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La sicurezza antincendio nelle scuole D.M. 26/8/1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” A. Venuti 1

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La sicurezza antincendio nelle scuole

D.M. 26/8/1992 “Norme di prevenzione incendi

per l’edilizia scolastica”

A. Venuti 1

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Anno Italia Piemonte

2006 5060 357

2007 4837 320

2008 5581 365

2009 6665 530

2010 5660 494

Interventi VVF nelle scuole

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incendi, statica, fuga gas, acqua, ecc.

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Causa elettrica

Anno Italia Piemonte Italia Piemonte

2007 479 - - -

2008 775 - - - 2009 1019 59 87 23 2010 506 35 87 5

Incendi nelle scuole

Incendi - Province Piemonte 2010

ALESSANDRIA 4 ASTI 1 BIELLA 3 CUNEO 3 NOVARA 1 TORINO 17 VERCELLI 6

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Incendi di grande rilevanza nelle scuole 1991/2001

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AREE D'INNESCO DEGLI INCENDI DI GRANDE RILEVANZA NELLE SCUOLE

PERIODO 1990-1999

aule altro

magazzini

uffici

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ATTO TITOLO CONTENUTO

D.M. 18/12/1975

Norme tecniche aggiornate relative alla edilizia scolastica ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica.

Il decreto interministeriale fissa le condizioni di sicurezza riguardanti principalmente: 1)la stabilità degli edifici in condizioni normali o eccezionali (terremoti, alluvioni, ecc.); 2)la sicurezza degli impianti, sia nell'uso che nella gestione; 3)la difesa dagli agenti atmosferici; 4)la difesa dai fulmini; 5)la difesa dagli incendi (che rimanda però alle norme specifiche emanate o da emanarsi da parte del Ministero dell’Interno – C.N.VV.F); 6)la difesa microbiologica. Questo decreto è e esplicitamente richiamato ai punti 2 “scelta dell’area” e 13 “norme transitorie” del D.M. 26/08/92.

Schema cronologico delle principali disposizioni di prevenzione incendi per le scuole

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ATTO TITOLO CONTENUTO

D.M. 26/08/92

Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica.

Il D.M. 26/08/92 si applica agli edifici e locali adibiti a scuole, di qualsiasi tipo, ordine e grado, nelle quali siano presenti contemporaneamente oltre 100 persone e che siano:

a)di nuova costruzione;

b)esistenti al 16 settembre 1992 e già adibiti a scuole qualora siano oggetto di ristrutturazione che comportino modifiche sostanziali; c) esistenti al 16 settembre 1992 in cui si insediano scuole di nuova realizzazione.

Per gli edifici esistenti al 16 settembre 1992 e non rientranti nei casi precedenti si applicano le disposizioni contenute nel punto 13 “norme transitorie” del D.M. 26/08/92. Il punto 13 stabiliva che gli edifici scolastici esistenti dovessero attuare alcuni dei punti del D.M. 26/08/92 entro il 16 settembre 1997, ossia 5 anni dalla data di emanazione del decreto stesso. Proroghe succedute nel tempo, siamo arrivati al 31/12/2015.

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ATTO TITOLO CONTENUTO

Lettera-Circolare P954/4122 sott. 32 del 17/05/96

D.M. 26 agosto 1992 - Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica – Chiarimenti.

Fornisce chiarimenti sulla larghezza delle porte delle aule didattiche ed esercitazioni

Lettera-Circolare P2244/4122 sott. 32 del 30/10/96

D.M. 26 agosto 1992 - Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica – Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2.

Fornisce chiarimenti sul numero delle uscite dagli spazi per esercitazioni nonché sulle aperture di ventilazione degli spazi suddetti. Inoltre chiarisce che cosa deve intendersi per spazi per esercitazioni ed il tipo di rete idranti da realizzare negli edifici scolastici. Fornisce infine i criteri per la concessione della deroga in via generale ai punti 5.0 e 5.2. del D.M. 26 agosto 1992. Tale procedura trova applicazione alle strutture scolastiche esistenti alla data di emanazione del disposto in questione, includendo in tale fattispecie anche quegli edifici per i quali a tale data era stato chiesto il parere preventivo.

Legge n. 649 del 23/12/1996

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.542, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale.

Per gli edifici di proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico proroga al 31 dicembre 1999 i lavori di messa a norma ai sensi del D.Lgs. 19/09/94, n. 626, del D.M. 26/08/92 e della legge n. 46/90. …….

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ATTO TITOLO CONTENUTO

Legge n. 265 del 03/09/1999

Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

Prevede che gli interventi nel settore della edilizia scolastica devono essere completati entro il 31/12/2004 sulla base di un programma, articolato in piani annuali attuativi, predisposto dai soggetti o enti competenti. Inoltre la legge stabilisce che gli adempimenti gestionali di competenza dei dirigenti scolastici previsti dal Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 382/92 devono essere completati entro il 31.12.2000.

… PROROGA INFINITE PROROGHE…. FINO AL 31/12/2009

Legge 8 novembre 2013, n. 128

Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca

Il precedente termine del 31/12/2009, che era stato fissato dalla Legge Finanziaria 2007, è stato differito alla data del 31/12/2015.

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N Descrizione Categoria

A B C

67 Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti.

fino a 150 persone

> 150 e fino a 300 pers; asili nido

oltre 300 persone

34 Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg

fino a 50.000 kg

oltre 50.000 kg

65

Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2.

fino a 200 persone

oltre 200 persone

74 Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW

fino a 350 kW

oltre 350 kW e fino a 700 kW

oltre 700 kW

66 Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere, studentati, .., ostelli per la gioventù, .., dormitori, .., con oltre 25 posti-letto;

fino a 50 posti letto

>50 posti letto fino a 100 posti letto; …

oltre 100 posti letto

Attività principale e attività secondarie DPR 151/11

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La sicurezza

Sicurezza significa:

Progettare e costruire edifici secondo le prescrizioni normative e di buona tecnica;

divario…….

Porre in atto metodi e procedure gestionali che consentano di mantenere in efficienza i sistemi di sicurezza e le limitazioni previste nel progetto e di valutare i nuovi pericoli talvolta non considerati nella progettazione;

Porre in atto una sistematica attività di formazione ed informazione che consenta anche di diffondere la cultura della sicurezza

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Scuole pubbliche Nella scuola pubblica operano due diversi soggetti giuridici

• Ente proprietario

• Datore di lavoro

Comune Materne, elementari, medie inferiori

Provincia (..) Medie superiori

• Concessionario servizi (…, ..)

Preside, Rettore

Direttore (..)

(Responsabile delle strutture e degli impianti)

Responsabile dell’organizzazione e della gestione dell’attività

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Proprietario edificio: compiti e documentazione

Edifici nuovi

Planimetrie dei locali

Conformità degli impianti

SCIA

Autorizzazioni edilizie, certificazioni d’agibilità

Valutazione del rischio

dell’edificio

Edifici esistenti

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Abbattimento barriere architettoniche

Adeguamento impianti esistenti

Adeguamento in materia Antincendio

Rimozione, se necessaria dell’amianto

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ATTRIBUZIONE DI TITOLARITA’ DELLE PROCEDURE DELLE PRATICHE FINALIZZATE ALL’ACQUISIZIONE DEL CPI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Parere Avvocatura Generale dello Stato del 15.02.2012

Chi deve presentare istanza di CPI:

«Quale sia il riparto di competenze tra Ente locale (comune e Provincia) e Dirigente Scolastico»

In conclusione, a parere dell ’ Avvocatura Generale dello Stato si riconferma che, dal

momento che il CPI attiene alla destinazione dei locali pubblici rispetto all’uso scolastico, l’ istanza del rilascio dello stesso, oggi sotto forma di SCIA, è posta a carico degli Enti Locali, i quali dovrebbero attivarsi anche d’ufficio.

Per converso, i Dirigenti Scolastici sono comunque titolari di un generico dovere di sorveglianza sulla sicurezza dell ’ ambiente scolastico e dunque devono segnalare all’Ente Locale competente l’eventuale mancanza della certificazione antincendio ( art.5, DM 29.09.1998, n. 382)

Continua…….. A. Venuti 15

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ATTRIBUZIONE DI TITOLARITA’ DELLE PROCEDURE DELLE PRATICHE FINALIZZATE ALL’ACQUISIZIONE DEL CPI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Parere Avvocatura Generale dello Stato del 13.12.2010

Quesito dell’Ufficio Scolastico Piemontese

1) « Se in relazione all’omessa richiesta di rilascio del CPI e di tutte le azioni ad esso connesse, in attesa del nuovo DPR, da emanare a norma dell ’ art. 17,co.1, L. 13.08.1988,n. 400, l ’ illecito penale si configura solo per le attività elencate nel DPR n.689/1959 e non per quelle elencate dal DM 16.02.1982 e quindi se al momento non esista l’obbligo del CPI per le scuole.»

Risposta dell’Avvocatura Generale dello Stato

in data 14/12/2010

•Si ribadisce la cogenza del DM 16.02.1982

•È esclusa qualsiasi forma di responsabilità penale per la mancata attivazione del procedimento finalizzato al rilascio del CPI

•Che, dichiarata illegittima la norma di rinvio (L.818/84) e non il rinvio stesso (DM 16/2/1982), sussiste ancora l’obbligo del CPI per le scuole, così come un regime di responsabilità, civile ed amministrativo, per la violazione del medesimo

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Misure compensative????

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Chi fa che cosa e ne è responsabile..

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Un

a b

uo

na

pra

tica

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PRINCIPALI OBBLIGHI IN CAPO AL DATORE DI LAVORO E ALL’ENTE OBBLIGATO (D.M. 26/08/1992, D.P.R. 12/01/1998 n. 37, D.M. 10/03/1998)

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Struttura del

D.M. 26/8/1992 “Norme di prevenzione

incendi per l’edilizia scolastica”

1. l’ubicazione dell’edificio scolastico,

2. il comportamento al fuoco dei materiali e delle strutture

(resistenza al fuoco e reazione al fuoco),

3. la compartimentazione,

4. il dimensionamento delle vie di esodo,

5. le aree a rischio specifico (spazi per esercitazioni, spazi

per depositi, servizi tecnologici, spazi per l’informazione

e le attività parascolastiche, mense, autorimesse, ecc.),

6. gli impianti elettrici, gli impianti di rivelazione e allarme,

i mezzi e gli impianti di protezione ed estinzione degli

incendi

7. le norme di esercizio e per la gestione della sicurezza

sia in condizioni normali che di emergenza.

8. le norme transitorie

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Campo di applicazione

• Edifici di nuova costruzione

• Edifici esistenti in caso di ristrutturazione che comportano modifiche sostanziali (50% dei solai, rifacimento scale, aumento di altezza) i cui progetti sono presentati agli organi competenti dopo l’entrata in vigore del D.M.

• Scuole realizzate dopo il 18.12.75

Per gli edifici esistenti si applicano le disposizioni contenute nel punto 13 suddividendo le scuole in:

• Scuole realizzate prima del 18.12.75

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Tipo Presenza effettiva

contemporanea

0 fino a 100

1 da 101 a 300

2 da 301 a 500

3 da 501 a 800

4 da 801 a 1200

5 oltre 1200

Classificazione

N.B.: Le presenze si riferiscono ad alunni ed al personale

docente e non docente

in caso di complesso scolastico, la classificazione vale

per ogni edificio del complesso purché non comunicante

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Qualche precisazione..

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2.4 Separazioni

Le attività scolastiche ubicate in edifici o locali non a destinazione esclusiva, devono essere separate dai locali a diversa destinazione, non pertinenti l’attività scolastica, mediante strutture di caratteristiche almeno REI 120 senza comunicazioni. Fanno eccezione le scuole particolari che per relazione diretta con altre attività necessitano della comunicazione con altri locali (es. scuole infermieri, scuole convitto ecc.), per le quali è ammesso che la comunicazione avvenga mediante filtro a prova di fumo. Tali attività (convitti, o altri locali ) devono, comunque, avere accessi ed uscite indipendenti. (alloggio custode)

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Pertinenza

Il concetto di pertinenza ha la tipica flessibilità del cristallo!!!

Forse sarebbe più saggio coniugare il concetto di pertinenza con quello di valutazione del

rischio e gestione della sicurezza

Palestre, spazi affidati a terzi dal proprietario, manifestazioni, ..

A. Venuti 24

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5. Misure per l’evacuazione

Affollamento massimo ipotizzabile

- aule 26 persone/aula (oppure n° reale dichiarato dal

Preside)

- segreteria, uffici, biblioteca, ecc.: n. persone che

operano nelle aree servizi.

- refettori, palestre, laboratori: densità di affollamento

pari a 0,4 persone/mq per

!! Per affollamenti inferiori: apposita dichiarazione rilasciata sotto la

responsabilità del titolare dell'attività

A. Venuti 25

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5.2 Sistema di vie di uscita -In funzione del max affollamento ipotizzabile e della capacità di deflusso -Devono essere sempre disponibili almeno 2 uscite verso luogo sicuro -Per gli edifici pluripiano (a meno delle deroghe in via generale) oltre alla scala ordinaria deve sempre essere prevista una scala esterna o scala a prova di fumo -limitatamente agli edifici a tre piani fuori terra è ammesso che, in luogo della scala esterna o a prova di fumo, sia realizzata una scala protetta a condizione che tutte le scale siano protette (deroga generale 1996) … continua …

5.1 Capacità di deflusso La capacità di deflusso nelle scuole è fissata in 60

• n.b.: La capacità di deflusso è il numero massimo di persone che, in un sistema di vie d’uscita, si assume possano defluire attraverso una uscita di ”modulo uno ( 60 cm)”. Tale dato, stabilito dalla norma, tiene conto del tempo occorrente per lo sfollamento ordinato di un compartimento. (approccio inclusivo??)

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A. Venuti

• Edifici a due piani fuori terra: è ammessa la realizzazione di una

sola scala, protetta, alle seguenti condizioni:

• il numero di persone complessivamente presenti al secondo

piano fuori terra sia commisurato alla larghezza della scala,

considerando la capacità di deflusso non superiore a 50;

• il percorso di piano non sia superiore a 15 m. Sono ammessi

percorsi di lunghezza non superiore a 25 m se corridoi e scale

sono provvisti di rivestimenti ed arredi di classe 1 di reazione al

fuoco in ragione di non più del 50% della loro superficie totale

(pavimenti, pareti, soffitti e proiezione orizzontale delle scale) e

di classe 0 per le restanti parti e ove ritenuto necessario, di

impianto automatico di rivelazione e allarme incendio;

• il percorso da ogni punto dell’edificio fino a luogo sicuro non

superi i 45 m.

5.2 continua Sistema di vie di uscita

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5.4 Lunghezza delle vie di uscita

• La lunghezza delle vie di uscita deve essere

sempre non superiore a 60m.

• Tale percorso deve essere misurato dal

luogo sicuro alla porta più vicina allo stesso

di ogni locale frequentato dagli studenti o dal

personale docente e non docente.

• Deroga generale: Non deve essere

considerato il percorso interno ai vani

scala protetti

A. Venuti 28

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5.6 …Porte delle aule

Le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti; le porte devono avere larghezza almeno di 1,20 m ed aprirsi nel senso dell'esodo quando il numero massimo di persone presenti nell'aula sia superiore a 25 e per le aule per esercitazione dove si depositano e/o si manipolano sostanze infiammabili o esplosive quando il numero di persone presenti sia superiore a 5.

Chiarimento 1996: nelle scuole costruite od utilizzate prima del 27 novembre 1994, i locali destinati ad aule didattiche ed esercitazioni, non dovranno essere adeguati al 3° comma del punto 5.6 dell'allegato al D.M. 26 agosto 1992, per quanto attiene la larghezza delle porte, essendo le misure ivi previste in contrasto con i decreti legislativi 626 e 242/96. (80 cm). La larghezza delle porte dei suddetti locali deve in ogni caso essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero della licenza di abitabilità.

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6.2 spazi per depositi

1) Superficie max 1000 mq se ft, 500 mq se 1° e

2° int.

2) Areazione 1/40 superficie

3) REI 60

4) Se carico incendio > di 30 Kg/mq (525 Mj/mq)

serve impianto spegnimento (!!!) (chiarimento:

solo se non sia prevista presenza continuativa

di persone) (…misura gestionale!!!)

Ambienti destinati alla conservazione dei materiali

per uso didattico e per i servizi amministrativi.

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6.4. Spazi per l’informazione e le attività parascolastiche.

Vengono definiti «spazi destinati all’informazione ed alle attività parascolastiche», i seguenti locali:

•auditori;

•sale per rappresentazioni.

Devono essere ubicati in locali fuori terra o al 1° interrato fino alla quota massima di -7,50 m.

Se la capienza supera le cento persone e vengono adibiti a manifestazioni non scolastiche, si applicano le norme di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.

continua.. A. Venuti 31

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6.4. Spazi per l’informazione e le attività parascolastiche

Qualora, per esigenze di carattere funzionale, non fosse possibile rispettare le disposizioni sull’isolamento delle suddette norme (PUBBLICO SPETTACOLO), le manifestazioni in argomento potranno essere svolte a condizione che non si verifichi contemporaneità con l’attività scolastica;

Potranno essere ammesse comunicazioni unicamente nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 2.4. (separazioni)

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• Realizzati a regola d’arte L. 1/03/86

• Dotati di pulsante di sgancio in prossimità

dell’ingresso e facilmente accessibile ai

soccorritori.

Impianto elettrico di sicurezza per:

• Illuminazione di sicurezza (5 lux a 1 mt da terra)

• Impianto diffusione sonora e o allarme

(autonom. ≥30min.)

7. Impianti elettrici

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E se lo

schiaccio…

cosa succede??

E ORA

QUALE

PREMO???

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8. SISTEMI DI ALLARME

• Le scuole devono essere munite di un sistema di allarme in grado di avvertire gli alunni ed il personale presenti in caso di pericolo.

• Il sistema di allarme deve avere caratteristiche atte a segnalare il pericolo a tutti gli occupanti il complesso scolastico ed il suo comando deve essere posto in locale costantemente presidiato durante il funzionamento della scuola.

continua.. A. Venuti 35

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8.1. Tipo di impianto.

• Il sistema di allarme può essere costituito, per le scuole di tipo 0-1-2 (fino a 500), dallo stesso impianto a campanelli usato normalmente per la scuola, purché venga convenuto un particolare suono; (imp.elettr.sicurezza)

• Per le scuole degli altri tipi deve essere invece previsto anche un impianto di altoparlanti. (EVAC)

A. Venuti 36

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9.1. Rete idranti.

Le scuole di tipo 1-2-3-4-5, devono essere dotate di una rete idranti costituita da una rete di tubazioni realizzata preferibilmente ad anello ed almeno una colonna montante in ciascun vano scala dell’edificio; da essa deve essere derivato ad ogni piano, sia fuori terra che interrato, almeno un idrante con attacco UNI 45 a disposizione per eventuale collegamento di tubazione flessibile o attacco per naspo.

Chiarimenti per “impianti esistenti”: Possono essere installati naspi DN 25; l'alimentazione, in tale caso, deve garantire ai tre naspi idraulicamente più sfavoriti una pressione al bocchello di almeno 1,5 bar. Negli edifici di tipo 4 e 5 devono essere installati in ogni caso idranti DN 45

DM 20/12/12

continua.. A. Venuti 37

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9.1. Rete idranti.

e con il DM 20/12/2012?

Le disposizioni del decreto si applicano agli impianti di nuova costruzione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore (4 aprile 2013) del decreto stesso, nel caso essi siano oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale, così come definita nella regola tecnica allegata al decreto

Rete idranti

attività disposizione

vigente

classificazione secondo

disposizione vigente

livello di pericolosità

secondo norma UNI 10779

protezione esterna SI/NO

caratteristiche minime

dell'alimentazione idrica richiesta secondo norma

UNI 12845

scuole DM

26/08/92

Tipo 1/2/3 1 No singola

Tipo 4/5 2 Si (solo per

tipo 5) Singola superiore

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Misure di esercizio Una riflessione infine meritano le misure gestionali che

completano il D.M. 26/8/1992 e che per l’epoca

rappresentano un’innovazione rispetto alle precedenti

norme di prevenzione incendi contenendo già alcuni

concetti fondamentali poi sviluppati con la disciplina sulla

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (626/94).

Registro dei controlli.

(.. efficienza degli impianti elettrici, illuminazione di

sicurezza, presidi antincendio, dispositivi di sicurezza e di

controllo, aree a rischio specifico e osservanza della

limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti

dell'attività. )

Piano di emergenza che preveda almeno due prove di evacuazione nel corso dell’anno scolastico

A. Venuti 39

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Importanza dell’esercizio (NFPA 101, Life Safety Code)

“ … Ogni sistema di protezione, dispositivo o impianto che non sia mantenuto in condizioni di affidabilità operativa o sia utilizzato in modo da rendere inefficace la prefissata funzione protettiva, dovrebbe essere considerato come inesistente e non avere alcun credito nella valutazione globale della sicurezza … “

A. Venuti 40

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La presenza di persone disabili

Non sempre nella realizzazione di un edificio scolastico è stato considerato il problema dell’evacuazione di emergenza di persone disabili. Le valutazioni che in questo caso bisogna fare devono riferirsi a: •Percezione dell’allarme •Orientamento durante l’esodo •Mobilità negli spazi interni (Circolare MI.SA. N. 4/2002)

A. Venuti 41

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Se l’accessibilità è un diritto e garantire l’accesso a tutti è un dovere

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p.i. Angelo Venuti 17

per adeguare le procedure alle possibilità di tutti, anche dei diversamente abili ..

Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e D.C.

e Consulta nazionale delle persone disabili e delle loro

famiglie

CIRCOLARE 1 marzo 2002, n. 4 Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili. (G.U. n. 131 del 6/6/02)

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Lettera circolare P880 del 18/08/06: check list - uno strumento operativo finalizzato ad individuare gli elementi significativi per la sicurezza di tutte le persone ed in particolare di quelle con disabilita nei luoghi di lavoro. Il soccorso alle persone disabili: indicazioni per la gestione dell’emergenza (opuscolo dedicato a tutte le persone coinvolte nella predisposizione dei piani di emergenza )

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CARATTERISTICHE

• generalità: metodo applicabile in tutte le attività; • modularità e flessibilità: per i livelli di sicurezza richiesti, sono

indicate più soluzioni anche con metodi che valorizzano l'ingegneria antincendio

• standardizzazione e integrazione: linguaggio in materia di prevenzione incendi in linea con le vigenti norme nazionali ed europee;

• basato sull'evidenza: i contenuti sono basati su standard riconosciuti a livello internazionale e/o su studi e ricerche,

• inclusione: non c’e’ discriminazione per le persone con diverse abilità

(es. motorie, sensoriali, cognitive, ecc.), temporanee o permanenti; • aggiornabilita : il documento può essere facilmente aggiornato, in

caso di nuove tecnologie o nuove conoscenze;

Le prossime novità Il codice di prevenzione incendi

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• Da una parte c’è l’innovazione, che permette di progettare scegliendo il proprio riferimento tecnico.

• La regola indica le “soluzioni conformi,” cioè quelle che definiscono i livelli antincendio richiesti ma ammette anche soluzioni alternative.

• La flessibilità raggiunta dalla regola tecnica consente al progettista di scegliere la strada più adatta alle esigenze di un’attività rispetto ad un’altra.

• E poi, c’è un nuovo impulso per la ricerca di soluzioni alternative attraverso l’utilizzo dell’ingegneria antincendio come strumento riconosciuto per raggiungere gli standard richiesti.

• RTO e RTV (scuole)

Le prossime novità Il codice di prevenzione incendi

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Grazie per l’attenzione

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