la semplificazione edilizia secondo la LR 15/2013 e il DL 69/2013

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la semplificazione edilizia secondo la LR 15/2013 e il DL 69/2013 CEAR Ravenna 22 ottobre 2013

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CEAR Ravenna 22 ottobre 2013. la semplificazione edilizia secondo la LR 15/2013 e il DL 69/2013. legge regionale 15/2013. le leggi edilizie intervenute dopo l’inizio della crisi. le leggi nazionali e regionali che disciplinano la pianificazione urbanistica e - PowerPoint PPT Presentation

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la semplificazione edilizia secondo la LR 15/2013 e il DL 69/2013

CEAR Ravenna 22 ottobre 2013

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le leggi edilizie intervenute dopo l’inizio della crisi

legge regionale 15/2013

le leggi nazionali e regionali che disciplinano la pianificazione urbanistica e

l’edilizia fino a ieri, sono nate in periodi congiunturali diversi dall’attuale

- la legge urbanistica nazionale è ancora la 1150 del 1942…!

- la legge urbanistica regionale è la LR 20 del 2000 (riformata nel 2009)

- il “testo unico edilizia” nazionale, è il DPR 380 del 2001

- la “disciplina generale edilizia” regionale, è introdotta con la LR 31/2002

quali leggi sono intervenute con ricadute sull’edilizia, dopo l’inizio della crisi?quali leggi sono intervenute con ricadute sull’edilizia, dopo l’inizio della crisi? • decreti ministeriali del governo Monti (DL 138/2011 disciplina commercio)

• legge regionale 15-2013 “semplificazione della disciplina edilizia”

• il decreto 69-2013 “decreto del fare” convertito in legge 98-2013

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le leggi della crisi

le leggi approvate nel periodo di crisi, sono fortemente orientate alla semplificazioneorientate alla semplificazione

• i decreti ministeriali del governo Monti (DL 138/2011 ecc..) hanno liberalizzato togliendo i vincoli di programmazione commerciale fino alle strutture di media dimensione -1500 mq di superficie di vendita

• la legge regionale 15-2013 “semplificazione della disciplina edilizia” sposta in attività edilizia libera gli interventi manutentivi e in SCIA gli interventi trasformativi fino alla ristrutturazione

• il decreto 69-2013 “decreto del fare” convertito in legge 98-2013, “riforma” il concetto di ristrutturazione (recepito dalla LR 15), lascia la possibilità (forse!) di derogare le distanze tra fabbricati, ecc..

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le leggi della crisi

• la semplificazione è un aspetto caratteristico delle leggi approvate nel periodo di crisi, l’incertezza dell’applicazione, rischia di vanificarne l’efficacia immediata

• semplificazione e chiarezza interpretativa sono indispensabili per cogliere subito gli aspetti innovativi e potenzialmente utili al rilancio del settore

• il tema della qualità e sostenibilità delle trasformazioni appare “sospeso” e delegato pienamente alle capacità di chi interviene

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le novità introdotte dalla LR 15/2013

• Sportello unico dell'edilizia (SUE)

• Riforma della commissione per la qualità architettonica e del paesaggio

• Riduzione dei titoli abilitativi edilizi

• Estensione degli interventi di attività edilizia libera

• Possibilità di proroga dei termini di validità dei titoli edilizi

• Standardizzazione dell'attività edilizia e semplificazione della

documentazione

• Ampliamento delle varianti in corso d'opera da regolarizzare alla fine dei

lavori

• Immediato utilizzo degli immobili e agibilità parziale riferita a porzioni

• Semplificazione dei controlli sui progetti e sulle opere realizzate

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Sportello Unico Edilizia

Viene rafforzato il compito del SUE come interlocutore primario per il cittadino

Il SUE nei permessi di costruire acquisisce direttamente o tramite conferenza di

servizi gli atti di assenso di competenza di altre amministrazioni

Solo per gli interventi di attività edilizia libera soggetti a CIL e per le SCIA,

l'interessato può rivolgersi direttamente alle amministrazioni esterne per

ottenerne il parere.

La Regione stipula apposite convenzioni con gli enti competenti al rilascio dei

pareri al fine di accelerarne il rilascio.

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commissione qualità edilizia e paesaggio

La CQAP viene riformata, confermato il ruolo consultivo, ma circoscritto il

campo di competenza nei seguenti casi:

• Espressione di pareri per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;

• Interventi edilizi sugli immobili classificati dagli strumenti urbanistici di valore

storico architettonico e testimoniale, ai sensi della L.R. 20/2000 ad esclusione

degli interventi negli immobili di cui al D.Lgs. 42/2004 per i quali verrà chiesto

esclusivamente il parere della Soprintendenza.

• Strumenti urbanistici quando previsto dal RUE

• Pareri sui provvedimenti di sanatoria opere abusive o difformi dai titoli abilitativi

Paradossalmente in alcune realtà andranno in CQAP più pratiche!

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titoli abilitativi

RESTANO SOLO DUE TITOLI EDILIZI:

Scia - per realizzare ogni tipo di intervento fatta salva l'attività edilizia libera,

sottratta alla necessità di un titolo abilitativo

Permesso di costruire - limitato solamente alle nuove costruzioni, al ripristino

tipologico, alle ristrutturazioni urbanistiche

Entrambi sono trasferibili insieme all'immobile ai successori o aventi causa e non

incidono sulla titolarità della proprietà e di altri diritti reali.

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la nuova SCIA

Interventi soggetti a SCIA• Manutenzione straordinaria;• Eliminazione barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive,

qualora interessino immobili vincolati ;• Restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo;• Ristrutturazione di cui alla lettera f dell'allegato (Nuova definizione!);• Mutamento di destinazione d'uso senza opere con aumento di C.U.;• Installazione o revisione di impianti tecnologici con volumi tecnici;• Varianti in corso d'opera di cui all'art.22;• Realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari,

nei casi di cui all'art. 9, comma 1 Legge n. 122/1989 ;• Opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione ai sensi della

lettera g.6 dell'allegato;• Recinzioni, cancellate e muri di cinta;• Interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi;• Significativi movimenti terra.

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attività edilizia libera

• Attività edilizia totalmente liberalizzata ( per la quale non è richiesto alcun titolo edilizio e l'interessato è tenuto ad acquisire, prima dell'inizio dei lavori, solo le autorizzazioni e gli altri atti di assenso) – EX MODELLO B –

• Attività edilizia libera soggetta a comunicazione di inizio dei lavori (CIL), la quale contiene i dati identificativi dell'impresa,la nomina del direttore dei lavori ed è corredata dagli elaborati progettuali e dalla relazione tecnica con cui il professionista assevera la conformità dell'intervento.

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attività edilizia libera

Attività edilizia totalmente liberalizzata• Interventi di manutenzione ordinaria• Interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e

psicologiche-cognitive ( quelle che riguardano l'inserimento di elementi tecnici e tecnologici necessari per favorire l'autonomia e la vita indipendente di persone con disabilità certificata);

• Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico ad esclusione di attività di ricerca idrocarburi e analisi geologiche per l'edificazione;

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attività edilizia libera

Attività edilizia totalmente liberalizzata• I movimenti terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola;• Opere dirette a soddisfare esigenze contingenti, temporanee e

stagionali e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e comunque entro un termine non superiore a 6 mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture;

• Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta che siano contenute entro l'indice di permeabilità, vasche di raccolta delle acque;

• Opere esterne per l'abbattimento e superamento delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive non in edifici vincolati;

• Le aree ludiche e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria e con esclusione delle piscine;

• Le modifiche funzionali di impianti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria;

• Le installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi, di cui all'art. 17 del decreto legislativo n.128/2006;

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attività edilizia libera

Attività edilizia totalmente liberalizzata• Istallazione pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da

realizzare al di fuori dei centri storici e degli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale, di cui agli artt. A-7 e A-8 dell'Allegato della della L.R. 20/2000;

• I mutamenti di destinazione d'uso non connessi a trasformazioni fisiche dei fabbricati già rurali con originaria funzione abitativa che non presentano più i requisiti di ruralità e per i quali si provvede alla variazione nell'iscrizione catastale mantenendone la funzione residenziale;

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attività edilizia libera

Attività edilizia libera soggetta a comunicazione di inizio lavori (CIL)• Le opere di manutenzione straordinaria e le opere interne alle

costruzioni, qualora non comportino modifiche della sagoma, non aumentino le superfici utili e il numero delle unità immobiliari, non modifichino le destinazioni d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio;

• Le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati ad esercizio d'impresa;

• Le modifiche della destinazione d'uso senza opere senza aumento di C.U. (carico urbanistico).

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proroga dei termini di validità dei titoli edilizi

Per i titoli abilitativi in essere alla data di pubblicazione della legge (30/07/2013) è stabilita la proroga (2 ANNI) della data di inizio dei lavori e della loro conclusione.

Le nuove scadenze si sostituiscono automaticamente alle precedenti.

Facciamo un esempio!Supponiamo di avere un permesso di costruire rilasciato il 31/07/2012, pertanto

in essere alla data di pubblicazione della legge 15. Esso può usufruire delle proroga di due anni sia della data di inizio lavori

(31/07/2015), che di quella di fine lavori (31/07/2017).......

Questo significa che con un titolo rilasciato nel 2012 arriviamo fino al 2017 con la fine dei lavori

ATTENZIONE! La proroga non si applica nel caso di entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati

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standardizzazione dell’attività edilizia e semplificazione della modulistica e della documentazione da allegare

- modulistica unica per tutto il territorio regionale;

- strumenti telematici a scala regionale per la presentazione delle pratiche;

- atti di coordinamento tecnico;

- accelerazione dell'iter amministrativo del titolo edilizio;

- introduzione di meccanismi di sanzioni per la mancata osservanza del

- requisito di completezza delle pratiche;

- eliminazione delle interruzioni dei termini procedimentali.

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ampliamento delle varianti in corso d’opera

La possibilità di regolarizzare le varianti con Scia alla fine dei lavori si estende a tutte quelle che:

non comportino una modifica della tipologia di intervento;non comportino un intervento totalmente diverso rispetto a quello

iniziale per caratteristiche tipologiche, planivolumetriche o di utilizzazione;

non comportino incrementi volumetrici che danno luogo ad un organismo, o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabili.

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IMMEDIATO UTILIZZO DEGLI IMMOBILI E AGIBILITA' PARZIALE RIFERITA A PORZIONI DELL'INTERVENTO

Prevista la possibilità di usare l'immobile a seguito della trasmissione al SUE della completa documentazione di fine lavori e di agibilità:

Il certificato parziale può essere richiesto e rilasciato solo nei seguenti casi (ART.25):

Per singoli edifici e singole porzioni della costruzione, purchè strutturalmente e funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione relative all'intero intervento edilizio e siano state completate le parti comuni relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione;

Per singole unità immobiliari, purchè siano completate le opere strutturali, gli impianti, le parti comuni e le opere di urbanizzazione relative all'intero edificio di cui fanno parte.

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“regolarizzazione” della varianti in corso d’opera ante 1977

L’art. 46 inserisce l’art. 17 bis alla LR 23/2004, dando la possibilità di

regolarizzare attraverso la presentazione di una SCIA ed il pagamento di

sanzioni pecuniarie, di regolarizzare le opere edilizie eseguite in parziale

difformità durante i lavori per l’attuazione dei titoli abilitativi rilasciati prima

del 28/01/1977 (Legge 10/77)

Questo articolo permette di sanare opere abusive, verificando la sola

conformità agli strumenti urbanistici e alle tutte le norme vigenti al momento

della realizzazione delle stesse!!

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abrogazione dei pareri ARPA e AUSL

L’art. 59 tra le varie disposizioni abrogatorie, elimina il primo comma dell’art. 19

della LR 19/82, ovvero assoggettamento degli interventi edilizi caratterizzati

da significative interazioni con l’ambiente, al parere integrato di ARPA e

AUSL

Viene eliminato il ruolo degli enti nei procedimenti di edilizia produttiva, i

progettisti sono tenuti ad asseverare il rispetto integrale di tutte le norme e

regolamenti vigenti, l’Amministrazione comunale deve verificarne i contenuti

Rimane l’obbligatorietà dei pareri per i piani urbanistici (PSC, POC e RUE) e i

piani attuativi (PUA) e varianti

All’AUSL rimane solamente la competenza per le verifiche in fase di rilascio dei

certificati di conformità edilizia

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la proposta di riforma della Legge 31/2012 approvata dalla Giunta Regionale in maggio 2013, è diventata legge “Semplificazione della disciplina edilizia” L.R. n. 15 -2013 pubblicata sul BUR del 30/07/2013

dopo le modifiche ai procedimenti

edilizi, vediamo le ricadute sulla

pianificazione!

legge regionale 15/2013

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le osservazioni, quante?le osservazioni, quante?

la nuova legge 15-2013 contiene diverse disposizioni che hanno una ricaduta sulla pianificazione vigente

alcune disposizioni hanno immediata efficacia, altre sono state posticipate negli effetti al prossimo futuro

art. 50 – inserimento dell’art. 18bis nella LR 20 del 2000:

“semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica”

- divieto di duplicazione di norme sovraordinate

non si possono inserire nel RUE e nelle VALSAT dei piani, disposizioni di leggi, regolamenti, atti d’indirizzo o prescrizioni di piani sovraordinati, riportandoli integralmente o anche parzialmente!

i contenuti della pianificazione devono essere messi a disposizione dei cittadini sui siti web delle amministrazioni

gli articoli che influenzano la pianificazione gli articoli che influenzano la pianificazione

legge regionale 15-2013

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le osservazioni, quante?le osservazioni, quante?

quando si applicano le disposizioni dell’art. 50?

entro tre mesi dalla entrata in vigore della LR 15 (quindi entro dicembre 2013) la Regione individua e aggiorna periodicamente le disposizioni che trovano diretta e uniforme applicazione su tutto il territorio regionale con appositi atti di indirizzo e coordinamento

i comuni adeguano i loro piani e regolamenti (RUE) alle disposizioni degli atti di indirizzo e coordinamento della Regione entro 180 gg dalla loro pubblicazione (quindi massimo entro giugno 2014)

dopo tale termine le disposizioni regionali trovano diretta applicazione prevalendo sulle disposizioni in contrasto

contenute nei RUE!!

““

gli articoli che influenzano la pianificazione gli articoli che influenzano la pianificazione

legge regionale 15-2013

la Regione deve esprimersi

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legge regionale 15-2013

gli articoli che influenzano la pianificazione gli articoli che influenzano la pianificazione

art.51- modifiche all’art. 19 della LR 20/2000

Carta unica del territorio e tavola dei vincoli

al fine di assicurare la certezza della disciplina urbanistica e dei vincoli che gravano sul territorio, i comuni devono adottare la “Tavola dei vincoli”, rappresentando tutti i vincoli e prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l’uso e trasformazioni del territorio

la tavola dei vincoli costituisce parte integrante di PSC, RUE, POC e PUA

non possono essere più approvati atti di pianificazione in assenza della tavola dei vincoli, pena l’illeggibilità degli atti!

la Regione con apposito atto d’indirizzo stabilirà gli standard tecnici e le modalità di rappresentazione e descrizione dei vincoli

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le osservazioni, quante?le osservazioni, quante?

art. 56 - “semplificazione della pubblicazione degli avvisi relativi ai procedimenti in materia di governo del territorio”

la pubblicazione degli avvisi relativi alla pianificazione urbanistica, agli espropri o di localizzazione di opere pubbliche sulla stampa, non è più obbligatoria, assolti dai siti informatici degli enti!

art. 57 - “procedimenti in corso e norme transitorie”

cessano di efficacia le deliberazioni dei comuni che sottopongono a permesso di costruire gli interventi di RRC e RE ai sensi dell’art.8 della LR 31/2002 (per i procedimenti avviati dopo il 28 settembre)

i comuni entro gennaio 2014 devono adottare le definizioni tecniche uniformi della deliberazione RER 279/2010

““

gli articoli che influenzano la pianificazione gli articoli che influenzano la pianificazione

legge regionale 15-2013

Il Rue dell’Unione è già conforme!

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il “decreto del fare” (DL 69 – 2013 disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia) è stato convertito in legge n. 98-2013 pubblicata sulla G.U. 194 del 20/08/2013

il “decreto del fare” (DL 69 – 2013 disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia) è stato convertito in legge n. 98-2013 pubblicata sulla G.U. 194 del 20/08/2013

decreto 69-2013

la Regione con la legge 15 aveva già anticipato molti temi contenuti nell’art. 30 del decreto!

vediamo le ricadute sulla pianificazione, sulle autorizzazioni paesaggistiche e sulla disciplina edilizia!

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le osservazioni, quante?le osservazioni, quante?

l’art. 30 “semplificazione in materia edilizia” modifica parti del dPR 380-2001

comma 1 a0) – le regioni possono prevedere con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al DM 1444-1968 in materia di distanze tra fabbricati e sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, produttivi e quelli riservati alle attività collettive (verde e parcheggi)

ricadute sulla pianificazione ricadute sulla pianificazione

“decreto del fare” 69-2013 – legge 98-2013

il “decreto del fare” è stato convertito in legge 98-2013 (G.U. 194 del 20/08/2013)

la Regione dovrà esprimersi!

l’art. 60 della LR 15/2013 prevede la disapplicazione delle norme statali contenute nei titoli 1, 2 e 3 del DPR 380/2001

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le osservazioni, quante?le osservazioni, quante?

l’art. 30 “semplificazione in materia edilizia” modifica parti del DPR 380-2001

comma 1 e) 4 – i comuni entro il 30 giugno 2014 devono individuare con propria deliberazione le parti del centro storico ove non è possibile con SCIA intervenire con demolizione e ricostruzione comportante modifica della sagoma.

il decreto del fare (e la legge di conversione) apportano modifiche sostanziali anche ad alcuni procedimenti autorizzativi in materia paesaggistica ed edilizia!

ricadute sulla pianificazione ricadute sulla pianificazione

“decreto del fare” 69-2013 – legge 98-2013

il “decreto del fare” è stato convertito in legge 98-2013 (G.U. 194 del 20/08/2013)

il RUE deve identificare le parti da conservare del centro storico!

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le osservazioni, quante?le osservazioni, quante?

l’art. 39 “disposizioni in materia di beni culturali” modifica il DLgs 42/2004:

art.146 comma 4 – per i lavori iniziati nei cinque anni successivi alla data di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, l’efficacia dell’autorizzazione è estesa a tutta la durata dei lavori medesimi

art. 146 comma 5 – il parere dalla Soprintendenza relativo alla autorizzazioni paesaggistiche ordinarie, viene reso ai sensi delle prescrizioni del piano paesaggistico (regionale), e passa da 90 a 45 gg, decorso il tale termine, l’amministrazione competente (Unione) provvede sulla domanda presentata!

ricadute sull’Autorizzazione Paesaggisticaricadute sull’Autorizzazione Paesaggistica

“decreto del fare” 69-2013 – legge 98-2013

il “decreto del fare” è stato convertito in legge 98-2013 (G.U. 194 del 20/08/2013)

la Regione deve finire il lavoro di revisione del PTPR, dopo si può

applicare il procedimento “abbreviato”

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le osservazioni, quante?le osservazioni, quante?

l’art. 30 “semplificazione in materia edilizia” modifica parti del DPR 380-2001

sostituito il comma 8 dell’art. 20 con la disposizione relativa al silenzio assenso nel procedimento del Permesso di Costruire, ad esclusione degli immobili vincolati o ricadenti in aree soggette a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali

ricadute sulla disciplina ediliziaricadute sulla disciplina edilizia

“decreto del fare” 69-2013 – legge 98-2013

il “decreto del fare” è stato convertito in legge 98-2013 (G.U. 194 del 20/08/2013)

come art. 18 della LR 15/2013!

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