L’importanza del sistema nei controlli d’impresa, 05032013...L’importanza del sistema...
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COLLEGIO SINDACALE E IL REVISORE LEGALE:
RUOLO, COMPITI E RESPONSABILITA’ A CONFRONTO
Torino Incontra 5 marzo 2013
L’importanza del sistema
informativo nei controlli d’impresa,
il principio di affidamento ed i test
di verifica
Dott. Paolo Vernero – Referente del Gruppo di Studio ODCEC 231/2001
Abstract
1. Premessa
2. Adeguati assetti organizzativi
3. Controlli
4. Il sistema informativo, controlli diretti ed indiretti
5. Flussi informativi e collegio sindacale
6. Controlli indiretti & flussi informativi: principio di affidamento
7. Adeguati assetti: MOG & OdV ex 231/2001 & sistema
informativo
8. Principio dell’evidenza e adeguato sistema documentale (con
particolare riferimento al collegio sindacale e all’OdV)
1. Premessa
La materia dei controlli interni nelle società di capitali è uno dei temi centrali della corporate governance
La successione nel tempo dei provvedimenti in materia è notevole ed evidenzia :
> da un lato la progressiva sperimentazione di formule compositive degli organi amministrativi e di controllo finalizzati ad una loro maggiore specializzazione
> dall’altro, una certa sovrapposizione e confusione di ruoli.
In via indicativa e non esaustiva ricordiamo, fra gli altri:
• la separazione dei controlli di legalità e controllo contabile nelle quotate (216/1974)
• l’introduzione della vigilanza sui principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza degli assetti organizzativi in capo al collegio sindacale delle quotate (TUF del 1998)
1. Premessa
• L’estensione di poteri analoghi al punto precedente anche per
le non quotate (riforma societaria del 2003)
• La previsione dell’’Organismo di Vigilanza che vigila sul
funzionamento, l’osservanza e l’aggiornamento dei modelli
organizzativi ( ex art.6 d.lgs 231/2001)
• La previsione della figura del Dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari ( inserito per la
prima volta nel 2005 ex art 154-bis T.U.F.)
• L’intervento sulla revisione contabile e sul Comitato di
Controllo interno CCI (d.lgs 39/2010)
1. Premessa
Sino alla recente modifica dell’ Art 6 d.lgs 231/2001,con
l’introduzione del nuovo comma 4 bis :
“Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di
sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono
svolgere le funzioni dell’Organismo di Vigilanza di cui al comma
1, lettera b)”.
1. Premessa
Preciso che, tenuto conto dell’oggetto delle relazioni che mi hanno preceduto, questo intervento è incentrato sul tentativo di inquadramento sistematico dei controlli d’impresa quale fulcro degli adeguati assetti organizzativi, con un particolare focus circa l’importanza del sistema informativo soprattutto con riferimento al Collegio sindacale ed un cenno all’OdV ex 231/2001.
Viene inoltre evidenziata l’importanza:
di un corretto utilizzo del principio di affidamento (nell’ambito della disamina fra controlli diretti ed indiretti)
del principio di evidenza e del sistema documentale (quali fattori che qualificano e supportano l’attività degli organi di controllo).
In modo analitico verranno richiamate di volta in volta le Norme di comportamento del collegio sindacale rilevanti per i vari argomenti, sul cui contenuto sorvolerò, rinviando alla lettura delle slides e dello stesso documento del Consiglio Nazionale .
2. Adeguati assetti organizzativi (*)
La riforma del 2003:
ha elevato i principi di corretta amministrazione a clausola generale
di comportamento degli amministratori (prima solo per quotate): lo si
rileva dall’obbligo specifico di vigilanza sul rispetto di tali principi in capo
al collegio sindacale (art.2403 c.c.) e al consiglio di sorveglianza (art.2409-
terdecies. comma 1, lett.c)
ha portato il format degli “adeguati assetti organizzativi” (artt.2381 e
2403 c.c.) a canone necessario di organizzazione interna dell’impresa,
sul piano gestionale – amministrativo - contabile quale :
•strumento fondamentale di tracciabilità dei processi
•criterio di valutazione di responsabilità di amministratori, dirigenti,
organi preposti al controllo
(*) Vedasi Montalenti, Banca Borsa Titoli di credito Fasc. 5/2011 – Giuffrè Editore
2. Adeguati assetti organizzativi
La tecniche aziendalistiche escono quindi dalla sfera
della best practice riferibile alle regole della
organizzazione aziendale
[che, in precedenza poteva - al più - trovare rilievo
giuridico attraverso la clausola generale della diligenza
(art. 1176 c.c., cosiddetta diligenza del bpf)]
ed assurgono a regola generale di diritto comune
[NB: oggi secondo un criterio di diligenza correlata alla
natura dell’incarico, riconducibile al concetto di diligenza
professionale (art. 2392 c.c.)]
2. Adeguati assetti organizzativi
la Norma di comportamento del collegio sindacale 3.4 rileva (“la Norma”)
quando un assetto organizzativo può definirsi adeguato (i) in relazione alle
dimensioni della società, (ii) alla natura e (iii) alle modalità di perseguimento
dell’oggetto sociale, presenta i seguenti requisiti:
• redazione di un organigramma aziendale con chiara identificazione delle
funzioni, dei compiti e delle linee di responsabilità;
• esercizio dell’attività decisionale e direttiva della società da parte dei soggetti
ai quali sono attribuiti i relativi poteri;
• esistenza di procedure che assicurino la presenza di personale con adeguata
competenza a svolgere le funzioni assegnate;
• presenza di direttive e di procedure aziendali, loro aggiornamento ed
effettiva diffusione.
Ai fini della valutazione dell’assetto organizzativo notevole importanza assume la
verifica della rispondenza fra la struttura decisionale aziendale e le deleghe
depositate presso il registro delle imprese.
3. Controlli
Articolazione necessaria e fulcro degli adeguati assetti
organizzativi è il sistema di controllo interno (qualcuno rileva
che più che di sistema si può parlare di “reticolo”), così definito
dalla
Norma 3.5 Vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento del
sistema di controllo interno ne fornise una precisa definizione
“… l’insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi
operative adottate dall’impresa allo scopo di raggiungere,
attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione,
gestione e monitoraggio dei principali rischi, i seguenti obiettivi:
3. Controlli
• obiettivi strategici, volti ad assicurare la conformità delle scelte del
management alle direttive ricevute e all’oggetto che la società si
propone di conseguire, nonché a garantire la salvaguardia del
patrimonio aziendale e a tutelare gli interessi degli stakeholders;
• obiettivi operativi, volti a garantire l’efficacia e l’efficienza delle
attività operative aziendali;
• obiettivi di reporting, volti a garantire l’attendibilità e l’affidabilità
dei dati;
• obiettivi di conformità, volti a assicurare la conformità delle attività
aziendale, alle leggi e ai regolamenti in vigore.
In sintesi: un sistema di controllo interno risulta adeguato se permette la
chiara e precisa indicazione dei principali fattori di rischio aziendale, ne
consente il costante monitoraggio e la corretta gestione. …”
3. Controlli Classificazione dei controlli:
• Valutazione di merito: spetta ai soci ed è relativo al contenuto delle scelte
manageriali, assistito dal c.d. business judgement rule > le operazioni
gestorie dell’AD sono insindacabili (salvo manifesta irrazionalità o palese
violazione dei principi di corretta amministrazione)
• Controllo di legalità (formale e sostanziale):
Cos’è:
Rientrano in questo ambito il controllo sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione (richiamo alla Norma 3.3.) e sull’adeguatezza
degli assetti organizzativi (richiamo alla già citata Norma 3.4.), oltreché i
controlli sul rispetto della Legge e dello Statuto (Norma 3.2.).
3. Controlli
Come:
Da tenere presente che le diverse funzioni del controllo si sono
molto evolute nel tempo:
dall’accezione tradizionale di un controllo ex-post
si passa sempre più ad un controllo preventivo e/o work in
progress dell’attività d’impresa
Dunque il sistema di controllo interno è parte integrante e nel
contempo elemento essenziale degli adeguati assetti e, nel
monistico, è così articolato:
3. Controlli
Chi:
Gli organi delegati (AD) curano che l’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e dimensione
dell’impresa (art.2381, 3^ comma, c.c.)
Il Cda valuta l’adeguatezza sulla base delle informazioni ricevute
(art.2381, 5^ comma, c.c.)
Il collegio sindacale vigila sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione, con particolare riguardo alla adeguatezza
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato
dalla società e sul suo concreto funzionamento (oltreché
sull’osservanza delle legge e dello statuto) (art.2403 c.c.) .
3. Controlli
In sintesi la verifica sull’adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile, e quindi sul sistema di controllo interno, è oggi espressamente assegnata sia al CdA nella sua collegialità, sia all’organo di controllo ma secondo due diverse accezioni:
il primo (CdA) di valutazione
il secondo (Collegio) di vigilanza (ma anche con atti ispettivi).
Secondo la Norma 3.4:
“… Il dovere di vigilanza del collegio sindacale è un compito di alta sorveglianza, ovvero, in via di principio, un controllo di sistema focalizzato sulla base dell’approccio al rischio (risk approach), il quale si concentra su metodi, procedure e strumenti con cui l’azienda organizza la propria attività amministrativa”.
4. Il sistema informativo, controlli
diretti ed indiretti
Data l’oggettiva complessità delle imprese in cui funzioni e relativi
poteri sono oggi fortemente articolati e diffusi, la Direzione
aziendale -di fatto- si estrinseca:
da un lato, in linee guida generali
dall’altro, nella verifica di efficienza ed efficacia
dell’azione dei soggetti, gerarchicamente sottoposti e
preposti alle varie funzioni aziendali (manager,
responsabili di settore, ecc.).
4. Il sistema informativo, controlli
diretti ed indiretti
Analogo fenomeno si verifica nelle procedure di controllo per
cui molte istanze procedono non già in atti di ispezione e
controllo diretto ma con atti di controllo indiretto quali
accertamenti presso le “altre istanze” volti a verificare il
corretto svolgimento delle procedure di controllo e
l’adeguatezza assetti organizzativi di cui le procedure sono parti
integranti.
Vediamo alcuni esempi di controllo indiretto:
4. Il sistema informativo, controlli diretti
ed indiretti l’AD e gli Organi delegati ricevono i report dal direttore
generale o direttamente dal preposto al sistema di controllo
interno
questi le informazioni dai propri sottoposti, e dai referenti delle
diverse aree aziendali
il Cda effettua le valutazioni sulla base di “attestazioni” da
parte degli Organi delegati
Attestazioni “validate” dal Collegio sindacale che sugli assetti
organizzativi deve vigilare con atti di ispezione (controlli
diretti) ma, anch’esso, prevalentemente attraverso un’attività
di sorveglianza indiretta
4. Il sistema informativo, controlli diretti ed
indiretti
In questi ultimi decenni il sistema informativo ha assunto un
importanza crescente in considerazione dello sviluppo tecnologico
che ha messo a disposizione delle imprese sistemi informativi
integrati in grado di supportare la gestione per processi, di rendere
disponibili le informazioni aziendali in tempo reale, eliminando i
tempi di elaborazione tipici dei sistemi precedenti e consentendo di
automatizzare una serie di operazioni nell’ambiente informatico.
Di fatto nelle imprese di medio - grandi dimensioni (ma sempre più
anche nelle PMI) i flussi informativi rappresentano :
elemento essenziale del sistema di controllo interno
strumento principale del sistema di gestione
4. Il sistema informativo, controlli diretti ed
indiretti
Sono sempre più frequenti ed utilizzati sistemi di gestione certificati, di
tipo avanzato, in riferimento ai requisiti espressi da una serie di norme
internazionali, tra le quali:
ISO 9001:2008 : per i sistemi di gestione della Qualità;
ISO 14001:2004: per i sistemi di gestione ambientali;
UNI CEI EN ISO
50001:2011:
per i sistemi di gestione dell'Energia;
OHSAS 18001:2007: per i sistemi di gestione della sicurezza e la
salute nei luoghi di lavoro
SA 8000:2008: per i sistemi della gestione aziendale attinenti
alla responsabilità sociale dell’ impresa (CSR)
4. Il sistema informativo, controlli diretti ed
indiretti
Normalmente l'adesione alle norme è volontaria, anche se può essere
ritenuta dirimente per attestare l’uniformità ad una norma di legge (es.
OHSAS 18001:2007 richiamata dall’art.30 d.lgs 81/2008).
La certificazione viene rilasciata da organismi accreditati (es. il TÜV ,
acronimo di Technischer Überwachungs-Verein ) secondo norme
internazionalmente riconosciute.
In merito è da evidenziare il richiamo posto dalla Norma 3.5 che sottolinea
che “… il collegio sindacale (…) esamina la documentazione aziendale
disponibile, come a titolo esemplificativo i manuali operativi, i regolamenti
interni, l’organigramma e le eventuali altre mappature dei processi
disponibili (pur se realizzate per altre finalità quali, ad esempio, la
certificazione di qualità o la organizzazione dei processi stessi)…”
5. Flussi informativi e collegio sindacale
Le Norme (5.1). di comportamento rilevano che
“…Il collegio sindacale oggi riveste un ruolo di tale rilevanza nella circolazione e
nella valutazione dell’informazione da essere il vero crocevia dei flussi informativi…”
Tra i flussi informativi riferiti al (o verso il) Collegio sindacale, in via non esaustiva si ricordano:
Norma 3.2, Vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto
[richiamo alle slides] (*): L’attività di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto si esercita attraverso l’acquisizione
delle informazioni ritenute rilevanti mediante :
– la partecipazione alle riunioni degli organi sociali;
– lo scambio di informazioni con gli amministratori della società, nonché con gli organi di
controllo delle società controllate;
– l’acquisizione periodica di informazioni dagli amministratori delegati;
– l’acquisizione di informazioni dal soggetto incaricato della revisione legale, se presente,
relativamente alle funzioni di competenza dello stesso;
(*) NB elenco non esaustivo della casistica riportata nella Norma 3.2.
5. Flussi informativi e collegio sindacale
Norma 3.3. Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione :
- ... il collegio sindacale, sulla base delle informazioni
ricevute, verifica che gli amministratori abbiano, in
relazione al compimento di operazioni di gestione, acquisito
le opportune informazioni, posto in essere le cautele e
verifiche preventive normalmente richieste per la scelta di
quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità
…
- … altresì auspicabile che il collegio sindacale richieda
all’organo amministrativo un’informativa particolarmente
approfondita delle situazioni in cui si evidenzino rischi per la
continuità aziendale …
5. Flussi informativi e collegio sindacale
-“…Con riguardo alle operazioni maggiormente significative
è necessario, altresì, che il collegio verifichi che le scelte siano
assunte sulla scorta delle migliori informazioni disponibili e,
nel caso la società sia adeguatamente strutturata, sulla base di
appropriati piani economici, patrimoniali e finanziari
(business-plan, budget, ecc.).
In tale ambito assumono particolare importanza gli strumenti
di pianificazione e controllo e soprattutto il riscontro della
coerenza dei piani aziendali di medio-lungo periodo e quelli di
breve periodo, nonché con la rendicontazione infrannuale…”
5. Flussi informativi e collegio sindacale
Norma 3.4. Vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto
organizzativo
Anche la vigilanza del Collegio sul’adeguatezza e funzionamento del sistema
organizzativo passa in gran parte attraverso report ed informazioni ottenute
dai dirigenti e dall’Organo amministrativo, fra gli altri :
In fase di start up il collegio sindacale:
– acquisisce la conoscenza dell’assetto organizzativo aziendale, prendendo in
considerazione il settore di attività, il mercato in cui la società opera e la sua
struttura interna;
– valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo;
Nel corso dell’incarico, il collegio sindacale:
– pianifica e svolge interventi di vigilanza (n.b. anche acquisendo informazioni)
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo;
– verifica l’efficacia delle misure di contenimento dei rischi .
5. Flussi informativi e collegio sindacale
Norma 4. Partecipazione alle riunioni degli organi sociali
nel novero dei flussi informativi riferiti al collegio sindacale assume
una particolare importanza la partecipazione dello stesso alle riunioni
degli organi sociali (elemento distintivo rispetto al revisore ed
all’OdV), infatti“… i sindaci devono partecipare alle assemblee dei
soci, nonché alle riunioni del consiglio di amministrazione e del
comitato esecutivo. Tale dovere qualifica in modo rilevante la funzione
tanto da essere sanzionato con la decadenza nei casi previsti dalla
legge. ..”.
La Norma specifica le modalità di partecipazione in argomento:
“… Al fine di una consapevole partecipazione alla riunione e della
possibilità di tempestivi interventi, è opportuno che i sindaci
partecipino alle riunioni adeguatamente informati e documentati sui
temi che costituiranno oggetto di valutazione e di deliberazione …”
5. Flussi informativi e collegio sindacale
Norma 5. Poteri del collegio sindacale
Nell’esercizio dei poteri del collegio assumono un notevole rilievo i flussi informativi.
Sul punto la Norma 5 rileva che :
“… i sindaci, esercitando i poteri loro attribuiti dalla legge, in concomitanza con l’attività di gestione svolta dagli amministratori, si assicurano un costante flusso di informazioni concernenti le operazioni sociali attuate e quelle in corso, nonché l’andamento della società …”
L’ottenimento di tali informazioni da parte dei sindaci avviene tramite:
• la partecipazione alle riunioni degli organi sociali
• mediante l’acquisizione e lo scambio di dati e notizie rilevanti per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza
• nonché tramite l’esercizio di specifici poteri ispettivi e di controllo …”.
5. Flussi informativi e collegio sindacale
Norma 5.2. Rapporti con l’organo amministrativo
Circa le info dall’Organo amministrativo verso il collegio sindacale la
Norma rileva che le stesse “… sono rappresentate da tutte le comunicazioni di
cui lo stesso è destinatario, o su cui è chiamato a esprimere il proprio parere, o a
formulare osservazioni; in particolare:
• le notizie degli amministratori delegati circa il generale andamento della
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di
maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e
dalle sue controllate (art. 2381, comma 5, c.c.);
• la denunzia da parte dei soci di fatti censurabili posti in essere dagli
amministratori (art. 2408 c.c.);
• le notizie circa ogni interesse degli amministratori in una determinata
operazione della società (art. 2391 c.c.);
• le notizie di dissenso di un amministratore rispetto alle delibere assunte dal
consiglio di amministrazione (art. 2392, comma 3,c.c.);
5. Flussi informativi e collegio sindacale
• la notifica dell’azione sociale di responsabilità esercitata dai
soci (art. 2393-bis c.c.);
• la comunicazione dell’amministratore che rinuncia al suo
ufficio (art. 2385 c.c.);
• la relazione sulle proposte di aumento di capitale con
esclusione o limitazione del diritto di opzione (art. 2441,
comma 6, c.c.);
• la relazione sulla situazione patrimoniale della società il cui
capitale è diminuito oltre un terzo per perdite (artt. 2446 e
2482-bis c.c.);
• il rendiconto finale del patrimonio destinato allo specifico
affare (art. 2447-novies c.c.);
• la relazione sulla gestione e il bilancio (art. 2429 c.c.).
In tali circostanze il collegio sindacale verifica
l’adempimento dell’eventuale dovere informativo a carico
degli amministratori e, in caso di omissione, verbalizza la
violazione ed eventualmente ne sollecita l'adempimento.
5. Flussi informativi e collegio sindacale
Norma 5.3. Rapporti con il revisore legale o con la società di revisione
legale
Nel novero dei flussi informativi è centrale la relazione biunivoca e di
feed-back con il revisore legale o con la società di revisione legale con
i quali il collegio sindacale
“… scambia periodicamente dati e informazioni …”
in particolare la Norma 5.3 rileva che “… la diversa natura e funzione dei
soggetti interessati fa sì che le informazioni che essi possiedono sono
diverse …”
• Circa la periodicità degli incontri, la Norma specifica che “… salvo casi
specifici che richiedano maggiore frequenza, è opportuno che il collegio
sindacale incontri il soggetto incaricato o responsabile della revisione
legale almeno una volta nel corso dell’esercizio e acquisisca informazioni
da quest’ultimo in occasione delle fasi di avvio delle attività e di quelle
conclusive di verifica del bilancio
5. Flussi informativi e collegio sindacale
Norma 5.4. Rapporti con la funzione di controllo interno
la Norma 5.4 attribuisce particolare importanza alla funzione
dell’internal audit (ovvero, se questi non è presente direttamente
dall’organo amministrativo) prevedendo che con lo stesso vengano
stabiliti termini e modalità per lo scambio di informazioni rilevanti
concordando, eventualmente, un programma di incontri nel corso
dell’anno, finalizzati all’acquisizione delle “… informazioni relative alla
struttura organizzativa, alle eventuali anomalie riscontrate
nell’operatività delle procedure di controllo, nonché ai rischi identificati e
alle procedure definite per la gestione e il contenimento …”.
• È comunque opportuno che il collegio sindacale “… incontri almeno una
volta nel corso dell’esercizio il preposto al sistema di controllo interno e
si assicuri di ricevere dallo stesso una relazione informativa periodica
…”
5. Flussi informativi e collegio sindacale
Norma 5.5. Rapporti con l’Organismo di Vigilanza (OdV)
Venendo ai rapporti con L’OdV (su cui si tornerà successivamente) la Norma
5.5 evidenzia che:
“… il collegio sindacale deve quindi acquisire dall’organismo le
informazioni relative al modello organizzativo (ex d.lgs 231/2001) adottato
dalla società e al suo funzionamento, per valutare l’operatività
dell’organismo di vigilanza e la congruità delle valutazioni e l’adeguatezza
delle indicazioni da quest’ultimo adottate. Il collegio sindacale può stabilire
con l’organismo di vigilanza termini e modalità per lo scambio di
informazioni rilevanti concordando, eventualmente, un programma di incontri
nel corso dell’anno …”.
Circa la struttura del MOG la Norma suggerisce che lo stesso “…
preveda in capo all’organismo di vigilanza obblighi di informazione nei
confronti del collegio sindacale in merito all’adeguatezza del modello e alla
sua efficace attuazione …”
5. Flussi informativi e collegio sindacale
Norma 5.6. Rapporti con gli organi di controllo delle società
controllate
La Norma 5.6 segnala che “… lo scambio di informazioni tra gli
organi di controllo del gruppo è un’attività particolarmente
importante per il corretto scambio di informazioni all’interno degli
stessi. Tale importanza aumenta al crescere della dimensione del
gruppo e della complessità della catena di controllo …”
Il collegio sindacale della Capogruppo potrà, in particolare:
• chiedere agli amministratori della società (anche con riferimento
a determinati affari) notizie relative alle società controllate;
• scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società
controllate.
5. Flussi informativi e collegio sindacale
Tra i flussi informativi del Collegio sindacale verso l’esterno,
da segnalare esemplificativamente:
• la Relazione all’assemblea in occasione dell’approvazione del bilancio che riassume
le conclusioni dell’attività di vigilanza, secondo i suoi diversi profili
• l’eventuale verbale contenente le risultanze degli accertamenti eseguiti dal quale
emergono rilievi, fatti o circostanze significative, che deve essere tempestivamente
portato a conoscenza all’organo amministrativo (Norma 2.3.).
• la segnalazione agli amministratori circa gli eventuali profili di rischio riscontrati
nell’assetto organizzativo aziendale (sia all’inizio che nel corso dell’incarico),
sollecitando interventi correttivi, informandone anche il soggetto incaricato della
revisione legale, se presente (Norma 3.4)
• l’ eventuale impugnazione delle deliberazioni degli organi sociali che non siano
assunte in conformità della legge o dello statuto ( Norma 4.)
5. Flussi informativi e collegio sindacale
Inoltre nel corso dell’assemblea degli azionisti (e degli obbligazionisti) il Collegio riferisce su eventuali (Norma 4.1.):
» irregolarità significative, non sanate, di cui sono venuti a conoscenza, anche per il tramite delle segnalazioni del soggetto incaricato della revisione legale, se presente;
» denunzie presentate dai soci ai sensi dell’art. 2408 c.c.;
» denunzie proposte al tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c.;
» esercizio dell’azione di responsabilità contro gli amministratori ai sensi dell’art. 2393 c.c.;
» ulteriori iniziative eventualmente adottate dal collegio stesso.
Il collegio sindacale è legittimato a presentare la denunzia al tribunale, quando ….. ha riscontrato o ha ragionevoli motivi per sospettare che l’organo amministrativo stia per compiere, stia compiendo o abbia compiuto, in violazione dei propri doveri, dolosamente o colposamente, gravi irregolarità che possono arrecare un danno concreto alla società o alle società da essa controllate (Norma 6.3.)
5. Flussi informativi e collegio sindacale
Al collegio sindacale è inoltre richiesto di esprimere pareri [e quindi fornire informazioni] in presenza di determinate operazioni e delibere espressamente indicate dalla legge, fra cui si segnalano in via non esaustiva (Norma n.8.): – nomina per cooptazione di amministratori (art. 2386 c.c.);
– determinazione del compenso degli amministratori investiti di particolari cariche (art. 2389 c.c.);
– conferimento e revoca dell’incarico di revisione legale dei conti (art. 13 d.lgs n. 39/2010);
– iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e ampliamento, ricerca, sviluppo, pubblicità e avviamento (art. 2426, n. 5 e 6, c.c.);
– congruità del prezzo di emissione azioni in caso di aumento di capitale con esclusione/limitazione del diritto di opzione (art. 2441, comma 6, c.c.);
– congruità del valore delle azioni da liquidare al socio receduto (art. 2437-ter c.c.);
– relazione predisposta dagli amministratori per la perdita del capitale sociale di oltre un terzo (artt. 2446 e 2482-bis c.c.);
– pareri prescritti dalla legge per società che operano in specifici settori (a titolo di esempio, per gli istituti di credito, i pareri previsti dall’art. 136 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
5. Flussi informativi e collegio sindacale
– Sono previsti anche flussi informativi da e verso il collegio sindacale per i
casi di omissione degli amministratori, in caso di operazioni straordinarie, in
situazione di crisi d’impresa.
6. Controlli indiretti & flussi informativi :principio di
affidamento
In sintesi:
sistema dei controlli = asse portante degli adeguati assetti
organizzativi
il collegio sindacale presidia il sistema dei controlli
i flussi informativi rappresentano il fulcro del sistema dei controlli
come si è evidenziato la più parte dei flussi informativi verso il collegio
sindacale ha la caratteristica di controlli indiretti. Ciò in quanto > molte
delle notizie, dei report e delle informative > procedono non da atti di
ispezione e di controllo diretto > ma da atti di accertamento presso “altre
istanze” volti a verificare > il corretto svolgimento delle procedure di
controllo e della compliance aziendale e l’adeguatezza degli assetti
organizzativi di cui le procedure stesse sono parte integranti
.
E’ sotteso a questo modus operandi il
principio di affidamento
che opera in relazione ad attività e funzioni svolte da una
pluralità di persone, permettendo a ciascun soggetto di
confidare che il comportamento dell’altro (in diversi casi ad
esso gerarchicamente sottoposto e di cui sono noti e/o
verificati i requisiti professionali e personali di idoneità per lo
svolgimento del ruolo cui è preposto) sia conforme alle regole
di diligenza, prudenza, perizia e professionalità
6. Controlli indiretti & flussi informativi :principio di
affidamento
Opportuno mettere in conto che
il sistema può presentare una certa fragilità in quanto se il principio di affidamento dovesse fallire perché i controlli diretti - cosiddetti “controlli di linea”- (i.e.: i report periodici, le informazioni e le notizie che provengono da terzi) si rivelassero inaffidabili, sarebbe molto elevata la probabilità di giudicare inidoneo ed inefficace l’intero sistema dei controlli che verrebbe così messo in discussione nel suo complesso.
6. Controlli indiretti & flussi informativi :principio di
affidamento
Il Prof. Montalenti descrive questa circostanza come una
“… piramide rovesciata che ricomprende l’insieme delle
funzioni di controllo indiretto e che poggia sul vertice,
anch’esso rovesciato, dei controlli diretti, su cui si regge
in definitiva l’intera architettura dei controlli...”
6. Controlli indiretti & flussi informativi:principio di
affidamento
Per salvaguardare l’efficacia del sistema di controllo interno, è quindi necessario monitorare la correttezza del suo funzionamento.
L’acquisizione di elementi probativi sull’efficacia del sistema di controllo interno richiede l’effettuazione di procedure di conformità sulla struttura del sistema di controllo interno e sulla continuità di applicazione dei controlli.
Tra le procedure di conformità sono incluse esemplificativamente:
La periodica disamina dei cicli aziendali al fini di verificare direttamente il rispetto della legge, dello statuto e l’adeguatezza del sistema organizzativo ed il suo funzionamento.
L’effettuazione di interviste e l’osservazione diretta, per verificare se le funzioni svolte corrispondono a quelle assegnate.
Le verifiche sui documenti giustificativi delle operazioni, per verificare la loro corretta autorizzazione, formazione, interpretazione, registrazione,
La riesecuzione di alcune procedure di controllo, per verificare se sono state correttamente eseguite.
Le procedure di conformità costituiscono l’elemento indispensabile sul piano probativo per supportare un giudizio medio o basso sul rischio di controllo (tanto più bassa è la stima del rischio, quanto maggiore dovranno essere gli elementi probativi disponibili al fine di esprimere la valutazione).
6. Controlli indiretti & flussi informativi:principio di affidamento
nell’ambito del programma di monitoraggio i
controlli diretti
rappresentano il vero antidoto e la concreta risposta alla sopra delineata fragilità dei sistemi di controllo (NB nell’impresa moderna in gran parte basati su un sistema informativo le cui directory sono principalmente costituite da controlli indiretti).
Non a caso le Norme di comportamento del collegio sindacale dedicano un apposito paragrafo sul punto .
La Norma 5.1. è infatti denominata “Atti di ispezione e controllo” e sottolinea che i sindaci possono (…devono…), in qualsiasi momento, senza che alcun limite o restrizione possa essergli eccepita, procedere ad atti di ispezione e di controllo (i.e. diretto).
6. Controlli indiretti & flussi informativi:principio di
affidamento
7.Adeguati assetti: MOG & OdV ex 231/2001 &
sistema informativo
In tema di assetti organizzativi adeguati è stato più volte
osservato che i Modelli Organizzativi (“il MOG”) ex d.lgs
231/2001 (“il Decreto”) vengono ascritti sistematicamente a
quelle norme del diritto societario (ed in particolare al terzo ed
al quinto comma dell’art. 2381 c.c. ed all’art. 2403 c.c.) che
sanciscono il principio di “adeguatezza nel governo
societario”.
D’altra parte secondo la giurisprudenza maggioritaria l’agire
in conformità alla legge è sottratto alla discrezionalità
dell’imprenditore ed il rischio di non conformità non può
rientrare tra i rischi accettabili da parte degli amministratori.
L’ Art 6, c. 2 lett. d del Decreto richiede che il MOG
preveda obblighi di informazione nei confronti dell’OdV.
Dunque anche su questo versante assume un ruolo centrale
la cura e la gestione del sistema informativo quale
presupposto per l’efficace funzionamento del MOG e la
corretta ed efficace vigilanza da parte dell’Organismo di
Vigilanza (“l’OdV”) che dello stesso è parte integrante.
7.Adeguati assetti: MOG & OdV ex 231/2001 &
sistema informativo
REPORT PERIODICI: da parte dell’organo dirigente e della direzione aziendale, inclusi i referenti delle diverse aree aziendali sensibili come individuate nel MOG
Report verso l’OdV
Report e richieste d’informative dell’OdV
INFORMATIVE, comunicazioni ed informazioni (motivate) verso l’OdV da parte di chiunque vi abbia interesse: addetti, collaboratori, ecc., AL VERIFICARSI DI PARTICOLARI EVENTI
PERIODICI: verso gli organi sociali
RICHIESTE DI INFORMATIVE : verso gli stessi organi sociali ed i referenti delle diverse aree sensibili ai fini del MOG
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7.Adeguati assetti: MOG & OdV ex 231/2001 &
sistema informativo
Naturalmente la possibile fragilità del sistema di controllo interno, per lo più basato su controlli di tipo indiretto (di cui si è fatto cenno in merito al collegio sindacale) si ripropone per il sistema informativo del MOG, quale principale strumento operativo dell’OdV, in particolare per le attività di reporting dalle Aree Sensibili v/o l’OdV
ciò in quanto se il principio di affidamento dovesse fallire perché i “controlli di linea” ed i report periodici dei Responsabili delle Aree Sensibili/Apicali (necessari per testare l’adeguatezza del MOG) si rivelassero inaffidabili, sarebbe molto elevata la probabilità di giudicare inidonee le procedure atte a ridurre i rischi-reato di cui al Decreto, minando alla base la validità stessa del MOG.
7.Adeguati assetti: MOG & OdV ex 231/2001 &
sistema informativo
In tal caso l’intero sistema di controllo rischierebbe di essere messo in discussione
con conseguente rischio di disconoscimento circa l’adeguatezza del MOG nel suo complesso.
A tal fine gli OdV delle Società svolgono periodicamente dei controlli (direttamente o ricorrendo per loro conto a competenze specialistiche esterne), denominati
TEST OdV
finalizzati ad ottenere un feed-back sistematico sul grado di affidabilità delle procedure e dei protocolli atti a prevenire il rischio di avveramento dei reati presupposto di cui al Decreto.
7.Adeguati assetti: MOG & OdV ex 231/2001 &
sistema informativo
8. Principio dell’evidenza & adeguato sistema
documentale
Collegio sindacale
Elementi necessari per la tenuta del sistema di controllo e per l’efficienza del sistema informativo (che ne è il fulcro) sono per il Collegio sindacale (ma anche per l’OdV) una corretta applicazione del principio dell’evidenza ed un efficiente sistema documentale (unitamente ad un adeguato scambio di informazioni fra Organi sociali e fra questi ultimi e le diverse funzioni preposte al controllo, che non saranno però ulteriore oggetto del presente intervento).
Circa il principio di evidenza ed il connesso supporto documentale è significativo il suggerimento dato dalla Norma 2.3. secondo cui :
“… è opportuno che i controlli svolti dai sindaci siano sufficientemente e ordinatamente documentati …”
Naturalmente la corretta applicazione del principio dell’evidenza ed un adeguato sistema documentale dei controlli e della vigilanza effettuata dal collegio rappresentano i migliori elementi di prova per confutare l’eventuale accusa di responsabilità in solido dei sindaci con gli amministratori ex art 2407, comma 2, c.c ..
Illuminante in proposito la sentenza del Tribunale di Roma, Sez. III, ord., 20 febbraio 2012, n. 2730 - Pres. Raganelli - Rel. Dell’Orfano – in Le Società n.1/2013. Il relativo commento sottolinea
“… che la complessità della fattispecie riposa nella sussistenza di due condotte illegittime, l’una presupposto dell’altra, e di un unico danno subito dalla società …”:
In tal caso è infatti necessario che:
a) venga data prova della mala gestio degli amministratori
b) dell’ammontare del danno da questi causato alla società
c) del fatto che la fattispecie dannosa non si sarebbe realizzata se i sindaci avessero diligentemente vigilato.
8. Principio dell’evidenza & adeguato sistema
documentale
“… Proprio la verifica della sussistenza del nesso di causalità esistente tra la
condotta dei sindaci e il danno subito dalla società, infatti, costituisce l’aspetto
più delicato della fattispecie, essendo necessario che l’inadempimento dei
sindaci si ponga in collegamento logico e cronologico con le attività poste in
essere dagli amministratori …”
ciò significa, per un verso che qualora il collegio sindacale abbia correttamente
vigilato, ma il danno si sia ugualmente prodotto a causa del comportamento degli
amministratori, sarà possibile chiamare a rispondere soltanto questi ultimi;
per altro verso, che non è sufficiente ravvisare un inadempimento dei sindaci per
configurare la responsabilità, essendo necessario che il danno al patrimonio sociale
sia casualmente ricollegabile al mancato controllo …”.
Inutile dire che, nel corso del mandato, la cura di un ordinato ed efficiente
sistema documentale a supporto delle attività di controllo e/o intervento
svolte dal collegio può risultare dirimente per dimostrare la correttezza di
svolgimento del proprio dovere di vigilanza.
8. Principio dell’evidenza & adeguato sistema
documentale
Modello organizzativo & OdV
Analoghi ragionamenti possono essere svolti in tema di Modello organizzativo & OdV con riguardo al principio di evidenza ed al sistema documentale di supporto all’attività dell’Organismo, tenendo presente che il “set documentale 231” ha anche, e soprattutto, la funzione di dimostrare l’efficace adozione del MOG e rendere operativa la sua funzione esimente di cui all’art. 6, 1^ comma d.lgs 231/2001.
Nella costruzione del sistema documentale (che può essere rispettivamente utilizzato a favore o contro la Società) occorre quindi avere presente che lo stesso deve avere la capacita di dimostrare lo svolgimento dell’attività di vigilanza svolta con riferimento al processo nel cui contesto e stato commesso il reato [principio dell’evidenza]
E’ quindi opportuno e necessario riconoscere che l’attività dell’OdV ha prioritariamente lo scopo di concorrere al corretto funzionamento del MOG e, quindi, a verificare l’adeguatezza dello stesso a rendere residuo il rischio reato
8. Principio dell’evidenza & adeguato sistema
documentale
Diventa quindi dirimente la capacità del sistema informativo -da e per
l’OdV- quale strumento atto - fra l’altro - a provare la “sufficiente
vigilanza”, nel presupposto che
l’attività esercitata dall’OdV ha quale proprio destinatario anche e
soprattutto l’Autorità Giudiziaria Penale; l’OdV dovrà quindi
avere cura di acquisire documentazione finalizzata ad essere
tramutata in “prova” in caso di contestazione di un reato da parte
del Pubblico Ministero al fine di presidiare qualsiasi elemento di
prova acquisibile.
8. Principio dell’evidenza & adeguato sistema
documentale