Le imposte 2014: questioni applicative per gli atti traslativi immobiliari
description
Transcript of Le imposte 2014: questioni applicative per gli atti traslativi immobiliari
VICENZA 19 giugno 2014
A cura di Giovanni Rizzi
1
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it
2
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it
ASSEGNAZIONI a soci di
immobili o diritti reali immobiliari (richiamo art. 4,
lett d) n. 2)
Trasferimenti coattivi
CONFERIMENTO in società di immobili o
diritti reali immobiliari stante il richiamo che l’art. 4, lett. a) n.1) fa all’art. 1 della tariffa. Unica variante per il
BOLLO: si applica comunque il bollo per atti societari nella misura di
€. 156,00
Atti traslativi a TITOLO
ONEROSO della proprietà
di beni immobili in
genere
Provvedimenti di
espropriazione per pubblica
utilità
Atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento compresa
la rinuncia pura e semplice agli stessi (se a titolo oneroso, altrimenti riconducibile all’imposta
di donazione)
Atti rientranti art. 1 Tariffa, Parte Ima, all.
DPR. 131/1986
4
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it
Stabilisce che gli atti soggetti a imposta proporzionale e tutti gli atti e formalità conseguenti, posti in essere per effettuare gli adempimenti presso catasto e registri immobiliari, sono ESENTI da imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie; la nuova imposta diventa “omnicomprensiva”
ART. 10 Dlgs 14 marzo 2011 n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale) - In vigore dal 1 gennaio 2014
Stabilisce per la nuova imposta “omnicomprensiva” una soglia minima: non può essere inferiore ad €. 1.000,00
Sopprime per gli atti di cui all’art. 1 Tariffa tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie anche se previste in leggi speciali
Sostituisce la precedente “griglia” basata su 5 aliquote (8%, 7%, 15%, 3%, 1% + 4 fattispecie a imposta in misura fissa) con una nuova griglia che prevede:
Aliquota ordinaria: 9%Aliquota prima casa: 2%
Art. 26 DL. 12.9.2013 n. 104 convertito con Legge 8.11.2013 n.
128 (misure in materia di istruzione)
in vigore dal 1 gennaio 2014
L’importo delle imposte di registro, ipotecaria e
catastale stabilito in misura fissa viene elevato da €.
168,00 ad €. 200,00 (dalla disposizione sono escluse le
fattispecie di cui all’art. 1 Tariffa, soggette a imposte fisse ipotecaria e catastale
di €. 50,00)
La fissa di €. 200,00 si applica agli atti pubblici
formati e scritture private autenticate dal 1.1.2014,
alle scritture non autenticate e denunce
presentate per la registrazione dal 1.1.2014,
per formalità di trascrizione, iscrizione rinnovazione eseguite dal 1.1.2014
Stabilisce che gli atti soggetti a imposta proporzionale e tutti gli atti e formalità
conseguenti, posti in essere per effettuare gli adempimenti presso catasto e RR.II, sono
ESENTI da imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e
sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di €.
50,00
Art. 1, c. 608, Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità
2014)In vigore dal 1 gennaio 2014
Per finanziare i maggiori costi discendenti dal
recupero delle agevolazioni per l’agricoltura viene
introdotta all’art. 1 della tariffa una ulteriore aliquota
(oltre al 9% ed al 2%) per gli atti aventi per oggetto
TERRENI AGRICOLI: aliquota pari al 12%
Anche per gli atti soggetti alla aliquota del 12%:
- imposta non inferiore a €. 1.000,00
-imposte ipotecaria e catastale di €. 50,00
- imposta proporzionale assorbe l’imposta di bollo,
tributi catastali e tasse ipotecarie
Fa salve le agevolazioni per l’agricoltura previste dall’art. 4bis del D.L. 30.12.2009 n. 194, convertito con legge 26.2.2010 n. 25, a favore del coltivatore diretto e dello IAP (imposta registro: fissa, imposta di trascrizione: fissa, imposta catastale: 1%) altrimenti abrogate in virtù del c. 4, art. 10, dlgs 23/2011
8
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it 9
L’art. 10, c.3, dlgs. 23/2011, modificato dall’art. 26, c.1, D.L. 104/2013, stabilisce che gli atti soggetti a imposta proporzionale e tutti gli atti e formalità conseguenti, posti in essere per effettuare gli adempimenti presso catasto e RR.II, sono ESENTI da imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di €. 50,00
La norma pone due ordini di problemi: 1 il primo relativo ai criteri di applicazione della “nuova” misura fissa di €. 50,00 delle imposte ipotecaria e catastale;2 Il secondo relativo all’individuazione de “gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari”
CRITERI APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINAA) UNICO NEGOZIO con oggetto plurimo: i) tutti i beni soggetti all’imposta ex art. 1 tariffa: una sola imposta ipotecaria di €. 50,00 ed una sola imposta catastale di €. 50,00, No bollo. No tributi E ciò stante l’unicità del contratto. Esempio: cessione fabbricato urbano (9%) + terreno agricolo (12%): i.t. €. 50,00 – i.c. €. 50,00 – no bollo – no trib.spec.cat.ipot.ii) beni non tutti riconducibili all’art. 1 tariffa: all’imposta di €. 50,00 per il bene soggetto art. 1 tariffa va sommata l’imposta prevista per gli altri beni. Si applica l’imposta di bollo + tributiEs.: cessione di un terreno in parte edificabile soggetto ad IVA ed in parte agricolo soggetto a registro (12%): i.t. €. 200,00+€. 50,00 = €. 250,00 - i.c. €. 200,00+€. 50,00 = €. 250,00: Bollo €. 230,00 – trib.spec.cat.ipot. €. 90,00
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it 10
B) ATTO PLURIMO (con più negozi):i) Più negozi tutti con beni riconducibili all’art. 1 tariffa: si applicano tante imposte fisse di €. 50,00 quanti sono i negozi (corrispondendo ad ogni negozio autonoma nota di trascrizione e voltura catastale). No bollo. No tributi speciali.Es. prima compravendita a Tizio di prima casa (2%) – seconda compravendita a Caio di fabbricato (9%): totale i.t. €. 100,00 (50,00x2) totale i.c. €. 100,00 (50,00x2). No bollo. No trib.spec.cat.ipot.Compravendita + costituzione servitù: totale i.t. €. 100,00 (50,00x2) – i.c. €. 50,00 (solo compravendita). No bollo. No trib.spec.cat.ipotii) Più negozi soggetti a diversi regimi fiscali: ogni negozio è soggetto alla propria imposta di trascrizione e catastale ed alla relativa imposta di bollo ed ai relativi tributi speciali.Es: divisione senza conguagli + vendita tra i condividenti: per divisione: i.t. €. 200,00 i.c. €. 200,00; per compravendita: i.t. €. 50,00 i.c. €. 50,00; totale €. 500,00; bollo €. 230,00 e trib.spec.cat.ipot. €. 90,00 così come previsto per la divisioneConvenzione separazione beni e cessione quota tra i coniugi: per sep. beni: i.t. €. 200,00; per compravendita: i.t. €. 50,00 i.c. €. 50,00; totale €. 300,00; bollo €. 155,00; trib.spec.cat.ipot. €. 35,00
In questo senso Agenzia Entrate Circ.
2/E 21.2.2014
PERMUTALe istruzioni dell’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 2/E del 21
febbraio 2014)
Permuta tra beni soggetti a registro
proporzionale (art. 1 Tariffa):
Trascrizione €. 50,00 - catastale €. 50,00 - No
bollo – No tributi speciali
Permuta tra un bene soggetto a registro
proporzionale e un bene soggetto ad IVA:
Trascrizione €. 250,00 (50 + 200); Catastale €.
250,00 (50 + 200) (se IVA immobile strumentale:
100,00 + 3%+1%); bollo €. 230,00 – tributi speciali
€. 90,00
Permuta tra beni soggetti ad IVATrascrizione €. 400,00 (200 x 2);
Catastale €. 400,00 (200 x 2) (se immobili strumentali: 3%+1% per immobile); bollo €.
230,00 – tributi speciali €. 90,00
DIVISIONEIn caso di conguaglio superiore al 5% del
valore della quota di diritto
Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 2/E del 21
febbraio 2014)
imposta proporzionale registro, con
minimo €. 1000,00 sul conguaglio
Imp. Ipot. €. 50,00 e imp.cat. €. 50,00
Imposta 1% sulla massa (al netto
conguaglio) nella misura effettiva
anche se inferiore ad €. 200,00
Sono dovute, per la divisione, imposta di
bollo (€. 230,00), tasse ipotecarie e catastali
nella misura di €. 200,00 cadauna; tributi speciali
€. 90,00
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it 13
Vantaggioso è ora il conferimento in società di immobili gravati da passività o la cessione di azienda con immobili Prima si pagava il 3% (2%+1%) sul valore al lordo (senza tener conto delle passività; l’imposta di registro si pagava, invece, sul netto); ora si pagano €. 100,00 (€. 50,00 + €. 50,00) a prescindere dal valore (in questo senso studio CNN 1011/2013/T)
ESENZIONE DAL BOLLO - IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI FISSECon riguardo al secondo aspetto, legato all’individuazione de “gli atti e le formalità”, ricompresi nella previsione dell’art. 10, c.3., l’espressione “direttamente conseguenti”, rispetto agli “atti assoggettati all’imposta”, nonché la specifica finalità: “posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i RR.II.”, portano ad estendere l’esenzione dal bollo e dai tributi e l’applicazione delle imposte fisse (€. 50) a tutte le fattispecie (atti e formalità) che possano ritenersi relative e discendenti dall’atto traslativo e necessarie per perfezionare la fattispecie traslativa nonchè per dare attuazione alle forme di pubblicità previste dalla legge.Per gli atti connessi trova comunque applicazione l’imposta di registro ove dovuta; in questo senso A.E. Circolare 2/E del 21.2.2014
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it 14
ESEMPI tratti dalla Circolare A.E. n. 2/E 2014a) Le eventuali note di trascrizione in rettifica e domande di voltura in rettifica di formalità relative ad atti di trasferimento assoggettati all’imposta proporzionale ex art. 1 tariffa (in vigore dal 1 gennaio 2014): imposta ipotecaria €. 50,00; no bollo; no tributi speciali; no imposta catastale;b) Gli atti di rettifica di errori e omissioni materiali relativi ad atti di trasferimento assoggettati all’imposta proporzionale ex art. 1 tariffa (in vigore dal 1 gennaio 2014): imposta registro €. 200,00; imposta ipotecaria €. 50,00; imposta catastale €. 50,00; no bollo; no tributi speciali;c) Gli atti di identificazione catastale riferiti ad atti di trasferimento assoggettati all’imposta proporzionale ex art. 1 tariffa (in vigore dal 1 gennaio 2014): imposta registro €. 200,00; imposta ipotecaria €. 50,00; imposta catastale €. 50,00; no bollo; no tributi speciali;d) Gli atti di conferma per sanare atti di trasferimento assoggettati all’imposta proporzionale ex art. 1 tariffa (in vigore dal 1 gennaio 2014): imposta registro €. 200,00; imposta ipotecaria €. 50,00; no bollo; no tributi speciali
ATTI E FORMALITA’ DIRETTAMENTE CONSEGUENTI
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it 15
ESEMPI tratti dalla Circolare A.E. n. 2/E 2014
a) Atti di rettifica a contenuto patrimoniale (che modificano gli effetti dell’atto precedente) sono soggetti ad autonoma tassazione; se rientranti nell’art. 1 Tariffa: registro 2%, 9% o 12%, imposta ipotecaria e catastale €. 50,00; no bollo; no tributi speciali;
b) Gli atti di avveramento condizione sospensiva; atto condizionato registro fissa €, 200,00; bollo €. 155,00, RR.II €. 235,00; al verificarsi condizione: imposta registro proporzionale (2%,9%, 12%); ipotecaria e catastale: €. 50,00 cadauna; no bollo; no tributi speciali.
c) Le vendite con riserva proprietà: alla registrazione dell’atto di vendita imposta registro proporzionale (2%,9%,12%); ipotecaria e catastale: €. 50,00 cadauna; no bollo; no tributi speciali. Atto di quietanza ed avveramento condizione: imposta registro 0,50% - imposta ipotecaria €. 50,00 – no bollo – no tributi speciali
FATTISPECIE PARTICOLARI
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it 16
ESEMPI tratti dalla Circolare A.E. n. 2/E 2014a) Trascrizione accettazione tacita eredità: imposta ipotecaria €. 200,00; tributo speciale: €. 35,00; bollo €. 59,00; totale €. 294,00N.B: non condivisibile la tesi dell’A.E. che esclude tale fattispecie in quanto non conseguente all’atto dispositivo ma da ritenersi “funzionalmente antecedente” a detto atto. In realtà l’atto dispositivo costituisce il veicolo grazie al quale di può procedere alla trascrizione dell’accettazione tacita e ne costituisce quindi presupposto.b) La iscrizione di ipoteca legale: ipotecaria 2%; tributo speciale €. 35,00; bollo €. 59,00 N.B: non condivisibile la tesi dell’A.E. che esclude tale fattispecie in quanto non “necessariamente ed univocamente collegata alla sussistenza di un evento traslativo bensì immediatamente conseguente alla sussistenza di un’obbligazione da adempiere” In realtà quando vi è una dilazione di pagamento l’iscrizione dell’ipoteca legale è una conseguenza obbligata che la legge pone a carico del Conservatore dei RR.II.c) Le cancellazioni ordinate in occasione di trasferimenti coattivi: imposta ipotecaria e tributi speciali in misura ordinaria – bollo €. 59,00Per l’A.E. queste annotazioni non sono poste in essere per effettuare l’adempimento pubblicitario relativo al trasferimento coattivo ordinato dal Giudice, che si risolve nella trascrizione del decreto di trasferimento; sono funzionali alla purgazione dei beni.
FATTISPECIE ESCLUSE
17
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it 18
Art.10, c. 2. dlgs 23/2011: nei casi di “atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili” soggetti all'imposta di registro in misura proporzionale, l'imposta stessa non può essere inferiore a €. 1.000,00
Come va applicata l’imposta minima in caso di atti aventi beni soggetti a diversa tassazione o aventi per oggetto diverse disposizioni negoziali?Per la Circolare A.E. 2/E del 21 febbraio 2014 valgono, le regole applicative precedentemente elaborate nella prassi amministrativa riguardo alla misura minima "ordinaria" e in particolare quelle contenute nella Circ. A.E. n. 18/E del 2013
ATTI CON UNICA DISPOSIZIONE NEGOZIALE: Nel caso di atto atto con unica disposizione negoziale avente per oggetto beni tassabili con aliquote diverse le imposte sono dovute, per ciascun bene, nella misura proporzionale effettiva, anche se inferiore alla misura fissa.Solo se la sommatoria delle imposte così calcolate è inferiore a 1000, si applica un’unica imposta fissa di €. 1.000,00Ciò vale se tutti i beni rientrano nell’art. 1 Tariffa
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it 19
ESEMPI (tratti dalla Circolare A.E. n. 2/E 2014)
1. Unico venditore trasferisce al medesimo acquirente: immobile 1 casa (2%) imposta: €. 600,00 – Immobile soggetto al 9%, imposta: €. 200,00 TOTALE registro €. 1.000,00 – ipotecaria catastale: €. 100,00. No bollo e No tributi speciali
2. Atto di conferimento di a) immobile abitativo (9%) imposta €. 700,00; b) di fabbricato strumentale (4%) imposta €. 900,00; di un credito (0,5%) imposta €. 150,00 TOTALE registro €. 2.050,00 – ipotecaria catastale: €. 100,00 per a) e 2%+1% per b). Bollo €. 300,00 – si tributi speciali per b)
3. Unico venditore trasferisce al medesimo acquirente: a) immobile abitativo IVA, soggetto registro fissa €. 200,00; b) un immobile esente IVA 1 casa (2%) imposta: €. 850,00 – TOTALE registro €. 1.200,00 – ipotecaria catastale: €. 500,00 (400,00 per a) e 100,00 per b); si tributi speciali per a); bollo €. 230,00
La tassazione con unica disposizione negoziale
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it 20
In sostanza qualora in un unico documento siano contenuti più negozi, TUTTI riconducibili all’art. 1 tariffa, solo se la sommatoria delle imposte di registro dovute per ciascun negozio sia inferiore a 1.000, si applicherà il nuovo minimo ex art. 10, c. 2, dlgs 23/2011 (€. 1.000,00)
ATTI CON PIU’ DISPOSIZIONI NEGOZIALI: in relazione all’atto con più distinte disposizioni negoziali si possono verificare le seguenti ipotesi:1. l’imposta proporzionale dovuta per ciascun negozio giuridico è inferiore all’importo minimo fissato dalla legge, mentre l’importo complessivamente dovuto (commisurato a tutte le disposizioni) è superiore a quello minimo: in questo caso l’imposta di registro da corrispondere è pari alla somma degli importi dovuti per ciascun negozio (es: atto con 2 negozi; l’imposta dovuta per ciascun negozio è di € 800,00; imposta dovuta = € 1.600,00);2. l’imposta proporzionale dovuta per ciascun negozio è inferiore all’importo minimo di legge ed è inferiore a detto valore anche la somma degli importi dovuti per ciascun negozio: in questo caso l’imposta è dovuta in misura fissa di € 1.000,00 una sola volta (es: atto con 2 negozi; l’imposta dovuta per ciascun negozio è di € 400,00; imposta dovuta = € 1.000,00)
In questo senso Agenzia Entrate Circ.
2/E 21.2.2014
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it 21
ESEMPI (tratti dalla Circolare A.E. n. 2/E 2014)
1. Unico venditore trasferisce tre immobili a 3 diversi acquirenti: imposta immobile A: €. 600,00 – Imposta immobile B: €. 300,00 – Imposta immobile C: €. 850,00 TOTALE registro €. 1.750,00 (e non 3mila) – ipotecaria catastale: €. 300,00. No bollo e No tributi speciali
2. Unico venditore trasferisce tre immobili a 3 diversi acquirenti; imposta immobile A: €. 300,00 – Imposta immobile B: €. 200,00 – Imposta immobile C: €. 300,00 TOTALE registro €. 1.000,00 (e non 3mila) – ipotecaria catastale: €. 300,00. No bollo e No tributi speciali
3. Atto notarile recante le seguenti disposizioni: a) cessione immobiliare soggetta a imposta proporzionale di €. 900,00 b) trasferimento immobile strumentale IVA soggetto imposta fissa €. 200,00; c) cessione quota srl soggetta imposta fissa €. 200,00 TOTALE registro €. 1.400,00 (1000 minimo proporzionale + le 2 fisse) – ipotecaria catastale: €. 100,00 per cessione a) e 3%+1% su trasferimento b). Bollo 230 (più €. 15,00 per c ??) – si tributi speciali per cessione b)
La tassazione negli atti plurimi
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it 22
4. Atto notarile recante le seguenti disposizioni: a) cessione immobiliare soggetta a imposta proporzionale di €. 500,00 b) trasferimento immobile strumentale IVA soggetto imposta fissa €. 200,00; c) cessione crediti soggetta imposta proporzionale €. 80,00 TOTALE registro €. 1.280,00 (1000 minimo proporzionale + fissa + 80,00) – ipotecaria catastale: €. 100,00 per cessione a) e 3%+1% su trasferimento b). Bollo €. 230,00 – si tributi speciali per cessione b)
5. Atto notarile recante le seguenti disposizioni: a) cessione immobiliare soggetta a imposta proporzionale di €. 900,00 b) divisione senza conguaglio soggetta imposta proporzionale €. 450,00 TOTALE registro €. 1.450,00 (1000 minimo proporzionale + 450) – ipotecaria catastale: €. 100,00 per cessione a) e €. 400,00 per divisione b) Bollo €. 230,00 – si tributi speciali per divisione b)
6. Atto di conferimento avente per oggetto: a) dal socio A immobile abitativo soggetto a imposta proporzionale (9%) €. 450,00 b) dal socio B terreno edificabile soggetto a imposta proporzionale (9%) €. 500,00 TOTALE registro €. 1.000,00 (minimo) – ipotecaria catastale: €. 200,00 (100 x 2). No bollo e tributi speciali catastali
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it 23
Il minino di €. 1.000,00 fissato dall’art. 10, c.2, dlgs 23/2011 individua l’imposta minima NORMATIVAMENTE (e non effettivamente) dovuta: pertanto restano fermi i meccanismi di scomputo fino ad ora applicati:- per recupero imposte pagate su caparra e acconti in caso di preliminare (ex art. 10 Tariffa)- per credito di imposta a seguito di riacquisto 1 casa entro 1 anno dalla vendita di abitazione a suo tempo acquistata con agevolazioni 1 casa.Pertanto l’importo da versare potrà essere inferiore a €. 1000 o pari zero, a seguito dell’intera compensazione del credito con l’imposta dovuta (cfr. studio CNN 1011/2013/T)
In questo senso Agenzia Entrate Circ.
2/E 21.2.2014
ESEMPI (tratti dalla Circolare A.E. n. 2/E 2014)1. Acquisto prima casa (2%): imposta €. 1.300,00 – Credito di imposta (pari ad imposta pagata precedente acquisto): €. 900,00 - imposta da pagare €. 400,002. Acquisto immobile (9%): imposta (minima) €. 1.000,00 –imposta pagata per acconti da preliminare: €. 800,00 - imposta da pagare €. 200,00
24
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it 25
Trasferimento di FABBRICATI (esclusa prima casa)2013 2014
Aliquota e/o importo
minima Aliquota e/o importo
minima
Registro 7% €. 168,00 9% €. 1.000,00
trascrizione 2% €. 168,00 €. 50,00
catastale 1% €. 168,00 €. 50,00
bollo €. 230,00 esente
Tributi RRII €. 35,00 esente
Trib. catasto €. 55,00 esente
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it 26
Trasferimento di FABBRICATI prima casa
2013 2014
Aliquota e/o importo
minima Aliquota e/o importo
minima
Registro 3% €. 168,00 2% €. 1.000,00
trascrizione €. 168,00 €. 50,00
catastale €. 168,00 €. 50,00
bollo €. 230,00 esente
Tributi RRII €. 35,00 esente
Trib. catasto €. 55,00 esente
Condizioni per fruire della aliquota del 2% per l’acquisto della prima
casa di abitazione
E’ stato sostituito il precedente requisito
OGGETTIVO: fabbricati non di lusso secondo i criteri di cui
al DM 2.8.1969 Dal 2014 l’unico
requisito OGGETTIVO è quello di carattere
catastale.
REQUISITO SOGGETTIVO e MENZIONI DA
RIPRODURRE IN ATTO: è rimasta invariato la precedente disciplina
stante la conferma della nota IIbis
dell’art. 1 della Tariffa
Il trasferimento deve aver per oggetto CASE DI ABITAZIONE con esclusione di quelle appartenenti
alle categorie catastali A1 – abitazione di tipo signorile
A8 – abitazioni in villeA9 – castelli, palazzi di eminenti
pregi artistici o storici
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it 28
Trasferimento di TERRENI NON AGRICOLI
2013 2014
Aliquota e/o importo
minima Aliquota e/o importo
minima
Registro 8% €. 168,00 9% €. 1.000,00
trascrizione 2% €. 168,00 €. 50,00
catastale 1% €. 168,00 €. 50,00
bollo €. 230,00 esente
Tributi RRII €. 35,00 esente
Trib. catasto €. 55,00 esente
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it 29
Trasferimento di TERRENI AGRICOLI senza agevolazioni per coltivatore diretto e IAP
2013 2014
Aliquota e/o importo
minima Aliquota e/o importo
minima
Registro 15% €. 168,00 12% €. 1.000,00
trascrizione 2% €. 168,00 €. 50,00
catastale 1% €. 168,00 €. 50,00
bollo €. 230,00 esente
Tributi RRII €. 35,00 esente
Trib. catasto €. 55,00 esente
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it 30
Compravendita di TERRENI AGRICOLI con le agevolazioni per coltivatore diretto e IAP
2013 2014
Aliquota e/o importo
minima Aliquota e/o importo
minima
Registro €. 168,00 €. 200,00
trascrizione €. 168,00 €. 200,00
catastale 1% €. 168,00 1% €. 200,00
bollo esente esente
Tributi RRII €. 35,00 €. 35,00
Trib. catasto €. 55,00 €. 55,00
31
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it 32
L’art. 10, c.4, dlgs. 23/2011, modificato dall’art. 1, c.608, legge 147/2013 stabilisce che in relazione agli atti di cui all’art. 1 tariffa, sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie anche se previste in leggi speciali ad eccezione delle agevolazioni per l’agricoltura di cui alla legge 25/2010.L’art. 1 tariffa fa salva l’aliquota ridotta per acquisto 1ma casaNon costituiscono vere e proprie AGEVOLAZIONI in senso tecnico e pertanto non sono soggette alla soppressione portata dalla norma in commento (art. 10, c.4):- le disposizioni sul credito di imposta per riacquisto entro l’anno della prima casa di abitazione (si tratta di una detrazione che non riguarda esclusivamente l’imposta di registro dovuta per atti traslativi a titolo oneroso ma può riguardare anche altre imposte: ad esempio l’IRPEF)- le disposizioni sul prezzo valore, in quanto disposizioni che attengono alla determinazione della base imponibile; tale esclusione è stata confermata in occasione di una risposta di Pier Paolo Baretta, Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ad un’interpellanza parlamentare (5-01523 Gebhard) del 27 novembre 2013 in cui si afferma che “tale disciplina si presenta come un sistema forfettario di determinazione della base imponibile e, quindi, non può essere ricondotto tra le previsioni di esenzioni o di agevolazioni cui fa riferimento l’articolo 10, comma 4, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011”.
In questo senso Agenzia Entrate
Circ. 2/E 21.2.2014
FONDI IMMOBILIARI
CHIUSI: apporti pluralità di immobili
prevalentemente locati
(equiparati conf. azienda)
PROCEDIMENTI SEPARAZIONE E
DIVORZIO (l. 74/1987)
Esenzione da tutti i tributi
RIORGANIZZAZIONE ENTI (l. 147/2013): trasferimenti
gratuiti di beni di qualsiasi natura nell’ambito di
operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge o
regolamento o statuto alla stessa struttura
organizzativa: i reg., i. ipotec., i. catast. in misura
fissa
MEDIAZIONE CIVILE e COMMERCIALE (dlgs 28/2010): verbale esente da i.registro sino valore €. 50mila
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE (l. 488/1999): esenti da i. registro verbali di valore non superiore a €. 51.645,69
Per l’Agenzia delle Entrate la soppressione non opera in relazione alle previsioni funzionali alla disciplina di
particolari istituti e di ampia applicazione
Circolare Agenzia Entrate n. 2/E
21.2.2014
Restano in vigore le AGEVOLAZIONI relative ad atti non qualificabili come traslativi a titolo ONEROSO e estranei all’art. 1 tariffa (ad es. esenzioni e agevolazioni relative all’imposta di donazione o l’imposta sostitutiva prevista, su OPZIONE, per i mutui bancari a medio e lungo termine)
La soppressione non riguarda neppure la particolare aliquota (4%) prevista per i conferimenti in società di fabbricati (o di aree su cui costruire fabbricati) destinati ad attività commerciali e non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni di cui all’art. 4, lett. a, n. 2, tariffa
Altre agevolazio
ni non soppresse
Per studio CNN 1011/2013/T restano anche le agevolazioni (reg. fissa, trascr. e cat. esenti) ex art. 20, L. 10/1977 e art. 32 DPR. 601/1973 in quanto previste per finalità (di carattere urbanistico) diverse dalla mera deroga al regime ordinario della tassazione di atti traslativi immobiliari.Per A.E. (Circ. 2/2014) invece non si applica più regime fiscale ex art. 32 DPR 601 per atti traslativi ( piena proprietà o superficie) di aree in PEEP o PIP, di cessioni gratuite a favore dei Comuni, di trasferimenti in attuazione di convenzioni urbanistiche. Debbono ritenersi ancora soggetti all’art. 32 DPR 601 gli atti e le convenzioni privi di effetti traslativi (es. convenzione di lottizzazione, vincoli urbanistici). Per le cessioni gratuite opere urbanizzazione si ritiene applicabile l’imposta di donazione (art. 3, c.1, dlgs 346/1990 Art. 1, c.2, e art. 10 c. 2, dlgs 347/1990: esenzione da imposte) posto che tale imposta, in occasione della sua reintroduzione, è stata estesa anche agli atti a titolo GRATUITO.
35
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it
LA NORMAArt. 2 comma 4bis DL 30.12.2009 n. 194 conv. Legge 26.2.2010 n. 25Entrata in vigore 28 febbraio 2010Scadenza al 31 dicembre 2010Art. 1 comma 41 legge 13.12.2010 n. 220 (legge stabilità 2011)
tassazione agevolata confermata dall’art. 1, c. 608, legge 27.12.2013 n. 147 (legge stanìbilità 2014) quale eccezione alla abrogazione “lineare” delle agevolazioni per atti a titolo oneroso prevista dal dlgs 23/2011
IMPOSTA REGISTRO: €. 200,00IMPOSTA DI TRASCRIZIONE: €. 200,00IMPOSTA CATASTALE: 1%
IMPOSTA BOLLO: esente (art. 21 Tab. B DPR. 601/1973)
36Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it
CONDIZIONI PER LE AGEVOLAZIONI
I SOGGETTIColtivatori diretti e I.A.P. purchè iscritti alla rispettiva gestione previdenziale ed assistenzialeAnche società agricole C.d. o IAP
L’OGGETTOTerreni e relative pertinenze qualificati AGRICOLI in base a strumenti urbanistici vigenti;Operazioni fondiarie tramite ISMEA
LA DECADENZA:Se entro 5 anni dalla stipula dell’atto agevolato i beneficiari alienano volontariamente i terreni o cessano di coltivarli direttamente
37Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
38
Studio Notarile Rizzi & Trentin www.notairizzitrentin.it