La vecchia prassi sulla conservazione elettronica è ancora valida?
-
Upload
docflow-italia -
Category
Documents
-
view
226 -
download
3
description
Transcript of La vecchia prassi sulla conservazione elettronica è ancora valida?
DocFlow Italia Spa | Centro Direzionale Milanofiori Strada 4 Palazzo Q8 – 20089 Rozzano MILANO
Tel 02 57503366 Fax 02 57503369 [email protected] www.docflow.com
La vecchia prassi sulla conservazione elettronica è ancora valida?
Sono ancora valide le circolari, le risoluzioni e in genere tutti i documenti di prassi emanati in
riferimento al precedente D.M. del 23 gennaio 2014, ora abrogato dal D.M. 17 giugno 2014
“Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro
riproduzione su diversi tipi di supporto”?
Per capire se dovevamo ancora basarci sui pronunciamenti precedenti, come sostenuto da
molti attori presenti sulla scena, abbiamo proposto, insieme a un nostro cliente, un interpello
per risolvere i dubbi interpretativi, nello specifico i quesiti seguenti.
1. E’ necessario istituire sezionali appositi per gestire fatture
elettroniche e analogiche?
2. L’integrazione delle fatture è possibile con documenti
integrativi distinti dalle fatture stesse, anche nei casi non previsti
dalle precedenti indicazioni dell’Agenzia?
3. E’ possibile conservare le fatture, in ordine non
cronologico, purché registrate in tale ordine?
1. E’ NECESSARIO ISTITUIRE SEZIONALI APPOSITI PER GESTIRE FATTURE ELETTRONICHE E ANALOGICHE?
La risposta dell’Agenzia delle Entrate è stata molto precisa e circostanziata, si riporta un passo
del documento:
Con particolare riferimento alla conservazione digitale dei documenti, non è più
richiesta una specifica modalità per ciascuna tipologia di documento, né che la
memorizzazione avvenga assicurando l'ordine cronologico e senza soluzione di
continuità per periodi d'imposta.
E più oltre:
Così, ad esempio, alla fattura numero 1 analogica, possono succedere le numero 2 e 3
elettroniche, la numero 4 analogica e così via, senza necessità di ricorrere a separati
registri sezionali […]
Nel documento, si afferma inoltre che sono prescritte unicamente il rispetto del codice civile,
del CAD, delle relative regole tecniche, delle altre norme tributarie riguardanti la corretta
tenuta della contabilità e la garanzia delle funzioni di ricerca e estrazione delle informazioni
dagli archivi.
Tutto ciò significa che posso scegliere quali e quanti documenti conservare in qualunque
momento (comunque entro tre mesi dal termine della presentazione per la dichiarazione dei
redditi), salvo l’obbligo di conservare in modalità elettronica i documenti informatici.
”
D
J
F
D
F
D
S
S
D
S
D
S
LA VECCHIA PRASSI SULLA CONSERVAZIONE ELETTRONICA E’ ANCORA VALIDA?
MA
GG
IO 2
01
6
Interessante risposta dell’Agenzie delle Entrate a quesiti sulla conservazione elettronica
Alessandro De Pasquale - Legal Compliance DocFlow
DocFlow Italia Spa | Centro Direzionale Milanofiori Strada 4 Palazzo Q8 – 20089 Rozzano MILANO
Tel 02 57503366 Fax 02 57503369 [email protected] www.docflow.com
La vecchia prassi sulla conservazione elettronica è ancora valida?
Interessante r isposta dell’Agenzie delle Entrate a quesiti sulla conservazione elettronica
dei documenti che ammette la possibi l i tà di non tenere sezionali separati per fatture
analogiche e elettroniche, che consente la conservazione anche in o rdine non
cronologico, permette la distruzione degli originali cartacei prima del completamento
del processo di conservazione e estende la possibi l i tà di integrare le fatture conservate
elettronicamente mediante documenti accessori .
2. L’INTEGRAZIONE DELLE FATTURE E’ POSSIBILE CON DOCUMENTI INTEGRATIVI DISTINTI DALLE
FATTURE STESSE, ANCHE NEI CASI NON PREVISTI DALLE PRECEDENTI INDICAZIONI
DELL’AGENZIA?
L’Agenzia accoglie anche in questo caso la tesi DocFlow e afferma che è possibile la
formazione di un documento integrativo contenente i supplementi al documento originale e
che riporti gli estremi del documento riferito (almeno data della fattura e numero attribuito dal
ricevente).
Questa indicazione apre a considerazioni interessanti perché prevede l’integrazione solo in
seguito alla registrazione, cosa peraltro comunque necessaria in alcuni casi specifici in cui si
richiede di fare annotazioni distinte per i registri IVA acquisti e IVA vendite.
3. E’ POSSIBILE INOLTRE CONSERVARE LE FATTURE IN ORDINE CRONOLOGICO, PURCHE’
REGISTRATE IN TELE ORDINE?
La risposta al punto 3 è andata ancora oltre, l’Agenzie delle Entrate afferma:
[…] si osserva che il D.P.C.M. 3 dicembre 2013 - recante le Regole tecniche in materia
di sistema di conservazione ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo n. 82 del 2005 – non prescrive un ordine cronologico nella
predisposizione dei pacchetti di versamento e di archiviazione[…]
E inoltre:
Si conferma, pertanto, che nell'ambito del processo di conservazione i pacchetti di
versamento possono anche non essere in ordine cronologico, a condizione che sia
rispettata la cronologia delle registrazioni e che l'intero processo sia ultimato entro il
predetto termine di legge.
Un’ultima chicca del documento è la seguente affermazione:
La distruzione dei documenti analogici, peraltro, è ammessa anche prima del
perfezionamento del processo di conservazione, a condizione che ne venga realizzata
una copia per immagine ai sensi dell'articolo 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014. Tale
copia, infatti, sostituisce a tutti gli effetti di legge l'originale analogico che, se è originale
"non unico" - come ad esempio le fatture - può essere a quel punto distrutto senza
l'intervento obbligatorio di un pubblico ufficiale.
In pratica quando si prepara il pacchetto di versamento (o per sicurezza quando viene
accettato) si possono già eliminare le copie cartacee.
Per maggiori informazioni: www.docflow.com