LA TARGA AMMINISTRATORE È DIVENTATA OBBLIGATORIA · L’impianto idrico è di proprietà comune,...

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Cosa dice la Legge 11 dicembre 2012, n. 220, art. 9:Art. 9 - “Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibileanche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti,anche telefonici, dell’amministratore. In mancanza dell’amministratore, sul luogodi accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, èaffissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della personache svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore”.

LA TARGA “FURBA“

• È costituita da un pannello di fondo in Forex ignifugo da 2 mm e da un pan-nello frontale di Plexiglass colato da 3 mm. Può essere applicata all’esterno,resiste alle intemperie, praticamente eterna. Antivandali in quanto rilucidabile.Misure consigliate base cm 21 x altezza cm 15.• Scoraggia i furti in quanto sul pannello frontale c’è un adesivo stampato aspecchio dall’interno recante l’indirizzo personalizzato del Condominio.• Resta del condominio anche in caso di avvicendamento di amministratoriin quanto i dati anagrafici dell’Amministratore sono stampati su una scheda inPVC adesivo del tipo “attacca e stacca” per una facile rimozione e sostituzionenel caso di cambio di indirizzo o variazioni anagrafiche dell’Amministratore.

PER GLI ABBONATI DI ITALIA CASAla qualifica di “amministratore costantemente aggiornato”.

Due fori mediani la assemblano saldamente e la assicurano

al muro con i relativi coprifori che completano l’estetica

LA TARGA AMMINISTRATORE È DIVENTATA OBBLIGATORIA

© Copyright Edicon s.r.l.s., Torino - 2017

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Stampa: I.T.S. - Cavaglià (BI)

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Acqua in condominio: ripartizione spese e responsabilità dell’amministratore(avv. Gian Vincenzo Tortorici - avv. Chiara Magnani) ..................................................................................

Contatori d’acqua e obbligo di installazione: il caso della Regione Piemonte(Luca Mecca) .................................................................................................................................................

Acqua: dopo la sentenza del Cds è ancora scontro sul metodo tariffario(Autorità per l’Energia - Forum dei Movimenti per l’Acqua) ........................................................................

Inquinamento e dispersione: i problemi della rete idrica italiana(Federconsumatori) .......................................................................................................................................

Alleanza dell’acqua: on line le reti idriche di 550 comuni della Lombardia(Gruppo Cap) ................................................................................................................................................

Rbcr: il sistema che riutilizza i tappi di plastica per depurare le acque reflue prodotte in casa(Eco-Sistemi) ..................................................................................................................................................

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SOMMARIOSOMMARIO

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Editore: Edicon s.r.l.s. – Via O. Vigliani, 51 – 10135 TorinoTel. 011/6523611 – Fax 011/6523690 – E-mail: [email protected]

Direttore responsabile: Gianluca Palladino

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il raggiungimento di performance elevatissime a discapito della semplicità di gestione di queste nuove tecnologie,che sono sì sempre più performanti, ma applicabili solo alla grande depurazione, dove i costi di gestione e delnecessario personale qualificato possono essere suddivisi tra migliaia di utenti. Dove invece non è possibilecentralizzare, rimangono solo i processi ideati all’inizio del ‘900, come le fosse Imhoff.“Questo è lo spazio di azione di Eco-Sistemi - conclude Savini -. Grazie al progetto Neptune e a un gruppo

di ricerca internazionale più ampio, avremo lapossibilità di dimostrare in maniera inconfutabilel’efficienza del nostro sistema”.Il progetto si definisce “circular” poiché tonnel-

late di plastica prima destinate ai rifiuti possonoessere riutilizzate per il nobile scopo di purificarele acque e restituirle pulite all’ambiente, secondole normative vigenti del settore. Il sistema è com-patto, modulare, a basso consumo di energia ed emissioni di CO2. Tutto è stato studiato se-condo i canoni di sostenibilità e basso impattoambientale, senza rinunciare alle elevate perfor-mance depurative e l’azienda sta investendo tuttele proprie risorse in ricerca e sviluppo per mi-gliorare sempre più il prodotto in questi termini.Italia e Romania, partner del progetto, sono

entrambe e per motivi differenti “pecore nere” della depurazione in Europa. L’Italia è stata condannata dallacorte di giustizia Europea per mancato adeguamento dei propri impianti di depurazione agli standard di qualitàrichiesti, e in Romania più del 50% del territorio non possiede connessioni fognarie. Ora però non ci sono piùscuse: il progetto di Eco-Sistemi potrebbe essere la soluzione definitva.

LL’impianto idrico è di proprietà comune, salvo prova contraria ex art. 1117 c.c., dal punto di innesto dellaconduttura comunale, o comunque dell’ente erogatore dell’acqua potabile, alle singole diramazioni di ogni

unità immobiliare di proprietà esclusiva. Sovente, ai fini del calcolo del consumo dell’acqua e quindi della ripar-tizione delle relative spese a ciascun condomino, tali diramazioni sono individuate tramite un sub-contatoreindividuale.Sono altresì di proprietà comune la cabina idrica contenente le cassette di distribuzione e il serbatoio per

l’acqua diretta, nonché l’autoclave che consente l’utilizzazione costante dell’impianto idrico condominiale, anchein periodi di minor gettito d’acqua da parte dell’ente erogatore, e il dolcificatore dell’acqua; queste apparec-chiature devono corrispondere alle prescrizioni dettate dal d. m. 7 febbraio 2012, n. 25, per la maggior garanziadella salubrità della stessa allorché venga utilizzata anche per il consumo umano, per esempio per dissetarsi,come sempre avviene.È opportuno quindi centralizzare le relative apparecchiature per il trattamento dell’acqua e, in particolar

modo, il filtro, l’addolcitore e l’impianto di dosaggio.

SALUBRITÀ DELL’ACQUALa salubrità dell’acqua potabile è sempre stata una questione di interesse sociale della collettività, e quindi

il legislatore si è preoccupato di sanzionare sotto diversi profili chi, a qualunque titolo o causa, la inquinasse.Si deve infatti ricordare che già la legge 10 maggio 1976, n. 319, sostituita dal d. lgs. 11 maggio 1999, n. 152,e successivamente dal d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per la tutela delle acque, disponeva sanzioni a carico deltrasgressore che inquinava le falde acquifere e dei corsi di acqua con scarichi non autorizzati; si tratta, quindi,di verificare l’attestazione di conformità di tubazioni e sistemi di accumulo, di serbatoi, di valvole, rubinetti,pompe, rivestimenti, e così via.

I DEPOSITI D’ACQUASi devono, inoltre, verificare le esatte disposizioni del d. lgs. n. 31/2001, in particolare quelle previste dall’art.

5, per stabilire le competenze operative dell’amministratore di condominio.·Se, poi, si esaminino gli articoli delcodice penale, ma anche di altre leggi ante 1990, questi recitano: “chiunque commetta ...”. A partire dal 1990il legislatore ha incominciato ad individuare espressamente quale sia il soggetto al quale comminare una sanzionepenale relativa ad una violazione di legge. In molte leggi che si sono susseguite nel tempo, infatti, si può rilevareche vi è un esplicito riferimento al proprietario dell’immobile o all’amministratore di condominio, quali adesempio la legge 5 marzo 1990, n. 46 e la legge 9 gennaio 1991, n. 10.

L’ART. 5 D. LGS. 31/2001Nel decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, all’art. 5, come modificato dal d. lgs. 2 febbraio 2002, n. 27, il

legislatore prevede la figura del “gestore” che, per il combinato disposto di più norme, si individua per certonel gestore del servizio idrico integrato e, quindi, nel gestore del servizio idrico pubblico. Pur tuttavia, il secondocomma dell’art. 5, precitato, recita: “Per gli edifici e le strutture in cui l’acqua è fornita al pubblico, il titolare e

ACQUA IN CONDOMINIO: RIPARTIZIONE SPESEE RESPONSABILITÀ DELL’AMMINISTRATORE

Excursus a cura di: avv. Gian Vincenzo TortoriciAppendice a cura di: avv. Chiara Magnani

SSono conosciuti per essere la start-up che “pulisce l’acqua” con i tappi di plastica riutilizzati. Citata da rivistee libri in tutta Europa, Eco-Sistemi dal 2013 realizza una nuova tipologia di macchine per depurare le acque

reflue prodotte da processi industriali e dall’attività domestica. Il nome del depuratore è complicato: RCBR - Rotating Cell Biofilm Reactor - ma la tecnologia in sé è molto

semplice da applicare e gestire. Si tratta di un sistema di reazione biologica, dove i batteri specializzati nella de-molizione degli inquinanti organici presenti nelle acque sporche vengono fatti crescere in forma di biofilm (pel-licola batterica attiva) su tappi di plastica di bottiglia derivati dalla filiera del riuso della plastica.Grazie al supporto dell’incubatore green di Trentino Sviluppo, Progetto Manifattura, e dell’iniziativa Seed

Money FESR, l’azienda ha già costruito una dozzina di impianti applicandoli in diversi contesti, come ai refluidomestici e alla produzione di birra, ma anche a situazioni di depurazione più complesse (produzione latte,frutta, olii esausti di ristorazione, reflui di conceria, percolati di discarica).Dario Savini, amministratore delegato della giovane azienda racconta: “Abbiamo inventato qualcosa di molto

utile per il settore della depurazione, con una forte connotazione di circular economy e sappiamo che la nostrainvenzione funziona e può migliorare il servizio pubblico. I nostri clienti privati hanno avuto modo di vedereall’opera le nostre macchine, con risultati superiori alle attese”.

L’ANALISI DELLA NUOVA TECNOLOGIAPer averne la certezza assoluta, Eco-Sistemi ha deciso di analizzare in dettaglio la tecnologia RCBR tramite

un progetto dimostrativo a livello europeo, grazie all’ottenimento del primo posto (tra gli 86 progetti di inno-vazione presentati) del bando del progetto europeo Neptune - Blue Growth Accelerator, promosso dalParco Tecnologico Padano di Lodi. La finalità sarà quella di analizzare in dettaglio tutti i parametri e dimostrarecome il progetto “circular” sia molto più efficiente dei sistemi tradizionali. “In questo modo - continua Savini - avremo qualche freccia in più al nostro arco per dimostrare, attraverso

una raccolta dati molto significativa e sistematica, i vantaggi della tecnologia per l’acqua, che in Italia è un benesempre più prezioso”. Il progetto dimostrativo ha preso il via il 1 luglio 2017 e verrà realizzato in collaborazionecon l’azienda di depurazione Ecotrust di Cluji Napoca (Romania). Un reattore RCBR tester verrà installato sureflui domestici e in particolare verrà studiato come utilizzare il nuovo processo per migliorare la qualità delladepurazione effettuata da sistemi ormai antiquati e inefficienti di trattamento, quali le fosse settiche o fosse Im-hoff, ancora ampiamente utilizzati in tutta Europa per depurare le acque reflue urbane di tutte le piccole co-munità che, per motivi geografici, non possono essere collegate alle fognature.“Oggi bisogna trovare il modo di combattere la diffidenza di chi realizza servizi di depurazione per il pubblico,

perché è in quest’ambito che RCBR, se applicato a larga scala, potrebbe veramente portare a un miglioramentodella qualità della depurazione dell’ambiente e della vita dei cittadini, qualità che come sappiamo dai giornalinon è sempre garantita a discapito delle risorse primarie del nostro Paese”, commenta ancora Savini.

IL SETTORE DELLA DEPURAZIONEQuello della depurazione è un settore peculiare. Per prima cosa non è necessaria la creazione di un nuovo

bisogno, perché quello di acqua pulita è un bisogno primario. In secondo luogo l’innovazione in questo compartoè monopolio degli uffici tecnici preposti dalle grandi multinazionali dell’acqua. Questo spinge l’innovazione verso

RBCR: IL SISTEMA CHE RIUTILIZZA I TAPPIDI PLASTICA PER DEPURARE LE ACQUE REFLUE

PRODOTTE IN CASAA cura di: Eco-Sistemi

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il responsabile della gestione dell’edificio o della struttura devono assicurare [...]”. Innanzi tutto, si pone un problema linguistico e testuale, considerato che l’interpretazione di una legge deve

essere basata in primis sulle parole italiane utilizzate dal legislatore. Il testo del decreto legislativo n. 31/2001 siriferisce espressamente al titolare del servizio idrico, e pertanto, allorché si riferisce a un soggetto diverso dalgestore del servizio pubblico, deve indicare espressamente, come nell’articolo de quo, “il titolare o il gestore”.Quindi sussiste solo in questa fattispecie una unificazione tra il titolare del servizio e il gestore della fornituradell’acqua, l’Ente Pubblico, solamente però allorché l’acqua è fornita al pubblico.

IL PUBBLICO DEGLI UTENTIOrmai per giurisprudenza consolidata il pubblico è quello che frequenta indistintamente un determinato

locale pubblico, quindi non sono tali i condòmini. La norma, conseguentemente, si applica all’amministratoredi condominio, allorché amministri esclusivamente centri commerciali o immobili nei quali sussistono cinema-tografi, supermercati e via discorrendo, con sale di frequentazione del pubblico, terzo rispetto ai condòmini.Se vi sono, ad esempio, solo alcuni fondi commerciali a piano terra, il problema del “titolare” non riguardal’amministratore, in quanto tali fondi si approvvigionano dell’acqua tramite condutture interne al fondo stesso,quali diramazioni dell’impianto condominiale.

LA PROPRIETÀ DELLE TUBAZIONIMa vi è ancora di più: si possono avere tratti di tubazioni dell’acqua di tre diversi proprietari: la proprietà del

gestore, che arriva fino al contatore di immissione nel condominio; la proprietà condominiale sino ad eventualicontatori individuali, installati per ogni appartamento e, infine, la proprietà esclusiva delle singole tubature daisuddetti contatori.Quindi, in ogni caso, se vi è una responsabilità dell’amministratore questa sussiste esclusivamente per il tratto

di competenza condominiale, a monte e a valle dei tratti precedenti. L’amministratore, non essendo destinatariodi particolari obblighi in forza del decreto legislativo n. 31/2001, deve effettuare saltuariamente un controllodella salubrità dell’acqua, soprattutto allorché, considerata la vetustà dei tubi e il materiale in cui sono stati rea-lizzati (per esempio, il piombo, pure non utilizzato più da tempo), un possibile inquinamento sia prevedibile.Uno screening dei tubi dell’acqua consente di evitare addebiti di colpa, anche se, allorché sia stato rilevato

l’inquinamento, l’acqua, per un qualsiasi motivo, poteva essere giunta già inquinata dall’Ente pubblico.

GLI ASPETTI CONDOMINIALINel caso si rinvenga una qualche anomalia, è necessario che l’amministratore, anche senza il preventivo as-

senso dell’assemblea, considerata l’urgenza di dover intervenire per salvaguardare la salute dei condòmini, ga-rantita anche dalla Costituzione (art. 32), provveda ad eliminare cause della insalubrità dell’acqua.Successivamente può essere disposta una integrale risistemazione o sostituzione dell’impianto con tubazioni

in ferro zincato protetto o in plastica; il polietilene è allo stato il materiale prevalente nel settore considerati isuoi notevoli vantaggi, quali la flessibilità e la duttilità, soprattutto per i tratti interrati. Nel caso in cui non siaagevole sostituire i tubi interni ai muri, si deve provvedere con una alimentazione alternativa.Se, in ogni caso, al punto d’uso dell’acqua, vale a dire al rubinetto interno degli appartamenti o dei fondi, non

si riscontrino i requisiti di potabilità dell’acqua, effettuate le verifiche ut supra indicate, l’amministratore del con-dominio non può essere ritenuto responsabile, a titolo di colpa in sede civile ex art. 2051 c.c. e in sede penaleex art. 40 c.p., non potendo essere dimostrata con certezza che l’acqua insalubre non sia pervenuta già taledall’Ente fornitore, malgrado i controlli che questo e l’ A.S.L. possono aver in precedenza compiuti.

LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE La ripartizione delle spese relative all’impianto idrico è regolata dall’art. 1123 c.c., per cui le relative spese,

nella parte destinata al servizio di tutti i condòmini, sono ripartite in proporzione al valore delle singole proprietàdell’intero condominio; le spese relative all’impianto, nella parte che serve un solo gruppo di condòmini, viene,invece, ripartita solo tra coloro che ne traggono utilità.La ripartizione delle spese nel condominio, deve essere effettuata in base ai criteri legali previsti dall’art. 1123

c.c., a propria volta fondati sul valore delle tabelle millesimali attribuito a ogni unità immobiliare del condominio.L’art. 1123 c.c. citato non è dichiarato inderogabile dall’art. 1138 c.c. e, del resto, lo stesso prevede la possibilitàche una convenzione negoziale disponga una differente ripartizione.

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I VANTAGGI PER GLI UTENTIIn un unico sistema sono disponibili e aggiornate in tempo reale le reti di più gestori. Ai tecnici delle aziende

idriche il servizio permette di consultare e aggiornare le mappe e i dati dei territori da loro gestiti. Attualmenteil sistema ottimizza l’operatività di circa 200 tecnici di Gruppo CAP e 114 di Brianzacque, a cui si aggiungerannopresto i colleghi di Uniacque, Lario Reti Holding e SAL.Ma il WebGIS “Acque di Lombardia” prevede anche livelli di accesso differenti per altre categorie di utenti,

in particolare i Comuni, i professionisti e i cittadini. I cittadini, che di fronte a un cantiere nella propria città si chiedono di cosa si tratti, quando termineranno

i lavori e quanto costino alla comunità, possono trovare queste e molte altre informazioni istantaneamente,accedendo alla sezione dedicata “Cantieri trasparenti”.I professionisti possono invece accedere ai dati relativi alle reti del sottosuolo e alle informazioni delle reti

tecnologiche attraverso un ambiente loro dedicato, grazie al protocollo d’intesa tra Gruppo CAP e l’Ordinedegli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, Ordine degli Ingegneri, Collegio Geometri e GeometriLaureati, Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Milano.Anche i tecnici comunali hanno a disposizione una sezione apposita, dove hanno accesso ai dati delle reti

e delle manutenzioni. Ogni Comune quindi accede al WebGIS con un profilo dedicato e può consultare lacartografia del proprio territorio, il database topografico e i dati delle reti. È possibile consultare tutte le ma-

nutenzioni ordinarie in corso o passate e dialogarecon le aree tecniche del Gruppo direttamente viaweb. Si accorciano così le distanze tra Socio (il Co-mune) e Gestore idrico.Infine, il WebGIS è a disposizione anche di Pre-

fettura e forze di Polizia per l’attività di monitorag-gio dei cantieri, fornendo la possibilità di svolgereattività di screening preventivo. Grazie a un pro-tocollo siglato tra Gruppo CAP e Prefettura di Mi-lano, sottoscritto anche dalla Direzione Territorialedel Lavoro, dalle Associazioni datoriali e dalle Or-ganizzazioni sindacali, è stata realizzata un’interfacciadedicata, destinata a raccogliere tutte le informa-zioni relative ai cantieri e all’intera filiera delle im-prese coinvolte.

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Le spese dell’acqua sono state sempre oggetto di discussione e anche la giurisprudenza non è univoca. Inlinea di massima, qualora tutti gli appartamenti e i fondi commerciali siano sprovvisti di un apposito contatoreper il conteggio del consumo dell’acqua, i relativi costi devono essere ripartiti in base ai valori millesimali, conla conseguenza che è nulla la delibera che li suddivida in relazione al numero di coloro che abitano stabilmentenelle singole unità immobiliari (Cass. civ., Sez. II, 1 agosto 2014, n. 17557) ovvero in parti uguali (Trib. Roma, Sez.V, 30 gennaio 2017, in Leggi d’Italia). Se, viceversa, sussistano i sub-contatori, a questi si deve fare riferimento,verificandone costantemente la corretta regolarità funzionale.

IL QUESITO E IL PARERE LEGALEA dimostrazione di quanto siano frequenti le diatribe inerenti la ripartizione delle spese dell’acqua in condo-

minio, c’è anche il quesito inviato da un amministratore alla rubrica di consulenza legale di Italia Casa e Quo-tidiano del Condominio. Di seguito, una sintesi della vicenda e il parere espresso dall’avvocato ChiaraMagnani, di Parma.

D.“In un condominio che amministro c’è stata una notevole impennata nelle spese di fornitura idrica. Le unità immobiliarisono tutte di dimensioni notevoli (da 180 a 270 mq), abitate da nuclei familiari di proprietari o inquilini, costituiti da 1-3individui, alcuni dei quali, per di più, residenti nello stabile solo nei mesi invernali. Due appartamenti, invece, sono stati dati,recentemente, in affitto (ammobiliati) a studenti (ruotanti) della vicina Università, e sono abitati l’uno da 5/6 persone,l’altro da 7/8 persone. L’impennata nei consumi idrici viene imputata ai consumi di questi giovanotti (docce, wc, lavatrici,ecc.).Finora la ripartizione della spesa idrica era stata fatta in base ai millesimi di proprietà. Di fronte a questa nuova

situazione, ed alle lamentele che mi sono state espresse, come posso intervenire? Salva la ovvia soluzione di procedereall’installazione di contatori individuali, che peraltro comporta un investimento considerevole.

R.Nel caso in cui manchino i contattori destinati alla lettura dei consumi individuali, la ripartizione delle spesedell’acqua va fatta in base all’art. 1123, I comma, e quindi in proporzione al valore millesimale di proprietà.(Trib. Roma 30/1/2017; Cass. 17557/2014). Solo in presenza dei contatori individuali, infatti, si può ripartire laspesa in base al comma n. 2 dell’art. 1123 c.c., che prevede che “se si tratta di cose destinate a servire i con-dòmini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne”.La Cassazione ha ribadito come sia illegittima la delibera assembleare che ponga una maggiore contribuzione

a carico di nuclei famigliari più numerosi, in quanto solo il regolamento contrattuale può prevedere che unaspesa venga ripartita utilizzando come criterio quello della composizione numerica. Ricordo, inoltre, come siaviziata anche la delibera che a maggioranza stabilisca di esonerare dalla spesa dell’acqua le unità rimaste vuotedurante l’anno di gestione.

SSi chiama “Acque di Lombardia” e riunisce in un’unica piattaforma i dati delle reti idriche di più di metà dellaregione. Dopo Brianzacque (Monza), che già da due anni ha stretto un accordo con Gruppo CAP per far

confluire i propri dati in un unico sistema, ora anche Uniacque (Bergamo) aderisce al progetto, mentre entrofine anno si aggiungeranno Lario Reti Holding (Lecco) e SAL (Lodi). Le cinque imprese fanno parte di WaterAlliance: il primo contratto di rete tra aziende pubbliche del servizio idrico, e hanno deciso di lavorare in si-nergia per mettere a disposizione dei propri tecnici, dei Comuni e dei professionisti un unico punto di riferi-mento per le informazioni cartografiche legate al mondo dell’acqua. Innovazione tecnologica e sinergie professionali, quindi, al centro di un esempio concreto di sharing economy:

condivisione delle risorse, dei dati e della conoscenza per garantire l’efficienza dei servizi pubblici. Vantaggianche dal punto di vista tecnico: come spiega Alessandro Russo, presidente di Gruppo CAP e portavoce diWater Alliance, “dalla condivisione delle idee tra esperienze, criticità e territori diversi ma contigui, derivanocrescita e miglioramento per tutti”.

COS’È IL WEBGIS “ACQUE DI LOMBARDIA”Il WebGIS del Gruppo CAP, nato dal connubio tra GIS e Web, è un sistema progettato per divulgare in

modo trasparente ed efficace, attraverso internet, le informazioni aventi una componente geografica, relativealle reti e a tutte le strutture legate al servizio idrico integrato. I dati sono disponibili in remoto per un’utenzavariegata e potenzialmente illimitata. Il progetto, nato nel 2012 come sistema informativo territoriale, èstato sviluppato negli ultimi anni con un percorso mirato e investimenti per quasi un milione di euro. Oggila piattaforma è gestita da un ufficio dedicato composto da 10 persone. Al momento nel sistema confluisconoi dati relativi a oltre 18mila km di rete di acquedotto e fognatura, destinati a raddoppiare entro un paiod’anni.

LE AZIENDE COINVOLTEICome premesso, la piattaforma avviata da Gruppo CAP si estende ad altre 4 aziende di Water Alliance:

Brianzacque, gestore del servizio idrico della provincia di Monza e Brianza, dal 2016; Uniacque (Bergamo),dalla primavera 2017; Lario Reti Holding (Lecco) che già adottava un proprio WebGIS dal 2001 con una strut-tura dedicata, e che da quest’autunno confluirà nel nuovo sistema; infine SAL (Lodi), entro dicembre 2017.Alla fine dell’anno “Acque di Lombardia” gestirà dunque oltre il 50 % del territorio lombardo, per circa 550Comuni.

CARATTERISTICHE DI INNOVAZIONEIOltre all’estensione territoriale, il WebGIS è stato potenziato introducendo alcuni cambiamenti di forte

connotazione tecnologica. Oggi la piattaforma è accessibile anche da mobile per permettere la consultazionee l’interazione con i dati direttamente sul campo, e l’interfaccia utente è stata completamente rivoluzionata.L’accesso è diretto dal dominio https://webgis.acquedilombardia.it (per desktop e tablet) e https://mobile.ac-quedilombardia.it (per smartphone).

ALLEANZA DELL’ACQUA: ON LINE LE RETI IDRICHE DI 550 COMUNI DELLA LOMBARDIA

A cura di: Gruppo Cap

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LL’installazione dei contatori dell’acqua in Piemonte, ed in particolare nel torinese, vede l’assenza di una verae propria norma (o legge) in grado di imporre l’obbligo di installazione dei contatori di sottrazione dell’acqua

all’interno degli alloggi in condominio. E, senza una legge specifica, non si può obbligare nessuno all’installazionedi tali congegni.Sul punto, la Suprema Corte ci indica che “è da rilevare, del resto, che l’installazione di contatori per il consumo del-

l’acqua in ogni singola unità abitativa (nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziarioesercitate nel contesto urbano) costituisce misura alla quale il legislatore guarda con particolare favore, in quanto volta arazionalizzare i consumi e ad eliminare gli sprechi e, quindi, a conseguire, in una prospettiva di tutela ambientale, il risparmiodella risorsa idrica” (art. 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e, ora, art. 146 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) cosìnella sentenza di Cassazione Sez. 2 Civile, n. 17557 del 2014.

IL RISPARMIO IDRICOIl legislatore ha varato nel 2006, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, all’art. 146, impone che

“entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le regioni, sentita l’Autorità di vigilanzasulle risorse idriche e sui rifiuti, nel rispetto dei principi della legislazione statale, adottano norme e misure volte a razionalizzarei consumi e eliminare gli sprechi ed in particolare a: (…) c) realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di ad-duzione al fine dell’utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili; d) promuovere l’informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, ter-ziario ed agricolo; f) installare contatori per il consumo dell’acqua in ogni singola unità abitativa nonchè contatori differenziati per le attivitàproduttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano; g) realizzare nei nuovi insediamenti, quando economicamente e tecnicamente conveniente anche in relazione ai recapitifinali, sistemi di collegamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue e di prima pioggia”.Tale indicazione era già contenuta nel vecchio contesto normativo della legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 5, la quale

mirava al risparmio idrico “conseguito, in particolare, mediante la progressiva estensione delle seguenti misure: (…) c) installazione di contatori in ogni singola unità abitativa nonché di contatori differenziati per le attività produttive e delsettore terziario esercitate nel contesto urbano; d) diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agri-colo”.

LA SITUAZIONE IN PIEMONTEEntro l’anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il 13 marzo 2007 il Consiglio

regionale del Piemonte ha approvato il Piano di tutela delle acque (PTA): uno strumento finalizzato al raggiun-gimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e, più in generale, alla protezione dell’intero sistema idrico su-

CONTATORI D’ACQUA E OBBLIGO DI INSTALLAZIONE:IL CASO DELLA REGIONE PIEMONTE

A cura di: Luca Mecca, presidente di Delegazione Confabitare

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A ciò si aggiunga che se la rete è colabrodo, in realtà raccoglie anche forme inquinanti, perché l’acqua nonsolo si disperde ma durante il percorso raccoglie prodotti inquinanti che poi finiscono nell’acquedotto: tuttoquesto è gravissimo, anche perché il cittadino paga in bolletta per il costo della fognatura e della depurazione.

QUALI PROPOSTEChiediamo quindi che le istituzioni per la difesa della biodiversità e dell’ambiente realizzino il monitoraggio

ferreo dei “minimi vitali” (il minimo della portata che dà la possibilità di sopravvivenza alla flora e alla fauna propriadi un bacino) di fiumi, torrenti e sorgenti previsti dalla normativa vigente. Serve, inoltre, un controllo più severodelle concessioni, e che si inizi a pensare ad unariconversione delle produzioni agricole, pas-sando per l’ammodernamento degli impianti direte, ad esempio, durante la ricostruzione del-le zone terremotate, dividendo finalmente leacque piovane dalle acque reflue, perché la de-purazione delle acque piovane è un costo inuti-le. È nostro dovere come cittadini pensare adun’agricoltura diversa ed al riutilizzo dell’acqua,ad esempio, per gli autolavaggi e altri servizi. Questi interventi vanno riprogrammati e ge-

stiti da subito. E, in ultimo, è importante il temadell’accumulo dell’acqua. Come? Riattivando ecostruendo bacini, usando cave dismesse o zonedi prelievo inerti, che poi possono essere usatiper accumulo nei periodi di abbondanza e per rilascio nei momenti di crisi. “È urgente realizzare un piano nazionale di investimento sull’ammodernamento degli acquedotti, che potreb-

bero avere tre effetti positivi: si evitano dispersione e inquinamento, si crea occupazione (perché si realizzanoinvestimenti di cui tra l’altro si recupera il costo dalla mancata dispersione) utilizzando tecniche innovative e siintroduce legalità, perché in molte zone l’acqua, tramite le cisterne, viene controllata da organizzazioni illegali”dichiara Emilio Viafora, presidente di Federconsumatori.

Dossier risparmio energeticoX

INQUINAMENTO E DISPERSIONE: I PROBLEMIDELLA RETE IDRICA ITALIANA

A cura di: Federconsumatori

IIn questa torrida estate 2017, andata ormai in archivio, aldilà dei casi più eclatanti sono state innumerevoli lesegnalazioni arrivate ai nostri sportelli in merito alla scarsità di acqua. I cittadini, inoltre, ci hanno segnalato l’in-quinamento di alcuni laghetti privati, torrenti e fiumi. E i dati istituzionali a tale proposito non sono di certo piùincoraggianti: l’edizione 2016 del Rapporto nazionale pesticidi nelle acque dell’Ispra rivela, ad esempio, che sonostati superati di molto i limiti di qualità ambientali.

L’INQUINAMENTOLe acque superficiali del nostro Paese risultano contaminate da pesticidi nel 63,9% dei punti controllati, con

punte del 95%, ad esempio in Umbria. Il trend di crescita della concentrazione di pesticidi dal 2012 al 2016 siaggira su un +20% per le acque superficiali e su un +10% per quelle sotterranee, con gli erbicidi che la fanno dapadrone. In alcune zone l’acqua è così inquinata da non poter essereutilizzata non solo per irrigare l’orto con l’acqua ma neanche per la-vare i piatti. È evidente che si tratta di un’emergenza ambientale a li-vello nazionale. A ciò si aggiunge la questione dell’acqua in bottiglia: prima di fer-

mare l’uso potabile e rischiare di bloccare la filiera agroalimentare,forse sarà il caso di affrontare il problema dell’imbottigliamento e delcontrollo sulle concessioni, che spetta alle Regioni. Non è ammissibileche i cittadini restino senza acqua potabile, e che le concessioni ar-ricchiscano le aziende private. Il fatturato del settore delle acque mi-nerali in Italia è di 2,7 miliardi l’anno. Nella maggior parte del territorio italiano una grande fronte di in-

quinamento è l’utilizzo intensivo in alcune zone di prodotti per l’agri-coltura come disserbanti, pesticidi e concimi, unitamente ai materialidi scarto prodotti dalle industrie (soprattutto le lavanderie a secco,le industrie del tessile e le industrie metalmeccaniche, dove in molticasi gli stessi imprenditori ignorano la pericolosità delle loro azioni).Altrettanto pericolose le discariche, costruite o gestite male: in questicasi è urgente intensificare il controllo sulle autocertificazioni delle imprese per il rilascio a valle da parte dellediscariche e sugli effetti dell’interramento dei rifiuti industriali. Il nocciolo della questione è dare il via ad un’ope-razione trasparenza sui controlli fatti in house e su quelli effettuati dalle autorità competenti.

LA DISPERSIONECome Federconsumatori, inoltre, riteniamo fondamentale non solo denunciare il problema della dispersione

(che in media negli acquedotti italiani è del 35%) ma sottolineare il fatto che i cittadini pagano in ogni bolletta una“quota per investimenti”, cioè una percentuale per l’ammodernamento della rete. Si tratta però di un serviziomai erogato: come stabilito da recenti sentenze, il cittadino non è tenuto a ripagare gli interventi straordinari etantomeno l’eventuale approvvigionamento straordinario di acqua tramite autocisterne.

Dossier risparmio energeticoVii

perficiale e sotterraneo piemontese (D.C.R. 117-10731 del 13 marzo 2007).La domanda è: la Regione ha effettivamente adottato norme e misure volte a razionalizzare i consumi e eli-

minare gli sprechi? Secondo il parere di chi scrive la risposta è no. La Regione Piemonte non ha, ad oggi, ottem-perato a questo impegno legislativo e pertanto non vi sono indicazioni di sorta su norme o misure pensate perrazionalizzare i consumi. Pertanto, in assenza di una specifica disposizione di legge speciale regionale, ritengoche su tale punto non sia possibile “obbligare” alcun condominio ad installare i ripartitori a consumo d’acqua.La Regione ha formalmente recepito le disposizioni nazionali in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle

risorse idriche e, in particolare, l’art. 146 del d.lgs. 152/2006, dettando all’art. 42 del PTA le relative Misure peril risparmio idrico. Nello specifico, al comma 4 di tale articolo si demanda alle Autorità d’ambito l’individuazionedi bacini di utenza che, in relazione a determinate caratteristiche socio-economiche, di idroesigenza e di dispo-nibilità idrica, costituiscono aree obiettivo per la realizzazione di interventi per il razionale uso della risorsa idrica,tra cui l’installazione di contatori per singola utenza o divisionali (lettera e).

AREE OBIETTIVO E CONCESSIONE AD EDIFICAREPer quanto riguarda, invece, l’adeguamento dei condomini e dei singoli alloggi alla predisposizione dei conta-

bilizzatori, la Regione Piemonte fa un passo indietro e delibera di demandare agli strumenti urbanistici locali.Infatti, il comma 6 del medesimo articolo stabilisce che dovranno essere i Comuni, compatibilmente con l’assettourbanistico, a provvedere all’attuazione delle misure destinate all’uso razionale delle risorse idriche ed alla pro-tezione delle acque destinate al consumo umano.Gli stessi Comuni sono, inoltre, chiamati a rilasciare, per quanto riguarda i nuovi insediamenti, la concessione

ad edificare solo nel caso in cui il progetto edilizio preveda l’installazione di contatori singoli per ogni unità im-mobiliare o per ogni singola utenza indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’immobile.

Dossier risparmio energeticoViii

IIl Consiglio di Stato, con decisione n.02481/2017 resa pub-blica nei giorni scorsi, ha ribadito la piena validità del me-todo tariffario con cui l’Autorità nel 2012 ha definito i criteriper le tariffe del sistema idrico integrato-SII (e base per isuccessivi). A sottolinearlo è la stessa Authority, che ri-marca come i giudici amministrativi, respingendo i ricorsiavverso le sentenze del Tar che già avevano affermato laconformità della regolazione alla consultazione popolaredel 2011, hanno definitivamente rigettato la tesi per cui l’Au-torità, attraverso la propria regolazione tariffaria, avrebbereintrodotto il criterio “dell’adeguatezza della remunera-zione del capitale investito”, eliminato in seguito al referen-dum.

LA SENTENZA DEL CONSIGLIODI STATOIn particolare, la sentenza, resa anche sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio richiesta dal Consiglio di

Stato ad un collegio terzo di esperti, tra i vari elementi ha ribadito che “se si considera che l’approccio pru-denziale adottato dall’Autorità nel definire i singoli parametri del metodo tariffario, in particolare il diversocalcolo degli oneri fiscali nel settore idrico (rispetto a quello elettrico e gas), tiene conto delle specificità tec-niche e normative che caratterizzano il SII - nel senso che, attraverso il computo separato degli oneri finanziarie degli oneri fiscali e il correlativo orientamento di ogni singola componente al criterio della sola coperturadel costo efficiente, si elimina tendenzialmente ogni elemento di garanzia del rendimento e si perviene al ri-sultato della stretta copertura dei costi di capitale investito e della minimizzazione degli oneri per l’utenza -,la metodologia tariffaria adottata dall’Authority appare in linea con il dettato referendario e con il principiodel c.d. full cost recovery, di per sé pienamente compatibile con l’esito del referendum, con conseguente in-fondatezza delle censure al riguardo mosse”. È stata inoltre ribadita la correttezza della condotta dell’Autoritàper tutti gli altri aspetti che erano oggetto dei ricorsi.

LA REPLICA DEL FORUM PER L’ACQUADura la replica del Forum italiano dei movimenti per l’acqua: “Lo scorso 26 maggio è stata diffusa la sentenza

del Consiglio di Stato con cui si stabilisce che il ricorso da noi promosso insieme a Federconsumatori controil metodo tariffario del servizio idrico elaborato dall’Authority non è stato accolto. La pronuncia, in sostanza,conferma la tesi, già fatta propria dal TAR Lombardia, secondo cui la copertura integrale dei costi del servizio(c.d. “full cost recovery”) comprende anche il costo del capitale proprio investito, giustificando tale scelta conil fatto che l’orientamento pressoché generale della scienza economica fa rientrare nella nozione di costoanche quello di costo-opportunità, nel senso del valore del mancato impiego del fattore produttivo in altraattività comunque profittevole.

ACQUA: DOPO LA SENTENZA DEL CDSÈ ANCORA SCONTRO SUL METODO TARIFFARIO

Fonti: Autorità per l’Energia e Forum dei Movimenti per l’Acqua

Dossier risparmio energeticoiX

A questo punto, però, il Consiglio di Stato, dimentica dirilevare, o fa finta di non comprendere, che, sulla base dellanormativa e della stessa teoria economica dominante, que-sta nozione di costo economico equivale nella sostanza allaremunerazione abrogata con il referendum. Ci tocca, quin-di, constatare che la lettura prodotta dal Consiglio di Statoripropone l’assunto per cui il servizio idrico è sottopostoalle logiche del mercato e del profitto in spregio alla volontàpopolare. E questa decisione è tanto più grave in quantos’inserisce in quel solco segnato sin dopo la vittoria refe-rendaria che, provando a ribaltarne gli esiti, tende a sviliregli strumenti stessi di democrazia diretta garantiti dalla Co-stituzione”.Di qui, le contromosse annunciate dal Forum: “Riteniamo

necessario continuare a ingaggiare una vertenza senza quar-tiere al metodo tariffario dell’Autorità, attraverso una fortedenuncia del suo operato in favore dei privati e del profitto.Ribadiamo, quindi, la necessità che l’Authority sia esautorata e la competenza esclusiva relativa alla funzioneregolatoria sul servizio idrico sia affidata al Ministero dell’Ambiente. Ma, intanto, occorre sostenere e tutelarele migliaia di utenti che, in tante parti del nostro Paese, hanno portato avanti, con tenacia e grande forza divolontà, la faticosissima campagna dell’Obbedienza Civile - una delle più straordinarie forme di democraziapartecipativa dopo l’esperienza referendaria - vale a dire di autoriduzione della bolletta dell’acqua dell’abrogataquota pari alla remunerazione del capitale”.

Dossier risparmio energeticoViii

IIl Consiglio di Stato, con decisione n.02481/2017 resa pub-blica nei giorni scorsi, ha ribadito la piena validità del me-todo tariffario con cui l’Autorità nel 2012 ha definito i criteriper le tariffe del sistema idrico integrato-SII (e base per isuccessivi). A sottolinearlo è la stessa Authority, che ri-marca come i giudici amministrativi, respingendo i ricorsiavverso le sentenze del Tar che già avevano affermato laconformità della regolazione alla consultazione popolaredel 2011, hanno definitivamente rigettato la tesi per cui l’Au-torità, attraverso la propria regolazione tariffaria, avrebbereintrodotto il criterio “dell’adeguatezza della remunera-zione del capitale investito”, eliminato in seguito al referen-dum.

LA SENTENZA DEL CONSIGLIODI STATOIn particolare, la sentenza, resa anche sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio richiesta dal Consiglio di

Stato ad un collegio terzo di esperti, tra i vari elementi ha ribadito che “se si considera che l’approccio pru-denziale adottato dall’Autorità nel definire i singoli parametri del metodo tariffario, in particolare il diversocalcolo degli oneri fiscali nel settore idrico (rispetto a quello elettrico e gas), tiene conto delle specificità tec-niche e normative che caratterizzano il SII - nel senso che, attraverso il computo separato degli oneri finanziarie degli oneri fiscali e il correlativo orientamento di ogni singola componente al criterio della sola coperturadel costo efficiente, si elimina tendenzialmente ogni elemento di garanzia del rendimento e si perviene al ri-sultato della stretta copertura dei costi di capitale investito e della minimizzazione degli oneri per l’utenza -,la metodologia tariffaria adottata dall’Authority appare in linea con il dettato referendario e con il principiodel c.d. full cost recovery, di per sé pienamente compatibile con l’esito del referendum, con conseguente in-fondatezza delle censure al riguardo mosse”. È stata inoltre ribadita la correttezza della condotta dell’Autoritàper tutti gli altri aspetti che erano oggetto dei ricorsi.

LA REPLICA DEL FORUM PER L’ACQUADura la replica del Forum italiano dei movimenti per l’acqua: “Lo scorso 26 maggio è stata diffusa la sentenza

del Consiglio di Stato con cui si stabilisce che il ricorso da noi promosso insieme a Federconsumatori controil metodo tariffario del servizio idrico elaborato dall’Authority non è stato accolto. La pronuncia, in sostanza,conferma la tesi, già fatta propria dal TAR Lombardia, secondo cui la copertura integrale dei costi del servizio(c.d. “full cost recovery”) comprende anche il costo del capitale proprio investito, giustificando tale scelta conil fatto che l’orientamento pressoché generale della scienza economica fa rientrare nella nozione di costoanche quello di costo-opportunità, nel senso del valore del mancato impiego del fattore produttivo in altraattività comunque profittevole.

ACQUA: DOPO LA SENTENZA DEL CDSÈ ANCORA SCONTRO SUL METODO TARIFFARIO

Fonti: Autorità per l’Energia e Forum dei Movimenti per l’Acqua

Dossier risparmio energeticoiX

A questo punto, però, il Consiglio di Stato, dimentica dirilevare, o fa finta di non comprendere, che, sulla base dellanormativa e della stessa teoria economica dominante, que-sta nozione di costo economico equivale nella sostanza allaremunerazione abrogata con il referendum. Ci tocca, quin-di, constatare che la lettura prodotta dal Consiglio di Statoripropone l’assunto per cui il servizio idrico è sottopostoalle logiche del mercato e del profitto in spregio alla volontàpopolare. E questa decisione è tanto più grave in quantos’inserisce in quel solco segnato sin dopo la vittoria refe-rendaria che, provando a ribaltarne gli esiti, tende a sviliregli strumenti stessi di democrazia diretta garantiti dalla Co-stituzione”.Di qui, le contromosse annunciate dal Forum: “Riteniamo

necessario continuare a ingaggiare una vertenza senza quar-tiere al metodo tariffario dell’Autorità, attraverso una fortedenuncia del suo operato in favore dei privati e del profitto.Ribadiamo, quindi, la necessità che l’Authority sia esautorata e la competenza esclusiva relativa alla funzioneregolatoria sul servizio idrico sia affidata al Ministero dell’Ambiente. Ma, intanto, occorre sostenere e tutelarele migliaia di utenti che, in tante parti del nostro Paese, hanno portato avanti, con tenacia e grande forza divolontà, la faticosissima campagna dell’Obbedienza Civile - una delle più straordinarie forme di democraziapartecipativa dopo l’esperienza referendaria - vale a dire di autoriduzione della bolletta dell’acqua dell’abrogataquota pari alla remunerazione del capitale”.

Dossier risparmio energeticoX

INQUINAMENTO E DISPERSIONE: I PROBLEMIDELLA RETE IDRICA ITALIANA

A cura di: Federconsumatori

IIn questa torrida estate 2017, andata ormai in archivio, aldilà dei casi più eclatanti sono state innumerevoli lesegnalazioni arrivate ai nostri sportelli in merito alla scarsità di acqua. I cittadini, inoltre, ci hanno segnalato l’in-quinamento di alcuni laghetti privati, torrenti e fiumi. E i dati istituzionali a tale proposito non sono di certo piùincoraggianti: l’edizione 2016 del Rapporto nazionale pesticidi nelle acque dell’Ispra rivela, ad esempio, che sonostati superati di molto i limiti di qualità ambientali.

L’INQUINAMENTOLe acque superficiali del nostro Paese risultano contaminate da pesticidi nel 63,9% dei punti controllati, con

punte del 95%, ad esempio in Umbria. Il trend di crescita della concentrazione di pesticidi dal 2012 al 2016 siaggira su un +20% per le acque superficiali e su un +10% per quelle sotterranee, con gli erbicidi che la fanno dapadrone. In alcune zone l’acqua è così inquinata da non poter essereutilizzata non solo per irrigare l’orto con l’acqua ma neanche per la-vare i piatti. È evidente che si tratta di un’emergenza ambientale a li-vello nazionale. A ciò si aggiunge la questione dell’acqua in bottiglia: prima di fer-

mare l’uso potabile e rischiare di bloccare la filiera agroalimentare,forse sarà il caso di affrontare il problema dell’imbottigliamento e delcontrollo sulle concessioni, che spetta alle Regioni. Non è ammissibileche i cittadini restino senza acqua potabile, e che le concessioni ar-ricchiscano le aziende private. Il fatturato del settore delle acque mi-nerali in Italia è di 2,7 miliardi l’anno. Nella maggior parte del territorio italiano una grande fronte di in-

quinamento è l’utilizzo intensivo in alcune zone di prodotti per l’agri-coltura come disserbanti, pesticidi e concimi, unitamente ai materialidi scarto prodotti dalle industrie (soprattutto le lavanderie a secco,le industrie del tessile e le industrie metalmeccaniche, dove in molticasi gli stessi imprenditori ignorano la pericolosità delle loro azioni).Altrettanto pericolose le discariche, costruite o gestite male: in questicasi è urgente intensificare il controllo sulle autocertificazioni delle imprese per il rilascio a valle da parte dellediscariche e sugli effetti dell’interramento dei rifiuti industriali. Il nocciolo della questione è dare il via ad un’ope-razione trasparenza sui controlli fatti in house e su quelli effettuati dalle autorità competenti.

LA DISPERSIONECome Federconsumatori, inoltre, riteniamo fondamentale non solo denunciare il problema della dispersione

(che in media negli acquedotti italiani è del 35%) ma sottolineare il fatto che i cittadini pagano in ogni bolletta una“quota per investimenti”, cioè una percentuale per l’ammodernamento della rete. Si tratta però di un serviziomai erogato: come stabilito da recenti sentenze, il cittadino non è tenuto a ripagare gli interventi straordinari etantomeno l’eventuale approvvigionamento straordinario di acqua tramite autocisterne.

Dossier risparmio energeticoVii

perficiale e sotterraneo piemontese (D.C.R. 117-10731 del 13 marzo 2007).La domanda è: la Regione ha effettivamente adottato norme e misure volte a razionalizzare i consumi e eli-

minare gli sprechi? Secondo il parere di chi scrive la risposta è no. La Regione Piemonte non ha, ad oggi, ottem-perato a questo impegno legislativo e pertanto non vi sono indicazioni di sorta su norme o misure pensate perrazionalizzare i consumi. Pertanto, in assenza di una specifica disposizione di legge speciale regionale, ritengoche su tale punto non sia possibile “obbligare” alcun condominio ad installare i ripartitori a consumo d’acqua.La Regione ha formalmente recepito le disposizioni nazionali in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle

risorse idriche e, in particolare, l’art. 146 del d.lgs. 152/2006, dettando all’art. 42 del PTA le relative Misure peril risparmio idrico. Nello specifico, al comma 4 di tale articolo si demanda alle Autorità d’ambito l’individuazionedi bacini di utenza che, in relazione a determinate caratteristiche socio-economiche, di idroesigenza e di dispo-nibilità idrica, costituiscono aree obiettivo per la realizzazione di interventi per il razionale uso della risorsa idrica,tra cui l’installazione di contatori per singola utenza o divisionali (lettera e).

AREE OBIETTIVO E CONCESSIONE AD EDIFICAREPer quanto riguarda, invece, l’adeguamento dei condomini e dei singoli alloggi alla predisposizione dei conta-

bilizzatori, la Regione Piemonte fa un passo indietro e delibera di demandare agli strumenti urbanistici locali.Infatti, il comma 6 del medesimo articolo stabilisce che dovranno essere i Comuni, compatibilmente con l’assettourbanistico, a provvedere all’attuazione delle misure destinate all’uso razionale delle risorse idriche ed alla pro-tezione delle acque destinate al consumo umano.Gli stessi Comuni sono, inoltre, chiamati a rilasciare, per quanto riguarda i nuovi insediamenti, la concessione

ad edificare solo nel caso in cui il progetto edilizio preveda l’installazione di contatori singoli per ogni unità im-mobiliare o per ogni singola utenza indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’immobile.

Dossier risparmio energeticoVi

LL’installazione dei contatori dell’acqua in Piemonte, ed in particolare nel torinese, vede l’assenza di una verae propria norma (o legge) in grado di imporre l’obbligo di installazione dei contatori di sottrazione dell’acqua

all’interno degli alloggi in condominio. E, senza una legge specifica, non si può obbligare nessuno all’installazionedi tali congegni.Sul punto, la Suprema Corte ci indica che “è da rilevare, del resto, che l’installazione di contatori per il consumo del-

l’acqua in ogni singola unità abitativa (nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziarioesercitate nel contesto urbano) costituisce misura alla quale il legislatore guarda con particolare favore, in quanto volta arazionalizzare i consumi e ad eliminare gli sprechi e, quindi, a conseguire, in una prospettiva di tutela ambientale, il risparmiodella risorsa idrica” (art. 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e, ora, art. 146 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) cosìnella sentenza di Cassazione Sez. 2 Civile, n. 17557 del 2014.

IL RISPARMIO IDRICOIl legislatore ha varato nel 2006, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, all’art. 146, impone che

“entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le regioni, sentita l’Autorità di vigilanzasulle risorse idriche e sui rifiuti, nel rispetto dei principi della legislazione statale, adottano norme e misure volte a razionalizzarei consumi e eliminare gli sprechi ed in particolare a: (…) c) realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di ad-duzione al fine dell’utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili; d) promuovere l’informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, ter-ziario ed agricolo; f) installare contatori per il consumo dell’acqua in ogni singola unità abitativa nonchè contatori differenziati per le attivitàproduttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano; g) realizzare nei nuovi insediamenti, quando economicamente e tecnicamente conveniente anche in relazione ai recapitifinali, sistemi di collegamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue e di prima pioggia”.Tale indicazione era già contenuta nel vecchio contesto normativo della legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 5, la quale

mirava al risparmio idrico “conseguito, in particolare, mediante la progressiva estensione delle seguenti misure: (…) c) installazione di contatori in ogni singola unità abitativa nonché di contatori differenziati per le attività produttive e delsettore terziario esercitate nel contesto urbano; d) diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agri-colo”.

LA SITUAZIONE IN PIEMONTEEntro l’anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il 13 marzo 2007 il Consiglio

regionale del Piemonte ha approvato il Piano di tutela delle acque (PTA): uno strumento finalizzato al raggiun-gimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e, più in generale, alla protezione dell’intero sistema idrico su-

CONTATORI D’ACQUA E OBBLIGO DI INSTALLAZIONE:IL CASO DELLA REGIONE PIEMONTE

A cura di: Luca Mecca, presidente di Delegazione Confabitare

Dossier risparmio energeticoXi

A ciò si aggiunga che se la rete è colabrodo, in realtà raccoglie anche forme inquinanti, perché l’acqua nonsolo si disperde ma durante il percorso raccoglie prodotti inquinanti che poi finiscono nell’acquedotto: tuttoquesto è gravissimo, anche perché il cittadino paga in bolletta per il costo della fognatura e della depurazione.

QUALI PROPOSTEChiediamo quindi che le istituzioni per la difesa della biodiversità e dell’ambiente realizzino il monitoraggio

ferreo dei “minimi vitali” (il minimo della portata che dà la possibilità di sopravvivenza alla flora e alla fauna propriadi un bacino) di fiumi, torrenti e sorgenti previsti dalla normativa vigente. Serve, inoltre, un controllo più severodelle concessioni, e che si inizi a pensare ad unariconversione delle produzioni agricole, pas-sando per l’ammodernamento degli impianti direte, ad esempio, durante la ricostruzione del-le zone terremotate, dividendo finalmente leacque piovane dalle acque reflue, perché la de-purazione delle acque piovane è un costo inuti-le. È nostro dovere come cittadini pensare adun’agricoltura diversa ed al riutilizzo dell’acqua,ad esempio, per gli autolavaggi e altri servizi. Questi interventi vanno riprogrammati e ge-

stiti da subito. E, in ultimo, è importante il temadell’accumulo dell’acqua. Come? Riattivando ecostruendo bacini, usando cave dismesse o zonedi prelievo inerti, che poi possono essere usatiper accumulo nei periodi di abbondanza e per rilascio nei momenti di crisi. “È urgente realizzare un piano nazionale di investimento sull’ammodernamento degli acquedotti, che potreb-

bero avere tre effetti positivi: si evitano dispersione e inquinamento, si crea occupazione (perché si realizzanoinvestimenti di cui tra l’altro si recupera il costo dalla mancata dispersione) utilizzando tecniche innovative e siintroduce legalità, perché in molte zone l’acqua, tramite le cisterne, viene controllata da organizzazioni illegali”dichiara Emilio Viafora, presidente di Federconsumatori.

Dossier risparmio energeticoXii Dossier risparmio energeticoV

Le spese dell’acqua sono state sempre oggetto di discussione e anche la giurisprudenza non è univoca. Inlinea di massima, qualora tutti gli appartamenti e i fondi commerciali siano sprovvisti di un apposito contatoreper il conteggio del consumo dell’acqua, i relativi costi devono essere ripartiti in base ai valori millesimali, conla conseguenza che è nulla la delibera che li suddivida in relazione al numero di coloro che abitano stabilmentenelle singole unità immobiliari (Cass. civ., Sez. II, 1 agosto 2014, n. 17557) ovvero in parti uguali (Trib. Roma, Sez.V, 30 gennaio 2017, in Leggi d’Italia). Se, viceversa, sussistano i sub-contatori, a questi si deve fare riferimento,verificandone costantemente la corretta regolarità funzionale.

IL QUESITO E IL PARERE LEGALEA dimostrazione di quanto siano frequenti le diatribe inerenti la ripartizione delle spese dell’acqua in condo-

minio, c’è anche il quesito inviato da un amministratore alla rubrica di consulenza legale di Italia Casa e Quo-tidiano del Condominio. Di seguito, una sintesi della vicenda e il parere espresso dall’avvocato ChiaraMagnani, di Parma.

D.“In un condominio che amministro c’è stata una notevole impennata nelle spese di fornitura idrica. Le unità immobiliarisono tutte di dimensioni notevoli (da 180 a 270 mq), abitate da nuclei familiari di proprietari o inquilini, costituiti da 1-3individui, alcuni dei quali, per di più, residenti nello stabile solo nei mesi invernali. Due appartamenti, invece, sono stati dati,recentemente, in affitto (ammobiliati) a studenti (ruotanti) della vicina Università, e sono abitati l’uno da 5/6 persone,l’altro da 7/8 persone. L’impennata nei consumi idrici viene imputata ai consumi di questi giovanotti (docce, wc, lavatrici,ecc.).Finora la ripartizione della spesa idrica era stata fatta in base ai millesimi di proprietà. Di fronte a questa nuova

situazione, ed alle lamentele che mi sono state espresse, come posso intervenire? Salva la ovvia soluzione di procedereall’installazione di contatori individuali, che peraltro comporta un investimento considerevole.

R.Nel caso in cui manchino i contattori destinati alla lettura dei consumi individuali, la ripartizione delle spesedell’acqua va fatta in base all’art. 1123, I comma, e quindi in proporzione al valore millesimale di proprietà.(Trib. Roma 30/1/2017; Cass. 17557/2014). Solo in presenza dei contatori individuali, infatti, si può ripartire laspesa in base al comma n. 2 dell’art. 1123 c.c., che prevede che “se si tratta di cose destinate a servire i con-dòmini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne”.La Cassazione ha ribadito come sia illegittima la delibera assembleare che ponga una maggiore contribuzione

a carico di nuclei famigliari più numerosi, in quanto solo il regolamento contrattuale può prevedere che unaspesa venga ripartita utilizzando come criterio quello della composizione numerica. Ricordo, inoltre, come siaviziata anche la delibera che a maggioranza stabilisca di esonerare dalla spesa dell’acqua le unità rimaste vuotedurante l’anno di gestione.

SSi chiama “Acque di Lombardia” e riunisce in un’unica piattaforma i dati delle reti idriche di più di metà dellaregione. Dopo Brianzacque (Monza), che già da due anni ha stretto un accordo con Gruppo CAP per far

confluire i propri dati in un unico sistema, ora anche Uniacque (Bergamo) aderisce al progetto, mentre entrofine anno si aggiungeranno Lario Reti Holding (Lecco) e SAL (Lodi). Le cinque imprese fanno parte di WaterAlliance: il primo contratto di rete tra aziende pubbliche del servizio idrico, e hanno deciso di lavorare in si-nergia per mettere a disposizione dei propri tecnici, dei Comuni e dei professionisti un unico punto di riferi-mento per le informazioni cartografiche legate al mondo dell’acqua. Innovazione tecnologica e sinergie professionali, quindi, al centro di un esempio concreto di sharing economy:

condivisione delle risorse, dei dati e della conoscenza per garantire l’efficienza dei servizi pubblici. Vantaggianche dal punto di vista tecnico: come spiega Alessandro Russo, presidente di Gruppo CAP e portavoce diWater Alliance, “dalla condivisione delle idee tra esperienze, criticità e territori diversi ma contigui, derivanocrescita e miglioramento per tutti”.

COS’È IL WEBGIS “ACQUE DI LOMBARDIA”Il WebGIS del Gruppo CAP, nato dal connubio tra GIS e Web, è un sistema progettato per divulgare in

modo trasparente ed efficace, attraverso internet, le informazioni aventi una componente geografica, relativealle reti e a tutte le strutture legate al servizio idrico integrato. I dati sono disponibili in remoto per un’utenzavariegata e potenzialmente illimitata. Il progetto, nato nel 2012 come sistema informativo territoriale, èstato sviluppato negli ultimi anni con un percorso mirato e investimenti per quasi un milione di euro. Oggila piattaforma è gestita da un ufficio dedicato composto da 10 persone. Al momento nel sistema confluisconoi dati relativi a oltre 18mila km di rete di acquedotto e fognatura, destinati a raddoppiare entro un paiod’anni.

LE AZIENDE COINVOLTEICome premesso, la piattaforma avviata da Gruppo CAP si estende ad altre 4 aziende di Water Alliance:

Brianzacque, gestore del servizio idrico della provincia di Monza e Brianza, dal 2016; Uniacque (Bergamo),dalla primavera 2017; Lario Reti Holding (Lecco) che già adottava un proprio WebGIS dal 2001 con una strut-tura dedicata, e che da quest’autunno confluirà nel nuovo sistema; infine SAL (Lodi), entro dicembre 2017.Alla fine dell’anno “Acque di Lombardia” gestirà dunque oltre il 50 % del territorio lombardo, per circa 550Comuni.

CARATTERISTICHE DI INNOVAZIONEIOltre all’estensione territoriale, il WebGIS è stato potenziato introducendo alcuni cambiamenti di forte

connotazione tecnologica. Oggi la piattaforma è accessibile anche da mobile per permettere la consultazionee l’interazione con i dati direttamente sul campo, e l’interfaccia utente è stata completamente rivoluzionata.L’accesso è diretto dal dominio https://webgis.acquedilombardia.it (per desktop e tablet) e https://mobile.ac-quedilombardia.it (per smartphone).

ALLEANZA DELL’ACQUA: ON LINE LE RETI IDRICHE DI 550 COMUNI DELLA LOMBARDIA

A cura di: Gruppo Cap

Dossier risparmio energeticoiV

il responsabile della gestione dell’edificio o della struttura devono assicurare [...]”. Innanzi tutto, si pone un problema linguistico e testuale, considerato che l’interpretazione di una legge deve

essere basata in primis sulle parole italiane utilizzate dal legislatore. Il testo del decreto legislativo n. 31/2001 siriferisce espressamente al titolare del servizio idrico, e pertanto, allorché si riferisce a un soggetto diverso dalgestore del servizio pubblico, deve indicare espressamente, come nell’articolo de quo, “il titolare o il gestore”.Quindi sussiste solo in questa fattispecie una unificazione tra il titolare del servizio e il gestore della fornituradell’acqua, l’Ente Pubblico, solamente però allorché l’acqua è fornita al pubblico.

IL PUBBLICO DEGLI UTENTIOrmai per giurisprudenza consolidata il pubblico è quello che frequenta indistintamente un determinato

locale pubblico, quindi non sono tali i condòmini. La norma, conseguentemente, si applica all’amministratoredi condominio, allorché amministri esclusivamente centri commerciali o immobili nei quali sussistono cinema-tografi, supermercati e via discorrendo, con sale di frequentazione del pubblico, terzo rispetto ai condòmini.Se vi sono, ad esempio, solo alcuni fondi commerciali a piano terra, il problema del “titolare” non riguardal’amministratore, in quanto tali fondi si approvvigionano dell’acqua tramite condutture interne al fondo stesso,quali diramazioni dell’impianto condominiale.

LA PROPRIETÀ DELLE TUBAZIONIMa vi è ancora di più: si possono avere tratti di tubazioni dell’acqua di tre diversi proprietari: la proprietà del

gestore, che arriva fino al contatore di immissione nel condominio; la proprietà condominiale sino ad eventualicontatori individuali, installati per ogni appartamento e, infine, la proprietà esclusiva delle singole tubature daisuddetti contatori.Quindi, in ogni caso, se vi è una responsabilità dell’amministratore questa sussiste esclusivamente per il tratto

di competenza condominiale, a monte e a valle dei tratti precedenti. L’amministratore, non essendo destinatariodi particolari obblighi in forza del decreto legislativo n. 31/2001, deve effettuare saltuariamente un controllodella salubrità dell’acqua, soprattutto allorché, considerata la vetustà dei tubi e il materiale in cui sono stati rea-lizzati (per esempio, il piombo, pure non utilizzato più da tempo), un possibile inquinamento sia prevedibile.Uno screening dei tubi dell’acqua consente di evitare addebiti di colpa, anche se, allorché sia stato rilevato

l’inquinamento, l’acqua, per un qualsiasi motivo, poteva essere giunta già inquinata dall’Ente pubblico.

GLI ASPETTI CONDOMINIALINel caso si rinvenga una qualche anomalia, è necessario che l’amministratore, anche senza il preventivo as-

senso dell’assemblea, considerata l’urgenza di dover intervenire per salvaguardare la salute dei condòmini, ga-rantita anche dalla Costituzione (art. 32), provveda ad eliminare cause della insalubrità dell’acqua.Successivamente può essere disposta una integrale risistemazione o sostituzione dell’impianto con tubazioni

in ferro zincato protetto o in plastica; il polietilene è allo stato il materiale prevalente nel settore considerati isuoi notevoli vantaggi, quali la flessibilità e la duttilità, soprattutto per i tratti interrati. Nel caso in cui non siaagevole sostituire i tubi interni ai muri, si deve provvedere con una alimentazione alternativa.Se, in ogni caso, al punto d’uso dell’acqua, vale a dire al rubinetto interno degli appartamenti o dei fondi, non

si riscontrino i requisiti di potabilità dell’acqua, effettuate le verifiche ut supra indicate, l’amministratore del con-dominio non può essere ritenuto responsabile, a titolo di colpa in sede civile ex art. 2051 c.c. e in sede penaleex art. 40 c.p., non potendo essere dimostrata con certezza che l’acqua insalubre non sia pervenuta già taledall’Ente fornitore, malgrado i controlli che questo e l’ A.S.L. possono aver in precedenza compiuti.

LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE La ripartizione delle spese relative all’impianto idrico è regolata dall’art. 1123 c.c., per cui le relative spese,

nella parte destinata al servizio di tutti i condòmini, sono ripartite in proporzione al valore delle singole proprietàdell’intero condominio; le spese relative all’impianto, nella parte che serve un solo gruppo di condòmini, viene,invece, ripartita solo tra coloro che ne traggono utilità.La ripartizione delle spese nel condominio, deve essere effettuata in base ai criteri legali previsti dall’art. 1123

c.c., a propria volta fondati sul valore delle tabelle millesimali attribuito a ogni unità immobiliare del condominio.L’art. 1123 c.c. citato non è dichiarato inderogabile dall’art. 1138 c.c. e, del resto, lo stesso prevede la possibilitàche una convenzione negoziale disponga una differente ripartizione.

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I VANTAGGI PER GLI UTENTIIn un unico sistema sono disponibili e aggiornate in tempo reale le reti di più gestori. Ai tecnici delle aziende

idriche il servizio permette di consultare e aggiornare le mappe e i dati dei territori da loro gestiti. Attualmenteil sistema ottimizza l’operatività di circa 200 tecnici di Gruppo CAP e 114 di Brianzacque, a cui si aggiungerannopresto i colleghi di Uniacque, Lario Reti Holding e SAL.Ma il WebGIS “Acque di Lombardia” prevede anche livelli di accesso differenti per altre categorie di utenti,

in particolare i Comuni, i professionisti e i cittadini. I cittadini, che di fronte a un cantiere nella propria città si chiedono di cosa si tratti, quando termineranno

i lavori e quanto costino alla comunità, possono trovare queste e molte altre informazioni istantaneamente,accedendo alla sezione dedicata “Cantieri trasparenti”.I professionisti possono invece accedere ai dati relativi alle reti del sottosuolo e alle informazioni delle reti

tecnologiche attraverso un ambiente loro dedicato, grazie al protocollo d’intesa tra Gruppo CAP e l’Ordinedegli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, Ordine degli Ingegneri, Collegio Geometri e GeometriLaureati, Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Milano.Anche i tecnici comunali hanno a disposizione una sezione apposita, dove hanno accesso ai dati delle reti

e delle manutenzioni. Ogni Comune quindi accede al WebGIS con un profilo dedicato e può consultare lacartografia del proprio territorio, il database topografico e i dati delle reti. È possibile consultare tutte le ma-

nutenzioni ordinarie in corso o passate e dialogarecon le aree tecniche del Gruppo direttamente viaweb. Si accorciano così le distanze tra Socio (il Co-mune) e Gestore idrico.Infine, il WebGIS è a disposizione anche di Pre-

fettura e forze di Polizia per l’attività di monitorag-gio dei cantieri, fornendo la possibilità di svolgereattività di screening preventivo. Grazie a un pro-tocollo siglato tra Gruppo CAP e Prefettura di Mi-lano, sottoscritto anche dalla Direzione Territorialedel Lavoro, dalle Associazioni datoriali e dalle Or-ganizzazioni sindacali, è stata realizzata un’interfacciadedicata, destinata a raccogliere tutte le informa-zioni relative ai cantieri e all’intera filiera delle im-prese coinvolte.

LL’impianto idrico è di proprietà comune, salvo prova contraria ex art. 1117 c.c., dal punto di innesto dellaconduttura comunale, o comunque dell’ente erogatore dell’acqua potabile, alle singole diramazioni di ogni

unità immobiliare di proprietà esclusiva. Sovente, ai fini del calcolo del consumo dell’acqua e quindi della ripar-tizione delle relative spese a ciascun condomino, tali diramazioni sono individuate tramite un sub-contatoreindividuale.Sono altresì di proprietà comune la cabina idrica contenente le cassette di distribuzione e il serbatoio per

l’acqua diretta, nonché l’autoclave che consente l’utilizzazione costante dell’impianto idrico condominiale, anchein periodi di minor gettito d’acqua da parte dell’ente erogatore, e il dolcificatore dell’acqua; queste apparec-chiature devono corrispondere alle prescrizioni dettate dal d. m. 7 febbraio 2012, n. 25, per la maggior garanziadella salubrità della stessa allorché venga utilizzata anche per il consumo umano, per esempio per dissetarsi,come sempre avviene.È opportuno quindi centralizzare le relative apparecchiature per il trattamento dell’acqua e, in particolar

modo, il filtro, l’addolcitore e l’impianto di dosaggio.

SALUBRITÀ DELL’ACQUALa salubrità dell’acqua potabile è sempre stata una questione di interesse sociale della collettività, e quindi

il legislatore si è preoccupato di sanzionare sotto diversi profili chi, a qualunque titolo o causa, la inquinasse.Si deve infatti ricordare che già la legge 10 maggio 1976, n. 319, sostituita dal d. lgs. 11 maggio 1999, n. 152,e successivamente dal d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per la tutela delle acque, disponeva sanzioni a carico deltrasgressore che inquinava le falde acquifere e dei corsi di acqua con scarichi non autorizzati; si tratta, quindi,di verificare l’attestazione di conformità di tubazioni e sistemi di accumulo, di serbatoi, di valvole, rubinetti,pompe, rivestimenti, e così via.

I DEPOSITI D’ACQUASi devono, inoltre, verificare le esatte disposizioni del d. lgs. n. 31/2001, in particolare quelle previste dall’art.

5, per stabilire le competenze operative dell’amministratore di condominio.·Se, poi, si esaminino gli articoli delcodice penale, ma anche di altre leggi ante 1990, questi recitano: “chiunque commetta ...”. A partire dal 1990il legislatore ha incominciato ad individuare espressamente quale sia il soggetto al quale comminare una sanzionepenale relativa ad una violazione di legge. In molte leggi che si sono susseguite nel tempo, infatti, si può rilevareche vi è un esplicito riferimento al proprietario dell’immobile o all’amministratore di condominio, quali adesempio la legge 5 marzo 1990, n. 46 e la legge 9 gennaio 1991, n. 10.

L’ART. 5 D. LGS. 31/2001Nel decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, all’art. 5, come modificato dal d. lgs. 2 febbraio 2002, n. 27, il

legislatore prevede la figura del “gestore” che, per il combinato disposto di più norme, si individua per certonel gestore del servizio idrico integrato e, quindi, nel gestore del servizio idrico pubblico. Pur tuttavia, il secondocomma dell’art. 5, precitato, recita: “Per gli edifici e le strutture in cui l’acqua è fornita al pubblico, il titolare e

ACQUA IN CONDOMINIO: RIPARTIZIONE SPESEE RESPONSABILITÀ DELL’AMMINISTRATORE

Excursus a cura di: avv. Gian Vincenzo TortoriciAppendice a cura di: avv. Chiara Magnani

SSono conosciuti per essere la start-up che “pulisce l’acqua” con i tappi di plastica riutilizzati. Citata da rivistee libri in tutta Europa, Eco-Sistemi dal 2013 realizza una nuova tipologia di macchine per depurare le acque

reflue prodotte da processi industriali e dall’attività domestica. Il nome del depuratore è complicato: RCBR - Rotating Cell Biofilm Reactor - ma la tecnologia in sé è molto

semplice da applicare e gestire. Si tratta di un sistema di reazione biologica, dove i batteri specializzati nella de-molizione degli inquinanti organici presenti nelle acque sporche vengono fatti crescere in forma di biofilm (pel-licola batterica attiva) su tappi di plastica di bottiglia derivati dalla filiera del riuso della plastica.Grazie al supporto dell’incubatore green di Trentino Sviluppo, Progetto Manifattura, e dell’iniziativa Seed

Money FESR, l’azienda ha già costruito una dozzina di impianti applicandoli in diversi contesti, come ai refluidomestici e alla produzione di birra, ma anche a situazioni di depurazione più complesse (produzione latte,frutta, olii esausti di ristorazione, reflui di conceria, percolati di discarica).Dario Savini, amministratore delegato della giovane azienda racconta: “Abbiamo inventato qualcosa di molto

utile per il settore della depurazione, con una forte connotazione di circular economy e sappiamo che la nostrainvenzione funziona e può migliorare il servizio pubblico. I nostri clienti privati hanno avuto modo di vedereall’opera le nostre macchine, con risultati superiori alle attese”.

L’ANALISI DELLA NUOVA TECNOLOGIAPer averne la certezza assoluta, Eco-Sistemi ha deciso di analizzare in dettaglio la tecnologia RCBR tramite

un progetto dimostrativo a livello europeo, grazie all’ottenimento del primo posto (tra gli 86 progetti di inno-vazione presentati) del bando del progetto europeo Neptune - Blue Growth Accelerator, promosso dalParco Tecnologico Padano di Lodi. La finalità sarà quella di analizzare in dettaglio tutti i parametri e dimostrarecome il progetto “circular” sia molto più efficiente dei sistemi tradizionali. “In questo modo - continua Savini - avremo qualche freccia in più al nostro arco per dimostrare, attraverso

una raccolta dati molto significativa e sistematica, i vantaggi della tecnologia per l’acqua, che in Italia è un benesempre più prezioso”. Il progetto dimostrativo ha preso il via il 1 luglio 2017 e verrà realizzato in collaborazionecon l’azienda di depurazione Ecotrust di Cluji Napoca (Romania). Un reattore RCBR tester verrà installato sureflui domestici e in particolare verrà studiato come utilizzare il nuovo processo per migliorare la qualità delladepurazione effettuata da sistemi ormai antiquati e inefficienti di trattamento, quali le fosse settiche o fosse Im-hoff, ancora ampiamente utilizzati in tutta Europa per depurare le acque reflue urbane di tutte le piccole co-munità che, per motivi geografici, non possono essere collegate alle fognature.“Oggi bisogna trovare il modo di combattere la diffidenza di chi realizza servizi di depurazione per il pubblico,

perché è in quest’ambito che RCBR, se applicato a larga scala, potrebbe veramente portare a un miglioramentodella qualità della depurazione dell’ambiente e della vita dei cittadini, qualità che come sappiamo dai giornalinon è sempre garantita a discapito delle risorse primarie del nostro Paese”, commenta ancora Savini.

IL SETTORE DELLA DEPURAZIONEQuello della depurazione è un settore peculiare. Per prima cosa non è necessaria la creazione di un nuovo

bisogno, perché quello di acqua pulita è un bisogno primario. In secondo luogo l’innovazione in questo compartoè monopolio degli uffici tecnici preposti dalle grandi multinazionali dell’acqua. Questo spinge l’innovazione verso

RBCR: IL SISTEMA CHE RIUTILIZZA I TAPPIDI PLASTICA PER DEPURARE LE ACQUE REFLUE

PRODOTTE IN CASAA cura di: Eco-Sistemi

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La traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresii microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tuttii Paesi.

Stampa: I.T.S. - Cavaglià (BI)

L’elaborazione del testo, se pur effettuata con scrupolosa attenzione, non può comportarespecifiche responsabilità da parte dei curatori/redattori per eventuali errori o inesattezze.

Acqua in condominio: ripartizione spese e responsabilità dell’amministratore(avv. Gian Vincenzo Tortorici - avv. Chiara Magnani) ..................................................................................

Contatori d’acqua e obbligo di installazione: il caso della Regione Piemonte(Luca Mecca) .................................................................................................................................................

Acqua: dopo la sentenza del Cds è ancora scontro sul metodo tariffario(Autorità per l’Energia - Forum dei Movimenti per l’Acqua) ........................................................................

Inquinamento e dispersione: i problemi della rete idrica italiana(Federconsumatori) .......................................................................................................................................

Alleanza dell’acqua: on line le reti idriche di 550 comuni della Lombardia(Gruppo Cap) ................................................................................................................................................

Rbcr: il sistema che riutilizza i tappi di plastica per depurare le acque reflue prodotte in casa(Eco-Sistemi) ..................................................................................................................................................

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SOMMARIOSOMMARIO

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Editore: Edicon s.r.l.s. – Via O. Vigliani, 51 – 10135 TorinoTel. 011/6523611 – Fax 011/6523690 – E-mail: [email protected]

Direttore responsabile: Gianluca Palladino

Dossier risparmio energeticoXV

il raggiungimento di performance elevatissime a discapito della semplicità di gestione di queste nuove tecnologie,che sono sì sempre più performanti, ma applicabili solo alla grande depurazione, dove i costi di gestione e delnecessario personale qualificato possono essere suddivisi tra migliaia di utenti. Dove invece non è possibilecentralizzare, rimangono solo i processi ideati all’inizio del ‘900, come le fosse Imhoff.“Questo è lo spazio di azione di Eco-Sistemi - conclude Savini -. Grazie al progetto Neptune e a un gruppo

di ricerca internazionale più ampio, avremo lapossibilità di dimostrare in maniera inconfutabilel’efficienza del nostro sistema”.Il progetto si definisce “circular” poiché tonnel-

late di plastica prima destinate ai rifiuti possonoessere riutilizzate per il nobile scopo di purificarele acque e restituirle pulite all’ambiente, secondole normative vigenti del settore. Il sistema è com-patto, modulare, a basso consumo di energia ed emissioni di CO2. Tutto è stato studiato se-condo i canoni di sostenibilità e basso impattoambientale, senza rinunciare alle elevate perfor-mance depurative e l’azienda sta investendo tuttele proprie risorse in ricerca e sviluppo per mi-gliorare sempre più il prodotto in questi termini.Italia e Romania, partner del progetto, sono

entrambe e per motivi differenti “pecore nere” della depurazione in Europa. L’Italia è stata condannata dallacorte di giustizia Europea per mancato adeguamento dei propri impianti di depurazione agli standard di qualitàrichiesti, e in Romania più del 50% del territorio non possiede connessioni fognarie. Ora però non ci sono piùscuse: il progetto di Eco-Sistemi potrebbe essere la soluzione definitva.

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Cosa dice la Legge 11 dicembre 2012, n. 220, art. 9:Art. 9 - “Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibileanche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti,anche telefonici, dell’amministratore. In mancanza dell’amministratore, sul luogodi accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, èaffissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della personache svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore”.

LA TARGA “FURBA“

• È costituita da un pannello di fondo in Forex ignifugo da 2 mm e da un pan-nello frontale di Plexiglass colato da 3 mm. Può essere applicata all’esterno,resiste alle intemperie, praticamente eterna. Antivandali in quanto rilucidabile.Misure consigliate base cm 21 x altezza cm 15.• Scoraggia i furti in quanto sul pannello frontale c’è un adesivo stampato aspecchio dall’interno recante l’indirizzo personalizzato del Condominio.• Resta del condominio anche in caso di avvicendamento di amministratoriin quanto i dati anagrafici dell’Amministratore sono stampati su una scheda inPVC adesivo del tipo “attacca e stacca” per una facile rimozione e sostituzionenel caso di cambio di indirizzo o variazioni anagrafiche dell’Amministratore.

PER GLI ABBONATI DI ITALIA CASAla qualifica di “amministratore costantemente aggiornato”.

Due fori mediani la assemblano saldamente e la assicurano

al muro con i relativi coprifori che completano l’estetica

LA TARGA AMMINISTRATORE È DIVENTATA OBBLIGATORIA