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LABORATORIO DI EPIGRAFIA E PAPIROLOGIA GIURIDICA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA ED ECONOMIA

MINIMA EPIGRAPHICA ET PAPYROLOGICA SVPPLEMENTA VII

COMITATO SCIENTIFICO

ANTONIO BANFI (Bergamo) – MARCO BUONOCORE (Città del Vaticano) FELICE COSTABILE (Reggio Calabria) – TERESA GIMENEZ CANDELA (Barcelona)

SERGIO LAZZARINI (Como) – ORAZIO LICANDRO (Catanzaro) FRANCESCO LUCREZI (Salerno) – LAURETTA MAGANZANI (Milano)

MARC MAYER I OLIVÉ (Barcelona)

Direttore: Felice Costabile

Peer-review: valutazione positiva di due referees sistema double-blind.

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Tabula bronzea dei Ligures Baebiani (101 d.C.), trovata nel 1832 a Circello(Benevento). Testo in tre colonne. Roma, Museo delle Terme di Diocleziano.

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ROSSELLA LAURENDI

INSTITVTVM TRAIANI

ALIMENTA ITALIAEOBLIGATIO PRAEDIORVM

SORS ET VSVRA

RICERCHE SULL’EVERGETISMO MUNICIPALEE SULL’INIZIATIVA IMPERIALE

PER IL SOSTEGNO ALL’INFANZIANELL’ITALIA ROMANA

ROMAE MMXVIII«L’ERMA» di BRETSCHNEIDER

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Rossella Laurendi

Institutum TraianiAlimenta Italiae. Obligatio praediorum sors et usura.Ricerche sull’evergetismo municipale e sull’iniziativa

imperiale per il sostegno all’infanzia nell’Italia romana

© 2018 «L’ERMA» di BRETSCHNEIDERVia Cassiodoro, 11 - Roma

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzionedi testi e illustrazioni senza il permesso scritto dell’Editore

Laurendi Rossella,Institutum Traiani. Alimenta Italiae. Obligatio praediorum sorset usura. Ricerche sull’evergetismo municipale e sull’iniziativaimperiale per il sostegno all’infanzia nell’Italia romana / RossellaLaurendi. Roma : «L’ERMA» di BRETSCHNEIDER, 2018. - 236p. ; 24 cm. - (Minima epigraphica et papyrologica ; supplementaVII)

ISBN (cartaceo) 978-88-913-1656-1ISBN (digitale) 978-88-913-1658-5

CDD 20.411.71. Epigrafia

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INDICE GENERALE

INTRODUZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 9

CAPITOLO IALIMENTA ED EVERGETISMO PRIVATO

1. Gli ‘alimenta’: dal significato naturalisticoall’accezione giuridica. Cibaria, uestitus e habitatio:ius controuersum nelle fonti giurisprudenzialie fonti epigrafiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 15

2. L’evergetismo e gli alimenta privati nelladocumentazione epigrafica: le cosiddette‘fondazioni alimentari’ fra prassi e giurisprudenza . . . . » 21

2.1. Il sistema dei lasciti con scopo alimentare perpetuo . . . . » 212.2. La più antica “istituzione alimentare” di T. Heluius Basila e la distribuzione di frumento e di denaro . . . . . . » 242.3. Gli alimenta sotto forma di denaro: criteri di distribuzione, censimento annuale e quinquennale degli aventi diritto ed età dei beneficiari nelle disposizioni testamentarie, nelle fonti giurisprudenziali e nella normativa imperiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 272.4. Il lascito di Fabia H[adrianil]la e la fortuna nella dottrina giusromanistica della tesi di Alvaro D’Ors dei beneficiari quali membri di un collegium iuuenum. Infondatezza della tesi che pueri e puellae alimentarii fossero consorziati in collegia iuuenum . . . . . . . . . . . . . » 332.5. Puellae alimentariae e casi di concorso di alimenta pubblici e privati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 382.6. Convergenze e divergenze nelle finalità degli alimenta privati e degli alimenta pubblici e l’elemento della perpetuità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 41

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CAPITOLO IIPATERNITÀ DEGLI ALIMENTA ITALIAE E INSTITVTVM TRAIANI

1. Ideazione e paternità del programma (Ps. Aur. Vict.,Epit. de Caes. XII 4): Nerva e Traiano. Critica alla tesidi Orestano che Plin., Ep. I 8 e VII 18, Tit. Ulp. XXIV28 e D. 30.117 pertengano a Nerva. Critica diHammond a Mommsen su Plin., Ep. X 8 . . . . . . . . . . . . » 45

2. L’attuazione dell’iniziativa di Nerva per Italiae oppida » 54

3. Dall’attribuzione iniziale della gestione degli alimentaItaliae alla questura delle casse civiche o a curatoresfino alla creazione di un funzionario imperialespecializzato: il quaestor alimentarius . . . . . . . . . . . . . . » 55

4. L’Institutum Traiani e il praescriptum nelle TabulaeAlimentariae di Veleia e dei Ligures Baebiani . . . . . . . . » 61

4.1. L’Institutum Traiani. Il contenuto ed il funzionamento dell’Institutum nella Tavola di Veleia. L’Institutum nella H.A., Vita Pertinacis IX.3 e l’accezione del termine in riferimento a Nerone e nelle fonti epigrafiche sugli alimenta quale legittima iniziativa dell’autorità non fondata su leges, senatusconsulta o constitutiones principum di carattere generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 614.2. Per una restituzione del praescriptum nella Tabula Alimentaria dei Liguri Bebiani secondo la ‘misura’ degli spazi perduti: «[mutuo acce]pto» anziché «[ex em]pto»?. . » 80

CAPITOLO IIILE FORME GIURIDICHE DELL’OBLIGATIO PRAEDIORVM

E DEI PRESTITI DI DENARO A INTERESSE

1. ‘Obligatio praediorum’ e ‘obligare praedia’ espressioni onnicomprensive di ogni forma di garanzia reale sui fondi. Critica alle ‘tesi esclusive’ della subsignatio e dell’ager uectigalis. . . . . . . . . . . . . . . . . . » 89

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2. Natura e forma giuridica dei prestiti e degli interessi. . . » 97

2.1. Critica alla presunta coattività dei prestiti, irredimibilità dei capitali e perpetuità degli interessi nella storiografia e nella dottrina giusromanistica (Orestano, Mainino, Abramenko) e nuovi argomenti dalle fonti. La testimonianza e l’alta motivazione di Traiano contro l’imposizione di prestiti (Pin., Ep. X 55: inuitos ad accipiendum compellere ... non est ex iustitia nostrorum temporum) e l’eredità traianea nel contesto della politica fiscale di Adriano e Marco Aurelio . . . . . . » 972.2. Forma e natura dei contratti di prestito di denaro: modi e tempi diversi del pecuniam accipere a Veleia e nel Sannio. La numeratio pecuniae nella Tabula dei Ligures Baebiani e nei contratti di mutuo . . . . . . . . . . . . » 1142.3. Rapporto fra capitale e interessi nella restituzione al fisco e nella rateizzazione. Prima modalità: rateizzazione in unica quota mensile (compendium) della sors e delle usurae. Seconda modaliltà (D. 22.1.33 pr.): restituzione della sors indipendentemente dalle usurae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1212.4. La capacità di acquisto dei sussidi alimentari e l’intervento di Traiano sul problema della liquidità e della circolazione monetaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1262.5. Pertinace e gli ‘alimentaria compendia ex Instituto Traiani’. Convergenza del dibattito dottrinale nell’intendere i compendia come usurae: infondatezza di tale significato nella specializzazione del lessico tecnico finanziario e fiscale. Il significato di ‘proventi derivanti da una somma’ e la nuova ipotesi della ‘rateizzazione compendiaria’ di capitale + interessi nella restituzione dei prestiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 130

CAPITOLO IVFINALITÀ DELL’INIZIATIVA IMPERIALE

TESTIMONIANZE A CONFRONTO

1. Aeternitas e Restitutio Italiae nel programma alimentare e nella ‘propaganda’ imperiale . . . . . . . . . . . » 141

INDICE GENERALE

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2. Altre finalità degli Alimenta Italiae nel dibatttito storiografico: la “questione agraria” ed i munera cittadini, reclutamento dell’esercito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 146

3. Status sociale ed economico dei destinatari dei sussidi: pueri et puellae alimentarii. Infondatezza dell’esegesi dottrinale che nega l’indigenza dei beneficiari: fonti storico-letterarie e iconografiche sulla condizione di povertà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 149

4. La fine dell’Institutum Traiani e il cambiamento costantiniano nelle forme di assistenza pubblica alla paupertas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 156

TESTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 163

LA TABVLA DEI LIGVRES BAEBIANI E LA TABVLA DI VELEIA. » 165TABVLA ALIMENTARIA LIGVRVM BAEBIANORVM. . . . . . . . . . . » 167TABVLA ALIMENTARIA VELEIATIVM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 178

BIBLIOGRAFIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 211

FONTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 233

ROSSELLA LAURENDI

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INTRODUZIONE

Dalla scoperta, avvenuta nel 1747 a Macinesso nel Piacentino,di una tabula bronzea1, ha avuto inizio la plurisecolare serie distudi e ricerche, che ha portato alla comprensione, almeno par-ziale, del funzionamento di un complesso ‘meccanismo’ – basatosulla dichiarazione (professio) del dominium di terreni, o sullaconcessione di agri uectigales, sulla loro aestimatio e sulla co-stituzione di una garanzia reale fondiaria (obligatio praediorum)– mediante cui fu possibile sovvenzionare alimenta da assegnarea pueri e puellae dell’ager Veleias «ex indulgentia optimi maxi-mique principis Imp(eratoris) Caes(aris) Neruae TraianiAug(usti) Germanici Dacici»2.

Detti alimenta erano finanziati dalle usurae corrisposte dai pro-prietari o dai concessionari vettigalisti dei praedia obligata, be-neficiari di un prestito a basso tasso d’interesse, erogato, perconcorde e una tantum unanime interpretazione dottrinale, dal fi-scus Caesaris. Una somma di denaro era così elargita mensilmenteai bambini e ai ragazzi d’ambo i sessi attraverso funzionari locali,preposti alla gestione e al controllo dell’arca alimentaria del fiscoimperiale, dislocata in ciascuna colonia o municipio d’Italia.

9

Sul ritrovamento e sulle complesse vicende che caratterizzarono la “scoperta”1

scientifica della Tabula di Veleia si veda il dettagliato resoconto di N. CRINITI, LaTabula alimentaria di Veleia, Parma 1991, pp. 13-61, e bibliografia scientifica nelseguito di questo volume.

Tab. Vel., praescriptum linee 1-2. 2

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I Veleiati, come anche alcuni dei loro confinanti beneficiaridei prestiti di denaro, erano popolazioni di stirpe ligure, che peròla suddivisione augustea dell’Italia aveva assegnato alla regioVIII dell’Aemilia.

Poco meno d’un secolo dopo la scoperta veleiate, nel 1832, equasi agli antipodi dell’Italia romana, in comune di Circello neipressi di Benevento, fu scoperta un’altra tabula bronzea che,quantunque mutila nel praescriptum, mostrava, nelle parti leggi-bili, numerose affinità con il reperto di Veleia e, per un caso for-tuito, riguardava anch’essa popolazioni di origine ligure, appuntoi Ligures Baebiani, deportati nel Sannio, a seguito della loro de-ditio, nel 180 a.C., dai consoli P. Cornelius Cethegus e M. Bae-bius Tamphilus, insieme ad altri Liguri Apuani, che furono dettia loro volta Corneliani3.

Anche la tabula dei Ligures Baebiani, così denominata, dallasua intestazione ma comunemente e impropriamente detta anche‘beneventana’, contiene una serie di obligationes praediorum agaranzia di prestiti, con interessi destinati agli alimenta, fatti per‘iniziativa’ [Optim]i Maximiq(ue) Principis nell’anno del quartoconsolato di Traiano, rivestito insieme ad Articuleius Paetus nel101 d.C.4.

ROSSELLA LAURENDI

10

Vedi fonti apud E. BORMANN, in CIL XI, pp. 125 ss., e ora M.M. PAGÉ,3

Colonisation et structures agraires dans l’Italie républicaine: autour du transfertdes Ligures Apuani (181 av. J.-C.), «Dialogues d’Histoire Ancienne», XXXVIII(2012) 1, pp. 125-162. Della stessa Autrice è apparsa la monografia Empereurs etaristocrats bienfaiteurs. Autour de l’inauguration des alimenta dans le mondemunicipal italien (fin Ier siècle – début IVe siècle), Québec 2012, della quale nonho potuto tener conto perché fino ad oggi non reperibile nelle biblioteche pubbli-che in Italia.

CIL IX 1455 = ILS 6509 = FIRA III2 117. Tabula Ligurum Baebianorum,4

praescriptum linee 1-2: [Imp(eratore) Caes(are)] Nerua Traiano Aug(usto) G[er-manic]o IIII | [Q(uinto)] Articuleio Paeto [co(n)s(ulibus)] | [ - - - Optim]i Max-imiq(ue) principis obligarunt prae[dia - - - ]pto Ligures Baebia|[ni - - - ]t exindulgentia eius pueri puellaeq(ue) a[limenta a]ccipiant. Le integrazioni sarannoda me proposte e motivate nel Capitolo II, § 2. Il praescriptum della Tabula Ali-mentaria dei Ligures Baebiani; vedi anche nt. 111 e l’appendice dei testi.

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Le due testimonianze epigrafiche, studiate comparativamentecon interesse giuridico-economico fin dalla metà circa dell’Ot-tocento5, negli anni successivi sono state messe in relazione conalcune notizie, tràdite sia dall’Epistolario di Plinio Cecilio Se-condo e dal suo Panegyricus dell’optimus princeps, sia dall’Epi-tome de Caesaribus e dall’Historia Augusta.

Sono state poi comparate anche con molte altre epigrafi, ve-nute via via alla luce, testimonianti l’organizzazione burocraticache presiedeva al funzionamento dei sussidi, così come alla lorodiffusione sull’intera penisola; e sono state poste ancora a con-fronto: con alcuni rilievi dell’arco traianeo, costruito attorno al114 d.C. proprio a Benevento6, nella più importante città confi-nante con il territorio dei Ligures Baebiani e dei Ligures Corna-liani del Sannio; con una base marmorea dedicata dal senato diTerracina alla Prouidentia traianea; e infine con numerose mo-nete, le cui legende e raffigurazioni costituiscono chiari riferi-menti al programma di assistenza pubblica, diffusosi eaffermatosi in tutta la sua ampiezza durante il principato di Tra-iano, ma forse concepito e iniziato dal suo predecessore e padreadottivo Nerva.

Le ricerche condotte hanno, tuttavia, evidenziato come, in re-altà, molto poche siano le certezze riguardo a diversi aspetti deglialimenta pubblici. In particolare, è ancora molto controversa la

INTRODUZIONE

11

In tal senso i primi lavori furono quelli di W. HENZEN, De Tabula Alimentaria5

Baebianorum, «Bullettino Instituto Corrispondenza Archeologica» XVI (1844),pp. 5-111; ID., Additamenti e correzioni all’articolo sugli alimenta pubblici deiRomani, ibidem XXI (1849), pp. 220-239, ripresi alcuni decenni dopo da TH.MOMMSEN, Die italische Bodentheilung und die Alimentartafeln, «Hermes» XIX(1884), pp. 393-415. A questi ne seguiranno moltissimi altri dei quali si darà contonel prosieguo di questo studio.

Allusioni agli alimenta sono stati intraviste anche in uno degli anaglypha o6

plutei del foro di Traiano, ormai prevalentemente attribuiti ad Adriano; tale letturarisulta tuttavia piuttosto dubbia ed è stata contestata da M. TORELLI, The anaglyphaTraiani and the Chastworth relief, in ID., Typology and structure of roman histo-rical reliefs, Ann Arbor 1982, pp. 89-118.

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natura giuridica delle obligationes praediorum note, esclusiva-mente7, per il tramite delle due tabulae bronzee; manca, infatti,nell’ambito delle fonti giurisprudenziali, un qualche riferimentoche ci permetta di comprenderne inequivocabilmente il contenutoe il significato specifico sotto il profilo tecnico.

Inoltre, alquanto incerto, perché non specificato nelle due ta-bulae, appare il rapporto giuridico cui l’obligatio accedeva, edunque la forma del prestito a interesse attestato, nei due docu-menti epigrafici, con l’espressione ‘accipere debet’.

Le problematiche, cui si è accennato, non sono tuttavia le sole;con esse s’intrecciano, infatti, questioni di carattere più generale,ma altrettanto rilevanti per comprendere il fenomeno nella suainterezza e complessità: prima fra tutte, quella sulle finalità del-l’iniziativa.

La ‘propaganda’ imperiale, volta alla conquista di quel con-sensus totius Italiae8 così caro al primo Augusto, insiste sempre esoltanto sugli alimenta destinati a pueri et puellae, sulla proui-dentia e sull’indulgentia Caesaris, nel quadro di una ben nota con-cezione paternalistica; ripropone così il classico tema augusteodella ‘restaurazione’, ma non più nei termini dell’ideologia poli-tica della res publica restituta, bensì nella prospettiva demograficadell’Aeternitas Italiae, connessa all’immagine e alla iconografiamonetaria della restitutio Italiae grazie al soccorso del princeps.

Tuttavia, nessuna fonte fa riferimento alle motivazioni, chespinsero a coinvolgere nel sistema di finanziamento i proprietari

ROSSELLA LAURENDI

12

In realtà sempre da Veleia provengono alcune epigrafi che sembrano attestare7

altre obligationes praediorum: vedi CIL XI 1149, 1151. Tuttavia l’estrema fram-mentarietà dei documenti non ne permette ancora una piena comprensione; sulpunto cfr. G. SORICELLI, Le prime obligationes a Veleia e il ruolo di T. PomponioBasso, «ZPE» XXXV (2001) 136, pp. 289-297.

Su quella che è chiamata impropriamente ‘propaganda’ cfr. P. VEYNE, L’im-8

pero greco-romano. Le radici del mondo globale, trad. it., Milano 2007, pp. 328-353; C. CASCIONE, Consensus: problemi di origine, tutela processuale, prospettivesistematiche, Napoli 2003, pp. 82 ss.

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terrieri delle coloniae e dei municipia italici. Nonostante ciò, ladottrina non si è sottratta al compito di ricercarne una qualchespiegazione, ipotizzando ora la volontà di assicurare nel tempoil gettito usurario per gli alimenta, ora il tentativo di risollevarel’agricoltura italica in crisi.

Il programma ebbe certamente una pianificazione puntuale esistematica, tale da sopravvivere all’imperatore che lo mise inatto: diverse iscrizioni onorarie, provenienti da una sessantina dicittà dell’Italia romana, ci fanno conoscere l’organizzazione de-centrata che, da Traiano ai Severi, caratterizzò la riscossione degliinteressi sui prestiti e la loro capillare distribuzione, attraversoun sistema di elargizione dei sussidi da parte di quaestores ali-mentarii nei municipia e nelle coloniae, a loro volta sottoposti afunzionari imperiali di grado superiore, i procuratores e i prae-fecti alimentorum, tratti rispettivamente dall’ordo equester e daquello senatorius e istituiti con compiti di supervisione secondola rete stradale delle vie consolari.

Nessuna di tali testimonianze epigrafiche prova tuttavia chetale sistema sia anteriore a Traiano stesso, nonostante l’Epitomede Caesaribus ne faccia risalire l’iniziativa a Nerva, nel brevema intenso e attivo periodo del suo principato. Tale dato, perquanto isolato, non può però essere rigettato a priori.

Se l’evergetismo privato aveva avvertito la necessità di soste-nere l’infanzia nelle città dell’Italia e delle province anche benprima di Nerva, questi potrebbe, di fatto, aver progettato l’istitu-zionalizzazione di alimenta pubblici, senza tuttavia essere giuntoa elaborare – non fosse altro che per la brevità del suo governodurato solo dal settembre 96 al gennaio del 98 d.C. – il sistema el’organizzazione a noi noti in età traianea e antonino-severiana.

L’Epitome de Cesaribus ha inoltre fornito un ulteriore dato,anche questo messo più volte in discussione dalla dottrina, ov-vero la condizione di indigenza propria dei pueri e delle puellaedestinatari dei benefici statali. Queste e molte altre problematichesaranno affrontate in questo studio.

Attraverso l’analisi congiunta di documentazione epigrafica

INTRODUZIONE

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e fonti giurisprudenziali e letterarie, ma anche mediante la nu-mismatica e la scultura ‘propagandistica’ del principato, sempreindebitamente trascurate nell’analisi giuridica nonostante la loroessenzialità, spero di poter superare i ‘compartimenti stagni’, chehanno circoscritto la ricerca sul tema, e di delineare un quadrocomplessivo, con le necessarie interconnessioni, del programmadell’istituzione alimentare imperiale.

Nessun editto o altra costituzione imperiale, nessun senatusconsultum, nessuna lex, sono citati nelle Tavole alimentari deiLiguri Bebiani e di Veleia o in altra fonte. Solo l’Historia Augu-sta, trattando degli alimentaria compendia dovuti al fiscus, chePertinace sustulit, li definisce come scaturenti dall’InstitutumTraiani9, ponendo dunque in luce, con l’uso del sostantivo ‘in-stitutum’, una questione alquanto trascurata nella pur vasta lette-ratura sugli Alimenta Italiae: la natura politico-istituzionaledell’iniziativa imperiale.

ROSSELLA LAURENDI

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H.A., Pert. IX 3.9

Fig. 1. Denario di Elvio Pertinace con ritratto dell’imperatoree personificazione dell’Aequitas.

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CAPITOLO I

ALIMENTA ED EVERGETISMO PRIVATO

1. Gli ‘alimenta’: dal significato naturalistico all’accezionegiuridica. Cibaria, uestitus e habitatio: ius controuersum nellefonti giurisprudenziali e fonti epigrafiche.

Questione preliminare, alla quale prestare la dovuta atten-zione, è senza dubbio quella che concerne la natura del provve-dimento, attraverso cui il programma di finanziamento fugiuridicamente statuito ab alto e attuato nella pratica.

Questo problema, certamente sostanziale, coinvolge anchel’ambito terminologico.

Sulla base della documentazione epigrafica e numismatica10,emerge chiaramente che, per indicare il programma di assistenzapubblica in favore dell’infanzia, finanziato dal fiscus Caesaris11,era utilizzato il termine ‘alimenta’, vocabolo alquanto rappresen-tativo dell’accezione materiale di ‘nutrimento’, ma al contemposemanticamente generico, al punto da essere compatibile conun’estensione, nel lessico giuridico, a diverse, più o meno con-nesse, esigenze di vita.

15

Vedi infra nel testo.10

Sul fiscus Caesaris si veda da ultima S. GALEOTTI, Il fiscus Caesaris nella11

dottrina romanistica del XIX e XX scolo, «TSDP» X (2017), pp. 1 ss., cui si ri-manda per la bibliografia.

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Difatti non di rado nelle fonti tanto giurisprudenziali, quantoletterarie, il termine alimenta – o la sua variante ‘alimonia’ – ap-pare nel suo significato più propriamente giuridico12, per desi-gnare, secondo la ricostruzione proposta da eminente dottrina13,tutti quei mezzi indispensabili per il sostentamento, forniti inesito a una convenzione o a séguito di un testamento, o comeconseguenza di un rapporto di parentela, di patronato o di tutela.

La generalità di tale definizione ben si presta a inquadrare il fenomeno nella sua estrema complessità e varietà14. Per quanto esuli dall’interesse precipuo di questo studio, non

sembra superfluo ricordare che il diritto agli alimenta e il corri-spettivo obbligo tra soggetti legati da parentela e affinità, o comun-que da un vincolo potestativo, furono riconosciuti formalmente eregolarizzati, dati il carattere politico della familia romana propriodell’età arcaica e repubblicana e l’originaria onnipotenza del pater,soltanto a partire dal I secolo d.C., e in particolare durante il II se-colo, allorquando Antonio Pio e poi Marco Aurelio accordaronoagli aventi diritto una tutela processuale extra ordinem, demandataai consoli15.

L’obsequium dovuto dal liberto al proprio patrono si traduceva,tra gli altri, anche nell’onere di prestare gli alimenta in caso di ne-

ROSSELLA LAURENDI

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Cfr. VIR. I s.v. alimentum; alimonium, alimonia.12

Cfr. già F. GLÜCK, Commentario alle Pandette. Libro XXV tradotto ed an-13

notato da L. Giannantoni e Baviera, Milano 1907, p. 145; quindi R. ORESTANO,s.v. Alimenti. Diritto romano, in NNDI I.1 (1957), pp. 482-484.

Bibliografia aggiornata in L. SANDIROCCO, ‘Non solum alimenta praestari14

debent’, «Rivista di Diritto Romano», XIII (2013), pp. 1 ss.; A. SACCOCCIO, Dal-l’obbligo alla prestazione degli alimenti alla obligatio ex lege, «Roma e America»XXXV (2014), pp. 3-40.

D. 25.3.5 (Ulp. 2. de off. cons.): Si quis a liberis ali desideret uel si liberi,15

ut a parente exhibeantur, iudex de ea re cognoscet.; D. 25.3.5.8 (Ulp. 2. de off.cons.): Si uel parens neget filium idcircoque alere se non debere contendat, uel fi-lius neget parentem, summatim iudices oportet super ea re cognoscere. si consti-terit filium uel parentem esse, tunc ali iubebunt: ceterum si non constiterit, necdecernent alimenta. Traccia di un obbligo alimentare in ambito familiare in Sen.Rhet., Contr. I 1 e VII 4, e Quint., Decl. maior V 9 e Decl. minor. 330, 368.

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cessità16, fatta eccezione per il manomesso ex causa fideicom-missi, o per il seruus pecunia sua emptus, o ancora per il libertodel liberto17. A sua volta, il patronus era tenuto a corrisponderealimenta al proprio liberto bisognoso; sulla base della Lex AeliaSentia del 4 d.C., qualora avesse disatteso l’onere alimentare, ilpatrono avrebbe perso ogni diritto successorio legale, giovandosisolo dell’eventualità di essere istituito erede, e inoltre sarebbe statoprivato della prestazione delle operae derivante dal rapporto dipatronato18.

ALIMENTA ED EVERGETISMO PRIVATO

17

Sul diritto del patrono di ottenere alimenta dal proprio liberto cfr. D. 25.3.5.1816

(Ulp. 2 de off. cons.): Solent iudices cognoscere et inter patronos et libertos, si alendishis agatur: itaque si negent se esse libertos, cognoscere eos oportebit: quod si li-bertos constiterit, tunc demum decernere, ut alant: nec tamen alimentorum decretumtollet liberto facultatem, quo minus praeiudicio certare possit, si libertum se neget;ed anche C.I. 6.3.1: Si tempore manumissionis operae tibi impositae sunt, scis te easpraestare debere. Solet autem inter patronos et libertos conuenire, ut pro operis ali-quid praestetur, licet pretium non possit, nisi quando propter inopiam pro alimentisid extra ordinem peti necessitas suaserit, cum, etsi operae non erant impositae, de-fectis tamen facultatibus patroni alere eum cogebaris. Il liberto era tenuto anche neiconfronti dei figli, e talvolta dei genitroi, del proprio patrono, cfr. D. 25.3.5.20 (Ulp.2 de off. cons.): Utrum autem tantum patroni alendi sint an etiam patronorum liberi,tractari potest. et puto causa cognita iudices et liberos quoque patronorum alendosdecernere, non quidem tam facile ut patronos, sed nonnumquam et ipsos: nam et ob-sequium non solum patronis, verum etiam liberis eorum debere praestari. Cfr. D.38.2.33 (Mod. l.s. manum.): Si patronus non aluerit libertum, lex Aelia Sentia adimiteius libertatis causa imposita tam ei, quam ipsi ad quem ea res pertinet, item here-ditatem ipsi et liberis eius, nisi heres institutus sit, et bonorum possessionem prae-terquam secundum tabulas; D. 37.14.5.1 (Marcian. Inst. 13): Imperatoris nostrirescripto cauetur, ut, si patronus libertum suum non aluerit, ius patroni perdat

Cfr. D. 25.3.5.22 (Ulp. 2. de off. cons.): Si quis a liberti liberto ali se desi-17

deret uel ab eo, quem ex causa fideicommissi manumisit quemque suis nummisredemit, non debet audiri, ut et Marcellus scribit, exaequatque eum, qui mercedesexigendo ius libertorum amisit.

Cfr. D. 38.2.33 (Mod. l.s. manum.): Si patronus non aluerit libertum, lex18

Aelia Sentia adimit eius libertatis causa imposita tam ei, quam ipsi ad quem eares pertinet, item hereditatem ipsi et liberis eius, nisi heres institutus sit, et bono-rum possessionem praeterquam secundum tabulas; D. 37.14.5.1 (Marcian. Inst.13): Imperatoris nostri rescripto cauetur, ut, si patronus libertum suum non aluerit,ius patroni perdat.

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Di alimenta disposti ex testamento, in particolare, è giuntatestimonianza diretta attraverso un noto documento epigrafico,contenente le ultime volontà di un console romano di età traia-nea, da alcuni identificato con Publius Dasumius Tuscus, da altricon Cnaeus Domitius Tullus, e da altri ancora con Lucius Lici-nius Sura, in cui, dopo le clausole di istituzione di erede e diexheredatio, segue una serie lunghissima di disposizioni, tra lequali, secondo la più accredita ricostruzione proposta in dottrina,[ipsi curatores elegerint] alimenta omnia computa[ri et reditusdistribui uolo sic]19. Il testatore impartisce una disposizione ri-guardante ‘tutti gli alimenti’, espressione che potrebbe riferirsial calcolo del loro costo complessivo per i diversi soggetti pre-visti come beneficiari20; ma non può escludersi altro significato,cioè che gli alimenta omnia ricomprendano invece ‘tutte’ le di-verse fattispecie del genus ‘alimenta’, che vedremo discussedalla giurisprudenza.

Purtroppo la sola frase superstite – ‘alimenta omniacomputa[ri]’ – benché sensatamente integrata come sopra tra-scritto, sconsiglia di addentrarsi in ulteriori ipotesi sulla ‘gene-ralità’ (omnia) degli alimenta, che in quel testamento si vuolesiano calcolati.

Oggetto, consistenza e varietà materiale degli alimenta sonoin parte desumibili da un frammento di Giavoleno, giurista attivoproprio sotto il principato traianeo, in cui quegli, trattando del le-gato di alimenti, chiarisce cosa debba esservi ricompreso:

ROSSELLA LAURENDI

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CIL VI 10229 = ILS 8379a = FIRA III, 48. Seguo la più recente edizione di19

M.P. PAVESE, Testamentum P. Dasumii Tusci nobilis viri (?), in Revisione ed in-tegrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA). Studi preparatori. II.Auctores – Negotia, a cura di G. PURPURA, Torino 2012, pp. 153-164, cui rimandoanche per l’aggiornamento bibliografico e la questione dell’identificazione deltestatore.

Ciò potrebbe essere giustificato dal testo così integrato: [ipsi curatores ele-20

gerint] alimenta omnia computa[ri et reditus distribui uolo sic | enim effectum iriexist]imo ut ab uno omnia percip[iant omnes —- ]. Vedi nt. precedente.

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D. 34.1.6 (Iauolen. 2 ex Cassio): Legatis alimentis cibaria et uesti-tus et habitatio debebitur, quia sine his ali corpus non potest: ceteraquae ad disciplinam pertinent legato non continentur.

‘Cibaria’, ‘uestitus’ e ‘habitatio’ sono elementi essenzialisenza i quali il corpo non può essere alimentato (ali) per soprav-vivere e pertengono ai legati alimentari; il corpo, invece, può co-munque fare a meno di tutti gli altri beni (cetera), consistentinella ‘disciplina’, cioè l’istruzione e l’insegnamento scolasticoimpartito ai ragazzi – discip(u)lina da discipulus21 – elementieventuali che, per tale motivo, non sono considerati inerenti allegato alimentare (legato non continentur). L’estensione degli‘alimenta’, da parte di Giavoleno, all’habitatio appare tuttaviaisolata, mentre non lo è quella ai beni essenziali al mantenimentodel corpo, dunque anche al cibo e al vestiario22, la cui previsioneè maggioritaria nella giurisprudenza23.

ALIMENTA ED EVERGETISMO PRIVATO

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Cfr. H.E. DIRKSEN, s.v. Disciplina, in Manuale latinitatis fontium civilis21

Romanorum, Berolini 1837, p. 290 s.Non mi sento di condividere l’opinione di D.A. CENTOLA, A proposito del22

contenuto dell’obbligazione alimentare, «SDHI» LXXII (2006), p. 180, secondocui cibo, vestiario e abitazione sarebbero ricomprese negli alimenta in D. 34.1.16.2 (Scaeu. 18 digest.): Basilice libertae decem dedit, quam apud Epictetum etCallistum libertos esse uoluit, ut, cum fuerit Basilice annorum uiginti quinque,cum usuris quincuncibus restituerentur ita, ut ex usuris aleretur, prout aetatemampliauerit: quaesitum est, an ex alio capite, quo generaliter libertis libertabu-sque cibaria et uestiaria et habitationem reliquit, etiam Basilice deberentur. Re-spondit secundum ea quae proponerentur non deberi, nisi hoc quoque ei datumprobaretur. Claudius: quia destinauerat alimentis eius usuras pecuniae, quas spe-cialiter ei praelegauerat. Nel passo gli alimenta derivanti da usurae sembranodistinti da cibaria, uestiaria et habitatio, conferiti con diverso legato. D’altrondeCervidio Scevola in altri passi (D. 34.1.13.1 e D. 34.1.16 pr.) distingue alimentada uestiaria, come lo stesso Centola non manca di segnalare (p. 181 nt. 58).

Oltre allo stesso Scevola, D. 34.1.20.1 (Scaeu. 3 resp.): Item cum alimenta23

libertis utriusque sexus reliquerit a re publica et ex praediis, quae ei legauit, dariuoluisset, quaero, Stichi contubernali et liberis utrum ab herede instituto an a republica diaria et uestiaria, quae uiuus dabat, praestari deberent. Respondit possebenigna uoluntatis interpretatione dici his quoque a re publica praestanda; ancheD. 34.1.12 (Paul. 14 resp.): Lucius Titius libertis suis cibaria et uestiaria annua