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LAVORI IN ALTEZZA - NORME DI RIFERIMENTO

D.Lgs 81/2008 e s.m.i.In particolare

Titolo IV – Cantieri temporanei o mobiliCapo II – Norme per la prevenzione sul lavoro nelle

costruzioni e nei lavori in quota

Il t t i h b t l d t Il nuovo testo unico ha abrogato la precedente normativa in materia di lavori in altezza:

DPR 547/55, DPR 164/56, D.LGS 626/94

LAVORO IN QUOTA: DEFINZIONE

Art. 107 Art. 107 -- DefinizioniDefinizioni

Lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di

caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano

stabile

m<

2 m

LAVORO IN QUOTA: I PRINCIPI DI PREVENZIONE

Art. 111 - Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori

in quotain quota

[1] Il datore di lavoro, qualora i lavori temporanei in quota non possono

essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche

adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di

lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in

conformità ai seguenti criteri:

a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di

protezione individuale;protezione individuale;

b) Dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori

da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di

rischi

LAVORO IN QUOTA: I PRINCIPI DI PREVENZIONE

Realizzazione di posti di lavoro idoneamente protetti contro le cadute dall’alto anche per i lavori temporaneicontro le cadute dall alto, anche per i lavori temporanei

Utilizzo, per i lavori temporanei, di misure di protezione collettiva (opere provvisionali, ponteggi, ecc.)

Utilizzo per i lavori temporanei di DPI anticadutaUtilizzo, per i lavori temporanei, di DPI anticaduta

PROTEZIONI PERMANENTI DEI LUOGHI DI LAVORO

Nel caso in cui sulle coperture, su ripiani di lavoro, ecc.,

devono svolgersi dei lavori di manutenzione con una

frequenza elevata, devono essere predisposti dei sistemi di

protezione permanente quali parapetti o dispositivi analoghi.

E’ questo il caso di interventi di manutenzione, regolazione

da svolgersi frequentemente in luoghi di lavoro sopraelevatig q g p

In questi casi è da evitare il ricorso a sistemi anticaduta In questi casi è da evitare il ricorso a sistemi anticaduta

individuali quali linee vita e/o punti di ancoraggio.

PROTEZIONI PERMANENTI DEI LUOGHI DI LAVORO

Le impalcature, le passerelle, i

ripiani le rampe di accesso i

p. 1.7.3

Allegato IV – D.Lgs 81/2008ripiani, le rampe di accesso, i

balconi ed i posti di lavoro o di

g g

passaggio sopraelevati devono

essere provvisti, su tutti i lati

aperti, di parapetti normali con

arresto al piede o di difesa

equivalenti. Tale protezione non

è richiesta per i piani di

caricamento di altezza inferiore

a m 2,00.

PROTEZIONI PERMANENTI DEI LUOGHI DI LAVORO

p. 1.7.2.1 – allegato IV D.Lgs 81/2008Parapetto normale

Deve soddisfare le seguenti condizioni: a ) costruito con materiale rigido e resistente; b ) abbia un'altezza utile di almeno un metro; c ) sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento; É considerato «parapetto normale con arresto al piede» il parapetto completato con fascia continua poggiante sul piano di parapetto completato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno cm 15. É considerata equivalente ai parapetti, qualsiasi protezione, quale balaustrata, muro, ringhiera e simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti, non inferiori a quelle

d i i i presentate dai parapetti stessi.

PROTEZIONI PERMANENTI DEI LUOGHI DI LAVORO

Altezza della tavola fermapiede

Per l’esecuzione di tutte le operazioni manutentive e di pulizia che non sono riconducibili a lavori rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV, può essere sufficiente la fascia fermapiede alta 15 cm (punto 1.7.2.1 – Allegato IV), altrimenti la fascia fermapiede deve avere altezza non inferiore a 20 cm (allegato XVIII p. 2.1.5.1).Nel caso in cui sul luogo di lavoro sia presente una fascia Nel caso in cui sul luogo di lavoro sia presente una fascia fermapiede di 15 cm, prima dell’esecuzione di lavori edili (o simili) la stessa dovrà essere integrata opportunamente.

OPERE PROVVISIONALI E PROTEZIONI COLLETTIVE

A 122 P i i i liArt. 122 – Ponteggi e opere provvisionali

Nei lavori in quota, devono essere adottate, Nei lavori in quota, devono essere adottate,

seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate

impalcature o ponteggi o idonee opere impalcature o ponteggi o idonee opere

provvisionali o comunque precauzioni atte ad

eliminare i pericoli di cad ta di persone e di cose eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose

conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3

dell’allegato XVIII.

OPERE PROVVISIONALI E PROTEZIONI COLLETTIVE

Allegato XVIII – Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materialigg

punto 2 - ponteggi

punto 3.1 - castelli per elevatori

punto 3.2 - impalcati e parapetti dei castelli

punto 3.3 - montaggio degli elevatori

OPERE PROVVISIONALI E PROTEZIONI COLLETTIVE

Parapetti dei ponteggi metallici fissiArt. 138 – norme particolari

Per i ponteggi metallici fissi sono possibili le seguenti deroghe

rispetto a quanto previsto per i ponteggi in legno, a patto che

queste siano previste dalla loro autorizzazione ministeriale:

• Altezza ultimo piano del parapetto non inferiore a 100 cm

dall’ultimo impalcato o dal piano di gronda

• Altezza del parapetto non inferiore a 95 cm

• Altezza della fascia fermapiede non inferiore a 15 cm p

L’art. 91 del D.Lgs 81/2008 richiede la predisposizione di un fascicolo con per la sicurezza nelle successive fasi di manutenzione dell’opera secondo manutenzione dell opera secondo quanto indicato dall’allegato XVI dello stesso decreto.

Possono essere utilizzati anche dei sistemi di sicurezza

circa 500

circa 250 circa 250zona protetta dai

parapetti

smontabili e riutilizzabili

A B C

montante del parapetto

parapetti

Area di lavoro concollegamento

dell'arrotolatore alpiantone B ci

rca

500

montante del parapettoe ancoraggio per

arrotolatore zona con obbligodi utilizzo

dell'imbracaturadi sicurezza

canale di gronda

Gli schemi dei parapetti sono tratti dal catalogo ATLAS s.r.l.

OPERE PROVVISIONALI E PROTEZIONI COLLETTIVE

Parapetti realizzati con montanti guardacorpo metallici

Occorre fare riferimento all’art. 122 D.Lgs 81/2008, all’allegato XVIII

e alle schede tecniche del costruttoree alle schede tecniche del costruttore.

L li i d i i i i è La realizzazione dei parapetti provvisori è normata

UNI EN 13374

“Parapetti provvisori. Specifica di prodotto, metodi di prova.

Tale norma deve essere presa in considerazione da chi vuol

progettarsi un parapetto provvisorio

DPI ANTICADUTA

ArtArt.. 115115 –– SistemiSistemi didi protezioneprotezione controcontro lele cadutecadute

dall’altodall’alto

Nei lavori in quota qualora non siano state attuate

misure di protezione collettiva (art. 111 c.1 a) si

devono utilizzare sistemi di protezione idonei per l’uso

specifico composti dai seguenti elementi, non

necessariamente presenti contemporaneamente:p p

Assorbitori di energia, connettori, dispositivo di

ancoraggio, cordini, dispositivi retrattili, guide o linee

vita flessibili, guide o linee vita flessibili, guide o linee

vita rigide, imbracature.

DPI ANTICADUTA

Art. 115 Art. 115 –– Sistemi di protezione contro le cadute Sistemi di protezione contro le cadute Art. 115 Art. 115 Sistemi di protezione contro le cadute Sistemi di protezione contro le cadute

dall’alto dall’alto

Il sistema di protezione deve essere assicurato Il sistema di protezione deve essere assicurato,

direttamente o mediante connettore lungo una

id li it ti t bili d ll fi guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse

o provvisionali.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ANTICADUTA

Un dispositivo di protezione individuale Un dispositivo di protezione individuale

anticaduta è sempre composto da tre

l ti

2

elementi

1 l’imbracatura di sicurezza3

1. l imbracatura di sicurezza

2. il dispositivo di ancoraggio

3. un elemento di collegamento traimbracatura e ancoraggio (cordino e1connettori)

DPI ANTICADUTA: imbracatura

NO

SI

DPI ANTICADUTA: imbracatura

Riferimento EN 361

1 – Bretella (cinghia primaria)

2 Pettorina (cinghia secondaria)

6 – Elemento di regolazione

7 Elemento di attacco per dispositivo 2 – Pettorina (cinghia secondaria)

3 – Cinghia di seduta (cinghia primaria)

4 – Cosciale (cinghia primaria)

7 – Elemento di attacco per dispositivo anticaduta

8 – Fibbia

9 Elemento di attacco laterale per connessione 5 – Supporto schiena per posizionamento (cinturone)

9 – Elemento di attacco laterale per connessione cordino di posizionamento o trattenuta. Non idoneo per anticaduta

DPI ANTICADUTA: imbracatura

alcuni tipi di imbracature di sicurezzaalcuni tipi di imbracature di sicurezza

DPI ANTICADUTA: cordino e assorbitore d’energia

Cordini riferimento EN 354 e EN 358

Il cordino è un elemento di collegamento tra l’imbracatura per il

corpo e un adatto punto di ancoraggio, sia fisso che scorrevole

su guide rigide o flessibili.

Un cordino può essere costituito da una corda di fibra sintetica Un cordino può essere costituito da una corda di fibra sintetica,

da una fune metallica, da una cinghia o una catena.

DPI ANTICADUTA: cordino e assorbitore d’energia

Un assieme formato da cordino e un elemento di dissipazione di

energia serve a limitare a 6 KN la forza che agisce su l’attacco di una energia serve a limitare a 6 KN la forza che agisce su l attacco di una

imbracatura nell’arresto di una caduta libera.

La lunghezza massima di un cordino anticaduta, compreso

l’eventuale l’assorbitore di energia ed i connettori, non deve superare

i 2 metri.

Dissipatore di energia Dissipatore di energia riferimento EN 355

Assorbitore di energia a fettuccia

Fonte: arch. Claudio Conio – ESEM Milano

Assorbitore di energia a fettuccia

Fonte: arch. Claudio Conio – ESEM Milano

DPI ANTICADUTA: connettori

Un connettore è un elemento di collegamento o un componente di un

sistema. Un connettore può essere un moschettone, un gancio sistema. Un connettore può essere un moschettone, un gancio

oppure una pinza.

riferimento EN 362riferimento EN 362

DPI ANTICADUTA: connettori

I connettori non de ono presentare bordi a spigolo i o o I connettori non devono presentare bordi a spigolo vivo o

ruvidi che potrebbero tagliare, consumare o danneggiare in

altro modo le corde o le cinghie o causare lesioni

all’utilizzatore.

Per ridurre le probabilità di una apertura involontaria, i ganci e

i moschettoni devono essere a chiusura automatica e a

bloccaggio automatico o manuale. Essi si devono aprire solo

con almeno due movimenti manuali consecutivi e intenzionalicon almeno due movimenti manuali consecutivi e intenzionali.

DPI ANTICADUTA: collegamenti a lunghezza variabile retrattili

Un dispositivo anticaduta retrattile è un Un dispositivo anticaduta retrattile è un

dispositivo dotato di funzione autobloccante

di i i di i e di sistema automatico di tensione e

ritorno del cordino, ovvero del cordino

retrattile. Nel dispositivo stesso o nel

cordino retrattile (che può essere costituito

da una fune metallica, una cinghia o una

corda di fibra sintetica), può essere

incorporato un elemento di dissipazione di

energia. riferimento EN 360

DPI ANTICADUTA: collegamenti a lunghezza variabile

NOTE RELATIVE ALLA MARCATURA DEI DPI ANTICADUTA

ELEMENTI DI PROTEZIONE ANTICADUTA

SISTEMI ANTICADUTA – PRINCIPI GUIDA

SISTEMI ANTICADUTA – VALUTAZIONE

ANALISI DEI RISCHI DERIVANTI DA CADUTA DALL’ALTO

DPI ANTICADUTA: utilizzo corretto

Effetto pendolo nell’utilizzo di dispositivi di collegamento troppo

lunghi per la situazione di utilizzo

DPI ANTICADUTA: utilizzo corretto

DPI ANTICADUTA: utilizzo corretto

DPI ANTICADUTA: utilizzo corretto

Effetto pendolo nell’utilizzo di linea di ancoraggio flessibile

DPI ANTICADUTA: fattore di caduta

Fonte: PETZL

DPI ANTICADUTA: tirante d’aria

Manutenzione dei DPI anticaduta

Per i DPI anticaduta, la manutenzione va effettuata secondo le indicazioni del costruttore riportate sul foglietto che accompagna il DPI. che accompagna il DPI. I DPI anticaduta hanno una durata definita dal costruttore, dopo la q ale anche se non tili ati quale anche se non utilizzati devono essere sostituiti.La manutenzione può essere fatta dall’utilizzatore salvo diverse disposizioni del costruttore.La manutenzione è bene che venga La manutenzione è bene che venga registrata su idonea modulistica In merito si veda anche la norma EN 364EN 364

4 1 All t 4 1 All t VIVIp. 4.1 Allegato p. 4.1 Allegato VIVID.LgsD.Lgs 81/200881/2008

Sui ponti sviluppabili e simili gli Sui ponti sviluppabili e simili gli operai addetti devono fare uso di idonea cintura di sicurezza

L’ARENA del 23/06/2006

Priorità dei livelli di protezione

La progettazione e l’uso dei sistemi anticaduta deve essere La progettazione e l uso dei sistemi anticaduta deve essere effettuato secondo una certa priorità nei livelli di protezione dalla più rischiosa alla meno rischiosa:

1 – caduta prevenuta

2 d t t tt t t t2 – caduta trattenuta o contenuta

3 – caduta libera limitata

4 – caduta libera

Priorità dei livelli di protezione

1. DPI: caduta prevenuta

Priorità dei livelli di protezione

2. DPI: caduta trattenuta o contenuta

è una caduta dove la persona è una caduta dove la persona

che sta cadendo è trattenuta

dall’azione combinata una dall azione combinata una

idonea posizione

dell’ancoraggio, lunghezza del

cordino e dispositivo di

trattenuta. In tale modalità di

caduta, la distanza di caduta è

uguale o inferiore a 600 mm, sia

in direzione verticale, sia su un

pendio dove è possibile

i l’ i t di camminare senza l’assistenza di

un corrimano.

Priorità dei livelli di protezione

3. DPI: caduta libera limitata

è una caduta dove la distanza di

caduta, prima che il sistema di caduta, prima che il sistema di

arresto di caduta inizi a prendere

il carico è uguale o inferiore a il carico, è uguale o inferiore a

600 mm sia in direzione

ti l i di l verticale, sia su un pendio sul

quale non è possibile camminare

senza l’assistenza di un

corrimano.

Priorità dei livelli di protezione

4. DPI: caduta libera

è una caduta dove la distanza di caduta , prima che il sistema di arresto di caduta i i i d il i è i 600 inizi a prendere il carico, è superiore a 600 mm sia in direzione verticale, sia lungo un pendio sul quale non è possibile camminare pendio sul quale non è possibile camminare senza l’assistenza di un corrimano.

La massima altezza di caduta liberaconsentita è limitata a 1500 mm, salvo per gli addetti al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici che utilizzano idonei sistemi anticaduta ”, che viene estesa fino a 4000 mma 4000 mm.

Priorità dei livelli di protezione

4. DPI: caduta libera

DPI ANTICADUTA: dispositivi di ancoraggio (EN 795)

Il dispositivo di ancoraggio consiste in un elemento o serie di elementi o componenti contenente uno o più punti di ancoraggio.

Il punto di ancoraggio può essere strutturale (fisso) o mobile.

ancoraggio strutturale: Elemento o elementi fissati in modo permanente a una struttura, a cui si può applicare un dispositivo di ancoraggio o un dispositivo di protezione indi id aleindividuale.

punto di ancoraggio mobile: elemento mobile aggiuntivo t t ll li di i ll t i di i montato sulla linea di ancoraggio o sulla rotaia di ancoraggio, a

cui si può applicare il dispositivo di protezione individuale.

DPI ANTICADUTA: dispositivi di ancoraggio (EN 795)

La UNI EN 795 classifica i dispositivi di ancoraggio in 5 classi

Classe A : ancoraggio strutturale fisso

Classe B : ancoraggio provvisorio portatile

Classe C : linea di ancoraggio flessibile orizzontaleClasse C : linea di ancoraggio flessibile orizzontale

Classe D : linea di ancoraggio rigida orizzontale

Classe E : ancoraggio a corpo morto per superficie orizzontale

DPI ANTICADUTA: dispositivi di ancoraggio (EN 795)

Classe A

Comprende gli ancoraggi strutturali progettati per essere

fi ti fi i ti li i t li d i li t i fissati a superfici verticali,orizzontali ed inclinate, per esempio

pareti, colonne, architravi (classe A1) o a tetti inclinati

(classe A2).

DPI ANTICADUTA: dispositivi di ancoraggio (EN 795)

Classe A

DPI ANTICADUTA: dispositivi di ancoraggio (EN 795)

Classe A

Per il fissaggio su acciaio o legno la progettazione e l'installazione Per il fissaggio su acciaio o legno la progettazione e l installazione

dovrebbero essere verificate da un tecnico abilitato (ingegnere o

architetto) per stabilire se sono in grado di sostenere la forza della architetto) per stabilire se sono in grado di sostenere la forza della

prova di tipo.

Ancoraggi di classe A1: Per il fissaggio in altri materiali strutturali,

l'installatore dovrebbe verificare l'idoneità sottoponendo ogni

singolo ancoraggio strutturale, dopo l'installazione in quel

materiale, a una forza di trazione assiale di 5 kN a conferma della

solidità del fissaggio. L'ancoraggio strutturale dovrebbe sopportare

la forza per almeno 15 s. la forza per almeno 15 s.

DPI ANTICADUTA: dispositivi di ancoraggio (EN 795)

Classe B

Comprende dispositivi di ancoraggio provvisori portatili.

a) trepiede

DPI ANTICADUTA: dispositivi di ancoraggio (UNI EN 795)

Classe B

DPI ANTICADUTA: dispositivi di ancoraggio (UNI EN 795)

Classe B

DPI ANTICADUTA: dispositivi di ancoraggio (EN 795)

Classe C

Dispositivi di ancoraggio con linee di ancoraggio flessibili orizzontali.

(Per linea orizzontale si intende una

linea che devia dall'orizzontale per non

più di 15°.)

1 Ancoraggi strutturali di estremità

2 Ancoraggi strutturali intermedi

3 Linea di ancoraggio

4 Ancoraggio mobile

DPI ANTICADUTA: dispositivi di ancoraggio (EN 795)

Classe C