LA SICUREZZA DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE · Titolo settimo Agenti fisici Gli agenti fisici a...

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Corso Base Volontari di Protezione Civile Lecco 6 giugno 2017 LA SICUREZZA DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

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Corso Base Volontari di Protezione Civile Lecco 6 giugno 2017

LA SICUREZZA DEI VOLONTARI DI

PROTEZIONE CIVILE

SCOPO DELLA LEZIONE

Stimolare un approccio alla sicurezza diverso da

quello che spesso viene imposto, o subito, sui

luoghi di lavoro, così da svolgere l’attività che

abbiamo scelto di fare senza farci del male.

LA SICUREZZA È IMPORTANTE?

•Perché la nostra salute non è “contrattabile”.

•Perché dobbiamo essere responsabili nei confronti

degli altri (famiglia, amici, …, società).

•Perché il volontario può essere troppo altruista.

•Perché abbiamo un compito da portare a termine.

•Perché facciamo parte di un’organizzazione di PC.

QUALI STRUMENTI PER FARE SICUREZZA?

• IL COMPORTAMENTO DEI SINGOLI

• L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

• LA FORMAZIONE

• LA NORMATIVA

• LE ATTREZZATURE

• I DPI

• IL CONTROLLO SANITARIO

• …

• …

• LE SANZIONI?

IL PERCORSO DELLA SICUREZZA PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE

I tre capisaldi:

Il D.Lgs 9 aprile 2008 n.81

“Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”

Il D.M. 13 aprile 2011

Il DPCM 12 gennaio 2012

Il D.lgs 81/08 disciplina e coordina le norme che riguardano la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Nel 2009 il D.lgs 106 ha introdotto alcune modifiche, tra le quali quella che ci riguarda direttamente, cioè il comma 3-bis all’articolo 3.

D.Lgs 81/2008

Articolo 3 - Campo di applicazione

1-Il presente Decreto Legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

...

3-bis. Nei riguardi ... delle organizzazioni di

volontariato della protezione civile, ..., le

disposizioni del presente decreto legislativo

sono applicate tenendo conto delle particolari

modalità di svolgimento delle rispettive attività,

...

Decreto Interministeriale 13 aprile 2011

Esigenze specifiche dei volontari di PC

• necessità di intervento immediato anche in assenza

di preliminare pianificazione;

• organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa;

• imprevedibilità del contesto degli scenari nei quali il volontario viene chiamato ad operare e conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dal D.Lgs 81/2008;

Decreto Interministeriale 13 aprile 2011

Esigenze specifiche dei volontari di PC

• necessità di derogare, prevalentemente per gli

aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti

riguardanti le scelte da operare in materia di

prevenzione e protezione, pur osservando ed

adottando sostanziali e concreti criteri operativi in

grado di garantire la tutela dei volontari e delle

persone comunque coinvolte.

Decreto Interministeriale 13 aprile 2011

Il volontario è equiparato al lavoratore solo per quanto riguarda:

•l’informazione, la formazione, l’addestramento con riferimento ai compiti svolti;

•il controllo sanitario e la sorveglianza sanitaria;

•la dotazione di attrezzature e DPI idonei e la

relativa formazione e addestramento

Decreto Interministeriale 13 aprile 2011

...fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, informazione alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione.

DPCM 12 gennaio 2012

È composto di quattro allegati che specificano nel dettaglio gli indirizzi comuni relativamente a:

•Allegato 1: scenari di rischio e compiti dei volontari della protezione civile;

•Allegato 2: attività di formazione, informazione e addestramento;

•Allegato 3: controllo sanitario;

•Allegato 4: sorveglianza sanitaria.

DPCM 12 gennaio 2012

Allegato 1: Scenari di rischio

... si individuano di minima quali scenari di rischio di protezione civile i seguenti:

- scenario eventi atmosferici avversi;

- scenario rischio idrogeologico - alluvione;

- scenario rischio idrogeologico - frane;

- scenario rischio sismico;

- scenario rischio vulcanico;

- scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia;

DPCM 12 gennaio 2012

Allegato 1: Scenari di rischio

altri scenari dove l’impiego dei volontari è limitato al supporto ai soggetti competenti:

• scenario rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti ;

• scenario rischio ambientale, igienico-sanitario ;

• incidenti che richiedano attività di soccorso tecnico urgente;

• attività di assistenza e soccorso in ambiente acquatico;

• attività di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano;

• attività di difesa civile.

DPCM 12 gennaio 2012

Allegato 1: Scenari di rischio

scenario caratterizzato dall'assenza di specifici rischi di

protezione civile (ossia contesti di operatività ordinaria,

attività sociale, attività addestrativa, formativa o di

informazione alla popolazione, attività di assistenza alla

popolazione in occasione di brillamento ordigni bellici,

supporto alle autorità competenti nell'attività di ricerca persone

disperse/scomparse).

DPCM 12 gennaio 2012

Allegato 1: Compiti svolti dai volontari

−assistenza alla popolazione, intesa come:

−attività psicosociale;

−attività socio-assistenziale;

−assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili (giovani,

anziani, malati, disabili);

−informazione alla popolazione;

−logistica;

−soccorso e assistenza sanitaria;

−uso di attrezzature speciali;

−conduzione di mezzi speciali;

−predisposizione e somministrazione pasti;

DPCM 12 gennaio 2012

Allegato 1: Compiti svolti dai volontari

−prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di

interfaccia;

−supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale

operative, attività amministrative e di segreteria;

−presidio del territorio;

−attività di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non

specialistico;

−attività formative;

−attività in materia di radio e telecomunicazioni;

−attività subacquea;

−attività cinofile.

D.Lgs 81/2008 Testo unico sulla saluta e sicurezza sui luoghi di lavoro

D.Lgs 81/2008 Titolo primo

Art. 2 – definizioni

«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla

tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa

nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro

pubblico o privato, con o senza retribuzione….

…. i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e

della Protezione Civile;

D.Lgs 81/2008 Titolo primo

Art. 2 – definizioni

•«informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

•«formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori … conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

•«addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

D.Lgs 81/2008 Titolo primo

Art. 15 - Misure generali di tutela

• la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

• l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al

minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso

tecnico;

• il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, …,

nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro…;

• la riduzione dei rischi alla fonte;

• la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che

possono essere, esposti al rischio;

•la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di

protezione individuale;

• il controllo sanitario dei lavoratori;

• l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

• le istruzioni adeguate ai lavoratori;

• l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

• la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con

particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle

indicazione dei fabbricanti.

D.Lgs 81/2008 Titolo primo

Art. 15 - Misure generali di tutela

•le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori devono essere

conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari… in

mancanza devo rispettare quanto indicato nell’Allegato V;

•nella scelta bisogna tenere conto delle condizioni d’uso, dei rischi

presenti e di quelli che possono essere introdotti dall’attrezzatura;

• vanno utilizzate come previsto dalle istruzioni d’uso;

• vanno sottoposte a regolare manutenzione per garantire il

mantenimento dei requisiti di sicurezza;

D.Lgs 81/2008 Titolo terzo Attrezzature

Se l’impiego dell’attrezzatura richiede conoscenze

o responsabilità particolari in relazione ai rischi

specifici, allora l’uso va riservato a volontari

appositamente individuati che abbiano ricevuto una

informazione, formazione e addestramento

adeguati.

D.Lgs 81/2008 Titolo terzo Attrezzature

Si intende per dispositivo di protezione individuale,

di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura

destinata ad essere indossata e tenuta dal

lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o

più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o

la salute durante il lavoro, nonché ogni

complemento o accessorio destinato a tale scopo.

D.Lgs 81/2008 Titolo terzo

Dispositivi di Protezione Individuale

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non

possono essere evitati o sufficientemente ridotti da

misure tecniche di prevenzione, da mezzi di

protezione collettiva, da misure, metodi o

procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

D.Lgs 81/2008 Titolo terzo

Dispositivi di Protezione Individuale

I DPI devono:

• essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;

• essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

• tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;

• poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.

D.Lgs 81/2008 Titolo terzo

Dispositivi di Protezione Individuale

D.Lgs 81/2008 Titolo terzo

Dispositivi di Protezione Individuale

I DPI devono soddisfare i seguenti requisiti generali :

• possesso della marcatura CE e di tutte le certificazioni previste;

• presenza di istruzioni di utilizzo chiare, in lingua italiana o comunque in lingua comprensibile dal lavoratore;

.

D.Lgs 81/2008 Titolo terzo

Dispositivi di Protezione Individuale

I Categoria

Racchiude i DPI che proteggono da rischi fisici di modesta entità e sono di semplice progettazione.

La persona che usa il DPI ha la possibilità di valutarne l'efficacia e di percepire, prima di ricevere un danno, il verificarsi di effetti lesivi.

D.Lgs 81/2008 Titolo terzo

Dispositivi di Protezione Individuale

III Categoria

Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente.

Nel progetto deve presupporsi porsi che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi.

D.Lgs 81/2008 Titolo terzo

Dispositivi di Protezione Individuale

Sono DPI di III Categoria

• Gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie;

•i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto;

• i DPI antitaglio per le motoseghe.

•i DPI per attività in ambienti con una temperatura superiore

a 100°C;

•i DPI per attività in ambienti con una temperatura inferiore a

-50 °C;

D.Lgs 81/2008 Titolo terzo

Dispositivi di Protezione Individuale

II Categoria

Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due.

I numeri da 0 a 5 posti sotto il pittogramma indicano i livelli di protezione ottenuti dai test specifici. Ad un numero alto corrisponde un alto livello di prestazione.

Un esempio di marcatura di un guanto che rispetta la norma UNI-EN 388/94 relativa ai rischi meccanici

D.Lgs 81/2008 Titolo quinto

Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro

La segnaletica viene affrontata nel dettaglio negli allegati da

XXIV a XXXII

È una forma di comunicazione che utilizza vari mezzi:

•Cartelli o etichette

•Colorazioni

•Segnalazioni luminose

•Suoni

•Gesti

D.Lgs 81/2008 Titolo quinto

Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro

D.Lgs 81/2008 Titolo sesto

Movimentazione manuale dei carichi

È Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC) qualsiasi

operazione, effettuata da uno o più lavoratori, di

sollevamento, abbassamento, traino, spinta o trasporto o

sostegno di un carico che per le sue caratteristiche o per le

condizioni ergonomiche sfavorevoli, comporta rischi di

patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare

lombo-sacrale.

D.Lgs 81/2008 Titolo sesto

Movimentazione manuale dei carichi

Il volontario è particolarmente esposto a questo rischio.

•Scarsa preparazione.

•Poco allenamento;

•Voglia di fare.

•Ambiente non favorevole.

•Età.

•…

D.Lgs 81/2008 Titolo sesto

Movimentazione manuale dei carichi

Il rischio di patologie è elevato perché si aggiunge a quello a cui siamo

esposti in ambiente lavorativo o nella vita privata.

Il danno acuto (colpo della strega) in un certo senso ci protegge perché

ci impedisce di continuare.

Il danno più subdolo è quello silente che colpisce i dischi intervertebrali

provocando invalidità anche gravi a lungo termine.

Ci viene in aiuto l’Allegato XXXIII

D.Lgs 81/2008 Titolo settimo Agenti fisici

Gli agenti fisici a cui possono essere esposti i volontari di PC possono

essere quasi sicuramente:

Rumore (attrezzature a motore varie)

- Proteggere sempre l’udito con i DPI previsti dai produttori.

- Scegliere attrezzature con bassi livelli sonori.

- Mantenere le distanze di sicurezza

Vibrazioni (attrezzature quali motoseghe, decespugliatori ecc..)

- Impiegare le attrezzature come indicato dal costruttore.

- Fare pause frequenti.

- Usare guanti specifici

D.Lgs 81/2008 Titolo nono

Sostanze pericolose

Il volontario di PC non opera in scenari di rischio chimico ma viene

comunque a contatto con agenti chimici:

•Carburanti

•Lubrificanti

•Gas di scarico

•Detergenti e disinfettanti

•Eventuali sostanze disperse nell’ambiente (attenzione all’amianto!)

•Rispettiamo sempre l’etichettatura di sicurezza dei prodotti che usiamo

e le corrette procedure per l’impiego.

D.Lgs 81/2008 Titolo decimo

Esposizione ad agenti biologici

A parte chi si occupa di soccorso sanitario, il volontario di PC non

dovrebbe essere esposto ad agenti biologici, ma…

• Le fognature in caso di inondazione?

• Attività lungo corsi d’acqua con presenza di ratti o di patogeni

ambientali?

• Attività in campi di accoglienza?

Le normali precauzioni igieniche dovrebbero proteggerci, oltre alla scelta

oculata dei DPI eventualmente necessari.

Per operare in sicurezza lavoriamo sempre in squadra.

Ognuno si prenda cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti.

Se qualcuno mi guarda lavorare, probabilmente vedrà quello che io non riesco a vedere.

Dove trovare la documentazione

D.Lgs 81/08 aggiornato e circolari varie

www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro

Norme sul volontariato PC

www.protezionecivile.gov.it

www.protezionecivile.regione.lombardia.it

Linee guida - norme di buona tecnica

www.ispesl.it