La sicurezza su lavoro: prevenzione e...

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0 La sicurezza su lavoro: prevenzione e protezione Le novità e le caratteristiche generali

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La sicurezza su lavoro: prevenzione e protezione

Le novità e le caratteristiche generali

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Presentazione

Il 9 aprile 2008 è stato varato il Decreto Legislativo n. 81, noto anche come “Testo Unico sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”, integrato ed aggiornato dal Decreto Legislativo 106 del 2009, cosiddetto “decreto integrativo e correttivo”. Ma quali novità sono state introdotte rispetto alla legislazione precedente, e come sono state modificate le disposizioni del Decreto Legislativo 626 del ‘94 ora abrogato? In questa lezione cominceremo a descrivere le caratteristiche e finalità principali del Decreto 81 aggiornato dal Decreto correttivo; individueremo le norme abrogate dopo la sua entrata in vigore e le più rilevanti modifiche rispetto alle disposizioni precedenti. Infine, esamineremo i concetti principali presenti nel testo di legge e il campo di applicazione a cui fa riferimento. Per brevità, in tutto il corso ci riferiremo al Decreto Legislativo 81 aggiornato, chiamandolo Testo Unico anche se, da un punto di vista giuridico, non è del tutto corretto. Ma ormai il Decreto Legislativo 81 è conosciuto come “testo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro” perché, come vedremo, ha il merito di riunire in un unico testo normativo la maggior parte della materia della prevenzione durante il lavoro, con un’operazione di revisione, aggiornamento e riordino dei testi precedentemente in vigore.

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Le finalità del D.Lgs. 81/2008

Fino a poco tempo fa, la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro era molto ampia e frammentata. Le numerose leggi e i vari decreti, emanati nell’arco di decenni, hanno fatto emergere l’esigenza di elaborare un unico testo, con l’intento di raggruppare e aggiornare tutte le disposizioni precedenti. In risposta a questa esigenza, nell’agosto del 2007, il Parlamento aveva approvato una legge delega, la n. 123 del 2007, con la quale delegava il Governo ad adottare, mediante un apposito decreto legislativo, un unico testo per aggiornare e dare veste unitaria alla disciplina prevenzionistica. In attuazione della delega, il Governo adottò il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stessa legge 123 prevedeva un’ulteriore delega al Governo, autorizzandolo ad apportare, con un nuovo decreto legislativo, le correzioni ed integrazioni suggerite dal primo periodo di applicazione della nuova disposizione di legge. Da ciò trae origine il Decreto Legislativo 106/2009 che ha integrato e modificato il D.Lgs. 81/08. In definitiva, il Testo Unico garantisce la coerenza con le normative comunitarie e le convenzioni internazionali; facilita la comprensione degli obblighi e delle sanzioni da parte dei diversi attori coinvolti, come ad esempio, le imprese, le autorità di vigilanza o gli esperti della sicurezza; si propone, inoltre, di assicurare la tutela dei lavoratori in ogni campo di attività, pubblica e privata.

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I testi di legge abrogati e l'entrata in vigore del TU

Con l’entrata in vigore del Testo Unico, sono stati abrogati alcuni Decreti del Presidente della Repubblica diversi Decreti legislativi e ogni norma in materia incompatibile con il Testo Unico, il cui contenuto è stato incorporato nel Testo Unico stesso, con opportuni aggiornamenti. In definitiva, uno dei pregi del Decreto legislativo n. 81 è quello di avere raccolto in un unico testo le varie precedenti disposizioni, a volte di difficile interpretazione, semplificando e riorganizzando il sistema normativo in materia. Integrazioni al Testo Unico Una piccola difficoltà si è ora originata con l’emanazione del Decreto Legislativo 106/2009, che in realtà non riscrive completamente il testo, ma vi apporta integrazioni, modifiche e sostituzioni di singoli articoli, commi, o frasi. Naturalmente, sono già stati pubblicati, e sono disponibili sul WEB, alcuni “testi integrati”, ottenuti apportando al testo originario tutte le modifiche dettate dal 106/2009. Tuttavia questi testi, utilissimi ai fini della lettura e dell’interpretazione delle disposizioni, non hanno valore ufficiale.

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Architettura del D.Lgs. 81/2008

L’architettura del Decreto 81 è piuttosto articolata. Il Testo Unico si compone, infatti, di 13 titoli e vari allegati con alcuni supplementi. Nei Titoli vengono stabiliti i principi generali di tutela e le norme applicabili ai diversi campi di attività le corrispondenti sanzioni in caso di inosservanza ed il rinvio all’allegato di riferimento Negli Allegati sono precisate quali sono le misure da attuare affinché le attività lavorative si svolgano nel rispetto di condizioni atte a tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori. Particolare rilievo assumono i primi tre titoli, in quanto applicabili a tutte le attività lavorative. Infatti il titolo primo enuncia i principi generali ai quali ci si deve attenere per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori unitamente ad alcuni rischi inerenti l’organizzazione del lavoro. Il titolo II ed il III hanno carattere trasversale e valido per tutte le attività lavorative in quanto affrontano le tematiche relative ai luoghi di lavoro e all’uso delle attrezzature di lavoro. Dal titolo 4° al titolo 11°, invece, vengono definite le prescrizioni per diverse e specifiche tipologie di contesti lavorativi di rischio. Infine, i titoli 12° e 13° contengono alcune disposizioni in materia penale e le norme transitorie e finali.

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Alcune tra le modifiche principali

Ma cosa è cambiato rispetto alla normativa precedente? Molte, e significative, sono le novità; qui ne anticipiamo solo alcune. Il Testo Unico prevede un ampliamento del campo di applicazione: infatti, fa riferimento a tutti i lavoratori che operano in ambienti di lavoro, indipendentemente dal regime contrattuale. Stabilisce un inasprimento del quadro sanzionatorio. Infatti, mentre la precedente legislazione prevedeva esclusivamente che eventuali inadempimenti fossero puniti in alternativa con la pena dell’arresto o dell’ammenda, il TU prevede, in casi particolarmente gravi, esclusivamente la pena dell’arresto, oltre ad un generale incremento delle pene pecuniarie peraltro attenuato dalle modifiche apportate al testo originario dal decreto 106/2009. In materia di prevenzione, provvede al miglioramento del coordinamento delle attività di vigilanza, mediante un sistema informativo pubblico. Sono stati inoltre previsti dei meccanismi che dovrebbero assicurare una maggiore efficacia alla rappresentanza dei lavoratori, anche nelle aziende nelle quali non si sia proceduto ad eleggere il rappresentate dei lavoratori. Sono state aggiunte prescrizioni relative a tipologie di rischio non presenti nel decreto legislativo 626/94 e suoi aggiornamenti. Sono stati infine introdotti nuovi obblighi affinché anche i lavori conferiti in appalto a imprese o lavoratori autonomi possano svolgersi in condizioni di sicurezza.

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I concetti principali 1/3

Ma quali sono i principali attori della sicurezza? L’articolo 2 del Testo Unico contiene importanti definizioni. In sintesi, il datore di lavoro è definito come il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, come colui che esercita i poteri decisionali e di spesa nell’ambito dell’organizzazione. Figure essenziali nell’organizzazione aziendale sono poi quelle dei dirigenti e dei preposti che, con ruoli diversi e con diverso livello di responsabilità, sono anch’esse titolari di obblighi di garanzia, in quanto tenute ad assicurare che le attività lavorative si svolgano nel rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza.

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I concetti principali 2/3

Il dirigente ha un ruolo caratterizzato da un’elevata autonomia decisionale, essendo la figura che stabilisce le procedure da seguire nelle diverse attività lavorative. Il preposto, invece, ha soprattutto un ruolo di istruzione, coordinamento e vigilanza. Ha, cioè, il compito di controllare e assicurare che i lavoratori svolgano i compiti ad essi assegnati nel rispetto delle norme di sicurezza, e in ragione delle istruzioni che avrà dato agli stessi Lavoratori. Per il diverso grado di autonomia delle due figure e, di conseguenza, il diverso livello di responsabilità, le loro eventuali inadempienze sono sanzionate con pene differenziate, evidentemente più pesanti per il dirigente. Impareremo a conoscere meglio i ruoli e le responsabilità del datore di lavoro, del dirigente e del preposto nelle prossime lezioni.

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I concetti principali 3/3

Lo stesso articolo 2 definisce anche il lavoratore, inteso come colui che, “indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere”. Ma, come vedremo, l’articolo 3 introduce forme di tutela differenziate per alcune tipologie contrattuali. Il lavoratore Al lavoratore è equiparato:

il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;

l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del Codice Civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento (art. 18

legge 196/1997); l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione

professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature, agenti chimici, fisici e biologici, videoterminali - limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;

i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili (D.Lgs. 468/97 e s.m.i.).

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In una piccola azienda di consulenza finanziaria...

In una Direzione di Tronco lavorano 200 persone di cui 160 con contratto a tempo indeterminato: alcuni di loro si occupano di attività d’ufficio, altri di interventi tecnici operando di diversi ambienti di lavoro, e altri ancora si occupano di assistenza da remoto dei Clienti, mediante videoterminali. Alcuni dipendenti ancora sono prevalentemente sul sedime autostradale per le attività di pattugliamento ed ausilio. Altri, si occupano dei pedaggi ed hanno un contratto stagionale. Di recente è arrivato anche uno stagista per affiancare il datore di lavoro all’interno dell’azienda. L’Azienda si avvale, inoltre, di un medico del lavoro con contratto di lavoro autonomo per le attività derivanti dal testo Unico, nonché di una ditta per lo svolgimento di alcune attività manutentive con contratto di appalto. Presso la Direzione di Tronco è ospitato anche il C.O.A. della Polizia Stradale. Ma il Testo Unico tutela ognuno di loro? Quali sono le specifiche disposizioni per le diverse tipologie di lavoratori?

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Il campo di applicazione

Come già nel D.Lgs 626 del 1994, il campo di applicazione del Testo Unico include tutti i settori di attività, privati e pubblici, e tutte le tipologie di rischio. Relativamente a settori ed ambiti particolari, come ad esempio le Forze Armate, la Polizia, i Servizi di Protezione Civile, è prevista la possibilità di adattare la normativa alle specifiche esigenze. Rientrano comunque, nel campo di applicazione, i lavoratori subordinati, così come i lavoratori a progetto che svolgano la propria attività presso i locali del committente, i lavoratori con contratto di somministrazione, più noti come interinali, quelli distaccati e i lavoratori a distanza che operano, cioè, in telelavoro, sia pure con specifiche modalità di tutela differenziate. Ma quali sono le indicazioni per ciascuno di questi?

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Il campo di applicazione: tipologie di lavoratori tutelati 1/2

Va precisato intanto che, nei confronti dei lavoratori subordinati, le disposizioni del Testo Unico si applicano indipendentemente dal fatto che il rapporto contrattuale sia a tempo indeterminato o a tempo determinato. Per i lavoratori con contratto di somministrazione (quelli che originariamente furono definiti “interinali”), tutti gli obblighi di tutela previsti dal Testo Unico devono essere assolti dal datore di lavoro utilizzatore. Per i lavoratori a progetto e i collaboratori coordinati e continuativi le disposizioni del decreto si applicano nel caso in cui la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.

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Il campo di applicazione: tipologie di lavoratori tutelati 2/2

Per i lavoratori che effettuano prestazioni occasionali, sono esclusi dal campo di applicazione del Testo Unico i piccoli lavori a domicilio domestici, come le attività di baby sitting o di assistenza agli anziani. Per i lavoratori a domicilio e per coloro che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati, come i portieri ed altre figure assimilate, si applicano solo gli obblighi di informazione e formazione, oltre che di fornitura dei dispositivi di protezione individuali, eventualmente necessari.

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Il campo di applicazione: telelavoro

Per i lavoratori che effettuano le loro attività a distanza e presso il proprio domicilio, mediante connessioni telematiche, si applicano le tutele previste nel Titolo VII per le attività con videoterminali. In particolare, il datore di lavoro ha l’obbligo di allestire i posti di lavoro nel rispetto dei requisiti minimi dell’Allegato XXXIV e di adottare misure dirette a prevenire l’isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all’azienda. Inoltre, ha anche l’obbligo di informare il lavoratore a distanza sulle politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Infine, particolari disposizioni si applicano anche ai componenti dell’impresa familiare, ai lavoratori autonomi e gli appaltatori.

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Riepilogo della lezione

In questa lezione, abbiamo sinteticamente esaminato le caratteristiche e le finalità del Testo Unico. Abbiamo fatto cenno alle norme abrogate dopo la sua entrata in vigore e, di conseguenza, accennato ad alcune tra le principali innovazioni rispetto alle disposizioni precedenti. Infine, abbiamo introdotto i concetti principali presenti nel testo di legge, cominciando ad esaminare alcuni tra gli attori della sicurezza e il campo di applicazione a cui il Testo Unico fa riferimento.