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Le novità introdotte dal Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali Maria Teresa Camera

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Le novità introdotte dal

Regolamento di riforma degli

ordinamenti professionali

Maria Teresa Camera

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NORMATIVA

• Il processo di riforma risale al 2009, anno in cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso un’indagine conoscitiva su diversi ordini professionali, rilevando una certa resistenza da parte degli stessi all’attuazione della “riforma Bersani” (d.l. n. 223/2006, convertito dalla L. n. 248/2006).

• L’Autorità antitrust ha rilevato un mancato adeguamento dei codici deontologici ai principi concorrenziali concernenti:

- l’abolizione dei minimi tariffari;

- l’accesso alle professioni e della formazione dei professionisti;

- la costituzione di società multidisciplinari.

• Atti conclusivi di un processo di riforma:

- d.l. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 148/2011 e in attuazione dell’art. 3, comma 5, relativo regolamento D.P.R. n. 137/2012, recante la Riforma degli ordinamenti professionali,

- d.l. n. 1/2012, convertito nella L. n. 27/2012

- d.l. n. 158/2012, convertito nella L. n. 189/2012

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AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DPR N. 137/2012

Si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti,

cioè alle attività il cui esercizio è consentito solo a seguito

d'iscrizione in Ordini/Collegi, subordinatamente al possesso di

qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche

professionalità.

• Alla sanità si applica:

- accesso ed esercizio dell’attività professionale (art. 2)

- albo unico nazionale (art. 3)

- libera concorrenza e pubblicità informativa (art.4)

- obbligo di assicurazione (art. 5)

• La sanità resta esclusa dall’applicazione delle disposizioni generali

concernenti:

- la formazione continua (art. 7)

- il tirocinio professionale (art. 6)

- il procedimento disciplinare (art. 8)

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Accesso ed esercizio dell’attività professionale

(art. 2 DPR n. 137/2012)

• E’ garantita la libertà dell’accesso alle professioni

regolamentate (La formazione di albi speciali, legittimanti

specifici esercizi dell'attività professionale, fondati su

specializzazioni o titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su

previsione espressa di legge).

• L'esercizio della professione è libero e fondato:

- sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e

tecnico senza eccezioni ai principi di libera concorrenza,

- alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il

territorio nazionale,

- alla differenziazione e pluralità di offerta al fine di

garantire l'effettiva possibilità di scelta degli utenti

nell'ambito della più ampia informazione relativamente

ai servizi offerti.

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Accesso ed esercizio dell’attività professionale

(art. 2 DPR n. 137/2012) • Non sono ammesse limitazioni :

- alle iscrizioni agli albi professionali, ferma restando la disciplina

dell’esame di stato prevista all’art. 33 Cost., comma 5;

- del numero di persone titolate a esercitare la professione, salve

deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la

tutela della salute;

- discriminatorie, anche indirette, all'accesso e all'esercizio della

professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede

legale dell’associazione professionale o della società tra professionisti.

• Sono ammesse solo le limitazioni fondate:

- su espresse previsioni riguardanti il possesso o il riconoscimento dei

titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale;

- su condanne penali o disciplinari irrevocabili;

- su altri motivi imperativi di interesse generale.

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Albo unico nazionale

(art. 3 DPR n. 137/2012)

• Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi Consigli dell’Ordine o del Collegio territoriale, sono pubblici e recano l’anagrafe di tutti iscritti, con l’annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti a partire dall’entrata in vigore del regolamento.

• I provvedimenti disciplinari devono essere esecutivi e presi sulla base di un provvedimento definitivo, cioè non più soggetto ad impugnativa.

• Essendo l’annotazione relativa ai soli provvedimenti di natura disciplinare non è annotabile una sospensione cautelare (per es. in caso di procedimento penale) in quanto non è un provvedimento disciplinare

• Non è previsto un termine per l’annotazione del provvedimento disciplinare, quindi, ad oggi si presuppone che l’annotazione sia indefinita nel tempo.

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Albo unico nazionale

(art. 3 DPR n. 137/2012)

• I Consigli territoriali forniscono per via telematica ai Consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’aggiornamento dell’albo unico nazionale.

• L’insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l’albo unico nazionale degli iscritti, che è tenuto dal Consiglio Nazionale di ciascun Ordine o Collegio.

• La rete intranet della Federazione sarà strutturata in

modo da rendere tale obbligo tempestivamente assolto, cosicché gli Ordini/Collegi non debbano compiere alcun ulteriore adempimento.

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Libera concorrenza e pubblicità informativa

(art.4 DPR n. 137/2012)

• E’ ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa

avente ad oggetto l’attività delle professioni

regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti

attinenti alla professione, la struttura dello studio

professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.

• La pubblicità informativa deve essere funzionale

all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo

del segreto professionale e non deve essere equivoca,

ingannevole o denigratoria.

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Libera concorrenza e pubblicità informativa

(art.4 DPR n. 137/2012)

• La violazione di tali prescrizioni costituisce illecito

disciplinare, oltre a integrare una violazione delle

disposizioni di cui ai d.lgs. n. 206/2005 (Codice del

consumo) e d.lgs. n. 145/2007 (Pubblicità ingannevole:

la competenza è dell'Autorità Garante della Concorrenza

e del Mercato - Antitrust).

• Il controllo della pubblicità veritiera e corretta viene

effettuato dall’Ordine/Collegio di appartenenza

dell’iscritto all’Albo.

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Obbligo di assicurazione

(art. 5 DPR n. 137/2012)

• E’ stato introdotto per il professionista l’obbligo di stipulare idonea

assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività

professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori

ricevuti dal cliente.

• La stipula dell’assicurazione può avvenire anche per il tramite di

convenzioni collettive negoziate dai Consigli Nazionali o dagli Enti

previdenziali,

• L’obbligo di idonea copertura assicurativa è affiancato da un

obbligo informativo nei confronti del cliente circa:

- gli estremi della polizza;

- il massimale e le variazioni eventuali delle condizioni.

• La violazione dell’obbligo di stipulare l’assicurazione professionale

costituisce illecito disciplinare.

• L’obbligo per il professionista di stipulare un’assicurazione per i

possibili danni arrecati al cliente scatta dal 13 agosto 2013.

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D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni,

dalla L. 24 marzo 2012, n. 27

«Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle

infrastrutture e la competitività»

Art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate:

- abrogazione delle tariffe;

- pattuizione del compenso;

- la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale del compenso

del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti

con decreto del Ministro vigilante.

Art. 9 bis Società tra professionisti

- soggetti

- atto costitutivo.

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• Sono abrogate le TARIFFE delle professioni regolamentate nel sistema

ordinistico (d.l. n. 1/2012, convertito nella L. n. 27/2012: art. 9)

• A seguito dell’abrogazione delle tariffe, la regola è quella del mercato e

viene ripristinata la centralità dell’accordo già enucleabile dall’art. 2233 c.c.

• Soltanto in mancanza di accordo, subentra la norma di legge speciale che ha

come punti di riferimento, in sede giurisdizionale, l’importanza e complessità

dell’opera che riflette il decoro della professione.

• Nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso

del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con

decreto del Ministro vigilante (il D.M. Giustizia n. 140/2012. Il Ministero della Salute

deve ancora provvedere: iter in corso di definizione).

• Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 1/2012 continuano ad

applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data

di entrata in vigore del decreto ministeriale

• Il Ministero, per l’individuazione dei parametri da adottare tramite DM (natura

regolamentare), si è avvalsa, in analogia, del parere del CSS del 24/9/2003

che ha definito i parametri di riferimento delle tariffe mediche

• Rimane inalterata la specialità della disciplina dei compensi spettanti agli

ausiliari del giudice di cui al testo unico delle spese di giustizia (D.P.R. n.

115/2002).

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• Il COMPENSO per le prestazioni professionali è

pattuito al momento del conferimento dell'incarico

professionale(d.l. n. 1/2012, convertito nella L.n. 27/2012: art. 9)

• Il professionista deve rendere noto al cliente:

- il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le

informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento

del conferimento fino alla conclusione dell'incarico;

- i dati della polizza assicurativa per i danni provocati

nell'esercizio dell'attività professionale;

- la misura del compenso con un preventivo di massima

adeguato all'importanza dell'opera, indicando per le

singole prestazioni, tutte le voci di costo, comprensive di

spese, oneri e contributi.

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Società tra professionisti (d.l. n. 1/2012, convertito nella L. 27/2012: art. 9 bis)

- I soci di capitale devono avere una presenza minoritaria

rispetto ai soci professionisti: sia il numero dei soci professionisti che la loro partecipazione al capitale sociale deve comunque determinare la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

- La società si scioglie se viene meno la maggioranza

numerica dei soci professionisti. - La società cooperativa deve avere un minimo di 3 soci. - Obbligo per la società di stipulare una polizza

assicurativa per la copertura dei rischi professionali. - Il socio professionista può opporre agli altri soci il

segreto concernente le attività professionali a lui affidate 14 14

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Società tra professionisti (d.l. n. 1/2012, convertito nella L. 27/2012: art. 9 bis)

• L’atto costitutivo deve contenere: - l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da

parte dei soci (quindi l’oggetto sociale della società non può indicare la possibilità di esercitare attività diverse , per es attività commerciale, da quella professionale);

- l’ammissione come soci di soli soggetti iscritti a ordini, albi, collegi (possono far parte della società anche i cittadini degli Stati membri dell’UE con qualifica professionale riconosciuta per l’esercizio della professione regolamentata nel rispetto delle previsioni della direttiva 2005/36/CE e del dlgs. n. 206/2007. Il riferimento non può essere al mero titolo di studio abilitante).

• Possono anche far parte della società tra professionisti: - soggetti non professionisti, limitatamente alle prestazioni

tecniche; - soggetti che vogliono investire (soci di capitale) nella

società

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D.l. n. 158/2012, convertito in L. n. 189/2012

(In vigore dal 11 novembre 2012)

La responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie (art. 3): - l’accertamento colpa lieve

- il fondo copertura assicurativa

- i contratti assicurativi

- il danno biologico

- i consulenti tecnici d’ufficio

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M.T.CAMERA

La responsabilità professionale

dell’esercente le professioni sanitarie (art. 3)

Accertamento colpa lieve

• L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della

propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate

dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve.

• In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del

codice civile ( Risarcimento per fatto illecito .Qualunque fatto doloso

o colposo [c.c. 935, 939, 1173, 1219, 1227, 1229, 1338], che

cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il

fatto a risarcire il danno [c.c. 2600, 2947; c.p. 185, 198] )

• Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno,

tiene debitamente conto della condotta del sanitario che si è

attenuto alle linee guida e buone pratiche accreditate.

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La responsabilità professionale dell’esercente le

professioni sanitarie (art. 3): copertura assicurativa

La regolamentazione avverrà con DPR che dovrà essere

emanato, entro il 30/6/2013, su proposta del Ministro della

salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e

dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione

nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), la

Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e

degli odontoiatri, nonché le Federazioni nazionali degli

ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative

delle categorie professionali interessate.

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La responsabilità professionale dell’esercente le

professioni sanitarie (art. 3).

Criteri: contratti di assicurazione e fondo

Al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa

agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le

procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei

relativi contratti in conformità a determinati criteri:

1. Determinare i casi, sulla base di definite categorie di

rischio professionale, prevedere l'obbligo, in capo ad un

fondo appositamente costituito, di garantire idonea

copertura assicurativa agli esercenti le professioni

sanitarie.

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M.T.CAMERA

La responsabilità professionale dell’esercente le

professioni sanitarie (art. 3).

Criteri: contratti di assicurazione e fondo

2. Il fondo è finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano

espressa richiesta, in misura definita in sede di contrattazione

collettiva, e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate

all'esercizio dell'assicurazione per danni derivanti dall'attività medico-

professionale, determinato in misura percentuale ai premi incassati nel

precedente esercizio, comunque non superiore al 4% del premio

stesso (stabilito con provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo

economico, di concerto con il Ministro della salute, Ministro

dell’economia e finanze, sentite la Federazione nazionale dei medici

chirurghi e degli odontoiatri, nonché le Federazioni nazionali degli

ordini e dei collegi delle professioni sanitarie)

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La responsabilità professionale

dell’esercente le professioni sanitarie (art. 3).

Contratti di assicurazione e fondo

3. Determinare il soggetto gestore del Fondo e le sue

competenze senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica.

4. Prevedere che i contratti di assicurazione debbano

essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano

alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del

premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e

subordinare comunque la disdetta della polizza alla

reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario

accertata con sentenza definitiva. 21 21

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La responsabilità professionale dell’esercente le

professioni sanitarie (art. 3):

contratti assicurativi e contenuti

- Per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti

assicurativi per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività

professionale resa nell'ambito del SSN o in rapporto di

convenzione, il decreto viene adottato sentita altresì la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome.

- Resta comunque esclusa a carico degli enti del SSN ogni

copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore

rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla

normativa contrattuale vigente.

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M.T.CAMERA

La responsabilità professionale dell’esercente le

professioni sanitarie (art. 3): danno biologico

- Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della

professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli

articoli 138 (Danno biologico per lesioni di non lieve entità) e 139 (Danno

biologico per lesioni di lieve entità) del d.lgs. n. 209/2005, eventualmente

integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e

sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle

fattispecie da esse non previste

- Presupposti: nella liquidazione del danno, si deve dare un obbligo

motivazionale congruo ed adeguato, che dia conto, ai fini del risarcimento

integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, sia delle

componenti a prova scientifica medico-legale, sia di quelle relative all'incidenza

negativa sulle attività quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale), sia di quelle

che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (che

attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività

socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque

essenziali per la salute o la vita attiva) 23 23

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M.T.CAMERA

La responsabilità professionale dell’esercente le

professioni sanitarie (art. 3): consulenti tecnici d’ufficio

- Gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio di cui all'art. 13 R.D.

n. 1368/1941 (disposizioni di attuazione del c.p.c.), devono

essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al

fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e

qualificata rappresentanza di esperti delle discipline

specialistiche dell'area sanitaria, anche con il

coinvolgimento delle società scientifiche tra i quali scegliere

per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel

procedimento.

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M.T.CAMERA

Grazie

per l’attenzione

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Procedimenti disciplinari e

quali i risvolti dell’obbligo

formativo ECM

Maria Teresa Camera

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• NORMATIVA • D.lgs.C.p.S.13.09.1946, n.233

• D.P.R. 05.04.1950, n. 221 (reg.)

• Parere del Consiglio di Stato su un nuovo schema di reg. (sez. consultiva per gli atti normativi n. 4199/2002 del 10.03.2003 e 16.05.2005): iter non portato a termine.

Codice deontologico • Ciascun Ordine/Collegio ha facoltà di adottare, nel proprio potere

regolamentare il codice deontologico, ma nelle professioni si è soliti lasciare alla Federazione nazionale il compito di emanare il codice deontologico con vincolo per tutti gli iscritti agli albi.

• L’art. 38 reg., prevedendo quali illeciti disciplinari abusi o mancanze o fatti disdicevoli al decoro professionale non descrive compiutamente le azioni o le omissioni vietate .

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IL COLLEGIO GIUDICANTE : composizione

• Non è da considerare quale organo perfetto che decide

con la presenza di tutti i componenti: per la validità delle

adunanze del consiglio è sufficiente l’intervento della

maggioranza dei componenti.

• Il principio dell’immodificabilità della composizione è fatto

salvo se il collegio non varia nella sua identità soggettiva

nelle varie fasi del procedimento disciplinare e

nell’adozione della decisione finale

• Le sedute non sono pubbliche .

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ORDINE COMPETENTE A PROMUOVERE IL PROC. DISCIPLINARE

• Il sanitario iscritto in un albo provinciale ha diritto di esercitare la

professione in tutto il territorio nazionale.

• Se il comportamento censurabile disciplinarmente è posto in essere

in una provincia diversa, l’Ordine/Collegio che avuto notizia della

mancanza commessa è tenuto ad informare l’Ordine/Collegio nel cui

albo il sanitario è iscritto a cui spetta di esaminare i fatti e di dar

corso eventualmente al procedimento disciplinare.

• Sanitari cittadini di altri Stati membri dell’U.E.:

• - quelli stabilitisi in Italia per esercitare la professione sono

sottoposti al potere disciplinare dell’Ordine/Collegio nel cui albo

hanno ottenuto l’iscrizione;

• - quelli presenti in Italia soltanto per svolgere una o più prestazioni

di servizi, non hanno l’obbligo di iscrizione all’albo della provincia

nella quale occasionalmente esercitano, ma sono comunque

soggetti agli obblighi e alle sanzioni disciplinari previsti nei confronti

dei sanitari italiani. M.T.CAMERA 29

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• SOGGETTI AL POTERE DISCIPLINARE

• - Iscritti all’albo professionale.

• - I sanitari pubblici dipendenti che, con il loro

comportamento, incidono sulle norme

deontologiche, fermo restando la sottoposizione

alla disciplina dell’ente da cui dipendono per

quanto riguarda l’esercizio dell’attività svolta in

osservanza agli obblighi professionali correlati al

rapporto d’impiego.

• - legge n. 43/2006: obbligatorietà d’iscrizione all’albo per

i pubblici dipendenti soltanto per le professioni sanitarie

infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico sanitarie e

della prevenzione.

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M.T.CAMERA

FASI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

- Giudizio disciplinare: natura amministrativa e non giurisdizionale

- Irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli iscritti all’albo previo procedimento disciplinare (artt. 38-52 reg).

• I provvedimenti sanzionatori, adottati discrezionalmente, devono essere esaustivamente motivati dall’organo giudicante

• FASE INIZIALE

• FASE ISTRUTTORIA

• FASE DECISORIA

• FASE INTEGRATIVA D’EFFICACIA

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M.T.CAMERA 32

FASE INIZIALE

L’azione disciplinare a carico dei sanitari che si rendono colpevoli di illeciti disciplinari è promossa:

- d’ufficio:

a) dal consiglio direttivo di ciascun Ordine/Collegio nei confronti dei sanitari iscritti agli albi ;

b) dal comitato centrale di ciascuna Federazione nazionale nei confronti dei componenti dei consigli direttivi degli Ordini/Collegi;

c) dalla CCEPS nei confronti dei propri componenti professionisti e dei componenti dei comitati centrali delle Federazioni nazionali;

- su iniziativa del Ministro della salute o del procuratore della Repubblica territorialmente competente che comporta nei confronti dell’Ordine/Collegio l’obbligo di dare corso al procedimento disciplinare per cui, nel caso di omesso inizio, è previsto l’esercizio di un potere sostitutivo da parte del Ministro della salute

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M.T.CAMERA 33

FASE ISTRUTTORIA:

convocazione

• Nella lettera di convocazione deve risultare il motivo della convocazione (e non una mera elencazione

degli articoli del codice deontologico che si ritengono violati) anche se non vengono indicati i fatti concreti nella loro menzione circostanziata, in considerazione del fatto che non sono stati ancora individuati gli elementi valutabili disciplinarmente e formulati gli addebiti.

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• FASE ISTRUTTORIA : sanitario contumace

• Se il sanitario non risponde alla convocazione mancando

di presentarsi, è opportuno che il presidente rinnovi

l’invito presso l’ultimo domicilio conosciuto e la

circostanza che il sanitario abbia mancato di comunicare

all’Ordine/Collegio il cambiamento di domicilio non può

influire sulla legittimità del procedimento.

• Se il sanitario senza valide giustificazioni omette di

nuovamente di comparire, si potrebbe configurare un

comportamento ostruzionistico valutabile

disciplinarmente per infrazione del dovere di

collaborazione con l’Ordine.

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FASE ISTRUTTORIA: audizione • L’audizione del sanitario è effettuata dal presidente o dal

vice presidente.

• Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal sanitario.

• Nella fase preliminare, il presidente accerta se il

comportamento dell’incolpato è sanzionabile, riferisce al

consiglio direttivo che procede ad una istruttoria formale,

decidendo se promuovere un procedimento disciplinare,

con la precisazione degli addebiti da contestare, oppure

se archiviare il caso

M.T.CAMERA 35

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M.T.CAMERA

FASE ISTRUTTORIA : apertura proc. disc.

Se il Presidente decide di promuovere procedimento disciplinare deve provvede a notificare al sanitario incolpato :

- gli addebiti circostanziati (Vi è violazione dell’art. 39 reg. se non c’è corrispondenza tra il contenuto dell’audizione preliminare e la contestazione degli addebiti al sanitario).

- il termine non inferiore a 20 giorni, entro il quale il sanitario può essere sentito prendendo visione degli atti relativi al suo deferimento a giudizio

- l’indicazione del luogo, giorno e ora in cui sarà celebrato il giudizio disciplinare, con l’espresso avvertimento che, qualora non si presenti, si procederà in sua assenza (il sanitario può richiedere una proroga del termine per esercitare il proprio diritto alla difesa);

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FASE DECISORIA

• Trattazione orale riguarda l’esposizione da parte del relatore dei fatti e le conclusioni nelle quali si riassumono gli atti, le istanze e le eccezioni prodotte dal sanitario senza in nessun modo esprimere propri orientamenti o convinzioni personali .

• La commissione giudicante, nella stessa composizione dei componenti presenti nelle varie fasi del procedimento, adotta la decisione (data di adozione, fatti addebitati, prove assunte, motivazione, dispositivo, sottoscrizione del presidente e dal segretario)

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SANZIONI DISCIPLINARI

Avvertimento: è la sanzione meno grave e consiste nel diffidare il sanitario colpevole a non ricadere nella mancanza commessa. Infrazioni di minore gravità per indurre il professionista a non ricadere in esse. Comunicata per iscritto.

• Censura: è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa. È prevista per un’infrazione di maggiore entità. Comunicata per iscritto.

• Le ipotesi di radiazione (art. 41 reg.: espulsione dall’albo ed è a tempo indeterminato) e di sospensione dall’esercizio professionale (art. 40 reg.: da 1 a 6 mesi) sono quelle che:

• - o rientrano nel novero delle sanzioni irrogate a conclusione di un giudizio disciplinare (art. 40 reg.);

• - oppure quelle che, previste dalla legge (artt. 42 e 43 reg.), danno luogo ad un procedimento disciplinare.

• Il sanitario radiato può essere reiscritto (art. 50 reg.), purché siano trascorsi 5 anni dal provvedimento di radiazione e, se questa era derivata da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione (non è sufficiente la mera estinzione della pena scontata dall’interessato)

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M.T.CAMERA

• FASE INTEGRATIVA D’EFFICACIA: modalità

• La decisione è pubblicata mediante deposito dell’originale negli uffici

di segreteria dell’Odine/Collegio, che provvede a notificarne copia,

all’interessato, al Ministro della salute e al procuratore della

Repubblica territorialmente competente e le comunicazioni o

notificazioni devono essere eseguite a mezzo raccomandata a/r .

• Ad oggi via PEC: Legge n. 2/2009:

• art. 16, co. 7: gli iscritti agli albi comunicano ai rispettivi

Ordini/Collegi il proprio indirizzo PEC o analogo indirizzo di posta

elettronica

• art. 16, co. 8 : Le amministrazioni pubbliche, tra le quali, ai sensi del

d.lgs. n.165/2001 [art. 1, co. 2], sono compresi gli enti pubblici non

economici (Ordini/Collegi), istituiscono una casella PEC o analogo

indirizzo di posta elettronica

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• FASE INTEGRATIVA D’EFFICACIA: esecutività

• La decisione diviene esecutiva:

- quando è trascorso il termine di 30 giorni per proporre ricorso alla

CCEPS;

- quando, a seguito di ricorso alla CCEPS viene notificata alle parti la

decisione della CCEPS che respinge il ricorso proposto .

• Per l’esecuzione della sanzione della sospensione e dell’interdizione

ex art. 8 l.n.175/92 (Gli esercenti le professioni sanitarie che prestano comunque

il proprio nome, ovvero la propria attività, allo scopo di permettere o di agevolare

l'esercizio abusivo delle professioni medesime sono puniti con l'interdizione dalla

professione per un periodo non inferiore ad 1 anno), spetta all’Ordine/Collegio

fissarne la decorrenza specificandone l’inizio e la fine.

• Per l’esecuzione della sanzione della radiazione diventa

immediatamente esecutiva con la notifica senza necessità di

ulteriori atti da parte dell’Ordine.

• Nel periodo di sospensione/interdizione/radiazione al sanitario è inibito

l’esercizio della professione e l’attività svolta in tale periodo costituisce

esercizio abusivo della professione penalmente perseguibile ex art. 348

c.p.(Abusivo esercizio di una professione)

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FASE INTEGRATIVA D’EFFICACIA: pubblicazione della decisione

• L’Autorità Garante della Privacy ha affermato che la pubblicazione nell’ufficio di segreteria del provvedimento disciplinare divenuto definitivo lo rende conoscibile:

• - sia da parte dei sanitari iscritti, in quanto assume carattere di orientamento deontologico esemplificativo;

• - sia da parte di terzi (riviste , notiziari ecc.).

• I motivi di interesse pubblico connessi a ragioni di giustizia sono prevalenti rispetto all’interesse alla riservatezza del singolo professionista.

• Le sanzioni disciplinari comminate dal Consiglio dell’Ordine sono soggette a forme di pubblicità legale che consentono a coloro che intendano consultare gli albi professionali di conoscere i provvedimenti disciplinari presi a carico degli iscritti. Ne deriva che la loro pubblicazione non integra necessariamente il reato di rivelazione del contenuto di documenti segreti e, pertanto, non fonda il diritto al risarcimento del danno morale da reato (Cass.civ., sez. III, n° 20819/2009)

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• PRESCRIZIONE DELL’AZIONE DISCIPLINARE

• L’art. 51 reg. fissa la prescrizione dell’azione disciplinare in 5 anni.

• La decorrenza del termine prescrittivo, varia a seconda che l’azione disciplinare sia proposta :

• - Per violazione di una norma deontologica :

• il termine di prescrizione quinquennale decorre (non dal momento in cui si è verificata la violazione deontologica) dalla data in cui l’Ordine/Collegio procedente ha acquisito la conoscenza della violazione se è di carattere istantaneo, nel senso che si esaurisce nel momento in cui la violazione è posta in essere;

• se la violazione è continuata, ovvero protratta nel tempo, la prescrizione decorre dalla conoscenza del momento in cui è stato compiuto l’ultimo atto.

• - Per un fatto o atto di rilevanza penale: il termine prescrittivo non decorre dall’inizio di un procedimento penale a carico dell’incolpato, bensì l’effetto interruttivo permane per tutto il tempo in cui il procedimento penale ha corso ed il nuovo termine prescrizionale inizia a decorrere dalla formale comunicazione della sentenza divenuta definitiva.

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RAPPORTO CON IL PROCEDIMENTO PENALE:

Principio della separazione dei giudizi

• Il sanitario può incorrere in una responsabilità penale ed in tale caso a suo carico può instaurarsi, oltre ad un procedimento penale da svolgersi innanzi al giudice ordinario, anche un procedimento disciplinare.

• L’art. 44 reg. e il c.p.p. non dispongono una previsione che imponga

la sospensione del giudizio disciplinare in corso di procedimento penale sugli stessi fatti.

• E’ opportuno che l’Ordine/Collegio, prima di iniziare un procedimento disciplinare per gli stessi fatti addebitati in sede penale, attenda la conclusione dell’iter penale a garanzia del sanitario, posto che le conclusioni cui perviene l’autorità giudiziaria (condanna, proscioglimento, assoluzione) consentono di acquisire una più completa cognizione dei fatti.

• Sarebbe, quindi, utile in tale ipotesi aprire e contemporaneamente sospendere il procedimento disciplinare in attesa della conclusione dell’iter penale

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M.T.CAMERA

IMPUGNATIVA DELLA SANZIONE DISCIPLINARE

La sanzione disciplinare è impugnabile innanzi alla Commissione

centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (competente

anche avverso i ricorsi di cancellazione dall’albo e le operazioni

elettorali).

Il ricorso comporta la sospensione dei provvedimenti di cancellazione

dall’albo o sanzionatori.

La sospensione è stata esclusa in materia elettorale

ECCEZIONI DELL’EFFETTO SOSPENSIVO:

-per i provvedimenti sanzionatori previsti dagli artt. 42 (radiazione) e 43 (sospensione) reg. riguardanti specifici reati (per es. artt. 290 c.p.p., 30 c.p., 35 c.p., ecc.), se il ricorso è proposto dal sanitario

-per il provvedimento di iscrizione all’albo se il ricorso è proposto dal Ministro della salute o dal procuratore della Repub. territorialmente competente

- la CCEPS, nel caso di comprovato difetto di uno o più titoli o requisiti prescritti per l’iscrizione all’albo, può disporre, in via eccezionale, che il ricorso non abbia effetto sospensivo

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M.T.CAMERA

AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE

CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI

SANITARIE È AMMESSO RICORSO IN CASSAZIONE

- sez. unite per difetto di giurisdizione (ex art. 362 c.p.c.);

- sez. semplice per violazione di legge (ex art. 111 Cost.)

Il ricorso (proposto nel termine di 60 giorni) non sospende

l’esecuzione della decisione della CCEPS

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M.T.CAMERA

Educazione Continua in Medicina

è lo strumento mediante il quale si assicura una migliore

qualità della prestazione sanitaria, a livello individuale,

aziendale e territoriale, attraverso un sistema che

contempla l’acquisizione di crediti formativi per mezzo di

percorsi formativi residenziali, a distanza, misti, per

autoformazione, per partecipazione a progetti e/o

programmi di ricerca (d.lgs. n. 502/1992 come modificato e

integrato dal d.lgs. n. 229/1999: artt. da 16 bis a 16 sexies).

I sanitari hanno l'obbligo deontologico di mettere in

pratica le nuove conoscenze e competenze aggiornate

per offrire una assistenza qualitativamente utile dei

propri pazienti.

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I FASE: OBBLIGO FORMATIVO

(art. 16 quater del d.lgs. n. 502/1992) Incentivazione della formazione continua.

1. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.

2. I contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non ha conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale.

3. Per le strutture sanitarie private l'adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che opera nella struttura, dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua e il conseguimento dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per ottenere e mantenere l'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale

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I FASE: OBBLIGO FORMATIVO

(art. 16 quater del d.lgs. n. 502/1992)

La Corte Costituzionale (sentenza n. 328/2006) aveva ricondotto la formazione ECM alla più generica «formazione professionale» e dunque «sul lavoro» e quindi oltre la formazione universitaria e anzi al di fuori di questa.

Conseguentemente rimaneva dubbia la questione relativa all’applicabilità dell’obbligo formativo mancando una conseguente sanzione (nulla poena sine lege).

Nel precedente sistema non c’era:

- una effettiva sanzione per chi non curava il proprio aggiornamento professionale;

- una norma che rendesse obbligatoria la comunicazione agli Ordini/Collegi dei crediti conseguiti.

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M.T.CAMERA

II FASE: OBBLIGO FORMATIVO

- art. 3, commi 5, e 5 bis, d.l.n. 138/2011, convertito in L.

n.148/2011 , modificato dalla l n. 214/2011 (le professioni sanitarie

sono state escluse dalla disciplina dell’art. 7 del D.P.R. n. 137/2012) ;

- d.l. 13.9.2012, n. 158;

- La formazione professionale è obbligatoria: al fine di garantire la

qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore

interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo

dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di

curare il continuo e costante aggiornamento della propria

competenza professionale

- La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un

illecito disciplinare del sanitario e come tale è sanzionato sulla base

di quanto stabilito dall'ordinamento professionale.

- La sanzione disciplinare (avvertimento, censura, sospensione,

radiazione), è impugnabile innanzi alla Commissione Centrale per

gli Esercenti le Professioni Sanitarie e in appello innanzi alla Corte

di Cassazione (D.lgs.C.p.S. n. 233/1946, DPR n. 221/1950 ).

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II FASE: ALTRE CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE

DELL’OBBLIGO FORMATIVO

- Ripercussioni gravi, come nel caso in cui l’autorità

giudiziaria rilevi un nesso di causalità tra un eventuale

danno causato dal professionista a terzi, derivato da

imperizia, e accertate carenze o incompletezze

nell’aggiornamento tecnico scientifico (teorico e pratico),

che potrebbe perfino comportare ulteriori aggravanti.

- Requisito per l’accesso e la progressione di carriera

per i professionisti in servizio presso strutture SSN

(CCNL di comparto).

- L’obbligo di assicurazione da parte dei professionisti e

di trasparenza nei confronti dei clienti. Possibili

ripercussioni.

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Codici deontologici Ordini e Collegi - Gli ordinamenti professionali devono stabilire le sanzioni da

applicare a chi non acquisisce ogni anno i crediti ECM necessari per

soddisfare l’obbligo formativo adeguando i codici deontologici entro

il 13.8.2012

- Gli Ordini/Collegi hanno da tempo integrato i propri CD,

includendovi l’obbligo di formazione continua o di aggiornamento,

ma sono ancora manchevoli di previsioni sanzionatorie.

- Codici deontologici:

medici veterinari 2012 (artt. 11 e 56), con la precisa previsione di dimostrazione dei percorsi di aggiornamento in caso di cattiva pratica, è il più aggiornato tra tutte le professioni sanitarie;

Ostetrica 2010 (art.1);

IPASVI 2009 (art.11);

Farmacisti 2007 (art. 9);

Medici Chirurghi e Odontoiatri 2006 (art. 19 e disp. fin.);

Psicologi 2006 (art. 5);

TSRM 2004 (art. 2.12);

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M.T.CAMERA

SOGGETTI

Liberi professionisti che lavorano in strutture sanitarie

private e dipendenti del SSN (o convenzionati)

- Tutti i «professionisti della sanita» (Accordo Stato regioni

2007 e 2009)

- Il professionista ha il diritto/dovere di acquisire crediti

ECM su tematiche coerenti con il proprio lavoro.

- Non sono destinatari dell’obbligo gli operatori afferenti alle

arti ausiliarie delle professioni sanitari (ottico, odontotecnico,

puericultrice, massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti

idroterapici).

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SOGGETTI: Liberi professionisti che lavorano in

strutture sanitarie private

L’ECM è un dovere per i liberi professionisti, visto anche

che la normativa tende a liberalizzare del tutto le

professioni e a non ostacolare la libera concorrenza,

affermando, in tale ottica, l’obbligo di aggiornamento

continuo.

(Corte Cass.civ., sez.III, 1.2.2010 ,n.2235, ha respinto il ricorso di un

notaio contro la sanzione disciplinare della censura applicatagli

dall'Ordine per non aver conseguito tutti i crediti formativi previsti.

Secondo la Corte, il mancato aggiornamento professionale comporta

un danno al decoro e al prestigio della professione, e quindi è giusto

che il mancato rispetto delle norme in tema di formazione continua sia

soggetto alle stesse sanzioni previste in caso di gravi errori tecnici)

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SOGGETTI: Dipendenti del SSN (o convenzionati)

• Non sussiste a carico delle Ausl l'obbligo di predisporre e organizzare corsi di aggiornamento e formazione per i propri dipendenti delle professioni sanitarie, né un diritto di questi ultimi di ottenere direttamente dall'Asl di appartenenza la promozione e l'organizzazione di tali attività .

• (Corte Cass. civ. 19.09.2011, n. 21817 La sentenza prende spunto dalla richiesta di un medico di danni a una Ausl con la motivazione di non aver organizzato corsi di formazione e con questo di avergli impedito avanzamenti di carriera. La Corte però ha sostenuto che non sussiste l'obbligo di organizzazione dei corsi da parte di un'azienda sanitaria, anche perché il provider - anche se è un'Asl - va accreditato come tale e quindi in carenza dell'accreditamento non è automatico che debba attivare la formazione. Ed è il professionista sanitario semmai che deve provvedere a garantire il rispetto dei suoi obblighi formativi).

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Commissione nazionale per la formazione continua

Dal 1.1.2008 la gestione amministrativa del programma di ECM di competenza del Ministero della Salute, sono stati trasferiti all’AGENAS (l. n. 244/2007)

- è composta da rappresentanti degli Ordini, Collegi e Associazioni professionali (D.M.:14.4.2005;19.6.2006;

26.4.2012), da rappresentanti regionali, da rappresentanti del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, ed è presieduta dal Ministro della salute.

- si avvale di altri organismi con specifiche competenze ed ha il compito, tra gli altri, di stabilire il numero dei crediti formativi da conseguire entro un determinato triennio formativo (Accordi Stato Regioni e province autonome del

2007, del 2009 e del 2012) da parte del singolo professionista (150 nel triennio 2011/13: 50 crediti/anno, con un minimo di 25 e un massimo di 75 l’anno)

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M.T.CAMERA

Ruolo del Consorzio per la Gestione dell’Anagrafe delle Professioni Sanitarie

Gli accordi Stato Regioni (2007/2009/2012)prevedono che :

• I Provider alla fine di ogni evento formativo, devono trasmettere l’elenco dei professionisti che hanno ricevuto i crediti al Co.Ge.A.P.S. che gestisce l’anagrafe dei crediti

• Il Co.Ge.A.P.S. trasmette i dati ai rispettivi Ordini/Collegi professionali per la creazione dei relativi dossier formativi (individuali o di equipe)

• Accesso alla banca dati per la verifica dello stato dei crediti acquisiti: professionista; l’Ordine, Collegio e Associazione professionale

• Il sanitario interessato può richiedere il rilascio della certificazione all’Ordine/Collegio, Associazione (non è un compito meramente contabile, ma di qualità) nel triennio formativo, previo esito positivo della verifica nella banca dati dei crediti ECM

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M.T.CAMERA

Grazie

per l’attenzione

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RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI

OSTETRICA CONSEGUITA IN PAESI MEMBRI

DELLA UNIONE EUROPEA E IN PAESI

NON COMUNITARI

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DISCIPLINA NORMATIVA

• Legislazione comunitaria

Direttiva 2005/36

Direttiva 2006/100

• Legislazione nazionale Decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206

D.P.R. 31 agosto 1999 n.394 (Regolamento attuativo del T.U.

immigrazione D.P.R. 18 ottobre 2004 n.334 (Regolamento modificativo del D.P.R. 394/99)

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Direttiva 2005/36/CE Ambito di applicazione

1) Obiettivo :

Favorire la libera circolazione dei professionisti negli Stati membri, al fine di consentire al migrante di esercitare nello Stato di stabilimento la professione per la quale ha acquisito, nello Stato di origine, la relativa qualifica.

2) Strumento di realizzazione: Riconoscimento reciproco dei titoli professionali sulla base di

uniformi livelli di qualifica.

3) Effetti Il riconoscimento permette al cittadino comunitario che vuole

stabilizzarsi in uno Stato membro di accedere alla professione corrispondente per la quale il richiedente è qualificato nello Stato membro di origine, se in possesso dei requisiti specificatamente previsti dalla normativa comunitaria.

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4) Professione esercitabile nello Stato di stabilimento

Il riconoscimento può essere richiesto per l’esercizio di una professione regolamentata (attività subordinate al possesso di qualifiche professionali in forza di norme legislative o regolamentari, il cui titolo abilita all’esercizio della professione)

In Italia le professioni regolamentate sono 27

L’elenco è consultabile sul sito web del Ministero della Salute:www.salute.gov.it/professioni sanitarie

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5) Soggetti destinatari - cittadini comunitari che hanno conseguito una qualifica

professionale in uno Stato comunitario e vogliono esercitare una

professione regolamentata in un altro Stato membro ;

- cittadini non comunitari in possesso di un titolo professionale non

comunitario già riconosciuto in un Paese membro se hanno svolto

l’attività professionale in quest’ultimo per tre anni ;

- cittadini dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo e della

Confederazione Svizzera;

6) Oggetto diplomi, certificati rilasciati da università o altri organismi abilitati che

certificano una formazione professionale acquisita in un Paese

comunitario;

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7) Autorità competente Autorità o organismo abilitato da disposizioni di legge a :

- rilasciare documenti o informazioni,

- ricevere le domande e adottare le decisioni ( art. 5 d.lgs.206/2007 )

Per le professioni sanitarie : Autorità competente

Ministero della salute ( provvede al riconoscimento del titolo professionale

conseguito nel Paese di origine mediante rilascio di decreto direttoriale, che

consente al richiedente l’esercizio in Italia della professione per la quale è

abilitato nel Paese di conseguimento )

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8) Fattispecie lavorative disciplinate

Esercizio di prestazione temporanea e occasionale di servizi

Riguarda il caso del cittadino comunitario che vuole esercitare in uno

Stato membro la professione alla quale è abilitato nello Stato di

stabilimento, purché la prestazione di servizi sia occasionale e

temporanea. L’attività è svolta con il titolo professionale conseguito nello

Stato di stabilimento e quindi non necessita di riconoscimento della

qualifica.

Onere del professionista: informare lo Stato ospitante circa la

prestazione che si vuole eseguire

Esercizio di professione regolamentata in regime di

stabilimento

Riguarda il caso del cittadino comunitario che intende trasferirsi

stabilmente in uno Stato membro ed esercitare la professione sulla base

di un titolo che nello Stato di origine lo abilita a svolgere la

corrispondente professione. L’attività può essere svolta previo

riconoscimento della qualifica.

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9) Esercizio di prestazione di servizi

temporanea e occasionale-

Procedimento : a) Il prestatore, 30 giorni prima di fornire, per la prima volta, la prestazione

professionale trasmette al Ministero della salute una dichiarazione scritta

contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere e sulla

copertura assicurativa, allegando apposita documentazione inerente la formazione

( solo per le professioni che non beneficiano del riconoscimento automatico).La

dichiarazione ha la validità di un anno e può essere rinnovata.

b) Il Ministero valuta il carattere temporaneo ed occasionale della prestazione, la sua

natura, la durata, la frequenza nonché l’idoneità della formazione.

c) Entro un mese dal ricevimento della dichiarazione il Ministero informa il prestatore

riguardo la non necessità di verifica della formazione ovvero della necessità di

assegnare una misura compensativa. La decisione va adottata entro due mesi dal

ricevimento della dichiarazione.

d) Se il Ministero non riscontra i caratteri della temporaneità e occasionalità, nega

l’autorizzazione.

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10 ) Esercizio di professione regolamentata

in regime di stabilimento

Per esercitare stabilmente una specifica professione in uno Stato

membro diverso da quello in cui è stato conseguito il relativo titolo di

studio è necessario chiedere, allo Stato di stabilimento, il

riconoscimento del titolo professionale.

Procedura del riconoscimento: si articola in due forme:

- Sistema di riconoscimento automatico : basato sul

coordinamento delle condizioni minime di formazione ( principio di

riconoscimento automatico).

- Sistema generale di riconoscimento : basato sul confronto

tra le formazioni.

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11) Riconoscimento con il sistema automatico Ha come presupposto il coordinamento delle condizioni minime di formazione delle qualifiche cui si riferisce, stabilite dalla Direttiva.

• Si applica:

• alle qualifiche settoriali di medico di base, medico specialista , odontoiatra , odontoiatra specialista, medico veterinario, farmacista, infermiere responsabile dell’assistenza generale, ostetrica;

• a formazioni specifiche stabilite dalla Direttiva, coperte da diritti acquisiti/diritti specifici.

• Requisiti del titolo:

• Corrispondenza ai titoli indicati, per ciascuno Stato membro, nell’allegato V.5.1.1 della direttiva 2005/36/CE, in termine di

• - denominazione

• - Autorità competente che rilascia il titolo

• - denominazione della qualifica

• - data di riferimento a partire della quale è garantita dallo Stato Membro la conformità ai requisiti minimi di formazione .

• Tempi di definizione del procedimento: tre mesi dalla presentazione della domanda di riconoscimento

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• 12) Regime generale di riconoscimento • Si applica alle professioni non coperte dal sistema di riconoscimento

automatico i cui titoli siano stati conseguiti:

• da cittadini comunitari o extracomunitari in uno Stato membro;

• da cittadini extracomunitari in uno Stato terzo, a cui è stato già riconosciuto

il titolo in uno Stato membro purché sia stata esercitata l’attività per tre anni;

• da cittadini di Paesi terzi cui sia stato riconosciuto lo stato di rifugiato

politico in uno Stato membro.

• Procedura

• Si basa sul confronto tra la formazione conseguita dal richiedente nel Paese

di origine e quella prevista, per la corrispondente qualifica, nello Stato di

stabilimento.

• In caso si riscontrino sostanziali differenze formative, può essere applicata,

per colmare le carenze, una misura compensativa a scelta del richiedente,

nella forma del tirocinio di adattamento o prova attitudinale.

• Organo di valutazione : Conferenza dei servizi

• Tempi di definizione del procedimento:

• Quattro mesi dalla data di presentazione della domanda

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13 ) Requisito linguistico

• La procedura di riconoscimento con sistema automatico

o con sistema generale prescinde dalla eventuale

verifica delle conoscenze linguistiche.

• Il riconoscimento, quindi , non può essere negato perché

non si conosce la lingua dello Stato di stabilimento, fatta

eccezione per il caso in cui, come per la professione di

logopedista, la lingua è espressione dell’attività

professionale.

• Pertanto, l’accertamento delle conoscenze linguistiche ,

per le qualifiche costituite in Ordini o Collegi, interviene

nella fase di effettivo esercizio della professione ed è

demandata ai predetti organi.

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14) Riconoscimento del titolo di ostetrica

A) Il titolo di ostetrica fa parte del gruppo delle professioni settoriali i cui

requisiti minimi di formazione sono uniformi a livello europeo.

* In linea di principio il titolo è riconosciuto con il sistema automatico

* Il titolo deve corrispondere ai dati concernenti la qualifica, riportati

nell’Allegato V.5.5.2

* Il titolo deve soddisfare uno dei seguenti requisiti:

- una formazione a tempo pieno di ostetrica di tre anni di livello universitario

o di insegnamento superiore subordinata al possesso di un diploma di livello

secondario superiore oppure seguita da una pratica di due anni certificata .

- una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno due anni o 3600 ore

subordinata al possesso del titolo di infermiere.

- una formazione a tempo pieno di ostetrica di 18 mesi o 3000 ore

subordinata al possesso del titolo di infermiere e da una pratica di un anno.

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• B) Il riconoscimento automatico si applica anche in presenza di

diritti acquisiti specifici, derivanti da formazioni conformi o non

conformi ai requisiti minimi stabiliti dalla Direttiva, rilasciati da

Stati membri di ultima adesione prima della data specificata

nell’Allegato V.5.5.2, se accompagnati da attività lavorativa svolta

per un determinato periodo di almeno cinque anni consecutivi nei

sette anni che precedono il rilascio della relativa attestazione da

parte dell’Autorità competente.

• Sono situazioni che riguardano specificatamente l’ex Repubblica

Democratica tedesca, la Polonia, la Romania .

• Per chiedere il riconoscimento in Italia la occorre presentare la

relativa domanda al Ministero della salute.

• Sul sito web del Ministero si può stampare la modulistica:

• mod.A3 se il titolo è stato conseguito da cittadini comunitari in uno

Stato membro;

• mod. A4 se il titolo è stato conseguito da cittadini non comunitari

iin un Paese dell’Unione Europea;

• Mod.D2 se il titolo è stato conseguito da cittadini extracomunitari

in un Paese terzo.

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15) Riconoscimento del titolo di ostetrica

• si applica il regime generale di riconoscimento:

• quando il titolo di ostetrica è stato conseguito in un Paese terzo da cittadini

comunitari o extracomunitari;;

• quando la formazione di ostetrica conseguita da cittadini comunitari non

corrisponde ai requisiti minimi di formazione e non sono applicabili i diritti

acquisiti.

• Il sistema generale richiede il confronto della formazione del richiedente con

quella italiana di ostetrica . Se sussistono differenze formative si applicano

misure compensative : tirocinio oppure prova attitudinale

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16) Cosa fare se un’ ostetrica che ha

conseguito la qualifica in Italia vuole esercitare

la professione in un altro Stato membro

• Individuare l’Autorità competente dello Stato di

stabilimento , collegandosi al seguente sito:

htp://ec.europa.eu/internal_marchet/qualification

s/docs/contact-point/info-points_en.pdf

• Chiedere al Ministero della salute il rilascio

dell’attestato di conformità.

• Chiedere, se richiesto dallo Stato di stabilimento,

il certificato di onorabilità professionale .

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17) Certificato di conformità

• Attesta che il professionista ha effettivamente

conseguito il titolo professionale, che la sua qualifica è

conforme ai requisiti minimi di formazione previsti dalla

Direttiva e corrisponde ai dati di qualifica riportati per

l’Italia nell’Allegato V.5.5.2.

• Nello stesso certificato, sulla base della documentazione

prodotta dall’interessato, si attesta anche la pratica

professionale oppure se sussistono condizioni per

riconoscimento di diritti acquisiti.

• E’ rilasciato dal Ministero della salute su richiesta

dell’interessato.

• Il modello di domanda è il mod.G2.

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• 17 bis) Documenti da produrre:

Dichiarazione sostitutiva di certificazione( art. 46, DPR

445/2000) concernente:

- la denominazione della qualifica,

- l’università di rilascio del titolo, data di

immatricolazione e di conseguimento della qualifica,

- eventuale iscrizione all’Albo professionale e indicazione

della data e numero di posizione

- di aver/non aver in corso o riportato condanne penali o

sanzioni disciplinari/amministrative in campo

professionale

- In caso di non iscrizione al Collegio professionale di

avere/non avere riportato condanne penali e di

essere/non essere destinatari di provvedimenti che

riguardano l’applicazione di misure di sicurezza

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18) Certificato di onorabilità

professionale ( good standing )

• Attesta la non esistenza di impedimenti di

tipo penale professionale all’esercizio della

professione.

• E’ rilasciato dal Ministero della salute

• La domanda si redige sul modello G4

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18 bis) documenti da produrre

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46, DPR

445/2000) concernente:

- la denominazione della qualifica,

- l’università di rilascio del titolo, data di immatricolazione

e di conseguimento della qualifica,

- eventuale iscrizione all’Albo professionale e indicazione

della data e numero di posizione

- di aver/non aver in corso o riportato condanne penali o

sanzioni disciplinari/amministrative in campo

professionale

- in caso di non iscrizione al Collegio professionale di

avere/non avere riportato condanne penali e di

essere/non essere destinatari di provvedimenti che

riguardano l’applicazione di misure di sicurezza

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MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale delle professioni sanitarie e

delle risorse umane del S.S.N. - Uff. IV -

Via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 ROMA

Domanda per il rilascio dell’Attestato di conformità alle direttive comunitarie di un titolo professionale dell’area sanitaria diverso da medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, odontoiatra, farmacista, psicologo conseguito in Italia da cittadini comunitari e non comunitari

APPORRE MARCA DA BOLLO

Euro 14,62

La / Il Sottoscritta/o,

COGNOME - SURNAME - NOM - GEBURTSNAME - APELLIDO

Sesso M F NOME - NAME - PRENOM - VORNAME - NOMBRE PROPRIO

In possesso del Titolo di (da indicare in lingua originale)

TITOLO - TITLE - DIPLOME - TITEL - TITULO

Conseguito in PAESE DOVE E' STATO CONSEGUITO IL TITOLO - COUNTRY WHERE THE TITLE WAS ATTAIN - ETAT OU ON A CONSEGUI LE DIPLOME

STAAT WO DER TITEL ERLANGT WURDE - ESTADO DONDE HA OBTIENIDO EL TITULO

Chiede a codesto Ministero, ai sensi della vigente normativa comunitaria, il rilascio dell’ATTESTATO DI CONFORMITÀ del proprio titolo professionale di : _____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

_ e, a tal fine, allega i documenti di cui all’Allegato G 2. La / il sottoscritta/o, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara:

di non aver riportato condanne penali, di non aver riportato sanzioni amministrative e disciplinari relativamente al campo professionale sia in Italia sia nel Paese d’origine e/o di provenienza;

di essere nata/o a

LUOGO DI NASCITA - PLACE OF BIRTH - LIEU DE NAISSANCE – GEBURTSORT - LUGAR DE NASCIMIENTO il

STATO DI NASCITA – COUNTRY OF BIRTH – ETAT DE NAISSANCE GEBURTSTAAT – ESTADO DE NASCIMIENTO DATA DI NASCITA – DATE OF BIRTH – DATE NAISSANCE GEBURTSDATUM – FECHA DE NASCIMIENTO

di essere cittadina/o

CITTADINANZA, CITIZENSHIP, NATINALITE', STAATSANGEHORINGKEIT, CIUDADANIA

di voler utilizzare l’attestato in: │__________________________________________________________________________________________│ indicare lo Stato nel quale si intende utilizzare l’attestato di conformità

La / il sottoscritta/o chiede che le comunicazioni inerenti alla presente domanda vengano indirizzate al seguente recapito:

COGNOME - SURNAME - NOM - GEBURTSNAME - APELLIDO NOME - NAME - PRENOM - VORNAME - NOMBRE PROPRIO

Via/piazza n. INDIRIZZO - ANDRESS - ADRESSE - ADRESSE - DIRECCION CITTA' - CITY - VILLE - STADT - CIUDAD

PROV.

CAP – POST CODE STATO – COUNTRY – ETAT – STAAT – ESTADO N.TELEFONICO – PHONE NUMBER – NUMERO DE TEL.- TEL. NUMMER - N.TEL. N. FAX – FAX NUMBER – NUMERO DE FAX - FAX NUMMER - N. FAX @

N. CELLULARE E-MAIL In fede

DATA - DATE - DATE – DATUM – FECHA FIRMA - SIGNATURE - SIGNATURE - UNTERSCHRIFT - FIRMA L’Ufficio si impegna a trattare i dati personali contenuti nella presente domanda ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

MODELLO G2 –

ATTESTATO DI CONFORMITÀ

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Allegato G2

Stati, qualità personali e fatti che devono essere oggetto di autocertificazione

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

per il rilascio dell'ATTESTATO DI CONFORMITA’ alla direttiva comunitaria 2005/36/CE

riguardante un titolo dell’area sanitaria diverso da medico chirurgo, medico specialista, medico

veterinario, odontoiatra, farmacista, psicologo conseguito in Italia da cittadini comunitari

e non comunitari .

1) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

2) Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione-(Mod.DSC) (art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),

nel quale devono essere indicati i seguenti stati, qualità personali, e fatti:

A) a)-1 il possesso del titolo conseguito in Italia, con indicazione della precisa denominazione del titolo

di competenza professionale (laurea, diploma, attestato ecc..);

b)-2 denominazione della qualifica conseguita;

c)-3 Università o Istituto scolastico che ha rilasciato il titolo;

d)-4 durata legale del corso di formazione;

e)-5 data di immatricolazione al corso;

f)-6 data di conseguimento del titolo;

B) se il corso di studi in questione si è svolto totalmente in Italia;

C) nel caso in cui il percorso formativo sia stato effettuato in un altro Stato e successivamente riconosciuto

da una Università italiana, dovrà essere prodotta copia della delibera di convalida degli esami;

D) l’eventuale iscrizione all’Albo professionale con indicazione della data, del numero di iscrizione e del

Collegio presso cui si è attualmente iscritti, specificando eventuali cancellazioni precedenti da altri

Collegi;

E) di avere/non avere riportato condanne penali, di avere/non avere in corso, o riportato in passato,

sanzioni disciplinari e/o amministrative relativamente al campo professionale;

F) in caso di non iscrizione ad un Collegio professionale, di avere/non avere riportato condanne penali e di

essere/non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario

giudiziale ai sensi della vigente normativa.

G) Attività lavorativa eventualmente svolta.

3) Su ogni domanda deve essere applicata una marca da bollo del valore di € 14.62.

Per ciascuna domanda si rilascia un solo attestato di conformità.

L’Amministrazione provvederà, ai sensi di legge, al controllo a campione sulla

veridicità delle autocertificazioni.

Note ed avvertenze generali La domanda può essere spedita all’indirizzo indicato in alto nel Modello G8, oppure può essere

consegnata a mano presso l’ufficio accettazione corrispondenza della sede di questo Ministero sita in

via Ribotta n. 5, Roma.

QUESTA AMMINISTRAZIONE INVIERÀ TUTTE LE COMUNICAZIONI RIGUARDANTI IL PROCEDIMENTO

ALL’INDIRIZZO INDICATO DALL’INTERESSATO NELLA DOMANDA. SARÀ, PERTANTO, CURA

DELL’INTERESSATO DARE TEMPESTIVA COMUNICAZIONE DI OGNI VARIAZIONE DEL PROPRIO INDIRIZZO,

CHE POTRÀ ESSERE COMUNICATO ANCHE PER VIA FAX AL N. 06 59942553. L’AMMINISTRAZIONE NON

SARÀ RESPONSABILE DELLE COMUNICAZIONI NON PERVENUTE A SEGUITO DI TRASFERIMENTO O ERRATA

INDICAZIONE DEL RECAPITO DA PARTE DELL’INTERESSATO.

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MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale delle professioni sanitarie e

delle risorse umane del S.S.N. - Uff. IV -

Via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 ROMA

Domanda per il rilascio del certificato di

ONORABILITA’ PROFESSIONALE ( Good standing)

( Valido per i cittadini comunitari e non comunitari stabiliti in Italia in possesso del titolo professionale di INFERMIERE, INFERMIIERE PEDIATRICO, ASSISTENTE SANITARIO,

OSTETRICA E TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA

APPORRE MARCA DA BOLLO

Euro 14,62

La / Il Sottoscritta/o,

COGNOME - SURNAME - NOM - GEBURTSNAME - APELLIDO

Sesso M F NOME - NAME - PRENOM - VORNAME - NOMBRE PROPRIO

In possesso del Titolo di (da indicare in lingua originale)

TITOLO - TITLE - DIPLOME - TITEL - TITULO

Conseguito in PAESE DOVE E' STATO CONSEGUITO IL TITOLO - COUNTRY WHERE THE TITLE WAS ATTAIN - ETAT OU ON A CONSEGUI LE DIPLOME

STAAT WO DER TITEL ERLANGT WURDE - ESTADO DONDE HA OBTIENIDO EL TITULO

Chiede a codesto Ministero, ai sensi della vigente normativa comunitaria, il rilascio del CERTIFICATO DI ONORABILITA’ PROFESSIONALE ( good standing )

e, a tal fine, allega la dichiarazione sostitutiva di certificazioni di cui all'Allegato G 4

La / il sottoscritta/o, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara:

di non avere riportato condanne penali, di non aver riportato sanzioni amministrative e disciplinari relativamente al campo professionale sia in Italia sia nel Paese d’origine e/o di provenienza;

di essere nata/o a LUOGO DI NASCITA - PLACE OF BIRTH - LIEU DE NAISSANCE – GEBURTSORT - LUGAR DE NASCIMIENTO il

STATO DI NASCITA – COUNTRY OF BIRTH – ETAT DE NAISSANCE GEBURTSTAAT – ESTADO DE NASCIMIENTO DATA DI NASCITA – DATE OF BIRTH – DATE NAISSANCE GEBURTSDATUM – FECHA DE NASCIMIENTO

di essere cittadina/o CITTADINANZA, CITIZENSHIP, NATINALITE', STAATSANGEHORINGKEIT, CIUDADANIA

Di voler utilizzare il Certificato di onorabilità professionale

SEDE PROVINCIALE - PROVINCIAL CENTRE - LIEGE PROVINCIALE - PROVINZSTZ - SEDE PROVINCIAL

La / il sottoscritta/o chiede che le comunicazioni inerenti alla presente domanda vengano indirizzate al seguente recapito:

COGNOME - SURNAME - NOM - GEBURTSNAME - APELLIDO NOME - NAME - PRENOM - VORNAME - NOMBRE PROPRIO

Via/piazza n. INDIRIZZO - ANDRESS - ADRESSE - ADRESSE - DIRECCION CITTA' - CITY - VILLE - STADT - CIUDAD

PROV.

CAP – POST CODE STATO – COUNTRY – ETAT – STAAT – ESTADO N.TELEFONICO – PHONE NUMBER – NUMERO DE TEL.- TEL. NUMMER - N.TEL. N. FAX – FAX NUMBER – NUMERO DE FAX - FAX NUMMER - N. FAX

@ N. CELLULARE E-MAIL In fede

DATA - DATE - DATE – DATUM – FECHA FIRMA - SIGNATURE - SIGNATURE - UNTERSCHRIFT - FIRMA L’Ufficio si impegna a trattare i dati personali contenuti nella presente domanda ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

MODELLO G 4

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Allegato G4

Stati, qualità personali e fatti che devono essere oggetto di autocertificazione

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

per il rilascio del certificato di onorabilità professionale ( good standing) alla direttiva

comunitaria 2005/36/CE riguardante il titolo abilitante alla professione di infermiere, infermiere

pediatrico, assistente sanitario, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica conseguito in Italia da

cittadini comunitari e non comunitari .

1) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

2) Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione-(Mod.DSC) (art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),

nel quale devono essere indicati i seguenti stati, qualità personali, e fatti:

A) a)-1 il possesso del titolo conseguito in Italia, con indicazione della precisa denominazione del titolo

di competenza professionale (laurea, diploma, attestato ecc..);

b)-2 denominazione della qualifica conseguita;

c)-3 Università o Istituto scolastico che ha rilasciato il titolo;

d)-4 durata legale del corso di formazione;

e)-5 data di immatricolazione al corso;

f)-6 data di conseguimento del titolo;

B) se il corso di studi in questione si è svolto totalmente in Italia;

C) nel caso in cui il percorso formativo sia stato effettuato in un altro Stato e successivamente riconosciuto

da una Università italiana, dovrà essere prodotta copia della delibera di convalida degli esami;

D) l’eventuale iscrizione all’Albo professionale con indicazione della data, del numero di iscrizione e del

Collegio presso cui si è attualmente iscritti, specificando eventuali cancellazioni precedenti da altri

Collegi;

E) di avere/non avere riportato condanne penali, di avere/non avere in corso, o riportato in passato,

sanzioni disciplinari e/o amministrative relativamente al campo professionale;

F) in caso di non iscrizione ad un Collegio professionale, di avere/non avere riportato condanne penali e di

essere/non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario

giudiziale ai sensi della vigente normativa.

G) Attività lavorativa eventualmente svolta.

3) Su ogni domanda deve essere applicata una marca da bollo del valore di € 14.62.

Per ciascuna domanda si rilascia un solo attestato di conformità.

L’Amministrazione provvederà, ai sensi di legge, al controllo a campione sulla

veridicità delle autocertificazioni.

Note ed avvertenze generali La domanda può essere spedita all’indirizzo indicato in alto nel Modello G8, oppure può essere

consegnata a mano presso l’ufficio accettazione corrispondenza della sede di questo Ministero sita in

via Ribotta n. 5, Roma.

QUESTA AMMINISTRAZIONE INVIERÀ TUTTE LE COMUNICAZIONI RIGUARDANTI IL PROCEDIMENTO

ALL’INDIRIZZO INDICATO DALL’INTERESSATO NELLA DOMANDA. SARÀ, PERTANTO, CURA

DELL’INTERESSATO DARE TEMPESTIVA COMUNICAZIONE DI OGNI VARIAZIONE DEL PROPRIO INDIRIZZO,

CHE POTRÀ ESSERE COMUNICATO ANCHE PER VIA FAX AL N. 06 59942553. L’AMMINISTRAZIONE NON

SARÀ RESPONSABILE DELLE COMUNICAZIONI NON PERVENUTE A SEGUITO DI TRASFERIMENTO O ERRATA

INDICAZIONE DEL RECAPITO DA PARTE DELL’INTERESSATO.

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19) Esercizio di prestazione di servizi di

ostetrica temporanea e occasionale

• Cosa si richiede:

• Essere legalmente stabiliti,cioè essere in possesso nello Stato in cui

si vive stabilmente di tutti i requisiti per esercitare la professione;

• Presentare entro 30 giorni prima di fornire la prestazione, per la

prima volta una dichiarazione scritta riguardo la prestazione da

eseguire e la copertura assicurativa.

• La dichiarazione ha la durata di un anno e può essere rinnovata

• In occasione della prima prestazione occorre presentare:

• il certificato che attesti la nazionalità del prestatore;

• Il certificato che comprovi il possesso della qualifica e che è

legalmente stabilito nello Stato di provenienza

• In quanto professione settoriale, la qualifica non può essere oggetto

di controllo per ciò che riguarda la formazione.

• Il Ministero della salute riscontra i caratteri della temporaneità e

occasionalità . Se non li riscontra

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• Decreti riconoscimento ostetriche UE 2010 • Belgio 1

• Bulgaria 2

• Cipro

• Danimarca 1

• Estonia

• Finlandia

• Francia

• Gran Bretagna

• Grecia

• Germania 1

• Irlanda

• Lettonia

• Lituania

• Lussemburgo

• Malta

• Olanda

• Polonia 6

• Portogallo

• Repubblica Ceca 3

• Romania

• Spagna

• Austria 3

• Slovacchia

• Slovenia

• Svezia

• Ungheria

TOTALE 17-

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Qualifiche prof.lipò 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009

UE EX.UE UE EX.UE UE EX.UE UE EX.UE UE EX.UE

infermiere 1130 3864 931 3838

1013

1060 1946 1271 971 772

infermiere pediatrico 7 1 7

ostetrica 4 26 2 26 29 8 33 21 6

fisioterapista 225 105 176 117 148 57 207 103 39 31

dietista 4 5 3 1

logopedista 5 7 1 3 1 1 7

mass. Capo bagnino 13 8 5 14 44 2

odontotecnico 2 3 1 1 3

op.socio sanitario 14 130 1 7 3 2 8

ottico 1 1 3 1

puericultrice 1

tec.san.lab.bio. 2 4 5 10 1 2 4 2

tec.san.rad.med. 2 35 7 27 1 2 19 29 7

terapista occupaz.le 4 6 6 2 6 2 1

podologo 1 2

ter.neu.psico.età ev. 1

ed.professionale 1

tec. audiometrista 6 2

igienista dentale 1 1

tec.audioprotesista 2

tec.riabilitazione 3

TOTALE 1339 4191 1147 4051

1225

1156 2203 1446 1060