LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017 E DEL DECRETO … · 2017-02-08 · LEGGE DI BILANCIO...

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LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017 E DEL DECRETO FISCALE 1° Febbraio 2017 Dr. Carlo Azimonti Dr. Marco Bazzanella Dr. Giovanni Bottinelli Dr. Giulio Broggini Dr.ssa Anna Giacomoni

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LE NOVITA’ DELLA

LEGGE DI BILANCIO 2017 E DEL DECRETO FISCALE

1° Febbraio 2017

Dr. Carlo Azimonti Dr. Marco Bazzanella Dr. Giovanni Bottinelli Dr. Giulio Broggini Dr.ssa Anna Giacomoni

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DECRETO FISCALE

1° Febbraio 2017

D.L. n. 193/2016 convertito con Legge n. 225/2016

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Decreto fiscale

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D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016 convertito con Legge n. 225 del 1°dicembre 2016

Principali novità introdotte: -  Nuovi adempimenti comunicativi ai fini IVA («spesometro trimestrale»

e trasmissione liquidazioni periodiche IVA) -  Rottamazione cartelle esattoriali -  Nuove scadenze e adempimenti soppressi -  Ulteriori disposizioni

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Decreto fiscale – Nuovi adempimenti comunicativi ai fini IVA

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Dal 1° gennaio 2017, sono introdotti due adempimenti comunicativi in ambito IVA: -  una comunicazione telematica dei dati di tutte le fatture emesse e

ricevute nel trimestre di riferimento (in realtà si tratta di una modifica dell’art. 21 D.L. 78/2010 contenente la disciplina relativa alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, c.d. Spesometro, che è stata così trasformato in un elenco trimestrale analitico delle fatture emesse e ricevute);

-  una comunicazione con cadenza trimestrale, relativa ai dati delle liquidazioni periodiche IVA.

NUOVI ADEMPIMENTI COMUNICATIVI AI FINI IVA

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Decreto fiscale – Nuovi adempimenti comunicativi ai fini IVA

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SPESOMETRO TRIMESTRALE

I soggetti passivi Iva dovranno trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento, le bollette doganali, le note di variazione, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La comunicazione, deve essere effettuata in forma analitica, secondo modalità stabilite con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate e deve comprendere i seguenti dati: dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni, data e numero della fattura, base imponibile, aliquota applicata, imposta, tipologia di operazione.

REGIME SANZIONATORIO sanzione di 2 euro con un massimo di 1.000 euro per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ciascuna fattura. La sanzione massima di 1.000 euro è ridotta del 50% se la trasmissione o la correzione avviene entro 15 giorni dalla scadenza.

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SPESOMETRO TRIMESTRALE

SOGGETTI ESONERATI

-  Produttori agricoli di cui all’art. 34, c.6, del decreto Iva che operano nelle zone montane di cui all’art. 9 del D.P.R. 601/73;

-  Soggetti che, ai sensi dell’art.3, c.1, del D.Lgs.127/2015, hanno optato per il regime facoltativo di trasmissione dei dati delle fatture all’Agenzia delle entrate o che, in presenza dei presupposti, hanno optato sia per la trasmissione dei dati delle fatture, sia per la trasmissione dei dati dei corrispettivi (opzione entro il 31 marzo 2017);

-  Soggetti che applicano nel regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011(abrogato ma operativo per coloro che hanno aderito prima del 31.12.2015); e i soggetti che rientrano nel regime forfetario per i lavoratori autonomi di cui all’art.1,c.54–89, della L.190/2014.

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Decreto fiscale – Nuovi adempimenti comunicativi ai fini IVA

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SPESOMETRO TRIMESTRALE

SCADENZE COMUNICAZIONE FATTURE EMESSE E RICEVUTE 1 TRIMESTRE 31 maggio (25 luglio solo per l’anno 2017, salvo modifiche) 2 TRIMESTRE 16 settembre 3 TRIMESTRE 30 novembre 4 TRIMESTRE 28 febbraio dell’anno successivo

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Decreto fiscale – Nuovi adempimenti comunicativi ai fini IVA

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COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

I soggetti passivi dovranno inoltre comunicare trimestralmente i dati delle liquidazioni periodiche Iva (mensili/trimestrali), anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito (rimangono fermi i termini ordinari di versamento dell’Iva dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate).

Le modalità e le informazioni da trasmettere con la comunicazione in esame saranno definite da un successivo Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

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COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

REGIME SANZIONATORIO Sanzione da 500 euro a 2.000 euro per omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA. La sanzione è ridotta della metà se la comunicazione viene effettuata decorsi al massimo 15 giorni dalla scadenza

SOGGETTI ESONERATI: Soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, a meno che, nel corso dell’anno, le condizioni di esonero vengano meno.

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Decreto fiscale – Nuovi adempimenti comunicativi ai fini IVA

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COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

SCADENZE DELLA COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE 2017

1 TRIMESTRE 31 maggio 2 TRIMESTRE 16 settembre 3 TRIMESTRE 30 novembre 4 TRIMESTRE 28 febbraio dell’anno successivo

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Decreto fiscale – Nuovi adempimenti comunicativi ai fini IVA

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A fronte di tali adempimenti, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente, o del suo intermediario, gli esiti dell’esame dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute, la coerenza tra i medesimi dati e le comunicazioni inerenti alle liquidazioni periodiche IVA, nonché la coerenza con i versamenti dell’imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. Qualora, dai controlli dell’Agenzia, risulti un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell’esito (con modalità da definire con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate) e potrà fornire, in merito, i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto richiesto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso (di cui all’art.13 del D.Lgs. 472/1997).

NUOVI ADEMPIMENTI COMUNICATIVI AI FINI IVA

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Decreto fiscale – Nuovi adempimenti comunicativi ai fini IVA

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CREDITO D’IMPOSTA Poiché tali adempimenti comporteranno un necessario adeguamento tecnologico delle procedure interne, è riconosciuto una tantum un credito d’imposta pari a 100 euro, a favore dei soggetti che, nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese, abbiano conseguito un volume d’affari non superiore a 50.000 euro.

NUOVI ADEMPIMENTI COMUNICATIVI AI FINI IVA

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Decreto fiscale – Rottamazione cartelle esattoriali

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La definizione agevolata riguarda i carichi affidati agli Agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 ed il 2016. Il contribuente, aderendo alla procedura, pagherà solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono invece dovute le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Il pagamento delle somme dovrà essere effettuato con un pagamento integrale o con un pagamento rateale in un massimo di 5 rate con applicazione degli interessi pari al 4,5% annuo. Nel caso di pagamento rateizzato dovrà essere versato il 70% di quanto dovuto nell’anno 2017 e il restante 30% nel 2018.

ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI

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Decreto fiscale – Rottamazione cartelle esattoriali

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Il contribuente che intende aderire alla rottamazione dei ruoli deve presentare l’istanza per l’adesione alla procedura, entro il 31 marzo 2017, attraverso l’apposito modulo disponibile sul sito di Equitalia (Modulo DA1- Dichiarazione di adesione alla Definizione Agevolata). L’Agente della riscossione comunicherà, entro il 31 maggio 2017, l’ammontare delle somme complessive dovute per la definizione nonché quello delle singole rate e delle relative scadenze, inviando i relativi bollettini di pagamento. Sono ammessi alla procedura di definizione agevolata anche i contribuenti che hanno già in corso una rateizzazione del proprio debito fiscale, a condizione che abbiano adempiuto regolarmente tutti i versamenti con scadenza 1°ottobre - 31 dicembre 2016. La sanatoria in questo caso riguarderà il debito residuo, senza possibilità di restituzione delle somme già versate a titolo di sanzione.

ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI

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Decreto fiscale – Rottamazione cartelle esattoriali

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Nel caso in cui sia un corso un contenzioso, il contribuente deve espressamente dichiarare di rinunciare ai contenziosi relativi alle cartelle interessare alla definizione agevolata. Equitalia fornirà ai debitori, tramite gli sportelli o il sito internet, i dati relativi ai carichi agevolabili. Entro il 28 febbraio 2017 i contribuenti riceveranno indicazione circa i debiti iscritti a ruolo nell’anno 2016 per i quali non siano state ancora notificate le cartelle esattoriali e gli avvisi di accertamento esecutivo. Il mancato insufficiente o tardivo pagamento anche solo di una rata comporta la decadenza dall’agevolazione.

ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI

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Decreto fiscale – Rottamazione cartelle esattoriali

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entro il 31 marzo 2017 invio istanza entro il 31 maggio 2017 risposta agente della riscossione entro il 30 luglio 2017 versamento prima o unica rata (24%) entro il 30 settembre 2017 versamento seconda rata (23%) entro il 30 novembre 2017 versamento terza rata (23%) entro il 30 aprile 2018 versamento quarta rata (15%) entro il 30 settembre 2018 versamento quinta rata (15%)

Prospetto di riepilogo

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Decreto fiscale – Rottamazione cartelle esattoriali

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Esempio 1

Irpef 2.500

Sanzioni 750

Interessidaritardataiscrizionearuolo

200

Interessidimora 257

Aggiodellariscossione 297

SpesedinoAfica 5

Totalecartella 4.009

Importo dovuto con la rottamazione Cartella di pagamento

Risparmio pari a 1.088 (27%)

Irpef 2.500

Sanzioni --------

Interessidaritardataiscrizionearuolo

200

Interessidimora --------

Aggiodellariscossione 216

SpesedinoAfica 5

Totalecartella 2.921

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Decreto fiscale – Rottamazione cartelle esattoriali

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Esempio 2

Ires,Irap,IVA 100.000

Sanzioni 100.000

Interessidaritardataiscrizionearuolo

16.000

Interessidimora 10.280

Aggiodellariscossione 18.102

SpesedinoAfica 5

Totalecartella 244.387

Importo dovuto con la rottamazione Cartella di pagamento

Risparmio pari a 119.102 (49%)

Ires,Irap,IVA 100.000

Sanzioni ----------

Interessidaritardataiscrizionearuolo

16.000

Interessidimora -----------

Aggiodellariscossione 9.280

SpesedinoAfica 5

Totalecartella 125.285

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Decreto fiscale – Nuove scadenze e adempimenti soppressi

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A partire dal 1° gennaio 2017, a fronte dei nuovi adempimenti alcuni obblighi comunicativi saranno soppressi: - è soppressa la comunicazione black list (nel 2017 non dovrà essere inviata la comunicazione black list relativa al 2016); - è abrogato l’invio dei modelli Intrastat degli acquisti di beni e dei servizi ricevuti. Lo spesometro annuale è soppresso ma viene invece confermata la scadenza dello spesometro annuale riferito al 2016: 10 aprile 2017 per i contribuenti mensili, 20 aprile 2017 per i contribuenti trimestrali. - Certificazione Unica (CU) Per la consegna del modello al soggetto che percepisce le somme i sostituti d’imposta avranno tempo fino al 31 marzo (e non più fino al 28 febbraio), mentre rimane ferma la scadenza del 7 marzo per la trasmissione telematica delle certificazioni uniche da parte dei datori di lavoro e degli enti pensionistici.

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Decreto fiscale – Nuove scadenze e adempimenti soppressi

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-  Dichiarazione IVA Cambia il termine di presentazione della dichiarazione Iva: dal 2018 (Iva dovuta per il 2017) e per gli anni successivi, andrà trasmessa tra il 1° febbraio e il 30 aprile. Per l’IVA dovuta nel 2016 (modello IVA 2017), il termine rimane confermato al 28 febbraio 2017. -  Versamento imposte differito al 30 giugno Viene posticipata dal 16 giugno al 30 giugno la data entro la quale effettuare il versamento a saldo dell’Irpef e dell’Irap da parte delle persone fisiche, delle società di persone e associazioni. Per i soggetti Ires il versamento dell’imposta sul reddito e dell’Irap viene spostato all’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (invece che il giorno 16 del sesto mese successivo).

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Decreto fiscale – Ulteriori disposizioni

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-  Introduzione degli indici sintetici di affidabilità Dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, viene prevista l’abolizione degli studi di settore e la loro sostituzione con gli indici sintetici di affidabilità fiscale, individuati con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze. Agli indici sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria e contribuenti. - Immobili situati all’estero Niente vi è più l’obbligo di indicazione nella dichiarazione degli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta (quadro RW);

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Decreto fiscale – Ulteriori disposizioni

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- Modifiche alla disciplina della cedolare secca sugli affitti. La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione non comporta più la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione, qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca (effettuando i relativi versamenti e dichiarando i relativi redditi nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi). La mancata comunicazione della proroga o risoluzione del contratto di locazione, oggetto di opzione per la cedolare secca, entro 30 giorni dal verificarsi dall’evento, comporta l’applicazione di una sanzione pari a 100 euro, ridotta a 50 se la comunicazione viene presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni.

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Decreto fiscale – Ulteriori disposizioni

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-  Riapertura dei termini per la Voluntary disclosure Sono stati riaperti i termini della cd. “voluntary disclosure”, ossia della “collaborazione volontaria”, che consente l’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero, mediante la loro dichiarazione spontanea all’Agenzia delle Entrate ed il pagamento degli importi dovuti. In particolare, la procedura sarà utilizzabile dal 24 ottobre 2016 al 31 luglio 2017 e riguarda le violazioni commesse sino al 30 settembre 2016. La c.d. "voluntary disclosure-bis" sarà accessibile solo per coloro che non abbiano già usufruito della precedente procedura nel 2015 (ossia, ex art. 5-quater e ss. del DL 167/90). Tuttavia, i contribuenti che hanno aderito alla prima sanatoria (limitatamente ai profili internazionali) potranno far emergere gli investimenti ed i redditi di fonte nazionale non dichiarati. Gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al pagamento di quanto dovuto (imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni), in un’unica soluzione e senza compensazione, entro il 30 settembre 2017, ovvero in tre rate mensili di pari importo (la prima delle quali da versare entro la medesima data).

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Decreto fiscale – Ulteriori disposizioni

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-  Altre novità: •  Introdotta a decorrere dal 1° luglio 2017 la notifica mediante posta elettronica

certificata degli avvisi di accertamento e degli altri atti destinati alle imprese individuali, alle società o ai professionisti;

•  Soppresso l’obbligo dell’F24 telematico per i pagamenti superiori a 1.000 euro da parte dei contribuenti non titolari di partita iva ma solo nel caso in cui il modello non contenta compensazioni. Se il modello F24 presenta compensazioni con altri crediti il pagamento deve necessariamente passare per i servizi di home banking di banche o poste o attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;

•  Elevato da 15.000 euro a 30.000 euro l’ammontare dei rimborsi Iva subordinati a prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario

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Decreto fiscale – Trasferta e trasfertismo

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Disposizioni per la determinazione dell’imponibile sia contributivo che fiscale delle diarie o indennità di trasferta (articoli 49 e 51 T.U.I.R.) - le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale (c.d. “trasferte occasionali”) concorrono a formare il reddito per la parte eccedente € 46,48 al giorno, elevate a € 77,47 al giorno per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono per intero a formare il reddito; - le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi (c.d. “trasfertisti abituali”), anche se corrisposte con carattere di continuità, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

-  Lavoratori in trasferta e trasfertisti: è stata introdotta una norma che fornisce l’interpretazione autentica dell’ambito di applicabilità della disciplina fiscale e contributiva in materia di trasferta.

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Decreto fiscale – Trasferta e trasfertismo

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Viene chiarito che la disciplina dei trasfertisti (trasferta abituale - art.51 co.6 TUIR) si applica qualora sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni: - la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; -lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; -la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità ovvero una maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

Viceversa, qualora non si sia in presenza anche solo di una delle tre suddette condizioni, ai lavoratori si applicherà il trattamento previsto per le indennità di trasferta previste dall’art. 51, co. 5, del TUIR (trasferta occasionale).

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Decreto fiscale – Trasferta e trasfertismo

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La materia è stata, infatti, nel corso degli anni, oggetto di numerosi interventi sia di natura amministrativa che giurisprudenziale Con l’introduzione, pertanto, della norma di interpretazione autentica in materia di trasferta è stato accolto quanto auspicato dall’Ance, per tutelare le imprese il cui operato, conforme alle disposizioni amministrative emanate in materia, era stato invece più volte messo in discussione da un orientamento giurisprudenziale di diverso avviso.