LE NOVITA’ DEL MODELLO UNICO 2014 A cura del Dott. Ernesto Gatto.

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LE NOVITA’ DEL MODELLO UNICO 2014

A cura del Dott. Ernesto Gatto

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BONUS RISTRUTTURAZIONI,

RISPARMIO ENERGETICO E MOBILI

COMPENSAZIONE CREDITI IMPOSTE

DIRETTE E VISTO DI CONFORMITA’

INDICE DEGLI ARGOMENTI

1) PERSONE FISICHE

MODIFICHE TASSAZIONE REDDITI

FONDIARI PERSONE FISICHE

CEDOLARE SECCA SU LOCAZIONI A

CANONE CONCORDATO

DETRAZIONE IRPEF POLIZZE VITA

ED INFORTUNI

RIVALUTAZIONE TERRENI E QUOTE

PER LE PERSONE FISICHE

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INCREMENTO DETRAZIONI IRPEF

PER I FIGLI A CARICO

REDDITI DI FONTE ESTERA E NUOVO

QUADRO RW

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DEDUCIBILITA’ PARZIALE IMU PER

LE IMPRESE ED I PROFESSIONISTI

INDENNITA’ SUPPLETIVA DI

CLIENTELA

RIVALUTAZIONE DEI BENI

AZIENDALI

BENEFICI PER I SOGGETTI CONGRUI

E COERENTI AI FINI DEGLI STUDI

A.C.E. – AIUTO ALLA CRESCITA

ECONOMICA DELLE IMPRESE

NUOVA FISCALITA’ DIRETTA DELLE

AUTO AZIENDALI

DEDUZIONE IRAP DAL REDDITO

D’IMPRESA O PROFESSIONE

RECUPERO RITENUTE PER I

CONTRIBUENTI MINIMI

INDICE DEGLI ARGOMENTI

2) IMPRESE E PROFESSIONISTI

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Viene introdotto l’obbligo di apposizione del visto di conformità

Per i crediti relativi ad ires, irpef, irap, addizionali, ritenute ed imposte sostitutive

Risultanti da dichiarazioni presentate o trasmesse a decorrere dal 2014 (relative al 2013) e di importo superiore a € 15.000

Quale condizione per l’utilizzo in compensazione a mezzo modello F24

COMPENSAZIONE CREDITI IMPOSTE DIRETTE E VISTO DI CONFORMITA’

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l’Agenzia delle entrate ha chiarito

Che la soglia di € 15.000 va verificata in relazione ad ogni singola imposta

COMPENSAZIONE CREDITI IMPOSTE DIRETTE E VISTO DI CONFORMITA’

Che le compensazioni oltre la soglia di € 15.000 dovranno essere effettuate con i sistemi Entratel o Fisconline (no home banking)

Che tali sistemi consentiranno il superamento della soglia nelle more che venga successivamente apposto il visto di conformità

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Il visto di conformità potrà essere apposto da

Dottori e Ragionieri commercialisti, Consulenti del lavoro ed Esperti tributari iscritti alla CCIAA al 30/09/1993

COMPENSAZIONE CREDITI IMPOSTE DIRETTE E VISTO DI CONFORMITA’

Che abbiano richiesto all’Agenzia delle entrate l’iscrizione all’Elenco centralizzato dei soggetti legittimati al rilascio del visto

Che abbiano stipulato apposita polizza assicurativa di r.c. professionale con massimale di almeno € 1.032.913,80

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Dal 1^ ottobre 2014 il Mod. F24 cartaceo sarà consentito solo per versamenti senza

compensazioni di importo sino a € 1.000

I versamenti con compensazioni e saldo positivo sino a € 1.000 dovranno essere effettuati a mezzo Entratel, Fisconline o servizi di

home banking

NOVITA’ SUI VERSAMENTI MEDIANTE MODELLO F24

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I versamenti senza compensazioni di importo superiore a € 1.000 dovranno essere effettuate a mezzo Entratel, Fisconline o servizi di

home banking

Le presentazioni di Modelli F24 a saldo zero dovranno essere effettuate esclusivamente a mezzo Entratel o Fisconline

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La tassazione si applica al 95% del canone annuo di locazione

(sino al 2012 era 85%)

Per i fabbricati di interesse storico artistico la tassazione si

applica al 65% del canone

MODIFICHE ALLA TASSAZIONE DEI REDDITI FONDIARI PER LE PERSONE FISICHE

Il 50% della rendita catastale rivalutata di 1/3 dei fabbricati

abitativi sfitti siti nel Comune di residenza è soggetto a irpef

I fabbricati abitativi concessi in locazione a canone concordato

sono soggetti a irpef per il 66,50% del canone

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BONUS RISTRUTTURAZIONI, RISPARMIO ENERGETICO, MOBILI – ARREDI ED ELETTRODOMESTICI

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE

ENERGETICA

DETRAZIONE DAL 55% AL 65% PER

LE SPESE SOSTENUTE DAL 6 GIUGNO

2013

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE

EDILIZIA

DETRAZIONE DAL 36% AL 50% PER

LE SPESE SOSTENUTE DAL 26

GIUGNO 2012

BONUS MOBILI, ARREDI E GRANDI

ELETTRODOMESTICI

DETRAZIONE DEL 50% PER LE SPESE

SOSTENUTE DAL 6 GIUGNO 2013 NEL

LIMITE MAX DI € 10.000

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BONUS MOBILI – ARREDI ED ELETTRODOMESTICI

La detrazione spetta a condizione che il fabbricato

che accoglie i beni sia stato già oggetto di opere di

ristrutturazione effettuate a partire dal 26 giugno 2012

Il pagamento per il solo acquisto dei beni (non

delle opere) può anche essere stato

perfezionato con carta di credito o di debito

L’agevolazione deve essere spalmata in 10 anni

e le eventuali quote residue non vengono

trasferite al cessionario, erede o donatario

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BONUS MOBILI – ARREDI ED ELETTRODOMESTICI

Appare discutibile il chiarimento fornito dall’Agenzia

delle entrate al Telefisco 2014

Ove viene disconosciuta la spettanza del bonus

mobili e arredi a seguito dell’installazione di un

impianto di allarme

Secondo la risposta dell’Agenzia l’agevolazione

resta legata esclusivamente alla previa

effettuazione di lavori “straordinari”

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Scende dal 15% al 10%

Resta ferma al 21%

Da aprile 2014 si effettua con il nuovo Modello RLI (telematico o cartaceo)

Per i contratti di locazione a canone concordato l’aliquota

della cedolare secca per il 2013 scende dal 19% al 15%

ALIQUOTA CEDOLARE SECCA SU LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO

L’esonero dalle addizionali irpef, dall’imposta di bollo e di registro

E’ costituita dalla tassazione dell’intero canone annuale e non del 95%

Per gli stessi contratti di cui sopra l’aliquota per il triennio 2014- 2017

Per i contratti di locazione a canone libero l’aliquota

L’opzione o la revoca per il regime di tassazione in cedolare secca

Oltre all’aliquota agevolata il regime della cedolare secca prevede

Una ulteriore differenza tra il regime ordinario e la cedolare secca

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REGIME CANONE CONCORDATO

Il solo conduttore deve essere persona fisica ed eleggervi la residenza

APPLICAZIONE DELLA CEDOLARE SECCA E STIPULA DI CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

Il contratto deve avere una durata di 3 anni più eventuali 2

Il canone deve essere inferiore alle soglie fissate dal Comune interessato

REGIME CEDOLARE SECCA

Unità immobiliare abitativa

Entrambe le parti interessate devono essere persone fisiche

Utilizzo effettivo abitativo

Il Comune sede dell’immobile deve essere ad alta tensione abitativa

Il locatore rinuncia agli adeguamenti ISTAT

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DETRAZIONE IRPEF SU POLIZZE VITA ED INFORTUNI

PER IL 2013

Il tetto massimo di detrazione dei premi pagati per polizze vita o

infortuni scende da € 1.291 a € 630

Dal 2014 la spesa massima detraibile risale a € 1.291 per i premi versati con riferimento ad assicurazioni sul rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana

I nuovi limiti valgono anche per i premi relativi a contratti di assicurazione vita ed infortuni stipulati o rinnovati entro il 2000

PER IL 2014

Il tetto massimo di detrazione dei premi pagati per polizze vita o

infortuni scende dal € 630 a € 530

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RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

QUADRI RM E RT DEL MODELLO UNICO 2014

I dati relativi alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni

operata nel 2013 devono essere indicati nei suddetti quadri

Terreni:

Quadro RM - Sez. X

righi da RM20 a RM22

Partecipazioni:

Quadro RT

righi RT 105 e 106

La eventuale omessa indicazione non pregiudica gli effetti

della rivalutazione (Circolare n. 1/2013)

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INCREMENTO DETRAZIONI PER I FIGLI A CARICO

Dal 2013 le detrazioni per i figli

a carico sono le seguenti

FIGLIO A CARICO

DA € 800 A € 950

FIGLIO DI ETA’ INFERIORE

A TRE ANNI DA € 900 A € 1.220

FIGLIO A CARICO

DISABILE DA € 950 A € 1.350

FIGLIO DISABILE DI ETA’ INF.

A TRE ANNI DA € 1.220 A € 1.620

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Eliminazione delle vecchie sezioni I e III in cambio di una maggiore complessità

REDDITI DI FONTE ESTERA E NUOVO QUADRO RW

Ampliamento dei soggetti tnuti alla segnalazione (società e trust)

L’art.9 della legge n. 97/2013 ha inciso fortemente nella costruzione del nuovo Quadro RW

Eliminazione della soglia di € 10.000 per l’obbligo di segnalazione

Riduzione rilevante delle sanzioni in caso di irregolarità nella compilazione

Netta differenziazione tra irregolarità commesse in relazione a Paesi a fiscalità ordinaria (adempimenti e sanzioni ridotte) rispetto a quelle commesse in relazione a Paesi a

fiscalità privilegiata (adempimenti più complessi e sanzioni più pesanti)

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•NUOVO !!

• Non esiste più invece il codice 99 – altre operazioni

REDDITI DI FONTE ESTERA E NUOVO QUADRO RW

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Sanzioni del Quadro RW  

Investimenti in Paesi a fiscalità ordinaria

Investimenti in Paesi a fiscalità privilegiata 

Ante L. 97/2013 Post L. 97/2013

Ante L. 97/2013 Post L. 97/2013 

Dal 10 al 50% degli importi non dichiarati

Dal 3 al 15% degli importi non dichiarati

Dal 10 al 50% degli importi non dichiarati

Dal 6 al 30% degli importi non dichiarati  

Presunzione di costituzione di reddito delle somme non dichiarate e raddoppio periodi di accertamento

IL QUADRO DELLE SANZIONI

Eliminata la devastante sanzione del sequestro per equivalente

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• IL CONTO CORRENTE 1

• Giacomo è titolare di un conto corrente in comproprietà col coniuge Marta detenuto in Francia.• Il conto corrente ha un saldo al 1° gennaio 2013 di 56.000 euro mentre al 31.12.2013 il saldo è di 65.000 euro.• Gli interessi attivi corrisposti nel corso del 2013 ammontano a 1.000 euro.• Non vi sono soggetti delegati al prelievo.

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• IL CONTO CORRENTE 2

• Sergio ha un potere di prelievo sul conto corrente dei genitori Giacomo e Marta dell'esempio precedente.• Alla luce dei chiarimenti della C.M. 38/E/2013 egli deve comunque procedere alla segnalazione nel modulo RW del conto corrente estero.

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• L’IMMOBILE 3

• Marco ha un immobile in Francia sfitto. Il costo di acquisto è di 200.000 euro. • In Francia ha pagato le seguenti imposte patrimoniali:• Tax foncière _____________________ 600 euro• Impôt de Solidarité sur la Fortune ____ 800 euro• Valore locatizio ___________________2.000 euro

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•L’IMMOBILE 4

•Costo storico

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• L’IMMOBILE 5

• Giuseppe detiene un immobile in Lussemburgo ma esclusivamente in nuda proprietà.• La compilazione del modello avverrà con le seguenti modalità.

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Un solo splafonamento annuale può far scattare l’accertamento

(necessari due scostamenti sino al 2008)

Lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertato

deve essere > 20% (sino al 2008 era il 25%)

La spesa per incrementi patrimoniali si presume

finanziata da redditi dello stesso anno (sino al 2008 in 5 anni)

E’ necessario che l’avviso di accertamento sia preceduto dal

doppio contraddittorio (non obbligatorio sino al 2008)

CENNI SUL NUOVO REDDITOMETRO

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Processo logico nella “nuova”

determinazione del reddito

I contribuenti sono stati differenziati in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza

I contribuenti sono stati differenziati in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza

11 nuclei familiari tipo

5 aree territoriali

MAGGIORE ACCURATEZZA NELLA RICOSTRUZIONE SINTETICA DEL REDDITO

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DAL REDDITO ACCERTABILE AL NUCLEO FAMILIARE A

QUELLO RIGUARDANTE LA SINGOLA PERSONA FISICA

Si valuta l’incidenza di ciascun singolo reddito dichiarato in

relazione alla somma di tutti i redditi dichiarati dai

componenti il nucleo familiare e le spese sostenute dai

familiari a carico vengono attribuite pro-quota ai soggetti che

li hanno posti a proprio carico

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MODALITA’ DA SEGUIRE PER CALCOLARE

LO SCOSTAMENTO MAX DEL 20%

Il contribuente può essere accertato se il reddito determinato

sinteticamente supera quello dichiarato maggiorato del 20%

(modalità più penalizzante per il contribuente)

REDDITO DICHIARATO € 82.000

REDDITO ACCERTATO € 100.000

IL CONTRIBUENTE PUO’ ESSERE

ACCERTATO (82.000 + 20% = 98.400)

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PROCESSO LOGICO NELLA «NUOVA»

DETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO

L’entità più elevata tra la spesa effettivamente riscontrata o risultante dalle informazioni presenti in anagrafe tributaria e quella

derivante dai dati di spesa per elementi certi certificati dall’Istat

L’entità più elevata tra la spesa effettivamente riscontrata o risultante dalle informazioni presenti in anagrafe tributaria e quella

derivante dai dati di spesa per elementi certi certificati dall’Istat

L’Agenzia delle entrate in sede di indagine dovrà prendere in considerazione

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Non si considerano le spese effettivamente relative all’attività d’impresa, arte o professione sulla base di idonea documentazione

Non si considerano le spese effettivamente relative all’attività d’impresa, arte o professione sulla base di idonea documentazione

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DETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO

Spese per elementi certi (auto, affitto, etc…) sulla base del maggior valore tra quello sostenuto effettivamente e quello certificato dall’Istat

Spesa per incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d’imposta (immobili, auto, imbarcazioni, etc..)

Quota di risparmio riscontrata formatasi nell’anno

Spese che dalle informazioni presenti nell’anagrafe tributaria risultano sostenute dal contribuente

I beni e servizi ad uso promiscuo concorrono per la parte non deducibile (auto 80%, telefonia 20%, ristoranti

ed alberghi 25%, etc..)

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RICADUTE DELL’EVENTUALE ACCERTAMENTOSINTETICO DA REDDITOMETRO

Non vi sono conseguenze diverse da quelle che riguardano l’irpef e le sue addizionali

Considerato che l’accertamento interviene sul reddito complessivo e non sulla singola categoria di reddito

NO IVA NO INPSNO IRAP

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GIUSTIFICAZIONI OPPONIBILI DAL CONTRIBUENTE

Esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta d’imposta (dividendi, T.F.R.)

Somme derivanti da disinvestimenti patrimoniali (immobili, titoli, riscatto polizze vita)

Utilizzo di finanziamenti, donazioni, eredità, vincite

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GIUSTIFICAZIONI OPPONIBILI DAL CONTRIBUENTE

Presenza di redditi effettivi a fronte di redditi convenzionali (agrari, forfettari, etc…)

Reddito spendibile maggiore del reddito dichiarato (t.f.r., ammortamenti, accantonamenti, importi a forfait, etc….)

Utilizzo di risparmi di periodi d’imposta precedenti

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RIVALUTAZIONE BENI AZIENDALI SOCIETA’ DI CAPITALE

QUADRO RQ DEL MODELLO UNICO 2014 SC

Vanno indicati i dati relativi alla rivalutazione dei beni ammortizzabili,

non ammortizzabili e delle partecipazioni operate sul bilancio 2013

• BENI AMMORTIZZABILI = 16%

• BENI NON AMMORTIZZABILI = 12%

• PARTECIPAZIONI = 12%

I righi 78 a 79 sono invece riservati

ai soggetti che intendono affrancare,

in tutto o in parte, il saldo di

rivalutazione risultante (aliq. 10%)

I righi 71,72 e 73 - colonne 1 e 2 richiedono semplicemente l’indicazione

dei maggiori valori attribuiti e della relativa imposta sostitutiva

Analoga impostazione è riscontrabile nei modelli Unico 2014 SP e PF

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•IL PROSPETTO DEL QUADRO RQ: sezione A

50.000 6.000

50.000 8.000negozio

abitazione

È sufficiente la compilazione del prospettoSe non pago la sostitutiva mi verrà iscritta a ruolo

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• I TOTALI DA VERSARE: sezione B

Questa parte normalmente non interessa

Qui si indicano gli importi della sostitutiva anche della sezione A, ma l’imposta sostitutiva dovrà essere versata in unica soluzione (Dl 66/2014)

XXXXX 14.000

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86.000 8.600

8.600

Per Agenzia Riserva al lordo sostitutiva

Per giurisprudenza Riserva al netto sostitutiva

• AFFRANCAMENTO DEL SALDO ATTIVO DELLA RIVALUTAZIONE – sezione C

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l’imposta sostitutiva dovrà essere versata in unica soluzione (Dl

66/2014)

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RIVALUTAZIONE 2008 E 2013 E QUADRO RV

Esempio :

Bene costo storico 100.000 ammortizzato al 31.12.2007 per 70.000, residuo quindi 30.000.

Valore di mercato al 2008 = 310.000.

Valore di sostituzione 350.000. Si determina un saldo attivo di 280.000 su cui è stata versata l’imposta sostitutiva pari al 3% di 280.000, cioè 8.400. Coefficiente d’ammortamento pari al 3% .

Quote di ammortamento : 2008 = 3000, 2009/2013 = 52.500 (indeducibile = 30.000)

Residuo 2013 = 350.000 meno fondo 95.500 = 254.500 ( valore fiscale 284.500)

10.500265.000 254.500

284.50010.500 15.000 280.000

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Esempio :

Bene costo storico 100.000 ammortizzato al 31.12.2012 per 70.000, residuo quindi 30.000. Valore di mercato al 2013 = 310.000. Valore di sostituzione 350.000. Si determina un saldo

attivo di 280.000 su cui è stata versata l’imposta sostitutiva pari al 16% .

Il coefficiente d’ammortamento è pari al 3% .

Quote di ammortamento: 2013 = 3000

RIVALUTAZIONE 2008 E 2013 E QUADRO RV

3.00030.000 307.000

27.0003.00030.000

280.000

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Il risultato di tale processo viene trasferito al quadro RN rigo 6 – colonna 4 per l’abbattimento del

reddito imponibile

Il rendimento nozionale del 3% si applica all’intero patrimonio

netto al 31/12/2013

Nel Modello Unico 2014 l’agevolazione si applica agli incrementi

del patrimonio netto al 31/12/2013 (al netto dell’utile 2012) e

rispetto a quello al 31/12/2010 (al netto dell’utile 2010)

A.C.E. – AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA DELLE IMPRESE

La determinazione degli incrementi e del relativo

rendimento nozionale si effettua nel quadro RS righi 113 - 115

Nelle società di persone e nelle ditte individuali in contabilità

ordinaria (anche per opzione)

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Cumulo degli incrementieseguiti nel 2011/12/13

Riduzioni effettivein denaro e in natura

per attribuzione ai soci

Possibili incrementi 2013•Utile 2012 a riserva 2013•Conferimenti in denaro 2013 (ragguaglio)•Conferimenti in denaro e utili destinati a riserva nel 2011 e 2012 (computo al 100%)•Riserve indisponibili che sono diventate disponibili (es. utili su cambi realizzati nel 2013)

Possibili decrementi 2013•Distribuzioni utili 2013 e attribuzioni in natura 2013, rilevanza dall’1.1.2013•oltre ai decrementi verificatisi nel 2011 e 2012

• ACE NEL QUADRO RS: INCREMENTI E DECREMENTI

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LA FISCALITA’ DIRETTA DELLE AUTO AZIENDALI

Dal 2013 la fiscalità direttadelle auto aziendali è la seguente

LA DEDUCIBILITA’ DEI COSTI PER LE

AUTO DI IMPRESE E PROFESSIONISTI

SCENDE DAL 40% AL 20%

LA DEDUCIBILITA’ DEI COSTI PER LE

AUTO DI IMPRESE E PROFESSIONISTI

SCENDE DAL 40% AL 20%

LA DEDUCIBILITA’ DEI COSTI PER LE

AUTO IN USO PROMISCUO AI

DIPENDENTI SCENDE DAL 90% AL 70%

LA DEDUCIBILITA’ DEI COSTI PER LE

AUTO IN USO PROMISCUO AI

DIPENDENTI SCENDE DAL 90% AL 70%

RESTANO IMMUTATE LE REGOLE PER

GLI AGENTI DI COMMERCIO CHE

DEDUCONO L’80% DEI COSTI

RESTANO IMMUTATE LE REGOLE PER

GLI AGENTI DI COMMERCIO CHE

DEDUCONO L’80% DEI COSTI

RESTANO IMMUTATE LE REGOLE PER

I CONTRIBUENTI MINIMI CHE

DEDUCONO IL 50% DEI COSTI

RESTANO IMMUTATE LE REGOLE PER

I CONTRIBUENTI MINIMI CHE

DEDUCONO IL 50% DEI COSTI

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ATTENZIONE ALLE CONSEGUENZE DA REDDITOMETRO

Al Telefisco 2014 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che per le sole imprese individuali ed i professionisti

La parte dei costi di acquisto

e di impiego dei beni ad uso

promiscuo non deducibili

La parte dei costi di acquisto

e di impiego dei beni ad uso

promiscuo non deducibili

Concorre a formare il reddito

sinteticamente accertabile

dello stesso contribuente

Concorre a formare il reddito

sinteticamente accertabile

dello stesso contribuente

Ciò evidentemente investirebbe l’80% dei costi auto, il 20% delle

spese telefoniche, il 25% di ristoranti e alberghi, etc…..

Ciò evidentemente investirebbe l’80% dei costi auto, il 20% delle

spese telefoniche, il 25% di ristoranti e alberghi, etc…..

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DEDUCIBILITÀ IRAP E IMU

Indicare le imposte imputate indeducibili nelConto economico

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Deduzione Irap forfettariaPer interessi passivi

Deduzione Irap analiticaCosto del lavoro

Deduzione Imu per immobilistrumentali

33 38

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Per l’anno 2013 e’ deducibile dal

reddito dìimpresa, arte o professione

Il 30% dell’IMU pagata sugli immobili

strumentali

Dal 2014 la percentuale di

deducibilita’ scende al 20%

La deduzione si applica con il

criterio di cassa ma e’ inibita la

deduzione dell’IMU 2012

ancorché pagata nel 2013

DEDUCIBILITA’ PARZIALE DELL’IMU PER LE IMPRESE ED I PROFESSIONISTI

Si ritiene che non sia deducibile l’IMU pagata su immobili ad uso promiscuo ne le sanzioni e gli interessi in caso di

pagamento ritardato

Si indica tra le variazioni in diminuzione

dal reddito (quadro RF – codice 38)

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DEDUZIONE IRAP DAL REDDITO D’IMPRESA

RIGO RF 55 DEL MODELLO UNICO 2014 SOCIETA’ DI CAPITALE

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Nel modello Unico 2014 tra le variazioni in diminuzione dal reddito è

indicata l’irap sul costo del lavoro e quella a forfait sugli oneri finanziari

Con il codice 12 si indica la

deduzione forfettaria pari al 10%

degli importi pagati nel 2013 a

condizione che vi siano oneri

finanziari che eccedano i proventi

Con il codice 33 si indica la

deduzione analitica integrale degli

importi pagati nel 2013 (compreso il

saldo 2012) in relazione al costo del

personale dipendente

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RECUPERO RITENUTE CONTRIBUENTI MINIMI

RIGO RS 40 DEL MODELLO UNICO 2014 PERSONE FISICHE

Nel modello Unico 2014 è stato istituito il rigo RS 40 che accoglie

le ritenute subite (ancorché per errore) dai contribuenti “minimi”

Il Rigo può accogliere qualunque

tipologia di ritenuta subita da un

contribuente minimo e gli

consente di distribuirla a suo

piacimento all’interno dei righi:

- RN 32: per la parte da utilizzare a

deconto dell’irpef dovuta

- LM 13: per la parte da utilizzare a

deconto dell’imposta sost. dovuta

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Deducibili per cassa

Deducibili per competenza

L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 33/2013 ha

definitivamente sciolto i nodi relativi al criterio di deducibilità

INDENNITA’ SUPPLETIVA DI CLIENTELA

Accantonamenti effettuati sino al 1992

Accantonamenti effettuati dal 1993

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4.800 4.800

4.800 500

• SVALUTAZIONI E PERDITE SU CREDITI DI MODESTO IMPORTO

Nonostante la circolare 26/E/2013 parifichi le svalutazioni alle perdite, la compilazione del prospetto blocca la deducibilità dei crediti di modesto

importo se non inseriti nel rigo delle perdite. Ad esempio, crediti 100.000, con svalutazione di 2 crediti di modesto importo da 2.400 ciascuno. IL

PROBLEMA NON SI PONE SE INDICO 4.800 NEL RIGO DELLE PERDITE.

SENZA BLOCCO

CON BLOCCO

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• SOCIETA’ DI COMODO: LA STRUTTURA DEL PROSPETTO

PRIMA ANALISI SECONDA ANALISI

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• SOCIETA’ DI COMODO: LE ESCLUSIONI PIÙ COMUNI

NON OPERATIVE

PERDITA SISTEMICA

2 per i soggetti che si trovano nel primo periodo d’imposta

7per le società che nei due esercizi

precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità

9

per le società che presentano un ammontare complessivo del valore

della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al

totale attivo dello stato patrimoniale

11

per le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore

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TRIENNIO DI RIFERIMENTO:

201020112012

4

Società che detengono partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie, il cui valore economico è prevalentemente riconducibile a: -società considerate non in perdita sistematica ; -società escluse dall'applicazione per interpello; -società collegate residenti all'estero cui si applica il regime dell'articolo 168 del TUIR.

5 - 6

Società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica in relazione ad un precedente periodo di imposta senza variazioni

7 Società che conseguono un margine operativo lordo positivo.

9

Società per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita fiscale di periodo e degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero di disposizioni agevolative.

11 Società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore

99 Società già impegnatesi allo scioglimento

• SOCIETA’ DI COMODO: LE DISAPPLICAZIONI PIÙ COMUNI

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TERMINE02.07.2014

ENTRO 90 GIORNI DAL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (se si vuole dal termine dei versamenti)

STRUTTURAGLI INTERPELLI SONO AUTONOMI PER REGIME DELLE NON

OPERATIVE E DELLE PERDITE SISTEMICHE(vanno a due uffici diversi e richiedono due intestazioni diverse)

IMPUGNARE IL DINIEGO?

LA IMPUGNABILITA’ DELL’EVENTUALE DINIEGO E’ UNA FACOLTA’ DEL CONTRIBUENTE. NON E’ MAI PRECLUSA LA POSSIBILITA’ DI

IMPUGNARE L’AVVISO DI ACCERTAMENTO

• SOCIETA’ DI COMODO: LA GESTIONE DEGLI INTERPELLI

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E’ causa di esclusione dalla

disciplina sulle società non

operative

BENEFICI PER I SOGGETTI CONGRUI E COERENTI

Esistono una serie di benefici di cui possono usufruire i soggetti congrui e e coerenti ai fini degli studi di settore

E’ causa di disapplicazione dalla

disciplina sulle società in perdita

sistemica

Si sottolinea che l’incoerenza non è mai sanabile mentre la congruità è

raggiungibile anche mediante spontaneo adeguamento in dichiarazione

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BENEFICI PER I SOGGETTI CONGRUI E COERENTI

Ulteriori benefici di cui possono usufruire i soggetti congrui e e coerenti ai fini degli studi di settore

Preclusione degli accertamenti

basati sulle presunzioni semplici

(presuntivi e/o analitico-presuntivi)

Riduzione di un anno degli ordinari

termini di decadenza per gli

accertamenti

La determinazione sintetica del reddito complessivo

(Redditometro) è ammessa a condizione che il reddito accertabile

ecceda di oltre 1/3 quello dichiarato

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GRAZIE E ARRIVEDERCI

Dott. Ernesto Gatto