAMENTO SANZIONE

dal 17.06.2014 al 30.06.2014 Ravvedimento sprint

dal 01.07.2014 al 16.07.2014 3%

dal 17.07.2014 al 31.12.2014 3,75%

dal 01.01.2015 al 30.09.2015 * 3,75%

dal 01.10.2015 al 30.09.2016 * 4,29%

dal 01.10.2016 al 31.12.2018 (termine per azione accertatrice Agenzia) *

5%

* Teorico in quanto dovrebbe già essere arrivato il bonario ex art. 36-bis DPR 600/73

segue

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152Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Ravvedimento operoso

Art. 1, comma 637, Legge n. 190/2014 - Stabilità 2015 -

PAGAMENTO SANZIONE

dal 17.06.2015 al 1.07.2015 Ravvedimento sprint

dal 02.07.2015 al 16.07.2015 3%

dal 17.07.2015 al 29.12.2015 3,33%

dal 30.12.2015 al 30.09.2016 * 3,75%

dal 01.10.2016 al 30.09.2017 * 4,29%

dal 01.10.2017 al 31.12.2019 (termine per azione accertatrice Agenzia) *

5%

* Teorico in quanto dovrebbe già essere arrivato il bonario ex art. 36-bis DPR 600/73

segue

RAVVEDIMENTO OPEROSOEsempio ravvedimento saldo Unico 2015 (senza 0,40%)

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153Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Ravvedimento operoso

Art. 1, comma 637, Legge n. 190/2014 - Stabilità 2015 -

RAVVEDIMENTO OPEROSOEsempio ravvedimento saldo Irpef per errore

da visto di conformità 730/2014

DATA PRESENTAZIONE UNICO SANZIONE

Entro il 30/9/2014 3,75%

dall’1.10.2014 al 29.12.2014 3,75% + € 25

dal 30.12.2014 al 30.09.2015 3,75%

dal 01.10.2015 al 30.09.2016 * 4,29%

dal 01.10.2016 al 31.12.2018(termine per azione accertatrice Agenzia) *

5%

* A condizione che non sia stata notificata la comunicazione ex art. 36-ter DPR 600/73

segue

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154Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Ravvedimento operoso

Art. 1, comma 637, Legge n. 190/2014 - Stabilità 2015 -

RAVVEDIMENTO OPEROSOEsempio ravvedimento saldo TASI/IMU 2014

PAGAMENTO SANZIONE

dal 16.12.2014 al 30.12.2014 Ravvedimento sprint

dal 31.12.2014 al 15.01.2015 3%

dal 16.01.2015 al 30.06.2015 3,75%

PRIMA TESI: LA DICHIARAZIONE IMU/TASI/IUC E’ PERIODICA

segue

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155Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Ravvedimento operoso

Art. 1, comma 637, Legge n. 190/2014 - Stabilità 2015 -

RAVVEDIMENTO OPEROSOEsempio ravvedimento acconto TASI/IMU 2015

PAGAMENTO SANZIONE

dal 17.06.2015 al 30.06.2015 Ravvedimento sprint

dal 01.07.2015 al 16.07.2015 3%

dal 17.07.2015 al 28.09.2015 3,33%

dal 29.09.2015 al 30.06.2016 3,75%

segue

PRIMA TESI: LA DICHIARAZIONE IMU/TASI/IUC E’ PERIODICA

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156Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Ravvedimento operoso

Art. 1, comma 637, Legge n. 190/2014 - Stabilità 2015 -

RAVVEDIMENTO OPEROSOEsempio ravvedimento saldo TASI/IMU 2015

PAGAMENTO SANZIONE

dal 16.12.2015 al 30.12.2015 Ravvedimento sprint

dal 31.12.2015 al 15.01.2016 3%

dal 16.01.2016 al 30.06.2016 3,75%

segue

PRIMA TESI: LA DICHIARAZIONE IMU/TASI/IUC E’ PERIODICA

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157Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Ravvedimento operoso

Art. 1, comma 637, Legge n. 190/2014 - Stabilità 2015 -

RAVVEDIMENTO OPEROSOEsempio ravvedimento acconto TASI/IMU 2014

PAGAMENTO SANZIONE

dal 17.06.2014 al 01.07.2014 Ravvedimento sprint

dal 02.07.2014 al 16.07.2014 3%

dal 17.07.2014 al 16.06.2015 3,75%

segue

SECONDA TESI: LA DICHIARAZIONE IMU/TASI/IUC NON E’ PERIODICA

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158Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Ravvedimento operoso

Art. 1, comma 637, Legge n. 190/2014 - Stabilità 2015 -

RAVVEDIMENTO OPEROSOEsempio ravvedimento acconto TASI/IMU 2015

PAGAMENTO SANZIONE

dal 17.06.2015 al 01.07.2015 Ravvedimento sprint

dal 02.07.2015 al 16.07.2015 3%

dal 17.07.2015 al 14.09.2015 3,33%

dal 17.07.2015 al 16.06.2016 3,75%

segue

SECONDA TESI: LA DICHIARAZIONE IMU/TASI/IUC NON E’ PERIODICA

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159Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Ravvedimento operoso

Art. 1, comma 637, Legge n. 190/2014 - Stabilità 2015 -

RAVVEDIMENTO OPEROSOEsempio ravvedimento saldo TASI/IMU 2015

PAGAMENTO SANZIONE

dal 17.12.2015 al 30.12.2015 Ravvedimento sprint

dal 31.12.2015 al 15.01.2016 3%

dal 16.01.2016 al 15.03.2016 3,33%

dal 16.03.2016 al 16.12.2016 3,75%

segue

SECONDA TESI: LA DICHIARAZIONE IMU/TASI/IUC NON E’ PERIODICA

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160Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Ravvedimento operoso

Art. 1, comma 640, Legge n. 190/2014 - Stabilità 2015 -

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA(art. 1, comma 640, L. n. 190/2014)

In caso di presentazione della dichiarazione integrativa:→ il termine per la notifica della cartella di pagamento

relativa all’attività di liquidazione e di controllo formale(36-bis e 36-ter dDR 600/73) decorrono dalla data dipresentazione di tali dichiarazioni, limitatamente aglielementi oggetto dell’integrazione;

→ i termini per l’accertamento decorrono dalla data dipresentazione di tali dichiarazioni, limitatamente aglielementi oggetto dell’integrazione;

→ il termine di liquidazione in materia di imposta di registro edi imposta sulle successioni decorre dalla regolarizzazione.

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161Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Terremoto Emilia - Lombardia - Veneto

Art. 1 commi 662 Legge n. 190/2014 - Stabilità 2015 -

ESENZIONE IMU

I fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sismadel 20 e del 29 maggio 2012,

purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2012,

in quanto inagibili totalmente o parzialmente,sono esenti da IMUfino al 30.06.2015.

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162Consorzio Nazionale CAAF CGIL

TASI 2015

Art. 1 comma 679 Legge n. 190/2014 - Stabilità 2015 -

Per l’anno 2015viene confermato come per il 2014il livello massimo di imposizione:

2,5 per mille aumentabile per l’abitazione principale fino al 3,3 per mille

se il Comune prevede detrazioni

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163Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Dichiarazione di SuccessioneModifiche al Testo Unico del 31 ottobre 1990 n. 346

Art. 286. Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento, diverso da … ,e dall'erogazione di rimborsi fiscali che dà luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità o del legatoovvero ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di taleevento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa … .7. Non vi è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta deldefunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a euro centomila e non comprende beniimmobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizionivengano a mancare

Art. 303-bis. I documenti di cui alle lettere c), d), g), h) e i) possono essere sostituiti anche da copie nonautentiche con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47, del testo unico delledisposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 28dicembre 2000, n. 445, attestante che le stesse costituiscono copie degli originali. Resta salva la facoltàdell'Agenzia delle entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica.

Art. 331. L'ufficio del registro liquida l'imposta in base alla dichiarazione della successione, anche sepresentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamentod'ufficio, tenendo conto delle dichiarazioni integrative o modificative già presentate a norma dell'articolo28, co. 6, e dell'art. 31, co. 3, nonché dei rimborsi fiscali di cui allo stesso articolo 28, comma 6, erogatisuccessivamente alla presentazione della dichiarazione di successione.

Art. 11 D.Lgs. 175/2014 – DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE: ESONERI E DOCUMENTI DA ALLEGARE

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164Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Dichiarazione di SuccessioneRiepilogando

→ Non deve essere presentata la dichiarazione integrativa per l’erogazione dirimborsi fiscali che si verificano dopo la presentazione della dichiarazione disuccessione. Di tali erogazioni l’ufficio terrà conto nella liquidazionedell’imposta

→ Non deve essere presentata la dichiarazione di successione se l'eredità èdevoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario haun valore non superiore a € 100.000 (era 50.000.000 di lire) e non comprendebeni immobili o diritti reali immobiliari

→ Possono essere sostituiti anche da copie non autenticate con la dichiarazionesostitutiva di atto di notorietà art. 47 DPR 445/2000:‐ Gli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione‐ Accordo delle parti per l’integrazione dei diritti di legittima lesi‐ Ultimo bilancio o inventario‐ Documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle

riduzioni e detrazioni

Art. 11 D.Lgs. 175/2014 – DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE: ESONERI E DOCUMENTI DA ALLEGARE

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165Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Varie dal 2015

Art. 1 commi 621 - 623 - 625 Legge n. 190/2014 - Stabilità 2015 -

TASSAZIONE DI FONDI PENSIONEE RIVALUTAZIONE TFR

Si prevede l’innalzamento dell’aliquota di tassazione:→ dall’11 al 20% per i fondi pensione (la base imponibile

viene determinata, per i redditi dei titoli pubblici, in baseal rapporto tra l’aliquota vigente del 12,5% e quelladell’imposta sostitutiva stessa al fine di evitare unapenalizzazione per l’investimento indiretto in tali titoli)

→ dall’11 al 17% per la rivalutazione del TFR (dall’1/1/2015)

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166Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Varie dal 2015

Art. 1 commi 626 - 627 Legge n. 190/2014 - Stabilità 2015 -

RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI

Riguarda:→ terreni edificabili e agricoli→ partecipazioni;

posseduti alla data dell’1.01.2015 alla condizione cheentro il 30/6/2015:

→ venga redatta e asseverata una perizia di stima;→ venga versata l’imposta sostitutiva del 4% per le

partecipazioni non qualificate e dell’8% per i terreni eper le partecipazioni qualificate.

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167Consorzio Nazionale CAAF CGIL

Varie dal 2015

Art. 1 comma 726 Legge n. 190/2014 - Stabilità 2015 -

RIMBORSO CREDITO IRPEF SUPERIORE A € 4.000

Il rimborso deve essere effettuato non oltre ilsettimo mese successivo alla scadenza deitermini previsti per la trasmissione delladichiarazione … ovvero dalla data dellatrasmissione della dichiarazione ove questa siasuccessiva alla scadenza di detti termini.