La stima dei costi per la sicurezza - Provincia Belluno · Introduzione alla lezione 2 1. LA STIMA...
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MODULO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZAD.Lgs. 81/2008 - Titolo IV – Cantieri Temporanei o Mobili
La stima dei costi per la sicurezza
Introduzione alla lezione
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1. LA STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA: congruenza della stima, stima
analitica per voci singole, stima a corpo e a misura, riferimento ad elenco
prezzi della Regione del Veneto o ad analisi prezzi di mercato.
2. LE OPERE PROVVISIONALI, GLI APPRESTAMENTI, I PRESIDI soggetti a
stima dei costi per la sicurezza.
3. ESEMPIO: calcolo del costo per la sicurezza di una tettoia per posto fisso di
lavorazione realizzata a tubi e giunti.
ARGOMENTI TRATTATI
LA STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZAAllegato XV, punto 4
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La stima dei costi per la sicurezzaPunto 4 Allegato XV
4.1.1. Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del
presente decreto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata
delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale
eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli
impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
4.1. - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
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La stima dei costi per la sicurezzaPunto 4 Allegato XV
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento
spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12
aprile 2006 e successive modifiche e per le quali non é prevista la redazione del
PSC ai sensi del Titolo IV Capo I, del presente decreto, le amministrazioni
appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle
lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive
finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.
4.1. - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
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La stima dei costi per la sicurezzaPunto 4 Allegato XV
4.1.3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a
misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su
prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle
misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia
applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e
desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno
calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che
comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo
smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.
4.1.4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei
lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a
ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
4.1. - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
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La stima dei costi per la sicurezzaPunto 4 Allegato XV
4.1.5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono
necessari a causa di varianti in corso d'opera previste dall'articolo 132 del
D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, o dovuti alle variazioni
previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice
civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3.
I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della
variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare
a ribasso.
4.1.6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza
previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte
del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.
4.1. - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
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Linee Guida Conferenza Stato Regioni e P. A. e Istituto I. T. A. C. A. per la stima dei costi per la sicurezza
I costi della sicurezza vengono comunemente suddivisi in costi denominati
ordinari ed in costi speciali.
I costi ordinari sono quelli in generale necessari per l'attuazione di tutta la
normativa vigente in materia di sicurezza e di salute sul posto di lavoro e che,
se anche non estrinsecati, sono di fatto già contenuti nella stima dei lavori;
I costi speciali sono i costi aggiuntivi a quelli ordinari per apprestamenti, DPI
interferenziali, opere, procedure, disposizioni, prestazioni specificatamente
previste nel PSC e richieste in aggiunta al fine di eliminare le interferenze o le
particolari situazioni di rischio.
ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI E LA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE (ITACA)
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Linee Guida Conferenza Stato Regioni e P. A. e Istituto I. T. A. C. A. per la stima dei costi per la sicurezza
- per le delimitazioni delle aree di scavo, la protezione dei fronti di scavo, ecc..
- per l’installazione del cantiere
- per l’illuminazione
- per l’impianto elettrico e altri impianti necessari all’esecuzione dei lavori
- per le opere provvisionali
- per la viabilità di cantiere
- per gli apprestamenti logistici
- per la prevenzione incendi
- per la gestione delle emergenze
- per la formazione e informazione dei lavoratori
- per la sorveglianza sanitaria
- per tutte quelle opere e interventi necessari per rispettare il D. Lgs. 81/2008
- per la redazione dei POS e PSS.
SONO COSTI ORDINARI QUELLI:
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Linee Guida Conferenza Stato Regioni e P. A. e Istituto I. T. A. C. A. per la stima dei costi per la sicurezza
- per riunioni di coordinamento e incontri periodici in cantiere con il CSE
- per l’individuazione di cavi e condutture sotterranee
- per rilievi, calcoli e misure necessarie alla sicurezza
- per la segnaletica di sicurezza deputata ad eliminare i rischi da interferenze
- per particolari opere provvisionali di protezione contro le interferenze
- per i DPI atti ad eliminare i rischi da interferenze
- per i presidi antincendio previsti dal PSC
- per il presidio sanitario previsto dal PSC
- per i DPI per i visitatori o per i fruitori dell’edificio oggetto di intervento
N.B. : nei costi della sicurezza di cui all’art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008 sono da
inserire quindi, a parere dello scrivente, sia i costi ordinari che i costi speciali.
SONO COSTI SPECIALI QUELLI:
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Considerazioni sulla la stima dei costi per la sicurezza
Il coordinatore in fase di progettazione, una volta in possesso del progetto
esecutivo e del computo metrico analitico sul quale è stata predisposta la stima
dei lavori dovrà, sentendosi con il progettista, estrapolare i costi ordinari per gli
apprestamenti e le opere provvisionali per la sicurezza dei lavoratori già previsti
nelle spese generali riconosciute all'appaltatore, integrarli al limite nel caso in
cui constati che i costi ordinari inseriti nel computo metrico non siano congrui e
aggiungere ad essi gli eventuali costi speciali stimati analiticamente secondo i
criteri stabiliti dall’ Allegato XV.
In definitiva al committente sarà presentato un quadro economico nel quale viene
riportato il costo totale dell’opera compresi gli oneri della sicurezza costituiti
dalla somma dei costi ordinari e dei costi speciali, da detrarre dall'importo
complessivo dell'opera per individuare l'importo dei lavori da assoggettare a
ribasso d'asta.
QUALE SAREBBE LA PROCEDURA CORRETTA:
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Legge Regionale delle Marche 18 novembre 2008 n. 33
Individua due nuove terminologie: i costi della sicurezza inclusa e aggiuntiva;
Costi della sicurezza inclusa: costi per la sicurezza inclusi nei prezzi unitari delle
singole lavorazioni, determinati in sede di analisi di prezzo della lavorazione o
stabiliti nel prezziario regionale, di cui all’ art. 5.
Costi della sicurezza aggiuntiva: quelli previsti nei prezzi unitari, individuati nel
piano di sicurezza e coordinamento, derivanti da procedure, apprestamenti e
attrezzature per la sicurezza di tipo particolare, di cui all’art. 6.
Interessante è l’art. 7 comma 5: Nei casi in cui non sia prevista la figura del
coordinatore per la progettazione (CSP), il progettista propone
motivatamente al responsabile unico del procedimento (RUP) la stima dei
costi per la sicurezza inclusa e aggiuntiva, sulla base di specifico
computo metrico estimativo.
Il RUP si esprime sulla proposta con decisione motivata.
INTERESSA I LAVORI PUBBLICI NEL TERRITORIO REGIONALE
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La stima dei costi per la sicurezza
L'analisi e il calcolo dei costi per la sicurezza è stata condotta in ottemperanza all'
Allegato XV punto 4 del D. Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008. I prezzi sono ricavati
dal Prezziario Regionale della Regione del Veneto aggiornato a Dicembre
2008, consultabile liberamente online all'indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/prezziario/home.aspx
Per alcune voci non presenti nel prezziario citato si è ricorso ad una indagine di
mercato, chiedendo il prezzo corrente o il prezzo di nolo dei singoli elementi,
attrezzature, impianti, compreso il trasporto presso il cantiere e le eventuali
manutenzioni e verifiche periodiche ai termini di legge.
Il PREZZIARIO REGIONALE DEL VENETO
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La stima dei costi per la sicurezza
Esempio: costo per la sicurezza relativo a un servizio igienico di tipo chimico in
vetroresina. In tal caso il prezziario fornisce il costo per il primo mese, completo
di installazione, e il nolo per i mesi successivi. Non contempla il servizio di
svuotamento e ripristino, che deve essere valutato con indagini di mercato.
LA STIMA ANALITICA A CORPO
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La stima dei costi per la sicurezza
Esempio: costo per la sicurezza relativo a un cartello di pericolo con lato 58 cm.
Il prezziario ne computa il costo per intero, indipendentemente dalla durata dei
lavori. Sarebbe interessante attraverso indagini di mercato conoscere il costo
per il noleggio mensile.
LA STIMA ANALITICA A CORPO
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La stima dei costi per la sicurezza
Esempio: pacchetto di medicazione. Potrebbe essere corretta la stima a corpo in
quanto i prodotti per la medicazione hanno una scadenza, oltre che un
frequente utilizzo (cerotti, disinfettanti, cotone idrofilo).
Il prezzo è stato desunto da indagine di mercato (preventivo ferramenta locale).
LA STIMA ANALITICA A CORPO
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La stima dei costi per la sicurezza
Esempio: recinzione di cantiere a pannelli. Si computa un montaggio a metro
quadro e un nolo mensile per i mesi di utilizzo.
LA STIMA ANALITICA A MISURA
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La stima dei costi per la sicurezza
LA STIMA ANALITICA A MISURA
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La stima dei costi per la sicurezza
LA STIMA ANALITICA A MISURA
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La stima dei costi per la sicurezza
Esempio: gestione e coordinamento: si devono stimare le ore mensili in cui
l’impresa è impegnata nel coordinamento per la sicurezza. Tipicamente il
responsabile di cantiere interagra con il CSE. Anche le ore di informazione e di
formazione devono essere previste e stimate nei costi.
LA STIMA ANALITICA A MISURA
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La stima dei costi per la sicurezza
Esempio: impianto di terra: una parte si computa a corpo in base alla potenza
impegnata in cantiere, in parte a misura (il collegamento delle varie utenze in
corso d’opera e gli elementi aggiuntivi previsti dallo schema d’impianto.
LA STIMA ANALITICA A CORPO E A MISURA
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La stima dei costi per la sicurezza
LA STIMA ANALITICA A CORPO E A MISURA
LE OPERE PROVVISIONALI, GLI APPRESTAMENTI, I PRESIDISoggetti a costi per la sicurezza
Recinzione di cantiereArt. 109 D. Lgs. 81/2008 e s. m. i.
� 24
Il cantiere, in relazione
al tipo di lavori
effettuati, deve
essere dotato di
recinzione avente
caratteristiche
idonee ad impedire
l’accesso agli
estranei ai lavori
Recinzione di cantiereArt. 109 D. Lgs. 81/2008 e s. m. i.
� 25
Si considerano idonee le
recinzioni in rete
metallica o plastica o
tavolati completi in
legno; essa deve essere
sufficientemente robusta
per impedire l’accesso e
resistere alle avversità
atmosferiche.
Requisiti di visibilità
anche notturna esempio
corpi illuminanti.
Viabilità nei cantieriArt. 108 D. Lgs. 81/2008 e s. m. i.
� 26
Fermo restando
quanto previsto al
punto 1 dell’ Allegato
XVIII, durante i lavori
deve essere
assicurata nei
cantieri la viabilità
delle persone e dei
veicoli
Accessi e uscite di emergenzaAllegato XIII
� 27
Le vie ed uscite di
emergenza devono
restare sgombere e
consentire di
raggiungere il più
rapidamente
possibile un luogo
sicuro.
Numero,
distribuzione,
dimensioni delle vie
di uscita …
Cartello di cantiere e segnaletica di sicurezzaArt. 90 comma 7, Allegati da XXIV a XXXII
� 28
… Copia della notifica
deve essere affissa
in maniera visibile
presso il cantiere e
custodita a
disposizione
dell’organo di
vigilanza
territorialmente
competente
Spogliatoi, armadi per il vestiarioAllegato XIII punto 1
� 29
I locali spogliatoi devono disporre di
adeguata aerazione, essere illuminati,
ben difesi dalle intemperie, riscaldati
durante la stagione fredda,muniti di
sedili ed essere mantenuti in buone
condizioni di pulizia
I servizi igienici devono essere costruiti in
modo da salvaguardare la decenza e
mantenuti puliti.
I lavabi devono essere in numero minimo di
uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni
10 lavoratori impegnati nel cantiere
Servizi igienico assistenzialiAllegato XIII punto 3.4
� 30
Quando per particolari esigenze
vengono utilizzati bagni mobili
chimici, questi devono presentare
caratteristiche tali da minimizzare il
rischio sanitario per gli utenti
Cantiere dotato di acqua corrente per
lavarsi e disinfettarsi.
Presidi Antincendio e di Primo SoccorsoArt. 64, norme di settore
� 31
Il luogo di lavoro deve essere dotato di presidi,
sufficienti ed adeguati alla natura dei rischi,
adibiti alla protezione dal rischio incendio e
per il primo soccorso.
ParapettiArt. 126
� 32
Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad
un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il
vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.
SottopontiArt. 128
� 33
1. Gli impalcati
e ponti di
servizio
devono avere
un sottoponte
di sicurezza,
costruito come
il ponte, a
distanza non
superiore a m
2,50.
Impalcature nelle costruzioni in clsArt. 129
� 34
3. In corrispondenza ai luoghi di transito o
stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del
solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di
sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta
di materiali dall'alto.
MANTOVANA PARASASSI
Protezione dei posti di lavoroArt. 114
� 35
Quando nelle immediate
vicinanze dei ponteggi o del
posto di caricamento o di
sollevamento dei materiali
vengono impastati i calcestruzzi,
o eseguite altre operazioni a
carattere continuativo, il posto di
lavoro deve essere protetto da
un solido impalcato sovrastante,
contro la caduta dei materiali.
IMPALCATO A TETTOIA
Protezione dei posti di lavoroArt. 114
� 36
Necessaria qualora la gru fissa
di cantiere sia dotata di
rotazione in basso. Non
necessaria se la rotazione è in
alto (motore e ralla di rotazione
non accessibili).
RECINZIONE GRU A TORRE
Andatoie e passerelleArt. 130
� 37
1. Le andatoie devono avere
larghezza non minore di m 0,60,
quando siano destinate soltanto al
passaggio di lavoratori e di m 1,20, se
destinate al trasporto di materiali. La
loro pendenza non deve essere
maggiore del 50 per cento.
2. Le andatoie lunghe devono essere
interrotte da pianerottoli di riposo ad
opportuni intervalli; sulle tavole delle
andatoie devono essere fissati listelli
trasversali a distanza non maggiore
del passo di un uomo carico.
Scale in muratura Art. 130
� 38
Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale
fisse in costruzione, fino alla posa in opera
delle ringhiere, devono essere tenuti parapetti
normali con tavole fermapiede fissati
rigidamente a strutture resistenti.
PARAPETTI
Aperture nei solai Art. 146
� 39
Le aperture lasciate nei solai o nelle
piattaforme di lavoro devono essere
circondate da normale parapetto e da
tavola fermapiede oppure devono essere
coperte con tavolato solidamente fissato e
di resistenza non inferiore a quella del
piano di calpestio dei ponti di servizio.
Aperture nei muri prospicenti il vuoto Art. 146
� 40
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una
profondità superiore a m 0,50 devono essere munite di normale
parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente
sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.
Scavi e fondazioni Art. 118 – Splateamento e sbancamento
� 41
Le pareti dei fronti di attacco devono avere
inclinazione tale da evitare franamenti. Quando
la parete del fronte di attacco supera l’altezza di
m 1,50 è vietato il sistema di scavo manuale per
scalzamento alla base.
Scavi e fondazioni Art. 119 – Pozzi, Scavi, cunicoli
� 42
Nello scavo di pozzi e trincee profondi più di
m 1,50, quando il terreno non dia garanzia
di stabilità, si deve provvedere
all’applicazione delle necessarie armature di
sostegno.
Lavori speciali Art. 148
� 43
1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori
su lucernari, tetti, coperture e simili, deve
essere accertato che questi abbiano
resistenza sufficiente per sostenere il peso
degli operai e dei materiali di impiego.
2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza,
devono essere adottati i necessari
apprestamenti atti a garantire la incolumità
delle persone addette, disponendo, a
seconda dei casi, tavole sopra le orditure,
sottopalchi e facendo uso di idonei
dispositivi di protezione individuale
anticaduta.
Lavori speciali Art. 148
� 44
Demolizioni Artt. 150 – 151 – 152 – 153 – 154 - 155
� 45
• devono essere eseguite opere di
rafforzamento e di puntellamento
necessarie ad evitare che si verifichino
crolli intempestivi.
• la successione delle demolizioni deve
risultare da apposito programma contenuto
nel POS.
• la demolizione effettuata con attrezzature
manuali deve essere fatta servendosi di
ponti di servizio indipendenti dall’opera di
demolizione.
• convogliamento del materiale di
demolizione.
Impianto di messa a terraArt. 86
� 46
E’ un collegamento
equipotenziale con il
suolo, realizzato con cavo
o corda di rame e una
serie di elementi di
dispersione (puntazze).
Ad esso va collegato il
quadro elettrico generale
e tutte le masse
metalliche definibili masse
esrtanee ai sensi della
norma CEI 64-8
Protezione da scariche atmosfericheArt. 84
� 47
VA PREVISTO A SEGUITO DI UNA VALUTAZIONE DEL RISCHIO FULMINAZIONI.
Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, salvo che vengano adottate disposizioni tecniche, organizzative o procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
BARRIERE E PROTEZIONI DELLE PARTI ATTIVE
Lavori in prossimità di parti attiveArt. 83
Art. 83 e allegato IX – Distanze di
sicurezza
da parti attive di linee elettriche e di
impianti elettrici non protette o non
sufficientemente protette da osservarsi,
nell’esecuzione di lavori non elettrici.
DISTANZE DI SICUREZZA DA PARTI ATTIVE
Lavori in prossimità di parti attive Valori delle tensioni nominali di esercizio
13,7750.000 < Un < 1.000.0007> 132.000
10,7500.000 < Un < 750.000530.000 < Un < 132.000
7,6350.000 < Un < 500.0003,51.000 < Un < 30.000
6,5200.000< Un < 350.0003< 1.000
5< 200.000
Distanza (m)Tensione Nominale (V)Distanza (m)Tensione Nominale (V)
LIBRETTO PIATTAFORMAALLEGATO IX TABELLA 1
ESEMPIO DI CALCOLO A MISURACosto per la sicurezza di un riparo per posto fisso di lavoro realizzato a tubi e giunti.
Esempio di calcolo onere per la sicurezza
� 51
REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA PER POSTO FISSO DI LAVORO DA REALIZZARSI A TUBI E GIUNTI E IMPALCATI METALLICI DA PONTEGGIO
52
• I prezzi dei prodotti sono stati ricavati dal catalogo generale EUROTEMPO
listino n. 12/2010, valido fino al 30/04/2010.
• Si è ipotizzato un utilizzo in cantiere di 6 mesi.
• L’ammortamento è stato calcolato su base mensile per una durata complessiva
di tre anni 36 mesi.
• I costi della manodopera sono stati ricavati dal Prezziario Ufficiale della
Regione del Veneto; si ipotizza il lavoro di un operaio qualificato e un operaio
comune, per un tempo di un’ora per il montaggio e mezz’ora per il successivo
smontaggio.
• L’incidenza di trasporto in cantiere e successivo smobilizzo è quantificata per il
2% del costo del materiale.
• Le spese generali sono state quantificate per il 10%.
• L’utile d’impresa è stato quantificato per il 6,5%.
IPOTESI DI CALCOLO
Esempio di calcolo onere per la sicurezza
Esempio di calcolo onere per la sicurezza Esempio di calcolo onere per la sicurezza