Le notifiche a mezzo PEC degli Avvocati

75
CORSO BREVE SULLE CORSO BREVE SULLE NOTIFICHE A MEZZO PEC NOTIFICHE A MEZZO PEC DEGLI AVVOCATI DEGLI AVVOCATI Padova, 20 gennaio 2017 Ore 14:30 – 18:30 Sala Conferenze dell'Ordine degli Avvocati di Padova Palazzo di Giustizia di Padova, Via Tommaseo n. 55 MOVIMENTO FORENSE PADOVA

Transcript of Le notifiche a mezzo PEC degli Avvocati

CORSO BREVE SULLECORSO BREVE SULLENOTIF ICHE A MEZZO PECNOTIF ICHE A MEZZO PEC

DEGLI AVVOCATIDEGLI AVVOCATI

Padova, 20 gennaio 2017Ore 14:30 – 18:30

Sala Conferenze dell'Ordine degli Avvocati di PadovaPalazzo di Giustizia di Padova, Via Tommaseo n. 55

MOVIMENTOF O R E N S EP A D O V A

PARTE PRIMAPARTE PRIMAEXCURSUS NORMATIVOEXCURSUS NORMATIVO

( N E L P R O C E S S O C I V I L E )( N E L P R O C E S S O C I V I L E )

Avv. Edoardo FerraroAvv. Antonio ZagoDott. Giuliano Bovo

Dip. Giustizia Telematica Movimento Forense

MOVIMENTOF O R E N S EP A D O V A

Articolo 3-bis1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.2. Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. [...]

R I F E R I M E N T I N O R M A T I V IR I F E R I M E N T I N O R M A T I V IL E G G E 5 3 D E L 1 9 9 4L E G G E 5 3 D E L 1 9 9 4

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

Articolo 3-bis[…] 4. Il messaggio deve indicare nell’oggetto la dizione: ‘notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994’.5. L’avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante;b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto;c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;e) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato;f) l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;g) l’attestazione di conformità di cui al comma 2.6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo.

R I F E R I M E N T I N O R M A T I V IR I F E R I M E N T I N O R M A T I V IL E G G E 5 3 D E L 1 9 9 4L E G G E 5 3 D E L 1 9 9 4

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

Articolo 61. L'avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all’articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.2. Il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.

Articolo 81. L'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve munirsi di un apposito registro cronologico, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense. [...]4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.

R I F E R I M E N T I N O R M A T I V IR I F E R I M E N T I N O R M A T I V IL E G G E 5 3 D E L 1 9 9 4L E G G E 5 3 D E L 1 9 9 4

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

Articolo 91. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile e dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.

R I F E R I M E N T I N O R M A T I V IR I F E R I M E N T I N O R M A T I V IL E G G E 5 3 D E L 1 9 9 4L E G G E 5 3 D E L 1 9 9 4

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

Articolo 18Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati

1. L'avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 2. Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi dell'articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la notificazione è effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1. 3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso. [...]

R I F E R I M E N T I N O R M A T I V IR I F E R I M E N T I N O R M A T I V ID . M . 4 4 D E L 2 0 1 1D . M . 4 4 D E L 2 0 1 1

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

Articolo 18Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati

[…] 4. L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53. 5. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine. 6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 è quella completa, di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

R I F E R I M E N T I N O R M A T I V IR I F E R I M E N T I N O R M A T I V ID . M . 4 4 D E L 2 0 1 1D . M . 4 4 D E L 2 0 1 1

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

Articolo 16 undeciesModalità dell'attestazione di conformità

1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa e' apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia pero' congiunto materialmente alla medesima.2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa e' apposta nel medesimo documento informatico. 3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

R I F E R I M E N T I N O R M A T I V IR I F E R I M E N T I N O R M A T I V ID . L . 1 7 9 D E L 2 0 1 2D . L . 1 7 9 D E L 2 0 1 2

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

Articolo 19 bisNotificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati

Art. 18 del regolamento1. Qualora l’atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata.2. Nei casi diversi dal comma 1, i documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici, allegati al messaggio di posta elettronica certificata, sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti in formato PDF.3. Nei casi in cui l'atto da notificarsi sia l'atto del processo da trasmettere telematicamente all’ufficio giudiziario (esempio: atto di citazione), si procede ai sensi del precedente comma 1. [...]

R I F E R I M E N T I N O R M A T I V IR I F E R I M E N T I N O R M A T I V IP R O V V . 1 6 . 0 4 . 2 0 1 4P R O V V . 1 6 . 0 4 . 2 0 1 4

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

Articolo 19 bisNotificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati

Art. 18 del regolamento[…] 4. Qualora il documento informatico, di cui ai commi precedenti, sia sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata, si applica quanto previsto all’articolo 12, comma 2.5. La trasmissione in via telematica all’ufficio giudiziario delle ricevute previste dall’articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell’atto notificato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art. 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione; i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’articolo 12, comma 1, lettera e.

R I F E R I M E N T I N O R M A T I V IR I F E R I M E N T I N O R M A T I V IP R O V V . 1 6 . 0 4 . 2 0 1 4P R O V V . 1 6 . 0 4 . 2 0 1 4

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

Articolo 19 terModalità dell'attestazione di conformità apposta

su un documento informatico separato1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell’art.16-undecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.212, l’attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l’attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all’articolo 12, comma 2. [...]3. Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi dell’art.3-bis della legge 21 gennaio 1994, n.53, gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione. [...]6. L’attestazione di conformità di cui ai commi precedenti può anche riferirsi a più documenti informatici.

R I F E R I M E N T I N O R M A T I V IR I F E R I M E N T I N O R M A T I V IP R O V V . 1 6 . 0 4 . 2 0 1 4P R O V V . 1 6 . 0 4 . 2 0 1 4

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

PARTE SECONDAPARTE SECONDANOTIF ICHE A MEZZO PECNOTIF ICHE A MEZZO PEC

( N E L P R O C E S S O C I V I L E )( N E L P R O C E S S O C I V I L E )

Avv. Edoardo FerraroAvv. Antonio ZagoDott. Giuliano Bovo

Dip. Giustizia Telematica Movimento Forense

MOVIMENTOF O R E N S EP A D O V A

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

L'autorizzazione alla notifica degli atti in proprio, rilasciata dall'Ordine degli Avvocati di appartenenza NON è più richiesta ai sensi dell'art. 46 DL 90/2014.

Un indirizzo PEC (del notificante) che risulti da pubblici elenchi (nel nostro caso il Reg.Ind.E.).

Un indirizzo PEC (del destinatario) tratto da pubblici elenchi.

Un dispositivo di firma digitale valido.

La procura alle liti (previa o contestuale).

ABROGATO

R E Q U I S I T I P E R L ER E Q U I S I T I P E R L EN O T I F I C H E A M E Z Z O P E CN O T I F I C H E A M E Z Z O P E C

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

Sono solo quelli definiti come tali dalla legge.Registro Generale degli Indirizzi Elettronici: RE.G.IND.E.Gestito dal Ministero della Giustizia, è il registro dei c.d. soggetti abilitati esterni. Accesso con autenticazioneRegistro delle imprese delle CC.I.AA.Gestito dalle Camere di Commercio, è il registro in cui le imprese devono obbligatoriamente indicare la PEC. Accesso senza autenticazioneIndice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionistie imprese: INI-PECGestito dal Ministero dello Sviluppo Economico, accorpa i dati del ReGIndE e del registro delle imprese,Accesso senza autenticazioneRegistro delle Pubbliche Amministrazioni: Registro PP.AA.Gestito dal Governo, è il registro in cui devono essere inseriti tutti gli indirizzi delle PP.AA.. Sostituisce l’Indice PP.AA..Accesso con autenticazione

I R E G I S T R I P U B B L I C I D E G L I I R E G I S T R I P U B B L I C I D E G L I I N D I R I Z Z I P E CI N D I R I Z Z I P E C

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

Inizialmente era possibile solo col sistema CAdES, che crea una busta crittografata “attorno” all'atto, che viene codificato e vede aggiunta l'estensione .p7m dopo il .pdf (ad esempio la relata firmata muta da relata.pdf a relata.pdf.p7m).

Con le specifiche tecniche del 16.04.14 (art. 12 – 19 bis), è consentita anche la firma col protocollo PAdES (o “firma aggiunta al PDF), che può essere “grafica” o “invisibile”.Il vantaggio è dato dal fatto che il file resta un PDF leggibile, con in alcuni casi l'aggiunta dell'indicazione “_signed” dopo il nome del file.Va fatta attenzione in caso di uso della firma “grafica”, che rischia di cancellare parte dell'atto, alterandolo.

I P R O T O C O L L II P R O T O C O L L ID I F I R M A D I G I T A L ED I F I R M A D I G I T A L E

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

I certificati di firma digitale sono utilizzabili tramite token USB o schede con lettore: dipende dal certificatore.Ci sono numerosi certificatori autorizzati, il cui elenco è tenuto dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale):

Elenco Certificatori

Di regola il certificato di firma ha durata di 3 o 5 anni, e DEVE essere rinnovato: è sempre onere dell’avvocato.Sempre meglio avere due dispositivi di firma, con scadenze sfalsate.I certificati sono con caratteristica di NON RIPUDIO: non può essere disconosciuta.

Q U A L E Q U A L E F I R M A D I G I T A L E ?F I R M A D I G I T A L E ?

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

C O M E F I R M A R E C O M E F I R M A R E D I G I T A L M E N T E U N A T T OD I G I T A L M E N T E U N A T T O

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

C O M E F I R M A R E C O M E F I R M A R E D I G I T A L M E N T E U N A T T OD I G I T A L M E N T E U N A T T O

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

a) Busta Crittografata (PROTOCOLLO CAdES): per certificare tutti i file.Per tale modalità basterà verificare il file e chiedere l'apposizione della firma.Verrà creato un nuovo file con l'estensione .p7m di cui sopra, e che avrà come icona quella di ArubaSign.b) Firma aggiunta al PDF (PROTOCOLLO PAdES): per certificare solo file che abbiano l'estensione .pdf, a cui potrebbe essere aggiunto nel nome del file l'indicazione *_signed.pdf (divenendo nomefile_signed.pdf).Con tale protocollo di firma vi sono due alternative:

firma grafica: per tale modalità si verificherà il file, si traccerà un riquadro sul luogo in cui fare la firma col mouse, e si cliccherà sul bottone firma.Verrà a crearsi, quindi, un file nel quale sarà apposto graficamente il logo di Aruba e l'indicazione “Firmato da NOME COGNOME”.Si dovrà prestare attenzione a non tracciare il riquadro sopra il testo del documento, che altrimenti verrà cancellato.

firma invisibile: per ovviare al problema sopra riportato della firma grafica, si potrà apporre la firma invisibile, che non altererà il file pur firmandolo digitalmente.

Il file firmato digitalmente, con entrambi i protocolli, verrà creato nella stessa cartella.

C O M E F I R M A R E C O M E F I R M A R E D I G I T A L M E N T E U N A T T OD I G I T A L M E N T E U N A T T O

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

Potrebbe essere necessario allegare la Procura alle liti, che comunque deve essere sempre stata rilasciata dal cliente.Ovviamente NON va allegata nel caso sia “in atti”, ad esempio se si notifica una sentenza.Dovrà essere speciale, ovvero menzionare anche i dati della controparte e l'instaurando procedimento cui si riferisce e si dovrà considerare come apposta in calce a tale atto.La Procura potrà essere:

un documento informatico sottoscritto con firma digitale dal cliente e autenticato con nostra firma digitalecopia informatica per immagine della procura sottoscritta su supporto cartaceo dal cliente ed autenticata dall’avvocato su carta, che andrà, poi, ulteriormente autenticata con firma digitale dall’avvocato (c.d. “doppia autentica”)

L A P R O C U R A A L L E L I T IL A P R O C U R A A L L E L I T I

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

UNA TEORIA ALTERNATIVA SULL'AUTENTICA DELLA PROCURASi è sempre detto in dottrina che l'autentica della procura nel PCT è soggetta alla norma speciale dell'art. 83 c.p.c.: basta l'apposizione della firma digitale per avere dichiarazione di conformità all'originale cartaceo.C'è chi, però, rileva che tale modalità varrebbe solo per i depositi telematici (“Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici [...]”) e non si applicherebbe alle notifiche a mezzo PEC.In tal caso, si applicherebbe l'art. 16 c. 3 undecies D.L. 179/12, con autentica relata di notifica, e indicazione del nome del file e una breve descrizione dell'atto.

P R O C U R A A L L E L I T I E A R T . P R O C U R A A L L E L I T I E A R T . 1 6 U N D E C I E S D . L . 1 7 9 / 1 21 6 U N D E C I E S D . L . 1 7 9 / 1 2

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

Documenti Informatici (Art. 21 CAD)Atti creati direttamente in forma elettronica. Atti degli avvocati (come gli atti di citazione o i precetti), i duplicati informatici o le copie informatiche estratte dai fascicoli telematici.a) Per predisporre il nostro atto in forma elettronica si dovrà:

predisporlo con il programma di videoscrittura.convertirlo in formato .pdf (come si fa per l'atto da depositare in via telematica).firmarlo digitalmente con il token USB ed apposito software di firma.

b) Per gli atti estratti dai fascicoli telematici sarà sufficiente effettuarne il download dai sistemi del Ministero della Giustizia.

il duplicato informatico non necessiterà di autentica.la copia informatica dovrà essere autenticata.

A T T I N O T I F I C A B I L I V I A P E CA T T I N O T I F I C A B I L I V I A P E C1 . D O C U M E N T I I N F O R M A T I C I1 . D O C U M E N T I I N F O R M A T I C I

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

Copie informatichedi atti originariamente formati su supporto analogico (art. 22 CAD)Scannerizzazione di atti di carta provenienti da terzi.

Per notificare un atto cartaceo altrui si dovrà:scannerizzarlo in un unico file .pdf “immagine”.Autenticarlo ex art. 16 undecies comma 3 D.L. 179/12 (e quindi come indicato dal provvedimento del responsabile DGSIA del 30.12.2015) inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notifica.

A T T I N O T I F I C A B I L I V I A P E CA T T I N O T I F I C A B I L I V I A P E C2 . C O P I E D I A T T I C A R T A C E I2 . C O P I E D I A T T I C A R T A C E I

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

È quel documento che noi generiamo attraverso il nostro programma di videoscrittura e che trasformiamo direttamente in formato PDF senza scansione. Nasce quindi digitale e viene predisposto o per essere depositato telematicamente o per essere notificato tramite PEC.La caratteristica di tale tipo di PDF è che consentirà di selezionare, una parte o tutto, il testo in esso riprodotto, copiarlo e incollarlo in altro documento di word.Tale tipo di documento informatico, prima di essere depositato telematicamente o allegato alla PEC per essere notificato in proprio, dovrà ESSERE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE; ciò che prima del PCT firmavano a penna con il cartaceo adesso è obbligo firmarlo digitalmente.Tale tipo di documento informatico, essendo originale digitale, NON RICHIEDE NESSUNA ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ.

Esempi: Atto di citazione, precetto.

I D O C U M E N T I I N F O R M A T I C I :I D O C U M E N T I I N F O R M A T I C I :1 . O R I G I N A L E I N F O R M A T I C O1 . O R I G I N A L E I N F O R M A T I C O

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

È quel documento informatico che si ottiene in formato PDF dopo aver effettuato la scansione di un documento cartaceo; abbiamo il nostro documento su carta, dobbiamo depositarlo telematicamente o notificarlo tramite PEC e, per tale motivo, tramite scanner, lo scansioniamo e lo trasformiamo in PDF.A differenza del documento informatico nativo digitale, il PDF così ottenuto non consentirà di selezionare una parte o tutto il testo in esso riprodotto, copiarlo e incollarlo in altro documento di word.L’originale sarà sempre il documento cartaceo dal quale, tramite scansione, abbiamo ottenuto una copia informatica (stesso valore di una fotocopia, ove non autenticato).Non andranno sottoscritti digitalmente, ma autenticati in relata.

Esempi: decreto ingiuntivo P.E., sentenza in forma esecutiva

I D O C U M E N T I I N F O R M A T I C I :I D O C U M E N T I I N F O R M A T I C I :2 . C O P I A D A A N A L O G I C O2 . C O P I A D A A N A L O G I C O

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

Il duplicato informatico ha lo stesso valore dell’atto originale da cui viene estratto.La sua struttura è identica a quella dell’originale sia dal punto di vista informatico che dal punto di vista del contenuto.Facendo la prova con l’impronta Hash del file, i duplicati avranno sempre impronta identica a quella dell’originale.È per tale motivo che se dal fascicolo informatico estraiamo i file nello stesso presenti quali duplicati informatici al fine di utilizzarli per una notifica PEC nella relata di notifica NON DOVREMO ATTESTARE ALCUNA CONFORMITÀ in quanto “I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti…” (art. 23 comma 1 decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82).I duplicati informatici NON VANNO PER NESSUN MOTIVO ULTERIORMENTE FIRMATI DIGITALMENTE.

Esempi: decreto ingiuntivo non P.E., sentenza per decorso termine breve

I D O C U M E N T I I N F O R M A T I C I :I D O C U M E N T I I N F O R M A T I C I :3 . D U P L I C A T O I N F O R M A T I C O3 . D U P L I C A T O I N F O R M A T I C O

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

La copia informatica dei nostri atti informatici presenti nel fascicolo telematico è uguale all’originale depositato solamente dal punto di vista del contenuto (il testo dell’atto), mentre è un atto diverso dal punto di vista informatico.In primo luogo non avrà la sottoscrizione digitale (il file sarà privo dell’estensione .p7m). Inoltre, conterrà l’indicazione del fatto che l’originale è firmato (la c.d. coccardina).La loro impronta Hash sarà diversa da quella dell’originale.In caso di notifica a mezzo PEC, tali atti DOVRANNO ESSERE AUTENTICATI nella relata di notifica.Le copie informatiche NON VANNO ULTERIORMENTE FIRMATE DIGITALMENTE.

Esempi: decreto ingiuntivo non P.E., sentenza per decorso termine breve

I D O C U M E N T I I N F O R M A T I C I :I D O C U M E N T I I N F O R M A T I C I :4 . C O P I A D A I N F O R M A T I C O4 . C O P I A D A I N F O R M A T I C O

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

Documento informatico (art. 3 bis L. 53/1994), preparato con videoscrittura, convertito in formato PDF e firmato digitalmente. NON sono consentite scannerizzazioni di documenti cartacei.Avrà un contenuto minimo essenziale, sempre presente (simile a quello di una normale relata).Potrà avere ulteriori contenuti eventuali comunque obbligatori secondo le circostanze, come:

indicazione del procedimento (con relativo ufficio, giudice, sezione e ruolo), se già incardinato.attestazione di conformità se si notificano copie informatiche di atti originariamente cartacei, e se si notificano copie di atti estratte dal fascicolo telematico.

L A R E L A T A D I N O T I F I C AL A R E L A T A D I N O T I F I C A

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

RELAZIONE DI NOTIFICAIo sottoscritto Avv. [NOME, COGNOME e C.F.] iscritto all’albo degli Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di [______________], in ragione del disposto della L. 53/1994 e succ. modd., nonché in virtù dell’autorizzazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della stessa legge dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di [______________], giusta delibera del [DATA ED ESTREMI DELLA DELIBERA AUTORIZZATIVA DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE], quale difensore della [DATI DELLA PARTE DIFESA DALL’AVVOCATO NOTIFICATORE], per la quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti che [si allega ai sensi dell’art. 83, 3° comma c.p.c.] oppure [a margine dell’atto ______________]

NOTIFICOl’allegato atto [BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTO] a [DATI DEL DESTINATARIO (inserire qui l’eventuale domiciliazione presso un legale come, ad esempio, per gli atti di opposizione a decreto ingiuntivo)] all’indirizzo di posta elettronica [INDIRIZZO PEC DI DESTINAZIONE] estratto [INSERIRE IN VIA ALTERNATIVA]

dal Registro delle Imprese di [SEDE DEL DESTINATARIO].dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (che si potrà consultare dal sito

http://pst.giustizia.it/PST/).dal Registro PP.AA. ricavabile anche questo dal sito sito http://pst.giustizia.it/PST/, e NON più

dall'Indice delle Amministrazioni Pubbliche (detto brevemente IndicePA o IPA).dall’INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei

professionisti).

L A R E L A T A D I N O T I F I C A :L A R E L A T A D I N O T I F I C A :C O N T E N U T O “ M I N I M O ”C O N T E N U T O “ M I N I M O ”

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

DICHIAROche la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Tribunale di [TRIBUNALE AVANTI AL QUALE PENDE IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA NOTIFICA - SEZIONE - GIUDICE - RG DEL PROCEDIMENTO E ANNO].

ATTESTO (PER ATTI SCANSIONATI DA ORIGINALE CARTACEO)ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/1994, dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e succ. modd., e dell’art. 16 undecies comma 3 D.L. 179/2012, che l'atto di [DESCRIZIONE BREVE] allegato, denominato [NOME_FILE.PDF], è copia per immagine su supporto informatico del documento analogico in mio possesso.

L A R E L A T A D I N O T I F I C A :L A R E L A T A D I N O T I F I C A :C O N T E N U T O “ E V E N T U A L E ” 1C O N T E N U T O “ E V E N T U A L E ” 1

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

L'AUTENTICA DI ATTI SCARICATI DAL FASCICOLO TELEMATICO

ATTESTOai sensi e per gli effetti dell'art. 16-bis, comma 9 bis e dell'art. 16 undecies comma 3 del D.L. 179/2012, che l'atto e/o il provvedimento di [DESCRIZIONE BREVE] allegato, denominato [NOME_FILE.PDF] è copia informatica conforme all'atto presente nel fascicolo telematico relativo al procedimento in RG __________ del Tribunale di __________ da cui è stata estratta.

L A R E L A T A D I N O T I F I C A :L A R E L A T A D I N O T I F I C A :C O N T E N U T O “ E V E N T U A L E ” 2C O N T E N U T O “ E V E N T U A L E ” 2

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

L'obbligo di apporre le marche da bollo alle notifiche in proprio non era stato abolito per le notifiche via PEC.Viene previsto però che “Quando l’atto è notificato a norma dell’articolo 3-bis al pagamento dell’importo di cui al periodo precedente si provvede mediante sistemi telematici.” Al momento, purtroppo, tali sistemi non esistono.Si ritiene, comunque, che:

se si estrae copia cartacea, la marca possa essere apposta ed annullata sulla stampata della relata.

in ogni caso, una irregolarità di bollo non inficia la validità e l’efficacia dell’atto, ma espone solo alla sanzione tributaria.

L A Q U E S T I O N EL A Q U E S T I O N EM A R C H E D A B O L L OM A R C H E D A B O L L O

ABROGATO

DAL DL 90/14

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

Controllare che abbia come mittente il nostro indirizzo PEC Reg.Ind.E. (NON CI SONO ALTERNATIVE).Inserire l’indirizzo PEC del destinatario che abbiamo indicato in relata.Allegare tutti i file firmati (estensione .p7m o _signed.pdf, o anche diversa se si utilizza un programma di firma differente), e quindi almeno un atto e la relata, ed eventualmente altri atti e procura.Inserire obbligatoriamente nell’oggetto del messaggio il testo “Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”.Possibile inserire i nomi delle parti, per facilitare l'archiviazione delle ricevute.Non serve scrivere nulla nel “corpo” del messaggio.

I L M E S S A G G I O P E CI L M E S S A G G I O P E C

Verificato tutto ciò, possiamo spedire il messaggio ed attendere (in caso di esito positivo) le due ricevute:

quella di ACCETTAZIONE del messaggio (emesso dal gestore della nostra PEC)

quella di CONSEGNA, emessa e firmata dal gestore della PEC del destinatario, che deve essere di tipo “completo”.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

L E R I C E V U T E D E L L A P E CL E R I C E V U T E D E L L A P E CL A N O T I F I C A A B U O N F I N EL A N O T I F I C A A B U O N F I N E

Ricevuta Completa di Avvenuta Consegna: contiene i dati di certificazione del gestore certificato del destinatario ed il Messaggio Originale in allegato, con i suoi allegati.Ricevuta Breve di Avvenuta Consegna: contiene in allegato i dati di certificazione del gestore certificato del destinatario ed il testo del messaggio originale, ma eventuali file allegati risulteranno “sintetizzati” nei rispettivi Hash. Ricevuta Sintetica di Avvenuta Consegna: contiene in allegato soltanto i dati di certificazione del gestore certificato del destinatario del messaggio.

Il tipo di ricevuta dipende dal settaggio della casella PEC.

QUESTE NON

VANNO BENE

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

L E T R E T I P O L O G I EL E T R E T I P O L O G I ED I R I C E V U T E D I C O N S E G N AD I R I C E V U T E D I C O N S E G N A

La conservazione della ricevuta, intesa come documento informatico (file) è importantissima per l’uso diretto o per la verifica successiva della regolarità del procedimento.

NON basta certamente lasciarla nella casella di posta in entrata del “client” di posta o webmailSI DEVE ANCHE salvarla come file autonomo sul disco fissoAllo stesso modo è altrettanto necessario che la directory di salvataggio sia soggetta a backup automatico regolare.Infine, è utile archiviarle ad intervalli regolari su CD-Rom da conservare in luogo sicuro.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

C O M E C O N S E R V A R E L EC O M E C O N S E R V A R E L ER I C E V U T E D E L L A N O T I F I C AR I C E V U T E D E L L A N O T I F I C A

La prova della notifica telematica è fornita, a stretto rigore, solo dal file della “ricevuta di CONSEGNA completa” generata dal gestore della PEC del destinatario, e ricevuta dal notificante.

Questa, per essere usata, deve essere salvata per poi essere “esibita” a chi di dovere: Giudice, Cancelliere,U.G..Il file, in formato .eml o .msg deve essere poi consegnato con un deposito telematico, tramite la Consolle Avvocato (dopo il D.L. 83/2015 anche unitamente all'atto introduttivo).Le due ricevute (RAC e RdAC) andranno inserite come allegati (all'atto notificato o ad una nota di deposito).M

ovim

ento

Fore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

L A P R O V A D E L L A N O T I F I C AL A P R O V A D E L L A N O T I F I C A- T E L E M A T I C A -- T E L E M A T I C A -

La stampata di una ricevuta di consegna, in termini informatici, è priva di significato perché perde ogni certificazione connessa alla firma digitale del gestore del servizio.L’art. 9, comma 1 bis della legge notifiche in proprio (L. 53/1994), però, autorizza l’avvocato notificatore ad autenticare la copia cartacea della notifica, “QUALORA NON SI POSSA PROCEDERE CON IL DEPOSITO TELEMATICO”.

A tal fine sarà necessario stampare: il messaggio di PEC di invio della notificazione tutti gli atti allegati la ricevuta di accettazione la ricevuta di avvenuta consegna

che verranno poi autenticati singolarmente o complessivamente.Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

L A P R O V A D E L L A N O T I F I C AL A P R O V A D E L L A N O T I F I C A- C A R T A C E A -- C A R T A C E A -

In che casi posso depositarela prova della notifica a mezzo PEC in formato cartaceo?

Procedimenti avanti gli Uffici del Giudice di PaceProcedimenti avanti la Corte di CassazioneConsegna di titolo e precetto agli Ufficiali Giudiziari affinché procedano con il pignoramento

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

L A P R O V A D E L L A N O T I F I C AL A P R O V A D E L L A N O T I F I C A- C A R T A C E A -- C A R T A C E A -

Va apposta su ciascun documento stampato

La legge dice “ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.” (che poi sarebbe il Codice dell’Amministrazione Digitale" o CDA).

L’Unione Lombarda degli Ordini propone la seguente formula:

“Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis e 6 comma 1 della L. 53/1994 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell’art.1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell’art. 23 comma 1 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e succ. .modd., si attesta la conformità della presente copia cartacea all’originale telematico da cui è stata estratta.[INDICAZIONE DEL NOME E FIRMA DELL’AVVOCATO]”

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

L A F O R M U L A D I A U T E N T I C AL A F O R M U L A D I A U T E N T I C AP E R S I N G O L I A T T IP E R S I N G O L I A T T I

Dopo aver stampato tutti gli atti e formato un fascicolo, si unirà una pagina con una formula del seguente tenore

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE TELEMATICOIo sottoscritto Avv. [NOME E COGNOME] del Foro di [__________], C.F. [____________], con studio in [DATI DI STUDIO] nella mia qualità di procuratore e difensore di [NOME O RAGIONE SOCIALE], residente (con sede) in [ANAGRAFICA] che rappresento e assisto, in forza di [PROCURA O MANDATO]

VISTOil presente documento cartaceo, costituito da:a) ricevuta di accettazione di notifica effettuata in data [_______] b) ricevuta di consegna di notifica effettuata in data [________]c) pec di notificazione ai sensi della legge 53/94d) [ATTO NOTIFICATO EVENTUALMENTE FIRMATO DIGITALMENTE SE IN ORIGINALE]e) relata di notifica firmata digitalmentee così per complessive n. [__] pagine compresa la presente, ciascuna da me siglata con timbro di congiunzione,

ATTESTO LA CONFORMITÀAi sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis e 6 comma 1 della L. 53/94, e dell’art. 23 comma 1 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e succ. .modd., della presente copia cartacea all'originale telematico da cui è stata estratta.Padova, li [__________________] Avv. [_______________]

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

L A F O R M U L A D I A U T E N T I C AL A F O R M U L A D I A U T E N T I C AC O M P L E S S I V A P E R P IC O M P L E S S I V A P E R P I ÙÙ A T T I A T T I

La notifica in proprio a mezzo PEC

NONVA INSERITA

NEL REGISTRO CRONOLOGICO

Il nuovo testo della legge 53/94, art. 8 c. 4 bis è esplicito: “Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata”

Pur non essendovi l'obbligo, resta comunque la facoltà

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

I L R E G I S T R O D E L L E I L R E G I S T R O D E L L E N O T I F I C H E I N P R O P R I ON O T I F I C H E I N P R O P R I O

La notifica si perfeziona (art. 3 bis c. 3 legge 53/94):1) Per il NOTIFICANTE nel momento in cui viene generata la RICEVUTA DI ACCETTAZIONE, prevista dall'art. 6 c. 1 DPR 68/20052) Per il DESTINATARIO nel momento in cui viene generata la RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA, prevista dall'art. 6 c. 2 DPR 68/2005Ora della notifica: si applica l'art. 147 c.p.c. (dalle 7.00 alle 21.00)

Problematica di caselle PEC dismesse (senza avvisare) o piene: notifica non perfezionata o da intendersi rifiutata?PURTROPPO DA INTENDERSI NON PERFEZIONATA.M

ovim

ento

Fore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

Q U A N D O S I P E R F E Z I O N AQ U A N D O S I P E R F E Z I O N AL A N O T I F I C A ?L A N O T I F I C A ?

In caso di allegati firmati in CAdES (.p7m):I programmi di firma digitale (ArubaSign, Dike, ecc.) possono aprire il file e verificare la regolarità della firma e la validità.Possono, inoltre, aprire la busta crittografata e consentire la lettura del file PDF firmato.Vi sono poi utilità online per verificare gli allegati.

In caso di allegati firmati in PAdES (*_signed.pdf o .pdf):Il file sarà apribile semplicemente da Adobe Reader.Per la verifica della firma, anche in questo caso meglio usare il programma di firma digitale, come per i file firmati in CadES (Adobe Reader deve essere impostato con i certificati di firma o rischia di segnalare errori inesistenti).

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

C O M E V E R I F I C A R E U N A T T O C O M E V E R I F I C A R E U N A T T O F I R M A T O D I G I T A L M E N T EF I R M A T O D I G I T A L M E N T E

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

C O M E V E R I F I C A R E U N A T T O C O M E V E R I F I C A R E U N A T T O F I R M A T O D I G I T A L M E N T E F I R M A T O D I G I T A L M E N T E

PARTE TERZAPARTE TERZAEXCURSUS NORMATIVOEXCURSUS NORMATIVO

( N E L P R O C E S S O A M M I N I S T R A T I V O )( N E L P R O C E S S O A M M I N I S T R A T I V O )

Avv. Edoardo FerraroAvv. Antonio ZagoDott. Giuliano Bovo

Dip. Giustizia Telematica Movimento Forense

MOVIMENTOF O R E N S EP A D O V A

Art. 14 Notificazioni per via telematica1. I difensori possono eseguire la notificazione a mezzo PEC a norma dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53. [...]2. Ai fini della prova in giudizio della notificazione a mezzo PEC, le ricevute di avvenuta consegna contengono anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato, secondo quanto previsto nell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 4. Le ricevute di cui all'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, la relazione di notificazione di cui al comma 5 dello stesso articolo e la procura alle liti sono depositate, unitamente al ricorso, agli altri atti e documenti processuali, esclusivamente sotto forma di documenti informatici, con le modalità telematiche stabilite dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19. [...] M

ovim

ento

Fore

nse

R I F E R I M E N T I N O R M A T I V IR I F E R I M E N T I N O R M A T I V ID . P . C . M . 4 0 D E L 1 6 . 0 2 . 2 0 1 6 D . P . C . M . 4 0 D E L 1 6 . 0 2 . 2 0 1 6

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

Art. 14 Notificazioni per via telematica[…] 5. Qualora la notificazione non sia eseguita con modalità telematiche, la copia informatica degli atti relativi alla notificazione deve essere depositata nel fascicolo informatico secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19. In tale caso l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del CAD è operata con inserimento della dichiarazione di conformità all'originale nel medesimo o in un documento informatico separato. 6. Nei casi di cui al comma 1, la prova della notificazione è fornita con modalità telematiche. Qualora tale prova non sia possibile per effetto della oggettiva indisponibilità del SIGA, resa nota ai difensori con le modalità definite dal Responsabile del SIGA anche attraverso il sito web della giustizia amministrativa, il difensore procede ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, della legge 21 gennaio 1994, n. 53. In tal caso, la Segreteria dell'ufficio giudiziario presso cui l'atto notificato è depositato procede tempestivamente ad estrarre copia informatica degli atti depositati ai fini dell'inserimento nel fascicolo informatico. [...] M

ovim

ento

Fore

nse

R I F E R I M E N T I N O R M A T I V IR I F E R I M E N T I N O R M A T I V ID . P . C . M . 4 0 D E L 1 6 . 0 2 . 2 0 1 6 D . P . C . M . 4 0 D E L 1 6 . 0 2 . 2 0 1 6

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

Art. 14 Notificazioni per via telematicaArticoli 8 e 14 del Regolamento

1. Le notificazioni da parte dei difensori possono essere effettuate esclusivamente utilizzando l'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, nei confronti dei destinatari il cui indirizzo PEC risulti dai medesimi pubblici elenchi. 2. Le notificazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni non costituite in giudizio sono effettuate esclusivamente avvalendosi degli indirizzi PEC del Registro delle P.P. AA., fermo restando quanto previsto, anche in ordine alla domiciliazione delle stesse, dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato. 3. Il difensore procede al deposito della copia per immagine della procura conferita su supporto cartaceo e ne attesta la conformità all'originale, ai sensi dell'articolo 22 del CAD, mediante sottoscrizione con firma digitale. 4. In presenza di più procure è possibile l'allegazione all'atto notificato di uno o più documenti contenenti la scansione per immagini di una o più procure. [...].M

ovim

ento

Fore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

R I F E R I M E N T I N O R M A T I V IR I F E R I M E N T I N O R M A T I V IA L L E G A T O A A L D . P . C . M 4 0 A L L E G A T O A A L D . P . C . M 4 0

Art. 14 Notificazioni per via telematicaArticoli 8 e 14 del Regolamento

[...] 5. Il deposito della documentazione riguardante la notificazione è effettuato con modalità telematiche, secondo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8. 6. Qualora l'atto di parte sia stato notificato con modalità cartacea, il relativo deposito in giudizio deve essere comunque effettuato con modalità telematiche, nel rispetto dei formati di cui all'articolo 12. Quando la notifica abbia riguardato la copia analogica di un atto in originale informatico, la prova della medesima è data mediante deposito di copia informatica della relativa documentazione, dichiarata conforme a quanto notificato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 5, del Regolamento, nel rispetto dei formati previsti per i documenti. Qualora l'atto notificato con modalità cartacea consista, nei casi consentiti, in un atto nativo analogico, la prova della notifica è data mediante il deposito di copia informatica della relativa documentazione analogica, dichiarata conforme a quanto notificato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 5, del Regolamento, nel rispetto dei formati previsti per i documenti. [...]M

ovim

ento

Fore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro

R I F E R I M E N T I N O R M A T I V IR I F E R I M E N T I N O R M A T I V IA L L E G A T O A A L D . P . C . M 4 0 A L L E G A T O A A L D . P . C . M 4 0

PARTE QUARTAPARTE QUARTANOTIF ICHE A MEZZO PECNOTIF ICHE A MEZZO PEC

( N E L P R O C E S S O A M M I N I S T R A T I V O )( N E L P R O C E S S O A M M I N I S T R A T I V O )

Avv. Edoardo FerraroAvv. Antonio ZagoDott. Giuliano Bovo

Dip. Giustizia Telematica Movimento Forense

MOVIMENTOF O R E N S EP A D O V A

Viene esplicitamente ammessa la possibilità per gli avvocati di notificare gli atti a mezzo PEC anche in ambito di processo amministrativo (ormai solamente) telematico.

Vengono meno, quindi, i dubbi di dottrina e giurisprudenza circa l’applicabilità della legge 53 del 1994.

Oltre al richiamo alla legge sulle notifiche in proprio degli avvocati, vi sono però nel D.P.C.M 40 del 2016 e nel suo Allegato A delle regole specifiche che differiscono rispetto a quanto previsto per il processo civile.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

L E N O T I F I C H E V I A P E C N E LL E N O T I F I C H E V I A P E C N E LP R O C E S S O A M M I N I S T R A T I V OP R O C E S S O A M M I N I S T R A T I V O

La regola generale è quella del deposito in via telematica della prova della notifica.La prova della notifica è data delle ricevute di accettazione e avvenuta consegna, che deve essere di tipo completo (ovvero contenere copia integrale di tutti gli atti notificati in allegato al messaggio PEC). Le ricevute, la relata di notifica, la procura alle liti sono depositate unitamente al ricorso notificato.

In caso di disfunzioni del SIGA (Sistema Informatico della Giustizia Amministrativa), la prova della notifica può essere data “cartacea”, secondo le regole dell'articolo 9, comma 1-bis, della legge 21 gennaio 1994, n. 53. Sarà la segreteria del TAR o del CdS a scannerizzare gli atti ed inserirli nel fascicolo telematico. M

ovim

ento

Fore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

L A P R O V A D E L L AL A P R O V A D E L L AN O T I F I C A A M E Z Z O P E CN O T I F I C A A M E Z Z O P E C

Viene ribadita la necessità che le notificazioni da parte dei difensori possono essere effettuate esclusivamente utilizzando l'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, (per gli avvocati il Re.G.Ind.E.) nei confronti dei destinatari il cui indirizzo PEC risulti dai medesimi pubblici elenchi.

Nota specifica è data dalla disposizione relativa alle notificazioni da effettuarsi nei confronti delle pubbliche amministrazioni non costituite in giudizio: potranno essere effettuate solamente a indirizzi PEC che siano presenti nel Registro delle P.P. AA.

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

P U B B L I C I E L E N C H IP U B B L I C I E L E N C H I

Deve accennarsi alla particolare normativa relativa alla procura alle liti, che non corrisponde a quella per il processo civile.1. La procura su supporto informatico è autenticata dal difensore, nei casi in cui è il medesimo a provvedervi, mediante apposizione della firma digitale: quindi ci sarà un sistema a “firma digitale su firma digitale”.2. Nei casi in cui la procura è conferita su supporto cartaceo, il difensore procede al deposito telematico della copia per immagine su supporto informatico, con l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del CAD con l'inserimento della relativa dichiarazione nel medesimo o in un distinto documento sottoscritto con firma digitale (in questo secondo caso, con inserimento di impronta hash e riferimento temporale).M

ovim

ento

Fore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

L A P R O C U R A A L L E L I T IL A P R O C U R A A L L E L I T I

PARTE QUINTAPARTE QUINTALA GIURISPRUDENZALA GIURISPRUDENZA

Avv. Edoardo FerraroAvv. Antonio ZagoDott. Giuliano Bovo

Dip. Giustizia Telematica Movimento Forense

MOVIMENTOF O R E N S EP A D O V A

Notifica decreto ingiuntivo - Decorso termine opposizione -Ricezione della PEC nella casella di destinazione

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

La legge prevede che “La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione”. Pertanto il dies a quo per proporre opposizione al decreto ingiuntivo è quello in cui la PEC è pervenuta nell'account del destinatario e non quello successivo in cui si riesce ad avere conoscenza effettiva del contenuto dell'atto (anche se vi sia una iniziale difficoltà ad accedere ai files allegati).

T r i b . M a n t o v aT r i b . M a n t o v aS e n t . 0 3 . 0 6 . 2 0 1 4S e n t . 0 3 . 0 6 . 2 0 1 4

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

Notifica decreto ingiuntivo - Decorso termine opposizione -Ricezione della PEC nella casella di destinazione

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

Una volta ottenuta da parte dell'ufficio giudiziario interessato la prescritta abilitazione, ogni avvocato, dopo la comunicazione del proprio indirizzo di PEC al Ministero della Giustizia attraverso il Consiglio dell'Ordine di appartenenza, diventa responsabile della gestione della propria PEC, nel senso che se non la apre ne risente le conseguenze.Ne consegue che del tutto correttamente la Corte d'appello ha considerato valida a tutti gli effetti tale comunicazione e, conseguentemente, improcedibile l'appello non avendo l'appellante provveduto ad effettuare la notifica alla controparte dell'atto di appello e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza.

C o r t e C a s s . - S e z . L a v o r oC o r t e C a s s . - S e z . L a v o r oS e n t . 0 2 . 0 7 . 2 0 1 4S e n t . 0 2 . 0 7 . 2 0 1 4

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

Notifica a mezzo PEC - Indirizzo PEC inattivo -Più soggetti con analogo indirizzo PEC - Notifica nulla

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

È pacifica - e non infrequente almeno per il passato - l’eventualità che presso “INIPEC” si trovino iscritte più imprese con il medesimo “indirizzo pec”, anche se per una sola di esse tale indirizzo, risulta poi attivo […] Ove il ricorso per fallimento sia stato notificato a soggetto diverso dal fallendo per una circostanza come quella prevista, alla stregua delle illustrate premesse, la notifica oggetto di gravame non è quindi da ritenersi inesistente ma semplicemente nulla: ne deriva poi la rimessione del giudizio al Tribunale di Bologna, ai sensi dell'art.354 c.p.c., con declaratoria di nullità dell'impugnata sentenza di fallimento.

C o r t e A p p . B o l o g n aC o r t e A p p . B o l o g n aS e n t . 2 0 . 1 0 . 2 0 1 4S e n t . 2 0 . 1 0 . 2 0 1 4

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

Notifica a mezzo PEC - Indirizzo PEC inattivo -Più soggetti con analogo indirizzo PEC - Notifica nulla

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

In caso di deposito del ricorso introduttivo in via cartacea, non è consentita la notifica via PEC, in quanto la copia per immagine non sarebbe presente nel fascicolo telematico e quindi non potrebbe venire estratta dal legale e la notifica di copia non per immagine non appare essere consentita.Andrà quindi disposta la rinnovazione della notifica a parte convenuta.

Mov

imen

to F

ore

nse

T r i b . M o n z aT r i b . M o n z aO r d . 0 7 . 0 1 . 2 0 1 5O r d . 0 7 . 0 1 . 2 0 1 5

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

Esclusa applicabilità notifica PEC al processo amministrativo - Costituzione in giudizio - Sanatoria nullità

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

Sebbene, in base al disposto di cui all'art. 16- quater, co. 3- bis del d.l. 179/12, sia esclusa l'applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l'operatività nel processo civile della notificazione tramite pec, l'avvenuta costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata è idonea a sanare la nullità della notifica a mezzo pec.

Mov

imen

to F

ore

nse

T A R V e n e z i a - S e z . I I IT A R V e n e z i a - S e z . I I IS e n t . 2 7 . 0 3 . 2 0 1 5 , n . 3 6 9S e n t . 2 7 . 0 3 . 2 0 1 5 , n . 3 6 9

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

Notifica a mezzo PEC - Ricevuta sintetica -Ulteriori prove necessarie

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

Ove la ricevuta di consegna di una risulta essere "sintetica" per cui non vi è prova in atti di quali siano stati gli allegati notificati, e non essendosi costituita controparte sanando il vizio, appare necessario che parte attrice fornisca ogni elemento utile per comprovare il perfezionamento dell'avvenuta notifica della citazione, eventualmente anche mediante invio telematico della notifica stessa con i relativi allegati oppure con produzione in formato cartaceo all'udienza.

Mov

imen

to F

ore

nse

T r i b . T o r i n oT r i b . T o r i n oO r d . 2 2 . 0 4 . 2 0 1 5O r d . 2 2 . 0 4 . 2 0 1 5

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

Notifica a mezzo PEC - Indirizzo PEC inattivo -Più soggetti con analogo indirizzo PEC - Notifica nulla

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

Alla parte privata, nel processo penale, non è consentito l'uso dello strumento della posta elettronica certificata quale forma di comunicazione e/o notificazione. L'utilizzo della PEC è stato consentito, ma a partire dal 15/12/2014, solo per le notificazioni per via telematica da parte delle cancellerie nei procedimenti penali a persona diversa dall'imputato, come alternativa privilegiata rispetto alle comunicazioni telefoniche, telematiche e via telefax attualmente consentite in casi determinati e nei confronti di specifiche categorie di destinatari: non è pertanto ammessa la notifica mediante PEC da parte del difensore di una istanza di rimessione in termini.M

ovim

ento

Fore

nse

C o r t e C a s s . - S e z . IC o r t e C a s s . - S e z . IS e n t . 3 0 . 0 4 . 2 0 1 5 , n . 1 8 2 3 5S e n t . 3 0 . 0 4 . 2 0 1 5 , n . 1 8 2 3 5

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

Notifica a mezzo PEC - Indirizzo PEC inattivo -Più soggetti con analogo indirizzo PEC - Notifica nulla

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

Rilevato che ai sensi dell'art. 3-bis comma 1 della l. 53/1994 "la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi" non può considerarsi perfezionata la notificazione pervenuta ad un indirizzo PEC non corrispondente a quello risultante dai pubblici elenchi (ove risulta un indirizzo diverso e inattivo). Deve disporsi quindi la rinnovazione della notificazione.

Mov

imen

to F

ore

nse

T r i b . M i l a n oT r i b . M i l a n oO r d . 2 3 . 0 6 . 2 0 1 5O r d . 2 3 . 0 6 . 2 0 1 5

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

Notifica a mezzo PEC - Vigenza del Provvedimento del 16 aprile 2014 - Nullità della notifica

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

Le notificazioni avvenute prima del il 16 maggio del 2014, non sono state effettuate sotto il vigore del provvedimento del 16 aprile 2014Vi sono, dunque, non essendosi costituito l’intimato (cosa che avrebbe determinato sanatoria della nullità) le condizioni per ordinare il rinnovo della notificazione dell’istanza di regolamento, previo rilievo della nullità della notificazione.

Mov

imen

to F

ore

nse

C o r t e C a s s .C o r t e C a s s .O r d . 2 3 . 0 6 . 2 0 1 5O r d . 2 3 . 0 6 . 2 0 1 5

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

Notifica a mezzo PEC - Indirizzo PEC inattivo -Più soggetti con analogo indirizzo PEC - Notifica nulla

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

Ai fini di avere una prova effettiva dell'avvenuta notifica a mezzo PEC, con deposito cartaceo della documentazione, è necessario che siano individuati almeno:

- il formato del documento;- la tipologia di firma cui è sottoscritto;- lo stato di validità dell’eventuale certificato associato alla firma;- l’esistenza di una marca temporale;

Ed è necessario che il difensore rilasci un’attestazione con la quale sotto la propria responsabilità dia atto almeno di tali elementi.Ove tale attestazione manchi, dovrà dichiararsi la nullità della notifica.

Mov

imen

to F

ore

nse

T r i b . V a r e s eT r i b . V a r e s eS e n t . 3 0 . 0 7 . 2 0 1 5S e n t . 3 0 . 0 7 . 2 0 1 5

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

Mov

imen

to F

ore

nse

Notifica a mezzo PEC - Programmi per lettura atti -Necessità di rinotificare in via cartacea

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

La normativa impone alle imprese di dotarsi di casella di posta elettronica ma non obbliga a munirsi di programmi elettronici che consentono la lettura degli atti inviati con firma digitale. Mancando la prova che il destinatario della notifica fosse in possesso di tali programmi al momento della ricezione della stessa, non vi è certezza che detto destinatario abbia effettivamente potuto prendere visione dell’atto notificato.In tal caso, dunque, la notifica deve essere ripetuta in via cartacea a mezzo ufficiale giudiziario

T r i b . L e c c eT r i b . L e c c eO r d . 1 6 . 0 3 . 2 0 1 6O r d . 1 6 . 0 3 . 2 0 1 6

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

Mov

imen

to F

ore

nse

Notifica a mezzo PEC - Ricorso per Cassazione -Richiamo all’art. 147 c.p.c. - Notifica dopo le ore 21.00

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

In caso di notifica a mezzo PEC di ricorso per Cassazione nel giorno di scadenza per l’impugnazione, con notifica perfezionata oltre i termini orari di cui all’art. 147 c.p.c. (espressamente richiamato dall’art. 16 septies del D.L. 179/12 “Tempo delle notificazioni con modalità telematiche”), la notifica suddetta si considera effettuata ex lege il giorno successivo, e per l’effetto il ricorso è da dichiararsi inammissibile.

C o r t e C a s s . - S e z . L a v o r oC o r t e C a s s . - S e z . L a v o r oS e n t . 0 4 . 0 5 . 2 0 1 6 , n . 8 8 8 6S e n t . 0 4 . 0 5 . 2 0 1 6 , n . 8 8 8 6

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

Mov

imen

to F

ore

nse

Notifica ex art. 15 L.F. - Ragionevolezza -Diritto di difesa - Questione non fondata

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

Non sussiste violazione dell’art. 3 Cost., attesa la diversità delle fattispecie poste a confronto, che ne giustifica la diversa disciplina delle notificazioni.L’art. 145 c.p.c. ha come scopo esclusivamente il diritto di difesa, mentre l’art. 15 L.F. si propone di coniugare tale finalità di tutela del diritto di difesa con le esigenze di celerità del procedimento concorsuale. A tal fine prevede che l’esonero dall’adempimento di ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità deve imputarsi all’imprenditore medesimo.

C o r t e C o s t i t u z i o n a l eC o r t e C o s t i t u z i o n a l eS e n t . 1 8 . 0 5 . 2 0 1 6 , n . 1 4 6S e n t . 1 8 . 0 5 . 2 0 1 6 , n . 1 4 6

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

Mov

imen

to F

ore

nse

Notifica a mezzo PEC ex art. 15 L.F. - Ricevuta di avvenuta consegna - Non rileva la mancata lettura

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

Per la validità della notifica occorre aver riguardo unicamente alla sequenza procedimentale stabilita dalla legge e, quindi, dal lato del mittente, alla ricevuta di accettazione, che prova l'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata, e, dal lato del destinatario, alla ricevuta di avvenuta consegna, la quale, a sua volta, dimostra che il messaggio di posta elettronica certificata è pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario, non rilevando che sia stato aperto dal destinatario stesso.

C o r t e C a s s . - S e z . V IC o r t e C a s s . - S e z . V IS e n t . 0 6 . 0 7 . 2 0 1 6 , n . 1 3 8 1 7S e n t . 0 6 . 0 7 . 2 0 1 6 , n . 1 3 8 1 7

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

Mov

imen

to F

ore

nse

Notificazione a mezzo PEC - Prova contraria - Non necessaria la querela di falso

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

Erroneamente la corte d’appello ha ritenuto che per superare l’attestazione contenuta nella RAC fosse sempre necessario proporre querela di falso.Deve applicarsi il principio a tenore del quale nelle notifiche telematiche a mezzo PEC ai sensi dell’art. 15 L.F., la ricevuta di avvenuta consegna generata automaticamente dal sistema informatico del gestore di posta elettronica certificata del destinatario costituisce prova dell’avvenuta consegna suscettibile di prova contraria.

C o r t e C a s s . - S e z . IC o r t e C a s s . - S e z . IS e n t . 2 1 . 0 7 . 2 0 1 6 , n . 1 5 0 3 5S e n t . 2 1 . 0 7 . 2 0 1 6 , n . 1 5 0 3 5

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

Mov

imen

to F

ore

nse

Notifica a mezzo PEC - Processo Tributario Telematico -Applicazione solo se iniziata la sperimentazione

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

Alla data del 5 dicembre 2014, la notifica tramite PEC effettuata dal difensore della contribuente all’amministrazione finanziaria della sentenza resa dalla CTR della Campania tra le parti, non è idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione.Detta notifica, in assenza delle regole tecniche di attuazione, deve ritenersi giuridicamente inesistente, non essendo nella fattispecie ipotizzabile alcuna forma di sanatoria diversamente da quanto ritenuto possibile in fattispecie diverse.

C o r t e C a s sC o r t e C a s sS e n t . 1 2 . 0 9 . 2 0 1 6 , n . 1 7 9 4 1S e n t . 1 2 . 0 9 . 2 0 1 6 , n . 1 7 9 4 1

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

Mov

imen

to F

ore

nse

Notifica a mezzo PEC - Nullità - Indicazione nell’oggetto di “Notificazione ai sensi della Legge 53/94”

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

Va respinta l’eccezione di nullità in caso di mancata indicazione nell’oggetto del messaggio della notifica PEC della dizione “Notificazione ai sensi della legge 53 del 1994”.Ciò in quanto la norma che sanziona a pena di nullità la mancanza dei requisiti non intende affatto sanzionare con l'inefficacia anche le più innocue irregolarità, e in quanto comunque tale nullità sarebbe sanata dal raggiungimento dello scopo (fattispecie: notifica di controricorso in Cassazione con oggetto “Notificazione controricorso in Cassazione”).

C o r t e C a s s . - S e z . V I - 3C o r t e C a s s . - S e z . V I - 3O r d . 0 4 . 1 0 . 1 6 , n . 1 9 8 1 4O r d . 0 4 . 1 0 . 1 6 , n . 1 9 8 1 4

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo

G R A Z I E P E R L ' A T T E N Z I O N EG R A Z I E P E R L ' A T T E N Z I O N E

KEEPKEEPCALMCALMandand

NOTIFICATENOTIFICATEVIA PECVIA PEC

Mov

imen

to F

ore

nse

Avv. Ed

oard

o Fer ra

ro - A

v v. Anto

n io Z

ago - Do

tt. Giulia

no B ovo