LA TUTELA DEL PATRIMONIO IN ITALIA · La tutela del patrimonio in Italia 4 DOMANDE GENERALI 1....

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LA TUTELA DEL PATRIMONIO IN ITALIA Q&A Nicola Canessa Marzo 2018

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La tutela del patrimonio in Italia 1

LA TUTELA DEL PATRIMONIO IN ITALIA

Q&A

Nicola Canessa

Marzo 2018

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SOMMARIO

DOMANDE GENERALI .............................................................4 1. Quali sono gli strumenti giuridici in Italia per attuare il trasferimento

del patrimonio familiare agli eredi? ............................................................ 4 2. È valido un accordo tra vivi tra, ad esempio, genitori e figli per la

suddivisione del patrimonio familiare?...................................................... 4 3. È un momento favorevole in Italia per considerare il trasferimento

agli eredi del proprio patrimonio? .............................................................. 4

SUCCESSIONE .............................................................................4 4. Quando si applica il diritto italiano in caso di successione? .................. 4 5. Come si devolve l’eredità in caso di morte? ............................................. 4 6. Cosa succede se il defunto non ha fatto testamento? ............................. 4 7. Cosa succede se il defunto ha fatto testamento? ..................................... 5 8. Che forma può avere il testamento? .......................................................... 5 9. Che cos’è il diritto di legittima? .................................................................. 5 10. Può il genitore diseredare uno o più figli o la moglie? ........................... 6 11. Quali diritti ha il coniuge del defunto? ...................................................... 6 12. Quali sono gli aspetti fiscali della successione? ....................................... 6

DONAZIONE ...............................................................................7 13. Quali sono le caratteristiche della donazione? ......................................... 7 14. Il genitore può continuare a godere delle rendite degli immobili e/o

dei dividendi delle partecipazioni, anche dopo la donazione ai figli degli immobili e/o delle partecipazioni? ................................................... 8

15. Qual è l’imposizione fiscale della donazione? .......................................... 8

PATTI DI FAMIGLIA ...................................................................8 16. Quali sono le caratteristiche del patto di famiglia?.................................. 8 17. Qual è l’imposizione fiscale del patto di famiglia? .................................. 9

TRUST INTERNI ....................................................................... 10 18. Quali sono le caratteristiche dei c.d. trust interni? ................................. 10 19. Il trust rappresenta una tutela del patrimonio del disponente e dei

beneficiari? ................................................................................................... 11 20. Qual è l’imposizione fiscale dei trust interni? ......................................... 12

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DOMANDE GENERALI

1. Quali sono gli strumenti giuridici in Italia per attuare il trasferimento del patrimonio familiare agli eredi?

I principali strumenti giuridici sono la successione senza testamento, il testamento in vita, la donazione, il patto di famiglia e i c.d. trust interni.

2. È valido un accordo tra vivi tra, ad esempio, genitori e figli per la suddivisione del patrimonio familiare?

No, tale tipo di accordo rientra, in generale, nel divieto dei patti successori, ai sensi dell’art. 458 c.c. ed è quindi nullo; ugualmente nulli sono i patti nei quali le parti dispongono di diritti che potranno spettare da una successione non ancora aperta, ovvero di rinunzia ai medesimi.

L’unica eccezione, ammessa dagli articoli 768 e ss., c.c., è quella del c.d. patto di famiglia (v. Q&A 16).

3. È un momento favorevole in Italia per considerare il trasferimento agli eredi del proprio patrimonio?

Sì, in quanto, come vedremo, l’imposizione fiscale, secondo la normativa vigente, consente il trasferimento a costi contenuti.

SUCCESSIONE

4. Quando si applica il diritto italiano in caso di successione?

Ai sensi del Regolamento UE 650/12, si apre la successione secondo il diritto italiano del soggetto che ha la residenza abituale in Italia, anche se non cittadino italiano (salvo che tale soggetto abbia redatto un testamento e abbia indicato nel testamento la legge della sua cittadinanza come legge regolatrice della successione), nonché del cittadino italiano che abbia redatto un testamento e abbia indicato nel testamento la legge italiana come legge regolatrice della successione.

5. Come si devolve l’eredità in caso di morte? L’eredità si devolve per legge o per testamento. Come già detto, non

sono validi i patti successori.

6. Cosa succede se il defunto non ha fatto testamento? Qualora il defunto non abbia fatto testamento, l’eredità si devolve

dapprima al coniuge e ai discendenti e, in assenza di questi, agli

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ascendenti, ai collaterali e agli parenti secondo un ordine e con una ripartizione di quote stabilite dal codice civile.

7. Cosa succede se il defunto ha fatto testamento? Attraverso il testamento, il testatore può disporre della sua eredità come

meglio crede, nel rispetto del diritto di legittima (v. Q&A 9). Poiché il calcolo della quota di legittima deve avvenire al momento della apertura della successione e al momento della redazione del testamento la determinazione della quota di legittima non può essere certa, può succedere che il testatore disponga dei suoi beni per testamento in violazione del diritto di legittima. In tal caso il testamento non è nullo (anche se vi è stata una violazione consapevole) ma i legittimari lesi in tutto o in parte dalle disposizioni testamentarie possono agire con l’azione di riduzione per chiedere la reintegra della loro quota di legittima (v. Q&A 9).

8. Che forma può avere il testamento? Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo e il

testamento per atto di notaio, che, a sua volta si distingue in pubblico e segreto.

Il testamento olografo è valido se scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore.

Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni, salvo la presenza necessaria di quattro testimoni qualora il testatore sia muto, sordo sordomuto e sia incapace di leggere.

Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo e consegnato in presenza di due testimoni al notaio, che redige l’atto di ricevimento e lo sottoscrive con il testatore e i testimoni.

9. Che cos’è il diritto di legittima? E’ la riserva di una quota di eredità che spetta ai figli, al coniuge e agli

ascendenti del defunto. Qualora uno di tali soggetti riceva una parte di eredità che sia inferiore alla quota di riserva (legittima) a lui spettante, può iniziare un’azione (azione di riduzione) nei confronti degli altri eredi per chiedere la reintegrazione della sua quota di legittima. Tale quota varia a seconda che uno di tali soggetti concorra o meno (ad esempio per la morte di uno di questi) alla eredità. La determinazione della quota avviene al momento della apertura della successione (data della morte del soggetto della cui eredità si tratta) tenendo conto del patrimonio ereditario esistente (relictum) e di quanto in vita il de cuius ha donato in vita a uno o più legittimari (donatum).

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10. Può il genitore diseredare uno o più figli o la moglie? No, in Italia non è ammesso. Pertanto non possono essere esclusi a priori

dalla eredità (quantomeno dalla quota di legittima). Tuttavia, qualora uno di tali soggetti abbia compiuto fatti che costituiscano attentato alla personalità fisica o morale del de cuius o alla sua libertà di fare testamento possono essere dichiarati indegni con sentenza passata in giudicato e, da quel momento, perdono i diritti successori verso il de cuius.

11. Quali diritti ha il coniuge del defunto? I presupposti di chiamata alla successione del coniuge superstite sono: a)

l’aver contratto un valido matrimonio e b) non avere divorziato prima della morte del coniuge defunto. In tal caso il coniuge superstite, oltre al diritto di legittima, ha per legge il diritto di abitazione sulla casa familiare e di uso dei mobili che la corredano. La separazione personale dei coniugi non comporta la perdita dei diritti successori.

12. Quali sono gli aspetti fiscali della successione? La denuncia di successione deve essere presentata entro un anno dalla

data di apertura della successione presso il competente ufficio del luogo di residenza della persona scomparsa.

L’imposta è determinata dall’applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario: a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, Euro 1.000.000: 4 per cento; b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché’ degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento, con “franchigia” per ogni beneficiario di Euro 100.000; c) a favore di altri soggetti: 8 per cento.

Per i soggetti portatori di handicap la “franchigia” di cui sopra è di Euro 1.500.000, indipendentemente dal rapporto di coniugio o di parentela.

Per quanto riguarda i beni immobili, è prevista altresì l’imposta di trascrizione (2%) e catastale (1%) sul valore dei beni immobili trasferiti.

Il valore dei diversi beni che possono essere oggetto di successione è così determinato: i) per gli immobili, il valore catastale; ii) per le partecipazioni, il valore del patrimonio netto; iii) per le opere d’arte denunciate in successione, il valore secondo perizia (qualora le opere d’arte non siano elencate nella dichiarazione di successione e siano ubicate presso uno o più immobili caduti in successione, il valore di tali opere è ricompreso nell’importo comunque dovuto, par al 10% del valore globale dei beni caduti in successione, come presunzione di

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appartenenza al de cuius di mobili, arredi, opere d’arte e gioielli) ; iv) per il denaro e investimenti finanziari, euro per euro.

L’imposta di successione non si applica in caso di eredità o legato a favore di discendenti avente ad oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e azioni. Nel caso di società di capitali o cooperative o di mutua assicurazioni aventi sede in Italia, il beneficio spetta limitatamente alla partecipazione mediante la quale si acquisisce o si integra il controllo della società, a condizione che i beneficiari proseguano l’esercizio dell’attività di impresa e/o detengano il controllo della stessa per un periodo di almeno 5 anni.

Sono esenti da imposta di successione i beni culturali sottoposti a vincolo culturale, quali indicati dal vigente Codice dei Beni Culturali, anteriormente all’apertura della successione, a condizione che siano stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione.

Sono esclusi dal pagamento di imposte di successione i trasferimenti di beni siti non in Italia di proprietà di soggetto residente non in Italia.

DONAZIONE

13. Quali sono le caratteristiche della donazione? La donazione è un contratto mediante il quale una persona (donante)

trasferisce per spirito di liberalità (animus donandi) un proprio bene, diritto o denaro ad altra persona (donatario).

La donazione deve essere perfezionata con atto pubblico (avanti a notaio) alla presenza di due testimoni, a pena di nullità, salvo che si tratti della c.d. “donazione di modico valore”, ossia di un bene, un diritto o di una somma che sia da considerare di valore modico rispetto al patrimonio del donante.

La donazione ha effetto nel momento in cui il donatario accetta la donazione; il donante può revocare la donazione soltanto nel caso di ingratitudine del donatario (definita dall’art. 801 c.c.) oppure per sopravvenienza di figli (quando al momento della donazione il donante non aveva o ignorava di avere figli discendenti).

La domanda di revocazione per causa di ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l’anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione; la domanda di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell’ultimo figlio nato nel matrimonio ovvero dell’avvenuto riconoscimento se nato fuori dal matrimonio.

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Il valore del bene donato verrà riconsiderato e aggiornato al momento dell’apertura della successione del donante, ai fini del calcolo della legittima.

14. Il genitore può continuare a godere delle rendite degli immobili e/o dei dividendi delle partecipazioni, anche dopo la donazione ai figli degli immobili e/o delle partecipazioni?

Sì, qualora in caso di donazione o di istituzione di un trust interno (v. Q&A 18), il genitore si riservi l’usufrutto sugli immobili e/o sulle partecipazioni trasferite; nel caso delle partecipazioni il diritto di usufrutto consente all’usufruttuario di conservare il diritto di voto nelle delibere assembleari, salvo patto contrario.

15. Qual è l’imposizione fiscale della donazione? Ai fini fiscali, la donazione è alquanto attraente in questo particolare

momento storico in Italia; in effetti, l’imposta è determinata dall’applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario: a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, Euro 1.000.000: 4 per cento; b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché’ degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento, con “franchigia” per ogni beneficiario di Euro 100.000; c) a favore di altri soggetti: 8 per cento.

Per i soggetti portatori di handicap la “franchigia” di cui sopra è di Euro 1.500.000, indipendentemente dal rapporto di coniugio o di parentela.

Per quanto riguarda i beni immobili, è prevista altresì l’imposta di trascrizione (2%) e catastale (1%) sul valore dei beni immobili trasferiti.

Il valore dei diversi beni che possono essere oggetto di donazione è così determinato: i) per gli immobili, il valore catastale; ii) per le partecipazioni, il valore del patrimonio netto; iii) per le opere d’arte, il valore secondo perizia; iv) per il denaro e investimenti finanziari, euro per euro.

PATTI DI FAMIGLIA

16. Quali sono le caratteristiche del patto di famiglia? Il Patto di Famiglia è stato introdotto nel nostro ordinamento con la L.

55/2006, al fine di conciliare il diritto dei legittimari con l’esigenza

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dell’imprenditore che intende garantire alla propria azienda (o alla propria partecipazione societaria) una successione non aleatoria a favore di uno o più propri discendenti, prevedendo da una parte la liceità di accordi in tal senso, dall’altra la predisposizione di strumenti di tutela dei legittimari che siano esclusi dalla proprietà dell’azienda stessa.

E’ il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, a uno o più discendenti, senza incorrere nel citato divieto dei patti successori, di cui all’art. 458 c.c..

A pena di nullità, il contratto deve essere redatto per atto pubblico e ad esso devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari (v. Q&A 9) ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore.

Tale presenza è condizione di validità del patto e ha lo scopo di evitare, un domani, richieste giudiziarie di eredi lesi o pretermessi nel loro diritto di legittima e, conseguentemente, una revisione del contenuto degli accordi.

La previsione normativa è invece chiara nell’individuare i beneficiari delle attribuzioni dell’imprenditore, che sono i suoi discendenti (c.d. assegnatari) ma non i suoi fratelli o il coniuge; l’assegnatario o gli assegnatari devono corrispondere ai non assegnatari beni o denari di un importo tale che soddisfi la loro rispettiva quota di legittima, salvo che questi non vi rinuncino in sede di stipula del patto.

Entro un anno dalla redazione del patto, i partecipanti possono impugnare il patto al fine di richiederne l’annullamento qualora il consenso sia stato viziato da errore, dolo o violenza.

Qualora alla apertura della successione vi siano il coniuge o altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto, questi potranno chiedere ai beneficiari del contratto il pagamento delle somme equivalenti alle loro rispettive quote di legittima.

17. Qual è l’imposizione fiscale del patto di famiglia? Non è soggetto ad imposta di donazione il trasferimento della

partecipazione mediante la quale si acquisisce o si integra il controllo della società, a condizione che i beneficiari proseguano l’esercizio dell’attività di impresa e/o detengano il controllo della stessa per un periodo di almeno 5 anni.

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TRUST INTERNI

18. Quali sono le caratteristiche dei c.d. trust interni? Il trust c.d. “interno” è uno strumento istituito secondo le disposizioni

della Convenzione dell’Aja del 1.7.1985, ratificata dalla Repubblica italiana con legge 16.10.1989 n. 364, entrata in vigore il 1.1.1992 (la “Convenzione”); ai fini della Convenzione, per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato.

Tale istituto ha trovato in Italia, soprattutto negli ultimi anni, un consenso sempre maggiore e si sia identificato come uno strumento utile a perseguire vari scopi che gli strumenti tradizionalmente utilizzati nel nostro sistema giuridico si sono sovente rivelati inidonei a raggiungere.

Utilizzando il trust di natura successoria, il disponente può definire immediatamente il programma successorio, potendo decidere nel corso della durata del trust l’attribuzione dei beni ad uno o all’altro beneficiario, anche in considerazione delle esigenze che di volta in volta vengono a crearsi, ma godendo nel contempo dei benefici fiscali che la legge italiana ora prevede (ad esempio, in caso di figli minori o comunque giovani, può riservarsi di decidere a quale dei figli andrà l’impresa di famiglia, attribuendo agli altri eredi altri beni di famiglia).

I trusts presentano le seguenti peculiari caratteristiche:

– la segregazione, intendendosi in tal modo la fattispecie di appartenenza che non consente alle vicende generali di un soggetto, né in vita né in conseguenza della sua morte, di riflettersi sui beni “oggetto di segregazione” e sul suo rapporto con tali beni: ciò costituisce un effetto naturale e imprescindibile di qualsiasi trust;

– la fiducia-affidamento in un soggetto (il trustee), che permette che lo stesso gestisca, amministri e incrementi correttamente i beni in trust:

– lo scopo per cui lo stesso trust è stato istituito, che deve essere meritevole di tutela ex art. 1322 c.c. e che rappresenta in sostanza il punto di riferimento per il trustee nello svolgimento della sua funzione e per l’autorità giudiziaria, eventualmente chiamata a dirimere problematiche o controversie ad esso relative, nella valutazione dello strumento trust in generale.

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Va infine sottolineato che le obbligazioni del trustee, di natura fiduciaria, sono dirette verso i beneficiari o, meglio, verso lo scopo definito in ciascun atto di istituzione di trust.

Questo comporta che il trustee:

– non debba porsi in una sostanziale posizione di conflitto di interessi con i beni in trust,

– non debba trarre vantaggi, diretti o indiretti, dal trust,

– debba mantenere una condotta di buona fede,

– non possa confondere i propri beni con quelli in trust,

– debba sempre rappresentare ai terzi la propria qualità di trustee,

– debba tenere un accurato rendiconto di tutte le sue attività.

Per quanto riguarda la legge regolatrice del trust, occorre distinguere tra negozio istitutivo e negozio di trasferimento del trust; nel primo caso, l’art. 6 della Convenzione dispone che “il trust è regolato dalla legge scelta dal costituente”, scelta che può essere espressa o risultare dalle disposizioni dell’atto istitutivo, e deve essere rivolta alla legge di uno Stato straniero che riconosce i trusts nell’ambito del proprio ordinamento.

Come per il testamento, le attribuzioni dei beni in un trust che ledano in tutto in parte la quota di legittima sono valide ma soggette alla azione di riduzione da parte dei legittimari.

19. Il trust rappresenta una tutela del patrimonio del disponente e dei beneficiari?

Sì, grazie al fatto che i beni in trust sono segregati dal patrimonio del disponente, dei beneficiari e del trustee (e pertanto non possono essere aggrediti dai rispettivi creditori di tali soggetti), alle seguenti condizioni:

a) il disponente deve trasferire i beni in trust in assenza di azioni esecutive o di procedure concorsuali a suo carico; in presenza di tali circostanze, l’attribuzione dei beni in trust è soggetto, entro cinque anni dalla data di attribuzione, ad una possibile azione revocatoria da parte di tali creditori, mediante la quale viene dichiarata l’inefficacia delle attribuzioni dei beni in trust;

b) il trustee deve sempre dichiarare la sua qualità di trustee nell’ambito del suo incarico; in tal caso i beni in trust non possono essere oggetto di esecuzione da parte di eventuali suoi creditori, non sono oggetto di sua successione né di separazione del coniuge (in caso di trustee persona fisica);

c) quanto ai beneficiari, se essi non sono nominativamente determinati o sotto condizione, non hanno alcun diritto immediato sul trust e

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quindi i loro creditori non possono agire sui loro diritti; in ogni caso, l’atto istitutivo di trust contiene la c.d. protective clause (prevista da molte leggi sul trust, ad esempio Jersey, art. 35), secondo cui il trustee può riservarsi di attribuire ai beneficiari beni, denari o diritti costituenti il fondo in trust, qualora detti beneficiari siano in quel momento soggetti a procedure concorsuali o ad azioni esecutive.

20. Qual è l’imposizione fiscale dei trust interni? L’atto istitutivo del trust, esaurendosi nella delineazione del programma

di attribuzioni da parte del disponente e non concretandosi in un vero e proprio atto dispositivo di beni, è assimilabile ad un atto non avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

Tale atto, pertanto, se redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, sarà assoggettato ad imposta di registro in misura fissa di Euro 200,00.

L’atto di apporto dei beni in trust, è considerato in linea di principio come un negozio a titolo gratuito ed è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni; pertanto, si richiamano le disposizioni richiamate al Q&A 15 in tema di donazione (anche per quanto riguarda le “franchigie”), considerando per la determinazione dell’aliquota il rapporto esistente tra il disponente e i singoli beneficiari.

Come nel caso del patto di famiglia, non è soggetto ad imposta di donazione il trasferimento della partecipazione al trust mediante la quale si acquisisce o si integra il controllo della società, a condizione che il trustee prosegua l’esercizio dell’attività di impresa e/o detenga il controllo della stessa per un periodo di almeno 5 anni.

Al termine del trust, la devoluzione ai beneficiari finali dei beni vincolati in trust non realizza, ai fini dell’imposta sulle donazioni, un presupposto impositivo ulteriore.

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