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LA SICUREZZA SUL LAVORO

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LA SICUREZZA SUL LAVORO

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1. Premessa

2. Inquadramento legislativo e normativa di riferimento

3. Valutazione sul livello di “compliance” e dei modelli di

prevenzione

4. La delega di funzione di rilevanza penale

5. Ambiente di lavoro e protezione

Wednesday, 09 March 2016

Ore 09:30

Ore 11.30

Ore 13.30

Agenda di lavoro

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Indice

1. Premessa

2. Inquadramento legislativo e normativa di riferimento

3. Valutazione sul livello di “compliance” e dei modelli di

prevenzione

4. La delega di funzione di rilevanza penale

5. Ambiente di lavoro e protezioni

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Nome e Cognome

Attuale impiego

Aspettative per la giornata di oggi.

Vostre esperienze di sicurezza (buone o cattive) o esperienze

precedenti.

Secondo voi il numero di infortuni in Italia sta aumentando o

diminuendo?

1. Premessa

1.1 Presentazione

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La serie storica del numero degli infortuni registrati dall’ INAIL prosegue l’andamento

decrescente.

Sono state registrate poco più di 663 mila denunce di infortuni accaduti nel 2014;

rispetto al 2013 si ha una diminuzione di circa il 4,6%; sono quasi il 24% in meno rispetto

al 2010. Gli infortuni riconosciuti sul lavoro sono poco più di 437 mila, di cui il 18%

“fuori dell’azienda” (cioè “con mezzo di trasporto” o “in itinere”).

Delle 1.107 denunce di infortunio mortale (erano 1.215 nel 2013, 1.501 nel 2010) gli

infortuni accertati “sul lavoro” sono 662 (di cui 358, il 54%, “fuori dell’azienda”):

anche se i 26 casi ancora in istruttoria fossero tutti riconosciuti “sul lavoro” si avrebbe una

riduzione di poco più del 3% rispetto al 2013 e del 31% rispetto al 2010.

Gli infortuni hanno causato circa 11 milioni di giornate di inabilità, con costo a carico dell’

INAIL; in media 82 giorni per infortuni che hanno provocato menomazione, circa 20 giorni in

assenza di menomazione

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1. Premessa

1.2 Andamento infortuni (1/3)

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Le denunce di malattia sono state circa 57 mila e 400 (circa 5 mila e 500 in più rispetto

al 2013), con un aumento di poco più del 33% rispetto al 2010. Ne è stata riconosciuta la

causa professionale al 35%, il 2% è ancora “in istruttoria”. Il 62% delle denunce è per

malattie del sistema osteomuscolare (cresciute del 78% rispetto al 2010).

È importante ribadire che le denunce riguardano le malattie e non i soggetti ammalati, che

sono circa 43 mila; di cui circa il 40% per causa professionale riconosciuta. Sono stati

1.700 i lavoratori con malattia asbesto-correlata.

I lavoratori deceduti nel 2014 con riconoscimento di malattia professionale sono stati

1.488 (il 26% in meno rispetto al 2010).

Si sono registrati 414 decessi per patologie asbesto-correlate protocollate nell’anno;

l’analisi per classi di età mostra che l’85% dei decessi (avvenuti nel 2014) è con età al

decesso maggiore di 74 anni.

Wednesday, 09 March 2016

1. Premessa

1.2 Andamento infortuni (2/3)

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1. Premessa 1.2 Andamento infortuni (3/3)

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Wednesday, 09 March 2016

Quasi infortunio (near misses): qualsiasi evento, correlato al

lavoro, che avrebbe potuto causare un infortunio o danno alla

salute o morte, ma, solo per puro caso, non lo ha fatto: un

evento quindi che ha in sé la potenzialità di produrre un

infortunio ma non lo fa solo per fortuna.

Infortunio: ogni evento avvenuto per causa violenta in

occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità

permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità

temporanea assoluta che comporti l’astensione del lavoro per

più di (1giorno) 3 giorni.

1. Premessa 1.3 Definizione di infortunio e quasi infortunio

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L’ambiente circostante cambia la nostra percezione della

sicurezza ed i nostri comportamenti

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1. Premessa 1.4 L’ambiente

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1. Premessa 1.5 L’ambiente

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Wednesday, 09 March 2016

1. Premessa 1.6 L’ambiente

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Ta

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Tempo

UTILIZZO

DPI

MANAGEMENT

SYSTEM

???

QUALITA’

IMPIANTI

QUALITA’

AMBIENTE DI

LAVORO

PROGRAMMI

DI RISK

MANAGEMENT

TRAINING

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1. Premessa 1.7 Interventi in azienda per ridurre gli infortuni

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Indice

1. Premessa

2. Inquadramento legislativo e normativa di riferimento

3. Valutazione sul livello di “compliance” e dei modelli di

prevenzione

4. La delega di funzione di rilevanza penale

5. Ambiente di lavoro e protezioni

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“[…] non si può tollerare la minaccia e

la frequenza degli infortuni cui è

esposta la sicurezza, e addirittura la

vita, di troppi occupati, specie di chi,

italiano o immigrato, lavora in nero”

31/12/2006

2. Contesto normativo 2.1 La tutela dei lavoratori

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D.Lgs.

81/2008

ss.mm.ii.

TITOLO I

Principi comuni TITOLO II

Luoghi di lavoro

TITOLO III

Uso delle

attrezzature e DPI

TITOLO IV

Cantieri temporanei

o mobili

TITOLO V

Segnaletica di

Sicurezza

TITOLO VI

Movimentazione

Manuale dei Carichi

TITOLO VII

Videoterminali

TITOLO VIII

Esposizione ad

agenti fisici

TITOLO IX

Sostanze

pericolose

TITOLO X

Esposizione a sostanze

biologiche

TITOLO XI

Protezione da

ATEX

TITOLO XII

Disposizioni in

materia penale

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2. Contesto normativo 2.2 Il D.Lgs. 81/2008

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Adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex art. 30 del D.Lgs.

81/2008 e art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001

Definizione della figura di Preposto

Principio di effettività della carica

Possibilità (formalizzata) per il Datore di Lavoro di delegare alcune responsabilità

Gestione degli appalti

Introduzione del rischio stress lavoro – correlato

Possibilità di effettuare la visita medica preventiva in fase preassuntiva

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2. Contesto normativo

2.3 Le novità sostanziali

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Lavoratori

Preposto Responsabile dell’attività cui sovrintende

Dirigente Responsabile dell’attività da lui diretta

Datore di Lavoro Responsabile primario

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2. Contesto normativo

2.4 Le responsabilità

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DATORE DI

LAVORO

LINEA OPERATIVA LINEA DI

SUPPORTO

LINEA

CONSULTIVA

Dirigenti

Preposti

Lavoratori

Servizio di

Prevenzione

e Protezione

Rappresentanti dei

Lavoratori per la

Sicurezza

Medico Competente

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2. Contesto normativo

2.5 La struttura organizzativa

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Datore di Lavoro: soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore

o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto

dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha

la RESPONSABILITÀ dell’organizzazione o dell’unità produttiva in quanto

esercita i POTERI DECISIONALI E DI SPESA. In caso di omessa

individuazione, o di individuazione, o di individuazione non conforme ai

criteri sopra indicati, il Datore di Lavoro coincide con l’organo di vertice

medesimo.

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di

poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli,

ATTUA le direttive del Datore di Lavoro organizzando l’attività lavorativa e

vigilando su di essa.

2. Contesto normativo

2.6 Datore di Lavoro e Dirigente

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Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e di

poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli,

SOVRAINTENDE alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle

direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei

lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Lavoratore: persona che, INDIPENDENTEMENTE DALLA TIPOLOGIA

CONTRATTUALE, svolge un’attività lavorativa nell’ambito

dell’organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza

retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una

professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici o familiari.

2. Contesto normativo

2.7 Preposto e Lavoratore

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MEDICO COMPETENTE: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui al presente decreto che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria.

RSPP: persona in possesso di specifiche

capacità e requisiti professionali, designata dal

Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il

servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

RLS: persona eletta o designata per

rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli

aspetti della salute e della sicurezza durante il

lavoro.

2. Contesto normativo

2.8 Soggetti coadiuvanti e coinvolti

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Indice

1. Premessa

2. Inquadramento legislativo e normativa di riferimento

3. Valutazione sul livello di “compliance” e dei modelli di

prevenzione

4. La delega di funzione di rilevanza penale

5. Ambiente di lavoro e protezioni

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Wednesday, 09 March 2016

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello

potenziale di danno nelle condizioni di impiego o

di esposizione ad un determinato fattore o agente

oppure alla loro combinazione.

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un

determinato fattore avente il potenziale di causare

un danno.

Il PERICOLO è una modalità dannosa ad esempio di una macchina, di una sega, di una

situazione di lavoro, ad esempio una stanza riempita di sostanze chimiche, di un modo di

comportarsi, ad esempio camminare su una fune tesa.

Il RISCHIO invece nasce quando contemporaneamente si ha un pericolo ed un lavoratore

esposto. Non è il pericolo in quanto tale che danneggia il lavoratore, ma l’esposizione al

pericolo, cioè il rischio.

3. Valutazione sul livello di compliance e modelli di prevenzione

3.1 Pericolo e rischio

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Il danno è l’evento che può chiudere il circuito tra il pericolo (forse succede) e il rischio

(sta succedendo).

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Pericolo (potenziale):

potrebbe succedere

Rischio

(sta succedendo):

Condizioni d’uso,

esposizione, ecc.

Danno (è successo):

Alle persone, alle cose,

agli impianti ecc.

Wednesday, 09 March 2016

3. Valutazione sul livello di compliance e modelli di prevenzione

3.2 Danno

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Il rischio è la combinazione tra la probabilità (P) che si

manifesti un certo evento dannoso e la gravità

(Magnitudo, M) associata all’evento stesso.

R = f (P, M)

Generalmente si considera R = P x M

Si tratta di una indicazione generica che va associata al

numero dei lavoratori esposti.

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3. Valutazione sul livello di compliance e modelli di prevenzione

3.3 Concetto di rischio

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La prevenzione consiste nelle operazioni messe

in atto per ridurre la probabilità che si verifichi

un determinato evento dannoso

R = f (P, M)

Il divieto di fumare è un intervento di prevenzione per il rischio incendi.

La scelta di un disco silenziato per una smerigliatrice è un intervento di

prevenzione per il rischio rumore

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Wednesday, 09 March 2016

3. Valutazione sul livello di compliance e modelli di prevenzione

3.4 La prevenzione

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La protezione consiste nelle operazioni messe in

atto per ridurre la gravità associata a un determinato

evento dannoso

R = f (P, M)

Una maschera è un intervento di protezione per il rischio chimico.

Una cuffia è un intervento di protezione per il rischio rumore

Nella normativa la prevenzione ha priorità

rispetto alla protezione 27

Wednesday, 09 March 2016

3. Valutazione sul livello di compliance e modelli di prevenzione

3.5 La protezione

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Wednesday, 09 March 2016

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

PROCESSO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi deve essere strutturata ed attuata al fine di:

identificare i pericoli;

dare istruzioni sui modi corretti per eseguire i lavori;

controllare che il lavoro venga eseguito correttamente;

vigilare in modo diretto e generale sulle fasi esecutive.

3. Valutazione sul livello di compliance e modelli di prevenzione 3.6 La valutazione dei rischi

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Il Datore di Lavoro committente verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese o

dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori che intende affidare loro.

Fornire alle imprese e ai lavoratori autonomi che vengono ad eseguire un lavoro presso il proprio sito dettagliate informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui andranno a lavorare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate Cooperare con il Datore di Lavoro della ditta esterna per attuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi prodotti dal lavoro della ditta esterna sulle proprie attività Coordinarsi con il Datore di Lavoro della ditta esterna per effettuare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi prodotti dall’interferenza tra il lavoro della ditta esterna e le attività proprie

Wednesday, 09 March 2016

3. Valutazione sul livello di compliance e modelli di prevenzione

3.7 La valutazione dei rischi interferenziali

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Wednesday, 09 March 2016

Il D.Lgs. 81/08 introduce l’obbligo del committente di promuovere la cooperazione ed il

coordinamento con la ditta esterna mediante la stesura di uno specifico Documento di

Valutazione dei Rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze tra

committente e appaltatore. Il documento prende il nome di DUVRI – Documento Unico di

Valutazione dei Rischi Interferenziali.

Il DUVRI deve essere unico (da cui l’acronimo) per tutti gli appalti che comportano rischi tra

loro interferenti, completo e autonomo, cioè deve contenere tutte le informazioni necessarie,

senza rimandare ad altri documenti (deve comprendere quindi anche i criteri utilizzati per la

valutazione dei rischi).

L’obbligo di redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere

forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque

uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello

elevato, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, o dalla presenza di agenti

cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei

rischi particolari di cui all’allegato XI del presente decreto.

3. Valutazione sul livello di compliance e modelli di prevenzione

3.8 La valutazione dei rischi interferenziali - DUVRI

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Wednesday, 09 March 2016

Il D.Lgs. 81/2008 prevede che il Datore

di Lavoro organizzi la formazione dei

lavoratori sulla sicurezza.

L’Accordo Stato-Regioni del 21

dicembre 2011 definisce i contenuti

minimi e le modalità di formazione dei

lavoratori, prevista. In base all’accordo

il percorso formativo per i lavoratori si

articola in:

generale uguale per tutti i lavoratori di durata non inferiore a 4 ore

specifica per settori di rischio (4/8/12 ore)

utilizzo di attrezzature e macchine

preposti (8 ore)

dirigenti (16 ore)

aggiornamento periodico (6 ore)

3. Valutazione sul livello di compliance e modelli di prevenzione

3.9 La formazione

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• Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ha

introdotto la “Disciplina della

responsabilità amministrativa delle

persone giuridiche”

• Sebbene la responsabilità sia definita

come “amministrativa” l’impianto

processuale ha natura penale

• Tale responsabilità si affianca a

quella delle persone fisiche che

hanno concretamente commesso i

reati allo scopo di sanzionare anche

l’Ente nell’interesse o a vantaggio

del quale sono stati commessi

D. Lgs. 231/2001

Cambiamento sostanziale nel nostro ordinamento giuridico

Reato commesso nell’interesse o a

vantaggio della Società da un

Dipendente / Amministratore

Prima del Decreto

Era responsabile esclusivamente

la persona fisica.

Obbligazione civile della persona

giuridica per multe o ammende

solo in caso di insolvenza della

persona fisica (art.197 c.p)

A seguito del Decreto

E’ responsabile anche la

Società, la quale può essere

condannata a subire le

sanzioni di cui all’art. 9 D.

Lgs. 231/2001

Wednesday, 09 March 2016

3. Valutazione sul livello di compliance e modelli di prevenzione

3.10 Il D.Lgs. 231/2001

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Con l’emanazione della Legge 3 agosto 2007, n. 123 “Misure in tema di tutela della salute

e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della

normativa in materia”, il Legislatore ha ampliato il novero dei reati la cui commissione può

comportare la responsabilità amministrativa degli Enti, prevedendo l’introduzione dell’art 25-

septies nel D.Lgs. 231/2001.

I reati introdotti sono l’omicidio colposo (art 589 c.p.) e le lesioni colpose (art 590 c.p.)

gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela dell’igiene e della salute

sul lavoro.

L’impatto di tale intervento normativo è considerevole in quanto:

1. Per la prima volta è prevista la punibilità degli Enti per delitti perseguibili a titolo colposo

(sanzioni pecuniarie ed interdittive);

2. E’ stato ampliato il novero delle imprese per cui sarà indispensabile

l’adozione/aggiornamento del modello organizzativo (MOG) ai sensi del D.Lgs. 231/01, in

quanto tutte le Aziende, appartenenti a qualsiasi settore di attività, sono tenute al rispetto

della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

3. Massima è l’estensione delle aree di rischio da analizzare. Qualsiasi violazione delle

norme in materia di sicurezza sul lavoro, dalla quale può derivare un infortunio mortale o

grave, coinvolge l’Azienda ai sensi del D.Lgs 231. Wednesday, 09 March 2016

3. Valutazione sul livello di compliance e modelli di prevenzione 3.11 Il D.Lgs. 231/2001 e il D.Lgs. 81/2008 (1/2)

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Il nuovo decreto legislativo D. Lgs. 9 aprile 2008 n°81 conosciuto come “Testo Unico sulla Salute

e Sicurezza sul Lavoro” riporta ulteriori novità/modifiche nell’ambito del D.Lgs 231/01:

Art 6: prevede l’istituzione, presso il Ministero del Lavoro, di una Commissione consultiva

permanente per la salute e sicurezza sul lavoro che ha come uno dei compiti quello di

“indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all’articolo 30”;

Art 30: introduce i requisiti base che devono essere garantiti dal modello di

organizzazione e di gestione;

Art 300: innova l’art. 25 septies del D.Lgs. 231/01 graduando le sanzioni applicabili all’Ente

avuto riguardo al reato ed al tipo di violazione cui è connesso.

L’art. 30 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che i MOG costituiti nel rispetto delle “Linee guida UNI-INAIL

per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28/09/2001 o British

Standard OHSAS 18001:2007” sono presumibilmente conformi ai requisiti dell’art. 30.

Le Linee Guida di Confindustria ribadiscono che l’analisi del contesto aziendale

per l’identificazione dei rischi di commissione

dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime

“deve necessariamente estendersi alla totalità delle aree/attività aziendali”.

3. Valutazione sul livello di compliance e modelli di prevenzione 3.12 Il D.Lgs. 231/2001 e il D.Lgs. 81/2008 (2/2)

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Delitto di omicidio colposo commesso con violazione dell’art. 55, comma 2, D.Lgs. 81/08 (omessa o incompleta valutazione dei rischi relativamente alle aziende ivi contemplate), sanzione pecuniaria pari a 1.000 quote, oltre all’applicabilità, in caso di condanna, di sanzioni interdittive da 3 mesi a 12 mesi.

Delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (diverse da quella sopra indicata), sanzione pecuniaria da 250 a 500 quote, oltre, all’applicabilità, in caso di condanna, di sanzioni interdittive da 3 mesi a 12 mesi.

Delitto di lesioni gravi o gravissime colpose commesso con violazione delle

norme sulla tutela e sulla sicurezza sul lavoro, sanzione pecuniaria non superiore

a 250 quote, oltre all’applicabilità, in caso di condanna, di sanzioni interdittive fino a

sei mesi.

Il valore di una quota va da un minimo di 258 € ad un massimo di 1.549 €

Wednesday, 09 March 2016

3. Valutazione sul livello di compliance e modelli di prevenzione

3.13 I benefici

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Wednesday, 09 March 2016

3. Valutazione sul livello di compliance e modelli di prevenzione

3.14 Standard Internazionale OHSAS 18001

Sistema di Gestione di Sicurezza sul Lavoro:

parte del sistema di gestione di un’organizzazione

utilizzata per sviluppare e attuare la propria politica

in materia di sicurezza sul lavoro e gestirne i rischi.

Sistema di

Gestione

Aziendale

Modello ex

D.Lgs. 231/2001

Enterprise Risk

Management

Qualità

Salute e

Sicurezza sul

Lavoro

Security

Privacy

IT

Sistema di Gestione Aziendale

Ambiente

ACT

OHSAS 18001

POLICY

PLAN

DO

CHECK

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Wednesday, 09 March 2016

3. Valutazione sul livello di compliance e modelli di prevenzione 3.15 Le aziende certificate: dati e curiosità

Le aziende dotate di un Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (SGS certificato a

norma OHSAS 18001:2007) si dimostrano in grado di gestire in maniera efficace e vantaggiosa la

salute e la sicurezza sul lavoro. Rappresentano ancora una minoranza del tessuto produttivo, ma il loro

numero è cresciuto di quasi sette volte negli ultimi quattro anni. Nei dieci anni di applicazione della

norma (la prima versione della BS OHSAS è del 1999) l'incremento medio annuo è stato del 50%.

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Wednesday, 09 March 2016

3. Valutazione sul livello di compliance e modelli di prevenzione 3.16 Le aziende certificate: dati e curiosità - ACCREDIA

Le certificazioni in materia di salute e sicurezza

sui luoghi di lavoro (OHSAS 18001) sono in

crescita del 40% negli ultimi due anni e del 12%

nell'ultimo anno: 800 le imprese che nel 2014 hanno

ottenuto la certificazione e oltre 11.600 i relativi siti

produttivi certificati che analogamente sono

aumentati di circa il 45% in due anni e dell'8% nel

2014.

I settori che hanno fatto maggiore ricorso alla certificazione della sicurezza sui luoghi di lavoro

sono quelli delle costruzioni e quelli impegnati nella logistica e nei trasporti, circa 1.500 siti

certificati in entrambi i settori, che nel 2014 hanno rappresentato ciascuno il 12,5% del totale dei

siti produttivi certificati. A seguire i comparti relativi al rifornimento di energia elettrica (10,5% del

totale) e dell'intermediazione finanziaria (7%).

Tra i settori che sono cresciuti di più si segnalano quello dell'industria mineraria (+71%), seguito

da quelli relativi alle tecnologie dell'informazione (+34%), dei prodotti in gomma e plastica (+27%)

e delle macchine-apparecchiature e dei servizi d'ingegneria (rispettivamente +22%), tutti

incrementi rilevati a luglio 2014 rispetto a luglio 2013.

In crescita anche il numero degli organismi accreditati per il rilascio delle certificazioni del

sistema di gestione a garanzia della salute e della sicurezza sui posti di lavoro, che sono quasi

raddoppiati passando dai 16 del dicembre 2009 ai 30 del novembre 2014

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Wednesday, 09 March 2016

3. Valutazione sul livello di compliance e modelli di prevenzione

3.17 Benefici

E’ utile ricordare che il successo di un sistema di gestione dipende dall’impegno da parte di

tutti i livelli e funzioni dell’organizzazione, in particolare da parte dei più alti livelli direzionali.

I principali vantaggi che una Società può ricavare da questa attività di consulenza sono:

i. ridurre la frequenza ed entità di eventi avversi, sinistri ed incidenti, e dei costi diretti ed

indiretti (ad esempio, costi di formazione, di rimpiazzo, di immagine..) associati.

ii. migliorare la propria esposizione ai rischi, con il conseguente miglioramento delle

condizioni assicurative.

iii. comprendere le cause profonde degli eventi indesiderati per prendere decisioni su come

rimuoverle o ridurle.

iv. fornire a lavoratori, clienti, stakeholders, ed enti di controllo prova dell’impegno fattivo

della Direzione per la Gestione della materia di sicurezza sul lavoro.

v. dotarsi di una certificazione riconosciuta a livello europeo/internazionale.

vi. ottenere il coinvolgimento di tutto il personale nella gestione della materia di sicurezza sul

lavoro.

vii. facilitare le verifiche periodiche da parte dell’Organismo di Vigilanza ai sensi dell’art. 25-

septies del D.Lgs. 231/2001.

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Indice

1. Premessa

2. Inquadramento legislativo e normativa di riferimento

3. Valutazione sul livello di “compliance” e dei modelli di

prevenzione

4. La delega di funzione di rilevanza penale

5. Ambiente di lavoro e protezioni

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41

L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la

particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità

fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (art. 2087 C.C. Tutela delle

condizioni di lavoro)

Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo (art. 40 comma 2 C.P. Rapporto di causalità)

La responsabilità penale è personale (art. 27 Costituzione)

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o, comunque, il

soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore

presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità

produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (art. 2 comma 1, lett. b) del

D.Lgs. 81/08 Definizioni)

4. La delega di funzione di rilevanza penale

4.1 Premessa

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42

L’art. 16 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, rubricato Delega di funzioni, stabilisce che:

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa

con i seguenti limiti e condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;

b) che il delegato possegga di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla

specifica natura delle funzioni delegate;

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti

dalla specifica natura delle funzioni delegate;

d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle

funzioni delegate;

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

4. La delega di funzione di rilevanza penale

4.2 Il D.Lgs. 81/2008 (1/3)

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43

3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al

corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. (1) L’obbligo di cui al primo

periodo si intende assolto nel caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e

controllo di cui all’art. 30, comma 4.

3 bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare

specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai

commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in

capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale

sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni

delegate.

4. La delega di funzione di rilevanza penale

4.3 Il D.Lgs. 81/2008 (2/3)

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44

Ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, rubricato

Obblighi del datore di lavoro non delegabili,

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28 (DVR);

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).

Tali obblighi non sono delegabili, per l’importanza e all’evidenza, per

l’intima correlazione con le scelte aziendali di fondo che sono e

rimangono attribuite al potere/dovere del datore di lavoro.

(Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 28 gennaio 2009)

4. La delega di funzione di rilevanza penale

4.4 Il D.Lgs. 81/2008 (3/3)

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45

A seguito del conferimento della delega il delegato riveste la medesima

“posizione di garanzia” rivestita del delegante

...

DELEGANTE

DELEGATO

responsabili

pote

ri

4. La delega di funzione di rilevanza penale

4.5 Sintesi

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46

Al fine di costituire una delega di funzioni di rilevanza penale che sia conforme a quanto

stabilito dall’art. 16 del D.Lgs. 81/08 e che tuteli gli interessi del Delegante e quelli del Delegato e, a

seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 106/09, anche del Sub-Delegato, è doveroso, prima

del conferimento:

• eseguire un’attività di audit di conformità normativa e tecnica di strutture e impianti;

• discutere le risultanze dell’audit con il Delegante, il Delegato ed, eventualmente, il Sub-Delegato,

al fine di predisporre un piano in cui vengano definite le priorità degli interventi da eseguire e la

tempistica di realizzazione;

• verificare che la capacità di spesa attribuita sia adeguata a porre in essere gli interventi necessari.

CONSAPEVOLEZZA:

DEL DELEGANTE IN ORDINE ALLA SITUAZIONE ESISTENTE, DEL DELEGATO IN

ORDINE ALLE RESPONSABILITA’ CHE DOVRA’ ASSUMERE

4. La delega di funzione di rilevanza penale

4.6 Processo di costituzione (1/2)

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47

A seguito dell’attività di audit sarà necessario:

• elaborare e redigere il testo della delega di funzioni di rilevanza penale tenendo conto delle

specifiche attività svolte dall’Azienda e dei compiti che si intendono delegare;

• sottoporre il testo al Delegante e al Delegato al fine di verificare la corrispondenza della delega

ai desiderata di entrambi;

• predisporre il testo concordato nella versione definitiva e assicurarsi che il Delegato esprima

per iscritto la propria accettazione;

• predisporre la delibera del Consiglio di Amministrazione per il conferimento formale della

delega;

• assicurarsi che alla delega venga data adeguata e tempestiva pubblicità (apposizione in

bacheca, comunicazione formale alla CCIAA e alle competenti Autorità).

4. La delega di funzione di rilevanza penale

4.7 Processo di costituzione (2/2)

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Indice

1. Premessa

2. Inquadramento legislativo e normativa di riferimento

3. Valutazione sul livello di “compliance” e dei modelli di

prevenzione

4. La delega di funzione di rilevanza penale

5. Ambiente di lavoro e protezioni

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Wednesday, 09 March 2016

4. Ambiente di lavoro e protezioni

4.1 Definizione di «luogo di lavoro» - art. 62

Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro,

unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a

ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva,

nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva

accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.

Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:

a) ai mezzi di trasporto;

b) ai cantieri temporanei o mobili;

c) alle industrie estrattive;

d) ai pescherecci;

d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o

forestale

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Wednesday, 09 March 2016

4.2 Requisiti di sicurezza di un «luogo di lavoro» - art. 63

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV.

2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei

lavoratori disabili.

3. L’obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di

circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle

medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro utilizzati da lavoratori

disabili.

4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già

utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate

misure idonee a consentire la mobilità e l’utilizzazione dei servizi sanitari e di

igiene personale.

5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al

comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei

lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell’organo di vigilanza

territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un

livello di sicurezza equivalente.

4. Ambiente di lavoro e protezioni

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Wednesday, 09 March 2016

4.3 Dispositivi di Protezione Individuali: definizione

«Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e

tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o

più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute

durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio

destinato a tale scopo”. (art. 74 del D.Lgs. 81/2008)

4. Ambiente di lavoro e protezioni

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Wednesday, 09 March 2016

I DPI servono alla protezione individuale del lavoratore, ricordando

che questi «devono essere utilizzati quando i rischi non

possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure

tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da

misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro»

(art. 75 del D.Lgs. 81/2008)

4.4 Dispositivi di Protezione Individuali: quando utilizzarli

4. Ambiente di lavoro e protezioni

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Cosa fare prima di acquistare i DPI?

• Valutare i rischi presenti nell’attività lavorativa che non possono essere evitati con altri mezzi

• Individuare le caratteristiche necessarie ai DPI affinché questi siano adeguati ai rischi residui, considerando anche eventuali rischi derivanti dall’utilizzo degli stessi DPI

• Valutare, sulla base delle istruzioni fornite dal fabbricante e inserite a corredo dei DPI, e raffrontarle con quelle individuate in precedenza

• Aggiornare la scelta dei DPI ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione

4.5 Dispositivi di Protezione Individuali: acquisto

4. Ambiente di lavoro e protezioni

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Wednesday, 09 March 2016

i. Analisi dei rischi non evitabili con altri mezzi

ii. Scelta di DPI idonei per tipo di lavorazione

iii. Aggiornamento dei DPI al variare delle condizioni lavorative

iv. Istruzione dei lavoratori all’uso dei DPI

v. Controllo del loro corretto uso

vi. Verifica delle condizioni di igiene dei DPI, il loro mantenimento e sostituzione

eventuale

vii. Istituzione di corsi mirati all’uso dei DPI destinati all’emergenza e alla lotta agli

incendi e all’uso dei DPI per la salvaguardia dell’udito

4.6 Dispositivi di Protezione Individuali: obblighi del Datore di Lavoro

4. Ambiente di lavoro e protezioni

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Wednesday, 09 March 2016

i. Utilizzare i DPI per le situazioni di rischio per i quali sono

stati forniti, secondo quanto disposto dal datore di lavoro e

nei modi indicati dai corsi di addestramento

ii. Usare con cura i DPI adottando le necessarie cautele e nel

rispetto delle disposizioni ricevute

4.7 Dispositivi di Protezione Individuali: obblighi del Lavoratore

iii. Controllare periodicamente i DPI avuti in dotazione al fine di accertarne

l’efficienza e segnalarne eventuali anomalie riscontrate e richiederne la

sostituzione

iv. Curare la normale manutenzione dei DPI ricevuti

v. Non modificare o/e rendere inefficienti i DPI ricevuti

4. Ambiente di lavoro e protezioni

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Wednesday, 09 March 2016

4.8 Dispositivi di Protezione Individuali: diverse tipologie RISCHI CHIMICI Aerosol

• polveri

• fumi

• nebbia

Gas,vapori

Liquidi

• immersioni

• schizzi, proiezioni

RISCHI BIOLOGICI • Batteri patogeni

• Virus patogeni

• Funghi responsabili di micosi

• Antigeni biologici non microbi

RISCHI FISICI

Rumore

Meccanici

• cadute

• urti

• colpi, impatti

• compressioni

• perforazioni

• tagli

• abrasioni

• vibrazioni

• scivolamenti

Termici

• calore, fiamme

• freddo

Elettrici, radiazioni…

4. Ambiente di lavoro e protezioni

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Wednesday, 09 March 2016

4.10 Dispositivi di Protezione Individuali: categorie

I DPI vengono raggruppati in tre categorie:

• Prima categoria - DPI di progettazione semplice destinati a

salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità

• Seconda categoria - DPI che non appartengono alle altre due

categorie

• Terza categoria - DPI di progettazione complessa destinati a

salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere

permanente

4. Ambiente di lavoro e protezioni

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Video: “ Il costo degli incidenti ”

Wednesday, 09 March 2016

4.11 Il costo degli incidenti – il prezzo di lavorare male

4. Ambiente di lavoro e protezioni

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• Analizzare i messaggi del video.

• Discutere su «quali sono le lezioni

da imparare?»

• Pericolo, rischio?

• 5 minuti per la discussione in

gruppo

Wednesday, 09 March 2016

4.12 La percezione del rischio

4. Ambiente di lavoro e protezioni

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Si stima che circa l’80-95% degli infortuni sul lavoro sia correlabile al comportamento del

lavoratore, nella forma di azioni o omissioni.

Ma errore non significa colpa…ci sono molti motivi per cui un lavoratore decide, più o

meno consapevolmente, di adottare un comportamento “a rischio”

• A volte commettiamo erori… oops: errori

• A volte ci comportiamo in modo imprevedibile

• A volte siamo stanchi, poco concentrati, o stiamo pensando ad altro

• A volte possiamo pensare che la sicurezza sia fuori moda e sia ridicolo indossare

sempre quei fastidiosi DPI..

• A volte non siamo del tutto consapevoli dei rischi associati al nostro lavoro o

possiamo sottostimarli

• A volte tendiamo a considerare l’incidente come “altro da noi” … “non capiterà mai a

me…ho sempre fatto così”.

• A volte scegliamo “scorciatoie” per deviare dalle procedure di sicurezza, pensando di

ottenere un beneficio (arriverò a casa prima, riceverò un bonus). Wednesday, 09 March 2016

4.13 Perché ci si comporta in maniera insicura?

4. Ambiente di lavoro e protezioni

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• Il BRI (Behavioural Risk Improvement) è una tecnica, basata sulle più accreditate

teorie di psicologia comportamentale, il cui scopo è il miglioramento del livello di

sicurezza in azienda, grazie all’incoraggiamento ed alla promozione dei

comportamenti sicuri.

• Questo approccio può portare a:

Diminuzione degli infortuni

Diminuzione dei costi associati

Ottimizzazione dei costi e delle condizioni assicurative

Miglioramento dell’immagine e della reputazione aziendale

Comprensione profonda delle cause-radice degli infortuni

Rafforzamento e promozione dei valori aziendali

Wednesday, 09 March 2016

4.14 La prevenzione - Behavioral Risk Improvement

4. Ambiente di lavoro e protezioni

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Grazie a tutti

Wednesday, 09 March 2016

Viale Bodio, 33

20158 Milano

Tel +39 02 48538 889

Fax +39 02 48538 326

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Francesco Nigro Practice Leader