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LE MANOVRE ECONOMICHE

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LE MANOVRE ECONOMICHE

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CONTABILITA’ SEMPLIFICATA

Elevati i limiti perl’adozione della

contabilità semplificata

Per le imprese diservizi il limite passa

da € 309.874 a€ 400.000

Per le imprese dialtri settori il limite

passa da € 516.457 a€ 700.000

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NUOVI LIMITI PER LA RISCOSSIONEL’agente della riscossione non

può procedere ad iscrivereipoteca se l’importo del credito

è inferiore a € 20.000qualora

La pretesa iscritta a ruolosia contestata in giudizio

Il debitore sia proprietariodella sola unità immobiliare

adibita ad abitazioneprincipale

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SEGUE: NUOVI LIMITI PER LARISCOSSIONE

In tutti gli altri casi

non si può iscrivere ipoteca

Se l’importo complessivo delcredito è inferiore

a € 8.000

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SEGUE: NUOVI LIMITI PER LARISCOSSIONE

Il concessionario puòprocedere all’espropriazione

immobiliare

Se l’importo del creditosupera complessivamente

€ 20.000

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SEGUE: NUOVI LIMITI PER LA RISCOSSIONE

L’agente della riscossione può procedere all’espropriazione

immobiliare se l’importo del credito è superiore a € 20.000

qualora

La pretesa iscritta a ruolosia contestata in giudizio

Il debitore sia proprietariodella sola unità immobiliare

adibita ad abitazioneprincipale

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SEGUE: NUOVI LIMITI PER LARISCOSSIONE

In tutti gli altri casi

non si può procedereall’espropriazione immobiliare

Se l’importo complessivo delcredito è inferiore

a € 8.000

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SEGUE: NUOVI LIMITI PER LARISCOSSIONE

Riscossione coattiva di debiti

fino a € 2.000

Le azioni cautelari devono essere precedute dall’invio

di due solleciti di pagamentoa distanza di sei mesi l’uno

dall’altro

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SEGUE: NUOVI LIMITI PER LARISCOSSIONE

Importi da iscrivere a ruolo

per accertamenti nondefinitivi

Passano dalla metà adun terzo delle somme

corrispondenti aimaggiori imponibili accertati

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RIPORTO PERDITE

Per le società di capitali

Le perdite di esercizi precedentisono riportabili senza limiti di

tempo ma in misura nonsuperiore all’80% del redditoimponibile di ciascun anno

Le perdite realizzate nei primi treperiodi d’imposta sono riportabili

entro il limite del reddito imponibile di ciascun periodo per l’intero

importo che trova capienza nel reddito di ciascun anno

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ESEMPIO

Perdita d’esercizio € 10.000

Reddito anno 1= 4.000

Reddito anno 2= 1.000

Reddito anno 3= 1.500

Reddito anno 4= 500

Reddito anno 5= 2.000

Reddito anno 6= 3.800

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SEGUE:ESEMPIO 1) Primo anno Reddito 4.000 x 80%= 3.200 Reddito tassabile = 800 (4.000 – 3.200) Perdita residua = 6.800 (10.000 – 3.200) 2) Secondo anno Reddito 1.000 x 80%= 800 Reddito tassabile = 200 (1.000 – 800) Perdita residua = 6.000 (6.800 – 800) 3) Terzo anno Reddito 1.500 x 80%= 1.200 Reddito tassabile = 300 (1.500 – 1.200) Perdita residua = 4.800 (6.000 – 1.200)

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SEGUE:ESEMPIO 4) Quarto anno Reddito 500 x 80%= 400 Reddito tassabile = 100 (500 – 400) Perdita residua = 4.400 (4.800 – 400) 5) Quinto anno Reddito 2.000 x 80%= 1.600 Reddito tassabile = 400 (2.000 – 1.600) Perdita residua = 2.800 (4.400 – 1.600) 6) Sesto anno Reddito 3.800 x 80%= 3.040 Reddito tassabile = 1.000 (3.800 – 2.800) La perdita residua di 2.800 è portata in diminuzione del reddito imponibile per intero perché trova capienza nell’ammontare del reddito stesso (3.800)

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DISTRUZIONE DELLA MERCE

Elevata la soglia di valore per ladistruzione o trasformazionedei beni con dichiarazionesostitutiva di atto notorio

A 10.000 euro

La dichiarazione deve contenere:data, ora e luogo in cui

avvengono le operazioni e naturaqualità, quantità e ammontare

del costo dei beni

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GARANZIE

Rateazione dei debiti tributari

da accertamento con adesionee

conciliazione giudiziale

Eliminato l’obbligo di prestaregaranzia per debiti

superiori a 50 mila euro

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RADDOPPIO SANZIONI

Rateazione di debiti tributari

da accertamento con adesione

Nell’ipotesi di mancato pagamentoanche di una sola rata diversa

dalla prima entro il terminedi pagamento della rata

successiva

L’Agenzia iscrive a ruolo leresidue somme dovute con

applicazione della sanzione del60% sul residuo importo dovuto

a titolo di tributo

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SEGUE: RADDOPPIO SANZIONI

Rateazione di debiti tributarida conciliazione giudiziale

Nell’ipotesi di mancato pagamentoanche di una sola rata diversa

dalla prima entro il terminedi pagamento della rata

successiva

L’Agenzia iscrive a ruolo leresidue somme dovute con

applicazione della sanzione del60% sul residuo importo dovuto

a titolo di tributo

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SEGUE: RADDOPPIO SANZIONI

Le disposizioni non si applicano:

• agli atti di adesione;

• alla rinuncia del contribuente ad impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione;

• alle conciliazioni giudiziali

già perfezionati anche con prestazione della garanzia alla data del 6 luglio 2011.

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CHIUSURE PARTITE IVA

Il numero di partita Iva èrevocato d’ufficio qualora per

tre annualità consecutiveil titolare

Non abbia esercitato l’attivitàd’impresa o di arti e

professioni

O, se obbligato alla presentazione della

dichiarazione Iva, non abbiaadempiuto a tale obbligo

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SEGUE: CHIUSURE PARTITE IVA

Sanatoria per mancatapresentazione del modello relativo

alla dichiarazione dicessazione attività

Versamento con F24 di euro 129entro il 4 ottobre 2011

Codice tributo 8110(Ris. n. 72/E dell’11/7/2011)

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NUOVO REGIME DEI MINIMI

Dal 1° gennaio 2012il regime dei minimi si

applica alle persone fisicheper il periodo d’imposta

in cui l’attività è esercitata e peri 4 successivi

Che intraprendono un’attivitàd’impresa, arte o professione

Che l’hanno intrapresa dopoil 31.12.2007 o vorranno

iniziarla adesso

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SEGUE: NUOVO REGIME DEI MINIMI

L’imposta sostitutiva

dell’imposta sui redditi e delleaddizionali regionali e comunali

È ridotta al 5% in luogodel 20%

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SEGUE: NUOVO REGIME DEI MINIMI

Il nuovo regime

si applica

Anche oltre il quinto periodod’imposta ma non oltre il

periodo d’imposta dicompimento di 35 anni di età

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SEGUE: NUOVO REGIME DEI MINIMI

Condizioni

Mancato eserciziodi attività nei treanni precedentil’inizio attività

L’attività esercitatanon deve essereprosecuzione di

altra attività

Se è prosecuzione di altra attività

questa non deve aver superato i 30 mila euro

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EX MINIMI

Pur avendo i previgenti requisiti gli ex minimi che per effetto delle regole non possono beneficiare del nuovo regime ovvero ne fuoriescono sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici Iva.

Resta l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi.

Tali soggetti sono esonerati dall’Irap. Applicano gli studi di settore?

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SEGUE: GLI EX MINIMI

L’applicazione delladisciplina transitoria cessa

Dall’anno successivo a quello incui viene meno una dellecondizioni richieste dallanorma per la qualifica di

contribuente minimo

Se si verifica una dellefattispecie indicate nel

comma 99 dell’art. 1della legge n. 244/2007

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SEGUE: GLI EX MINIMI

Gli ex minimipossono applicareil regime contabile

ordinario.L’opzione

È valida 3 anniVa comunicata con

la prima dichiarazione

Superati i 3 annil’opzione restavalida fino a

revoca

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SANZIONI STUDI DI SETTORE

Omessa presentazione delmodello in dichiarazione e il

contribuente non ha provvedutoanche a seguito di invito da

parte dell’Agenzia delle entrate

Si applica la sanzione nellamisura massima di

€ 2.065, 83

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SEGUE: SANZIONI STUDI DI SETTORE

Omessa presentazione delmodello in dichiarazione e il

contribuente non ha provvedutoanche a seguito di invito da

parte dell’Agenzia delle entrate

La sanzione minima e massimaper le imposte sui redditi, Iva e

Irap è elevata del 50%(dal 150% al 300%)

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STUDI DI SETTORE

Possibile accertamentoinduttivo

Quando viene rilevata l’omessao l’infedele indicazione dei dati

rilevanti ai fini degli studi disettore

Quando si indicano in dichiarazione cause di

esclusione o di inapplicabilitànon sussistenti

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SEGUE: STUDI DI SETTORE

L’accertamento induttivo

E’ applicabile solo se si irroganole sanzioni dal 110 al 220%

previste dall’art. 1, c 2-bis, delD lgs n. 471/1997

Non si applica se il maggiorreddito d’impresa o di lavoroautonomo accertato con gli

studi di settore non è superioreal 10% di quello dichiarato

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SEGUE: STUDI DI SETTORE

Nella motivazione dell’atto diaccertamento viene eliminato

l’obbligo di indicare

Le ragioni che inducono l’ufficioa disattendere le risultanze

degli studi di settore

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RAVVEDIMENTO SPRINT

Si applica a tutti i versamenti di

tributi effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni

La nuova sanzione è pari al 2% perogni giorno di ritardo

Il beneficio della riduzionediminuisce all’aumentare dei

giorni di ritardo fino adannullarsi al 15° giorno quando

raggiunge il 30%

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ESEMPIO

Versamento di € 1.000 eseguito con 2 giorni di ritardo.

Calcolo della sanzione = (30x2/15) 4%

1.000 x 4% = 40 (sanzione da versare)

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SEGUE : RAVVEDIMENTO SPRINT

Al ravvedimento sprint si

aggiunge il ravvedimento operoso

Se il versamento è effettuato entro15 giorni e si versano entro 30giorni dalla scadenza anche

le sanzioni e gli interessi legali

La riduzione da ravvedimentosprint si aggiunge a quella

di 1/10 del 30% previstaper il ravvedimento breve

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ESEMPIO

Versamento di € 1.000 eseguito con 2 giorni di ritardo.

Calcolo della sanzione =

(30x2/15x1/10) 0,4%

1.000 x 0,4% = 4 (sanzione da versare)

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VERIFICHE FISCALI E ACCESSI

Il periodo di permanenza nellasede non può essere superiorea 15 giorni lavorativi prorogabili

nell’arco di non più di un trimestre

Presso la sede di impresein contabilità semplificata

Presso i lavoratori autonomi

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SEGUE: VERIFICHE FISCALI E ACCESSI

In tutti i casi ai fini del computo dei giorni lavorativi devono considerarsi i giorni di EFFETTIVA presenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.

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SOSPENSIONE GIUDIZIALE

Dal 1° ottobre 2011 gli atti diaccertamento emessi da tale data

diventano immediatamente esecutivi

La disposizione è applicabile ancheagli avvisi di accertamento ai

fini Irap

Non si applica la sanzione del 30% nei casi di omesso

carente o tardivo versamentodelle somme dovute pergli accertamenti esecutivi

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SEGUE:SOSPENSIONE GIUDIZIALE

La sospensione dell’esecuzionedell’atto di accertamento è di 180 giorni decorrenti dall’affidamento

in carico agli agenti della riscossione

Detta sospensione non si applicacon riguardo alle azioni cautelarie conservative nonché alle altre

azioni previste a tutela delcredito

La sospensione non opera sel’agente della riscossione viene

a conoscenza che esiste unfondato pericolo per la

riscossione

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CONTRIBUTO UNIFICATO

Per i ricorsi notificati e le controversie instaurate dopo il 6.7.2011è dovuto il contributo unificato come segue:

• € 30 per controversie di valore fino a € 2.582,28;• € 60 per controversie di valore superiore a € 2.582,28 e

fino a € 5.000;• € 120 per controversie di valore superiore a € 5.000 e

fino a € 25.000;• € 250 per controversie di valore superiore a € 25.000 e

fino a € 75.000;• € 500 per controversie di valore superiore a € 75.000 e

fino a € 200.000;• € 1.500 per controversie di valore superiore a € 200.000

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SEGUE: CONTRIBUTO UNIFICATO

Si può versare:

1. Con il modello F23 anche telematicamente con codice tributo 941T;

2. Presso gli uffici postali con apposito c/c intestato alla sezione della Tesoreria dello Stato competente per provincia;

3. Presso le rivendite di genere di monopolio e di valori bollati.

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SEGUE: CONTRIBUTO UNIFICATO

Ai fini del versamento del

contributo unificato per valoredella lite si intende

L’importo del tributo al nettodegli interessi e delle eventuali

sanzioni irrogate con l’attoimpugnato

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SEGUE: CONTRIBUTO UNIFICATO

Se il valore della lite

èindeterminabile

Il contributo unificato èpari a € 120

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SEGUE: CONTRIBUTO UNIFICATO

Il contributo unificato èaumentato della metà

Se il difensore non indichi il proprio indirizzo Pec e ilproprio numero di fax ovvero qualora la parte omettadi indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del

giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso

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CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Nei processi tributari

Il valore della lite deve risultare daapposita dichiarazione resa dallaparte nelle conclusioni del ricorso

anche nell’ipotesi diprenotazione a debito

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SEGUE: CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Se manca la dichiarazione del

valore della lite nel ricorso

Il contributo unificato è paria € 1.500

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RECLAMO E MEDIAZIONE

Per gli atti notificati a partire dal

1° aprile 2012

Per le controversie di valore nonsuperiore a € 20.000 relative adatti emessi dall’Agenzia delle

entrate

Chi intende proporre ricorso ètenuto preliminarmente a

presentare reclamo. Si esclude la

conciliazione giudiziale

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SEGUE: RECLAMO E MEDIAZIONE

Condizione di ammissibilità

del ricorso

Presentazione del reclamo

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SEGUE: RECLAMO E MEDIAZIONE

Il reclamo si presenta entro 60 giorni dalla notifica dell’attoalla Direzione provinciale o alla

Direzione regionale

Le Direzioni esaminano l’atto conapposite strutture diverse e

autonome da quelle che curanol’istruttoria degli atti reclamabili

Il reclamo può contenere unaproposta di mediazione

completa della rideterminazionedell’ammontare della pretesa

tributaria

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SEGUE: RECLAMO E MEDIAZIONE

L’ufficio formula una

controproposta di mediazione

Si applicano le regole sullaconciliazione giudiziale

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SEGUE: RECLAMO E MEDIAZIONE

Decorsi 90 giorni

Senza accoglimentodel reclamo o senza

accordo sullamediazione

Il reclamo producegli effetti

del ricorso

Il contribuente depositail reclamo in CTP nei30 giorni successivi

Per l’accoglimento parziale del reclamo i

30 giorni decorrono dallanotifica dell’atto

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SEGUE: RECLAMO E MEDIAZIONE

La parte soccombente è tenuta

a rimborsare oltre alle spesedi giudizio

Una somma pari al 50% dellespese di giudizio a titolo dirimborso per l’applicazionedei nuovi istituti deflattivi

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LITI FISCALI

Le liti fiscali di valore non superiore a € 20.000 di cui

è parte l’Agenzia delleentrate sono definibili

Se pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi allecommissioni tributarie o al

giudice ordinario in ognigrado di giudizio

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SEGUE: LITI FISCALI

Per valore della lite

si intende

Il tributo o il maggior tributoaccertato o, nel caso di

impugnazione parziale, il tributoo il maggior tributo contestato al

netto di interessi sanzioni eindennità di mora

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SEGUE: LITI FISCALI

Non sono definibili:• Le controversie non impugnate alla data del 1° maggio

2011;• Le liti dove non è parte l’Agenzia delle entrate;• Le liti riguardanti il rifiuto espresso o tacito della

restituzione di tributi;• Le liti relative alle agevolazioni a meno che non è stato

accertato e richiesto un maggiore tributo;• Le controversie dipendenti da omessi versamenti di

tributi;• Le liti relative all’omesso versamento di ritenute indicate

nella dichiarazione dei sostituti d’imposta;• Le controversie relative alle precedenti definizioni.

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SEGUE: LITI FISCALI

L’importo da versare è così calcolato:• € 150 se il valore della lite è di importo fino a € 2.000;• Il 10% del valore della lite in caso di soccombenza

dell’amministrazione finanziaria nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa;

• Il 50% del valore della lite in caso di soccombenza del contribuente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa;

• Il 30% del valore della lite nel caso in cui la lite penda ancora nel 1° grado di giudizio e non sia già stata resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio.

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SEGUE: LITI FISCALI

Versamento delle somme conF24 codice tributo 8082

(Ris. n. 82/E del 5.8.2011)

Entro il 30.11.2011 inunica soluzione. Non èammesso il pagamento

rateale

E’ ammesso l’errore scusabile

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SEGUE: LITI FISCALI

Liti definibili

Sono sospese fino al 30.6.2012

Sono sospesi fino al 30.6.2012i termini per proporre ricorso,

appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione compresi i termini

per la costituzione in giudizio

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SEGUE: LITI FISCALI

La domanda di definizione delleliti si presenta entro il

2.4.2012 (31.3.2012 è sabato)in via telematica

Il modello di domanda è stato approvato con

Provvedimento del Direttoredell’Agenzia delle entrate del

13.9.2011

La definizione si perfeziona conil pagamento integrale dellesomme e la presentazione

del modello

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SEGUE:LITI FISCALI

Entro il 15.7.2012gli uffici

trasmettono

Alle Commissioniai Tribunali

alle Corti di appelloalla Corte di Cassazione

L’elenco delleliti per le quali

è statapresentata la

domanda

Tali liti sono sospesefino al 30.9.2012

Gli uffici devono depositare entro il

30.9.2012 la domandae il pagamento

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SEGUE: LITI FISCALI

Entro il 30.9.2012

L’ufficio deve comunicare enotificare l’eventuale

diniego della definizione

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ALIQUOTA IVA

L’aliquota Iva del 20%

passa al 21%

La variazione ha effetto apartire dalla data del

17.09.2011

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SEGUE: ALIQUOTA IVA

Per i commercianti al minuto e

per gli altri contribuenti

Lo scorporo si effettuadividendo i corrispettivi per

121

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SEGUE: ALIQUOTA IVA

Per le operazioni effettuate neiconfronti dello Stato e altri Enti

La variazione non si applica seprima del 17.9.2011 sia

stata emessa e registrata la fattura anche se non è stato

incassato il corrispettivo

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SEGUE: ALIQUOTA IVA

Momento rilevante

Beni mobili:consegna o

spedizione dei beni

Beni immobili:stipula dell’atto

notarile

Prestazioni di servizi:

pagamento delcorrispettivo

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ESEMPIO N.1

Consegna dei beni con Ddt il 13 settembre

2011 e consegna dei beni con Ddt dopo il 17.9.2011.

Nella fattura riepilogativa si espone l’Iva al 20% per i beni consegnati fino al 13 settembre e l’Iva al 21% per la consegna effettuata dopo il 17.9.2011.

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ESEMPIO N. 2

Acconto ricevuto in data 13 settembre per la vendita di un immobile e saldo alla stipula dell’atto avvenuto dopo il 17.9.2011.

Sull’acconto si applica l’Iva al 20%

Sul saldo si applica l’Iva al 21%

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ESEMPIO N. 3

Professionista che emette una fattura pro-forma in data 13 settembre mentre l’incasso avviene dopo il 17.9.2011.

Si applica l’aliquota del 21%.

Se invece il professionista ha emesso la regolare fattura in data 13 settembre anche se il pagamento avviene dopo il 17.9.2011 si applica l’aliquota del 20%

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SEGUE: ALIQUOTA IVA

Le note di credito o di debito emesse dopo il 17.9.2011 per correggere un errore materiale contenuto nelle fatture emesse prima di detta data scontano l’Iva al 20%.

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SOCIETA’ DI COMODO

Per le società di capitalinon operative

L’aliquota Ires è aumentata di 10,5 punti percentuali e

quindi è del 38%

Sul reddito imputato dallesocietà di persone alle

società di capitali di comodosi applica comunque la

maggiorazione

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SEGUE: SOCIETA’ DI COMODO

Le disposizioni si applicano adecorrere dal periodo d’impostasuccessivo a quello in corso alla

data di entrata in vigore dellalegge di conversione

Nel periodo di prima applicazione gli acconti

tengono conto dell’aumentodell’aliquota

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SEGUE: SOCIETA’ DI COMODO

Le società di capitali e lesocietà di persone sono

consideratenon operative

Se per tre periodi d’impostaconsecutivi presentanodichiarazioni in perdita

fiscale

Se per due periodi d’imposta inperdita fiscale ed in uno abbiano

dichiarato un reddito inferiorea quello minimo previsto per le

società di comodo

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BENI IN GODIMENTO

Si annovera tra i

redditi diversi

La differenza tra il valore dimercato e il corrispettivo per la

concessione di beni dell’impresa a soci o familiari

dell’imprenditore

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SEGUE: BENI IN GODIMENTO

I costi relativi ai beni concessi

in godimento

NON SONO ammessi indeduzione dal reddito

imponibile della società odell’imprenditore

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SEGUE: BENI IN GODIMENTO

L’impresa concedente ovvero

il socio o il familiaredell’imprenditore

Comunicano all’Agenzia delleentrate i dati relativi ai

beni concessi in godimento

Per l’omissione della comunicazione o per la

trasmissione della stessa con dati incompleti si applica

la sanzione del 30%

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SEGUE: BENI IN GODIMENTO

Se i contribuenti si

conformano alla normativa

Si applica la sanzione da 258 a 2.065 euro

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SANZIONE PER IL PROFESSIONISTA

Soggetti iscritti inalbi o ordiniprofessionali

Nel corso delquinquenniocommettono

Quattro distinteviolazioni dimancata

emissione difattura

Compiute in giornidiversi

Sospensionedell’iscrizione da tre

giorni a un mese

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SEGUE: SANZIONE PER IL PROFESSIONISTA

Provvedimento di sospensione

Immediatamente esecutivo

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SEGUE: SANZIONE PER IL PROFESSIONISTA

Gli atti di sospensione

Si comunicano all’ordine ovveroal soggetto competente per la

tenuta dell’albo per lapubblicazione sul sito

internet

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SEGUE: SANZIONE PER IL PROFESSIONISTA

La sospensione dell’iscrizione

è disposta nei confronti diTUTTI gli associati

Qualora le violazioni sianocommesse nell’esercizio

dell’attività professionale in forma associata