La stima dei costi per la sicurezza - Provincia Belluno · Introduzione alla lezione 2 1. LA STIMA...

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MODULO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA D.Lgs. 81/2008 - Titolo IV – Cantieri Temporanei o Mobili La stima dei costi per la sicurezza Introduzione alla lezione 2 1. LA STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA: congruenza della stima, stima analitica per voci singole, stima a corpo e a misura, riferimento ad elenco prezzi della Regione del Veneto o ad analisi prezzi di mercato. 2. LE OPERE PROVVISIONALI, GLI APPRESTAMENTI, I PRESIDI soggetti a stima dei costi per la sicurezza. 3. ESEMPIO: calcolo del costo per la sicurezza di una tettoia per posto fisso di lavorazione realizzata a tubi e giunti. ARGOMENTI TRATTATI LA STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA Allegato XV, punto 4 4 La stima dei costi per la sicurezza Punto 4 Allegato XV 4.1.1. Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi: a) degli apprestamenti previsti nel PSC; b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; 4.1. - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 5 La stima dei costi per la sicurezza Punto 4 Allegato XV f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e per le quali non é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV Capo I, del presente decreto, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori. 4.1. - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 6 La stima dei costi per la sicurezza Punto 4 Allegato XV 4.1.3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento. 4.1.4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. 4.1. - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

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MODULO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZAD.Lgs. 81/2008 - Titolo IV – Cantieri Temporanei o Mobili

La stima dei costi per la sicurezza

Introduzione alla lezione

� 2

1. LA STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA: congruenza della stima, stima

analitica per voci singole, stima a corpo e a misura, riferimento ad elenco

prezzi della Regione del Veneto o ad analisi prezzi di mercato.

2. LE OPERE PROVVISIONALI, GLI APPRESTAMENTI, I PRESIDI soggetti a

stima dei costi per la sicurezza.

3. ESEMPIO: calcolo del costo per la sicurezza di una tettoia per posto fisso di

lavorazione realizzata a tubi e giunti.

ARGOMENTI TRATTATI

LA STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZAAllegato XV, punto 4

4

La stima dei costi per la sicurezzaPunto 4 Allegato XV

4.1.1. Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del

presente decreto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata

delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale

eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli

impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

4.1. - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

5

La stima dei costi per la sicurezzaPunto 4 Allegato XV

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento

spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;

g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti,

attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12

aprile 2006 e successive modifiche e per le quali non é prevista la redazione del

PSC ai sensi del Titolo IV Capo I, del presente decreto, le amministrazioni

appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle

lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive

finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.

4.1. - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

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La stima dei costi per la sicurezzaPunto 4 Allegato XV

4.1.3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a

misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su

prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle

misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia

applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e

desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno

calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che

comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo

smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

4.1.4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei

lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a

ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

4.1. - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

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La stima dei costi per la sicurezzaPunto 4 Allegato XV

4.1.5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono

necessari a causa di varianti in corso d'opera previste dall'articolo 132 del

D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, o dovuti alle variazioni

previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice

civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3.

I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della

variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare

a ribasso.

4.1.6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza

previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte

del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.

4.1. - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

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Linee Guida Conferenza Stato Regioni e P. A. e Istituto I. T. A. C. A. per la stima dei costi per la sicurezza

I costi della sicurezza vengono comunemente suddivisi in costi denominati

ordinari ed in costi speciali.

I costi ordinari sono quelli in generale necessari per l'attuazione di tutta la

normativa vigente in materia di sicurezza e di salute sul posto di lavoro e che,

se anche non estrinsecati, sono di fatto già contenuti nella stima dei lavori;

I costi speciali sono i costi aggiuntivi a quelli ordinari per apprestamenti, DPI

interferenziali, opere, procedure, disposizioni, prestazioni specificatamente

previste nel PSC e richieste in aggiunta al fine di eliminare le interferenze o le

particolari situazioni di rischio.

ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI E LA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE (ITACA)

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Linee Guida Conferenza Stato Regioni e P. A. e Istituto I. T. A. C. A. per la stima dei costi per la sicurezza

- per le delimitazioni delle aree di scavo, la protezione dei fronti di scavo, ecc..

- per l’installazione del cantiere

- per l’illuminazione

- per l’impianto elettrico e altri impianti necessari all’esecuzione dei lavori

- per le opere provvisionali

- per la viabilità di cantiere

- per gli apprestamenti logistici

- per la prevenzione incendi

- per la gestione delle emergenze

- per la formazione e informazione dei lavoratori

- per la sorveglianza sanitaria

- per tutte quelle opere e interventi necessari per rispettare il D. Lgs. 81/2008

- per la redazione dei POS e PSS.

SONO COSTI ORDINARI QUELLI:

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Linee Guida Conferenza Stato Regioni e P. A. e Istituto I. T. A. C. A. per la stima dei costi per la sicurezza

- per riunioni di coordinamento e incontri periodici in cantiere con il CSE

- per l’individuazione di cavi e condutture sotterranee

- per rilievi, calcoli e misure necessarie alla sicurezza

- per la segnaletica di sicurezza deputata ad eliminare i rischi da interferenze

- per particolari opere provvisionali di protezione contro le interferenze

- per i DPI atti ad eliminare i rischi da interferenze

- per i presidi antincendio previsti dal PSC

- per il presidio sanitario previsto dal PSC

- per i DPI per i visitatori o per i fruitori dell’edificio oggetto di intervento

N.B. : nei costi della sicurezza di cui all’art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008 sono da

inserire quindi, a parere dello scrivente, sia i costi ordinari che i costi speciali.

SONO COSTI SPECIALI QUELLI:

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Considerazioni sulla la stima dei costi per la sicurezza

Il coordinatore in fase di progettazione, una volta in possesso del progetto

esecutivo e del computo metrico analitico sul quale è stata predisposta la stima

dei lavori dovrà, sentendosi con il progettista, estrapolare i costi ordinari per gli

apprestamenti e le opere provvisionali per la sicurezza dei lavoratori già previsti

nelle spese generali riconosciute all'appaltatore, integrarli al limite nel caso in

cui constati che i costi ordinari inseriti nel computo metrico non siano congrui e

aggiungere ad essi gli eventuali costi speciali stimati analiticamente secondo i

criteri stabiliti dall’ Allegato XV.

In definitiva al committente sarà presentato un quadro economico nel quale viene

riportato il costo totale dell’opera compresi gli oneri della sicurezza costituiti

dalla somma dei costi ordinari e dei costi speciali, da detrarre dall'importo

complessivo dell'opera per individuare l'importo dei lavori da assoggettare a

ribasso d'asta.

QUALE SAREBBE LA PROCEDURA CORRETTA:

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Legge Regionale delle Marche 18 novembre 2008 n. 33

Individua due nuove terminologie: i costi della sicurezza inclusa e aggiuntiva;

Costi della sicurezza inclusa: costi per la sicurezza inclusi nei prezzi unitari delle

singole lavorazioni, determinati in sede di analisi di prezzo della lavorazione o

stabiliti nel prezziario regionale, di cui all’ art. 5.

Costi della sicurezza aggiuntiva: quelli previsti nei prezzi unitari, individuati nel

piano di sicurezza e coordinamento, derivanti da procedure, apprestamenti e

attrezzature per la sicurezza di tipo particolare, di cui all’art. 6.

Interessante è l’art. 7 comma 5: Nei casi in cui non sia prevista la figura del

coordinatore per la progettazione (CSP), il progettista propone

motivatamente al responsabile unico del procedimento (RUP) la stima dei

costi per la sicurezza inclusa e aggiuntiva, sulla base di specifico

computo metrico estimativo.

Il RUP si esprime sulla proposta con decisione motivata.

INTERESSA I LAVORI PUBBLICI NEL TERRITORIO REGIONALE

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La stima dei costi per la sicurezza

L'analisi e il calcolo dei costi per la sicurezza è stata condotta in ottemperanza all'

Allegato XV punto 4 del D. Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008. I prezzi sono ricavati

dal Prezziario Regionale della Regione del Veneto aggiornato a Dicembre

2008, consultabile liberamente online all'indirizzo:

http://www.regione.veneto.it/prezziario/home.aspx

Per alcune voci non presenti nel prezziario citato si è ricorso ad una indagine di

mercato, chiedendo il prezzo corrente o il prezzo di nolo dei singoli elementi,

attrezzature, impianti, compreso il trasporto presso il cantiere e le eventuali

manutenzioni e verifiche periodiche ai termini di legge.

Il PREZZIARIO REGIONALE DEL VENETO

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La stima dei costi per la sicurezza

Esempio: costo per la sicurezza relativo a un servizio igienico di tipo chimico in

vetroresina. In tal caso il prezziario fornisce il costo per il primo mese, completo

di installazione, e il nolo per i mesi successivi. Non contempla il servizio di

svuotamento e ripristino, che deve essere valutato con indagini di mercato.

LA STIMA ANALITICA A CORPO

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La stima dei costi per la sicurezza

Esempio: costo per la sicurezza relativo a un cartello di pericolo con lato 58 cm.

Il prezziario ne computa il costo per intero, indipendentemente dalla durata dei

lavori. Sarebbe interessante attraverso indagini di mercato conoscere il costo

per il noleggio mensile.

LA STIMA ANALITICA A CORPO

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La stima dei costi per la sicurezza

Esempio: pacchetto di medicazione. Potrebbe essere corretta la stima a corpo in

quanto i prodotti per la medicazione hanno una scadenza, oltre che un

frequente utilizzo (cerotti, disinfettanti, cotone idrofilo).

Il prezzo è stato desunto da indagine di mercato (preventivo ferramenta locale).

LA STIMA ANALITICA A CORPO

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La stima dei costi per la sicurezza

Esempio: recinzione di cantiere a pannelli. Si computa un montaggio a metro

quadro e un nolo mensile per i mesi di utilizzo.

LA STIMA ANALITICA A MISURA

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La stima dei costi per la sicurezza

LA STIMA ANALITICA A MISURA

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La stima dei costi per la sicurezza

LA STIMA ANALITICA A MISURA

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La stima dei costi per la sicurezza

Esempio: gestione e coordinamento: si devono stimare le ore mensili in cui

l’impresa è impegnata nel coordinamento per la sicurezza. Tipicamente il

responsabile di cantiere interagra con il CSE. Anche le ore di informazione e di

formazione devono essere previste e stimate nei costi.

LA STIMA ANALITICA A MISURA

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La stima dei costi per la sicurezza

Esempio: impianto di terra: una parte si computa a corpo in base alla potenza

impegnata in cantiere, in parte a misura (il collegamento delle varie utenze in

corso d’opera e gli elementi aggiuntivi previsti dallo schema d’impianto.

LA STIMA ANALITICA A CORPO E A MISURA

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La stima dei costi per la sicurezza

LA STIMA ANALITICA A CORPO E A MISURA

LE OPERE PROVVISIONALI, GLI APPRESTAMENTI, I PRESIDISoggetti a costi per la sicurezza

Recinzione di cantiereArt. 109 D. Lgs. 81/2008 e s. m. i.

� 24

Il cantiere, in relazione

al tipo di lavori

effettuati, deve

essere dotato di

recinzione avente

caratteristiche

idonee ad impedire

l’accesso agli

estranei ai lavori

Recinzione di cantiereArt. 109 D. Lgs. 81/2008 e s. m. i.

� 25

Si considerano idonee le

recinzioni in rete

metallica o plastica o

tavolati completi in

legno; essa deve essere

sufficientemente robusta

per impedire l’accesso e

resistere alle avversità

atmosferiche.

Requisiti di visibilità

anche notturna esempio

corpi illuminanti.

Viabilità nei cantieriArt. 108 D. Lgs. 81/2008 e s. m. i.

� 26

Fermo restando

quanto previsto al

punto 1 dell’ Allegato

XVIII, durante i lavori

deve essere

assicurata nei

cantieri la viabilità

delle persone e dei

veicoli

Accessi e uscite di emergenzaAllegato XIII

� 27

Le vie ed uscite di

emergenza devono

restare sgombere e

consentire di

raggiungere il più

rapidamente

possibile un luogo

sicuro.

Numero,

distribuzione,

dimensioni delle vie

di uscita …

Cartello di cantiere e segnaletica di sicurezzaArt. 90 comma 7, Allegati da XXIV a XXXII

� 28

… Copia della notifica

deve essere affissa

in maniera visibile

presso il cantiere e

custodita a

disposizione

dell’organo di

vigilanza

territorialmente

competente

Spogliatoi, armadi per il vestiarioAllegato XIII punto 1

� 29

I locali spogliatoi devono disporre di

adeguata aerazione, essere illuminati,

ben difesi dalle intemperie, riscaldati

durante la stagione fredda,muniti di

sedili ed essere mantenuti in buone

condizioni di pulizia

I servizi igienici devono essere costruiti in

modo da salvaguardare la decenza e

mantenuti puliti.

I lavabi devono essere in numero minimo di

uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni

10 lavoratori impegnati nel cantiere

Servizi igienico assistenzialiAllegato XIII punto 3.4

� 30

Quando per particolari esigenze

vengono utilizzati bagni mobili

chimici, questi devono presentare

caratteristiche tali da minimizzare il

rischio sanitario per gli utenti

Cantiere dotato di acqua corrente per

lavarsi e disinfettarsi.

Presidi Antincendio e di Primo SoccorsoArt. 64, norme di settore

� 31

Il luogo di lavoro deve essere dotato di presidi,

sufficienti ed adeguati alla natura dei rischi,

adibiti alla protezione dal rischio incendio e

per il primo soccorso.

ParapettiArt. 126

� 32

Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad

un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il

vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.

SottopontiArt. 128

� 33

1. Gli impalcati

e ponti di

servizio

devono avere

un sottoponte

di sicurezza,

costruito come

il ponte, a

distanza non

superiore a m

2,50.

Impalcature nelle costruzioni in clsArt. 129

� 34

3. In corrispondenza ai luoghi di transito o

stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del

solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di

sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta

di materiali dall'alto.

MANTOVANA PARASASSI

Protezione dei posti di lavoroArt. 114

� 35

Quando nelle immediate

vicinanze dei ponteggi o del

posto di caricamento o di

sollevamento dei materiali

vengono impastati i calcestruzzi,

o eseguite altre operazioni a

carattere continuativo, il posto di

lavoro deve essere protetto da

un solido impalcato sovrastante,

contro la caduta dei materiali.

IMPALCATO A TETTOIA

Protezione dei posti di lavoroArt. 114

� 36

Necessaria qualora la gru fissa

di cantiere sia dotata di

rotazione in basso. Non

necessaria se la rotazione è in

alto (motore e ralla di rotazione

non accessibili).

RECINZIONE GRU A TORRE

Andatoie e passerelleArt. 130

� 37

1. Le andatoie devono avere

larghezza non minore di m 0,60,

quando siano destinate soltanto al

passaggio di lavoratori e di m 1,20, se

destinate al trasporto di materiali. La

loro pendenza non deve essere

maggiore del 50 per cento.

2. Le andatoie lunghe devono essere

interrotte da pianerottoli di riposo ad

opportuni intervalli; sulle tavole delle

andatoie devono essere fissati listelli

trasversali a distanza non maggiore

del passo di un uomo carico.

Scale in muratura Art. 130

� 38

Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale

fisse in costruzione, fino alla posa in opera

delle ringhiere, devono essere tenuti parapetti

normali con tavole fermapiede fissati

rigidamente a strutture resistenti.

PARAPETTI

Aperture nei solai Art. 146

� 39

Le aperture lasciate nei solai o nelle

piattaforme di lavoro devono essere

circondate da normale parapetto e da

tavola fermapiede oppure devono essere

coperte con tavolato solidamente fissato e

di resistenza non inferiore a quella del

piano di calpestio dei ponti di servizio.

Aperture nei muri prospicenti il vuoto Art. 146

� 40

Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una

profondità superiore a m 0,50 devono essere munite di normale

parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente

sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.

Scavi e fondazioni Art. 118 – Splateamento e sbancamento

� 41

Le pareti dei fronti di attacco devono avere

inclinazione tale da evitare franamenti. Quando

la parete del fronte di attacco supera l’altezza di

m 1,50 è vietato il sistema di scavo manuale per

scalzamento alla base.

Scavi e fondazioni Art. 119 – Pozzi, Scavi, cunicoli

� 42

Nello scavo di pozzi e trincee profondi più di

m 1,50, quando il terreno non dia garanzia

di stabilità, si deve provvedere

all’applicazione delle necessarie armature di

sostegno.

Lavori speciali Art. 148

� 43

1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori

su lucernari, tetti, coperture e simili, deve

essere accertato che questi abbiano

resistenza sufficiente per sostenere il peso

degli operai e dei materiali di impiego.

2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza,

devono essere adottati i necessari

apprestamenti atti a garantire la incolumità

delle persone addette, disponendo, a

seconda dei casi, tavole sopra le orditure,

sottopalchi e facendo uso di idonei

dispositivi di protezione individuale

anticaduta.

Lavori speciali Art. 148

� 44

Demolizioni Artt. 150 – 151 – 152 – 153 – 154 - 155

� 45

• devono essere eseguite opere di

rafforzamento e di puntellamento

necessarie ad evitare che si verifichino

crolli intempestivi.

• la successione delle demolizioni deve

risultare da apposito programma contenuto

nel POS.

• la demolizione effettuata con attrezzature

manuali deve essere fatta servendosi di

ponti di servizio indipendenti dall’opera di

demolizione.

• convogliamento del materiale di

demolizione.

Impianto di messa a terraArt. 86

� 46

E’ un collegamento

equipotenziale con il

suolo, realizzato con cavo

o corda di rame e una

serie di elementi di

dispersione (puntazze).

Ad esso va collegato il

quadro elettrico generale

e tutte le masse

metalliche definibili masse

esrtanee ai sensi della

norma CEI 64-8

Protezione da scariche atmosfericheArt. 84

� 47

VA PREVISTO A SEGUITO DI UNA VALUTAZIONE DEL RISCHIO FULMINAZIONI.

Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, salvo che vengano adottate disposizioni tecniche, organizzative o procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

BARRIERE E PROTEZIONI DELLE PARTI ATTIVE

Lavori in prossimità di parti attiveArt. 83

Art. 83 e allegato IX – Distanze di

sicurezza

da parti attive di linee elettriche e di

impianti elettrici non protette o non

sufficientemente protette da osservarsi,

nell’esecuzione di lavori non elettrici.

DISTANZE DI SICUREZZA DA PARTI ATTIVE

Lavori in prossimità di parti attive Valori delle tensioni nominali di esercizio

13,7750.000 < Un < 1.000.0007> 132.000

10,7500.000 < Un < 750.000530.000 < Un < 132.000

7,6350.000 < Un < 500.0003,51.000 < Un < 30.000

6,5200.000< Un < 350.0003< 1.000

5< 200.000

Distanza (m)Tensione Nominale (V)Distanza (m)Tensione Nominale (V)

LIBRETTO PIATTAFORMAALLEGATO IX TABELLA 1

ESEMPIO DI CALCOLO A MISURACosto per la sicurezza di un riparo per posto fisso di lavoro realizzato a tubi e giunti.

Esempio di calcolo onere per la sicurezza

� 51

REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA PER POSTO FISSO DI LAVORO DA REALIZZARSI A TUBI E GIUNTI E IMPALCATI METALLICI DA PONTEGGIO

52

• I prezzi dei prodotti sono stati ricavati dal catalogo generale EUROTEMPO

listino n. 12/2010, valido fino al 30/04/2010.

• Si è ipotizzato un utilizzo in cantiere di 6 mesi.

• L’ammortamento è stato calcolato su base mensile per una durata complessiva

di tre anni 36 mesi.

• I costi della manodopera sono stati ricavati dal Prezziario Ufficiale della

Regione del Veneto; si ipotizza il lavoro di un operaio qualificato e un operaio

comune, per un tempo di un’ora per il montaggio e mezz’ora per il successivo

smontaggio.

• L’incidenza di trasporto in cantiere e successivo smobilizzo è quantificata per il

2% del costo del materiale.

• Le spese generali sono state quantificate per il 10%.

• L’utile d’impresa è stato quantificato per il 6,5%.

IPOTESI DI CALCOLO

Esempio di calcolo onere per la sicurezza

Esempio di calcolo onere per la sicurezza Esempio di calcolo onere per la sicurezza