L’attività del sindaco e del revisore Parte 1^ · Il tentativo di attenuare le mancanze...

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1 1 L’attività del sindaco e del revisore Parte 1^ Seminario di approfondimento Ravenna 08/02/08 2 Indice degli argomenti Premessa Pianificazione dell’attività di vigilanza Verifiche periodiche: gli adempimenti Vigilanza sul bilancio d’esercizio

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L’attività del sindaco e del revisoreParte 1^

Seminario di approfondimento

Ravenna 08/02/08

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Indice degli argomenti

Premessa

Pianificazione dell’attività di vigilanza

Verifiche periodiche: gli adempimenti

Vigilanza sul bilancio d’esercizio

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Premessa

La figura del sindaco nasce per l’esigenza di attribuire a soggetti esterni ed indipendenti qualificati il controllo societario al fine della tutela dei soci, dei creditori sociali e di tutte le parti terze che intrattengono rapporti con la società.

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Premessa

L’Auditing, o forme di controllo generali, nasce all’interno delle pubbliche amministrazioni nell’Inghilterra del cinquecento e si trasferisce, sviluppandosi, nei soggetti privati che, in cerca di finanziamenti, accettano la partecipazione e i conseguenti controlli, da parte di organismi pubblici.

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PremessaIl codice Napoleonico (XVIII-XIX sec.) indicando le linee guida per le forme organizzative dello Stato moderno regolamentò anche i problemi relativi ai controlli sull’amministrazione. Con il codice di Commercio del 1882, il Collegio Sindacale, formato da cinque o tre soggetti nominati dall’Assemblea dei soci, diventò obbligatorio per le società di capitali. Questo organo era responsabile del controllo di legittimità con riferimento alle norme dell’ordinamento giuridico, a quelle dello Statuto e all’esecuzione delle delibere dell’Assemblea.

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PremessaIl tentativo di attenuare le mancanze esistenti prese le sembianze di vari disegni di legge tra cui il Rdl24/7/1936 n. 1548, abolito soltanto nel 1992, istituente il RUC, ossia il Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti. Il fine era quello di individuare nell’elenco così predisposto i soggetti dotati dei requisiti professionali necessari allo svolgimento dell’attività di controllo.

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PremessaIl Codice Civile del ’42 ricalcava sostanzialmente quanto previsto nel Codice di Commercio.

Cambiamenti non solo formali, vennero invece apportati con la l. n. 216 del 1974 che istituiva la CONSOB ente creato al fine di monitorare gli organismi che intervenivano nel pubblico risparmio. Il principale merito della legge n. 216 risiedeva però nella delega al governo per la predisposizione di un sistema di controlli idoneo a garantire la validità e la correttezza della contabilità con riferimento alle società quotate.

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PremessaIl motivo alla base di questa regolamentazione era insito nelle necessità delle imprese: il mercato in continua evoluzione richiedeva maggiori investimenti e le società non potevano sopravvivere alla competitività se non attraverso l’afflusso di capitali.

Il mezzo per il reperimento delle risorse finanziarie era il mercato delle azioni e dei titoli, ma l’efficienza della raccolta dipendeva soprattutto dal grado di fiducia e di sicurezza che la società era capace di trasmettere ai potenziali finanziatori.

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PremessaA garanzia della trasparenza e di una gestione equilibrata vengono perciò resi obbligatori i controlli esterni volti ad accertare la legalità e la correttezza del bilancio, documento che riflette l’opera degli amministratori e la vita stessa dell’impresa.La CONSOB fu oggetto di ulteriore disciplina col D.P.R. 136 del 1975 che introdusse la certificazione del bilancio, e col D.Lgs. 58/1998 con il quale vennero introdotte rilevanti variazioni riguardanti il Collegio Sindacale ma la loro applicazione rimase ristretta alle società quotate (per le quali la revisione contabile è svolta da una società di revisione).

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PremessaRiforma del diritto societario: d.lgs 6/2003 e succ. modificazioni

Il controllo legale dei conti, col D.Lgs. n° 6 del 2003 ottiene una nuova e completa struttura applicabile alle S.p.A., S.r.l. e società Cooperative; alla sezione VI –“Dell’amministrazione e del controllo” del codice civile viene aggiunto il paragrafo 4 - “Del controllo Contabile”.

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Premessa

Il D.Lgs. 17.01.2003, n. 6, ha rivisto il ruolo del collegio sindacale affidandogli, in modo esplicito, compiti di controllo di legalità sulla gestione delle società in generale senza, tuttavia, estrometterlo del tutto dal controllo contabile che, nell’impostazione generale della riforma, viene istituzionalmente affidato a revisori esterni.

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Premessa

La riforma del diritto societario ha attribuito al collegio sindacale preminentemente funzioni di “garante” della gestione aziendale e, pertanto, funzioni di controllo di legittimità, assumendo anche il ruolo di organo di controllo contabile quando si verifica l’ipotesi prevista dal 3° co. dell’art. 2409-bis c.c. (previsione statutaria)

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Premessa

In passato il controllo contabile non era separato da quello di legalità ed entrambi rientravano fra i compiti del Collegio Sindacale. L’odierna disciplina è orientata a garantire una maggiore specificità e rigore dell’attività di controllo contabile riservandone l’incarico, nelle situazioni più complesse, a soggetti esterni alla società. La denominazione di controllo contabile è perciò tesa a sottolineare la separazione delle funzioni di controllo adottata.

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Premessa

Alle società non ricorrenti al mercato dei capitali di rischio e non tenute alla redazione del bilancio consolidato è ancora concesso l’esercizio del controllo contabile da parte del Collegio Sindacale purché quest’ultimo sia integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel registro tenuto dal Ministro di Giustizia.

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PremessaNovità:

Possibilità di separazione tra le funzioni del controllo legale dal controllo contabile

Composizione qualificata del collegio sindacale

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PremessaNovità:

Composizione qualificata del collegio sindacale

1 effettivo + 1 supplente revisori contabili e gli altri scelti fra docenti universitari di ruolo in materie economiche o fra soggetti iscritti negli albi di cui al d.p.c.m. 29 dicembre 2004 (dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, avvocati

Tutti revisori contabili

senza controllo contabile

con controllo contabile

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PremessaObbligatorietà della nomina del Collegio Sindacale:

S.p.a.

S.a.p.a

Cooperative

Sempre (art. 2397 c.c.)

S.r.l.Art. 2477 c.c.Se previsto dallo StatutoSe capitale sociale >120.000 euroSe si superano per 2 esercizi consecutivi i limiti di cui all’art 2435 bis comma 1 c.c. (bilancio abbreviato)

S.r.l.: vedi art 2477 c.c. o emissione strumenti finanziari

S.pa.: vedi art 2477 c.c. o emissione strumenti finanziari (revisore sempre obbligatorio)

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Vigilanza sul Bilancio d’esercizio

Collegio Sindacale senza controllo contabileArt. 2429 comma 2 c.c.Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma. Analoga relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile.

2423 [4] Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

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Vigilanza sul Bilancio d’esercizio

Obbligo di vigilare sull’impostazione del bilancio, ed in particolare:

La generale conformità alla legge della forma, dell’impostazione e del contenuto del bilancio in un’ottica contabile

La completezza della Nota Integrativa, nonché i suoi contenuti, sia in merito ai punti previsti dall’art. 2427 c.c. sia in relazione alle informazioni che altre norme prevedono da doversi includere in N.I. (es. prospetti riassuntivi della società che esercita il controllo e coordinamento)

Il fatto che il controllo contabile sia demandato ad un revisore esterno non autorizza il Collegio Sindacale a disinteressarsi del contenuto e dell’approvazione del bilancio d’esercizio

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Vigilanza sul Bilancio d’esercizio

Obbligo di vigilare sull’impostazione del bilancio, ed in particolare:

La rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni acquisite dallo stesso Collegio con la partecipazione alle riunione societarie, durante le verifiche periodiche, dai revisori esterni (2409 septies) o comunicate dagli amministratori (2381 comma 5)

La corretta capitalizzazione dei costi d’impianto e ampliamento, dei costi di ricerca, sviluppo, pubblicità (art. 2426 punto 5)

La corretta iscrizione dei costi di avviamento (art. 2426 punto 6)

Il fatto che il controllo contabile sia demandato ad un revisore esterno non autorizza il Collegio Sindacale a disinteressarsi del contenuto e dell’approvazione del bilancio d’esercizio

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Vigilanza sul Bilancio d’esercizio

Obbligo di vigilare sull’impostazione del bilancio, ed in particolare:

esaminare l’eventuale esercizio della deroga di cui all’art. 2423, co. 4 c.c..dell’abbandono del criterio del costo come criterio base di valutazione, questo in quelle situazioni eccezionali in cui il suo utilizzo non consentirebbe di avere una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società: si pensi alle rivalutazioni volontarie di beni, ma anche alle situazioni in cui il venir meno del presupposto della continuità aziendale impone l’abbandono di questo criterio per utilizzarne uno fondato sul valore di liquidazione/stralcio dei beni.

Il fatto che il controllo contabile sia demandato ad un revisore esterno non autorizza il Collegio Sindacale a disinteressarsi del contenuto e dell’approvazione del bilancio d’esercizio

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Vigilanza sul Bilancio d’esercizio

Obbligo di vigilare sull’impostazione del bilancio, ed in particolare:

Il rispetto da parte degli amministratori della corretta tempistica nella presentazione del progetto di bilancio e dei documenti ad esso allegati (verbale del cda al progetto di bilancio, relazione sulla gestione, relazione del soggetto incaricato del controllo contabile, ecc…)

Il rispetto di quanto previsto dall’art. 2435 c.c. circa il deposito e la pubblicazione del bilancio e degli allegati

Il rispetto di quanto previsto dall’art. 2428 c.c. circa il contenuto della Relazione sulla Gestione (operazioni con le parti correlati, fatti di rilievo accaduti dopo la chiusura dell’esercizio, ecc…)

Il fatto che il controllo contabile sia demandato ad un revisore esterno non autorizza il Collegio Sindacale a disinteressarsi del contenuto e dell’approvazione del bilancio d’esercizio

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Vigilanza sul Bilancio d’esercizio

Collegio Sindacale senza controllo contabile

dovrà esprimere l’opinione sul risultato d’esercizio e formulare un parere in ordine al bilancio proponendone l’approvazione o la non

approvazione(*)

(*) il collegio potrebbe proporre all’assemblea di approvare il bilancio solo previe alcune modificazioni suggerite dagli organi di controllo stessi sollecitando gli amministratori a modificare la valutazione di alcune poste

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Vigilanza sul Bilancio d’esercizio

Collegio Sindacale senza controllo contabileIl Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha diramato un

documento che tratta dei compiti che competono al Collegio sindacale, non incaricato del controllo contabile, nella vigilanza sul

bilancio di esercizio. Nel documento si sottolinea come l’attività non sia del tutto estranea alla sfera contabile, proprio perché i

controlli sul bilancio implicano delle valutazioni di carattereanche contabile. Emerge, così, come il controllo sul bilancio sia,

nella sostanza, la sintesi di molte delle attività svolte dall’organo di controllo nel corso dell’esercizio.

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Vigilanza sul Bilancio d’esercizio

Collegio Sindacale senza controllo contabileIl documento pone subito in evidenza come non si possa dire che

il Collegio sindacale non è interessato da compiti di controllo contabile, e tale assunto è indirettamente confermato dal fatto che

la legge – con l’art. 2397 co. 2 c.c. – richiede che, al suo interno, sieda almeno un revisore contabile, così come un altro revisore

contabile deve essere presente tra i sindaci supplenti.

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Vigilanza sul Bilancio d’esercizio

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Vigilanza sul Bilancio d’esercizio

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Vigilanza sul Bilancio d’esercizio

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Vigilanza sul Bilancio d’esercizio

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Vigilanza sul Bilancio d’esercizio

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Vigilanza sul Bilancio d’esercizio

Collegio Sindacale senza controllo contabile

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Vigilanza sul Bilancio d’esercizio

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Vigilanza sul Bilancio d’esercizio

Collegio Sindacale senza controllo contabile

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Vigilanza sul Bilancio d’esercizio

Collegio Sindacale senza controllo contabile

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Struttura della Relazione alBilancio d’esercizio

TITOLO

DESTINATARI

RISULTATI DELL’ATTIVITA’ SVOLTA-sul rispetto della legge, dello Statuto, ecc;-sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;-sul rispetto degli scopi mutualistici;-sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile

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Struttura della Relazione alBilancio d’esercizio

RISULTATI DEGLI INCONTRI CON GLI ALTRI ORGANI DI CONTROLLO- Collegi sindacali delle controllate- Soggetto incaricato del controllo contabile

RISULTATI DELLE INDAGINI SU DENUNCE DI FATTI CENSURABILI DA PARTE DI SOCI

OSSERVAZIONI IN MERITO AL BILANCIO- Consenso o dissenso a eventuali deroghe alle norme di legge al fine della rappresentazione

veritiera e corretta- Consenso o dissenso alla iscrizione di costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca,

sviluppo o pubblicità, avviamento

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Struttura della Relazione alBilancio d’esercizio

ATTESTAZIONI IN MERITO A PECULIARITA’ COOPERATIVE- Documentazione e informazioni in merito alla sussistenza dei requisiti oggettivi di prevalenza- Attestazione in merito alla Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa (in

nota integrativa/relazione sulla gestione)

OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA APPROVAZIONE DEL BILANCIO- Riferimento alla relazione dell’organo incaricato del controllo contabile- Riferimento alle proposte di destinazione del risultato d’esercizio o copertura della perdita- Divieto di distribuire dividendi oltre i limiti definiti (COOPERATIVE)- Limiti alla remunerazione dei soci sovventori e dei soci possessori di azioni di partecipazione

cooperativa- Limiti al riconoscimento dei ristorni (COOPERATIVE)- Obbligo della destinazione degli utili a riserva indivisibile ,con l’eccezione del 3%

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Continuità aziendale

Principio di revisione 570 (non ancora approvato)

Documento n. 21 del 17 gennaio 1995 della Commissione per la Statuizione dei Principi di Revisione del CNDCR

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Continuità aziendale

Il rischio più consistente che al “revisore” non viene perdonato è quello legato alla valutazione dell’esistenza del presupposto della continuità aziendale.

Ai sensi dell’art. 2423 bis comma 1 la valutazione delle voci di bilancio deve essere effettuata nella prospettiva della continuazione dell’attività (azienda in funzionamento).

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Continuità aziendale

Tutte le disposizione normative in materia di bilancio dall’art. 2423 bis fino all’art. 2428 non trovano più applicazione al venir meno del presupposto della continuità e devono essere sostituite dai principi di liquidazione o di realizzo.

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Continuità aziendale

Si presume che un’impresa sia in condizioni di “continuità aziendale” quando può far fronte alle proprie obbligazioni e agli impegni nel corso della normale attività.

La liquidità derivante dalla gestione corrente, insieme ai fondi disponibili (cassa, banca, affidamenti, ecc…) deve essere sufficiente per rimborsare i debiti e far fronte agli impegni alla scadenza.

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Continuità aziendale

Se l’impresa, per far fronte ai propri impegni, deve porre in essere operazioni che esulano dalla normale attività (cessione di beni patrimonio, ristrutturazione dei debiti, ecc…) il presupposto della continuità aziendale deve essere messo in discussione e attentamente valutato.

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Continuità aziendale

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Continuità aziendale

Ma anche :

le ipotesi previste dagli art. 2446 e 2447 (spa) o 2482 bis e ter (srl) c.c. (perdita del capitale sociale)

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Continuità aziendale

Con riferimento al principio di continuità sarà cura del “revisore” raccogliere sufficienti ed appropriate evidenze circa la capacità dell’impresa di continuare ad operare e rimanere in “funzionamento” nel prevedibile futuro (almeno prox 12 mesi)

Valutazione dei Piani di risanamento proposti dalla Direzione aziendale.

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Continuità aziendaleContinuità ritenuta

presente

Senza dubbi Con elementi correttivi

Informativa adeguata

Informativa inadeguata

Giudizio con rilievi

Giudizio negativo per carenza di informativa

Giudizio positivo “pulito”

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Continuità aziendaleDubbi sull’esistenza del presupposto di

Continuità

Prospettive fondate

Prospettive infondate/opinabili

Informativa adeguata

Informativa inadeguata

Impossibilità ad esprimere un giudizio

Giudizio negativo per carenza di informativa

Giudizio positivo con richiami di informativa

Informativa adeguata

Informativa inadeguata

Giudizio con rilievi

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Continuità aziendaleGiudizio

positivo con richiami di informativa

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Continuità aziendale

Giudizio con rilievi

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Continuità aziendale

Giudizio negativo per carenza di informativa

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Continuità aziendale

Impossibilità ad esprimere un giudizio

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Continuità aziendaleGiudizio

negativo per carenza di informativa

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Continuità aziendale

Assenza del presupposto di

Continuità

Bilancio redatto nella prospettiva

di continuità

Bilancio non redatto nella prospettiva di

continuità

Giudizio negativo

Giudizio positivo con richiami di informativa

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Continuità aziendaleGiudizio negativo

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Continuità aziendale

Giudizio positivo con richiami di informativa

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Seminario di approfondimento

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