Le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo tra principi comuni e specificità nazionali

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Le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo tra principi comuni e specificità nazionali Maggio 2014

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Tra il 22 e il 25 maggio 2014 si terranno in tutti i 28 Stati Membri dell’Unione Europea le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo. Esistono regole comuni e obbligatorie a tutti gli Stati ma sono molte le differenze tra paese e paese. Esse riguardano: il sistema elettorale; la possibilità di suddividere il territorio in circoscrizioni; l’attribuzione del diritto di voto e di eleggibilità; le modalità di candidatura; la possibilità per gli elettori di modificare l’ordine in lista dei candidati; la convalida dei risultati; la riassegnazione dei seggi eventualmente divenuti vacanti in corso di legislatura.

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Le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo

tra principi comuni e specificità nazionali

Maggio 2014

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Tra il 22 e il 25 maggio 2014 si terranno in tutti i 28 Stati Membri dell’Unione Europea

le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo

Con Decisione del 14 giugno 2013, il Consiglio ha anticipato le date delle elezioni, originariamente fissate per giugno 2014, per evitare che coincidessero con le vacanze di Pentecoste, previste in alcuni Stati. 

Le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo

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Le procedure per l'elezione sono regolate sia dalla legislazione europea, che definisce norme comuni per tutti gli Stati Membri, sia da disposizioni nazionali specifiche:

20 settembre 1976: l’Atto del Consiglio Europeo relativo all’elezione del Parlamento Europeo sancisce l'elezione a suffragio universale diretto.

7 febbraio 1992: il Trattato di Maastricht stabilisce che le elezioni debbano svolgersi secondo una procedura uniforme. Gli Stati Membri, tuttavia, non trovano un accordo su nessuna delle procedure proposte.

2 ottobre 1997: il Trattato di Amsterdam introduce la possibilità di adottare “principi comuni” per l'elezione del Parlamento. La Decisione del Consiglio 2002/772/CE ha modificato l’Atto del 1976, introducendo i principi della rappresentanza proporzionale e dell’incompatibilità tra il mandato nazionale e quello europeo.

13 dicembre 2007: con il Trattato di Lisbona, il diritto di voto e quello di eleggibilità acquisiscono il valore di diritto fondamentale (articolo 39 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea).

Alcune regole comuni…

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Le modalità di elezione sono disciplinate anche dalle legislazioni nazionali, spesso notevolmente differenti fra loro.

Queste riguardano:

il sistema elettorale;

la possibilità di suddividere il territorio in circoscrizioni;

l’attribuzione del diritto di voto e di eleggibilità;

le modalità di candidatura;

la possibilità per gli elettori di modificare l’ordine in lista dei candidati;

la convalida dei risultati;

la riassegnazione dei seggi eventualmente divenuti vacanti in corso di legislatura.

.

… e molte differenze a livello nazionale

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Sistema elettorale

Nel rispetto del principio della rappresentanza proporzionale introdotto nel 2002, uno Stato Membro può decidere di fissare una soglia minima per l’attribuzione dei seggi, che non può superare il 5%.

L'Italia ha deciso di introdurre una soglia di sbarramento al 4%

Le regole per la ripartizione dei seggi tra le liste variano sensibilmente da Stato a Stato. 

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Suddivisione in circoscrizioni

La maggior parte degli Stati Membri costituiscono ciascuno un’unica circoscrizione elettorale.

Francia, Irlanda, Italia e Regno Unito hanno suddiviso il proprio territorio nazionale in

varie circoscrizioni regionali

In Belgio, Germania, Paesi Bassi e Polonia sono state istituite delle circoscrizioni, ma a scopo puramente amministrativo, di ripartizione in seno alle liste dei partiti.

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Diritto di voto

Italia 99

Spagna 92

Belgio 91

Lettonia 20

Lituania 22

Estonia 22

In tutti gli Stati Membri l’età prevista per esercitare il diritto di voto è 18 anni, tranne in Austria, dove è 16 anni. Ogni cittadino dell’Unione ha diritto di voto nello Stato Membro in cui risiede, anche nel caso in cui non sia cittadino di quello Stato.

Alcuni Stati (tra i quali Finlandia, Francia, Polonia, Romania, Svezia e Regno Unito) richiedono il domicilio o la residenza abituale sul territorio elettorale, altri ancora che si sia iscritti all’anagrafe (Belgio, Repubblica Ceca).

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… negli Stati Membri

Nel Regno Unito i cittadini che risiedono all’estero hanno diritto di voto soltanto in alcuni casi specifici (ad esempio, cittadini che vivono all’estero da meno di quindici anni).

Il Belgio, la Danimarca, la Grecia, l’Italia e il Portogallo accordano il diritto di voto ai loro cittadini all’estero unicamente se essi risiedono in un altro Stato Membro dell’Unione europea.

L’Austria, la Finlandia, la Francia, i Paesi Bassi, la Spagna e la Svezia riconoscono il diritto di voto ai propri cittadini qualunque sia il loro Paese di residenza.

La Germania accorda tale diritto ai cittadini che risiedono in un altro paese da meno di venticinque anni.

In Bulgaria, Irlanda e Slovacchia il diritto di voto è riservato ai cittadini dell’Unione Europea domiciliati sul territorio nazionale. 

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Per l’elezione al Parlamento Europeo:

è necessaria la cittadinanza di uno Stato Membro. Il Regno Unito, consente la candidatura anche ai cittadini di alcuni Paesi del Commonwealth.

L’età minima per candidarsi alle elezioni è di 18 anni nella maggior parte degli Stati Membri. Fanno eccezione il Belgio, la Repubblica Ceca, l’Estonia, la Grecia, l’Irlanda, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Slovacchia e il Regno Unito (21), la Romania (23), l’Italia e Cipro (25)

In Lussemburgo un cittadino di un altro Stato Membro deve risiedere da almeno due anni nel Paese per essere eleggibile al Parlamento Europeo. Inoltre, una lista non può essere composta in maggioranza da candidati che non siano in possesso della cittadinanza lussemburghese.

Eleggibilità: i requisiti

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In Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Germania, Grecia, Paesi Bassi e Svezia

la presentazione delle candidature è riservata ai partiti e

alle organizzazioni politiche

In tutti gli altri Stati Membri, per la presentazione delle candidature occorre raccogliere un certo numero di firme o raggruppare un certo numero di elettori.

In taluni casi è richiesto il versamento di una cauzione.

Modalità di candidatura

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In alcuni Stati (tra questi Francia, Germania, Grecia, Portogallo, Spagna e Regno Unito), gli elettori non possono modificare l’ordine in lista dei candidati al momento del voto.

In altri (ad esempio Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svezia) l’ordine dei candidati può essere modificato con l'attribuzione di voti di preferenza.

In Lussemburgo è possibile votare per candidati appartenenti a liste diverse, mentre in Svezia è possibile aggiungere nomi alle liste o rimuoverli. In Irlanda, a Malta e in Irlanda del Nord l’elezione non avviene a scrutinio di lista.

Possibilità per gli elettori di modificare l'ordine di lista dei candidati

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In Danimarca, Germania, Lussemburgo e Slovenia, i risultati elettorali devono essere convalidati dal Parlamento nazionale. In Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Italia, Irlanda, Slovenia e Regno Unito la convalida del risultato compete ai tribunali, mentre in Germania sono previste entrambe le opzioni.In Spagna i risultati sono convalidati dalla Junta Electoral Central, mentre in Portogallo e in Svezia da un’apposita commissione.In Francia la composizione delle controversie in materia elettorale compete al Conseil d’État; il ministro degli Interni può svolgere tale funzione, nel caso in cui ritenga che le forme e le condizioni fissate dalla legge non siano state rispettate.

Nella maggior parte degli Stati le norme sulle campagne elettorali (finanziamenti autorizzati, ripartizione dei tempi di trasmissione, pubblicazione dei risultati dei sondaggi) sono quelle applicabili alle elezioni nazionali.

Convalida dei risultati elettorali e disciplina della campagna elettorale

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In alcuni Stati (Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Croazia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo), il seggio resosi vacante in seguito a dimissioni è assegnato al primo dei non eletti della stessa lista.

In Belgio, Irlanda, Germania e Svezia i seggi vacanti sono attribuiti ai supplenti.

In Spagna e Germania, qualora non vi siano supplenti, si tiene conto dell’ordine di lista dei candidati.

Nel Regno Unito sono indette elezioni suppletive.

In Grecia i seggi vacanti sono attribuiti ai supplenti della stessa lista: se il numero dei supplenti è insufficiente, si procede all’indizione di elezioni suppletive.

In Austria e Danimarca i deputati hanno il diritto di tornare a far parte del Parlamento Europeo laddove dovesse venir meno il motivo che li aveva indotti a rimettere il mandato.

Assegnazione dei seggi vacanti in corso di legislatura

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