La sicurezza del lavoro nell'allestimento palchi e ... · Jovanotti; il 5 marzo 2012, a Reggio...

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1 Dicembre 2014 1 U Apertura Apertura Numero 4 - Dicembre 2014 IN QUESTO NUMERO FOCUS La sicurezza del lavoro nell'allestimento dei palchi e delle strutture fieristiche NEWS Storie di infortuni sul lavoro Notizie in primo piano La sicurezza del lavoro nell'allestimento palchi e strutture fieristiche n avviso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 183 dell’8 agosto 2014, rende noto che, in data 22 luglio 2014, con Decreto Interministeriale (c.d. Decreto Palchi) sono state individuate le disposizioni relative alla sicurezza che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche, tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività. Il decreto chiarisce i casi in cui le disposizioni di cui al Titolo IV del D.lgs. 81/08 previste per i cantieri temporanei e mobili si applicano alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento con impianti audio, video, di illuminazione e di scena, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali, e per le manifestazioni fieristiche. Le attività necessarie per l’allestimento di palchi e strutture per lo spettacolo e per manifestazioni fieristiche in spazi urbani come piazze, parchi, stadi, palazzetti dello sport non sono prive di rischi come purtroppo testimoniato da una tragica sequenza di infortuni mortali: il 12 dicembre 2011 muore un operaio a Trieste travolto dalla struttura che avrebbe dovuto ospitare il concerto di Jovanotti; il 5 marzo 2012, a Reggio Calabria, una dinamica simile provoca la morte di un tecnico, che stava lavorando all’allestimento del palco per il concerto di Laura Pausini; il 19 giugno 2013, il copione si ripropone con la morte di un altro lavoratore, schiacciato da un montacarichi, questa volta, durante le operazioni di smontaggio del palco del Forum di Assago, dove si era esibito il gruppo rock Kiss. I rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che operano nel montaggio e smontaggio dei palchi e delle strutture fieristiche sono simili a quelli tipici del settore cantieristico, ma spesso aggravati dai tempi molto brevi per il completamento dei lavori, dalla presenza di più imprese e di lavoratori di diverse nazionalità e dalla necessità di operare in spazi ristretti, spesso caratterizzati da vincoli architettonici e ambientali. I palchi per gli spettacoli sono peraltro strutture tecnologiche sempre più complesse e articolate, che prevedono l’utilizzo di macchine per l’automazione, impianti di sollevamento, sofisticate tecnologie audio, video e per l’illuminazione e impianti scenotecnici, che costituiscono ulteriori elementi problematici per la sicurezza dei lavoratori. Il focus di approfondimento di Io scelgo la sicurezza è dedicato alla sicurezza delle attività di montaggio e smontaggio di palchi e strutture fieristiche con una serie di articoli sulle disposizioni introdotte dal Decreto Interministeriale del 22 luglio 2014, sulla gestione della sicurezza nell’allestimento di palchi e fiere della Fondazione Teatro Regio e del Gruppo GL Events Lingotto Fiere di Torino, sull'esperienza di vigilanza sui cantieri degli spettacoli dello SPreSAL dell’ASL TO1 e su un seminario di aggiornamento sulla sicurezza dei palchi organizzato dall’Ordine degli Architetti.

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raNumero 4 - Dicembre 2014

IN QUESTO NUMERO

FOCUSLa sicurezza del lavoro nell'allestimentodei palchi e delle strutture fieristiche

NEWSStorie di infortuni sul lavoro

Notizie in primo piano

La sicurezza del lavoro nell'allestimentopalchi e strutture fieristiche

n avviso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficialedella Repubblica Italiana, n. 183 dell’8 agosto2014, rende noto che, in data 22 luglio2014, con Decreto Interministeriale (c.d.Decreto Palchi) sono state individuate ledisposizioni relative alla sicurezza che siapplicano agli spettacoli musicali,cinematografici e teatrali e alle manifestazionifieristiche, tenendo conto delle particolariesigenze connesse allo svolgimento dellerelative attività.Il decreto chiarisce i casi in cui le disposizionidi cui al Titolo IV del D.lgs. 81/08 previsteper i cantieri temporanei e mobili si applicanoalle attività di montaggio e smontaggio diopere temporanee, compreso il loroallestimento con impianti audio, video, diilluminazione e di scena, realizzate perspettacoli musicali, cinematografici, teatrali,e per le manifestazioni fieristiche.Le attività necessarie per l’allestimento dipalchi e strutture per lo spettacolo e permanifestazioni fieristiche in spazi urbani comepiazze, parchi, stadi, palazzetti dello sportnon sono prive di rischi come purtroppotestimoniato da una tragica sequenza diinfortuni mortali: il 12 dicembre 2011 muoreun operaio a Trieste travolto dalla strutturache avrebbe dovuto ospitare il concerto diJovanotti; il 5 marzo 2012, a Reggio Calabria,una dinamica simile provoca la morte di untecnico, che stava lavorando all’allestimentodel palco per il concerto di Laura Pausini; il 19giugno 2013, il copione si ripropone con la mortedi un altro lavoratore, schiacciato da unmontacarichi, questa volta, durante le operazionidi smontaggio del palco del Forum di Assago,dove si era esibito il gruppo rock Kiss.I rischi per la salute e la sicurezza deilavoratori che operano nel montaggio esmontaggio dei palchi e delle strutturefieristiche sono simili a quelli tipici del settore

cantieristico, ma spesso aggravati dai tempimolto brevi per il completamento dei lavori,dalla presenza di più imprese e di lavoratoridi diverse nazionalità e dalla necessità dioperare in spazi ristretti, spessocaratterizzati da vincoli architettonici eambientali.I palchi per gli spettacoli sono peraltrostrutture tecnologiche sempre piùcomplesse e articolate, che prevedonol’utilizzo di macchine per l’automazione,impianti di sollevamento, sofisticatetecnologie audio, video e per l’illuminazionee impianti scenotecnici, che costituisconoulteriori elementi problematici per lasicurezza dei lavoratori.Il focus di approfondimento di Io scelgo lasicurezza è dedicato alla sicurezza delleattività di montaggio e smontaggio di palchie strutture fieristiche con una serie di articolisulle disposizioni introdotte dal DecretoInterministeriale del 22 luglio 2014, sullagestione della sicurezza nell’allestimento dipalchi e fiere della Fondazione Teatro Regioe del Gruppo GL Events Lingotto Fiere diTorino, sull'esperienza di vigilanza sui cantieridegli spettacoli dello SPreSAL dell’ASL TO1 esu un seminario di aggiornamento sullasicurezza dei palchi organizzato dall’Ordinedegli Architetti.

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Il Decreto Palchidi P. Gatti (ASL AL)

Coordinamento redazionaleAlessandro Palese

RedazionePierluigi Gatti (SPreSAL ASL AL), Raffaele Ceron, France-sca Gota (SPreSAL ASL CN1), Erica Moretto (SPreSALASL CN2), Antonino Bertino (SPreSAL ASL TO1), MicheleMontrano, Giacomo Porcellana (SPreSAL ASL TO3),Maria Gullo (INAIL Piemonte), Silvano Santoro (DoRSASL TO3)

Hanno collaborato a questo numeroElena Canaparo (Architetto), Fulvio Giani (Ingegnere),Lidia Fubini (Dors)

Chi volesse proporre articoli, argomenti di discussione, ecc. puòcontattare la redazione scrivendo a: [email protected] newsletter è pubblicata nel sito web della Regione Piemonte.

Regione Piemonte - Direzione SanitàSettore Prevenzione e veterinaria

Via Lagrange 24, 10123 TorinoTel. 011.432.4761 E-mail: [email protected]

Numero 4 - anno XI - dicembre 2014

Tutti gli articoli pubblicati sulla newsletter sono da considerarsiarticoli resi a titolo gratuito. E’ consentita la riproduzione ediffusione, parziale o totale, degli articoli pubblicati nellanewsletter, a condizione che gli articoli riprodotti non sianooggetto di forme di commercializzazione e che sia riportatal’indicazione della fonte, dell’articolo e degli autori.

Che l’Italia sia un paese in cui è estremamentedifficile, per non dire impossibile, fare prevenzioneè ancora una volta sottolineato da questodecreto interministeriale emanato a tutela dellasalute e della sicurezza dei lavoratori solo a seguitodi infortuni anche mortali avvenuti nel corsodell’allestimento di palchi o strutture destinate aspettacoli musicali o teatrali o manifestazionifieristiche. Qualcosa di analogo era successo inprecedenza con riferimento alla disciplina delleattività lavorative svolte in ambienti confinati osospetti di inquinamento, si chiudono le stalledopo che sono scappati i buoi!Con il “Decreto del Fare” (Legge 98/13 in vigoredal 21/08/2013) il Legislatore aveva, tra l’altro,modificato l’articolo 88 del decreto Legislativo81/08, prevedendo che le disposizioni di cui altitolo IV (quello che riguarda i cantieri temporaneio mobili) si applicassero anche agli spettacolimusicali, cinematografici e teatrali ed allemanifestazioni fieristiche, ma tenendo conto delleparticolari esigenze connesse allo svolgimentodi tali attività da individuarsi con successivodecreto da emanarsi entro il 31/12/13.Il Decreto Interministeriale (DI), giàsoprannominato “decreto palchi”, è del 22 luglio2014 e di esso se ne dà avviso sulla GazzettaUfficiale n. 183 dell'8 agosto 2014.Il decreto, soprattutto per i non addetti ai lavori,non è di facile lettura, anche per i continui rinvii atitoli, capi e/o articoli di altri o dello stesso decreto(ma non dovevamo andare verso lasemplificazione?). E’ costituito da due capi: ilprimo riguarda gli spettacoli musicali,cinematografici e teatrali, il secondo lemanifestazioni fieristiche.SPETTACOLI MUSICALI, CINEMATOGRAFICI,TEATRALI (capo I)Le disposizioni di sicurezza del capo I del DI siapplicano alle attività di montaggio e smontaggio

di opere temporanee, compreso il loroallestimento e disallestimento con impianti audio,luci e scenotecnici, realizzate per spettacolimusicali, cinematografici, teatrali e diintrattenimento. La definizione di operetemporanee (che manca) sarebbe stata utile ameglio definire ed eventualmente circoscriverel’ambito di applicazione della norma.Le disposizioni del capo I del DI e quelle contenutenel capo I (si badi bene solo capo I) del titolo IVdel decreto 81 e cioè le “misure per la salute esicurezza nei cantieri temporanei o mobili” NONsi applicano per le attività:- che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggioe smontaggio di opere temporanee;- di montaggio e smontaggio di pedane di altezzafino a 2 metri rispetto ad un piano stabile, nonconnesse ad altre strutture o supportanti altrestrutture;- di montaggio e smontaggio di travi, sistemi ditravi o graticci sospesi a stativi o torri consollevamento manuale o motorizzato, il cuimontaggio avviene al suolo o sul piano del palcoe la cui altezza finale rispetto ad un paino stabile,misurata all’estradosso, non superi 6 metri nelcaso di stativi e 8 metri nel caso di torri;- di montaggio e smontaggio di operetemporanee prefabbricate, realizzate conelementi prodotti da un unico fabbricante,montate secondo le indicazioni, le configurazionie i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cuialtezza complessiva rispetto ad un piano stabile,compresi gli elementi di copertura direttamentecollegati alla struttura di appoggio, non superi 7metri.Sarebbe interessante conoscere sulla base di qualeragionamento (o compromesso?) siano state stabilitecosì puntuali indicazioni delle altezze di cui sopra.L’altra considerazione che viene da fare è che seper le attività di cui sopra non si applica la disciplina

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prevista per i cantieri temporanei o mobili ècomunque pacifico che per la gestione insicurezza dei lavori in appalto vada applicata quellaprevista dall’articolo 26 del decreto 81 con laredazione, tra l’altro del documento unico divalutazione dei rischi interferenziali (DUVRI); ciòlo si deduce dall’inciso “ fatte salve le altredisposizioni dello stesso d.lgs. n. 81 del 2008”posto nel comma 3 dell’articolo 1 del D.I. Un piùesplicito richiamo al riguardo sarebbe statoopportuno.L’articolo 2 del DI individua le “particolariesigenze” che caratterizzano le attività di lavorotipiche degli spettacoli musicali, cinematografici eteatrali, delle quali va tenuto conto nell’applicazionedelle disposizioni del DI. Esse sono:- la compresenza di più imprese esecutrici nellearee di lavoro con permanenza di durata variabile;- la compresenza di un elevato numero dilavoratori (ma quando va considerato elevato il

numero dei lavoratori?), autonomi o dipendenti,nelle aree di lavoro, con permanenza di duratavariabile e con svolgimento di mansioni diversetra loro;- la frequente presenza di imprese e lavoratori didiverse nazionalità nelle aree di lavoro (mafrequente quanto?);- la necessità di completamento dei lavoro intempi brevi (ma brevi quanto?), compatibili conlo svolgimento programmato degli spettacoli;- la necessità di realizzazione dei lavori in spaziristretti (ma ristretti quanto?);- la possibilità di operare in contesti caratterizzatida vincoli architettonici o ambientali;- i rischi derivanti dalle condizioni meteorologichee ambientali in relazione alle attività da svolgersiin luoghi aperti.In assenza di precise indicazioni circa il significatodei termini così genericamente sopra indicati

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(tempi brevi, spazi ristretti, ecc.) sorgerannoinevitabilmente dei contenziosi, ad esempio, trachi da una parte constaterà che gli spazi sonoda considerarsi “ristretti” e chi dall’altra sosterràche quegli stessi spazi sono più che sufficienti.Inoltre, i “tempi brevi” entro i quali completare ilavori spesso sono decisi dagli organizzatori cheprevedono l’esibizione della star di turno oggi aCatania e domani a Bolzano.Per i casi in cui trovano applicazione le disposizionidi cui al Capo I, Titolo IV, D.lgs. 81/08, l’articolo 3del DI, in considerazione delle particolari esigenzeconnesse alle attività di montaggio/smontaggiodi opere temporanee e di allestimento degliimpianti, indica ciò di cui va tenuto conto:- per cantiere va inteso il luogo di lavoro in cui sisvolgono le attività di montaggio e smontaggiodi opere temporanee, compreso il loroallestimento e disallestimento con impianti audio,luci e scenotecnici, realizzate per spettacolimusicali, cinematografici, teatrali e diintrattenimento;- il committente è il soggetto che ha la titolaritàe che esercita i poteri decisionali e di spesa, perconto del quale vengono realizzate le attività dicui sopra, indipendentemente da eventualifrazionamenti della loro realizzazione;- il committente o il responsabile dei lavori, ai finidell’ottemperanza degli obblighi di cui all’art. 90c. 1, lettera a) del D Lgs 81 (quelli di attenersi allemisure generali di tutela, ecc.) deve acquisire leseguenti informazioni minime concernenti il sitodi installazione dell’opera temporanea: a)dimensioni del luogo di installazione dell’operatemporanea anche in relazione allamovimentazione in sicurezza degli elementi chela costituiscono e le relative attrezzature; b)portanza del terreno o della pavimentazionerelativa al luogo dell’installazione, in relazione allesollecitazioni indotte dall’opera; c) portata dieventuali strutture già esistenti o di punti diancoraggio da utilizzare per il sollevamento diamericane (dispositivi per sostenere gli apparatiilluminotecnici) o altre attrezzature; d) presenzadi alberi, manufatti interferenti o sui qualiintervenire, linee aeree o condutturesotterranee di servizi, viabilità; e)caratteristiche di sicurezza degli impiantielettrici e di messa a terra;- il committente o il responsabile dei lavori,ai finidell’ottemperanza degli obblighi di cui all’art. 90comma 2 del D.lgs. 81, prende in considerazioneunicamente il piano di sicurezza ecoordinamento (PSC) e non anche il fascicoloadattato delle caratteristiche dell’opera;- non è necessario indicare i nominativi delcoordinatore per la progettazione (CSP) e di

quello per l’esecuzione dei lavori (CSE) nel cartellodi cantiere;- il committente o il responsabile dei lavori verifical’idoneità tecnico professionale delle impreseesecutrici o dei lavoratori autonomi cui affidare ilavori mediante l’acquisizione del certificato diiscrizione alla camera di commercio, del DURC edi autocertificazione in ordine al possesso deglialtri requisiti di idoneità previsti dalla Legge. Per leimprese esecutrici straniere può essere utilizzatoun particolare modello riportato all’allegato II delDI. Ci sembra questo uno dei punti di maggiorcriticità del decreto. La qualificazione delle impreseesecutrici è di fondamentale importanza ai finidella realizzazione dell’opera nel rispetto di tuttele tutele riguardanti la salute e la sicurezza dellavoro. Stiamo ancora aspettando il decreto dicui all’articolo 6, c. 8, lettera g) del decreto 81che avrebbe dovuto essere emanato entro il 15maggio 2009 in riferimento al sistema diqualificazione delle imprese. Nelle more, affidarsialla “foglia di fico” dell’autocertificazione delpossesso dei requisiti, non sembra essere lasoluzione più idonea al perseguimento degliobiettivi di affidabilità sotto l’aspettoprevenzionistico;- non si applicano le disposizioni di cui ai commi10 (sospensione dell’efficacia del titolo abilitativoin assenza di alcuni documenti) e 11 (svolgimentodelle funzioni del CSP da parte del CSE nei lavoriprivati non soggetti a permesso di costruire e diimporto inferiore a 100.000 euro) dell’art. 90 edel decreto 81 ne quelle di cui all’art. 91, c. 1,lett. b) (predisposizione del fascicolo adattatoalle caratteristiche dell’opera);- l’allegato III al DI indica i contenuti minimi perla redazione del PSC e del POS relativi alleattività di montaggio e smontaggio delle operetemporanee, modificando e/o integrando icontenuti dell’allegato XV al decreto 81;- i datori di lavoro delle imprese esecutrici devonomettere a disposizione dei rappresentanti deilavoratori per la sicurezza il POS e il PSC “primadell’inizio dei lavori”, eliminando il vincolotemporale dei 10 giorni previsto al comma 4dell’art. 10 del decreto 81;- su iniziativa degli RLS delle imprese esecutricipotrà essere individuato tra questi l’RLS di sitoproduttivo.L’articolo 4 del DI indica come vanno applicate ledisposizioni di cui al capo II del titolo IV del decreto81 alle attività di montaggio e smontaggio diopere temporanee, compreso il loro allestimentoe disallestimento con impianti audio, luci escenotecnici, realizzate per spettacoli musicali,cinematografici, teatrali e di intrattenimento,sempre tenuto conto delle particolari esigenzeconnesse a dette attività:

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- ai fini degli adempimenti degli obblighi di cuiall’artt. 111, (obblighi del datore di lavoro nell’usodi attrezzature per lavori in quota), e 122(Ponteggi e opere provvisionali) del decreto 81,la costruzione delle opere temporanee puòessere effettuata senza l’impiego di opereprovvisionali distinte quando le opere temporaneecostituiscono idoneo sostegno per i lavoratori;- i lavoratori che impiegano sistemi di accesso edi posizionamento mediante funi, incaricati delleattività di montaggio e smontaggio di operetemporanee compreso l’allestimento edisallestimento degli impianti devono ricevere, a

cura del datore di lavoro, eventuale ulterioreformazione, informazione e addestramentoadeguati e specifici, al fine di consentire losvolgimento di queste attività in modo idoneo esicuro. Sarebbe stato opportuno definire in terminipuntuali quando e in quali circostanze scattal’obbligatorietà dell’integrazione all’informazione,formazione, addestramento e forse era il casodi togliere il termine “eventuale”.I lavoratori incaricati delle attività di montaggio esmontaggio di opere temporanee hanno gli stessiobblighi di formazione previsti per gli addetti almontaggio e allo smontaggio dei ponteggi; ildatore di lavoro deve provvedere inoltre affinchédetti lavoratori, ricevano eventuali ulterioreformazione, informazione e addestramentoadeguati e specifici, tali da consentire losvolgimento di queste attività in modo idoneo esicuro. Anche in questo caso valgono leconsiderazioni sul termine “eventuali” fatte sopra.La formazione/informazione ed addestramentodegli operatori unitamente ad un’adeguata attivitàdi vigilanza da parte dei preposti sono componentidecisivi ai fini dell’esecuzione di lavori in condizionidi massima sicurezza possibile. Spesso però gliobblighi di formazione non sono intesi come“obbligazione di risultato” che è esattamentequello che la legge impone; si ha la presunzionedi ottemperanza a tali obblighi semplicementefornendo i lavoratori di opuscoli, libretti o libroniche difficilmente saranno letti o se letti difficilmentesaranno capiti oppure (o in aggiunta) inviando glistessi lavoratori a dei “corsi di formazione” altermine dei quali non sempre qualcuno sipreoccuperà di valutare l’effettivo livello diapprendimento.

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MANIFESTAZIONI FIERISTICHE (Capo II)Differentemente dal Capo I, il Capo II del decretosi apre con delle definizioni (articolo 5):- Gestore: soggetto giuridico che gestisce ilquartiere fieristico;- Organizzatore: soggetto giuridico cheorganizza la manifestazione fieristica;- Espositore: azienda o altro soggetto giuridicoche partecipa alla manifestazione fieristica condisponibilità di un’area specifica;- Allestitore: soggetto che è titolare delcontratto di appalto per montaggio dello stand,smontaggio dello stand ed eventualerealizzazione delle strutture espositive;- Stand: singola area destinata allapartecipazione alla manifestazione fieristicadell’espositore;- Spazio complementare allestito: areadestinata a sale convegni, mostre, uffici e altriservizi a supporto dell’esposizione fieristica;- Quartiere fieristico: struttura fissa, o altrospazio destinato ad ospitare la manifestazionefieristica, dotata di una propria organizzazionelogistica e relativa agibilità, destinata allosvolgimento di manifestazioni fieristiche;- Struttura allestitiva: insieme degli elementiutilizzati per l’allestimento di uno stand o di unospazio complementare allestito;- Tendostruttura: struttura portante con telodi copertura, sia aperta che chiusa ai lati.Le disposizioni contenute nel Capo II del decretosi applicano alle attività di approntamento esmantellamento di strutture allestitive,

tendostrutture o opere temporanee permanifestazioni fieristiche.Le disposizioni del Capo II del DI e quelle contenutenel Capo I del titolo IV del decreto 81 e cioè le“misure per la salute e sicurezza nei cantieritemporanei o mobili” NON si applicano per leattività di cui sopra, in caso di:- strutture allestitive che abbiano un’altezzainferiore a 6,50 m rispetto a un piano stabile;- strutture allestitive biplanari (su due livelli) cheabbiano una superficie della proiezione in piantadel piano superiore fino a 100 m2 (n.b. per ilpiano inferiore non è riportato alcun limite);- tendostrutture e opere temporaneestrutturalmente indipendenti, realizzate conelementi prodotti da un unico fabbricante,montate secondo le indicazioni, le configurazionee i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cuialtezza complessiva, compresi gli elementi dicopertura direttamente collegati alla struttura diappoggio, non superi 8,50 m di altezza rispettoa un piano stabile.Le particolari esigenze connesse alle attività diapprontamento e smantellamento di struttureallestitive, tendostrutture o opere temporaneeper manifestazioni fieristiche (articolo 7) sono lestesse già previste per l’allestimento deglispettacoli musicali, cinematografici e teatrali, conl’aggiunta della presenza di più stand contigui nellostesso quartiere fieristico.Per i casi in cui trovano applicazione le disposizionidi cui al Capo I, Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008,l’articolo 8 del DI, in considerazione delle particolariesigenze connesse alle attività di approntamentoe smantellamento di strutture allestitive,tendostrutture o opere temporanee permanifestazioni fieristiche, indica ciò di cui va tenutoconto:- per cantiere si intende il luogo nel quale sisvolgono le attività di cui sopra;- per committente si intende il soggetto gestore,organizzatore o espositore che ha la titolarità eche esercita i poteri decisionali e di spesa, perconto del quale si effettuano le attività di cui sopra,limitatamente all’ambito di esplicazione dei poteririchiamati;- il committente o il responsabile dei lavori, ai finidell’ottemperanza degli obblighi di cui all’art. 90c. 1, lettera a) del D Lgs 81 (quelli di attenersi allemisure generali di tutela, ecc.) deve acquisire leseguenti informazioni minime relativamente alquartiere fieristico: attrezzature permanentipresenti; modalità di accesso e viabilità; - logisticain generale; impianti a rete fissa installati; orari edate di svolgimento delle attività di allestimentoe disallestimento; piano di emergenza, rischipresenti; rischi interferenti nelle fasi di allestimentoe disallestimento e relative misure di prevenzione

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e protezione da adottare. Tali indicazioni sonocontenute negli allegati IV e V. Quest’ultimoindica i contenuti minimi del DUVRI da redigersiin occasione di manifestazioni fieristiche;- come per gli spettacoli musicali,cinematografici e teatrali, anche in questo casoil committente o il responsabile dei lavori,ai finidell’ottemperanza degli obblighi di cui all’art.90 c. 2 del D Lgs 81, prende in considerazioneunicamente il piano di sicurezza ecoordinamento (PSC) e non anche ilfascicolo adattato delle caratteristichedell’opera e non è necessario indicare inominativi del coordinatore per laprogettazione (CSP) e di quello perl’esecuzione dei lavori (CSE) nel cartello dicantiere;- anche per la verifica dell’idoneità tecnicoprofessionale delle imprese esecutrici o deilavoratori autonomi cui affidare i lavori valgonole stesse prescrizioni relative agli spettacolimusicali, cinematografici e teatrali;- i contenuti minimi del PSC e del POS per lemanifestazioni fieristiche sono indicatiall’allegato VI del DI; inoltre PSC e POS devonotenere conto delle informazioni di cui all’AllegatoIV e di quelle contenute nel DUVRI redatto dalgestore o dall’organizzatore;- non si applicano le disposizioni di cui aicommi 10 (sospensione dell’efficacia del titoloabilitativo in assenza di alcuni documenti) e11 (svolgimento delle funzioni del CSP da partedel CSE nei lavori privati non soggetti apermesso di costruire e di importo inferiore a100.000 euro) dell’art. 90 e del decreto 81ne quelle di cui all’art. 91, c. 1, lett. b)(predisposizione del fascicolo adattato allecaratteristiche dell’opera);la recinzione del cantiere può essere sostituitacon opportuna sorveglianza a seguito dispecifica valutazione del rischio;- i datori di lavoro delle imprese esecutricidevono mettere a disposizione deirappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ilPOS e il PSC “prima dell’inizio dei lavori”,

eliminando il vincolo temporale dei 10 giorniprevisto al comma 4 dell’art. 10 del decreto81;- su iniziativa degli RLS delle imprese esecutricipotrà essere individuato tra questi l’RLS disito produttivo.Infine, l’articolo 9 del DI prevede che ledisposizioni del Capo II del Titolo IV del decreto81 si applichino alle attività di approntamentoe smantellamento di strutture allestitive,tendostrutture o opere temporanee permanifestazioni fieristiche, tenendo conto delleparticolari esigenze declinate all’articolo 7.

In conclusione, verrebbe da chiedersi se, nellascrittura di questo decreto, si abbia avutocome unica finalità un’assoluta tutela dellasalute e della sicurezza dei lavoratori operantinegli ambiti disciplinati oppure si sia tenuto inmaggior considerazione la coincidenza storicariguardante la preparazione di eventiinternazionali. L’inasprimento delle regole fattoa seguito di infortuni mortali (nei lavori inappalto, negli ambienti confinati, ecc.), restainefficace se poi queste regole non vengonoadeguatamente rispettate, per altro in uncontesto in cui l’attività di vigilanza e ispezionenon è e non sarà destinataria di alcun tipo diimplementazione.Forse bisognava avere il coraggio di dire chel’allestimento degli spettacoli e dellemanifestazioni fieristiche rientra nel campo diapplicazione del Titolo IV del decreto 81. Delresto che siano dei veri e propri “cantieri” èconfermato dalla stessa definizione di cantiere(art. 89 e allegato X del decreto 81): luogo incui si effettuano lavori di costruzione,equipaggiamento, smantellamento di operefisse, temporanee, in metallo o in altri materiali.”Quanto sopra, inoltre era già stato ribaditodallo stesso Ministero del Lavoro in una notadel 9 febbraio 2012. Un po’ più di rigore versola sicurezza un po’ meno giustificazioni versochi ha fretta. Forse sarebbe stata questa lavera semplificazione?

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L'esperienza dell'allestimento di palchi e fiere pressola Fondazione Teatro Regio e il Lingotto Fieredi F. Giani (Ordine Ingegneri Torino)

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Il professionista che opera nella sicurezza, a variotitolo, è ben consapevole che a fare la differenzaè sempre il soggetto Committente. UnCommittente ben strutturato, consapevole deisuoi ruoli e delle responsabilità, fa dellaprogettazione della sicurezza e della suaesecuzione un'opportunità di sviluppo e diorganizzazione. Un cantiere e una azienda, incui la sicurezza è stata pensata in funzione dellasua specifica peculiarità, sono luoghi in cui laoperosità procede linearmente e senza particolaricomplicazioni. I luoghi di lavoro del settore deiPalchi e delle Fiere devono assolutamentesottostare a queste attenzioni, in quanto l’interalavorazione deve essere svolta in tempiestremamente ristretti, con grandecoordinamento tra soggetti produttivi diversi eadattandosi ad un contesto operativo che hacaratteristiche uniche. Anche in questo caso èfondamentale l’attenzione del soggettoCommittente che non può lasciare nulla al caso,ma deve far realizzare un progetto, cantierabileed eseguibile, in sicurezza. Lo stesso soggettoCommittente deve essere ben consapevole, apriori, che chi eseguirà l’opera dovrà essere, dalpunto di vista tecnico amministrativo,assolutamente idoneo, in quanto, nei tempi tecnicidei montaggi, è praticamente impossibileapportare sostanziali correzioni. Fatta questadoverosa premessa voglio condividere, in sensogenerale, alcune esperienze professionali, relativealla progettazione della sicurezza ed alla suaesecuzione, con cui mi sono confrontatonell’allestimento temporaneo di palchi perspettacoli all’aperto e nella realizzazione di spazifieristici. Queste attività professionali sono stateposte in atto per Committenti, particolarmentesensibili alla sicurezza sul lavoro, quali laFondazione Teatro Regio di Torino, perl’allestimento di palchi per spettacoli temporanei,e il Gruppo GL Events Lingotto Fiere per gliallestimenti fieristici. Esaminiamo in primo luogol’esperienza di un allestimento di un palco peruno spettacolo all’aperto e in che modo si debbaoperare per la progettazione della sicurezza perquesto tipo di installazione. Ben primadell’introduzione del Decreto Palchi, in ambitotorinese, era esperienza condivisa che lasicurezza per questa tipologia di produzionericadesse nel Titolo IV del D.lgs. 81/08 e, ancoraprima, nel D.lgs. 494/96 fintanto che questo nonè stato abolito. Correttamente si valutava che sistava costruendo un teatro esterno temporaneo,in un luogo che solitamente aveva altre

destinazioni d’uso. Conformemente al dispostolegislativo, la progettazione della sicurezza, inquesti casi, deve procedere di pari passo con laprogettazione architettonica, strutturale eimpiantistica di quanto si deve realizzare. In chemodo dovrà essere realizzato quanto previstodiventa oggetto della sicurezza dell'attivitàproduttiva. In particolare risulta importante definireil transitorio della esecuzione. In quale momentoè possibile veramente caricare con gli impianti lastruttura? In quale momento percorrere il palcocomporta pericolo di cadute sul fronte del pubblicoe quali apprestamenti temporanei e qualisegnalazioni devono essere posti in atto perprevenire il danno per i lavoratori? Sono alcunedelle domande che il progettista pone al gruppodi lavoro che progetta l’apprestamento per lospettacolo. Questa attività sinergica comportaper il Coordinatore della Sicurezza in Progetto laredazione del Piano di Sicurezza eCoordinamento che si articola nella identificazionedel cantiere e dei soggetti coinvolti, nella redazionedelle analisi e delle valutazioni dei rischi, delleprocedure esecutive, delle misure di prevenzionee protezione e delle prescrizioni operative. Nondovranno essere tralasciate le misure dicoordinamento, in funzione di un'attentapianificazione e programmazione dei lavori.Fondamentale sarà la stima dei costi dellasicurezza, in particolare la valutazione dei rischiinterferenziali. Nella progettazione della sicurezzail primo aspetto da esaminare è il contesto in cuiviene realizzata l’opera. Quasi sempre si trattadi un luogo che, abitualmente, ha un’altradestinazione d’uso, quale una Piazza o unGiardino Pubblico e in questo modo abitualmentevissuto da quanti lo frequentano. Inoltre lapresenza di sotto servizi e di impianti interferentiè scontata e le necessarie opere di messa insicurezza devono essere previste. In questoluogo deve essere organizzato il cantiere, comecontesto transitorio che porterà ad una operatemporanea e che, alla fine della manifestazione,comporterà un nuovo cantiere di smontaggio. Ildocumento che illustra questa attività è la tavolaesplicativa di progetto, relativa agli aspetti dellasicurezza comprendenti la planimetria di cantieree la sua organizzazione per le movimentazioniorizzontali e verticali. In questo elaborato sonoindividuate scelte di carattere progettuale eorganizzativo. Stabilito il luogo e quanto questoincide sulla attività di montaggio, bisognaindividuare i tempi di esecuzione, che in questaparticolare tipologia sono sempre estremamente

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ristretti. Analogamente tutto il montaggio deveessere diviso in singole lavorazioni perché,spalmandole sui tempi previsti di esecuzione, èpossibile individuare le fasi critiche del processoproduttivo. Il documento che consente di esporrequesta attività è il cronoprogramma dei lavori, incui sono indicate, in base alla complessitàdell’opera e dell’allestimento, le lavorazioni, le fasie le sotto fasi di lavoro, la loro sequenzatemporale e la loro durata. La lettura ragionatadi questo documento, abbinata al collocamentospaziale delle attività, consente al progettista dellasicurezza di individuare consapevolmente le fasicritiche. Queste, il più delle volte, dipendono dallacontemporaneità di attività lavorative diverse, conconseguente contatto fra organizzazioni di lavorodiverse all’interno dell’allestimento teatrale.L’individuazione delle misure di sicurezza e salute,per eliminare o ridurre i rischi da interferenza,opera in modo che le sovrapposizioni nongenerino pericoli, perché tali pericoli possonogenerare rischi lavorativi, di genere interferenziale,tra le varie unità produttive. Una volta individuatoil pericolo interferenziale e valutata l’entità delrischio per tutti i lavoratori interessati, ilcoordinatore in progetto dovrà individuare lemisure di prevenzione. Qualora non sia possibileannullare del tutto il rischio interferenziale, ilcoordinatore in progetto dovrà individuare lemisure di protezione. L'interferenza deve esserequindi considerata ogni sovrapposizione di attivitàlavorativa tra diversi lavoratori, che rispondonoa datori di lavoro diversi, in uno stessoallestimento per spettacolo. L’interferenza tra lelavorazioni comporta quindi la generazione dirischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dellaattività della singola impresa esecutrice e si puòtrasferire da una impresa all’altra. Tutte lenecessarie valutazioni, di quanto è stato esposto,sono contenute nel Piano di Sicurezza eCoordinamento come da Titolo IV del D.lgs. 81/08. Terminata la attività di progettazione è utileconsiderare la sicurezza in esecuzione. Metterein pratica un progetto della sicurezza per unintervento, che si articola in tempi brevi, comportaper il coordinatore in esecuzione una particolarecapacità di adeguare il Piano di Sicurezza eCoordinamento in modo dinamico e puntuale.La prima attività che deve essere pianificatariguarda l’informazione per quanti sono interessatidall’occupazione dell’area su cui sarà montatol’allestimento. Segue la attività di segnalazionedel cantiere, di posa della recinzione e delletransenne a delimitazione dell’area. Così si creala distinzione fisica tra gli spazi esterni e il luogodove si deve svolgere la attività lavorativa. Inquesto spazio si può accogliere e scaricare quantodeve essere montato. Tali operazioni di solitosono svolte da personale abitualmente dedito al

facchinaggio e personale qualificato per ilmontaggio. Per la sicurezza particolare attenzionein questa fase è rivolta alla movimentazionemanuale dei carichi e all’utilizzo di carrelli elevatori(per scarico e sollevamento operatore conqualifica). Si provvede al tracciamento ed iniziala attività di montaggio. Si ribadisce chel’allestimento deve essere progettato e realizzatoper lo specifico luogo in cui lo si monta, vincoloda verificare, in particolare, per gli spettacoli chein tour prevedono allestimenti in luoghi diversi. Ilmontaggio avviene con il passaggio manualedegli elementi con lavoratori posti in colonna econ il montatore in testa alla colonna che montaun livello alla volta. Già in questa fase è necessariocoordinare la attività di soggetti che fannoriferimento a diversi datori di lavoro. L’attivitàcomporta la realizzazione di vari manufatti e milimiterò alla descrizione del montaggio delpalcoscenico da utilizzare per spettacoli esterni.Solitamente si inizia dal montaggio del palco(struttura del piano di calpestio e pedana),successivamente delle quinte laterali, quindi siprocede con il montaggio della copertura,temporaneamente appoggiata sul palco, e con ilsuo successivo innalzamento in quota con arganielettrici predisposti sulle quinte laterali. A questopunto si può procedere con il montaggio dellaquinta di sfondo, sulla quale successivamente siappoggia la copertura del palco, questa voltacalando con i verricelli e bloccandola in quota. Ilpalcoscenico, solitamente, è costituito daelementi di ponteggio multi direzionale su unprogetto specifico. L’impiantistica, consistente inluci e audio, viene fissata su struttureprefabbricate, tipo americane, adeguatamenteprogettate, che sono appese alla struttura,equipaggiate con impiantistica a quota palco einnalzate in quota con sistemi di sollevamento amotorizzazione elettrica. La sicurezza di questicarichi sospesi è attestata da tecnico qualificato.Il palco è rivestito con teli sul fondo sulle quintelaterali e sulla copertura. Interessante per ilcoordinatore è la attività dei montatori cheoperano in quota. La qualifica richiesta è quelladegli addetti al montaggio e smontaggio ponteggi(aggiornamento ogni quattro anni). Questioperano in colonna con una attività di passamanodel materiale da assemblare. Questa operazioneha successo solo con personale altamentequalificato e addestrato che opera in sinergia. Irischi principali cui è esposto il personale sono lacaduta dall’alto e la caduta di materiale dall’alto,che si fronteggiano con la disciplina di unaprocedura condivisa tra soggetti esperti. Idispositivi di trattenuta, che devono utilizzare imontatori e gli arrampicatori di supporto, sonodispositivi anticaduta costituiti da imbracatura per ilcorpo (cosciali e bretelle) e da doppio sistema di

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collegamento a punto sicuro di ancoraggio (doppiocordino con due connettori di dimensioni adeguateper ancorarsi al tubo), in modo che nelle fasi disgancio, per ancoraggio a nuovo punto sicuro,almeno uno dei due dispositivi rimanga ancorato alprecedente punto sicuro. Gli operatori usano il tubo,della struttura che stanno montando, come piano dicalpestio. Pertanto deve essere verificato che questocostituisca idoneo sostegno per i lavoratori. In casodi incidente o di malore, per il lavoratore in quota,deve essere presente in cantiere il dispositivo direcupero, con personale informato, formato eaddestrato al suo utilizzo. Possono anche intervenireoperatori qualificati per le attività di accesso eposizionamento con funi nelle operazioni dipuntamento o di installazione in quota di impianti odi fissaggio di blocchi di sicurezza. L’attività delcoordinatore consiste nelle verifiche documentali,nelle azioni di coordinamento e nella necessariavigilanza affinché le imprese mettano in praticaquanto previsto nel Piano di Sicurezza eCoordinamento e nei rispettivi Piani Operativi.All’inverso si procede nella attività di smontaggio.In interventi di questo genere le criticità in fase diesecuzione sono dovute alla presenza contemporaneadi tanti lavoratori che fanno riferimento a datori dilavoro diversi, ai tempi brevi di esecuzione, a luoghicon vincoli architettonici o strutturali o con sotto serviziinterferenti e, poiché si opera all’aperto,all'esposizione a condizioni metereologiche chepossono comportare esposizioni aggiuntive al rischiodi incidente. Vogliamo ora esaminare la gestionedella sicurezza in un allestimento fieristico. Ladefinizione delle figure coinvolte si complica. Senell’allestimento di un palco, per un evento, risultafacile individuare la figura del Committente, nellarealtà delle fiere tutto è più complicato. Larealizzazione di uno spazio fieristico può comportaredei montaggi di strutture temporanee, quali singolistand o strutture di allestimento, tendostrutturetemporanee in aree aperte o chiuse, manufattieseguiti su specifico progetto e altro. Esaminiamoora quali sono gli attori che partecipano alla attivitàfieristica. In primo luogo il gestore del quartierefieristico, che è il soggetto che ha la disponibilità delcontenitore entro il quale si può svolgere attivitàespositiva. All’interno di questo contenitore sonopresenti impianti e attrezzature permanenti. L’attivitàin questi luoghi è disciplinata da regolamenti chenormano l’utilizzo degli equipaggiamenti fissi(prescrizioni su dove ci si può appendere, su doveci si può collegare all’impiantistica e altro). Lamanifestazione fieristica è un momento espositivoed è quindi una manifestazione in cui si espongonodei prodotti/dei servizi con lo scopo di poterlipresentare al pubblico. In queste occasioni è previstala presentazione, la promozione e lacommercializzazione, di beni e di servizi, destinati avisitatori e ad operatori professionali, a seconda del

tema della iniziativa. Per la sua realizzazioneinterviene l’espositore che, nel quartiere fieristico,avendo la disponibilità di uno spazio definito,allestisce un’area o direttamente o avvalendosi diun allestitore o avvalendosi della struttura del gestoredello spazio espositivo stesso. Già in questaarticolazione si intravede la complicazione dellaprogettazione della sicurezza. Il montaggio e losmontaggio degli allestimenti è disciplinato daregolamenti specifici, che variano a seconda delcontesto in cui si opera. In merito alla realizzazionedi eventi fieristici si individuano due diversi ambitiin cui si articola l’attività: la realizzazione degli spazicomplementari alla manifestazione fieristica e larealizzazione di ogni singolo stand espositivo, siaquesto costituito da un preallestito, sia esso costruitocon progettazione libera fuori da standard. Di tuttoquesto è necessario documentare, per la prevenzioneincendi, la struttura e i rivestimenti di parete, irivestimenti di pedane e pavimenti, i controsoffitti, imateriali ignifugati, etc. con i certificati di reazioneal fuoco, la classe e il regolare montaggio di tutta lastruttura allestita, nonché l’idoneità statica di ognisua componente strutturale e del sistema complessivodei carichi sospesi. Quindi sarà necessario ottenerela dichiarazione che il suddetto sistema è statoprogettato e realizzato secondo quanto previsto dallaCircolare Ministero dell’Interno 1689 1/4/11 “Verificadella solidità e sicurezza dei carichi sospesi”. Questonon solo per la struttura terminata, ma anche per iltransitorio di montaggio, a tutela di quantiintervengono. Per quanto riguarda la progettazionedella sicurezza, laddove non sia applicabile il TitoloIV del D.lgs. 81/08 (ad esempio nei casi diesclusione indicati dal c.d. Decreto Palchi), si fariferimento all’art. 26 dello stesso Decreto. L’organizzatore della manifestazione consegna unDocumento Unico di Valutazione del RischioInterferenziale (DUVRI) e l’espositore, con laacquisizione del suddetto, si impegna a inoltrarloinformando i propri dipendenti e gli allestitori, suirischi del luogo di lavoro e sulle misure di prevenzionee emergenza adottate dall’organizzazione. Inparticolare, gli espositori, che utilizzeranno uno standa progettazione libera fuori standard o gli allestitoriche si occuperanno delle operazioni di montaggiodello stand, qualora ravvisassero lavorazioni nonpreviste nel suddetto DUVRI di manifestazione,dovranno segnalarlo e dovranno inviare il proprioestratto della Valutazione dei Rischi (DVR), conl’elenco dettagliato delle lavorazioni e delle attività,che verranno effettuate in occasione dell’allestimentodel proprio stand in quello specifico contesto. Questoconsentirà di adeguare il documentodell’organizzatore e di trattare tutti i rischiinterferenziali presenti con tutti gli espositoriinteressati. L'attività per la realizzazione degli spazicomuni nella manifestazione è articolata in diversefasi: ingresso nello spazio espositivo per l'esecuzione

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degli spazi comuni nella manifestazione; percorsiall’interno dello spazio espositivo; delimitazione erecinzione degli spazi comuni nella manifestazione;montaggio degli elementi costituenti gli spazi comuninella manifestazione; installazione dell'impiantistica,in particolare di illuminazione; opere di finitura;equipaggiamento dello spazio e consegna insicurezza alla manifestazione. A fine manifestazionesi effettuerà lo smontaggio e l’allontanamento dellarisulta e degli elementi da riutilizzare. L'attività, perogni singolo stand espositivo, è articolata in diversefasi: ingresso nello spazio espositivo perraggiungimento dello spazio destinato al montaggiodel singolo stand; percorso all’interno dello spazioespositivo; delimitazione e recinzione dello spazioespositivo in cui sarà montato lo stand; montaggiodegli stand come da progetto, comprendentel’assemblaggio di elementi prefabbricati e ilmontaggio di americane quali carichi sospesi;installazione della impiantistica, in particolare diilluminazione sulle americane a terra e successivosollevamento e bloccaggio; opere di finitura;equipaggiamento dello stand e consegna in sicurezzaalla manifestazione. A fine manifestazione si prevedelo smontaggio e l’allontanamento della risulta e deglielementi da riutilizzare. Fondamentale ècomprendere quali sono i ruoli dei vari soggetti cheoperano alla realizzazione dell’evento fieristico.L’Organizzatore dell’evento fieristico è datore di lavoroCommittente nei confronti degli appaltatori e deifornitori, che devono realizzare gli elementi checostituiscono gli spazi dell’evento fieristico. Ma qualeruolo hanno gli espositori che, autonomamente,eseguono lo stand nello spazio che hanno affittatodal gestore dello spazio fieristico? L'autonomiadecisionale e finanziaria risiede in vari soggetti che,contemporaneamente, possono concorrere allarealizzazione dell’evento e questo complica laprogettazione e la esecuzione della sicurezza. Bastapensare ai molteplici ruoli, o combinazione di ruoli,che può avere il gestore dello spazio fieristico. Risultamolto importante, ai fini della sicurezza, il controllodegli accessi al luogo di lavoro, in particolare deivarchi pedonali e carrai, in modo da identificare chi,a vario titolo, entra all’interno dello spazio inallestimento. Di valido supporto può essere unsistema computerizzato di caricamento dei datirelativi agli espositori e allestitori ad essi associati.Tale sistema deve prevedere la possibilità di tracciarel’accettazione dei progetti dei singoli stand, da partedell’ufficio tecnico, la regolarità della documentazionedi sicurezza, da parte degli espositori e deve esserein grado di attivare un sistema di rilascio dei pass,per espositori e per allestitori, solo quando entrambequeste condizioni siano validate dal competenteufficio sicurezza della manifestazione. Stabilite lecondizioni di ingresso, si devono definire lecondizioni di percorribilità. Ci troviamo in uncontesto in cui si evidenzia il rischio di investimento

lungo la tratta che collega l’ingresso al punto diinstallazione dello stand. Inoltre se l’esposizioneè all’interno di locali chiusi (indoor) si evidenzia lanecessità di usare solo motori elettrici per iltrasporto, lo scarico e il sollevamento. Sipresentano già in questa operazione necessitàdi coordinamento tra quanti realizzano standconfinanti con Committenti diversi e dicoordinamento con quanti operano allarealizzazione degli spazi comuni. Esaminiamoun'attività tipo di montaggio di uno stand a scaricoavvenuto. Caratteristica è la stretta tempisticadelle operazioni di allestimento. Si inizia con leattività di tracciamento. Nel caso debba essererealizzato un appendimento al di sopra dello stand(esempio struttura americana o con funzionedecorativa o per reggere impiantistica) questa èrealizzata a terra e poi sollevata. Poiché sarà uncarico sospeso, su lavoratori che completano lostand, questo deve essere certificato e deveessere garantita la sua sicurezza anche neltransitorio delle operazioni di montaggio. Sitratterà in ultimo di eseguire le predisposizioniimpiantistiche di supporto alla esposizione nellostand, che vanno dall’impianto elettrico, allafornitura di acqua e alla connessioni alla rete discarico. La gran parte delle attività di allestimentostand espongono i lavoratori a rischi di tipooperativo, quali cadute dall’alto e in piano, cadutedi materiale dall'alto, tagli e cesoiamenti,elettrocuzione, rischi di tipo fisico, quali rumore evibrazioni, rischi di tipo chimico, quali utilizzo divernici, rischi legati all’organizzazione del lavoro,quali movimentazione manuale dei carichi,posture, ritmi, stress e lavoro notturno. Si rilevanocomunque fattori di rischio specifici, tra cui lacarenza di formazione, la carenza diorganizzazione, l'assuefazione al rischio e altro.Infine, si rilevano rischi trasversali e organizzativi.Tali rischi sono individuabili all’interno dellacomplessa articolazione che caratterizza ilrapporto tra il dipendente e l’organizzazione dellavoro e tra imprese diverse che operanoall’allestimento dello stand o in altri stand vicini oalla realizzazione di spazi comuni della fiera, coninterazioni di tipo ergonomico, ma anchepsicologico e organizzativo.Con questo termino il mio contributo diprofessionista della sicurezza relativo ai luoghi dilavoro del settore dei Palchi e delle Fiere, benconsapevole che ognuno dei punti trattati è degnodi una approfondita e specifica trattazione.

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La vigilanza sui cantieri deglispettacolidi A. Bertino (ASL TO1)

Dal 2013 si è intensificata l’attività ispettiva dellaStruttura SPreSAL di Torino nei luoghi di lavoro dipubblico spettacolo, in particolare durante lemanifestazioni dei grandi eventi musicali siainternazionali che nazionali. Tali realtà lavorativeoggi sono entrate a far parte della vigilanza diroutine della Struttura, su precisa strategiaorganizzativa del Servizio, anche alla luce dei graviinfortuni che si sono verificati negli ultimi annidurante importanti concerti svoltesi sul territorionazionale.Oltre agli operatori della Struttura SPreSAL,attualmente la vigilanza vede coinvolti anche ilpersonale ispettivo della Vigilanza ordinaria dellaDirezione Territoriale del Lavoro (DTL) di Torino, perle verifiche di loro competenza. Questo nell’ambitodella programmazione della vigilanza congiuntadell’Organismo Provinciale di Vigilanza (OPV) diTorino, sulla base anche delle priorità sulla materiaspecifica stabilite a livello nazionale per la DTL.Ulteriori verifiche sono eseguite dallaCommissione Provinciale di Vigilanza per il pubblicospettacolo, perché tali eventi sono soggetti apreventiva autorizzazione per lo svolgimento insicurezza della manifestazione, salvaguardandoprincipalmente la sicurezza degli spettatori.I controlli dello SPreSAL hanno l’obiettivo disalvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratorie nel caso specifico degli operatori addetti almontaggio e allo smontaggio delle strutture edegli impianti utilizzati durante l’evento.Gli interventi fatti nei luoghi dove si tengonospettacoli e manifestazioni fieristiche, presentanoper l’Organo di Vigilanza alcune criticità daaffrontare preventivamene, in particolare:- la programmazione/organizzazionedell’intervento, visto il tempo molto breveimpiegato dalle imprese incaricate del montaggioe lo smontaggio delle strutture e degli impianti;- il consistente numero di lavoratori che interferisconotra loro senza possibilità di sfasamento temporaledelle attività, stante i tempi ristretti per la realizzazionee lo smontaggio delle strutture;- l’imminente svolgimento dell’evento coneventuali prescrizioni da impartire richiede unamaggior rapidità nel comprendere leproblematiche riscontrate e nel dare unasoluzione che possa risolverle, nel limite delpossibile nell’immediato, in quanto tali luoghi dilavoro si evolvono molto rapidamente e lospettacolo “deve andare avanti lo stesso”;- la comunicazione con i lavoratori, in quanto glistessi possono essere anche di nazionalità

differenti con normativa e cultura della sicurezzadiversa da quella italiana;- la presenza di figure professionali specifiche peril montaggio delle strutture metalliche, atipicheper un cantiere edile;- la carenza nel quadro normativo vigente di unriferimento chiaro ed esaustivo con specificheindicazioni legislative per la tutela della salute esicurezza degli operatori dello spettacolo e dellemanifestazioni fieristiche.La mancanza legislativa è stata colmata, conl’art. 32 del Decreto legge 69/13, convertitocon modificazioni dalla legge 98/13.Il Decreto legge introduce all’articolo 88 il comma2 bis dove viene estesa l’applicazione del TitoloIV “… agli spettacoli musicali, cinematografici eteatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendoconto delle particolari esigenze connesse allosvolgimento delle relative attività, individuatecon decreto del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, di concerto con il Ministro dellasalute, sentita la Commissione consultivapermanente per la salute e sicurezza sul lavoro,che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013”.Il 22 luglio 2014, il Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, di concerto con il Ministro dellasalute ha emanato un Decreto Ministerialespecifico per le attività di spettacoli musicali,cinematografici, teatrali e manifestazionifieristiche, il cosiddetto "Decreto palchi".I controlli messi in atto dalla S.C. SPreSAL diTorino hanno riguardato le attività checoinvolgono i lavoratori nelle fasi di montaggio esmontaggio degli allestimenti.I tecnici della prevenzione della Struttura, tenutoconto anche dell’elenco dei lavori di cui all’allegatoX del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, avevanomandato di verificare l’osservanza di quantodisposto per i cantieri temporanei o mobili di cuial titolo IV del medesimo decreto.Individuate le manifestazioni più significative evalutate le notifiche preliminari ex art. 99 del D.lgs.81/08, priorità si è data ai grandi concerti e sisono programmati gli interventi individuandocome criteri di priorità dell’azione di vigilanza irischi ritenuti principali quali la caduta dall’alto, lacaduta di gravi dall’alto e l’elettrocuzione.Nei cantieri di questo tipo i soggetti con compitidi sicurezza, sono le figure tipiche previste daltitolo IV del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, con unapartecipazione particolarmente attiva deipreposti, individuati come soggetti fondamentaliper competenze, preparazione e responsabilità

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in luoghi di lavoro altrimenti difficilmente gestibilidai soli datori di lavoro delle imprese e da tutte lefigure coinvolte nell’organizzazione sicurezza.Le figure professionali che operano nel cantiere,che fanno parte dello staff per l’allestimento delleopere, sono:Scaffolder (o Scaff): operatori addetti alleattività di montaggio, smontaggio etrasformazione di impalcati metallici tra i qualipalchi e strutture accessorie. Tali operazionipossono essere svolte anche in quota, diconseguenza per molti è richiesto uno specificoaddestramento;Rigger: operaio arrampicatore, addestratoall’utilizzo di sistemi di posizionamento ed accessomediante funi, che si occupa di manutenzioneod allestimento di strutture quali alberi, tralicci,teatri, concerti, barche a vela. Il suo impiegoavviene prevalentemente nello spettacolo doveil tecnico si occupa di appendere, in una strutturacostruita per l’occasione, i motori elettrici cheeleveranno le americane o altre strutture ingenere. Il compito richiede lavoro in quota tramitecorde di sicurezza e la conoscenza di prove dicarico delle varie strutture su cui verrà appesomateriale audio e illuminotecnico;Head rigger: caposquadra responsabile deglioperai arrampicatori, addestrato all’utilizzo disistemi di posizionamento ed accesso mediantefuni, nonché preposto con funzione disorvegliante dei lavoratori addetti ai sistemi diposizionamento e accesso mediante funi.Addetto al coordinamento degli operai rigger edal controllo e verifica dei piani di montaggio (riggingplot) delle strutture sospese;Facchino arrampicatore: facchino impiegato inoperazioni di assistenza al montaggio dellestrutture metalliche anche in elevazione qualorain possesso dello specifico attestato diformazione.Le opere da realizzare nel cantiere sono delletensostrutture in tubi e giunti multi direzionali e/otralicci prefabbricati, che non hanno la funzionedi opera provvisionale tradizionale, utilizzata pereseguire lavori in quota, ma che hanno la funzionedi sostenere gli impianti sia fissi sia meccanicifinalizzati alla buona riuscita dello spettacolo. Letensostrutture sono definite dal “decreto palchi”opera temporanea.Le opere temporanee, che non sono vincolatealla struttura ospitante, ad esempio gli stadi,necessitano di zavorre e quindi si rendeobbligatorio il calcolo statico eseguito da uningegnere o architetto abilitato contro ilribaltamento lo scorrimento e l’innalzamento.Durante il sopralluogo, prima e dopo le fasi diallestimento delle “opere temporanee”, ci si èsoffermati sulle tecniche di “arrampicata” eseguitasia dagli “Scaff” sia dai “Rigger” con l’uso del

dispositivo di protezione individuale e l’installazionedelle linee vita temporanee. Gli “Scaff”,nell’eseguire il montaggio del palco, non sonoappesi per mezzo di funi ma camminano sempresulla struttura e possono essere assimilabili ailavoratori che montano i ponteggi in tubi e giunti.I “Rigger”, lavoratori arrampicatori, per montare leattrezzature in quota (luci, casse, schermi, macchineper effetti speciali, ecc…) utilizzano come sistema diaccesso e posizionamento le funi.Per entrambe le figure nei sopralluoghi effettuati,tenuto conto del lavoro in quota, è stato rivoltaun’attenzione particolare alle modalità di recuperodegli stessi in caso di emergenza. Le procedured’emergenza prevedono, in quasi tutti i cantiereispezionati, che se un operatore rimane appesodopo una caduta dall’alto, debba intervenire unlavoratore ben individuato, di norma ilcaposquadra, che si posiziona a terra per vigilaresul lavoro ed interviene per il recupero dellapersona in difficoltà.Le ispezioni eseguite dal personale di vigilanzadella Struttura SPreSAL di Torino durantel’allestimento e lo smontaggio dei palchi hannoriguardato, in particolare tra le altre cose:- il sistema di protezione contro la caduta dall’altodei lavoratori durante il montaggio e smontaggiodelle strutture;- il sistema di protezione contro la caduta dimateriale dall’alto;- il rischio elettrico;- la movimentazione manuale dei carichi;- le vie di circolazione in un’area limitata ecircoscritta dove vi è promiscuità di passaggio diun elevato numero di lavoratori con i carrellielevatori ed i camion;- la manutenzione dei sistemi di sicurezza dei“muletti”, in particolare il buon funzionamentodel sistema frenante (freno a mano nonfunzionante) e del sensore di uomo presenteposto sotto il sedile di guida;- i carichi pendenti: “americane” su cui sonomontate le luci di scena, le casse audio (indicatecome “banane”), paranchi meccanici ed i lorosistemi di sicurezza;- i mezzi di sollevamento utilizzati per il

montaggio/smontaggio di torri prefabbricate.

Le carenze emerse dagli accertamenti eseguiti

hanno riguardato in particolare gli accessi sul palco

e la caduta dal palco stesso, l’altezza dei parapetti

(non sempre rispettata la misura di un metro

imposta dalla normativa vigente), la viabilità e la

manutenzione dei sistemi di sicurezza dei

“muletti”.Tutte le carenze riscontrate dal personale divigilanza sono state immediatamente rimossedurante il sopralluogo.

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14Dicembre 2014

Seminario sulla sicurezza nel montaggio esmontaggio dei palchidi E. Canaparo (Architetto)

Di questi temi si è parlato nel convegnoorganizzato dall’Ordine degli Architettidi Torino tenutosi a Torino il 17 giugno2014, un convegno che ha cercato dicoinvolgere le più significative figureprofessionali in materia di sicurezza chesi sono confrontate anche con il settoredegli spettacoli e le manifestazionifieristiche.A questo proposito ci si è soffermati sulparticolare concetto di “cantiere” che siè sviluppato moltissimo negli ultimi anni,soprattutto dopo alcuni eventi critici e,soprattutto dopo la grandesensibilizzazione che gli operatori delsettore hanno rilevato, viste econsiderate le particolarissimemetodologie di lavoro.Fare sicurezza negli eventi in generaleè un lavoro particolare che presupponela conoscenza molto approfondita delconcetto organizzativo/cantieristicoSPETTACOLO. Le figure coinvolte nonsono più i “classici” committenti, masono i produttori, magari figure estereche si appoggiano per ogni singoloevento italiano ad un produttore locale,poi ci sono gli espositori e gli allestitorinelle manifestazioni fieristiche di settoreecc…, fino al sistema di facchinaggio. Lestrutture (palchi, americane ecc...) sonodelle vere e proprie opere ingegneristiche

legate non solo all’allestimento finale oal piano luci, ma anche al terreno su cuiil tutto viene appoggiato. Ma i punti piùcritici sono: la gestione degli appalti, lagrande quantità di interferenze nellelavorazioni e la grande quantità di gentenon tutta della stessa nazionalità.La conclusione, anche in vista del decretopalchi ormai firmato e pubblicato, è lacontemporaneità che ci deve essere trala progettazione dell’evento, laprogettazione pura delle scenografie ela progettazione della sicurezza in quantola logistica di ogni singolo tassello èimportantissima tanto da poter pensaredi formare in un futuro anche dellepersone altamente specializzate interneal campo che controllano il “manufattoglobale” finale, evento, progettazione,sicurezza, tutto insieme.L’Ordine degli Architetti di Torino, ha inbreve tempo, raccolto la sfida propostanell’organizzazione di questo primoconvegno a cui seguiranno altre iniziativeche si estenderanno anche ad altriterritori interessati a grandi eventi.

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15 Dicembre 2014

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Cambiamo il finale? Le narrazioni degliinfortuni sul lavoro come strumenti diformazionedi L. Fubini (ASL TO3 - Dors)

Il progetto “Dall’inchiesta alla storia:costruzione di un repertorio di storie diinfortunio sul lavoro” promosso dal Centro diDocumentazione per la Promozione dellaSalute DoRS e dal Servizio di Epidemiologiadell’ASL TO3 in collaborazione con gli operatoridei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negliambienti di Lavoro (SPreSAL) delle ASLpiemontesi, è giunto al terzo anno di attività.Obiettivo di questo progetto è illustrare lapotenzialità della narrazione come strumentodi prevenzione degli infortuni e di promozionedella salute nei luoghi di lavoro attraversosessioni di formazione e scambio diconoscenze. La narrazione delle dinamicheinfortunistiche si è infatti dimostrata importanteper l’analisi delle cause e l’identificazione dipriorità e strategie d’intervento e perapprofondire comportamenti, attitudini einterazioni dei soggetti nella ricostruzione deiprocessi decisionali e del contesto in cui si èverificato l’infortunio.I metodi di lavoro sono stati concordati conun gruppo di referenti delle diverse ASLpiemontesi disponibili a trasformare le loroinchieste in “storie d’infortunio”. Il gruppo dilavoro ha sperimentato un sistema ditrasferimento delle evidenze basato sullanarrazione degli infortuni, individuando i criteriper la selezione mediante l’approccio perevento sentinella, approfondendo gli strumentiper una scrittura efficace, valutando glielementi chiave e quindi “riscrivendo” l’inchiestad’infortunio.Durante i primi 3 anni di attività, 43 operatoriSPreSAL piemontesi hanno partecipato ailaboratori sul tema della narrazione ed hannoinviato almeno una storia. A tutt’oggi sonostate pubblicate sul sito www.dors.it, 27 storiecorredate di fotografie, testimonianze di chi èstato coinvolto nell’infortunio, eapprofondimenti sulle indicazioni per laprevenzione. Dal conteggio degli accessi al sitoè stato possibile registrare un importanteinteresse al progetto. 18 storie sono inoltrestate ri-pubblicate sul sito www.puntosicuro.itsuscitando un dibattito tra gli operatori dellaprevenzione italiani.Durante gli ultimi mesi, il progetto è continuato,oltre che con la raccolta delle storie, con lacostituzione di un gruppo di lavoro sull’utilizzo

delle storie nella sperimentazione di unacomunità di pratica. E’ stato realizzato il primolaboratorio “Dalle storie di infortunio allacostituzione di una comunità di pratica” il 15ottobre 2014. La giornata ha previsto moduliteorici e moduli pratici, durante i quali sonostati esplicitati i criteri di base per la formazionedi una comunità di pratica che successivamentesono stati applicati con l’obiettivo di validare leindicazioni per la prevenzione di alcune storieemblematiche.Le comunità di pratica sono state intesesecondo il modello di Wenger (1), quindi comegruppi sociali di apprendimento aventi l’obiettivodi produrre conoscenza organizzata e di qualitàcui ogni membro abbia libero accesso. Il fine èil miglioramento collettivo delle conoscenze aseguito di un’esperienza di scambio econdivisione. La comunità di pratica tendeall’eccellenza e utilizza ciò che di meglioproduce ognuno dei collaboratori, puntandoad una condivisione di saperi basata su criterida costruire insieme.Il secondo laboratorio su questo tema èprefissato per il 16 dicembre 2014 presso l’aulaformazione del Servizio di Epidemiologia, in ViaSabaudia 164, Grugliasco (TO). Per maggioriinformazioni rivolgersi a:[email protected]

(1) Étienne Wenger. Comunità di pratica.Apprendimento, significato e identità. RaffaelloCortina Editore. Milano, 2006.

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16Dicembre 2014

Notizie in primo pianoa cura della Redazione

Tra gli ultimi interpelli pubblicati nel sito delMinistero del Lavoro e delle Politiche sociali,si segnalano i seguenti quesiti:

Interpello n. 21/2014Con l’Interpello n. 21/2014, la Commissioneper gli Interpelli ex art. 12 del D.lgs. 81/08ha dato risposta ad una istanza, presentatadal Consiglio dei Consulenti del Lavoro,relativa ai requisiti (4° e 5° criterio) deiformatori in materia di salute e sicurezzadel lavoro previsti nel Decreto del 6 marzo2013.La Commissione Interpelli, ribadendo icontenuti della normativa citata, ha stabilitoche, per attività lavorativa o professionalecoerente con l'area tematica della docenza,si deve intendere un'attività svolta, per iperiodi di tempo indicati, in modo, anche senon esclusivo, non episodico nelle areetematiche di interesse.

Interpello n. 24/2014Con l’Interpello n. 24/2014, la Commissioneper gli Interpelli ex art. 12 del D.lgs. 81/08ha dato risposta ad una istanza, presentatadalla Confcommercio, in merito alla correttainterpretazione dell'art. 31, comma 6, delD.lgs. 81/08 e, in particolare, se il RSPP debbanecessariamente essere un dipendente deldatore di lavoro.La Commissione Interpelli ha stabilito che neicasi, previsti dall'art. 31, comma 6, del D.lgs.81/08, in cui è obbligatoria l'istituzione di unservizio di prevenzione e protezioneall'interno dell'azienda, il RSPP si possaconsiderare interno quando, a prescinderedalla tipologia contrattuale, sia incardinatonell'ambito dell'organizzazione aziendale ecoordini un servizio di prevenzione eprotezione interno, istituito in relazione alledimensioni e alle specificità dell'azienda.Pertanto, il termine "interno" non deveintendersi equivalente alla definizione di"dipendente".

Interpello n. 25/2014Con l’Interpello n. 25/2014, la Commissioneper gli Interpelli ex art. 12 del D.lgs. 81/08ha dato risposta ad una istanza, presentatadall'Associazione Nazionale Costruttori Edili(ANCE), relativa all'individuazione di alcunevoci di costo per la sicurezza di cui all'allegato

XV del D.lgs. 81/08 e, in particolare, se trale voci di costo della sicurezza debbanoessere ricomprese, oltre alle spese diinstallazione iniziale dei baraccamenti anchequelle relative a riscaldamento/raffrescamento, pulizia e manutenzione.La Commissione Interpelli ha stabilito che icosti degli apprestamenti previsti nel pianodi sicurezza e coordinamento (PSC), checomprendono gabinetti, locali per lavarsi,spogliatoi, refettori, locali di ricovero e riposo,dormitori..., vanno calcolate considerando illoro costo di utilizzo per il cantiere utilizzato.Le spese per il riscaldamento/raffrescamento, pulizia e manutenzione deibaraccamenti, che risultano necessarie peril corretto utilizzo degli stessi, devono essere,pertanto, ricomprese tra i costi dellasicurezza.

E’ possibile consultare le risposte completeai quesiti presentati alla CommissioneInterpelli nella Sezione dedicata alla sicurezzanei luoghi di lavoro del sito del Ministero delLavoro e delle Politiche sociali:www.lavoro.gov.it/sicurezzalavoro/

Decreto interministeriale 9 settembre 2014

Sulla Gazzetta Ufficiale della RepubblicaItaliana, serie Generale, n. 212 del 12settembre 2014 si dà avviso dellapubblicazione nel sito Internet del Ministerodel Lavoro e delle Politiche sociali del DecretoInterministeriale 9 settembre 2014, exarticolo 104-bis del D.lgs. 81/08 ed exarticolo 131, comma 2-bis del Codice deicontratti pubblici relativi a lavori, servizi eforniture, di cui al D.lgs. 163/06, che individuai modelli semplificati per la redazione delpiano operativo di sicurezza (POS), del pianodi sicurezza e di coordinamento (PSC) e delfascicolo dell’opera (FO) nonché del piano disicurezza sostitutivo (PSS).